COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.10.2019
COM(2019) 483 final
2019/0235(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il "regolamento di base") fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.
La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. I piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.
Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:
·gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o relativi alle consultazioni degli Stati costieri che fanno parte della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
·le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:
–il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta, o
–alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, o
–i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi, previste per novembre e dicembre 2019, o
–per alcuni TAC il parere è pervenuto ma la valutazione è tuttora in corso.
Approccio adottato per la fissazione delle possibilità di pesca
Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2019) 274, di seguito "la comunicazione"). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici disponibili e illustra il processo di fissazione delle possibilità di pesca.
In risposta alla richiesta della Commissione, il 28 giugno 2019 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali sulla maggior parte degli stock ittici oggetto della presente proposta.
I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento (le cosiddette "tabelle degli scenari di cattura"). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di "pareri MSY". Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati.
Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.
Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013
L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP è stato introdotto progressivamente dal 2015 al 2019. A partire dal 1º gennaio 2019 esso si applicherà a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura. Sono applicabili deroghe all'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti, i quali autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.
Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio di stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).
Pertanto, per tenere conto della piena attuazione dell'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2019, la Commissione propone TAC sulla base dei pareri relativi alle catture e non, come in passato, dei pareri relativi agli sbarchi. I TAC proposti tengono conto del fatto che in base alle deroghe istituite vi saranno rigetti di quantitativi limitati, che non saranno quindi sbarcati e imputati ai contingenti. Tali quantitativi saranno quindi detratti dai TAC basati sulle catture.
TAC per le catture accessorie
Il CIEM ha formulato un parere scientifico in cui raccomanda l'assenza di catture nel 2019 per sei stock (merluzzo bianco e merlano nelle acque ad ovest della Scozia, merlano nel Mare d'Irlanda, merluzzo bianco nel Mar Celtico, passera di mare nel Mar Celtico meridionale e a sud-ovest dell'Irlanda, merluzzo bianco nel Kattegat). Per quanto riguarda il merluzzo bianco nel Mar Celtico, lo stock è incluso nell'elenco degli stock bersaglio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano pluriennale per le acque occidentali. Le possibilità di pesca per questo stock devono pertanto essere fissate in linea con l'intervallo Fmsy come disposto all'articolo 4 del piano. Inoltre, conformemente all'articolo 8 del piano, devono essere adottate misure di salvaguardia per ricostituire la biomassa riproduttiva al di sopra dei livelli di salvaguardia.
Per quanto riguarda i cinque stock per i quali sono stati fissati TAC per le catture accessorie nel 2019, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno assunto gli impegni esposti nella presente dichiarazione:
"Dichiarazione sui piani per la riduzione delle catture accessorie e misure di controllo (gruppo delle acque nordoccidentali, ossia Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, e Commissione)
Gli Stati membri che cooperano nelle acque nordoccidentali, in stretta cooperazione con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, prepareranno un piano per la riduzione delle catture accessorie al fine di garantire che le catture accessorie degli stock per i quali il CIEM ha formulato un parere di zero catture per il 2019 siano ridotte per mezzo di misure che prevedono la selettività o la prevenzione. A tal fine entro il 30 aprile 2019 gli Stati membri interessati presenteranno alla Commissione un piano per la riduzione delle catture accessorie. I piani per la riduzione delle catture accessorie prevedranno misure quali attrezzi più selettivi, chiusure di zone, fermi in tempo reale della pesca, misure di prevenzione e regole di allontanamento. Possono basarsi sui più recenti piani in materia di rigetti. È opportuno che i piani per la riduzione delle catture accessorie siano adattati alle specie in questione e scelti dal suddetto catalogo di misure in funzione delle specificità di ciascun tipo di pesca. L'efficacia dei piani sarà valutata dallo CSTEP. Il presidente del gruppo per le acque nordoccidentali riferirà alla Commissione entro il 1º ottobre di ogni anno in merito ai progressi compiuti con il piano di riduzione delle catture accessorie.
