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Document 52020PC0434

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico

COM/2020/434 final

Bruxelles, 28.8.2020

COM(2020) 434 final

2020/0205(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

La presente raccomandazione riguarda la decisione che autorizza il negoziatore dell'Unione (in questo caso la Commissione) a concludere, a nome dell'Unione, gli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) 1 in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL ("emendamento della convenzione MARPOL") e in vista dell'adesione del Regno di Spagna all'accordo ("emendamento concernente la Spagna").

1.1L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn")

L'accordo di Bonn mira a combattere l'inquinamento nella regione del Mare del Nord e a salvaguardare le zone costiere dai disastri marittimi e dall'inquinamento cronico causato dalle navi e dagli impianti offshore. L'Unione europea (allora "Comunità economica europea") è parte contraente dell'accordo. Anche gli Stati del Mare del Nord che fanno parte dell'Unione europea e la Norvegia sono parti contraenti dell'accordo.

L'accordo mira a promuovere la cooperazione attiva e l'assistenza reciproca tra gli Stati costieri e l'Unione europea nella lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose al fine di proteggere l'ambiente marino e gli interessi degli Stati costieri. A tal fine, l'accordo prevede che le parti contraenti esercitino attività di sorveglianza per individuare e combattere l'inquinamento e prevenire la violazione delle norme in materia. Il Mare del Nord è diviso in diverse zone in cui la responsabilità della sorveglianza e della valutazione degli incidenti è affidata alle parti contraenti. Le parti contraenti sono tenute a informare ogni altra parte contraente interessata qualora vengano a sapere della presenza di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che possono costituire una grave minaccia per la costa o gli interessi connessi delle altre parti contraenti. Le parti contraenti possono avere bisogno di assistenza per lottare contro l'inquinamento in mare o sulle loro coste, nel qual caso le parti contraenti chiamate a prestare assistenza sono tenute a fare tutto il possibile affinché tale assistenza possa essere prestata.

L'accordo di Bonn è stato concluso dalla Comunità economica europea con decisione 84/358/CEE del Consiglio 2 . L'accordo è stato modificato nel 1989. Gli emendamenti sono entrati in vigore il 1º aprile 1994. La Comunità economica europea ha approvato questi emendamenti con decisione 93/540/CEE del Consiglio 3 .

A norma delle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo di Bonn, una proposta di emendamento dell'accordo di Bonn o del relativo allegato, presentata da una parte contraente, è esaminata nel corso di una riunione delle parti contraenti. Dopo l'adozione della proposta con voto unanime, il governo depositario notifica l'emendamento alle parti contraenti. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario riceve notifica della sua approvazione da parte di tutte le parti contraenti.

Il depositario dell'accordo di Bonn è il governo della Repubblica federale di Germania (articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo di Bonn).

A norma dell'articolo 20 dell'accordo di Bonn, le parti contraenti dell'accordo possono invitare all'unanimità qualunque altro Stato costiero dell'Atlantico nordorientale ad aderirvi. In tal caso, l'articolo 2 dell'accordo di Bonn ed il relativo allegato sono emendati in conformità e l'emendamento prenderà effetto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo per lo Stato aderente.

Il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un emendamento ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo di Bonn per estendere il campo di applicazione dell'accordo al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL, nonché l'estensione dell'accordo al Regno di Spagna ai sensi dell'articolo 20.

Le parti contraenti dell'accordo di Bonn, nel corso della loro trentunesima riunione che si è svolta dal 9 all'11 ottobre 2019, hanno approvato questi emendamenti all'unanimità. Gli emendamenti sono ora presentati per conclusione da parte dell'Unione. Il Regno di Spagna dovrà inoltre ratificare l'estensione ai sensi dell'articolo 20 dell'accordo di Bonn alla sua zona di responsabilità.

1.2Gli emendamenti dell'accordo di Bonn

1.2.1    "L'emendamento della convenzione MARPOL" – che modifica il campo di applicazione materiale dell'accordo

L'emendamento mira a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le parti contraenti nella lotta contro le emissioni atmosferiche illecite dovute alla navigazione marittima al fine di limitare le conseguenze negative della combustione di combustibili per uso marittimo (a elevato tenore di zolfo o azoto) per la salute umana, la biodiversità e l'intero ambiente marino. Le parti contraenti intendono raggiungere suddetto obiettivo modificando varie disposizioni dell'accordo di Bonn (gli articoli 1, 5, 6 e 15, nonché il titolo dell'accordo e il preambolo) al fine di estenderne il campo di applicazione all'inquinamento atmosferico provocato dalle navi, disciplinato dall'allegato VI della convenzione MARPOL.

1.2.2    "L'emendamento relativo alla Spagna" – che modifica il campo di applicazione geografico dell'accordo

Le parti contraenti hanno inoltre invitato il Regno di Spagna ad aderire all'accordo, emendandone l'articolo 2 e specificando il limite atlantico della regione del Mare del Nord pertinente ai fini dell'accordo e del suo allegato, e modificando nel contempo i limiti di varie zone di sorveglianza ai fini dell'articolo 6 dell'accordo. Più specificamente, è stata stabilita una nuova definizione dell'area rivista oggetto dell'accordo. La Francia ha accettato l'introduzione di una sua nuova zona di responsabilità direttamente contigua alla zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito. Questa zona copre l'area compresa tra la zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito e la nuova zona di responsabilità della Spagna al fine di colmare eventuali divari tra i vecchi limiti dell'accordo di Bonn e la nuova zona di responsabilità della Spagna.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

Base giuridica procedurale

Principi

L'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo". Questo articolo stabilisce inoltre che tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo nei casi in cui gli accordi riguardino settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

Applicazione al caso di specie

Poiché le parti contraenti hanno convenuto di emendare il campo di applicazione geografico e materiale dell'accordo di Bonn, è opportuno che l'Unione concluda questi emendamenti.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

Base giuridica sostanziale

Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Applicazione al caso concreto

In merito a un emendamento materiale previsto relativo all'estensione del campo di applicazione materiale ("l'emendamento della convenzione MARPOL") dell'accordo di Bonn, tale emendamento persegue contemporaneamente più finalità in materia di protezione civile e ambiente di cui, rispettivamente, all'articolo 196 e 191 del TFUE, tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre. Di conseguenza, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche sostanziali corrispondenti.

Conclusione 

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 191 e dall'articolo 196 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

NA

•Consultazioni dei portatori di interessi

Gli emendamenti sono non contenziosi e tutte le parti contraenti, compresi tutti i singoli Stati membri che sono parti contraenti dell'accordo, li sostengono.

•Assunzione e uso di perizie

NA

•Valutazione d'impatto

Si è rinunciato al processo formale di valutazione d'impatto dato l'imperativo politico di procedere rapidamente affinché l'UE, in quanto parte contraente dell'accordo di Bonn, potesse negoziare e votare gli emendamenti all'accordo di Bonn in occasione della riunione delle parti contraenti tenutasi dal 9 all'11 ottobre 2019 e approvarli nella riunione ministeriale dell'11 ottobre 2019. Questo approccio proporzionato è giustificato anche dal fatto che si prevede che gli emendamenti dell'accordo di Bonn avranno soltanto impatti economici, sociali e ambientali positivi.

