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Document 52019AP0320

P8_TA(2019)0320 Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753 — C8-0019/2018 — 2017/0332(COD)) P8_TC1-COD(2017)0332 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 108 del 26.3.2021, p. 878–929 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/878


P8_TA(2019)0320

Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753 — C8-0019/2018 — 2017/0332(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 108/51)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0753),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0019/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento irlandese, dal Consiglio federale austriaco e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera in data 18 maggio 2018 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0288/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (4), tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.

(2)  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(4)  La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 23 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0397).


P8_TC1-COD(2017)0332

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/83/CE (4) è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini della chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Occorre che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo e fornisca a tutti accesso universale a tali acque nell'Unione . A tale scopo, è necessario fissare a livello dell'Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime. [Emm. 161, 187, 206 e 213]

(2 bis)

In linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 dicembre 2015, dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», la presente direttiva dovrebbe tendere ad incoraggiare l'efficienza e la sostenibilità delle risorse idriche, in modo da conseguire gli obiettivi dell'economia circolare. [Em. 2]

(2 ter)

Il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è stato riconosciuto come diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2010 e, pertanto, l'accesso all'acqua potabile pulita non dovrebbe essere limitato a causa dell'insostenibilità economica da parte dell'utente finale. [Em. 3]

(2 quater)

È necessario assicurare la coerenza tra la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (6) e la presente direttiva. [Em. 4]

(2 quinquies)

I requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero tenere conto della situazione nazionale e delle condizioni dei fornitori di acqua negli Stati membri. [Em. 5]

(3)

Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia estendersi ai parametri microbiologici di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva. Le acque destinate al consumo umano provenienti dal sistema generale di alimentazione idrica o da fonti private, confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento a fini commerciali di alimenti, dovrebbero , in linea di principio, continuare a essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Laddove siano soddisfatti i requisiti applicabili in materia di sicurezza alimentare, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere il potere di autorizzare il riutilizzo dell'acqua nelle industrie di trasformazione alimentare. [Em. 6]

(4)

A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua («Right2Water») (10), che ha invitato l'Unione a intensificare il proprio impegno per garantire un accesso universale all'acqua potabile, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE (11). È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano nonché le relative implicazioni per la salute umana . Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare tra i gruppi vulnerabili ed emarginati, non abbia abbia un accesso limitato o nullo all'acqua a costi abbordabili destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). In tale contesto, il Parlamento europeo ha riconosciuto il diritto di accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti nell'Unione. Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche (12) , nonché a una conoscenza a volte inadeguata dei sistemi idrici . [Em. 7]

(4 bis)

Al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti in base all'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad attuare piani d'azione per assicurare entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti. [Em. 8]

(4 ter)

Il Parlamento europeo ha approvato l'8 settembre 2015 la risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei «L'acqua è un diritto» (Right2Water). [Em. 9]

(5)

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame (13) risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella, aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici e prevedere a titolo precauzionale valori di riferimento per tre composti interferenti endocrini considerati rappresentativi. Nel rispetto del principio di precauzione, per tre dei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi — ancorché praticabili — rispetto a quelli proposti dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.

(5 bis)

L'acqua destinata al consumo umano svolge un ruolo fondamentale nell'impegno attualmente profuso dall'Unione europea per rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino. La regolamentazione dei composti interferenti endocrini nella presente direttiva costituisce un passo promettente in linea con la strategia aggiornata dell'Unione sugli interferenti endocrini, che la Commissione europea è tenuta ad attuare senza ulteriori indugi. [Em. 11]

(6)

L'OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di cancellare dall'elenco cinque parametri. Tuttavia, tali modifiche non sono considerate necessarie in quanto l'approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione (14), consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall'elenco di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.

(6 bis)

Nel caso in cui le conoscenze scientifiche non siano sufficienti per determinare il rischio o l'assenza di rischio in termini di salute umana di una sostanza presente nelle acque destinate al consumo umano, ovvero il valore ammissibile per la presenza di tale sostanza, è opportuno, in base al principio di precauzione, assoggettare a controllo tale sostanza in attesa di dati scientifici più chiari. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero monitorare separatamente tali parametri emergenti. [Em. 13]

(6 ter)

I parametri indicatori non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica. Tuttavia, essi rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua e per valutare la qualità dell'acqua. Essi possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono inoltre un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell'acqua. Pertanto, è opportuno che siano monitorati dagli Stati membri. [Em. 14]

(7)

Ove necessario per attuare appieno il principio di precauzione e per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell'allegato I. [Em. 15]

(8)

La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile (15). Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui «piani di gestione della sicurezza dell'acqua», insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio basato sul rischio, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione fino al rubinetto. Tale approccio dovrebbe basarsi sulle conoscenze acquisite e sulle azioni attuate nel quadro della direttiva 2000/60/CE e dovrebbe tenere maggiormente conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. L'approccio basato sul rischio dovrebbe comportare tre elementi: 1) una valutazione da parte dello Stato membro dei pericoli associati all'estrazione («valutazione dei pericoli»), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS (16); 2) la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi («valutazione dei rischi connessi alla fornitura»); e 3) una valutazione da parte dello Stato membro dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi agli impianti di distribuzione domestici , con particolare attenzione ai locali prioritari («valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica»). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e gli altri portatori di interessi, compresi i responsabili della fonte di inquinamento o del rischio di inquinamento. A titolo di deroga, l'attuazione dell'approccio basato sul rischio dovrebbe essere adeguata ai vincoli specifici delle imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l'acqua e per trasportare passeggeri. Quando navigano in acque internazionali, le imbarcazioni marittime che battono bandiera europea rispettano il quadro normativo internazionale. Inoltre, esistono particolari vincoli per il trasporto e la produzione di acqua destinata al consumo umano a bordo, il che implica la necessità di adeguare di conseguenza le disposizioni della presente direttiva . [Em. 16]

(8 bis)

L'uso inefficiente di risorse idriche, in particolare le perdite nell'infrastruttura di approvvigionamento idrico, comporta un eccessivo sfruttamento delle scarse risorse destinate al consumo umano. Ciò ostacola gravemente il conseguimento da parte degli Stati membri degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. [Em. 17]

(9)

La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a adottare un approccio olistico per la valutazione del rischio, basato sull'obiettivo esplicito di ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento , o dei rischi di inquinamento, dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17)), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Conformemente alla direttiva 2000/60/CE, tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e tutti i portatori di interessi, compresi i responsabili delle fonti reali o potenziali di inquinamento, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento o il rischio di inquinamento. Nel caso in cui uno Stato membro rilevi, tramite la valutazione dei pericoli, che un parametro non è presente in una determinata zona di estrazione, ad esempio perché tale sostanza non è mai presente nelle acque sotterranee o superficiali, detto Stato dovrebbe informare i fornitori di acqua pertinenti e dovrebbe poter consentire loro di ridurre la frequenza del controllo di detto parametro, o rimuovere tale parametro dall'elenco dei parametri da controllare, senza effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura . [Em. 18]

(10)

Per quanto riguarda la valutazione dei pericoli, la direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, di controllarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati membri dovrebbero, nell'eseguire la valutazione dei pericoli, avvalersi del controllo effettuato a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nonché delle misure incluse nei loro programmi di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

(11)

I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario , in particolare il batterio della Legionella pneumophila, responsabile della maggior parte dei casi di legionellosi nell'Unione . Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi e sarebbe contrario al principio di sussidiarietà , una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema , con particolare attenzione ai locali prioritari . Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano sulla base della relativa dichiarazione di prestazione effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS (20), e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione dalle sostanze e dai materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano non sia nociva per la salute umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora tali misure comportassero limitazioni della libera circolazione di prodotti e materiali nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero essere debitamente giustificate e rigorosamente proporzionate, e non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. [Em. 19]

(12)

Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano o a fornire una protezione sufficiente per quanto riguarda la salute umana . Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011. Tale regolamento consente la definizione di norme europee per l'armonizzazione dei metodi di valutazione dei Tale situazione è dovuta alla mancanza di norme minime europee in materia di igiene per tutti i prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e la determinazione dei livelli di soglia o classi relativi al livello di prestazione di una caratteristica fondamentale. A tal fine, nel programma di lavoro di normalizzazione del 2017 (21) è stata inserita una specifica richiesta di avviare i lavori di normazione in materia di igiene e di sicurezza per , presupposto indispensabile per garantire pienamente il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri. Sarà possibile eliminare efficacemente gli ostacoli tecnici e garantire la conformità di tutti i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; una norma in tal senso sarà emanata entro il 2018. La pubblicazione della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantirà un processo decisionale razionale per l'immissione sul mercato o la commercializzazione dei prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Di conseguenza, occorre eliminare le disposizioni concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con le acque destinate al consumo umano, sostituirle in parte con disposizioni relative alla valutazione del rischio della distribuzione domestica e integrarle con le pertinenti norme armonizzate applicabili conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 a livello dell'Unione solo se si introdurranno requisiti qualitativi minimi a livello dell'Unione . Di conseguenza, è opportuno rafforzare tali disposizioni attraverso una procedura di armonizzazione di tali prodotti e materiali. Ciò dovrebbe basarsi sull'esperienza e sui progressi di diversi Stati membri che collaborano da alcuni anni, nel quadro di uno sforzo concertato, per giungere a una convergenza normativa . [Em. 20]

(13)

Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituti programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei controlli condotti ai fini della presente direttiva è effettuata dai fornitori di acqua ; tuttavia, ove necessario, gli Stati membri dovrebbero precisare le autorità competenti a cui incombono gli obblighi derivanti dal recepimento della presente direttiva . Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di controllo ai fini della valutazione dei rischi connessi alla fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei controlli o eliminare del tutto i controlli su quel determinato parametro. La valutazione del rischio connesso alla fornitura dovrebbe essere applicata alla maggior parte dei parametri. Tuttavia, un insieme di parametri fondamentali dovrebbe sempre essere controllato con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei controlli ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di controlli a fini operativi. Ulteriori controlli a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque, a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua possono fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS. [Em. 21]

(14)

L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere progressivamente applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccolissime, piccole e medie dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo , prevedendo nel contempo la possibilità di deroghe per i fornitori di piccolissime dimensioni . Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza e del principio «chi inquina paga» . Nel caso dei fornitori di acqua di dimensioni più piccole, è opportuno che l'autorità competente coadiuvi le operazioni di controllo mettendo a disposizione il sostegno di esperti . [Em. 188]

(14 bis)

Al fine di garantire la più rigorosa tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero assicurare una ripartizione chiara ed equilibrata delle responsabilità per l'applicazione dell'approccio basato sul rischio, in linea con il loro quadro istituzionale e giuridico nazionale. [Em. 24]

(15)

In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato , fornendo adeguata informazione ai cittadini potenzialmente colpiti . Inoltre, è importante precisare che l'inosservanza in caso di inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici dovrebbe automaticamente essere considerata dagli Stati membri come , gli Stati membri dovrebbero stabilire se il superamento dei valori costituisce un potenziale pericolo rischio per la salute umana. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della misura in cui i requisiti minimi non sono stati soddisfatti e del tipo di parametro interessato. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte. [Em. 25]

(15 bis)

È importante prevenire i potenziali pericoli per la salute umana provocati da acqua contaminata. Pertanto, la fornitura di quest'acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. [Em. 26]

(16)

Gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva. Le deroghe servivano inizialmente per dare agli Stati membri un margine di un massimo di nove anni per ovviare alla mancata conformità a un valore di parametro. La relativa procedura si è rivelata onerosa sia utile per gli Stati membri sia per la Commissione alla luce del livello di ambizione della direttiva . Inoltre Va tuttavia osservato che , in alcuni casi, tale procedura ha ritardato l'adozione di provvedimenti correttivi, in quanto la possibilità di deroga è stata a volte considerata un periodo transitorio. La disposizione sulle deroghe dovrebbe pertanto essere soppressa. Per motivi attinenti alla protezione della salute umana, nel caso di superamento dei valori di parametro, le disposizioni relative ai provvedimenti correttivi dovrebbero applicarsi immediatamente, senza possibilità di derogare al valore di parametro in questione In vista, da un lato, del rafforzamento dei parametri di qualità di cui alla presente direttiva e, dall'altro, della crescente individuazione di inquinanti emergenti che richiedono misure rafforzate di valutazione, controllo e gestione, resta necessario mantenere una procedura di deroga adattata a tali realtà, purché tali deroghe non rappresentino un potenziale rischio per la salute umana e l'approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. La disposizione sulle deroghe di cui alla direttiva 98/83/CE dovrebbe pertanto essere modificata al fine di garantire un più rapido ed efficace rispetto dei requisiti della presente direttiva da parte degli Stati membri . Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero, comunque, continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza, ma non essere rinnovate secondo le modalità definite dalle disposizioni in vigore in fase di concessione della deroga . [Em. 27]

(17)

In risposta all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (22), nel 2014 la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l'accesso all'acqua […] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali […]» (23). Ciò è in linea con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo «ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti». Il concetto di accesso equo implica una vasta gamma di aspetti quali la disponibilità (dovuta, ad esempio, a motivi geografici, alla mancanza di infrastrutture o alla situazione specifica di alcune parti della popolazione), la qualità, l'accettabilità o l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è importante ricordare che, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, in sede di definizione delle tariffe idriche, in conformità al principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE in parola , gli Stati membri possono prendere in considerazione la variazione delle condizioni economiche e sociali della popolazione e possono pertanto adottare tariffe sociali o prendere provvedimenti intesi a salvaguardare le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. La presente direttiva riguarda, in particolare, gli aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla qualità e alla disponibilità. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali (24) secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compres[a] l'acqua», gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua a costi abbordabili a livello nazionale pur disponendo di un certo grado margine di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò può essere realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio evitando il rafforzamento dei requisiti di qualità dell'acqua non giustificato sul piano della salute pubblica, che aumenterebbe il costo dell'acqua per i cittadini, grazie a fontane liberamente accessibili nelle città, e a promuovere la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici e, nei ristoranti , nei centri commerciali e nei centri ricreativi, nonché nelle zone di transito e di grande affluenza quali stazioni ferroviarie e aeroporti. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare la combinazione corretta di tali strumenti in relazione alle loro specifiche circostanze nazionali . [Em. 28]

(18)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (25), ha osservato che «gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società […]» (26). La specifica situazione delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (27) e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (28). Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi. Tenendo conto del principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero migliorare l'accesso all'acqua da parte dei gruppi vulnerabili ed emarginati senza compromettere un approvvigionamento idrico di qualità a costi accessibili per tutti. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, essi dovrebbero includere almeno i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a garantire l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi. Nel caso in cui le autorità pubbliche locali siano responsabili di adempiere a tali obblighi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché esse dispongano di risorse finanziarie e di capacità tecniche e materiali sufficienti e dovrebbero sostenerle di conseguenza, fornendo loro ad esempio assistenza da parte di esperti. In particolare, l'approvvigionamento idrico per i gruppi vulnerabili ed emarginati non dovrebbe comportare costi sproporzionati a carico delle autorità pubbliche locali. [Em. 29]

(19)

Conformemente al 7o programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (29), il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate , comprensibili e pertinenti per i consumatori siano facilmente accessibili, ad esempio su un sito web il cui indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente circolare opuscolo, un sito web o un'applicazione intelligente . Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere non soltanto i risultati dei programmi di controllo, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori (contenuto di ferro, durezza, minerali, ecc.), che spesso influenzano la percezione che i consumatori hanno dell'acqua di rubinetto. A tal fine, gli indicatori parametrici della direttiva 98/83/CE che non fornivano informazioni relative alla salute dovrebbero essere sostituiti da informazioni online su tali parametri i risultati delle azioni adottate ai fini del controllo dei fornitori di acqua per quanto attiene ai parametri di qualità dell'acqua nonché le informazioni sui parametri indicatori di cui alla parte B bis dell'allegato I . I fornitori di acqua di grandissime dimensioni dovrebbero rendere disponibili online anche informazioni supplementari riguardanti, tra l'altro, l'efficienza energetica, la gestione, la governance, la struttura dei costi delle tariffe e il trattamento applicato. Si presuppone che una migliore conoscenza Una migliore conoscenza delle informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza contribuiranno dovrebbero mirare a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua volta, dovrebbe e nei servizi idrici, e dovrebbero comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto come acqua potabile , contribuendo in tal modo il che potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso. [Em. 30]

(20)

