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Document 52020PC0593

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

    COM/2020/593 final

    Bruxelles, 24.9.2020

    COM(2020) 593 final

    2020/0265(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La presente proposta fa parte del pacchetto sulla finanza digitale, un pacchetto di misure volte a consentire e sostenere l'ulteriore sfruttamento del potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, attenuando nel contempo i rischi. Essa è in linea con le priorità della Commissione di creare un'Europa pronta per l'era digitale e un'economia pronta per le sfide del futuro e al servizio dei cittadini. Il pacchetto sulla finanza digitale comprende una nuova strategia in materia di finanza digitale per il settore finanziario dell'UE 1 allo scopo di garantire che l'Unione abbracci la rivoluzione digitale e ne assuma la guida con le imprese europee innovative in prima linea, permettendo alle imprese e ai consumatori europei di trarre vantaggio dalla finanza digitale. Oltre alla presente proposta, il pacchetto comprende anche una proposta relativa a un regime pilota sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) 2 , una proposta per la resilienza operativa digitale 3 e una proposta volta a chiarire o modificare determinate norme dell'UE in materia di servizi finanziari 4 .

    Uno dei settori prioritari individuati dalla strategia è garantire che il quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari sia favorevole all'innovazione e non ostacoli l'applicazione delle nuove tecnologie. La presente proposta, unitamente alla proposta relativa a un regime pilota sulla DLT, rappresenta la prima azione concreta in materia.

    Le cripto-attività sono una delle principali applicazioni della tecnologia blockchain nel settore finanziario. Da quando è stato pubblicato il piano d'azione per le tecnologie finanziarie della Commissione 5 , nel marzo 2018, la Commissione esamina le opportunità e le sfide poste dalle cripto-attività. Nel dicembre 2017, a seguito di un forte aumento della capitalizzazione di mercato delle cripto-attività registrato nel corso dell'anno, il vicepresidente esecutivo Dombrovskis ha inviato una lettera all'Autorità bancaria europea (ABE) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella quale le esortava a ribadire le loro avvertenze agli investitori. Nel piano d'azione per le tecnologie finanziarie del 2018 la Commissione ha incaricato l'ABE e l'ESMA di valutare l'applicabilità e l'adeguatezza alle cripto-attività dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari. Il parere 6 , pubblicato nel gennaio 2019, sosteneva che sebbene alcune cripto-attività possano rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE, l'effettiva applicazione di quest'ultima a tali attività non è sempre semplice. Inoltre il parere rilevava che le disposizioni della vigente legislazione dell'UE possono impedire l'uso della DLT. Nel contempo l'ABE e l'ESMA hanno sottolineato che, al di là della legislazione dell'UE volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la maggior parte delle cripto-attività non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e pertanto non sono soggette, tra l'altro, alle disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato, sebbene comportino tali rischi. Inoltre alcuni Stati membri hanno recentemente legiferato su questioni relative alle cripto-attività, producendo una frammentazione del mercato.

    Recentemente è emerso un sottoinsieme relativamente nuovo di cripto-attività, i cosiddetti stablecoin, che ha attirato l'attenzione del pubblico e delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Sebbene il mercato delle cripto-attività rimanga di dimensioni modeste e non costituisca attualmente una minaccia per la stabilità finanziaria 7 , la situazione potrebbe cambiare con l'avvento di stablecoin globali che mirano a una più ampia adozione mediante l'integrazione di caratteristiche volte a stabilizzarne il valore e lo sfruttamento degli effetti di rete derivanti dalle imprese che promuovono tali attività 8 .

    Alla luce di questi sviluppi e nell'ambito della più ampia agenda digitale della Commissione, la presidente Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di "un approccio comune con gli Stati membri in materia di criptovalute per far comprendere come sfruttare al meglio le opportunità che esse creano e affrontare i nuovi rischi che possono comportare" 9 . Pur riconoscendo i rischi che possono presentare, nel dicembre 2019 la Commissione e il Consiglio hanno inoltre dichiarato congiuntamente che si sono impegnati a porre in essere un quadro che sfrutti le potenziali opportunità offerte da alcune cripto-attività 10 . Più di recente il Parlamento europeo ha cominciato a elaborare una relazione sulla finanza digitale, che si concentra in particolare sulle cripto-attività 11 .

    Per rispondere a tutte queste questioni e creare un quadro dell'UE che consenta sia l'introduzione di mercati per le cripto-attività sia la tokenizzazione delle attività finanziarie tradizionali e un più ampio ricorso alla DLT nei servizi finanziari, il presente regolamento sarà accompagnato da altre proposte legislative: la Commissione propone altresì di chiarire che l'attuale definizione di "strumenti finanziari" – che stabilisce l'ambito di applicazione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) 12 – comprende gli strumenti finanziari basati sulla DLT 13 , nonché un regime pilota sulle infrastrutture di mercato della DLT per tali strumenti 14 . Il regime pilota consentirà la sperimentazione in un ambiente sicuro e fornirà elementi probanti per eventuali ulteriori modifiche.

    La presente proposta, che riguarda le cripto-attività che non rientrano nella vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari nonché i token di moneta elettronica, persegue quattro obiettivi generali e correlati. Il primo obiettivo è quello della certezza del diritto. Affinché i mercati delle cripto-attività si sviluppino all'interno dell'UE è necessario un quadro giuridico solido che definisca chiaramente il trattamento normativo di tutte le cripto-attività non disciplinate dalla legislazione vigente in materia di servizi finanziari. Il secondo obiettivo è sostenere l'innovazione. Per promuovere lo sviluppo delle cripto-attività e un più ampio ricorso alla DLT occorre istituire un quadro sicuro e proporzionato a sostegno dell'innovazione e della concorrenza leale. Il terzo obiettivo è quello di garantire livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato, dato che le cripto-attività non disciplinate dalla legislazione vigente in materia di servizi finanziari presentano in gran parte gli stessi rischi degli strumenti finanziari più comuni. Il quarto obiettivo è garantire la stabilità finanziaria. Le cripto-attività sono in continua evoluzione. Mentre alcune hanno una portata e un uso piuttosto limitati, altre, come la categoria emergente degli stablecoin, hanno le capacità per diventare ampiamente accettate e potenzialmente sistemiche. La proposta comprende misure di salvaguardia per far fronte ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria e la politica monetaria ordinata che potrebbero scaturire dagli stablecoin.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta fa parte di un quadro più ampio in materia di cripto-attività e tecnologia di registro distribuito (DLT), in quanto è accompagnata da proposte volte a garantire che la legislazione vigente non ostacoli l'adozione di nuove tecnologie pur continuando a conseguire i pertinenti obiettivi normativi.

    La proposta si basa su un monitoraggio approfondito e continuato del mercato e sulla partecipazione alle attività di politica internazionale, ad esempio in consessi quali il Consiglio per la stabilità finanziaria, il Gruppo di azione finanziaria internazionale e il G7.

    Nell'ambito del piano d'azione per le tecnologie finanziarie adottato nel marzo 2018 15 , la Commissione ha incaricato le autorità europee di vigilanza (AEV) di formulare pareri sull'applicabilità e sull'adeguatezza dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari per quanto riguarda le cripto-attività. La presente proposta si basa sui pareri ricevuti dall'ABE e dall'ESMA 16 .

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Come ha affermato la presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici 17 e come si legge nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" 18 , è fondamentale che l'Europa colga tutti i vantaggi dell'era digitale e rafforzi la sua capacità industriale e di innovazione entro limiti sicuri ed etici. Inoltre la lettera di incarico trasmessa al vicepresidente esecutivo Dombrovskis chiede un approccio comune con gli Stati membri in materia di criptovalute per garantire che l'Europa possa sfruttare al meglio le opportunità che queste creano e affrontare i nuovi rischi che possono comportare 19 .

    La presente proposta è strettamente collegata alle politiche più ampie della Commissione in materia di tecnologia blockchain, poiché le cripto-attività, in quanto principale applicazione di tale tecnologia, sono indissolubilmente legate alla sua promozione in tutta Europa. La presente proposta sostiene un approccio olistico alla blockchain e alla DLT che mira a posizionare l'Europa in prima linea nell'innovazione e nella diffusione della blockchain. Nell'attività politica in questo settore rientrano la creazione dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain e del partenariato europeo per la blockchain, che riunisce tutti gli Stati membri a livello politico, nonché i partenariati pubblico-privato previsti nel quadro dell'International Association for Trusted Blockchain Applications 20 .

    La presente proposta è inoltre coerente con le politiche dell'Unione volte a creare un'Unione dei mercati dei capitali. Essa risponde in particolare alla relazione finale del Forum ad alto livello, che sottolineava il potenziale sottoutilizzato delle cripto-attività e invitava la Commissione a garantire la certezza del diritto e a stabilire norme chiare per l'uso delle cripto-attività 21 . La presente proposta è coerente con la strategia per le PMI adottata il 10 marzo 2020, che individua anche la DLT e le cripto-attività come innovazioni che possono consentire alle PMI di dialogare direttamente con gli investitori 22 .

    Infine la proposta è pienamente in linea con la raccomandazione contenuta nella strategia per l'Unione della sicurezza riguardante lo sviluppo di un quadro legislativo in materia di cripto-attività, date le sempre maggiori conseguenze di queste nuove tecnologie sulle modalità di emissione, scambio, condivisione delle risorse finanziarie e sui modi di accedervi 23 .

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si basa sull'articolo 114 TFUE, che conferisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire le disposizioni appropriate per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La proposta mira a rimuovere gli ostacoli all'instaurazione e a migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari garantendo la piena armonizzazione delle norme applicabili.

    Oggi gli emittenti e i fornitori di servizi per le cripto-attività non possono sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno a causa sia della mancanza di certezza del diritto in merito al trattamento normativo delle cripto-attività, sia dell'assenza di un regime di regolamentazione e di vigilanza specifico e coerente a livello dell'UE. Sebbene alcuni Stati membri abbiano già attuato un regime specifico per disciplinare in tutto o in parte le attività di alcuni fornitori di servizi per le cripto-attività, nella maggior parte degli Stati membri essi operano al di fuori di qualsiasi regime normativo. Inoltre un numero crescente di Stati membri sta valutando la possibilità di istituire quadri nazionali specifici per regolamentare in particolare le cripto-attività e i relativi fornitori di servizi.

    La divergenza dei quadri, delle norme e delle interpretazioni in materia di cripto-attività e di servizi per le cripto-attività in tutta l'Unione ostacola la capacità dei fornitori di servizi di espandere le proprie attività a livello dell'UE. Ciò significa che i fornitori di questi prodotti e servizi intrinsecamente transfrontalieri sono costretti a familiarizzare con le legislazioni di diversi Stati membri, ottenere molteplici autorizzazioni o registrazioni nazionali e conformarsi a leggi nazionali spesso divergenti, adattando talvolta il proprio modello di business in tutta l'Unione. Questa situazione comporta costi elevati, complessità giuridica e incertezza del diritto per i fornitori di servizi che operano nel settore delle cripto-attività, limitando lo sviluppo e l'espansione di tali attività nell'Unione. Inoltre la mancanza di regimi applicabili ai fornitori di servizi per le cripto-attività in molti Stati membri limita la disponibilità di finanziamenti e talvolta anche un più ampio accesso ai servizi finanziari necessari, quali i servizi bancari, a causa dell'incertezza normativa associata alle cripto-attività e quindi ai relativi fornitori di servizi.

    Tali divergenze creano inoltre condizioni di disparità per i fornitori di servizi per le cripto-attività in funzione della loro ubicazione, ostacolando ulteriormente il buon funzionamento del mercato interno. Infine ciò aumenta la mancanza di certezza del diritto che, unita all'assenza di un quadro comune dell'UE, espone i consumatori e gli investitori a rischi sostanziali.

    Grazie all'introduzione di un quadro comune dell'UE è possibile stabilire condizioni operative uniformi per le imprese che operano all'interno dell'Unione, superando le differenze tra i quadri nazionali, che stanno provocando la frammentazione del mercato, e riducendo la complessità e i costi per le imprese attive nel settore. Al tempo stesso tale quadro offrirà alle imprese pieno accesso al mercato interno e fornirà la certezza del diritto necessaria per promuovere l'innovazione nel mercato delle cripto-attività. Infine assicurerà l'integrità del mercato, fornirà ai consumatori e agli investitori livelli di tutela adeguati e una chiara comprensione dei loro diritti e garantirà la stabilità finanziaria.

    Sussidiarietà 

    I diversi approcci adottati dagli Stati membri rendono difficile la prestazione transfrontaliera dei servizi correlati alle cripto-attività. Il moltiplicarsi degli approcci nazionali comporta inoltre rischi per la parità di condizioni nel mercato unico in termini di tutela dei consumatori e degli investitori, integrità del mercato e concorrenza. Inoltre, mentre negli Stati membri che hanno introdotto regimi specifici in materia di cripto-attività alcuni rischi sono attenuati, i consumatori, gli investitori e i partecipanti al mercato di altri Stati membri non sono tutelati contro alcuni dei rischi più significativi posti dalle cripto-attività (ad esempio frodi, attacchi informatici, manipolazione del mercato).

    Un'azione a livello dell'UE, quale la presente proposta di regolamento, creerebbe un contesto favorevole allo sviluppo di un più ampio mercato transfrontaliero delle cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività, che permetterebbe di cogliere appieno i vantaggi del mercato interno. Un quadro dell'UE ridurrebbe notevolmente la complessità e gli oneri finanziari e amministrativi per tutti i portatori di interessi, quali i fornitori di servizi, gli emittenti, i consumatori e gli investitori. L'armonizzazione dei requisiti operativi per i fornitori di servizi e degli obblighi di informativa in capo agli emittenti potrebbe inoltre apportare chiari vantaggi in termini di tutela dei consumatori e degli investitori e di stabilità finanziaria.

    Proporzionalità

    In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le norme proposte non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi della proposta. Esse riguardano soltanto gli aspetti che gli Stati membri non possono realizzare da soli e in cui gli oneri e i costi amministrativi sono commisurati agli obiettivi specifici e generali da conseguire.

    La proposta di regolamento è concepita in modo tale da garantire la proporzionalità, distinguendo chiaramente tra ciascun tipo di servizi e attività in funzione dei rischi associati, in modo che l'onere amministrativo applicabile sia commisurato ai rischi connessi. In particolare i requisiti stabiliti nel presente regolamento sono proporzionati ai rischi associati, che date le dimensioni finora relativamente ridotte del mercato sono limitati. Allo stesso tempo la proposta prevede requisiti più severi per gli stablecoin, che hanno maggiori probabilità di proliferare rapidamente e che potrebbero comportare livelli di rischio maggiori per gli investitori, le controparti e il sistema finanziario.

    Scelta dell'atto giuridico

    L'articolo 114 TFUE consente l'adozione degli atti sotto forma di regolamento o di direttiva. Per la presente proposta è stato scelto un regolamento al fine di stabilire un unico insieme di norme immediatamente applicabili in tutto il mercato unico.

    Il regolamento proposto stabilisce requisiti armonizzati per gli emittenti che intendono offrire le loro cripto-attività in tutta l'Unione e per i fornitori di servizi per le cripto-attività che desiderano ottenere l'autorizzazione a prestare i loro servizi nel mercato unico. Tali emittenti e fornitori di servizi non devono essere soggetti a norme nazionali specifiche. Pertanto un regolamento è più appropriato di una direttiva.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La Commissione ha consultato i portatori di interessi durante tutto il processo di elaborazione della presente proposta. In particolare:

    i)la Commissione ha condotto un'apposita consultazione pubblica aperta (dal 19 dicembre 2019 al 19 marzo 2020) 24 ;

    ii)la Commissione ha consultato l'opinione pubblica in merito a una valutazione d'impatto iniziale (dal 19 dicembre 2019 al 16 gennaio 2020) 25 ;

    iii)i servizi della Commissione hanno consultato gli esperti degli Stati membri in seno al gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (CEGBPI) in due distinte occasioni (18 maggio 2020 e 16 luglio 2020) 26 ;

    iv)i servizi della Commissione hanno organizzato un webinar dedicato a un quadro dell'UE per le cripto-attività nell'ambito della serie di eventi di sensibilizzazione sulla finanza digitale tenutisi nel 2020 (Digital Finance Outreach, "DFO") (19 maggio 2020).

    Scopo della consultazione pubblica era informare la Commissione sullo sviluppo di un eventuale quadro dell'UE in materia di cripto-attività. Nella consultazione figuravano domande relative sia alle cripto-attività non disciplinate dalla vigente normativa dell'UE in materia di servizi finanziari che a quelle disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari (ad esempio quelle assimilabili a valori mobiliari o moneta elettronica), quesiti specifici riguardanti i cosiddetti stablecoin nonché domande più generali sull'applicazione della DLT nei servizi finanziari.

    La maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica ha sottolineato che la creazione di un regime specifico per le cripto-attività attualmente non disciplinate dalla legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, compresi gli stablecoin non regolamentati, sarebbe utile per l'instaurazione di un ecosistema di cripto-attività sostenibile nell'UE. La maggioranza dei partecipanti ha confermato la necessità di garantire certezza del diritto e armonizzazione tra le legislazioni nazionali e molti portatori di interessi si sono dichiarati a favore dell'insieme esemplificativo di requisiti che potrebbero essere fissati per i fornitori di servizi per le cripto-attività.

    In seno all'EGBPI i rappresentanti degli Stati membri hanno espresso un sostegno generale all'approccio scelto, che prevede di creare un quadro normativo specifico adatto per le cripto-attività non regolamentate. Essi hanno sottolineato la necessità di evitare l'arbitraggio normativo, prevenire l'elusione delle norme da parte degli emittenti di cripto-attività e garantire che tutte le norme pertinenti della legislazione vigente in materia di pagamenti e moneta elettronica siano presenti anche in un regime specifico per i cosiddetti stablecoin. È stata inoltre menzionata la necessità di prevedere un diritto di rimborso per gli stablecoin, mentre vi sono opinioni divergenti in merito alla soluzione preferita in materia di vigilanza.

    La Commissione, nell'ambito di una serie di eventi di sensibilizzazione, ha tenuto un webinar dedicato specificamente alle cripto-attività, al quale ha partecipato un'ampia gamma di portatori di interessi provenienti dal settore e da autorità pubbliche che hanno fornito ulteriori contributi settoriali sull'interazione con la legislazione in materia di servizi finanziari.

    La proposta si basa inoltre sui riscontri ricevuti attraverso riunioni con i portatori di interessi e le autorità dell'UE, integrandoli. La maggior parte dei portatori di interessi, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, si è detta nel complesso favorevole, sottolineando ancora una volta che il settore punta fortemente sulla certezza del diritto al fine di svilupparsi ulteriormente.

    Assunzione e uso di perizie

    Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione si è basata su prove qualitative e quantitative raccolte da fonti riconosciute, tra cui le due relazioni dell'ABE e dell'ESMA. A queste si aggiungono le relazioni pubblicamente disponibili delle autorità di vigilanza, degli organismi internazionali di normazione e dei principali istituti di ricerca, nonché il contributo quantitativo e qualitativo dei portatori di interessi individuati in tutto il settore finanziario mondiale.

    Valutazione d'impatto

    La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto, che è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 29 aprile 2020 e approvata il 29 maggio 2020 27 . Il comitato per il controllo normativo ha raccomandato miglioramenti in alcuni ambiti al fine di: i) collocare l'iniziativa nel contesto degli sforzi normativi in corso a livello internazionale e dell'UE; ii) fornire maggiore chiarezza su come l'iniziativa ridurrà i rischi di frode, pirateria e abusi di mercato e spiegare altresì la coerenza con l'imminente revisione della legislazione antiriciclaggio; e iii) spiegare meglio le preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria relative agli stablecoin e chiarire in che modo gli organi di vigilanza garantiranno la tutela degli investitori e dei consumatori. La valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza, tenendo conto anche delle osservazioni più dettagliate formulate dal comitato per il controllo normativo.

    In primo luogo, la Commissione ha vagliato due opzioni strategiche per lo sviluppo di un quadro in materia di cripto-attività per le cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari (ad eccezione degli stablecoin, per i quali è stata presa in considerazione una serie diversa di opzioni – cfr. di seguito).

    ·Opzione 1 – Regime opt-in per le cripto-attività non regolamentate

    Con l'opzione 1, gli emittenti e i fornitori di servizi che scelgono di aderire al regime dell'UE beneficerebbero di un passaporto UE per espandere le loro attività oltre frontiera. I fornitori di servizi che decidono di non aderire rimarrebbero non regolamentati o sarebbero soggetti a regimi nazionali specifici senza ottenere il passaporto UE.

    ·Opzione 2 – Armonizzazione completa

    Con l'opzione 2, tutti gli emittenti (ad eccezione di quelli che effettuano offerte di importo limitato) e i fornitori di servizi sarebbero soggetti al diritto dell'UE e beneficerebbero di un passaporto UE. I regimi nazionali specifici in materia di cripto-attività non sarebbero più applicabili.

    Mentre l'opzione 1 potrebbe essere meno onerosa per i piccoli emittenti e fornitori di servizi, che possono decidere di non aderire, l'opzione 2 garantirebbe un livello più elevato di certezza del diritto, tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria, nonché ridurrebbe la frammentazione del mercato nel mercato unico. L'armonizzazione completa rappresenta un approccio più coerente rispetto a un regime opt-in. Pertanto è stata preferita l'opzione 2.

    Inoltre la Commissione ha valutato opzioni specifiche per i cosiddetti stablecoin a norma delle quali anch'essi sarebbero considerati cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari.

    ·Opzione 1 – Regime legislativo specifico volto a far fronte ai rischi posti dagli stablecoin e dagli stablecoin globali

    Seguendo un approccio rigoroso fondato sul rischio e basandosi sulle raccomandazioni attualmente in fase di elaborazione da parte, ad esempio, del Consiglio per la stabilità finanziaria, questa opzione risolverebbe le vulnerabilità in materia di stabilità finanziaria comportate dagli stablecoin e consentirebbe nel contempo lo sviluppo di diversi tipi di modelli di business per gli stablecoin, che prevedrebbero obblighi di informativa specifici per gli emittenti di stablecoin nonché l'imposizione di requisiti sulla riserva a garanzia degli stablecoin.

    ·Opzione 2 – Regolamentare gli stablecoin ai sensi della direttiva sulla moneta elettronica

    Gli stablecoin il cui valore è garantito da un'unica valuta avente corso legale si avvicinano alla definizione di moneta elettronica di cui alla direttiva sulla moneta elettronica. L'obiettivo di molti stablecoin è quello di creare un "mezzo di pagamento" e, se sostenuti da una riserva di attività, alcuni stablecoin potrebbero acquisire credibilità come strumento di scambio e riserva di valore. In tal senso, gli stablecoin possono presumibilmente avere caratteristiche comuni con la moneta elettronica. Tuttavia questa opzione imporrebbe agli emittenti di stablecoin di conformarsi alla legislazione vigente, che potrebbe non essere adatta allo scopo. Sebbene la direttiva sulla moneta elettronica e, per estensione, la direttiva sui servizi di pagamento possano applicarsi ad alcuni fornitori di servizi di stablecoin, esse potrebbero non attenuare adeguatamente i rischi più significativi per la tutela dei consumatori, ad esempio quelli presentati dai fornitori di portafogli. Inoltre la direttiva sulla moneta elettronica non stabilisce disposizioni specifiche per un soggetto a carattere sistemico, vale a dire per ciò che gli stablecoin globali potrebbero potenzialmente diventare.

    ·Opzione 3 – Misure volte a limitare l'uso degli stablecoin all'interno dell'UE

    L'opzione 3 consisterebbe nel limitare l'emissione degli stablecoin e la prestazione dei servizi correlati a questo tipo di cripto-attività. Questo approccio potrebbe essere giustificato, in quanto i rischi comportati dagli stablecoin, in particolare quelli che potrebbero raggiungere dimensioni mondiali (compresi i rischi per la stabilità finanziaria, la politica monetaria e la sovranità monetaria), sarebbero superiori ai vantaggi offerti ai consumatori dell'UE in termini di mezzi di pagamento veloci, economici, efficienti e inclusivi. Tuttavia l'opzione 3 non solo creerebbe costi per gli stablecoin già in funzione, ma impedirebbe anche di trarre vantaggio da questo nuovo tipo di cripto-attività. L'opzione 3 non sarebbe coerente con gli obiettivi fissati a livello dell'UE per promuovere l'innovazione nel settore finanziario. Inoltre l'opzione 3 potrebbe lasciare irrisolti alcuni rischi per la stabilità finanziaria, nel caso in cui i consumatori dell'UE facessero ampio uso degli stablecoin emessi in paesi terzi.

    La Commissione ha ritenuto che l'opzione preferita per gli stablecoin fosse l'opzione 1 in combinazione con l'opzione 2, al fine di evitare l'arbitraggio normativo tra gli stablecoin che non sono distinguibili dalla moneta elettronica e il trattamento della moneta elettronica emessa su un registro distribuito. Unite all'opzione 2 (l'armonizzazione completa di cui sopra) per altri tipi di cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, queste soluzioni creerebbero un quadro globale e olistico dell'UE in materia di stablecoin in grado di attenuare i rischi individuati dal Consiglio per la stabilità finanziaria 28 , in particolare quelli relativi alla stabilità finanziaria. La struttura degli stablecoin è complessa e comprende molte funzioni e soggetti giuridici interdipendenti. L'approccio normativo dell'opzione 1 (in combinazione con l'opzione 2 per le cripto-attività finora non regolamentate) riguarderebbe le diverse funzioni generalmente presenti nelle strutture degli stablecoin (funzioni di organo direttivo, di gestione patrimoniale, di pagamento e di interfaccia cliente) e disciplinerebbe anche le interazioni tra soggetti in grado di amplificare il rischio per la stabilità finanziaria.

    Adeguatezza normativa e semplificazione

    Il presente regolamento dispone che gli emittenti di cripto-attività sono tenuti a pubblicare un documento informativo (detto White Paper) con obblighi di informativa. Al fine di evitare la creazione di oneri amministrativi, le piccole e medie imprese (PMI) saranno esentate dalla pubblicazione di tale documento informativo se il corrispettivo totale dell'offerta di cripto-attività è inferiore a 1 000 000 EUR su un periodo di 12 mesi. Gli emittenti di stablecoin non saranno soggetti all'autorizzazione di un'autorità nazionale competente (ANC) se l'importo degli stablecoin in circolazione è inferiore a 5 000 000 EUR. Inoltre gli obblighi imposti ai fornitori di servizi per le cripto-attività sono proporzionati ai rischi comportati dai servizi prestati.

    Diritti fondamentali

    L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente proposta ha implicazioni in termini di costi e di oneri amministrativi per le ANC, l'ABE e l'ESMA. La misura e la ripartizione di tali costi dipenderanno dai requisiti precisi imposti agli emittenti e ai fornitori di servizi per le cripto-attività e dai relativi compiti di vigilanza e di monitoraggio.

    I costi di vigilanza stimati per ciascuno Stato membro (compresi il personale, la formazione, l'infrastruttura informatica e gli strumenti di indagine specifici) possono variare da 350 000 a 500 000 EUR all'anno, con costi una tantum stimati a 140 000 EUR. Tali costi sarebbero tuttavia parzialmente compensati dalle commissioni di vigilanza che le ANC applicherebbero agli emittenti e ai fornitori di servizi per le cripto-attività.

    Per l'ABE occorrerà nel tempo un totale di 18 lavoratori dipendenti a tempo pieno per vigilare sugli emittenti di token di moneta elettronica o di token collegati ad attività significativi. L'ABE sosterrà inoltre costi informatici, spese di missione per le ispezioni in loco e costi di traduzione supplementari. Tutti questi costi sarebbero tuttavia interamente coperti dalle commissioni applicate agli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi.

    L'ESMA è del parere che i costi stimati per l'istituzione di un registro di tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività e per il relativo aggiornamento con le informazioni ricevute dalle ANC e dall'ABE debbano essere coperti dal bilancio operativo di detti fornitori.

    L'incidenza finanziaria e sul bilancio determinata dalla presente proposta è spiegata in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    È fondamentale prevedere un solido meccanismo di monitoraggio e valutazione per garantire che le azioni normative intraprese siano efficaci nel conseguire i rispettivi obiettivi. La Commissione ha pertanto istituito un programma di monitoraggio dei risultati e degli impatti del presente regolamento. La Commissione sarà responsabile di monitorare gli effetti delle opzioni strategiche prescelte sulla base dell'elenco non esaustivo di indicatori riportato nella valutazione d'impatto (pagg. 64-65). Sarà inoltre suo compito valutare l'impatto del presente regolamento e preparare una relazione al Consiglio e al Parlamento (articolo 122 della proposta).    

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La presente proposta mira a garantire la certezza del diritto per le cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e a stabilire norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi per le cripto-attività a livello dell'UE. Il regolamento proposto sostituirà i quadri nazionali esistenti applicabili alle cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari e stabilirà inoltre norme specifiche per i cosiddetti stablecoin, anche laddove questi siano considerati una moneta elettronica. La proposta di regolamento è suddivisa in nove titoli.

    Il titolo I contiene l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica agli emittenti e ai fornitori di servizi per le cripto-attività e fissa obblighi uniformi in materia di trasparenza e di informativa in relazione all'emissione, al funzionamento, all'organizzazione e alla governance dei fornitori di servizi per le cripto-attività, nonché prevede norme e misure a tutela dei consumatori per prevenire gli abusi di mercato. L'articolo 2 limita l'ambito di applicazione del regolamento alle cripto-attività non assimilabili a strumenti finanziari, depositi o depositi strutturati ai sensi della legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari. L'articolo 3 stabilisce i termini e le definizioni utilizzati ai fini del presente regolamento, tra cui "cripto-attività", "emittente di cripto-attività", "token collegati ad attività" (spesso descritti come stablecoin), "token di moneta elettronica" (spesso descritti come stablecoin), "fornitore di servizi per le cripto-attività", "utility token" e altri. L'articolo 3 definisce anche i vari servizi per le cripto-attività. È importante sottolineare che la Commissione può adottare atti delegati per precisare alcuni elementi tecnici delle definizioni, al fine di adeguarli agli sviluppi tecnologici e di mercato.

    Il titolo II disciplina l'offerta e la commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica. Esso stabilisce che un emittente ha il diritto di offrire tali cripto-attività al pubblico nell'Unione o di chiedere l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di dette cripto-attività se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, quali l'obbligo di stabilimento sotto forma di persona giuridica o l'obbligo di redigere un White Paper sulle cripto-attività a norma dell'articolo 5 (con l'allegato I), di notificarlo alle autorità competenti (articolo 7) e di pubblicarlo (articolo 8). Una volta pubblicato un White Paper, l'emittente delle cripto-attività può offrire le sue cripto-attività nell'UE o chiederne l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione (articolo 10). L'articolo 4 prevede inoltre alcune esenzioni dalla pubblicazione di un White Paper, ad esempio per le offerte di cripto-attività di importo limitato (inferiori a 1 000 000 EUR in un periodo di 12 mesi) e per le offerte rivolte a investitori qualificati ai sensi del regolamento relativo al prospetto [regolamento (UE) 2017/1129]. L'articolo 5 e l'allegato I della proposta stabiliscono gli obblighi di informativa previsti per il White Paper sulle cripto-attività che accompagna un'offerta al pubblico di cripto-attività o l'ammissione delle cripto-attività a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, mentre l'articolo 6 introduce alcuni obblighi relativi al materiale di marketing prodotto dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica. Il White Paper sulle cripto-attività non sarà soggetto a una procedura di approvazione preliminare da parte delle autorità nazionali competenti (articolo 7). Esso sarà notificato alle autorità nazionali competenti unitamente a una valutazione dell'ammissibilità o meno delle cripto-attività in questione a uno strumento finanziario ai sensi, in particolare, della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva 2014/65/UE). Dopo la notifica del White Paper sulle cripto-attività, le autorità competenti avranno la facoltà di sospendere o vietare l'offerta, di esigere l'inserimento di informazioni aggiuntive all'interno del White Paper o di rendere di dominio pubblico il fatto che l'emittente non rispetta il regolamento (articolo 7). Il titolo II contiene inoltre disposizioni specifiche sulle offerte di cripto-attività limitate nel tempo (articolo 9), sulle modifiche di un White Paper sulle cripto-attività iniziale (articolo 11), sul diritto di recesso riconosciuto agli acquirenti di cripto-attività (articolo 12), sugli obblighi imposti a tutti gli emittenti di cripto-attività (articolo 13) e sulla responsabilità per gli emittenti derivante dal White Paper sulle cripto-attività (articolo 14).

    Il titolo III, capo 1, descrive la procedura per l'autorizzazione degli emittenti di token collegati ad attività e per l'approvazione del loro White Paper sulle cripto-attività da parte delle autorità nazionali competenti (articoli da 16 a 19 e allegati I e II). Per essere autorizzati a operare nell'Unione, gli emittenti di token collegati ad attività sono costituiti sotto forma di soggetto giuridico stabilito nell'UE (articolo 15). L'articolo 15 stabilisce inoltre che nessun token collegato ad attività può essere offerto al pubblico nell'Unione o ammesso alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se l'emittente non è autorizzato a operare nell'Unione e non pubblica un White Paper sulle cripto-attività approvato dall'autorità competente di riferimento. L'articolo 15 prevede inoltre esenzioni per i token collegati ad attività su piccola scala nonché per i token collegati ad attività che sono commercializzati, distribuiti e detenuti esclusivamente da investitori qualificati. La revoca di un'autorizzazione è descritta in dettaglio all'articolo 20, mentre l'articolo 21 stabilisce la procedura per la modifica del White Paper sulle cripto-attività.

    Il titolo III, capo 2, stabilisce gli obblighi per gli emittenti di token collegati ad attività, affermando che essi agiscono in modo onesto, corretto e professionale (articolo 23). Esso stabilisce le norme per la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e delle eventuali comunicazioni di marketing (articolo 24) e i requisiti per tali comunicazioni (articolo 25). Inoltre gli emittenti sono soggetti a obblighi di informativa continua (articolo 26) e sono tenuti a istituire una procedura di trattamento dei reclami (articolo 27).

    Essi rispettano inoltre altri requisiti, quali le norme sui conflitti di interesse (articolo 28), la notifica delle modifiche dell'organo di amministrazione alla rispettiva autorità competente (articolo 29), i dispositivi di governance (articolo 30), i fondi propri (articolo 31), le norme sulla riserva delle attività a garanzia dei token collegati ad attività (articolo 32) e i requisiti per la custodia delle attività di riserva (articolo 33). L'articolo 34 precisa che l'emittente investe le attività di riserva solo in attività sicure e a basso rischio. L'articolo 35 impone inoltre agli emittenti di token collegati ad attività un obbligo di informativa sui diritti connessi a tali token, compresi eventuali crediti diretti nei confronti dell'emittente o della riserva di attività. L'articolo 35 provvede a garantire diritti minimi a tutti i possessori di token collegati ad attività nei casi in cui l'emittente di detti token non offre diritti di rimborso o crediti diretti nei confronti dell'emittente o sulle attività di riserva a tutti i possessori di tali token. L'articolo 36 vieta agli emittenti di token collegati ad attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività di concedere qualsiasi interesse ai possessori di token collegati ad attività.

    Il titolo III, capo 4, stabilisce le norme per l'acquisizione di emittenti di token collegati ad attività, con l'articolo 37 che descrive in dettaglio la valutazione di un'acquisizione prevista e l'articolo 38 che precisa il contenuto di tale valutazione.

    Il titolo III, capo 5, articolo 39, stabilisce i criteri che l'ABE utilizza per determinare se un token collegato ad attività sia significativo. Tali criteri sono: le dimensioni della clientela dei promotori dei token collegati ad attività, il valore dei token collegati ad attività o la loro capitalizzazione di mercato, il numero e il valore delle operazioni, l'entità della riserva di attività, la rilevanza delle attività transfrontaliere degli emittenti e l'interconnessione con il sistema finanziario. L'articolo 39 prevede inoltre il conferimento alla Commissione del potere di adottare un atto delegato al fine di specificare ulteriormente le soglie al di là delle quali un emittente di token collegati ad attività sarà considerato significativo nonché le relative circostanze. L'articolo 39 prevede alcune soglie minime che l'atto delegato è tenuto in ogni caso a rispettare. L'articolo 40 precisa la possibilità per l'emittente di un token collegato ad attività di classificarsi di propria iniziativa come significativo al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. L'articolo 41 elenca gli obblighi aggiuntivi applicabili agli emittenti di token collegati ad attività significativi, quali requisiti di fondi propri aggiuntivi, politica di gestione della liquidità e interoperabilità.

    Il titolo III, capo 6, articolo 42 impone all'emittente di disporre di una procedura per la liquidazione ordinata delle sue attività.

    Il titolo IV, capo 1, descrive la procedura di autorizzazione come emittente di token di moneta elettronica. L'articolo 43 spiega che nessun token di moneta elettronica può essere offerto al pubblico nell'Unione o ammesso alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività a meno che l'emittente non sia autorizzato come ente creditizio o "istituto di moneta elettronica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. L'articolo 43 stabilisce inoltre che i "token di moneta elettronica" sono considerati moneta elettronica ai fini della direttiva 2009/110/CE.

