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Document 52018PC0328

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

    COM/2018/328 final - 2018/0133 (NLE)

    Bruxelles, 2.5.2018

    COM(2018) 328 final

    2018/0133(NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti
    dall’imposta sul valore aggiunto


    RELAZIONE

    1.Contesto della proposta

    Scopo della presente proposta è semplificare notevolmente gli aspetti inerenti alle risorse proprie dell’imposta sul valore aggiunto modificando il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio 1 : l’elemento fondamentale diventano ora le forniture soggette a un’aliquota normale (così l’aliquota media ponderata non sarà necessaria), mentre il numero di rettifiche è ridotto al minimo indispensabile e le compensazioni finanziarie sono state eliminate. Si propone inoltre una percentuale comune, basata sui dati finanziari più recenti degli Stati membri.

    La presente proposta fa parte integrante della riforma del sistema delle risorse proprie delineata nella proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea 2 . Tale riforma fa seguito alle raccomandazioni proposte dal gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, che ha pubblicato la propria relazione finale nel dicembre 2016 3 .

    La proposta si richiama a esperienze precedenti di gestione delle risorse proprie e mira a semplificare il calcolo della risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto. Inoltre essa razionalizza le modalità pratiche. Una spiegazione più dettagliata figura nella sezione 5.

    Considerata la natura delle risorse proprie, la loro gestione dipende dalla corretta applicazione di altre politiche dell’Unione, in particolare quelle relative al mercato interno e alla fiscalità.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    La base giuridica del regolamento proposto è l’articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In conformità all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 4 e all’articolo 6, paragrafo 3, della proposta di decisione sulle risorse proprie, gli Stati membri mettono le risorse a disposizione della Commissione “conformemente ai regolamenti” adottati a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Inoltre, poiché il presente regolamento modifica un regolamento vigente, è appropriato utilizzare lo stesso tipo di strumento.

    Data la natura del bilancio dell’Unione e delle risorse proprie che ne costituiscono le entrate, il sistema delle risorse proprie e la loro messa a disposizione devono essere gestiti in una prospettiva unionale, cosa che non può essere fatta dagli Stati membri.

    La presente proposta di regolamento integra le disposizioni già vigenti relative alla “messa a disposizione”, in particolare il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 5 .

    È nell’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri garantire che il sistema delle risorse proprie funzioni correttamente e il regolamento proposto è inteso a facilitare la cooperazione reciproca.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

    La presente proposta è parte del pacchetto legislativo sulle risorse proprie relativo al periodo 2021-2027. Al fine di semplificare la risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto è opportuno modificare l’attuale regolamento sulle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

    La relazione della proposta di nuova decisione sulle risorse proprie fornisce maggiori informazioni sulle relazioni e i documenti recenti che esaminano la necessità di riformare il sistema delle risorse proprie.

    La presente proposta non è correlata al programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficienza normativa (REFIT). Essa è mirata agli Stati membri e non alle microimprese o alle piccole e medie imprese o ad altri portatori di interesse. In linea di principio essa è neutra rispetto alla competitività settoriale dell’Unione e al commercio internazionale. La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

    4.Incidenza sul bilancio

    L’incidenza sul bilancio della presente proposta e del pacchetto legislativo sulle risorse proprie è illustrata in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa acclusa alla proposta di regolamento relativo alla messa a disposizione delle nuove risorse proprie 6 . Il sistema riformato delle risorse proprie, compreso il sistema riformato dell’imposta sul valore aggiunto, può essere attuato allo stesso livello di stanziamenti amministrativi e di organico del sistema attuale.

    5.ALTRI ELEMENTI

    L’applicazione del presente regolamento formerà oggetto di dibattito periodico in sede di comitato consultivo delle risorse proprie, come avviene attualmente.

    La proposta della Commissione può essere sintetizzata come segue.

    L’articolo 1, punto 1, della proposta sopprime la precedente suddivisione in sei titoli del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    L’articolo 1, punto 2, della proposta modifica l’articolo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 come segue.

    L’articolo 1 è aggiornato per tenere conto del fatto che la risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto deve essere incentrata sulle forniture al consumo finale soggette a un’aliquota normale. Esso fa inoltre riferimento all’aliquota uniforme di prelievo di cui alla proposta di nuova decisione sulle risorse proprie. Per aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto si dovrebbe intendere l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 96 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 7 .

