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Document 52020PC0200

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

COM/2020/200 final

Bruxelles, 30.4.2020

COM(2020) 200 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ("il regolamento") per un importo di 278 993 814 EUR al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria in seguito alle catastrofi che hanno colpito questi paesi nel corso del 2019. La mobilitazione è accompagnata dal progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 4/2020 1 , che propone di iscrivere gli stanziamenti necessari, sia in impegni sia in pagamenti, nel bilancio generale 2020.

2.1Portogallo - Uragano Lorenzo sulle Azzorre nell'ottobre 2019

L'uragano Lorenzo è stato un ciclone tropicale atlantico, il più orientale e il più vicino all'Europa mai registrato. Verso la fine di settembre si è sviluppato da un'onda tropicale trasformandosi poi in un uragano di categoria 5. Muovendosi verso nord-est, l'uragano Lorenzo si è abbattuto sulle Azzorre il 2 ottobre 2019, ha causato gravi danni a infrastrutture pubbliche e private e ha avuto ripercussioni sulla vita quotidiana di persone, imprese e istituzioni.

1)Il Portogallo ha presentato una domanda di assistenza finanziaria a titolo del FSUE l'8 novembre 2019, entro il termine di 12 settimane dal 2 ottobre 2019, data in cui sono stati registrati i primi danni. La domanda riguarda una sola regione di livello NUTS 2 (Região Autónoma dos Açores) ed è stata presentata invocando la "catastrofe regionale" a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento.

2)La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

3)Le autorità portoghesi stimano a 328,5 milioni di EUR i danni diretti totali provocati dalla catastrofe. La domanda è stata presentata in base ai criteri stabiliti per le "catastrofi regionali" all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, che definisce "catastrofe regionale" qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del PIL di tale regione. Per le regioni ultraperiferiche, che comprendono le Azzorre, la soglia è pari all'1 % del PIL regionale. I danni diretti registrati rappresentano l'8,4 % del PIL della regione (3 927 milioni di EUR in base ai dati del 2016) e superano quindi la soglia dell'1%. La domanda presentata dal Portogallo è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.

4)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del Fondo. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.

5)Nella domanda il Portogallo ha chiesto il versamento di un anticipo, come stabilito all'articolo 4 bis del regolamento. L'11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2019) 9067, con cui ha concesso un anticipo di 821 270 EUR corrispondenti al 10 % del contributo finanziario previsto del FSUE, e successivamente ha versato al Portogallo la somma integrale.

6)Nella domanda le autorità portoghesi descrivono la natura e l'impatto della catastrofe. Sin dal 26 settembre la protezione civile regionale e i vigili del fuoco delle Azzorre si sono preparati al passaggio dell'uragano. I danni maggiori si sono poi verificati in zone particolarmente esposte al vento e alle onde, soprattutto nei porti. Vi sono state anche interruzioni delle reti idriche, energetiche e di comunicazione. Strade, aeroporti, scuole e ospedali nonché altri beni pubblici hanno subito danni. Di conseguenza i privati, le imprese, la pesca, l'agricoltura e il turismo hanno registrato perdite. A seguito dei gravi danni alle infrastrutture di protezione costiera la popolazione è rimasta esposta a rischi maggiori.

7)Il Portogallo ha stimato a 279,3 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La parte più consistente dei costi ammissibili (circa 270 milioni di EUR) riguarda quelli connessi al ripristino delle infrastrutture di trasporto, in particolare i porti.

8)Le autorità portoghesi hanno comunicato di non disporre di dati relativi alla copertura assicurativa dei costi ammissibili.

9)La regione colpita è una "regione meno sviluppata" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (2014-2020). Le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione che non intendono riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.

10)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione. La domanda presentata dal Portogallo illustra brevemente che la raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e le opzioni generali per una strategia di gestione integrata delle zone costiere in Europa, costituisce la base di orientamento per la gestione delle zone costiere e la definizione degli interventi di protezione costiera nelle Azzorre. I lavori finalizzati all'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e del degrado costiero sono in corso.

2.2Spagna – Alluvioni nelle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia nel settembre 2019

Dal 9 settembre 2019 un fenomeno meteorologico raro descritto come una "depressione isolata ad alti livelli" (Depresión Aislada en Niveles Altos - DANA) ha colpito la parte sudorientale della penisola iberica. Il fenomeno, caratterizzato da precipitazioni torrenziali che hanno provocato alluvioni, ha raggiunto il suo apice tra il 12 e il 16 settembre e ha colpito violentemente vaste aree delle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia.

