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Document 52020PC0453

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta

COM/2020/453 final

Bruxelles, 28.5.2020

COM(2020) 453 final

2020/0100(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta

{SWD(2020) 92 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione sul Green Deal europeo, che ha delineato la sua tabella di marcia verso una nuova politica di crescita dell'Europa basata su ambiziosi obiettivi climatici e ambientali e su processi partecipativi che riuniscono i cittadini, le città e le regioni nella lotta ai cambiamenti climatici e nel sostegno alla tutela dell'ambiente. In linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 in modo equo ed efficace, con il Green Deal europeo è stato annunciato un meccanismo per una transizione giusta con l'obiettivo di fornire strumenti per affrontare la sfida climatica senza lasciare indietro nessuno. Le regioni e le persone maggiormente vulnerabili sono le più esposte agli effetti nocivi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. Nel contempo, l'esigenza di gestire la transizione comporta profonde modifiche strutturali. Le ripercussioni sui cittadini e sui lavoratori saranno differenti e il punto di partenza non è lo stesso per tutti gli Stati membri, le regioni e le città coinvolte nella transizione, così come diverse sono le loro capacità di reazione.

Come illustrato più in dettaglio nella comunicazione sul piano di investimenti del Green Deal europeo 1 , adottata il 14 gennaio 2020, il meccanismo per una transizione giusta si concentrerà sulle regioni e sui settori più esposti alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili, compresi il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, e che hanno minore capacità di far fronte alle sfide derivanti dalla transizione. Il meccanismo per una transizione giusta consta di tre pilastri: un Fondo per una transizione giusta, attuato in regime di gestione concorrente, un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico volto a mobilitare ulteriori investimenti a favore delle regioni interessate.

La proposta relativa all'istituzione del Fondo per una transizione giusta 2 è stata adottata dalla Commissione il 14 gennaio 2020. Con tale proposta vengono stabiliti in particolare il contenuto e la portata del Fondo, nonché le norme applicabili in fase di attuazione dello stesso. I piani territoriali per una transizione giusta sono fondamentali per la programmazione e l'attuazione del Fondo e devono stabilire le fasi principali e il calendario del processo di transizione, oltre a individuare i territori maggiormente danneggiati dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra.

La proposta relativa a un Fondo per una transizione giusta comprende anche, all'allegato I, una metodologia che sarà utilizzata per calcolare le quote relative alle dotazioni degli Stati membri nell'ambito di tale Fondo.

Obiettivo e ambito di applicazione della proposta

Lo strumento di prestito per il settore pubblico di cui alla presente proposta costituisce il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta. Sosterrà gli investimenti pubblici attraverso condizioni di prestito preferenziali. Tali investimenti andranno a beneficio dei territori maggiormente danneggiati dalla transizione climatica, individuati nei piani territoriali per una transizione giusta ai fini del Fondo per una transizione giusta.

Tale strumento avrà due componenti, una di sovvenzione e l'altra di prestito. Le sovvenzioni, finanziate dal bilancio dell'UE a partire da entrate con destinazione specifica e risorse di bilancio, ridurranno per i beneficiari l'onere finanziario derivante dal rimborso dei prestiti erogati da un partner finanziario. Se da un lato la componente di sovvenzione, con un valore pari a 1,525 miliardi di EUR, è destinata a essere attuata in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) in qualità di partner finanziario che fornirà 10 miliardi di EUR, dall'altro è prevista la possibilità di collaborare con altri partner finanziari per esplorare altre modalità di cooperazione nel tempo, in particolare nel caso di possibili aumenti delle risorse dell'Unione in futuro, oppure qualora emergano specifici problemi di attuazione. Con il contributo di 1,525 miliardi di EUR per la componente di sovvenzione del sostegno dell'Unione e il prestito della BEI di 10 miliardi di EUR a titolo di risorse proprie, lo strumento di prestito per il settore pubblico ha per obiettivo mobilitare 25-30 miliardi di EUR di investimenti pubblici nel periodo 2021-2027. Tuttavia gli enti pubblici nelle regioni meno sviluppate risentono in generale di una minore capacità di investimento pubblico. La percentuale di sovvenzione riconosciuta ai progetti promossi da tali enti dovrebbe dunque essere relativamente più elevata, ma senza superare il 20 % del prestito (quindi un aumento massimo della quota di sovvenzione pari a cinque punti percentuali). Le regioni meno sviluppate sono quelle con un PIL pro capite inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-27, secondo quanto stabilito dalle norme della politica di coesione.

Il programma di lavoro relativo allo strumento specificherà i criteri per la selezione e la classificazione per ordine di priorità dei progetti, da utilizzare qualora la domanda superi le risorse finanziarie disponibili nel quadro delle dotazioni nazionali. Tali criteri possono essere ulteriormente precisati nell'invito a presentare proposte. I criteri terranno conto del contributo del progetto agli obiettivi individuati nei piani territoriali per una transizione giusta, dell'obiettivo generale di promuovere la convergenza regionale e territoriale e del contributo della sovvenzione alla fattibilità dei progetti. Dovrebbe essere data la priorità a progetti che contribuiscono direttamente alla transizione climatica. I criteri possono anche includere il principio dell'"efficienza energetica al primo posto", quale definito nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia 3 , e riprendere i principi e gli orientamenti di cui alla sezione 4.2 della comunicazione sul piano di investimenti del Green Deal europeo.

Il sostegno fornito nell'ambito dello strumento è messo a disposizione unicamente degli Stati membri con almeno un piano territoriale per una transizione giusta elaborato in conformità all'articolo 7 del regolamento [regolamento JTF] e approvato dalla Commissione nell'ambito di un programma o di una modifica di un programma. Al fine di garantire l'accesso allo strumento, la componente di sovvenzione sarà messa a disposizione degli Stati membri per i progetti ammissibili attraverso dotazioni assegnate a livello nazionale, che devono essere rispettate in una prima fase (espresse in percentuale del bilancio complessivo disponibile dello strumento). Tali quote nazionali saranno determinate applicando il metodo di assegnazione di cui all'allegato I del regolamento [regolamento JTF].

Tuttavia, al fine di conciliare questo obiettivo con la necessità di ottimizzare l'impatto economico dello strumento e la relativa attuazione, tali dotazioni nazionali dovrebbero essere assegnate unicamente fino al 31 dicembre 2024. Oltre tale data, le rimanenti risorse del sostegno dell'Unione alla componente di sovvenzione dello strumento saranno rese disponibili su base competitiva a livello dell'Unione e senza alcuna quota nazionale prestabilita. La Commissione e la BEI garantiranno che la ripartizione tra gli Stati membri negli ultimi tre anni del periodo 2021-2027 assicuri la prevedibilità degli investimenti e segua un'impostazione basata sulle esigenze e sulla convergenza regionale.

Lo strumento sosterrà gli enti pubblici e coprirà un'ampia gamma di investimenti, a condizione che questi ultimi contribuiscano a soddisfare le esigenze di sviluppo derivanti dalle sfide poste dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, secondo quanto indicato nei piani territoriali per una transizione giusta. Tali investimenti verranno concepiti tenendo conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, come previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Sostenendo gli investimenti che non generano entrate sufficienti e che altrimenti non otterrebbero un sostegno finanziario senza un elemento di sovvenzione, lo strumento ha per obiettivo fornire agli enti del settore pubblico le risorse supplementari necessarie per affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione climatica. Permetterà inoltre a tali enti pubblici, che beneficiano di dotazioni più elevate di risorse pubbliche, di acquisire maggiore resilienza agli shock futuri, simmetrici e asimmetrici, comprese le catastrofi.