•Efficienza normativa e semplificazione

NA

•Diritti fondamentali

La proposta è coerente con i trattati dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli emendamenti dell'accordo di Bonn non avranno alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

NA

•Documenti esplicativi (per le direttive)

NA. Cfr. la sezione successiva.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'unico articolo sostanziale della proposta prevede che il Consiglio autorizzi la Commissione a concludere, a nome dell'Unione, gli emendamenti previsti dell'accordo di Bonn relativi all'estensione materiale del campo di applicazione dell'accordo in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL e all'adesione della Spagna all'accordo.

La versione più recente degli emendamenti previsti è presentata negli allegati della decisione e può essere riassunta come segue:

"L'emendamento della convenzione MARPOL"

Le parti contraenti dell'accordo di Bonn intendono avvalersi delle procedure e dei sistemi di monitoraggio aereo dell'inquinamento da idrocarburi, istituiti nell'ambito dell'accordo, al fine di includervi la sorveglianza relativa al monitoraggio della conformità delle emissioni delle navi. Così facendo, le parti contraenti potranno sfruttare al meglio le risorse già utilizzate per il monitoraggio e la sorveglianza aerea delle fuoriuscite di idrocarburi e gettare le basi per un sistema globale per il monitoraggio ambientale del Mare del Nord e delle relative via di accesso.

L'adozione della decisione per la conclusione dell'emendamento relativo all'estensione del mandato dell'accordo di Bonn in relazione all'allegato VI della convenzione MARPOL migliorerebbe la sorveglianza congiunta, il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni delle navi nella regione del Mare del Nord. Questa attività coordinata nell'ambito dell'accordo contribuirebbe a ridurre i rischi per l'ambiente marino e per gli interessi degli Stati costieri e dell'Unione.

"L'emendamento relativo alla Spagna"

Questo emendamento estende il campo di applicazione geografico dell'accordo per coprire l'area compresa tra la zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito e la nuova zona di responsabilità della Spagna al fine di colmare eventuali divari tra i vecchi limiti dell'accordo di Bonn e la nuova zona di responsabilità della Spagna. La Francia ha accettato l'introduzione di una nuova zona di responsabilità della Francia. Includendo il golfo di Biscaglia nella zona oggetto dell'accordo di Bonn, le parti contraenti si accertano che la principale rotta di traffico in Europa che collega il Mare del Nord e il Mare Mediterraneo sia oggetto di un sistema di gestione della preparazione e della risposta coordinato congiuntamente.

2020/0205 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, paragrafo 4, e l'articolo 196, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("l'accordo di Bonn") 4 è stato concluso dalla Comunità economica europea con decisione 84/358/CEE del Consiglio 5 ed è entrato in vigore il 1º settembre 1989. L'accordo è stato modificato nel 1989. Tali emendamenti sono stati approvati con decisione 93/540/CEE del Consiglio 6 ed entrati in vigore il 1º aprile 1994.

(2) Il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome dell'Unione, i negoziati relativi agli emendamenti del campo di applicazione materiale e geografico dell'accodo di Bonn.

(3) In conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo di Bonn, le parti contraenti hanno esaminato una proposta di emendamento per estendere il campo di applicazione dell'accordo di Bonn al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("la convenzione MARPOL") 7 . Le parti contraenti hanno inoltre esaminato gli emendamenti dell'accordo di Bonn e del relativo allegato a seguito dell'adesione della Spagna a tale accordo conformemente all'articolo 20.

(4) Conformemente alla decisione del Consiglio, la Commissione ha negoziato gli emendamenti dell'accordo di Bonn di cui sopra, che sono stati adottati con voto unanime da due decisioni nel corso della trentunesima riunione delle parti contraenti dell'accordo di Bonn che si è svolta a Bonn dal 9 all'11 ottobre 2019.

(5) È opportuno che tali emendamenti dell'accordo di Bonn siano approvati a nome dell'Unione europea,    

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione, gli emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico, adottati dalle parti contraenti nel corso della loro trentunesima riunione che si è svolta a Bonn dal 9 all'11 ottobre 2019.

Il testo degli emendamenti figura nelle due decisioni adottate dalle parti contraenti allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione europea è autorizzata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione a norma dell'articolo 16 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata da tali emendamenti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione 8 .

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 188 del 16.7.1984, pag. 9.
(2)    Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).
(3)    Decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993, relativa all'approvazione di certi emendamenti dell'accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51).
(4)    Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (Accordo di Bonn) (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 9).
(5)    Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).
(6)    Decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993, relativa all'approvazione di certi emendamenti dell'accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) (GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51).
(7)    Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, quale integrata dal protocollo del 17 febbraio 1978.
(8)    La data d'entrata in vigore degli emendamenti sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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Bruxelles, 28.8.2020

COM(2020) 434 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico



Decisione delle parti contraenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose in merito all'estensione del campo di applicazione dell'accordo ai fini della cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL

Le parti contraenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (di seguito "l'accordo"),

rifacendosi all'articolo 16 dell'accordo che stabilisce che una o più parti contraenti possono presentare proposte di emendamento e che tali proposte possono essere adottate con voto unanime nel corso di una riunione delle parti contraenti,

con l'intento di garantire al governo depositario di ricevere il più presto possibile le notifiche di approvazione di tutte le parti contraenti per consentire la rapida entrata in vigore di tali emendamenti conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo,

al fine di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati contraenti nella lotta contro le emissioni atmosferiche illecite causate dalla navigazione marittima, al fine di limitare le conseguenze negative della combustione di combustibili per uso marittimo (ad elevato tenore di zolfo o azoto) per la salute umana, la biodiversità e l'intero ambiente marino,

adotta la decisione seguente all'unanimità:

Paragrafo 1 – Emendamento del titolo dell'accordo

Il titolo dell'accordo è modificato come segue:

"Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato da idrocarburi e da altre sostanze pericolose, ivi compreso l'inquinamento atmosferico causato dalla navigazione marittima"

Paragrafo 2 – Emendamento del preambolo dell'accordo

Il preambolo dell'accordo è modificato come segue:

viene inserita la parola "dell'Irlanda, " prima delle parole "del Regno dei Paesi Bassi".

I paragrafi da 2 a 6 del preambolo sono modificati come segue:

"Riconoscendo che l'inquinamento dei mari dovuto agli idrocarburi e ad altre sostanze pericolose e l'inquinamento dell'atmosfera causato dalla navigazione marittima nella regione del Mare del Nord può rappresentare un pericolo per l'ambiente marino, la biodiversità, la salute umana e per i relativi interessi degli Stati costieri,

prendendo atto del fatto che i tipi di inquinamento di cui trattasi hanno origine da molte fonti e che i sinistri e altri eventi che interessano le acque marittime suscitano vive inquietudini,

convinti che l'attiva cooperazione e la reciproca assistenza fra gli Stati, insieme alla loro capacità di combattere contro l'inquinamento, siano indispensabili per proteggere le coste di questi Stati e gli interessi ad esse connessi,

rallegrandosi dei progressi già realizzati nel quadro dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento delle acque del Mare del Nord causato dagli idrocarburi, firmato a Bonn il 9 giugno 1969,

desiderando sviluppare un'assistenza e una cooperazione reciproca ulteriore in materia di monitoraggio e lotta ai diversi tipi di inquinamento,"

Paragrafo 3 – Emendamento dell'articolo 1

L'articolo 1 è modificato come segue:

"Articolo 1

Il presente accordo si applica nella regione del Mare del Nord ai sensi dell'articolo 2:

(1)    quando la presenza o la potenziale presenza di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che inquinano o possono inquinare il mare costituisce un pericolo grave ed imminente per le coste o per gli interessi ad esse connessi di una o più parti contraenti; o

(2)    quando la presenza o la potenziale presenza di emissioni causate dalla navigazione marittima ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL che inquinano o rischiano di inquinare l'ambiente marittimo contribuisce all'eutrofizzazione del mare e minaccia la salute delle persone che vivono sulla costa o degli esseri viventi nel mare; e

(3)    alla sorveglianza esercitata al fine di agevolare l'individuazione dell'inquinamento e la lotta all'inquinamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e di prevenire le violazioni delle norme in materia."