Per le stesse ragioni e al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero anche ricevere informazioni (i n modo facilmente accessibile, ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti), sul volume consumato annualmente, l'evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie, laddove tali informazioni siano a disposizione del fornitore di servizi idrici, la struttura dei costi della tariffa praticata dal fornitore di servizi idrici, compresi i costi variabili e fissi compresa la ripartizione della relativa parte variabile e fissa , nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia. [Em. 31]

(21)

I principi fondamentali che vanno presi in considerazione nel determinare le tariffe dei servizi idrici, segnatamente il recupero dei costi dei servizi idrici, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, e il principio «chi inquina paga», sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE in parola . Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della fornitura dei servizi idrici non è sempre garantita, portando talvolta a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche. Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i tassi livelli di perdita — dovuti principalmente a tali sottoinvestimenti — sono divenuti sempre più evidenti e occorre incoraggiare a livello dell'Unione la riduzione delle perdite di acqua per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche. In linea con il principio di sussidiarietà, tale questione dovrebbe essere affrontata aumentando la trasparenza e al fine di sensibilizzare in merito a tale questione, le relative informazioni fornite ai consumatori sui tassi di perdita e sull'efficienza energetica dovrebbero essere condivise in maniera più trasparente con i consumatori . [Em. 32]

(22)

La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. Essa prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) ha un ampio campo di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(23)

La direttiva 98/83/CE non comporta obblighi di comunicazione per i fornitori di acqua di piccole dimensioni. Per porre rimedio a questa situazione, e per sopperire all'esigenza di informazioni sull'attuazione e sulla conformità, è opportuno introdurre un nuovo sistema, in base al quale gli Stati membri siano tenuti ad istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente insiemi di dati contenenti solo i dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza. Ciò dovrebbe garantire che l'onere amministrativo per tutti i fornitori rimanga quanto più limitato possibile. Per garantire un'idonea infrastruttura di accesso pubblico, comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero conformare le specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi atti di esecuzione.

(24)

I dati trasmessi dagli Stati membri non sono solo necessari ai fini del controllo di conformità, ma sono anche essenziali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare le prestazioni della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti, al fine di informare eventuali future valutazioni della legislazione conformemente al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (32). In tale contesto, è necessario disporre di dati pertinenti che consentano una migliore valutazione della direttiva in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e valore aggiunto dell'UE, e quindi la necessità di garantire adeguati meccanismi di comunicazione che possono anche servire da indicatori per valutarla in futuro.

(25)

La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su pertinenti dati scientifici eventuali raccomandazioni dell'OMS , analitici, epidemiologici e su eventuali raccomandazioni dell'OMS nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici . [Em. 34]

(26)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all'assistenza sanitaria, all'accesso ai servizi d'interesse economico generale, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori.

(27)

Come ha ricordato la Corte di giustizia a più riprese, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante che il terzo comma dell'articolo 288 TFUE attribuisce alle direttive escludere, in linea di principio, che gli obblighi da esse imposti possano essere fatti valere dalle persone interessate. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva il cui scopo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano. Pertanto, in conformità della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (33), è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere. Inoltre, laddove un gran numero di persone si trovino in una «situazione di danno collettivo», a causa delle stesse pratiche illecite consistenti nella violazione di diritti riconosciuti dalla presente direttiva, esse dovrebbero poter avvalersi di meccanismi di ricorso collettivo, se tali meccanismi sono stati istituiti dagli Stati membri conformemente alla raccomandazione della Commissione 2013/396/UE (34).

(28)

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati da I a IV della presente direttiva e adottare le misure necessarie nel quadro delle modifiche di cui all'articolo 10 bis . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere — previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE — di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (35) e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso. [Em. 35]

(29)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché adotti la forma e le modalità della comunicazione delle informazioni sulle acque destinate al consumo umano che devono essere fornite a tutti gli utenti interessati, nonché il formato e le modalità della comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'Agenzia europea dell'ambiente sull'attuazione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

(30)

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(31)

La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce modalità specifiche per il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Pertanto, non è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori di parametro sulla radioattività.

(32)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la protezione della salute umana, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(34)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

1.   La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell'Unione . [Em. 36]

2.   L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia , nonché fornire accesso universale alle acque destinate al consumo umano . [Emm. 163, 189, 207 e 215]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1)

per «acque destinate al consumo umano» si intendono tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione o la produzione, di cibi o ad altri fini alimentari o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, comprese le imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o, per le acque di sorgente, in bottiglie o contenitori ; [Em. 38]

2)

per «impianto di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale; [Emendamento non concernente la versione italiana]

3)

per «fornitore di acqua» si intende l'azienda l'entità giuridica che fornisce, in media, almeno 10 m3 di acqua destinata al consumo umano al giorno; [Em. 40]

3 bis)

per «fornitore di acqua di piccolissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 50 m3 di acqua al giorno o che serve meno di 250 persone; [Em. 41]

4)

per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 500 m3 di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 2 500 persone; [Em. 42]

4 bis)

per «fornitore di acqua di medie dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 2 500 persone; [Em. 43]

5)

per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 5 000  m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 5 000 25 000 persone; [Em. 44]

6)

per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 5 000 20 000  m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 100 000 persone; [Em. 45]

7)

per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili , con numerosi utenti numerose persone, in particolare persone vulnerabili, potenzialmente esposti esposte ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie , case di riposo, scuole, università e altre strutture scolastiche, asili e centri per l'infanzia, strutture sportive, ricreative, per il tempo libero ed espositive , edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri; [Em. 46]

8)

per «gruppi vulnerabili ed emarginati» si intendono le persone isolate dalla società, a causa di discriminazioni o della mancanza di accesso a diritti, risorse, o opportunità, e che, rispetto al resto della società, sono più esposte a una serie di possibili rischi concernenti la salute, la sicurezza, la mancanza di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi;

8 bis)

per «impresa alimentare» si intende un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. [Em. 47]

Articolo 3

Esenzioni

1.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE;

b)

alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.

1 bis.     Per le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai fini della fabbricazione, del trattamento, della conservazione o della commercializzazione di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, si applicano solo gli articoli 4, 5, 6 e 11 della presente direttiva. Tuttavia, nessuno degli articoli della presente direttiva si applica se un operatore di un'impresa alimentare può dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che la qualità dell'acqua utilizzata non pregiudica l'igiene dei prodotti o delle sostanze risultanti dalle sue attività e che tali prodotti o sostanze sono conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (38) . [Em. 48]

1 ter.     Un produttore di acqua destinata al consumo umano e confezionata in bottiglie o contenitori non è considerato un fornitore di acqua.

Le disposizioni della presente direttiva si applicano all'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori, purché non si applichino gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione. [Em. 49]

1 quater.     Le imbarcazioni marittime che desalinizzano l'acqua, trasportano passeggeri e agiscono come fornitori di acqua sono soggette soltanto agli articoli da 1 a 7 e da 9 a 12 della presente direttiva e dei suoi allegati. [Em. 50]

2.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:

a)

per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;

b)

per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

3.   Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata venga informata a tal riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.

Articolo 4

Obblighi generali

1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni dell'Unione gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b)

soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

c)

gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare i requisiti previsti:

i)

agli articoli da 5 4 a 12 della presente direttiva. per l'acqua destinata al consumo umano fornita ai consumatori finali tramite una rete di distribuzione o cisterne;

ii)

agli articoli 4, 5 e 6 e all'articolo 11, paragrafo 4, della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori in un'impresa alimentare;

iii)

agli articoli 4, 5, 6 e 11 della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano prodotta e utilizzata in un'impresa alimentare per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti. [Em. 51]

2.   Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva rispetti integralmente il principio di precauzione e non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua destinata al consumo umano. [Em. 52]

2 bis.     Gli Stati membri adottano misure per garantire che le autorità competenti effettuino una valutazione dei livelli delle perdite di acqua sul loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua nel settore dell'acqua potabile. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti fattori di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici. Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 2022, gli obiettivi nazionali per ridurre i livelli delle perdite di acqua dei fornitori di acqua nel loro territorio entro il 31 dicembre 2030. Gli Stati membri possono offrire incentivi significativi per assicurare che i fornitori di acqua nel loro territorio rispettino gli obiettivi nazionali. [Em. 53]

2 ter.     Se un'autorità competente responsabile della produzione e della distribuzione di acqua destinata al consumo umano affida la gestione di tutte o parte delle attività di produzione o di fornitura dell'acqua ad un fornitore di acqua, il contratto tra l'autorità competente e il fornitore di acqua specifica le responsabilità di ciascuna delle parti ai sensi della presente direttiva. [Em. 54]

