Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0436

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio

COM/2019/436 final

Bruxelles, 27.9.2019

COM(2019) 436 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio


Indice

1.    Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio    

1.1.    Introduzione    

1.2.    Base giuridica    

1.3.    Esercizio della delega    

1.4.    Conclusioni    

2.    Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio    

2.1.    Introduzione    

2.2.    Base giuridica    

2.3.    Esercizio della delega    

2.4.    Conclusioni    

1.Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio

1.1.Introduzione

Il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 istituisce misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

L'articolo 12, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro tenuto dalle autorità competenti e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.

L'articolo 19, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione di produzione e, se del caso, alle condizioni per la determinazione dei quantitativi di prodotti oggetto di tale aiuto.

L'articolo 21, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle condizioni per l'esercizio del diritto di utilizzare il simbolo grafico tipico delle regioni ultraperiferiche, nonché le condizioni per la sua riproduzione e il suo uso, al fine di migliorare la conoscenza dei prodotti agricoli di qualità delle regioni ultraperiferiche e incoraggiarne il consumo, in quanto tali o trasformati.

L'articolo 26, paragrafo 4, conferisce alla Commissione, a determinate condizioni, il potere di adottare atti delegati per consentire nei dipartimenti francesi d'oltremare di Martinica, Guadalupa e della Guyana francese la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell'Unione.

L'articolo 27, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le condizioni cui è subordinata l'esenzione dai dazi all'importazione sui bovini da destinare all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera.

L'articolo 30, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica.

1.2.Base giuridica

La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

1.3.Esercizio della delega

La Commissione ha adottato un atto delegato sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 2 e dell'articolo 30, paragrafo 4: il Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione 2 . Tale atto delegato prevede norme relative al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione di produzione, agli aiuti alla commercializzazione dei pomodori e del riso, all'utilizzo del simbolo grafico, al diritto di utilizzare il simbolo grafico e alle condizioni di riproduzione e di utilizzo, alle condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per giovani bovini maschi e all'importo massimo per il finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica.

In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati 3 , gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per i pagamenti diretti - sottogruppo POSEI e isole minori del Mar Egeo. Il 6 novembre 2013 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 179/2014 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione al regolamento delegato. Alla scadenza del periodo di due mesi, il regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 63 del 4 marzo 2014 ed è entrato in vigore il 7 marzo 2014.

Il potere conferito dall'articolo 26, paragrafo 4, non è stato esercitato, in quanto la Francia non ha dimostrato l'opportunità di consentire la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell'Unione nei dipartimenti francesi d'oltremare di Martinica, Guadalupa e della Guyana francese.

La Commissione non intende utilizzare il potere conferito nel prossimo futuro, ma non si può escludere che si renda necessario.

1.4.Conclusioni

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Non si può escludere che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

2.Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio

2.1.Introduzione

Il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 istituisce misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

L'articolo 11, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro tenuto dalle autorità competenti e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.

L'articolo 15, paragrafo 4, impone alla Commissione di adottare atti delegati riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso per sostenere la commercializzazione e il trasporto dei prodotti primari e trasformati al di fuori della loro regione di produzione e, se del caso, riguardo alle condizioni per la determinazione dei quantitativi dei prodotti oggetto di tale aiuto.

L'articolo 18, paragrafo 4, impone alla Commissione di adottare atti delegati riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, a condizione che tali stanziamenti siano ragionevoli e proporzionati.

2.2.Base giuridica

La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.3.Esercizio della delega

La Commissione ha adottato un atto delegato sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 4: il Regolamento delegato (UE) n. 178/2014 della Commissione 5 . Tale atto delegato prevede norme relative al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione di produzione e all'importo massimo per il finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica.

In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati 6 , gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per i pagamenti diretti - sottogruppo POSEI e isole minori del Mar Egeo. Il 6 novembre 2013 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 178/2014 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio, onde consentire a queste istituzioni di sollevare obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione al regolamento delegato. Alla scadenza del periodo di due mesi, il regolamento delegato (UE) n. 178/2014 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 63 del 4 marzo 2014 ed è entrato in vigore il 7 marzo 2014.

La Commissione non intende esercitare il potere conferito nel prossimo futuro, ma non si può escludere che risulti necessario farlo.

2.4.Conclusioni

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Non si può escludere che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)    Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
(2)    Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all'esenzione dai dazi all'importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 3).
(3)    Convenzione d'intesa sugli atti delegati dal 2011 (non pubblicata).
(4)    Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(5)    Regolamento delegato (UE) n. 178/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 1).
(6)      Cfr. nota 3.
Top