Paragrafo 4 – Emendamento dell'articolo 5

L'articolo 5 è modificato come segue:

"Articolo 5

(1)    Ogniqualvolta una parte contraente viene a conoscenza di un incidente o della presenza nella regione del Mare del Nord di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, ivi comprese le emissioni delle navi, che potrebbero costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi ad esse connessi di un'altra parte contraente, essa ne informa immediatamente quest'ultima tramite la sua autorità competente.

(2)    Le parti contraenti si impegnano a invitare i capitani di tutte le navi battenti la loro bandiera nazionale ed i piloti degli aerei immatricolati nel loro paese a segnalare immediatamente con i mezzi più pratici e più adeguati tenuto conto delle circostanze:

(a)    tutti gli incidenti che causano o possono causare l'inquinamento dell'ambiente marino;

(b)    la presenza, la natura e l'estensione degli idrocarburi o di altre sostanze pericolose che possono costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi ad esse connessi di una o più parti contraenti.

(3)    Le parti contraenti utilizzano un formulario tipo per segnalare l'inquinamento come previsto al paragrafo 1 del presente articolo."

Paragrafo 5 – Emendamento dell'articolo 6

L'articolo 6 è modificato come segue: 

"Articolo 6

(1)    Ai soli effetti del presente accordo la regione del Mare del Nord è suddivisa in zone, come indicato nell'allegato del presente accordo.

(2)    La parte contraente nella cui zona sopravviene un evento del tipo descritto all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo, esegue le valutazioni necessarie per quanto riguarda la natura e l'entità dell'incidente o, se del caso, il tipo e la quantità approssimativa di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, nonché la loro direzione e velocità di spostamento.

(3)    La parte contraente interessata trasmette immediatamente a tutte le altre parti contraenti, tramite le loro autorità competenti, informazioni in merito alle valutazioni da essa eseguite, come pure in ordine agli interventi decisi per trattare detti idrocarburi o altre sostanze pericolose; essa continua a tenere sotto controllo tali sostanze per tutto il tempo in cui esse si trovano nella sua zona.

(4)    Gli obblighi che incombono alle parti contraenti conformemente al disposto del presente articolo per quanto riguarda le cosiddette zone di responsabilità comune formano oggetto di specifici accordi tecnici tra le parti interessate. Detti accordi sono comunicati alle altre parti contraenti."

Paragrafo 6 – Emendamento dell'articolo 15

L'articolo 15 è modificato come segue: 

"Articolo 15

(1)    Le parti contraenti prendono le necessarie disposizioni per provvedere all'assolvimento delle funzioni di segreteria inerenti al presente accordo, tenendo conto delle disposizioni che allo stesso fine sono già previste da altri accordi internazionali in materia di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino e dell'inquinamento atmosferico in vigore nella stessa regione in cui si applica il presente accordo.

(2)    Ciascuna parte contraente contribuisce in ragione del 2,5 % alle spese annuali derivanti dall'accordo. Il saldo delle spese è ripartito tra le parti contraenti diverse dalla Comunità economica europea, in proporzione al loro prodotto nazionale lordo, conformemente alla tabella di ripartizione regolarmente votata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In nessun caso il contributo di una parte contraente al regolamento del saldo può essere superiore al 20 % del saldo stesso."

Paragrafo 7 – Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto notifica della sua approvazione da parte di tutte le parti contraenti.    

ALLEGATO […]

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Bruxelles, 28.8.2020

COM(2020) 434 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico





Decisione delle parti contraenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose relativa all'adesione del Regno di Spagna all'accordo

Le parti contraenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (di seguito "l'accordo"),

RIFACENDOSI all'articolo 20 dell'accordo, secondo il quale le parti contraenti possono invitare all'unanimità qualsiasi altro Stato costiero dell'Atlantico nordorientale ad aderire all'accordo e che, in tal caso, l'articolo 2 e l'allegato dell'accordo saranno emendati in conformità,

AVENDO ESPRESSO la loro intenzione unanime di invitare la Spagna ad aderire all'accordo,

ACCOGLIENDO CON FAVORE il desiderio della Spagna di aderire all'accordo,

decidono all'unanimità che:

Paragrafo 1 – Emendamento del preambolo dell'accordo

Il preambolo dell'accordo è modificato come segue: vengono inserite le parole "del Regno di Spagna," prima delle parole "del Regno di Svezia".

Paragrafo 2 - Invito alla Spagna conformemente all'articolo 20

Conformemente all'articolo 20, le parti contraenti invitano all'unanimità la Spagna ad aderire all'accordo di Bonn. In relazione a tale invito, sono adottati i seguenti emendamenti all'articolo 2 e all'allegato del presente accordo.

Paragrafo 3 – Emendamento dell'articolo 2

L'articolo 2 dell'accordo è modificato come segue:

"Articolo 2

Agli effetti del presente accordo, per "regione del Mare del Nord" si intende l'area del mare comprendente:

(a)    il Mare del Nord propriamente detto, a sud della latitudine 61° 0' 00,00" N;

(b)    lo Skagerrak, il cui limite meridionale è determinato a est del capo di Skagen dalla latitudine 57° 44' 43,00" N;

(c)    il golfo di Guascogna, delimitato a sud e ad ovest dalla linea definita nella parte I dell'allegato del presente accordo,

(d)    le altre acque, che comprendono il Mare d'Irlanda, il Mar Celtico, il Mare Malin, il grande Minch, il piccolo Minch, una parte del Mare di Norvegia e parti dell'Atlantico nordorientale, delimitate a ovest e a nord dalla linea definita nella parte II dell'allegato del presente accordo."

Paragrafo 4 - Emendamento dell'allegato dell'accordo

L'allegato dell'accordo è modificato come indicato nell'appendice della presente decisione.

Paragrafo 5 - Entrata in vigore

Gli emendamenti contenuti nella presente decisione entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la Spagna ha depositato il proprio strumento di adesione all'accordo.

