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Document 52019AP0410

    P8_TA(2019)0410 Adattamento di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE — parte I ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0799 — C8-0524/2016 — 2016/0400A(COD)) P8_TC1-COD(2016)0400A Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

    GU C 158 del 30.4.2021, p. 829–831 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 158/829


    P8_TA(2019)0410

    Adattamento di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE — parte I ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0799 — C8-0524/2016 — 2016/0400A(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2021/C 158/57)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0799),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0524/2016),

    visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

    visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 214, paragrafo 3 e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1o giugno 2017 (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni del 1o dicembre 2017 (2),

    viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

    vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 7 marzo 2019 di autorizzare la commissione giuridica a dividere la suddetta proposta della Commissione e ad elaborare due relazioni legislative distinte su tale base,

    visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la relazione della commissione giuridica (A8-0190/2019),

    visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione giuridica e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0020/2018),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

    3.

    prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

    4.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29.

    (2)  GU C 164 dell’8.5.2018, pag. 82.


    P8_TC1-COD(2016)0400A

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

    (Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1243.)


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

    Dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione

    Al punto 27 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» le tre istituzioni hanno riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. In seguito alla proposta presentata dalla Commissione a tale scopo, il presente regolamento risponde a tale necessità disponendo l'allineamento della procedura di regolamentazione con controllo in un numero significativo di atti inclusi nella proposta in questione. Le tre istituzioni continueranno a lavorare all'allineamento dei rimanenti atti figuranti nella proposta in questione.

    Dichiarazione della Commissione

    La Commissione prende atto della scelta dei legislatori di prevedere una durata limitata per tutti i casi di delega di poteri in cui il presente regolamento allinea la procedura di regolamentazione con controllo, insieme con l'obbligo di presentare relazioni e il tacito rinnovo. In particolare, tenuto conto dell'elevato numero di relazioni che dovrà presentare a intervalli regolari e della facilità con cui le informazioni sull'uso delle deleghe sono reperibili nel registro degli atti delegati, la Commissione sottolinea la propria discrezionalità sul modo in cui rispetterà l'obbligo di presentare relazioni. Se del caso, la Commissione può pertanto raggruppare in un unico documento le relazioni da presentare a norma di diversi atti di base.


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