    L'articolo 44 descrive il modo in cui i possessori di token di moneta elettronica ricevono un credito nei confronti dell'emittente: i token di moneta elettronica sono emessi al valore nominale e al ricevimento dei fondi e, su richiesta del possessore di token di moneta elettronica, gli emittenti devono rimborsarli in qualsiasi momento e al valore nominale. L'articolo 45 vieta agli emittenti di token di moneta elettronica e ai fornitori di servizi per le cripto-attività di concedere qualsiasi interesse ai possessori di token di moneta elettronica. L'articolo 46 e l'allegato III stabiliscono i requisiti per il White Paper sulle cripto-attività che accompagna l'emissione di token di moneta elettronica, ad esempio: descrizione dell'emittente, descrizione dettagliata del progetto dell'emittente, indicazione se si tratta di un'offerta al pubblico di token di moneta elettronica o di ammissione di tali token a una piattaforma di negoziazione, nonché informazioni sui rischi connessi all'emittente di moneta elettronica, ai token di moneta elettronica e all'attuazione di eventuali progetti. L'articolo 47 contiene disposizioni sulla responsabilità derivante dal White Paper sulle cripto-attività in relazione ai token di moneta elettronica. L'articolo 48 definisce i requisiti per le potenziali comunicazioni di marketing prodotte in relazione a un'offerta di token di moneta elettronica e l'articolo 49 stabilisce che i fondi ricevuti da un emittente in cambio di token di moneta elettronica sono investiti in attività denominate nella valuta di riferimento del token di moneta elettronica.

    Il titolo IV, capo 2, articolo 50, stabilisce che l'ABE classifica i token di moneta elettronica come significativi sulla base dei criteri elencati all'articolo 39. L'articolo 51 precisa la possibilità per l'emittente di un token di moneta elettronica di classificarsi di propria iniziativa come significativo al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. L'articolo 52 contiene gli obblighi aggiuntivi applicabili agli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Gli emittenti di token di moneta elettronica significativi devono applicare l'articolo 33 sulla custodia delle attività di riserva e l'articolo 34 sull'investimento di tali attività anziché l'articolo 7 della direttiva 2009/110/CE; l'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3, sulla remunerazione, l'interoperabilità e la gestione della liquidità; l'articolo 41, paragrafo 4, anziché l'articolo 5 della direttiva 2009/110/CE e l'articolo 42 sulla liquidazione ordinata delle loro attività.

    Il titolo V contiene le disposizioni relative all'autorizzazione e alle condizioni operative dei fornitori di servizi per le cripto-attività. Il capo 1 definisce le disposizioni in materia di autorizzazione (articolo 53), precisando il contenuto della domanda (articolo 54), la valutazione della domanda (articolo 55) e i diritti di revoca di un'autorizzazione riconosciuti alle autorità competenti (articolo 56). Il capo conferisce inoltre all'ESMA il compito di istituire un registro di tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività (articolo 57) nel quale saranno conservate anche informazioni sui White Paper sulle cripto-attività notificati alle autorità competenti. Per la prestazione transfrontaliera di servizi per le cripto-attività, l'articolo 58 stabilisce i dettagli e le modalità con cui le informazioni sulle attività transfrontaliere delle cripto-attività dovrebbero essere comunicate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a quella dello Stato membro ospitante.

    Il capo 2 stabilisce requisiti applicabili a tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività, quali l'obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale (articolo 59), tutele prudenziali (articolo 60 e allegato IV), requisiti organizzativi (articolo 61), norme sulla custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti (articolo 63), l'obbligo di istituire una procedura di trattamento dei reclami (articolo 64), norme sul conflitto di interesse (articolo 65) e norme sull'esternalizzazione (66). Il titolo V, capo 3, stabilisce i requisiti per servizi specifici: custodia delle cripto-attività (articolo 67), piattaforme di negoziazione delle cripto-attività (articolo 68), scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria o altre cripto-attività (articolo 69), esecuzione di ordini (articolo 70), collocamento di cripto-attività (articolo 71), ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi (articolo 72) e consulenza sulle cripto-attività (articolo 73). Il capo 4 specifica le norme sull'acquisizione di fornitori di servizi per le cripto-attività.

    Il titolo VI introduce divieti e obblighi per prevenire gli abusi di mercato riguardanti le cripto-attività. L'articolo 76 definisce l'ambito di applicazione delle norme sugli abusi di mercato. L'articolo 77 definisce la nozione di informazione privilegiata e introduce l'obbligo per l'emittente le cui cripto-attività sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività di comunicare le informazioni privilegiate. Altre disposizioni del titolo vietano l'abuso di informazioni privilegiate (articolo 78), la divulgazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 79) e la manipolazione del mercato (articolo 80).

    Il titolo VII fornisce informazioni dettagliate sui poteri delle autorità nazionali competenti, dell'ABE e dell'ESMA. Il titolo VII, capo 1, impone agli Stati membri l'obbligo di designare una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento, compresa un'autorità competente designata come punto di contatto unico (articolo 81). Il capo 1 contiene inoltre disposizioni dettagliate sui poteri delle autorità nazionali competenti (articolo 82), sulla cooperazione tra le autorità competenti (articolo 83), con l'ABE e l'ESMA (articolo 84) o con altre autorità (articolo 85). Esso precisa inoltre gli obblighi di notifica degli Stati membri (articolo 86) e le norme in materia di segreto professionale (articolo 87), protezione dei dati (articolo 88) e misure precauzionali che possono essere adottate dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri ospitanti (articolo 89). L'articolo 90 stabilisce le norme sulla cooperazione con i paesi terzi e l'articolo 91 specifica il trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti.

    Il titolo VII, capo 2, definisce in dettaglio le sanzioni e le misure amministrative che possono essere adottate dalle autorità competenti (articolo 92), l'esercizio dei poteri di queste in materia di vigilanza e di imposizione di sanzioni (articolo 93), il diritto di impugnazione (articolo 94), la pubblicazione delle decisioni (articolo 95), la segnalazione delle sanzioni all'ABE e all'ESMA (articolo 96), nonché la segnalazione di violazioni e la protezione delle persone che segnalano tali violazioni (articolo 97).

    Il titolo VII, capo 3, contiene disposizioni dettagliate sui poteri e sulle competenze dell'ABE in materia di vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi, comprese le responsabilità di vigilanza (articolo 98) e le norme sui collegi delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token collegati ad attività significativi (articolo 99). Il collegio è composto, tra l'altro, dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in cui l'emittente dei token collegati ad attività ha ricevuto l'autorizzazione, dall'ABE, dall'ESMA e dalle autorità competenti che esercitano la vigilanza sulle piattaforme di negoziazione delle cripto-attività più rilevanti, sui depositari, sugli enti creditizi, ecc. che forniscono servizi connessi ai token collegati ad attività significativi, nonché dalla BCE. Se l'emittente di token collegati ad attività significativi è stabilito in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, o nel caso in cui nelle attività di riserva figuri una valuta diversa dall'euro, la banca centrale nazionale di tale Stato membro fa parte del collegio. Le autorità competenti che non fanno parte del collegio possono chiedere a quest'ultimo tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza. L'articolo 99 descrive inoltre il modo in cui l'ABE, in cooperazione con l'ESMA e il Sistema europeo di banche centrali, deve elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le piattaforme di negoziazione e i depositari più rilevanti e i dettagli delle modalità pratiche di funzionamento del collegio.

    L'articolo 100 conferisce al collegio il potere di formulare pareri non vincolanti. Tali pareri possono riguardare l'obbligo per un emittente di detenere un importo più elevato di fondi propri, la modifica di un White Paper sulle cripto-attività, la revoca prevista dell'autorizzazione, l'accordo per lo scambio di informazioni previsto con un'autorità di vigilanza di un paese terzo, ecc. Le autorità competenti o l'ABE tengono debitamente conto dei pareri del collegio e, qualora non concordino con il parere, ivi comprese le eventuali raccomandazioni, la loro decisione definitiva contiene spiegazioni su qualsiasi scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni.

    L'articolo 101 stabilisce le norme in materia di collegi delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, che funzionano allo stesso modo dei collegi per i token collegati ad attività (tra i partecipanti aggiuntivi figurano le autorità competenti per gli istituti di pagamento più rilevanti che forniscono servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi), e l'articolo 102 conferisce a tale collegio il potere di emettere pareri non vincolanti.

    Il capo 4 specifica i poteri e le competenze dell'ABE in materia di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi: segreto professionale degli operatori del diritto (articolo 103), richiesta di informazioni (articolo 104), poteri di indagine generali (articolo 105), ispezioni in loco (articolo 106), scambio di informazioni (articolo 107), accordo sullo scambio di informazioni con paesi terzi (articolo 108), comunicazione di informazioni da paesi terzi (articolo 109) e cooperazione con altre autorità (articolo 110). All'articolo 111 si fa riferimento all'obbligo del segreto professionale, mentre all'articolo 112 sono menzionate le misure di vigilanza dell'ABE. Le sanzioni amministrative e altre misure, in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie, sono specificate all'articolo 113, e gli articoli conseguenti disciplinano le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento (articolo 114), la comunicazione al pubblico, la natura e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 115) e le corrispondenti norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 116). L'articolo 117 e l'articolo 118 stabiliscono rispettivamente i requisiti per l'audizione delle persone interessate e la competenza giurisdizionale anche di merito della Corte di giustizia sulle decisioni dell'ABE. Conformemente all'articolo 119, l'ABE dovrebbe poter imporre agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi il pagamento di commissioni sulla base di un atto delegato adottato a norma del regolamento. L'articolo 120 conferisce all'ABE il potere di delegare specifiche funzioni di vigilanza alle autorità competenti, ove necessario per la vigilanza adeguata di un emittente di un token collegato ad attività significativo o di un emittente di un token di moneta elettronica significativo.

    L'esercizio della delega al fine di adottare atti delegati della Commissione è disciplinato dal titolo VIII. La proposta di regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare alcuni elementi, requisiti e disposizioni secondo quanto stabilito dal regolamento (articolo 121).

    Il titolo IX contiene le disposizioni transitorie e finali, compreso l'obbligo per la Commissione di redigere una relazione di valutazione dell'impatto del regolamento (articolo 122). Le misure transitorie, che comprendono una clausola di salvaguardia per le cripto-attività emesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione dei token collegati ad attività e dei token di moneta elettronica, sono elencate all'articolo 123. L'articolo 124 modifica la direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (direttiva 2019/1937/UE 29 ) aggiungendovi il presente regolamento e l'articolo 125 specifica che tale modifica deve essere recepita nel diritto nazionale 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. L'articolo 126 stabilisce che il presente regolamento diviene applicabile 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni relative ai token di moneta elettronica e ai token collegati ad attività, che divengono applicabili alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2020/0265 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea 30 ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 31 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)La comunicazione della Commissione relativa una strategia in materia di finanza digitale 32 mira a garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all'era digitale e contribuisca a creare un'economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha un interesse politico dichiarato e confermato nello sviluppo e nella promozione dell'adozione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, comprese la blockchain e la tecnologia di registro distribuito (DLT).

    (2)Nel settore finanziario, le cripto-attività sono una delle principali applicazioni della DLT. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti potenzialmente in grado di apportare vantaggi significativi sia ai partecipanti al mercato che ai consumatori. Grazie alla semplificazione dei processi di raccolta di capitali e al rafforzamento della concorrenza, le emissioni di cripto-attività possono rappresentare un approccio più economico, meno oneroso e più inclusivo al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI). Se utilizzati come mezzo di pagamento, i token di pagamento possono offrire opportunità in termini di pagamenti più economici, più veloci e più efficienti, in particolare su base transfrontaliera, in quanto limitano il numero di intermediari.

    (3)Alcune cripto-attività sono assimilabili a strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . Tuttavia la maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Non esistono norme per i servizi connessi alle cripto-attività, neppure per quanto riguarda la gestione delle piattaforme di negoziazione delle cripto-attività, il servizio di scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria o altre cripto-attività o la custodia delle cripto-attività. La mancanza di tali norme fa sì che i possessori di cripto-attività siano esposti a rischi, in particolare nei settori non disciplinati dalle norme in materia di tutela dei consumatori. La mancanza di tali norme può anche comportare rischi sostanziali per l'integrità del mercato nel mercato secondario delle cripto-attività, compresa la manipolazione del mercato. Per far fronte a questi rischi, alcuni Stati membri hanno introdotto norme specifiche per tutte le cripto-attività che non rientrano nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o per un sottoinsieme di esse. Altri Stati membri stanno valutando la possibilità di legiferare in materia.

    (4)L'assenza di un quadro generale dell'Unione in materia di cripto-attività può portare gli utenti a non avere fiducia in tali attività, il che ostacolerà lo sviluppo di un mercato delle cripto-attività e può condurre alla perdita di opportunità in termini di servizi digitali innovativi, strumenti di pagamento alternativi o nuove fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. Inoltre per le imprese che utilizzano cripto-attività non vi sarà alcuna certezza del diritto sul modo in cui le cripto-attività in loro possesso saranno trattate nei diversi Stati membri, il che ne pregiudicherà gli sforzi tesi a utilizzare le cripto-attività per l'innovazione digitale. L'assenza di un quadro generale dell'Unione in materia di cripto-attività potrebbe anche portare a una frammentazione normativa che falserà la concorrenza nel mercato unico, renderà più difficile per i fornitori di servizi per le cripto-attività espandere le loro attività su base transfrontaliera e determinerà un arbitraggio normativo. Il mercato delle cripto-attività è ancora di dimensioni modeste e ad oggi non costituisce una minaccia per la stabilità finanziaria. È tuttavia probabile che i consumatori adottino in larga misura un sottoinsieme di cripto-attività che mirano a stabilizzare il loro prezzo ancorandone il valore a una specifica attività o a un paniere di attività. Tale sviluppo potrebbe comportare ulteriori sfide per la stabilità finanziaria, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

    (5)Si rende pertanto necessario un quadro specifico e armonizzato a livello dell'Unione, allo scopo di definire norme specifiche per le cripto-attività e le attività e i servizi correlati e di chiarire il quadro giuridico applicabile. Tale quadro armonizzato dovrebbe contemplare anche i servizi connessi alle cripto-attività, laddove tali servizi non siano ancora disciplinati dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Un simile quadro dovrebbe sostenere l'innovazione e la concorrenza leale, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori e assicurando l'integrità del mercato nei mercati delle cripto-attività. Un quadro chiaro dovrebbe consentire ai fornitori di servizi per le cripto-attività di espandere la loro attività su base transfrontaliera e dovrebbe facilitarne l'accesso ai servizi bancari, in modo tale da garantire lo svolgimento agevole delle attività. Esso dovrebbe inoltre assicurare la stabilità finanziaria e far fronte ai rischi di politica monetaria che potrebbero scaturire dalle cripto-attività che mirano a stabilizzare il loro prezzo ancorandolo a una valuta, a un'attività o a un paniere di attività. Pur rafforzando la tutela dei consumatori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria attraverso la regolamentazione delle offerte al pubblico di cripto-attività o dei servizi ad esse connessi, un quadro dell'Unione sui mercati delle cripto-attività non dovrebbe disciplinare la tecnologia sottostante e dovrebbe consentire l'uso di registri distribuiti sia con che senza autorizzazione.

    (6)La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari non dovrebbe favorire una particolare tecnologia. Le cripto-attività assimilabili a "strumenti finanziari" quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero pertanto continuare a essere disciplinate dalla vigente legislazione generale dell'Unione, compresa la direttiva 2014/65/UE, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la loro emissione o il loro trasferimento.

    (7)Le cripto-attività emesse da banche centrali che agiscono in qualità di autorità monetarie o da altre autorità pubbliche non dovrebbero essere soggette al quadro dell'Unione relativo alle cripto-attività, così come non dovrebbero esserlo i servizi connessi alle cripto-attività forniti da tali banche centrali o altre autorità pubbliche.

    (8)Qualsiasi legislazione adottata nel settore delle cripto-attività dovrebbe essere specifica, pronta alle sfide del futuro e in grado di stare al passo con l'innovazione e gli sviluppi tecnologici. Le "cripto-attività" e la "tecnologia di registro distribuito" dovrebbero pertanto essere definite nel modo più ampio possibile, in modo tale da comprendere tutti i tipi di cripto-attività che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Tale legislazione dovrebbe inoltre contribuire all'obiettivo riguardante la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Qualsiasi definizione di "cripto-attività" dovrebbe pertanto corrispondere alla definizione di "attività virtuali" contenuta nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) 34 . Per lo stesso motivo, qualsiasi elenco di servizi per le cripto-attività dovrebbe comprendere anche i servizi relativi alle attività virtuali che potrebbero sollevare preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro e che sono identificati come tali dal GAFI.

    (9)Occorre operare una distinzione tra tre sottocategorie di cripto-attività che dovrebbero essere soggette a requisiti più specifici. La prima sottocategoria consiste in un tipo di cripto-attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall'emittente di tale token ("utility token"). Tali utility token hanno finalità non finanziarie connesse al funzionamento di una piattaforma e servizi digitali e dovrebbero essere considerati un tipo specifico di cripto-attività. Una seconda sottocategoria di cripto-attività è costituita dai "token collegati ad attività". Questi mirano a mantenere un valore stabile ancorandosi a diverse monete aventi corso legale, a una o più merci, a una o più cripto-attività o a un paniere di tali attività. Spesso la stabilizzazione del valore dei token collegati ad attività è finalizzata a far sì che i loro possessori li utilizzino come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi e come riserva di valore. Una terza sottocategoria di cripto-attività è costituita dalle cripto-attività destinate a essere utilizzate principalmente come mezzo di pagamento e che mirano alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un'unica moneta fiduciaria. La funzione di tali cripto-attività è molto simile a quella della moneta elettronica quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 . Tali cripto-attività, come la moneta elettronica, sono surrogati elettronici per monete e banconote e sono utilizzate per effettuare pagamenti. Queste cripto-attività sono definite come "token di moneta elettronica".

    (10)Nonostante le loro analogie, la moneta elettronica e le cripto-attività con un'unica moneta fiduciaria quale valuta di riferimento differiscono per alcuni aspetti importanti. I possessori di moneta elettronica quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE sono sempre titolari di un credito nei confronti dell'istituto di moneta elettronica e hanno il diritto contrattuale di chiedere in qualsiasi momento che la loro moneta elettronica sia rimborsata in una moneta fiduciaria avente corso legale, al valore nominale di tale valuta. Per contro alcune cripto-attività con un'unica moneta fiduciaria avente corso legale quale valuta di riferimento non offrono ai loro possessori un credito di questo tipo nei confronti degli emittenti di tali attività e potrebbero esulare dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/110/CE. Altre cripto-attività con un'unica moneta fiduciaria quale valuta di riferimento non forniscono un credito al valore nominale della valuta di riferimento o pongono limiti al periodo di rimborso. Il fatto che i possessori di tali cripto-attività non abbiano un credito nei confronti degli emittenti delle attività in questione, o che tale credito non sia al valore nominale della valuta di riferimento delle cripto-attività, potrebbe indebolire la fiducia degli utenti di tali cripto-attività. Per evitare l'elusione delle norme di cui alla direttiva 2009/110/CE, qualsiasi definizione di "token di moneta elettronica" dovrebbe essere quanto più ampia possibile, in modo tale da includere tutti i tipi di cripto-attività con un'unica moneta fiduciaria avente corso legale quale valuta di riferimento. Per evitare l'arbitraggio normativo è opportuno stabilire condizioni rigorose per l'emissione di token di moneta elettronica, compreso l'obbligo che tali token siano emessi da un ente creditizio quale definito nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 o da un istituto di moneta elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE. Per lo stesso motivo, gli emittenti di tali token di moneta elettronica dovrebbero anche concedere agli utenti degli stessi un credito che permetta di ottenere in qualsiasi momento il rimborso dei token al valore nominale della valuta di riferimento dei token in questione. Poiché i token di moneta elettronica sono anche cripto-attività e possono anche comportare nuove sfide specifiche per le cripto-attività in termini di tutela dei consumatori e integrità del mercato, è opportuno che siano a loro volta soggetti alle norme stabilite nel presente regolamento per far fronte a tali sfide per la tutela dei consumatori e l'integrità del mercato.

    (11)Dati i diversi rischi e opportunità creati dalle cripto-attività si rende necessario stabilire norme per gli emittenti di cripto-attività, vale a dire per tutte le persone giuridiche che offrono al pubblico qualsiasi tipo di cripto-attività o che chiedono l'ammissione di tali cripto-attività a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    (12)È necessario stabilire norme specifiche per i soggetti che forniscono servizi connessi alle cripto-attività. Una prima categoria di tali servizi consiste nell'assicurare il funzionamento di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con monete fiduciarie aventi corso legale o altre cripto-attività mediante la negoziazione per conto proprio e il servizio, per conto di terzi, di garantire la custodia e l'amministrazione delle cripto-attività o il controllo dei mezzi di accesso a tali cripto-attività. Una seconda categoria di tali servizi è costituita dal collocamento di cripto-attività, dalla ricezione o trasmissione di ordini di cripto-attività, dall'esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi e dalla fornitura di consulenza sulle cripto-attività. Qualsiasi persona che fornisca tali servizi per le cripto-attività a titolo professionale dovrebbe essere considerata un "fornitore di servizi per le cripto-attività".

    (13)Per garantire che tutte le offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica nell'Unione o tutte le ammissioni di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività siano adeguatamente monitorate e controllate dalle autorità competenti, tutti gli emittenti di cripto-attività dovrebbero essere soggetti giuridici.

    (14)Al fine di garantire la tutela dei consumatori, i potenziali acquirenti di cripto-attività dovrebbero essere informati in merito alle caratteristiche, alle funzioni e ai rischi delle cripto-attività che intendono acquistare. Quando presentano un'offerta pubblica di cripto-attività nell'Unione o chiedono l'ammissione delle cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, gli emittenti di cripto-attività dovrebbero produrre, notificare alla loro autorità competente e pubblicare un documento informativo ("White Paper sulle cripto-attività") contenente informazioni obbligatorie. Tale White Paper sulle cripto-attività dovrebbe contenere informazioni di carattere generale sull'emittente, sul progetto da realizzare con i capitali raccolti, sull'offerta pubblica di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, sui diritti e sugli obblighi connessi alle cripto-attività, sulla tecnologia sottostante utilizzata per tali attività e sui relativi rischi. Per garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei possessori di cripto-attività, le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing relative all'offerta pubblica sono corrette, chiare e non fuorvianti.

    (15)Al fine di garantire un approccio proporzionato, i requisiti di redazione e pubblicazione di un White Paper sulle cripto-attività non dovrebbero applicarsi alle offerte di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica offerti gratuitamente, oppure alle offerte di cripto-attività che sono rivolte esclusivamente agli investitori qualificati quali definiti all'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 e che possono essere detenute esclusivamente da tali investitori qualificati o che sono rivolte a un numero limitato di persone per Stato membro o sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività.

    (16)Le piccole e medie imprese e le start-up non dovrebbero essere soggette a oneri amministrativi eccessivi. Pertanto le offerte al pubblico di cripto-attività nell'Unione che non superano una soglia aggregata adeguata su un periodo di 12 mesi dovrebbero essere esentate dall'obbligo di redigere un White Paper sulle cripto-attività. Tuttavia la legislazione orizzontale dell'UE che garantisce la tutela dei consumatori, quale la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 39 o la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 40 , compresi gli obblighi di informativa ivi contenuti, rimane applicabile a tali offerte al pubblico di cripto-attività laddove ciò implichi relazioni tra imprese e consumatori.

    (17)Se un'offerta al pubblico ha come oggetto utility token relativi a un servizio non ancora operativo, la durata dell'offerta pubblica descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi. Tale limite alla durata dell'offerta pubblica prescinde dal momento in cui il prodotto o servizio diventa di fatto operativo e può essere utilizzato dal possessore di uno utility token dopo la fine dell'offerta pubblica.

    (18)Al fine di consentire la vigilanza, prima di qualsiasi offerta pubblica di cripto-attività nell'Unione o prima che tali cripto-attività siano ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, gli emittenti di cripto-attività dovrebbero notificare il loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing all'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la sede legale o una succursale. Gli emittenti stabiliti in un paese terzo dovrebbero notificare il loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing all'autorità competente del primo Stato membro in cui intendono offrire le cripto-attività o in cui chiedono l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    (19)È opportuno evitare oneri amministrativi indebiti. Le autorità competenti non dovrebbero pertanto essere tenute ad approvare un White Paper sulle cripto-attività prima della sua pubblicazione. Dopo la pubblicazione le autorità competenti dovrebbero tuttavia avere la facoltà di chiedere che il White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing siano integrati con informazioni supplementari.

    (20)Le autorità competenti dovrebbero poter sospendere o vietare un'offerta pubblica di cripto-attività o l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività qualora tale offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione non siano conformi ai requisiti applicabili. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter pubblicare sul proprio sito web o tramite un comunicato stampa l'avvertenza che un emittente non ha rispettato tali requisiti.

    (21)I White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing debitamente notificate a un'autorità competente dovrebbero essere pubblicati, dopodiché gli emittenti di cripto-attività dovrebbero essere autorizzati a offrire le loro cripto-attività in tutta l'Unione e a chiedere l'ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    (22)Al fine di garantire ulteriormente la tutela dei consumatori, a coloro che acquistano cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica direttamente dall'emittente o da un fornitore di servizi per le cripto-attività che colloca le cripto-attività per conto dell'emittente dovrebbe essere garantito il diritto di recesso per un periodo di tempo limitato in seguito all'acquisizione. Per assicurare il regolare completamento di un'offerta al pubblico di cripto-attività per le quali l'emittente ha fissato un termine, il diritto di recesso di cui trattasi non dovrebbe essere esercitato dal consumatore dopo la fine del periodo di sottoscrizione. Inoltre il diritto di recesso non dovrebbe applicarsi nei casi in cui cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, in quanto in tal caso il prezzo di queste cripto-attività dipenderebbe dalle fluttuazioni dei mercati delle cripto-attività.

    (23)Anche se esentati dall'obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività, tutti gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica dovrebbero agire in modo onesto, corretto e professionale, dovrebbero comunicare con i possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e veritiero, dovrebbero individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse e dovrebbero adottare disposizioni amministrative efficaci per garantire che i loro sistemi e protocolli di sicurezza rispettino le norme dell'Unione. Per assistere le autorità competenti nelle loro funzioni di vigilanza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea (ABE), dovrebbe essere incaricata di pubblicare orientamenti su tali sistemi e protocolli di sicurezza al fine di precisare ulteriormente le pertinenti norme dell'Unione.

    (24)Per tutelare ulteriormente i possessori di cripto-attività, gli emittenti di cripto-attività e i loro organi di amministrazione dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di responsabilità civile per le informazioni fornite al pubblico mediante il White Paper sulle cripto-attività.

    (25)I token collegati ad attività mirano a stabilizzare il loro valore ancorandosi a diverse monete fiduciarie, a una o più merci, a una o più altre cripto-attività o a un paniere di tali attività. Potrebbero quindi essere ampiamente adottati dagli utenti per trasferire valore o come mezzo di pagamento e comportare in tal modo maggiori rischi in termini di tutela dei consumatori e di integrità del mercato rispetto ad altre cripto-attività. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti più rigorosi rispetto agli emittenti di altre cripto-attività.

    (26)I cosiddetti stablecoin algoritmici, che mirano a mantenere un valore stabile attraverso protocolli che prevedono l'aumento o la diminuzione dell'offerta di tali cripto-attività in risposta a variazioni della domanda, non dovrebbero essere considerati token collegati ad attività, a condizione che non mirino a stabilizzare il proprio valore ancorandosi a una o più altre attività.

    (27)Per garantire una vigilanza e un monitoraggio adeguati delle offerte al pubblico di token collegati ad attività, gli emittenti di tali token dovrebbero avere sede nell'Unione.

    (28)Le offerte al pubblico di token collegati ad attività nell'Unione o la domanda di ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovrebbero essere possibili solo se l'autorità competente ha autorizzato l'emittente di tali cripto-attività e ha approvato il White Paper sulle cripto-attività relativo a tali cripto-attività. L'obbligo di autorizzazione non dovrebbe tuttavia applicarsi quando i token collegati ad attività sono offerti solo a investitori qualificati o quando l'offerta al pubblico di token collegati ad attività è inferiore a una determinata soglia. Per gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 non dovrebbe essere necessaria alcun'altra autorizzazione a norma del presente regolamento per emettere token collegati ad attività. In questi casi l'emittente dei token collegati ad attività dovrebbe essere comunque tenuto a redigere un White Paper sulle cripto-attività per informare gli acquirenti in merito alle caratteristiche e ai rischi di tali token e a notificarlo all'autorità competente pertinente prima della pubblicazione.

    (29)Un'autorità competente dovrebbe rifiutarsi di concedere l'autorizzazione nel caso in cui il modello di business del potenziale emittente di token collegati ad attività possa costituire una grave minaccia per la stabilità finanziaria, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria. Prima di concedere o rifiutare un'autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ABE e l'ESMA e, qualora le valute di riferimento dei token collegati ad attività siano valute dell'Unione, la Banca centrale europea (BCE) e la banca centrale nazionale di emissione di tali valute. L'ABE, l'ESMA e, se del caso, la BCE e le banche centrali nazionali dovrebbero fornire all'autorità competente un parere non vincolante sulla domanda del potenziale emittente. Qualora autorizzi un potenziale emittente di token collegati ad attività, l'autorità competente dovrebbe altresì approvare il White Paper sulle cripto-attività prodotto dal soggetto in questione. L'autorizzazione dell'autorità competente dovrebbe essere valida in tutta l'Unione e consentire all'emittente di token collegati ad attività di offrire tali cripto-attività nel mercato unico e di chiedere l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Allo stesso modo, anche il White Paper sulle cripto-attività dovrebbe essere valido per tutta l'Unione, senza che gli Stati membri possano imporre requisiti aggiuntivi.

    (30)Per garantire la tutela dei consumatori, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero sempre fornire ai possessori di tali token informazioni chiare, corrette e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività relativo ai token collegati ad attività dovrebbe contenere informazioni sul meccanismo di stabilizzazione, sulla politica di investimento delle attività di riserva, sulle modalità di custodia delle attività di riserva e sui diritti riconosciuti ai possessori. Qualora gli emittenti di token collegati ad attività non offrano un diritto di rimborso o di credito diretto sulle attività di riserva a tutti i possessori di tali token, il White Paper sulle cripto-attività relativo ai token collegati ad attività dovrebbe contenere un'avvertenza chiara e inequivocabile al riguardo. La stessa informativa dovrebbe figurare anche nelle comunicazioni di marketing di un emittente di token collegati ad attività, qualora questo non offra tali diritti diretti a tutti i possessori di detti token.

    (31)Oltre alle informazioni incluse nel White Paper sulle cripto-attività, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero anche fornire informazioni ai possessori di tali token su base continuativa. In particolare essi dovrebbero indicare sul proprio sito web, almeno a cadenza mensile, l'ammontare dei token collegati ad attività in circolazione e il valore e la composizione delle attività di riserva. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero inoltre comunicare qualsiasi evento che possa avere un impatto significativo sul valore di tali token o sulle attività di riserva, indipendentemente dal fatto che tali cripto-attività siano ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    (32)Per garantire la tutela dei consumatori, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero sempre agire in modo onesto, corretto e professionale e nell'interesse dei possessori di token collegati ad attività. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero inoltre adottare una procedura chiara per il trattamento dei reclami ricevuti dai possessori di cripto-attività.

    (33)Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero mettere in atto una politica volta a individuare, gestire ed eventualmente comunicare i conflitti di interesse che possono scaturire dai rapporti che intrattengono con i loro dirigenti, azionisti, clienti o fornitori terzi di servizi.

    (34)Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero disporre di solidi dispositivi di governance, compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti e procedure efficaci per individuare, gestire, monitorare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti. L'organo di amministrazione di tali emittenti e dei loro azionisti dovrebbe possedere i requisiti di onorabilità e le competenze necessarie ed essere idoneo a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero inoltre utilizzare risorse proporzionate alla portata delle loro attività e dovrebbero sempre garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento delle loro attività. A tal fine, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero stabilire una politica di continuità operativa volta a garantire lo svolgimento delle loro attività di pagamento di base in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero inoltre disporre di un solido meccanismo di controllo interno e di valutazione del rischio, nonché di un sistema che garantisca l'integrità e la riservatezza delle informazioni ricevute.

    (35)Gli emittenti di token collegati ad attività sono solitamente al centro di una rete di soggetti che assicurano l'emissione, il trasferimento e la distribuzione ai possessori di dette cripto-attività. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero pertanto essere tenuti a definire e mantenere con tali soggetti terzi accordi contrattuali che garantiscano il funzionamento del meccanismo di stabilizzazione e l'investimento delle attività di riserva a garanzia del valore dei token, la custodia di tali attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività.

    (36)Per far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario in senso lato, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero essere soggetti a requisiti patrimoniali. Tali requisiti patrimoniali dovrebbero essere proporzionati all'entità dell'emissione dei token collegati ad attività e quindi calcolati come percentuale della riserva di attività a garanzia del valore dei token collegati ad attività. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia poter aumentare o diminuire l'importo dei requisiti patrimoniali richiesti sulla base, tra l'altro, della valutazione del meccanismo di valutazione del rischio dell'emittente, della qualità e della volatilità delle attività contenute nella riserva a garanzia dei token collegati ad attività o del valore aggregato e del numero di token collegati ad attività.

    (37)Al fine di stabilizzare il valore dei loro token collegati ad attività, gli emittenti di detti token dovrebbero costituire e mantenere in qualsiasi momento una riserva di attività a garanzia di tali cripto-attività. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero garantire la gestione prudente di tale riserva di attività e in particolare dovrebbero assicurare che la creazione e la distruzione di detti token siano sempre accompagnate da un corrispondente aumento o decremento delle attività di riserva e che tale aumento o decremento sia gestito in modo adeguato per evitare effetti negativi sul mercato delle attività di riserva. Gli emittenti di cripto-attività collegate ad attività dovrebbero pertanto definire, mantenere e precisare politiche che descrivano, tra l'altro, la composizione delle attività di riserva, la ripartizione delle attività, la valutazione globale dei rischi derivanti dalle attività di riserva, la procedura per la creazione e la distruzione dei token collegati ad attività, la procedura di acquisto e di rimborso dei token collegati ad attività con attività di riserva e, nel caso in cui le attività di riserva siano investite, la politica di investimento seguita dall'emittente.

    (38)Al fine di prevenire il rischio di perdita per i token collegati ad attività e di preservare il valore di tali attività, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero disporre di un'adeguata politica di custodia per le attività di riserva. Tale politica dovrebbe garantire che le attività di riserva siano sempre completamente separate dalle attività proprie dell'emittente, che le attività di riserva non siano gravate o costituite in garanzia e che l'emittente di token collegati ad attività possa accedere rapidamente a tali attività di riserva. In funzione della loro natura, le attività di riserva dovrebbero essere detenute in custodia da un ente creditizio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 o da un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato. Gli enti creditizi o i fornitori di servizi per le cripto-attività che detengono in custodia le attività di riserva a garanzia dei token collegati ad attività dovrebbero essere responsabili della perdita di tali attività nei confronti dell'emittente o dei possessori dei token collegati ad attività, a meno che non dimostrino che tale perdita è stata provocata da un evento esterno che sfugge al ragionevole controllo.

    (39)Per tutelare i possessori di token collegati ad attività da un calo del valore delle attività a garanzia del valore dei token, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero investire le attività di riserva in attività sicure e a basso rischio con un rischio di mercato e di credito minimo. Poiché i token collegati ad attività possono essere utilizzati come mezzo di pagamento, tutti gli utili o le perdite derivanti dall'investimento delle attività di riserva dovrebbero essere in capo all'emittente dei token collegati ad attività.

    (40)Alcuni token collegati ad attività possono conferire diritti a tutti i loro possessori, quali diritti di rimborso o crediti sulle attività di riserva o sull'emittente, mentre altri possono non concedere tali diritti a tutti i possessori e limitare il diritto di rimborso ad alcuni possessori specifici. Le norme relative ai token collegati ad attività dovrebbero essere sufficientemente flessibili da applicarsi a tutte queste situazioni. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero pertanto informare i possessori di tali token della loro titolarità o meno di un credito diretto nei confronti dell'emittente o di un diritto di rimborso. Qualora riconoscano a tutti i possessori diritti diretti nei confronti dell'emittente o delle attività di riserva, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero stabilire con precisione le condizioni alle quali è possibile esercitare tali diritti. Qualora riservino tali diritti diretti nei confronti dell'emittente o delle attività di riserva a un numero limitato di possessori di tali token, gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero comunque conferire diritti minimi a tutti i possessori di token collegati ad attività. Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero garantire la liquidità di tali token concludendo e mantenendo adeguati accordi di liquidità con fornitori di servizi per le cripto-attività incaricati di pubblicare quotazioni irrevocabili su base prevedibile per l'acquisto e la vendita di token collegati ad attività in moneta fiduciaria. Qualora il valore dei token collegati ad attività differisca in misura significativa dal valore delle attività di riserva, i possessori di tali token dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso dei loro token collegati ad attività con attività di riserva direttamente all'emittente. Gli emittenti di token collegati ad attività che cessano volontariamente le loro operazioni o che sono sottoposti a liquidazione ordinata dovrebbero disporre di accordi contrattuali per garantire che i proventi delle attività di riserva siano versati ai possessori di tali token.