Le risorse sono inoltre destinate alla fornitura di consulenza per promuovere la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione di progetti ammissibili.

Complementarità con il primo e il secondo pilastro del meccanismo per una transizione giusta

La portata del sostegno offerto del Fondo per una transizione giusta (primo pilastro del meccanismo per una transizione giusta) è limitata agli investimenti destinati a ridurre i costi sociali ed economici della transizione climatica per i territori individuati. Si concentra sulla diversificazione economica di questi territori e sulla riqualificazione professionale, sull'assistenza nella ricerca di un impiego e sull'inclusione nel mercato del lavoro dei lavoratori interessati, principalmente mediante sovvenzioni. Il secondo e il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta permetteranno di sostenere una gamma di investimenti più ampia da un punto di vista sia settoriale sia geografico, al fine di rafforzare le azioni e gli obiettivi del Fondo per una transizione giusta. Sarà quindi possibile una copertura più ampia delle esigenze di sviluppo, nella misura in cui il sostegno andrà a vantaggio delle regioni individuate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Il sostegno fornito nell'ambito dello strumento di prestito per il settore pubblico sarà inoltre complementare ai prodotti finanziari offerti dal regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU (secondo pilastro del meccanismo per una transizione giusta). Mentre l'obiettivo di tale regime è attirare investimenti privati e sostenere gli investimenti pubblici capaci di generare entrate sufficienti per essere finanziariamente sostenibili, lo strumento di prestito per il settore pubblico sarà incentrato sugli investimenti pubblici con entrate insufficienti, che non potrebbero essere finanziati ricorrendo a prestiti privi della componente di sovvenzione.

Data la differenza tra i progetti, le loro caratteristiche economiche e i beneficiari interessati, gli interventi nell'ambito dei tre pilastri dovrebbero essere complementari.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174, primo comma, TFUE: "[l'Unione] sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite."

L'articolo 175, terzo comma, TFUE, dispone inoltre che "[l]e azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni".

Il sostegno dell'UE si fonda sull'articolo 322, paragrafo 1, TFUE: "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti: a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti; b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili."

Sussidiarietà e proporzionalità

La portata delle sfide poste dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra e affrontate dal meccanismo per una transizione giusta richiede un intervento a livello dell'UE. La sfida posta dalla transizione ha dimensioni e portata europee e può pertanto essere affrontata in modo più efficiente a livello dell'UE.

Dovrebbe in particolare essere rafforzata, mediante un sostegno sotto forma di sovvenzioni, la capacità degli enti pubblici di accedere a finanziamenti al fine di realizzare investimenti che non generano entrate sufficienti.

Offrire un simile sostegno sotto forma di sovvenzioni a livello dell'UE, in regime di gestione diretta, garantisce la parità di accesso degli enti pubblici di tutti gli Stati membri a beneficio dei territori maggiormente danneggiati dalla transizione climatica individuati nei piani territoriali per una transizione giusta. Insieme al prestito fornito dalla BEI, la componente di sovvenzione dello strumento aumenta l'attrattiva degli investimenti in questione anche per altre fonti di finanziamento o istituzioni finanziarie.

Lo strumento è inoltre concepito in modo da rispettare il principio di proporzionalità, in quanto fornisce quote nazionali assegnate su base temporanea e livelli differenziati di sostegno mediante sovvenzioni in funzione del livello di sviluppo del territorio interessato.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente alla procedura legislativa ordinaria, come previsto all'articolo 175, terzo comma, del trattato, l'atto giuridico scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.Valutazione d'impatto e consultazioni dei portatori di interessi

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel maggio e nel giugno 2018 la Commissione ha adottato le proprie proposte per il bilancio a lungo termine per il periodo successivo al 2020 e la prossima generazione di programmi e fondi. Come parte integrante di questo processo la Commissione ha condotto una serie di consultazioni pubbliche sui principali programmi di spesa per raccogliere i pareri di tutte le parti interessate su come sfruttare al massimo ogni singolo euro del bilancio dell'UE.

La consultazione pubblica sul bilancio a lungo termine dell'UE nel settore della coesione si è svolta dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018 e ha ricevuto 4 395 risposte. L'85 % di coloro che hanno risposto ha convenuto sull'importanza delle sfide poste dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e circolare, che garantisca la tutela dell'ambiente e la resilienza ai cambiamenti climatici. Solo il 42 % di coloro che hanno risposto ritiene tuttavia che queste sfide siano adeguatamente affrontate dai programmi/fondi esistenti.

Nel contesto dei negoziati sul bilancio a lungo termine per il periodo successivo al 2020 il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 novembre 2018, ha chiesto l'introduzione di una dotazione specifica (4,8 miliardi di EUR) per un nuovo Fondo per una transizione energetica equa destinato ad affrontare le ripercussioni sociali, socioeconomiche e ambientali sui lavoratori e sulle comunità gravemente colpiti dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Questa richiesta è stata ribadita dal Comitato delle regioni, che ha emesso un parere 4 sulla ristrutturazione socioeconomica delle regioni carbonifere in Europa, chiedendo che siano rese disponibili ulteriori risorse per contribuire a far fronte alle esigenze specifiche delle regioni carbonifere. Il parere suggerisce al riguardo di stanziare 4,8 miliardi di EUR per l'istituzione di un "Fondo per una transizione energetica giusta" inteso a mitigare gli effetti sociali, socioeconomici e ambientali della transizione in queste regioni.

Nelle conclusioni del 18 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha sottolineato la sua determinazione a far sì che l'UE continui a svolgere un ruolo guida in una transizione verde socialmente equa e giusta nel quadro dell'attuazione dell'accordo di Parigi. Ha inoltre approvato, con le sue conclusioni del 12 dicembre 2019, l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e ha sostenuto il principio secondo cui le regioni e i settori maggiormente colpiti dalla transizione beneficeranno di un sostegno su misura a titolo del meccanismo per una transizione giusta, comprendente un Fondo per una transizione giusta nonché un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico.

Valutazione d'impatto

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 5 era accompagnata da una valutazione d'impatto 6 , con cui è stato convalidato il sistema di attuazione proposto per questi fondi.

La valutazione d'impatto ha inoltre esaminato le sfide cui dovranno far fronte il prossimo quadro finanziario pluriennale e la prossima politica di coesione e ha confermato la necessità, in linea con l'esito della consultazione pubblica, di sostenere una transizione verso un'energia pulita ed equa attraverso un obiettivo strategico specifico e un corrispondente meccanismo di concentrazione tematica (cfr. i capitoli 2.2 e 3.2).

L'obiettivo del meccanismo per una transizione giusta è pertanto giustificato, in quanto consiste nel garantire una transizione energetica equa riducendo i costi economici e sociali derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra. Il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta sosterrà i territori maggiormente danneggiati, affronterà le sfide in materia di sviluppo poste dalla transizione e fornirà agli enti del settore pubblico risorse da investire in progetti che agevolino la transizione verso la neutralità climatica.

