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Document 52019PC0064

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

COM/2019/64 final

Bruxelles, 30.1.2019

COM(2019) 64 final

2019/0031(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Dal momento in cui il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione europea, quest'ultima ha costantemente affermato che essa stessa e il Regno Unito avrebbero dovuto onorare i rispettivi obblighi derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione. Tale principio è stato richiamato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e ripreso nel preambolo del progetto di accordo di recesso, concordato dai 27 Stati membri e dal governo del Regno Unito il 14 novembre 2018. L'assenza di un accordo alla data del recesso non inciderebbe su tale principio guida.

 

La comunicazione della Commissione dal titolo "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza", del 13 novembre 2018 1 , illustra le misure di emergenza di cui prevede l'adozione nel caso in cui alla data del recesso non entri in vigore alcun accordo di recesso. In tale comunicazione la Commissione ha elencato gli interventi ritenuti necessari, ricordando che altri potrebbero esserlo in una fase successiva. La comunicazione presenta inoltre i sei principi generali che le misure di emergenza, a prescindere dai livelli, dovrebbero rispettare. Tra questi figurano il principio secondo cui le misure non dovrebbero riprodurre i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un periodo di transizione come quello previsto nell'accordo di recesso, il principio secondo cui le misure devono essere di natura temporanea e non dovrebbero, in teoria, protrarsi oltre la fine del 2019 e il principio secondo cui tali interventi devono essere adottati unilateralmente dall'Unione europea nel perseguimento dei propri interessi e quindi, in teoria, possono essere revocati dall'Unione in qualsiasi momento.

In caso di una Brexit senza accordo le relazioni di bilancio tra l'Unione e il Regno Unito non saranno disciplinate da intese giuridiche concordate fino al raggiungimento di un accordo. Una siffatta situazione di vuoto giuridico determinerebbe una forte incertezza e notevoli difficoltà di attuazione del bilancio dell'Unione per tutti i beneficiari del Regno Unito e, in alcuni casi, anche per i beneficiari degli altri Stati membri. In linea con l'approccio generale della Commissione, la presente proposta è una misura di emergenza in risposta a tale situazione.

In seguito al recesso il Regno Unito non sarà più membro dell'Unione europea e i trattati e il diritto derivato non si applicheranno più a tale paese. Il Regno Unito o gli organismi stabiliti nel Regno Unito cesseranno di essere ammissibili a ricevere finanziamenti nell'ambito dei programmi dell'Unione, a meno che negli atti giuridici relativi ai programmi di spesa dell'UE non siano inserite pertinenti disposizioni per la partecipazione di paesi terzi.

Obiettivo della presente proposta è quello di evitare, o almeno di ridurre al minimo, inutili turbative per i beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell'UE al momento del recesso, con anche l'auspicio che ciò faciliti una liquidazione finanziaria tra l'Unione e il Regno Unito.

Il quadro di emergenza proposto prevede la possibilità di mantenere, al di là della data del recesso e per un periodo di tempo limitato (fino al 31 dicembre 2019), l'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi del Regno Unito a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione nel contesto degli impegni giuridici contratti prima della data del recesso, a condizione che il Regno Unito si impegni per iscritto e continui a contribuire al finanziamento del bilancio 2019 alle condizioni stabilite nella presente proposta. Il Regno Unito dovrebbe inoltre impegnarsi per iscritto ad accettare i controlli e gli audit per l'intero periodo di attuazione dei programmi o degli interventi. Queste condizioni consentiranno di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il Regno Unito e gli organismi del Regno Unito, come pure gli organismi degli altri Stati membri la cui ammissibilità è influenzata dal recesso del Regno Unito, continuerebbero a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione alle condizioni stabilite dalla presente proposta, il che attenuerebbe l'effetto destabilizzante del recesso sugli accordi e sulle decisioni vigenti e consentirebbe una corretta esecuzione del bilancio in relazione agli impegni giuridici con il Regno Unito e con organismi del Regno Unito conclusi o adottati prima della data del recesso.

Inoltre, dato che il Regno Unito finanzierebbe l'intero bilancio 2019, e in linea con l'obiettivo di attuare pienamente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, concordato mentre il Regno Unito era ancora membro dell'Unione, nel 2019 il Regno Unito e gli organismi del Regno Unito risulterebbero ammissibili ai fini delle condizioni fissate in bandi di gara, inviti, concorsi o qualsiasi altra procedura che possa dar luogo a un finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione. Tale possibilità non si applicherebbe qualora vi fossero restrizioni per motivi di sicurezza e gli interventi coinvolgessero la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo.