    (41)Per garantire che i token collegati ad attività siano utilizzati principalmente come mezzo di scambio e non come riserva di valore, gli emittenti di token collegati ad attività e gli eventuali fornitori di servizi per le cripto-attività non dovrebbero concedere interessi agli utenti di tali token per il periodo in cui questi ultimi sono in possesso dei token in oggetto. Alcuni token collegati ad attività e token di moneta elettronica dovrebbero essere considerati significativi a causa della clientela potenzialmente ampia dei loro promotori e azionisti, del livello potenzialmente elevato della loro capitalizzazione di mercato, delle possibili dimensioni della riserva di attività a garanzia del valore di tali token collegati ad attività o token di moneta elettronica, del numero potenzialmente elevato di operazioni, della possibile interconnessione con il sistema finanziario o del possibile utilizzo transfrontaliero di tali cripto-attività. I token collegati ad attività significativi o i token di moneta elettronica significativi, che potrebbero essere utilizzati da un gran numero di possessori e che potrebbero comportare sfide specifiche in termini di stabilità finanziaria, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria, dovrebbero essere soggetti a requisiti più rigorosi rispetto ad altri token collegati ad attività o token di moneta elettronica.

    (42)A causa della loro ampia diffusione, i token collegati ad attività significativi possono comportare rischi per la stabilità finanziaria superiori a quelli di altre cripto-attività e di token collegati ad attività con emissioni più limitate. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti più rigorosi rispetto agli emittenti di altre cripto-attività o di token collegati ad attività con emissioni più limitate. In particolare dovrebbero essere soggetti a requisiti patrimoniali più elevati e a requisiti di interoperabilità, nonché dovrebbero definire una politica di gestione della liquidità.

    (43)Gli emittenti di token collegati ad attività dovrebbero disporre di un piano di liquidazione ordinata per garantire che i diritti dei possessori di tali token siano tutelati nel caso in cui gli emittenti di token collegati ad attività cessino le loro attività o in caso di liquidazione ordinata delle loro attività conformemente al diritto fallimentare nazionale.

    (44)Gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero essere autorizzati come enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituti di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE e dovrebbero rispettare i pertinenti requisiti operativi della direttiva 2009/110/CE, salvo diversamente specificato nel presente regolamento. Gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero produrre un White Paper sulle cripto-attività e notificarlo alla loro autorità competente. Se l'emissione di token di moneta elettronica è al di sotto di una certa soglia o se i token di moneta elettronica possono essere detenuti esclusivamente da investitori qualificati, gli emittenti di tali token non dovrebbero essere soggetti agli obblighi di autorizzazione. Tuttavia gli emittenti dovrebbero sempre redigere un White Paper sulle cripto-attività e notificarlo alla loro autorità competente.

    (45)I possessori di token di moneta elettronica dovrebbero ricevere un credito nei confronti dell'emittente dei token di moneta elettronica in questione. Ai possessori di token di moneta elettronica dovrebbe essere sempre riconosciuto il diritto di ottenere in qualsiasi momento un rimborso al valore nominale della moneta fiduciaria di riferimento del token di moneta elettronica. Gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero essere autorizzati ad applicare una commissione nel caso in cui i possessori di tali token chiedano rimborsi dei loro token in moneta fiduciaria. Tale commissione dovrebbe essere proporzionata ai costi effettivi sostenuti dall'emittente dei token di moneta elettronica.

    (46)Gli emittenti di token di moneta elettronica e i fornitori di servizi per le cripto-attività non dovrebbero concedere interessi ai possessori di token di moneta elettronica per il periodo in cui questi ultimi sono in possesso dei token in oggetto.

    (47)Il White Paper sulle cripto-attività prodotto da un emittente di token di moneta elettronica dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti, riguardanti tale emittente e l'offerta di token di moneta elettronica o la loro ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, necessarie per consentire ai potenziali acquirenti di prendere una decisione di acquisto informata e di comprendere i rischi connessi all'offerta di token di moneta elettronica. Il White Paper sulle cripto-attività dovrebbe inoltre indicare esplicitamente che i possessori di token di moneta elettronica ricevono un credito sotto forma di diritto a ottenere in qualsiasi momento il rimborso dei loro token di moneta elettronica al valore nominale della moneta fiduciaria.

    (48)Quando un emittente di token moneta elettronica investe i fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica, tali fondi dovrebbero essere investiti in attività denominate nella valuta di riferimento del token di moneta elettronica, in modo tale da evitare rischi intervalutari.

    (49)I token di moneta elettronica significativi possono comportare rischi più elevati per la stabilità finanziaria rispetto ai token di moneta elettronica non significativi e alla moneta elettronica tradizionale. Gli emittenti di tali token di moneta elettronica significativi dovrebbero pertanto essere soggetti a requisiti supplementari. Gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero in particolare essere soggetti a requisiti patrimoniali più elevati rispetto ad altri emittenti di moneta elettronica e a requisiti di interoperabilità, nonché dovrebbero definire una politica di gestione della liquidità. Gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero inoltre rispettare determinati requisiti applicabili agli emittenti di token collegati ad attività, quali gli obblighi di custodia per le attività di riserva, le norme in materia di investimento delle attività di riserva e l'obbligo di redigere un piano di liquidazione ordinata.

    (50)I servizi per le cripto-attività dovrebbero essere forniti solo da soggetti giuridici aventi sede legale in uno Stato membro e che sono stati autorizzati come fornitori di servizi per le cripto-attività dall'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la sede legale.

    (51)Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per le persone stabilite nell'Unione di usufruire di propria iniziativa di servizi per le cripto-attività forniti da un'impresa di un paese terzo. Se un'impresa di un paese terzo fornisce servizi per le cripto-attività a un soggetto stabilito nell'Unione su iniziativa di quest'ultimo, tali servizi non dovrebbero essere considerati come prestati nell'Unione. Se un'impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell'Unione o promuove o pubblicizza nell'Unione attività o servizi per le cripto-attività, tali servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa del cliente. In tal caso, l'impresa del paese terzo dovrebbe essere autorizzata come fornitore di servizi per le cripto-attività.

    (52)Date le dimensioni relativamente ridotte dei fornitori di servizi per le cripto-attività, è opportuno conferire alle autorità nazionali competenti il potere di autorizzare e controllare tali fornitori di servizi. L'autorizzazione dovrebbe essere concessa, rifiutata o revocata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale. Tale autorizzazione dovrebbe indicare i servizi per le cripto-attività che il relativo fornitore è autorizzato a prestare e dovrebbe essere valida per tutta l'Unione.

    (53)Per promuovere la trasparenza per i possessori di cripto-attività per quanto riguarda la fornitura di servizi per le cripto-attività, l'ESMA dovrebbe istituire un registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività contenente informazioni sui soggetti autorizzati a prestare tali servizi in tutta l'Unione. Tale registro dovrebbe includere anche i White Paper sulle cripto-attività notificati alle autorità competenti e pubblicati dagli emittenti di cripto-attività.

    (54)Alcune imprese soggette alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari dovrebbero essere autorizzate a prestare servizi per le cripto-attività senza previa autorizzazione. Per gli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE non dovrebbe essere necessaria alcun'altra autorizzazione per fornire servizi per le cripto-attività. Anche le imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE a prestare uno o più servizi di investimento, quali definiti in tale direttiva, simili ai servizi per le cripto-attività che intendono fornire dovrebbero essere autorizzate a fornire servizi per le cripto-attività in tutta l'Unione senza alcun'altra autorizzazione.

    (55)Al fine di garantire la tutela dei consumatori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero sempre agire in modo onesto, corretto e professionale nell'interesse dei loro clienti. I servizi per le cripto-attività dovrebbero essere considerati "servizi finanziari" quali definiti nella direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 . Se commercializzati a distanza, i contratti tra i fornitori di servizi per le cripto-attività e i consumatori dovrebbero essere soggetti a tale direttiva. I fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero fornire ai loro clienti informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e avvertirli dei rischi connessi alle cripto-attività. I fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero rendere pubbliche le loro politiche tariffarie, istituire una procedura di trattamento dei reclami e adottare una politica solida per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse.

    (56)Per garantire la tutela dei consumatori, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero rispettare alcuni requisiti prudenziali. Tali requisiti prudenziali dovrebbero essere stabiliti sotto forma di importo fisso o in proporzione alle spese fisse generali dell'anno precedente, a seconda del tipo di servizi prestati.

    (57)I fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere soggetti a rigorosi requisiti organizzativi. I loro dirigenti e i loro principali azionisti dovrebbero essere idonei a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero assumere dirigenti e personale con abilità, conoscenze e competenze adeguate e dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per consentire loro di svolgere le rispettive funzioni, anche attraverso l'elaborazione di un piano di continuità operativa. Essi dovrebbero disporre di solidi meccanismi di controllo interno e di valutazione del rischio nonché di sistemi e procedure adeguati per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni ricevute. I fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero adottare disposizioni adeguate per registrare tutte le operazioni, gli ordini e i servizi relativi alle cripto-attività da loro forniti. Dovrebbero inoltre disporre di sistemi per individuare i potenziali abusi di mercato commessi dai clienti.

    (58)Al fine di garantire la tutela dei consumatori, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero adottare disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità sulle cripto-attività detenute dai clienti. Se il loro modello di business impone loro di detenere fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 sotto forma di banconote, monete, moneta scritturale o moneta elettronica appartenenti ai loro clienti, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero collocare tali fondi presso un ente creditizio o una banca centrale. I fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere autorizzati a effettuare operazioni di pagamento in relazione ai servizi per le cripto-attività che offrono solo se sono istituti di pagamento autorizzati a norma della direttiva (UE) 2015/2366.

    (59)A seconda dei servizi che forniscono e dei rischi specifici comportati da ciascun tipo di servizi, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici per tali servizi. I fornitori di servizi per le cripto-attività che prestano il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di terzi dovrebbero instaurare con i loro clienti un rapporto contrattuale con disposizioni obbligatorie e dovrebbero definire e attuare una politica di custodia. Tali fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero inoltre essere ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti da un incidente connesso alle TIC, compreso un incidente derivante da attacchi informatici, furti o malfunzionamenti.

    (60)Per garantire il regolare funzionamento dei mercati di cripto-attività, i fornitori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovrebbero stabilire regole operative dettagliate, dovrebbero garantire che i loro sistemi e le loro procedure siano sufficientemente resilienti e dovrebbero essere soggetti a requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione adeguati per il mercato delle cripto-attività. I fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero garantire che le negoziazioni eseguite sulla loro piattaforma di negoziazione di cripto-attività siano regolate e registrate rapidamente nella DLT. I fornitori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dovrebbero inoltre disporre di una struttura tariffaria trasparente per i servizi forniti, al fine di evitare il collocamento di ordini che potrebbero contribuire ad abusi di mercato o a condizioni di negoziazione anormali.

    (61)Per garantire la tutela dei consumatori, i fornitori di servizi per le cripto-attività che scambiano cripto-attività con monete fiduciarie o con altre cripto-attività utilizzando capitali propri dovrebbero definire una politica commerciale non discriminatoria. Essi dovrebbero pubblicare quotazioni irrevocabili o il metodo utilizzato per determinare il prezzo delle cripto-attività che intendono acquistare o vendere. Dovrebbero inoltre essere soggetti a requisiti di trasparenza post-negoziazione. I fornitori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini relativi a cripto-attività per conto di terzi dovrebbero stabilire una strategia di esecuzione e mirare sempre a ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti. Essi dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare che i loro dipendenti facciano un uso improprio delle informazioni relative agli ordini dei clienti. I fornitori di servizi per le cripto-attività che ricevono ordini e li trasmettono ad altri fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero attuare procedure per l'invio tempestivo e corretto di tali ordini. I fornitori di servizi per le cripto-attività non dovrebbero ricevere benefici monetari o di altro tipo per la trasmissione di tali ordini a una particolare piattaforma di negoziazione di cripto-attività o a qualsiasi altro fornitore di servizi per le cripto-attività.

    (62)Prima della conclusione di un contratto i fornitori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività per potenziali emittenti dovrebbero informare tali persone su come intendono prestare il servizio. Essi dovrebbero inoltre adottare misure specifiche per prevenire i conflitti di interesse derivanti da tale attività.

    (63)Per garantire la tutela dei consumatori, i fornitori di servizi per le cripto-attività che forniscono consulenza sulle cripto-attività, su richiesta di terzi o di propria iniziativa, dovrebbero effettuare una valutazione preliminare delle esperienze, delle conoscenze, degli obiettivi e della capacità dei loro clienti di sostenere le perdite. Se i clienti non forniscono informazioni ai fornitori di servizi per le cripto-attività in merito alle loro esperienze, conoscenze e capacità di sostenere perdite, nonché ai loro obiettivi, o se è chiaro che tali clienti non hanno esperienze o conoscenze sufficienti per comprendere i rischi correlati o non sono in grado di sostenere perdite, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero avvertire tali clienti che la cripto-attività o i servizi a essa relativi potrebbero non essere adatti per loro. Nel prestare consulenza, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovrebbero redigere una relazione che sintetizzi le esigenze e le richieste dei clienti e la consulenza fornita.

    (64)È necessario garantire la fiducia degli utenti nei mercati delle cripto-attività e l'integrità del mercato. È pertanto necessario stabilire norme volte a scoraggiare gli abusi di mercato per le cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Tuttavia, poiché gli emittenti di cripto-attività e i fornitori di servizi per le cripto-attività sono molto spesso PMI, sarebbe sproporzionato applicare loro tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 . È pertanto necessario stabilire norme specifiche che vietino determinati comportamenti che potrebbero indebolire la fiducia degli utenti nei mercati di cripto-attività e l'integrità dei mercati di cripto-attività, compresi l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle cripto-attività. Tali norme specifiche per gli abusi di mercato commessi in relazione alle cripto-attività dovrebbero essere applicate quando le cripto-attività sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    (65)Alle autorità competenti dovrebbero essere conferiti poteri sufficienti per vigilare sull'emissione delle cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, nonché sui fornitori di servizi per le cripto-attività, compresa la facoltà di sospendere o vietare l'emissione di cripto-attività o la prestazione di un servizio per le cripto-attività e di indagare sulle violazioni delle norme in materia di abusi di mercato. Data la natura transfrontaliera dei mercati delle cripto-attività, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro per individuare e scoraggiare eventuali violazioni del quadro giuridico che disciplina le cripto-attività e i mercati delle cripto-attività. Le autorità competenti dovrebbero inoltre avere il potere di imporre sanzioni agli emittenti di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, e ai fornitori di servizi per le cripto-attività.

    (66)I token collegati ad attività significativi possono essere utilizzati come mezzo di scambio e per effettuare grandi volumi di operazioni di pagamento su base transfrontaliera. Per evitare l'arbitraggio normativo tra gli Stati membri è opportuno affidare all'ABE il compito di vigilare sugli emittenti di token collegati ad attività significativi, una volta che tali token siano stati classificati come significativi.

    (67)L'ABE dovrebbe istituire un collegio delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token collegati ad attività significativi. Tali emittenti sono solitamente al centro di una rete di soggetti che assicurano l'emissione, il trasferimento e la distribuzione ai possessori di dette cripto-attività. I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero pertanto includere tutte le autorità competenti per i soggetti pertinenti, i fornitori di servizi per le cripto-attività che assicurano tra l'altro la custodia delle attività di riserva e la gestione delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività in cui i token collegati ad attività significativi sono ammessi alla negoziazione e i fornitori di servizi per le cripto-attività che assicurano la custodia e l'amministrazione dei token collegati ad attività significativi per conto dei possessori. Il collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i suoi membri e dovrebbe emettere pareri non vincolanti sulle misure di vigilanza o sulle modifiche dell'autorizzazione riguardanti gli emittenti di token collegati ad attività significativi o i soggetti pertinenti che forniscono servizi o attività in relazione a tali token.

    (68)Le autorità competenti incaricate della vigilanza a norma della direttiva 2009/110/CE dovrebbero vigilare sugli emittenti di token di moneta elettronica. Tuttavia, alla luce dell'utilizzo potenzialmente ampio dei token di moneta elettronica significativi come mezzo di pagamento e dei rischi che essi possono comportare per la stabilità finanziaria, è necessaria una duplice vigilanza da parte delle autorità competenti e dell'ABE sugli emittenti di tali token. L'ABE dovrebbe vigilare sul rispetto, da parte degli emittenti di token di moneta elettronica significativi, degli obblighi supplementari specifici stabiliti nel presente regolamento per tali token.

    (69)L'ABE dovrebbe istituire un collegio delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi. Gli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono solitamente al centro di una rete di soggetti che assicurano l'emissione, il trasferimento e la distribuzione ai possessori di dette cripto-attività. I membri del collegio delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi dovrebbero pertanto includere tutte le autorità competenti per i soggetti pertinenti, i fornitori di servizi per le cripto-attività che assicurano tra l'altro la gestione delle piattaforme di negoziazione delle cripto-attività in cui i token di moneta elettronica significativi sono ammessi alla negoziazione e i fornitori di servizi per le cripto-attività che assicurano la custodia e l'amministrazione dei token di moneta elettronica significativi per conto dei possessori. Il collegio delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi dovrebbe facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i suoi membri e dovrebbe emettere pareri non vincolanti sulle modifiche dell'autorizzazione o sulle misure di vigilanza riguardanti gli emittenti di token di moneta elettronica significativi o i soggetti pertinenti che forniscono servizi o attività in relazione a tali token.

    (70)Per vigilare sugli emittenti di token collegati ad attività significativi, l'ABE dovrebbe avere il potere, tra l'altro, di effettuare ispezioni in loco, adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie. L'ABE dovrebbe inoltre avere il potere di vigilare sul rispetto, da parte degli emittenti di token di moneta elettronica significativi, degli obblighi supplementari stabiliti nel presente regolamento.

    (71)L'ABE dovrebbe imporre agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi il pagamento di commissioni a copertura dei suoi costi, comprese le spese generali. Per gli emittenti di token collegati ad attività significativi, la commissione dovrebbe essere proporzionata all'entità delle loro attività di riserva. Per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, la commissione dovrebbe essere proporzionata all'importo dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi.

    (72)Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche delle definizioni di cui al presente regolamento, al fine di adeguarle agli sviluppi tecnologici e di mercato, specificare i criteri e le soglie per determinare se un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica debba essere classificato come significativo e precisare il tipo e l'importo delle commissioni che possono essere applicate dall'ABE per la vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 45 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (73)Al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, ivi compresa una tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione, occorre definire delle norme tecniche. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE e l'ESMA, in quanto organismi con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

    (74)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE e dall'ESMA per quanto riguarda la procedura di approvazione dei White Paper sulle cripto-attività redatti dagli enti creditizi al momento dell'emissione di token collegati ad attività, le informazioni da fornire in una domanda di autorizzazione come emittente di token collegati ad attività, la metodologia per il calcolo dei requisiti patrimoniali per gli emittenti di token collegati ad attività, i dispositivi di governance per gli emittenti di token collegati ad attività, le informazioni necessarie per la valutazione delle partecipazioni qualificate presenti nel capitale di un emittente di token collegati ad attività, la procedura di trattamento dei conflitti di interesse stabilita dagli emittenti di token collegati ad attività, il tipo di attività in cui gli emittenti di token collegati ad attività possono investire, gli obblighi in capo ai fornitori di servizi per le cripto-attività che assicurano la liquidità dei token collegati ad attività, la procedura di trattamento dei reclami per gli emittenti di token collegati ad attività, il funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, le informazioni necessarie per la valutazione delle partecipazioni qualificate presenti nel capitale di un fornitore di servizi per le cripto-attività, lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, l'ABE e l'ESMA a norma del presente regolamento e la cooperazione tra autorità competenti e paesi terzi. È opportuno che la Commissione adotti tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 .

    (75)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE e dall'ESMA per quanto riguarda i formati leggibili meccanicamente per i White Paper sulle cripto-attività, i formati, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione come emittente di token collegati ad attività, i formati e il modello standard per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e tra le autorità competenti, l'ABE e l'ESMA. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    (76)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile agli emittenti di cripto-attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività e garantire il corretto funzionamento dei mercati delle cripto-attività, assicurando nel contempo la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, bensì possono essere realizzati meglio a livello di Unione mediante la creazione di un quadro favorevole allo sviluppo di un più ampio mercato transfrontaliero delle cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (77)Al fine di evitare perturbazioni dei partecipanti al mercato che forniscono servizi e attività in relazione alle cripto-attività emesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli emittenti di tali cripto-attività dovrebbero essere esentati dall'obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività e da altri requisiti applicabili. Tuttavia tali disposizioni transitorie non dovrebbero applicarsi agli emittenti di token collegati ad attività, agli emittenti di token di moneta elettronica o ai fornitori di servizi per le cripto-attività, i quali dovrebbero in ogni caso ricevere un'autorizzazione non appena il presente regolamento entrerà in vigore.

    (78)Gli informatori possono sottoporre nuove informazioni all'attenzione delle autorità competenti, aiutandole a individuare violazioni del presente regolamento e a imporre sanzioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire le segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento, tutelando chi segnala gli abusi da ritorsioni. A tal fine è opportuno modificare la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 in modo da renderla applicabile alle violazioni del presente regolamento.

    (79)La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di 18 mesi per consentire l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione e degli atti delegati necessari per precisare taluni elementi del presente regolamento,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I
    Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

    Articolo 1
    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per quanto riguarda:

    (a)gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione e l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

    (b)l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;

    (c)la gestione, l'organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;

    (d)le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l'emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;

    (e)le misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l'integrità dei mercati delle cripto-attività.

    Articolo 2
    Ambito di applicazione

    1.Il presente regolamento si applica alle persone coinvolte nell'emissione di cripto-attività o che forniscono servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione.

    2.Il presente regolamento non si applica tuttavia alle cripto-attività che rientrano nella definizione di:

    (a)strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

    (b)moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE, tranne quando rientrano nella definizione di token di moneta elettronica ai sensi del presente regolamento;

    (c)depositi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 49 ;

    (d)depositi strutturati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE;

    (e)cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 .

    3.Il presente regolamento non si applica ai soggetti e alle persone seguenti:

    (a)la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

    (b)le imprese di assicurazione o le imprese che svolgono attività di riassicurazione e di retrocessione quali definite nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 51 quando svolgono le attività di cui alla suddetta direttiva;

    (c)i curatori o gli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell'articolo 42;

    (d)le persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri;

    (e)la Banca europea per gli investimenti;

    (f)il fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

    (g)le organizzazioni internazionali pubbliche.

    4.Qualora emettano token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE non sono soggetti:

    (a)alle disposizioni del titolo III, capo I, ad eccezione degli articoli 21 e 22;

    (b)all'articolo 31.

    5.Qualora forniscano uno o più servizi per le cripto-attività, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE non sono soggetti alle disposizioni del titolo V, capo I, ad eccezione degli articoli 57 e 58.

    6.Le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE non sono soggette alle disposizioni del titolo V, capo I, ad eccezione degli articoli 57, 58, 60 e 61, qualora si limitino a prestare uno o più servizi per le cripto-attività che sono equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per i quali sono autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE. A tal fine:

    (a)i servizi per le cripto-attività definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, del presente regolamento sono considerati equivalenti alle attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 8 e 9, della direttiva 2014/65/UE;

    (b)i servizi per le cripto-attività definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punti 12 e 13, del presente regolamento sono considerati equivalenti ai servizi di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;

    (c)i servizi per le cripto-attività definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 14, del presente regolamento sono considerati equivalenti ai servizi di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punto 2, della direttiva 2014/65/UE;

    (d)i servizi per le cripto-attività definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15, del presente regolamento sono considerati equivalenti ai servizi di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE;

    (e)i servizi per le cripto-attività definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del presente regolamento sono considerati equivalenti ai servizi di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;

    (f)i servizi per le cripto-attività definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, del presente regolamento sono considerati equivalenti ai servizi di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.

    Articolo 3
    Definizioni

    1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    (1)"tecnologia di registro distribuito (DLT)": un tipo di tecnologia che supporta la registrazione distribuita di dati cifrati;

    (2)"cripto-attività": una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga;

    (3)"token collegato ad attività": un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;

    (4)"token di moneta elettronica": un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale;

    (5)"utility token": un tipo di cripto-attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall'emittente di tale token;

    (6)"emittente di cripto-attività": una persona giuridica che offre al pubblico qualsiasi tipo di cripto-attività o che chiede l'ammissione di tali cripto-attività a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    (7)"offerta al pubblico": offerta a terzi di acquistare una cripto-attività in cambio di una moneta fiduciaria o di altre cripto-attività;

    (8)"fornitore di servizi per le cripto-attività": qualsiasi persona la cui occupazione o attività consiste nel prestare a terzi uno o più servizi per le cripto-attività su base professionale;

    (9)"servizio per le cripto-attività": qualsiasi servizio e attività elencati in appresso in relazione a qualsiasi cripto-attività:

    (a)la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi;

    (b)la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    (c)lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria avente corso legale;

    (d)lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

    (e)l'esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi;

    (f)il collocamento di cripto-attività;

    (g)la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di terzi;

    (h)la prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

    (10)"custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di terzi": la custodia o il controllo, per conto di terzi, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

    (11)"gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività": la gestione di una o più piattaforme di negoziazione delle cripto-attività, all'interno delle quali possono interagire molteplici interessi di terzi per l'acquisto e la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti relativi allo scambio di una cripto-attività con un'altra o di una cripto-attività con una moneta fiduciaria a corso legale;

    (12)"scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria": la conclusione di contratti con terzi per l'acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di moneta fiduciaria avente corso legale utilizzando capitale proprio;

    (13)"scambio di cripto-attività con altre cripto-attività": la conclusione di contratti con terzi per l'acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

    (14)"esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi": la conclusione di accordi per l'acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o per la sottoscrizione di una o più cripto-attività per conto di terzi;

    (15)"collocamento di cripto-attività": la commercializzazione a determinati acquirenti di cripto-attività di nuova emissione o di cripto-attività che sono già emesse ma che non sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, senza che ciò comporti un'offerta al pubblico o un'offerta ai possessori esistenti delle cripto-attività dell'emittente;

    (16)"ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di terzi": la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a un terzo a fini di esecuzione;

    (17)"fornitura di consulenza sulle cripto-attività": l'offerta, la fornitura o l'accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate o specifiche a terzi, su richiesta del terzo o su iniziativa del fornitore di servizi per le cripto-attività che fornisce la consulenza, in merito all'acquisizione o alla vendita di una o più cripto-attività o all'impiego di servizi per le cripto-attività;

    (18)"organo di amministrazione": l'organo di un emittente di cripto-attività, o di un fornitore di servizi per le cripto-attività, che è designato conformemente al diritto nazionale e cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e che comprende le persone che dirigono l'attività del soggetto;

    (19)"ente creditizio": un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    (20)"investitori qualificati": gli investitori qualificati quali definiti all'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129;

    (21)"attività di riserva": il paniere di monete fiduciarie aventi corso legale, merci o cripto-attività a garanzia del valore di un token collegato ad attività, o dell'investimento in tali attività;

    (22)"Stato membro d'origine":

    (a)se l'emittente di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha la propria sede legale o una succursale nell'Unione, lo Stato membro in cui l'emittente delle cripto-attività ha la propria sede legale o una succursale;

    (b)se l'emittente di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica non ha sede legale nell'Unione ma ha due o più succursali nell'Unione, lo Stato membro scelto dall'emittente tra gli Stati membri in cui l'emittente ha succursali;

    (c)se l'emittente di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell'Unione, a scelta di tale emittente, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    (d)per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l'emittente di tali token ha la propria sede legale;

    (e)per gli emittenti di token di moneta elettronica, gli Stati membri in cui l'emittente di tali token è autorizzato come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

    (f)per i fornitori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il fornitore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

    (23)"Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui un emittente di cripto-attività ha presentato al pubblico un'offerta di cripto-attività o chiede l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, o in cui il fornitore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato membro d'origine;

    (24)"autorità competente":

    (a) l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 81 per gli emittenti di cripto-attività, gli emittenti di token collegati ad attività e i fornitori di servizi per le cripto-attività;

    (b)l'autorità designata da ciascuno Stato membro ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/110/CE per gli emittenti di token di moneta elettronica;

    (25) "merce": qualsiasi merce a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione 52 ;

    (26)"partecipazione qualificata": partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un fornitore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 53 , tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'impresa di investimento in cui si detiene la partecipazione;

    (27)"informazione privilegiata": qualsiasi informazione di natura precisa che non è stata resa pubblica e che riguarda, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di cripto-attività o una o più cripto-attività e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività;

    (28)"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca per scopi che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

    2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 121 per precisare gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

    TITOLO II
    Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Articolo 4
    Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica e ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

    1.Nessun emittente di cripto-attività, ad eccezione dei token collegati ad attività o dei token di moneta elettronica, offre al pubblico nell'Unione tali cripto-attività o chiede l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell'Unione, a meno che detto emittente:

    (a)sia un soggetto giuridico;

    (b)abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tali cripto-attività conformemente all'articolo 5;

    (c)abbia notificato tale White Paper sulle cripto-attività conformemente all'articolo 7;

    (d)abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all'articolo 8;

    (e)rispetti gli obblighi di cui all'articolo 13.

    2.Il paragrafo 1, lettere da b) a d), non si applica quando:

    (a)le cripto-attività sono offerte gratuitamente;

    (b)le cripto-attività sono create automaticamente tramite mining a titolo di ricompensa per il mantenimento della DLT per la convalida delle operazioni;

    (c)le cripto-attività sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività;

    (d)le cripto-attività sono offerte a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

    (e)nell'arco di un periodo di 12 mesi, il corrispettivo totale di un'offerta al pubblico di cripto-attività nell'Unione non supera 1 000 000 EUR o l'importo equivalente in un'altra valuta o in cripto-attività;

    (f)l'offerta al pubblico delle cripto-attività è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati e le cripto-attività possono essere detenute solo da tali investitori qualificati.

    Ai fini della lettera a), le cripto-attività non sono considerate offerte gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati personali all'emittente in cambio di tali cripto-attività o se l'emittente di tali cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, benefici monetari o benefici non monetari di terzi in cambio di dette cripto-attività.

    3.Se l'offerta al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha come oggetto utility token relativi a un servizio non ancora operativo, la durata dell'offerta pubblica quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi.

    Articolo 5
    Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

    1.Il White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), contiene tutte le informazioni seguenti:

    (a)una descrizione dettagliata dell'emittente e una presentazione dei principali partecipanti all'elaborazione e allo sviluppo del progetto;

    (b)una descrizione dettagliata del progetto dell'emittente, del tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l'ammissione alla negoziazione, dei motivi per cui le cripto-attività saranno offerte al pubblico o per cui si chiede l'ammissione alla negoziazione e dell'uso previsto della moneta fiduciaria o di altre cripto-attività raccolte tramite l'offerta al pubblico;

    (c)una descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'offerta al pubblico, in particolare il numero di cripto-attività che saranno emesse o per le quali si chiede l'ammissione alla negoziazione, il prezzo di emissione delle cripto-attività e i termini e le condizioni di sottoscrizione;

    (d)una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi connessi alle cripto-attività e delle procedure e condizioni per l'esercizio di tali diritti;

    (e)informazioni sulla tecnologia e gli standard sottostanti applicati dall'emittente delle cripto-attività che consentono la detenzione, la conservazione e il trasferimento di tali cripto-attività;

    (f)una descrizione dettagliata dei rischi relativi all'emittente delle cripto-attività, alle cripto-attività, all'offerta al pubblico delle cripto-attività e all'attuazione del progetto;

    (g)gli elementi informativi specificati nell'allegato I.

    2.Tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

    3.Il White Paper sulle cripto-attività contiene la dichiarazione seguente: "L'emittente delle cripto-attività è l'unico responsabile del contenuto del presente White Paper, il quale non è stato esaminato o approvato da alcuna autorità competente in alcuno Stato membro dell'Unione europea".

    4.Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5, a meno che l'emittente di tali cripto-attività non sia in grado di garantire tale valore futuro.

    5.Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

    (a)le cripto-attività possono perdere tutto il loro valore o parte di esso;

    (b)le cripto-attività possono non essere sempre trasferibili;

    (c)le cripto-attività possono non essere liquide;

    (d)se l'offerta al pubblico ha come oggetto utility token, tali token possono non essere scambiabili con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto.

    6.Ogni White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell'organo di amministrazione dell'emittente delle cripto-attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme ai requisiti del presente titolo e che, a quanto consta all'organo di amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette e non presentano omissioni significative.

    7.Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull'offerta al pubblico delle cripto-attività o sulla prevista ammissione delle cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, e in particolare sugli elementi essenziali delle cripto-attività in questione. Il formato e il contenuto della sintesi del White Paper sulle cripto-attività forniscono, insieme al White Paper sulle cripto-attività, informazioni adeguate sugli elementi essenziali delle cripto-attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali acquirenti a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un'avvertenza secondo cui:

    (a)dovrebbe essere letta come un'introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

    (b)il potenziale acquirente dovrebbe basare la decisione di acquistare una cripto-attività sul contenuto dell'intero White Paper sulle cripto-attività;

    (c)l'offerta al pubblico di cripto-attività non costituisce un'offerta o una sollecitazione alla vendita di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione alla vendita di strumenti finanziari può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale;

    (d)il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi della legislazione dell'Unione o del diritto nazionale.

    8.Ogni White Paper sulle cripto-attività è corredato di data.

    9.Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    10.Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in formati leggibili meccanicamente.

    11.L'ESMA, previa consultazione dell'ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 6
    Comunicazioni di marketing

    Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un'offerta al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o all'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta tutti i requisiti seguenti:

    (a)le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    (b)le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    (c)le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività, qualora tale White Paper sulle cripto-attività sia richiesto a norma dell'articolo 4;

    (d)le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano l'indirizzo del sito web dell'emittente delle cripto-attività in questione.

    Articolo 7
    Notifica del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing

    1.Le autorità competenti non richiedono l'approvazione ex ante di un White Paper sulle cripto-attività né di comunicazioni di marketing ad esso relative prima della loro pubblicazione.

    2.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica notificano il proprio White Paper sulle cripto-attività e, nel caso delle comunicazioni di marketing di cui all'articolo 6, tali comunicazioni di marketing all'autorità competente del loro Stato membro d'origine almeno 20 giorni lavorativi prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Tale autorità competente può esercitare i poteri di cui all'articolo 82, paragrafo 1.

    3.La notifica del White Paper sulle cripto-attività illustra i motivi per cui le cripto-attività descritte in tale White Paper non devono essere considerate:

    (a)uno strumento finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

    (b)moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

    (c)un deposito quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

    (d)un deposito strutturato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

    4.Unitamente alla notifica di cui ai paragrafi 2 e 3, gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica forniscono all'autorità competente del loro Stato membro d'origine un elenco degli eventuali Stati membri ospitanti in cui intendono offrire le loro cripto-attività al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Essi informano inoltre il proprio Stato membro d'origine della data prevista per l'inizio dell'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione su tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    L'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'intenzione di effettuare un'offerta al pubblico o di chiedere l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'elenco di cui al primo comma.

    5.Le autorità competenti trasmettono all'ESMA i White Paper sulle cripto-attività che sono stati loro notificati, indicando la data della notifica. L'ESMA inserisce i White Paper sulle cripto-attività notificati nel registro di cui all'articolo 57.

    Articolo 8
    Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing

    1.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica pubblicano il loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing sul proprio sito web, che è accessibile al pubblico, entro la data di inizio dell'offerta al pubblico di tali cripto-attività o dell'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Il White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le comunicazioni di marketing rimangono disponibili sul sito web dell'emittente finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

    2.La versione del White Paper sulle cripto-attività pubblicato e, se del caso, delle comunicazioni di marketing pubblicate è identica a quella notificata all'autorità competente pertinente a norma dell'articolo 7 o, se del caso, modificata a norma dell'articolo 11.

    Articolo 9
    Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che sono limitate nel tempo

    1.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web il risultato dell'offerta entro 16 giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione.

    2.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di cripto-attività adottano disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi, o le altre cripto-attività, raccolti nel corso di tale offerta. A tal fine, detti emittenti assicurano che i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante l'offerta al pubblico siano detenuti in custodia da uno dei soggetti seguenti:

    (a)un ente creditizio, se i fondi raccolti durante l'offerta al pubblico assumono la forma di una moneta fiduciaria;

    (b)un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato a custodire e amministrare cripto-attività per conto di terzi.