La valutazione d'impatto ha inoltre sottolineato che gli effetti della transizione energetica si manifestano in modo non uniforme (cfr. il capitolo 3.3). La valutazione d'impatto ha evidenziato in particolare le sfide cui le regioni maggiormente colpite devono far fronte a causa della loro dipendenza dalla produzione di combustibili solidi e dell'elevata percentuale di combustibili solidi presenti nel loro mix di produzione di energia elettrica. Tale valutazione giustifica la proposta secondo cui il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta deve essere concentrato sui territori maggiormente danneggiati e la proposta di assegnazione temporanea di quote nazionali per la componente di sovvenzione, conformemente alla metodologia proposta nell'ambito del Fondo per una transizione giusta.

Le analisi e gli elementi della valutazione d'impatto di cui sopra sostengono gli obiettivi e le caratteristiche principali del terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta.

La gamma dei settori che dovrebbero beneficiare del sostegno agli investimenti è molto ampia e ricomprende potenzialmente tutti gli investimenti pubblici che rientrano nelle competenze degli enti pubblici, come ad esempio le infrastrutture dell'energia e dei trasporti, le reti di teleriscaldamento, i trasporti pubblici, le misure di efficienza energetica, compresa la ristrutturazione degli edifici, gli investimenti a sostegno della transizione verso l'economia circolare, il ripristino e la decontaminazione dei terreni nonché il miglioramento delle competenze, la riqualificazione professionale, la formazione e le infrastrutture sociali. Le attività sostenute saranno individuate in maniera mirata, alla luce delle specifiche esigenze di sviluppo previste da ciascun piano territoriale per una transizione giusta.

La presente proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che illustra in dettaglio le motivazioni e la giustificazione per l'istituzione dello strumento, nonché i meccanismi previsti per monitorare e valutare i risultati conseguiti.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione totale proposta per la componente di sovvenzione dello strumento è pari a 1,525 miliardi di EUR. Si prevede di finanziare questo importo principalmente mediante entrate con destinazione specifica per un valore di 1,275 miliardi di EUR e in parte con stanziamenti programmati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 per un valore di 250 milioni di EUR.

Delle entrate con destinazione specifica previste, un miliardo di EUR proverrà dalle eccedenze stimate della dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) dopo la sua fase di costituzione, che si concluderà nel 2022. Il regolamento FEIS fissa il tasso di copertura della garanzia dell'UE di 26 miliardi di EUR al 35 %, per un valore di 9,1 miliardi di EUR da mantenere nel fondo di garanzia del FEIS. La costituzione della copertura è stata programmata per il periodo 2015-2020 relativamente agli impegni e per il periodo 2016-2022 per quanto concerne i pagamenti. La fine del periodo di investimento previsto dal regolamento FEIS è il 31 dicembre 2020 per le approvazioni e il 31 dicembre 2022 per la firma dei contratti da parte della BEI e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) con i beneficiari o gli intermediari finanziari. Il tasso di copertura del 35 % è stato stabilito sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione nel settembre 2016, in cui si stimavano perdite potenziali pari al 33,4 %. La stima attuale delle perdite potenziali fornita dalla BEI e dal FEI sulla base dei dati al 31 dicembre 2019 è inferiore a tale percentuale. La riduzione del tasso di copertura è dovuta principalmente alle seguenti ragioni:

·l'importo totale delle attivazioni delle garanzie, pari a 180,2 milioni di EUR nei primi quattro anni, è inferiore a quello delle ipotesi prudenziali utilizzate per stimare le perdite potenziali;

·i costi effettivi di finanziamento coperti dalla garanzia dell'UE sono finora inferiori al previsto grazie al contesto favorevole dei tassi di interesse;

·l'esposizione al rischio di cambio è inferiore al previsto, in larga misura a causa del recesso del Regno Unito dall'UE.

In tale contesto è prevedibile che la garanzia dell'UE richieda 1,17 miliardi di EUR di copertura in meno; di tale importo, 1 miliardo di EUR potrebbe essere assegnato allo strumento proposto. Si prevede di assegnare tali entrate a partire dal 2023, una volta che il portafoglio totale del FEIS sarà stato firmato dalla BEI e dal FEI e sarà dunque possibile realizzare una stima più accurata delle potenziali perdite. Nel frattempo la costituzione della copertura per la garanzia del FEIS dovrebbe proseguire così come è stata programmata inizialmente, poiché il basso tasso di perdite nei primi quattro anni non pregiudica la futura evoluzione del portafoglio del FEIS.

I 525 milioni di EUR restanti saranno parzialmente finanziati con risorse provenienti dal bilancio dell'Unione per un importo di 250 milioni di EUR a prezzi correnti. La proposta confluirà nei negoziati sul prossimo QFP e dovrebbe essere integrata nel quadro di un accordo globale sul prossimo QFP.

Infine la proposta sarà finanziata con 275 milioni di EUR di entrate con destinazione specifica provenienti dal rimborso degli strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all'allegato I del presente regolamento. È stato proposto di finanziare anche 1 miliardo di EUR della copertura del programma InvestEU con rientri di capitale provenienti dagli stessi strumenti finanziari. La stima attuale dei rimborsi provenienti da tali strumenti finanziari durante il periodo 2021-2032 è di 2,1 miliardi di EUR, su un totale di 5,9 miliardi di EUR di attività previsti entro il 31 dicembre 2020, un importo sufficiente a coprire il fabbisogno del programma InvestEU e dello strumento di prestito per il settore pubblico.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 6, e all'articolo 22 del regolamento finanziario, nelle apposite linee di bilancio previste per la registrazione delle entrate con destinazione specifica dello strumento di prestito per il settore pubblico e del programma InvestEU, l'importo stimato delle entrate dell'esercizio da assegnare allo strumento di prestito per il settore pubblico e al programma InvestEU sarà indicato nei commenti generali inseriti nel progetto di bilancio annuale presentato dalla Commissione.

Dalla dotazione finanziaria per la componente di sovvenzione verrà assegnato un massimo di 25 milioni di EUR di entrate con destinazione specifica per i servizi di consulenza volti a sostenere la preparazione e l'attuazione dei progetti ammissibili.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il quadro giuridico è costituito da una specifica proposta di regolamento relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico, che:

·definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello strumento;

·stabilisce gli obiettivi dello strumento;

·specifica le risorse di bilancio e la sequenza per l'accesso alle quote della dotazione temporaneamente assegnate a livello nazionale;

·disciplina il metodo di attuazione in regime di gestione diretta;

·fissa le condizioni di ammissibilità;

·illustra le condizioni per la risoluzione delle convenzioni di sovvenzione;

·determina la forma del sostegno e i tassi applicabili alle sovvenzioni.

2020/0100 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 8 ,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione sul Green Deal europeo 9 , che ha delineato la sua tabella di marcia verso una nuova politica di crescita dell'Europa e ha fissato ambiziosi obiettivi per la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente. In linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 in modo equo ed efficace, con il Green Deal europeo è stato annunciato un meccanismo per una transizione giusta con l'obiettivo di fornire strumenti per affrontare la sfida climatica senza lasciare indietro nessuno. Le regioni e le persone maggiormente vulnerabili sono le più esposte agli effetti nocivi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. Nel contempo, l'esigenza di gestire la transizione comporta profonde modifiche strutturali.