Il quadro di emergenza proposto consentirebbe inoltre di finanziare interventi i cui beneficiari sono gli Stati membri e organismi degli Stati membri, la cui ammissibilità è subordinata all'appartenenza del Regno Unito all'Unione, purché tali interventi specifici siano realizzati nel quadro di impegni giuridici conclusi o adottati prima della data del recesso.

L'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi del Regno Unito inizierebbe ad applicarsi solo una volta soddisfatte le condizioni di cui alla presente proposta, tra cui il fatto che il Regno Unito abbia effettuato il primo versamento al bilancio dell'UE per il periodo successivo al suo recesso. Il quadro di emergenza che prevede l'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi del Regno Unito cesserebbe di applicarsi qualora il Regno Unito interrompesse i pagamenti o fossero osservate carenze significative nell'esecuzione dei controlli e degli audit.

La proposta non pregiudica i negoziati per un accordo con il Regno Unito su una liquidazione finanziaria che interessi l'insieme degli obblighi reciproci. Qualora nel 2019 non sia raggiunto alcun accordo, la situazione all'inizio del 2020 sarà equivalente a quella presente alla data del recesso per quanto riguarda gli impegni reciproci assunti dall'Unione europea e dal Regno Unito. In ogni caso l'Unione e il Regno Unito dovrebbero onorare i rispettivi obblighi derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta mira a ridurre al minimo le ripercussioni negative del recesso del Regno Unito sul bilancio dell'Unione e sull'attuazione delle politiche dell'Unione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è pienamente conforme al mandato del Consiglio di negoziare con il Regno Unito il recesso di quest'ultimo dall'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 352 TFUE e l'articolo 203 del trattato Euratom consentono all'Unione di adottare disposizioni appropriate se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine. La proposta di regolamento costituisce una misura che consente di prevedere un periodo di transizione in seguito al recesso di uno Stato membro in materia di finanziamento e attuazione degli interventi a titolo del bilancio dell'Unione in una situazione in cui non sia stato concluso alcun accordo con tale Stato. Tale misura è necessaria ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in corso (2019), consente di ricevere i pagamenti dello Stato membro che recede e offre una soluzione per gli interventi in corso finanziati dal bilancio dell'Unione per il Regno Unito e per i beneficiari del Regno Unito nonché per nuovi interventi giustificati dal contributo del Regno Unito al bilancio 2019. Poiché i trattati non prevedono i poteri di azione richiesti per l'adozione di tali misure transitorie da parte dell'Unione, l'articolo 352 TFUE e l'articolo 203 del trattato Euratom sono la base giuridica appropriata.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'autorità di bilancio dell'Unione ha adottato il bilancio 2019 dell'Unione per finanziare gli interventi e i programmi di spesa nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, quali adottati dal legislatore dell'Unione. Gli obiettivi dell'azione proposta possono pertanto essere conseguiti soltanto mediante una misura a livello di Unione.

Proporzionalità

La proposta non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi della misura, in quanto si limita a determinare le condizioni necessarie per stabilire l'ammissibilità del Regno Unito e degli organismi del Regno Unito ed è limitata nel tempo.

Scelta dell'atto giuridico

Data la necessità di un atto vincolante direttamente applicabile, la proposta di un regolamento è l'unica forma adeguata.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stato possibile procedere a una consultazione dei portatori di interessi data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta in modo che il Consiglio possa adottarla in tempo utile, previa approvazione del Parlamento europeo prima delle elezioni europee.

Valutazione d'impatto

Tenuto conto del tipo di misura proposta non è stata realizzata alcuna valutazione d'impatto, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio. Non sono disponibili altre opzioni strategiche sostanzialmente diverse. Il quadro di emergenza previsto agevolerebbe la corretta esecuzione del bilancio 2019 e un eventuale futuro accordo con il Regno Unito in merito ai rispettivi obblighi conseguenti a tutto il periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

In caso di una Brexit senza accordo la proposta ripristinerebbe l'ammissibilità del Regno Unito e dei beneficiari del Regno Unito, purché il Regno Unito continui a versare il contributo stabilito nel bilancio 2019. Non vi è pertanto alcuna incidenza sul bilancio rispetto al bilancio 2019, quale adottato dal Parlamento europeo nel dicembre 2018.

L'impegno scritto del Regno Unito ad accettare i controlli e gli audit necessari costituirebbe un presupposto per l'applicazione del quadro di emergenza.

2019/0031 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 2 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il 30 marzo 2019, in assenza di un accordo di recesso con il Regno Unito e di una proroga del termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, i trattati hanno cessato di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno. È pertanto necessario concordare, nell'ambito di un futuro accordo internazionale tra il Regno Unito e l'Unione, una liquidazione finanziaria relativa agli obblighi finanziari del Regno Unito derivanti dalla sua adesione all'Unione.

(2)Inoltre è necessario stabilire le norme che disciplinano le relazioni tra l'Unione, da un lato, e il Regno Unito e i suoi beneficiari, dall'altro, per quanto riguarda il finanziamento e l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione ("il bilancio") nel 2019.

(3)I trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica per l'adozione delle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione.

(4)Il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito partecipano ad una serie di programmi o interventi dell'Unione in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione. La partecipazione avviene sulla base di accordi con il Regno Unito o con le persone o gli organismi stabiliti nel Regno Unito o di decisioni a favore del Regno Unito o delle persone o degli organismi stabiliti nel Regno Unito che costituiscono impegni giuridici.

(5)In molti accordi e decisioni le norme che disciplinano l'ammissibilità prevedono che il beneficiario sia uno Stato membro o una persona o un organismo stabiliti in uno Stato membro. In tali casi l'ammissibilità del Regno Unito o delle persone o degli organismi stabiliti nel Regno Unito è subordinata alla condizione che il Regno Unito sia uno Stato membro. Il recesso del Regno Unito dall'Unione comporta pertanto la perdita dell'ammissibilità di tali destinatari dei finanziamenti dell'Unione nel quadro degli accordi e delle decisioni. Tale perdita dell'ammissibilità non si applica tuttavia alle persone o agli organismi stabiliti nel Regno Unito che partecipano a un intervento alle condizioni applicabili a norma delle rispettive regole dell'Unione per le persone e gli organismi stabiliti in un paese terzo.

(6)Sarebbe vantaggioso per l'Unione e per i suoi Stati membri, nonché per il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito eseguire il bilancio per il 2019 poiché è stato già adottato per tale anno. Sarebbe inoltre utile se gli impegni giuridici firmati e adottati anteriormente alla data di recesso potessero continuare ad essere applicati.

(7)È pertanto opportuno stabilire le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito possano continuare ad essere ammissibili nel 2019 per quanto riguarda gli accordi sottoscritti con essi e le decisioni adottate nei loro confronti fino alla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno ("data di recesso"). Tali condizioni dovrebbero prevedere che il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l'impegno di continuare a versare il contributo al bilancio nel 2019, calcolato in base alla stima delle risorse proprie del Regno Unito nel bilancio approvato per il 2019, che una prima rata sia stata versata dal Regno Unito e che il Regno Unito abbia confermato l'impegno per iscritto alla Commissione di consentire appieno gli audit e i controlli da parte dell'Unione in conformità alle norme applicabili. In considerazione della necessità di certezza del diritto è opportuno limitare il tempo per l'adempimento delle condizioni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione in merito all'adempimento delle condizioni.

(8)Finché continuano ad essere soddisfatte le condizioni di ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito a norma del presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere la loro ammissibilità ai fini delle condizioni specificate nei bandi di gara, negli inviti, nei concorsi o in qualsiasi altra procedura che può dar luogo ad un finanziamento dal bilancio dell'Unione, ad eccezione dei casi specifici connessi alla sicurezza e alla perdita dello status di membro del Regno Unito della Banca europea per gli investimenti, e l'erogazione di finanziamenti dell'Unione.

(9)È inoltre opportuno stabilire che l'ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito potrà essere mantenuta a condizione che il Regno Unito continui a versare i pagamenti al bilancio dell'Unione per il 2019 e che i controlli e gli audit possano essere eseguiti efficacemente. Qualora tali condizioni non siano più soddisfatte, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca tale mancanza. In tal caso dovrebbe cessare l'ammissibilità al finanziamento dell'Unione del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito.

(10)È inoltre opportuno prevedere il mantenimento nel 2019 dell'ammissibilità di interventi in cui Stati membri o persone o organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione e che sono connessi al Regno Unito. Ai fini della sana gestione finanziaria, nella valutazione dell'esecuzione di tali interventi è tuttavia opportuno tenere conto della potenziale mancata accettazione da parte del Regno Unito di controlli e audit.

(11)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione in quanto riguardano il bilancio dell'Unione e i programmi e gli interventi attuati dall'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)Al fine di consentire una flessibilità limitata, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda un'eventuale proroga dei termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e le modifiche al calendario dei pagamenti per i mesi successivi ad agosto 2019. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2019, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, l'atto delegato dovrebbe entrare in vigore al più presto ed essere applicabile a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni.

(13)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Poiché alla data del recesso il bilancio approvato dell'Unione, che prevede la partecipazione del Regno Unito al suo finanziamento, copre solo il 2019, esso dovrebbe applicarsi solo all'ammissibilità per l'anno 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce le norme per l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione ("il bilancio") nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e per gli interventi nell'ambito della gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l'appartenenza del Regno Unito all'Unione alla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno ("data di recesso").

2.Il presente regolamento si applica fatti salvi i programmi di cooperazione territoriale di cui al regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , e alle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma Erasmus+ di cui al regolamento 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

Articolo 2
Condizioni di ammissibilità

1.Qualora il Regno Unito o una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito riceva finanziamenti dell'Unione nell'ambito di un intervento attuato in gestione diretta, indiretta o concorrente a norma degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data di recesso e l'ammissibilità nel quadro di tale intervento dipenda dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione, essi continuano ad essere ammissibili nel 2019, successivamente alla data del recesso, purché siano soddisfate le condizioni seguenti:

a)il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione entro il 18 aprile 2019 che continuerà a contribuire al bilancio del 2019 l'importo indicato alla voce "Regno Unito" e alla colonna "Totale delle risorse proprie" della tabella 7 della parte "A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale dell'Unione" della sezione "entrate" del bilancio 2019 di cui all'Adozione definitiva (UE, Euratom) 2019/... del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 5 , ridotto dell'importo di risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito per l'esercizio 2019 prima della data del recesso, conformemente al calendario dei pagamenti istituito dal presente regolamento;

b)il Regno Unito abbia versato entro il 30 aprile 2019 sul conto indicato dalla Commissione il primo pagamento corrispondente alla rata di cui al secondo comma del presente paragrafo moltiplicato per il risultato di quanto segue: il numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell'anno 2019, cui è sottratto il numero di mesi trascorsi tra il mese del primo versamento, tale mese escluso, e la fine dell'anno 2019;

c)il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione entro il 18 aprile 2019 l'impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità alle norme applicabili;

d)la Commissione abbia adottato la decisione di cui al paragrafo 2, che specifica che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state soddisfatte.

L'importo di cui alla lettera a) del primo comma è ripartito in rate uguali. Il numero di rate corrisponde al numero di mesi interi tra la data del recesso e la fine dell'anno 2019. Il pagamento dell'importo di cui alla lettera a) del primo comma costituisce altre entrate del bilancio dell'Unione.

L'impegno di cui alla lettera c) del primo comma include in particolare la cooperazione nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'accettazione dei diritti della Commissione, della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode di accedere ai dati e ai documenti relativi ai contributi dell'Unione e di effettuare controlli e audit.

2.La Commissione adotta una decisione che specifica se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono soddisfatte.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 con riguardo alla proroga dei termini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2019, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 3
Mantenimento dell'ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito

1.L'ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito stabilita in conformità all'articolo 2 è mantenuta nell'anno 2019 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)successivamente al primo pagamento effettuato a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il Regno Unito abbia versato il primo giorno lavorativo di ogni mese fino ad agosto 2019, sul conto indicato dalla Commissione, la rata mensile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma;

b)il primo giorno lavorativo di settembre 2019 il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, a meno che la Commissione non comunichi al Regno Unito un calendario di pagamento diverso per tale versamento entro il 31 agosto 2019;

c)non siano state osservate carenze significative nell'esecuzione dei controlli e degli audit di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

2.Qualora non siano soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione in tal senso. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, cessano di applicarsi il paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 2, l'articolo 4 e l'articolo 5.

3.Conformemente all'articolo 7, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi a un calendario di pagamento diverso per il versamento di cui al paragrafo 1, lettera b).

Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell'esecuzione e del finanziamento del bilancio dell'Unione nel 2019, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 4
Partecipazione ai bandi

A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e a meno che non sia entrata in vigore una decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il Regno Unito o le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito sono ammissibili a beneficiare nel 2019 delle condizioni fissate in bandi di gara, inviti, concorsi o qualsiasi altra procedura che può dar luogo a un finanziamento dal bilancio dell'Unione, alla pari con gli Stati membri e le persone e gli organismi stabiliti negli Stati membri, e sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell'Unione.

Il primo comma non si applica se la partecipazione è limitata agli Stati membri e alle persone o agli organismi degli Stati membri per motivi di sicurezza e se gli interventi prevedono la partecipazione della Banca europea per gli investimenti o del Fondo europeo per gli investimenti.

Articolo 5
Altri adeguamenti necessari

Se le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte e a meno che non sia entrata in vigore una decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano gli interventi attuate nell'ambito degli impegni giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i bandi di cui all'articolo 4 e gli interventi attuati nell'ambito degli impegni giuridici firmati o adottati a seguito dei bandi di cui all'articolo 4, che sono necessari per dare attuazione all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro sottoposto alle disposizioni del presente regolamento.

Al Regno Unito o ai rappresentanti del Regno Unito non è tuttavia consentito partecipare a qualsiasi comitato che si occupi di gestione a norma delle disposizioni dell'atto di base o a gruppi di esperti o altri organismi che offrono consulenza su programmi o interventi, ad eccezione dei comitati di monitoraggio o simili specifici per i particolari programmi operativi, nazionali o simili, in regime di gestione concorrente.

Articolo 6
Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione

1.A decorrere dalla data del recesso, sono ammissibili nel 2019 gli interventi in gestione diretta, indiretta e concorrente per le quali gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell'Unione nell'ambito degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso e per le quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l'appartenenza del Regno Unito all'Unione al momento del recesso.

Nel 2019 sono ammissibili gli interventi per le quali alla data del recesso, mediante un membro del consorzio che è una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito, è soddisfatto il criterio di ammissibilità relativo a un numero minimo di partecipanti provenienti da diversi Stati membri in un consorzio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2.Il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), o una decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, riguardante il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono presi in considerazione dall'ordinatore competente ai fini della valutazione di una possibile grave carenza nell'ottemperare ai principali obblighi nell'esecuzione dell'impegno giuridico di cui al paragrafo 1.

Articolo 7
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2 e 3 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui agli articoli 2 e 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato a norma degli articoli 2 e 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8
Procedura d'urgenza

1.Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano a condizione che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati 

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione.

1.3.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.3.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sia entrato in vigore entro tale data.

1.3.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Non pertinente.

1.3.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non pertinente.

1.3.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il presente regolamento è compatibile con il QFP. Non ha alcuna incidenza finanziaria.

1.3.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il presente regolamento non ha alcuna incidenza finanziaria. Il contribuito dell'Unione ai programmi sarà finanziato a titolo del bilancio generale dell'Unione, purché il Regno Unito fornisca le risorse previste nel bilancio 2019, quale adottato dal Parlamento europeo nel dicembre 2018.

1.4.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

X Nessuna incidenza finanziaria.

1.5.Modalità di gestione previste 6  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

X    a opera delle agenzie esecutive

X Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

X a paesi terzi o organismi da questi designati;

X a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

X alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

X a organismi di diritto pubblico;

X a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

X a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

X alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Non pertinente.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Non pertinente.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non pertinente.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non pertinente.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Non pertinente.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Non pertinente.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 7 .

di paesi EFTA 8

di paesi candidati 9

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Tutti

Tutti i programmi del quadro finanziario pluriennale

Diss./Non diss.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

X    Il presente regolamento non ha alcuna incidenza finanziaria.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

EUR

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

13

2019

2020

2021

2022

2023

Anni successivi

TOTALE

Annullamento di stanziamenti operativi

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

TOTALE degli stanziamenti

Impegni

=1a+1b +3

Pagamenti

=2a+2b

+3





TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

•TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

•TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

•Risorse umane

•Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 10

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 11

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 12

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

TOTALI

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 13

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

esclusa la RUBRICA 5 14
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)

10 01 05 01/11 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 15

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  16

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02/12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

X    può essere interamente finanziata all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

X non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in EUR



3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

X    su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

EUR



Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

L'aumento delle altre entrate corrisponderà all'esatto importo delle risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito per il periodo successivo alla data del recesso, in linea con il bilancio 2019, quale adottato dal Parlamento europeo nel dicembre 2018.

(1)    COM(2018) 880 final.
(2)    GU C del , pag. .
(3)    Regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., per consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
(4)    Regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce disposizioni per la continuazione delle attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma Erasmus+ nell'ambito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea.
(5)    GU …
(6)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(7)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(8)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(9)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(10)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021) e così per gli anni a seguire.
(11)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(12)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".
(13)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021) e così per gli anni a seguire.
(14)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(15)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(16)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
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