    Articolo 10
    Autorizzazione a offrire al pubblico cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o a chiedere l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

    1.Dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 11, gli emittenti di cripto-attività possono offrire le proprie cripto-attività, diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, in tutta l'Unione e chiedere l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    2.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che hanno pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all'articolo 8 e, se del caso, all'articolo 11 non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l'offerta di dette cripto-attività o la loro ammissione a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    Articolo 11
    Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati e, se del caso, delle comunicazioni di marketing pubblicate dopo la loro pubblicazione

    1.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica modificano il loro White Paper sulle cripto-attività pubblicato e, se del caso, le comunicazioni di marketing pubblicate per descrivere qualsiasi cambiamento o fatto nuovo che possa avere un'influenza significativa sulla decisione di acquisto di un potenziale acquirente di tali cripto-attività o sulla decisione dei possessori di dette cripto-attività di venderle o scambiarle.

    2.L'emittente, mediante il proprio sito web, informa immediatamente il pubblico della notifica di un White Paper sulle cripto-attività modificato all'autorità competente del suo Stato membro d'origine e fornisce una sintesi dei motivi per i quali ha notificato un White Paper sulle cripto-attività modificato.

    3.L'ordine in cui sono riportate le informazioni in un White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate è coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività pubblicato o delle comunicazioni di marketing pubblicate a norma dell'articolo 8.

    4.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica notificano la modifica dei loro White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing all'autorità competente del loro Stato membro d'origine, indicando i motivi di tale modifica, almeno sette giorni lavorativi prima della pubblicazione. Tale autorità competente può esercitare i poteri di cui all'articolo 82, paragrafo 1.

    5.Entro due giorni lavorativi dal ricevimento di un progetto di modifica del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate all'autorità competente dello Stato membro ospitante di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

    6.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica pubblicano sul proprio sito web la versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing, indicando i motivi di tale modifica, conformemente all'articolo 8.

    7.Il White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate sono corredati di marca temporale. L'ultima versione modificata del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing è contrassegnata come versione applicabile. Tutti i White Paper sulle cripto-attività modificati e, se del caso, le comunicazioni di marketing modificate restano disponibili finché le cripto-attività sono detenute dal pubblico.

    8.Se l'offerta al pubblico ha come oggetto utility token, le modifiche apportate nel White Paper sulle cripto-attività modificato e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing modificate non prorogano il termine di 12 mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

    Articolo 12
    Diritto di recesso

    1.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica offrono un diritto di recesso a qualsiasi consumatore che acquisti tali cripto-attività direttamente dall'emittente o da un fornitore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale emittente.

    I consumatori hanno a disposizione 14 giorni di calendario per revocare il loro consenso all'acquisto di tali cripto-attività senza incorrere in alcun costo e senza fornire alcuna motivazione. Il periodo di recesso decorre dalla data in cui il consumatore ha prestato il proprio consenso all'acquisto delle cripto-attività in oggetto.

    2.Tutti i pagamenti ricevuti da un consumatore, comprese, se del caso, le eventuali spese, sono rimborsati senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui l'emittente delle cripto-attività o il fornitore di servizi per le cripto-attività che colloca cripto-attività per conto di tale emittente è informato della decisione del consumatore di revocare il consenso.

    Il rimborso è effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal consumatore per l'operazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente consentito l'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa in virtù del rimborso.

    3.Gli emittenti di cripto-attività forniscono informazioni sul diritto di recesso di cui al paragrafo 1 nel loro White Paper sulle cripto-attività.

    4.Il diritto di recesso non si applica se le cripto-attività sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    5.Se gli emittenti di cripto-attività hanno fissato un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività conformemente all'articolo 9, il diritto di recesso non può essere esercitato dopo la fine del periodo di sottoscrizione.

    Articolo 13
    Obblighi degli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    1.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:

    (a)agiscono in modo onesto, corretto e professionale;

    (b)comunicano con i possessori delle cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;

    (c)prevengono, individuano, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;

    (d)mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell'Unione appropriate.

    Ai fini della lettera d), l'ESMA, in cooperazione con l'ABE, elabora orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per precisare le norme dell'Unione.

    2.Gli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale.

    3.Qualora un'offerta al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica sia annullata per qualsiasi motivo, gli emittenti di tali cripto-attività assicurano che tutti i fondi raccolti da acquirenti effettivi o potenziali siano loro debitamente restituiti il prima possibile.

    Articolo 14
    Responsabilità degli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    1.Qualora un emittente di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o il suo organo di amministrazione abbia violato l'articolo 5 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni incomplete, non corrette o poco chiare, oppure fuorvianti, il possessore delle cripto-attività può chiedere un risarcimento, a tale emittente di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o al suo organo di amministrazione, per i danni che gli sono stati arrecati a causa di detta violazione.

    L'esclusione della responsabilità civile è privata di qualsiasi effetto giuridico.

    2.Spetta al possessore di cripto-attività presentare prove attestanti che l'emittente di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ha violato l'articolo 5 e che tale violazione ha avuto un impatto sulla sua decisione di acquistare, vendere o scambiare dette cripto-attività.

    3.Il possessore di cripto-attività non può chiedere il risarcimento dei danni per le informazioni fornite in una sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 7, compresa la relativa traduzione, tranne nei casi in cui:

    (a)la sintesi è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività;

    (b)la sintesi non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i consumatori e gli investitori a valutare l'opportunità di acquistare tali cripto-attività.

    4.Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in conformità del diritto nazionale.

    TITOLO III

    Token collegati ad attività

    Capo 1

    Autorizzazione a offrire al pubblico token collegati ad attività e a chiederne l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

    Articolo 15
    Autorizzazione

    1.Nessun emittente di token collegati ad attività offre tali token al pubblico nell'Unione o chiede l'ammissione di tali attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell'Unione, a meno che detto emittente non abbia ricevuto l'apposita autorizzazione dall'autorità competente del suo Stato membro d'origine conformemente all'articolo 19.

    2.L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa solo ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.

    3.Il paragrafo 1 non si applica se:

    (a)su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, l'importo medio dei token collegati ad attività in circolazione non supera i 5 000 000 EUR o l'importo equivalente in un'altra valuta;

    (b)l'offerta al pubblico dei token collegati ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e i token collegati ad attività possono essere detenuti solo da tali investitori qualificati.

    Gli emittenti di detti token collegati ad attività redigono tuttavia il White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 17 e notificano tale White Paper e, se del caso, le loro comunicazioni di marketing all'autorità competente del loro Stato membro d'origine conformemente all'articolo 7.

    4.Il paragrafo 1 non si applica se gli emittenti di token collegati ad attività sono autorizzati come enti creditizi conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE.

    Tali emittenti redigono tuttavia il White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 17 e lo sottopongono all'approvazione dell'autorità competente del loro Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 7.

    5.L'autorizzazione concessa dall'autorità competente è valida per tutta l'Unione e consente all'emittente di offrire in tutta l'Unione i token collegati ad attività per i quali è stato autorizzato o di chiederne l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    6.L'approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall'autorità competente a norma dell'articolo 19, o di un White Paper sulle cripto-attività modificato, a norma dell'articolo 21, è valida per tutta l'Unione.

    7.L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la procedura per l'approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 4.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 16
    Domanda di autorizzazione

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività presentano la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 15 all'autorità competente del loro Stato membro d'origine.

    2.La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

    (a)l'indirizzo dell'emittente richiedente;

    (b)lo statuto dell'emittente richiedente;

    (c)un programma operativo che definisce il modello di business che l'emittente richiedente intende seguire;

    (d)un parere giuridico secondo cui i token collegati ad attività non sono assimilabili a strumenti finanziari, moneta elettronica, depositi o depositi strutturati;

    (e)una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell'emittente richiedente;

    (f)l'identità dei membri dell'organo di amministrazione dell'emittente richiedente;

    (g)la prova che le persone di cui alla lettera f) possiedono i requisiti di onorabilità e le conoscenze e l'esperienza necessarie per amministrare l'emittente richiedente;

    (h)se del caso, la prova che le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'emittente richiedente o che esercitano, con qualsiasi altro mezzo, un controllo su detto emittente richiedente possiedono i requisiti di onorabilità e competenza;

    (i)il White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 17;

    (j)le politiche e le procedure di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere da a) a k);

    (k)una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, ultimo comma;

    (l)la descrizione della politica di continuità operativa dell'emittente richiedente di cui all'articolo 30, paragrafo 8;

    (m)una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all'articolo 30, paragrafo 9;

    (n)una descrizione delle procedure e dei sistemi a tutela della sicurezza, compresa la cibersicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 10;

    (o)una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell'emittente richiedente di cui all'articolo 27.

    3.Ai fini del paragrafo 2, lettere g) e h), gli emittenti richiedenti di token collegati ad attività forniscono la prova di tutti gli elementi seguenti:

    (a)per tutte le persone coinvolte nell'amministrazione dell'emittente richiedente di token collegati ad attività, l'assenza di precedenti penali in relazione a condanne o sanzioni previste dalle norme nazionali vigenti in materia di diritto commerciale, diritto fallimentare, servizi finanziari, antiriciclaggio, antiterrorismo, frode o responsabilità professionale;

    (b)che i membri dell'organo di amministrazione dell'emittente richiedente di token collegati ad attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per amministrare l'emittente di token collegati ad attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

    4.L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni contenute nella domanda in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    5.L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la domanda di autorizzazione.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 17
    Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

    1.Il White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), è conforme a tutti i requisiti elencati all'articolo 4. Tuttavia, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 4, il White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti:

    (a)una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell'emittente, compresa una descrizione del ruolo e delle responsabilità dei soggetti terzi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h);

    (b)una descrizione dettagliata della riserva di attività di cui all'articolo 32;

    (c)una descrizione dettagliata delle modalità di custodia delle attività di riserva, compresa la separazione delle attività, di cui all'articolo 33;

    (d)in caso di investimento delle attività di riserva di cui all'articolo 34, una descrizione dettagliata della politica di investimento applicata a tali attività di riserva;

    (e)informazioni dettagliate sulla natura e l'applicabilità dei diritti, compresi gli eventuali diritti di rimborso diretto o gli eventuali crediti che i possessori di token collegati ad attività e qualunque persona fisica o giuridica di cui all'articolo 35, paragrafo 3, possono avere sulle attività di riserva o nei confronti dell'emittente, compreso il modo in cui tali diritti possono essere trattati nell'ambito di procedure concorsuali;

    (f)qualora l'emittente non offra alcun diritto diretto sulle attività di riserva, informazioni dettagliate sui meccanismi di cui all'articolo 35, paragrafo 4, per garantire la liquidità dei token collegati ad attività;

    (g)una descrizione dettagliata della procedura di trattamento dei reclami di cui all'articolo 27;

    (h)gli elementi informativi specificati negli allegati I e II.

    Ai fini della lettera e), qualora non sia stato riconosciuto alcun diritto di rimborso o credito diretto a tutti i possessori di token collegati ad attività, il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile relativa al fatto che i possessori di tali token non vantano alcun diritto sulle attività di riserva o che non possono esigere dall'emittente il rimborso di tali token in qualsiasi momento.

    2.Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull'offerta al pubblico dei token collegati ad attività o sulla prevista ammissione dei token collegati ad attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, e in particolare sugli elementi essenziali dei token collegati ad attività in questione. Il formato e il contenuto della sintesi del White Paper sulle cripto-attività forniscono, insieme al White Paper sulle cripto-attività, informazioni adeguate sugli elementi essenziali dei token collegati ad attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali acquirenti a prendere una decisione informata. La sintesi contiene un'avvertenza secondo cui:

    (i)dovrebbe essere letta come un'introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

    (j)il potenziale acquirente dovrebbe basare la decisione di acquistare un token collegato ad attività sul contenuto dell'intero White Paper sulle cripto-attività;

    (k)l'offerta al pubblico di token collegati ad attività non costituisce un'offerta o una sollecitazione alla vendita di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione alla vendita di strumenti finanziari può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale;

    (l)il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi della legislazione dell'Unione o del diritto nazionale.

    3.Ogni White Paper sulle cripto-attività è corredato di data.

    4.Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    5.Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in formati leggibili meccanicamente.

    6.L'ESMA, previa consultazione dell'ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 18
    Valutazione della domanda di autorizzazione

    1.Le autorità competenti che ricevono una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 16 valutano, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), è completa. Esse informano immediatamente l'emittente richiedente della completezza della domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività. Qualora la domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività, non sia completa, fissano un termine entro il quale l'emittente richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

    2.Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se l'emittente richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente titolo e adottano un progetto di decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l'autorizzazione. Entro tali tre mesi le autorità competenti possono chiedere all'emittente richiedente informazioni sulla domanda, compreso il White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera i).

    3.Dopo i tre mesi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione all'emittente richiedente e il progetto di decisione e il fascicolo di domanda all'ABE, all'ESMA e alla BCE. Se l'emittente richiedente è stabilito in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, o nel caso in cui nelle attività di riserva figuri una valuta diversa dall'euro, le autorità competenti consultano la banca centrale di tale Stato membro. Gli emittenti richiedenti hanno il diritto di trasmettere osservazioni e commenti sui loro progetti di decisione alle rispettive autorità competenti.

    4.Entro due mesi dal ricevimento del progetto di decisione e del fascicolo di domanda, l'ABE, l'ESMA, la BCE e, se del caso, una banca centrale di cui al paragrafo 3 emettono un parere non vincolante sulla domanda e trasmettono i loro pareri non vincolanti all'autorità competente interessata. Tale autorità competente tiene debitamente conto di tali pareri non vincolanti e delle osservazioni e commenti dell'emittente richiedente.

    Articolo 19
    Concessione o rifiuto dell'autorizzazione

    1.Entro un mese dal ricevimento del parere non vincolante di cui all'articolo 18, paragrafo 4, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l'autorizzazione all'emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi, notificano tale decisione all'emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l'autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato.

    2.Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:

    (a)l'organo di amministrazione dell'emittente richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell'emittente, nonché l'adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l'integrità del mercato;

    (b)l'emittente richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo;

    (c)il modello di business dell'emittente richiedente possa costituire una grave minaccia per la stabilità finanziaria, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

    3.Le autorità competenti informano l'ABE, l'ESMA, la BCE e, se del caso, le banche centrali di cui all'articolo 18, paragrafo 3, di tutte le autorizzazioni concesse. L'ESMA inserisce le informazioni seguenti nel registro delle cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 57:

    (a)il nome, la forma giuridica e l'identificativo della persona giuridica dell'emittente dei token collegati ad attività;

    (b)la denominazione commerciale, l'indirizzo fisico e il sito web dell'emittente dei token collegati ad attività;

    (c)i White Paper sulle cripto-attività o i White Paper sulle cripto-attività modificati;

    (d)qualsiasi altro servizio fornito dall'emittente di token collegati ad attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

    Articolo 20
    Revoca dell'autorizzazione

    1.Le autorità competenti revocano l'autorizzazione degli emittenti di token collegati ad attività in una qualsiasi delle situazioni seguenti:

    (a)l'emittente non si è avvalso della propria autorizzazione entro sei mesi dalla concessione della stessa;

    (b)l'emittente non si è avvalso dell'autorizzazione per sei mesi consecutivi;

    (c)l'emittente ha ottenuto l'autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 16 o in un White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all'articolo 21;

    (d)l'emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

    (e)l'emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;

    (f)l'emittente è stato sottoposto a un piano di liquidazione ordinata, conformemente al diritto fallimentare nazionale applicabile;

    (g)l'emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività.

    Gli emittenti di token collegati ad attività notificano alla loro autorità competente una qualsiasi delle situazioni di cui alle lettere f) e g).

    2.Le autorità competenti notificano senza indugio all'autorità competente dell'emittente di token collegati ad attività le informazioni seguenti:

    (a)il fatto che un soggetto terzo di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h), non sia più titolare di un'autorizzazione come ente creditizio di cui all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, come fornitore di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 53 del presente regolamento, come istituto di pagamento di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2366 o come istituto di moneta elettronica di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE;

    (b)il fatto che un emittente di token collegati ad attività o i membri del suo organo di amministrazione abbiano violato le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

    3.Le autorità competenti revocano l'autorizzazione di un emittente di token collegati ad attività se ritengono che i fatti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), pregiudichino l'onorabilità dell'organo di amministrazione di tale emittente o indichino un inadempimento dei dispositivi di governance o dei meccanismi di controllo interno di cui all'articolo 30.

    In caso di revoca dell'autorizzazione, l'emittente dei token collegati ad attività applica la procedura di cui all'articolo 42.

    Articolo 21
    Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano inoltre all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine qualsiasi modifica prevista del modello di business dell'emittente che possa avere un'influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore effettivo o potenziale di token collegati ad attività e che intervenga dopo l'autorizzazione di cui all'articolo 19. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, qualsiasi variazione sostanziale:

    (a)dei dispositivi di governance;

    (b)delle attività di riserva e della custodia delle attività di riserva;

    (c)dei diritti riconosciuti ai possessori di token collegati ad attività;

    (d)del meccanismo attraverso il quale vengono emessi, creati e distrutti i token collegati ad attività;

    (e)dei protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

    (f)del funzionamento della DLT proprietaria dell'emittente, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e archiviati in tale DLT;

    (g)dei meccanismi per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività o per garantirne la liquidità;

    (h)degli accordi con terzi, anche per quanto riguarda la gestione delle attività di riserva e l'investimento della riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

    (i)della politica di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi;

    (j)della procedura di trattamento dei reclami.

    2.Qualora le modifiche previste di cui al paragrafo 1 siano state notificate all'autorità competente, l'emittente di token collegati ad attività elabora un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato e assicura che l'ordine delle informazioni ivi riportate sia coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività originario.

    L'autorità competente conferma per via elettronica il ricevimento del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato non appena possibile e in ogni caso entro due giorni lavorativi dal ricevimento.

    L'autorità competente concede la propria approvazione o rifiuta di approvare il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato entro 20 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento della domanda. Durante l'esame del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, l'autorità competente può anche richiedere informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive in merito a tale progetto. Quando l'autorità competente richiede tali informazioni aggiuntive, il termine di 20 giorni lavorativi decorre solo dal momento in cui l'autorità competente riceve le informazioni supplementari richieste.

    L'autorità competente può anche consultare l'ABE, l'ESMA e la BCE e, se del caso, le banche centrali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

    3.In sede di approvazione del White Paper sulle cripto-attività modificato, l'autorità competente può chiedere all'emittente dei token collegati ad attività:

    (a)di mettere in atto meccanismi per garantire la tutela dei possessori di token collegati ad attività qualora una potenziale modifica delle operazioni dell'emittente possa avere un effetto rilevante sul valore, sulla stabilità o sui rischi dei token collegati ad attività o delle attività di riserva;

    (b)di adottare le opportune misure correttive per garantire la stabilità finanziaria.

    Articolo 22
    Responsabilità degli emittenti di token collegati ad attività per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    1.Qualora un emittente di token collegati ad attività o il suo organo di amministrazione abbia violato l'articolo 17, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni incomplete, non corrette o poco chiare, o fornendo informazioni fuorvianti, il possessore di tali token collegati ad attività può chiedere un risarcimento, a tale emittente di token collegati ad attività o al suo organo di amministrazione, per i danni che gli sono stati arrecati a causa di detta violazione.

    L'esclusione della responsabilità civile è privata di qualsiasi effetto giuridico.

    2.Spetta al possessore di token collegati ad attività presentare prove attestanti che l'emittente di token collegati ad attività ha violato l'articolo 17 e che tale violazione ha avuto un impatto sulla sua decisione di acquistare, vendere o scambiare detti token collegati ad attività.

    3.Il possessore di token collegati ad attività non può chiedere il risarcimento dei danni per le informazioni fornite in una sintesi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, compresa la relativa traduzione, tranne nei casi in cui:

    (a)la sintesi è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività;

    (b)la sintesi non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i consumatori e gli investitori a valutare l'opportunità di acquistare tali token collegati ad attività.

    4.Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in conformità del diritto nazionale.

    Capo 2

    Obblighi di tutti gli emittenti di token collegati ad attività

    Articolo 23
    Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei possessori di token collegati ad attività

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività:

    (a)agiscono in modo onesto, corretto e professionale;

    (b)comunicano con i possessori di token collegati ad attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante.

    2.Gli emittenti di token collegati ad attività agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali token e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale.

    Articolo 24
    Pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, delle comunicazioni di marketing

    Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano sul proprio sito web il White Paper sulle cripto-attività approvato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato di cui all'articolo 21 e le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 25. I White Paper sulle cripto-attività approvati sono pubblicamente accessibili al più tardi entro la data di inizio dell'offerta al pubblico dei token collegati ad attività o dell'ammissione di tali token alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Il White Paper sulle cripto-attività approvato e, se del caso, il White Paper sulle cripto-attività modificato e le comunicazioni di marketing rimangono disponibili sul sito web dell'emittente finché i token collegati ad attività sono detenuti dal pubblico.

    Articolo 25
    Comunicazioni di marketing    

    1.Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un'offerta al pubblico di token collegati ad attività o all'ammissione di tali token alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è conforme a quanto segue:

    (a)le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    (b)le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    (c)le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività;

    (d)le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano l'indirizzo del sito web dell'emittente delle cripto-attività.

    2.Qualora non sia stato riconosciuto alcun diritto di rimborso o credito diretto a tutti i possessori di token collegati ad attività, le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile relativa al fatto che tutti i possessori dei token collegati ad attività non vantano alcun diritto sulle attività di riserva o che non possono esigere dall'emittente il rimborso di tali token in qualsiasi momento.

    Articolo 26
    Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano sul proprio sito web, almeno ogni mese e in modo chiaro, preciso e trasparente, l'importo dei token collegati ad attività in circolazione e il valore e la composizione delle attività di riserva di cui all'articolo 32.

    2.Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano sul proprio sito web, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, l'esito dell'audit delle attività di riserva di cui all'articolo 32.

    3.Fatto salvo l'articolo 77, gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano sul proprio sito web, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore dei token collegati ad attività o delle attività di riserva di cui all'articolo 32.

    Articolo 27
    Procedura di trattamento dei reclami

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività istituiscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai possessori di token collegati ad attività. Se i token collegati ad attività sono distribuiti, in tutto o in parte, da soggetti terzi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h), gli emittenti di token collegati ad attività istituiscono procedure per facilitare il trattamento di tali reclami tra i possessori di token collegati ad attività e tali soggetti terzi.

    2.I possessori di token collegati ad attività possono presentare reclami agli emittenti dei loro token a titolo gratuito.

    3.Gli emittenti di token collegati ad attività elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello per la presentazione dei reclami e tengono una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta agli stessi.

    4.Gli emittenti di token collegati ad attività esaminano tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e comunicano l'esito di tale esame ai possessori dei loro token entro un periodo di tempo ragionevole.

    5.L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 28
    Prevenzione, individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività mantengono e attuano politiche e procedure efficaci per prevenire, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:

    (a)i rispettivi azionisti;

    (b)i membri del rispettivo organo di amministrazione;

    (c)i rispettivi dipendenti;

    (d)qualsiasi persona fisica che detenga, direttamente o indirettamente, più del 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'emittente delle cripto-attività collegate ad attività o che eserciti, con qualsiasi altro mezzo, un potere di controllo su detto emittente;

    (e)i possessori di token collegati ad attività;

    (f)qualsiasi soggetto terzo che svolga una delle funzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h);

    (g)se del caso, le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 35, paragrafo 3.

    Gli emittenti di token collegati ad attività adottano in particolare tutte le misure appropriate per prevenire, identificare, gestire e comunicare i conflitti di interesse derivanti dalla gestione e dall'investimento delle attività di riserva di cui all'articolo 32.

    2.Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano ai possessori dei loro token la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli.

    3.Tale comunicazione è pubblicata sul sito web dell'emittente dei token collegati ad attività in un punto ben visibile.

    4.La comunicazione di cui al paragrafo 3 è sufficientemente precisa da consentire ai possessori dei loro token collegati ad attività di prendere una decisione di acquisto informata in merito a tali token.

    5.L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

    (a)i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;

    (b)le modalità per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 29
    Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

    Gli emittenti di token collegati ad attività notificano alle rispettive autorità competenti qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione.

    Articolo 30
    Dispositivi di governance

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività si dotano di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

    2.I membri dell'organo di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività possiedono i requisiti di onorabilità e le competenze necessari in termini di qualifiche, esperienza e capacità per svolgere le loro funzioni e per garantire una gestione sana e prudente di tali emittenti. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.

    3.Le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto degli emittenti di token collegati ad attività o che esercitano, con qualsiasi altro mezzo, un potere di controllo su tali emittenti possiedono i requisiti di onorabilità e le competenze necessari.

    4.Nessuna delle persone di cui ai paragrafi 2 o 3 è stata condannata per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o ad altri reati finanziari.

    5.Gli emittenti di token collegati ad attività adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compresa l'osservanza di tutte le disposizioni del presente titolo da parte dei dirigenti e dei dipendenti. In particolare, gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure riguardanti:

    (a)la riserva di attività di cui all'articolo 32;

    (b)la custodia delle attività di riserva, secondo quanto specificato all'articolo 33;

    (c)il riconoscimento o meno di diritti ai possessori di token collegati ad attività, secondo quanto specificato all'articolo 35;

    (d)il meccanismo attraverso il quale vengono emessi, creati e distrutti i token collegati ad attività;

    (e)i protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

    (f)il funzionamento della DLT proprietaria dell'emittente, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e memorizzati in tale DLT o in tecnologie analoghe gestite dall'emittente o da un terzo che agisce per suo conto;

    (g)i meccanismi per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività o per garantirne la liquidità, secondo quanto specificato all'articolo 35, paragrafo 4;

    (h)gli accordi con soggetti terzi per la gestione della riserva di attività e per l'investimento delle attività di riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

    (i)il trattamento dei reclami, secondo quanto specificato all'articolo 27;

    (j)i conflitti di interesse, secondo quanto specificato all'articolo 28;

    (k)una politica di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi, secondo quanto specificato all'articolo 41, paragrafo 3.

    Gli emittenti di token collegati ad attività che si avvalgono di soggetti terzi per svolgere le funzioni di cui alla lettera h) stipulano e mantengono accordi contrattuali con tali soggetti terzi che stabiliscono con precisione i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi degli emittenti di token collegati ad attività e di ciascuno di tali soggetti terzi. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto.

    6.A meno che non abbiano avviato un piano di cui all'articolo 42, gli emittenti di token collegati ad attività impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità e la regolarità dei loro servizi e delle loro attività. A tal fine, gli emittenti di token collegati ad attività mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell'Unione appropriate.

    7.Gli emittenti di token collegati ad attività individuano le fonti di rischio operativo e riducono al minimo tali rischi attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedure adeguati.

    8.Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono una politica di continuità operativa che assicura, in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento delle loro attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa delle loro attività.

    9.Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la valutazione del rischio e la gestione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2021/xx del Parlamento europeo e del Consiglio 55 . Le procedure prevedono una valutazione globale del ricorso a soggetti terzi di cui al paragrafo 5, lettera h). Gli emittenti di token collegati ad attività monitorano e valutano periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia dei meccanismi di controllo interno e delle procedure per la valutazione del rischio e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

    10.Gli emittenti di cripto-attività collegate ad attività dispongono di sistemi e procedure adatti per salvaguardare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, come previsto dal regolamento (UE) 2021/xx del Parlamento europeo e del Consiglio 56 . Tali sistemi registrano e salvaguardano i dati e le informazioni pertinenti raccolti e prodotti nel corso delle attività degli emittenti.

    11.Gli emittenti di token collegati ad attività garantiscono di essere regolarmente sottoposti a audit da parte di revisori indipendenti. I risultati di tali audit sono comunicati all'organo di amministrazione dell'emittente interessato e messi a disposizione dell'autorità competente.

    12.L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo dei dispositivi di governance riguardanti:

    (a)gli strumenti di monitoraggio dei rischi di cui ai paragrafi 1 e 7;

    (b)il meccanismo di controllo interno di cui ai paragrafi 1 e 9;

    (c)il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 8;

    (d)gli audit di cui al paragrafo 11.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore]. 

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 31
    Requisiti di fondi propri

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

    (a)350 000 EUR;

    (b)il 2 % dell'importo medio delle attività di riserva di cui all'articolo 32.

    Ai fini della lettera b), per importo medio delle attività di riserva si intende l'importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti.

    Se l'emittente offre più di una categoria di token collegati ad attività, l'importo di cui alla lettera b) è pari alla somma dell'importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascuna categoria di token collegati ad attività.

    2.I fondi propri di cui al paragrafo 1 sono costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell'articolo 36 di tale regolamento, senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione di cui agli articoli 46 e 48 di tale regolamento.

    3.Le autorità competenti degli Stati membri d'origine possono imporre agli emittenti di token collegati ad attività di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % superiore all'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), o consentire a tali emittenti di detenere fondi propri per un importo fino al 20 % inferiore all'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1, lettera b), a seconda che una valutazione degli elementi seguenti indichi un livello di rischio superiore o inferiore:

    (a)la valutazione dei processi di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno dell'emittente di token collegati ad attività di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 7 e 9;

    (b)la qualità e la volatilità delle attività di riserva di cui all'articolo 32;

    (c)i tipi di diritti riconosciuti dall'emittente di token collegati ad attività ai possessori di token collegati ad attività in conformità dell'articolo 35;

    (d)i rischi comportati dalla politica di investimento delle attività di riserva, se investite;

    (e)il valore aggregato e il numero delle operazioni effettuate in token collegati ad attività;

    (f)l'importanza dei mercati sui quali i token collegati ad attività sono offerti e commercializzati;

    (g)se del caso, la capitalizzazione di mercato dei token collegati ad attività.

    4.L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    (a)la metodologia di calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1;

    (b)la procedura e i tempi per l'adeguamento di un emittente di token collegati ad attività significativi ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 3;

    (c)i criteri per richiedere fondi propri più elevati o per consentire fondi propri inferiori, come stabilito al paragrafo 3.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Capo 3

    Riserva di attività

    Articolo 32
    Obbligo di detenere attività di riserva e composizione e gestione di tale riserva di attività

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività costituiscono e mantengono in ogni momento una riserva di attività.

    2.Gli emittenti che offrono al pubblico due o più categorie di token collegati ad attività attivano e mantengono una riserva separata di attività per ciascuna categoria di token collegati ad attività e la gestiscono separatamente.

    Gli emittenti di token collegati ad attività che offrono al pubblico gli stessi token collegati ad attività attivano e mantengono una sola riserva di attività per tale categoria di token collegati ad attività.

    3.Gli organi di amministrazione degli emittenti di token collegati ad attività garantiscono una gestione efficace e prudente delle attività di riserva. Gli emittenti assicurano che la creazione e la distruzione dei token collegati ad attività siano sempre accompagnate da un corrispondente aumento o decremento della riserva di attività e che tale aumento o decremento sia gestito in modo adeguato per evitare eventuali effetti negativi sul mercato delle attività di riserva.

    4.Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di una politica chiara e dettagliata che descrive il meccanismo di stabilizzazione di tali token. In particolare la politica e la procedura in oggetto:

    (a)elencano le attività di riferimento con le quali i token collegati ad attività mirano a stabilizzare il loro valore e la composizione di tali attività di riferimento;

    (b)descrivono il tipo di attività e la ripartizione precisa delle attività incluse nella riserva di attività;

    (c)contengono una valutazione dettagliata dei rischi, compreso il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio di liquidità, derivanti dalle attività di riserva;

    (d)descrivono la procedura con cui i token collegati ad attività sono creati e distrutti e le conseguenze di tale creazione o distruzione sull'aumento e sul decremento delle attività di riserva;

    (e)indicano se le attività di riserva sono investite;

    (f)qualora gli emittenti di token collegati ad attività investano una parte delle attività di riserva, descrivono in dettaglio la politica di investimento e includono una valutazione del modo in cui tale politica di investimento può incidere sul valore delle attività di riserva;

    (g)descrivono la procedura per l'acquisto di token collegati ad attività e per il relativo rimborso con attività di riserva, elencando le persone o le categorie di persone autorizzate in tal senso.

    5.Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 11, gli emittenti di token collegati ad attività prescrivono un audit indipendente delle attività di riserva ogni sei mesi, a decorrere dalla data della loro autorizzazione di cui all'articolo 19.

    Articolo 33
    Custodia delle attività di riserva

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche, procedure e accordi contrattuali in materia di custodia che assicurino in ogni momento che:

    (a)le attività di riserva siano separate dalle attività proprie dell'emittente;

    (b)le attività di riserva non siano gravate né costituite in garanzia come "contratto di garanzia finanziaria", "contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà" o "contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 57 ;

    (c)le attività di riserva siano detenute in custodia conformemente al paragrafo 4;

    (d)gli emittenti di token collegati ad attività abbiano rapidamente accesso alle attività di riserva per soddisfare eventuali richieste di rimborso da parte dei possessori di token collegati ad attività.

    Gli emittenti di token collegati ad attività che emettono due o più categorie di token collegati ad attività nell'Unione dispongono di una politica di custodia per ciascuna riserva di attività. Gli emittenti di token collegati ad attività che hanno emesso la stessa categoria di token collegati ad attività applicano e mantengono una sola politica di custodia.

    2.Le attività di riserva ricevute in cambio dei token collegati ad attività sono detenute in custodia entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'emissione dei token collegati ad attività da:

    (a)un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato ai sensi dell'articolo 53 per il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, nel caso in cui le attività di riserva assumano la forma di cripto-attività;

    (b)un ente creditizio per tutti gli altri tipi di attività di riserva.

    3.Gli emittenti di token collegati ad attività esercitano tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione, nella designazione e nel riesame degli enti creditizi e dei fornitori di servizi per le cripto-attività designati come depositari delle attività di riserva conformemente al paragrafo 2.

    Gli emittenti di token collegati ad attività assicurano che gli enti creditizi e i fornitori di servizi per le cripto-attività designati come depositari delle attività di riserva dispongano delle competenze e della reputazione di mercato necessarie per agire in qualità di depositari di tali attività di riserva, tenendo conto delle prassi contabili, delle procedure di custodia e dei meccanismi di controllo interno di tali enti creditizi e fornitori di servizi per le cripto-attività. Gli accordi contrattuali tra gli emittenti di token collegati ad attività e i depositari garantiscono che le attività di riserva detenute in custodia siano protette dalle richieste risarcitorie dei creditori dei depositari.

    Le politiche e le procedure di custodia di cui al paragrafo 1 stabiliscono i criteri di selezione per la designazione di enti creditizi o fornitori di servizi per le cripto-attività come depositari delle attività di riserva e la procedura per il riesame di tali designazioni.

    Gli emittenti di token collegati ad attività riesaminano periodicamente la designazione degli enti creditizi o dei fornitori di servizi per le cripto-attività come depositari delle attività di riserva. A tal fine, l'emittente di token collegati ad attività valuta le sue esposizioni nei confronti di tali depositari, tenendo conto dell'intera portata del suo rapporto con essi, e monitora su base continuativa le condizioni finanziarie di tali depositari.

    4.Le attività di riserva detenute per conto di emittenti di token collegati ad attività sono affidate a enti creditizi o a fornitori di servizi per le cripto-attività designati conformemente al paragrafo 3 secondo quanto segue:

    (a)gli enti creditizi detengono in custodia le monete fiduciarie in un conto aperto nei loro libri contabili;

    (b)per gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia, gli enti creditizi detengono in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili degli enti creditizi e tutti gli strumenti finanziari che possono essere consegnati fisicamente a tali enti creditizi;

    (c)per le cripto-attività che possono essere detenute in custodia, i fornitori di servizi per le cripto-attività detengono le cripto-attività incluse nelle attività di riserva o i mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso, sotto forma di chiavi crittografiche private;

    (d)per le altre attività, gli enti creditizi verificano la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività e tengono un registro delle attività di riserva di cui hanno accertato la proprietà da parte degli emittenti dei token collegati ad attività.

    Ai fini della lettera a), gli enti creditizi assicurano che le monete fiduciarie siano registrate nei libri contabili degli enti creditizi in un conto separato conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione 58 nell'ordinamento giuridico degli Stati membri. Il conto è aperto a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva, in modo che le monete fiduciarie detenute in custodia possano essere chiaramente identificate come appartenenti alla riserva di attività.

    Ai fini della lettera b), gli enti creditizi assicurano che tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei loro libri contabili siano registrati nei libri contabili degli enti creditizi in conti separati conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione 59 nell'ordinamento giuridico degli Stati membri. Il conto di strumenti finanziari è aperto a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva, in modo che gli strumenti finanziari detenuti in custodia possano essere chiaramente identificati come appartenenti alla riserva di attività.

    Ai fini della lettera c), i fornitori di servizi per le cripto-attività aprono un registro delle posizioni a nome degli emittenti dei token collegati ad attività ai fini della gestione delle attività di riserva, in modo che le cripto-attività detenute in custodia possano essere chiaramente identificate come appartenenti alla riserva di attività.

    Ai fini della lettera d), la valutazione della proprietà delle attività di riserva da parte degli emittenti di token collegati ad attività si basa sulle informazioni o sui documenti forniti dagli emittenti dei token collegati ad attività e, se disponibili, su prove esterne.

