COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.4.2019
COM(2019) 179 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Deroghe accordate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Deroghe accordate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
1. INTRODUZIONE
1.1. Contesto
Il regolamento (UE) n. 181/2011 ("il regolamento"), entrato in vigore il 1° marzo 2013, stabilisce una serie di diritti per i passeggeri che viaggiano in autobus nell'Unione europea.
La Commissione trasmette la presente relazione in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, che prevedono la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione sulle deroghe accordate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1.
1.2 Ambito di applicazione del regolamento
Il regolamento si applica, in generale, ai "servizi regolari" (servizi effettuati con una frequenza determinata e su un itinerario determinato, lungo il quale l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite) per categorie di passeggeri non determinate, il cui punto di imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro.
1.3 Contenuto del regolamento
I passeggeri che utilizzano qualsiasi tipo di servizio regolare, indipendentemente dalla distanza prevista del servizio, godono dei seguenti diritti fondamentali:
1) condizioni di trasporto non discriminatorie (segnatamente, tariffe non discriminatorie);
2) accesso al trasporto per le persone con disabilità o a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi (i vettori possono rifiutarsi di trasportare passeggeri con disabilità esclusivamente se ciò è fisicamente impossibile in ragione della configurazione del veicolo, della fermata o dell'infrastruttura della stazione, oppure ove il trasporto di queste persone comporti una violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza);
3) norme minime concernenti le informazioni sul viaggio fornite a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, comprese le informazioni sui loro diritti;
4) un sistema per il trattamento dei reclami, che i vettori devono mettere a disposizione di tutti i passeggeri; nonché
5) la presenza, in ciascuno Stato membro, di organismi nazionali indipendenti incaricati di dare applicazione al regolamento e, se del caso, di infliggere sanzioni.
I passeggeri godono inoltre dei seguenti diritti aggiuntivi quando utilizzano servizi regolari con distanze previste pari o superiori a 250 km:
6) emissione di biglietti (in formato elettronico o cartaceo) o di qualsiasi altro documento che dia diritto al trasporto;
7) risarcimento e assistenza in caso di decesso, lesioni personali o perdita o danneggiamento del bagaglio dovuti a un incidente;
8) informazioni riguardo alla cancellazione del servizio o a un ritardo alla partenza;
9) diritto di rimborso dell'intero prezzo del biglietto o di reinstradamento nel caso in cui il servizio subisca una cancellazione o un ritardo prolungato alla partenza;
10) assistenza adeguata qualora il servizio subisca una cancellazione o un ritardo prolungato (garantita soltanto per viaggi la cui durata prevista supera le 3 ore);
11) risarcimento pari al 50 % del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta tra il rimborso del prezzo e il reinstradamento, in caso di cancellazione del servizio o prolungato ritardo; nonché
12) assistenza specifica senza oneri aggiuntivi per le persone con disabilità o a mobilità ridotta alle stazioni e a bordo.
2. Esclusioni dall'ambito di applicazione del regolamento
2.1 Esclusione dei servizi regolari interni dall'ambito di applicazione del regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento
Gli Stati membri potevano escludere, in modo trasparente e non discriminatorio, i servizi regolari esclusivamente interni per i quali la distanza prevista fosse pari o superiore a 250 km dall'applicazione dei diritti non fondamentali fino al 28 febbraio 2017. Tale deroga poteva essere rinnovata una volta, per un periodo massimo di quattro anni (fino al 28 febbraio 2021, al più tardi).
Nel 2013, quando il regolamento è diventato applicabile, un totale di 13 Stati membri (Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) ha applicato deroghe di questo tipo.
Nel 2017 un totale di 8 Stati membri (Croazia, Estonia, Lettonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) ha deciso di rinnovare tale deroga.
2.2 Esclusione dei servizi regolari con una parte significativa del servizio (comprendente almeno una fermata di linea) al di fuori dell'Unione europea a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento
Gli Stati membri potevano inoltre escludere i servizi regolari dall'applicazione dell'intero regolamento qualora una parte significativa di tali servizi (comprendente almeno una stazione di fermata) fosse operata al di fuori del territorio dell'Unione. Tali deroghe, che devono anch'esse essere concesse in modo trasparente e non discriminatorio, sono scadute il 28 febbraio 2017, ma potevano essere prorogate una volta per un periodo massimo di quattro anni (fino al 28 febbraio 2021, al più tardi).
Nel 2013 un totale di 14 Stati membri (Austria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) ha applicato deroghe di questo tipo.
Nel 2017 un totale di 9 Stati membri (Croazia, Estonia, Grecia, Finlandia, Lettonia, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) ha deciso di rinnovare tale deroga.
2.3 Esenzione dei servizi regolari da alcune o da tutte le disposizioni relative ai diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento
Gli Stati membri possono esentare i servizi regolari interni dall'applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni del capo III del regolamento, relativo ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, purché assicurino che il livello di protezione di tali persone ai sensi delle loro norme nazionali sia almeno uguale a quello previsto dal regolamento. Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito a tali deroghe. La Commissione è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga la deroga non conforme alla prescrizione secondo cui il livello di protezione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ai sensi delle norme nazionali deve essere almeno uguale a quello previsto dal regolamento.
Nessuno degli Stati membri ha concesso deroghe sulla base dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento.
3. Consultazione delle parti interessate e degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione in merito alle deroghe
Prima di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio la propria relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011, la Commissione nel 2016 ha consultato le parti interessate in merito all'applicazione del regolamento. Nel corso di tale consultazione le organizzazioni dei passeggeri hanno criticato gli Stati membri per aver concesso troppe deroghe. A loro parere, l'ampio ricorso alle deroghe priva i passeggeri del pieno godimento dei loro diritti e della certezza del diritto (soprattutto perché è difficile per i passeggeri sapere quali Stati membri applicano le une o le altre deroghe).
Di conseguenza, nella stessa relazione la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri che hanno concesso deroghe all'applicazione del regolamento a valutare entro il 28 marzo 2017 se, alla luce delle loro esperienze, sia necessario continuare a garantire tali deroghe.
Nel settembre 2017 la Commissione ha effettuato un'indagine presso gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione, chiedendo loro di spiegare le ragioni per le quali il loro Stato membro ha deciso di applicare o no tali deroghe.
Gli Stati membri hanno spiegato la decisione di concedere le deroghe nel modo seguente: la Repubblica ceca, l'Ungheria e i Paesi Bassi hanno esentato i servizi regolari esclusivamente interni al fine di concedere più tempo agli operatori nazionali per prepararsi all'applicazione del regolamento e per effettuare gli investimenti necessari (ad esempio, per garantire l'accessibilità della flotta e delle infrastrutture). L'Estonia e la Lettonia hanno esentato tali servizi in quanto la piena applicazione del regolamento ai servizi interni costituirebbe un onere significativo per gli operatori, che interromperebbe alcuni servizi. La Croazia ha concesso la deroga su richiesta dei vettori nazionali. Il Regno Unito ha concesso la deroga in linea con la politica generale del governo di avvalersi di tutte le deroghe previste dalla legislazione dell'UE, poiché ciò ridurrebbe i costi per le imprese.
La Germania, l'Estonia, la Lettonia e i Paesi Bassi hanno spiegato di aver esentato i servizi regolari che effettuano una parte significativa del servizio al di fuori dell'Unione europea per rinegoziare i loro accordi bilaterali con i paesi terzi in materia di trasporto stradale di passeggeri e per introdurre articoli simili sui diritti dei passeggeri in tali accordi.
4. Conclusione
Vari Stati membri hanno concesso ampie deroghe nei primi quattro anni dall'applicazione del regolamento al fine di consentire ai vettori di autobus di prepararsi alla sua applicazione. Nel 2017, quando hanno dovuto riconsiderare l'opportunità di continuare a fare ricorso a tali deroghe, alcuni di questi Stati membri hanno ritenuto che i vettori di autobus fossero pronti ad applicare pienamente il regolamento e non vi fosse ulteriore necessità di applicare le deroghe. Tuttavia vi sono ancora 10 Stati membri che applicano una o due di queste deroghe.