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Document 52019PC0483

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

    COM/2019/483 final

    Bruxelles, 24.10.2019

    COM(2019) 483 final

    2019/0235(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il "regolamento di base") fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

    La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. I piani pluriennali per il Mare del Nord 1 e per le acque occidentali 2 sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.

    Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:

    ·gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o relativi alle consultazioni degli Stati costieri che fanno parte della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);

    ·le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

    Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:

    il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta, o

    alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, o

    i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi, previste per novembre e dicembre 2019, o

    per alcuni TAC il parere è pervenuto ma la valutazione è tuttora in corso.

    Approccio adottato per la fissazione delle possibilità di pesca

    Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2019) 274, di seguito "la comunicazione"). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici disponibili e illustra il processo di fissazione delle possibilità di pesca.

    In risposta alla richiesta della Commissione, il 28 giugno 2019 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali sulla maggior parte degli stock ittici oggetto della presente proposta.

    I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento (le cosiddette "tabelle degli scenari di cattura"). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di "pareri MSY". Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati 3 .

    Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.

    Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013

    L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP è stato introdotto progressivamente dal 2015 al 2019. A partire dal 1º gennaio 2019 esso si applicherà a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura. Sono applicabili deroghe all'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti, i quali autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

    Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio di stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

    Pertanto, per tenere conto della piena attuazione dell'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2019, la Commissione propone TAC sulla base dei pareri relativi alle catture e non, come in passato, dei pareri relativi agli sbarchi. I TAC proposti tengono conto del fatto che in base alle deroghe istituite vi saranno rigetti di quantitativi limitati, che non saranno quindi sbarcati e imputati ai contingenti. Tali quantitativi saranno quindi detratti dai TAC basati sulle catture.

    TAC per le catture accessorie

    Il CIEM ha formulato un parere scientifico in cui raccomanda l'assenza di catture nel 2019 per sei stock (merluzzo bianco e merlano nelle acque ad ovest della Scozia, merlano nel Mare d'Irlanda, merluzzo bianco nel Mar Celtico, passera di mare nel Mar Celtico meridionale e a sud-ovest dell'Irlanda, merluzzo bianco nel Kattegat). Per quanto riguarda il merluzzo bianco nel Mar Celtico, lo stock è incluso nell'elenco degli stock bersaglio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano pluriennale per le acque occidentali. Le possibilità di pesca per questo stock devono pertanto essere fissate in linea con l'intervallo Fmsy come disposto all'articolo 4 del piano. Inoltre, conformemente all'articolo 8 del piano, devono essere adottate misure di salvaguardia per ricostituire la biomassa riproduttiva al di sopra dei livelli di salvaguardia.

    Per quanto riguarda i cinque stock per i quali sono stati fissati TAC per le catture accessorie nel 2019, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno assunto gli impegni esposti nella presente dichiarazione:

    "Dichiarazione sui piani per la riduzione delle catture accessorie e misure di controllo (gruppo delle acque nordoccidentali, ossia Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, e Commissione)

    Gli Stati membri che cooperano nelle acque nordoccidentali, in stretta cooperazione con il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, prepareranno un piano per la riduzione delle catture accessorie al fine di garantire che le catture accessorie degli stock per i quali il CIEM ha formulato un parere di zero catture per il 2019 siano ridotte per mezzo di misure che prevedono la selettività o la prevenzione. A tal fine entro il 30 aprile 2019 gli Stati membri interessati presenteranno alla Commissione un piano per la riduzione delle catture accessorie. I piani per la riduzione delle catture accessorie prevedranno misure quali attrezzi più selettivi, chiusure di zone, fermi in tempo reale della pesca, misure di prevenzione e regole di allontanamento. Possono basarsi sui più recenti piani in materia di rigetti. È opportuno che i piani per la riduzione delle catture accessorie siano adattati alle specie in questione e scelti dal suddetto catalogo di misure in funzione delle specificità di ciascun tipo di pesca. L'efficacia dei piani sarà valutata dallo CSTEP. Il presidente del gruppo per le acque nordoccidentali riferirà alla Commissione entro il 1º ottobre di ogni anno in merito ai progressi compiuti con il piano di riduzione delle catture accessorie.

    In linea con il regolamento sul controllo gli Stati membri adotteranno tutte le opportune misure di controllo per garantire che le catture accessorie degli stock per i quali il CIEM ha formulato un parere di zero catture per il 2019 siano assolutamente inevitabili e che i rigetti che si verificano non superino i livelli consentiti dal piano in materia. Entro il 1º luglio 2019 gli Stati membri interessati informeranno la Commissione in merito alle misure di controllo adottate."

    Il piano per la riduzione delle catture accessorie è stato presentato alla Commissione e valutato dallo CSTEP, che a tale riguardo ha formulato le seguenti conclusioni 4 :

    "Lo CSTEP conclude che il piano per la riduzione delle catture accessorie non è conforme agli impegni assunti dagli Stati membri in quanto non contiene alcun elemento in grado di garantire una riduzione delle catture accessorie degli stock in questione superiore a quella consentita dalle misure già incluse nel piano in materia di rigetti, nella raccomandazione comune e nel nuovo regolamento sulle misure tecniche, né contiene elementi di sorveglianza o di controllo.

    Per quanto riguarda l'efficacia, lo CSTEP conclude tuttavia che le misure previste dal nuovo regolamento sulle misure tecniche, dal piano sui rigetti e dalla raccomandazione comune, menzionate nel piano per la riduzione delle catture accessorie, potrebbero ridurre le catture accessorie delle specie in questione, come risulta dalla valutazione qualitativa effettuata dai gruppi di lavoro EWG 18-06 e EWG 19-08. L'efficacia di tali misure è subordinata a un controllo e un'esecuzione adeguati. Ai fini della valutazione quantitativa e della valutazione dell'impatto sugli stock occorre realizzare studi di follow-up, come proposto nel piano per la riduzione delle catture accessorie.

    Per quanto riguarda la completezza, lo CSTEP ritiene che il piano per la riduzione delle catture accessorie non sia esaustivo, in quanto non prende in considerazione le altre opzioni disponibili per gli attrezzi da pesca, non prevede chiusure di zone, fermi in tempo reale, misure di prevenzione e regole di allontanamento, né contiene proposte in materia di monitoraggio, controllo e esecuzione.

    Lo CSTEP è del parere che le nuove proposte relative a ulteriori valutazioni saranno utili soltanto se porteranno a misure concrete in grado di ridurre le catture accessorie."

    L'utilizzo dei TAC per le catture accessorie, specialmente nei casi in cui la maggior parte delle catture accessorie è al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione (come nel caso del merlano del Mare d'Irlanda), rimane molto modesto e gli sbarchi sono simili a quelli registrati prima che si applicasse l'obbligo di sbarco. In assenza di adeguate misure di controllo, che avrebbero dovuto essere già attuate dagli Stati membri in conformità al regolamento sul controllo, è quindi lecito concludere che i rigetti continueranno, compromettendo così l'efficacia dei TAC per le catture accessorie.

    Pertanto, per mantenere l'approccio basato sui TAC per ridurre le catture accessorie è indispensabile adottare le necessarie misure di protezione degli stock che versano in condizioni biologiche precarie. A questo scopo si dovrebbero fissare, per le attività in cui vengono catturati pesci di tali stock, possibilità di pesca a livelli atti a contribuire alla ricostituzione della biomassa degli stock depauperati nonché adottare altre disposizioni strettamente connesse alle possibilità di pesca. Tali disposizioni dovrebbero permettere di migliorare la selettività (ad esempio mediante modifiche degli attrezzi e regole di allontanamento) e di istituire chiusure temporanee e permanenti nonché misure di controllo e sorveglianza in grado di scoraggiare i rigetti.

    Flessibilità interannuale

    Si deve infine tener conto dei legami tra il regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    La flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al Blim.

    Misure relative all'anguilla europea

    Le misure per l'anguilla europea saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM previa analisi esaustiva di tale parere.

    Misure relative alla spigola

    Le misure per la spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM previa analisi esaustiva di tale parere.

    TAC con variazione superiore al 20 % rispetto al 2019

    Al momento dell'adozione del piano pluriennale per le acque occidentali la Commissione ha dichiarato che, qualora proponga di fissare TAC che si scostino di oltre il 20 % dal livello dei TAC fissati in precedenza, tali casi saranno elencati nella relazione della proposta della Commissione, presentando, se del caso, le motivazioni alla base delle variazioni dei TAC. Tale elenco è riportato nella tabella seguente:

    TAC

    Nome della zona marina

    TAC proposto per il 2020

    Modifica del TAC proposta rispetto al 2019

    Spiegazione

    Molva azzurra nelle acque internazionali della zona 12

    Acque internazionali a nord delle Azzorre

    137

    - 40 %

    Lo stock è considerato depauperato e non vi sono segnali di ricostituzione. Il parere scientifico raccomanda l'assenza di catture per il periodo 20202023. Tuttavia, un TAC pari a zero comporterebbe la chiusura anticipata di altre attività di pesca.

    Molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 2 e 4

    Acque dell'Unione e acque internazionali del Mare di Norvegia e del Mare del Nord

    32

    - 40 %

    Lo stock è considerato depauperato e non vi sono segnali di ricostituzione. Il parere scientifico raccomanda l'assenza di catture per il periodo 20202023. Tuttavia, un TAC pari a zero comporterebbe la chiusura anticipata di altre attività di pesca.

    Molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 3a

    Acque dell'Unione e acque internazionali dello Skagerrak e del Kattegat

    5

    - 40 %

    Lo stock è considerato depauperato e non vi sono segnali di ricostituzione. Il parere scientifico raccomanda l'assenza di catture per il periodo 20202023. Tuttavia, un TAC pari a zero comporterebbe la chiusura anticipata di altre attività di pesca.

    Merluzzo bianco nella zona 7a

    Mare d'Irlanda

    257

    - 68 %

    L'indice di biomassa mostra un calo significativo e un aumento del tasso di prelievo dal 2017. Il TAC è fissato al livello delle catture del 2018, vale a dire 257 tonnellate.

    Merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    Ovest dell'Irlanda, Porcupine Bank, Manica occidentale, Mar Celtico, Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    189

    -88 %

    Lo stock figura nell'elenco degli stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. La Commissione propone di fissare il TAC nell'intervallo inferiore dell'Fmsy, come richiesto dal piano pluriennale.

    Sogliola nelle zone 7f e 7g

    Canale di Bristol e Mar Celtico settentrionale

    1 559

    55 %

    Lo stock figura nell'elenco degli stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. La Commissione propone di fissare il TAC al livello del valore MSY, come richiesto dal piano pluriennale.

    Sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k

    Mar Celtico meridionale, sudovest dell'Irlanda

    213

    - 44,0 %

    La biomassa sostenibile dello stock è inferiore alle variabili proxy e si sta avvicinando al valore Blim. Non vi sono dati certi sul reclutamento. Il CIEM raccomanda di limitare le catture a 213 tonnellate nel 2020. Il TAC proposto è conforme al parere del CIEM.

    Suri/sugarelli nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    Acque dell'Unione del Mare del Nord settentrionale, delle acque nordoccidentali e del Golfo di Biscaglia

    70 617

    - 41 %

    Il TAC proposto corrisponde al valore MSY.

    Suri/sugarelli nella zona 8c

    Parte meridionale del Golfo di Biscaglia

    11 179

    - 41 %

    Il TAC proposto corrisponde al valore MSY.

    Suri/sugarelli nella zona 9

    Acque portoghesi

    46 659

    -50 %

    Il TAC è proposto a un livello inferiore al valore MSY, in base alla strategia di gestione a lungo termine del Consiglio consultivo per gli stock pelagici che figura nella tabella degli scenari di cattura inclusa nel parere del CIEM.

    Limanda e passera lingua di cane nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4

    Acque dell'Unione del Mare di Norvegia e del Mare del Nord

    5 580

    -30 %

    Questo TAC comprende due specie. Per entrambe si è seguito il parere scientifico, che comporta una riduzione totale del 29 %. La netta riduzione prevista dal parere relativo alla passera lingua di cane è dovuta a una mutata percezione dello stock, passato dalla categoria 3 (approccio precauzionale) alla categoria 1 (valutazione in base all'MSY).

    Passera di mare nelle zone 7f e 7g

    Canale di Bristol e Mar Celtico settentrionale

    2 295

    38 %

    La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere del CIEM, vale a dire a 2 295 tonnellate.

    Passera di mare nel Kattegat

    Kattegat

    1 141

    -33 %

    La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere del CIEM, che raccomanda un TAC precauzionale.

    Merluzzo giallo nella zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    Ovest della Scozia, Rockall; acque dell'Unione e acque internazionali dei fondali delle Isole Fær Øer; acque internazionali a nord delle Azzorre e ad est della Groenlandia

    238

    - 40 %

    La Commissione propone di ridurre il TAC del 40 % secondo il parere del CIEM.

    Merluzzo giallo nella zona 7

    Mar Celtico e Mare d'Irlanda

    7 298

    - 40 %

    La Commissione propone di ridurre il TAC del 40 % secondo il parere del CIEM.

    Sogliola nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    Golfo di Biscaglia (sud e al largo della costa), ovest del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    643

    - 40 %

    Il TAC è stato sempre fissato ben al di sopra del livello raccomandato e negli ultimi anni era superiore agli sbarchi. Nel 2018 l'utilizzo del contingente ammontava a 261 t per la Spagna (59 %) e a 454 t per il Portogallo (62 %). Catture medie 2014-2016: 628 t. Non si dispone di informazioni sufficienti per valutare l'evoluzione dello stock. Lo stock rientra nella categoria 5 in quanto non si dispone di informazioni sull'abbondanza o sullo sfruttamento; dovrebbe quindi essere applicata una riduzione precauzionale delle catture.

    Spratto nelle zone 7d e 7e

    Manica orientale

    1 506

    - 40 %

    La biomassa si è dimezzata rispetto al livello storico. Il CIEM raccomanda di limitare le catture a 1 506 tonnellate. Il TAC è fissato in conformità al parere del CIEM.

    Rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone 2 e 4

    Acque dell'Unione del Mare di Norvegia e del Mare del Nord

    6 208

    - 24 %

    Il TAC proposto comprende due stock che rientrano nel piano pluriennale per il Mare del Nord. Il piano prevede che il TAC sia fissato in base all'approccio precauzionale, ma per il rombo liscio la Commissione ha utilizzato il valore MSY.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

    La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

    Scelta dell'atto giuridico

    Strumento proposto: regolamento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

    La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2020.

    Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 def.), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).

    b)Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    Le risposte alla suddetta comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchiano i pareri espressi dai portatori di interessi sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo alla stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.

    Assunzione e uso di perizie

    Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.

    L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile. Tali stock comprendono quelli più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

    Le possibilità di pesca per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di mortalità compatibili con l'Fmsy e offrono pertanto, a determinate condizioni, un certo grado di flessibilità. Il CIEM è stato invitato a formulare pareri che consentano di valutare la necessità e la possibilità di ricorrere a tale flessibilità. L'intervallo superiore dei valori Fmsy è utilizzato per proporre TAC solo se, sulla base dei pareri scientifici, la fissazione di possibilità di pesca conformemente agli intervalli Fmsy è necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel pertinente piano pluriennale nel caso della pesca multispecifica, o per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie o ancora per limitare le forti fluttuazioni da un anno all'altro. Nei casi in cui la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento previsti nel piano, le possibilità di pesca devono essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa dello stock.

    La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2020. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2020.

    Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi il parere del CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti.

    Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.

    Valutazione d'impatto

    L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

    La proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

    Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

    Efficienza normativa e semplificazione

    La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

    Diritti fondamentali

    Non pertinente.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente alle norme vigenti della politica comune della pesca.

    2019/0235 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

    (3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

    (4)È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

    (5)A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente attuato a decorrere dal 1º gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l'obbligo di sbarco per uno stock ittico le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo per un periodo massimo di tre anni.

    (6)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che in linea di principio i rigetti non sono più autorizzati. Pertanto, è opportuno che le possibilità di pesca siano basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano dedotti dal valore raccomandato per le catture totali.

    (7)Per alcuni stock il parere del CIEM ha raccomandato l'assenza di catture. Se i TAC relativi a questi stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui sono effettuate catture accessorie di tali stock darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante ("choke species"). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di questi stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. È opportuno che il livello di questi TAC sia fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e la prevenzione. Al fine di garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti per coprire le catture accessorie inevitabili.

    (8)Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui vengono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.

    (9)[Secondo il parere scientifico, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) continua ad essere gravemente minacciata. La biomassa dello stock riproduttore è in calo dal 2005 ed è attualmente al di sotto del Blim. La mortalità per pesca è aumentata nel corso delle serie temporali, raggiungendo un picco nel 2013 prima di scendere rapidamente al di sotto della mortalità per pesca che dà luogo al rendimento massimo sostenibile (FMSY). Le stime indicano uno scarso reclutamento a partire dal 2008, tranne per le classi di età 2013 e 2014 per le quali evidenziano livelli medi di reclutamento. Il CIEM raccomanda che, nei casi in cui si applica l'approccio del rendimento massimo sostenibile (MSY), il prelievo complessivo non superi 1 789 tonnellate nel 2019, il che rappresenta un valore maggiore rispetto a quello indicato nel parere del 2018. Pertanto, potrebbe essere autorizzato un volume di catture più elevato nella pesca di questa specie praticata con ami e palangari. È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure per le catture accessorie inevitabili di spigola mediante taluni altri attrezzi, prevedendo nel contempo un aumento limitato delle catture ammissibili. È opportuno adeguare le misure di gestione della pesca ricreativa della spigola tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno proseguire la pratica di cattura e rilascio e il limite di cattura, applicandoli tuttavia per un periodo più lungo. Da rivedere dopo la formulazione del parere del CIEM]

    (10)[Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla L.), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla europea nel Mar Mediterraneo. È opportuno creare condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi stabilire anche per le acque dell'Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla europea in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio 6 e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla europea, per le acque dell'Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1º agosto 2019 e il 29 febbraio 2020. Da rivedere dopo la formulazione del parere del CIEM]

    (11)Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d'essere nel cattivo stato di conservazione di questi stock ed era basato sull'ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1º gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.

    (12)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

    (13)Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 dei suddetti piani siano fissate conformemente agli obiettivi specifici (intervalli di valori FMSY) e alle misure di salvaguardia in base alle condizioni ivi previste. Gli intervalli di valori FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali. Al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno utilizzare l'intervallo superiore di FMSY per gli stock di nasello settentrionale e di nasello meridionale.

    (14)Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca in cui vengono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.

    (15)Nel suo parere il CIEM ha indicato che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del Blim. Pertanto, per tali stock devono essere adottate ulteriori misure correttive. È opportuno che tali misure contribuiscano alla ricostituzione degli stock considerati e sostituiscano l'ulteriore riduzione delle possibilità di pesca per le attività in cui tali stock sono catturati. È quindi opportuno che esse consistano nella sospensione della pesca durante il periodo di riproduzione nonché in misure tecniche (modifiche delle caratteristiche degli attrezzi) e misure di controllo che siano strettamente connesse alle possibilità di pesca per le attività in cui tali specie sono catturate.

    (16)È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

    (17)A seguito della definizione dei parametri di riferimento per lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le divisioni 6aS, 7b e 7c e l'altro per le divisioni 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM, per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale 10 non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è opportuno stabilire un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.

    (18)Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva inferiore al valore limite di riferimento (Blim). Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2019 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.

    (19)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

    (20)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 11 ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o l'articolo 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Nel 2014 l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (21)È opportuno che la flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al Blim.

    (22)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

    (23)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2020 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

    (24)Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

    (25)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (26)Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

    (27)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 12 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (28)Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2020, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

    (29)Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia 13 e le Isole Fær Øer 14 , l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura prevista nell'accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia 15 , la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2020. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.

    (30)Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (31)Nella riunione annuale del 2019 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha concordato che, nel 2018 e nel 2019, l'Unione possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell'ICCAT e delle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in via di sviluppo nelle loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate all'Unione, delle informazioni ricevute dagli Stati membri, in particolare Grecia, Spagna e Portogallo. L'Unione ha quindi ottenuto possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all'utilizzo da parte di flotte artigianali dell'Unione in talune regioni dell'Unione. Detta assegnazione di nuove possibilità di pesca è stata approvata dall'ICCAT nella riunione annuale del 2018 ed è quindi opportuno istituire un criterio di ripartizione per queste possibilità di pesca aggiuntive. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (32)È opportuno attuare nel diritto dell'Unione la raccomandazione ICCAT 16-05 che ha ridotto il TAC per il pesce spada del Mediterraneo per il 2019. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT siano soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Inoltre, è opportuno che i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri che praticano la pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT siano soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (33)Nella riunione annuale del 2019 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1º dicembre 2019 al 30 novembre 2020. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2020 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2019. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (34)Nella riunione annuale del 2018 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nell'ambito della IOTC. Ha inoltre ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Tali disposizioni non sono state rivedute nella riunione annuale del 2020 ed è quindi opportuno che continuino a essere attuate nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (35)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 14 al 18 febbraio 2020. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

    (36)Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2019 ed è quindi opportuno che continui a essere attuata nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (37)Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 20182020, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (38)Nella riunione annuale del 2019 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (39)Nella riunione annuale del 2019 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (40)Nella 41a riunione annuale del 2019 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2020 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (41)In occasione della 6a riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2019 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (42)Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2019, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR. [il considerando e la misura saranno riesaminati dopo la riunione annuale]

    (43)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2020. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

    (44)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese 16 , è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

    (45)Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2020 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura previste dal presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2021, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.

    (46)Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 .

    (47)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

    (48)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2020, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (49)È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1
    Oggetto

    1.Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

    2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)i limiti di cattura per il 2020 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2021;

    b)i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, tranne nei casi in cui altri periodi sono stabiliti per i limiti dello sforzo di pesca agli articoli 27 e 28, e per i limiti dello sforzo di pesca applicabili nel 2020 per i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD);

    c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2019 al 30 novembre 2020 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

    d)le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 30 per i periodi del 2019 e del 2020 indicati in tale articolo.

    Articolo 2
    Ambito di applicazione

    1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)pescherecci dell'Unione;

    b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

    2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

    Articolo 3
    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

    a)"nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

    b)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

    c)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    d)"totale ammissibile di catture" (TAC):

    i)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

    ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

    e)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    f)"valutazioni analitiche": valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

    g)"apertura di maglia": l'apertura di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 27), del regolamento (CE) n. 2019/1241 della Commissione 18 ;

    h)"registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    i)"giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4
    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)"zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 19 ;

    b)"Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)"Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)"unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    53° 30' N 15° 00' O,

    53° 30' N 11° 00' O,

    51° 30' N 11° 00' O,

    51° 30' N 13° 00' O,

    51° 00' N 13° 00' O,

    51 ° 00' N 15 ° 00' O;

    e)"unità funzionale 25 della divisione CIEM 8a": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 00' N 9° 00' O,

    43° 00' N 10° 00' O,

    43° 30' N 10° 00' O,

    43° 30' N 9° 00' O,

    44° 00' N 9° 00' O,

    44° 00' N 8° 00' O,

    43° 30' N 8° 00' O;

    f)"unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 00' N 8° 00' O,

    43° 00' N 10° 00' O,

    42° 00' N 10° 00' O,

    42° 00' N 8° 00' O;

    g)"unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    42° 00' N 8° 00' O,

    42° 00' N 10° 00' O,

    38° 30' N 10° 00' O,

    38° 30' N 9° 00' O,

    40° 00' N 9° 00' O,

    40° 00' N 8° 00' O;

    h)"unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

    i)"unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 30' N 6° 00' O,

    44° 00' N 6° 00' O,

    44° 00' N 2° 00' O,

    43° 30' N 2° 00' O;

    j)"Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

    k)"zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio 20 ;

    l)"zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ;

    m)"zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica 22 ;

    n)"zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 23 ;

    o)"zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano 24 ;

    p)"zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ;

    q)"zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale 26 ;

    r)"zona dell'accordo SIOFA": la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale 27 ;

    s)"zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale 28 ;

    t)"zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale 29 ;

    u)"acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

    v)"zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC": la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

    longitudine 150° O,

    longitudine 130° O,

    latitudine 4° S,

    latitudine 50° S.

    TITOLO II
    POSSIBILITÀ DI PESCA

    PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

    Capo I
    Disposizioni generali

    Articolo 5
    TAC e loro ripartizione

    1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

    2.I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 16 e nell'allegato III del presente regolamento nonché nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e nelle relative disposizioni di applicazione.

    Articolo 6
    TAC stabiliti dagli Stati membri

    1.I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

    2.I TAC stabiliti da uno Stato membro:

    a)sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

    b)consentono:

    i)se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2020 in poi; o

    ii)se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

    3.Entro il 15 marzo 2020 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)i TAC adottati;

    b)i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

    c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

    Articolo 7
    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1.Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

    a)sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

    b)sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

    2.Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai relativi contingenti di cui allo stesso articolo.

    [Articolo 8
    Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili connesse all'introduzione dell'obbligo di sbarco

    1.Per tenere conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nel presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

    2.Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1º gennaio 2019. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2019.

    3.I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2019, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.

    4.I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell'appendice dell'allegato IA.

    5.Tali contingenti hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell'Unione nell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

    6.Nei casi in cui il suddetto meccanismo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

    Articolo da riesaminare sulla base della valutazione dei TAC per le catture accessorie ]

    Articolo 9
    Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

    1.Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all'allegato IIA per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato IIA.

    2.La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato IIA, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

    3.La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato IIA, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1º febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato IIA, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro conformemente all'allegato IIA, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

    [Articolo 10
    Misure relative alla pesca della spigola

    1.Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

    2.In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2020 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2020, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

    a)con reti a strascico 31 , per catture accessorie inevitabili non superiori a pm chilogrammi ogni due mesi e al pm % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;

    b)con reti da circuizione 32 , per catture accessorie inevitabili non superiori a pm chilogrammi/mese e al pm % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;

    c)con ami e palangari 33 , per un massimo di pm tonnellate per nave all'anno;

    d)con reti da posta fisse 34 , per catture accessorie inevitabili non superiori a pm tonnellate per nave all'anno.

    Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

    3.I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

    4.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a, da 7a a 7k:

    a)dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º novembre al 31 dicembre 2020 sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

    b)dal 1º aprile al 31 ottobre 2020 possono essere catturati con canne o lenze a mano e conservati al massimo pm esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima degli esemplari di spigola conservati è di 42 cm.

    5.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati con canne o lenze a mano e conservati al massimo pm esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima degli esemplari di spigola conservati è di 42 cm.

    Queste misure saranno riesaminate dopo la presentazione del parere scientifico]

    [Articolo 11
    Misure relative alla pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM

    È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro tra il 1º agosto 2020 e il 29 febbraio 2021. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito entro il 1º giugno 2020.

    Queste misure saranno riesaminate dopo la presentazione del parere scientifico]

    Articolo 12
    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;

    d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 17 del presente regolamento.

    2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

    3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

    4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 13
    Misure correttive per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

    1.Le seguenti misure si applicano alle navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche 35 nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona ad ovest di 5° O nella divisione CIEM 7e:

    a) dal 1º febbraio 2020 al 15 marzo 2020 è fatto divieto a tali navi di pescare in detta zona;

    b) le navi dell'Unione a cui sono state assegnate possibilità di pesca per il merluzzo bianco in tale zona sono soggette a un livello di presenza di osservatori in mare pari almeno al 20 % o dispongono di sistemi di sorveglianza CCTV secondo le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241.

    2.Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano alle navi dell'Unione che rientrano in una delle seguenti categorie:

    a)navi le cui catture sono costituite per almeno il 55 % da merlano;

    b)navi le cui catture sono costituite per almeno il 55 % da una combinazione di rana pescatrice, nasello e lepidorombi;

    c)navi dell'Unione che utilizzano un sacco avente apertura di maglia minima di 120 mm in combinazione con attrezzi da pesca costruiti in modo da avere una distanza minima di 1 metro tra la lima e l'attrezzo da fondo;

    d)navi dell'Unione aventi a bordo un solo attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1 %.

    3.Le navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona a ovest di 5° O nella divisione CIEM 7e, le cui catture sono costituite per almeno il 55 % da merlano o il 55 % da rana pescatrice, nasello e lepidorombi, utilizzano sacchi aventi apertura di maglia di almeno 100 mm.