    5.La designazione di un ente creditizio o di un fornitore di servizi per le cripto-attività come depositario delle attività di riserva conformemente al paragrafo 3 è comprovata da un contratto scritto di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. Tali contratti disciplinano, tra l'altro, il flusso di informazioni ritenute necessarie per consentire agli emittenti di token collegati ad attività, agli enti creditizi e ai fornitori di servizi per le cripto-attività di svolgere le loro funzioni.

    6.Gli enti creditizi e i fornitori di servizi per le cripto-attività che sono stati designati come depositari conformemente al paragrafo 3 agiscono in modo onesto, corretto, professionale, indipendente e nell'interesse dell'emittente dei token collegati ad attività e dei possessori di tali token.

    7.Gli enti creditizi e i fornitori di servizi per le cripto-attività che sono stati designati come depositari conformemente al paragrafo 3 non svolgono attività nei confronti di emittenti di token collegati ad attività che possano creare conflitti di interesse tra tali emittenti, i possessori dei token collegati ad attività e loro stessi, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)gli enti creditizi o i fornitori di servizi per le cripto-attività hanno separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento dei loro compiti di custodia dai loro compiti potenzialmente confliggenti;

    (b)i potenziali conflitti di interesse sono stati adeguatamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati dall'emittente dei token collegati ad attività ai possessori dei token collegati ad attività, conformemente all'articolo 28.

    8.In caso di perdita di uno strumento finanziario o di una cripto-attività detenuti in custodia ai sensi del paragrafo 4, l'ente creditizio o il fornitore di servizi per le cripto-attività che ha perso tale strumento finanziario o cripto-attività restituisce uno strumento finanziario o una cripto-attività di tipo identico o del valore corrispondente all'emittente dei token collegati ad attività, senza indebito ritardo. L'ente creditizio o il fornitore di servizi per le cripto-attività in questione non è ritenuto responsabile se è in grado di dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno che sfugge al suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.

    Articolo 34
    Investimento delle attività di riserva

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività che investono una parte delle attività di riserva investono tali attività di riserva solo in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimo. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

    2.Gli strumenti finanziari in cui sono investite le attività di riserva sono detenuti in custodia a norma dell'articolo 33.

    3.Tutti gli utili o le perdite, comprese le fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, e i rischi di controparte od operativi derivanti dall'investimento delle attività di riserva sono a carico dell'emittente dei token collegati ad attività.

    4.L'ABE, previa consultazione dell'ESMA e del Sistema europeo di banche centrali, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di credito e di mercato minimo di cui al paragrafo 1. Nello specificare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, l'ABE tiene conto:

    (a)dei vari tipi di attività di riserva che possono essere impiegati a garanzia di un token collegato ad attività;

    (b)della correlazione tra tali attività di riserva e gli strumenti finanziari altamente liquidi in cui gli emittenti possono investire;

    (c)delle condizioni per il riconoscimento come attività liquide di elevata qualità a norma dell'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione 60 .

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 35
    Diritti nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività o sulle attività di riserva

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure chiare e dettagliate sui diritti riconosciuti ai possessori di token collegati ad attività, compresi eventuali diritti di rimborso o credito diretto nei confronti dell'emittente di tali token collegati ad attività o sulle attività di riserva.

    2.Se ai possessori di token collegati ad attività sono riconosciuti i diritti di cui al paragrafo 1, gli emittenti di token collegati ad attività stabiliscono una politica che prevede:

    (a)le condizioni, comprese le soglie, i periodi e i tempi per l'esercizio di tali diritti da parte dei possessori di token collegati ad attività;

    (b)i meccanismi e le procedure per assicurare il rimborso dei token collegati ad attività, anche in condizioni di stress del mercato, in caso di liquidazione ordinata dell'emittente di token collegati ad attività di cui all'articolo 42 o in caso di cessazione delle attività da parte di tale emittente;

    (c)la valutazione, o i principi di valutazione, dei token collegati ad attività e delle attività di riserva quando tali diritti sono esercitati dal possessore di token collegati ad attività;

    (d)le condizioni di regolamento quando tali diritti sono esercitati;

    (e)le commissioni applicate dagli emittenti di token collegati ad attività quando i possessori esercitano tali diritti.

    Le commissioni di cui alla lettera e) sono proporzionate e commisurate ai costi effettivi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività.

    3.Qualora gli emittenti di token collegati ad attività non riconoscano i diritti di cui al paragrafo 1 a tutti i possessori di tali token, le politiche e le procedure dettagliate specificano le persone fisiche o giuridiche che godono di tali diritti. Le politiche e le procedure dettagliate specificano inoltre le condizioni per l'esercizio di tali diritti e gli obblighi in capo a tali persone.

    Gli emittenti di token collegati ad attività stipulano e mantengono accordi contrattuali adeguati con le persone fisiche o giuridiche cui sono riconosciuti tali diritti. Tali accordi contrattuali stabiliscono con precisione i ruoli, le responsabilità, i diritti e gli obblighi degli emittenti di token collegati ad attività e di ciascuna di tali persone fisiche o giuridiche. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto.

    4.Gli emittenti di token collegati ad attività che non riconoscono i diritti di cui al paragrafo 1 a tutti i possessori di tali token mettono in atto meccanismi per garantire la liquidità dei token collegati ad attività. A tal fine, essi stipulano e mantengono accordi scritti con i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 12. L'emittente di token collegati ad attività garantisce che un numero sufficiente di fornitori di servizi per le cripto-attività sia tenuto a pubblicare quotazioni irrevocabili a prezzi competitivi su base regolare e prevedibile.

    Se il valore di mercato dei token collegati ad attività varia in misura significativa rispetto al valore delle attività di riferimento o delle attività di riserva, i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso delle cripto-attività direttamente da parte dell'emittente delle cripto-attività. In tal caso, qualsiasi commissione applicata per tale rimborso è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dall'emittente di token collegati ad attività.

    L'emittente stabilisce e mantiene accordi contrattuali per assicurare che i proventi delle attività di riserva siano versati ai possessori di token collegati ad attività nel caso in cui l'emittente decida di cessare l'attività o sia stato posto in liquidazione ordinata o la sua autorizzazione sia stata revocata.

    5.L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

    (a)gli obblighi imposti ai fornitori di servizi per le cripto-attività per garantire la liquidità dei token collegati ad attività di cui al paragrafo 4, primo comma;

    (b)le variazioni di valore che fanno scattare un diritto di rimborso diretto da parte dell'emittente di token collegati ad attività di cui al paragrafo 4, secondo comma, e le condizioni per l'esercizio di tale diritto.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 36
    Divieto di interessi

    Gli emittenti di token collegati ad attività o i fornitori di servizi per le cripto-attività non prevedono interessi o altri benefici legati alla durata del periodo di detenzione dei token collegati ad attività da parte del possessore degli stessi.

    Capo 4

    Acquisizioni di emittenti di token collegati ad attività

    Articolo 37
    Valutazione delle acquisizioni previste di emittenti di token collegati ad attività

    1.Qualsiasi persona fisica o giuridica, o combinazione di tali persone che agisca di concerto (il "candidato acquirente"), che intenda acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un emittente di token collegati ad attività o aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l'emittente di token collegati ad attività divenga la sua filiazione (il "progetto di acquisizione"), lo notifica all'autorità competente di detto emittente, indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 38, paragrafo 4.

    2.Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un emittente di token collegati ad attività (il "candidato venditore") ne dà previa comunicazione scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. La suddetta persona è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che l'emittente di token collegati ad attività cessi di essere una filiazione.

    3.Le autorità competenti comunicano per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

    4.Le autorità competenti valutano il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3.

    All'atto di confermare il ricevimento della notifica, le autorità competenti informano le persone di cui al paragrafo 1 della data in cui la valutazione sarà ultimata.

    5.Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, primo comma, le autorità competenti possono chiedere alle persone di cui al paragrafo 1 qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50º giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie.

    Le autorità competenti interrompono la valutazione di cui al paragrafo 4, primo comma, fino a quando non abbiano ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo, ma per un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dalle autorità competenti non comporta un'ulteriore interruzione della valutazione.

    L'autorità competente può prorogare l'interruzione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se le persone di cui al paragrafo 1 risiedono o sono regolamentate di fuori dell'Unione.

    6.Le autorità competenti che, al termine della valutazione, decidono di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 ne danno comunicazione alle persone di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi, ma prima della data di cui al paragrafo 4, secondo comma, prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma. Tale comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

    7.Qualora le autorità competenti non si oppongano al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4, secondo comma, prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione o di cessione si considera approvato.

    8.L'autorità competente può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale periodo massimo.

    Articolo 38
    Contenuto della valutazione delle acquisizioni previste di emittenti di token collegati ad attività

    1.Nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, le autorità competenti valutano l'idoneità delle persone di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

    (a)la reputazione delle persone di cui all'articolo 37, paragrafo 1;

    (b)la reputazione e l'esperienza di qualsiasi persona che, in seguito all'acquisizione o cessione previste, determinerà l'orientamento dell'attività dell'emittente di token collegati ad attività;

    (c)la solidità finanziaria delle persone di cui all'articolo 37, paragrafo 1, in particolare in relazione al tipo di attività esercitata e prevista nell'emittente di token collegati ad attività nel quale si intende effettuare l'acquisizione;

    (d)se l'emittente di token collegati ad attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

    (e)l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

    2.Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se in base ai criteri di cui al paragrafo 1 sussistono motivi ragionevoli per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell'articolo 37, paragrafo 4, sono incomplete o false.

    3.Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

    4.L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esaustivo delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, primo comma, e che sono fornite alle autorità competenti al momento della comunicazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura delle persone e al progetto di acquisizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1.

    L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Capo 5

    Token collegati ad attività significativi

    Articolo 39
    Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    1.L'ABE classifica i token collegati ad attività quali token collegati ad attività significativi sulla base dei criteri seguenti, come specificato conformemente al paragrafo 6, e se sono soddisfatti almeno tre dei criteri seguenti:

    (a)le dimensioni della clientela dei promotori dei token collegati ad attività, degli azionisti dell'emittente dei token collegati ad attività o di uno qualsiasi dei soggetti terzi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h);

    (b)il valore dei token collegati ad attività emessi o, se del caso, la loro capitalizzazione di mercato;

    (c)il numero e il valore delle operazioni in tali token collegati ad attività;

    (d)l'entità della riserva di attività dell'emittente dei token collegati ad attività;

    (e)la rilevanza delle attività transfrontaliere dell'emittente dei token collegati ad attività, compreso il numero di Stati membri in cui sono utilizzati i token collegati ad attività, l'impiego dei token collegati ad attività per pagamenti e rimesse a livello transfrontaliero e il numero di Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti terzi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h);

    (f)l'interconnessione con il sistema finanziario.

    2.Le autorità competenti che hanno autorizzato un emittente di token collegati ad attività conformemente all'articolo 19 forniscono all'ABE, almeno una volta all'anno, informazioni sui criteri di cui al paragrafo 1 e precisati al paragrafo 6.

    3.Laddove ritenga che i token collegati ad attività soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, come precisati al paragrafo 6, l'ABE elabora un progetto di decisione in tal senso e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività e all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente. L'ABE dà agli emittenti di tali token collegati ad attività e alle loro autorità competenti la possibilità di formulare osservazioni e commenti per iscritto prima dell'adozione della decisione definitiva. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti.

    4.L'ABE decide in via definitiva se un token collegato ad attività è un token collegato ad attività significativo entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 3 e ne informa immediatamente gli emittenti di detti token e le loro autorità competenti.

    5.Le responsabilità di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi sono trasferite all'ABE un mese dopo la notifica della decisione di cui al paragrafo 4.

    L'ABE e l'autorità competente interessata cooperano al fine di garantire un'agevole transizione delle competenze di vigilanza.

    6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 121 al fine di precisare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base considerare significativo un token collegato ad attività, e di determinare:

    (a)le soglie per i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), fatto salvo quanto segue:

    i) la soglia relativa alla clientela non può essere inferiore a due milioni di persone fisiche o giuridiche;

    ii) la soglia relativa al valore del token collegato ad attività emesso o, se del caso, alla capitalizzazione di mercato di tale token non è inferiore a 1 000 000 000 EUR;

    iii) la soglia relativa al numero e al valore delle operazioni in tali token collegati ad attività non è inferiore rispettivamente a 500 000 operazioni al giorno o a 100 000 000 EUR al giorno;

    iv)la soglia per l'entità delle attività di riserva di cui alla lettera d) non è inferiore a 1 000 000 000 EUR;

    v) la soglia relativa al numero di Stati membri in cui sono utilizzati i token collegati ad attività, anche per pagamenti e rimesse a livello transfrontaliero, o in cui sono stabiliti i terzi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h), non è inferiore a sette;

    (b)le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario;

    (c)il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all'ABE a norma del paragrafo 2;

    (d)la procedura e i tempi per le decisioni adottate dall'ABE a norma dei paragrafi da 3 a 5.

    Articolo 40
    Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

    1.Gli emittenti richiedenti di token collegati ad attività che presentano domanda di autorizzazione di cui all'articolo 16 possono indicare nella domanda di autorizzazione che desiderano classificare i loro token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l'autorità competente notifica immediatamente la richiesta del potenziale emittente all'ABE.

    Affinché i token collegati ad attività siano classificati come significativi al momento dell'autorizzazione, gli emittenti richiedenti di token collegati ad attività dimostrano, attraverso il loro programma operativo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), che è probabile che soddisfino almeno tre criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, come precisati all'articolo 39, paragrafo 6.

    2.Laddove ritenga, sulla base del programma operativo, che i token collegati ad attività soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, come precisati all'articolo 39, paragrafo 6, l'ABE elabora un progetto di decisione in tal senso e lo notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente richiedente.

    L'ABE dà all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente richiedente la possibilità di formulare osservazioni e commenti per iscritto prima dell'adozione della decisione definitiva. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti.

    3.Laddove ritenga, sulla base del programma operativo, che i token collegati ad attività non soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, come precisati all'articolo 39, paragrafo 6, l'ABE elabora un progetto di decisione in tal senso e lo notifica all'emittente richiedente e all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente richiedente.

    L'ABE dà all'emittente richiedente e all'autorità competente dello Stato membro d'origine di detto emittente richiedente la possibilità di formulare osservazioni e commenti per iscritto prima dell'adozione della decisione definitiva. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti.

    4.L'ABE decide in via definitiva se un token collegato ad attività è un token collegato ad attività significativo entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e ne informa immediatamente gli emittenti di detti token e le loro autorità competenti.

    5.Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione di cui al paragrafo 4, le responsabilità di vigilanza sono trasferite all'ABE alla data della decisione con la quale l'autorità competente concede l'autorizzazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

    Articolo 41
    Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività significativi adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio di tali emittenti e che non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

    2.Gli emittenti di token collegati ad attività significativi garantiscono che tali token possono essere detenuti in custodia da diversi fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività che non appartengono allo stesso gruppo, quale definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 61 , su base equa, ragionevole e non discriminatoria.

    3.Gli emittenti di token collegati ad attività significativi valutano e controllano le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso o l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 34 da parte dei possessori dei token collegati ad attività. A tal fine gli emittenti di token collegati ad attività significativi stabiliscono, mantengono e attuano una politica e procedure per la gestione della liquidità. Tale politica e tali procedure assicurano che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta all'emittente di token collegati ad attività significativi di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

    4.La percentuale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), è fissata al 3 % dell'importo medio delle attività di riserva per gli emittenti di token collegati ad attività significativi.

    5.Qualora più emittenti offrano lo stesso token collegato ad attività classificato come significativo, ciascuno di tali emittenti è soggetto agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

    Se un emittente offre nell'Unione due o più categorie di token collegati ad attività e almeno uno di tali token collegati ad attività è classificato come significativo, detto emittente è soggetto agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

    6.L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

    (a)il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva di cui al paragrafo 1;

    (b)la procedura e i tempi per l'adeguamento di un emittente di token collegati ad attività significativi ai requisiti di fondi propri più elevati di cui al paragrafo 4.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore]. 

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Capo 6

    Liquidazione ordinata

    Articolo 42
    Liquidazione ordinata

    1.Gli emittenti di token collegati ad attività dispongono di un piano adeguato per sostenere la liquidazione ordinata delle loro attività a norma del diritto nazionale applicabile, compresa la continuità o la ripresa di qualsiasi attività critica svolta da tali emittenti o da soggetti terzi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h). Tale piano dimostra la capacità dell'emittente di token collegati ad attività di eseguire una liquidazione ordinata senza causare un indebito danno economico ai possessori dei token collegati ad attività o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

    2.Il piano di cui al paragrafo 1 comprende accordi contrattuali, procedure e sistemi atti a garantire che i proventi della vendita delle restanti attività di riserva siano versati ai possessori dei token collegati ad attività.

    3.Il piano di cui al paragrafo 1 è riesaminato e aggiornato periodicamente.

    TITOLO IV Token di moneta elettronica

    Capo 1

    Requisiti che devono essere soddisfatti da tutti gli emittenti di token di moneta elettronica

    Articolo 43
    Autorizzazione

    1.Nessun token di moneta elettronica è offerto al pubblico nell'Unione o è ammesso alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività a meno che l'emittente di tali token di moneta elettronica:

    (a)sia autorizzato quale ente creditizio o "istituto di moneta elettronica" ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

    (b)sia conforme ai requisiti applicabili agli istituti di moneta elettronica di cui ai titoli II e III della direttiva 2009/110/CE, salvo diversa indicazione nel presente titolo;

    (c)pubblichi un White Paper sulle cripto-attività notificato all'autorità competente, in conformità dell'articolo 46.

    Ai fini della lettera a), un "istituto di moneta elettronica" quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE è autorizzato a emettere "token di moneta elettronica" e detti token sono considerati "moneta elettronica" quale definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE.

    Un token di moneta elettronica la cui valuta di riferimento è una moneta dell'Unione si considera offerto al pubblico nell'Unione.

    2.Il paragrafo 1 non si applica:

    (a)ai token di moneta elettronica commercializzati, distribuiti e detenuti da investitori qualificati e che possono essere detenuti solo da investitori qualificati;

    (b)se l'importo medio dei token di moneta elettronica in circolazione non supera i 5 000 000 EUR, o l'equivalente corrispondente in un'altra valuta, su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario.

    Ai fini della lettera b), qualora lo Stato membro abbia fissato una soglia inferiore a 5 000 000 EUR conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/110/CE, si applica tale soglia.

    Nel caso di cui alle lettere a) e b), gli emittenti di token di moneta elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all'autorità competente in conformità dell'articolo 46.

    Articolo 44
    Emissione e rimborsabilità dei token di moneta elettronica

    1.In deroga all'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE, agli emittenti di token di moneta elettronica si applicano solo gli obblighi seguenti in relazione all'emissione e alla rimborsabilità dei token di moneta elettronica.

    2.I possessori di token di moneta elettronica ricevono un credito nei confronti dell'emittente di tali token di moneta elettronica. È vietato qualsiasi token di moneta elettronica che non offra un credito a tutti i possessori.

    3.Gli emittenti di tali token di moneta elettronica emettono token di moneta elettronica al valore nominale e al momento del ricevimento di fondi ai sensi dell'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366.

    4.Su richiesta del possessore di token di moneta elettronica, il rispettivo emittente deve rimborsare ai possessori di token di moneta elettronica, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario dei token di moneta elettronica detenuti, in contanti o tramite bonifico.

    5.Gli emittenti di token di moneta elettronica indicano in modo visibile le condizioni di rimborso, comprese le relative commissioni, nel White Paper sulle cripto-attività di cui all'articolo 46.

    6.Il rimborso può essere soggetto a una commissione solo se indicato nel White Paper sulle cripto-attività. Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall'emittente di token di moneta elettronica.

    7.Se gli emittenti di token di moneta elettronica non soddisfano le legittime richieste di rimborso dei possessori di token di moneta elettronica entro il periodo specificato nel White Paper sulle cripto-attività, che non supera i 30 giorni, l'obbligo di cui al paragrafo 3 si applica ai soggetti terzi seguenti che abbiano concluso accordi contrattuali con emittenti di token di moneta elettronica:

    (a)i soggetti che assicurano la tutela dei fondi ricevuti dagli emittenti di token di moneta elettronica in cambio di token di moneta elettronica conformemente all'articolo 7 della direttiva 2009/110/CE;

    (b)qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica per conto di emittenti di token di moneta elettronica.

    Articolo 45
    Divieto di interessi

    In deroga all'articolo 12 della direttiva 2009/110/CE, nessun emittente di token di moneta elettronica o fornitore di servizi per le cripto-attività concede interessi o qualsiasi altro beneficio legato alla durata del periodo di detenzione del token di moneta elettronica da parte del possessore dello stesso.

    Articolo 46
    Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token di moneta elettronica

    1.Prima di offrire token di moneta elettronica al pubblico nell'UE o di chiedere l'ammissione di tali token alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione, l'emittente di token di moneta elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

    2.Il White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni pertinenti seguenti:

    (a)una descrizione dell'emittente di token di moneta elettronica;

    (b)una descrizione dettagliata del progetto dell'emittente e una presentazione dei principali partecipanti all'elaborazione e allo sviluppo del progetto;

    (c)un'indicazione attestante se il White Paper sulle cripto-attività riguardi un'offerta al pubblico di token di moneta elettronica e/o l'ammissione di tali token alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    (d)una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi connessi ai token di moneta elettronica, compreso il diritto di rimborso al valore nominale di cui all'articolo 44 e le procedure e le condizioni per l'esercizio di tali diritti;

    (e)le informazioni sulla tecnologia e gli standard sottostanti soddisfatti dall'emittente di token di moneta elettronica che consentono la detenzione, la conservazione e il trasferimento di tali token di moneta elettronica;

    (f)i rischi relativi all'emittente di token di moneta elettronica, ai token di moneta elettronica e alla realizzazione del progetto, compresa la tecnologia;

    (g)gli elementi informativi specificati nell'allegato III.

    3.Tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

    4.Ogni White Paper sulle cripto-attività contiene inoltre una dichiarazione dell'organo di amministrazione dell'emittente di moneta elettronica attestante che il White Paper sulle cripto-attività è conforme ai requisiti del presente titolo e che specifica che, a quanto consta a tale organo, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette e non presentano omissioni significative.

    5.Il White Paper sulle cripto-attività comprende una sintesi che, in un linguaggio sintetico e non tecnico, fornisce informazioni fondamentali in relazione all'offerta al pubblico di token di moneta elettronica o all'ammissione di tali token alla negoziazione, e in particolare sugli elementi essenziali dei token di moneta elettronica. La sintesi indica:

    (a)che i possessori di token di moneta elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale;

    (b)le condizioni di rimborso, comprese eventuali commissioni.

    6.Ogni White Paper sulle cripto-attività è corredato di data.

    7.Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    8.Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in formati leggibili meccanicamente, conformemente all'articolo 5.

    9.L'emittente di token di moneta elettronica notifica il suo progetto di White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, le sue comunicazioni di marketing all'autorità competente interessata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, lettera b), almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

    Dopo la notifica e fatti salvi i poteri di cui alla direttiva 2009/110/CE o alle disposizioni nazionali di recepimento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può esercitare i poteri di cui all'articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento.

    10.Qualsiasi cambiamento o fatto nuovo, che possa avere un'influenza significativa sulla decisione di acquisto di un potenziale acquirente o sulla decisione dei possessori di token di moneta elettronica di venderli all'emittente o scambiarli con lo stesso, che interviene dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività iniziale è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dall'emittente e notificato all'autorità competente pertinente, in conformità del paragrafo 9.

    Articolo 47
    Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    1.Qualora un emittente di token di moneta elettronica o il suo organo di amministrazione abbia violato l'articolo 46, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni incomplete, non corrette o poco chiare, o fornendo informazioni fuorvianti, il possessore di tali token di moneta elettronica può chiedere un risarcimento a tale emittente di token di moneta elettronica o al suo organo di amministrazione per i danni che gli sono stati arrecati a causa di detta violazione.

    L'esclusione della responsabilità civile è privata di qualsiasi effetto giuridico.

    2.Spetta al possessore di token di moneta elettronica presentare prove attestanti che l'emittente di token di moneta elettronica ha violato l'articolo 46 e che tale violazione ha avuto un impatto sulla sua decisione di acquistare, vendere o scambiare detti token di moneta elettronica.

    3.Il possessore di token di moneta elettronica non può chiedere il risarcimento dei danni per le informazioni fornite in una sintesi di cui all'articolo 46, paragrafo 5, compresa la relativa traduzione, tranne nei casi in cui:

    (a)la sintesi è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività;

    (b)la sintesi non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i consumatori e gli investitori a valutare l'opportunità di acquistare tali token di moneta elettronica.

    4.Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in conformità del diritto nazionale.

    Articolo 48
       Comunicazioni di marketing    

    1.Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un'offerta al pubblico di token di moneta elettronica o all'ammissione di tali token di moneta elettronica alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è conforme a quanto segue:

    (a)le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

    (b)le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

    (c)le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività;

    (d)le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano l'indirizzo del sito web dell'emittente dei token di moneta elettronica.

    2.Le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile attestante che tutti i possessori di token di moneta elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale da parte dell'emittente.

    Articolo 49
    Investimento di fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica

    I fondi ricevuti dagli emittenti di token di moneta elettronica in cambio di token di moneta elettronica e che sono investiti in attività sicure e a basso rischio conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE sono investiti in attività denominate nella valuta di riferimento del token di moneta elettronica.

    Capo 2

    Token di moneta elettronica significativi

    Articolo 50
    Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

    1.L'ABE classifica i token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi sulla base dei criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, come specificato conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, e se sono soddisfatti almeno tre di tali criteri.

    2.Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'emittente forniscono all'ABE, almeno una volta all'anno, informazioni sui criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento e precisati all'articolo 39, paragrafo 6.

    3.Laddove ritenga che i token di moneta elettronica soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, come precisati all'articolo 39, paragrafo 6, l'ABE elabora un progetto di decisione in tal senso e lo notifica agli emittenti di tali token di moneta elettronica e all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente. L'ABE dà agli emittenti di tali token di moneta elettronica e alle loro autorità competenti la possibilità di formulare osservazioni e commenti per iscritto prima dell'adozione della decisione definitiva. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti.

    4.L'ABE decide in via definitiva se un token di moneta elettronica è un token di moneta elettronica significativo entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 3 e ne informa immediatamente gli emittenti di detti token e le loro autorità competenti.

    Articolo 51
    Classificazione volontaria dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi

    1.Un emittente di token di moneta elettronica, autorizzato come ente creditizio o come "istituto di moneta elettronica" quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE, o che chiede tale autorizzazione, può indicare che desidera classificare i propri token di moneta elettronica come token di moneta elettronica significativi. In tal caso l'autorità competente notifica immediatamente la richiesta dell'emittente o dell'emittente richiedente all'ABE.

    Affinché i token di moneta elettronica siano classificati come significativi, l'emittente o l'emittente richiedente dimostra, mediante un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, come precisati all'articolo 39, paragrafo 6.

    2.Laddove ritenga, sulla base del programma operativo, che i token di moneta elettronica soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, come precisati all'articolo 39, paragrafo 6, l'ABE elabora un progetto di decisione in tal senso e lo notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente o dell'emittente richiedente.

    L'ABE dà all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente o dell'emittente richiedente la possibilità di formulare osservazioni e commenti per iscritto prima dell'adozione della decisione definitiva. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti.

    3.Laddove ritenga, sulla base del programma operativo, che i token di moneta elettronica non soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, paragrafo 1, come precisati all'articolo 39, paragrafo 6, l'ABE elabora un progetto di decisione in tal senso e lo notifica all'emittente o all'emittente richiedente e all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'emittente o dell'emittente richiedente.

    L'ABE dà all'emittente o all'emittente richiedente e all'autorità competente dello Stato membro d'origine di detto emittente o emittente richiedente la possibilità di formulare osservazioni e commenti per iscritto prima dell'adozione della decisione definitiva. L'ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti.

    4.L'ABE decide in via definitiva se un token di moneta elettronica è un token di moneta elettronica significativo entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e ne informa immediatamente gli emittenti o l'emittente richiedente di detti token e le loro autorità competenti. La decisione è immediatamente notificata all'emittente o all'emittente richiedente di token di moneta elettronica e all'autorità competente del rispettivo Stato membro d'origine.

    Articolo 52
    Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi

    Gli emittenti di almeno una categoria di token di moneta elettronica applicano i requisiti seguenti pertinenti per gli emittenti di token collegati ad attività o di token collegati ad attività significativi:

    (a)gli articoli 33 e 34 del presente regolamento, anziché l'articolo 7 della direttiva 2009/110/CE;

    (b)l'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento;

    (c)l'articolo 41, paragrafo 4, del presente regolamento, anziché l'articolo 5 della direttiva 2009/110/CE;

    (d)l'articolo 42 del presente regolamento.

    TITOLO V Autorizzazione e condizioni di esercizio per i fornitori di servizi per le cripto-attività

    Capo 1 Autorizzazione dei fornitori di servizi per le cripto-attività

    Articolo 53
    Autorizzazione

    1.I servizi per le cripto-attività sono forniti solo da persone giuridiche che hanno la sede legale in uno Stato membro dell'Unione e che sono state autorizzate come fornitori di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 55.

    I fornitori di servizi per le cripto-attività soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

    Nessuna persona che non sia un fornitore di servizi per le cripto-attività può utilizzare un nome o una ragione sociale, emettere comunicazioni di marketing o utilizzare qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che è un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato o che possa creare confusione al riguardo.

    2.Le autorità competenti che concedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 assicurano che tale autorizzazione specifichi i servizi per le cripto-attività che i fornitori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.

    3.Un'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi per le cripto-attività è valida per tutta l'Unione e consente ai fornitori di servizi per le cripto-attività di prestare in tutta l'Unione i servizi per i quali sono stati autorizzati, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi.

    I fornitori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro ospitante.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l'autorizzazione un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all'articolo 54. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all'articolo 55.

    Articolo 54
    Domanda di autorizzazione

    1.Le persone giuridiche che intendono prestare servizi per le cripto-attività presentano una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi per le cripto-attività all'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la sede legale.

    2.La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

    (a)il nome, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare, l'identificativo del soggetto giuridico del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente, il sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;

    (b)lo status giuridico del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente;

    (c)lo statuto del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente;

    (d)un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

    (e)una descrizione dei dispositivi di governance del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente;

    (f)per tutte le persone fisiche coinvolte nell'organo di amministrazione del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente e per tutte le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, detengono almeno il 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto, la prova dell'assenza di precedenti penali in relazione a violazioni delle norme nazionali in materia di diritto commerciale, diritto fallimentare, servizi finanziari, antiriciclaggio, antiterrorismo e obblighi di responsabilità professionale;

    (g)la prova che le persone fisiche che partecipano all'organo di amministrazione del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per amministrare detto fornitore e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni;

    (h)una descrizione del meccanismo di controllo interno, della procedura per la valutazione del rischio e del piano di continuità operativa del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente;

    (i)descrizioni in linguaggio tecnico e non tecnico dei sistemi informatici e dei dispositivi di sicurezza del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente;

    (j)la prova che il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente soddisfa le tutele prudenziali di cui all'articolo 60;

    (k)una descrizione delle procedure del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente per il trattamento dei reclami dei clienti;

    (l)una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi del cliente;

    (m)una descrizione della procedura e del sistema per individuare gli abusi di mercato;

    (n)se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente intende garantire la custodia e l'amministrazione delle cripto-attività per conto di terzi, una descrizione della politica di custodia;

    (o)se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione;

    (p)se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente intende scambiare cripto-attività con moneta fiduciaria o cripto-attività con altre cripto-attività, una descrizione della politica commerciale non discriminatoria;

    (q)se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente intende eseguire ordini di cripto-attività per conto di terzi, una descrizione della politica di esecuzione;

    (r)se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente intende ricevere e trasmettere ordini di cripto-attività per conto di terzi, una prova che le persone fisiche che forniscono consulenza per conto del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi.

    3.Le autorità competenti non impongono al fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente di fornire qualsiasi informazione già ricevuta a norma della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2014/65/UE, della direttiva (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi per le cripto-attività prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che tali informazioni o documenti siano ancora aggiornati e siano accessibili alle autorità competenti. 

    Articolo 55
    Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell'autorizzazione

    1.Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 54, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la completezza della domanda verificando che siano state presentate le informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2. Laddove la domanda non sia completa, le autorità fissano un termine entro il quale i fornitori di servizi per le cripto-attività richiedenti devono fornire le informazioni mancanti.

    2.Le autorità competenti possono rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine di cui al paragrafo 1.

    3.Le autorità competenti informano immediatamente il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente che la domanda è completa.

    4.Prima di concedere o rifiutare un'autorizzazione come fornitore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro nei casi seguenti:

    (a)se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente è una filiazione di un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell'altro Stato membro in questione;

    (b)se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente è una filiazione dell'impresa madre di un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell'altro Stato membro in questione;

    (c)se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell'altro Stato membro in questione.

    5.Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente soddisfa i requisiti di cui al presente titolo e adottano una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell'autorizzazione come fornitore di servizi per le cripto-attività. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare.

    Le autorità competenti possono rifiutarsi di concedere l'autorizzazione se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:

    (a)l'organo di amministrazione del fornitore di servizi per le cripto-attività richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa del fornitore, nonché l'adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l'integrità del mercato;

    (b)il richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo.

    6.Le autorità competenti informano l'ESMA di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L'ESMA aggiunge tutte le informazioni presentate nelle domande accolte al registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati di cui all'articolo 57. L'ESMA può chiedere informazioni al fine di garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.

    7.Le autorità competenti notificano ai fornitori di servizi per le cripto-attività richiedenti le loro decisioni di concedere o rifiutare l'autorizzazione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.

    Articolo 56
    Revoca dell'autorizzazione

    1.Le autorità competenti revocano le autorizzazioni in una qualsiasi delle situazioni seguenti se il fornitore di servizi per le cripto-attività:

    (a)non si è avvalso dell'autorizzazione entro 18 mesi dalla data di concessione della stessa;

    (b)ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;

    (c)non ha fornito servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;

    (d)ha ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare, anche mediante dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

    (e)non soddisfa più le condizioni di concessione dell'autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;

    (f)ha violato gravemente il presente regolamento.

    2.Le autorità competenti hanno inoltre il potere di revocare le autorizzazioni nei casi seguenti:

    (a)il fornitore di servizi per le cripto-attività o i membri del suo organo di amministrazione hanno violato le disposizioni nazionali che attuano la direttiva (UE) 2015/849 62 in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

    (b)il fornitore di servizi per le cripto-attività ha perso l'autorizzazione come istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/2366 o l'autorizzazione come istituto di moneta elettronica rilasciata ai sensi del titolo II della direttiva 2009/110/CE e lo stesso fornitore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

    3.Laddove un'autorità competente revochi un'autorizzazione, l'autorità competente designata come punto di contatto unico in tale Stato membro conformemente all'articolo 81 ne informa senza indebito ritardo l'ESMA e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti. L'ESMA registra le informazioni sulla revoca dell'autorizzazione nel registro di cui all'articolo 57.

    4.Le autorità competenti possono limitare la revoca dell'autorizzazione a un determinato servizio.

    5.Prima di revocare l'autorizzazione, le autorità competenti consultano l'autorità competente di un altro Stato membro se il fornitore di servizi per le cripto-attività interessato:

    (a)è una filiazione di un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell'altro Stato membro in questione;

    (b)è una filiazione dell'impresa madre di un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell'altro Stato membro in questione;

    (c)è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell'altro Stato membro in questione.

    6.L'ABE, l'ESMA e qualsiasi autorità competente di uno Stato membro ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro d'origine di verificare se il fornitore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l'autorizzazione.

    7.I fornitori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei clienti a un altro fornitore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell'autorizzazione.

    Articolo 57
    Registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività

    1.L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.

    2.Il registro di cui al paragrafo 1 contiene i dati seguenti:

    (a)il nome, la forma giuridica e l'identificativo della persona giuridica e le succursali del fornitore di servizi per le cripto-attività;

    (b)la denominazione commerciale, l'indirizzo fisico e il sito web del fornitore di servizi per le cripto-attività o della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal fornitore di servizi per le cripto-attività;

    (c)il nome e indirizzo dell'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione e i relativi recapiti;

    (d)l'elenco dei servizi per le cripto-attività per i quali il fornitore di servizi per le cripto-attività è autorizzato;

    (e)l'elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi per le cripto-attività ha notificato l'intenzione di prestare servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 58;

    (f)qualsiasi altro servizio fornito dal fornitore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

    3.Qualsiasi revoca dell'autorizzazione di un fornitore di servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 56 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.

    Articolo 58
    Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività che intendono fornire servizi per le cripto-attività in più di uno Stato membro trasmettono le informazioni seguenti all'autorità competente designata come punto di contatto unico in conformità dell'articolo 81:

    (a)un elenco degli Stati membri in cui il fornitore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

    (b)la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività;

    (c)un elenco di tutte le altre attività offerte dal fornitore di servizi per le cripto-attività non disciplinate dal presente regolamento.