Appendice

"ALLEGATO DELL'ACCORDO CONCERNENTE LA COOPERAZIONE

IN MATERIA DI LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO DEL MARE DEL NORD CAUSATO DAGLI IDROCARBURI E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE

1983

Descrizione del limite atlantico della regione del Mare del Nord e delle zone di cui all'articolo 6 del presente accordo

Il limite atlantico della regione del Mare del Nord

Parte I: Linea che delimita la regione del Mare del Nord a sud e a sudovest

La linea che delimita il canale della Manica e i suoi accessi a sud-ovest e il golfo di Guascogna a sud e a ovest è una linea che:

i)inizia dal punto occidentale della costa spagnola 42° 30' 04,25" N 8° 52' 18,22" O;

ii)da quel punto in poi, segue la linea lossodromica fino al punto 42° 30' 04,32" N 10° 24' 55,16" O;

iii)da quel punto in poi, segue la linea lossodromica fino al punto 46° 00' 04,07" N 10° 24' 54,86" O;

iv)da quel punto in poi, segue la linea lossodromica fino al punto 46° 00' 04,06" N 9° 59' 54,88" O;

v)da quel punto in poi, segue la linea fino all'intersezione tra il parallelo di latitudine 48° 27' 00,00" N e la linea (in appresso "la linea dell'accordo di Bonn del 1983") tracciata a 50 miglia marine ad ovest di una linea che collega l'isola di Ouessant e le isole Scilly;

vi)vi)da tale punto di intersezione, segue la linea dell'accordo di Bonn del 1983 verso nord fino alla sua intersezione con la linea che segna il limite della piattaforma continentale tra la Francia e il Regno Unito, definito nella decisione arbitrale del 30 giugno 1977;

vii)vii)da quel punto di intersezione, segue la linea di questo limite verso ovest fino al punto 48° 10' 00,00" N 9° 22' 15,91" O; e

viii)viii)da quel punto, segue il parallelo di latitudine 48° 10' 00,00" N verso ovest fino al punto 48° 10' 00,00" N 10° 0' 00,00" O.

Parte II: La linea che delimita a ovest e a nord le altre acque oggetto dell'accordo

La linea che delimita, a ovest e a nord, le altre acque disciplinate dall'accordo, che comprendono il Mare d'Irlanda, il Mar Celtico, il Mare del Malin, il grande Minch, il piccolo Minch, parte del mare di Norvegia e parti dell'Atlantico nordorientale è una linea che

i)    inizia al punto 48° 10' 00,00" N 0° 00' 00,00" O;

ii)    da tale punto, segue il limite occidentale della zona di responsabilità irlandese di lotta contro l'inquinamento marino (ossia una linea i cui punti si trovano tutti a 200 miglia nautiche dal punto più vicino alle linee di base definite ai fini delle leggi irlandesi dal 1959 al 1988 in materia di giurisdizione marittima (Maritime Jurisdiction Acts)), fino al punto 56° 42′ 00,00" N 14° 00′ 00,00" O;

iii)    da tale punto, segue il limite occidentale della zona definita dal regolamento del Regno Unito del 1996 relativo alla marina mercantile (per la prevenzione dell'inquinamento) (Limiti) (Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) modificato dal regolamento omonimo del 1997 (ossia le linee che collegano i punti elencati nella tabella 1 qui di seguito nell'ordine in cui sono elencati) fino al punto 63° 38′ 10,68" N 0° 30' 00,00" W; e

iv)    da tale punto segue il parallelo di latitudine 63° 38' 10,68" N verso est fino alla costa della Norvegia.

Tabella 1: Punti e linee del limite occidentale della zona istituita dal regolamento del Regno Unito del 1996 relativo alla marina mercantile (per la prevenzione dell'inquinamento) (Limiti), nella versione modificata

Punti citati nel regolamento del Regno Unito e successive modifiche e relative coordinate

Segmento di linea che collega questi punti

27.    56° 42' 00,00" N    
14° 0' 00,00" O

27-28 Meridiano di longitudine

28.    56° 49' 00,00" N    
14° 0' 00,00" O

28-29 Parallelo di latitudine

29.    56° 49' 00,00" N    
14° 30' 34,00" O

29-30 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale

30.    57° 52' 22,00" N    14° 53' 22,00" O

30-31 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale

31.    58° 30' 00,00" N    
14° 48' 58,00" O

31-32 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale

32.    59° 0' 00,00" N    
14° 35' 07,00" O

32-33 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale

33.    59° 40' 54,00" N    
13° 58' 10,00" O

33-34 arco misurato a 200 miglia nautiche dai punti base corrispondenti situati a Saint Kilda da cui è misurata la larghezza del mare territoriale

34.    59° 50' 00,00" N    
13° 46' 24,00" O

34-35 Parallelo di latitudine

35.    59° 50' 00,00" N    
5° 0' 00,00" O

35-36 Meridiano di longitudine

36.    60° 10' 00,00" N    
5° 0' 00,00" O

36-37 Parallelo di latitudine

37.    60° 10' 00,00" N    
4° 48' 00,00" O

37-38 Meridiano di longitudine

38.    60° 20' 00,00" N    
4° 48' 00,00" O

38-39 Parallelo di latitudine

39.    60° 20' 00,00" N    
4° 24' 00,00" O

39-40 Meridiano di longitudine

40.    60° 40' 00,00" N    
4° 24' 00,00" O

40-41 Parallelo di latitudine

41.    60° 40' 00,00" N    
4° 0' 00,00" O

41-42 Meridiano di longitudine

42.    61° 0' 00,00" N    
4° 0' 00,00" O

42-43 Parallelo di latitudine

43.    61° 0' 00,00" N    
3° 36' 00,00" O

43-44 Meridiano di longitudine

44.    61° 30' 00,00" N    
3° 36' 00,00" O

44-45 Parallelo di latitudine

45.    61° 30' 00,00" N    
3° 0' 00,00" O

45-46 Meridiano di longitudine

46.    61° 45' 00,00" N    
3° 0' 00,00" O

46-47 Parallelo di latitudine

47.    61° 45' 00,00" N    
2° 48' 00,00" O

47-48 Meridiano di longitudine

48.    62° 0' 00,00" N    
2° 48' 00,00" O

48-49 Parallelo di latitudine

49.    62° 0' 00,00" N    
2° 0' 00,00" O

49-50 Meridiano di longitudine

50.    62° 30' 00,00" N    
2° 0' 00,00" O

50-51 Parallelo di latitudine

51.    62° 30' 00,00" N    
1° 36' 00,00" O

51-52 Meridiano di longitudine

52.    62° 40' 00,00" N    
1° 36' 00,00" O

52-53 Parallelo di latitudine

53.    62° 40' 00,00" N    
1° 0' 00,00" O

53-54 Meridiano di longitudine

54.    63° 20' 00,00" N    
1° 0' 00,00" O

54-55 Parallelo di latitudine

55.    63° 20' 00,00" N    
0° 30' 00,00" O

55-56 Meridiano di longitudine

56.    63° 38' 10,68" N    
0° 30' 00,00" O

Limiti delle zone di responsabilità di cui all'articolo 6 del presente accordo

Parte III:    Limiti delle zone di responsabilità nazionale

(1)    Aspetti generali:     Quando i limiti di una zona di responsabilità sono definiti da una serie di linee che congiungono i punti di un elenco, la natura di tali linee è quella definita per ciascun punto come la natura della linea che lo unisce al punto seguente.