1)La Spagna ha presentato una domanda di assistenza finanziaria a titolo del FSUE il 28 novembre 2019, entro il termine di 12 settimane dal 9 settembre 2019, data in cui sono stati registrati i primi danni. La domanda riguarda quattro regioni di livello NUTS 2 della Spagna (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha e Andalucía) ed è stata presentata invocando la "catastrofe regionale" a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. A seguito di una richiesta della Commissione, informazioni supplementari a integrazione della domanda sono state presentate il 18 dicembre 2019 e il 29 gennaio 2020.

2)La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

3)Le autorità spagnole stimano a 2 269,7 milioni di EUR i danni diretti totali provocati dalla catastrofe. La domanda è stata presentata in base ai criteri stabiliti per le "catastrofi regionali" all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, che definisce "catastrofe regionale" qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del PIL di tale regione. Poiché la catastrofe riguarda diverse regioni, si applica la media del PIL ponderata in funzione della percentuale dei danni verificatisi in ciascuna regione. Ne consegue che l'importo dei danni riferiti dalla Spagna rappresenta il 2,65 % della media ponderata del PIL regionale.

4)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del Fondo. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.

5)Nella domanda la Spagna ha chiesto il versamento di un anticipo, come stabilito all'articolo 4 bis del regolamento. Il 13 febbraio 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 905, con cui ha concesso un anticipo di 5 674 336 EUR corrispondenti al 10 % del contributo finanziario previsto del FSUE, e successivamente ha versato alla Spagna la somma integrale.

6)Nella domanda le autorità spagnole hanno descritto la natura e l'impatto della catastrofe. L'eccezionale entità delle precipitazioni ha superato i livelli record registrati negli ultimi 140 anni e ha provocato gravi alluvioni costate la vita a otto persone. Migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate dalle loro abitazioni e sistemate in alloggi d'emergenza. La depressione isolata ad alti livelli ha comportato gravi ripercussioni sulle condizioni di vita della popolazione nelle zone colpite e causato ingenti danni materiali a beni privati e pubblici. Le infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali sono state danneggiate e i servizi hanno dovuto essere sospesi. L'erosione ha provocato danni alle reti idriche, alle infrastrutture di protezione e all'ambiente. Analogamente, le spiagge sono state erose e le infrastrutture costiere hanno subito danni.

7)La Spagna ha stimato a 650,6 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota preponderante dei costi ammissibili (oltre 385 milioni di EUR) riguarda i costi relativi alle operazioni di ripulitura. La seconda quota più consistente, che ammonta a 247 milioni di EUR, riguarda la riparazione delle infrastrutture.

8)Su richiesta della Spagna, Copernicus ha fornito immagini satellitari a sostegno delle misure di risposta.

9)Le autorità spagnole hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

10)La Communidad Valenciana è una "regione più sviluppata" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (2014-2020), mentre le altre tre sono cosiddette "regioni in transizione". Le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che non intendono riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.

11)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, la Spagna ha comunicato di aver recepito nel diritto interno la direttiva dell'UE sulle alluvioni e di aver appena completato la prima fase con una valutazione del rischio e l'elaborazione di mappe del rischio. I risultati sono stati esaminati nella seconda fase e approvati dal Consiglio nazionale per la protezione civile. I nuovi piani sono previsti per il dicembre 2022. Sono stati inoltre predisposti piani di protezione civile contro il rischio di alluvioni, sia a livello statale sia nelle comunità autonome.

2.3Italia - Fenomeni metereologici estremi nell'autunno 2019

Durante la fine di ottobre e il mese di novembre 2019 una serie di eventi metereologici estremi connessi tra loro ha colpito gran parte del territorio italiano, da nord a sud, causando gravi danni dovuti ad allagamenti e frane e culminando nell'alluvione a Venezia.

1)    L'Italia ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE il 10 gennaio 2020, entro il termine di 12 settimane dal 20 ottobre 2019, data in cui sono stati registrati i primi danni.

2)    La catastrofe è di origine naturale e rientra nell'ambito di applicazione del FSUE.

3)    La domanda è stata presentata in base ai criteri stabiliti per una "catastrofe naturale grave" all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Le autorità italiane stimano a 5 619,878 milioni di EUR (importo aggiornato) i danni diretti totali provocati dalla catastrofe. Tale importo rappresenta oltre il 157 % della soglia applicabile all'Italia per la mobilitazione del FSUE (danni superiore a 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011). La domanda presentata dall'Italia è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.