    2.Il punto di contatto unico dello Stato membro in cui è stata concessa l'autorizzazione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, all'ESMA e all'ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. L'ESMA registra tali informazioni nel registro di cui all'articolo 57.

    3.Il punto di contatto unico dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione informa senza indugio il fornitore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività possono iniziare a fornire servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro d'origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi 15 giorni di calendario dopo aver trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1.

    Capo 2 Obbligo per tutti i fornitori di servizi per le cripto-attività

    Articolo 59
    Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti e informazioni da fornire ai clienti

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale secondo il migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali.

    2.I fornitori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, in particolare nelle comunicazioni di marketing, che sono identificate come tali. I fornitori di servizi per le cripto-attività non inducono in errore un cliente, deliberatamente o per negligenza, in relazione ai vantaggi reali o percepiti di qualsiasi cripto-attività.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività avvertono i clienti dei rischi associati all'acquisto delle cripto-attività.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche le loro politiche tariffarie, pubblicandole online in un punto ben visibile del loro sito web.

    Articolo 60
    Requisiti prudenziali

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività dispongono in ogni momento di tutele prudenziali pari almeno al più elevato degli elementi seguenti:

    (a)l'importo dei requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all'allegato IV, in funzione della natura dei servizi per le cripto-attività forniti;

    (b)un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente, soggette a revisione annuale.

    2.Le tutele prudenziali di cui al paragrafo 1 assumono una delle forme seguenti:

    (a)fondi propri, costituiti da elementi del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell'articolo 36 di tale regolamento, senza l'applicazione di soglie per l'esenzione a norma degli articoli 46 e 48 di tale regolamento;

    (b)una polizza assicurativa che copra i territori dell'Unione in cui sono attivamente forniti servizi per le cripto-attività o una garanzia analoga.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività che non sono in attività da un anno a decorrere dalla data in cui hanno iniziato a fornire servizi utilizzano, per il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), le spese fisse generali previste incluse nelle loro proiezioni per i primi 12 mesi di prestazione di servizi, quali trasmesse unitamente alla domanda di autorizzazione.

    4.La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2 presenta almeno tutte le caratteristiche seguenti:

    (a)ha una durata iniziale di almeno un anno;

    (b)il termine di preavviso per la cancellazione è di almeno 90 giorni;

    (c)è sottoscritta con un'impresa autorizzata a fornire un'assicurazione, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale;

    (d)è fornita da un soggetto terzo.

    5.La polizza assicurativa di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende una copertura contro il rischio di:

    (a)perdita di documenti;

    (b)rilascio di dichiarazioni false o fuorvianti;

    (c)atti, errori od omissioni che determinano la violazione:

    i) di obblighi legali e regolamentari;

    ii) del dovere di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti;

    iii) degli obblighi di riservatezza;

    (d)omissione di stabilire, attuare e mantenere procedure appropriate per prevenire i conflitti di interesse;

    (e)perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni del sistema;

    (f)ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella tutela delle cripto-attività e dei fondi dei clienti.

    6.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi per le cripto-attività calcolano le loro spese fisse generali dell'anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo gli elementi seguenti dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti degli utili del bilancio annuale sottoposto alla più recente revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall'autorità nazionale di vigilanza:

    (a)bonus per il personale e altra remunerazione, nella misura in cui tali bonus e tale remunerazione dipendono da un profitto netto dei fornitori di servizi per le cripto-attività nell'anno in questione;

    (b)quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;

    (c)altre forme di partecipazione agli utili e altra remunerazione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

    (d)spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

    Articolo 61
    Requisiti organizzativi

    1.I membri dell'organo di amministrazione dei fornitori di servizi per le cripto-attività possiedono i requisiti di onorabilità e le competenze necessari in termini di qualifiche, esperienza e capacità per svolgere le loro funzioni. Essi dimostrano di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.

    2.Le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto del fornitore di servizi per le cripto-attività o che esercitano, con qualsiasi altro mezzo, un potere di controllo su detto fornitore di servizi per le cripto-attività forniscono la prova di possedere i requisiti di onorabilità e le competenze necessari.

    3.Nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 o 2 è stata condannata per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o ad altri reati finanziari.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività impiegano personale con le competenze, le conoscenze e l'esperienza necessarie per l'assolvimento delle responsabilità loro assegnate e tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività forniti.

    5.L'organo di amministrazione valuta e riesamina periodicamente l'efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2 e 3 del presente titolo e adotta le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.

    6.I fornitori di servizi per le cripto-attività adottano tutte le misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei loro servizi per le cripto-attività. A tal fine, i fornitori di servizi per le cripto-attività utilizzano risorse e procedure adeguate e proporzionate, compresi sistemi TIC resilienti e sicuri in conformità del regolamento (UE) 2021/xx del Parlamento europeo e del Consiglio 63 .

    Essi stabiliscono una politica di continuità operativa, che comprende la continuità operativa in materia di TIC e piani di ripristino in caso di disastro predisposti in conformità del regolamento (UE) 2021/xx del Parlamento europeo e del Consiglio 64 volti a garantire, in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure TIC, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento dei servizi per le cripto-attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa dei servizi per le cripto-attività.

    7.I fornitori di servizi per le cripto-attività dispongono di meccanismi di controllo interno e di procedure efficaci per la valutazione del rischio, compresi dispositivi di controllo e salvaguardia efficaci per la gestione dei sistemi TIC in conformità del regolamento (UE) 2021/xx del Parlamento europeo e del Consiglio 65 . Essi controllano e valutano periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia dei meccanismi di controllo interno e delle procedure per la valutazione del rischio e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

    I fornitori di servizi per le cripto-attività dispongono di sistemi e procedure per salvaguardare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in conformità del regolamento (UE) 2021/xx del Parlamento europeo e del Consiglio 66 .

    8.I fornitori di servizi per le cripto-attività provvedono affinché siano tenute registrazioni di tutti i servizi per le cripto-attività, gli ordini e le operazioni da essi effettuati. Tali registrazioni sono sufficienti per consentire alle autorità competenti di espletare le loro funzioni di vigilanza e di realizzare le misure di attuazione e, in particolare, di accertare se il fornitore di servizi per le cripto-attività abbia rispettato tutti gli obblighi, compresi quelli relativi ai clienti effettivi o potenziali e all'integrità del mercato.

    9.I fornitori di servizi per le cripto-attività dispongono di sistemi, procedure e dispositivi per monitorare e individuare gli abusi di mercato di cui al titolo VI. Essi segnalano immediatamente alla loro autorità competente ogni sospetto di presunte circostanze che indichino che un eventuale abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso.

    Articolo 62
    Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

    I fornitori di servizi per le cripto-attività notificano alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione e forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all'articolo 61.

    Articolo 63
    Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività che detengono cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti, in particolare in caso di insolvenza del fornitore di servizi per le cripto-attività, e per prevenire l'uso delle cripto-attività di un cliente per conto proprio, salvo consenso esplicito del cliente.

    2.Qualora i loro modelli di business o i servizi per le cripto-attività richiedano la detenzione di fondi dei clienti, i fornitori di servizi per le cripto-attività adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti dei clienti e prevenire l'uso dei fondi dei clienti, quali definiti all'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 67 , per conto proprio.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività depositano tempestivamente i fondi dei clienti presso una banca centrale o un ente creditizio.

    I fornitori di servizi per le cripto-attività adottano tutte le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti detenuti presso una banca centrale o un ente creditizio siano detenuti in uno o più conti distinti da quelli utilizzati per detenere fondi appartenenti al fornitore di servizi per le cripto-attività.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività possono fornire essi stessi, o tramite terzi, servizi di pagamento connessi al servizio per le cripto-attività che offrono, a condizione che il fornitore di servizi per le cripto-attività stesso, o il soggetto terzo, sia un istituto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

    5.I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai fornitori di servizi per le cripto-attività che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

    Articolo 64
    Procedura di trattamento dei reclami

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività istituiscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai clienti.

    2.I clienti possono presentare reclami ai fornitori di servizi per le cripto-attività a titolo gratuito.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello per i reclami e tengono una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta agli stessi.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività esaminano tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e comunicano l'esito di tale esame ai loro clienti entro un periodo di tempo ragionevole.

    Articolo 65
    Prevenzione, individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività mantengono e applicano una politica efficace per prevenire, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra di loro e:

    (a)i loro azionisti o qualsiasi persona ad essi direttamente o indirettamente collegata da un legame di controllo;

    (b)i loro dirigenti e dipendenti,

    (c)i loro clienti, o tra un cliente e un altro cliente.

    2.I fornitori di servizi per le cripto-attività comunicano ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli.

    I fornitori di servizi per le cripto-attività pubblicano tali informazioni sul loro sito web in un punto ben visibile.

    3.La comunicazione di cui al paragrafo 2 è sufficientemente precisa, tiene conto della natura di ciascun cliente e consente a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all'anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.

    Articolo 66
    Esternalizzazione

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività che si affidano a terzi per lo svolgimento di funzioni operative adottano tutte le misure ragionevoli per evitare rischi operativi aggiuntivi. Essi restano pienamente responsabili dell'adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente titolo e garantiscono in ogni momento il rispetto di tutte le condizioni seguenti:

    (a)l'esternalizzazione non comporta la delega delle responsabilità dei fornitori di servizi per le cripto-attività;

    (b)l'esternalizzazione non altera il rapporto tra i fornitori di servizi per le cripto-attività e i loro clienti, né gli obblighi dei fornitori di servizi per le cripto-attività nei confronti dei loro clienti;

    (c)l'esternalizzazione non modifica le condizioni per l'autorizzazione dei fornitori di servizi per le cripto-attività;

    (d)i terzi coinvolti nell'esternalizzazione cooperano con l'autorità competente dello Stato membro d'origine dei fornitori di servizi per le cripto-attività e l'esternalizzazione non impedisce l'esercizio di funzioni di vigilanza da parte di tali autorità competenti, compreso l'accesso in loco per l'acquisizione di qualsiasi informazione pertinente necessaria per svolgere tali funzioni;

    (e)i fornitori di servizi per le cripto-attività mantengono le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, per vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e per gestire i rischi associati all'esternalizzazione su base continuativa;

    (f)i fornitori di servizi per le cripto-attività hanno accesso diretto alle informazioni pertinenti dei servizi esternalizzati;

    (g)i fornitori di servizi per le cripto-attività garantiscono che i terzi coinvolti nell'esternalizzazione rispettino le norme stabilite dalla pertinente normativa in materia di protezione dei dati che si applicherebbe se i terzi fossero stabiliti nell'Unione.

    Ai fini della lettera g), i fornitori di servizi per le cripto-attività sono responsabili di garantire che le norme stabilite nella pertinente legislazione in materia di protezione dei dati siano definite nel contratto di cui al paragrafo 3.

    2.I fornitori di servizi per le cripto-attività dispongono di una politica in materia di esternalizzazione che prevede anche piani di emergenza e strategie di uscita.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività concludono un accordo scritto con i terzi coinvolti nell'esternalizzazione. Tale accordo scritto specifica i diritti e gli obblighi sia dei fornitori di servizi per le cripto-attività, sia dei terzi interessati e consente ai fornitori di servizi per le cripto-attività interessati di porre termine a tale accordo.

    4.Su richiesta, i fornitori di servizi per le cripto-attività e i terzi mettono a disposizione delle autorità competenti e delle autorità pertinenti tutte le informazioni necessarie per consentire a tali autorità di valutare la conformità delle attività esternalizzate ai requisiti di cui al presente titolo.

    Capo 3 Obblighi per la prestazione di servizi per le cripto-attività specifici

    Articolo 67
    Custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di terzi

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione per conto di terzi concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:

    (a)l'identità delle parti dell'accordo;

    (b)la natura del servizio prestato e una descrizione di tale servizio;

    (c)i mezzi di comunicazione tra il fornitore di servizi per le cripto-attività e il cliente, compreso il sistema di autenticazione del cliente;

    (d)una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal fornitore di servizi per le cripto-attività;

    (e)le commissioni applicate dal fornitore di servizi per le cripto-attività;

    (f)il diritto applicabile all'accordo.

    2.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi tengono un registro delle posizioni, aperte a nome di ciascun cliente, corrispondenti ai diritti di ciascun cliente sulle cripto-attività. I fornitori di servizi per le cripto-attività inseriscono quanto prima in tale registro qualsiasi movimento effettuato seguendo le istruzioni dei loro clienti. Le loro procedure interne garantiscono che qualsiasi movimento che incida sulla registrazione delle cripto-attività sia corroborato da un'operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del cliente.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi stabiliscono una politica di custodia con norme e procedure interne per garantire la custodia o il controllo di tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività, quali le chiavi crittografiche.

    Tali norme e procedure garantiscono che il fornitore di servizi per le cripto-attività non possa perdere le cripto-attività dei clienti o i diritti connessi a tali attività a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza. 

    4.Se del caso, i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione delle cripto-attività per conto di terzi facilitano l'esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività. Qualsiasi evento suscettibile di creare o modificare i diritti del cliente è registrato quanto prima nel registro delle posizioni del cliente.

    5.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi forniscono ai loro clienti, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il cliente interessato ne faccia richiesta, un rendiconto di posizione delle cripto-attività registrate a nome di tali clienti. Tale rendiconto di posizione è redatto su un supporto durevole. Il rendiconto di posizione indica le cripto-attività interessate, il loro saldo, il loro valore e il trasferimento delle cripto-attività effettuato nel periodo in questione.

    I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi forniscono quanto prima ai loro clienti qualsiasi informazione sulle operazioni relative alle cripto-attività che richiedono una risposta da parte di tali clienti.

    6.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi garantiscono che le cripto-attività detenute per conto dei loro clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività siano restituiti quanto prima a tali clienti.

    7.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi separano le partecipazioni detenute per conto dei loro clienti dalle proprie partecipazioni. Essi assicurano che, nella DLT, le cripto-attività dei loro clienti siano detenute su indirizzi separati da quelli in cui sono detenute le proprie cripto-attività.

    8.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la custodia e l'amministrazione di cripto-attività per conto di terzi sono responsabili nei confronti dei loro clienti della perdita di cripto-attività a seguito di un malfunzionamento o di attacchi informatici fino a un massimo del valore di mercato delle cripto-attività perse.

    Articolo 68
    Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività stabiliscono norme operative per la piattaforma di negoziazione. Tali norme operative devono almeno:

    (a)stabilire i requisiti, la dovuta diligenza e i processi di approvazione applicati prima di ammettere le cripto-attività alla piattaforma di negoziazione;

    (b)definire le eventuali categorie di esclusione e, se del caso, quali sono i tipi di cripto-attività che non saranno ammessi alla negoziazione sulla piattaforma di negoziazione;

    (c)definire le politiche, le procedure e il livello delle eventuali commissioni per l'ammissione alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    (d)stabilire criteri oggettivi e proporzionati per la partecipazione alle attività di negoziazione, che promuovano un accesso equo e aperto alla piattaforma di negoziazione per i clienti disposti a negoziare;

    (e)fissare requisiti per garantire una negoziazione equa e ordinata;

    (f)stabilire condizioni affinché le cripto-attività restino accessibili per la negoziazione, comprese soglie di liquidità e obblighi di informativa periodica;

    (g)fissare le condizioni alle quali la negoziazione di cripto-attività può essere sospesa;

    (h)stabilire procedure per assicurare un regolamento efficiente delle operazioni in cripto-attività e delle operazioni in moneta fiduciaria.

    Ai fini della lettera a), le norme operative indicano chiaramente che una cripto-attività non è ammessa alla negoziazione sulla piattaforma di negoziazione qualora non sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività, a meno che tale cripto-attività non benefici dell'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    Prima di ammettere una cripto-attività alla negoziazione, i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assicurano che la cripto-attività rispetti le norme operative della piattaforma di negoziazione e valutano la qualità della cripto-attività interessata. Nel valutare la qualità di una cripto-attività, la piattaforma di negoziazione tiene conto dell'esperienza, delle attività comprovate e della reputazione dell'emittente e della sua squadra di sviluppo. La piattaforma di negoziazione valuta inoltre la qualità delle cripto-attività che beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    Le norme operative della piattaforma di negoziazione di cripto-attività impediscono l'ammissione alla negoziazione delle cripto-attività che hanno una funzione di anonimizzazione integrata, a meno che i possessori delle cripto-attività e la cronologia delle loro operazioni non possano essere identificati dai fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o dalle autorità competenti.

    2.Le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine o in un'altra lingua comunemente utilizzata nel settore finanziario. Tali norme operative sono pubblicate sul sito web del fornitore di servizi per le cripto-attività interessato.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività non negoziano per conto proprio sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che gestiscono, anche quando sono autorizzati allo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria o allo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i loro sistemi di negoziazione:

    (a)siano resilienti;

    (b)dispongano di capacità sufficienti per garantire una negoziazione ordinata in condizioni di mercato critiche;

    (c)siano in grado di respingere ordini che superano le soglie predeterminate in termini di volume e di prezzo o che sono palesemente errati;

    (d)siano sottoposti a prove complete per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

    (e)siano soggetti a disposizioni efficaci in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei loro servizi in caso di disfunzione del sistema di negoziazione.

    5.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici i prezzi di qualsiasi offerta e richiesta e lo spessore degli interessi di negoziazione ai prezzi pubblicizzati per le cripto-attività attraverso i sistemi della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. I fornitori di servizi per le cripto-attività mettono tali informazioni a disposizione del pubblico durante le ore di negoziazione su base continuativa.

    6.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici il prezzo, il volume e l'ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulle loro piattaforme di negoziazione. Essi rendono pubblici i dettagli di tutte queste operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.

    7.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente ai paragrafi 5 e 6 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Tali informazioni sono messe a disposizione gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e restano pubblicate per almeno due anni.

    8.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività completano il regolamento definitivo di un'operazione di cripto-attività nella DLT nella stessa data in cui le operazioni sono state eseguite sulla piattaforma di negoziazione.

    9.fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività garantiscono che le loro strutture tariffarie siano trasparenti, eque e non discriminatorie e che non creino incentivi per collocare, modificare o cancellare ordini o eseguire operazioni in modo da contribuire a condizioni di negoziazione anormali o ad abusi di mercato di cui al titolo VI.

    10.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mantengono le risorse e dispongono di dispositivi di back-up per essere in grado di riferire in qualsiasi momento alla loro autorità competente.

    Articolo 69
    Scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a scambiare cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività stabiliscono una politica commerciale non discriminatoria che indichi, in particolare, il tipo di clienti con cui accettano di effettuare operazioni e le condizioni che i clienti devono soddisfare.

    2.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a scambiare cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività pubblicano un prezzo fisso delle cripto-attività o un metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che propongono di scambiare con moneta fiduciaria o altre cripto-attività.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a scambiare cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività eseguono gli ordini dei clienti ai prezzi indicati al momento della loro ricezione.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a scambiare cripto-attività con moneta fiduciaria o altre cripto-attività pubblicano i dettagli degli ordini e delle operazioni da essi eseguite, compresi il volume e il prezzo delle operazioni.

    Articolo 70
    Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di terzi

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a eseguire ordini di cripto-attività per conto di terzi adottano tutte le misure necessarie per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione alle migliori condizioni di prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine, a meno che il fornitore di servizi per le cripto-attività in questione non esegua ordini di cripto-attività secondo specifiche istruzioni fornite dai suoi clienti.

    2.Al fine di garantire la conformità al paragrafo 2, i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a eseguire ordini di cripto-attività per conto di terzi istituiscono e attuano dispositivi di esecuzione efficaci. In particolare, elaborano e attuano una strategia di esecuzione degli ordini per consentire loro di ottenere il miglior risultato possibile per gli ordini dei loro clienti. Tale strategia di esecuzione degli ordini prevede in particolare un'esecuzione tempestiva, corretta ed efficiente degli ordini dei clienti e previene l'uso improprio, da parte dei dipendenti dei fornitori di servizi per le cripto-attività, di qualsiasi informazione relativa agli ordini dei clienti.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a eseguire ordini di cripto-attività per conto di terzi forniscono ai loro clienti informazioni chiare e adeguate sulla loro strategia di esecuzione degli ordini e su qualsiasi modifica significativa alla stessa.

    Articolo 71
    Collocamento di cripto-attività

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a collocare cripto-attività comunicano all'emittente o a eventuali terzi che agiscono per suo conto le informazioni seguenti prima di concludere un contratto con loro:

    (a)il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto;

    (b)un'indicazione dell'importo delle commissioni di transazione associate al servizio per l'operazione proposta;

    (c)i tempi, il processo e il prezzo considerati per l'operazione proposta;

    (d)informazioni sugli acquirenti destinatari.

    I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a collocare cripto-attività ottengono, prima di collocare le cripto-attività interessate, il consenso degli emittenti o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le lettere da a) a d).

    2.Le norme sui conflitti di interesse di cui all'articolo 65 prevedono procedure specifiche e adeguate per prevenire, monitorare, gestire ed eventualmente comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti:

    (a)i fornitori di servizi per le cripto-attività collocano le cripto-attività presso i propri clienti;

    (b)il prezzo proposto per il collocamento delle cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato.

    Articolo 72
    Ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a provvedere alla ricezione e alla trasmissione di ordini per conto di terzi istituiscono e attuano procedure e dispositivi che consentono la trasmissione tempestiva e corretta degli ordini del cliente ai fini dell'esecuzione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o a un altro fornitore di servizi per le cripto-attività.

    2.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a provvedere alla ricezione e alla trasmissione di ordini per conto di terzi non ricevono alcuna remunerazione né alcuno sconto o beneficio non monetario per il fatto di canalizzare gli ordini dei clienti ricevuti dai clienti verso una specifica piattaforma di negoziazione di cripto-attività o verso un altro fornitore di servizi per le cripto-attività.

    3.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a provvedere alla ricezione e alla trasmissione di ordini per conto di terzi non abusano delle informazioni relative agli ordini pendenti dei clienti e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso improprio di tali informazioni da parte dei loro dipendenti.

    Articolo 73
    Consulenza sulle cripto-attività

    1.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività valutano la compatibilità di tali cripto-attività con le esigenze dei clienti e le raccomandano solo quando ciò è nell'interesse dei clienti.

    2.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività assicurano che le persone fisiche che forniscono consulenza o informazioni sulle cripto-attività o un servizio per le cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e l'esperienza necessarie per adempiere i loro obblighi.

    3.Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività richiedono informazioni in merito alle conoscenze e all'esperienza del cliente effettivo o potenziale in materia di cripto-attività, obiettivi e situazione finanziaria, comprese la capacità di sostenere perdite e una comprensione di base dei rischi connessi all'acquisto di cripto-attività.

    I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività avvertono i clienti che, a causa della loro negoziabilità, il valore delle cripto-attività può essere soggetto a fluttuazioni.

    4.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare tale valutazione per ciascun cliente. Essi adottano misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.

    5.Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 4, o qualora i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4, che i clienti effettivi o potenziali non dispongano di conoscenze sufficienti, i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività informano tali clienti effettivi o potenziali che le cripto-attività o i servizi per le cripto-attività possono non essere adatti a loro e trasmettono loro un'avvertenza sui rischi associati alle cripto-attività. L'avvertenza sui rischi indica chiaramente il rischio di perdere la totalità del denaro investito o convertito in cripto-attività. I clienti riconoscono espressamente di aver ricevuto e compreso l'avvertenza emessa dal fornitore di servizi per le cripto-attività interessato.

    6.I fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività esaminano, per ciascun cliente, la valutazione di cui al paragrafo 1 ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

    7.Una volta effettuata la valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare consulenza sulle cripto-attività forniscono ai clienti una relazione che sintetizza la consulenza prestata agli stessi. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti su un supporto durevole. La relazione in oggetto, come minimo:

    (a)specifica le richieste e le esigenze dei clienti;

    (b)fornisce una sintesi della consulenza prestata.

    Capo 4 Acquisizione di fornitori di servizi per le cripto-attività

    Articolo 74
    Valutazione delle acquisizioni previste di fornitori di servizi per le cripto-attività

    1.Qualsiasi persona fisica o giuridica o combinazione di tali persone che agisca di concerto (il "candidato acquirente") che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un fornitore di servizi per le cripto-attività o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in un fornitore di servizi per le cripto-attività in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che il fornitore di servizi per le cripto-attività divenga la sua filiazione (il "progetto di acquisizione"), lo notifica all'autorità competente di detto fornitore di servizi per le cripto-attività, indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 75, paragrafo 4.

    2.Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un fornitore di servizi per le cripto-attività (il "candidato venditore") ne dà previa comunicazione scritta all'autorità competente, indicando l'entità di tale partecipazione. La suddetta persona è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il fornitore di servizi per le cripto-attività cessi di essere una filiazione.

    3.Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

    4.Le autorità competenti valutano il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 75, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3.

    All'atto di confermare il ricevimento della notifica, le autorità competenti informano le persone di cui al paragrafo 1 della data in cui la valutazione sarà ultimata.

    5.Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, primo comma, le autorità competenti possono chiedere alle persone di cui al paragrafo 1 qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50º giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie.

    Le autorità competenti interrompono la valutazione di cui al paragrafo 4, primo comma, fino a quando non abbiano ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo, ma per un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dalle autorità competenti non comporta un'ulteriore interruzione della valutazione.

    L'autorità competente può prorogare l'interruzione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se le persone di cui al paragrafo 1 risiedono o sono regolamentate al di fuori dell'Unione.

    6.Le autorità competenti che, al termine della valutazione, decidono di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 ne danno comunicazione alle persone di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi, ma prima della data di cui al paragrafo 4, secondo comma, prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma. Tale comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

    7.Qualora le autorità competenti non si oppongano al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4, secondo comma, prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione o di cessione si considera approvato.

    8.L'autorità competente può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale periodo massimo.

    Articolo 75
    Contenuto della valutazione delle acquisizioni previste di fornitori di servizi per le cripto-attività

    1.Nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 74, paragrafo 4, le autorità competenti valutano l'idoneità delle persone di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

    (a)la reputazione delle persone di cui all'articolo 74, paragrafo 1;

    (b)la reputazione e l'esperienza di qualsiasi persona che, in seguito all'acquisizione o cessione previste, determinerà l'orientamento dell'attività del fornitore di servizi per le cripto-attività;

    (c)la solidità finanziaria delle persone di cui all'articolo 74, paragrafo 1, in particolare in relazione al tipo di attività esercitata e prevista nel fornitore di servizi per le cripto-attività nel quale si intende effettuare l'acquisizione;

    (d)se il fornitore di servizi per le cripto-attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

    (e)l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

    2.Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se in base ai criteri di cui al paragrafo 1 sussistono motivi ragionevoli per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell'articolo 74, paragrafo 4, sono incomplete o false.

    3.Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

    4.L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esaustivo delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all'articolo 74, paragrafo 4, primo comma, e che sono fornite alle autorità competenti al momento della notifica di cui all'articolo 74, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura delle persone e al progetto di acquisizione di cui all'articolo 74, paragrafo 1.

    L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    TITOLO VI Prevenzione degli abusi di mercato relativi alle cripto-attività

    Articolo 76
    Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato

    I divieti e gli obblighi di cui al presente titolo si applicano agli atti compiuti da qualsiasi persona e riguardanti le cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita da un fornitore di servizi per le cripto-attività autorizzato o per le quali è stata presentata una domanda di ammissione alla negoziazione su tale piattaforma di negoziazione.

    Articolo 77
    Divulgazione di informazioni privilegiate

    1.Gli emittenti di cripto-attività comunicano quanto prima al pubblico le informazioni privilegiate che li riguardano, in modo da consentire al pubblico di accedervi agevolmente e di valutarle in modo completo, corretto e tempestivo.

    2.Gli emittenti di cripto-attività possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)la divulgazione immediata potrebbe pregiudicare i legittimi interessi degli emittenti;

    (b)è improbabile che il ritardo nella divulgazione abbia l'effetto di fuorviare il pubblico;

    (c)gli emittenti sono in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

    Articolo 78
    Divieto di abuso di informazioni privilegiate

    1.Nessuno può utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire tali cripto-attività o per cederle, direttamente o indirettamente e per conto proprio o per conto di terzi.

    2.Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività:

    (a)raccomanda, sulla base di tali informazioni privilegiate, che un'altra persona acquisti o ceda le cripto-attività alle quali tali informazioni si riferiscono o induce detta persona a effettuare tale acquisizione o cessione;

    (b)raccomanda, sulla base di tali informazioni privilegiate, che un'altra persona annulli o modifichi un ordine riguardante tali cripto-attività, o induce detta persona a effettuare tale annullamento o modifica.

    Articolo 79
    Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

    Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

    Articolo 80
    Divieto di manipolazione del mercato

    1.Nessuno può essere coinvolto in manipolazioni del mercato che comprendono le attività seguenti:

    (a)a meno che la persona che conclude un'operazione, colloca un ordine di negoziazione o pone in essere qualsiasi altra condotta dimostri che l'operazione, l'ordine o la condotta in oggetto sono giustificati da legittimi motivi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

    i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;

    ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

    (b)concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

    (c)diffondere informazioni attraverso i media, compreso internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o possano fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, o che possano fissare il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

    2.Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

    (a)l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;

    (b)l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettera a), attraverso:

    i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

    ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;

    (c)l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.

    TITOLO VII Autorità competenti, ABE ed ESMA

    Capo 1 Poteri delle autorità competenti e cooperazione tra le autorità competenti, l'ABE e l'ESMA

    Articolo 81
    Autorità competenti

    1.Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento e ne danno comunicazione all'ABE e all'ESMA.

    2.Qualora gli Stati membri designino più di un'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, essi stabiliscono i rispettivi compiti e designano una di esse come punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'ABE e l'ESMA.

    3.L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

    Articolo 82
    Poteri delle autorità competenti

    1.Per adempiere i compiti loro assegnati dai titoli II, III, IV e V del presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:

    (a)di imporre ai fornitori di servizi per le cripto-attività e alle persone fisiche o giuridiche che li controllano o sono da essi controllate di fornire informazioni e documenti;

    (b)di imporre ai membri dell'organo di amministrazione dei fornitori di servizi per le cripto-attività di fornire informazioni;

    (c)di sospendere, o esigere che un fornitore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione del servizio per le cripto-attività per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che il presente regolamento sia stato violato;

    (d)di vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato;

    (e)di rendere pubbliche, o esigere che un fornitore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla prestazione dei servizi per le cripto-attività al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

    (f)di rendere di dominio pubblico il fatto che un fornitore di servizi per le cripto-attività non rispetta i propri obblighi;

    (g)di sospendere, o esigere che un fornitore di servizi per le cripto-attività sospenda, la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora le autorità competenti ritengano che la situazione del fornitore di servizi per le cripto-attività sia tale che la prestazione del servizio per le cripto-attività pregiudicherebbe gli interessi dei consumatori;

    (h)di trasferire i contratti esistenti a un altro fornitore di servizi per le cripto-attività nei casi in cui l'autorizzazione di un fornitore di servizi per le cripto-attività sia revocata conformemente all'articolo 56, previo accordo dei clienti e del fornitore di servizi per le cripto-attività ricevente;

    (i)qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia fornendo un servizio per le cripto-attività senza autorizzazione, di richiedere informazioni e documenti a tale persona;

    (j)qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia emettendo token collegati ad attività o token di moneta elettronica senza autorizzazione, di richiedere informazioni e documenti a tale persona;

    (k)in casi urgenti, qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia fornendo servizi per le cripto-attività senza autorizzazione, di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine;

    (l)di imporre agli emittenti di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, e alle persone che li controllano o sono da essi controllate, di fornire informazioni e documenti;

    (m)di imporre ai membri dell'organo di amministrazione dell'emittente di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, o alla persona che chiede l'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività di fornire informazioni;

    (n)di imporre agli emittenti di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, di includere informazioni aggiuntive nei loro White Paper sulle cripto-attività, ove necessario per la tutela dei consumatori o la stabilità finanziaria;

    (o)di sospendere l'offerta al pubblico di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, o l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che il presente regolamento sia stato violato;

    (p)di vietare l'offerta al pubblico di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, o l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato o vi siano ragionevoli motivi di ritenere che sarebbe violato;

    (q)di sospendere o imporre a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività di sospendere la negoziazione di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che il presente regolamento sia stato violato;

    (r)di vietare la negoziazione di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività qualora accertino che il presente regolamento è stato violato;

    (s)di rendere di dominio pubblico il fatto che un emittente di cripto-attività, compreso un emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività non adempie i propri obblighi;

    (t)di rendere pubbliche, o esigere che l'emittente di cripto-attività, compreso un emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che possono influire sulla valutazione delle cripto-attività offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

    (u)di sospendere o imporre alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di sospendere dalla negoziazione le cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, qualora ritenga che la situazione dell'emittente sia tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi dei consumatori;

    (v)in casi urgenti, qualora vi sia motivo di presumere che una persona stia emettendo token collegati ad attività o token di moneta elettronica senza autorizzazione o che una persona stia emettendo cripto-attività senza aver notificato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all'articolo 7, di ordinare la cessazione immediata dell'attività senza preavviso o imposizione di un termine;

    (w)di richiedere la cessazione temporanea di qualsiasi pratica che l'autorità competente reputi contraria al presente regolamento;

    (x)di effettuare ispezioni o indagini in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali, allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati connessi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano avere rilevanza per provare una violazione del presente regolamento.

    I poteri di vigilanza e di indagine esercitati in relazione agli emittenti di token di moneta elettronica non pregiudicano i poteri conferiti alle pertinenti autorità competenti a norma delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/110/CE.

    2.Per adempiere i compiti loro assegnati dal titolo VI del presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti oltre ai poteri di cui al paragrafo 1:

    (a)di accedere a qualsiasi documento e dato sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia;

    (b)di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all'esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, laddove opportuno, convocarli allo scopo di ottenere informazioni;

    (c)di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche, allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato in violazione del presente regolamento;

    (d) di riferire fatti ai fini di un'indagine penale;

    (e)di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative al traffico di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione degli articoli 77, 78, 79 e 80;

    (f)di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

    (g)di imporre un divieto temporaneo all'esercizio dell'attività professionale;

    (h) di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all'emittente di cripto-attività o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

    3.Se necessario, in base al diritto nazionale, l'autorità competente può chiedere all'autorità giudiziaria competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle modalità seguenti:

    (a)direttamente;

    (b)in collaborazione con altre autorità;

    (c)sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

    (d)rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

    5.Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

    6.La segnalazione di informazioni all'autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.

    Articolo 83
    Cooperazione tra autorità competenti

    1.Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

    Qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui al presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all'ABE e all'ESMA, in modo tale che possano adempiere l'obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

    2.Un'autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine unicamente nelle circostanze eccezionali seguenti:

    (a)l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o a un'indagine penale;

    (b)è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi alle autorità di tale Stato membro;

    (c)nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

    3.Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare senza indebiti ritardi le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

    4.Un'autorità competente può chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

    Quando un'autorità competente riceve da un'autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, essa può attuare una delle misure seguenti:

    (a)effettuare direttamente l'ispezione o l'indagine in loco;

    (b)consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;

    (c)consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l'ispezione o indagine in loco;

    (d)condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all'attività di vigilanza.

    5.Le autorità competenti possono deferire all'ESMA le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

    Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, in tali situazioni l'ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    6.In deroga al paragrafo 5, le autorità competenti possono deferire all'ABE le situazioni in cui una richiesta di cooperazione, in particolare per lo scambio di informazioni, riguardante un emittente di token collegati ad attività o token di moneta elettronica, o servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o a token di moneta elettronica, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole.

    Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, in tali situazioni l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    7.Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell'interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

    Ai fini del primo comma, l'ABE e l'ESMA assolvono un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi come stabilito agli articoli 99 e 101 allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero.

    8.Se un'autorità competente constata che qualsiasi requisito di cui al presente regolamento è stato violato o se ha motivo di ritenere che sia stato violato, essa comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.

    9.L'ESMA, in seguito a consultazione dell'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    10.L'ESMA, in seguito a consultazione dell'ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

    Articolo 84
    Cooperazione con l'ABE e l'ESMA

    1.Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti collaborano strettamente con l'ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010 e con l'ABE in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010. Esse si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente capo e al capo 2 del presente titolo.

    2.Un'autorità competente richiedente informa l'ABE e l'ESMA di qualsiasi richiesta di cui all'articolo 83, paragrafo 4.

    Nel caso di un'ispezione o indagine in loco con effetti transfrontalieri, l'ESMA coordina l'ispezione o l'indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti. Se l'ispezione o l'indagine in loco con effetti transfrontalieri riguarda un emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, o servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o a token di moneta elettronica, l'ABE coordina l'ispezione o l'indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

    3.Le autorità competenti forniscono senza indugio all'ABE e all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei loro compiti in conformità rispettivamente dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    4.Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA, in stretta collaborazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti e con l'ABE e l'ESMA.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 85
    Cooperazione con altre autorità

    Se un emittente di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, o un fornitore di servizi per le cripto-attività svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, le autorità competenti cooperano con le autorità responsabili della vigilanza o della sorveglianza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali.

