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Document 52018PC0287

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    COM/2018/287 final - 2018/0141 (NLE)

    Bruxelles, 15.5.2018

    COM(2018) 287 final

    2018/0141(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


    RELAZIONE

    A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

    Con lettere protocollate dalla Commissione rispettivamente il 9 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2018, la Germania e la Polonia hanno chiesto di essere autorizzate a derogare all'articolo 5 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 5 marzo 2018, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania e della Polonia. Con lettere datate 6 marzo 2018, essa ha comunicato alla Germania e alla Polonia di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Al fine di migliorare il traffico fra la Germania e la Polonia, tali Stati membri hanno l'intenzione di concludere un accordo relativo alla costruzione di un nuovo ponte fra KüstrinKietz e Kostrzyn nad Odrą (in appresso "l'accordo").

    Secondo tale accordo la Germania e la Polonia effettueranno un investimento comune che consiste nella demolizione del ponte frontaliero esistente e nella costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą. Per quanto concerne l'IVA, l'articolo 9 dell'accordo prevede che il territorio di tale investimento sia considerato territorio polacco, per quanto riguarda le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'esecuzione dell'investimento previsto.

    Conformemente al principio di applicazione territoriale sancito nella direttiva IVA, per quanto riguarda le forniture di merci e servizi è necessario accertare ove esse avvengono. Per tale motivo, sarebbe di norma necessario accertare se tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'esecuzione dell'investimento avvengono in Polonia o in Germania. La Polonia e la Germania ritengono che l'applicazione di questa norma possa apparire complessa per i soggetti passivi e per le autorità tributarie. Esse considerano che le disposizioni fiscali dell'accordo semplificheranno gli obblighi in materia di imposte e la riscossione delle imposte.

    Alla luce di quanto esposto, la Germania e la Polonia hanno chiesto di essere autorizzate a derogare all'articolo 5 della direttiva IVA ai sensi dell'articolo 395 della medesima direttiva e a disporre che, ai fini dell'IVA, tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'esecuzione dell'investimento previsto avvengano in territorio polacco e siano quindi assoggettati all'IVA polacca.

    Per quanto attiene alla manutenzione dei ponti frontalieri fra la Germania e la Polonia, essa è disciplinata da un accordo concluso fra la Germania e la Polonia il 20 marzo 1995.

    In precedenti occasioni il Consiglio ha autorizzato deroghe al principio di territorialità, fra l'altro fra la Germania e la Polonia 2 , la Repubblica ceca 3 e la Svizzera 4 nonché fra la Polonia e l'Ucraina 5 .

    Poiché tutte le forniture connesse all'investimento in questione saranno soggette all'IVA polacca, la misura di deroga non inciderà negativamente sull'imposizione del consumo finale e di conseguenza sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    Alla luce di quanto suesposto, si propone di concedere la deroga richiesta.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 395 della direttiva IVA.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Proporzionalità

    La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

    Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

    Scelta dello strumento

    Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

    A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La presente proposta si basa su domande presentate dalla Germania e dalla Polonia e concerne solo questi Stati membri.

    Assunzione e uso di perizie

    Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

    Valutazione d'impatto

    La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio consente alla Germania e alla Polonia di trattare tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati alla demolizione e alla costruzione del ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą come se avvenissero in Polonia, assoggettandoli quindi all'IVA polacca. Si prevede che la misura semplificherà gli obblighi in materia di imposta per le imprese e la riscossione delle imposte da parte delle autorità. Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, l'impatto sarà comunque limitato.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha incidenza finanziaria sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, poiché tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'investimento previsto saranno assoggettati all'IVA polacca.

    2018/0141 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Germania e la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 6 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con lettere protocollate dalla Commissione, rispettivamente il 9 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2018, la Germania e la Polonia hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE.

    (2)In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 5 marzo 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania e dalla Polonia. Con lettere del 6 marzo 2018 la Commissione ha comunicato alla Germania e alla Polonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

    (3)A norma dell'accordo che la Germania e la Polonia intendono concludere relativamente alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą, per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), si ritiene che il cantiere sia ubicato sul territorio polacco per quanto riguarda le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati all'esecuzione dell'investimento previsto nell'ambito dell'accordo.

    (4)La Germania e la Polonia ritengono pertanto che le disposizioni fiscali dell'accordo siano giustificate ai fini della semplificazione delle procedure di conformità agli obblighi in materia di IVA. In assenza di tali disposizioni sarebbe necessario ripartire le transazioni sulla base del territorio in cui esse avvengono, il che comporterebbe complicazioni per le imprese contraenti responsabili dell'opera.

    (5)Considerato che la misura speciale soggetta alla domanda di autorizzazione avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale degli Stati membri riscosso allo stadio del consumo finale, è opportuno derogare all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE e disporre che, ai fini dell'IVA, tutte le forniture di merci e servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą avvengano sul territorio della Polonia e siano quindi assoggettati all'IVA polacca.

    (6)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Germania e la Polonia sono autorizzate a trattare la zona del cantiere del ponte frontaliero fra Küstrin-Kietz e Kostrzyn nad Odrą come parte del territorio della Polonia ai fini delle forniture di merci e servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di merci destinati alla demolizione del ponte frontaliero esistente e alla costruzione di un nuovo ponte frontaliero.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (2)    Decisione 95/115/CE del Consiglio del 30 marzo 1995 (GU L 80 dell'8.4.1995, pag. 47); Decisione  96/402/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 35); Decisione 95/435/CE del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 34) e decisione 2001/741/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 28).
    (3)    Decisione 97/188/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 (GU L 80 del 21.3.1997, pag. 18); decisione 97/511/CE del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 39) e decisione 2001/742/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 30).
    (4)    Decisione 2003/544/CE del Consiglio del 15 luglio 2003 (GU L 186 del 25.7.2003, pag. 36) e decisione 2005/911/CE del Consiglio del 12 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 30).
    (5)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1769 del Consiglio, del 25 settembre 2017 (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 73). 
    (6)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
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