4)    L'Italia non ha chiesto il versamento di un anticipo.

5)    Nella domanda le autorità italiane hanno descritto in dettaglio la natura e l'entità dei danni causati dai fenomeni metereologici estremi. La catastrofe ha colpito il territorio italiano con intensità e impatto diversi sulla popolazione, sull'economia e sull'ambiente, a seconda del luogo. Complessivamente hanno subito danni 17 regioni, tra le quali il Veneto, il Piemonte, la Liguria, la Sicilia e l'Emilia-Romagna sono state le più colpite. Il solo Veneto, particolarmente a seguito della grave inondazione della città di Venezia, ha registrato quasi un terzo (1,8 miliardi di EUR) dei danni totali. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Puglia, Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano hanno subito danni in misura minore. Le Marche, la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento sono state le meno colpite.

La catastrofe ha provocato in particolare gravi interruzioni della rete stradale a livello statale, regionale, provinciale e comunale a causa di frane e cadute di alberi, lasciando isolata una serie di comuni montani e costieri. Nella maggior parte delle regioni hanno avuto luogo interruzioni delle reti fluviali, smottamenti dei pendii, frane e alluvioni. Le scuole sono state chiuse e altri servizi pubblici sono stati interrotti. Raffiche di vento fino a 200 km/h hanno causato notevoli perdite nelle foreste (circa 8,5 milioni di metri cubi di legname) con gravi conseguenze per il settore del legname e il turismo. In Veneto, in particolare, circa 130 siti protetti Natura 2000 hanno subito danni su oltre 414 000 ettari di terreno. In quasi tutte le regioni sono stati segnalati allagamenti di edifici pubblici e privati. L'agricoltura ha registrato perdite ingenti, con danni diretti alle strutture agricole (serre, macchinari). Gli impianti di trattamento delle reti fognarie sono stati bloccati. Le reti elettriche e del gas sono state interrotte.

In Veneto le inondazioni hanno causato danni enormi a proprietà pubbliche e private, ad attività commerciali, economiche e industriali e ai servizi terziari. Un picco di marea superiore a 187 cm sul livello del mare ha avuto come conseguenza l'allagamento di oltre l'85 % della città di Venezia. Le ondate di acqua alta hanno arrecato danni considerevoli al patrimonio artistico e culturale del centro storico di Venezia e alle innumerevoli attività sulle isole principali della Laguna, tra cui danni a manufatti e danni considerevoli a beni cartacei come libri, manoscritti e archivi. L'allagamento di 75 chiese storiche ha provocato danni strutturali e ha deteriorato gli arredi e un vasto patrimonio archivistico. Anche il sistema di trasporto per vie d'acqua interne di Venezia ha subito danni a numerose strutture di sbarco, traghetti e motoscafi. Sono state inoltre danneggiate le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In Piemonte la catastrofe ha colpito oltre 800 comuni. In Liguria ha provocato alluvioni, cedimenti del terreno e frane, danneggiando in particolare il sistema viario. In Sicilia vi sono state gravi ripercussioni sulla fornitura di servizi e perdite economiche derivanti dall'interruzione delle attività agricole e produttive. In Emilia-Romagna la piena dei fiumi ha provocato erosioni degli argini, alluvioni ed esondazioni di fossati e canali e conseguenti danni a zone residenziali, attività produttive, difese spondali e impianti idraulici. Le tempeste hanno causato anche danni considerevoli alle opere di difesa costiera, tra cui la quasi completa distruzione della duna artificiale finalizzata alla protezione della costa. Nelle zone collinari e montane si sono verificate erosioni del suolo e frane che hanno avuto gravi ripercussioni sulla rete viaria.

6)    Secondo l'analisi della Commissione, i fenomeni atmosferici verificatisi nel periodo oggetto della domanda possono costituire un evento unico dal punto di vista meteorologico e idrologico. L'estensione geografica e l'entità dei danni lamentati dalle autorità italiane appaiono inoltre plausibili.

7)    L'Italia ha stimato a oltre 1 110,1 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota preponderante dei costi ammissibili (oltre 479 milioni di EUR) riguarda le spese sostenute per il ripristino delle infrastrutture di prevenzione e la tutela del patrimonio culturale. La seconda quota più consistente riguarda i costi di ripristino delle infrastrutture essenziali (465 milioni di EUR).

