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Document 52018PC0372

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

COM/2018/372 final - 2018/0197 (COD)

Strasburgo, 29.5.2018

COM(2018) 372 final

2018/0197(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

{SEC(2018) 268 final}
{SWD(2018) 282 final}
{SWD(2018) 283 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 1 , che comprende anche il Fondo europeo di sviluppo regionale (in appresso "FESR") e il Fondo di coesione.

La semplificazione amministrativa è stata definita un obiettivo essenziale nel documento di riflessione sulle finanze dell'Unione, nella valutazione ex post e nella consultazione pubblica. È stato constatato che le norme sono eccessivamente complesse e frammentate, il che crea un onere inutile per i gestori dei programmi e i beneficiari finali.

Per garantire la coerenza 2 con le altre politiche dell'UE nell'ambito della gestione concorrente, le norme sulla realizzazione e l'attuazione del FESR e del Fondo di coesione sono disciplinate per quanto possibile dal regolamento sulle disposizioni comuni ("RDC"), il quale stabilisce disposizioni comuni per sette fondi a gestione concorrente a livello dell'UE:

·FC:        il Fondo di coesione

·FEAMP:    il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 3

·FESR:        il Fondo europeo di sviluppo regionale

·FSE+:        il Fondo sociale europeo plus 4

·AMIF:        il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 5

·ISF:        il Fondo per la sicurezza interna 6  

·BMVI:        lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti 7

Per garantire la coerenza con il programma Orizzonte Europa, quest'ultimo sarà incentrato sulla "eccellenza europea" (la generazione e lo sfruttamento di nuove conoscenze), mentre il FESR si concentrerà sulla "rilevanza regionale" (la diffusione di conoscenze e tecnologie esistenti nei luoghi in cui sono necessarie e la loro integrazione a livello locale mediante strategie di specializzazione intelligente).

Al fine di garantire la coerenza con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), le sinergie e le complementarità saranno rafforzate, in quanto tale meccanismo si concentrerà in particolare sulla "rete centrale", mentre il FESR e il Fondo di coesione forniranno un sostegno anche alla "rete globale", garantendo inoltre l'accesso locale e regionale nonché collegamenti di trasporto all'interno delle aree urbane.

Per semplificare e chiarire la legislazione il presente regolamento stabilisce disposizioni applicabili sia al FESR che al Fondo di coesione per gli interventi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e, per quanto concerne il FESR, per gli interventi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).

Tuttavia, data la natura specifica dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ai quali partecipano vari Stati membri e paesi terzi, un regolamento specifico sull'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) stabilisce norme specifiche che si aggiungono a quelle del regolamento sulle disposizioni comuni e del presente regolamento.

La presente proposta prevede una data di applicazione con decorrenza dal 1º gennaio 2021 ed è presentata per un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom, in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), secondo cui l'Unione "sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite."

Gli obiettivi del FESR sono definiti all'articolo 176 del TFUE: "Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino."

Gli obiettivi del Fondo di coesione sono definiti all'articolo 177 del TFUE: "Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti."

L'articolo 174 del TFUE dispone inoltre che un'attenzione particolare venga rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da alcuni fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo.

Sussidiarietà e proporzionalità

La valutazione d'impatto 8 ha individuato vari motivi per cui l'azione a livello dell'UE apporta un valore aggiunto all'azione a livello nazionale. Fra questi vi sono i motivi seguenti:

·in numerosi paesi il FESR e il Fondo di coesione rappresentano almeno il 50 % degli investimenti pubblici; questi Stati membri non avrebbero, in mancanza di sostegno, la capacità finanziaria di realizzare tali investimenti;

·esiste un considerevole potenziale di ricadute oltre i confini nazionali e regionali, ad esempio per quanto riguarda gli investimenti a favore dell'innovazione e delle PMI. L'Unione svolge un ruolo importante nel permettere tali ricadute ed evitare la carenza di investimenti. Inoltre è necessario che gli investimenti siano concepiti per massimizzare le ricadute;

·nella maggior parte delle regioni, anche in quelle più sviluppate, le strategie di specializzazione intelligente (RIS3) costituiscono un quadro strategico coerente per gli investimenti e apportano un elevato valore aggiunto. Esse sono state predisposte a causa del requisito della programmazione strategica, e della corrispondente condizione preliminare, per poter beneficiare del sostegno del FESR. In realtà i benefici di queste strategie tendono ad essere maggiori nelle regioni più sviluppate (in particolare nei paesi nordici, in Austria, in Germania, nel Benelux e in Francia);

·la promozione delle priorità dell'UE, tra cui le riforme strutturali del mercato del lavoro, i trasporti, l'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, l'energia, le politiche e i programmi sociali e in materia di istruzione nonché la modernizzazione amministrativa;

·il FESR e il Fondo di coesione consentono di realizzare risultati tangibili nei settori che contano maggiormente per i cittadini europei - "Il bilancio dell'UE contribuisce a realizzare ciò che più conta per i cittadini europei" 9 . Aiutare le regioni ad adattarsi alla sfida della globalizzazione, creare 420 000 posti di lavoro e sostenere 1,1 milione di PMI 10 , lottare contro la povertà urbana: tutte queste azioni sono prioritarie per i cittadini europei. Va notato che molti di questi risultati sono particolarmente evidenti al di fuori dei paesi beneficiari del Fondo di coesione.