(2)Con la comunicazione sul piano di investimenti del Green Deal europeo 10 , adottata il 14 gennaio 2020, la Commissione ha istituito il meccanismo per una transizione giusta, che si concentra sulle regioni e sui settori più esposti alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili, compresi il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, e che hanno minore capacità di finanziare gli investimenti richiesti. Il meccanismo per una transizione giusta consta di tre pilastri: un Fondo per una transizione giusta, attuato in regime di gestione concorrente, un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico volto a mobilitare ulteriori investimenti a favore delle regioni interessate.

(3)La proposta relativa all'istituzione del Fondo per una transizione giusta 11 è stata adottata dalla Commissione il 14 gennaio 2020. Per garantire che il Fondo sia programmato e attuato al meglio devono essere adottati piani territoriali per una transizione giusta che consentano di stabilire le fasi principali e il calendario del processo di transizione, identificando i territori maggiormente danneggiati dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra e con minori capacità di affrontare le sfide poste dalla transizione.

(4)Dovrebbe essere predisposto uno strumento di prestito per il settore pubblico (lo "strumento"). Esso rappresenta il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta e sostiene gli investimenti realizzati dagli enti del settore pubblico. Tali investimenti dovrebbero rispondere alle esigenze di sviluppo derivanti dalle sfide poste dalla transizione descritte nei piani territoriali per una transizione giusta, quali adottati dalla Commissione. Le attività destinate a ricevere sostegno dovrebbero essere coerenti con le attività sostenute dagli altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta ed integrarle.

(5)Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il meccanismo dovrebbe contemplare un'ampia gamma di investimenti, a condizione che questi ultimi contribuiscano a soddisfare le esigenze di sviluppo nel quadro della transizione verso un'economia climaticamente neutra, secondo quanto indicato nei piani territoriali per una transizione giusta. Gli investimenti sostenuti possono riguardare le infrastrutture dell'energia e dei trasporti, le reti di teleriscaldamento, la mobilità verde, la gestione intelligente dei rifiuti, l'energia pulita e le misure di efficienza energetica, comprese la ristrutturazione e la trasformazione di edifici, il sostegno alla transizione verso un'economia circolare, il ripristino e la decontaminazione dei terreni nonché il miglioramento delle competenze, la riqualificazione professionale, la formazione e le infrastrutture sociali, compresa l'edilizia popolare. Lo sviluppo delle infrastrutture può comprendere anche soluzioni che permettano di migliorarne la resilienza affinché resistano alle catastrofi. È opportuno favorire un'impostazione globale per quanto riguarda gli investimenti, in particolare per quei territori che hanno importanti esigenze in termini di transizione. Potrebbero essere sostenuti investimenti anche in altri settori, purché siano coerenti con i piani territoriali per una transizione giusta adottati. Sostenendo gli investimenti che non generano entrate sufficienti, lo strumento mira a fornire agli enti del settore pubblico le risorse aggiuntive necessarie per affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dall'adeguamento alla transizione climatica. Per contribuire a individuare investimenti ad impatto ambientale altamente positivo ammissibili nel quadro dello strumento, può essere utilizzata la tassonomia dell'UE relativa alle attività economiche ecosostenibili.

(6)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.

(7)Lo strumento dovrebbe fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni concesse dall'Unione, combinate con prestiti erogati da un partner finanziario. La dotazione finanziaria della componente di sovvenzione, attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta, dovrebbe assumere la forma di finanziamento non collegato ai costi, in conformità all'articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario") 12 . Tale forma di finanziamento dovrebbe incentivare la partecipazione dei promotori di progetti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello strumento in modo efficiente in relazione all'entità del prestito. La componente di prestito dovrebbe essere fornita dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI"). Lo strumento può essere esteso anche ad altri partner finanziari erogatori del prestito, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse per la componente di sovvenzione oppure nel caso in cui ciò sia necessario per garantire una corretta attuazione.

(8)Si prevede che [250 000 000] EUR della componente di sovvenzione dello strumento siano finanziati a titolo del bilancio dell'Unione conformemente alla [nuova proposta relativa al QFP]; tale importo dovrebbe costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 13 .

(9)L'importo di 275 000 000 EUR della componente di sovvenzione dello strumento deve essere finanziato mediante rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali entrate derivano da programmi cessati, indipendenti dallo strumento, e dovrebbero essere considerate alla stregua di entrate con destinazione specifica esterne in deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, sulla base dell'articolo 322, paragrafo 1, TFUE.

(10)L'importo di 1 000 000 000 EUR della componente di sovvenzione dello strumento dovrebbe essere finanziato dall'eccedenza prevedibile della copertura della garanzia dell'Unione stabilita dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce anche il Fondo europeo per gli investimenti strategici ("regolamento FEIS") 14 . Al fine di assegnare tale eccedenza allo strumento è dunque opportuno prevedere una deroga a quanto stabilito dall'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, che prevede l'obbligo di restituire al bilancio ogni eccedenza degli accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio. Sulla base dell'articolo 322, paragrafo 1, TFUE, tali entrate con destinazione specifica dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica esterne in deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario.

(11)Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne dovrebbero essere riportati di diritto al programma o all'azione successivi. Tale disposizione consente di far coincidere il calendario pluriennale delle entrate con destinazione specifica e il percorso di attuazione dei progetti finanziati dallo strumento.

(12)È inoltre opportuno prevedere risorse per la fornitura di consulenza al fine di promuovere la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti.

(13)Per garantire a tutti gli Stati membri la possibilità di beneficiare della componente di sovvenzione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per stabilire le quote assegnate su base nazionale che devono essere rispettate in una prima fase, sulla base del criterio di distribuzione proposto nel regolamento relativo al Fondo per una transizione giusta. Tuttavia, al fine di conciliare questo obiettivo con la necessità di ottimizzare l'impatto economico dello strumento e l'attuazione di quest'ultimo, tali dotazioni nazionali dovrebbero essere assegnate unicamente fino al 31 dicembre 2024. Oltre tale data, le rimanenti risorse disponibili per la componente di sovvenzione dovrebbero essere fornite su base competitiva a livello dell'Unione e senza alcuna quota nazionale prestabilita, garantendo nel contempo la prevedibilità degli investimenti e seguendo un'impostazione basata sulle esigenze e sulla convergenza regionale.

(14)Le condizioni di ammissibilità e i criteri di aggiudicazione specifici dovrebbero essere definiti nel programma di lavoro e nell'invito a presentare proposte. Tali condizioni di ammissibilità e criteri di aggiudicazione dovrebbero tenere conto della pertinenza del progetto nel contesto delle esigenze di sviluppo descritte nei piani territoriali per una transizione giusta, dell'obiettivo generale di promuovere la convergenza regionale e territoriale e dell'importanza della componente di sovvenzione per la fattibilità del progetto. Il sostegno dell'Unione istituito dal presente regolamento dovrebbe pertanto essere messo a disposizione unicamente degli Stati membri che hanno adottato almeno un piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di garantire la coerenza e l'uniformità tra i diversi pilastri del meccanismo, anche nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte si terrà conto dei piani territoriali per una transizione giusta presentati dagli Stati membri.