8)    Le autorità italiane hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

9)    Cinque delle 17 regioni colpite (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) si qualificano come "regioni meno sviluppate" secondo la classificazione dei fondi SIE 2014-2020; l'Abruzzo si qualifica come "regione in transizione", mentre le altre regioni sono "regioni più sviluppate". Le autorità italiane non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a misure di recupero.

10)    L'Italia non ha chiesto l'attivazione del meccanismo unionale di protezione civile. È stata tuttavia inviata una nota informativa al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) mediante il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).

11)    Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

2.4Austria - Fenomeni metereologici estremi nel novembre 2019

Tra l'11 e il 23 novembre 2019 ha subito gravi inondazioni la parte sudoccidentale dell'Austria, in particolare la Carinzia e il Tirolo orientale. Gli eventi sono stati innescati dalle stesse condizioni metereologiche che hanno determinato il verificarsi di una catastrofe grave in Italia. I fenomeni metereologici estremi hanno causato danni considerevoli a infrastrutture pubbliche essenziali, abitazioni private, imprese e foreste. Gli eventi erano molto simili a quelli occorsi un anno prima, pur provocando danni minori.

1)L'Austria ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE il 29 gennaio 2020, entro il termine di 12 settimane dall'11 novembre 2019, data in cui sono stati registrati i primi danni. Il 9 marzo 2020 l'Austria ha presentato, di propria iniziativa, informazioni aggiornate con stime leggermente più elevate dei danni nelle regioni colpite.

2)La catastrofe è di origine naturale e rientra nell'ambito di applicazione del FSUE.

3)Le autorità austriache stimano a 93,2 milioni di EUR i danni diretti totali provocati dalla catastrofe. Tale importo è nettamente inferiore alla soglia per catastrofe grave applicabile all'Austria nel 2020, pari a 2 307,9 milioni di EUR (ossia lo 0,6 % del reddito nazionale lordo dell'Austria). Esso è inoltre inferiore alla soglia per una cosiddetta catastrofe regionale, ossia l'1,5 % del prodotto interno lordo regionale ponderato in base alla percentuale dei danni nelle regioni interessate. La catastrofe non può quindi essere considerata una "catastrofe naturale grave" né una "catastrofe naturale regionale" ai sensi del regolamento. Dato che la catastrofe è riconducibile alle stesse condizioni metereologiche che hanno provocato la catastrofe grave in Italia, le autorità austriache hanno tuttavia presentato una domanda invocando la cosiddetta disposizione relativa allo "Stato ammissibile limitrofo" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento, secondo la quale anche un paese ammissibile colpito dalla stessa catastrofe che costituisce una catastrofe grave in un paese ammissibile limitrofo può beneficiare dell'assistenza del FSUE. Tale condizione è soddisfatta.

4)Le autorità austriache non hanno chiesto il versamento di un anticipo.

5)Le autorità austriache hanno fornito una descrizione dettagliata dell'impatto della catastrofe. I danni di gran lunga più importanti sono stati causati nel Land più meridionale dell'Austria, la Carinzia, e nell'adiacente provincia del Tirolo orientale, entrambe zone alpine confinanti con l'Italia. Il Land Salisburgo e il Land Stiria hanno subito danni lievi. Forti piogge hanno provocato l'esondazione di numerosi corsi d'acqua, causando danni principalmente alle infrastrutture di trasporto con conseguente chiusura di strade. Alcuni ponti sono stati gravemente danneggiati. Precipitazioni nevose insolitamente abbondanti e valanghe hanno aggravato i problemi e provocato danni alla silvicoltura. I collegamenti ferroviari sono stati sospesi, abitazioni ed edifici pubblici hanno subito allagamenti, alcuni insediamenti sono rimasti temporaneamente isolati ed è stata interrotta l'erogazione di energia elettrica.

6)L'Austria ha stimato a 61,3 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 40 milioni di EUR) dei costi ammissibili riguarda quelli sostenuti per la riparazione dei danni alla rete di trasporto. Il costo delle misure contro l'erosione del suolo ammonta a circa 13 milioni di EUR.

7)Le autorità austriache hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

8)Le regioni colpite sono "regioni più sviluppate" secondo la classificazione dei Fondi SIE 2014-2020. Nella domanda le autorità austriache hanno dichiarato di voler utilizzare i fondi del programma austriaco di sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, allo scopo di ricreare le foreste protettive.

9)L'Austria non ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione.

10)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

2.5Conclusioni

Per le ragioni sopra descritte le catastrofi indicate nelle domande presentate da Portogallo, Spagna, Italia e Austria soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento per la mobilitazione del FSUE.