    Articolo 86
    Obblighi di notifica

    Gli Stati membri notificano alla Commissione, all'ABE e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente titolo, incluse le eventuali norme di diritto penale applicabili, entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore]. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica senza indebito ritardo.

    Articolo 87
    Segreto d'ufficio

    1.Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

    2.L'obbligo del segreto d'ufficio si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano o hanno prestato la loro opera per le autorità competenti. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

    Articolo 88
    Protezione dei dati

    Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 68 .

    Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'ABE e dall'ESMA nell'ambito di applicazione del presente regolamento, esso è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 69 .

    Articolo 89
    Provvedimenti cautelari

    1.Se l'autorità competente di uno Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che siano state commesse irregolarità da un fornitore di servizi per le cripto-attività o da un emittente di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.

    Se le irregolarità riguardano un emittente di token collegati ad attività o token di moneta elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o token di moneta elettronica, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti ne informano anche l'ABE.

    2.Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, il fornitore di servizi per le cripto-attività o l'emittente di cripto-attività persiste nella violazione del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'ESMA e, se del caso, l'ABE, adotta tutte le misure opportune per tutelare i consumatori e ne informa senza indebito ritardo la Commissione, l'ESMA e, se del caso, l'ABE.

    3.Qualora un'autorità competente sia in disaccordo su qualsiasi misura adottata da un'altra autorità competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, può sottoporre la questione all'ESMA. L'ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    In deroga al primo comma, se le misure riguardano un emittente di token collegati ad attività o token di moneta elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o a token di moneta elettronica, l'autorità competente può sottoporre la questione all'ABE. L'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 90
    Cooperazione con i paesi terzi

    1.Le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all'applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

    Un'autorità competente informa l'ABE, l'ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

    2.L'ESMA, ove possibile, agevola e coordina, in stretta cooperazione con l'ABE, l'elaborazione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

    L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione che è destinato a essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    3.L'ESMA inoltre, ove possibile, agevola e coordina, in stretta cooperazione con l'ABE, lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell'adozione di misure nell'ambito del capo 2.

    4.Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 87. Tale scambio di informazioni è finalizzato all'assolvimento delle funzioni di dette autorità competenti.

    Articolo 91
    Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti

    1.Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti e alle altre parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in merito alle presunte violazioni del presente regolamento da parte dell'emittente di cripto-attività, compresi i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica, e dei fornitori di servizi per le cripto-attività. In tutti i casi, i reclami dovrebbero essere accettati in forma scritta o elettronica e in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato il reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

    2.Le informazioni sulle procedure di reclamo di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione sul sito web di ciascuna autorità competente e sono comunicate all'ABE e all'ESMA. L'ESMA pubblica i riferimenti alle sezioni relative alle procedure di reclamo dei siti web delle autorità competenti nel registro delle cripto-attività di cui all'articolo 57.

    Capo 2 Misure e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti

    Articolo 92
    Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

    1.Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di vigilanza delle autorità competenti a norma dell'articolo 82, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle violazioni seguenti:

    (a)violazioni degli articoli da 4 a 14;

    (b)violazioni degli articoli 17 e 21, degli articoli da 23 a 36 e dell'articolo 42;

    (c)violazioni degli articoli da 43 a 49, ad eccezione dell'articolo 47;

    (d)violazioni dell'articolo 56 e degli articoli da 58 a 73;

    (e)violazioni degli articoli da 76 a 80;

    (f)l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 82, paragrafo 2.

    Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) o e) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore]. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione, all'ESMA e all'ABE le pertinenti norme di diritto penale.

    Entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore] gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all'ABE e all'ESMA. Essi comunicano senza indugio alla Commissione, all'ESMA e all'ABE ogni successiva modifica.

    2.Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):

    (a)una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione in conformità dell'articolo 82;

    (b)un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

    (c)sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

    (d)in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], o al 3 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione. Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 70 , il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;

    (e)in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

    3.Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera b):

    (a)una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

    (b)un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

    (c)sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

    (d)nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno il 15 % del fatturato totale annuo di detta persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione.

    4.Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera c):

    (a)una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

    (b)un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

    (c)sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

    (d)nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno il 15 % del fatturato totale annuo di detta persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione.

    5.Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d):

    (a)una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

    (b)un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento illecito in questione e di astenersi dal ripeterlo;

    (c)l'interdizione, nei confronti di un membro dell'organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;

    (d)sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera e);

    (e)nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative fino a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o fino al 5 % del fatturato totale annuo di detta persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione. Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;

    (f)nel caso di una persona fisica, ammende amministrative fino a 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

    6.Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e):

    (a)un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di astenersi dal ripeterla;

    (b)la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati;

    (c)un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

    (d)la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di un fornitore di servizi per le cripto-attività;

    (e)l'interdizione temporanea di qualsiasi membro dell'organo di amministrazione del fornitore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall'esercizio di funzioni di gestione nel fornitore di servizi per le cripto-attività;

    (f)in caso di ripetute violazioni degli articoli 78, 79 o 80, l'interdizione permanente di qualsiasi membro dell'organo di amministrazione del fornitore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione dall'esercizio di funzioni di gestione nel fornitore di servizi per le cripto-attività;

    (g)l'interdizione temporanea dalla negoziazione per conto proprio di qualsiasi membro dell'organo di amministrazione di un fornitore di servizi per le cripto-attività o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

    (h)sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

    (i)in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento];

    (j)in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 15 000 000 EUR o al 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo.

    7.Gli Stati membri possono provvedere affinché le autorità competenti dispongano di poteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 6 e possono prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito in tali paragrafi, sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche responsabili della violazione.

    Articolo 93
    Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

    1.Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un'altra misura amministrativa da imporre a norma dell'articolo 92, le autorità competenti tengono conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

    (a)la gravità e la durata della violazione;

    (b)il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

    (c)la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    (d)l'importanza degli utili realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    (e)le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

    (f)il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    (g)precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

    (h)le misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi;

    (i)le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori o dei consumatori.

    2.Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 92, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell'imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

    Articolo 94
    Diritto di impugnazione

    Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente regolamento sia adeguatamente motivata e soggetta al diritto di impugnazione giurisdizionale. Il diritto di impugnazione giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi per le cripto-attività corredata di tutte le informazioni richieste.

    Articolo 95
    Pubblicazione delle decisioni

    1.La decisione che impone sanzioni o altre misure amministrative per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che la persona fisica o giuridica destinataria di tale decisione ne è stata informata. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

    2.Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità dei soggetti giuridici o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta un'indagine in corso, le autorità competenti intraprendono una delle azioni seguenti:

    (a)rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

    (b)pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

    (c)non pubblicano la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

    i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;

    ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

    Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

    3.Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a un ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

    4.Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

    Articolo 96
    Segnalazione delle sanzioni e delle misure amministrative all'ESMA e all'ABE

    1.L'autorità competente trasmette annualmente all'ESMA e all'ABE informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 92. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

    Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell'articolo 92, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le loro autorità competenti inviano all'ABE e all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

    2.Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali, essa le comunica contestualmente all'ESMA.

    3.Le autorità competenti informano l'ABE e l'ESMA in merito a tutte le sanzioni o altre misure amministrative applicate ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all'ABE e all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all'ABE, all'ESMA e alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite da queste ultime.

    Articolo 97

    Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

    La direttiva (UE) 2019/1937 71 si applica alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano.

    Capo 3 Responsabilità dell'ABE in materia di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi e collegi delle autorità di vigilanza

    Articolo 98
    Responsabilità dell'ABE in materia di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi

    1.Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40, l'emittente di tale token svolge la propria attività sotto la vigilanza dell'ABE.

    L'ABE esercita i poteri delle autorità competenti conferiti dagli articoli 21, 37 e 38 nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività significativi.

    2.Se un emittente di token collegati ad attività significativi fornisce servizi per le cripto-attività o emette cripto-attività che non sono token collegati ad attività significativi, tali servizi e attività rimangono sotto la vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

    3.Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell'articolo 39, l'ABE procede a una nuova valutazione prudenziale per garantire che gli emittenti di token collegati ad attività significativi soddisfino i requisiti di cui al titolo III.

    4.Se un token di moneta elettronica è stato classificato come significativo ai sensi dell'articolo 50 o 51, l'ABE è responsabile della conformità dell'emittente di tali token di moneta elettronica significativi ai requisiti di cui all'articolo 52.

    Articolo 99
    Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    1.Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token collegato ad attività come significativo, l'ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di token collegati ad attività significativi al fine di facilitare l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

    2.Il collegio è composto da:

    (a)l'ABE, in qualità di presidente del collegio;

    (b)l'ESMA;

    (c)l'autorità competente dello Stato membro d'origine in cui è stabilito l'emittente di token collegati ad attività significativi;

    (d) le autorità competenti degli enti creditizi o dei fornitori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all'articolo 33;

    (e)se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi;

    (f)se del caso, le autorità competenti dei fornitori di servizi per le cripto-attività più rilevanti incaricati di assicurare la liquidità dei token collegati ad attività significativi ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, primo comma;

    (g)se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h);

    (h)se del caso, le autorità competenti dei fornitori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che forniscono il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, in relazione ai token collegati ad attività significativi;

    (i)la BCE;

    (j)se l'emittente di token collegati ad attività significativi è stabilito in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, o se nelle attività di riserva figura una valuta diversa dall'euro, la banca centrale nazionale di tale Stato membro;

    (k)le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l'ABE ha concluso un accordo amministrativo ai sensi dell'articolo 108.

    3.L'autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

    4.Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

    (a)la redazione del parere non vincolante di cui all'articolo 100;

    (b)lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 107;

    (c)l'accordo sull'affidamento volontario di compiti tra i suoi membri, compresa la delega di compiti ai sensi dell'articolo 120;

    (d)il coordinamento dei programmi di revisione prudenziale sulla base della valutazione dei rischi effettuata dall'emittente di token collegati ad attività significativi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9.

    Al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all'ordine del giorno di una riunione.

    5.L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

    L'accordo stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

    (a)le procedure di voto di cui all'articolo 100, paragrafo 4;

    (b)le procedure per la stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del collegio;

    (c)la frequenza delle riunioni del collegio;

    (d)il formato e la portata delle informazioni che devono essere fornite dall'ABE ai membri del collegio, in particolare per quanto riguarda le informazioni relative alla valutazione del rischio di cui all'articolo 30, paragrafo 9;

    (e)gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

    (f)le modalità di comunicazione tra i membri del collegio.

    L'accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all'ABE o a un altro membro del collegio.

    6.Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l'ABE elabora, in cooperazione con l'ESMA e il Sistema europeo delle banche centrali, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da d) a h), sono da considerare come i più rilevanti e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 100
    Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    1.Il collegio per gli emittenti di token collegati ad attività significativi può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue: 

    (a)la nuova valutazione prudenziale di cui all'articolo 98, paragrafo 3;

    (b)le eventuali decisioni relative all'obbligo per l'emittente di token collegati ad attività significativi di detenere un importo superiore di fondi propri o alla possibilità per tale emittente di detenere un importo inferiore di fondi propri ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4;

    (c)gli eventuali aggiornamenti del piano di liquidazione ordinata di un emittente di token collegati ad attività significativi ai sensi dell'articolo 42;

    (d)le eventuali modifiche del modello di business dell'emittente di token collegati ad attività significativi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1;

    (e)un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all'articolo 21, paragrafo 2;

    (f)le eventuali misure previste a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

    (g)le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell'articolo 112;

    (h)gli eventuali accordi per lo scambio di informazioni previsti con un'autorità di vigilanza di un paese terzo ai sensi dell'articolo 108;

    (i)le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell'ABE a un'autorità competente ai sensi dell'articolo 120;

    (j)le eventuali modifiche previste all'autorizzazione dei soggetti e dei fornitori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative.

    2.Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 4, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze dell'azione o della misura prevista dall'ABE o dalle autorità competenti.

    3.L'ABE facilita l'adozione del parere in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    4.Il parere di maggioranza del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri.

    Qualora un collegio sia costituito da un massimo di 12 membri, possono votare non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di 12 membri, possono votare non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto.

    Se è membro del collegio in forza dell'articolo 99, paragrafo 2, lettera i), la BCE dispone di due voti.

    Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettera k), non hanno diritto di voto sul parere del collegio.

    5.L'ABE e le autorità competenti tengono debitamente conto del parere del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 1, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze dell'azione o della misura di vigilanza prevista per un emittente di token collegati ad attività significativi o per i soggetti e i fornitori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 99, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l'ABE o un'autorità competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze dell'azione o della misura di vigilanza prevista, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.

    Articolo 101
    Collegi per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi

    1.Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token di moneta elettronica come significativo, l'ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di token di moneta elettronica significativi al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

    2.Il collegio è composto da:

    (a)l'ABE, in qualità di presidente;

    (b)l'autorità competente dello Stato membro d'origine in cui l'emittente di token di moneta elettronica è stato autorizzato come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica;

    (c)l'ESMA;

    (d)le autorità competenti degli enti creditizi più rilevanti che garantiscono la custodia dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi;

    (e)le autorità competenti degli istituti di pagamento più rilevanti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2366 e che forniscono servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    (f)se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token di moneta elettronica significativi;

    (g)se del caso, le autorità competenti dei fornitori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che forniscono il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    (h)se l'emittente di token di moneta elettronica significativi è stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, o se la valuta di riferimento del token di moneta elettronica significativo è l'euro, la BCE;

    (i)se l'emittente di token di moneta elettronica significativi è stabilito in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, o se la valuta di riferimento del token di moneta elettronica significativo non è l'euro, la banca centrale nazionale di tale Stato membro;

    (j)le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l'ABE ha concluso un accordo amministrativo ai sensi dell'articolo 108.

    3.L'autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

    4.Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

    (a)la redazione del parere non vincolante di cui all'articolo 102;

    (b)lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento;

    (c)l'accordo sull'affidamento volontario di compiti tra i suoi membri, compresa la delega di compiti ai sensi dell'articolo 120.

    Al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all'ordine del giorno di una riunione.

    5.L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

    L'accordo stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

    (a)le procedure di voto di cui all'articolo 102;

    (b)le procedure per la stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del collegio;

    (c)la frequenza delle riunioni del collegio;

    (d)il formato e la portata delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità competente dell'emittente di token di moneta elettronica significativi ai membri del collegio;

    (e)gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

    (f)le modalità di comunicazione tra i membri del collegio.

    L'accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all'autorità competente dell'emittente di token di moneta elettronica significativi o a un altro membro del collegio.

    6.Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l'ABE elabora, in cooperazione con l'ESMA e il Sistema europeo delle banche centrali, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), sono da considerare come i più rilevanti e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5.

    L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 102
    Pareri non vincolanti del collegio per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi

    1.Il collegio per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:

    (a)le eventuali decisioni relative all'obbligo per l'emittente di token di moneta elettronica significativi di detenere un importo superiore di fondi propri o alla possibilità per tale emittente di detenere un importo inferiore di fondi propri ai sensi dell'articolo 31 e dell'articolo 41, paragrafo 4;

    (b)gli eventuali aggiornamenti del piano di liquidazione ordinata di un emittente di token di moneta elettronica significativi ai sensi dell'articolo 42;

    (c)un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato conformemente all'articolo 46, paragrafo 10;

    (d)qualsiasi revoca prevista dell'autorizzazione per un emittente di token di moneta elettronica significativi come ente creditizio o ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

    (e)le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell'articolo 112;

    (f)gli eventuali accordi per lo scambio di informazioni previsti con un'autorità di vigilanza di un paese terzo;

    (g)le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente di un emittente di token di moneta elettronica significativi all'ABE o a un'altra autorità competente o da parte dell'ABE all'autorità competente ai sensi dell'articolo 120;

    (h)le eventuali modifiche previste all'autorizzazione dei soggetti e dei fornitori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 101, paragrafo 2, lettere da d) a g), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative.

    2.Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 4, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze dell'azione o della misura prevista dalle autorità competenti o dall'ABE.

    3.L'ABE facilita l'adozione del parere in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    4.Il parere di maggioranza del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri.

    Qualora un collegio sia costituito da un massimo di 12 membri, possono votare non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di 12 membri, possono votare non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto.

    Se è membro del collegio in forza dell'articolo 101, paragrafo 2, lettera h), la BCE dispone di due voti.

    Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all'articolo 101, paragrafo 2, lettera j), non hanno diritto di voto sul parere del collegio.

    5.L'autorità competente dell'emittente di token di moneta elettronica significativi, l'ABE o qualsiasi autorità competente per i soggetti e i fornitori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 101, paragrafo 2, lettere da d) a g), tengono debitamente conto del parere del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 1, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze dell'azione o della misura di vigilanza prevista. Se l'ABE o un'autorità competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze dell'azione o della misura di vigilanza prevista, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.

    Capo 4 I poteri e le competenze dell'ABE sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi

    Articolo 103
    Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 104 a 107

    I poteri conferiti all'ABE, o a un funzionario o a un'altra persona autorizzati dall'ABE, dagli articoli da 104 a 107 non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

    Articolo 104
    Richiesta di informazioni

    1.Per adempiere le funzioni attribuitele ai sensi dell'articolo 98, l'ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti in forza del presente regolamento:

    (a)un emittente di token collegati ad attività significativi o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di token collegati ad attività significativi;

    (b)qualsiasi soggetto terzo di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h), con il quale l'emittente di token collegati ad attività significativi abbia un accordo contrattuale;

    (c)qualsiasi fornitore di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 35, paragrafo 4, che fornisca liquidità per token collegati ad attività significativi;

    (d)gli enti creditizi o i fornitori di servizi per le cripto-attività che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all'articolo 33;

    (e)un emittente di token di moneta elettronica significativi o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di token di moneta elettronica significativi;

    (f)qualsiasi istituto di pagamento autorizzato ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2366 e che fornisce servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    (g)qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto dell'emittente di token di moneta elettronica significativi;

    (h)qualsiasi fornitore di servizi per le cripto-attività che fornisce il servizio per le cripto-attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;

    (i)qualsiasi piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;

    (j)l'organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad i).

    2.La richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:

    (a)fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

    (b)dichiara la finalità della richiesta;

    (c)specifica le informazioni richieste;

    (d)stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

    (e)indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è imposta conformemente all'articolo 113 laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

    3.Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ABE:

    (a)fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

    (b)dichiara la finalità della richiesta;

    (c)specifica le informazioni richieste;

    (d)stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

    (e)indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 114 laddove è richiesta la produzione di informazioni;

    (f)indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 113 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

    (g)indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    4.I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

    5.L'ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 interessati dalla richiesta di informazioni.

    Articolo 105
    Poteri generali di indagine

    1.Per adempiere le funzioni attribuitele ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento, l'ABE ha la facoltà di svolgere indagini riguardo agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall'ABE sono abilitati a:

    (a)esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

    (b)fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

    (c)convocare gli emittenti di token collegati ad attività significativi o gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, oppure i rispettivi organi di amministrazione o membri del personale, e chiedere loro spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

    (d)organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

    (e)richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

    Il collegio per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all'articolo 99 o il collegio per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi di cui all'articolo 101 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti.

    2.I funzionari e altre persone autorizzati dall'ABE allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 114, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 113, qualora le risposte ai quesiti sottoposti agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi siano inesatte o fuorvianti.

    3.Gli emittenti di token collegati ad attività significativi e gli emittenti di token di moneta elettronica significativi sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ABE. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 114, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

    4.L'ABE informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell'ABE, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

    5.Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

    6.Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

    (a)l'autenticità della decisione adottata dall'ABE di cui al paragrafo 3;

    (b)che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

    7.Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. L'autorità giudiziaria nazionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 106
    Ispezioni in loco

    1.Per adempiere le funzioni attribuitele ai sensi dell'articolo 98 del presente regolamento, l'ABE ha la facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali commerciali degli emittenti di token collegati ad attività significativi e degli emittenti di token di moneta elettronica significativi.

    Il collegio per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all'articolo 99 o il collegio per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi di cui all'articolo 101 è informato senza indebito ritardo di eventuali conclusioni che potrebbero essere pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti.

    2.I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ABE a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'ABE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1. Essi hanno altresì la facoltà di apporre sigilli su tutti i locali commerciali, libri e documenti aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

    3.In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'ABE avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia dell'ispezione, dopo aver informato la pertinente autorità competente, l'ABE può svolgere l'ispezione in loco senza informare preventivamente l'emittente di token collegati ad attività significativi o l'emittente di token di moneta elettronica significativi.

    4.I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ABE a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 114, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

    5.L'emittente di token collegati ad attività significativi o l'emittente di token di moneta elettronica significativi si sottopone alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'ABE. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 114, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 e il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia.

    6.I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ABE, ai funzionari dell'ABE e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

    7.L'ABE può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 105, paragrafo 1.

    8.Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ABE constatino che una persona si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

    9.Se il diritto nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

    10.Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

    (a)l'autenticità della decisione adottata dall'ABE di cui al paragrafo 4;

    (b)che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

    11.Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ABE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ABE sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. L'autorità giudiziaria nazionale non può tuttavia mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ABE. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ABE secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 107
    Scambio di informazioni

    Per adempiere le funzioni attribuitele ai sensi dell'articolo 98 e fatto salvo l'articolo 84, l'ABE e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti scambiano con l'ABE tutte le informazioni relative a:

    (a)un emittente di token collegati ad attività significativi o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di token collegati ad attività significativi;

    (b)qualsiasi soggetto terzo di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera h), con il quale l'emittente di token collegati ad attività significativi abbia un accordo contrattuale;

    (c)qualsiasi fornitore di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 35, paragrafo 4, che fornisca liquidità per token collegati ad attività significativi;

    (d)gli enti creditizi o i fornitori di servizi per le cripto-attività che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all'articolo 33;

    (e)un emittente di token di moneta elettronica significativi o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di token di moneta elettronica significativi;

    (f)qualsiasi istituto di pagamento autorizzato ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2366 e che fornisce servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    (g)qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto dell'emittente di token di moneta elettronica significativi;

    (h)qualsiasi fornitore di servizi per le cripto-attività che fornisce il servizio per le cripto-attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;

    (i)qualsiasi piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;

    (j)l'organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad i).

    Articolo 108
    Accordi amministrativi sullo scambio di informazioni tra l'ABE e i paesi terzi

    1.Per adempiere le funzioni attribuitele ai sensi dell'articolo 98, l'ABE può concludere accordi amministrativi che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 111.

    2.Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell'ABE o di tali autorità di vigilanza.

    3.Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo, l'ABE applica il regolamento (UE) 2018/1725.

    Articolo 109
    Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

    L'ABE può divulgare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l'ABE o un'autorità competente ha ottenuto il consenso esplicito dell'autorità di vigilanza che le ha trasmesse e, se del caso, divulga tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo consenso o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

    Articolo 110
    Cooperazione con altre autorità

    Se un emittente di token collegati ad attività significativi o un emittente di token di moneta elettronica significativi svolge attività diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, l'ABE coopera con le autorità responsabili della vigilanza o della sorveglianza di tali altre attività come previsto dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale, comprese le autorità fiscali.

    Articolo 111
    Segreto d'ufficio

    L'obbligo del segreto d'ufficio si applica all'ABE e a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro opera per la stessa o per qualsiasi persona cui l'ABE ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall'ABE.

    Articolo 112
    Misure di vigilanza dell'ABE

    1.Qualora constati che un emittente di token collegati ad attività significativi ha commesso una delle violazioni elencate nell'allegato V, l'ABE può intraprendere una o più delle azioni seguenti:

    (a)adottare una decisione che imponga all'emittente di token collegati ad attività significativi di porre fine alla violazione;

    (b)adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 113 e 114;

    (c)adottare una decisione che imponga all'emittente di token collegati ad attività significativi di fornire informazioni supplementari, ove richiesto per garantire la tutela dei consumatori;

    (d)adottare una decisione che imponga all'emittente di token collegati ad attività significativi di sospendere l'offerta al pubblico di cripto-attività per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano ragionevoli motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    (e)adottare una decisione che vieti l'offerta pubblica di token collegati ad attività significativi se è accertata la violazione del presente regolamento o vi è ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violato;

    (f)adottare una decisione che imponga alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività pertinente che ha ammesso alla negoziazione token collegati ad attività significativi, di sospendere la negoziazione per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi ogni volta in cui vi siano ragionevoli motivi di sospettare che il presente regolamento sia stato violato;

    (g)adottare una decisione che vieti la negoziazione di token collegati ad attività significativi su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se è accertata la violazione del presente regolamento;

    (h)adottare una decisione che imponga all'emittente di token collegati ad attività significativi di rendere pubbliche tutte le informazioni rilevanti che possano influire sulla valutazione dei token collegati ad attività significativi offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività al fine di garantire la tutela dei consumatori o il regolare funzionamento del mercato;

    (i)emettere avvertenze sul fatto che un emittente di token collegati ad attività significativi non adempie i suoi obblighi;

    (j)revocare l'autorizzazione dell'emittente di token collegati ad attività significativi.

    2.Qualora constati che un emittente di token di moneta elettronica significativi ha commesso una delle violazioni elencate nell'allegato VI, l'ABE può intraprendere una o più delle azioni seguenti:

    (a)adottare una decisione che imponga all'emittente di token di moneta elettronica significativi di porre fine alla violazione;

    (b)adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 113 e 114;

    (c)emettere avvertenze sul fatto che un emittente di token di moneta elettronica significativi non adempie i suoi obblighi.

    3.Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

    (a)la durata e la frequenza della violazione;

    (b)se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

    (c)se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell'emittente di token collegati ad attività significativi o dell'emittente di token di moneta elettronica significativi;

    (d)se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    (e)il grado di responsabilità dell'emittente di token collegati ad attività significativi o dell'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione;

    (f)la capacità finanziaria dell'emittente di token collegati ad attività significativi o dell'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    (g)le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;

    (h)l'ammontare degli utili realizzati e delle perdite evitate dall'emittente di token collegati ad attività significativi o dall'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    (i)il livello di cooperazione che l'emittente di token collegati ad attività significativi o l'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    (j)le precedenti violazioni da parte dell'emittente di token collegati ad attività significativi o dell'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione;

    (k)le misure adottate dall'emittente di token collegati ad attività significativi o dall'emittente di token di moneta elettronica responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

    4.Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera j), l'ABE informa l'ESMA e, qualora le valute di riferimento dei token collegati ad attività significativi siano monete dell'Unione, le banche centrali di emissione di tali valute.

    5.Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), l'ABE informa l'autorità competente dell'emittente di token di moneta elettronica significativi e la banca centrale di emissione della valuta di riferimento del token di moneta elettronica significativo.

    6.L'ABE notifica immediatamente le azioni intraprese in conformità dei paragrafi 1 e 2 all'emittente di token collegati ad attività significativi o all'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione. L'ABE pubblica altresì tali azioni sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione.

    7.La pubblicazione di cui al paragrafo 6 comprende i seguenti elementi:

    (a)una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia;

    (b)se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

    (c)una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ABE può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    Articolo 113
    Sanzioni amministrative pecuniarie

    1.L'ABE adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3 o 4 qualora, secondo quanto stabilito dall'articolo 116, paragrafo 8, constati che:

    (a)un emittente di token collegati ad attività significativi ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell'allegato V;

    (b)un emittente di token di moneta elettronica significativi ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell'allegato VI.

    Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente se l'ABE ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che tale emittente o il suo organo di amministrazione ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

    2.Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 1, l'ABE tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

    (a)la durata e la frequenza della violazione;

    (b)se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

    (c)se tale violazione abbia posto in evidenza carenze gravi o sistematiche nelle procedure, nelle politiche o nelle misure di gestione del rischio dell'emittente di token collegati ad attività significativi o dell'emittente di token di moneta elettronica significativi;

    (d)se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    (e)il grado di responsabilità dell'emittente di token collegati ad attività significativi o dell'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione;

    (f)la capacità finanziaria dell'emittente di token collegati ad attività significativi o dell'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    (g)le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi;

    (h)l'ammontare degli utili realizzati e delle perdite evitate dall'emittente di token collegati ad attività significativi responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    (i)il livello di cooperazione che l'emittente di token collegati ad attività significativi o l'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ABE, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    (j)le precedenti violazioni da parte dell'emittente di token collegati ad attività significativi o dell'emittente di token di moneta elettronica significativi responsabile della violazione;

    (k)le misure adottate dall'emittente di token collegati ad attività significativi o dall'emittente di token di moneta elettronica responsabile della violazione, successivamente alla violazione, per evitare il suo ripetersi.

    3.Per gli emittenti di token collegati ad attività significativi, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 15 % del fatturato annuo, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione, dell'esercizio precedente o al doppio dell'importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

    4.Per gli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è pari al 5 % del fatturato annuo, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione, dell'esercizio precedente o al doppio dell'importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se questi possono essere determinati.

    Articolo 114
    Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

    1.L'ABE infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

    (a)una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 112;

    (b)la persona di cui all'articolo 104, paragrafo 1:

    i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 104;

    ii) a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 105;

    iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 106.

    2.La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

    3.In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

    4.Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ABE. Al termine di tale periodo l'ABE rivede la misura.

    Articolo 115
    Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

    1.L'ABE comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento imposta ai sensi degli articoli 113 e 114, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 72 .

    2.Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte a norma degli articoli 113 e 114 sono di natura amministrativa.

    3.Qualora l'ABE decida di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

    4.Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte a norma degli articoli 113 e 114 costituiscono titolo esecutivo.

    5.L'applicazione delle sanzioni è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata.

    6.Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

    Articolo 116
    Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

    1.Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma dell'articolo 98, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato V o VI, l'ABE nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi o degli emittenti di token di moneta elettronica significativi e svolge i propri compiti indipendentemente dall'ABE.

    2.Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'ABE un fascicolo completo sulle sue conclusioni.

    3.Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 104 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 105 e 106. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 103.

    4.Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e le informazioni raccolti dall'ABE nelle attività di vigilanza.

    5.Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni all'ABE, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni oggetto dell'indagine. Il funzionario incaricato delle indagini basa le proprie conclusioni solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

    6.Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

    7.Quando trasmette all'ABE il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi o ai documenti preparatori interni dell'ABE.

    8.In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 117, l'ABE decide se l'emittente di token collegati ad attività significativi o l'emittente di token di moneta elettronica significativi oggetto delle indagini abbia commesso una o più violazioni di cui all'allegato V o VI, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 112 e/o impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 113.

    9.Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'ABE, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

    10.La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 121 entro il [inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore] al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.

    11.L'ABE si rivolge alle autorità nazionali competenti per le indagini e l'eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ABE si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

    Articolo 117
    Audizione delle persone interessate

    1.Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 112, 113 e 114, l'ABE dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ABE basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

    2.Il paragrafo 1 non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti alla stabilità finanziaria o alla tutela dei consumatori. In tal caso l'ABE può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

    3.Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ABE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ABE.

    Articolo 118
    Riesame della Corte di giustizia

    La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ABE ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento oppure un'altra sanzione o misura amministrativa in conformità del presente regolamento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

    Articolo 119
    Commissioni di vigilanza

    1.L'ABE impone agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono i costi sostenuti dall'ABE per la vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e per quella sugli emittenti di token di moneta elettronica significativi conformemente all'articolo 98, nonché per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgimento delle attività previste a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega dei compiti conformemente all'articolo 120.

    2.L'importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di token collegati ad attività significativi è proporzionato alle dimensioni delle sue attività di riserva e copre tutti i costi sostenuti dall'ABE per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

    L'importo delle commissioni addebitate a un singolo emittente di token di moneta elettronica significativi è proporzionato al volume della moneta elettronica emessa in cambio di fondi e copre tutti i costi sostenuti dall'ABE per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

    3.La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 121 entro il [inserire data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore] per specificare il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l'importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 che può essere addebitato dall'ABE.

    Articolo 120
    Delega dei compiti dell'ABE alle autorità competenti

    1.Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi, l'ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro. Tali funzioni di vigilanza specifiche possono includere, in particolare, il potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 104 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 105 e 106.

    2.Prima di delegare compiti, l'ABE consulta l'autorità competente pertinente circa:

    (a)la portata del compito da delegare;

    (b)i tempi di esecuzione del compito; e

    (c)la trasmissione delle informazioni necessarie dall'ABE e alla stessa.

    3.Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 3, l'ABE rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.

    4.L'ABE riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

    TITOLO VIII Atti delegati e atti di esecuzione

    Articolo 121
    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 6, all'articolo 116, paragrafo 10, e all'articolo 119, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 36 mesi a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

    3.La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 6, all'articolo 116, paragrafo 10, e all'articolo 119, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 6, dell'articolo 116, paragrafo 10, e dell'articolo 119, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

    Articolo 122
    Relazione

    1.Entro il … [inserire data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, previa consultazione dell'ABE e dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

    2.La relazione contiene i seguenti elementi:

    (a)il numero di emissioni di cripto-attività nell'UE, il numero di White Paper sulle cripto-attività registrati presso le autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    (b)una stima del numero di residenti nell'UE che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell'UE;

    (c)il numero e il valore delle frodi, degli attacchi informatici e dei furti di cripto-attività segnalati nell'UE, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai fornitori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l'oggetto delle stesse;

    (d)il numero di emittenti di token collegati ad attività autorizzati a norma del presente regolamento e un'analisi delle categorie di attività incluse nelle riserve, della dimensione delle riserve e del volume dei pagamenti in token collegati ad attività;

    (e)il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi autorizzati a norma del presente regolamento e un'analisi delle categorie di attività incluse nelle riserve, della dimensione delle riserve e del volume dei pagamenti in token collegati ad attività significativi;

    (f)il numero di emittenti di token di moneta elettronica autorizzati a norma del presente regolamento e della direttiva 2009/110/CE e un'analisi delle valute a garanzia dei token di moneta elettronica, della dimensione delle riserve e del volume dei pagamenti in token di moneta elettronica;

    (g)il numero di emittenti di token di moneta elettronica significativi autorizzati a norma del presente regolamento e della direttiva 2009/110/CE e un'analisi delle valute a garanzia dei token di moneta elettronica, della dimensione delle riserve e del volume dei pagamenti in token di moneta elettronica significativi;

    (h)una valutazione del funzionamento del mercato dei servizi per le cripto-attività nell'Unione, comprese l'evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell'esperienza delle autorità di vigilanza, del numero di fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati e della loro rispettiva quota di mercato media;

    (i)una valutazione del livello di tutela dei consumatori, anche dal punto di vista della resilienza operativa degli emittenti di cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività, dell'integrità del mercato e della stabilità finanziaria previste dal presente regolamento;

    (j)una valutazione dell'adeguatezza dell'ambito di applicazione dei servizi per le cripto-attività contemplati dal presente regolamento e della necessità di un eventuale adeguamento delle definizioni in esso contenute;

    (k)una valutazione dell'opportunità di stabilire un regime di equivalenza per i fornitori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi, gli emittenti di token collegati ad attività o gli emittenti di token di moneta elettronica di paesi terzi ai sensi del presente regolamento;

    (l)una valutazione dell'adeguatezza delle esenzioni di cui agli articoli 4 e 15;

    (m)una valutazione dell'impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno delle cripto-attività, compreso l'eventuale impatto sull'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese e sullo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento;

    (n)una descrizione degli sviluppi dei modelli di business e delle tecnologie nel mercato delle cripto-attività;

    (o)una stima dell'eventuale necessità di modificare le misure previste dal presente regolamento per garantire la tutela dei consumatori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria;

    (p)l'applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative;

    (q)una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti, l'ABE e l'ESMA, nonché una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attribuzione delle responsabilità in materia di vigilanza previste a norma del presente regolamento alle autorità competenti e all'ABE;

    (r)i costi sostenuti dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dell'importo incassato attraverso l'emissione di cripto-attività;

    (s)i costi sostenuti dai fornitori di servizi per le cripto-attività per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

    (t)i costi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token di moneta elettronica per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

    (u) il numero e l'importo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali imposte dalle autorità competenti e dall'ABE per le violazioni del presente regolamento.

    Articolo 123
    Misure transitorie

    1.Gli articoli da 4 a 14 non si applicano alle cripto-attività, diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, offerte al pubblico nell'Unione o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività prima del [inserire la data di entrata in applicazione].

    2.In deroga al presente regolamento, i fornitori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del [inserire la data di entrata in applicazione] possono continuare a farlo fino al [inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in applicazione] o fino al rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 55, se questa data è anteriore.

    3.In deroga agli articoli 54 e 55, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il [inserire la data di entrata in applicazione del presente regolamento] e il [inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in applicazione] da soggetti che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, erano autorizzati a fornire servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale. Le autorità competenti assicurano il rispetto degli obblighi di cui al titolo IV, capi 2 e 3, prima di concedere l'autorizzazione in base a tali procedure semplificate.

    4.L'ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza ai sensi dell'articolo 98 a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 39, paragrafo 6.

    Articolo 124
    Modifica della direttiva (UE) 2019/1937

    Alla parte I.B dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente:

    "xxi) regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/37 (GU L …) 73 ".

    Articolo 125
    Recepimento della modifica della direttiva (UE) 2019/1937

    1.Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 97. Se tuttavia tale data precede la data di recepimento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative è rinviata fino a tale data.