(15)Il sostegno nell'ambito del presente strumento dovrebbe essere fornito unicamente ai progetti che non generano un flusso sufficiente di entrate proprie tale da renderli finanziariamente sostenibili e da consentirne il finanziamento unicamente mediante prestiti erogati a condizioni di mercato. Le entrate proprie dovrebbero corrispondere alle entrate (ad eccezione dei trasferimenti di bilancio) generate direttamente dalle attività svolte nell'ambito del progetto, come quelle derivanti da vendite, diritti o pedaggi e come i risparmi incrementali conseguenti all'ammodernamento delle risorse esistenti.

(16)Poiché la componente di sovvenzione dovrebbe riflettere le diverse esigenze di sviluppo delle regioni di tutti gli Stati membri, tale sostegno dovrebbe essere modulato. Tenendo conto del fatto che gli enti del settore pubblico nelle regioni meno sviluppate, quali definite all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni], normalmente dispongono di una minore capacità di investimento pubblico, i tassi di sovvenzione applicati ai prestiti erogati a tali enti dovrebbero essere relativamente più elevati.

(17)Al fine di garantire un'efficace attuazione dello strumento, può essere necessario fornire consulenza per la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti. Tale consulenza dovrebbe essere fornita tramite il polo di consulenza InvestEU.

(18)Al fine di accelerare l'attuazione e garantire che le risorse siano utilizzate tempestivamente, il presente regolamento dovrebbe stabilire garanzie specifiche da includere nelle convenzioni di sovvenzione. Tenendo conto di tale obiettivo la Commissione, conformemente al principio di proporzionalità, dovrebbe essere in grado di ridurre o porre fine a qualunque sostegno fornito dall'Unione in caso di grave mancanza di progressi nell'attuazione del progetto. Il regolamento finanziario stabilisce le norme applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario dovrebbe applicarsi alla componente di sovvenzione e alle risorse per la fornitura di consulenza previste dal presente strumento.

(19)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (CE, Euratom) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o qualunque altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(20)Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'ulteriore delega di determinati compiti di attuazione ad agenzie esecutive nonché alla modifica degli elementi contenuti nell'allegato II del presente regolamento in relazione agli indicatori essenziali di performance. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione possa svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(21)Al fine di stabilire un quadro finanziario adeguato per la componente di sovvenzione del presente strumento fino al 31 dicembre 2024, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per definire le dotazioni nazionali disponibili, espresse come quote della dotazione finanziaria globale dello strumento per ciascuno Stato membro in conformità alla metodologia di cui all'allegato I del regolamento [regolamento JTF]. Le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite senza ricorso alla procedura di comitato, dato che le quote derivano direttamente dall'applicazione di una metodologia di calcolo predefinita.

(22)L'obiettivo del presente regolamento, ossia mobilitare investimenti pubblici nei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica affrontando le relative esigenze di sviluppo, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri. A tale riguardo i principali motivi sono le difficoltà che incontrano gli enti pubblici, in mancanza del sostegno offerto dalle sovvenzioni dell'UE, nel sostenere investimenti che non generano flussi sufficienti di entrate proprie e che vanno a beneficio dei territori maggiormente danneggiati dalla transizione climatica, nonché la necessità di un quadro di attuazione coerente in regime di gestione diretta. Poiché tale obiettivo può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce lo strumento di prestito per il settore pubblico (lo "strumento") a sostegno degli enti del settore pubblico, combinando sovvenzioni a carico del bilancio dell'Unione con prestiti accordati dai partner finanziari, e definisce gli obiettivi di tale strumento. Stabilisce le norme relative alla componente di sovvenzione del sostegno dell'Unione fornito nell'ambito di tale strumento, che riguardano in particolare il relativo bilancio per il periodo 2021-2027, le forme del sostegno dell'Unione e le disposizioni in materia di ammissibilità.

Lo strumento fornisce sostegno ai territori dell'Unione che fanno fronte a gravi sfide sociali, ambientali ed economiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1."accordo amministrativo": lo strumento giuridico che istituisce il quadro di cooperazione tra la Commissione e un partner finanziario e definisce le responsabilità e i compiti rispettivi nell'attuazione dello strumento, conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

2."beneficiario": un soggetto giuridico del settore pubblico stabilito in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico, con il quale è stata firmata una convenzione di sovvenzione nell'ambito dello strumento;

3."partner finanziari": la BEI, le altre istituzioni finanziarie internazionali, le banche di promozione nazionali e le istituzioni finanziarie, con cui la Commissione firma un accordo amministrativo di cooperazione nell'ambito dello strumento;

4."progetto": qualsiasi azione individuata dalla Commissione come ammissibile, finanziariamente e tecnicamente indipendente, con un obiettivo predefinito e un periodo stabilito durante il quale deve essere attuata e completata;

5."piano territoriale per una transizione giusta": un piano elaborato a norma dell'articolo 7 del regolamento [regolamento JTF] e approvato dalla Commissione;

6."regime di prestiti": un prestito accordato a un beneficiario da partner finanziari allo scopo di finanziare un insieme di progetti identificabili a priori nell'ambito dello strumento.

Articolo 3
Obiettivi

1.L'obiettivo generale dello strumento è rispondere alle gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra, a beneficio dei territori dell'Unione individuati nei piani territoriali per una transizione giusta redatti dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento [regolamento JTF].

2.L'obiettivo specifico dello strumento è incrementare gli investimenti pubblici che rispondono alle esigenze di sviluppo delle regioni individuate nei piani territoriali per una transizione giusta, agevolando il finanziamento di progetti che non generano un flusso sufficiente di entrate proprie e che non otterrebbero finanziamenti senza l'elemento di sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione.

3.Nel perseguire l'obiettivo specifico di cui al paragrafo 2, il presente regolamento è altresì inteso a fornire consulenza per la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti ammissibili, ove necessario. Tale consulenza è fornita conformemente alle norme e alle modalità di attuazione del polo di consulenza InvestEU istituito dall'articolo [20] del regolamento [regolamento InvestEU].

Articolo 4
Bilancio

1.Fatte salve le risorse aggiuntive assegnate nel bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, la componente di sovvenzione del sostegno fornito nell'ambito del presente strumento è finanziata mediante:

a)risorse del bilancio dell'Unione per un importo di 250 000 000 EUR a prezzi correnti;

b)le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, per un importo massimo di 1 275 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.Le risorse di cui al paragrafo 1, lettera b), sono costituite da rimborsi derivanti dagli strumenti finanziari istituiti a norma dei programmi di cui all'allegato I del presente regolamento, per un importo massimo di 275 000 000 EUR, e dall'eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell'UE istituita dal regolamento FEIS, per un importo massimo di 1 000 000 000 EUR.

3.Le risorse di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da contributi finanziari degli Stati membri, di paesi terzi e di organismi non dell'Unione. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

4.In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, le risorse derivanti dai rimborsi di cui al paragrafo 1, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, le risorse derivanti dall'eccedenza degli accantonamenti del regolamento FEIS di cui al paragrafo 1, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

5.Un importo massimo del 2 % delle risorse di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, nonché per le spese amministrative e le commissioni dei partner finanziari.

6.Per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è previsto un importo massimo di 25 000 000 EUR, compreso tra le risorse di cui al paragrafo 1.

7.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

CAPO II
SOSTEGNO DELL'UNIONE

Articolo 5
Forme del sostegno dell'Unione e modalità di attuazione

1.Il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento assume la forma di sovvenzioni conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.Il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

3.Conformemente all'articolo 69 del regolamento finanziario, la Commissione può delegare ad agenzie esecutive poteri di esecuzione dei compiti relativi al sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento, ai fini di una gestione ottimale ed efficiente di quest'ultimo.

Articolo 6
Disponibilità di risorse

1.Le risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, previa detrazione di un accantonamento per le spese tecniche e amministrative di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sono utilizzate per finanziare progetti conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2.Per le sovvenzioni attribuite in virtù di inviti a presentare proposte pubblicati entro il 31 dicembre 2024, il sostegno dell'Unione concesso ai progetti ammissibili in uno Stato membro non supera le quote nazionali stabilite nella decisione che la Commissione è tenuta ad adottare a norma del paragrafo 4.

3.Per le sovvenzioni attribuite in virtù di inviti a presentare proposte pubblicati a partire dal 1º gennaio 2025, il sostegno dell'Unione concesso ai progetti ammissibili è fornito su base competitiva a livello dell'Unione e senza alcuna quota nazionale prestabilita, fino ad esaurimento delle risorse rimanenti. L'attribuzione di tali sovvenzioni tiene conto della necessità di garantire la prevedibilità degli investimenti e la promozione della convergenza regionale.

4.La Commissione adotta una decisione mediante un atto di esecuzione che stabilisce per ciascuno Stato membro le rispettive quote ottenute applicando la metodologia di cui all'allegato I del regolamento [regolamento JTF] sotto forma di percentuali delle risorse totali disponibili.

Articolo 7
Accordi amministrativi con i partner finanziari

Prima dell'attuazione dello strumento con il partner finanziario è firmato un accordo amministrativo tra la Commissione e il medesimo partner finanziario. L'accordo stabilisce i diritti e gli obblighi di ciascuna parte dell'accordo, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione degli audit e di comunicazione.

CAPO III
AMMISSIBILITÀ

Articolo 8
Progetti ammissibili

Sono ammissibili al sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento solo i progetti che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3 e che soddisfano tutte le condizioni riportate di seguito:

a)i progetti hanno un impatto misurabile nel rispondere alle gravi sfide sociali, economiche o ambientali derivanti dal processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra e vanno a beneficio dei territori individuati nel piano territoriale per una transizione giusta, anche se non sono ubicati in tali territori;

b)i progetti non ricevono sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione;

c)i progetti ricevono un prestito dal partner finanziario nell'ambito dello strumento;

d)i progetti non generano un flusso sufficiente di entrate proprie tale da consentirne il finanziamento senza il sostegno dell'Unione.

Articolo 9
Persone ed enti ammissibili

Fatti salvi i criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, possono candidarsi come potenziali beneficiari a norma del presente regolamento solo i soggetti giuridici del settore pubblico stabiliti in uno Stato membro quali organismi di diritto pubblico o quali organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico.

CAPO IV
SOVVENZIONI

Articolo 10
Sovvenzioni

1.Le sovvenzioni assumono la forma di finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

2.L'importo della sovvenzione non supera il 15 % dell'importo del prestito erogato dal partner finanziario nell'ambito del presente strumento. Per quanto riguarda i progetti ubicati in territori di regioni di livello NUTS 2 aventi un PIL pro capite non superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27 di cui all'articolo [102, paragrafo 2] del regolamento [nuovo regolamento sulle disposizioni comuni], l'importo della sovvenzione non supera il 20 % dell'importo del prestito erogato dal partner finanziario.

3.I pagamenti di una sovvenzione attribuita possono essere frazionati in più versamenti in funzione dei progressi compiuti nell'attuazione, secondo quanto stabilito nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 11
Riduzione o soppressione delle sovvenzioni

1.Oltre ai motivi di cui all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento finanziario e previa consultazione del partner finanziario, l'importo della sovvenzione può essere ridotto o la convenzione di sovvenzione può essere risolta se entro due anni dalla data della firma della convenzione di sovvenzione l'appalto economicamente più significativo di forniture, di lavori o di servizi non è stato firmato, nei casi in cui la convenzione di sovvenzione preveda la conclusione di un siffatto appalto.

2.Il paragrafo 1 non si applica se il sostegno dell'Unione è combinato con regimi di prestiti e se non sono previsti appalti di forniture, di lavori o di servizi.

In tali casi, e previa consultazione del partner finanziario, l'importo della sovvenzione può essere ridotto o la convenzione di sovvenzione può essere risolta e possono essere recuperati i relativi importi già versati, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

CAPO V
SERVIZI DI CONSULENZA

Articolo 12
Servizi di consulenza

1.La consulenza a norma del presente regolamento è fornita in regime di gestione indiretta conformemente alle norme e alle modalità di attuazione del polo di consulenza InvestEU istituito dall'articolo [20] del regolamento [regolamento InvestEU].

2.Sono ammissibili alla consulenza le attività necessarie a sostenere la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti.

CAPO VI
PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13
Programmi di lavoro

Lo strumento è attuato mediante programmi di lavoro elaborati conformemente all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, per ciascuno Stato membro, le quote nazionali di risorse, comprese le eventuali risorse aggiuntive, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 14
Monitoraggio e rendicontazione

1.Gli indicatori chiave di performance per monitorare l'attuazione e i progressi dello strumento nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono stabiliti nell'allegato II.

2.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1. I beneficiari, in cooperazione con i partner finanziari, forniscono alla Commissione i dati relativi a tali indicatori.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato II tramite la modifica degli indicatori di cui al paragrafo 1.

Articolo 15
Valutazione

1.Le valutazioni in merito all'attuazione dello strumento e alla relativa capacità di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono effettuate con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

2.La valutazione intermedia dello strumento è effettuata entro il 30 giugno 2025, quando si prevede che saranno disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione dello stesso. La valutazione dimostra in particolare in che modo il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento ha contribuito a rispondere alle esigenze dei territori che attuano i piani territoriali per una transizione giusta.

3.Al termine del periodo di attuazione ed entro il 31 dicembre 2031 è elaborata una relazione di valutazione finale sui risultati e sull'impatto a lungo termine dello strumento.

Articolo 16
Audit

1.Gli audit sull'utilizzo del sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento, effettuati da persone o enti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

2.I partner finanziari forniscono alla Commissione e ai revisori designati tutti i documenti disponibili necessari a entrambe le autorità per adempiere i loro obblighi.

Articolo 17
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18
Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I beneficiari e i partner finanziari garantiscono la visibilità del sostegno dell'Unione fornito nell'ambito dello strumento, in particolare quando promuovono i progetti e i relativi risultati, diffondendo informazioni destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sui progetti finanziati e sui relativi risultati. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 19
Disposizioni transitorie
 

Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire il pagamento dei versamenti del sostegno dell'Unione sotto forma di sovvenzioni, previsto conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Ambiente e azione per il clima in attesa dell'approvazione delle proposte del QFP

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 15  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Seconda metà del 2020 – Adozione del regolamento

A partire dal 2020 – Preparazione dei piani territoriali per una transizione giusta negli Stati membri

Prima metà del 2021 – Firma dell'accordo amministrativo con la Banca europea per gli investimenti

Prima metà del 2021 – Adozione del programma di lavoro pluriennale come atto di esecuzione

Seconda metà del 2021 – Pubblicazione dei primi inviti a presentare progetti

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Gli interventi dell'UE a mezzo dello strumento di prestito per il settore pubblico (lo "strumento") si basano sugli obiettivi stabiliti dall'articolo 174 TFUE, che dispone che occorre rivolgere un'attenzione particolare alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi.

La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri che dipendono fortemente dai combustibili fossili o dalle industrie ad alta intensità di carbonio (che saranno eliminate gradualmente o che subiranno pesanti ripercussioni a causa della transizione) e che non dispongono dei mezzi finanziari per adattarsi al fine di conseguire la neutralità climatica. Lo strumento contribuisce a superare la sfida posta dalla transizione nei territori maggiormente colpiti, sostenendo gli investimenti nel settore pubblico attraverso condizioni di finanziamento preferenziali.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N.P.

1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Lo strumento sarà attuato in sinergia e complementarità con gli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, quali il Fondo per una transizione giusta (primo pilastro) e il regime per una transizione giusta nell'ambito del programma InvestEU (secondo pilastro).

L'ambito di applicazione del sostegno fornito dal Fondo per una transizione giusta è limitato agli investimenti destinati a ridurre i costi sociali ed economici della transizione climatica per i territori individuati. Si concentra sulla diversificazione economica di questi territori, come pure sulla riqualificazione professionale, sull'assistenza nella ricerca di un impiego e sull'inclusione nel mercato del lavoro dei lavoratori interessati, principalmente mediante sovvenzioni. Il secondo e il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta permetteranno di sostenere una gamma di investimenti più ampia da un punto di vista sia settoriale sia geografico, al fine di rafforzare le azioni e gli obiettivi del Fondo per una transizione giusta. Sarà quindi possibile una copertura più ampia delle esigenze di sviluppo.

Il sostegno fornito nell'ambito dello strumento sarà inoltre complementare ai prodotti finanziari offerti dal regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU. Mentre tale regime favorirebbe gli investimenti economicamente sostenibili, lo strumento si concentrerà piuttosto sugli investimenti con entrate insufficienti per poter essere finanziati senza la componente di sovvenzione.

1.5.Durata e incidenza finanziaria 

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

X    incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al periodo successivo al 2027 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 16  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi;

X    a opera di un'agenzia esecutiva (cfr. sotto).

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

In funzione dell'esito di una prossima analisi costi-benefici, la maggior parte del bilancio potrebbe essere eseguita mediante una delega a un'agenzia esecutiva, nel qual caso i servizi della Commissione gestirebbero direttamente solo la valutazione degli inviti.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di rendicontazione 

Precisare frequenza e condizioni.

Lo strumento sarà oggetto di una valutazione intermedia entro il 30 giugno 2025 al fine di valutarne l'efficienza, l'efficacia, la pertinenza e la coerenza e di dimostrare in che modo il sostegno dell'Unione avrà contribuito a rispondere alle esigenze di sviluppo dei territori interessati dalla transizione giusta.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantirà una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati. A tal fine ai beneficiari della componente di sovvenzione dello strumento saranno imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

La rendicontazione in esame sarà intesa anche a pianificare l'erogazione degli stanziamenti frazionati della componente di sovvenzione, in funzione dei progressi compiuti nell'attuazione, conformemente alle modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Lo strumento sarà attuato in regime di gestione diretta, che potrebbe essere delegata a un'agenzia esecutiva, subordinatamente all'esito di un'analisi costi-benefici e alle relative decisioni da adottare, al fine di garantire una valida riserva di progetti.

Lo strumento sarà attuato mediante una combinazione di sovvenzioni attribuite ai beneficiari, che saranno anche i mutuatari della componente di prestito, con prestiti individuali o prestiti quadro.

La strategia di controllo sarà elaborata di conseguenza e sarà incentrata su tre fasi fondamentali di esecuzione delle sovvenzioni, conformemente al regolamento finanziario:

- l'organizzazione degli inviti e la selezione delle proposte che corrispondono agli obiettivi strategici dello strumento,

- i controlli operativi, di monitoraggio ed ex ante riguardanti l'attuazione dei progetti, gli appalti pubblici, i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e a saldo ecc.,

- i controlli ex post di progetti e pagamenti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi individuati sono i seguenti:

- ritardi nella presentazione delle domande, in particolare per quanto riguarda i prestiti quadro,

- ritardi nell'attuazione dei progetti,

- possibili errori o cattiva gestione dei fondi dell'UE.

Tali rischi devono essere affrontati mediante una serie di misure:

- coinvolgimento dei portatori di interessi sin dalla fase iniziale e dalla preparazione dei piani territoriali per una transizione giusta,

- su richiesta, consulenza per la preparazione dei progetti,

- ottimizzazione dell'organizzazione degli inviti a presentare progetti,

- adeguata flessibilità di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'erogazione dei versamenti frazionati della sovvenzione,

- possibilità di risolvere le convenzioni di sovvenzione e di ridurre gli importi della sovvenzione qualora la performance di attuazione e il ritmo di avanzamento dei progetti siano insoddisfacenti.

Tali controlli saranno corroborati da una valutazione dei rischi annuale, effettuata dal basso, da una valutazione sistematica del quadro di controllo, da un'adeguata segnalazione delle deviazioni (registro delle eccezioni e delle inadempienze) e da azioni correttive avviate in merito a raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno, dalla Corte dei conti europea o dall'autorità competente per il discarico.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Costi e benefici dei controlli

Presumendo che lo strumento sia gestito dalla Commissione, il costo dei controlli potrebbe essere inferiore allo 0,5 % degli stanziamenti di pagamento.

I benefici dei controlli sono i seguenti:

- le proposte più deboli o inadeguate non vengono selezionate,

- vengono ottimizzati la pianificazione e l'impiego dei fondi dell'UE, così che ne sia preservato il valore aggiunto dell'UE,

- viene garantita la qualità delle convenzioni di sovvenzione, evitando errori nell'identificazione dei soggetti giuridici beneficiari,

- vengono rilevati gli errori che incidono sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni in fase di audit.

Livello di errore stimato:

- dato che si tratta di uno strumento nuovo, il tasso di errore non può essere stimato correttamente,

- per quanto riguarda invece i programmi analoghi attuati in regime di gestione diretta, il tasso di errore residuo stimato può essere compreso tra l'1 % e il 2 %.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La direzione generale della Commissione responsabile delle sovvenzioni a norma del presente regolamento si impegna a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in linea con la "Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE" [COM(2019) 196 final, del 29 aprile 2019]. I provvedimenti antifrode riguardano in particolare l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, l'esecuzione di controlli efficaci, il recupero di importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I servizi della Commissione provvederanno affinché, per individuare gli ambiti ad alto rischio, sia utilizzato il loro approccio alla gestione dei rischi di frode, tenendo conto di un'analisi settoriale specifica del rapporto costi-benefici e dell'attività di prevenzione delle frodi e di analisi dei rischi svolta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I contratti di sovvenzione e gli appalti conclusi dalla DG incaricata dell'esecuzione si baseranno su modelli standard in cui saranno indicate misure antifrode di applicabilità generale, tra cui il potere di revisione contabile, le verifiche sul posto e le ispezioni di cui sopra. La Commissione, i suoi rappresentanti e la Corte dei conti avranno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

L'OLAF sarà autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o con un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione. La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Diss./Non diss. 17

di paesi EFTA 18

di paesi candidati 19

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

03. Risorse naturali e ambiente

XX.YY.01 [Meccanismo per una transizione giusta - Strumento di prestito per il settore pubblico]

Diss.