Le scelte politiche effettuate nel regolamento sono inoltre proporzionate, tra l'altro per i seguenti motivi:

·la gestione concorrente: i programmi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, ma sono realizzati in partenariato con gli Stati membri;

·l'insieme delle norme (il regolamento sulle disposizioni comuni, completato dal presente regolamento) è sostanzialmente semplificato e consolidato rispetto a quello del periodo precedente.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione ex post

Per quanto riguarda la strategia, le priorità e l'impatto della politica, la valutazione ex post ha permesso di constatare quanto segue:

·il sostegno alle PMI può avere un impatto sostanziale che tuttavia dovrebbe concentrarsi maggiormente sull'aiuto allo sviluppo di PMI dinamiche, sulle strategie di specializzazione intelligente e sull'incoraggiamento delle regioni ad avanzare nella catena economica, invece di tentare di mantenere l'economia del passato;

·alcune attività tendono ad avere un minore impatto, come il sostegno fornito alle grandi imprese (per attirare tali imprese, la strategia più efficace non è proporre incentivi finanziari bensì migliorare le condizioni locali come il contesto imprenditoriale locale, ecc.). Analogamente, gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali hanno spesso ottenuto risultati insoddisfacenti e appaiono giustificati solo nelle regioni ultraperiferiche;

·l'elevato valore aggiunto dei contributi in settori come l'economia a basse emissioni di carbonio, lo sviluppo urbano sostenibile e la cooperazione regionale.

Questi aspetti sono stati presi in considerazione nel presente regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione, il quale:

·mantiene la concentrazione tematica ed ha come principali priorità: il sostegno all'innovazione, all'economia digitale e alle PMI fornito mediante una strategia di specializzazione intelligente; l'economia circolare e a basse emissioni di carbonio, in linea con l'impegno globale di riduzione del 25 % per l'obiettivo sul clima;

·presenta un elenco delle attività che non possono beneficiare di un sostegno, in particolare l'aiuto diretto alle grandi imprese, alle infrastrutture aeroportuali (eccetto nelle regioni ultraperiferiche) e ad alcune operazioni di gestione dei rifiuti (ad esempio le discariche);

·promuove ulteriormente la cooperazione regionale e lo sviluppo urbano sostenibile.

La valutazione ex post ha inoltre messo in evidenza varie possibilità di miglioramento del sistema di attuazione (ad esempio la semplificazione, la flessibilità, gli strumenti finanziari). Esse sono state prese in considerazione nel regolamento sulle disposizioni comuni.

Consultazioni dei portatori di interesse

Tra il 10 gennaio e il 9 marzo 2018 è stata effettuata una consultazione pubblica online concernente la politica di coesione, vale a dire il FESR e il Fondo di coesione in combinazione con il FSE.

·Per quanto riguarda le sfide più importanti, la grande maggioranza degli interpellati (94 %) ha ritenuto che "ridurre le disparità regionali" fosse una sfida molto importante o abbastanza importante, seguita da "ridurre la disoccupazione, promuovere posti di lavoro di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà" (91 %).

·Fra le varie sfide, la "promozione della ricerca e dell'innovazione" è stata considerata quella affrontata con maggiore successo (61 %), seguita dalla "cooperazione territoriale" (59 %).

·Circa il 76 % degli interpellati ha risposto che i fondi apportano un valore aggiunto elevato o piuttosto elevato, mentre meno del 2 % ha risposto che i fondi non hanno alcun valore aggiunto.

·Fra i fattori che impediscono il conseguimento degli obiettivi, la complessità delle procedure è stata vista come l'ostacolo di gran lunga più importante (86 %), seguita dalle procedure di audit e di controllo (68 %) e dalla mancanza di flessibilità nell'affrontare circostanze impreviste (60 %).

·Per quanto concerne la semplificazione, la risposta scelta più frequentemente è stata "regole meno numerose, più chiare, più brevi" (90 %), seguita dalle opzioni "armonizzazione delle norme tra i fondi UE" (79 %) e "maggiore flessibilità" per quanto riguarda l'assegnazione di risorse sia a un'area del programma che all'interno di un'area del programma (76-77 %).

Nel rispondere alle domande, gli interpellati hanno, nel complesso, espresso un forte sostegno per:

·una politica di coesione per tutte le regioni (pur continuando a prestare particolare attenzione alle regioni meno sviluppate);

·l'innovazione delle strategie, comprese le strategie di specializzazione intelligente e gli investimenti intelligenti più in generale;

·il mantenimento e lo sviluppo della concentrazione tematica;

·la concentrazione sulle sfide locali (soprattutto sullo sviluppo urbano sostenibile);

·la cooperazione interregionale, sia transfrontaliera che in tutta Europa. La cooperazione a livello dell'UE è essenziale per la specializzazione intelligente, dato che l'innovazione nei settori di alta tecnologia dipende spesso dagli scambi e dalle ricadute risultanti dalla cooperazione tra cluster o poli di conoscenza di tutta Europa.

Questi aspetti sono stati presi in considerazione nel regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione, il quale:

·continua a concentrarsi sulla riduzione delle disparità regionali e sulle sfide che devono essere affrontate dalle regioni in tutta Europa;

·mantiene e rafforza la concentrazione tematica sulla crescita intelligente mediante strategie di specializzazione intelligente e sull'economia circolare e a basse emissioni di carbonio;

·mantiene il sostegno dato alla cooperazione interregionale, estendendola alla specializzazione intelligente;

·promuove lo sviluppo locale basato su strategie locali e territoriali integrate e incoraggia lo sviluppo urbano sostenibile, nonché lo sviluppo di capacità in questo settore.

Il regolamento sulle disposizioni comuni fornirà inoltre un quadro per il FESR e il Fondo di coesione che permetterà di:

·semplificare le complesse procedure associate al FESR e al Fondo di coesione;

·accrescere la flessibilità per rispondere alle nuove sfide;

·armonizzare le norme tra i vari fondi dell'UE in questione.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto. La descrizione delle principali opzioni e dell'opzione prescelta e la valutazione degli impatti economici potranno comunque essere ultimate soltanto quando sarà stata presa una decisione sulle dotazioni finanziarie e sul meccanismo di ripartizione.

Le opzioni comportano una riduzione del 7 % del bilancio attraverso:

·opzione 1: un taglio generalizzato,

·opzione 2: una riduzione del contributo per le regioni più sviluppate;

·opzione 3: il mantenimento del sostegno a settori chiave (concentrazione tematica) e una riduzione per altre tematiche.

L'opzione prescelta è la terza, per i seguenti motivi:

·per continuare a concentrarsi sulle tematiche con il più alto valore aggiunto europeo, per le quali le valutazioni hanno evidenziato che la strategia ha avuto l'impatto maggiore;

·molte delle sfide principali (la globalizzazione e la trasformazione economica, la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio, le sfide ambientali, le migrazioni e le sacche di povertà urbana) colpiscono sempre più molte regioni di tutta l'UE, anche le più sviluppate. Gli investimenti UE non sono solo necessari, ma anche un segno di solidarietà;

·per mantenere una massa critica, dato che gli investimenti nelle regioni più sviluppate sono già modesti in termini pro capite;

·la vasta maggioranza dei partecipanti alla consultazione pubblica è favorevole a un sostegno del FESR a tutte le regioni. Questo scenario garantisce anche una migliore visibilità dei fondi stanziati per la politica di coesione in tutti gli Stati membri.

La relazione è stata presentata due volte al comitato per il controllo normativo, il quale ha formulato le seguenti osservazioni:

Parere del comitato per il controllo normativo

Soluzioni apportate

Prima presentazione: parere negativo

1)    La relazione non prende in considerazione le ripercussioni della riduzione delle capacità di finanziamento del FESR e del FC.

2)    La relazione non spiega come gli obiettivi e i criteri di assegnazione modificati potrebbero riorientare il programma.

3)    La relazione non comprende possibili opzioni (o subopzioni) per la copertura geografica, l'ammissibilità regionale e i mezzi di ripartizione finanziaria nell'ambito del FESR/FC.

4)    La relazione non descrive in modo sufficientemente dettagliato le ripercussioni delle modifiche dei meccanismi di attuazione.

1) Una riduzione del 10 % dei finanziamenti è ora modellizzata nella sezione 3.2, usando tre diverse opzioni.

2) Il testo e i grafici della sezione 3.2 spiegano come il programma potrebbe essere riorientato secondo le varie opzioni.

3) Tre opzioni per la ripartizione geografica e tematica sono descritte nella sezione 3.2, con indicazioni sulla direzione principale del riorientamento.

4) Il capitolo sui meccanismi di attuazione è stato redatto conformemente alle richieste del comitato per il controllo normativo (cfr. sezione sull'osservazione 8).

Seconda presentazione: parere favorevole, con le seguenti riserve

1) Il contenuto e le conseguenze dell'opzione prescelta (concentrazione tematica) non sono sufficientemente chiare. La relazione modificata non contiene elementi sufficienti per dimostrare che la concentrazione tematica contribuirà a ridurre le disparità regionali e nazionali.

2) La relazione non precisa le future modalità di attuazione del "metodo di Berlino" per la ripartizione finanziaria, né i motivi per non prendere in considerazione opzioni alternative.

3) La relazione non descrive la portata e i potenziali impatti di un meccanismo transfrontaliero europeo.

4) La relazione non chiarisce la coerenza/complementarità tra il FESR/FC e il nuovo programma di sostegno alle riforme.

1) Il contenuto di tutte le opzioni è ora descritto alle pagine 28 e 29 e confrontato schematicamente nella tabella 7. Il grafico 5 presenta l'impatto tematico dell'opzione prescelta per ciascuno Stato membro. Le ripercussioni delle varie opzioni sui tassi di crescita nazionali e regionali sono esaminate e confrontate mediante il modello macroeconomico QUEST nel testo delle pagine 30-31 nonché in forma numerica nella tabella 9 e nei grafici 6 e 7.

2) Il metodo di Berlino è ora descritto in un riquadro a pagina 29, insieme ai motivi per cui questo metodo è stato mantenuto e non sono state prese in considerazione altre opzioni.

3) Il meccanismo transfrontaliero è descritto alle pagine 41 e 42. Una relazione sui potenziali impatti è stata citata e la fonte è indicata in una nota a piè di pagina.

4) Il rapporto con il programma di sostegno alle riforme è ora spiegato a pagina 60.

Semplificazione

È evidente che i costi amministrativi connessi al FESR e al Fondo di coesione sono considerevoli e in un recente studio sono stati stimati 11 pari al 3 % dei costi medi dei programmi per il FESR e al 2,2 % per il Fondo di coesione. Gli oneri amministrativi per i beneficiari (tra cui le PMI) sono più elevati.

La maggior parte delle misure di semplificazione del FESR e del Fondo di coesione sarà stabilita dal regolamento sulle disposizioni comuni. Molte sono difficili da quantificare finanziariamente in anticipo, ma secondo le stime dello studio:

·il maggiore ricorso a opzioni semplificate per quanto riguarda i costi (o a pagamenti basati sul rispetto di condizioni) per il FESR e il Fondo di coesione potrebbe ridurre notevolmente, anche del 20-25 %, i costi amministrativi totali, se tali opzioni sono applicate in modo generalizzato;

·l'approccio più proporzionato per quanto riguarda i controlli e gli audit comporterebbe una netta riduzione del numero di verifiche e degli oneri di audit per i programmi "a basso rischio". Ciò consentirebbe di ridurre del 2-3 % i costi amministrativi totali del FESR e del Fondo di coesione e in misura ancora maggiore i costi dei programmi in questione.

Coesione elettronica e scambio di dati

Per i programmi del periodo 2014-2020 era richiesto un sistema di scambio elettronico dei dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e di controllo. Il presente regolamento si basa su questo sistema di scambi ed elabora ulteriormente determinati aspetti della raccolta di dati. Tutti i dati necessari per monitorare i progressi dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente ogni due mesi, il che significa che la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata quasi in tempo reale.

Anche i dati sui beneficiari e sulle operazioni saranno resi pubblici in formato elettronico, su un sito web gestito dall'autorità di gestione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di un quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione prevede una dotazione di 273 miliardi di EUR per il FESR e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027.

Dotazione del FESR e del FC per il periodo 2021-2027 in milioni

Totale FESR e FC

241 978

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

200 629

·Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

190 752

·Cooperazione territoriale europea

8 430

·Regioni ultraperiferiche e zone scarsamente popolate

1 447

Fondo di coesione (FC)

41 349

·di cui il contributo all'MCE Trasporti

10 000

5.SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

La realizzazione e l'attuazione del FESR e del Fondo di coesione sono definite principalmente nel regolamento sulle disposizioni comuni. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere visto in tale contesto, prestando particolare attenzione alle principali questioni strategiche, tra cui:

·le principali priorità e tematiche trattate;

·l'insieme degli indicatori necessari al loro monitoraggio;

·l'approccio previsto per specifici territori, compresi lo sviluppo urbano sostenibile e le regioni ultraperiferiche.

Capo I – Disposizioni comuni

Metodo d'intervento

Il regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione riprende gli obiettivi strategici definiti nel regolamento sulle disposizioni comuni e li traduce in obiettivi specifici pertinenti per il FESR e il Fondo di coesione, che possono essere monitorati con indicatori appropriati.

Esso definisce inoltre un elenco limitato di attività non ammissibili che non rientrano nell'ambito d'intervento dei Fondi. L'ambito d'intervento dei Fondi e l'elenco delle attività non ammissibili mirano a garantire che il sostegno fornito agli investimenti sia coerente con i risultati delle valutazioni e con gli obiettivi strategici e di sostenibilità dell'Unione europea: le discariche, le infrastrutture aeroportuali, l'industria del tabacco, lo smantellamento degli impianti nucleari non potranno beneficiare del sostegno dei Fondi.

Concentrazione tematica

Al fine di garantire che, in un contesto di riduzione del bilancio, permanga ancora una massa critica di investimenti, il regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione mantiene requisiti di concentrazione tematica. Le risorse saranno dedicate per la maggior parte (dal 65 % all'85 %) agli obiettivi strategici che, secondo i risultati delle valutazioni e della valutazione d'impatto, hanno il più alto valore aggiunto e contribuiscono maggiormente alla realizzazione delle priorità dell'UE:

·OS 1: "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa";

·OS 2: "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi".

Per consentire una maggiore flessibilità, i criteri di concentrazione tematica saranno applicati a livello nazionale.

Per i paesi con:

% minima per "OS 1"

% minima per "OS 2"

RNL inferiore al 75 %

35 %

30 %

RNL tra 75 e100 %

45 %

30 %

RNL inferiore al 100 %

60 %

non applicabile

% minima per OS 1 e OS 2: 85 %

Indicatori

Al fine di garantire un monitoraggio coerente dei progressi compiuti nella performance, il regolamento riprende e affina anche la serie comune di indicatori di output, aggiungendo per la prima volta una serie comune di indicatori di risultato. Questi ultimi consentono la trasmissione dei risultati in tempo reale sulla piattaforma di dati aperti e il confronto tra programmi e Stati membri. Questi indicatori contribuiranno inoltre ad alimentare le discussioni sulla performance e sulle valutazioni positive e faciliteranno il controllo del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell'UE.

Le valutazioni saranno effettuate in conformità ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 12 , in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni esamineranno gli effetti concreti dei programmi, in base agli indicatori/obiettivi del programma e a un'analisi dettagliata del grado di pertinenza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto europeo apportato e della coerenza con altre politiche dell'UE. Le valutazioni descriveranno gli insegnamenti tratti, i problemi rilevati e le possibilità di migliorare ulteriormente le azioni e il loro impatto.

Capo II - Disposizioni specifiche sul trattamento di particolari aspetti territoriali

Il regolamento prevede anche che una maggiore concentrazione sullo sviluppo urbano sostenibile e stabilisce che il 6 % delle risorse del FESR dovrà essere destinato a questo settore e messo a disposizione mediante strumenti territoriali. Le strategie di sviluppo locale e territoriale integrato dovrebbero garantire la coerenza degli interventi. Per favorire e sostenere lo sviluppo di capacità degli attori, le azioni innovative, le conoscenze, l'elaborazione di strategie e la comunicazione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, il regolamento prevede anche l'istituzione di un'iniziativa urbana europea che dovrà essere gestita dalla Commissione.

Tutti gli strumenti connessi alla tematica urbana sono combinati in un unico programma (l'iniziativa urbana europea) attuato in gestione diretta e indiretta, per proporre alle città un prodotto coerente, comprendente scambi, sviluppo di capacità, azioni pilota e comunicazione.

Il regolamento stabilisce inoltre misure particolari per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche. Tali misure prevedono meccanismi per compensare i costi di trasporto e gli investimenti. I requisiti di concentrazione tematica sono inoltre meno rigorosi per queste regioni di quanto i tassi applicabili a livello nazionale possano indicare.

2018/0197 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, l'articolo 178 e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE") prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti ("TEN-T"), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 .

(3)Il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [new CPR] 16 stabilisce norme comuni applicabili a vari fondi, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus ("FSE +"), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("AMIF"), il Fondo per la sicurezza interna ("ISF") e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti ("BMVI"), che operano nell'ambito di un quadro comune ("i Fondi").

(4)Al fine semplificare le norme applicabili al FESR e al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.

(5)È opportuno che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e all'articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'ambito dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità in conformità all'articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

(6)È necessario fissare disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ("CTE/Interreg").

(7)Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno di tali Fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR].

(8)In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. Al fine di assicurare un sostegno coerente, forte e omogeneo agli sforzi di solidarietà e condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire un contributo finanziario per facilitare l'integrazione a lungo termine dei migranti.

(9)Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti ad affrontare le nuove sfide e garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come i trasporti e l'energia.

(10)Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità e alla promozione di una mobilità urbana multimodale, pulita e sostenibile.

(11)In considerazione dell'obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi specifici che il Fondo di coesione dovrebbe sostenere.

(12)Al fine di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario autorizzare misure di sostegno per tutti gli obiettivi specifici.

(13)Al fine di incoraggiare e promuovere le misure di cooperazione previste dai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito della CTE/Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile" 17 . I partner possono dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese in una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

(14)Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i Fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire il 30 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici.

(15)Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito della CTE/Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, è necessario stabilire che il FESR può anche sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, [new ESF+] 18 .

(16)Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato solo alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese ("PMI"), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE 19 della Commissione, eccetto nel caso in cui gli investimenti comportino una cooperazione con le PMI per attività di ricerca e di innovazione.

(17)Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa" e "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi". Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, pur consentendo una certa flessibilità a livello dei singoli programmi e tra i tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo. Il metodo usato per classificare gli Stati membri dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche.

(18)Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione, è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro.

(19)Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore dell'ambiente e della rete RTE-T. Per quanto riguarda il FESR, l'elenco di attività dovrebbe essere semplificato e questo fondo dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di rete, cooperazione, scambio di esperienze e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di impianti e risorse umane e i costi connessi alle misure comprese nell'ambito del FSE+.

(20)I progetti delle reti transeuropee di trasporto basati sul regolamento (UE) n. 1316/2013 dovranno continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, sia in regime di gestione concorrente sia tramite la modalità di attuazione diretta, nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa ("CEF").

(21)Nel contempo è importante precisare le attività che non rientrano nell'ambito di intervento del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , al fine di evitare duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR e del Fondo di coesione.

(22)Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori figuranti nell'allegato II.

(23)Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi.

(24)Allo scopo di massimizzare il contributo allo sviluppo territoriale, le azioni in questo settore dovrebbero basarsi su strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane. Il sostegno del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e urbane.

(25)Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e a tale scopo dovrebbe essere stanziato a livello nazionale almeno il 6 % delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio.

(26)Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da un'iniziativa urbana europea, da realizzare in gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe coprire tutte le zone urbane e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea 21 .

(27)Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, adottando misure a norma dell'articolo 349 del TFUE che prevede una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione può coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi di servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti vincoli. Gli aiuti al funzionamento possono coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

(28)Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell'allegato II, che stabilisce l'elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 22 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(29)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
Disposizioni comuni

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) di cui all'articolo [4, paragrafo 2,] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

2.Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di cui all'[articolo 4, paragrafo 2, lettera a),] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Articolo 2
Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

1.In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)"un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa" ("OS 1"), provvedendo a:

i)rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;

ii)permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

iii)rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;

iv)sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;

b)"un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi" ("OS 2"), provvedendo a:

i)promuovere misure di efficienza energetica;

ii)promuovere le energie rinnovabili;

iii)sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;

iv)promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi;

v)promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;

vi)promuovere la transizione verso un'economia circolare;

vii)rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento;

c)"un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC" ("OS 3"), provvedendo a:

i)rafforzare la connettività digitale;

ii)sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;

iii)sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera;

iv)promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile;

d)"un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" ("OS 4"), provvedendo a:

i)rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali;

ii)migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture;

iii)aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;

iv)garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base;

e)"un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali" ("OS 5")provvedendo a:

i)promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane;

ii)promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell'OS 2 e degli obiettivi specifici legati all'OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

3.Per quanto riguarda gli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", se tali attività:

a)migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi;

b)rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Articolo 3
Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1.Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2.Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

3.In funzione del rapporto del reddito nazionale lordo ("RNL"), gli Stati membri sono classificati come segue:

a)quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE ("gruppo 1");

b)quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE ("gruppo 2");

c)quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE ("gruppo 3");

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

4.Gli Stati membri rispettano i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

a)gli Stati membri del gruppo 1 assegnano almeno l'85 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 60 % all'OS 1;

b)gli Stati membri del gruppo 2 assegnano almeno il 45 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2;

c)gli Stati membri del gruppo 3 assegnano almeno il 35 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2.

5.I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 4 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

6.Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1, all'OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato.

Articolo 4
Ambito d'intervento del FESR

1.Il FESR sostiene:

a)gli investimenti in infrastrutture;

b)gli investimenti legati all'accesso ai servizi;

c)gli investimenti produttivi in PMI;

d)attrezzature, software e attività immateriali;

e)l'informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

f)l'assistenza tecnica.

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono inoltre beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

2.Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), il FESR può sostenere anche:

a)la condivisione di impianti e risorse umane;

b)gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all'OS 4 nell'ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx  [new ESF+].

Articolo 5
Ambito d'intervento del Fondo di coesione

1.Il Fondo di coesione sostiene:

a)gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente;

b)gli investimenti nella rete TEN-T;

c)l'assistenza tecnica.

Gli Stati membri provvedono ad assicurare un giusto equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b).

2.L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa 23 è utilizzato per i progetti TEN-T.

Articolo 6
Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione

1.Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a)lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b)gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ;

c)la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 25 ;

e)gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche;

f)gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;

g)gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui;

h)gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ;

i)gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente;

j)i finanziamenti per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:

i) all'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

ii) alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

2.Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso di energie rinnovabili.

3.I paesi e i territori d'oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg].

Articolo 7
Indicatori

1.Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a) , all'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto ii), e all'articolo [37, paragrafo 2,] lettera b), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

2.Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

3.Conformemente all'obbligo di informazione previsto all'articolo [38, paragrafo 3, lettera e), punto i)], del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato II.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'allegato I, al fine di effettuare i necessari adeguamenti dell'elenco di indicatori destinati ad essere utilizzati dagli Stati membri, e per modificare l'allegato II, al fine di effettuare i necessari adeguamenti delle informazioni sulla performance che devono essere trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II
Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 8
Sviluppo territoriale integrato

1.Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR].

2.L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire esclusivamente nelle forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Articolo 9
Sviluppo urbano sostenibile

1.Il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all'articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e concentrato su zone urbane ("sviluppo urbano sostenibile") nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

2.Almeno il 6 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale nell'ambito dell'OS 5.

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3.La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

4.Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

Articolo 10
Iniziativa urbana europea

1.Il FESR sostiene anche l'iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane e sostiene l'agenda urbana per l'UE.

2.L'iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:

a)il sostegno dello sviluppo di capacità;

b)il sostegno delle azioni innovative;

c)il sostegno della conoscenza, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane.

Articolo 11
Regioni ultraperiferiche

1.La dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.

2.La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:

a)le attività rientranti nell'ambito d'intervento definito all'articolo 4;

b)in deroga all'articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell'esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:

a)le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

b)gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

c)le esenzioni fiscali e l'esenzione dagli oneri sociali;

d)gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell'esercizio della potestà d'imperio.

Capo III
Disposizioni finali

Articolo 12
Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 13
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 27 .

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il Presidente    Il Presidente

(1)    COM(2018) 322 final del 2.5.2018.
(2)    Per una descrizione più approfondita delle sinergie, della coerenza e della conformità ad altre politiche dell'UE si veda la valutazione d'impatto.
(3)    [Reference].
(4)    [Reference], eccetto il "Programma dell'Unione per l'occupazione e l'innovazione sociale" e il "Programma dell'Unione per la salute".
(5)    [Reference], solo le componenti a gestione concorrente.
(6)    [Reference].
(7)    [Reference], eccetto il "Programma per le attrezzature di controllo doganali".
(8)    Per maggiori dettagli, si veda la valutazione d'impatto SWD(2018) 282, capitolo 3.1 sulla sussidiarietà e il valore aggiunto del FESR e del Fondo di coesione.
(9)    Cfr. documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE:    
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it .
(10)    Obiettivi per il periodo 2014-2020.
(11)    Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results.
(12)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(13)    GU C del , pag. .
(14)    GU C del , pag. .
(15)    Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
(16)    [Full reference - new CPR].
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 luglio 2017 - COM(2017) 376 final.
(18)    [Full reference - new ESF+].
(19)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(20)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(21)    Conclusioni del Consiglio su un'agenda urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.
(22)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(23)    Reference
(24)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
(25)    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(26)    Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).
(27)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.
Top

Strasburgo, 29.5.2018

COM(2018) 372 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

{SEC(2018) 268 final}
{SWD(2018) 282 final}
{SWD(2018) 283 final}


ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione - articolo 7, paragrafo 1 1

Tabella 1: Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione**

Obiettivo strategico

Output

Risultati

1)

2)

3)

1. Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

RCO 2 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)*
RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni*
RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari*
RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario*
RCO 05 - Start-up beneficiarie di un sostegno*
RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno
RCO 07 - Istituti di ricerca che partecipano a progetti di ricerca comuni
RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione
RCO 10 - Imprese che collaborano con istituti di ricerca

RCO 96 – Investimenti interregionali in progetti UE*

RCR 3 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno* 
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)*
RCR 03 - PMI che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*
RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing*
RCR 05 - PMI che innovano all'interno dell'impresa*
RCR 06 - Domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti*
RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello* 
RCR 08 - Pubblicazioni congiunte pubblico/privato

RCO 12 - Imprese beneficiarie di un sostegno per la digitalizzazione dei loro prodotti e servizi
RCO 13 - Servizi e prodotti digitali sviluppati per le imprese
RCO 14 - Istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di servizi e applicazioni digitali

RCR 11 - Utenti di nuovi servizi e applicazioni digitali pubblici*
RCR 12 - Utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese*
RCR 13 - Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale*
RCR 14 - Imprese che usano servizi digitali pubblici*

RCO 15 - Nuova capacità di incubazione commerciale*

RCR 16 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*
RCR 17 - Imprese attive da 3 anni ancora presenti sul mercato*
RCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione un anno dopo la creazione degli stessi
RCR 19 - Imprese con un fatturato elevato

RCR 25 - Valore aggiunto per dipendente nelle PMI beneficiarie di un sostegno*

RCO 16 - Portatori di interessi che partecipano al processo di scoperta imprenditoriale
RCO 17 - Investimenti in ecosistemi locali/regionali per lo sviluppo di competenze

RCO 101 - PMI che investono nello sviluppo di competenze

RCO 102 - PMI che investono in sistemi di gestione della formazione* 

RCR 24 - PMI che traggono vantaggio da attività di sviluppo delle competenze svolte da un ecosistema locale/regionale
RCR 97 - Tirocini che beneficiano di un sostegno nelle PMI

RCR 98 - Personale delle PMI che completa un percorso di istruzione e formazione professionale permanente (CVET) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCR 99 - Personale delle PMI che completa una formazione alternativa per attività di servizi ad alta intensità di conoscenza (KISA - knowledge intensive service activities) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCR 100 - Personale di PMI che completa una formazione formale per lo sviluppo di competenze (KISA) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

RCO 18 - Famiglie che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione
RCO 19 - Edifici pubblici che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica
RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento recentemente costruite o migliorate

RCR 26 - Consumo energetico annuo finale (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)
RCR 27 - Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica
RCR 28 - Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra*
RCR 30 - Imprese con una prestazione energetica migliore

RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

RCO 97 - Numero di comunità energetiche e di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno*

RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)
RCR 32 - Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

RCO 23 - Sistemi di gestione digitali per reti intelligenti

RCO 98 - Famiglie beneficiarie di un sostegno per l'uso di reti energetiche intelligenti

RCR 33 - Utenti allacciati a reti intelligenti
RCR 34 - Lancio di progetti sulle reti intelligenti

RCO 24 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità* 
RCO 25 - Opere di protezione per fasce costiere, rive fluviali e lacustri e contro le frane, recentemente costruite o consolidate per proteggere le persone, i beni e l'ambiente naturale
RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite per l'adattamento ai cambiamenti climatici
RCO 27 - Strategie nazionali/regionali/locali per l'adattamento ai cambiamenti climatici
RCO 28 - Zone oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi

RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni
RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi
RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le calamità naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)

RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*
RCR 38 - Tempi medi stimati di risposta a situazioni di calamità*

RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinforzate di allacciamento idrico delle abitazioni
RCO 31 - Lunghezza delle reti di raccolta delle acque di scarico nuove o rinforzate
RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

RCR 41 - Popolazione allacciata a reti di approvvigionamento idrico migliorate
RCR 42 - Popolazione allacciata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue
RCR 43 - Perdite di acqua
RCR 44 - Acque reflue trattate in maniera adeguata

RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti

RCR 46 - Popolazione che utilizza impianti di riciclaggio dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti di piccole dimensioni
RCR 47 - Rifiuti riciclati
RCR 48 - Rifiuti riciclati usati come materie prime
RCR 49 - Rifiuti recuperati

RCO 36 - Superficie delle infrastrutture verdi che beneficiano di un sostegno nelle zone urbane
RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento in conformità al quadro di azioni prioritarie

RCO 99 - Superficie al di fuori dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento

RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno
RCO 39 - Sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installati

RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o rinnovate in zone urbane
RCR 51 - Popolazione che beneficia di misure per la riduzione del rumore
RCR 52 - Terreni ripristinati usati come spazi verdi, per l'edilizia popolare e per attività economiche o per la collettività



3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

RCO 41 - Ulteriori famiglie con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità
RCO 42 - Ulteriori imprese con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 53 - Famiglie con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità
RCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 43 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno - TEN-T 4
RCO 44 - Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno - altre
RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - TEN-T
RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate - altre

RCR 55 - Utenti di strade recentemente costruite, ricostruite o ristrutturate

RCR 56 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura stradale

RCR 101 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura ferroviaria

RCO 47 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno - TEN-T
RCO 48 - Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno - altre
RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T
RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - altre
RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o ristrutturate - TEN-T
RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o ristrutturate - altre
RCO 53 - Stazioni e strutture ferroviarie - nuove o ristrutturate
RCO 54 - Connessioni intermodali - nuove o modernizzate

RCO 100 - Numero di porti che beneficiano di un sostegno

RCR 57 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
RCR 58 - Numero annuale di passeggeri sulle linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno
RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci
RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne

RCO 55 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane - nuove
RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane - ricostruite/modernizzate
RCO 57 - Materiale rotabile per il trasporto pubblico rispettoso dell'ambiente
RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento) beneficiarie di un sostegno
RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati

RCR 62 - Numero annuale di passeggeri sui trasporti pubblici
RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove/modernizzate
RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti



4. Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

RCO 61 - Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture dei servizi per l'impiego potenziate (capacità)

RCR 65 - Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a servizi per l'impiego beneficiari di un sostegno

RCO 63 - Nuove capacità delle infrastrutture di accoglienza temporanee
RCO 64 - Capacità delle abitazioni ripristinate - migranti, rifugiati e persone richiedenti/sotto protezione internazionale

RCO 65 - Capacità delle abitazioni ripristinate - altro

RCR 66 - Occupazione delle infrastrutture di accoglienza temporanee costruite o rinnovate
RCR 67 - Occupazione delle abitazioni ripristinate - migranti, rifugiati e persone richiedenti/sotto protezione internazionale

RCR 68 - Occupazione delle abitazioni ripristinate - altro

RCO 66 - Numero di bambini per classe nelle infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)
RCO 67 - Numero di studenti per classe nelle infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)

RCR 70 - Numero annuale di bambini che utilizzano le infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno
RCR 71 - Numero annuale di studenti che utilizzano le infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno

RCO 69 - Capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria beneficiarie di un sostegno
RCO 70 - Capacità delle infrastrutture sociali beneficiarie di un sostegno (diverse dalle abitazioni)

RCR 72 - Persone con accesso a servizi di assistenza sanitaria migliorati
RCR 73 - Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sanitaria beneficiarie di un sostegno
RCR 74 - Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sociale beneficiarie di un sostegno
RCR 75 - Tempi medi di risposta dei servizi medici di emergenza in una zona beneficiaria di un sostegno

5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali

RCO 74 - Popolazione oggetto delle strategie di sviluppo urbano integrato
RCO 75 - Strategie integrate di sviluppo urbano
RCO 76 - Progetti collaborativi
RCO 77 - Capacità delle infrastrutture culturali e turistiche beneficiarie di un sostegno

RCR 76 - Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo urbano
RCR 77 - Turisti/visite nei siti beneficiari di un sostegno* 
RCR 78 - Utenti che beneficiano dell'infrastruttura culturale beneficiaria di un sostegno

RCO 80 - Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

 



Indicatori orizzontali - Attuazione

RCO 95 - Personale finanziato dal FESR e dal Fondo di coesione

RCR 91 - Tempi medi per la pubblicazione degli inviti, la selezione dei progetti e la firma dei contratti*
RCR 92 - Tempi medi per la presentazione di un'offerta (dall'avvio della procedura di appalto fino alla firma del contratto)*
RCR 93 - Tempi medi per l'attuazione di un progetto (dalla firma del contratto fino all'ultimo pagamento)*
RCR 94 - Aggiudicazione unica per gli interventi del FESR e del Fondo di coesione*

** Per motivi di presentazione, gli indicatori sono raggruppati sotto un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. Nell'ambito dell’obiettivo 5, in particolare, gli obiettivi specifici degli obiettivi strategici 1-4 possono essere utilizzati con gli indicatori pertinenti. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei programmi, gli indicatori contrassegnati con un asterisco (*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell’ambito di più di uno degli obiettivi strategici 1-4.

Tabella 2: Indicatori comuni supplementari di output e di risultato per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per Interreg

RCO 81 - Partecipanti a iniziative di mobilità transfrontaliera
RCO 82 - Partecipanti ad azioni comuni di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale
RCO 83 - Strategie o piani d'azione comuni elaborati o attuati
RCO 84 - Attività pilota comuni attuate nell'ambito di progetti
RCO 85 - Partecipanti a programmi di formazione comuni

RCO 96 - Ostacoli amministrativi o giuridici riscontrati
RCO 86 - Accordi amministrativi o giuridici comuni firmati
RCO 87 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero
RCO 88 - Progetti transfrontalieri di apprendimento tra pari volti a migliorare le attività di cooperazione
RCO 89 - Progetti transfrontalieri volti a migliorare la governance multilivello
RCO 90 - Progetti transfrontalieri che conducono alla creazione di reti/cluster

RCR 79 - Strategie o piani d'azione comuni adottati da organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente
RCR 80 - Attività pilota comuni riprese o sviluppate ulteriormente da organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente
RCR 81 - Partecipanti che completano programmi di formazione comuni
RCR 82 - Ostacoli amministrativi o giuridici affrontati o attenuati
RCR 83 - Persone oggetto di accordi comuni firmati
RCR 84 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero per 6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto
RCR 85 - Partecipanti ad azioni comuni per 6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto
RCR 86 - Portatori di interessi/ istituzioni con una migliore capacità di cooperazione transfrontaliera

(1)

     Da utilizzare, per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per Interreg, in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a), e all'articolo [36, paragrafo 2], lettera b) [trasmissione dei dati] del regolamento (UE) [new CPR], nonché per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in conformità all'articolo [17, paragrafo 3], lettera d), punto ii), del regolamento (UE) [new CPR] e per Interreg in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) [new ETC regulation].

(2)

   RCO: indicatore di output comune della politica regionale (Regional policy Common Output indicator).

(3)

   RCR: indicatore di risultato comune della politica regionale (Regional policy Common Result indicator).

(4)

   Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

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Strasburgo, 29.5.2018

COM(2018) 372 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

{SEC(2018) 268 final}
{SWD(2018) 282 final}
{SWD(2018) 283 final}


ALLEGATO II

Insieme dei principali indicatori di performance per il FESR e il Fondo di coesione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 1  

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Output

Risultati

1)

2)

3)

4)

1. Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

i) Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

CCO 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno per l'innovazione
CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

CCR 01 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione, di marketing, di processi o di prodotti

ii) Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

CCO 03 - Imprese e istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e applicazioni digitali

CCR 02 - Ulteriori utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese e istituti pubblici

iii) Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per la creazione di posti di lavoro e di crescita

CCR 03 - Posti di lavoro creati in PMI beneficiarie di un sostegno

iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

CCO 05 - PMI che investono nello sviluppo di competenze

CCR 04 - Personale di PMI che fruisce di formazioni per lo sviluppo di competenze



2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

i) Promuovere misure di efficienza energetica

CCO 06 - Investimenti in misure per migliorare l'efficienza energetica

CCR 05 - Beneficiari con una migliore classificazione energetica

ii) Promuovere le energie rinnovabili

CCO 07 - Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

CCR 06 - Volume delle energie rinnovabili supplementari prodotte

iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale

CCO 08 - Sistemi di gestione digitali sviluppati per reti intelligenti

CCR 07 - Ulteriori utenti connessi a reti intelligenti

iv) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

CCO 09 - Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità

CCR 08 - Ulteriore popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre calamità naturali connesse al clima

v) Promuovere la gestione sostenibile dell'acqua

CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

CCR 09 - Ulteriore popolazione collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare

CCO 11 - Nuove o maggiori capacità di riciclaggio dei rifiuti

CCR 10 - Rifiuti supplementari riciclati

vii) Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

CCO 12 - Superficie delle infrastrutture verdi nelle zone urbane

CCR 11 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria



3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

i) Rafforzare la connettività digitale

CCO 13 - Ulteriori famiglie e imprese con copertura di reti a banda larga ad altissima capacità

CCR 12 - Ulteriori famiglie e imprese con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità

ii) Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile

CCO 14 - Rete TEN-T stradale: strade nuove o ristrutturate

CCR 13 - Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura stradale

iii) Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

CCO 15 - Rete TEN-T ferroviaria: linee ferrovie nuove o ristrutturate

CCR 14 - Numero di passeggeri serviti annualmente da migliori trasporti ferroviari

iv) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile

CCO 16 - Estensione e modernizzazione delle linee tranviarie e metropolitane

CCO 15 - Utenti serviti annualmente da linee tranviarie e metropolitane nuove e modernizzate

4. Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

i) Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali

CCO 17 - Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture potenziate dei servizi per l'impiego

CCR 16 - Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a strutture potenziate dei servizi per l'impiego

ii) Migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture

CCO 18 - Nuove o maggiori capacità delle infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza all'infanzia

CCR 17 - Utenti che utilizzano annualmente le infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza all'infanzia nuove o modernizzate

iii) Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

CCO 19 - Capacità supplementari delle infrastrutture di accoglienza create o ristrutturate

CCR 18 - Utenti che utilizzano annualmente nuove e migliori strutture di accoglienza e di alloggio

iv) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

CCO 20 - Nuova o maggiore capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria

CCR 19 - Popolazione con accesso a migliori servizi di assistenza sanitaria

5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali

i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane

CCO 21 - Popolazione compresa nelle strategie di sviluppo urbano integrato

 

(1)

Tali indicatori saranno utilizzati dalla Commissione conformemente al suo obbligo di informazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del [pertinente] regolamento finanziario.

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