In linea con il regolamento sul controllo gli Stati membri adotteranno tutte le opportune misure di controllo per garantire che le catture accessorie degli stock per i quali il CIEM ha formulato un parere di zero catture per il 2019 siano assolutamente inevitabili e che i rigetti che si verificano non superino i livelli consentiti dal piano in materia. Entro il 1º luglio 2019 gli Stati membri interessati informeranno la Commissione in merito alle misure di controllo adottate."
Il piano per la riduzione delle catture accessorie è stato presentato alla Commissione e valutato dallo CSTEP, che a tale riguardo ha formulato le seguenti conclusioni:
"Lo CSTEP conclude che il piano per la riduzione delle catture accessorie non è conforme agli impegni assunti dagli Stati membri in quanto non contiene alcun elemento in grado di garantire una riduzione delle catture accessorie degli stock in questione superiore a quella consentita dalle misure già incluse nel piano in materia di rigetti, nella raccomandazione comune e nel nuovo regolamento sulle misure tecniche, né contiene elementi di sorveglianza o di controllo.
Per quanto riguarda l'efficacia, lo CSTEP conclude tuttavia che le misure previste dal nuovo regolamento sulle misure tecniche, dal piano sui rigetti e dalla raccomandazione comune, menzionate nel piano per la riduzione delle catture accessorie, potrebbero ridurre le catture accessorie delle specie in questione, come risulta dalla valutazione qualitativa effettuata dai gruppi di lavoro EWG 18-06 e EWG 19-08. L'efficacia di tali misure è subordinata a un controllo e un'esecuzione adeguati. Ai fini della valutazione quantitativa e della valutazione dell'impatto sugli stock occorre realizzare studi di follow-up, come proposto nel piano per la riduzione delle catture accessorie.
Per quanto riguarda la completezza, lo CSTEP ritiene che il piano per la riduzione delle catture accessorie non sia esaustivo, in quanto non prende in considerazione le altre opzioni disponibili per gli attrezzi da pesca, non prevede chiusure di zone, fermi in tempo reale, misure di prevenzione e regole di allontanamento, né contiene proposte in materia di monitoraggio, controllo e esecuzione.
Lo CSTEP è del parere che le nuove proposte relative a ulteriori valutazioni saranno utili soltanto se porteranno a misure concrete in grado di ridurre le catture accessorie."
L'utilizzo dei TAC per le catture accessorie, specialmente nei casi in cui la maggior parte delle catture accessorie è al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione (come nel caso del merlano del Mare d'Irlanda), rimane molto modesto e gli sbarchi sono simili a quelli registrati prima che si applicasse l'obbligo di sbarco. In assenza di adeguate misure di controllo, che avrebbero dovuto essere già attuate dagli Stati membri in conformità al regolamento sul controllo, è quindi lecito concludere che i rigetti continueranno, compromettendo così l'efficacia dei TAC per le catture accessorie.
Pertanto, per mantenere l'approccio basato sui TAC per ridurre le catture accessorie è indispensabile adottare le necessarie misure di protezione degli stock che versano in condizioni biologiche precarie. A questo scopo si dovrebbero fissare, per le attività in cui vengono catturati pesci di tali stock, possibilità di pesca a livelli atti a contribuire alla ricostituzione della biomassa degli stock depauperati nonché adottare altre disposizioni strettamente connesse alle possibilità di pesca. Tali disposizioni dovrebbero permettere di migliorare la selettività (ad esempio mediante modifiche degli attrezzi e regole di allontanamento) e di istituire chiusure temporanee e permanenti nonché misure di controllo e sorveglianza in grado di scoraggiare i rigetti.
Flessibilità interannuale
Si deve infine tener conto dei legami tra il regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
La flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al Blim.
Misure relative all'anguilla europea
Le misure per l'anguilla europea saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM previa analisi esaustiva di tale parere.
Misure relative alla spigola
Le misure per la spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM previa analisi esaustiva di tale parere.
