COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.3.2018
COM(2018) 134 final
2018/0060(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2018) 73 final}
{SWD(2018) 74 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta è una parte importante del lavoro inteso a rafforzare l’Unione economica e monetaria (UEM) dell’Europa. Un sistema finanziario più integrato aumenterà la resilienza dell’UEM agli shock negativi, facilitando la condivisione privata del rischio a livello transfrontaliero e riducendo nel contempo l’esigenza di condivisione pubblica del rischio. Al fine di conseguire tali obiettivi, l’UE deve ora completare l’Unione bancaria e predisporre tutti gli elementi costitutivi dell’Unione dei mercati dei capitali (UMC). La comunicazione della Commissione dell’11 ottobre 2017 indica la via da seguire per completare l’Unione bancaria promuovendo in parallelo la riduzione e la condivisione del rischio, nel quadro della tabella di marcia per rafforzare l’UEM stabilita dalla Commissione il 6 dicembre 2017.
Affrontare la questione degli stock elevati di crediti deteriorati e di esposizioni deteriorate e del loro possibile accumulo in futuro è un elemento importante degli sforzi dell’Unione per ridurre ulteriormente i rischi nel sistema bancario e consentire alle banche di concentrarsi sulla concessione di prestiti alle imprese e ai cittadini. Le discussioni in corso in seno al Consiglio confermano la necessità di realizzare ulteriori progressi nell’affrontare la questione dei crediti deteriorati per completare l’Unione bancaria, che costituisce una priorità assoluta nell’agenda dei leader.
Stock elevati di crediti deteriorati possono pesare sulle prestazioni delle banche principalmente in due modi. In primo luogo, rispetto ai crediti in bonis essi generano meno entrate per la banca, riducendone di conseguenza la redditività, e possono causare perdite in grado di ridurne il capitale. Nei casi più gravi, tali effetti possono compromettere la sopravvivenza della banca, con potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria. In secondo luogo, i crediti deteriorati vincolano una quota significativa delle risorse della banca, sia umane che finanziarie, riducendone la capacità di erogare prestiti, anche nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI).
Le PMI sono particolarmente colpite dalla ridotta offerta di credito, dato che fanno affidamento sui prestiti bancari in misura molto maggiore rispetto alle imprese più grandi, il che si ripercuote sulla crescita economica e sulla creazione di posti di lavoro. I prestiti bancari sono spesso eccessivamente costosi e la crisi finanziaria del 2008 ha inciso notevolmente sui volumi di tali prestiti alle PMI, ostacolandone lo sviluppo e la crescita.
Mercati secondari ben sviluppati per i crediti deteriorati sono un altro elemento costitutivo di un’UMC ben funzionante. Una delle ragioni principali per le quali la Commissione si è prefissa l’obiettivo prioritario di realizzare l’UMC è fornire nuove fonti di finanziamento alle imprese dell’UE, in particolare alle PMI e alle imprese innovative a forte crescita. Sebbene sia incentrato sull’agevolazione dell’accesso delle imprese dell’UE ai finanziamenti non bancari e sulla diversificazione degli stessi, il progetto relativo all’UMC riconosce altresì l’importante ruolo svolto dalle banche nel finanziamento dell’economia dell’UE. Pertanto, uno degli assi di intervento dell’UMC mira a rafforzare la capacità delle banche di erogare prestiti alle imprese, anche potenziando la loro capacità di recuperare il valore delle garanzie reali concesse per l’ottenimento di prestiti.
Il problema dei livelli elevati di crediti deteriorati deve essere affrontato con un approccio globale. Sebbene la responsabilità principale in questo senso sia delle banche e degli Stati membri, la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati ha una chiara dimensione europea al pari della prevenzione di un loro accumulo eccessivo in futuro, tenuto conto dell’interconnessione del sistema bancario dell’UE, soprattutto nella zona euro. In particolare, potrebbero aversi importanti effetti di ricaduta dagli Stati membri con livelli elevati di crediti deteriorati all’intera economia dell’UE, in termini sia di stabilità finanziaria che di crescita economica.
La necessità di una serie di azioni decisive e di vasta portata è stata riconosciuta nel “Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa” approvato dal Consiglio ECOFIN l’11 luglio 2017. Il piano d’azione delinea un approccio globale, incentrato su una serie di interventi complementari in quattro ambiti: i) vigilanza e regolamentazione bancarie; ii) riforme della disciplina in materia di ristrutturazione, di insolvenza e di recupero dei crediti; iii) sviluppo di mercati secondari delle attività deteriorate; iv) promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Gli interventi in questi ambiti devono essere effettuati a livello nazionale e a livello dell’Unione, a seconda dei casi. Alcune misure avranno un impatto più incisivo sulla valutazione del rischio delle banche al momento della concessione dei crediti, mentre altre favoriranno un rapido riconoscimento e una migliore gestione dei crediti deteriorati, il cui valore di mercato sarà rafforzato da ulteriori misure. Tali misure si rafforzano reciprocamente e non sarebbero sufficientemente efficaci se attuate singolarmente.
La presente proposta, insieme alle altre misure proposte dalla Commissione, come pure le azioni intraprese dal meccanismo di vigilanza unico (SSM) e dall’Autorità bancaria europea (ABE), sono elementi fondamentali di questo sforzo. Combinando diverse misure complementari, la Commissione contribuisce a creare il contesto adeguato affinché le banche possano affrontare il problema dei crediti deteriorati nei loro bilanci e ridurre il rischio di futuri accumuli di tali crediti.
Le banche saranno tenute ad accantonare risorse sufficienti nel momento in cui nuovi crediti diventano deteriorati, il che crea opportuni incentivi per far fronte ai crediti deteriorati in una fase precoce ed evitarne l’accumulo eccessivo.
In caso di deterioramento dei crediti, meccanismi di esecuzione più efficaci per i crediti garantiti consentiranno alle banche di far fronte ai crediti deteriorati, con le opportune garanzie per i debitori.
Qualora gli stock di crediti deteriorati diventino troppo elevati (come accade attualmente ad alcune banche e in alcuni Stati membri), le banche potranno venderli ad altri operatori su mercati secondari efficienti, competitivi e trasparenti. Esse saranno assistite in tale operazione dalle autorità di vigilanza, le quali agiranno in virtù dei poteri di cui dispongono attualmente specifici per il settore bancario, i cosiddetti poteri del secondo pilastro, loro conferiti dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD). Anche se i crediti deteriorati sono diventati un problema importante e di ampia portata, gli Stati membri possono costituire società nazionali di gestione patrimoniale o adottare altre misure nel quadro delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato e di risoluzione delle banche.
La presente proposta prevede una rete di sicurezza prudenziale normativa per prevenire in futuro l’accumulo eccessivo di crediti deteriorati senza copertura sufficiente delle perdite nei bilanci delle banche. Questa misura è complementare a una serie di altre misure presentate oggi, come indicato nella comunicazione della Commissione dal titolo “Seconda relazione sui progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati in Europa”. Al fine di aiutare le banche a gestire meglio i crediti deteriorati, la Commissione presenta anche una proposta distinta che i) rafforza la protezione dei creditori garantiti consentendo loro di ricorrere a metodi più efficienti di recupero dei crediti garantiti concessi alle imprese e ii) rimuove gli ostacoli ingiustificati alla gestione dei crediti da parte di terzi e al trasferimento dei crediti, allo scopo di sviluppare ulteriormente i mercati secondari per i crediti deteriorati. Sono inoltre fornite indicazioni agli Stati membri su come costituire, se opportuno, società nazionali di gestione patrimoniale nel pieno rispetto delle norme dell’UE vigenti nel settore bancario e in materia di aiuti di Stato. Il programma per le società di gestione patrimoniale fornisce raccomandazioni pratiche per la progettazione e la costituzione di tali società a livello nazionale, sulla base delle buone prassi emerse dalle esperienze passate degli Stati membri.
Queste iniziative si rafforzano reciprocamente. La rete di sicurezza prudenziale normativa assicura un’adeguata copertura delle perdite sui futuri crediti deteriorati, in modo da renderne più semplice la risoluzione o la vendita. Il programma per le società di gestione patrimoniale assiste gli Stati membri che lo desiderano nella ristrutturazione delle loro banche mediante la creazione di società di gestione patrimoniale che si occupano di crediti deteriorati. Questi effetti sono integrati dall’impulso all’ulteriore sviluppo dei mercati secondari per i crediti deteriorati, che renderebbero più competitiva la domanda di tali crediti, aumentando il loro valore di mercato. Inoltre, l’accelerazione dell’esecuzione delle garanzie reali, ad esempio attraverso un meccanismo rapido per il recupero del valore delle garanzie reali, riduce i costi per la risoluzione dei crediti deteriorati.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
È necessario prevedere accantonamenti per i crediti deteriorati in conformità della disciplina contabile applicabile. Il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, che si applica nell’UE dal 1º gennaio 2018, dovrebbe contribuire ad affrontare il problema degli accantonamenti ritardati e insufficienti, in quanto opera in base alle “perdite attese”. Il nuovo principio contabile, tuttavia, introduce solo modifiche limitate per quanto riguarda le attività finanziarie deteriorate. Inoltre, i principi contabili, compreso l’IFRS 9, definiscono principi e approcci generali per determinare gli accantonamenti per perdite su crediti piuttosto che norme dettagliate. Nonostante l’emanazione di orientamenti sulla loro applicazione, i principi contabili generalmente lasciano un margine di discrezionalità quanto alla determinazione delle perdite attese su crediti per le esposizioni in bonis e per le esposizioni deteriorate, tra l’altro per quanto riguarda i futuri flussi finanziari stimati derivanti da garanzie reali o personali e di conseguenza in relazione alla determinazione dei livelli degli accantonamenti.
Ai sensi del secondo pilastro del quadro prudenziale stabilito nella CRD le autorità competenti (ossia le autorità di vigilanza) possono influenzare la politica dell’ente in materia di accantonamenti e imporre, caso per caso, rettifiche specifiche per il calcolo dei fondi propri. Le misure del secondo pilastro sono applicate a discrezione dell’autorità competente e, caso per caso, a seguito di una valutazione da cui si evinca che la politica dell’ente in materia di accantonamenti è inadeguata o non sufficientemente prudente dal punto di vista della vigilanza.
In conclusione, le perdite sulle esposizioni creditizie (comprese le esposizioni deteriorate) sono soggette sia ai principi contabili che alla normativa prudenziale. Tuttavia, né la disciplina contabile né il quadro prudenziale attualmente prevedono un trattamento minimo comune che possa efficacemente prevenire l’accumulo di esposizioni deteriorate coperte in misura insufficiente.
Nel suo piano d’azione il Consiglio ha invitato la Commissione “a prendere in considerazione (...) misure di sostegno prudenziali applicabili ai nuovi crediti concessi, per far fronte a una possibile insufficienza degli accantonamenti; tali misure di sostegno regolamentari potrebbero assumere la forma di deduzioni prudenziali obbligatorie dei crediti deteriorati dai fondi propri, a seguito di una valutazione delle calibrazioni più adeguate in linea con le prassi internazionali.”
Le esposizioni deteriorate coperte da accantonamenti insufficienti hanno più probabilità di restare nei bilanci delle banche, nel tentativo da parte di queste ultime di evitare o ritardare il riconoscimento delle perdite (approccio “attendista”). L’insufficienza degli accantonamenti e le misure di tolleranza delle perdite sono importanti ostacoli alla ristrutturazione del debito e alla vendita di attività, poiché le banche possono rinviare la ristrutturazione o la riduzione dell’indebitamento per evitare la contabilizzazione delle perdite. Da quanto risulta, i ritardi nella contabilizzazione delle perdite contribuiscono a ridurre l’erogazione di prestiti, in quanto esercitano una pressione ancora maggiore sulle banche ad aumentare gli accantonamenti nei periodi di stress (vale a dire quando si verificano perdite e i requisiti normativi in materia di fondi propri diventano più vincolanti).
In risposta alla richiesta del Consiglio ECOFIN, la Commissione ha effettuato una consultazione mirata e una valutazione d’impatto, concludendo che è opportuno introdurre un trattamento prudenziale minimo che funga da rete di sicurezza normativa per le nuove esposizioni che successivamente diventino esposizioni deteriorate, onde evitare l’accumulo di esposizioni deteriorate in futuro. Le modifiche proposte al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), che è direttamente applicabile a tutti gli enti nell’UE, ha istituito un quadro relativo a una rete di sicurezza prudenziale per le nuove esposizioni che diventano esposizioni deteriorate, sotto forma di deduzioni prudenziali dai fondi propri vincolate in termini temporali. Detta rete di sicurezza mira a:
·ridurre i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dagli elevati livelli di esposizioni deteriorate non sufficientemente coperte, evitando l’accumulo o l’aumento di tali esposizioni che possono avere effetti di ricaduta in condizioni di stress del mercato;
·fare in modo che gli enti dispongano di una copertura sufficiente delle perdite per le esposizioni deteriorate, proteggendone così la redditività, il capitale e i costi di finanziamento nei periodi di stress. Ciò a sua volta garantirebbe la disponibilità di finanziamenti stabili e meno prociclici per famiglie e imprese.
Il sostegno di cui sopra integrerebbe i) l’applicazione dei principi contabili con riguardo agli accantonamenti per perdite su crediti per le esposizioni deteriorate e ii) il ricorso da parte dell’autorità competente ai poteri di vigilanza del secondo pilastro di cui dispone attualmente, a seguito di una valutazione caso per caso.
Di conseguenza, gli enti dovranno continuare a riconoscere gli accantonamenti in linea con la loro valutazione e con i principi contabili applicabili. Tali accantonamenti, ivi compresi i potenziali aumenti dovuti all’IFRS 9, saranno presi pienamente in considerazione ai fini della rete di sicurezza prudenziale. Qualora la somma degli accantonamenti e altre rettifiche non sia sufficiente a coprire le perdite sulle esposizioni deteriorate fino a livelli minimi comuni, si applicherebbe la rete di sicurezza prudenziale, che richiederebbe la deduzione della differenza dagli elementi del capitale primario di classe 1. Qualora le autorità competenti accertino caso per caso che, nonostante l’applicazione della rete di sicurezza prudenziale per le esposizioni deteriorate a norma del presente regolamento, le esposizioni deteriorate di un determinato ente non siano sufficientemente coperte, esse possono avvalersi dei poteri di vigilanza del secondo pilastro.
Allo scopo di garantire la coerenza del quadro prudenziale, il trattamento proposto del primo pilastro si basa su definizioni e concetti già utilizzati per le segnalazioni di vigilanza. Il concetto di esposizione deteriorata introdotto con la presente modifica, al pari dei criteri relativi alle misure di tolleranza, è coerente con quello del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, che è già ampiamente utilizzato ai fini delle segnalazioni di vigilanza.
Ove necessario per motivi di coerenza, sono proposte anche modifiche a pertinenti disposizioni del CRR.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
A distanza di oltre cinque anni dalla decisione dei capi di Stato e di governo di creare l’Unione bancaria, ne sono stati realizzati due pilastri (la vigilanza e la risoluzione uniche), che poggiano sulla base solida di un codice unico per tutti gli enti nell’UE. Nonostante i significativi progressi compiuti, sono necessarie misure supplementari per completare l’Unione bancaria, tra cui la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi, come stabilito nella comunicazione dell’ottobre 2017 e nella tabella di marcia del dicembre 2017.
Oltre al pacchetto completo di riforme proposto dalla Commissione nel novembre 2016 (“pacchetto di riforma bancaria”), la rete di sicurezza prudenziale proposta figura tra le misure di riduzione del rischio necessarie per rafforzare la resilienza del settore bancario, parallelamente alla graduale introduzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Nel contempo tali misure intendono assicurare la continuità del codice unico per tutti gli enti nell’UE, sia all’interno che all’esterno dell’Unione bancaria. Gli obiettivi generali di questa iniziativa sopra descritti sono pienamente coerenti con gli obiettivi fondamentali dell’UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre la probabilità e la portata del sostegno dei contribuenti in caso di risoluzione di un ente e contribuire a un finanziamento sostenibile e armonico dell’attività economica, favorendo quindi un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica delle modifiche proposte è la medesima dell’atto legislativo in corso di modifica, vale a dire l’articolo 114 del TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L’attuale quadro prudenziale dell’UE non prevede il trattamento prudenziale armonizzato per le esposizioni deteriorate. Di conseguenza, l’effettiva copertura delle perdite sulle esposizioni deteriorate può variare da una banca all’altra in giurisdizioni diverse, anche se il rischio sottostante è lo stesso. Ciò può limitare la comparabilità dei coefficienti di capitale tra i paesi e compromettere la loro affidabilità. Banche con lo stesso profilo di rischio e la stessa moneta godrebbero di condizioni di finanziamento diverse a seconda del luogo in cui hanno sede nell’Unione. Ciò crea un’ulteriore frammentazione finanziaria che ostacola la possibilità di beneficiare di uno dei vantaggi più importanti del mercato interno, ossia la diversificazione e la condivisione dei rischi economici a livello transfrontaliero.
Gli Stati membri tuttavia hanno solo limitate possibilità di introdurre obblighi di accantonamento generalmente applicabili e giuridicamente vincolanti. Ad esempio l’emanazione degli IFRS spetta all’International Accounting Standards Board (IASB). Per quanto riguarda il trattamento prudenziale, i requisiti minimi che sono direttamente applicabili agli enti (anche per quanto riguarda le esposizioni deteriorate, quali ad esempio le deduzioni dai fondi propri) sono soggetti alla massima armonizzazione in tutto il mercato interno.
Le autorità competenti incaricate della vigilanza degli enti nell’UE hanno il potere, ai sensi del secondo pilastro, di influenzare la politica degli enti in materia di accantonamenti e di imporre, caso per caso, rettifiche specifiche del calcolo dei fondi propri, tenendo conto della specifica situazione dell’ente. Essi tuttavia non possono imporre un trattamento (minimo) armonizzato tra gli Stati membri e gli enti, né affrontare efficacemente in modo sistematico e a livello dell’UE la potenziale insufficienza degli accantonamenti per le esposizioni deteriorate.
L’obiettivo delle misure proposte è integrare la normativa vigente dell’UE; esso può essere conseguito meglio a livello dell’UE piuttosto che attraverso misure nazionali o di vigilanza differenti. Un intervento normativo a livello dell’UE porterà a un trattamento armonizzato, imponendo a tutti gli enti stabiliti nell’UE di coprire le perdite sulle nuove esposizioni che diventano esposizioni deteriorate a un livello minimo prudenziale comune. Tale rete di sicurezza prudenziale metterebbe automaticamente un freno in tutta l’UE all’accumulo di esposizioni deteriorate senza una sufficiente copertura per le perdite sui crediti, rafforzando di conseguenza la solidità finanziaria delle banche e la loro capacità di erogare prestiti. Un’azione a livello dell’UE consentirà di ridurre potenziali effetti di ricaduta all’interno dell’Unione e contribuirà alla riduzione del rischio e alla parità di condizioni nel mercato interno mettendo tutte le banche su un piano di uguaglianza per quanto riguarda il trattamento prudenziale per le esposizioni deteriorate, riducendo le differenze inutili tra le pratiche bancarie, accrescendo la comparabilità, agevolando la disciplina di mercato e promuovendo la fiducia del mercato.
•Proporzionalità
La proporzionalità è stata parte integrante della valutazione d’impatto che accompagna la proposta. Oltre ad aver effettuato una valutazione individuale di ciascuna delle opzioni proposte rispetto all’obiettivo della proporzionalità, è stata analizzata anche la mancanza di proporzionalità delle norme vigenti, al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi e di conformità garantendo nel contempo un trattamento comune in tutta l’Unione.
La proposta stabilisce un trattamento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, in modo da assicurare che tutti gli enti dell’UE abbiano un livello minimo di copertura per i rischi associati a tali esposizioni. I requisiti di copertura minima applicabili considerano da quanto tempo un’esposizione è classificata come deteriorata e distinguono tra esposizioni deteriorate garantite e non garantite, nonché tra esposizioni deteriorate per le quali il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni e altre esposizioni deteriorate. Il trattamento proposto è quindi commisurato alle diverse caratteristiche di rischio che le esposizioni deteriorate possono presentare e, allo stesso tempo, prevede un approccio relativamente semplice che può essere facilmente applicato in modo generalizzato. La modifica delle vigenti norme dell’UE sui requisiti in materia di fondi propri è la soluzione più proporzionata per garantire parità di condizioni, ridurre la complessità della regolamentazione ed evitare costi di conformità indebiti (in particolare per le attività transfrontaliere), promuovere l’ulteriore integrazione del mercato dell’Unione e contribuire all’eliminazione delle possibilità di arbitraggio regolamentare.
•Scelta dell’atto giuridico
Si propone di attuare le misure modificando il regolamento (UE) n. 575/2013, dal momento che esse si riferiscono a disposizioni vigenti ivi contenute o sviluppano tali disposizioni, in particolare per quanto riguarda il calcolo dei fondi propri.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel novembre 2017 la Commissione ha svolto una consultazione mirata allo scopo di valutare l’opportunità di introdurre una rete di sicurezza prudenziale per far fronte al problema dell’insufficienza degli accantonamenti per le esposizioni deteriorate.
L’obiettivo era raccogliere le opinioni dei portatori di interessi, pubblici e privati, sulla fattibilità di una rete di sicurezza prudenziale, sulle sue possibile caratteristiche e sulle eventuali conseguenze indesiderate. Le domande riguardavano tutte e tre le opzioni d’intervento analizzate nella valutazione d’impatto che ha fatto seguito alla consultazione.
La consultazione era aperta a tutte le parti interessate. Hanno risposto soprattutto le banche e le associazioni bancarie, ma alcune risposte sono pervenute anche dalle autorità di vigilanza. In totale sono pervenute 38 risposte: 29 da portatori di interessi privati (tra cui un privato cittadino) e 9 da portatori di interessi pubblici. La maggior parte delle risposte è arrivata dagli Stati membri con le percentuali più alte di esposizioni deteriorate.
Per quanto concerne le caratteristiche della rete di sicurezza prudenziale, la maggior parte dei portatori di interessi si è espressa a favore di un percorso di deduzione graduale, poiché consentirebbe di riconoscere meglio il recupero iniziale dei crediti. Si tratta dell’opzione prescelta nella proposta. Alcuni si sono pronunciati a favore di una distinzione tra le esposizioni deteriorate per le quali il debitore onora ancora le sue obbligazioni e le esposizioni deteriorate per le quali il debitore è insolvente. La proposta tiene conto di questi pareri.
L’allegato 2 della valutazione d’impatto sintetizza le risposte alla consultazione.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha chiesto un contributo sull’impatto di un’eventuale rete di sicurezza prudenziale all’Autorità bancaria europea (ABE), che ha risposto ad una richiesta di consulenza in nonostante la ristrettezza dei tempi. Le stime dell’ABE sono state incluse nella valutazione d’impatto.
•Valutazione d’impatto
La valutazione d’impatto è stata discussa con il comitato per il controllo normativo e approvata senza riserve il 17 gennaio 2018. La proposta è accompagnata da una valutazione d’impatto, con la quale è coerente.
La valutazione d’impatto descrive lo scenario di base e lo confronta con tre possibili opzioni relative all’introduzione di una rete di sicurezza prudenziale tenendo conto di tutte le ipotesi pertinenti. Lo scenario di base tiene conto della situazione attuale per quanto riguarda la costituzione di accantonamenti per le esposizioni deteriorate, vale a dire l’applicazione delle nuove norme in linea con l’IFRS 9 e gli attuali poteri di vigilanza delle autorità competenti di imporre l’aumento degli accantonamenti per le esposizioni deteriorate. Due opzioni sono state concepite come una deduzione prudenziale dai fondi propri in caso di accantonamenti insufficienti, con un approccio di fine periodo o un percorso graduale (che potrebbe essere lineare o progressivo). La terza opzione è stata concepita come un approccio di tipo scarto di garanzia per le esposizioni deteriorate, dove nel calcolo della rete di sicurezza viene preso in considerazione il tipo specifico di protezione del credito utilizzato per coprire le esposizioni deteriorate. In seguito all’analisi della valutazione d’impatto è stata preferita l’opzione della deduzione graduale basata su un percorso progressivo. Rispetto a un approccio di fine periodo, l’opzione prescelta consente di evitare un significativo “effetto precipizio”. Inoltre, essa offre alle banche maggiori possibilità di far valere la protezione del credito o di recuperare i crediti nei primi anni, rispetto al percorso di deduzione lineare. Infine, è considerata meno complessa e onerosa sotto il profilo operativo rispetto all’opzione di tipo scarto di garanzia.
Come illustrato nella valutazione d’impatto, i costi che dovrebbe comportare l’introduzione di una rete di sicurezza prudenziale per le esposizioni deteriorate non sufficientemente coperte possono essere considerati gestibili. In base alle stime dell’ABE, la diminuzione cumulativa del coefficiente mediano del capitale primario di classe 1 delle banche dell’UE dovuta all’introduzione di una rete di sicurezza prudenziale (simile a quella prevista) equivale a circa 138 punti base dopo vent’anni. Tuttavia, questo risultato rappresenta ancora il limite superiore del potenziale impatto della misura proposta, poiché le ipotesi sottostanti sono abbastanza prudenti (cfr. la valutazione d’impatto), e gli effetti di una calibrazione più morbida applicabile a casi specifici di esposizioni deteriorate classificate tra le inadempienze probabili non sono presi in considerazione.
La relazione sulla valutazione d’impatto è stata leggermente modificata in linea con le raccomandazioni contenute nel parere del comitato per il controllo normativo. La parte introduttiva comune alle tre relazioni sulle esposizioni deteriorate è stata ampliata per spiegare meglio le sinergie tra le tre relazioni. Sono state incluse ulteriori giustificazioni della necessità di agire a livello di UE e la relazione è stata modificata per rispecchiare meglio l’impatto delle misure esistenti quali l’IFRS 9 e i poteri previsti dal secondo pilastro. Sono state inserite le stime aggiornate dell’ABE, insieme a spiegazioni più elaborate dei risultati e delle ipotesi utilizzate. Infine, le tabelle di quantificazione sono state adattate in base alle stime aggiornate e allo scopo di rafforzare la quantificazione dell’impatto macroeconomico dell’opzione prescelta.
•Efficienza normativa e semplificazione
La presente iniziativa introduce un nuovo strumento (requisiti di copertura minima per le perdite subite/previste sulle esposizioni deteriorate) che va ad aggiungersi alla normativa vigente introducendo un nuovo trattamento prudenziale e integrando le definizioni esistenti. Essa migliora l’efficienza della normativa vigente, garantendo un livello minimo standardizzato di norme in materia di copertura in tutta l’Unione. Va osservato che anche altre iniziative attuali e passate relative alle esposizioni deteriorate incideranno sui livelli di tali esposizioni ed è pertanto difficile distinguere tra gli incrementi di efficienza ascrivibili alle singole misure (per maggiori dettagli, cfr. l’allegato 3 della valutazione d’impatto).
Rafforzando i bilanci delle banche grazie a una gestione più tempestiva ed efficace delle esposizioni deteriorate, la rete di sicurezza prudenziale per le esposizioni deteriorate non sufficientemente coperte favorirà una maggiore stabilità nell’erogazione del credito in futuro. L’impatto positivo dovrebbe riguardare in modo particolare le PMI, che dipendono dai prestiti bancari in misura maggiore rispetto alle grandi società.
•Diritti fondamentali
L’UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. A tale riguardo, la proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un processo equo, la protezione dei dati personali e la tutela dei consumatori.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Poiché la presente proposta introduce modifiche al calcolo dei fondi propri di cui al CRR, la sua valutazione sarà svolta nell’ambito del monitoraggio del medesimo regolamento.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Definizione di esposizione deteriorata - articolo 47 bis proposto
Ai fini della rete di sicurezza prudenziale, nel CRR è introdotta una definizione di esposizione deteriorata, la quale si basa sul concetto di esposizione deteriorata di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, già ampiamente utilizzato ai fini delle segnalazioni di vigilanza. Tale definizione comprende, tra l’altro, le esposizioni in stato di default, quali definite ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile. Inoltre, e sempre in linea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, le modifiche proposte introducono criteri rigorosi per le condizioni in base alle quali un’esposizione cessa di essere trattata come esposizione deteriorata, nonché per le conseguenze normative del rifinanziamento e di altre misure di tolleranza.
Principio generale della rete di sicurezza prudenziale - articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e articolo 47 quater proposti
La rete di sicurezza prudenziale prevede due elementi principali: i) l’obbligo per gli enti di coprire fino a livelli minimi comuni le perdite subite e attese sui nuovi crediti quando tali crediti si deteriorano (“requisito di copertura minima”) e ii) la deduzione della differenza tra il livello di copertura effettiva e la copertura minima dagli elementi di capitale primario di classe 1, qualora il requisito di copertura minima non sia soddisfatto.
Il requisito di copertura minima aumenta progressivamente a seconda di quanto tempo l’esposizione è classificata come esposizione deteriorata. L’aumento annuo del requisito di copertura minima è più basso nei primi anni successivi alla classificazione dell’esposizione come esposizione deteriorata. L’aumento graduale rispecchia il fatto che la probabilità di recuperare gli importi dovuti diminuisce con il protrarsi del periodo in cui l’esposizione è deteriorata.
I seguenti elementi sarebbero ammissibili ai fini della conformità ai requisiti di copertura minima:
a) gli accantonamenti riconosciuti in base alle disciplina contabile applicabile (“rettifiche di valore su crediti”), vale a dire l’importo degli accantonamenti per perdite su crediti generali e specifici in ordine a rischi di credito riconosciuti nel bilancio dell’ente;
b) le rettifiche di valore supplementari per le attività valutate al valore equo;
c) altre riduzioni dei fondi propri; ad esempio, gli enti hanno la possibilità di applicare deduzioni più elevate dai loro fondi propri rispetto a quelle imposte dal regolamento; e
d) per gli enti che calcolano le attività ponderate per il rischio utilizzando il metodo dei rating interni, la differenza rispetto alle perdite attese già dedotte dai fondi propri ai sensi della normativa.
La rete di sicurezza prudenziale si applica solo se la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) non è sufficiente a soddisfare il requisito di copertura minima applicabile. La deduzione consentirebbe di riflettere adeguatamente, in un modo o nell’altro, i rischi associati alle esposizioni deteriorate nei coefficienti di capitale primario di classe 1 degli enti.
Distinzione tra esposizioni deteriorate garantite e non garantite - articolo 47 quater, paragrafi 2) e (3)
Si applicano requisiti di copertura diversi in base al fatto che le esposizioni deteriorate siano classificate come “non garantite” o “garantite”. Le esposizioni deteriorate o le parti delle esposizioni deteriorate coperte dalla protezione del credito ammissibile ai sensi del CRR sono considerate garantite. Al contrario, le esposizioni deteriorate o le parte delle esposizioni deteriorate non coperte dalla protezione del credito ammissibile sono classificate come non garantite. Il credito solo in parte coperto da garanzie reali sarebbe considerato garantito per la parte coperta e non garantito per la parte non coperta da garanzia.
In linea di principio, le esposizioni creditizie deteriorate non garantite e le esposizioni creditizie deteriorate coperte da garanzie reali potrebbero essere trattate nello stesso modo. Tuttavia, i due tipi di esposizioni presentano caratteristiche diverse in termini di rischio. Le esposizioni deteriorate garantite comportano di norma per gli enti meno rischi delle esposizioni deteriorate non garantite, dato che la protezione del credito riconosce al creditore uno specifico diritto di credito su un’attività o nei confronti di un terzo, senza ridurre il diritto di credito generale del creditore nei confronti del debitore in stato di default. Al contrario, nel caso in cui un credito non garantito diventi deteriorato, un ente di solito non può fare altro che accordare misure di tolleranza. I tassi di recupero sono in media considerevolmente più alti per le esposizioni deteriorate garantite rispetto alle esposizioni deteriorate non garantite. Tuttavia, si allungano ulteriormente i tempi per dare esecuzione alla protezione del credito e, se del caso, realizzare la garanzia reale. Le esposizioni deteriorate non garantite dovrebbero pertanto richiedere una copertura minima delle perdite più elevata e più tempestiva da parte della banca creditrice rispetto alle esposizioni deteriorate garantite. Tuttavia, trascorso un certo numero di anni senza che l’esecuzione abbia avuto esito positivo (vale a dire senza che sia stata realizzata la garanzia reale o personale), la protezione del credito dovrebbe essere considerata come non più efficace. In tal caso, anche per le esposizioni deteriorate garantite è ritenuta necessaria la copertura integrale dell’importo dell’esposizione. La risoluzione tempestiva delle esposizioni deteriorate garantite dovrebbe essere agevolata in futuro dagli sforzi in atto in diversi Stati membri per riformare i sistemi di insolvenza e dal ricorso a procedure stragiudiziali accelerate di esecuzione delle garanzie reali, previste dalla proposta della Commissione relativa alla direttiva sui gestori di crediti, l’acquisto di crediti e l’esecuzione delle garanzie reali, adottata lo stesso giorno della presente proposta. Le banche che utilizzano procedure stragiudiziali di esecuzione tendono a ristrutturare, recuperare o dismettere le rispettive esposizioni deteriorate più velocemente e in misura superiore. Esse risentirebbero di meno della necessità di aumentare la copertura delle perdite per le esposizioni deteriorate.
Distinzione tra esposizioni deteriorate per le quali il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni e le altre esposizioni deteriorate - articolo 47 quater, paragrafi 2 e 3
La definizione di esposizione deteriorata comprende i casi in cui il debitore è considerato un inadempiente probabile anche se effettivamente paga ancora le sue rate. Poiché l’ente riceve ancora il pagamento integrale da parte del debitore senza eccessivi ritardi, il rischio di credito in generale dovrebbe essere inferiore rispetto a quello associato alle esposizioni per le quali il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni, ed è giustificato applicare in questi casi un calendario meno rigoroso. Concretamente, le esposizioni deteriorate devono essere quindi coperte fino all’80% del valore dell’esposizione dopo il periodo di tempo definito (cioè dopo due anni per le esposizioni deteriorate non garantite e dopo otto anni per quelle garantite). Per contro, nei casi in cui il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, dopo il periodo di tempo definito dovrebbe essere richiesto un livello di copertura integrale.
Deroga per i prestiti passati - articolo 469 bis
La rete di sicurezza prudenziale si applicherebbe solo alle esposizioni contratte dopo il 14 marzo 2018, poiché da tale data vi sarebbe sufficiente chiarezza in merito all’applicazione della nuova norma. Al fine di evitare l’elusione di tale deroga, le esposizioni contratte prima dell’adozione della proposta ma che successivamente sono modificate dall’ente in modo tale da aumentarne il valore dovrebbero essere trattate come nuove esposizioni. Per contro, le esposizioni contratte prima della data di adozione della presente proposta dovrebbero essere trattate secondo le norme in vigore a tale data, anche qualora esse siano rifinanziate o soggette ad altre misure di tolleranza.
2018/0060 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L’elaborazione di una strategia complessiva per affrontare la questione delle esposizioni deteriorate è una priorità dell’Unione. Sebbene la responsabilità principale spetti alle banche e agli Stati membri, esiste anche un chiaro interesse dell’UE a ridurre gli attuali stock di esposizioni deteriorate e a prevenirne l’accumulo eccessivo in futuro. Data l’interconnessione dei sistemi bancario e finanziario nell’Unione, in cui le banche operano in più giurisdizioni e in più Stati membri, vi è un notevole potenziale di ricadute positive per gli Stati membri e per l’Unione nel suo complesso, sia in termini di crescita economica che di stabilità finanziaria.
(2)Un sistema finanziario integrato permetterà di rafforzare la resilienza dell’Unione economica e monetaria agli shock, facilitando la condivisione transfrontaliera privata del rischio e riducendo al tempo stesso la necessità di condivisione pubblica. Per raggiungere questi obiettivi, l’Unione dovrebbe completare l’Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali. Affrontare la questione degli elevati stock di esposizioni deteriorate e di un loro possibile accumulo in futuro è essenziale sia per il completamento dell’Unione bancaria che per garantire la concorrenza nel settore bancario, così da preservare la stabilità finanziaria e incoraggiare il prestito, in modo da creare occupazione e favorire la crescita nell’Unione.
(3)Nel luglio 2017, con il “Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa”, il Consiglio ha invitato varie istituzioni ad adottare diverse misure per affrontare ulteriormente l’elevato numero di esposizioni deteriorate nell’Unione. Il piano di azione delinea un approccio complessivo, incentrato su un mix di azioni complementari in quattro ambiti: i) la vigilanza bancaria e la regolamentazione; ii) la riforma della disciplina in materia di ristrutturazione, insolvenza e recupero dei crediti; iii) lo sviluppo dei mercati secondari per le attività deteriorate; iv) la promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Le azioni in questi ambiti devono essere adottate, a seconda del caso, a livello nazionale e a livello di Unione. La Commissione ha annunciato analoga intenzione nella sua comunicazione sul completamento dell’Unione bancaria, dell’11 ottobre 2017, in cui ha invitato ad adottare un pacchetto complessivo per affrontare la questione dei crediti deteriorati nell’Unione.
(4)Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, assieme alla direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, costituisce il quadro di disciplina prudenziale per gli enti creditizi. Il regolamento (UE) n. 575/2013 contiene, tra l’altro, disposizioni in materia di determinazione dei fondi propri direttamente applicabili agli enti. È pertanto necessario integrare le vigenti norme prudenziali in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 con disposizioni che prevedano una deduzione dai fondi propri per le esposizioni deteriorate non sufficientemente coperte mediante accantonamenti o altre rettifiche. Ciò equivarrebbe a creare un’efficace rete di sicurezza prudenziale per le esposizioni deteriorate, che si applicherebbe nell’Unione in modo uniforme a tutti gli enti.
(5)La rete di sicurezza prudenziale non dovrebbe impedire alle autorità competenti di esercitare i loro poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE. Qualora accertino, caso per caso, che, nonostante l’applicazione della rete di sicurezza prudenziale per le esposizioni deteriorate prevista dal presente regolamento, le esposizioni deteriorate di un dato ente non sono sufficientemente coperte, le autorità competenti possono avvalersi dei poteri di vigilanza previsti dalla direttiva 2013/36/UE, compreso il potere di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva.
(6)Ai fini dell’applicazione della rete di sicurezza, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 un insieme chiaro di criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate. Dato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione fissa già criteri relativi alle esposizioni deteriorate ai fini delle segnalazioni di vigilanza, è opportuno che la classificazione delle esposizioni deteriorate sia basata su questo quadro vigente. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione fa riferimento alle esposizioni in stato di default, come definite ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito, e alle esposizioni che hanno subito una riduzione di valore deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile. Data l’incidenza che le misure di tolleranza possono avere sulla classificazione dell’esposizione come esposizione deteriorata, i criteri di classificazione sono integrati da chiari criteri sull’impatto delle misure di tolleranza. Le misure di tolleranza possono avere motivazioni e conseguenze diverse; è pertanto opportuno prevedere che, qualora sia oggetto di misure di tolleranza, l’esposizione deteriorata non cessi di essere classificata come esposizione deteriorata, a meno che siano rispettati alcuni rigorosi criteri.
(7)Tanto più a lungo l’esposizione rimane deteriorata, tanto minore sarà la probabilità di recupero del valore. Pertanto, la quota dell’esposizione che dovrebbe essere coperta da accantonamenti, altre rettifiche e deduzioni dovrebbe aumentare nel tempo, secondo un calendario predefinito.
(8)Le esposizioni deteriorate garantite comportano di norma meno rischi delle esposizioni deteriorate non garantite, dato che la protezione del credito a copertura del prestito riconosce all’ente uno specifico diritto di credito su un’attività o nei confronti di un terzo, in aggiunta al diritto di credito generale dell’ente nei confronti del debitore in stato di default. Per i prestiti non garantiti si applica solo il diritto di credito generale nei confronti del debitore in stato di default. Considerato che i prestiti non garantiti comportano rischi maggiori, dovrebbe essere applicato un calendario più rigoroso. L’esposizione coperta da garanzie reali solo per una parte dovrebbe essere considerata garantita per la parte coperta e non garantita per la parte non coperta.
(9)Dovrebbe applicarsi un calendario diverso a seconda se l’esposizione sia deteriorata perché il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni o per altri motivi. Nel primo caso, il requisito di copertura minima dovrebbe essere più elevato, visto che l’ente non ha ricevuto pagamenti dal debitore per un lungo periodo. Nel secondo caso, non dovrebbe essere previsto un requisito di copertura integrale, dato che è stato effettuato un qualche rimborso o che la probabilità di rimborso è maggiore.
(10)Quando l’esposizione, che precedentemente è stata classificata come esposizione deteriorata per motivi diversi dal fatto di essere scaduta da oltre 90 giorni, diventa successivamente scaduta da oltre 90 giorni, dovrebbe essere soggetta al calendario rigoroso applicabile alle esposizioni deteriorate scadute da oltre 90 giorni. Il nuovo calendario non dovrebbe essere applicato retroattivamente, ma a partire dal giorno in cui l’esposizione diventa scaduta da oltre 90 giorni. Tuttavia, il fattore da applicare dovrebbe essere il fattore che sarebbe stato applicabile se fin dall’inizio l’esposizione fosse stata classificata come esposizione deteriorata perché scaduta da oltre 90 giorni.
(11)Per assicurare che la valutazione della protezione del credito delle esposizioni deteriorate degli enti sia ispirata ad un approccio prudente, l’ABE dovrebbe valutare la necessità di una metodologia comune, e se necessario elaborarla, in particolare per quanto riguarda le ipotesi sulla recuperabilità e l’esecutività, ed eventualmente includere requisiti minimi di rivalutazione in termini di tempo.
(12)Per agevolare il regolare passaggio alla nuova rete di sicurezza prudenziale, le nuove norme non dovrebbero applicarsi alle esposizioni contratte prima del 14 marzo 2018. In ripetute occasioni la Commissione ha espresso l’intenzione di introdurre una rete di sicurezza prudenziale per le esposizioni deteriorate. Dalla data della proposta legislativa gli enti e gli altri portatori di interessi dovrebbero sapere con sufficiente chiarezza in che modo verrebbe applicata la rete di sicurezza prudenziale prevista dalla Commissione.
(13)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
(1)All’articolo 36, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera m):
“m) l’importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate.”;
(2)sono inseriti i seguenti articoli 47 bis, 47 ter e 47 quater:
“Articolo 47 bis
Esposizioni deteriorate
1.Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), rientrano tra le “esposizioni” i seguenti elementi, purché non inclusi nel portafoglio di negoziazione dell’ente:
(a)gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi, il saldo del conto corrente presso la banca centrale e qualsiasi altro deposito a vista;
(b)gli impegni all’erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile.
2.Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell’esposizione di uno strumento di debito è pari al valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o di altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione.
Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell’esposizione degli impegni all’erogazione di prestiti dati, delle garanzie finanziarie o di altri impegni dati è pari al valore nominale, che rappresenta l’esposizione massima dell’ente al rischio di credito senza tener conto della protezione del credito di tipo personale o di tipo reale. In particolare,
(a)il valore nominale delle garanzie finanziarie date è pari all’importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di escussione della garanzia;
(b)il valore nominale degli impegni all’erogazione di prestiti è pari all’importo non utilizzato che l’ente si è impegnato a prestare.
Il valore nominale di cui al secondo comma non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o di altre riduzioni dei fondi propri relative all’esposizione.
3.Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), le seguenti esposizioni sono classificate come esposizioni deteriorate:
(a)le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell’articolo 178;
(b)le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
(c)le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7, qualora siano state concesse misure di tolleranza aggiuntive o qualora siano scadute da oltre 30 giorni;
(d)le esposizione in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, comporterebbe il rischio di rimborso non integrale senza escussione delle garanzie reali;
(e)le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria per le quali vi è il rischio che possa essere attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l’esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.
Ai fini della lettera a), nei casi in cui l’ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20% del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate scadute da oltre 90 giorni.
4.Le esposizioni che non sono state oggetto di misure di tolleranza cessano di essere classificate come deteriorate ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)l’esposizione soddisfa i criteri applicati dall’ente affinché l’esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell’articolo 178;
(b)la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l’ente è certo che vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;
(c)il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.
5.Le esposizioni deteriorate classificate come attività non correnti disponibili per la vendita ai sensi della disciplina contabile applicabile non cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m).
6.Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;
(b)è trascorso almeno un anno dal momento in cui sono state concesse le misure di tolleranza o, se posteriore, dal momento in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;
(c)dopo l’applicazione delle misure di tolleranza non vi sono importi in arretrato ovvero l’ente, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, sia certo della probabilità di rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Ai fini della lettera c), il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato probabile se il debitore ha effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:
i)l’importo in arretrato prima della concessione della misura di tolleranza, nei casi in cui vi erano importi arretrati;
ii)l’importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di tolleranza, se non vi erano importi in arretrato.
7.L’esposizione deteriorata che ha cessato di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi del paragrafo 6 è in prova fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l’esposizione oggetto di misure di tolleranza è stata riclassificata come esposizione in bonis;
(b)sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l’esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
(c)nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.
Articolo 47 ter
Misure di tolleranza
1.Ai fini dell’articolo 47 bis, si intende per “misura di tolleranza” una concessione accordata dall’ente al debitore il quale ha subito o rischia di subire un deterioramento della situazione finanziaria. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento ad una delle seguenti azioni:
(a)la modifica dei termini e delle condizioni dell’obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se la situazione finanziaria del debitore non si fosse deteriorata;
(b)il rifinanziamento integrale o parziale dell’obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se la situazione finanziaria del debitore non si fosse deteriorata.
2.Ai fini del paragrafo 1, almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di tolleranza:
(a)nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti;
(b)nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio;
(a)ai sensi dei termini contrattuali iniziali l’esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;
(b)la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell’obbligazione debitoria;
(c)l’ente approva l’esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l’esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell’esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate;
(d)al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un’altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti;
(e)la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.
3.Ai fini del paragrafo 1, le seguenti circostanze sono indicatrici del fatto che potrebbero essere state adottate misure di tolleranza:
(a)il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;
(b)al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un’altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da almeno 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;
(c)l’ente approva l’esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l’esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.
4.Ai fini del presente articolo, il deterioramento della situazione finanziaria del debitore è valutata al livello del debitore, tenendo conto di tutti i soggetti giuridici del gruppo del debitore rientranti nel perimetro del consolidamento contabile del gruppo e delle persone fisiche che controllano il gruppo.
Articolo 47 quater
Deduzione per le esposizioni deteriorate
1.Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti determinano l’importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 sottraendo l’importo di cui alla lettera b) dall’importo di cui alla lettera a):
(a)la somma dei seguenti elementi:
i)la parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 2;
ii)la parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 3;
(b)la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla specifica esposizione deteriorata:
i)rettifiche di valore su crediti specifiche;
ii)rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105;
iii)altre riduzioni dei fondi propri;
iv)per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni, il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell’importo delle perdite attese sull’esposizione deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del caso.
La parte garantita dell’esposizione deteriorata è la parte dell’esposizione coperta da protezione del credito di tipo reale o di tipo personale ai sensi del titolo II, capi 3 e 4.
La parte non garantita dell’esposizione deteriorata corrisponde alla differenza, se esistente, tra il valore dell’esposizione ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, e la parte garantita dell’esposizione, se esistente.
2.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i seguenti fattori:
(a)0,35 per la parte non garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e due anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(b)0,28 per la parte non garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e due anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni;
(c)1 per la parte non garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(d)0,8 per la parte non garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni.
3.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), si applicano i seguenti fattori:
(a)0,05 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e due anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(b)0,04 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e due anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni;
(c)0,1 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra due e tre anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(d)0,08 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra due e tre anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni;
(e)0,175 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra tre e quattro anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(f)0,14 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra tre e quattro anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni;
(g)0,275 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra quattro e cinque anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(h)0,22 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra quattro e cinque anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni;
(i)0,4 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra cinque e sei anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(j)0,32 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra cinque e sei anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni;
(k)0,55 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra sei e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(l)0,44 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra sei e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni;
(m)0,75 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra sette e otto anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(n)0,6 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra sette e otto anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni;
(o)1 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell’ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;
(p)0,8 per la parte garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell’ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore non è in arretrato da oltre 90 giorni.
4.Ai fini della determinazione del coefficiente di cui ai paragrafi 2 e 3 applicabile alla parte garantita e non garantita dell’esposizione si applicano le seguenti regole:
(a)l’esposizione che è stata classificata come esposizione deteriorata per motivi diversi dal fatto di essere in arretrato da oltre 90 giorni e che successivamente è diventata in arretrato da oltre 90 giorni, è considerata, dal giorno in cui diventa in arretrato da oltre 90 giorni, come se fosse stata in arretrato da oltre 90 giorni alla data in cui è stata classificata come esposizione deteriorata;
(b)l’esposizione che è stata classificata come esposizione deteriorata perché in arretrato da oltre 90 giorni è trattata come tale fino a quando cessa di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafi 4 e 6, indipendentemente dal pagamento degli importi arretrati da parte del debitore;
(c)l’esposizione che è stata classificata come esposizione deteriorata perché in arretrato da oltre 90 giorni e che successivamente beneficia di misure di tolleranza continua ad essere considerata in arretrato da oltre 90 giorni;
(d)per determinare se l’esposizione è scaduta da oltre 90 giorni si applica l’articolo 178.
5.L’ABE valuta le prassi applicate per la valutazione delle esposizioni deteriorate garantite e può elaborare orientamenti per specificare una metodologia comune, compresi eventuali requisiti minimi di rivalutazione in termini di tempo e metodi appositi, per la valutazione prudenziale delle forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale, in particolare per quanto riguarda le ipotesi relative alla recuperabilità e all’esecutività.
Detti orientamenti sono adottati conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.”;
(3)all’articolo 111, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
“1. Il valore dell’esposizione di un elemento dell’attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi degli articoli 34 e 105, delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all’elemento dell’attivo. Il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del loro valore nominale dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):”;
(4)all’articolo 127, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all’articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all’articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
(a)150%, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20% della parte non garantita del valore dell’esposizione, se le rettifiche di valore su crediti specifiche e le detrazioni non sono state applicate;
(b)100%, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20% della parte non garantita del valore dell’esposizione, se le rettifiche di valore su crediti specifiche e le detrazioni non sono state applicate.”;
(5)l’articolo 159 è sostituito dal seguente:
“Articolo 159
Trattamento degli importi delle perdite attese
Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all’articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche, dalle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 110 e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni, ad eccezione delle deduzioni effettuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m). Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in default conformemente all’articolo 166, paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.”;
(6)all’articolo 178, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico. Il periodo di 180 giorni non si applica ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o dell’articolo 127.”;
(7)è inserito il seguente articolo 469 bis:
“Articolo 469 bis
Deroga alle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 per le esposizioni deteriorate
In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti non deducono dal capitale primario di classe 1 l’importo applicabile della copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate se l’esposizione è stata contratta prima del 14 marzo 2018.
Se l’ente modifica i termini e le condizioni dell’esposizione contratta prima del 14 marzo 2018 in modo da aumentare l’esposizione dell’ente verso il debitore, l’esposizione è considerata contratta alla data in cui si applica la modifica e cessa di beneficiare della deroga di cui al primo comma.”
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente