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Document 52019DC0276

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

COM/2019/276 final

Bruxelles, 12.6.2019

COM(2019) 276 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso
del Regno Unito dall'Unione europea


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso
del Regno Unito dall'Unione europea

1.Introduzione

Il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione europea attivando la procedura di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Su richiesta del Regno Unito il Consiglio europeo (Articolo 50) ha deciso, l'11 aprile 2019 1 , di prorogare ancora 2 il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, portandolo al 31 ottobre 2019 3 . Se il Regno Unito ratificherà l'accordo di recesso 4 in un qualsiasi momento prima di detta data, il recesso avrà luogo il primo giorno del mese successivo al completamento della procedura di ratifica. La Commissione continua a ritenere che l'esito migliore sia un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione sulla base dell'accordo di recesso.

Salvo che il Regno Unito ratifichi l'accordo di recesso entro il 31 ottobre 2019 o salvo che chieda una terza proroga che il Consiglio europeo (Articolo 50) decida all'unanimità, a quella data scadrà il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il Regno Unito sarà quindi un paese terzo dal 1º novembre 2019 e nessun accordo ne garantirà il recesso ordinato. Data l'incertezza che continua a circondare la ratifica del Regno Unito e la situazione nazionale generale in cui versa il paese, e conformemente all'approccio del Consiglio europeo (Articolo 50) che ha contraddistinto l'intero processo, tutti gli attori devono continuare a prepararsi ad ogni eventualità, ivi compreso il recesso senza accordo.

Il Consiglio europeo (Articolo 50) ha deciso di esaminare i progressi compiuti nella riunione del 20 e 21 giugno 2019. A titolo di contributo a tale esame e sulla scia delle sue quattro precedenti comunicazioni sui preparativi alla Brexit e sulle misure di emergenza 5 , con la presente comunicazione la Commissione fa il punto delle misure di preparazione ed emergenza predisposte dall'Unione e dagli Stati membri dell'UE a 27, dell'impatto del termine prorogato e di eventuali altri preparativi che si impongano. La Commissione invita Stati membri e portatori di interessi a usare il tempo concesso dalla proroga per verificare che siano in atto tutte le necessarie misure di preparazione ed emergenza.

Come ha fatto notare la Commissione a più riprese, le misure di emergenza possono solo attutire le conseguenze più gravi di un recesso in assenza di accordo. La Commissione non fa ipotesi sulle possibili implicazioni economiche dei diversi scenari ma è chiaro che un recesso del Regno Unito senza accordo avrebbe gravi conseguenze economiche e che in proporzione l'impatto sarebbe di gran lunga superiore nel Regno Unito rispetto agli Stati membri dell'UE a 27 6 . Il fatto che Stati membri e portatori di interessi si stiano preparando ne ridurrà possibilmente l'esposizione individuale agli effetti negativi di un recesso senza accordo. Se poi il grado di preparazione di tutti i comparti dell'economia sarà alto, gli effetti negativi saranno ancora minori.

Come si afferma nella quarta comunicazione sui preparativi alla Brexit del 10 aprile 2019 7 , la Commissione è pronta a proporre misure di sostegno finanziario per attutire gli effetti nei settori e comparti più colpiti, tenendo conto delle risorse disponibili e degli adeguamenti sul versante delle spese e delle entrate del bilancio dell'UE che potrebbero derivare da un recesso disordinato. Ai fini di un sostegno più immediato ai portatori di interessi colpiti, le norme UE in materia di aiuti di Stato offrono soluzioni flessibili per le misure nazionali.

2.Misure UE di preparazione ed emergenza idonee

L'Unione europea era pronta al recesso del Regno Unito sin dalla prima data di recesso (30 marzo 2019). Resta valido il grande lavoro svolto dalle istituzioni e organi dell'UE e dagli Stati membri dell'UE a 27 prima di tale data.

La quarta comunicazione sui preparativi alla Brexit del 10 aprile 2019 riassume le misure prese a livello dell'UE. La Commissione ha presentato 19 proposte legislative in preparazione al recesso del Regno Unito. Il Parlamento europeo e il Consiglio ne hanno adottate 18 e sono giunti a un accordo politico sull'ultima, che riguarda il bilancio dell'UE per il 2019 e dovrebbe essere formalmente adottata nel giugno 2019. Nell'allegato I figura l'elenco di questi atti legislativi che riguardano settori come i trasporti, il coordinamento della sicurezza sociale, Erasmus + e il regime dei visti applicabile ai cittadini del Regno Unito. La Commissione ha inoltre adottato 63 atti non legislativi in una serie di settori strategici.

La Commissione ha esaminato tutte le misure prese a livello dell'UE per valutare se siano ancora idonee data la proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE ed è giunta alla conclusione che entrambi gli atti legislativi e non legislativi dell'Unione continuano a raggiungere gli scopi voluti. Non serve quindi modificarli nella sostanza né la Commissione prevede nuove misure prima della nuova data di recesso.