NO

NO

NO

NO

XX.YY.01 [Meccanismo per una transizione giusta - Sostegno amministrativo allo strumento di prestito per il settore pubblico]

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

3

"Risorse naturali e ambiente"

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)

Impegni

(1)

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Pagamenti

(2)

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Pagamenti

=2+3

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

250,000

250 000 000 EUR della dotazione finanziaria per lo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta saranno finanziati al di sotto del massimale della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

La parte principale della dotazione finanziaria dello strumento, ossia i 1 275 000 000 EUR rimanenti, sarà finanziata dalle entrate con destinazione specifica esterne derivanti dalle eccedenze stimate della dotazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici e dai rimborsi provenienti da strumenti finanziari. Di questi, un importo massimo di 25 000 000 EUR può essere destinato a sostenere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (consulenza), mentre 29 700 000 EUR sono destinati alle spese amministrative, compresi i costi relativi al personale esterno.

La ripartizione indicativa delle spese (impegni e pagamenti), compreso il finanziamento da entrate con destinazione specifica esterne, è la seguente:

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

9,100

9,100

600,000

502,000

201,600

101,600

101,600

1 525,000

Di cui stanziamenti per spese amministrative

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa , caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Risorse umane

Altre spese amministrative

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti 
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

Pagamenti

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 20  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

11,200

Altre spese
di natura amministrativa

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

3,000

3,000

18,500

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700

TOTALE

4,100

4,100

4,100

4,100

4,100

4,600

4,600

29,700

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD 21

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  22

- in sede

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (entrate con destinazione specifica)

20

20

20

20

20

20

20

TOTALE

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il personale supplementare sarà solo personale esterno finanziato unicamente da entrate con destinazione specifica.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

(personale esistente)

·Definizione delle politiche e strategia

·Coordinamento e collegamento con tutti i portatori di interessi (Stati membri, paesi terzi, altre DG e istituzioni dell'UE, consessi tematici e regionali ecc.).

·Sviluppo del programma di lavoro annuale, processo di selezione

·Elaborazione degli inviti annuali a presentare proposte, valutazione

Personale esterno

·Sostegno alla procedura di selezione

·Sostegno alla gestione degli inviti annuali a presentare proposte e selezione dei progetti cui concedere il sostegno finanziario dell'UE

·Sostegno alla gestione finanziaria e dei progetti

·Sostegno all'organizzazione delle valutazioni

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

X    non prevede cofinanziamenti della sovvenzione da parte di terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche X    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 23

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

XX.YY.01 [Meccanismo per una transizione giusta - Strumento di prestito per il settore pubblico]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni) 

[…]

(1)    COM(2020) 21 final.
(2)    COM(2020) 22 final.
(3)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(4)    Comitato europeo delle regioni, parere dal titolo "Ristrutturazione socioeconomica delle regioni carbonifere in Europa", 136a sessione plenaria, 7-9 ottobre 2019, ECON-VI/041.
(5)    COM(2018) 372 final.
(6)    SWD(2018) 282 final.
(7)    GU C […] del […], pag. […].
(8)    GU C […] del […], pag. […].
(9)    COM(2019) 640 final.
(10)    COM(2020) 21 final.
(11)    COM(2020) 22 final.
(12)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(13)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC .
(14)    Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
(15)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(16)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(17)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(18)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(19)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(20)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(21)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(22)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(23)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 28.5.2020

COM(2020) 453 final

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta











{SWD(2020) 92 final}


ALLEGATO I

Strumenti finanziari i cui rimborsi possono essere utilizzati per lo strumento di prestito per il settore pubblico

A. Strumenti di capitale

   Meccanismo europeo per le tecnologie (MET98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro - Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

   TTP: decisione della Commissione che adotta una decisione di finanziamento riguardante il finanziamento di azioni dell'attività "Mercato interno dei beni e politiche settoriali" della direzione generale Imprese e industria per il 2007 e che adotta la decisione quadro relativa al finanziamento dell'azione preparatoria "Pieno ruolo dell'UE in un mondo globalizzato" e di quattro progetti pilota: "Erasmus per i giovani imprenditori", "Misure per promuovere la cooperazione e i partenariati tra microimprese e PMI", "Trasferimento tecnologico" e "Destinazioni europee di eccellenza" della direzione generale Imprese e industria per il 2007 [C(2007) 531].

   Meccanismo europeo per le tecnologie (MET01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

   GIF: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

   Meccanismo per collegare l'Europa (MCE): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

   EFG del COSME: regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

   Strumento di capitale InnovFin:

   regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104),

   regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81),

   decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

   Finestra per gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

B. Strumenti di garanzia

   Strumento di garanzia per le PMI 1998 (SMEG98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro - Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

   Strumento di garanzia per le PMI 2001 (SMEG01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

   Strumento di garanzia per le PMI 2007 (SMEG07): decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

   Strumento europeo Progress di microfinanza – Garanzia (EPMF-G): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

   RSI:

   decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1),

   decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86),

   decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Capacità" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

   EaSI garanzia: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

   Strumento di garanzia dei prestiti del COSME (LGF del COSME): regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

   InnovFin debito:

   regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81),

   regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104),

   decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

   Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF): regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

   Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti (SLGF): regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

   Finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

C. Strumenti di condivisione del rischio

   InnovFin:

   regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81),

   regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

   Strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF DI): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

   Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

D. Veicoli di investimento dedicati

   Strumento europeo Progress di microfinanza – Fonds commun de placementFonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

   Marguerite:

   regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1),

   decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell'Unione europea al Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite) [C(2010) 941].

   Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF): regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).



ALLEGATO II

Indicatori chiave di performance

1.Volume delle sovvenzioni attribuite

2.Volume dei prestiti firmati

2.1Prestiti individuali

2.2Regimi di prestiti

3.Investimenti complessivi mobilitati, ripartiti secondo i criteri indicati di seguito

3.1Importo dei finanziamenti privati mobilitati

3.2Importo dei finanziamenti pubblici mobilitati

4.Numero di progetti beneficiari di un sostegno, compresa la copertura geografica

4.1Paese

4.2Regione NUTS 2

4.3Territorio interessato dalla transizione giusta beneficiario del sostegno

5.Numero di progetti che beneficiano di finanziamenti nell'ambito dello strumento

6.Numero di progetti per settore

6.1Trasporti

6.2Infrastrutture sociali

6.3Servizi pubblici (acque, acque reflue, teleriscaldamento, energia, gestione dei rifiuti)

6.4Sostegno diretto alla transizione (energie rinnovabili, efficienza energetica)

6.5Tutela dell'ambiente

6.6Infrastrutture urbane (compresa l'edilizia abitativa)

6.7Altro

7.Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

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