TAC con variazione superiore al 20 % rispetto al 2019
Al momento dell'adozione del piano pluriennale per le acque occidentali la Commissione ha dichiarato che, qualora proponga di fissare TAC che si scostino di oltre il 20 % dal livello dei TAC fissati in precedenza, tali casi saranno elencati nella relazione della proposta della Commissione, presentando, se del caso, le motivazioni alla base delle variazioni dei TAC. Tale elenco è riportato nella tabella seguente:
TAC
|
Nome della zona marina
|
TAC proposto per il 2020
|
Modifica del TAC proposta rispetto al 2019
|
Spiegazione
|
Molva azzurra nelle acque internazionali della zona 12
|
Acque internazionali a nord delle Azzorre
|
137
|
- 40 %
|
Lo stock è considerato depauperato e non vi sono segnali di ricostituzione. Il parere scientifico raccomanda l'assenza di catture per il periodo 20202023. Tuttavia, un TAC pari a zero comporterebbe la chiusura anticipata di altre attività di pesca.
|
Molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 2 e 4
|
Acque dell'Unione e acque internazionali del Mare di Norvegia e del Mare del Nord
|
32
|
- 40 %
|
Lo stock è considerato depauperato e non vi sono segnali di ricostituzione. Il parere scientifico raccomanda l'assenza di catture per il periodo 20202023. Tuttavia, un TAC pari a zero comporterebbe la chiusura anticipata di altre attività di pesca.
|
Molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 3a
|
Acque dell'Unione e acque internazionali dello Skagerrak e del Kattegat
|
5
|
- 40 %
|
Lo stock è considerato depauperato e non vi sono segnali di ricostituzione. Il parere scientifico raccomanda l'assenza di catture per il periodo 20202023. Tuttavia, un TAC pari a zero comporterebbe la chiusura anticipata di altre attività di pesca.
|
Merluzzo bianco nella zona 7a
|
Mare d'Irlanda
|
257
|
- 68 %
|
L'indice di biomassa mostra un calo significativo e un aumento del tasso di prelievo dal 2017. Il TAC è fissato al livello delle catture del 2018, vale a dire 257 tonnellate.
|
Merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
|
Ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica occidentale, Mar Celtico, Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
|
189
|
-88 %
|
Lo stock figura nell'elenco degli stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. La Commissione propone di fissare il TAC nell'intervallo inferiore dell'Fmsy, come richiesto dal piano pluriennale.
|
Sogliola nelle zone 7f e 7g
|
Canale di Bristol e Mar Celtico settentrionale
|
1 559
|
55 %
|
Lo stock figura nell'elenco degli stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. La Commissione propone di fissare il TAC al livello del valore MSY, come richiesto dal piano pluriennale.
|
Sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k
|
Mar Celtico meridionale, sudovest dell'Irlanda
|
213
|
- 44,0 %
|
La biomassa sostenibile dello stock è inferiore alle variabili proxy e si sta avvicinando al valore Blim. Non vi sono dati certi sul reclutamento. Il CIEM raccomanda di limitare le catture a 213 tonnellate nel 2020. Il TAC proposto è conforme al parere del CIEM.
|
Suri/sugarelli nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14
|
Acque dell'Unione del Mare del Nord settentrionale, delle acque nordoccidentali e del Golfo di Biscaglia
|
70 617
|
- 41 %
|
Il TAC proposto corrisponde al valore MSY.
|
Suri/sugarelli nella zona 8c
|
Parte meridionale del Golfo di Biscaglia
|
11 179
|
- 41 %
|
Il TAC proposto corrisponde al valore MSY.
|
Suri/sugarelli nella zona 9
|
Acque portoghesi
|
46 659
|
-50 %
|
Il TAC è proposto a un livello inferiore al valore MSY, in base alla strategia di gestione a lungo termine del Consiglio consultivo per gli stock pelagici che figura nella tabella degli scenari di cattura inclusa nel parere del CIEM.
|
Limanda e passera lingua di cane nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4
|
Acque dell'Unione del Mare di Norvegia e del Mare del Nord
|
5 580
|
-30 %
|
Questo TAC comprende due specie. Per entrambe si è seguito il parere scientifico, che comporta una riduzione totale del 29 %. La netta riduzione prevista dal parere relativo alla passera lingua di cane è dovuta a una mutata percezione dello stock, passato dalla categoria 3 (approccio precauzionale) alla categoria 1 (valutazione in base all'MSY).