(2)    Danimarca: La zona di responsabilità nazionale della Danimarca è delimitata dalle seguenti serie di linee:

a)    una linea che parte dall'intersezione tra il limite della zona di responsabilità comune della Danimarca e della Germania descritta nella parte IV in appresso e una linea tra il punto 55° 10' 03,40" N 7° 33' 09,60" E e il primo punto DE1/DK1 e che segue questa linea fino al punto DE1/DK1;

b)    una serie di linee che congiungono i punti seguenti nell'ordine in cui sono elencati:

Punti che definiscono il limite della zona

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

Altri punti con le stesse coordinate

DK1    55° 30' 40,30" N    5° 45' 00,00" E

Linea geodesica

DE1

DK2    55° 15' 00,00" N    5° 24' 12,00" E

Linea geodesica

DE2

DK3    55° 15' 00,00" N    5° 9' 00,00" E

Linea geodesica

DE3

DK4    55° 24' 15,00" N    4° 45' 00,00" E

Linea geodesica

DE4

DK5    55° 46' 21,80" N    4° 15' 00,00" E

Linea geodesica

DE5

DK6    55° 55' 09,40" N    3° 21' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DE6

DK7    56° 5' 12,00" N    3° 15' 00,00" E

Arco del grande cerchio

UK23, NO23

DK8    56° 35' 30,00" N    5° 2' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NO24

DK9    57° 10' 30,00" N    6° 56' 12,00" E

Arco del grande cerchio

NO25

DK10    57° 29' 54,00" N    7° 59' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NO26

DK11    57° 37' 06,00" N    8° 27' 30,00" E

Arco del grande cerchio

NO27

DK12    57° 41' 48,00" N    8° 53' 18,00" E

Arco del grande cerchio

NO28

DK13    57° 59' 18,00" N    9° 23' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NO29

DK14    58° 15' 41,20" N    10° 1' 48,10" E

Arco del grande cerchio

NO30, SE4

DK15    58° 8' 00,10" N    
10° 32' 32,80" E

Linea geodesica

SE3

DK16    57° 49' 00,60" N    11° 2' 55,60" E

Linea geodesica

SE2

DK17    57° 44' 43,00" N    11° 7' 04,00" E

SE1

(3)    Germania: La zona di responsabilità nazionale della Germania è delimitata dalle serie di linee seguenti:

a)    una linea che parte dall'intersezione tra il limite della zona di responsabilità comune della Danimarca e della Germania descritta nella parte IV in appresso e una linea tra il punto 55° 10' 03,40" N 7° 33' 09,60" E e il primo punto DE1/DK1 e che segue questa linea fino al punto DE1/DK1;

b)    una serie di linee che congiungono i punti seguenti nell'ordine in cui sono elencati:

Punti che definiscono il limite della zona

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

Altri punti con le stesse coordinate

DE1    55° 30' 40,30" N    5° 45' 00,00" E

Linea geodesica

DK1

DE2    55° 15' 00,00" N    5° 24' 12,00" E

Linea geodesica

DK2

DE3    55° 15' 00,00" N    5° 9' 00,00" E

Linea geodesica

DK3

DE4    55° 24' 15,00" N    4° 45' 00,00" E

Linea geodesica

DK4

DE5    55° 46' 21,80" N    4° 15' 00,00" E

Linea geodesica

DK5

DE6    55° 55' 09,40" N    3° 21' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DK6

DE7    55° 50' 06,00" N    3° 24' 00,00" E

Arco del grande cerchio

UK24

DE8    55° 45' 54,00" N    3° 22' 13,00" E

Arco del grande cerchio

NL19

DE9    55° 20' 00,00" N    4° 20' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NL20

DE10    55° 0' 00,00" N    5° 0' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NL21

DE11    54° 37' 12,00" N    5° 0' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NL22

DE12    54° 11' 12,00" N    6° 0' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NL23

DE13    53° 59' 56,80" N    6° 6' 28,20" E

NL24

c)    verso terra dal punto DE12, una linea che va verso il punto DE13 (ossia il punto successivo di delimitazione convenuto 53° 59' 56,80" N 6° 6' 28,20" E) fino all'intersezione di questa linea con il limite della zona di responsabilità comune dei Paesi Bassi e della Germania di cui alla parte IV qui di seguito.

(4)    Irlanda: La zona di responsabilità nazionale dell'Irlanda è delimitata dalle seguenti serie di linee:

a)    a nord, una serie di linee che congiungono i punti elencati nella tabella 3 nell'ordine in cui sono elencati;

b)    a ovest, il limite occidentale della regione del Mare del Nord;

c)    a est e a sud, una serie di linee che congiungono i punti elencati nella tabella 2 nell'ordine in cui sono elencati.

(5)    Paesi Bassi: La zona di responsabilità nazionale dei Paesi Bassi è delimitata a sud dal parallelo di latitudine 51° 51' 52,1267" N, e a nord di questo parallelo di latitudine dalla serie di linee seguente:

a)    una serie di linee che congiungono i punti seguenti nell'ordine in cui sono elencati:

Punti che definiscono il limite della zona

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

Altri punti con le stesse coordinate

NL1        51° 51' 52,1267" N    2° 31' 48,0975" E

Arco del grande cerchio

UK42

NL2        51° 59' 00,00" N    2° 37' 36,00" E

Arco del grande cerchio

UK41

NL3        52° 1' 00,00" N    2° 39' 30,00" E

Arco del grande cerchio

UK40

NL4        52° 5' 18,00" N    2° 42' 12,00" E

Arco del grande cerchio

UK39

NL5        52° 6' 00,00" N    2° 42' 54,00" E

Arco del grande cerchio

UK38

NL6        52° 12' 24,00" N    2° 50' 24,00" E

Arco del grande cerchio

UK37

NL7        52° 17' 24,00" N    2° 56' 00,00" E

Arco del grande cerchio

UK36

NL8        52° 25' 00,00" N    3° 3' 30,00" E

Arco del grande cerchio

UK35

NL9        52° 37' 18,00" N    3° 11' 00,00" E

Arco del grande cerchio

UK34

NL10        52° 47' 00,00" N    3° 12' 18,00" E

Arco del grande cerchio

UK33

NL11        52° 53' 00,00" N    3° 10' 30,00" E

Arco del grande cerchio

UK32

NL12        53° 18' 06,00" N    3° 3' 24,00" E

Arco del grande cerchio

UK31

NL13        53° 28' 12,00" N    3° 1' 00,00" E

Arco del grande cerchio

UK30

NL14        53° 35' 06,00" N    2° 59' 18,00" E

Arco del grande cerchio

UK29

NL15        53° 40' 06,00" N    2° 57' 24,00" E

Arco del grande cerchio

UK28

NL16        53° 57' 48,00" N    2° 52' 00,00" E

Arco del grande cerchio

UK27

NL17        54° 22' 48,00" N    2° 45' 48,00" E

Arco del grande cerchio

UK26

NL18        54° 37' 18,00" N    2° 53' 54,00" E

Arco del grande cerchio

UK25

NL19        55° 45' 54,00" N    3° 22' 13,00" E

Arco del grande cerchio

DE8

NL20        55° 20' 00,00" N    4° 20' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DE9

NL21        55° 0' 00,00" N    5° 0' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DE10

NL22        54° 37' 12,00" N    5° 0' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DE11

NL23        54° 11' 12,00" N    6° 0' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DE12

NL24        53° 59' 56,80" N    6° 6' 28,20" E

DE13

b)    verso terra dal punto NL23, una linea che va verso il punto NL24 (ossia il punto successivo di delimitazione convenuto 53° 59' 56,80" N 6° 6' 28,20" E) fino all'intersezione di questa linea con il limite della zona di responsabilità comune dei Paesi Bassi e della Germania di cui alla parte IV qui di seguito.