3.Finanziamenti del FSUE - Dotazioni 2020

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 2 (di seguito "il regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 10, consente la mobilitazione del FSUE nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011). Il punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 3 (AII) fissa le modalità di mobilitazione del FSUE.

Dato che la solidarietà era la motivazione fondamentale per la creazione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL o 3 miliardi di EUR a prezzi 2011) dovrebbe dar luogo a un'intensità di aiuto maggiore rispetto ai danni inferiori alla soglia. Il tasso applicato in passato al fine di determinare l'attribuzione di fondi per le catastrofi gravi è pari al 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e al 6 % per la parte dei danni al di sopra di tale soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute in base alla disposizione relativa al "paese limitrofo" si applica un tasso del 2,5 %.

Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili. La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

In base alle domande presentate da Portogallo, Spagna, Italia e Austria, il calcolo del contributo finanziario a titolo del FSUE, basato sulla stima dei danni diretti totali, è il seguente:

Stati membri

Qualifica della catastrofe

Danni diretti totali

(in milioni di EUR)

Soglia per catastrofe regionale applicata 
[1,5 % del PIL/ 
1 % del PIL per le regioni ultraperiferiche]

(in milioni di EUR)

Soglia per catastrofe grave

(in milioni di EUR)

2,5 % dei danni diretti fino alla soglia

(in EUR)

6 % dei danni diretti oltre la soglia

(in EUR)

Importo totale dell'aiuto proposto

(in EUR)

Anticipi versati

(in EUR)

PORTOGALLO

Regionale

(articolo 2, paragrafo 3)

328,508

39,271

-

8 212 697

-

8 212 697

821 270

SPAGNA

Regionale

(articolo 2, paragrafo 3)

2 269,734

1 287,076

-

56 743 358

-

56 743 358

5 674 336

ITALIA

Grave

(articolo 2, paragrafo 2)

5 619,878

-

3 585,278

89 631 943

122 076 039

211 707 982

-

AUSTRIA

Paese limitrofo

(articolo 2, paragrafo 4)

93,191

-

-

2 329 777

-

2 329 777

-

TOTALE

278 993 814

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP, l'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2020 era pari a 1 150 524 045 EUR, cifra che corrisponde alla somma della dotazione per il 2020, pari a 597 546 284 EUR, e della dotazione per il 2019 di 552 977 761 EUR che era rimasta inutilizzata ed è stata riportata al 2020.

L'importo che può essere mobilitato in questa fase dell'esercizio 2020 è pari a 1 001 137 474 EUR. Esso corrisponde all'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2020 (1 150 524 045 EUR) meno l'importo di 149 386 571 EUR trattenuto al fine di rispettare l'obbligo di accantonare il 25 % della dotazione annuale del 2020 fino al 1º ottobre 2020, come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP.

Tabella riepilogativa - Finanziamento del FSUE

Importo

EUR

Dotazione 2019 riportata al 2020

552 977 761

Dotazione 2020

597 546 284

-----------------

Totale disponibile all'inizio del 2020

1 150 524 045

Meno il 25 % trattenuto dalla dotazione 2020

-149 386 571

-----------------

Importo massimo attualmente disponibile (dotazioni 2019+2020)

1 001 137 474

Importo totale dell'aiuto proposto da mobilitare per Portogallo, Spagna, Italia e Austria

- 278 993 814

-----------------

Disponibilità residue fino al 1º ottobre 2020

722 143 660

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 4 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 5 , in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

(2)Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 6 .

(3)L'8 novembre 2019 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni metereologici estremi nelle Azzorre.

(4)Il 28 novembre 2019 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di precipitazioni torrenziali che hanno provocato alluvioni nelle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia.

(5)Il 10 gennaio 2020 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni metereologici estremi verificatisi in 17 regioni nell'autunno 2019.

(6)Il 29 gennaio 2020 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni metereologici estremi del novembre 2019.

(7)Le domande presentate da Portogallo, Spagna, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario a titolo del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(8)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Portogallo, Spagna, Italia e Austria.

(9)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

a) l'importo di 8 212 697 EUR è erogato al Portogallo;

b) l'importo di 56 743 358 EUR è erogato alla Spagna;

c) l'importo di 211 707 982 EUR è erogato all'Italia;

d) l'importo di 2 329 777 EUR è erogato all'Austria.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal … [data dell'adozione] 7***.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(2020) 190 del 30.4.2020.
(2)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(5)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(6)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(7) ** Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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