Nella stragrande maggioranza dei casi i tempi di applicazione e la durata degli effetti di ciascuno di questi atti vengono automaticamente adeguati alla nuova data di recesso, per cui non vi è necessità alcuna di modificarne i testi. In alcuni casi gli atti fissano una data limite di validità. La Commissione valuterà se siano necessari adeguamenti tecnici per tener conto della nuova tempistica prima della loro scadenza.

La Commissione aveva poi adottato 8 16 atti non legislativi recanti misure di emergenza 9 di diritto sanitario e fitosanitario dell'UE in vista della precedente data di recesso fissata al 12 aprile 2019, basandosi sulle rassicurazioni del Regno Unito. Tali atti sono ormai obsoleti vista la proroga. Ciò nondimeno, se il Regno Unito continua a dare le necessarie rassicurazioni, gli atti saranno adottati nuovamente per applicarsi dal 1° novembre 2019.

I 93 avvisi pubblicati dalla Commissione 10 continuano a orientare i portatori di interessi e le autorità nei numerosi ambiti su cui ha un impatto il recesso. Pur essendo slittata la data del recesso, resta inalterata l'analisi giuridica di tali avvisi sui suoi effetti.

Continuano inoltre le discussioni tecniche e gli scambi tra la Commissione e gli Stati membri dell'UE a 27, ma anche con i rappresentanti dell'industria e la società civile, su questioni generali di preparazione ed emergenza e su specifici aspetti settoriali, giuridici e amministrativi. Tali discussioni hanno costellato l'intero processo e permesso di chiarire molti aspetti.

3.    Preparativi in corso in precisi settori

Le precedenti comunicazioni sui preparativi alla Brexit hanno trattato di un'ampia gamma di settori e apportato le relative considerazioni. La presente sezione si incentra su ambiti che richiederanno nei prossimi mesi una vigilanza costante e particolare.

La Commissione ha più volte ribadito che prepararsi al recesso del Regno Unito è un impegno comune delle amministrazioni pubbliche e degli operatori economici. È compito di tutti i portatori di interessi prepararsi ad ogni evenienza. Anche i cittadini interessati devono prepararsi.

In alcuni settori le imprese hanno fatto presente nel marzo 2019 di non avere abbastanza tempo per adeguarsi. La Commissione raccomanda vivamente ai portatori di interessi di approfittare dei tempi della proroga fino al 31 ottobre 2019 per fare il necessario per prepararsi al recesso del Regno Unito. Sarà loro compito procurarsi le autorizzazioni previste per legge, provvedere agli adempimenti amministrativi per il commercio transfrontaliero e prendere le necessarie misure di trasferimento, riorganizzazione societaria o adeguamento contrattuale 11 . In particolare non sarà più consentito di immettere sul mercato dell'UE prodotti non conformi o privi delle necessarie autorizzazioni. Come si è già detto la Commissione non intende adottare nuove misure nell'ipotesi di un recesso senza accordo né intervenire in vece degli operatori che non hanno predisposto i preparativi necessari. È dell'idea che grazie ai tempi supplementari concessi dalla proroga le imprese avranno in via di principio sufficiente margine per adeguarsi, in modo da non doversi nemmeno avvalere delle eventuali esenzioni o deroghe previste.

Nella preparazione al recesso del Regno Unito un ruolo centrale è quello svolto dalle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri dell'UE a 27. I 27 Stati membri hanno tutti predisposto leggi e strategie e fatto preparativi pratici. Esattamente come fa la Commissione con le misure di emergenza a livello UE, così gli Stati membri dell'UE a 27 dovrebbero passare al vaglio le rispettive misure di emergenza nazionali per garantire che rimangano idonee data la proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3. Nell'eventualità di un recesso senza accordo le misure preparatorie definitive dovranno applicarsi al più tardi dal 1° novembre 2019.

Diritti dei cittadini in materia di soggiorno e di sicurezza sociale

Per quanto riguarda i diritti di soggiorno dei cittadini del Regno Unito, gli Stati membri dell'UE a 27 avevano preparato o adottato misure nazionali di emergenza prima del 12 aprile 2019 affinché detti cittadini e relativi familiari cittadini di paesi terzi potessero continuare a soggiornare legalmente nel periodo immediatamente successivo all'eventuale recesso senza accordo. La Commissione ha collaborato con gli Stati membri dell'UE a 27 per un approccio globale coerente, pur riconoscendo la necessità di una certa flessibilità a livello nazionale dovendo gli Stati membri affrontare sfide diverse a seconda del sistema giuridico e amministrativo e del numero di cittadini del Regno Unito soggiornanti sul loro territorio.