(6)    Norvegia: La zona di responsabilità nazionale della Norvegia è delimitata a nord dal parallelo di latitudine 63° 38' 10,68" N e a ovest, sud e est dalla serie di linee seguente:

a)    una serie di linee che congiungono i punti elencati nella tabella 4 nell'ordine in cui sono elencati;

b)    verso sud dall'ultimo punto menzionato in tale tabella, una serie di linee che collegano in punti seguenti nell'ordine in cui sono elencati:

Punti che definiscono il limite della zona

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

Altri punti con le stesse coordinate

NO23    56° 5' 12,00" N    3° 15' 00,00" E

Arco del grande cerchio

UK23, DK7

NO24    56° 35' 30,00" N    5° 2' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DK8

NO25    57° 10' 30,00" N    6° 56' 12,00" E

Arco del grande cerchio

DK9

NO26    57° 29' 54,00" N    7° 59' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DK10

NO27    57° 37' 06,00" N    8° 27' 30,00" E

Arco del grande cerchio

DK11

NO28    57° 41' 48,00" N    8° 53' 18,00" E

Arco del grande cerchio

DK12

NO29    57° 59' 18,00" N    9° 23' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DK13

NO30    58° 15' 41,20" N    10° 1' 48,10" E (punto A)

Arco del grande cerchio

SE4, DK14

NO31    58° 30' 41,20" N    10° 8' 46,90" E (punto B)

Arco del grande cerchio

SE5

NO32    58° 45' 41,30" N    10° 35' 40,00" E (punto C)

Lossodromia

SE6

NO33    58° 53' 34,00" N    10° 38' 25,00" E (punto D)

SE7

c)    e in seguito una linea lungo il confine tra la Norvegia e la Svezia.

(7)    Svezia: La zona di responsabilità nazionale della Svezia è delimitata a sud dal parallelo di latitudine 57° 44' 43,00' N e a nord di questo parallelo di latitudine da una serie di linee:

a) che congiungono i punti seguenti nell'ordine in cui sono elencati:

Punti che definiscono il limite della zona

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

Altri punti con le stesse coordinate

SE1    57° 44' 43,00" N    11° 7' 04,00" E

Linea geodesica

DK17

SE2    57° 49' 00,60" N    11° 2' 55,60" E

Linea geodesica

DK16

SE3    58° 8' 00,10" N    10° 32' 32,80" E

Linea geodesica

DK15

SE4    58° 15' 41,20" N    10° 1' 48,10" E (punto A)

Arco del grande cerchio

DK14, NO30

SE5    58° 30' 41,20" N    10° 8' 46,90" E (punto B)

Arco del grande cerchio

NO31

SE6    58° 45' 41,30" N    10° 35' 40,00" E (punto C)

Lossodromia

NO32

SE7    58° 53' 34,00" N    10° 38' 25,00" E (punto D)

NO33

b)    e in seguito una linea che segue il confine tra la Norvegia e la Svezia.

(8)    Regno Unito: La zona di responsabilità nazionale del Regno Unito è delimitata

a)    a est, da una serie di linee comprendenti:

i)    una serie di linee che congiungono i punti elencati nella tabella 4 nell'ordine in cui sono elencati;

ii)    una serie di linee che congiungono i punti seguenti nell'ordine in cui sono elencati:

Punti che definiscono il limite della zona

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

Altri punti con le stesse coordinate

UK23    56° 5' 12,00" N    3° 15' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NO23, DK7

UK24    55° 50' 06,00" N    3° 24' 00,00" E

Arco del grande cerchio

DE7

UK25    54° 37' 18,00" N    2° 53' 54,00" E

Arco del grande cerchio

NL18

UK26    54° 22' 48,00" N    2° 45' 48,00" E

Arco del grande cerchio

NL17

UK27    53° 57' 48,00" N    2° 52' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NL16

UK28    53° 40' 06,00" N    2° 57' 24,00" E

Arco del grande cerchio

NL15

UK29    53° 35' 06,00" N    2° 59' 18,00" E

Arco del grande cerchio

NL14

UK30    53° 28' 12,00" N    3° 1' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NL13

UK31    53° 18' 06,00" N    3° 3' 24,00" E

Arco del grande cerchio

NL12

UK32    52° 53' 00,00" N    3° 10' 30,00" E

Arco del grande cerchio

NL11

UK33    52° 47' 00,00" N    3° 12' 18,00" E

Arco del grande cerchio

NL10

UK34    52° 37' 18,00" N    3° 11' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NL9

UK35    52° 25' 00,00" N    3° 3' 30,00" E

Arco del grande cerchio

NL8

UK36    52° 17' 24,00" N    2° 56' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NL7

UK37    52° 12' 24,00" N    2° 50' 24,00" E

Arco del grande cerchio

NL6

UK38    52° 6' 00,00" N    2° 42' 54,00" E

Arco del grande cerchio

NL5

UK39    52° 5' 18,00" N    2° 42' 12,00" E

Arco del grande cerchio

NL4

UK40    52° 1' 00,00" N    2° 39' 30,00" E

Arco del grande cerchio

NL3

UK41    51° 59' 00,00" N    2° 37' 36,00" E

Arco del grande cerchio

NL2

UK42    51° 51' 52,1267" N    
2° 31' 48,0975" E

Arco del grande cerchio

NL1

(b)    a sud e a ovest dalle seguenti serie di linee:

i)    una linea che inizia dal punto più occidentale delle isole Scilly e lo congiunge al punto 49° 52' 00,00" N 7° 44' 00,00" O;

ii)    da tale punto, una linea che segue la linea dell'accordo di Bonn del 1983 (definita nella precedente parte I) verso sud fino alla sua intersezione con il limite della piattaforma continentale tra la Francia e il Regno Unito, quale definito nella decisione arbitrale del 30 giugno 1977;

iii)    da quel punto di intersezione, la linea di questo limite verso ovest fino al punto 48° 10' 00,00" N 9° 22' 15,91" O; e

iv)    da tale punto, una serie di linee che collegano i punti elencati nella tabella 2 nell'ordine in cui sono elencati fino al limite esterno del mare territoriale adiacente all'Irlanda del Nord al punto 54° 0' 00,00" N 05° 36' 20,00" O;

c)    a ovest e al nord dalle seguenti serie di linee:

i)    una linea che unisce il punto nel mare territoriale adiacente all'Irlanda del Nord più vicino al punto 55° 31' 13,36" N 6° 45' 00,00" O a tale punto;

ii)    da quel punto, una serie di linee che congiungono i punti elencati nella tabella 3 nell'ordine in cui sono elencati fino al punto 56° 42' 00,00" N 14° 00' 00,00" O;

iii)    da quel punto una linea che segue i limiti occidentali e settentrionali della regione del Mare del Nord fino al punto 63° 38' 10,68" N 0° 30' 00,00" O.