|
Passera di mare nelle zone 7f e 7g
|
Canale di Bristol e Mar Celtico settentrionale
|
2 295
|
38 %
|
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere del CIEM, vale a dire a 2 295 tonnellate.
|
Passera di mare nel Kattegat
|
Kattegat
|
1 141
|
-33 %
|
La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere del CIEM, che raccomanda un TAC precauzionale.
|
Merluzzo giallo nella zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14
|
Ovest della Scozia, Rockall; acque dell'Unione e acque internazionali dei fondali delle Isole Fær Øer; acque internazionali a nord delle Azzorre e ad est della Groenlandia
|
238
|
- 40 %
|
La Commissione propone di ridurre il TAC del 40 % secondo il parere del CIEM.
|
Merluzzo giallo nella zona 7
|
Mar Celtico e Mare d'Irlanda
|
7 298
|
- 40 %
|
La Commissione propone di ridurre il TAC del 40 % secondo il parere del CIEM.
|
Sogliola nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
|
Golfo di Biscaglia (sud e al largo della costa), ovest del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
|
643
|
- 40 %
|
Il TAC è stato sempre fissato ben al di sopra del livello raccomandato e negli ultimi anni era superiore agli sbarchi. Nel 2018 l'utilizzo del contingente ammontava a 261 t per la Spagna (59 %) e a 454 t per il Portogallo (62 %). Catture medie 2014-2016: 628 t. Non si dispone di informazioni sufficienti per valutare l'evoluzione dello stock. Lo stock rientra nella categoria 5 in quanto non si dispone di informazioni sull'abbondanza o sullo sfruttamento; dovrebbe quindi essere applicata una riduzione precauzionale delle catture.
|
Spratto nelle zone 7d e 7e
|
Manica orientale
|
1 506
|
- 40 %
|
La biomassa si è dimezzata rispetto al livello storico. Il CIEM raccomanda di limitare le catture a 1 506 tonnellate. Il TAC è fissato in conformità al parere del CIEM.
|
Rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone 2 e 4
|
Acque dell'Unione del Mare di Norvegia e del Mare del Nord
|
6 208
|
- 24 %
|
Il TAC proposto comprende due stock che rientrano nel piano pluriennale per il Mare del Nord. Il piano prevede che il TAC sia fissato in base all'approccio precauzionale, ma per il rombo liscio la Commissione ha utilizzato il valore MSY.
|
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.
•Scelta dell'atto giuridico
Strumento proposto: regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.
•Consultazioni dei portatori di interessi
a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti
La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2020.
Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 def.), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).
b)Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione
Le risposte alla suddetta comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchiano i pareri espressi dai portatori di interessi sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo alla stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.
•Assunzione e uso di perizie
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.
L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile. Tali stock comprendono quelli più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.
Le possibilità di pesca per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di mortalità compatibili con l'Fmsy e offrono pertanto, a determinate condizioni, un certo grado di flessibilità. Il CIEM è stato invitato a formulare pareri che consentano di valutare la necessità e la possibilità di ricorrere a tale flessibilità. L'intervallo superiore dei valori Fmsy è utilizzato per proporre TAC solo se, sulla base dei pareri scientifici, la fissazione di possibilità di pesca conformemente agli intervalli Fmsy è necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel pertinente piano pluriennale nel caso della pesca multispecifica, o per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie o ancora per limitare le forti fluttuazioni da un anno all'altro. Nei casi in cui la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento previsti nel piano, le possibilità di pesca devono essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa dello stock.
La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2020. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2020.
Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi il parere del CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti.
Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
La proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente alle norme vigenti della politica comune della pesca.
2019/0235 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(4)È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
(5)A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente attuato a decorrere dal 1º gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l'obbligo di sbarco per uno stock ittico le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo per un periodo massimo di tre anni.
