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Document 52019DC0449

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO sulle attività e consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/15 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

COM/2019/449 final

Bruxelles, 7.10.2019

COM(2019) 449 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO














sulle attività e consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/15 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti


1.Introduzione

A norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/125, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 1 ("il regolamento"), la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo una relazione sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura. Lo stesso articolo precisa inoltre che la relazione annuale va redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche.

Tenuto conto delle informazioni piuttosto limitate trasmesse nel 2017, la presente relazione fornisce alcune informazioni sulle attività svolte dal gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura nel 2017 e nel 2018, quindi nel periodo successivo all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/2134, del 23 novembre 2016, che ha istituito il gruppo.

2.Quadro normativo

Il regolamento ribadisce l'impegno dell'UE a favore dell'abolizione della tortura e della pena di morte e vieta le esportazioni e le importazioni di merci specificamente concepite per essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Esso prevede altresì che le esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura e per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti siano soggette a un'autorizzazione di esportazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE.

Gli elenchi delle merci vietate e sottoposte a controlli figurano negli allegati II, III e IV del regolamento.

Nel periodo oggetto della presente relazione, il regolamento è stato modificato una volta. Il regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione, del 18 ottobre 2017 2 ha aggiunto la Repubblica dominicana, Sao Tomé e Principe e il Togo all'elenco dei paesi di destinazione ai quali si applica l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (attualmente l'allegato V) 3 .

3.Attività del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

Il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura (ATCG) è stato istituito dal regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio per esaminare i quesiti relativi all'applicazione del regolamento.

L'ATCG consente agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e di discutere di questioni di interpretazione del regolamento, di questioni tecniche legate alle merci elencate, delle evoluzioni legate al regolamento e di tutte le altre questioni pertinenti. Inoltre, in sede di preparazione degli atti delegati, la Commissione consulta l'ATCG nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 4 .

Durante il periodo oggetto della relazione, l'ATCG si è riunito due volte, il 12 luglio 2017 e il 28 giugno 2018, per scambiare informazioni su una serie di questioni urgenti riguardanti l'attuazione del regolamento.

3.1.Notifiche relative ai dinieghi e agli esportatori cui è stato vietato l'uso dell'autorizzazione generale di esportazione

L'ATCG ha organizzato scambi tecnici di informazioni riguardanti gli strumenti disponibili nel sistema elettronico dei prodotti a duplice uso (DUeS), un sistema sicuro e criptato creato dalla Commissione per lo scambio di alcuni tipi di informazioni tra le autorità competenti. L'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento prevede che le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea utilizzino DUeS per comunicare informazioni sui casi in cui la richiesta di autorizzazione di esportazione è stata respinta (i cosiddetti dinieghi).

Per adeguare il sistema a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , nel DUeS sono stati introdotti nuovi strumenti di notifica, che consentono alle autorità competenti di notificare:

I)i dati relativi agli esportatori cui è stato vietato l'uso dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (articolo 20, paragrafo 1);

II)i dati relativi all'assistenza tecnica per la quale non è stata concessa l'autorizzazione (articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 19 , paragrafo 1, lettera a)), e

III)i dati relativi ai servizi di intermediazione per i quali non è stata concessa l'autorizzazione (articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e articolo 19 , paragrafo 1, lettera b)).

3.2.Obbligo di autorizzazione preventiva riguardante i servizi di assistenza tecnica e di intermediazione di cui agli articoli 15 e 19

Per quanto riguarda l'obbligo di autorizzazione preventiva per alcuni servizi di assistenza tecnica e di intermediazione di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento, i membri dell'ATCG sono stati invitati a condividere eventuali orientamenti eventualmente elaborati su tali questioni, anche per quanto riguarda la definizione di alcuni termini, quali "intermediario" e "fornitore di assistenza tecnica".

3.3.Applicazione dei divieti relativi a fiere commerciali e pubblicità di cui agli articoli 8 e 9

L' ATCG ha proceduto a scambi tecnici di informazioni riguardanti i divieti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento riguardanti rispettivamente fiere commerciali e pubblicità. Tali divieti sono stati introdotti nella modifica del regolamento del 2016 e sono entrati in vigore il 16 dicembre 2016. Gli scambi di informazioni hanno riguardato in particolare eventuali orientamenti per le autorità competenti e le modalità di esecuzione dei divieti. Essendo stati riportati alcuni casi di merci pubblicizzate su alcuni siti web di fornitori europei, è possibile immaginare che il campo di applicazione dei divieti previsti dal regolamento possa essere insufficiente.

3.4.Alleanza globale per un commercio libero da tortura

L'ATCG è stato informato in merito ai principali sviluppi riguardanti l'Alleanza mondiale per un commercio libero da tortura 6 . Promossa dall'Unione europea e co-sponsorizzata da Argentina e Mongolia, l'Alleanza globale è stata istituita il 18 settembre 2017 con l'adozione, da parte di 57 membri, di una dichiarazione politica sui suoi principi fondanti, tra cui l'impegno ad adottare misure efficaci per limitare gli scambi di merci utilizzate per la tortura e la pena di morte, mediante l'elaborazione di normative nazionali e la loro efficace applicazione.

L'iniziativa si prefigge di richiamare l'attenzione sul regolamento dell'UE ed incoraggiare gli altri paesi ad adottare misure commerciali analoghe per bloccare o limitare il commercio mondiale di merci utilizzate per la pena di morte e per la tortura. Tutti gli Stati membri dell'UE e più di altri trenta paesi hanno aderito all'Alleanza globale.

(1)

     Il regolamento relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottato il 30.7.2005 (regolamento (CE) n. 1236/2005), è stato modificato più volte, da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2134 del 23.11.2016, e successivamente codificato come regolamento (UE) 2019/125 del 16.1.2019 (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

(2)

     GU L 40 del 13.2.2018, pag. 1.

(3)

     L'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione si applica alle esportazioni verso i paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione tramite un impegno internazionale, se tutte le condizioni e i requisiti d'uso di detta autorizzazione sono rispettati. Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d'Europa, detto elenco comprende i paesi che non solo hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato senza riserve il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici.

(4)

     GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5)

     GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1.

(6)

     http://www.torturefreetrade.org/

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