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Document 52019AE0033

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002] e il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell’Unione dell’energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall’Unione europea [COM(2018)744 final - 2018/0385 (COD)]

    EESC 2019/00033

    GU C 159 del 10.5.2019, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 159/68


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002] e il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell’Unione dell’energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

    [COM(2018)744 final - 2018/0385 (COD)]

    (2019/C 159/11)

    Relatore generale: Séamus BOLAND

    Consultazione

    Parlamento europeo, 15.11.2018

    Consiglio dell’Unione europea, 26.11.2018

    Base giuridica

    Articoli 192, paragrafo 1, 194, paragrafo 2, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

    Decisione dell’Ufficio di presidenza

    11.12.2018

    Adozione in sessione plenaria

    23.1.2019

    Sessione plenaria n.

    540

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    106/0/0

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE accoglie con favore la proposta di introdurre nella legislazione dell’UE sull’efficienza energetica le modifiche rese necessarie dal recesso del Regno Unito dall’UE.

    1.2.

    Il CESE riconosce che dette modifiche sono di natura tecnica e si compiace del fatto che esse consentiranno alla nuova Unione a 27 di portare avanti i piani di attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sull’efficienza energetica e del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)sulla governance dell’Unione dell’energia.

    1.3.

    Il CESE si compiace del fatto che le modifiche proposte non pregiudicheranno l’ulteriore dinamica delle pertinenti direttive in materia di energia, come indicato nell’accordo politico annunciato nel giugno 2018.

    1.4.

    Il CESE raccomanda all’UE di incoraggiare il Regno Unito ad allinearsi, dopo la Brexit, agli obiettivi di cui all’accordo relativo agli obiettivi specifici enunciati nella direttiva.

    1.5.

    Il CESE raccomanda che la Commissione europea si impegni a lanciare un’ampia strategia di comunicazione dell’UE volta a garantire che gli obiettivi della direttiva sull’efficienza energetica e del regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia siano raggiunti con urgenza, in particolare dopo la Brexit.

    1.6.

    Il CESE raccomanda vivamente che l’UE si avvalga di ogni opportunità per coinvolgere la società civile nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, comprese le modifiche rese necessarie dalla Brexit.

    1.7.

    Il CESE invita la Commissione ad evitare accuratamente che le modifiche proposte producano effetti indesiderati in termini di bilancio o di diritti umani.

    2.   Contesto

    2.1.

    La direttiva dell’UE sull’efficienza energetica e il regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia sono strumenti essenziali per garantire che l’UE mantenga i propri impegni riguardo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030, contribuendo così a onorare gli impegni ambientali che ha assunto nei vari accordi internazionali.

    2.2.

    Nel quadro della preparazione del recesso del Regno Unito dall’UE, la Commissione europea ha proposto di modificare la legislazione dell’UE in materia di efficienza energetica e il regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia.

    2.3.

    La proposta è resa necessaria dal fatto che i dati sul consumo energetico indicati nella direttiva riveduta sull’efficienza energetica e nel regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia si basano su un’Unione di 28 Stati e devono quindi essere adeguati a una nuova Unione di 27 membri.

    2.4.

    La proposta non inciderà sugli obiettivi di efficienza energetica dell’UE indicati nell’accordo politico del giugno 2018, che sottolinea l’impegno a raggiungere un obiettivo di efficienza pari al 32,5 % per il 2030.

    3.   Quadro dell’iniziativa

    3.1.

    Il 23 giugno 2016, in un referendum sulla permanenza nell’UE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha votato a favore del recesso dall’Unione europea. Tale decisione riguarda anche il territorio di Gibilterra.

    3.2.

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione. Questo significa che, a meno che non sia ratificato un accordo di recesso in cui si stabilisca una data diversa, tutto il diritto primario e derivato dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 (la data del recesso). A partire da quella data il Regno Unito sarà un paese terzo.

    3.3.

    La direttiva sull’efficienza energetica persegue un obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % per il 2030, imponendo agli Stati membri di stabilire contributi nazionali indicativi di efficienza energetica.

    3.4.

    Pertanto gli Stati membri devono tenere conto delle proiezioni riguardanti il consumo energetico dell’Unione.

    3.5.

    La proposta fa riferimento al regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia, che obbliga inoltre gli Stati membri a tenere conto del consumo energetico del 2030 nella definizione dei loro contributi all’obiettivo dell’Unione per il 2030.

    3.6.

    Poiché il regolamento sulla governance riprende i valori assoluti di cui alla direttiva sull’efficienza energetica, tali valori devono essere modificati di conseguenza.

    3.7.

    Le proiezioni dell’UE indicano per il 2030 un consumo di energia primaria non superiore a 1 273 Mtoe (milioni di tonnellate equivalenti petrolio) e un consumo finale non superiore a 956 Mtoe. Proiezioni equivalenti per l’UE a 27 indicano un consumo di energia primaria non superiore a 1 128 Mtoe e un consumo finale non superiore a 846 Mtoe.

    3.8.

    I principi di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE) e proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) sono pienamente rispettati, anzitutto perché la proposta persegue soltanto modifiche tecniche che non riguardano la legislazione già adottata.

    3.9.

    Tutte le parti interessate hanno già riconosciuto che si tratta di modifiche tecniche necessarie, che consentiranno alla nuova Europa a 27 di perseguire gli obiettivi contenuti nelle pertinenti direttive.

    4.   Osservazioni del CESE

    4.1.

    È evidente che la proposta in esame è intesa a introdurre nella legislazione dell’UE in materia di efficienza energetica e di governance dell’Unione dell’energia una modifica tecnica resa necessaria dal recesso del Regno Unito dall’UE.

    4.2.

    Risulta inoltre evidente, alla luce dei recenti pareri del CESE sulla governance dell’Unione dell’energia (3) e sulla revisione della direttiva sull’efficienza energetica (4) (relatore: Manoliu), che tutte le raccomandazioni ivi formulate rimangono del tutto valide e devono essere promosse con decisione dal CESE.

    4.3.

    Anche se la proposta non ha alcuna incidenza su questioni più ampie, quali il bilancio o i diritti umani, è comunque necessario vigilare al fine di evitare ripercussioni non volute sul bilancio o sui diritti umani.

    4.4.

    Il CESE si compiace che essa rispetti pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

    4.5.

    Preso atto che la proposta è volta a modificare la vigente legislazione in materia di energia e che viene mantenuto un forte impegno a favore di determinati obiettivi, va rilevato che il fatto che il Regno Unito continui o no a conformarsi agli stessi obiettivi, in linea con i 27 Stati membri rimasti, potrebbe incidere sui risultati ottenuti.

    4.6.

    Il CESE raccomanda quindi di mettere a punto una strategia forte di comunicazione tesa a evitare che la Brexit ingeneri confusione nelle parti interessate circa l’impegno profuso e l’attuazione di piani già concordati fra gli Stati membri riguardo al conseguimento di determinati obiettivi di efficienza energetica.

    4.7.

    Il CESE osserva che le modifiche proposte sono di natura tecnica e non necessitano di una consultazione pubblica; tuttavia, raccomanda vivamente di approfittare di ogni opportunità per coinvolgere la società civile nel sostegno dei piani di attuazione dei governi.

    4.8.

    Il CESE prende atto della necessità di tali modifiche tecniche e ritiene che esse contribuiranno a migliorare l’attuazione della direttiva.

    4.9.

    Il CESE si rallegra del fatto che l’accordo provvisorio del giugno 2018 in merito alla revisione della direttiva sull’efficienza energetica non sarà interessato dalla decisione in esame.

    4.10.

    A parte la necessità di garantire l’adozione di una strategia di comunicazione per dissipare qualsiasi confusione sul proseguimento dell’attuazione delle direttive, il CESE ritiene che la proposta non inciderà sostanzialmente sui piani adottati dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi dichiarati.

    Bruxelles, 23 gennaio 2019

    Il presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


    (1)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

    (3)  GU C 246 del 28.7.2017, pag. 34

    (4)  GU C 246 del 28.7.2017, pag. 42


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