Tabella 2: Punti e linee del limite tra le zone di responsabilità dell'Irlanda e del Regno Unito - est e sud

Punti che definiscono il limite delle zone

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

IR1/UK50    48° 10' 00,00" N    10° 0' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR2/UK51    48° 20' 00,00" N    10° 0' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR3/UK52    48° 20' 00,00" N    9° 48' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR4/UK53    48° 30' 00,00" N    9° 48' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR5/UK54    48° 30' 00,00" N    9° 36' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR6/UK55    48° 50' 00,00" N    9° 36' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR7/UK56    48° 50' 00,00" N    9° 24' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR8/UK57    49° 0' 00,00" N    9° 24' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR9/UK58    49° 0' 00,00" N    9° 17' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR10/UK59    49° 10' 00,00" N    9° 17' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR11/UK60    49° 10' 00,00" N    9° 12' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR12/UK61    49° 20' 00,00" N    9° 12' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR13/UK62    49° 20' 00,00" N    9° 3' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR14/UK63    49° 30' 00,00" N    9° 3' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR15/UK64    49° 30' 00,00" N    8° 54' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR16/UK65    49° 40' 00,00" N    8° 54' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR17/UK66    49° 40' 00,00" N    8° 45' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR18/UK67    49° 50' 00,00" N    8° 45' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR19/UK68    49° 50' 00,00" N    8° 36' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR20/UK69    50° 0' 00,00" N    8° 36' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR21/UK70    50° 0' 00,00" N    8° 24' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR22/UK71    50° 10' 00,00" N    8° 24' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR23/UK72    50° 10' 00,00" N    8° 12' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR24/UK73    50° 20' 00,00" N    8° 12' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR25/UK74    50° 20' 00,00" N    8° 0' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR26/UK75    50° 30' 00,00" N    8° 0' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR27/UK76    50° 30' 00,00" N    7° 36' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR28/UK77    50° 40' 00,00" N    7° 36' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR29/UK78    50° 40' 00,00" N    7° 12' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR30/UK79    50° 50' 00,00" N    7° 12' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR31/UK80    50° 50' 00,00" N    7° 3' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR32/UK81    51 ° 0' 00.00" N    7° 3' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR33/UK82    51 ° 0' 00.00" N    6° 48' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR34/UK83    51° 10' 00,00" N    6° 48' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR35/UK84    51° 10' 00,00" N    6° 42' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR36/UK85    51° 20' 00,00" N    6° 42' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR37/UK86    51° 20' 00,00" N    6° 33' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR38/UK87    51° 30' 00,00" N    6° 33' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR39/UK88    51° 30' 00,00" N    6° 18' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR40/UK89    51° 40' 00,00" N    6° 18' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR41/UK90    51° 40' 00,00" N    6° 6' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR42/UK91    51° 50' 00,00" N    6° 6' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR43/UK92    51° 50' 00,00" N    6° 0' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR44/UK93    51° 54' 00,00" N    6° 0' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR45/UK94    51° 54' 00,00" N    5° 57' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR46/UK95    51° 58' 00,00" N    5° 57' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR47/UK96    51° 58' 00,00" N    5° 54' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR48/UK97    52° 0' 00,00" N    5° 54' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR49/UK98    52° 0' 00,00" N    5° 50' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR50/UK99    52° 4' 00,00" N    5° 50' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR51/UK100    52° 4' 00,00" N    5° 46' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR52/UK101    52° 8' 00,00" N    5° 46' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR53/UK102    52° 8' 00,00" N    5° 42' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR54/UK103    52° 12' 00,00" N    5° 42' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR55/UK104    52° 12' 00,00" N    5° 39' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR56/UK105    52° 16' 00,00" N    5° 39' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR57/UK106    52° 16' 00,00" N    5° 35' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR58/UK107    52° 24' 00,00" N    5° 35' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR59/UK108    52° 24' 00,00" N    5° 22' 48,00" O

Meridiano di longitudine

IR60/UK109    52° 32' 00,00" N    5° 22' 48,00" O

Parallelo di latitudine

IR61/UK110    52° 32' 00,00" N    5° 28' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR62/UK111    52° 44' 00,00" N    5° 28' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR63/UK112    52° 44' 00,00" N    5° 24' 30,00" O

Meridiano di longitudine

IR64/UK113    52° 52' 00,00" N    5° 24' 30,00" O

Parallelo di latitudine

IR65/UK114    52° 52' 00,00" N    5° 22' 30,00" O

Meridiano di longitudine

IR66/UK115    52° 59' 00,00" N    5° 22' 30,00" O

Parallelo di latitudine

IR67/UK116    52° 59' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR68/UK117    53° 9' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR69/UK118    53° 9' 00,00" N    5° 20' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR70/UK119    53° 26' 00,00" N    5° 20' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR71/UK120    53° 26' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR72/UK121    53° 32' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR73/UK122    53° 32' 00,00" N    5° 17' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR74/UK123    53° 39' 00,00" N    5° 17' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR75/UK124    53° 39' 00,00" N    5° 16' 20,40" O

Meridiano di longitudine

IR76/UK125    53° 42' 08,40" N    5° 16' 20,40" O

Parallelo di latitudine

IR77/UK126    53° 42' 08,40" N    5° 17' 51,00" O

Meridiano di longitudine

IR78/UK127    53° 44' 24,00" N    5° 17' 51,00" O

Parallelo di latitudine

IR79/UK128    53° 44' 24,00" N    5° 19' 19,80" O

Meridiano di longitudine

IR80/UK129    53° 45' 48,00" N    5° 19' 19,80" O

Parallelo di latitudine

IR81/UK130    53° 45' 48,00" N    5° 22' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR82/UK131    53° 46' 00,00" N    5° 22' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR83/UK132    53° 46' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR84/UK133    53° 59' 56,95" N    5° 19' 00,00" O

Tabella 3: Punti e linee del limite tra le zone di responsabilità dell'Irlanda e del Regno Unito - nord

Punti che definiscono il limite delle zone

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

IR85/UK134    55° 31' 13,36" N    6° 45' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR86/UK135    55° 28' 00,00" N    6° 45' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR87/UK136    55° 28' 00,00" N    6° 48' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR88/UK137    55° 30' 00,00" N    6° 48' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR89/UK138    55° 30' 00,00" N    6° 51' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR90/UK139    55° 35' 00,00" N    6° 51' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR91/UK140    55° 35' 00,00" N    6° 57' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR92/UK141    55° 40' 00,00" N    6° 57' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR93/UK142    55° 40' 00,00" N    7° 2' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR94/UK143    55° 45' 00,00" N    7° 2' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR95/UK144    55° 45' 00,00" N    7° 8' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR96/UK145    55° 50' 00,00" N    7° 8' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR97/UK146    55° 50' 00,00" N    7° 15' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR98/UK147    55° 55' 00,00" N    7° 15' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR99/UK148    55° 55' 00,00" N    7° 23' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR100/UK149    56° 0' 00,00" N    7° 23' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR101/UK150    56° 0' 00,00" N    8° 13' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR102/UK151    56° 5' 00,00" N    8° 13' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR103/UK152    56° 5' 00,00" N    8° 39' 30,00" O

Meridiano di longitudine

IR104/UK153    56° 10' 00,00" N    8° 39' 30,00" O

Parallelo di latitudine

IR105/UK154    56° 10' 00,00" N    9° 7' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR106/UK155    56° 21' 30,00" N    9° 7' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR107/UK156    56° 21' 30,00" N    10° 30' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR108/UK157    56° 32' 30,00" N    10° 30' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR109/UK158    56° 32' 30,00" N    12° 12' 00,00" O

