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Document 52018PC0782

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COM/2018/782 final

Bruxelles, 28.11.2018

COM(2018) 782 final

2018/0401(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che determina la composizione del Comitato delle regioni


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che il numero dei membri del Comitato delle regioni (in appresso il "Comitato") non sia superiore a 350.

Fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la composizione del Comitato era stabilita nei trattati. Adesso, il secondo comma dell'articolo 305 del TFUE stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotti una decisione che determina la composizione del Comitato.

È opportuno ricordare che l'articolo 300, paragrafo 5, del TFUE prevede che le regole relative alla natura della composizione degli organi consultivi siano "riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine".

Dal 1° luglio 2013 la composizione del Comitato è stata adattata dall'articolo 24, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia 1 e l'articolo 24, paragrafo 2, contemplava un aumento temporaneo del numero dei membri del Comitato a 353 onde tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia. Per il periodo 2015-2020, il 16 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione che determina la composizione del Comitato 2 al fine di conformarsi al numero massimo di 350 previsto dal trattato. Ne è conseguita la riduzione un seggio per ciascuna delle delegazioni estone, cipriota e lussemburghese.

L'attuale mandato del Comitato verrà a scadenza il 25 gennaio 2020. È pertanto necessario che il Consiglio adotti la decisione sulla composizione del Comitato prima di avviare la procedura per il rinnovo del Comitato per il periodo 2020-2025.

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019 comporterà 24 seggi vacanti in seno al Comitato.

La Commissione è del parere che l'attuale equilibrio nella composizione del Comitato dovrebbe essere mantenuto nella massima misura possibile, in quanto è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

Si propone pertanto di restituire all'Estonia, a Cipro e al Lussemburgo i tre seggi persi in seguito all'ultima decisione che determinava la composizione del Comitato e lasciare i rimanenti seggi vacanti come riserva per eventuali futuri allargamenti. Di conseguenza, per il periodo 2020-2025 il Comitato sarebbe composto da 329 membri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

N. p.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione adotta la presente proposta parallelamente alla proposta relativa alla composizione del Comitato economico e sociale. Il parallelismo nella ripartizione dei seggi fra gli Stati membri nei due Comitati deve essere mantenuto.

I trattati non contengono disposizioni circa le modalità di composizione del Comitato economico e sociale né del Comitato delle regioni, nel rispetto del numero massimo di 350 membri. Ciò è in contrasto con i criteri di composizione del Parlamento europeo che sono stabiliti all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Mentre il Parlamento è composto da rappresentanti eletti direttamente dai cittadini dell'Unione, il Comitato è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali (articolo 300, paragrafo 3, del TFUE). L'obiettivo principale dovrebbe quindi consistere nel garantire che le collettività regionali e locali abbiano voce in capitolo nel Comitato, piuttosto che stabilire un collegamento diretto con il numero di abitanti degli Stati membri.

La comunicazione "I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE" 3 indica modalità per garantire che le autorità locali e regionali nonché le pertinenti organizzazioni possano impegnarsi più efficacemente nella preparazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, e ritiene che il Comitato delle Regioni abbia a tal fine un importante ruolo di facilitatore.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 305 del TFUE, che prevede che la composizione del Comitato sia determinata da una decisione unanime del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

N. p.

Proporzionalità

N. p.

Scelta dell'atto giuridico

Il secondo comma dell'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

N. p.

Consultazioni dei portatori di interessi

Durante la stesura della presente proposta la Commissione ha mantenuto uno stretto dialogo con i rappresentanti degli Stati membri, con cui ha tenuto diverse riunioni. Il Comitato ha trasmesso alla Commissione la propria raccomandazione, basata sulla decisione dell'Ufficio di presidenza del 3 luglio 2018 4 di restituire tre seggi all'Estonia, a Cipro e al Lussemburgo, senza ridistribuire gli altri seggi vacanti, fissando a 329 il numero di membri per il mandato 2020-2025.

Assunzione e uso di perizie

N. p.

Valutazione d'impatto

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto specifica, in quanto non dovrebbe avere incidenze significative più vaste sul piano economico, sociale e ambientale.

Efficienza normativa e semplificazione

N. p.

Diritti fondamentali

N. p.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il ridotto numero di seggi in conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe avere per effetto la diminuzione del bilancio complessivo del Comitato.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

N. p.

Documenti esplicativi (per le direttive)

N. p.

Entrata in vigore

Si propone che il Consiglio rinvii l'applicazione della presente decisione fino al giorno successivo alla data di cessazione dell'attuale mandato del Comitato.

2018/0401 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che determina la composizione del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato delle Regioni.

(2)La decisione (UE) 2014/930 del Consiglio 5 ha adattato la composizione del Comitato delle Regioni in seguito all'adesione della Croazia. L'Estonia, Cipro e il Lussemburgo hanno perso un seggio ciascuno al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri stabilito dal trattato e il numero di membri in seguito all'adesione della Croazia.

(3)Il preambolo della decisione (UE) 2014/930 contempla una revisione in tempo utile per il mandato del Comitato che inizia nel 2020.

(4)Il 3 luglio 2018 il Comitato delle Regioni ha adottato raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alla propria futura composizione 6 .

(5)L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

(6)Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea si è tradotto in 24 seggi vacanti in seno al Comitato. Di conseguenza è possibile ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi esistenti prima dell'adozione della decisione (UE) 2014/930 del Consiglio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I membri del Comitato delle regioni sono distribuiti come segue:

Belgio    12

Bulgaria    12

Repubblica ceca    12

Danimarca    9

Germania    24

Estonia    7

Irlanda    9

Grecia    12

Spagna    21

Francia    24

Croazia    9

Italia    24

Cipro    6

Lettonia    7

Lituania    9

Lussemburgo    6

Ungheria    12

Malta    5

Paesi Bassi    12

Austria    12

Polonia    21

Portogallo    12

Romania    15

Slovenia    7

Slovacchia    9

Finlandia    9

Svezia    12.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2020.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 6).
(2)    Decisione 2014/930/UE del Consiglio (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143).
(3)    COM(2018) 703 final, adottata il 23 ottobre 2018.
(4)    Lettera del presidente del Comitato alla Commissione del 27 luglio 2018.
(5)    Decisione 2014/930/UE del Consiglio (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143).
(6)    Decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni del 3 luglio 2018.
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