Articolo 5

Standard qualitativi

1.   Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti. [Em. 55]

1 bis.     I valori fissati ai sensi del paragrafo 1 non sono meno rigorosi rispetto a quelli fissati nell'allegato I, parti A, B e B bis. Per quanto concerne i parametri di cui all'allegato I, parte B bis, i valori sono fissati unicamente per finalità di controllo e per garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12. [Em. 56]

2.   Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli agenti di trattamento, i materiali e le procedure di disinfezione impiegati per finalità di disinfezione nei sistemi di approvvigionamento idrico non pregiudichino la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. L'eventuale contaminazione dell'acqua destinata al consumo umano dovuta all'impiego di tali agenti, materiali e procedure è ridotta al minimo senza tuttavia compromettere l'efficacia della disinfezione. [Em. 57]

Articolo 6

Punti in cui i valori devono essere rispettati

1.   I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 per i parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e  C , devono essere rispettati nei seguenti punti: [Em. 58]

a)

per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;

b)

per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;

c)

per le acque di sorgente l'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori , nel punto in cui sono imbottigliate. è imbottigliata o confezionata in contenitori; [Em. 59]

c bis)

per l'acqua utilizzata in un'impresa alimentare il luogo in cui l'acqua è fornita da un fornitore di acqua, presso il punto di erogazione nell'impresa alimentare. [Em. 60]

1 bis.     Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo quando è possibile stabilire che l'inosservanza dei parametri di cui all'articolo 5 è dovuta al sistema di distribuzione privato o alla sua manutenzione, fatta eccezione per i locali prioritari. [Em. 61]

Articolo 7

Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che includa i seguenti elementi:

a)

una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici o a parti di corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, effettuata dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8; [Em. 62]

b)

una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua in ciascun sistema di approvvigionamento idrico ai fini della salvaguardia e del controllo della qualità dell'acqua che erogano, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C; [Em. 63]

c)

una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, in conformità dell'articolo 10.

1 bis.     Gli Stati membri possono adeguare l'attuazione dell'approccio basato sul rischio, senza compromettere l'obiettivo della presente direttiva concernente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o l'accessibilità della zona di approvvigionamento idrico. [Em. 64]

1 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l'applicazione dell'approccio basato sul rischio riguardo ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano e i sistemi di distribuzione domestica. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico. [Em. 65]

2.   Le valutazioni dei pericoli sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate , tenendo conto del requisito di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE che impone agli Stati membri di individuare i corpi idrici . [Em. 66]

3.   Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono effettuate dai fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e dai fornitori di acqua di piccole dimensioni entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornate. [Em. 67]

3 bis.     A norma degli articoli 8 e 9 della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti correttivi necessari nel quadro dei programmi di misure e dei piani di gestione idrografica di cui, rispettivamente, all'articolo 11 e all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. [Em. 68]

4.   Le valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica nei locali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono effettuate entro [tre anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate. [Em. 69]

Articolo 8

Valutazioni dei pericoli , controllo e gestione attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano [Em. 70]

1.   Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della Fatta salva la direttiva 2000/60/CE , in particolare gli articoli da 4 a 8 , gli Stati membri , in cooperazione con le rispettive autorità idriche competenti, provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei pericoli in relazione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m3 di acqua al giorno. La valutazione dei pericoli comprende i seguenti elementi: [Em. 71]

a)

l'individuazione e le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai corpi idrici o parti di corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli; . Poiché i dati di cui alla presente lettera sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di protezione della salute pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti; [Em. 72]

b)

la mappatura delle zone di salvaguardia, nei casi in cui tali zone sono state definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e delle aree protette di cui all'articolo 6 di detta direttiva; [Em. 73]

c)

l'individuazione dei pericoli e delle possibili fonti di inquinamento che interessano i corpi idrici oggetto dalla valutazione dei pericoli. Tale ricerca e individuazione delle fonti di inquinamento è aggiornata periodicamente per individuare nuove sostanze che interessano le microplastiche.  A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva; [Em. 216]

d)

il periodico controllo nei corpi idrici o nelle parti dei corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli di pertinenti inquinanti per l'approvvigionamento idrico e che sono selezionati dagli elenchi seguenti: [Em. 75]

i)

i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, della presente direttiva;

ii)

gli inquinanti delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all'allegato II di detta direttiva;

iii)

sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

iv)

i parametri concernenti unicamente le finalità di controllo di cui alla parte C bis dell'allegato I, o altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche , purché sia in vigore una metodologia per misurare le microplastiche come specificato all'articolo 11, paragrafo 5 ter , o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva. [Em. 76]

Gli Stati membri scelgono dai punti da i) a iv) i parametri, le sostanze o gli inquinanti da controllare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli individuati in base alla lettera c) o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 2.

Ai fini del periodico controllo nonché dell'individuazione di nuove sostanze pericolose mediante nuove indagini , gli Stati membri possono utilizzare il controllo effettuato e la capacità di indagine fornita, conformemente ad altra normativa dell'Unione. [Em. 217]

I fornitori di acqua di piccolissime dimensioni possono essere esentati dalle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, a condizione che l'autorità competente disponga di una conoscenza documentata pregressa e aggiornata relativa ai pertinenti parametri indicati in tali lettere. Tale eccezione è riesaminata dall'autorità competente almeno ogni 3 anni e se necessario aggiornata. [Em. 77]

2.   I fornitori di acqua che monitorano le loro acque non trattate ai fini del controllo operativo sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze e delle concentrazioni insolite di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.

3.   Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli dei risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base di tali risultati del controllo:

a)

esigere che i fornitori di acqua effettuino ulteriori controlli o il trattamento di determinati parametri;

b)

consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque. [Em. 78]

4.   Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli. [Em. 79]

5.   Sulla base delle informazioni raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano le seguenti misure in cooperazione con i fornitori di acqua e altri portatori di interessi, oppure provvedono affinché tali misure siano adottate dai fornitori di acqua: [Em. 80]

a)

misure di prevenzione volte a ridurre il livello di trattamento imposto e a salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE; [Em. 178]

a bis)

garantire che chi inquina, in collaborazione con i fornitori di acqua e le altre parti interessate pertinenti, adotti misure preventive per ridurre o evitare il livello di trattamento richiesto e per salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, nonché le misure supplementari ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo; [Em. 82]

b)

misure di attenuazione, ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato in conformità del paragrafo 1, lettera d), al fine di individuare e contrastare la fonte dell'inquinamento ed evitare qualsiasi trattamento supplementare, ove le misure di prevenzione non siano considerate realizzabili o sufficientemente efficaci per affrontare la fonte dell'inquinamento in modo tempestivo; [Em. 83]

b bis)

qualora le misure di cui alle lettere a bis) e b) non siano ritenute sufficienti per offrire una protezione adeguata della salute umana, imporre ai fornitori di acqua di effettuare un controllo aggiuntivo di determinati parametri nel punto di estrazione o di trattamento, se strettamente necessario per prevenire i rischi per la salute. [Em. 84]

Gli Stati membri riesaminano periodicamente tali misure.

5 bis.     Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici o le parti di corpi idrici, oggetto della valutazione dei pericoli, in merito ai risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base dei risultati del controllo e delle informazioni raccolte nell'ambito dei paragrafi 1 e 2 della direttiva 2000/60/CE:

a)

consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, o il numero dei parametri sottoposti al controllo, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti di parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità dell'acqua;

b)

nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui alla lettera a), continuare a controllare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli. [Em. 85]

Articolo 9

Valutazione , controllo e gestione del rischio connesso alla fornitura [Em. 86]

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino una valutazione del rischio connesso alla fornitura , a norma dell'allegato II, parte C, e prevedono la possibilità di adeguare la frequenza del controllo per qualsiasi parametro di cui all'allegato I, parti A e B e B bis , che non sia un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, a seconda della loro presenza nell'acqua non trattata. [Em. 87]

Per tali parametri gli Stati membri sono tenuti a assicurare che i fornitori possano discostarsi dalle frequenze di campionamento stabilite nell'allegato II, parte B, conformemente alle specifiche di cui all'allegato II, parte C , e in funzione della loro presenza nelle acque non trattate e dell'approccio relativo al trattamento . [Em. 88]

A tal fine, i fornitori di acqua hanno l'obbligo di tener tengono conto dei risultati della valutazione dei pericoli effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva e del controllo effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. [Em. 89]

1 bis.     Gli Stati membri possono esentare i fornitori di acqua di piccolissime dimensioni dal paragrafo 1, a condizione che l'autorità competente disponga di una conoscenza documentata pregressa e aggiornata dei pertinenti parametri e ritenga che non vi sia alcun rischio per la salute umana in conseguenza di tali deroghe, e fatti salvi gli obblighi che incombono all'autorità ai sensi dell'articolo 4.

L'autorità competente riesamina la deroga ogni tre anni o quando nel bacino idrografico viene individuato un nuovo pericolo di inquinamento, e se del caso la aggiorna. [Em. 90]

2.   Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono approvate dalle di competenza dei fornitori di acqua che ne assicurano la conformità alla presente direttiva. A tal fine, i fornitori di acqua possono chiedere il sostegno delle autorità competenti.

Gli Stati membri possono esigere che le autorità competenti approvino o controllino le valutazioni del rischio connesso alla fornitura dei fornitori di acqua . [Em. 91]

2 bis.     Sulla base dei risultati della valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua stabiliscano un piano di gestione della sicurezza idrica adeguato ai rischi individuati e proporzionato alle dimensioni del fornitore di acqua. A titolo di esempio, il piano di gestione della sicurezza idrica può riguardare l'utilizzo dei materiali a contatto con l'acqua, i prodotti per il trattamento dell'acqua, i possibili rischi derivanti da condutture con perdite, o le misure di adeguamento alle sfide presenti e future, quali i cambiamenti climatici, e sono ulteriormente specificate dagli Stati membri. [Em. 92]

Articolo 10

Valutazione , controllo e gestione del rischio connesso alla distribuzione domestica [Em. 93]

1.   Gli Stati membri provvedono affinché nei locali prioritari sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, comprendente i seguenti elementi: [Em. 94]

a)

una valutazione dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti, in particolare nei casi in cui l'acqua è fornita al pubblico nei locali prioritari; [Em. 95]

b)

il controllo periodico dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, nei locali prioritari in cui il potenziale pericolo per la salute umana è considerato il più elevato. I parametri e i locali pertinenti ai fini del controllo sono selezionati sulla base della sono stati individuati rischi specifici concernenti la qualità dell'acqua durante la valutazione effettuata in conformità della lettera a). [Em. 96]

Per quanto riguarda il periodico controllo di cui al primo comma, gli Stati membri , gli Stati membri garantiscono l'accesso agli impianti nei locali prioritari ai fini del campionamento e possono definire una strategia di controllo incentrata sui locali prioritari , in particolare per quanto concerne la Legionella pneumophila ; [Em. 97]

c)

una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti da costruzione e dei materiali che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano rispetto alle caratteristiche essenziali connesse al requisito di base delle opere di costruzione precisato nell'allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011 alla protezione della salute umana; [Em. 98]

c bis)

una verifica dell'adeguatezza dei materiali utilizzati che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 11. [Em. 99]

2.   Gli Stati membri che considerano, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante dall'impianto di distribuzione domestico nei locali prioritari o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte C, non sono rispettati , garantiscono che siano adottate le misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità con i valori di parametro di cui all'allegato I, parte C :.

a)

adottano le misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di non conformità dei valori di parametro di cui all'allegato I, parte C;

b)

adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che la migrazione di sostanze o prodotti chimici dai prodotti da costruzione utilizzati nella preparazione o nella distribuzione delle acque destinate al consumo umano non costituisca, direttamente o indirettamente, un pericolo per la salute umana;

c)

adottano altre misure, quali il ricorso ad adeguate tecniche di condizionamento, di concerto con i fornitori di acqua, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità delle acque ai valori di parametro dopo la fornitura;

d)

informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

e)

organizzano corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione domestici e dell'installazione dei prodotti da costruzione;

f)

per quanto concerne la Legionella, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie. [Em. 100]

2 bis.     Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica nella totalità degli impianti di distribuzione domestici, gli Stati membri:

a)

incoraggiano i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica;

b)

informano i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o a ridurre il rischio di inosservanza delle norme di qualità dell'acqua destinata al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico;

c)

informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e uso dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

d)

promuovono corsi di formazione destinati ad idraulici e altri professionisti che operano nell'ambito dei sistemi di distribuzione domestici e dell'installazione di prodotti e materiali da costruzione a contatto con l'acqua; e

e)

per quanto concerne la Legionella pneumophila, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione proporzionate ai rischi per prevenire e affrontare l'insorgere di eventuali epidemie. [Em. 101]

Articolo 10 bis

Requisiti igienici minimi per i prodotti, le sostanze e i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano

1.     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sostanze e i materiali destinati alla fabbricazione di tutti i nuovi prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, immessi sul mercato e utilizzati per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione, o le impurità associate a tali sostanze:

a)

non riducano direttamente o indirettamente la protezione della salute umana come stabilito nella presente direttiva;

b)

non incidano sull'odore o il sapore dell'acqua destinata al consumo umano;

c)

non siano presenti nell'acqua destinata al consumo umano a un livello di concentrazione superiore al livello necessario per raggiungere lo scopo per il quale sono utilizzati; e

d)

non favoriscano la crescita microbica.

2.     Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del paragrafo 1, entro … [3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 per integrare la presente direttiva stabilendo i requisiti igienici minimi e l'elenco delle sostanze utilizzate per la produzione di materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano e che sono approvate nell'Unione, compresi i limiti specifici di migrazione e le condizioni d'uso speciali, ove applicabili. La Commissione riesamina e aggiorna periodicamente tale elenco in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.

3.     Al fine di sostenere la Commissione nell'adozione e nella modifica degli atti delegati a norma del paragrafo 2, è istituito un comitato permanente composto dai rappresentanti nominati dagli Stati membri che possono ricorrere all'assistenza di esperti o consulenti.

4.     I materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano disciplinati da altre norme dell'Unione, come il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (41) , soddisfano quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2. [Em. 102]

Articolo 11

Controllo

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori esse soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. [Em. 103]

2.   Per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di controllo sono istituiti conformemente all'allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di controllo consistono dei seguenti elementi:

a)

il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, e dei parametri stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, in conformità dell'allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla fornitura, in conformità dell'articolo 9;

b)

il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, ai fini della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

c)

il controllo, ai fini della valutazione dei pericoli, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

3.   I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II, parte D.

4.   Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III, nel rispetto dei seguenti principi:

a)

possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;

b)

per i parametri elencati nell'allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.

5.   Gli Stati membri assicurano un controllo supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

5 bis.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati del controllo effettuato conformemente al controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte C bis entro … [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente una volta all'anno.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare la presente direttiva aggiornando le sostanze incluse nell'elenco di controllo di cui all'allegato I parte C bis. La Commissione può decidere di aggiungere le sostanze che rischiano di essere presenti nelle acque destinate al consumo umano e che presentano un rischio potenziale per la salute umana, ma in merito alle quali le conoscenze scientifiche non hanno dimostrato un rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si basa in particolare sulle ricerche scientifiche dell'OMS. L'aggiunta di qualsiasi nuova sostanza è debitamente giustificata ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva. [Em. 104]

5 ter.     Entro … [1 anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare la presente direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche indicate nell'elenco di controllo di cui all'allegato I parte C bis. [Em. 105]

Articolo 12

Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso

1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 presso i punti in cui i valori devono essere rispettati di cui all'articolo 6 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa. [Em. 106]

2.   Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a f) bis . [Em. 107]

3.   Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi una mancata conformità alle prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana , tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l'inosservanza dei valori di parametro . [Em. 108]

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l'inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure: [Em. 109]

a)

informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;

b)

forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell'acqua, tenendo conto in particolare dei potenziali gruppi vulnerabili;

c)

una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.

Le misure di cui alle lettere a), b) e c) sono adottate in collaborazione con il fornitore di acqua interessato. [Em. 110]

5.    Se la mancata conformità è accertata presso i punti in cui i valori devono essere rispettati, le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano. [Em. 111]

Articolo 12 bis

Deroghe

1.     Gli Stati membri possono stabilire deroghe in merito ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B o fissati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché tali deroghe non costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana e a condizione che l'approvvigionamento dell'acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Tali deroghe si limitano ai seguenti casi:

a)

una nuova zona di approvvigionamento idrico;

b)

una nuova fonte di inquinamento rilevata in una zona di approvvigionamento idrico o parametri oggetto di ricerca o individuati recentemente.

Le deroghe hanno la più breve durata possibile e non hanno una durata superiore a tre anni; verso la fine di tale periodo gli Stati membri procedono a un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi.

In circostanze eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda le lettere a) e b) del primo comma. Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni.

2.     Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue:

a)

i motivi della deroga;

b)

il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;

c)

l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d)

un opportuno regime di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e)

una sintesi del piano relativo all'azione correttiva necessaria, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché le disposizioni per il riesame; e

f)

la durata necessaria della deroga.

3.     Se le autorità competenti ritengono che il mancato rispetto del valore di parametro sia trascurabile e se le misure correttive adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, consentono di risolvere il problema entro 30 giorni, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non devono essere specificate nella deroga.

In tal caso, le autorità competenti o gli altri organi pertinenti di cui alla deroga fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

4.     Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento idrico si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

5.     Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove necessario, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga potrebbe costituire un rischio particolare.

Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze descritte al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

6.     Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 3, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d'acqua superiore a 1 000 m3 al giorno in media o destinata all'approvvigionamento di oltre 5 000 persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 2.

7.     Il presente articolo non si applica all'acqua destinata al consumo umano messa in vendita in bottiglie o contenitori. [Em. 112]

Articolo 13

Accesso all'acqua destinata al consumo umano

1.   Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e i principi di sussidiarietà e proporzionalità , gli Stati membri adottano , tenendo conto delle prospettive e delle circostanze locali e regionali per la distribuzione dell'acqua, tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso universale per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò comprende tutte le seguenti misure:

a)

individuare le persone prive di accesso o con accesso ridotto all'acqua destinata al consumo umano , compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati, e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di e adottare azioni per migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;

a bis)

garantire l'approvvigionamento pubblico dell'acqua destinata al consumo umano;

b)

creare e mantenere all'esterno e all'interno degli spazi pubblici , in particolare in zone con un elevato afflusso di persone, dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano , compresi punti di rifornimento; ciò avviene ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia;

c)

promuovere l'acqua destinata al consumo umano:

i)

avviando campagne di informazione ai cittadini circa la l'elevata qualità dell'acqua potabile di rubinetto e il punto di rifornimento designato più vicino ;

i bis)

avviando campagne per incoraggiare la popolazione a far uso di bottiglie d'acqua riutilizzabili e avviando iniziative di sensibilizzazione in merito all'ubicazione dei punti di rifornimento;

ii)

incoraggiando garantendo la messa a disposizione gratuita di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi e disincentivando l'uso di acqua confezionata in bottiglie o contenitori di plastica monouso nei suddetti edifici ;

iii)

incoraggiando la messa a disposizione gratuita , o attraverso una bassa tariffa sui servizi, di acqua potabile per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione. [Emm. 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 e 220]

2.   Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure che considerano necessarie e appropriate per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati. [Em. 114]

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano accesso all'acqua destinata al consumo umano, gli Stati membri li informano immediatamente sulla qualità dell'acqua che utilizzano e dei provvedimenti che possono essere adottati per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'eventuale contaminazione di tali acque.

2 bis.     Laddove gli obblighi di cui al presente articolo incombano alle autorità pubbliche locali ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri si assicurano che tali autorità dispongano dei mezzi e delle risorse per garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano e che eventuali misure a tale riguardo siano proporzionate alle capacità e all'estensione della rete di distribuzione interessata. [Emm. 173, 199 e 209]

2 ter.     Tenendo conto dei dati raccolti conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione collabora con gli Stati membri e con la Banca europea per gli investimenti per sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario affinché possano accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'Unione disponibili e a prestiti a lungo termine a tassi d'interesse agevolati, in particolare allo scopo di provvedere al mantenimento e al rinnovamento delle infrastrutture idriche in modo da garantire servizi idrici di elevata qualità ed estendere i servizi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitari ai gruppi di popolazione vulnerabili ed emarginati. [Emm. 174, 200 e 210]

Articolo 14

Informazioni al pubblico

1.   Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e, aggiornate e accessibili in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online o in altri modi di facile utilizzo per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV , rispettando nel contempo le norme applicabili in materia di protezione dei dati . [Em. 116]

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta come stabilito dalle autorità competenti , le seguenti informazioni: [Em. 117]

a)

nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i compresa la distribuzione dei costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi: [Em. 118]

i)

le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5; [Em. 119]

ii)

il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano; [Em. 120]

iii)

la raccolta e il trattamento delle acque reflue; [Em. 121]

iv)

le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua; [Em. 122]

a bis)

le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori; [Em. 123]

b)

nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, il prezzo dell'acqua destinata al del servizio idrico per il consumo umano fornita fornito per litro e metro cubo e il prezzo fatturato per litro di acqua; nel caso in cui i costi non siano recuperati mediante un sistema tariffario, i costi annuali totali sostenuti dal sistema idrico per garantire il rispetto della presente direttiva, unitamente a informazioni contestuali e rilevanti sulle modalità di erogazione dell'acqua destinata al consumo umano nella zona ; [Em. 124]

b bis)

il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano; [Em. 125]

c)

il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo delle famiglie, se tecnicamente fattibile e solo se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua ; [Em. 126]

d)

confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria , se applicabile in conformità con la lettera c) ; [Em. 127]

e)

un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.

La Commissione può adottare atti di esecuzione Gli Stati membri stabiliscono una chiara divisione delle responsabilità in relazione alla fornitura di informazioni ai sensi del primo comma tra i fornitori di acqua, le parti interessate e gli organismi locali competenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. [Em. 128]

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Articolo 15

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1.   Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente:

a)

istituiscono, entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate a norma dell'articolo 13, e relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano;

b)

istituiscono, entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 3 anni, una serie di dati contenente la valutazione dei pericoli e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:

i)

i punti di estrazione individuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

ii)

i risultati del controllo raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); e

iii)

in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, e dell'articolo 10, paragrafo 2;

c)

in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del controllo e rilevati conformemente agli articoli 9 e 11 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12;

d)

istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale pericolo rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12. [Em. 129]

Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare tali dati.

2.   Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.   L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.

Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4.   La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3. [Em. 130]

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. [Em. 131]

Articolo 16

Accesso alla giustizia

1.   Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 4, 5, 12, 13, e 14, se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

vantano un interesse sufficiente;

b)

fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

5.   I procedimenti di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 17

Valutazione

1.   La Commissione, entro [12 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:

a)

l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;

b)

le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e i quadri d'insieme a livello dell'Unione elaborati dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3;

c)

i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d)

le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.

2.   Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione all'esecuzione della presente direttiva sotto i seguenti aspetti:

a)

l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 7;

b)

le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 13 e alla percentuale di popolazione senza accesso all'acqua ; [Em. 132]

c)

le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV , compresa una panoramica di facile lettura a livello di Unione delle informazioni elencate al punto 7 dell'allegato IV . [Em. 133]

2 bis.     La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro [cinque anni dal termine ultimo previsto per il recepimento della presente direttiva] e successivamente, se del caso, una relazione sui potenziali pericoli per le fonti di acqua destinata al consumo umano dovuti a microplastiche, medicinali ed eventuali inquinanti emergenti, nonché sui relativi rischi potenziali per la salute. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per definire i livelli massimi di microplastiche, medicinali e altri inquinanti emergenti nell'acqua destinata al consumo umano. [Em. 134]

Articolo 18

Revisione e modifica degli allegati

1.   Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione l'allegato I alla luce del progresso scientifico e tecnico.

La Commissione, sulla base delle valutazioni dei pericoli e delle valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate dagli Stati membri e contenute nella serie di dati istituite a norma dell'articolo 15, riesamina l'allegato II e valuta se sia necessario adattarlo o introdurre nuove specifiche di controllo ai fini di tali valutazioni del rischio.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare gli allegati da I a IV, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure per stabilire prescrizioni di controllo ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

2 bis.     Entro [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione verifica se l'articolo 10 bis ha portato a un livello sufficiente di armonizzazione dei requisiti di igiene per quanto riguarda i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano e, se necessario, adotta gli ulteriori provvedimenti del caso. [Em. 135]

Articolo 19

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un Comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro … [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 22

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e da 5 a 21 e agli allegati da I a IV entro … [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Gli Stati membri determinano le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Abrogazione

1.   La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell'allegato V, parte A, è abrogata; l'abrogazione prende effetto [il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, primo comma] e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B.

I richiami alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza nell'allegato VI.

2.   Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Non possono essere rinnovate per ulteriori periodi. [Em. 136]

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.

(2)  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.

(4)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(5)  Cfr. allegato V.

(6)   Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

(8)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(9)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(10)  COM(2014)0177.

(11)  SWD(2016)0428.

(12)  Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: «Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti».

(13)  Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale per l’Europa dell'OMS «Sostegno alla revisione dell'allegato I della 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) — Raccomandazione», 11 settembre 2017.

(14)  Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).

(15)  Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html [non disponibile in italiano].

(16)  Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng .pdf [non disponibile in italiano].

(17)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

(19)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(20)  Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.

(21)  SWD(2016)0185.

(22)  COM(2014)0177.

(23)  COM(2014)0177, pag. 12.

(24)  Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, del 17 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

(25)  P8_TA(2015)0294.

(26)  P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

(27)  COM(2014)0209.

(28)  Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

(29)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(30)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(31)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(32)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(33)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(34)  Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60).

(35)  Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

(36)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(37)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(38)   Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(39)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(40)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

(41)   Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

PARTE A

Parametri microbiologici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Clostridium perfringens (spore)

0

Numero/100 ml

Batteri coliformi

0

Numero/100 ml

Enterococchi

0

Numero/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Numero/100 ml

Conteggio degli eterotrofi su piastra (HPC) a 22 oC

Senza variazioni anomale

 

Colifagi somatici

0

Numero/100 ml

Torbidità

<1

NTU

Nota

I parametri indicati nella presente parte non si applicano alle acque di sorgente e alle acque minerali conformemente alla direttiva 2009/54/CE.

[Em. 179]

PARTE B

Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unit

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Antimonio

5,0

μg/l

 

Arsenico

10

μg/l

 

Benzene

1,0

μg/l

 

Benzopirene

0,010

μg/l

 

Beta estradiolo (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenolo A

0,01   0,1

μg/l

 

Boro

1,0 1,5

mg/l

 

Bromato

10

μg/l

 

Cadmio

5,0

μg/l

 

Clorato

0,25

mg/l

 

Clorite

0,25

mg/l

 

Cromo

25

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Rame

2,0

mg/l

 

Cianuro

50

μg/l

 

1,2 dicloroetano

3,0

μg/l

 

Epicloridrina

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Fluoruro

1,5

mg/l

 

Acidi aloacetici

80

μg/l

Somma delle seguenti nove sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico, acido bromocloroacetico, acido bromodicloroacetico, acido dibromocloroacetico e acido tribromoacetico.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

Mercurio

1,0

μg/l

 

Microcistina-LR

1,0

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Nitrati

50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10  mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nitriti

0,50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10  mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nonilfenolo

0,3

μg/l

 

Antiparassitari

0,10

μg/l

Per «antiparassitari» s'intende:

insetticidi organici

erbicidi organici

fungicidi organici

nematocidi organici

acaricidi organici

alghicidi organici

rodenticidi organici

slimicidi organici,

prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (1).

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030  μg/l.

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Per «antiparassitari — totale» si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari — sopra precisati — rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

PFAS

0,10

μg/l

Per «PFAS» si intende ciascuna delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1–R).

La formula introduce inoltre una differenziazione tra PFAS a «catena lunga» e a «catena corta». La presente direttiva si applica soltanto alle PFAS a «catena lunga».

Questo valore parametrico per le singole sostanze PFAS si applica unicamente alle singole PFAS che potrebbero essere presenti e che sono pericolose per la salute umana in base alla valutazione dei pericoli di cui all'articolo 8 della presente direttiva.

PFAS — Totale

0,50

μg/l

Per «PFAS — Totale» si intende la somma delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1–R).

Il valore parametrico «PFAS — Totale» si applica unicamente alle sostanze PFAS che potrebbero essere presenti e che sono pericolose per la salute umana in base alla valutazione dei pericoli di cui all'articolo 8 della presente direttiva.

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. .

Selenio

10

μg/l

 

Tetracloroetilene e tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di parametri specifici

Trialometani — Totale

100

μg/l

Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Uranio

30

μg/l

 

Cloruro di vinile

0,50

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

[Emm. 138 e 180]

PARTE B bis

Parametri indicatori

Parametro

Valore di parametro

Unit

Note

Alluminio

200

μg/l

 

Ammonio

0,50

mg/l

 

Cloruri

250

m/l

Nota 1

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Conduttività

2 500

μS cm-1 a 20 oC

Nota 1

Concentrazione di ioni di idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5

unità pH

Note 1 e 3

Ferro

200

μg/l

 

Manganese

50

μg/l

 

Odore

10

μg/l

 

Solfati

5,0

μg/l

 

Sodio

0,25

mg/l

 

Sapore

0,25

mg/l

 

Computo delle colonie a 22 oC

25

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Batteri coliformi

2,0

mg/l

 

Carbonio organico totale (TOC)

50

μg/l

 

Torbidità

3,0

μg/l

 

Nota 1:

Le acque non devono essere aggressive.

Nota 2:

Questo parametro deve essere misurato solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali. In caso di mancato rispetto di questo valore di parametro, lo Stato membro interessato conduce un'indagine sull'approvvigionamento idrico per garantire che non vi siano potenziali pericoli per la salute umana dovuti alla presenza di microrganismi patogeni, ad esempio il cryptosporidium.

Nota 3:

Le acque non devono essere aggressive. Per le acque lisce confezionate in bottiglie o contenitori, il valore minimo può essere ridotto a 4,5  unità pH.

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori naturalmente ricche o arricchite artificialmente di anidride carbonica, il valore minimo può essere inferiore.

[Em. 139]

PARTE C

Parametri indicatori

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Legionella pneumophila

< 1 000

Numero/l

Qualora non sia soddisfatto il valore di parametro < 1 000 /l per la Legionella , si procede a un nuovo campionamento della Legionella pneumophila .

Ove non sia presente la Legionella pneumophila , il valore di parametro per la Legionella è < 10 000 /l

Legionella

< 10 000

Numero/l

Ove non sia presente la Legionella pneumophila il cui valore di parametro è < 1 000 /l, il valore di parametro per la Legionella è < 10 000 /l.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

[Em. 140]

PARTE C bis

Parametri emergenti sotto controllo

Microplastiche

Il controllo avviene in base alla metodologia di misurazione delle microplastiche prevista nell'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo 5 ter.

[Em. 141]


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1.

I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, per le acque destinate al consumo umano:

a)

verificano che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dall'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;

b)

mettono a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 , nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano stati rispettati;

c)

individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2.

I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 includono una delle due seguenti misure:

a)

raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;

b)

misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

I programmi di controllo comprendono anche un programma di monitoraggio operativo complementare al monitoraggio di verifica, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati delle valutazioni dei pericoli e dei rischi connessi alla fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio. Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della torbidità per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di parametro e le frequenze indicate nella tabella seguente:

Parametro

Valore di parametro

Torbidità

0,3 NTU (95 %) e non > 0,5  NTU per 15 minuti consecutivi


Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

Frequenza minima

≤ 10 000

Una volta al giorno

> 10 000

Online

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

(a)

ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;

(b)

ispezioni dell'area di estrazione delle acque, e del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) .

3.

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni 6 anni.

PARTE B

Parametri fondamentali e frequenze di campionamento

1   .Parametri fondamentali

Escherichia coli (E. coli), spore di Clostridium perfringens , e colifaci somatici ed enterococchi sono considerati «parametri fondamentali» e non possono essere oggetto di una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2. [Em. 142]

2.   Frequenza di campionamento

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

 

 

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Cfr. note 1 e 2) m3

Numero minimo di campioni all'anno Parametri — gruppo A (parametri microbiologici)

Numero di campioni all'anno

(Cfr. nota 3)

Parametri — gruppo B (parametri chimici)

Numero di campioni all'anno

≤ 100

≤ 100

10a > 0

(Cfr. nota 4)

> 0

(Cfr. nota 4)

> 100 > 100

≤ 1 000 ≤ 1000

10a 4

1

> 1 000 > 1000

≤ 10 000 ≤ 10000

50b 4

+3

per ogni 1 000  m3/d e relativa frazione del volume totale

1

+1

per ogni 1 000  m3/d e relativa frazione del volume totale

> 10 000 > 10000

≤ 100 000 ≤ 100000

365

3

+ 1

per ogni 10 000  m3/d e

relativa frazione del volume totale

> 100 000 > 100000

 

365

12

+ 1

per ogni 25 000  m3/d e relativa frazione del volume totale

a: tutti i campioni devono essere prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

b: almeno 10 campioni sono prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 3 4 : gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno. [Em. 186]

PARTE C

Valutazione del rischio connesso alla fornitura

1.

La valutazione del rischio connesso alla fornitura di cui all’articolo 9 si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti in norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).

2.

A seguito di una valutazione del rischio connesso alla fornitura viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel controllo e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)

l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1;

b)

è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 11, paragrafo 6;

c)

è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;

(d)

è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

3.

A seguito di una valutazione del rischio connesso alla fornitura, possono essere ridotti l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento di cui stabilite nella parte B, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:

(a)

l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

(b)

per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60 % del valore parametrico;

(c)

per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 30 % del valore parametrico;

(d)

per rimuovere un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;

(e)

per ridurre la frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

4.

I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), che siano già disponibili entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva], possono essere utilizzati al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione dei rischi connessi alla fornitura a decorrere da tale data.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1.

I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2.

Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi

(a)

i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo , Legionella e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

(b)

i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

2 bis.

I campioni per il controllo della Legionella negli impianti di distribuzione interni sono prelevati ai punti che rappresentano un rischio di proliferazione e/o esposizione alla Legionella pneumophila. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla Legionella. [Em. 144]

3.

Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ALLEGATO II bis

Requisiti minimi di igiene per le sostanze e i materiali utilizzati nella fabbricazione di nuovi prodotti che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano:

a)

un elenco di sostanze autorizzate per l'uso nella fabbricazione di materiali, ivi compresi, ma non solo, materiali organici, elastomeri, siliconi, metalli, cemento, resine a scambio ionico e materiali compositi, nonché prodotti da essi derivati;

b)

requisiti specifici per l'utilizzo di sostanze e materiali e dei prodotti da essi derivati;

c)

limitazioni specifiche per la migrazione di determinate sostanze nell'acqua destinata al consumo umano;

d)

norme di igiene relative ad altre proprietà necessarie per conformarsi alle disposizioni;

e)

regole di base per la verifica dell'osservanza delle lettere da a) a d);

f)

regole relative al campionamento e ai metodi di analisi, per la verifica dell'osservanza delle lettere da a) a d). [Em. 145]

ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC - 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi per i parametri microbiologici sono:

(a)

Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);

(b)

Enterococchi (EN ISO 7899-2)

(c)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

(d)

conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 oC (EN ISO 6222);

(e)

Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189)

(f)

Torbidità (EN ISO 7027)

(g)

Legionella (EN ISO 11731)

(h)

Colifagi somatici (EN ISO 10705-2)

PARTE B

Parametri chimici per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1.   Parametri chimici

Per i parametri di cui alla tabella 1, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione (1)] del 30 %, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alla parte B dell'allegato I.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri

Incertezza di misura

(cfr. nota 1)

% del valore parametrico

Note

Acrilammide

30

 

Antimonio

40

 

Arsenico

30

 

Benzo(a)pirene

50

cfr. nota 2

Benzene

40

 

Beta estradiolo (50-28-2)

50

 

Bisfenolo A

50

 

Boro

25

 

Bromato

40

 

Cadmio

25

 

Clorato

30

 

Clorite

30

 

Cromo

30

 

Rame

25

 

Cianuro

30

cfr. nota 3

1,2-dicloroetano

40

 

Epicloridrina

30

 

Fluoruro

20

 

Acidi aloacetici

50

 

Piombo

25

 

Mercurio

30

 

Microcistina-LR

30

 

Nichel

25

 

Nitrati

15

 

Nitriti

20

 

Nonilfenolo

50

 

Antiparassitari

30

cfr. nota 4

PFAS

50 20

 

Idrocarburi policiclici aromatici

30

cfr. nota 5

Selenio

40

 

Tetracloroetilene

30

cfr. nota 6

Tricloroetene

40

cfr. nota 6

Trialometano totale

40

cfr. nota 5

Uranio

30

 

Vinilcloruro

50

 

[Emm. 177 e 224]

2.   Note alla tabella 1

Nota 1

L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o qualsiasi valore più stringente . L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).

Nota 3

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 4

Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %.

Nota 5

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 6

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.


(1)  Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE [Em. 146]

Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori o secondo equivalenti modalità di facile utilizzo e personalizzate: [Em. 147]

(1)

individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici , della zona di approvvigionamento e del numero di utenti, e del metodo di produzione dell'acqua ; [Em. 148]

(2)

i un riesame per fornitore di servizi idrici dei più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e  B bis , compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a: [Em. 149]

(a)

un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;

(b)

sei mesi, per i fornitori di acqua di medie e grandi dimensioni; [Em. 202]

(c)

un anno, per i fornitori di acqua di piccole piccolissime dimensioni; [Em. 203]

(3)

in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni; [Em. 150]

(4)

una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura; [Em. 151]

(5)

informazioni sui seguenti sugli indicatori parametrici elencati nell'allegato I, parte B bis, e i relativi valori di parametro:;

(a)

colorazione;

(b)

pH (concentrazione di ioni di idrogeno);

(c)

conduttività;

(d)

ferro;

(e)

manganese;

(f)

odore;

(g)

gusto;

(h)

durezza;

(i)

minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;

borato BO3-

carbonato CO3 2-

cloruro Cl-

fluoruro F-

idrogeno carbonato HCO3-

nitrato NO3-

nitrito NO2-

fosfato PO4 3-

biossido di silicio SiO2

solfato SO4 2-

solfuro S2-

alluminio Al

ammonio NH4+

calcio Ca

magnesio Mg

potassio K

sodio Na

Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione; [Em. 152]

(6)

consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico , se del caso, e utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali ; [Em. 153]

(7)

per i fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni, informazioni annuali su: [Em. 154]

(a)

la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi livelli di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata quali stabiliti dagli Stati membri ; [Em. 155]

(b)

la il modello di gestione e la governance del fornitore l'assetto proprietario della fornitura di acqua, compresa la composizione da parte del consiglio fornitore di amministrazione acqua ; [Em. 156]

(c)

la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze;

(d)

nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno nonché i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata, i ai provvedimenti da essi adottati adottati dai fornitori ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua; [Em. 157]

(e)

l'importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato decisi, in corso programmati nonché il piano di finanziamento ; [Em. 158]

(f)

i procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;

(g)

una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e delle soluzioni apportate ai problemi con indicazione della tempistica e dell'adeguatezza del modo in cui sono risolti ; [Em. 159]

(8)

su richiesta, e non prima della data di recepimento della presente direttiva, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti. [Em. 160]

ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata e successivi atti di modifica

(di cui all'articolo 23)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio

(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Solo allegato II, punto 29

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

Solo punto 2.2 dell'allegato

Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione

(GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6)

 

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 23)

Direttiva

Termine di recepimento

 

98/83/CE

25 dicembre 2000

 

(UE) 2015/1787

27 ottobre 2017

 

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/83/EC

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti 1 e 2

Articolo 2, punti 1 e 2

Articolo 2, punti da 3 a 8

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 1e 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 6, lettere da a) a c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 8

 

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafi da 5 a 7

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 21

Articolo 17, paragrafi 1e 2

Articolo 22, paragrafi 1e 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Allegato I, parte A

Allegato I, parte A

Allegato I, parte B

Allegato I, parte B

Allegato I, parte C

Allegato I, parte C

Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2 secondo comma e tabella

Allegato II, parte A, paragrafo 2, secondo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2, terzo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 3

Allegato II, parte A, paragrafo 4

Allegato II, parte A, paragrafo 3

Allegato II, parte B, paragrafo 1

Allegato II, parte B, paragrafo 2

Allegato II, parte B, paragrafo 1

Allegato II, parte B, paragrafo 3

Allegato II, parte B, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 1

Allegato II, parte C, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 1

Allegato II, parte C, paragrafo 3

Allegato II, parte C, paragrafo 4

Allegato II, parte C, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 5

Allegato II, parte C, paragrafo 3

Allegato II, parte C, paragrafo 4

Allegato II, parte C, paragrafo 6

Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3

Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3

Allegato III, primo e secondo comma

Allegato III, primo e secondo comma

Allegato III, parte A, primo e secondo comma

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a h)

Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, terzo comma e tabella 1

Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma e tabella 1

Allegato III, parte B, paragrafo 1, tabella 2

Allegato III, parte B, paragrafo 2

Allegato III, parte B, paragrafo 2

Allegato IV

Allegato V

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI


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