Per chiarire la situazione la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE a 27, mette a disposizione una sintesi delle misure nazionali sul diritto di soggiorno nelle sue pagine web sui preparativi alla Brexit 12 . La Commissione continuerà ad aggiornare tale sintesi con i più recenti contributi degli Stati membri dell'UE a 27. A tal fine invita detti Stati membri a proseguire le attività di sensibilizzazione a beneficio dei cittadini del Regno Unito che soggiornano nel loro territorio. La Commissione ricorda che è prioritario proteggere lo status giuridico dei cittadini del Regno Unito soggiornanti nell'UE.

Per quanto riguarda i cittadini dell'UE che soggiornano nel Regno Unito, sul sito web del governo del paese 13 sono disponibili informazioni sulla politica da questo avviata.

Come spiega la quarta comunicazione sui preparativi alla Brexit del 10 aprile 2019, la Commissione collabora con gli Stati membri dell'UE a 27 anche per integrare il livello di tutela dei diritti di sicurezza sociale garantito dal regolamento UE di emergenza 14 nell'ipotesi di recesso senza accordo. Così la strategia coordinata unilaterale di emergenza si applicherà a tutte le persone assicurate i cui diritti hanno coinvolto il Regno Unito prima della data del recesso. Per giunta gli Stati membri dell'UE a 27 potranno scegliere di applicare unilateralmente il principio della totalizzazione ai periodi di lavoro, assicurazione e soggiorno nel Regno Unito dopo il recesso, oppure di prendere ulteriori misure nazionali unilaterali 15 . Potranno anche consentire l'accesso all'assistenza sanitaria alle persone assicurate nel Regno Unito ma che soggiornano sul loro territorio. La Commissione ha compilato una sintesi delle misure nazionali 16 da cui si evince che nonostante sussistano diversità tra le misure prese dagli Stati membri, che ne riflettono la specificità, l'approccio coordinato garantisce un livello di protezione di base uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE a 27. Questi dovrebbero approfittare della proroga per sensibilizzare i cittadini e fare in modo che possano accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per prepararsi al recesso del Regno Unito.

Medicinali, dispositivi medici e sostanze chimiche

Sono due i tipi di medicinali per uso umano e veterinario su cui incide il recesso del Regno Unito: quelli autorizzati a livello centrale dalla Commissione europea e quelli autorizzati a livello nazionale dagli Stati membri. Al 12 aprile 2019 non era conforme solo un numero limitato di prodotti autorizzati a livello centrale (circa l'1 %). Sebbene gestibile, è nell'interesse comune dell'industria farmaceutica e dei pazienti risolvere la questione. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è prossima al completamento del processo di conformità normativa dei prodotti autorizzati a livello centrale. Resta invece ancora da fare sul fronte dei prodotti autorizzati a livello nazionale. Il settore è caldamente invitato a sfruttare la proroga per mettere a norma i medicinali restanti entro il 31 ottobre 2019, in stretta collaborazione con l'EMA e le agenzie nazionali per i medicinali 17 . Per quanto riguarda il trasferimento dal Regno Unito agli Stati membri dell'UE a 27 delle strutture di prova per lotti, nel marzo 2019 la Commissione ha pubblicato orientamenti sulla possibilità che le imprese ottengano un'esenzione temporanea a precise condizioni 18 . Ora che è prorogato il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, la questione potrebbe essere meno rilevante, eppure gli orientamenti restano validi in quanto permettono il rapido trasferimento del sito di controllo di qualità all'UE a 27 per i medicinali autorizzati tanto a livello centrale quanto nazionale.

Prosegue inoltre il trasferimento dagli organismi notificati del Regno Unito a quelli dell'UE a 27 dei certificati relativi ai dispositivi medici. Diversi organismi notificati del Regno Unito stanno istituendo nuovi organismi nell'UE a 27 o collaborano con gli organismi notificati negli Stati membri dell'UE a 27 per trasferirvi i certificati dei loro clienti. Nonostante gli indubbi progressi compiuti prima del 12 aprile 2019, resta ancora molto da fare per raggiungere la piena conformità entro il 31 ottobre 2019. Nei casi in cui gli organismi notificati del Regno Unito non riescano a trasferire per tempo tutti i certificati dei loro clienti, i fabbricanti sono caldamente invitati a farsi carico in prima persona del trasferimento del proprio certificato a un organismo notificato negli Stati membri dell'UE a 27. Gli Stati membri dovrebbero aiutare le imprese a concentrare gli sforzi di preparazione sui prodotti critici e sulla ricerca di un organismo notificato nell'UE a 27 cui trasferire quanto prima i loro certificati. Gli Stati membri esaminano sistematicamente i progressi compiuti al riguardo, in particolare nella task force Brexit della rete delle autorità competenti per i dispositivi medici, e sono regolarmente in contatto con la Commissione. La Commissione ritiene che la proroga al 31 ottobre 2019 del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, consenta tempi sufficienti per completare sia il trasferimento dei certificati che l'adattamento delle etichette.

Per quanto riguarda le sostanze chimiche, alla fine di aprile 2019 erano state trasferite agli Stati membri dell'UE a 27 le registrazioni REACH di 463 sostanze, ma ne rimanevano ancora 718 registrate soltanto da dichiaranti stabiliti nel Regno Unito. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aperto una "linea Brexit" in REACH-IT 19 che spiega come fare per trasferire le registrazioni REACH prima della data del recesso. Con l'ultima proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, la linea Brexit resta aperta fino al 31 ottobre 2019. Le imprese con dichiaranti aventi sede nel Regno Unito che non hanno ancora trasferito le registrazioni agli Stati membri dell'UE a 27 sono caldamente invitate a cogliere l'occasione per sensibilizzare e coordinarsi con gli eventuali co-dichiaranti e utilizzatori a valle aventi sede nell'UE a 27. Se non verranno trasferite le registrazioni, alla data del recesso non sarà più possibile immettere sul mercato dell'UE le sostanze chimiche interessate. Quanto alle autorizzazioni REACH, i richiedenti l'autorizzazione con sede nel Regno Unito devono trasferire la domanda a un'impresa con sede nell'UE a 27 per evitare interruzioni di approvvigionamento.

Dogane, imposizione indiretta e posti d'ispezione frontalieri

Nel settore delle dogane e dell'imposizione indiretta la Commissione ha organizzato svariate riunioni tecniche e pubblicato prima della precedente data del recesso note di orientamento su dogane, imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise 20 . Di qui alla data del recesso è prevista una serie di discussioni di bilancio intersettoriale insieme alle amministrazioni nazionali. Gli sforzi sono anche incentrati sull'organizzazione di specifiche formazioni a beneficio degli operatori doganali nazionali, come seminari 21 , video on line o filmati d'animazione, e di programmi di formazione rapida per l'assunzione di nuovo personale doganale e di riqualificazione del personale esistente 22 .

La Commissione continua la campagna di comunicazione multilingue iniziata il 18 febbraio 2019 23 , diretta alle imprese dell'UE e a tutti gli altri portatori di interessi per accompagnarne i preparativi al recesso del Regno Unito. Tra gli strumenti di comunicazione figurano ad esempio un sito web dedicato 24 , opuscoli, una guida alle dogane e spiegazioni via web delle soluzioni tecniche predisposte per garantire l'attuazione del codice doganale dell'Unione nei confronti del Regno Unito in caso di recesso senza accordo.

Le amministrazioni nazionali hanno ampiamente investito nelle infrastrutture e in risorse umane, soprattutto negli Stati membri che costituiscono i punti di ingresso o di uscita principali per il commercio dell'Unione europea con il Regno Unito. Gli Stati membri contribuiscono altresì agli sforzi della Commissione in termini di formazione e comunicazione a beneficio degli operatori economici e dei portatori di interessi.

Sebbene sia difficile stabilire il grado esatto di preparazione delle imprese nel settore doganale visto l'elevato numero di operatori coinvolti, i dati statistici indicano che ne sono state fatte di cose.

Lo si vede in primo luogo dai numeri UE di registrazione e identificazione (EORI) assegnati a tutti gli operatori economici registrati dalle autorità doganali per le attività di importazione/esportazione future, che sono aumentati notevolmente da febbraio a marzo 2019 25 . A questo proposito la Commissione ha chiarito 26 che gli operatori economici possono presentare i dati richiesti o prendere le misure necessarie per la registrazione già prima della data del recesso. In secondo luogo sono aumentate anche le domande dello status di operatore economico autorizzato (AEO), che comporta agevolazioni e semplificazioni doganali 27 . Da queste tendenze si evince che è sempre maggiore il grado di preparazione dei portatori di interessi per le procedure doganali, ma che non per questo è stato fatto tutto il necessario in termini di preparazione. In particolare l'attribuzione del numero EORI e lo status di AEO sono solo alcuni degli adempimenti cui devono provvedere gli operatori economici per prepararsi a un recesso senza accordo; in questo caso, potrebbe ad esempio cambiare la logistica o la pianificazione operativa, o imporsi l'assunzione di esperti doganali. Infine sarebbe opportuno che gli sforzi fossero intensificati non soltanto nei paesi prossimi al Regno Unito: ogni impresa dell'UE a 27 che intenda continuare a commerciare con il Regno Unito dopo la data del recesso deve attivarsi e contattare le autorità doganali nazionali per sincerarsi di aver fatto tutti i dovuti preparativi.

Nel settore dei controlli sanitari e fitosanitari gli Stati membri dell'UE a 27 hanno istituito nuovi posti d'ispezione frontalieri (PIF) o ampliato posti esistenti ai punti di ingresso delle importazioni dal Regno Unito nell'UE. Come si è già detto, l'atto non legislativo che approva i nuovi PIF dovrà essere nuovamente adottato vista la recente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3. Nel frattempo gli Stati membri dell'UE a 27 dovrebbero approfittare di questa proroga per valutare se siano necessari ulteriori aggiustamenti ai PIF in modo che siano pienamente operativi fin dall'inizio. La Commissione mantiene inoltre contatti regolari con gli Stati membri in prima linea allo scopo, in caso di non accordo, di rendere percorribile in tempi rapidi una rotta terrestre tra l'Irlanda e il resto dell'Unione europea attraverso il Regno Unito, compreso il sostegno dai necessari sistemi IT.

Trasporti

Nel settore dei trasporti aerei il regolamento di emergenza (UE) 2019/502 28 contempla uno specifico meccanismo per il rispetto, a carico dei vettori aerei dell'UE, delle prescrizioni UE in materia di proprietà maggioritaria e di controllo dopo il recesso del Regno Unito. I vettori aerei avevano 15 giorni dall'entrata in vigore del regolamento (cioè dal 28 marzo 2019) per presentare all'autorità nazionale competente per il rilascio delle licenze un piano delle azioni per conformarsi pienamente alle prescrizioni. Le autorità competenti hanno due mesi per valutare se le misure previste comportano il pieno rispetto delle prescrizioni, dopodiché informano degli esiti la Commissione e il vettore aereo. Ai sensi del regolamento di emergenza i vettori aerei interessati hanno fino al 30 marzo 2020 per attuare le misure e garantire il pieno rispetto delle prescrizioni UE in materia di proprietà e controllo 29 . Il processo è in corso e la Commissione ha contatti regolari con le autorità nazionali. Il regolamento di emergenza consente inoltre ai vettori aerei del Regno Unito di presentare domanda di autorizzazione di esercizio presso ciascuno Stato membro in cui intendono operare; anche tali disposizioni si applicano dal 28 marzo 2019.

Nel settore dei trasporti ferroviari gli operatori che non hanno ancora provveduto agli adempimenti richiesti per ottenere documenti validi nell'UE a 27 dovranno fare il necessario. Il regolamento di emergenza (UE) 2019/503 30 prevede già un lasso di tempo generoso per garantire la conformità normativa. Grazie alla proroga gli operatori disporranno di tempo sufficiente per conformarsi prima della data del recesso. I macchinisti che intendano continuare a operare su tratte transfrontaliere e che non abbiano ancora ottenuto una licenza valida nell'UE a 27 (e sono tantissimi) dovranno provvedere in tal senso. Quanto ai certificati di sicurezza e alle licenze di esercizio per le imprese ferroviarie che operano nel tunnel sotto la Manica, le autorità nazionali e alcuni operatori si sono ulteriormente attivati per garantirne la disponibilità nell'UE a 27.

Attività di pesca

Nel settore della pesca la Commissione ha agito rapidamente per attuare i regolamenti UE di emergenza 31 . Insieme con gli Stati membri ha raccolto informazioni nel formato appropriato affinché le domande di autorizzazione dei pescherecci dell'Unione ad accedere nelle acque del Regno Unito possano essere trattate non appena diventi applicabile il regolamento di emergenza sulle autorizzazioni di pesca. La Commissione farà in modo che siano predisposte le opportune strutture per attuare in tempi rapidi le misure di emergenza qualora se ne presenti la necessità.

La Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri anche per adattarne i programmi operativi di modo che in caso di arresto temporaneo siano utilizzabili le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, se necessario e opportuno. La Commissione ribadisce l'importanza di un approccio coordinato degli Stati membri dell'UE a 27 interessati in vista della possibilità che i pescherecci dell'UE non abbiano più accesso alle acque del Regno Unito. È altresì pronta ad agevolare nuove consultazioni per tracciare un quadro comune inteso a monitorare i cambiamenti e le distorsioni delle attività di pesca nelle acque dell'UE, compreso il potenziale spostamento di tali attività, e per creare le condizioni necessarie a una risposta coordinata, compreso il potenziale ricorso agli aiuti per l'arresto temporaneo. La Commissione continuerà anche a collaborare con l'Agenzia europea di controllo della pesca, la quale potrà concorrere utilmente ad assorbire le maggiori esigenze di controllo, monitoraggio e sorveglianza dopo il recesso del Regno Unito.

Se il Regno Unito lascerà l'Unione europea senza accordo il 31 ottobre 2019, occorrerà valutare al momento opportuno quali saranno le implicazioni sulla fissazione delle possibilità di pesca per il 2020, compreso un accordo specifico con il Regno Unito conforme agli obblighi di diritto internazionale e basato su pareri scientifici.

Servizi finanziari

Nel settore dei servizi finanziari, in preparazione al recesso precedentemente fissato al 12 aprile 2019 le imprese si erano portate notevolmente avanti con la pianificazione di emergenza, anche concludendo negli Stati membri dell'UE a 27 contratti transfrontalieri, modificandoli (repapering) o cessandoli, e adeguando i modelli aziendali 32 . Restano tuttavia alcune questioni irrisolte. Si invitano pertanto caldamente le imprese di assicurazione, i prestatori di servizi di pagamento e gli altri operatori di servizi finanziari che sono ancora impreparati su alcuni aspetti delle loro attività (ad es. gestione dei contratti e accesso alle infrastrutture) a ultimare i preparativi entro il 31 ottobre 2019. La Commissione collabora con le autorità di vigilanza di livello UE e nazionali affinché le imprese attuino pienamente i piani di emergenza e si aspetta che le autorità di vigilanza del Regno Unito non lo impediscano. La Commissione collabora con gli Stati membri anche sul fronte dell'approccio ai preparativi nazionali di emergenza nel settore dei servizi finanziari affinché sia coerente, per preservare la stabilità finanziaria e evitare di compromettere le condizioni di parità che vigono nel mercato unico dei servizi finanziari. La Commissione ribadisce il suo impegno a favore di mercati finanziari stabili e aperti. Ciò nondimeno, se il Regno Unito lascerà l'Unione europea senza accordo il 31 ottobre 2019, sarà inevitabile una certa frammentazione dei servizi finanziari.

3.Conclusioni

Che il Regno Unito receda dall'Unione senza accordo resta secondo la Commissione un'ipotesi possibile, con tutte le conseguenze economiche negative che ciò comporta. La Commissione ha valutato tutte le attuali misure di emergenza dell'UE alla luce della proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, e giunge alla conclusione che siano tuttora adeguate e idonee. Ciò nonostante continuerà a monitorare gli sviluppi politici e stabilirà se sia necessario prorogare le misure adottate. La Commissione continuerà altresì ad aiutare nei preparativi gli Stati membri e i portatori di interessi e ribadisce l'importanza che tutti questi sfruttino la proroga, fino al 31 ottobre 2019, per fare in modo di essere quanto più preparati a ogni eventualità.

(1)

   Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

(2)

   Su richiesta del Regno Unito il Consiglio europeo decideva una prima proroga il 22 marzo 2019 (decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)

   L'11 aprile 2019, su seconda richiesta di proroga del Regno Unito, il Consiglio europeo decideva anche che la decisione di prorogare il termine al 31 ottobre 2019 avrebbe cessato di applicarsi il 31 maggio 2019 nel caso in cui il Regno Unito non avesse tenuto le elezioni del Parlamento europeo e non avesse ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019. Non avendo ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019, il Regno Unito ha tenuto le elezioni europee il 23 maggio 2019.

(4)

   Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1).

(5)

   COM(2018) 556 final/2 del 19.7.2018; COM(2018) 880 final del 13.11.2018; COM(2018) 890 final del 19.12.2018; COM(2019) 195 final del 10.4.2019.

(6)

   In uno scenario di recesso senza accordo, con il Regno Unito soggetto alla clausola della nazione più favorita dell'Organizzazione mondiale del commercio, studi esterni incentrati su canali commerciali e non commerciali indicano una riduzione a breve termine del PIL del Regno Unito. Il World Economic Outlook (2019) dell'FMI, ad esempio, stima la riduzione tra il 3,7 e il 4,9 %, mentre la Banca d'Inghilterra (novembre 2018) la situa tra il 4,75 e il 7,75 % su cinque anni, entrambi rispetto allo scenario di base. Quanto all'impatto medio a breve termine sugli Stati membri dell'UE a 27, le stime FMI (2019) sono di gran lunga inferiori all'1 %; lo studio della Banca d'Inghilterra non contempla invece stime per gli Stati membri dell'UE a 27. A lungo termine diversi studi esterni prospettano un impatto negativo del 3-8 % circa sul PIL del Regno Unito. Le stime FMI (2019) lo situano a quasi il 3 %, quelle del governo del Regno Unito (2018) al 7,7 %. Quanto all'impatto medio a lungo termine sull'UE a 27 le stime FMI (2019) sono di gran lunga inferiori all'1 %, in linea con la maggior parte degli altri studi.

(7)

   COM(2019) 195 final.

(8)

   GU L 100 I dell'11.4.2019 e GU L 103 del 12.4.2019.

(9)

   Tali atti riguardano: (i) l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui del Regno Unito e delle dipendenze della Corona per il 2019; (ii) la qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) del Regno Unito e delle dipendenze della Corona; (iii) l'inclusione del Regno Unito e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione animali vivi e prodotti di origine animale; e (iv) l'aggiunta o l'ampliamento di posti d'ispezione frontalieri negli Stati membri dell'UE a 27 che più importano merci dal Regno Unito.

(10)

    https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it .

(11)

   Ad esempio le clausole contrattuali sulla competenza giurisdizionale del Regno Unito (cfr. l'avviso pertinente: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/civil_justice_it.pdf )

(12)

    https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_it .

(13)

    https://www.gov.uk/eusettledstatus .

(14)

   Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 35).

(15)

   Come mantenere la possibilità di esportare verso il Regno Unito le prestazioni in denaro diverse dalle pensioni di vecchiaia.

(16)

    https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_it .

(17)

   Gli Stati membri si scambieranno informazioni sull'avanzamento di tali azioni preparatorie e le condivideranno con la Commissione e l'EMA durante le riunioni mensili dei gruppi di coordinamento per le procedure di mutuo riconoscimento e decentrate - medicinali per uso umano e medicinali veterinari, e durante le riunioni periodiche dei direttori delle Agenzie per i medicinali e la relativa task force Brexit.

(18)

   Le autorità competenti possono avvalersi delle esenzioni previste all'articolo 20, lettera b), della direttiva 2001/83/CE (medicinali per uso umano) e all'articolo 24, lettera b), della direttiva 2001/82/CE (medicinali veterinari), in casi debitamente giustificati, per consentire ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di basarsi su un controllo di qualità eseguito nel Regno Unito per un periodo di tempo limitato e non oltre la fine del 2019.

(19)

    https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu?utm_source=echa.europa.eu&utm_medium=display&utm_campaign=customer-insight&utm_content=banner .

(20)

   Le note di orientamento sono consultabili al seguente indirizzo:     https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en .

(21)

   Di qui a fine 2019 sono previsti 15 seminari supplementari.

(22)

   Sono attualmente a disposizione di tutti gli Stati membri e in tutte le lingue dell'UE tre programmi di formazione rapida che prevedono l'accesso diretto a materiali di formazione dell'UE.

(23)

   Comunicato stampa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_it.htm

(24)

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en .

(25)

   Le domande EORI sono aumentate notevolmente nel marzo 2019 (salendo a 306 105 dalle 57 556 di febbraio 2019), con picchi negli Stati membri prossimi al Regno Unito. In Francia si sono moltiplicate per 55 passando da 4 020 a 219 924, in Irlanda per 7 salendo dalle 327 di gennaio a 2 017 e 1 941 rispettivamente nel febbraio e nel marzo 2019. Sono poi aumentate del 50 % in Belgio passando da 962 a 1 570 e in Italia si sono moltiplicate per sei in marzo rispetto al febbraio 2019, passando da 5 890 a 31 375 (Fonte: rapporto mensile EOS (Banca dati degli operatori economici).

(26)

    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_it.pdf

(27)

   Nel 2018 e 2019 sono aumentate le domande AEO (1 727 nel 2018 contro 1 449 nel 2017 e 943 domande nei soli primi cinque mesi del 2019). L'incremento è particolarmente degno di nota in Irlanda (16 domande nel 2017 salite a 42 nel 2018 e a 76 nei primi cinque mesi del 2019) e Francia (100 domande nei primi cinque mesi del 2019 a fronte di 132 domande per l'intero 2018). Poiché è necessario l'EORI per fare domanda di status di operatore economico autorizzato, non si può escludere che aumenti ancora in futuro il numero delle domande AEO a seguito del picco delle registrazioni EORI del marzo 2019 (Fonte: rapporto mensile EOS (Banca dati degli operatori economici).

(28)

   Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 49).

(29)

   A norma del suo articolo 16, paragrafo 4, il regolamento (UE) 2019/502 cessa di applicarsi a decorrere dalla prima delle seguenti date: a) la data di entrata in vigore, o, se del caso, di applicazione in via provvisoria, di un accordo globale che disciplina la prestazione di servizi di trasporto aereo con il Regno Unito e di cui l'Unione è parte; oppure b) il 30 marzo 2020.

(30)

   Regolamento (UE) 2019/503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 60).

(31)

   Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 25) e regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 22).

(32)

   Stando alla Banca centrale europea e alle autorità europee di vigilanza forti dei dati della pianificazione d'emergenza, il livello generale di preparazione del settore finanziario è soddisfacente. La Banca d'Inghilterra ha indicato che il livello di preparazione del settore finanziario nel Regno Unito è adeguato. In particolare, nella rassegna della stabilità finanziaria della BCE del maggio 2019 si legge che "una Brexit senza accordo comporta rischi gestibili per la stabilità di tutta la zona euro e le autorità sono pronte per questo scenario".

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Bruxelles, 12.6.2019

COM(2019) 276 final

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso
del Regno Unito dall'Unione europea


Elenco degli atti legislativi di prepazione ed emergenza

Regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2017) 734 final        -    GU L 291 del 16.11.2018, pag. 1

Regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2017) 735 final        -    GU L 291 del 16.11.2018, pag. 3

Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio

COM(2018) 312 final         -    GU L 38 dell'8.2.2019, pag. 1

Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che integra la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2018) 397 final        -    GU L 8I del 10.1.2019, pag. 1

Regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) - Ispezioni delle navi

COM(2018) 567 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5

Regolamento (UE) 2019/495 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) - Allineamento del corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo

COM(2018) 568 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 16

Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2018) 744 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 66

Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

COM(2018) 745 final        -    GU L 103I del 12.4.2019, pag. 1

Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito

COM(2018) 891 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 20

Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione

COM(2018) 892 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 1

Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2018) 893 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 49

Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2018) 894 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 11

Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2018) 895 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 39

Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione

COM(2019) 48 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 22

Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

COM(2019) 49 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 25

Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2019) 53 final         -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 35

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

COM(2019) 64 final        -    procedura legislativa non ancora ultimata

Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione

COM(2019) 65 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 32

Regolamento (UE) 2019/503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2019) 88 final        -    GU L 85I del 27.3.2019, pag. 60

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ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso
del Regno Unito dall'Unione europea


ELENCO DEGLI AVVISI AI PORTATORI DI INTERESSI

Avvisi sui preparativi alla Brexit pubblicati dalla Commissione, per tema 1

(situazione al 12 giugno 2019)

TEMA

MERCI

1

Prodotti industriali

2

Prodotti industriali - Domande e risposte

3

Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua

4

Farmaci (uso umano/uso veterinario)

5

Farmaci (uso umano/uso veterinario) – Domande e risposte

6

Prodotti fitosanitari

7

Prodotti fitosanitari – Domande e risposte

8

Biocidi

9

Biocidi - Domande e risposte

10

Autoveicoli – Omologazione

11

Veicoli agricoli e forestali, veicoli a due o tre ruote e quadricicli, macchine mobili non stradali – Omologazione

12

Autoveicoli, veicoli agricoli e forestali, veicoli a due o tre ruote e quadricicli, macchine mobili non stradali) – Domande e risposte

13

Sostanze chimiche industriali (REACH)

14

Detergenti

15

Concimi

16

Articoli pirotecnici

17

Esplosivo per usi civili

18

Marchio di qualità ecologica

19

Rifiuti

20

Prodotti cosmetici

ALIMENTI, MANGIMI, PIANTE, SETTORE VETERINARIO

21

Alimenti, produzione biologica e regimi di qualità (indicazioni geografiche)

22

Alimenti per animali

23

Mangimi - Domande e risposte

24

Organismi geneticamente modificati (OGM)

25

Acque minerali naturali

26

Materiale riproduttivo vegetale

27

Riproduzione animale/zootecnia

28

Salute degli animali

29

Sanità delle piante

DOGANE E FISCALITÀ INDIRETTA, TITOLI DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE

30

Dogane e imposte indirette

31

Norme d'origine

32

IVA

33

Titoli di importazione/esportazione

34

Commercio di esemplari di specie minacciate di estinzione (CITES)

35

Importazione di legname

36

Tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

37

Norme dell'UE in materia di obbligazione doganale e dazi doganali

38

Questioni doganali in caso di mancato accordo – Nota di orientamento

39

Accise per la circolazione di merci in corso – Nota di orientamento

40

Controlli sulle esportazioni a duplice uso

SERVIZI FINANZIARI

41

Revisione legale

42

Agenzie di rating del credito

43

Gestione delle attività

44

Servizi di post-negoziazione

45

Servizi d'investimento

46

Servizi bancari e di pagamento

47

(Ri)assicurazione

48

Ente pensionistico professionale

GIUSTIZIA CIVILE, DIRITTO SOCIETARIO, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, PROTEZIONE DEI DATI

49

Protezione dei dati personali

50

Diritto societario

51

Diritto internazionale privato e giustizia civile

52

Diritto internazionale privato e giustizia civile – Domande e risposte

53

Protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

54

Marchi e disegni e modelli comunitari

55

Varietà vegetali

56

Diritto d'autore

57

Certificato di protezione complementare

QUALIFICHE PROFESSIONALI

58

Qualifiche professionali

59

Qualifiche degli operatori dei macelli

60

Qualifiche dei trasportatori di animali

61

Qualifiche della gente di mare

TRASPORTI

62

Trasporti aerei (accesso)

63

Sicurezza aerea

64

Sicurezza nei trasporti aereo e marittimo

65

Trasporto su strada

66

Trasporti marittimi (accesso e sicurezza)

67

Trasporti ferroviari

68

Trasporti idroviari

SETTORE DIGITALE

69

Nomi di dominio di primo livello .eu

70

Commercio elettronico (servizi della società dell'informazione)

71

Telecomunicazioni

72

Servizi di media audiovisivi

73

eIDAS/servizi fiduciari

74

Sicurezza delle reti

75

Blocco geografico

ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

76

Questioni Euratom

77

Mercato dell'energia elettrica e del gas

78

Garanzie di origine

79

Emissioni di CO2 - Autoveicoli

80

Comunicazione delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo

81

Sistema di scambio di quote di emissione

82

Gas fluorurati

ALTRO

83

Sostanze di origine umana

84

Prove cliniche

85

Appalti pubblici

86

Diritto UE in materia di concorrenza (antitrust e controllo delle concentrazioni)

87

Sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)

88

Riciclaggio delle navi

89

Iniziative dei cittadini europei

90

Norme UE in materia di pesca e acquacoltura

91

Comitati aziendali europei

92

Sicurezza industriale (ICUE)

93

Spostamenti fra Unione europea e Regno Unito

(1)

     Gli avvisi sono pubblicati nella pagina web https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it

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