Meridiano di longitudine

IR110/UK159    56° 42' 00,00" N    12° 12' 00,00" O

Parallelo di latitudine

IR111/UK160    56° 42' 00,00" N    14° 0' 00,00" O

Tabella 4: Punti e linee del limite tra le zone di responsabilità della Norvegia e del Regno Unito

Punti che definiscono il limite delle zone

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

NO1/UK1    63° 38' 10,68" N    0° 10' 59,31" O

Linea geodesica

NO2/UK2    63° 03' 20,71" N    0° 28' 12,51" E

Linea geodesica

NO3/UK3    62° 58' 21,06" N    0° 33' 31,01" E

Linea geodesica

NO4/UK4    62° 53' 29,49" N    0° 38' 27,91" E

Linea geodesica

NO5/UK5    62° 44' 16,31" N    0° 47' 27,69" E

Linea geodesica

NO6/UK6    62° 39' 57,99" N    0° 51' 29,48" E

Linea geodesica

NO7/UK7    62° 36' 20,75" N    0° 54' 44,78" E

Linea geodesica

NO8/UK8    62° 32' 47,29" N    0° 57' 48,32" E

Linea geodesica

NO9/UK9    62° 30' 09,83" N    1° 0' 05,92" E

Linea geodesica

NO10/UK10    62° 27' 32,82" N    1° 2' 17,70" E

Linea geodesica

NO11/UK11    62° 24' 56,68" N    1° 4' 25,86" E

Linea geodesica

NO12/UK12    62° 22' 21,00" N    1° 6' 28,21" E

Linea geodesica

NO13/UK13    62° 19' 40,72" N    1° 8' 30,96" E

Linea geodesica

NO14/UK14    62° 16' 43,93" N    1° 10' 40,66" E

Linea geodesica

NO15/UK15    61° 44' 12,00" N    1° 33' 13,44" E

Linea geodesica

NO16/UK16    61° 44' 12,00" N    1° 33' 36,00" E

Arco del grande cerchio

NO17/UK17    61° 21' 24,00" N    1° 47' 24,00" E

Arco del grande cerchio

NO18/UK18    59° 53' 48,00" N    2° 4' 36,00" E

Arco del grande cerchio

NO19/UK19    59° 17' 24,00" N    1° 42' 42,00" E

Arco del grande cerchio

NO20/UK20    58° 25' 48,00" N    1° 29' 00,00" E

Arco del grande cerchio

NO21/UK21    57° 54' 18,00" N    1° 57' 54,00" E

Arco del grande cerchio

NO22/UK22    56° 35' 42,00" N    2° 36' 48,00" E

Arco del grande cerchio

NO23/UK23    56° 5' 12,00" N    3° 15' 00,00" E



(9)    Francia: La zona di responsabilità nazionale della Francia è delimitata, da nord a sud, da una serie di linee che congiungono i seguenti punti nell'ordine in cui sono elencati:

Punti che definiscono il limite della zona

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

Altri punti con le stesse coordinate

FR01    48° 19' 56,52" N    4° 46' 23,67" O

Lossodromia

FR02    48° 27' 00,00" N    5° 08' 23,63" O

Parallelo di latitudine

FR03    48° 27' 00,00" N    6° 34' 40,90" O

Lossodromia

FR04    46° 00' 04,06" N    9° 59' 54,88" O

Lossodromia

SP4

FR05    45° 00' 04,04" N    7° 59' 55,08" O

Lossodromia

SP5

FR06    44° 20' 03,93" N    3° 59' 55,37" O

Lossodromia

SP6

FR07    43° 23' 20,71" N    1° 46' 13,58" O

Lossodromia

SP7

FR08    43° 22' 50,11" N    1° 47' 11,18" O

SP8

(10)    Spagna: La zona di responsabilità nazionale della Spagna è delimitata da una serie di linee che congiungono i seguenti punti nell'ordine in cui sono elencati:

Punti che definiscono il limite della zona

Natura della linea che congiunge un punto al punto seguente

Altri punti con le stesse coordinate

SP1    42° 30' 04,25" N    008° 52' 18,22" O

Lossodromia

SP2    42° 30' 04,32" N    010° 24' 55,16" O

Lossodromia

SP3    46° 00' 04,07'' N    010° 24' 54,86" O

Lossodromia

SP4    46° 00' 04,06'' N    009° 59' 54,88" O

Lossodromia

FR4

SP5    45° 00' 04,04" N    007° 59' 55,08" O

Lossodromia

FR5

SP6    44° 20' 03,93" N    003° 59' 55,37" O

Lossodromia

FR6

SP7    43° 23' 20,71" N    001° 46' 13,58" O

Lossodromia

FR7

SP8    43° 22' 50,11" N    001° 47' 11,18" O

FR8

Parte IV:     Limiti delle zone di responsabilità comune

Le zone di responsabilità comune sono:

1.    Zona di responsabilità comune del Belgio, della Francia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito

L'area marittima compresa tra i paralleli di latitudine 51° 51' 52,1267" N e 51° 6' 00,00" N.

2.    Zona di responsabilità comune della Francia e del Regno Unito

La parte della Manica a sud-ovest del parallelo di latitudine 51° 32' 00,00" N fino ad una linea che:

a)    inizia dal punto più occidentale delle isole Scilly e lo congiunge al punto 49° 52' 00,00" N 7° 44' 00,00" O;

(b)    da questo punto, lungo una linea tracciata a 50 miglia nautiche ad ovest di una linea che collega le isole Scilly all'isola di Ouessant verso sud fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 48° 27' 00,00" N e

c)    segue questo parallelo di latitudine verso est fino al punto all'estremità meridionale dell'isola di Ouessant.

3.    Zona di responsabilità comune della Danimarca e della Germania

L'area marittima delimitata:

a)    a sud, dal parallelo di latitudine 54° 30' 00,00" N verso ovest dalla costa della Germania;

(b)    a ovest, dal meridiano di longitudine 6° 30' 00,00" E;

c)    a nord, dal parallelo di latitudine 55° 50' 00,00" N verso ovest dalla costa della Danimarca; e

d)    a est, dalla linea di bassa marea (sulla base del datum cartografico del livello della marea astronomica più bassa - Lowest Astronomical Tide, LAT), ivi compresa la regione del mare di Wadden.

4.    Zona di responsabilità comune della Germania e dei Paesi Bassi

L'area marittima delimitata:

a)    a ovest, dal meridiano di longitudine 6° 0' 00,00" E (ED50) verso nord dalla costa dei Paesi Bassi;

(b)    a nord, dal parallelo di latitudine 54° 0' 00,00" N (ED50);

c)    a est, dal meridiano di longitudine 7° 15' 00,00" E (ED50) verso nord dalla costa della Germania; e

d)    a sud, dalla linea di bassa marea (sulla base del datum cartografico del livello della marea astronomica più bassa - LAT), ivi compresa la regione del mare di Wadden.

Parte V: Interpretazione

Le posizioni dei punti di cui al presente allegato sono determinate secondo il sistema geodesico europeo (versione 1950)."

ALLEGATO […]

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