    L’articolo 1, punto 3, della proposta sopprime l’articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    Il dispositivo è stato trasferito all’articolo 3, mentre le disposizioni non normative, che stabiliscono il quadro generale, sono ora contenute nei considerando.

    L’articolo 1, punto 4, della proposta sostituisce gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 come segue.

    Articolo 3, paragrafo 1: per fornire una fonte di dati incontestabile e affidabile, la base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale deve essere ricavata dalle entrate totali nette dell’imposta sul valore aggiunto riscosse in un anno civile in ciascuno Stato membro, rettificate in funzione delle peculiarità territoriali elencate nella direttiva relativa all’imposta sul valore aggiunto;

    articolo 3, paragrafo 2: per ottenere le forniture al consumo finale soggette a un’aliquota normale, le entrate nette rettificate sono moltiplicate per la quota comune dell’Unione;

    articolo 3, paragrafo 3: dato che gli Stati membri applicano aliquote normali diverse, le entrate non possono essere utilizzate per applicare l’aliquota uniforme di prelievo. Pertanto le forniture al consumo finale soggette a un’aliquota normale dovrebbero essere divise per l’aliquota normale dello Stato membro per ottenere invece la base dell’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale;

    articolo 3, paragrafo 4: l’aliquota uniforme di prelievo è applicata alla base dell’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale per ottenere la risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale destinata ad alimentare il bilancio dell’UE;

    articolo 3, paragrafo 5: se uno Stato membro viola la direttiva relativa all’imposta sul valore aggiunto, le entrate nette riscosse provenienti dall’imposta sul valore aggiunto dovrebbero essere rettificate per garantire un trattamento equo tra gli Stati membri;

    articolo 4: quando uno Stato membro, seguendo le procedure adeguate, decide di modificare la propria aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 4 indica il metodo standardizzato per tenere conto di tale modifica. Il metodo considera le aliquote vigenti prima e dopo la modifica.

    L’articolo 1, punto 5, della proposta sopprime gli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    Gli articoli 5 e 6 sono soppressi in quanto la proposta prevede un ricorso minimo alle rettifiche e nessuna compensazione.

    L’articolo 1, punto 6, della proposta modifica l’articolo 7 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 come segue.

    L’articolo 7 rimane virtualmente invariato. All’inizio del paragrafo 1 “anteriormente al” è sostituito da “entro il”. Al paragrafo 2 sono incluse le modifiche derivanti dalla soppressione degli articoli 5 e 6 e dallo spostamento dell’articolo 11 all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 20xx/xxxx del Consiglio.

    L’articolo 1, punto 7, della proposta sostituisce l’articolo 8 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    L’articolo 8 rimane invariato nella sostanza. Esso sostituisce il riferimento alla “base delle risorse IVA” con “base della risorsa proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale”.

    L’articolo 1, punto 8, della proposta sostituisce l’articolo 10 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    L’articolo 10 rimane invariato nella sostanza, ma è modificato per tenere conto dell’ambito di applicazione della presente proposta. Il riferimento agli articoli 5 e 6 è stato rimosso, in quanto si propone di porre termine alle compensazioni e ad alcune rettifiche. Per semplificare le procedure, l’articolo 10, paragrafo 2, è stato modificato da “La Commissione esamina […]” a “La Commissione può adottare […]”.

    L’articolo 1, punto 9, della proposta modifica l’articolo 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    Articolo 11: l’articolo 11, paragrafo 1, è spostato all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 20xx/xxxx del Consiglio. Il testo spostato rimane invariato nella sostanza, ma è stato adattato al fatto che l’aliquota media ponderata non rientra nella presente proposta. L’articolo 11, paragrafo 3, è stato riformulato per tenere conto del fatto che le disposizioni in materia di controllo sono state spostate al regolamento (UE, Euratom) n. 20xx/xxxx del Consiglio.

    L’articolo 1, punto 10, della proposta modifica l’articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    L’articolo 12 rimane invariato nella sostanza, ma è modificato per tenere conto dell’ambito di applicazione della proposta. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sulla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto in termini più generali e unicamente con riguardo alle modifiche pertinenti introdotte nei processi e nelle procedure amministrative di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre il periodo di riferimento delle relazioni da parte della Commissione è stato armonizzato con i periodi stabiliti in altri regolamenti e altre direttive del settore fiscale. Per valutare l’efficacia delle procedure di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto è più importante riferire in merito ai miglioramenti introdotti dagli Stati membri nella riscossione dell’imposta sul valore aggiunto piuttosto che alle procedure in sé. Il testo è stato modificato di conseguenza.

    L’articolo 1, punto 11, della proposta sostituisce l’articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

    Articolo 13: questo articolo è modificato per tenere conto dell’ambito di applicazione della proposta. Tale obiettivo è conseguito eliminando i riferimenti alle “autorizzazioni”.

    L’articolo 2 della proposta riguarda l’entrata in vigore, l’applicazione e la retroattività nonché l’impatto sul regime delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla nuova decisione sulle risorse proprie. Si prevede che il nuovo regime sulle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto si applicherà retroattivamente dall’inizio del periodo, ossia dal 1° gennaio 2021; pertanto le rettifiche di estratti compilati prima di tale data seguiranno le norme vigenti a tale data.

    È stata infine introdotta una modifica terminologica generale: “risorse IVA” diventa “risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto”.

    2018/0133 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti
    dall’imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, paragrafo 2,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo 8 ,

    visto il parere della Corte dei conti europea 9 ,

    considerando quanto segue:

    (1)La risorsa propria dell’Unione basata su una quota dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio 10 (“risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale”) dovrebbe essere messa a disposizione dell’Unione nelle migliori condizioni possibili. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla messa a disposizione, da parte degli Stati membri, di tale risorsa per il bilancio dell’Unione.

    (2)A fini di semplicità e trasparenza e per ridurre l’onere amministrativo, la risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale dovrebbe essere calcolata sulla base di una quota comune, a livello dell’Unione, delle operazioni soggette a un’aliquota normale. Tale quota dovrebbe rappresentare la media delle quote più basse delle forniture al consumo finale soggette a un’aliquota normale negli Stati membri su un periodo di cinque anni, calcolata utilizzando la contabilità e i dati finanziari nazionali approvati dal comitato consultivo delle risorse proprie.

    (3)Le modalità di calcolo della base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale dovrebbero essere determinate in modo uniforme a partire dalle entrate effettivamente riscosse per ogni anno civile e questo dovrebbe essere il metodo unico definitivo per determinare la base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale.

    (4)È pertanto appropriato modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1553/89.

    (5)Per motivi di coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia le modifiche al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 non dovrebbero applicarsi alla rettifica degli estratti della base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto per gli esercizi finanziari anteriori al 2021,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 è così modificato:

    (1)le seguenti suddivisioni e i relativi titoli sono soppressi:

    (a)“Titolo I - Disposizioni generali”;

    (b)“Titolo II – Campo d’applicazione”;

    (c)“Titolo III - Metodo di calcolo”;

    (d)“Titolo IV - Disposizioni sulla contabilizzazione e sulla messa a disposizione”;

    (e)“Titolo V - Disposizioni sul controllo”;

    (f)“Titolo VI- Disposizioni finali”;

    (2)l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 1

    La risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale è calcolata applicando un’aliquota uniforme di prelievo, fissata conformemente alla decisione 20xx/xxxx/UE del Consiglio*, alla base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale determinata conformemente al presente regolamento.

    L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto è l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 96 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio**.

    * Decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio, del [DATA] relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L […] del […], pag. […]).

    ** Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).”;

    (3)l’articolo 2 è soppresso;

    (4)gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    “Articolo 3

    1.Per un dato anno civile la base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale è calcolata da ciascuno Stato membro a partire dalle entrate totali nette dell’imposta sul valore aggiunto riscosse sulle operazioni imponibili di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE da tale Stato membro durante lo stesso anno civile. Detto importo è rettificato per tenere conto degli importi seguenti:

    (a)gli importi che dovrebbero essere considerati ai fini delle risorse proprie come operazioni effettuate in provenienza da o a destinazione di uno Stato membro, anche se sono effettuate in provenienza da o a destinazione di uno dei territori di cui all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE;

    (b)gli importi provenienti da uno dei luoghi di cui all’articolo 7 della direttiva 2006/112/CE, nella misura in cui gli Stati membri possono dimostrare che le entrate vi sono state trasferite.

    2.L’importo ottenuto in conformità al paragrafo 1 è moltiplicato per 45%.

    3.L’importo ottenuto in conformità al paragrafo 2 è diviso per l’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2006/112/CE nell’anno in cui le entrate provenienti dall’imposta sul valore aggiunto sono state riscosse.

    4.L’importo ottenuto in conformità al paragrafo 3 è moltiplicato per l’aliquota uniforme di prelievo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 20xx/xxxx del Consiglio* per ottenere la risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale che deve essere messa a disposizione del bilancio dell’Unione.

    5.Se ha luogo un’infrazione della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, ne risultano ridotte le risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale, l’Unione ha il diritto di ricevere l’intero importo delle risorse proprie in questione, maggiorato degli interessi di mora, a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio**.

    Articolo 4

    1.La base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale è calcolata sulla base degli anni civili.

    2.Quando uno Stato membro modifica l’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto, l’aliquota modificata si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese in cui la nuova aliquota normale è entrata in vigore. Ai fini del calcolo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, le due aliquote si applicano pro rata temporis.

    * Regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio, del [DATA], che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L […], del […], pag. […]).

    ** Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).”;

    (5)gli articoli 5 e 6 sono soppressi;

    (6)all’articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    “1.    Entro il 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto dell’ammontare totale della base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale, calcolata conformemente all’articolo 3, relativa all’anno civile precedente ed alla quale deve essere applicata l’aliquota prevista all’articolo 1.

    2.    L’estratto contiene tutti i dati utilizzati per stabilire la base che sono necessari per i controlli di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 20xx/xxxx.”;

    (7)l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 8

    Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale per il successivo esercizio.”;

    (8)l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 10

    1.Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 30 aprile di ogni esercizio, circa le soluzioni e le relative modifiche che propongono di adottare per determinare l’importo di cui all’articolo 3, paragrafo 1. La soluzione proposta indica, ove occorra, la natura dei dati che essi considerano adeguati, nonché una stima del valore della base per ciascuna di tali rettifiche.

    Entro il 31 maggio la Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui al primo comma ricevute da ciascuno Stato membro.

    2.La Commissione può adottare atti di esecuzione in merito alle soluzioni proposte dagli Stati membri in conformità al paragrafo 1. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 13, paragrafo 2.”;

    (9)l’articolo 11 è così modificato:

    (a)il paragrafo 1 è soppresso;

    (b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    “A seguito dei controlli di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx, l’estratto annuale relativo ad un dato esercizio è rettificato alle condizioni previste all’articolo 9.”;

    (10)l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 12

    1.Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni su tutte le modifiche pertinenti introdotte nei processi e nelle procedure amministrative che applicano per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.

    2.La Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri interessati, la possibilità di proporre eventuali miglioramenti dei processi e delle procedure per renderli più efficaci.

    3.La Commissione compila ogni cinque anni una relazione sulle misure adottate e sui progressi realizzati dagli Stati membri nella riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e sugli eventuali miglioramenti proposti.

    La Commissione presenta questa relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta entro il 31 dicembre 2023.”;

    (11)l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 13

    1.La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie istituito dall’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 20xx/xxxx. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione 20xx/xxxx/EU, Euratom.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Tuttavia l’articolo 1 non si applica alla rettifica degli estratti della base della risorsa propria proveniente dall’imposta sul valore aggiunto per gli esercizi finanziari anteriori al 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
    (2)    COM(2018) 325 final del 2 maggio 2018.
    (3)    Futuro finanziamento dell’UE. Relazione finale e raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie. Dicembre 2016.
    (4)    Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (2014/335/EU, Euratom) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
    (5)    Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
    (6)    COM(2018) 326 final del 2 maggio 2018.
    (7)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
    (8)    GU C [...] del [...], pag. [...].
    (9)    GU C [...] del [...], pag. [...].
    (10)    GU L [...] del [...], pag. [...].
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