    4.Il presente articolo non si applica alle navi dell'Unione le cui catture sono costituite per almeno il 30 % da scampi.

    Articolo 14
    Specie vietate

    1.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

    a)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

    b)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    c)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    d)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    e)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    f)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

    g)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    h)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    i)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

    j)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

    k)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

    l)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

    m)pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

    n)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.

    2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 15
    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    Capo II
    Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 16
    Autorizzazioni di pesca

    1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

    2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

    Capo III
    Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Sezione 1
    Disposizioni generali

    Articolo 17
    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

    3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2021 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

    Sezione 2
    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 18
    Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

    1.Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

    2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

    3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

    4.Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

    5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

    6.La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

    7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio 36 è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7, del presente regolamento.

    8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.

    Articolo 19
    Pesca ricreativa

    Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, stabiliti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

    Articolo 20
    Squali

    1.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    3.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

    4.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    5.È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    {sezione 3 da rivedere dopo la corrispondente riunione annuale delle ORGP}

    Sezione 3
    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 21
    Divieti e limiti di cattura

    1.La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

    2.Per le attività di pesca esplorativa si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

    Articolo 22
    Pesca esplorativa

    1.Nel 2019 gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1º giugno 2019.

    2.Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    3.Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 23
    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2019/2020

    1.Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2019/2020 ne danno notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2019 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2019.

    2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

    4.Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

    Sezione 4
    Zona di competenza della IOTC

    Articolo 24
    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

    1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

    2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

    3.Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

    4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

    5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

    Articolo 25
    Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio

    1.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività.

    2.Il numero di navi d'appoggio corrisponde a un massimo di una nave d'appoggio per almeno due pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

    3.In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera dello stesso Stato.

    4.L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

    Articolo 26
    Squali

    1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

    2.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

    3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Sezione 5
    Zona della convenzione SPRFMO

    Articolo 27
    Pesca pelagica

    1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

    2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 36 102 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

    3.Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

    Articolo 28
    Pesca di fondo

    1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2019 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

    2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

    Articolo 29
    Pesca esplorativa

    1.Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2020 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca, incluso un piano delle operazioni di pesca e l'impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

    2.La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

    3.Il TAC è stabilito nell'allegato IJ. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

    Sezione 6
    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 30
    Pesca con reti da circuizione

    1.La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

    a)dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2019 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2019 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40º S;

    b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2019 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2019 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    longitudine 96º O,

    longitudine 110º O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

    2.Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2019, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

    3.Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

    4.Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

    a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

    b)nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

    Articolo 31
    FAD derivanti

    1.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD attivi nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.

    2.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

    3.Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.

    Articolo 32
    Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

    Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

    Articolo 33
    Divieto di pesca di squali alalunga

    1.Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

    2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

    3.Gli operatori delle navi:

    a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

    b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

    Articolo 34
    Divieto di pesca delle Mobulidae

    Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

    Sezione 7
    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 35
    Divieto di pesca degli squali di acque profonde

    Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

    gattuccio fantasma (Apristurus manis),

    squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

    sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

    sagrì nano (Etmopterus pusillus),

    razze (Rajidae),

    squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

    squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

    spinarolo (Squalus acanthias).

    Sezione 8
    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 36
    Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

    1.Gli Stati membri provvedono affinché il numero totale di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

    2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

    Articolo 37
    Gestione della pesca con FAD

    1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto alle navi con reti da circuizione di predisporre, utilizzare o calare FAD tra le ore 00.00 del 1º luglio 2019 e le ore 24.00 del 30 settembre 2019.

    2.Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2019 alle ore 24.00 del 31 maggio 2019 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2019 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2019.

    3.Gli Stati membri provvedono affinché in nessun momento ciascuna delle loro navi con reti da circuizione cali in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.

    4.Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    5.Il paragrafo 4 non si applica nei casi seguenti:

    a)nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

    b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

    c)in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

    Articolo 38
    Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca

    del pesce spada

    Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

    Articolo 39
    Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

    Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri vegliano inoltre a che, a motivo di questa misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

    Articolo 40
    Squali seta e squali alalunga

    1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

    a)squali seta (Carcharhinus falciformis),

    b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

    2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    Articolo 41
    Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

    1.Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera u), applicano le misure di cui alla presente sezione.

    2.Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera u), applicano le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 31, 32 e 33.

    Sezione 9
    Mare di Bering

    Articolo 42
    Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

    È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

    Sezione 10
    SIOFA

    Articolo 43
    Misure provvisorie per la pesca di fondo

    1.Gli Stati membri le cui navi hanno esercitato attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA per più di 40 giorni in un qualsiasi anno fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca annuale e/o le catture annuali nella pesca di fondo al proprio livello medio annuo e che le attività di pesca si svolgano all'interno della zona che ha formato oggetto della valutazione d'impatto presentata al SIOFA.

    2.Gli Stati membri le cui navi non hanno esercitato attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA per più di 40 giorni in un qualsiasi anno fino al 2016 provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera limitino lo sforzo di pesca e/o le catture nella pesca di fondo, nonché la distribuzione spaziale, conformemente ai dati storici della loro attività di pesca.

    TITOLO III
    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Articolo 44
    Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 45
    Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

    I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 46
    Autorizzazioni di pesca

    Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

    Articolo 47
    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 46.

    Articolo 48
    Periodi di divieto della pesca

    Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare il cicerello in tale zona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm dal 1º gennaio al 31 marzo 2019 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2019.

    Articolo 49
    Specie vietate

    1.Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

    a)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

    b)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

    c)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    d)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

    e)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

    f)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

    g)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

    h)pesce violino (Rhinobatos) nel Mediterraneo;

    i)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

    j)spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

    2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

    TITOLO IV
    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 50
    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 51
    Disposizione transitoria

    L'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 14, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 40, 42 e 49 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2021 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2021.

    Articolo 52
    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.

    Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2020. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 21, 22 e 23 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
    (2)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
    (3)    Si veda in particolare il documento "General Context of ICES Advice" consultabile all'indirizzo seguente: http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/Introduction_to_advice_2018.pdf
    (4)     https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf/0b2566fa-f07c-4215-99a7-3b7aa1a5265e?version=1.1&download=true p. 107.
    (5)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (6)    Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
    (7)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
    (8)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
    (9)     Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
    (10)    Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).
    (11)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
    (12)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
    (13)    Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
    (14)    Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dell'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
    (15)    Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).
    (16)    GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.
    (17)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (18)    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
    (19)    Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
    (20)    Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
    (21)    Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
    (22)    Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
    (23)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
    (24)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
    (25)    Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
    (26)    Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
    (27)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
    (28)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
    (29)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
    (30)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
    (31)    Tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
    (32)    Tutti i tipi di reti da circuizione (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
    (33)    Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
    (34)    Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, FYK, FPN e FIX).
    (35)    Codici degli attrezzi OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX.
    (36)    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
    Top

    Bruxelles, 24.10.2019

    COM(2019) 483 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di regolamento del Consiglio

    che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I:

    TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

    ALLEGATO IA:

    Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

    ALLEGATO IB:

    Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

    ALLEGATO IC:

    Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

    ALLEGATO ID:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO IE:

    Antartico – Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO IF:

    Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

    ALLEGATO IG:

    Tonno rosso del sud – Zone di distribuzione

    ALLEGATO IH:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO IJ:

    Zona della convenzione SPRFMO

    ALLEGATO IK:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO IL

    Zona dell'accordo SIOFA

    ALLEGATO IIA:

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

    ALLEGATO IIB:

    Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

    ALLEGATO III:

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

    ALLEGATO IV:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO V:

    Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO VI:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO VII:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO VIII:

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle riportate nel presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

    Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 1 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.


    Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa-3

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Pesce tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere di roccia

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d'uccello

    Dicentrarchus labrax

    BSS

    Spigola

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complesso di specie della razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Dissostichus spp.

    TOT

    Austromerluzzi

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Ippoglosso atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza cuculo

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Calamaro

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Notothenia gibberifrons

    NOG

    Nototenia

    Notothenia rossii

    NOR

    Nototenia

    Notothenia squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberetto boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesce piatto

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Pesce del ghiaccio

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pentaceri australi

    Raja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardina

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada


    La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è fornita esclusivamente a fini esplicativi:

    Nome comune

    Codice alfa-3

    Nome scientifico

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzi

    TOT

    Dissostichus spp.

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Calamaro

    SQS

    Martialia hyadesi

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Complesso di specie della razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Gamberetto boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere di roccia

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototenia

    NOS

    Notothenia squamifrons

    Nototenia

    NOG

    Notothenia gibberifrons

    Nototenia

    NOR

    Notothenia rossii

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pentaceri australi

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce del ghiaccio

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Pesce del ghiaccio

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Pesce piatto

    FLX

    Pleuronectiformes

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Pesce tamburo

    BOR

    Caproidae

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Razza bianca

    RJA

    Raja alba

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Razza cuculo

    RJN

    Leucoraja naevus

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sardina

    PIL

    Sardina pilchardus

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Spigola

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Spinarolo

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo becco d'uccello

    DCA

    Deania calcea

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Suri/sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha



    ALLEGATO IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

    Specie:

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

     

    Ammodytes spp.

     

     

     

     

    Danimarca

     

    0

    (2)

    TAC analitico

     

     

    Regno Unito

    0

    (2)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    (2)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    0

    (2)

    Unione

    0

    TAC

    0

    (1)

    Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)

    Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

    Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1r

    2r(1)

    3r

    4(1)

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    (1)

    Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Argentina

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

     

    Argentina silus

     

     

    (ARU/1/2.)

     

     

    Germania

     

    24

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    8

    Paesi Bassi

    19

    Regno Unito

    39

    Unione

    90

    TAC

     

    90

     

     

     

     

     

    Specie:

    Argentina

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 3a e 4

     

     

    Argentina silus

     

     

    (ARU/3A4-C)

     

    Danimarca

     

    1 093

     

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

    11

    Francia

    8

    Irlanda

    8

    Paesi Bassi

    51

    Svezia

    43

    Regno Unito

    20

    Unione

    1 234

    TAC

     

    1 234

     

     

     

     

     

    Specie:

    Argentina

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

     

    Argentina silus

     

     

    (ARU/567.)

     

     

    Germania

     

    284

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    6

    Irlanda

    263

    Paesi Bassi

    2 968

    Regno Unito

    208

    Unione

    3 729

    TAC

     

    3 729

     

     

     

     

     

    Specie:

    Brosme

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

     

    Brosme brosme

     

     

    (USK/1214EI)

     

    Germania

     

    6

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    6

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Regno Unito

    6

    (1)

    Altri

    3

    (1)

    Unione

    21

    (1)

    TAC

    21

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Brosme

     

     

    Zona:

    3a

     

     

     

    Brosme brosme

     

     

    (USK/03A.)

     

     

    Danimarca

     

    15

     

    TAC precauzionale

     

     

    Svezia

    8

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    8

    Unione

    31

    TAC

     

    31

     

     

     

     

     

    Specie:

    Brosme

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 4

     

     

    Brosme brosme

     

     

    (USK/04-C.)

     

    Danimarca

     

    68

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

    20

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Francia

    47

    Svezia

    7

    Regno Unito

    102

    Altri

    7

    (1)

    Unione

    251

    TAC

    251

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Brosme

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

     

    Brosme brosme

     

     

    (USK/567EI.)

     

    Germania

     

    pm

    TAC precauzionale

     

     

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Irlanda

    pm

    Regno Unito

    pm

    Altri

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (2)(3)(4)(5)

    TAC

    4 130

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (2)

    Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

    (3)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato in appresso (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

    pm

    (4)

    Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

    Molva (LIN/*5B67-)

    pm

    Brosme (USK/*5B67-)

    pm

    (5)

    I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Brosme

     

     

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

     

     

    Brosme brosme

     

     

    (USK/04-N.)

     

    Belgio

     

    pm

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    pm

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Pesce tamburo

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

     

    Caproidae

     

     

     

    (BOR/678-)

     

     

    Danimarca

     

    4 700

     

    TAC precauzionale

     

     

    Irlanda

    13 235

    Regno Unito

    1 217

    Unione

    19 152

    TAC

    19 152

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa (1)

     

     

    Zona:

    3a

     

     

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/03A.)

     

     

    Danimarca

     

    pm

    (2)

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    (2)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Svezia

    pm

    (2)

    Unione

    pm

    (2)

    Norvegia

    pm

    Isole Fær Øer

    pm

    (3)

    TAC

    pm

    (1)

    Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

    (3)

    Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa (1)

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/4AB.)

    Danimarca

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    Isole Fær Øer

    pm

    Norvegia

    pm

    (2)

    TAC

    pm

    (1)

    Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

    pm

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

    Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (1)

    Unione

    pm

    (1)

    Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa

     

     

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/04-N.)

     

    Svezia

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Unione

    pm

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    pm

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa (1)

     

     

    Zona:

    3a

     

     

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/03A-BC)

     

    Danimarca

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Svezia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    (1)

    Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa (1)

     

     

    Zona:

    4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/2A47DX)

     

    Belgio

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    (1)

    Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa (1)

     

     

    Zona:

    4c, 7d (2)

     

     

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/4CXB7D)

     

    Belgio

     

    pm

    (3)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    (3)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    pm

    (3)

    Francia

    pm

    (3)

    Paesi Bassi

    pm

    (3)

    Regno Unito

    pm

    (3)

    Unione

    pm

    (3)

    TAC

    pm

    (1)

    Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (3)

    Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1)

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/5B6ANB)

     

    Germania

     

    389

    (2)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    74

    (2)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

    526

    (2)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    389

    (2)

    Regno Unito

    2 102

    (2)

    Unione

    3 480

    (2)

    TAC

    3 480

    (1)

    Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (2)

    È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa

     

     

    Zona:

    6aS (1), 7b, 7c

     

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/6AS7BC)

     

    Irlanda

     

    1 236

     

    TAC precauzionale

     

     

    Paesi Bassi

    124

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    1 360

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    1 360

    (1)

    Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

     

     

     

    Specie:

    Aringa

     

     

    Zona:

    6 Clyde (1)

     

     

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/06ACL.)

     

    Regno Unito

    da fissare

    TAC precauzionale

     

     

    Unione

    da fissare

    (2)

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    TAC

    da fissare

    (2)

    (1)

    Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

    — Mull of Kintyre (55° 17,9′ N, 05° 47,8′ O);

    - un punto con le coordinate 55° 04′ N, 05° 23′ O; e

    — Corsewall Point (55° 00,5′ N, 05° 09,4′ O).

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa

     

     

    Zona:

    7a (1)

     

     

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/07A/MM)

     

    Irlanda

     

    2 099

     

    TAC analitico

     

     

    Regno Unito

    5 965

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Unione

    8 064

    TAC

    8 064

    (1)

    Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    - a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

    - a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

    — a ovest dalla costa dell'Irlanda;

    — a est dalla costa del Regno Unito.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa

     

     

    Zona:

    7e e 7f

     

     

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/7EF.)

     

     

    Francia

     

    465

     

    TAC precauzionale

     

     

    Regno Unito

    465

    Unione

    930

    TAC

    930

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Aringa

     

     

    Zona:

    7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1)

     

    Clupea harengus

     

     

    (HER/7G-K.)

     

    Germania

     

    pm

    (2)

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    (2)

    Irlanda

    pm

    (2)

    Paesi Bassi

    pm

    (2)

    Regno Unito

    pm

    (2)

    Unione

    pm

    (2)

    TAC

    pm

    (2)

    (1)

    La zona è aumentata dell'area delimitata:

    - a nord dalla latitudine 52° 30′ N;

    - a sud dalla latitudine 52° 00′ N;

    - a ovest dalla costa dell'Irlanda;

    - a est dalla costa del Regno Unito.

    (2)

    Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

    Specie:

    Acciuga

     

     

    Zona:

    8

     

     

     

    Engraulis encrasicolus

     

     

    (ANE/08.)

     

     

    Spagna

     

    pm

     

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Acciuga

     

     

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Engraulis encrasicolus

     

     

    (ANE/9/3411)

     

    Spagna

     

    0

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Portogallo

    0

    (1)

    Unione

    0

    (1)

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    Skagerrak

     

     

     

    Gadus morhua

     

     

    (COD/03AN.)

     

    Belgio

     

    pm

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    Germania

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    Kattegat

     

     

     

    Gadus morhua

     

     

    (COD/03AS.)

     

    Danimarca

     

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    TAC

    pm

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

     

    Gadus morhua

     

     

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    (1)

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (2)

    TAC

    pm

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

    (2)

    Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

    Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

    Unione

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

     

    Gadus morhua

     

     

    (COD/04-N.)

    Svezia

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Unione

    pm

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00′ O e delle zone 12 e 14

    Gadus morhua

     

    (COD/5W6-14)

     

    Belgio

     

    pm

     

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12° 00′ O

     

    Gadus morhua

     

     

     

    (COD/5BE6A)

     

    Belgio

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    (1)

    Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.

    Francia

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    7a

     

     

     

    Gadus morhua

     

     

     

    (COD/07A.)

     

    Belgio

     

    7

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    19

    (1)

    Irlanda

    119

    (1)

    Paesi Bassi

    2

    (1)

    Regno Unito

    110

    (1)

    Unione

    257

    (1)

    TAC

    257

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione

    Gadus morhua

     

    della zona Copace 34.1.1

     

     

     

     

    (COD/7XAD34)

     

    Belgio

     

    8

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Francia

    139

    (1)

    Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.

    Irlanda

    27

    (1)

    Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Paesi Bassi

    0

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    15

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    189

    (1)

    TAC

    189

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

     

     

    Zona:

    7d

     

     

     

    Gadus morhua

     

     

     

    (COD/07D.)

     

    Belgio

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    (1)

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle acque dell'Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Lepidorombi

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

     

    Lepidorhombus spp.

     

     

     

    (LEZ/2AC4-C)

     

    Belgio

     

    9

     

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    8

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    8

    Francia

    48

    Paesi Bassi

    38

    Regno Unito

    2 811

    Unione

    2 922

    TAC

    2 922

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Lepidorombi

     

     

    Zona:

    acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6;

    Lepidorhombus spp.

     

    acque internazionali delle zone 12 e 14

     

     

     

     

    (LEZ/56-14)

     

    Spagna

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Lepidorombi

     

     

    Zona:

    7

     

     

     

    Lepidorhombus spp.

     

     

     

    (LEZ/07.)

     

     

    Belgio

     

    506

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

    5 620

    (2)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Francia

    6 820

    (2)

    Irlanda

    3 101

    (1)

    Regno Unito

    2 685

    (1)

    Unione

    18 732

    TAC

    18 732

    (1)

    Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

    (2)

    Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Lepidorombi

     

     

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

     

     

    Lepidorhombus spp.

     

     

     

    (LEZ/8ABDE.)

     

    Spagna

     

    993

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

    801

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Unione

    1 794

    TAC

    1 794

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Lepidorombi

     

     

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Lepidorhombus spp.

     

     

     

    (LEZ/8C3411)

     

    Spagna

     

    1 929

     

    TAC analitico

     

     

    Francia

    96

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Portogallo

    64

    Unione

    2 089

    TAC

    2 089

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Rana pescatrice

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

    Lophiidae

     

    (ANF/2AC4-C)

     

    Belgio

     

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    pm

    (1)

    Germania

    pm

    (1)

    Francia

    pm

    (1)

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Svezia

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Rana pescatrice

     

     

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

     

    Lophiidae

     

    (ANF/04-N.)

     

    Belgio

     

    pm

     

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    pm

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Rana pescatrice

     

     

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    Lophiidae

     

    (ANF/56-14)

     

    Belgio

     

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

    pm

    (1)

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Rana pescatrice

     

     

    Zona:

    7

     

     

     

    Lophiidae

     

     

     

    (ANF/07.)

     

     

    Belgio

     

    3 262

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Germania

    364

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Spagna

    1 296

    (1)

    Francia

    20 932

    (1)

    Irlanda

    2 675

    (1)

    Paesi Bassi

    422

    (1)

    Regno Unito

    6 348

    (1)

    Unione

    35 299

    (1)

    TAC

    35 299

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Rana pescatrice

     

     

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

     

     

    Lophiidae

     

     

     

    (ANF/8ABDE.)

     

    Spagna

     

    1 372

    TAC analitico

     

     

    Francia

    7 636

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Unione

    9 008

    TAC

    9 008

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Rana pescatrice

     

     

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Lophiidae

     

     

     

    (ANF/8C3411)

     

    Spagna

     

    3 353

    TAC analitico

     

     

    Francia

    3

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Portogallo

    667

    Unione

    4 023

    TAC

    4 023

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Eglefino

     

     

    Zona:

    3a

     

     

     

    Melanogrammus aeglefinus

     

     

     

    (HAD/03A.)

     

    Belgio

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Eglefino

     

     

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a

     

    Melanogrammus aeglefinus

     

     

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    TAC

    pm

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

    Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

     

    Unione

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Eglefino

     

     

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

     

    Melanogrammus aeglefinus

     

     

     

    (HAD/04-N.)

     

    Svezia

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Unione

    pm

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Eglefino

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

     

    Melanogrammus aeglefinus

     

     

     

    (HAD/6B1214)

     

    Belgio

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Eglefino

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

     

    Melanogrammus aeglefinus

     

     

     

    (HAD/5BC6A.)

     

    Belgio

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Francia

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    (1)

    Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Eglefino

     

     

    Zona:

    7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Melanogrammus aeglefinus

     

     

     

    (HAD/7X7A34)

     

    Belgio

     

    121

    TAC analitico

     

     

    Francia

    7 239

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Irlanda

    2 413

    Regno Unito

    1 086

    Unione

    10 859

    TAC

    10 859

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Eglefino

     

     

    Zona:

    7a

     

     

     

    Melanogrammus aeglefinus

     

     

     

    (HAD/07 A.)

     

    Belgio

     

    50

    TAC analitico

     

     

    Francia

    228

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Irlanda

    1 366

    Regno Unito

    1 512

    Unione

    3 156

    TAC

    3 156

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merlano

     

     

    Zona:

    3a

     

     

    Merlangius merlangus

     

     

     

    (WHG/03A.)

     

    Danimarca

     

    pm

    TAC precauzionale

     

     

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    400

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merlano

     

     

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a

     

    Merlangius merlangus

     

     

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (1)

    TAC

    23 413

    (1)

    Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

    Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

     

    Unione

     

    pm

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merlano

     

     

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    Merlangius merlangus

     

     

     

    (WHG/56-14)

     

    Germania

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    (1)

    Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.

    Irlanda

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    TAC

    pm

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merlano

     

     

    Zona:

    7a

     

     

     

    Merlangius merlangus

     

     

     

    (WHG/07A.)

     

    Belgio

     

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    pm

    (1)

    Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.

    Irlanda

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merlano

     

     

    Zona:

    7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

     

    Merlangius merlangus

     

     

     

    (WHG/7X7A-C)

     

    Belgio

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merlano

     

     

    Zona:

    8

     

     

     

    Merlangius merlangus

     

     

     

    (WHG/08.)

     

     

    Spagna

     

    881

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    1 322

    Unione

    2 203

    TAC

    2 203

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

     

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    Merlangius merlangus e

     

    (W/P/04-N.)

     

    Pollachius pollachius

     

     

     

     

     

     

    Svezia

     

    190

    (1)

    TAC precauzionale

    Unione

    190

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Nasello

     

     

    Zona:

    3a

     

     

     

    Merluccius merluccius

     

     

     

    (HKE/03A.)

     

     

    Danimarca

     

    3 136

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Svezia

    267

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Unione

    3 403

    TAC

    3 403

    (1)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Nasello

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

     

    Merluccius merluccius

     

     

     

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

     

    56

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    2 278

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    261

    (1)

    Francia

    504

    (1)

    Paesi Bassi

    131

    (1)

    Regno Unito

    710

    (1)

    Unione

    3 940

    (1)

    TAC

    3 940

    (1)

    Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Nasello

     

     

    Zona:

    6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b;

    Merluccius merluccius

     

    acque internazionali delle zone 12 e 14

     

     

     

     

    (HKE/571214)

    Belgio

     

    582

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

    18 667

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Francia

    28 827

    (1)

    Irlanda

    3 493

    Paesi Bassi

    376

    (1)

    Regno Unito

    11 380

    (1)

    Unione

    63 325

    TAC

    63 325

    (1)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

    8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

     

     

     

    Belgio

    75

    Spagna

    3 012

    Francia

    3 012

    Irlanda

    376

    Paesi Bassi

    38

    Regno Unito

    1 694

    Unione

    8 206

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Nasello

     

     

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

     

     

    Merluccius merluccius

     

     

     

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

     

    19

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

    12 995

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Francia

    29 183

    Paesi Bassi

    38

    (1)

    Unione

    42 235

    TAC

    42 235

    (1)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

    6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

    Belgio

    4

    Spagna

    3 764

    Francia

    6 776

    Paesi Bassi

    11

    Unione

    10 555

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Nasello

     

     

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Merluccius merluccius

     

     

     

    (HKE/8C3411)

     

    Spagna

     

    4 739

    TAC analitico

     

     

    Francia

    455

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Portogallo

    2 212

    Unione

    7 406

    TAC

    7 406

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Melù

     

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 2 e 4

     

    Micromesistius poutassou

     

     

     

    (WHB/24-N.)

     

    Danimarca

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Melù

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

     

    Micromesistius poutassou

     

     

     

    (WHB/1X14)

     

    Danimarca

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Spagna

    pm

    (1) (2)

    Francia

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    (1)

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Portogallo

    pm

    (1) (2)

    Svezia

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1) (3)

    Norvegia

    pm

    Isole Fær Øer

    pm

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 22 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): pm %

    (2)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (3)

    Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Melù

     

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Micromesistius poutassou

     

     

     

    (WHB/8C3411)

     

    Spagna

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Portogallo

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Melù

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O

     

    Micromesistius poutassou

     

     

     

    (WHB/24A567)

     

    Norvegia

     

    pm

    (1) (2)

    TAC analitico

     

     

    Isole Fær Øer

    pm

    (3) (4)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

    (2)

    Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

    pm

    Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

    pm %

    (3)

    Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

    (4)

    Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Limanda e passera lingua di cane

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

    Microstomus kitt e

     

    (L/W/2AC4-C)

     

    Glyptocephalus cynoglossus

     

     

     

     

     

     

    Belgio

     

    302

    TAC precauzionale

    Danimarca

    832

    Germania

    107

    Francia

    228

    Paesi Bassi

    693

    Svezia

    9

    Regno Unito

    3 409

    Unione

    5 580

    TAC

     

    5 580

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Molva azzurra

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

     

    Molva dypterygia

     

     

     

    (BLI/5B67-)

    Germania

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Estonia

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Lituania

    pm

    Polonia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Altri

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (2)

    Isole Fær Øer

    pm

    (3)

    TAC

    11 150

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (2)

    Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

    (3)

    Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Molva azzurra

     

     

    Zona:

    Acque internazionali della zona 12

     

     

    Molva dypterygia

     

     

     

    (BLI/12INT-)

    Estonia

     

    0

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Spagna

    132

    (1)

    Francia

    3

    (1)

    Lituania

    1

    (1)

    Regno Unito

    1

    (1)

    Altri

    0

    (1)

    Unione

    137

    (1)

    TAC

    137

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

     

     

    Specie:

    Molva azzurra

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

     

    Molva dypterygia

     

     

     

    (BLI/24-)

    Danimarca

     

    2

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

    2

    Irlanda

    2

    Francia

    15

    Regno Unito

    9

    Altri

    2

    (1)

    Unione

    32

    TAC

    32

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

     

     

    Specie:

    Molva azzurra

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a

     

    Molva dypterygia

     

     

     

    (BLI/03A-)

    Danimarca

     

    2

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

    1

    Svezia

    2

    Unione

    5

    TAC

     

    5

     

     

     

     

     

    Specie:

    Molva

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

     

    Molva molva

     

     

     

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

     

    8

    TAC precauzionale

     

     

    Germania

    8

    Francia

    8

    Regno Unito

    8

    Altri

    4

    (1)

    Unione

    36

    TAC

    36

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

     

     

    Specie:

    Molva

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 3 a

     

     

    Molva molva

     

     

     

    (LIN/03A-C.)

    Belgio

     

    13

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    93

    Germania

    13

    Svezia

    38

    Regno Unito

    13

    Unione

    170

    TAC

    170

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Molva

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 4

     

     

    Molva molva

     

     

     

    (LIN/04-C.)

    Belgio

     

    26

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    404

    (1)

    Germania

    250

    (1)

    Francia

    225

    Paesi Bassi

    9

    Svezia

    17

    (1)

    Regno Unito

    3 104

    (1)

    Unione

    4 035

    TAC

    4 035

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5

     

    Molva molva

     

     

     

    (LIN/05EI.)

    Belgio

     

    9

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    6

    Germania

    6

    Francia

    6

    Regno Unito

    6

    Unione

    33

    TAC

     

    33

     

     

     

     

     

    Specie:

    Molva

     

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

     

    Molva molva

     

     

     

    (LIN/6X14.)

    Belgio

     

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    pm

    (1)

    Germania

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    (1)

    Portogallo

    pm

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (2)(3)(4)

    Isole Fær Øer

    pm

    (5)(6)

    TAC

    20 396

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al pm % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

    (2)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del pm % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato in appresso (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al pm %.

    pm

    (3)

    Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

    Molva (LIN/*5B67-)

    pm

    Brosme (USK/*5B67-)

    pm

    (4)

    I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

    pm

    (5)

    Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

    (6)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

     

     

    pm

     

     

     

     

     

    Specie:

    Molva

     

     

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

     

     

    Molva molva

     

     

     

    (LIN/04-N.)

    Belgio

     

    pm

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    pm

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    3a

     

     

     

    Nephrops norvegicus

     

     

     

    (NEP/03A.)

     

     

    Danimarca

     

    10 093

    TAC analitico

     

     

    Germania

    29

    Svezia

    3 611

    Unione

    13 733

    TAC

    13 733

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

     

    Nephrops norvegicus

     

     

     

    (NEP/2AC4-C)

     

    Belgio

     

    1 155

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    1 155

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    17

    Francia

    34

    Paesi Bassi

    594

    Regno Unito

    19 122

    Unione

    22 077

    TAC

     

    22 077

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

     

     

    Nephrops norvegicus

     

     

     

    (NEP/04-N.)

     

    Danimarca

     

    568

    TAC analitico

     

     

    Germania

    0

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    32

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    600

    TAC

    Non pertinente

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b

     

    Nephrops norvegicus

     

     

     

    (NEP/5BC6.)

     

    Spagna

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    7

     

     

     

    Nephrops norvegicus

     

     

     

    (NEP/07.)

     

     

    Spagna

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    (1)

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

    Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

     

     

    Nephrops norvegicus

     

     

     

    (NEP/8ABDE.)

     

    Spagna

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    8c

     

     

     

    Nephrops norvegicus

     

     

     

    (NEP/08C.)

     

     

    Spagna

     

    2,7

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    0,0

    (1)

    Unione

    2,7

    (1)

    TAC

    2,7

    (1)

    (1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori.

    2 tonnellate nell'unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese);

    0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31 nell'arco di 7 giorni in luglio.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Scampo

     

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Nephrops norvegicus

     

     

     

    (NEP/9/3411)

     

    Spagna

     

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Portogallo

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)(2)

    TAC

    pm

    (1)(2)

    (1)

    Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

    (2)

    Nei limiti dei TAC sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato in appresso nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30):

    120

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Gamberetto boreale

     

    Zona:

    3a

     

     

     

    Pandalus borealis

     

     

     

    (PRA/03A.)

     

     

    Danimarca

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Svezia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Gamberetto boreale

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

     

    Pandalus borealis

     

     

     

    (PRA/2AC4-C)

     

    Danimarca

     

    pm

    TAC precauzionale

     

     

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

     

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Gamberetto boreale

     

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

     

    Pandalus borealis

     

     

     

    (PRA/04-N.)

     

    Danimarca

     

    200

    TAC analitico

     

     

    Svezia

    123

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    323

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

     

    Specie:

    Mazzancolle

     

    Zona:

    Acque della Guyana francese

     

     

    Penaeus spp.

     

     

    (PEN/FGU.)

     

    Francia

     

    da fissare

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Unione

    da fissare

    (1)(2)

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    TAC

    da fissare

    (1)(2)

    (1)

    La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    Skagerrak

     

     

     

    Pleuronectes platessa

     

     

    (PLE/03AN.)

     

    Belgio

    pm

    TAC analitico

    Danimarca

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    Kattegat

     

     

     

    Pleuronectes platessa

     

     

    (PLE/03AS.)

     

    Danimarca

    1 016

    TAC analitico

    Germania

    11

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Svezia

    114

    Unione

    1 141

    TAC

     

    1 141

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

     

    Pleuronectes platessa

     

     

     

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    TAC

    pm

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

    Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

    Unione

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b;

    Pleuronectes platessa

     

    acque internazionali delle zone 12 e 14

     

     

     

     

    (PLE/56-14)

     

    Francia

     

    18

    TAC precauzionale

     

     

    Irlanda

    240

    Regno Unito

    400

    Unione

    658

    TAC

     

    658

     

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    7a

     

     

     

    Pleuronectes platessa

     

     

    (PLE/07A.)

     

     

    Belgio

    143

    TAC analitico

    Francia

    62

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Irlanda

    1 116

    Paesi Bassi

    43

    Regno Unito

    1 426

    Unione

    2 790

    TAC

     

    2 790

     

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    7b e 7c

     

     

     

    Pleuronectes platessa

     

     

     

    (PLE/7BC.)

     

     

    Francia

     

    15

    TAC precauzionale

     

     

    Irlanda

    59

    Unione

    74

    TAC

     

    74

     

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    7d e 7e

     

     

     

    Pleuronectes platessa

     

     

    (PLE/7DE.)

     

     

    Belgio

    1 498

    TAC analitico

    Francia

    4 993

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Regno Unito

    2 663

    Unione

    9 154

    TAC

    9 154

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    7f e 7g

     

     

     

    Pleuronectes platessa

     

     

    (PLE/7FG.)

     

     

    Belgio

    497

    TAC precauzionale

    Francia

    898

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Irlanda

    138

    Regno Unito

    470

    Unione

    2 003

     

    TAC

     

    2 003

     

     

     

     

     

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    7h, 7j e 7k

     

     

    Pleuronectes platessa

     

     

    (PLE/7HJK.)

     

    Belgio

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

    Francia

    pm

    (1)

    Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.

    Irlanda

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

    Specie:

    Passera di mare

     

     

    Zona:

    8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Pleuronectes platessa

     

     

     

    (PLE/8/3411)

     

    Spagna

     

    53

    TAC precauzionale

     

     

     

    Francia

    210

    Portogallo

    53

    Unione

    316

    TAC

     

    316

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo giallo

     

     

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

     

    Pollachius pollachius

     

     

    (POL/56-14)

     

    Spagna

    3

    TAC precauzionale

    Francia

    114

    Irlanda

    34

    Regno Unito

    87

    Unione

    238

    TAC

     

    238

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo giallo

     

     

    Zona:

    7

     

     

     

    Pollachius pollachius

     

     

    (POL/07.)

     

     

    Belgio

    227

    (1)

    TAC precauzionale

    Spagna

    14

    (1)

    Francia

    5 227

    (1)

    Irlanda

    557

    (1)

    Regno Unito

    1 273

    (1)

    Unione

    7 298

    (1)

    TAC

    7 298

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

     

     

    Specie:

    Merluzzo giallo

     

     

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

     

     

    Pollachius pollachius

     

     

    (POL/8ABDE.)

     

    Spagna

    227

    TAC precauzionale

    Francia

    1 107

    Unione

    1 334

    TAC

     

    1 334

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo giallo

     

     

    Zona:

    8c

     

     

     

    Pollachius pollachius

     

     

    (POL/08C.)

     

     

    Spagna

    187

    TAC precauzionale

    Francia

    21

    Unione

    208

    TAC

     

    208

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo giallo

     

     

    Zona:

    9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Pollachius pollachius

     

     

    (POL/9/3411)

     

    Spagna

    246

    (1)

    TAC precauzionale

    Portogallo

    8

    (1)(2)

    Unione

    254

    (1)

    TAC

    254

    (2)

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

    (2)

    In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

     

    Specie:

    Merluzzo carbonaro 

     

    Zona:

    3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

     

    Pollachius virens

     

     

    (POK/2C3A4)

     

    Belgio

    pm

    TAC analitico

    Danimarca

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Specie:

    Merluzzo carbonaro 

     

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

     

    Pollachius virens

     

     

    (POK/56-14)

     

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Francia

    pm

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Irlanda

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo carbonaro 

     

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

     

    Pollachius virens

     

     

    (POK/04-N.)

     

    Svezia

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Unione

    pm

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo carbonaro 

     

    Zona:

    7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Pollachius virens

     

     

    (POK/7/3411)

     

    Belgio

    8

    TAC precauzionale

    Francia

    1 787

    Irlanda

    894

    Regno Unito

    487

    Unione

    3 176

    TAC

     

    3 176

     

     

     

     

     

    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

    Psetta maxima e

     

    (T/B/2AC4-C)

     

    Scophthalmus rhombus

     

     

     

     

     

    Belgio

    431

    TAC precauzionale

    Danimarca

    921

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    235

    Francia

    111

    Paesi Bassi

    3 263

    Svezia

    7

    Regno Unito

    908

    Unione

    5 876

    TAC

     

    5 876

     

     

     

     

     

    Specie:

    Razze

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

     

    Rajiformes

     

     

     

    (SRX/2AC4-C)

     

    Belgio

     

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    pm

    (1) (2) (3)

    Germania

    pm

    (1) (2) (3)

    Francia

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Paesi Bassi

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Regno Unito

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Unione

    pm

    (1) (3)

    TAC

    pm

    (3)

    (1)

    Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Contingente di catture accessorie. Tali specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (3)

    Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di tale specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (4)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    Specie:

    Razze

     

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 3 a

     

     

    Rajiformes

     

     

     

    (SRX/03A-C.)

     

    Danimarca

     

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

     

     

    Svezia

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Razze

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

     

    Rajiformes

     

     

     

    (SRX/67AKXD)

     

    Belgio

     

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    TAC precauzionale

     

     

    Estonia

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Francia

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Germania

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Irlanda

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Lituania

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Paesi Bassi

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Portogallo

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Spagna

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Regno Unito

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    Unione

    pm

    (1) (2) (3)(4)

    TAC

    pm

    (3)(4)

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (3)

    Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati in appresso nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

     

    Raja microocellata

     

    (RJE/7FG.)

     

     

    Belgio

    pm

    TAC precauzionale

    Estonia

    pm

    Francia

    pm

    Germania

    pm

    Irlanda

    pm

    Lituania

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Portogallo

    pm

    Spagna

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (4)

    Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

     

     

     

     

    Specie:

    Razze

     

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 7d

     

     

    Rajiformes

     

     

     

    (SRX/07D.)

     

     

    Belgio

     

    pm

    (1) (2) (3) (4)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    pm

    (1) (2) (3) (4)

    Paesi Bassi

    pm

    (1) (2) (3) (4)

    Regno Unito

    pm

    (1) (2) (3) (4)

    Unione

    pm

    (1) (2) (3) (4)

    TAC

    pm

    (4)

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (3)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

    (4)

    Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

     

     

     

     

    Specie:

    Razza ondulata

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e

     

    Raja undulata

     

     

    (RJU/7DE.)

     

     

    Belgio

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

    Estonia

    pm

    (1)

    Francia

    pm

    (1)

    Germania

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    (1)

    Lituania

    pm

    (1)

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Portogallo

    pm

    (1)

    Spagna

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    (1)

    Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    Specie:

    Razze

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

     

     

    Rajiformes

     

     

     

    (SRX/89-C.)

     

    Belgio

     

    pm

    (1) (2)

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    pm

    (1) (2)

    Portogallo

    pm

    (1) (2)

    Spagna

    pm

    (1) (2)

    Regno Unito

    pm

    (1) (2)

    Unione

    pm

    (1) (2)

    TAC

    pm

    (2)

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza ondulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 8

     

     

    Raja undulata

     

    (RJU/8-C.)

     

     

    Belgio

    pm

    TAC precauzionale

    Francia

    pm

    Portogallo

    pm

    Spagna

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

     

    pm

     

     

     

     

    Specie:

    Razza ondulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona 9

     

     

    Raja undulata

     

    (RJU/9-C.)

     

     

    Belgio

    pm

    TAC precauzionale

    Francia

    pm

    Portogallo

    pm

    Spagna

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

     

    TAC

     

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

     

    Reinhardtius hippoglossoides

     

    (GHL/2A-C46)

     

    Danimarca

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    Estonia

    pm

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Lituania

    pm

    Polonia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

     

    Specie:

    Sgombro

     

     

    Zona:

    3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

     

    Scomber scombrus

     

     

    (MAC/2A34.)

     

    Belgio

     

    pm

    (1)(2)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    pm

    (1)(2)

    Germania

    pm

    (1)(2)

    Francia

    pm

    (1)(2)

    Paesi Bassi

    pm

    (1)(2)

    Svezia

    pm

    (1) (2)(3)

    Regno Unito

    pm

    (1)(2)

    Unione

    pm

    (1) (2)

    Norvegia

    pm

    (4)

    TAC

    pm

    (1)

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

     

    Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

     

    Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

    Belgio

    pm

    pm

    Danimarca

    pm

    pm

    Germania

    pm

    pm

    Francia

    pm

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    pm

    Svezia

    pm

    pm

    Regno Unito

    pm

    pm

    Unione

    pm

    pm

    (2)

    Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

    (3)

    Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

    pm

    Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (4)

    Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

    pm

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

    pm

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

    nelle zone seguenti:

     

    3a

    3a e 4bc

    4b

    4c

    6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    pm

    pm

    pm

    pm

    pm

    Francia

    pm

    pm

    pm

    pm

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    pm

    pm

    pm

    pm

    Svezia

    pm

    pm

    pm

    pm

    pm

    Regno Unito

    pm

    pm

    pm

    pm

    pm

    Norvegia

    pm

    pm

    pm

    pm

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sgombro

     

     

    Zona:

    6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

     

    Scomber scombrus

     

     

    (MAC/2CX14-)

     

    Germania

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Spagna

    pm

    (1)

    Estonia

    pm

    (1)

    Francia

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    (1)

    Lettonia

    pm

    (1)

    Lituania

    pm

    (1)

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Polonia

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    Norvegia

    pm

    (2) (3)

    Isole Fær Øer

    pm

    (4)

    TAC

    pm

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

    (2)

    Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

    (3)

    Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

    pm

    (4)

    Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

    Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

     

    Acque norvegesi della zona 2a

    Acque delle Isole Fær Øer

     

    (MAC/*4A-EN)

     

    (MAC/*2AN-)

     

    (MAC/*FRO2)

     

    Germania

    pm

    pm

    pm

    Francia

    pm

    pm

    pm

    Irlanda

    pm

    pm

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    pm

    pm

    Regno Unito

    pm

    pm

    pm

    Unione

    pm

    pm

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sgombro

     

     

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Scomber scombrus

     

     

    (MAC/8C3411)

    Spagna

     

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    (1)

    Portogallo

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    (1)

    Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

    8b (MAC/*08B.)

     

     

     

     

     

     

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Portogallo

     

    pm

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sgombro

     

     

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

     

    Scomber scombrus

     

     

    (MAC/2A4A-N)

    Danimarca

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Unione

    pm

    TAC

     

    Non pertinente

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 2224

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/3ABC24)

     

    Danimarca

     

    447

    TAC analitico

     

     

    Germania

    26

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Paesi Bassi

    43

    (1)

    Svezia

    17

    Unione

    533

    TAC

    533

    (1)

    Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/24-C.)

     

    Belgio

     

    1 026

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    469

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    820

    Francia

    205

    Paesi Bassi

    9 260

    Regno Unito

    527

    Unione

    12 307

    Norvegia

    10

    (1)

    TAC

    12 317

    (1)

    Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/56-14)

     

    Irlanda

     

    46

    TAC precauzionale

     

     

    Regno Unito

    11

    Unione

    57

    TAC

     

    57

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    7a

     

     

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/07A.)

     

     

    Belgio

     

    226

    TAC analitico

     

     

    Francia

    3

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Irlanda

    56

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    71

    Regno Unito

    101

    Unione

    457

    TAC

    457

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    7b e 7c

     

     

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/7BC.)

     

     

    Francia

     

    7

    TAC precauzionale

     

     

    Irlanda

    35

    Unione

    42

    TAC

     

    42

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    7d

     

     

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/07D.)

     

     

    Belgio

     

    pm

    TAC analitico

     

     

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

     

    pm

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    7e

     

     

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/07E.)

     

     

    Belgio

     

    52

    TAC analitico

     

     

    Francia

    556

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Regno Unito

    870

    Unione

    1 478

    TAC

     

    1 478

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    7f e 7g

     

     

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/7FG.)

     

     

    Belgio

     

    955

    TAC analitico

     

     

    Francia

    95

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Irlanda

    48

    Regno Unito

    430

    Unione

    1 528

    TAC

     

    1 528

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    7h, 7j e 7k

     

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/7HJK.)

     

    Belgio

     

    18

    TAC precauzionale

     

     

    Francia

    36

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Irlanda

    95

    Paesi Bassi

    28

    Regno Unito

    36

    Unione

    213

    TAC

     

    213

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliola

     

    Zona:

    8a e 8b

     

     

     

    Solea solea

     

     

     

    (SOL/8AB.)

     

     

    Belgio

     

    45

    TAC analitico

     

     

    Spagna

    8

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Francia

    3 361

    Paesi Bassi

    252

    Unione

    3 666

    TAC

     

    3 666

     

     

     

     

     

    Specie:

    Sogliole

     

     

    Zona:

    8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

     

    Solea spp.

     

     

     

    (SOO/8CDE34)

     

    Spagna

     

    242

    TAC precauzionale

     

     

    Portogallo

    401

    Unione

    643

    TAC

     

    643

     

     

     

     

     

    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Zona:

    3a

     

     

     

    Sprattus sprattus

     

     

    (SPR/03A.)

     

     

    Danimarca

    pm

    (1)

    TAC analitico

     

     

    Germania

    pm

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Svezia

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

     

    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

     

    Sprattus sprattus

     

     

    (SPR/2AC4-C)

     

    Belgio

     

    0

    (1)(2)

    TAC analitico

     

     

    Danimarca

    0

    (1)(2)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Germania

    0

    (1)(2)

    Francia

    0

    (1)(2)

    Paesi Bassi

    0

    (1)(2)

    Svezia

    0

    (1) (2)(3)

    Regno Unito

    0

    (1)(2)

    Unione

    0

    (1)(2)

    Norvegia

    0

    (1)

    Isole Fær Øer

    0

    (1)(4)

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

    (2)

    Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (3)

    Inclusi i cicerelli.

    (4)

    Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

     

     

     

     

    Specie:

    Spratto

     

     

    Zona:

    7d e 7e

     

     

     

    Sprattus sprattus

     

     

    (SPR/7DE.)

     

     

    Belgio

     

    8

    TAC precauzionale

     

     

    Danimarca

    489

    Germania

    8

    Francia

    105

    Paesi Bassi

    105

    Regno Unito

    791

    Unione

    1 506

    TAC

     

    1 506

     

     

     

     

     

    Specie:

    Spinarolo

     

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

     

    Squalus acanthias

     

     

    (DGS/15X14)

     

    Belgio

    20

    (1)

    TAC precauzionale

    Germania

    4

    (1)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    10

    (1)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    83

    (1)

    .

    Irlanda

    53

    (1)

    Paesi Bassi

    0

    (1)

    Portogallo

    0

    (1)

    Regno Unito

    100

    (1)

    Unione

    270

    (1)

    TAC

    270

    (1)

    (1)

    Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 14 e 49 del presente regolamento. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

     

    Trachurus spp.

     

     

    (JAX/4BC7D)

     

    Belgio

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    pm

    (1)

    Germania

    pm

    (1) (2)

    Spagna

    pm

    (1)

    Francia

    pm

    (1) (2)

    Irlanda

    pm

    (1)

    Paesi Bassi

    pm

    (1) (2)

    Portogallo

    pm

    (1)

    Svezia

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1) (2)

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    (3)

    TAC

    13 763

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (2)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

    (3)

    Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

     

     

    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

     

    Trachurus spp.

     

     

    (JAX/2A-14)

     

    Danimarca

    pm

    (1) (3)

    TAC analitico

    Germania

    pm

    (1) (2) (3)

    Spagna

    pm

    (3) (5)

    Francia

    pm

    (1) (2) (3) (5)

    Irlanda

    pm

    (1) (3)

    Paesi Bassi

    pm

    (1) (2) (3)

    Portogallo

    pm

    (3) (5)

    Svezia

    pm

    (1) (3)

    Regno Unito

    pm

    (1) (2) (3)

    Unione

    pm

    (3)

    Isole Fær Øer

    pm

    (4)

    TAC

    70 617

    (1)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).

    (2)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (3)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (4)

    Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h.

    (5)

    Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

    Specie:

    Suri/sugarelli

     

    Zona:

    8c

     

     

     

    Trachurus spp.

     

     

    (JAX/08C.)

     

     

    Spagna

    10 015

    (1)

    TAC analitico

    Francia

    174

    Portogallo

    990

    (1)

    Unione

    11 179

    TAC

    11 179

    (1)

    Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.)

     

     

     

    Specie:

    Suri/sugarelli

     

    Zona:

    9

     

     

     

    Trachurus spp.

     

     

    (JAX/09.)

     

     

    Spagna

    12 072

    (1)

    TAC analitico

    Portogallo

    34 587

    (1)

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Unione

    46 659

    TAC

    46 659

    (1)

    Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C).

     

     

     

    Specie:

    Suri/sugarelli

     

    Zona:

    10; acque dell'Unione della zona Copace (1)

     

    Trachurus spp.

     

     

    (JAX/X34PRT)

     

    Portogallo

    da fissare

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare

    (2)

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    TAC

    da fissare

    (2)

    (1)

    Acque circostanti le Azzorre.

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

     

     

     

     

    Specie:

    Suri/sugarelli

     

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona Copace (1)

     

    Trachurus spp.

     

     

    (JAX/341PRT)

     

    Portogallo

    da fissare

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare

    (2)

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    TAC

    da fissare

    (2)

    (1)

    Acque circostanti Madera.

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

     

     

     

     

    Specie:

    Suri/sugarelli

     

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona Copace (1)

     

    Trachurus spp.

     

     

    (JAX/341SPN)

     

    Spagna

    da fissare

    TAC precauzionale

    Unione

    da fissare

    (2)

    Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

    TAC

    da fissare

    (2)

    (1)

    Acque circostanti le Isole Canarie.

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

     

     

     

     

    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Zona:

    3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4

     

    Trisopterus esmarkii

     

     

    (NOP/2A3A4.)

     

    Anno

    2019

    2020

    Danimarca

    pm

    (1)(3)

    pm

    (1) (6)

    TAC analitico

    Germania

    pm

    (1) (2)(3)

    pm

    (1) (2) (6)

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    pm

    (1)(2)(3)

    pm

    (1) (2)(6)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    pm

    (1)(3)

    pm

    (1) (6)

    Norvegia

    pm

    (4)

    pm

    (4)

    Isole Fær Øer

    pm

    (5)

    pm

    (5)

    TAC

    Non pertinente

    Non pertinente

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (2)

    Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

    (3)

    Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

    (4)

    Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

    (5)

    Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

    (6)

    Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

     

     

     

    Specie:

    Pesce industriale

     

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

     

     

     

     

     

     

    (I/F/04-N.)

     

     

    Svezia

    pm

    (1) (2)

    TAC precauzionale

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

    (2)

    Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

     

     

    pm

     

     

     

     

     

    Specie:

    Altre specie

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7

     

     

     

     

     

    (OTH/5B67-C)

     

    Unione

    Non pertinente

    TAC precauzionale

    Norvegia

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Da pescare esclusivamente con palangari.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Specie:

    Altre specie

     

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

     

     

     

     

     

    (OTH/04-N.)

     

    Belgio

    pm

    TAC precauzionale

    Danimarca

    pm

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    Non pertinente

    (1)

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    (2)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (2)

    Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

     

    Specie:

    Altre specie

     

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30′ N

     

     

     

     

     

    (OTH/2A46AN)

     

    Unione

    Non pertinente

    TAC precauzionale

    Norvegia

    pm

    (1) (2)

    Isole Fær Øer

    pm

    (3)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

    (2)

    Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (3)

    Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).

     

     

     

     



    Appendice

    I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:

    Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k. razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

    Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 2232; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7ac e 7e-k, razze, acque dell'Unione della zona 7d, razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

    Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

    Per il Regno Unito: in cambio del merluzzo bianco e del merlano nelle acque ad ovest della Scozia: merluzzo bianco, zona 6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14; merlano, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; e in cambio del merluzzo bianco del Mar Celtico, del merlano del Mare d'Irlanda e della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k: merluzzo bianco, zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7h, 7j e 7k; sogliola, zona 7e; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.



    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (HER/1/2-)

    Belgio

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Danimarca

    pm

    (1)

    Germania

    pm

    (1)

    Spagna

    pm

    (1)

    Francia

    pm

    (1)

    Irlanda

    pm

    (1)

    Paesi Bassi

    pm

    (1)

    Polonia

    pm

    (1)

    Portogallo

    pm

    (1)

    Finlandia

    pm

    (1)

    Svezia

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    Isole Fær Øer

    pm

    (2)(3)

    Norvegia

    pm

    (2)(4)

    TAC

    pm

    (1)

    La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

    (2)

    Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

    (3)

    Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

    (4)

    Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

    pm

    2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

    Belgio

    pm

    Danimarca

    pm

    Germania

    pm

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Polonia

    pm

    Portogallo

    pm

    Finlandia

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

     

     

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Grecia

    pm

    Spagna

    pm

    Irlanda

    pm

    Francia

    pm

    Portogallo

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

     

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (COD/N1GL14)

    Germania

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

    1.    non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio 2020;

    2.    i pescherecci dell'Unione possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

    Codici di dichiarazione

    Limiti geografici

    COD/GRL1

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44° 00′ O e a sud di 60° 45′ N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60° 45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00′ O e a sud di 62° 30′ N.

    COD/GRL2

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30′ N.

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    1 e 2b

    (COD/1/2B.)

    Germania

    pm

    (3)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    pm

    (3)

    Francia

    pm

    (3)

    Polonia

    pm

    (3)

    Portogallo

    pm

    (3)

    Regno Unito

    pm

    (3)

    Altri Stati membri

    pm

    (1) (3)

    Unione

    pm

    (2) (3)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (2)

    L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (3)

    Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (C/H/05B-F.)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (GRV/514GRN)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

    (2)

    (1)

    Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (2)

    Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    20.

    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

    (2)

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (2)

    Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514N1G). Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    80.

    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    2b

    (CAP/02B.)

    Unione

    pm

    TAC analitico

    TAC

    pm

     

    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Tutti gli Stati membri

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (2)

    Norvegia

    pm

    (2)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

    (2)

    Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2020 e il 30 aprile 2021.

    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e Molva dypterygia

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (B/L/05B-F.)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 665.

    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Unione

    pm

    Norvegia

    pm

    Isole Fær Øer

    pm

    TAC

    Non pertinente

     

    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danimarca

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (POK/1/2INT)

    Unione

    pm

    TAC analitico

    TAC

    Non pertinente

     

    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

     

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    pm

    (1)

    Norvegia

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Da pescare a sud di 68° N.

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5,12 e 14

    (GHL/5-14GL)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    (1)

    Norvegia

    pm

    Isole Fær Øer

    pm

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (RED/51214S)

    Estonia

    pm

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Lettonia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Polonia

    pm

    Portogallo

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

     

    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque profonde)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (RED/51214D)

    Estonia

    pm

    (1) (2)

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    (1) (2)

    Spagna

    pm

    (1) (2)

    Francia

    pm

    (1) (2)

    Irlanda

    pm

    (1) (2)

    Lettonia

    pm

    (1) (2)

    Paesi Bassi

    pm

    (1) (2)

    Polonia

    pm

    (1) (2)

    Portogallo

    pm

    (1) (2)

    Regno Unito

    pm

    (1) (2)

    Unione

    pm

    (1) (2)

    TAC

    pm

    (1) (2)

    (1)

    Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

    (2)

    Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

     

    Specie:

    Scorfani

    Sebastes mantella

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (REB/1N2AB.)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Portogallo

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (RED/1/2INT)

    Unione

    da fissare

    (1) (2)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    pm

    (3)

    (1)

    La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

    (2)

    Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (3)

    Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

    Specie:

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (RED/N1G14P)

    Germania

    pm

    (1) (2) (3)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    (1) (2) (3)

    Regno Unito

    pm

    (1) (2) (3)

    Unione

    pm

    (1) (2) (3)

    Norvegia

    pm

    (1) (2)

    Isole Fær Øer

    pm

    (1) (2) (4)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

    (2)

    Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

    (3)

    Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (4)

    Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

    Specie:

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (RED/N1G14D)

    Germania

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

     1

    59° 15' N

    54° 26' O

     2

    59° 15' N

    44° 00' O

     3

    59° 30' N

    42° 45' O

     4

    60° 00' N

    42° 00' O

     5

    62° 00' N

    40° 30' O

     6

    62° 00' N

    40° 00' O

     7

    62° 40' N

    40° 15' O

     8

    63° 09' N

    39° 40' O

     9

    63° 30' N

    37° 15' O

     10

    64° 20' N

    35° 00' O

     11

    65° 15' N

    32° 30' O

     12

    65° 15' N

    29° 50' O

    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    (1)

    Regno Unito

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Altre specie (1)

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    Specie:

    Pesce piatto

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    Specie:

    Catture accessorie (1)

    Zona:

    Acque groenlandesi

    (B-C/GRL)

    Unione

    pm

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    95

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    397

    Lettonia

    95

    Lituania

    95

    Polonia

    529

    Spagna

    1 221

    Francia

    170

    Portogallo

    2 733

    Regno Unito

    795

    Unione

    4 865

    TAC

    8 531

    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3L

    (WIT/N3L.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Estonia

    52

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    52

    Lituania

    52

    Unione

    156

    TAC

    1 175

    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona:

    Sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    128

    (1)

    Lituania

    128

    (1)

    Polonia

    227

    (1)

    Unione

    Non pertinente

    (1) (2)

    TAC

    34 000

    (1)

    Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

    (2)

    Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

    29 467

    Specie:

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    17 000

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3LNO(1)(2)

    (PRA/N3LNO.)

    Estonia

    0

    (3)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    0

    (3)

    Lituania

    0

    (3)

    Polonia

    0

    (3)

    Spagna

    0

    (3)

    Portogallo

    0

    (3)

    Unione

    0

    (3)

    TAC

    0

    (3)

    (1)

    Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    (2)

    La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    46° 00' 0

    47° 49' 0

    2

    46° 25' 0

    47° 27' 0

    3

    46 °42' 0

    47° 25' 0

    4

    46° 48' 0

    47° 25' 50

    5

    47° 16' 50

    47° 43' 50

    (3)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3M(1)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente

    (2)

    TAC analitico

    (1)

    Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

    Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto n.

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    2

    47° 30' 0

    44° 15' 0

    3

    46° 55' 0

    44° 15' 0

    4

    46° 35' 0

    44° 30' 0

    5

    46° 35' 0

    45° 40' 0

    6

    47° 30' 0

    45° 40' 0

    7

    47° 55' 0

    45° 00' 0

    (2)

    Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Numero massimo di giorni di pesca

    Danimarca

    2

    33

    Estonia

    8

    416

    Spagna

    10

    64

    Lettonia

    4

    123

    Lituania

    7

    145

    Polonia

    1

    25

    Portogallo

    1

    17

    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    340

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    347

    Lettonia

    48

    Lituania

    24

    Spagna

    4 650

    Portogallo

    1 944

    Unione

    7 353

    TAC

    12 542

    Specie:

    Razza

    Rajidae

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Estonia

    283

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lituania

    62

    Spagna

    3 403

    Portogallo

    660

    Unione

    4 408

    TAC

    7 000

    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    895

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    615

    Lettonia

    895

    Lituania

    895

    Unione

    3 300

    TAC

    18 100

    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    513

    (1)

    Lettonia

    1 571

    (1)

    Lituania

    1 571

    (1)

    Spagna

    233

    (1)

    Portogallo

    2 354

    (1)

    Unione

    7 813

    (1)

    TAC

    8 590

    (1)

    (1)

    Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: 4295

    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3O

    (RED/N3O.)

    Spagna

    1 771

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    5 229

    Unione

    7 000

    TAC

    20 000

    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lituania

    0

    (1)

    Unione

    0

    (1)

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

    Specie:

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona:

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    255

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    333

    Unione

    588

    (1)

    TAC

    1 000

    (1)

    Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

    Spagna

    509

    Portogallo

    667

    Unione

    1 176

     

    ALLEGATO ID

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

    Specie:

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona:

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    (BFT/AE45WM)

    Cipro

    pm

    (4)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Grecia

    pm

    (7)

    Spagna

    pm

    (2)(4) (7)

    Francia

    pm

    (2)(3)(4)

    Croazia

    pm

    (6)

    Italia

    pm

    (4)(5)

    Malta

    pm

    (4)

    Portogallo

    pm

    (7)

    Altri Stati membri

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (2)(3)(4)(5)(7)

    TAC

    pm

    (1)

    Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (2)

    Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Unione

    pm

    (3)

    Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    pm

    Unione

    pm

    (4)

    Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Italia

    pm

    Cipro

    pm

    Malta

    pm

    Unione

    pm

    (5)

    Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    pm

    Unione

    pm

    (6)

    Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

    Croazia

    pm

    Unione

    pm

    (7)

    Come concordato durante la riunione annuale dell'ICCAT del 2018, nel 2019 l'Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 17 536 tonnellate, un quantitativo aggiuntivo di 87 tonnellate destinato esclusivamente ai pescherecci per la pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

    Grecia        pm

    Spagna        pm

    Portogallo    pm

    Unione        87

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    pm

    (2)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    pm

    (2)

    Altri Stati membri

    pm

    (1)(2)

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    (1)

    Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (2)

    Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    (1)

    Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Mar Mediterraneo

    (SWO/MED)

    Croazia

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Cipro

    pm

    (1)

    Spagna

    pm

    (1)

    Francia

    pm

    (1)

    Grecia

    pm

    (1)

    Italia

    pm

    (1)

    Malta

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

    Specie:

    Alalunga del nord

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    pm

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Portogallo

    pm

    Unione

    pm

    (1)

    TAC

    pm

    (1)

    Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

    1 253.

    [1]    Regolamento (CE) n . 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

    Specie:

    Alalunga australe

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Portogallo

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Portogallo

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    Specie:

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    Spagna

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    pm

    Portogallo

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    Specie:

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    Spagna

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    pm

    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Specie:

    Pesce vela

    Istiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a est di 45° O

    (SAI/AE45W)

    TAC

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Specie:

    Pesce vela

    Istiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

    (SAI/AW45W)

    TAC

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Specie:

    Verdesca

    Prionace glauca

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (BSH/AN05N)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

    ALLEGATO IE

    ANTARTICO
    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Salvo se diversamente specificato, i TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (ANI/F483.)

    TAC

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

    - parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15′ E interseca la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25′ S;

    - procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

    - da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

    - procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

    - prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30′ E, e

    - procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Chaenocephalus aceratus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SSI/F483.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (LIC/F5852.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (a)

    (b)

    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (TOP/F483.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O – da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483A):

    pm

    Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O – da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

    pm

    Zona di gestione C: da 48° O a 33 ° 30′ O – da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

    pm

    (1)

    TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020.

    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico settentrionale

    (TOP/F484N.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O nonché dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.

    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (TOP/F5852.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20′ E. In questa zona è vietato pescare a est di tale meridiano.

    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico meridionale

    (TOA/F484S.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O nonché dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O

    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale: Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

    pm

    Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

    pm

    Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

    pm

    Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

    pm

    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.1 Antartico

    (KRI/F5841.)

    TAC

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F41W):

    pm

    Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E):

    pm

     

    Specie:

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona:

    FAO 58.4.2 Antartico

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F42W):

    pm

    Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):

    pm

     

    Specie:

    Granatiere occhione e granatiere carenato

    Macrourus holotrachys 
    e
    Macrourus carinatus

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GR1/F5852.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Granatiere Caml e granatiere di Whitson

    Macrourus caml 
    e
    Macrourus whitsoni

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GR2/F5852.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (GRV/F483.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    (GRV/F484.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Nototenia

    Gobionotothen gibberifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOG/F483.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Nototenia

    Notothenia rossii

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOR/F483.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (NOS/F483.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.



    Specie:

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (NOS/F5852.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Granchi

    Paralomis spp.

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (PAI/F483.)

    TAC

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Specie:

    Pesce del ghiaccio

    Pseudochaenichthys georgianus

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SGI/F483.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 48.3 Antartico

    (SRX/F483.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 48.4 Antartico

    (SRX/F484.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (SRX/F5852.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    FAO 58.5.2 Antartico

    (OTH/F5852.)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IF

    OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE
    ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

    Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

    (1)    Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1(1)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

    (1)    Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
    – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

    – a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

    – a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e

    – a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (GER/F47X)

    TAC

    pm

    TAC precauzionale

    Specie:

    Austromerluzzo Dissostichus eleginoides

    Zona:

    Sottozona SEAFO D

    (TOP/F47D)

    TAC

    pm

    TAC precauzionale

    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottozona D

    (TOP/F47-D)

    TAC

    pm

    TAC precauzionale

    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1(1)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    pm

    (2)

    TAC precauzionale

    (1)    Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
    – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;

    – a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

    – a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e

    – a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (2)    Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    pm

    TAC precauzionale

    Specie:

    Pentaceri australi

    Pseudopentaceros spp.

    Zona:

    SEAFO

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    pm

    TAC precauzionale

    ALLEGATO IG

    TONNO ROSSO DEL SUD – ZONE DI DISTRIBUZIONE

    Specie:

    Tonno rosso del sud

    Thunnus maccoyii

    Zona:

    Tutte le zone di distribuzione

    (SBF/F41-81)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    pm

    (1)    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (BET/F7120S)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    (1)

    Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    Unione

    pm

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

    ALLEGATO IJ

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    da fissare

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    da fissare

    Lituania

    da fissare

    Polonia

    da fissare

    Unione

    da fissare

    TAC

    Non pertinente

    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (TOT/SPR-AE)

    TAC

    da fissare

    (1)

    TAC precauzionale

    (1)    TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei seguenti blocchi di ricerca (A-E):
    – Blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146° 30' E e 147° 30' E
       
    – Blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E
       
    – Blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E
       
    – Blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E
       
    – Blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.

    ALLEGATO IK

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Zona di competenza della IOTC

    (YFT/IOTC)

    Francia

    pm

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Italia

    pm

    Spagna

    pm

    Unione

    pm

    TAC

    Non pertinente

    ALLEGATO IL

    ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona:

    Zona Del Cano(1) 

    (TOT/F517DC)

    Unione

    TAC

    18,33

    55

    (2)

    (2)

    TAC precauzionale

    (1)

    Acque internazionali della sottozona 51.7 della FAO compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti ad est e a ovest.

    (2)

    Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1º dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. I palangari non devono avere più di 3 000 ami per trave e devono essere calati a una distanza minima di 3 miglia nautiche gli uni dagli altri.

    Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona:

    Williams Ridge(1)

    (TOT/F574WR)

    Unione

    TAC

    da fissare

    140

    (2)

    (2)

    TAC precauzionale

    (1)

    Zona della sottozona 57.4 della FAO delimitata dalla seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52° 30' 00" S

    80° 00' 00" E

    2

    55 ° 00' 00" S

    80° 00' 00" E

    3

    55 ° 00' 00" S

    85 ° 00' 00" E

    4

    52° 30' 00" S

    85 ° 00' 00" E

    (2)

    Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1º dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA.

    Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Zona della convenzione IATTC

    (BET/IATTC)

    Unione

    500

    (1)

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

    (1)    

    Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

    (1)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
    Top

    Bruxelles, 24.10.2019

    COM(2019) 483 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di regolamento del Consiglio

    che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


    ALLEGATO IIA

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

    Capo I
    Disposizioni generali

    1.AMBITO DI APPLICAZIONE

    1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.

    1.2.Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

    a)nel periodo di gestione 2018 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2020 e il 31 gennaio 2021, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2020.

    Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

    2.DEFINIZIONI

    Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

    a)"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; e

    ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

    b)"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)"zona": la divisione CIEM 7e;

    d)"periodo di gestione in corso": il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.

    3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

    Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

    Capo II
    Autorizzazioni

    4.NAVI AUTORIZZATE

    4.1Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.3Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

    Capo III
    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

    5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI

    Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    Tabella I
    Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

    Belgio

    pm

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

    Belgio

    pm

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    6.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

    6.1.Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

    6.2.Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

    6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

    6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

    7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

    7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    7.2.Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

    7.5.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

    7.6.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

    8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

    8.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    8.4.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    Capo IV
    Gestione

    9.OBBLIGO GENERALE

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    10.PERIODI DI GESTIONE

    10.1.Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona fissati nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    10.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    10.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    Capo V
    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

    11.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

    11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    11.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

    12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

    Capo VI
    Obblighi di comunicazione

    13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    14.RACCOLTA DEI DATI

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    15.TRASMISSIONE DEI DATI

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2018 e 2019, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II
    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    Tabella III
    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento(1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)    Stato membro

    3

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)    Attrezzo

    2

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (3)    Periodo di gestione

    4

    Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

    (1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    Tabella IV
    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    Tabella V
    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento(1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)    Stato membro

    3

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)    CFR

    12

    Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di una nave

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

    (3)    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

    (4)    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (6)    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIA in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (7)    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (8)    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"

    (1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    ALLEGATO IIB

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a, 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

    Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

    Zona di gestione del cicerello

    Riquadri statistici CIEM

    1r

    31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

    2r

    35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

    3r

    41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

    4

    38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

    5r

    47–52 F1–F5

    6

    41–43 G0–G3; 44 G1

    7r

    47–52 E6–F0

    Allegato IIB, Appendice 1

    Zone di gestione del cicerello

    ALLEGATO III

    NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    pm

    Danimarca

    pm

    pm

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Polonia

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    pm

    Germania

    pm

    pm

    Irlanda

    pm

    ES

    pm

    Francia

    pm

    PT

    pm

    Regno Unito

    pm

    Non assegnate

    pm

    Sgombro(1)

    Non pertinente

    Non pertinente

    pm

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    pm

    Danimarca

    pm

    pm

    Regno Unito

    pm

    Acque delle Isole Fær Øer

    Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

    pm

    Belgio

    pm

    pm

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

    pm (2)

    Non pertinente

    pm

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    pm

    Belgio

    pm

    pm

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sudovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

    pm

    Germania (3)

    pm

    pm (4)

    Francia (3)

    pm

    Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

    pm

    Non pertinente

    pm (4)

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù"

    pm

    Germania

    pm

    pm

    Danimarca

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Regno Unito

    pm

    Svezia

    pm

    Spagna

    pm

    Irlanda

    pm

    Portogallo

    pm

    Pesca con palangari

    pm

    Regno Unito

    pm

    pm

    Sgombro

    pm

    Danimarca

    pm

    pm

    Belgio

    pm

    Germania

    pm

    Francia

    pm

    Irlanda

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    pm

    Danimarca

    pm

    pm

    Germania

    pm

    Irlanda

    pm

    Francia

    pm

    Paesi Bassi

    pm

    Polonia

    pm

    Svezia

    pm

    Regno Unito

    pm

    1, 2b (5)

    Attività di pesca della grancevola artica con nasse

    20

    Estonia

    1

    Non applicabile

    Spagna

    1

    Lettonia

    11

    Lituania

    4

    Polonia

    3

    (1)    Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

    (2)    Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

    (3)    Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

    (4)    Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer".

    (5)    La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    ALLEGATO IV

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT 1

    1.    Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

    Spagna

    da fissare

    Francia

    da fissare

    Unione

    da fissare

    2.    Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

    Spagna

    da fissare

    Francia

    da fissare

    Italia

    da fissare

    Cipro

    da fissare 2

    Malta

    da fissare2

    Unione

    da fissare


    3.    Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

    Croazia

    da fissare

    Italia

    da fissare

    Unione

    da fissare

    4.    Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Numero di pescherecci 3

    Cipro 4

    Grecia 5

    Croazia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta 6

    Portogallo

    Pescherecci con reti da circuizione

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con palangari

    da fissare 7

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con lenze e canne

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare 8

    Pescherecci con lenze a mano

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare 9

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci da traino

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci di stazza ridotta

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Altri pescherecci artigianali 10

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare


    Tabella B

    Capacità totale espressa in stazza lorda

     

    Cipro

    Croazia

    Grecia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta

    Pescherecci con reti da circuizione

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con palangari

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con lenze e canne

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci con lenze a mano

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Pescherecci da traino

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    Altri pescherecci artigianali

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    da fissare

    5.    Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

    Stato membro

    Numero di tonnare 11

    Spagna

    da fissare

    Italia

    da fissare

    Portogallo

    da fissare


    6.    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

    Numero di allevamenti

    Capacità (in tonnellate)

    Spagna

    da fissare

    da fissare

    Italia

    da fissare

    da fissare

    Grecia

    da fissare

    da fissare

    Cipro

    da fissare

    da fissare

    Croazia

    da fissare

    da fissare

    Malta

    da fissare

    da fissare

    Tabella B 12

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

    Spagna

    da fissare

    Italia

    da fissare

    Grecia

    da fissare

    Cipro

    da fissare

    Croazia

    da fissare

    Malta

    da fissare

    Portogallo

    da fissare


    7.    Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    da fissare

    Spagna

    da fissare

    Francia

    da fissare

    Regno Unito

    da fissare

    Portogallo

    da fissare

    8.    Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

    Numero massimo di pescherecci con palangari

    Spagna

    da fissare

    da fissare

    Francia

    da fissare

    da fissare

    Portogallo

    da fissare

    da fissare

    Unione

    da fissare

    da fissare

    ALLEGATO V

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    PARTE A
    DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Specie bersaglio

    Zona

    Periodo di divieto

    Squali (tutte le specie)

    Zona della convenzione

    Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

    Notothenia rossii

    FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

    FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

    FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

    Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

    Pesci a pinne

    FAO 48.1. Antartico(1)

    FAO 48.2. Antartico(1)

    Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi(1)

    FAO 48.3.

    Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5. Antartico

    Dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3. Antartico(1)

    FAO 58.5.1. Antartico(1) (2)

    FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E(1)

    FAO 58.4.4. Antartico(1) (2)

    FAO 58.6. Antartico(1) (2)

    FAO 58.7. Antartico(1)

    Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4.(1) (2)

    Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2. Antartico

    Dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020

    Dissostichus spp.

    FAO 48.4. Antartico(1) eccetto nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O nonché dalle latitudini 57º 20' S e 60º 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29º 00' O.

    Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

    (1)    Tranne per scopi di ricerca scientifica.

    (2)    Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

    PARTE B
    TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA ESPLORATIVE NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2019/2020

    Sottozona/Divisione

    Regione

    Campagna

    SSRU

    Limite di cattura del Dissostichus mawsoni (t)

    Limite applicabile alle catture accessorie (t)

    SSRU

    Limite

    Razze

    Macrourus spp.

    Altre specie

    58.4.1.

    Tutta la divisione

    Dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2019 (ma non si effettua pesca mirata nel 2019/20)

    A, B, D, F, H

    0

    579

    5841-1

    6

    18

    18

    C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

    231

    5841-2

    6

    19

    19

    5841-3

    7

    24

    24

    E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

    168

    5841-4

    1

    3

    3

    5841-5

    3

    8

    8

    G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)

    180

    5841-6

    7

    21

    21

    58.4.2.

    Tutta la divisione

    Dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020

    A, B, C, D

    0

    50

    3

    8

    8

    E (inclusa 58.4.2_1)

    50

    58.4.3a.

    Tutta la divisione 58.4.3a._1

    Dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2019 (ma non si effettua pesca mirata nel 2019/20)

    30

    2

    5

    5

    88.1.

    Tutta la sottozona

    Dal 1° dicembre 2019 al 31 agosto 2020

    A, B, C, G, H, I, J, K

    2 628( 13 )( 14 )

    3 157 ( 15 )( 16 )

    A, B, C, G ( 17 ) 

    30

    96

    30

    G, H, I, J, K ( 18 ) 

    104

    317

    104

    Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross

    464( 19 )

    Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross (5)

    23

    72

    23

    88.2.

    Tutta la sottozona ( 20 )

    Dal 1° dicembre 2019 al 31 agosto 2020

    D, E, F, G (882_1)

    240

    1 000

    C, D, E, F, G, H, I

    10

    32

    32

    C, D, E, F, G (882_2)

    240

    C, D, E, F, G (882_3)

    160

    C, D, E, F, G (882_4)

    160

    H

    200

    I

    0

    Allegato V, parte B - Appendice

    Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units — SSRU)

    Regione

    SSRU

    Confine

    48.6

    A

    Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

    B

    Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

    E

    Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

    F

    Da 60° S 20 ° E verso est fino a 30 ° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20 ° E, verso nord fino a 60° S.

    G

    Da 50° S 1° 30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30′ E, verso nord fino a 50° S.

    58.4.1

    A

    Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

    B

    Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

    E

    Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

    F

    Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

    G

    Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

    H

    Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

    58.4.2

    A

    Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

    B

    Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

    C

    Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

    D

    Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

    E

    Da 62° S 70° E verso est fino a 73° 10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

    58.4.3a

    A

    Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73° 10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.3b

    A

    Da 56° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 56° S.

    B

    Da 60 ° S 73° 10′ E verso est fino a 86 ° E, verso sud fino a 64 ° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 60 ° S.

    C

    Da 59 ° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60 ° S, verso ovest fino a 73° 10′ E, verso nord fino a 59 ° S.

    D

    Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

    E

    Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.4

    A

    Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

    B

    Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

    C

    Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

    D

    Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

    58.6

    A

    Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

    B

    Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

    C

    Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

    D

    Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

    58.7

    A

    Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

    88.1

    A

    Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

    B

    Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

    E

    Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

    F

    Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S.

    G

    Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40′ S.

    H

    Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S.

    I

    Da 70° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 70° S.

    J

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    K

    Da 73 ° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76 ° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 73 ° S.

    L

    Da 76 ° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80 ° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 76 ° S.

    M

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    88.2

    A

    Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

    B

    Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 70° 50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

    D

    Da 70° 50′ S 140 ° O verso est fino a 130 ° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140 ° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

    E

    Da 70° 50′ S 130 ° O verso est fino a 120 ° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130 ° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

    F

    Da 70° 50′ S 120 ° O verso est fino a 110 ° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120 ° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

    G

    Da 70° 50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

    H

    Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

    I

    Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

    88.3

    A

    Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

    B

    Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

    PARTE C

    ALLEGATO 21-03/A

    NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

    Informazioni generali

    Membro:    

    Campagna di pesca:    

    Nome della nave:    

    Livello di catture previsto (in tonnellate):    

    Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):    

    Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

    Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

    Sottozona/Divisione

    Selezionare la casella corrispondente

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2

    Tecnica di pesca:

    Selezionare la casella corrispondente

    □ Rete da traino convenzionale

    □ Sistema di pesca continua

    □ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

    □ Altri metodi: precisare

    Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

    Tipo di prodotto

    Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B)(1)

    Congelato intero

    Bollito

    Farina

    Olio

    Altro prodotto, precisare

    (1)    Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

    Configurazione delle reti

    Misure delle reti

    Rete 1

    Rete 2

    Altra(e) rete(i)

    Apertura della rete (bocca)

    Apertura verticale massima (m)

    Apertura orizzontale massima (m)

    Circonferenza dell'apertura della rete(1) (m)

    Area dell'apertura (m2)

    Dimensione media delle maglie nella rete(3) (mm)

    Esterna(2)

    Interna(2)

    Esterna(2)

    Interna(2)

    Esterna(2)

    Interna(2)

    1a parte della rete

    2aparte della rete

    3aparte della rete

    Parte finale della rete (sacco)

    (1)    Prevista in condizioni operative.

    (2)    Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

    (3)    Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

    Schema(i) delle reti:    

    Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

    1.lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

    2.l'apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

    3.la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

    4.i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

    Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

    Schema(i) del dispositivo:    

    Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

    Raccolta di dati acustici

    Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

    Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)

    Fabbricante

    Modello

    Frequenze del trasduttore (kHz)

    Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):    

    Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).


    ALLEGATO 21-03/B

    ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

    Metodo

    Equazione (kg)

    Parametro

    Descrizione

    Tipo

    Metodo di stima

    Unità di misura

    Volume del serbatoio 

    W*L*H*ρ*1 000

    W = larghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    L = lunghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    H = profondità del krill antartico nel serbatoio

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Flussometro(1)

    V*Fkrill

    V = volume di krill antartico e acqua combinati

    Per cala1

    Osservazione diretta

    litro

    Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

    Per cala1 

    Correzione volume flussometro

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    Flussometro(2)

    (V*ρ)–M

    V = volume della pasta di krill antartico

    Per cala1

    Osservazione diretta

    litro

    M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

    Per cala1 

    Osservazione diretta

    kg

    ρ = densità della pasta di krill antartico

    Variabile

    Osservazione diretta

    kg/litro

    Bilancia di flusso 

    M*(1–F)

    M = peso di krill antartico e acqua combinati

    Per cala2

    Osservazione diretta

    kg

    F = proporzione di acqua nel campione

    Variabile

    Correzione peso bilancia di flusso

    Vassoio

    (M–Mtray)*N

    Mtray = peso del vassoio vuoto

    Costante

    Osservazione diretta prima della pesca

    kg

    M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

    Variabile

    Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

    kg

    N = numero di vassoi

    Per cala

    Osservazione diretta

    Conversione in farina

    Mmeal*MCF

    Mmeal = peso di farina prodotta

    Per cala

    Osservazione diretta

    kg

    MCF = coefficiente di conversione in farina

    Variabile

    Conversione della farina in krill antartico intero

    Volume del sacco 

    W*H*L*ρ*π/4*1 000

    W = larghezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    H = altezza del sacco

    Costante

    Misura all'inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    L = lunghezza del sacco

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Altro

    Precisare

    (1)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.


    Tappe e frequenza delle osservazioni

    Volume del serbatoio

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

    Ogni mese(1)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

    Ogni cala

    Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro(1)

    Prima della pesca

    Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Più di una volta al mese(1)

    Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

    Ogni cala(2)

    Ottenere un campione dal flussometro e:

    misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Flussometro(2)

    Prima della pesca

    Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

    Ogni settimana(1)

    Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

    Ogni cala(2)

    Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Bilancia di flusso

    Prima della pesca

    Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Ogni cala(2)

    Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

    misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

    stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Vassoio

    Prima della pesca

    Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

    Ogni cala

    Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

    Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Conversione in farina

    Ogni mese(1)

    Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

    Ogni cala

    Misurare il peso di farina prodotta

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    Volume del sacco

    All'inizio della pesca

    Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

    Ogni mese(1)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

    Ogni cala

    Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

    _________________

    (1)    Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

    (2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    ALLEGATO VI

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    27

    45 383

    Portogallo

    5

    1 627

    Italia

    1

    2 137

    Unione

    55

    110 511

    2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    27

    11 590

    Francia

    41(1)

    7 882

    Portogallo

    15

    6 925

    Regno Unito

    4

    1 400

    Unione

    87

    27 797

    (1)    Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

    3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

    4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.

    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    pm

    Unione

    pm

    ALLEGATO VIII

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    pm

    pm

    Isole Fær Øer

    Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

    Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

    pm

    pm

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    pm

    pm

    Aringa, 3a

    pm

    pm

    Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

    pm

    pm

    Molva e brosmio

    pm

    pm

    Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)

    pm

    pm

    Molva azzurra

    pm

    pm

    Venezuela(1)

    Lutiani (acque della Guyana francese)

    pm

    pm

    (1)    Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

    (1)    Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono essere ridotte al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
    (2)    Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.
    (3)    I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
    (4)    È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
    (5)    È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
    (6)    È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
    (7)    Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
    (8)    Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera
    (9)    Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
    (10)    Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
    (11)    Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
    (12)    La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.
    (13)    Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross.
    (14)    A nord di 70° S non si possono prelevare più di 587 tonnellate. Se, tuttavia, la quantità prelevata a nord di 70° S supera le 587 tonnellate, alla quantità che si può prelevare a sud di 70° S va sottratta la quantità eccedente le 587 tonnellate prelevata a nord di 70° S.
    (15)    Incluse 65 tonnellate per l'indagine nel Mare di Ross.
    (16)    Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross.
    (17)    Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.
    (18)    Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.
    (19)    Anche per quanto riguarda 88.2 A all'interno della zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross.
    (20)    Ad esclusione di 88.2 A e B, che sono incluse in 88.1.
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