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Document 52018PC0853

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea

COM/2018/853 final

Bruxelles, 4.1.2019

COM(2018) 853 final

2018/0429(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea.

Conformemente agli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania, i tre Stati membri aderiscono agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri tramite un protocollo agli accordi stessi.

L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra 1 è stato firmato il 9 settembre 2006 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016 ("l'accordo").

A seguito della decisione del Consiglio del […] relativa alla firma di un protocollo all'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Romania e della Repubblica di Croazia all'Unione europea, il […] è stato firmato il protocollo con il rappresentante della Repubblica di Corea.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'UE a fornire una versione facente fede dell'accordo in bulgaro, croato e rumeno.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A seguito della firma del protocollo, la Commissione propone al Consiglio di autorizzare la conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'UE.

2018/0429 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visti gli atti di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, e della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 9 settembre 2006 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

(2)La Bulgaria e la Romania sono diventate Stati membri dell'Unione il 1º gennaio 2007 e la Croazia il 1º luglio 2013.

(3)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli atti di adesione, rispettivamente, della Bulgaria e della Romania, e della Croazia, l'adesione all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, deve essere approvata tramite un protocollo all'accordo stesso ("il protocollo"). A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.

(4)Il 23 ottobre 2006 e il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli agli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri.

(5)I negoziati con la Corea si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.

(6)Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio 2 , il protocollo è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva.

(7)È opportuno pertanto che il protocollo sia approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri 3 . 

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione e dei suoi Stati membri ad essere vincolati dal protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 288 del 19.10.2006, pag. 31.
(2)    Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea (GU L del , pag. ).
(3)    Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L [...] del [...], pag. [...], unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
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Bruxelles, 4.1.2019

COM(2018) 853 final

ALLEGATO

della

proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all'Unione europea


PROTOCOLLO

ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE

RELATIVO A UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS)

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA 

PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA E DELLA ROMANIA ALL'UNIONE EUROPEA

   


L'UNIONE EUROPEA,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,


IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

di seguito gli "Stati membri",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COREA,

dall'altra,


RICORDANDO l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato il 9 settembre 2006 ed entrato in vigore il 1° luglio 2016, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3;

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013;

DESIDEROSI che la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania aderiscano

all'accordo;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, l'adesione di tali Stati all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo all'accordo stesso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia e la Romania sono Parti dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, e adottano il testo dell'accordo e ne prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri.

ARTICOLO 2

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 3

I testi dell'accordo redatti in lingua bulgara, croata e rumena sono allegati al presente protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti hanno notificato al depositario dell'accordo, mediante note diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a […], addì [giorno e mese per esteso] duemila..., in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI

PER LA REPUBBLICA DI COREA

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