(6)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che in linea di principio i rigetti non sono più autorizzati. Pertanto, è opportuno che le possibilità di pesca siano basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano dedotti dal valore raccomandato per le catture totali.
(7)Per alcuni stock il parere del CIEM ha raccomandato l'assenza di catture. Se i TAC relativi a questi stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui sono effettuate catture accessorie di tali stock darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante ("choke species"). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questi stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. È opportuno che il livello di questi TAC sia fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.
(8)Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui vengono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.
(9)[Secondo il parere scientifico, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) continua ad essere gravemente minacciata. La biomassa dello stock riproduttore è in calo dal 2005 ed è attualmente al di sotto del Blim. La mortalità per pesca è aumentata nel corso delle serie temporali, raggiungendo un picco nel 2013 prima di scendere rapidamente al di sotto della mortalità per pesca che dà luogo al rendimento massimo sostenibile (FMSY). Le stime indicano uno scarso reclutamento a partire dal 2008, tranne per le classi di età 2013 e 2014 per le quali evidenziano livelli medi di reclutamento. Il CIEM raccomanda che, nei casi in cui si applica l'approccio del rendimento massimo sostenibile (MSY), il prelievo complessivo non superi 1 789 tonnellate nel 2019, il che rappresenta un valore maggiore rispetto a quello indicato nel parere del 2018. Pertanto, potrebbe essere autorizzato un volume di catture più elevato nella pesca di questa specie praticata con ami e palangari. È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure per le catture accessorie inevitabili di spigola mediante taluni altri attrezzi, prevedendo nel contempo un aumento limitato delle catture ammissibili. È opportuno adeguare le misure di gestione della pesca ricreativa della spigola tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno proseguire la pratica di cattura e rilascio e il limite di cattura, applicandoli tuttavia per un periodo più lungo. Da rivedere dopo la formulazione del parere del CIEM]
(10)[Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla L.), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla europea nel Mar Mediterraneo. È opportuno creare condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi stabilire anche per le acque dell'Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla europea in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea, per le acque dell'Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1º agosto 2019 e il 29 febbraio 2020. Da rivedere dopo la formulazione del parere del CIEM]
(11)Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d'essere nel cattivo stato di conservazione di questi stock ed era basato sull'ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1º gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.
(12)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.
(13)Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 dei suddetti piani siano fissate conformemente agli obiettivi specifici (intervalli di valori FMSY) e alle misure di salvaguardia in base alle condizioni ivi previste. Gli intervalli di valori FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali. Al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno utilizzare l'intervallo superiore di FMSY per gli stock di nasello settentrionale e di nasello meridionale.
(14)Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca in cui vengono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.
(15)Nel suo parere il CIEM ha indicato che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del Blim. Pertanto, per tali stock devono essere adottate ulteriori misure correttive. È opportuno che tali misure contribuiscano alla ricostituzione degli stock considerati e sostituiscano l'ulteriore riduzione delle possibilità di pesca per le attività in cui tali stock sono catturati. È quindi opportuno che esse consistano nella sospensione della pesca durante il periodo di riproduzione nonché in misure tecniche (modifiche delle caratteristiche degli attrezzi) e misure di controllo che siano strettamente connesse alle possibilità di pesca per le attività in cui tali specie sono catturate.
(16)È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(17)A seguito della definizione dei parametri di riferimento per lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le divisioni 6aS, 7b e 7c e l'altro per le divisioni 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM, per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è opportuno stabilire un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
(18)Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva inferiore al valore limite di riferimento (Blim). Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2019 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.
(19)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
(20)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Nel 2014 l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(21)È opportuno che la flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al Blim.
(22)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
(23)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2020 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.
(24)Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
(25)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
(26)Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
(27)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
(28)Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2020, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
(29)Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia e le Isole Fær Øer, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura prevista nell'accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2020. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
(30)Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(31)Nella riunione annuale del 2019 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha concordato che, nel 2018 e nel 2019, l'Unione possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell'ICCAT e delle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in via di sviluppo nelle loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate all'Unione, delle informazioni ricevute dagli Stati membri, in particolare Grecia, Spagna e Portogallo. L'Unione ha quindi ottenuto possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all'utilizzo da parte di flotte artigianali dell'Unione in talune regioni dell'Unione. Detta assegnazione di nuove possibilità di pesca è stata approvata dall'ICCAT nella riunione annuale del 2018 ed è quindi opportuno istituire un criterio di ripartizione per queste possibilità di pesca aggiuntive. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(32)È opportuno attuare nel diritto dell'Unione la raccomandazione ICCAT 16-05 che ha ridotto il TAC per il pesce spada del Mediterraneo per il 2019. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT siano soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Inoltre, è opportuno che i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri che praticano la pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT siano soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(33)Nella riunione annuale del 2019 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1º dicembre 2019 al 30 novembre 2020. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2020 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2019. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(34)Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nell'ambito della IOTC. Ha inoltre ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Tali disposizioni non sono state rivedute nella riunione annuale del 2020 ed è quindi opportuno che continuino a essere attuate nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(35)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 14 al 18 febbraio 2020. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
(36)Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2019 ed è quindi opportuno che continui a essere attuata nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(37)Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 20182020, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(38)Nella riunione annuale del 2019 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(39)Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(40)Nella 41a riunione annuale del 2019 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2020 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(41)In occasione della 6a riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2019 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(42)Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2019, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]
(43)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2020. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
(44)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
(45)Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2020 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura previste dal presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2021, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.
(46)Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(47)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(48)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2020, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(49)È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)i limiti di cattura per il 2020 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2021;
b)i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, tranne nei casi in cui altri periodi sono stabiliti per i limiti dello sforzo di pesca agli articoli 27 e 28, e per i limiti dello sforzo di pesca applicabili nel 2020 per i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD);
c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2019 al 30 novembre 2020 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d)le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 30 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)pescherecci dell'Unione;
b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)"nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d)"totale ammissibile di catture" (TAC):
i)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
e)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f)"valutazioni analitiche": valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g)"apertura di maglia": l'apertura di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 27), del regolamento (CE) n. 2019/1241 della Commissione;
h)"registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i)"giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a)"zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009;
b)"Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c)"Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d)"unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–53° 30' N 15° 00' O,
–53° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 13° 00' O,
–51° 00' N 13° 00' O,
–51 ° 00' N 15 ° 00' O;
e)"unità funzionale 25 della divisione CIEM 8a": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 00' N 9° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–43° 30' N 10° 00' O,
–43° 30' N 9° 00' O,
–44° 00' N 9° 00' O,
–44° 00' N 8° 00' O,
–43° 30' N 8° 00' O;
f)"unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 00' N 8° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 8° 00' O;
g)"unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–42° 00' N 8° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–38° 30' N 10° 00' O,
–38° 30' N 9° 00' O,
–40° 00' N 9° 00' O,
–40° 00' N 8° 00' O;
h)"unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
i)"unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 30' N 6° 00' O,
–44° 00' N 6° 00' O,
–44° 00' N 2° 00' O,
–43° 30' N 2° 00' O;
j)"Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;
k)"zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio;
l)"zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
m)"zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica;
n)"zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
o)"zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano;
p)"zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
q)"zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale;
r)"zona dell'accordo SIOFA": la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale;
s)"zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale;
t)"zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale;
u)"acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
v)"zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC": la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
–longitudine 150° O,
–longitudine 130° O,
–latitudine 4° S,
–latitudine 50° S.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2.I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 16 e nell'allegato III del presente regolamento nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio e nelle relative disposizioni di applicazione.
Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
1.I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2.I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a)sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
b)consentono:
i)se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2020 in poi; o
ii)se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3.Entro il 15 marzo 2020 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)i TAC adottati;
b)i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.
Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1.Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:
a)sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
b)sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2.Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai relativi contingenti di cui allo stesso articolo.
[Articolo 8
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili connesse all'introduzione dell'obbligo di sbarco
1.Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nel presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2.Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1º gennaio 2019. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2019.
3.I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2019, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.
4.I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell'appendice dell'allegato IA.
5.Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell'Unione nell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6.Nei casi in cui il suddetto meccanismo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
Articolo da riesaminare sulla base della valutazione dei TAC per le catture accessorie ]
Articolo 9
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e
1.Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all'allegato IIA per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato IIA.
2.La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato IIA, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
3.La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato IIA, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1º febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato IIA, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro conformemente all'allegato IIA, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
[Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola
1.Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2.In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2020 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2020, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
a)con reti a strascico, per catture accessorie inevitabili non superiori a pm chilogrammi ogni due mesi e al pm % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
b)con reti da circuizione, per catture accessorie inevitabili non superiori a pm chilogrammi/mese e al pm % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
c)con ami e palangari, per un massimo di pm tonnellate per nave all'anno;
d)con reti da posta fisse, per catture accessorie inevitabili non superiori a pm tonnellate per nave all'anno.
Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.
3.I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.
4.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:
a)dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º novembre al 31 dicembre 2020 sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b)dal 1º aprile al 31 ottobre 2020 possono essere catturati con canne o lenze a mano e conservati al massimo pm esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima degli esemplari di spigola conservati è di 42 cm.
5.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati con canne o lenze a mano e conservati al massimo pm esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima degli esemplari di spigola conservati è di 42 cm.
Queste misure saranno riesaminate dopo la presentazione del parere scientifico]
[Articolo 11
Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM
È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro tra il 1º agosto 2020 e il 29 febbraio 2021. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito entro il 1º giugno 2020.
Queste misure saranno riesaminate dopo la presentazione del parere scientifico]
Articolo 12
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;
d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 17 del presente regolamento.
2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 13
Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico
1.Le seguenti misure si applicano alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona ad ovest di 5° O nella divisione CIEM 7e:
a) dal 1º febbraio 2020 al 15 marzo 2020 è fatto divieto a tali navi di pescare in detta zona;
b) le navi dell'Unione a cui sono state assegnate possibilità di pesca per il merluzzo bianco in tale zona sono soggette a un livello di presenza di osservatori in mare pari almeno al 20 % o dispongono di sistemi di sorveglianza CCTV secondo le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241.
2.Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano alle navi dell'Unione che rientrano in una delle seguenti categorie:
a)navi le cui catture sono costituite per almeno il 55 % da merlano;
b)navi le cui catture sono costituite per almeno il 55 % da una combinazione di rana pescatrice, nasello e lepidorombi;
c)navi dell'Unione che utilizzano un sacco avente apertura di maglia minima di 120 mm in combinazione con attrezzi da pesca costruiti in modo da avere una distanza minima di 1 metro tra la lima e l'attrezzo da fondo;
d)navi dell'Unione aventi a bordo un solo attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1 %.
3.Le navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona a ovest di 5° O nella divisione CIEM 7e, le cui catture sono costituite per almeno il 55 % da merlano o il 55 % da rana pescatrice, nasello e lepidorombi, utilizzano sacchi aventi apertura di maglia di almeno 100 mm.
4.Il presente articolo non si applica alle navi dell'Unione le cui catture sono costituite per almeno il 30 % da scampi.
Articolo 14
Specie vietate
1.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:
a)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
c)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
d)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
e)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
f)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
g)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
h)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
i)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
j)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
k)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
l)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
m)pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;
n)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 15
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 16
Autorizzazioni di pesca
1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.
Capo III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 17
Trasferimenti e scambi di contingenti
1.Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2.Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4.Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2021 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.
Sezione 2
Zona della convenzione ICCAT
Articolo 18
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1.Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4.Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6.La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7, del presente regolamento.
8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.
Articolo 19
Pesca ricreativa
Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, stabiliti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.
Articolo 20
Squali
1.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5.È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
{sezione 3 da rivedere dopo la corrispondente riunione annuale delle ORGP}
Sezione 3
Zona della convenzione CCAMLR
Articolo 21
Divieti e limiti di cattura
1.La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2.Per le attività di pesca esplorativa si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Articolo 22
Pesca esplorativa
1.Nel 2019 gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1º giugno 2019.