    2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'ABE e all'ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall'articolo 97.

    Articolo 126
    Entrata in vigore e applicazione

    1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.Il presente regolamento si applica a decorrere dal [inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

    3.Le disposizioni del titolo III e del titolo IV si applicano tuttavia a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore].

    4.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Indice

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA54

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa54

    1.2.Settore/settori interessati54

    1.3.La proposta riguarda54

    1.4.Obiettivi54

    1.4.1.Obiettivi generali54

    1.4.2.Obiettivi specifici54

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti55

    1.4.4.Indicatori di prestazione55

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa56

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa56

    1.5.2.1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.57

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe58

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti58

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione59

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa59

    1.7.Modalità di gestione previste59

    2.MISURE DI GESTIONE0

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni0

    2.2.Sistema di gestione e di controllo0

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti0

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli0

    2.2.3..Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)0

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità1

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA2

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate2

    3.2.Incidenza prevista sulle spese3

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese3

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]65

    3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ESMA e dell'ABE66

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale69

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento69

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate1

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Quadro dell'UE in materia di cripto-attività

    1.2.Settore/settori interessati

    Settore: mercato interno

    Attività: mercati finanziari

    1.3.La proposta riguarda 

     una nuova azione

     una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 74  

     la proroga di un'azione esistente 

     la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

    1.4.Obiettivi

    1.4.1.Obiettivi generali 

    La presente iniziativa persegue quattro obiettivi generali. Il primo è quello di fornire chiarezza e certezza del diritto per promuovere lo sviluppo sicuro delle cripto-attività e l'uso della tecnologia di registro distribuito (DLT) nei servizi finanziari. In secondo luogo, l'iniziativa dovrebbe sostenere l'innovazione e la concorrenza leale creando un quadro di riferimento per l'erogazione e la fornitura di servizi relativi alle cripto-attività. Il terzo obiettivo è quello di garantire un elevato livello di tutela di consumatori e investitori e l'integrità del mercato, il quarto di affrontare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria e la politica monetaria che potrebbero derivare da un maggiore impiego di cripto-attività e DLT.

    1.4.2.Obiettivi specifici 

    Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono i seguenti:

    eliminare gli ostacoli normativi all'emissione, alla negoziazione e alla post-negoziazione di cripto-attività assimilabili a strumenti finanziari, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica;

    incrementare le fonti di finanziamento per le aziende aumentando le offerte iniziali di moneta e le offerte di security token;

    limitare i rischi di frode e di pratiche illecite nei mercati delle cripto-attività;

    Consentire ai consumatori e agli investitori dell'UE di accedere a nuove opportunità di investimento o a nuovi tipi di strumenti di pagamento, in particolare per le situazioni transfrontaliere. 

    1.4.3.Risultati e incidenza previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    Le proposte dovrebbero fornire un quadro completamente armonizzato per le cripto-attività che al momento non rientrano nella vigente legislazione in materia di servizi finanziari e consentire la sperimentazione dell'uso di DLT e di strumenti finanziari in forma cripto-attività.

    Il regime specifico per le cripto-attività garantirà un elevato livello di tutela di consumatori e investitori e l'integrità del mercato, regolamentando le principali attività relative alle cripto-attività (come l'emissione di cripto-attività, la fornitura di portafogli, le piattaforme di scambio e di negoziazione). La proposta, grazie agli obblighi (ad esempio in materia di governance e di requisiti operativi) che impone ai principali emittenti e fornitori di servizi per le cripto-attività che operano nell'UE, dovrebbe ridurre il numero di frodi e di furti di cripto-attività.

    Inoltre il regime specifico introdurrà requisiti precisi per i token di moneta elettronica, i token di moneta elettronica significativi, i token collegati ad attività e i token collegati ad attività significativi, al fine di far fronte ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria e la trasmissione della politica monetaria che questi possono comportare. Infine affronterà i problemi di frammentazione del mercato derivanti dalla diversità degli approcci nazionali adottati nell'UE.

    La proposta di regolamento relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT che accompagna il presente documento consentirà la sperimentazione. In questo modo si potrà sviluppare un mercato secondario per gli strumenti finanziari in forma cripto-attività, traendo ulteriore vantaggio dai potenziali benefici offerti dalla tecnologia. Inoltre tale sperimentazione genererà un'esperienza e prove ulteriori, necessarie per valutare se e come modificare la legislazione esistente in materia di servizi finanziari al fine di garantirne la neutralità tecnologica.

    1.4.4.Indicatori di prestazione 

    Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

    Elenco non esaustivo di potenziali indicatori

    ·Numero e volumi di emissioni di cripto-attività nell'UE

    ·Numero di soggetti autorizzati nell'UE come fornitori di servizi per le cripto-attività

    ·Numero di soggetti autorizzati nell'UE come emittenti di cripto-attività garantite da attività o emittenti di token collegati ad attività significativi

    ·Numero e valore delle frodi e dei furti di cripto-attività nell'UE

    ·Numero di soggetti autorizzati da una ANC come infrastruttura di mercato basata sulla DLT nell'ambito del regime/regime pilota

    ·Volume di transazioni negoziate e regolate da infrastrutture di mercato basate sulla DLT

    ·Numero di casi di abusi di mercato relativi a cripto-attività segnalati alle ANC e oggetto di indagine da parte delle stesse

    ·Capitalizzazione di mercato delle cripto-attività garantite da attività e dei token collegati ad attività significativi

    ·Volume dei pagamenti effettuati mediante l'impiego di token collegati ad attività e token collegati ad attività significativi

    ·Valutazione del raggiungimento o meno di un livello sistemicamente rilevante da parte di altre cripto-attività/infrastrutture o partecipanti al mercato che utilizzano la DLT e/o che hanno a che fare con le cripto-attività

    ·Numero e volume di strumenti finanziari emessi come cripto-attività nell'UE

    ·Numero di prospetti di strumenti finanziari come cripto-attività approvati dalle ANC

    ·Numero di soggetti autorizzati dalle ANC a fornire servizi ai sensi della vigente legislazione dell'UE (ad es. MiFID II/MiFIR, CSDR, SFD) e che utilizzano la DLT/strumenti finanziari in forma di cripto-attività

    ·Volume di transazioni negoziate e regolate da fornitori di servizi autorizzati ai sensi della vigente legislazione dell'UE (ad esempio MiFID II/MiFIR, CSDR, SFD) e che utilizzano la DLT/strumenti finanziari in forma di cripto-attività

    1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

    1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

    Le sfide che ci si propone di superare con la proposta sono le seguenti.

    1) Tutela dei consumatori e rimozione degli ostacoli all'innovazione: le cripto-attività sono una delle principali applicazioni della tecnologia blockchain nel settore finanziario. Da quando è stato pubblicato il piano d'azione per le tecnologie finanziarie della Commissione, nel marzo 2018, la Commissione esamina le opportunità e le sfide poste dalle cripto-attività.

    Il 9 gennaio 2019 l'ABE e l'ESMA hanno pubblicato relazioni contenenti pareri destinati alla Commissione europea sull'applicabilità e l'adeguatezza del quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari alle cripto-attività. Tali relazioni si basavano sul mandato loro conferito nell'ambito del piano d'azione per le tecnologie finanziarie della Commissione, pubblicato nel marzo 2018.

    Sia l'ABE che l'ESMA sostengono che, sebbene alcune cripto-attività potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, la maggior parte di esse ne è esclusa. Inoltre anche laddove le cripto-attività rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione in materia di servizi finanziari, l'effettiva applicazione della legislazione a tali attività non è sempre semplice e alcune disposizioni possono inibire l'uso della DLT.

    2) Frammentazione: diversi Stati membri stanno valutando misure specifiche in materia di cripto-attività o le hanno già attuate, determinando una frammentazione a livello di Unione.

    3) Stabilità finanziaria: il potenziale dei cosiddetti stablecoin di diffondersi su vasta scala ha fatto sì che questa categoria emergente attirasse molta attenzione. Come altre cripto-attività, gli stablecoin sono disponibili in molte forme, alcune delle quali possono non rientrare nell'attuale quadro normativo.

    1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

    Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

    Mancanza di certezza sull'applicabilità delle vigenti norme dell'UE (per le cripto-attività che sono disciplinate dalle norme dell'UE e gli ostacoli all'applicazione della DLT nelle infrastrutture di mercato)

    Laddove una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi della MiFID II, non è chiaro in che modo il quadro normativo vigente in materia di servizi finanziari si applichi a tali attività e ai servizi a esse correlati. Poiché il quadro normativo vigente non è stato elaborato tenendo conto delle cripto-attività e della DLT, le ANC hanno difficoltà ad applicare e interpretare i vari requisiti previsti dal diritto dell'UE, che possono ostacolare l'innovazione. Tali ANC potrebbero quindi adottare approcci divergenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle norme dell'UE esistenti. Questo approccio divergente delle ANC crea una frammentazione del mercato.

    Assenza di norme a livello dell'UE e divergenza delle norme nazionali per le cripto-attività che non sono disciplinate dalle norme dell'UE

    Per le cripto-attività che non sono disciplinate dalla legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, l'assenza di norme espone i consumatori e gli investitori a rischi sostanziali. In assenza di norme a livello dell'UE, tre Stati membri (Francia, Germania e Malta) hanno già istituito regimi nazionali che disciplinano taluni aspetti delle cripto-attività non assimilabili a strumenti finanziari ai sensi della MIFID II né a moneta elettronica ai sensi della EMD2. Tali regimi differiscono in quanto: (i) in Francia le norme hanno carattere facoltativo, mentre a Malta e in Germania sono obbligatorie; (ii) gli ambiti di applicazione delle cripto-attività e delle attività contemplate sono diversi; (iii) gli obblighi imposti agli emittenti o ai fornitori di servizi non sono gli stessi; e (iv) le misure per garantire l'integrità del mercato non sono equivalenti.

    Anche altri Stati membri stanno valutando la possibilità di legiferare in materia di cripto-attività e attività correlate.

    Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

    Un'azione a livello dell'UE presenterebbe vantaggi maggiori rispetto ad azioni a livello nazionale.

    Per le cripto-attività che rientrano nel campo di applicazione della normativa dell'UE (ossia quelle che potrebbero essere assimilabili a "strumenti finanziari" ai sensi della MiFID II), un'azione di regolamentazione a livello dell'Unione sotto forma di regime pilota che consenta alle infrastrutture di mercato di testare l'applicazione della DLT nell'emissione, nella negoziazione e nel regolamento di strumenti finanziari potrebbe facilitare la diffusione di mercati primari e secondari per le cripto-attività assimilabili a strumenti finanziari in tutto il mercato unico, garantendo nel contempo la stabilità finanziaria e un elevato livello di tutela degli investitori.

    Per le cripto-attività che attualmente non sono disciplinate dalla legislazione dell'UE, un'azione a livello di Unione, quale la creazione di un quadro normativo dell'UE, porrebbe le basi per lo sviluppo di un più ampio mercato transfrontaliero delle cripto-attività e dei fornitori di servizi per le cripto-attività, che permetterebbe di cogliere appieno i vantaggi del mercato interno. Un regime dell'UE ridurrebbe notevolmente la complessità e gli oneri finanziari e amministrativi per tutti i portatori di interessi, quali i fornitori di servizi, gli emittenti e gli investitori/utenti. L'armonizzazione dei requisiti operativi per i fornitori di servizi e degli obblighi di informativa in capo agli emittenti potrebbe inoltre apportare chiari vantaggi in termini di tutela degli investitori e di stabilità finanziaria.

    1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    Non pertinente.

    1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

    Gli obiettivi dell'iniziativa sono coerenti con una serie di altre politiche dell'UE e iniziative già in corso.

    Come si legge nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", è fondamentale che l'Europa colga tutti i vantaggi dell'era digitale e rafforzi la sua capacità industriale e di innovazione entro limiti sicuri ed etici.

    La presidente Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di "un approccio comune con gli Stati membri in materia di criptovalute per far comprendere come sfruttare al meglio le opportunità che esse creano e affrontare i nuovi rischi che possono comportare". Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha inoltre manifestato l'intenzione di proporre una nuova legislazione per un approccio comune dell'UE in materia di cripto-attività, compresi gli stablecoin. Pur riconoscendo i rischi che possono presentare, nel dicembre 2019 la Commissione e il Consiglio hanno inoltre dichiarato congiuntamente che si sono "impegnati a porre in essere un quadro che sfrutti le potenziali opportunità offerte da alcune cripto-attività."

    La presente iniziativa è strettamente collegata alle politiche più ampie della Commissione in materia di tecnologia blockchain, poiché le cripto-attività, in quanto principale applicazione di tale tecnologia, sono indissolubilmente legate alla sua promozione in tutta Europa. La presente proposta sostiene un approccio olistico alla blockchain e alla DLT che mira a posizionare l'Europa in prima linea nell'innovazione e nella diffusione della blockchain. Nell'attività politica in questo settore rientrano la creazione dell'Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain e del partenariato europeo per la blockchain, che riunisce tutti gli Stati membri a livello politico, nonché i partenariati pubblico-privato previsti nel quadro dell'International Association for Trusted Blockchain Applications.

    La presente proposta è inoltre coerente con le politiche dell'Unione volte a creare un'Unione dei mercati dei capitali. Essa risponde in particolare alla relazione finale del Forum ad alto livello, che sottolineava il potenziale sottoutilizzato delle cripto-attività e invitava la Commissione a garantire la certezza del diritto e a stabilire norme chiare per l'uso delle cripto-attività. Infine la presente proposta è coerente con la strategia per le PMI adottata il 10 marzo 2020, che individua anche la DLT e le cripto-attività come innovazioni che possono consentire alle PMI di dialogare direttamente con gli investitori.

    La proposta legislativa avrebbe un impatto molto limitato sul QFP, in quanto prevede un contributo aggiuntivo dell'Unione all'ESMA rappresentato dai due lavoratori dipendenti a tempo pieno supplementari che l'Autorità riceverebbe per svolgere i compiti aggiuntivi conferiti dal legislatore. Le nuove attività intraprese dall'ABE sarebbero interamente finanziate tramite commissioni.

    Ciò si tradurrà in una proposta di aumento del personale autorizzato dell'agenzia nel corso della futura procedura annuale di bilancio. L'agenzia continuerà ad adoperarsi per massimizzare le sinergie e gli incrementi di efficienza (anche attraverso sistemi informatici) e a monitorare attentamente il carico di lavoro supplementare associato alla presente proposta, che si rifletterà nel livello di personale autorizzato richiesto dall'agenzia nella procedura annuale di bilancio.

    1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

    1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

     durata limitata

       Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

     durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.7.Modalità di gestione previste 75

     Gestione centralizzata da parte della Commissione attraverso

       agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

    ◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

    ◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

    ⌧ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

    ◻ a organismi di diritto pubblico;

    ◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

    ◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

    Osservazioni

    2.MISURE DI GESTIONE 

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

    Precisare frequenza e condizioni.

    È fondamentale prevedere un solido meccanismo di monitoraggio e valutazione per garantire che le azioni normative intraprese siano efficaci nel conseguire i rispettivi obiettivi. La Commissione stabilirebbe un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente iniziativa. La Commissione avrà il compito di monitorare gli effetti dei nuovi requisiti. Oltre a questi indicatori, la Commissione dovrebbe produrre una relazione, in collaborazione con l'ESMA, sul programma pilota per le infrastrutture del mercato basate sulla DLT dopo un periodo di tre anni. Sulla base di tale relazione, la Commissione informerà il Parlamento e il Consiglio circa il modo appropriato di procedere (ad esempio, proseguendo la sperimentazione, estendendo il suo campo di applicazione, modificando la legislazione esistente, ecc.).

    2.2.Sistema di gestione e di controllo 

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    La gestione avverrà attraverso le tre autorità europee di vigilanza (AEV).

    Per quanto riguarda la strategia di controllo, le tre AEV collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Tali disposizioni si applicheranno anche al ruolo delle agenzie rispetto alla presente proposta.

    Inoltre per ogni esercizio finanziario il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio e tenendo conto delle conclusioni della Corte dei conti europea, valuta se concedere alle agenzie il discarico per l'esecuzione del bilancio.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalle azioni svolte dalle AEV nell'ambito della presente proposta, l'iniziativa non determina nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un quadro di controllo interno esistente. Le azioni da intraprendere nell'ambito di questa proposta saranno avviate nel 2022 e proseguiranno oltre.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

    Nei regolamenti che attualmente disciplinano il funzionamento delle AEV sono già previsti sistemi di gestione e di controllo. Questi organismi collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno.

    Ogni anno, su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà a ciascuna AEV il discarico per l'esecuzione del suo bilancio.

    Costi dei controlli - Vigilanza delle AEV

    Per l'ABE si stima un fabbisogno di 18 lavoratori dipendenti a tempo pieno (attualmente sono attivi 24 token collegati ad attività, ma solo pochi di essi rientrerebbero nella categoria di token collegati ad attività significativi o token di moneta elettronica significativi soggetti alla vigilanza dell'ABE). Tali risorse di personale andranno a costituirsi nel tempo.

    Tutti questi costi sarebbero coperti dalle commissioni riscosse dagli emittenti di token collegati ad attività significativi o di token di moneta elettronica significativi. L'ABE dovrà prepararsi ad assumersi tali responsabilità.

    Il ruolo dell'ESMA nel regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT. L'ESMA dovrà formulare un parere iniziale sull'autorizzazione concessa da una ANC e quindi effettuare il monitoraggio su base continuativa, sebbene la vigilanza diretta sarebbe affidata alle autorità di vigilanza nazionali. Queste attività saranno finanziate interamente dal bilancio operativo di queste, che sarà aumentato di conseguenza.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'ESMA saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

    L'ESMA aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'ESMA.

    Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'ESMA e presso il personale responsabile della loro allocazione.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

    ·Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Tipo di
    spesa

    Contributo

    Numero

    Diss./Non diss. 76

    di paesi EFTA 77

    di paesi candidati 78

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    1

    ESMA: <03.10.04>

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    NO

    ·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Tipo di
    spesa

    Contributo

    Numero

    Diss./Non diss.

    di paesi EFTA

    di paesi candidati

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    [XX.YY.YY.YY]

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese 

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

    Mil EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    Numero

    Rubrica 1: mercato unico, innovazione e agenda digitale

    ESMA: <03.10.04>

    2022 79

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Titolo 1:

    Impegni

    (1)

    0,059

    0,118

    0,118

    0,118

    0,118

    0,118

    0,649

    Pagamenti

    (2)

    0,059

    0,118

    0,118

    0,118

    0,118

    0,118

    0,649

    Titolo 2:

    Impegni

    (1a)

    0,010

    0,020

    0,020

    0,020

    0,020

    0,020

    0,110

    Pagamenti

    (2a)

    0,010

    0,020

    0,020

    0,020

    0,020

    0,020

    0,110

    Titolo 3:

    Impegni

    (3a)

    Pagamenti

    (3b)

    TOTALE degli stanziamenti
    per l'ESMA: <03.10.04>

    Impegni

    =1+1a +3a

    0,069

    0,138

    0,138

    0,138

    0,138

    0,138

    0,759

    Pagamenti

    =2+2a

    +3b

    0,069

    0,138

    0,138

    0,138

    0,138

    0,138

    0,759








    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    7

    "Pubblica amministrazione europea"

    Mil EUR (al terzo decimale)

    Anno
    N

    Anno 
    N+1

    Anno
    N+2

    Anno 
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    DG: <…….>

    • Risorse umane

    •Altre spese amministrative

    TOTALE DG <…….>

    Stanziamenti

    TOTALE degli stanziamenti
    per la RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale
     

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    Mil EUR (al terzo decimale)

    Anno
    N 80

    Anno
    N+1

    Anno
    N+2

    Anno
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti
    per le RUBRICHE da 1 a 7
    del quadro finanziario pluriennale
     

    Impegni

    Pagamenti

    3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo] 

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in Mil EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati

    Anno
    N

    Anno
    N+1

    Anno
    N+2

    Anno
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    TOTALE

    RISULTATI

    Tipo 81

    Costo medio

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N. totale

    Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO 1 82 ...

    - Risultato

    - Risultato

    - Risultato

    Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

    OBIETTIVO SPECIFICO 2.

    - Risultato

    Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

    COSTO TOTALE

    3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ESMA e dell'ABE 

    3.2.3.1.Sintesi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mil EUR (al terzo decimale)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Agenti temporanei (gradi AD) dell'ABE e dell'ESMA 83

    1,404

    3,061

    3,309

    3,309

    3,309

    3,309

    17,701

    Agenti temporanei (gradi AST)

    Agenti contrattuali

    Esperti nazionali distaccati

    TOTALE

    1,404

    3,061

    3,309

    3,309

    3,309

    3,309

    17,701

    Fabbisogno di personale (lavoratori dipendenti a tempo pieno)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Agenti temporanei (gradi AD) dell'ABE = 15 per il 2022 e 18 dal 2023, ESMA = 2

    17

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    Agenti temporanei (gradi AST)

    Agenti contrattuali

    Esperti nazionali distaccati

    TOTALE

    17

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    Si prevede che:

    ·circa il 50 % del personale necessario per il 2022 sarà assunto in tale anno, circa il 50 % dei tre posti supplementari necessari per il 2023 sarà assunto in tale anno e l'organico completo sarà raggiunto nel 2024.

    3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

    Anno
    N

    Anno
    N+1

    Anno N+2

    Anno N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    ·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

    XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

    XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

    10 01 05 01 (ricerca diretta)

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: lavoratori dipendenti a tempo pieno) 84

    XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

    XX 01 04 aa 85

    - in sede 86

    - nelle delegazioni

    XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

    10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Personale esterno

    La descrizione del calcolo dei costi per lavoratore dipendente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

    3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

       La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

       La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

       La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 87 .

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

    La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

    La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Mil EUR (al terzo decimale)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Totale

    Commissioni versate dal settore 88 all'ABE

    2,234

    3,957

    4,042

    4,042

    4,042

    4,042

    22,359

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    2,234

    3,957

    4,042

    4,042

    4,042

    4,042

    22,359

    Mil EUR (al terzo decimale)

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Totale

    Contributo delle autorità competenti nazionali all'ESMA 89

    0,115

    0,230

    0,230

    0,230

    0,230

    0,230

    1,265

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    0,115

    0,230

    0,230

    0,230

    0,230

    0,230

    1,265

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

       La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha l'incidenza finanziaria seguente:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

      indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

    Mil EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

    Incidenza della proposta/iniziativa 90

    Anno
    N

    Anno
    N+1

    Anno
    N+2

    Anno
    N+3

    Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Articolo ………….

    Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

    ALLEGATO

    Ipotesi generali

    Titolo I – Spese relative al personale

    Nel calcolo delle spese relative al personale sono state applicate le seguenti ipotesi specifiche, basate sul fabbisogno di personale individuato illustrato di seguito:

    ·il costo del personale supplementare assunto nel 2022 è calcolato su sei mesi, dato il tempo che si presume sarà necessario per l'assunzione. Il costo delle tre unità di personale supplementari necessarie per il 2023 (in aggiunta al personale necessario per il 2022) è calcolato su sei mesi, dato il tempo che si presume sarà necessario per l'assunzione. Il livello di organico completo sarà raggiunto nel 2024;

    ·il costo medio annuo di un agente temporaneo è di 150 000 EUR, di un agente contrattuale è di 85 000 EUR e di un esperto nazionale distaccato è di 80 000 EUR, di cui 25 000 EUR di costi di "habillage" (edifici, sistemi e dispositivi informatici, ecc.);

    ·i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale a Parigi (ABE ed ESMA) sono pari a 117,7;

    ·i contributi pensionistici del datore di lavoro per gli agenti temporanei sono stati calcolati sulla base degli stipendi base standard inclusi nei costi medi annuali standard, ossia 95 660 EUR;

    ·tutti gli altri agenti temporanei sono AD5.

    Titolo II – Spese per infrastrutture e di funzionamento

    I costi si basano sulla moltiplicazione del numero di dipendenti per la parte dell'anno impiegato per il costo standard di "habillage", pari a 25 000 EUR.

    Titolo III – Spese operative

    I costi sono stimati sulla base delle seguenti ipotesi:

    ·i costi di traduzione per l'ABE sono fissati a 350 000 EUR all'anno;

    ·si ipotizza che i costi informatici una tantum per l'ABE, pari a 500 000 EUR, saranno sostenuti nel corso dei due anni 2022 e 2023 sulla base di una ripartizione del 50 % - 50 %. I costi di manutenzione annuale per l'ABE sono stimati a 50 000 EUR;

    ·i costi annuali di vigilanza in loco per l'ABE sono stimati a 200 000 EUR.

    Le stime sopra riportate comportano i costi annui seguenti:

    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale

    Numero

    ABE: <>

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Titolo 1:

    Impegni

    (1)

    1,246

    2,744

    2,992

    2,992

    2,992

    2,992

    15,958

    Pagamenti

    (2)

    1,246

    2,744

    2,992

    2,992

    2,992

    2,992

    15,958

    Titolo 2:

    Impegni

    (1a)

    0,188

    0,413

    0,450

    0,450

    0,450

    0,450

    2,401

    Pagamenti

    (2a)

    0,188

    0,413

    0,450

    0,450

    0,450

    0,450

    2,401

    Titolo 3:

    Impegni

    (3a)

    0,800

    0,800

    0,600

    0,600

    0,600

    0,600

    4,000

    Pagamenti

    (3b)

    0,800

    0,800

    0,600

    0,600

    0,600

    0,600

    4,000

    TOTALE degli stanziamenti
    per l'ABE

    Impegni

    =1+1a +3a

    2,234

    3,957

    4,042

    4,042

    4,042

    4,042

    22,359

    Pagamenti

    =2+2a

    +3b

    2,234

    3,957

    4,042

    4,042

    4,042

    4,042

    22,359

    Prezzi costanti

    La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

    Stanziamenti di impegno in Mil EUR (al terzo decimale) in prezzi costanti

    ABE

    Specificare gli obiettivi e i risultati

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    RISULTATI

    Tipo 91

    Costo medio

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N.

    Costo

    N. totale

    Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO 1 92 - Vigilanza diretta degli emittenti di cripto-attività garantite da attività significative

    - Risultato

    0,800

    0,800

    0,600

    0,600

    0,600

    0,600

    4,000

    Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

    OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Approvazione di un White Paper sulle cripto-attività modificato presentato da un emittente di token collegati ad attività significativi

    - Risultato

    Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

    COSTO TOTALE

    0,800

    0,800

    0,600

    0,600

    0,600

    0,600

    4,000

    L'attività di vigilanza diretta dell'ABE è interamente finanziata dalle commissioni riscosse dai soggetti sottoposti a vigilanza nelle modalità seguenti:

    ABE

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Totale

    I costi sono coperti al 100 % da commissioni riscosse dai soggetti sottoposti a vigilanza

    2,234

    3,957

    4,042

    4,042

    4,042

    4,042

    22,359

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    2,234

    3,957

    4,042

    4,042

    4,042

    4,042

    22,359

    Le attività di coordinamento dell'ESMA nell'ambito del regime pilota della DLT, di cui alla pertinente proposta di regolamento relativo alle infrastrutture di mercato basate sulla DLT, sono finanziate dal suo bilancio di esercizio; i contributi dell'UE sono pari al 40 % (importi indicati nella tabella 3.2.1 - Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese) e quelli delle autorità nazionali competenti sono pari al 60 % (importi indicati nella tabella 3.2.5 - Contributi di terzi) del costo totale.

    INFORMAZIONI SPECIFICHE

    Competenze di vigilanza diretta

    L'Autorità bancaria europea (ABE) è uno organismo dell'Unione speciale, creato per proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese.

    Benché l'ABE dovrà assumere personale specializzato, i compiti e le funzioni da svolgere per l'attuazione della legislazione proposta sono in linea con il suo mandato e le sue funzioni.

    Nello specifico, l'ABE dovrà formare e assumere specialisti per adempiere i compiti di vigilanza diretta previsti nella presente proposta in relazione alla vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attività significativi.

    Altre proposte che rientrano nella presente scheda finanziaria legislativa

    La presente scheda finanziaria legislativa riguarda anche l'impatto finanziario derivante dalla proposta di regolamento relativo alle infrastrutture di mercato basate sulla DLT, che prevede l'aumento dei finanziamenti per l'ESMA.

    (1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE [COM(2020) 591], 23 settembre 2020.
    (2)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito [COM(2020) 594].
    (3)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].
    (4)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 [COM(2020) 596].
    (5)    Commissione europea, "Piano d'azione per le tecnologie finanziarie", COM(2018) 109 final.
    (6)    ESMA, "Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets", 2019; relazione dell'ABE con parere sulle cripto-attività, 2019.
    (7)    Lettera del presidente del Consiglio per la stabilità finanziaria ai ministri delle Finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali, 2018.
    (8)    Gruppo di lavoro del G7 sugli stablecoin, relazione "Investigating the impact of global stablecoins", 2019.
    (9)    Lettera di incarico della presidente eletta Von der Leyen al vicepresidente Dombrovskis, 10 settembre 2019.
    (10)    Dichiarazione comune della Commissione europea e del Consiglio sugli stablecoin, 5 dicembre 2019.
    (11)    "Report with recommendations to the Commission on Digital Finance: emerging risks in crypto-assets - regulatory and supervisory challenges in the area of financial services, institutions and markets", 2020/2034(INL) https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2034(INL)&l=en .
    (12)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
    (13)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 [COM(2020) 596].
    (14)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito [COM(2020) 594].
    (15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per le tecnologie finanziarie" [COM(2018) 109], 8 marzo 2018.
    (16)    ESMA, "Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets", 2019; relazione dell'ABE con parere sulle cripto-attività, 2019.
    (17)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf .
    (18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" [COM(2020) 67], 19 febbraio 2020.
    (19)    Lettera di incarico della presidente eletta Von der Leyen al vicepresidente Dombrovskis, 10 settembre 2019.
    (20)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies .
    (21)    Raccomandazione 7 della relazione finale del Forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf ).
    (22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale" [COM(2020) 203], 10 marzo 2020.
    (23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza [COM(2020) 605 final], 24 luglio 2020.
    (24)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/
    2019-crypto-assets-consultation-document_en.pdf.
    (25)    Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività" [SWD(2020) 380].
    (26)    https://ec.europa.eu/info/publications/egbpi-meetings-2020_en.
    (27)    Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività" [SWD(2020) 380].
    (28)    Consiglio per la stabilità finanziaria, "Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by 'global stablecoin' arrangements".
    (29)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
    (30)    GU C […] del […], pag. […].
    (31)    GU C […] del […], pag. […].
    (32)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE [COM(2020) 591].
    (33)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
    (34)    GAFI (2012-2019), "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation", GAFI, Parigi, Francia (www.fatf-gafi.org/recommendations.html).
    (35)    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
    (36)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
    (37)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
    (38)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
    (39)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
    (40)    Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
    (41)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
    (42)    Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
    (43)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
    (44)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
    (45)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
    (46)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
    (47)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
    (48)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
    (49)    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
    (50)    Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
    (51)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
    (52)    Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).
    (53)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
    (54)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
    (55)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].
    (56)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].
    (57)    Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
    (58)    Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).
    (59)    Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).
    (60)    Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 011 del 17.1.2015, pag. 1).
    (61)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
    (62)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
    (63)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].
    (64)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].
    (65)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].
    (66)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 [COM(2020) 595].
    (67)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 33 del 23.12.2015, pag. 35).
    (68)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
    (69)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
    (70)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
    (71)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
    (72)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
    (73)    GU: inserire nel testo il numero, la data e il riferimento alla GU del presente regolamento.
    (74)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (75)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
    (76)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (77)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (78)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (79)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). E così per gli anni a seguire.
    (80)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). E così per gli anni a seguire.
    (81)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.).
    (82)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
    (83)    I costi per l'ABE comprendono il 100 % del contributo pensionistico del datore di lavoro mentre quelli per l'ESMA comprendono il contributo pensionistico corrispondente alla quota del 60 % prevista per le autorità nazionali competenti.
    (84)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
    (85)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (86)    Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
    (87)    Cfr. articoli del regolamento (UE, Euratom) n. /2020 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
    (88)    Il 100 % del costo di attuazione della proposta sarà coperto dalle commissioni.
    (89)    Pari al 60 % del costo totale stimato (il contributo dell'UE è stato stimato al 40 %) più una quota del 60 % dei contributi pensionistici del datore di lavoro.
    (90)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
    (91)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.).
    (92)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
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    Bruxelles, 24.9.2020

    COM(2020) 593 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937





















    {SEC(2020) 306 final} - {SWD(2020) 380 final} - {SWD(2020) 381 final}


    ALLEGATO I: White Paper sulle cripto-attività per gli emittenti di cripto-attività – contenuto minimo

    Parte A: informazioni generali sull'emittente

    1.Nome dell'emittente;

    2.sede legale;

    3.data di registrazione;

    4.identificativo della persona giuridica;

    5.se del caso, gruppo di imprese di cui l'emittente fa parte;

    6.identità, indirizzo e funzioni delle persone appartenenti all'organo di amministrazione dell'emittente;

    7.la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5;

    8.potenziali conflitti di interesse;

    9.i dettagli dei risultati finanziari dell'emittente negli ultimi tre anni o, qualora l'emittente sia stato costituito meno di tre anni addietro, i risultati finanziari dell'emittente dalla data della sua registrazione. Se l'offerta ha come oggetto utility token che possono essere effettivamente scambiati con un prodotto o un servizio al momento dell'emissione, l'emittente è esonerato da tale obbligo.

    Parte B: informazioni sul progetto

    1.Nome del progetto o delle cripto-attività (se diverso dal nome dell'emittente);

    2.dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi gli indirizzi e/o il domicilio della società) coinvolti nella realizzazione del progetto, quali consulenti, squadra di sviluppo e fornitori di servizi per le cripto-attività;

    3.una descrizione delle ragioni alla base dell'emissione di cripto-attività;

    4.se l'offerta al pubblico di cripto-attività ha come oggetto utility token, le caratteristiche principali dei prodotti o servizi sviluppati o da sviluppare;

    5.informazioni sull'organizzazione del progetto, comprese la descrizione delle tappe passate e future del progetto e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto;

    6.se del caso, informazioni sull'uso previsto dei fondi;

    7.fatta eccezione per gli utility token, le spese relative all'offerta al pubblico di cripto-attività.

    Parte C: informazioni sull'offerta al pubblico di cripto-attività o sulla loro ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

    1.Indicazione attestante se il White Paper riguardi un'offerta al pubblico di cripto-attività e/o l'ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    2.se del caso, l'importo che l'offerta intende raccogliere in qualsiasi moneta fiduciaria o in qualsiasi altra cripto-attività; se del caso, eventuali soft cap (importo minimo necessario per la realizzazione del progetto) o hard cap (importo massimo dell'offerta al pubblico) fissati per l'offerta al pubblico di cripto-attività;

    3.prezzo di emissione della cripto-attività oggetto dell'offerta (in moneta fiduciaria o in altra cripto-attività);

    4.se del caso, il numero totale di cripto-attività oggetto dell'offerta e/o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    5.indicazione dei possessori/acquirenti ai quali si rivolge l'offerta al pubblico di cripto-attività e/o dell'ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di acquirenti o possessori di tali cripto-attività;

    6.avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all'offerta al pubblico di cripto-attività potranno ottenere il rimborso del loro contributo se il soft cap (importo minimo necessario per la realizzazione del progetto) non viene raggiunto al termine dell'offerta al pubblico o se l'offerta viene annullata e descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi;

    7.informazioni sulle varie fasi temporali dell'offerta di cripto-attività, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico);

    8.per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l'offerta al pubblico è aperta e le disposizioni per salvaguardare i fondi o altre cripto-attività di cui all'articolo 9;

    9.metodi di pagamento per l'acquisto delle cripto-attività offerte;

    10.per le cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, informazioni sul diritto di recesso di cui all'articolo 12;

    11.informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento delle cripto-attività acquistate ai possessori;

    12.se del caso, nome del fornitore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento delle cripto-attività e forma di tale collocamento (garantito o meno);

    13.se del caso, nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l'ammissione alla negoziazione;

    14.il diritto applicabile all'offerta al pubblico di cripto-attività, così come i tribunali competenti.

    Parte D: diritti e obblighi connessi alle cripto-attività

    1.La dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 6;

    2.una descrizione delle caratteristiche e delle funzionalità delle cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, incluse informazioni sui tempi previsti per l'applicazione delle funzionalità;

    3.una descrizione dei diritti e degli obblighi (se presenti) dell'acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti;

    4.se del caso, informazioni sulle future offerte di cripto-attività da parte dell'emittente e sul numero di cripto-attività conservate dall'emittente stesso;

    5.se l'offerta di cripto-attività o l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività ha come oggetto utility token, le informazioni sulla qualità e la quantità di prodotti e/o servizi a cui questi danno accesso;

    6.se le offerte al pubblico di cripto-attività o l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività hanno come oggetto utility token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i prodotti o i servizi a cui si riferiscono;

    7.se non è richiesta l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere le cripto-attività dopo l'offerta al pubblico;

    8.eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

    9.se le cripto-attività mirano a mantenere un valore stabile attraverso protocolli per l'aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli.

    Parte E: informazioni rel