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Document 52020PC0256

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    COM/2020/256 final

    Bruxelles, 22.6.2020

    COM(2020) 256 final

    2020/0124(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


    RELAZIONE

    A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 febbraio 2020, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale, prorogando l'applicazione della misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva IVA concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio 2 .

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 2 aprile 2020, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA e di lottare contro l'evasione fiscale, nel 2011 la Danimarca ha chiesto una deroga che consentirebbe l'introduzione di un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso totale massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale. La domanda di deroga è stata approvata dal Consiglio con la decisione di esecuzione 2012/447/UE del 24 luglio 2012 3 . La Danimarca ha chiesto due volte la proroga della misura, proroga che è stata approvata rispettivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio del 19 giugno 2015 4 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio. Quest'ultima decisione di esecuzione del Consiglio giungerà a scadenza il 31 dicembre 2020.

    In assenza di tale misura di deroga, secondo la legislazione danese qualsiasi uso privato di un tale veicolo immatricolato esclusivamente per uso professionale comporterebbe per il soggetto passivo la perdita integrale del diritto a detrazione dell'IVA sul prezzo di acquisto del veicolo. La Danimarca beneficia di una clausola sospensiva ai sensi dell'articolo 176 della direttiva IVA per quanto riguarda la detrazione dell'IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento dei veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate. L'impresa che immatricoli un veicolo commerciale leggero per il solo uso professionale è autorizzata a detrarre integralmente l'IVA sul prezzo di acquisto del veicolo e sulle spese di funzionamento. L'impresa che immatricoli invece un veicolo commerciale leggero per uso sia professionale che privato non è autorizzata a detrarre l'IVA sul prezzo d'acquisto, ma può detrarla integralmente sulle spese di funzionamento del veicolo.

    Il sistema danese, come sopra descritto, può risultare complicato e oneroso da gestire, sia per il soggetto passivo, sia per l'amministrazione fiscale. La Danimarca ha pertanto chiesto di applicare una procedura semplificata, analogamente a quella precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio e successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio e dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio.

    Ai sensi dell'articolo 75 della direttiva IVA, per le prestazioni di servizi consistenti nell'utilizzo di un bene destinato all'impresa per l'uso privato, la base imponibile per il calcolo dell'IVA dovuta è costituita dall'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi. Il sistema forfettario applicato in Danimarca potrebbe essere utilizzato da un soggetto passivo per un massimo di venti giorni per anno civile. In base a tale sistema, il soggetto passivo paga una tariffa giornaliera per l'uso privato del veicolo. L'importo forfettario giornaliero per l'uso del veicolo a fini privati è di 40 DKK e copre unicamente l'IVA. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali. Altre disposizioni nazionali prevedono inoltre il pagamento dell'imposta sul reddito per la disponibilità di un veicolo aziendale nonché una sovrattassa di circolazione. In caso di utilizzo del veicolo per uso privato per più di venti giorni nell'anno civile si applicherà la clausola sospensiva e il soggetto passivo perderà il diritto alla detrazione integrale del prezzo di acquisto del veicolo.

    Le autorità danesi hanno messo a punto un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi di pagare l'importo forfettario giornaliero online o attraverso un'applicazione mobile. All'atto del pagamento il soggetto passivo riceve un voucher giornaliero che documenta il pagamento dell'IVA. Le autorità ritengono che il sistema semplifichi gli obblighi contabili dei soggetti passivi nonché l'obbligo delle autorità fiscali di riscuotere e applicare l'imposta.

    La procedura semplificata è facoltativa. Il soggetto passivo conserva pertanto la facoltà di immatricolare i veicoli commerciali leggeri per entrambi gli usi (professionale e privato), se questo risponde meglio alle sue esigenze.

    Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, la Danimarca ha presentato, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della misura. Le autorità danesi ritengono che la procedura semplificata abbia funzionato molto bene negli ultimi anni e che vi siano buoni motivi per continuare ad applicarla.

    È pertanto opportuno autorizzare la Danimarca a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2023.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture.

    Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione 5 , tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 395 della direttiva IVA.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

    Proporzionalità

    La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

    Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare gli obblighi in materia di IVA e la riscossione dell'IVA nonché la lotta contro l'evasione fiscale.

    Scelta dell'atto giuridico

    L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

    A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Danimarca e concerne solo questo Stato membro.

    Assunzione e uso di perizie

    Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

    Valutazione d'impatto

    La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Danimarca come misura adeguata. La Danimarca ha presentato una relazione sul riesame della misura, secondo la quale la procedura semplificata ha funzionato molto bene negli ultimi anni e vi sono buoni motivi per continuare ad applicarla.

    Secondo i dati presentati dalla Danimarca, negli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati venduti, rispettivamente, 22 383, 25 755 e 28 854 voucher a 225 DKK, di cui l'IVA rappresentava 40 DKK per voucher giornaliero venduto. Ciò significa che il ricorso alla misura è stato conforme a quanto previsto al momento dell'introduzione.

    Diritti fondamentali

    La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La misura non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    5.ALTRI ELEMENTI

    La proposta contiene una clausola di temporaneità, ossia un termine automatico che fissa la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2023.

    Qualora la Danimarca ritenga opportuna una proroga della misura di deroga oltre il 2023, entro il 31 marzo 2023 dovrebbe essere presentata alla Commissione, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione che comprende un riesame della misura.

    2020/0124 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 6 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 febbraio 2020 la Danimarca ha chiesto, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 di detta direttiva concernente il diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte.

    (2)Con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

    (3)In assenza di una misura di deroga, la legislazione danese dispone che, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato di tre tonnellate è immatricolato presso le autorità danesi per esclusivo uso professionale, il soggetto passivo può detrarre integralmente l'IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se un tale veicolo è successivamente utilizzato per uso privato, il soggetto passivo perde il diritto a detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

    (4)Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. Tale paese è stato autorizzato a introdurre la misura speciale con la decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio 7 e l'autorizzazione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2017 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio 8 . Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio 9 la Danimarca è stata autorizzata ad applicare la misura speciale dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

    (5)La misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo per esclusivo uso professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto a detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

    (6)Tale metodo semplificato di calcolo dovrebbe tuttavia essere limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare dovrebbe essere fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato fissato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali.

    (7)La misura, che dovrebbe essere applicata ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, mira a semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non professionali un veicolo immatricolato per uso professionale, semplificando così la riscossione dell'IVA. Tuttavia rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia per uso professionale, sia per uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo ma non sarebbe tenuto a versare una tariffa giornaliera in caso di uso non professionale.

    (8)Il fatto di autorizzare una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non professionale di un veicolo immatricolato per uso esclusivamente professionale non perda il diritto alla piena detrazione dell'IVA a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.

    (9)È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2023.

    (10)L'eventuale richiesta di prorogare ulteriormente la misura speciale oltre il 31 dicembre 2023 dovrebbe presentata dalla Danimarca alla Commissione entro il 31 marzo 2023 unitamente a una relazione.

    (11)La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito IVA riscosso nella fase del consumo finale e non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

    (12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/485,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    "Essa si applica dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.

    Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2023, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.".

    Articolo 2

    Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (2)    GU L 81 del 23.3.2018, pag. 13.
    (3)    GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24.
    (4)    GU L 159 del 25.6.2015, pag. 66.
    (5)    COM(2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).
    (6)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (7)    GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24.
    (8)    GU L 159 del 25.6.2015, pag. 66.
    (9)    GU L 81 del 23.3.2018, pag. 13.
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