2.Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3.Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 23
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2019/2020
1.Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2019/2020 ne danno notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2019 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2019.
2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4.Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a)dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
b)un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Sezione 4
Zona di competenza della IOTC
Articolo 24
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC
1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3.Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Articolo 25
Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio
1.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività.
2.Il numero di navi d'appoggio corrisponde a un massimo di una nave d'appoggio per almeno due pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
3.In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera dello stesso Stato.
4.L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
Articolo 26
Squali
1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Sezione 5
Zona della convenzione SPRFMO
Articolo 27
Pesca pelagica
1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 36 102 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3.Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Articolo 28
Pesca di fondo
1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2019 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.
Articolo 29
Pesca esplorativa
1.Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2020 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca, incluso un piano delle operazioni di pesca e l'impegno ad attuare un piano di raccolta dati.
2.La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
3.Il TAC è stabilito nell'allegato IJ. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.
Sezione 6
Zona della convenzione IATTC
Articolo 30
Pesca con reti da circuizione
1.La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a)dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2019 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2019 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
–le coste americane del Pacifico,
–longitudine 150° O,
–latitudine 40° N,
–latitudine 40º S;
b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2019 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2019 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
–longitudine 96º O,
–longitudine 110º O,
–latitudine 4° N,
–latitudine 3° S.
2.Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2019, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3.Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4.Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
b)nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
Articolo 31
FAD derivanti
1.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.
2.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.
3.Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.
Articolo 32
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari
Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.
Articolo 33
Divieto di pesca di squali alalunga
1.Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
3.Gli operatori delle navi:
a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
Articolo 34
Divieto di pesca delle Mobulidae
Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
Sezione 7
Zona della convenzione SEAFO
Articolo 35
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:
–gattuccio fantasma (Apristurus manis),
–squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),
–sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
–sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
–sagrì nano (Etmopterus pusillus),
–razze (Rajidae),
–squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
–squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,
–spinarolo (Squalus acanthias).
Sezione 8
Zona della convenzione WCPFC
Articolo 36
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
1.Gli Stati membri provvedono affinché il numero totale di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
Articolo 37
Gestione della pesca con FAD
1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto alle navi con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1º luglio 2019 e le ore 24.00 del 30 settembre 2019.
2.Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2019 alle ore 24.00 del 31 maggio 2019 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2019 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2019.
3.Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuna delle loro navi con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.
4.Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
5.Il paragrafo 4 non si applica nei casi seguenti:
a)nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
c)in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
Articolo 38
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca
del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Articolo 39
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S
Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di questa misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.
Articolo 40
Squali seta e squali alalunga
1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
a)squali seta (Carcharhinus falciformis),
b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 41
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1.Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera u), applicano le misure di cui alla presente sezione.
2.Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera u), applicano le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 31, 32 e 33.
Sezione 9
Mare di Bering
Articolo 42
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
Sezione 10
SIOFA
Articolo 43
Misure provvisorie per la pesca di fondo
1.Gli Stati membri le cui navi hanno esercitato attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA per più di 40 giorni in un qualsiasi anno fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca annuale e/o le catture annuali nella pesca di fondo al proprio livello medio annuo e che le attività di pesca si svolgano all'interno della zona che ha formato oggetto della valutazione d'impatto presentata al SIOFA.
2.Gli Stati membri le cui navi non hanno esercitato attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA per più di 40 giorni in un qualsiasi anno fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca e/o le catture nella pesca di fondo, nonché la distribuzione spaziale, conformemente ai dati storici della loro attività di pesca.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 44
Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 45
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela
I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 46
Autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.
Articolo 47
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 46.
Articolo 48
Periodi di divieto della pesca
Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare il cicerello in tale zona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm dal 1º gennaio al 31 marzo 2019 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2019.
Articolo 49
Specie vietate
1.Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
a)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
c)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
d)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
e)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
f)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
g)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;
h)pesce violino (Rhinobatos) nel Mediterraneo;
i)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
j)spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 50
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 51
Disposizione transitoria
L'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 14, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 40, 42 e 49 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2021 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.
Articolo 52
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.
Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2020. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 21, 22 e 23 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente