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Document 52018DC0781

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa ai dati corrispondenti all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad essi applicati

    COM/2018/781 final

    Bruxelles, 30.11.2018

    COM(2018) 781 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    relativa ai dati corrispondenti all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad essi applicati


    1.OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

    Obiettivo della presente relazione è adempiere l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (lo "statuto"), di fornire i dati corrispondenti all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad essi applicati.

    L'attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è disposta ai sensi dell'allegato XI dello statuto e ha luogo prima della fine dell'anno. Essa si basa su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2018.

    2.INFORMAZIONI GENERALI

    Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 ha modificato il meccanismo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", consentendo l'attualizzazione automatica annuale di tutti gli stipendi, pensioni e indennità. Pertanto, gli importi e i coefficienti correttori di cui allo statuto devono essere intesi come importi e coefficienti correttori di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica. Gli importi e coefficienti correttori attualizzati devono essere pubblicati dalla Commissione nelle due settimane successive all'attualizzazione nella Gazzetta ufficiale serie C dell'Unione europea a fini informativi.

    A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto, non si procede ad alcuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE che presta servizio in Belgio e in Lussemburgo per gli anni 2013 e 2014, vale a dire che non vi è stata alcuna attualizzazione della retribuzione del personale dell'UE nel 2013 e nel 2014. Ciò va ad aggiungersi all'adeguamento limitato delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012 dello 0 % e 0,8 % rispettivamente derivanti dall'approccio globale per risolvere le controversie relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del 2011 e 2012.

    Il personale dell'UE ha subito una perdita significativa in termini di potere d'acquisto reale nel periodo 2004-2018 e in misura maggiore dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Durante tale periodo, il personale dell'UE ha perso circa il 10,5 % del suo potere di acquisto, a causa dell'effetto combinato delle riforme dello statuto nel 2004 e nel 2013 e delle riduzioni degli adeguamenti salariali. Nel corso dello stesso periodo i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno perso l'1,8 %.

    L'effetto combinato della mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni nel 2011 e 2012 e del congelamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2013 e 2014 ha determinato un risparmio di circa 3 miliardi di euro nel periodo del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) e di circa 500 milioni di euro l'anno nel lungo termine. Nel complesso, l'ultima revisione dello statuto ha generato risparmi delle spese amministrative pari a circa 4,3 miliardi di euro nel periodo del QFP. Inoltre, misure specifiche senza effetti diretti sul bilancio, come l'aumento dell'orario di lavoro e la riduzione dei giorni di congedo annuale senza compensazione salariale, valgono per le istituzioni un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro.

    3.Disposizioni giuridiche relative all'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

    3.1.Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

    L'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto stabilisce che determinati importi ivi menzionati, che fissano gli stipendi di base, le diverse indennità e coefficienti, debbano essere attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

    Inoltre, l'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto stabilisce che questi importi (di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma) sono intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza l'intervento di un altro atto giuridico.

    L'articolo 65 bis dello statuto dispone che le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto siano definite nell'allegato XI.

    Conformemente all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ai sensi dell'articolo 65 dello statuto dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico) e dall'andamento del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo (indice comune).

    L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat calcola tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli undici Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

    L'indice comune misura l'andamento del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo per i funzionari dell'UE, in base alla distribuzione del personale che presta servizio in questi due Stati membri. Eurostat calcola tale indice in base ai dati sui prezzi forniti dall'autorità del Belgio e del Lussemburgo e alle informazioni sull'organico provenienti da banche dati interne delle istituzioni dell'UE.

    Inoltre, l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto prevede una clausola di moderazione: il valore dell'indicatore specifico è soggetto a un limite superiore di +2 % e a un limite di inferiore di -2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è superiore a questo limite, il valore del limite è invece utilizzato per stabilire l'attualizzazione annuale. Il limite si applicherà a decorrere dal 1° luglio e la quota residua dell'attualizzazione annuale si applica con effetto a partire dal 1° aprile dell'anno successivo.

    L'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto stabilisce una clausola di eccezione applicabile in caso di diminuzione del prodotto interno lordo dell'UE. La clausola di eccezione è applicabile se il valore dell'indicatore specifico è positivo ma si registra una diminuzione del prodotto interno lordo dell'Unione europea per l'anno in corso. In tal caso solo una parte dell'indicatore specifico viene utilizzata per il calcolo dell'attualizzazione annuale e la parte rimanente viene ritardata o non pagata affatto.

    3.2.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

    Ai sensi dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

    Inoltre, i coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

    In conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni è determinata in base ai rapporti fra le parità economiche di cui all'articolo 1 dell'allegato XI e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

    Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d’acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

    Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d’acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100.

    Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, si applicano coefficienti specifici a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

    3.3.Attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

    Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in un paese terzo. Le retribuzioni sono pagate in euro nell'UE e ad esse si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari che prestano servizio in Belgio. Tuttavia, su richiesta del funzionario interessato, l'importo totale, o una parte di esso, può essere pagato nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso esso viene convertito secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

    Al fine di garantire per quanto possibile che i funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione dispongano di un potere d'acquisto equivalente indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori sono attualizzati una volta all'anno sulla base delle norme di cui all'allegato XI dello statuto. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

    Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

    3.4.Attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

    L'articolo 65, paragrafo 2, prevede che, in caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 siano attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica a scopo informativo gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato XI dello Statuto, viene effettuata un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni con effetto al 1° gennaio in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. Le attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

    Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto, se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per il Belgio e il Lussemburgo, la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio (comprese Bruxelles e Lussemburgo). Se tale soglia di sensibilità non viene raggiunta per Bruxelles e Lussemburgo, l'attualizzazione intermedia riguarda solo le sedi in cui tale soglia viene raggiunta o superata.

    Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione intermedia è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

    I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora nel Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

    3.5.Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

    Oltre all'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi a norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto (si veda il punto 3.3), qualora, nel caso di un determinato paese, la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, viene effettuata un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto.

    Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità di applicazione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data d'applicazione dei coefficienti correttori.

    4.Attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

    La Commissione prende atto delle diverse attualizzazioni delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che vengono effettuate ai sensi dell'allegato XI dello statuto nel periodo di riferimento di dodici mesi fino al 1° luglio 2018 e che hanno luogo prima della fine del 2018. Tali attualizzazioni, elencate di seguito al punto 4, si basano su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2018 1 .

    4.1.Attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

    In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sulla variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori 2 .

    Per il periodo di riferimento, l’andamento medio del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l’indicatore specifico è pari a -0,4 %.

    Per il periodo di riferimento, la variazione del costo della vita nel Belgio e nel Lussemburgo misurata dall'indice comune calcolato da Eurostat è pari a + 2,1 %. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indicatore specifico per l'indice comune calcolato da Eurostat. L'attualizzazione per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 1,7 %. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

    L'indicatore specifico globale (+ 0,4 %) è al di sopra della soglia necessaria per far scattare la clausola di moderazione (limite inferiore del + 2 %), che, quindi, non si applica.

    Dato che l'evoluzione prevista del PIL in termini reali è positiva (+2,3 %) 3 , la clausola di eccezione non si applica.

    Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2018, nella serie C della GU gli importi aggiornati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2018 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

    4.2.Attualizzazione del 2018 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

    In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sulla variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori 4 .

    Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni è il risultato del prodotto dell'adeguamento per il Belgio e il Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

    I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione sono stati calcolati da Eurostat come segue.

    4.1.1.Coefficienti correttori per il personale fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

    Di concerto con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2018 le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

    I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2018.

    Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2018, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2018 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

    4.1.2.Coefficienti correttori per le PENSIONI corrisposte fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI

    D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2018 le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

    I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati dal rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2018. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

    A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

    Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2018, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2018 alle pensioni versate fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e i coefficienti correttori per i trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

    4.3.Attualizzazione del 2018 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

    Dalle statistiche di cui dispone la Commissione risulta un elenco di 145 sedi di servizio. Tuttavia, non sono state presentate parità economiche per sedi in cui i dati non erano disponibili o erano inaffidabili a causa di instabilità locale o per altre ragioni.

    I coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio al di fuori dell'UE sono stati calcolati al 1° luglio 2018. L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati sulla base delle parità comunicate da Eurostat per il 1° luglio 2018.

    Pertanto, la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2018, nella serie C della GU i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2018 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, come illustrato nell'allegato II della presente relazione.

    4.4.Attualizzazione intermedia del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

    In conformità dell'articolo 4 dell'allegato XI dello statuto, le retribuzioni e le pensioni nelle sedi in cui si è registrata una variazione sensibile del costo della vita hanno dovuto essere attualizzate.

    Eurostat ha calcolato, di concerto con gli istituti nazionali di statistica 5 , che la variazione del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo, misurata mediante l'indice comune, per il periodo da giugno 2017 a dicembre 2017 è stata pari a 1,0 %.

    L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo durante il periodo di riferimento è stato misurato attraverso gli indici impliciti calcolati da Eurostat 6 . Tali indici sono stati ottenuti moltiplicando l'indice comune per la variazione della parità economica.

    La soglia di sensibilità per una variazione rilevante del costo della vita corrisponde a una percentuale del 6 % per un periodo di dodici mesi (3 % per un periodo di sei mesi).

    Poiché l'indice comune sul periodo di riferimento (giugno 2017 - dicembre 2017) è stato di 101,0 (vale a dire + 1,0 %), questa variazione rimane entro la soglia stabilita (± 3,0 %). Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni nominali e delle pensioni dei funzionari europei e in Belgio e in Lussemburgo.

    I coefficienti correttori equivalgono al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio, eventualmente moltiplicato per il valore dell'attualizzazione intermedia, ove per Bruxelles e Lussemburgo la soglia di sensibilità non venga raggiunta.

    Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali 7 che non esiste alcun posto di lavoro all'interno dell'UE che ha un indice dei prezzi implicito che superi la soglia stabilita per il periodo. Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.

    Analogamente, Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali 8 che nessuno Stato membro dell'UE aveva un indice dei prezzi implicito che superasse la soglia per il periodo. Di conseguenza, non è stata necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori calcolati da Eurostat per le pensioni in questi paesi.

    Pertanto, non è stata necessaria la pubblicazione, da parte della Commissione, nella serie C della GU dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio all'interno dell'UE.

    4.5.Attualizzazione intermedia del 2018 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

    4.1.3.Per il periodo agosto 2017 – gennaio 2018

    Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione 9 , la variazione del costo della vita, rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data (1° luglio 2017) in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

    Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

    L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° agosto, il 1° settembre, il 1° ottobre, il 1° novembre, il 1° dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018.

    Pertanto, il 13 giugno 2018 la Commissione ha pubblicato nella serie C della GU 10 sei tabelle mensili che precisano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato V della presente relazione.

    4.1.4.Per il periodo febbraio 2018 – giugno 2018

    Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione 11 , la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è risultata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

    Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente correttore secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

    L'attualizzazione intermedia ha fissato coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° febbraio, il 1° marzo, il 1° aprile, il 1° maggio e il 1° giugno 2018.

    Pertanto, alla fine del 2018 la Commissione pubblicherà nella serie C della GU cinque tabelle mensili che precisano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato III della presente relazione.

    5.Incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

    La presente sezione fornisce una stima dettagliata dell'incidenza di bilancio delle attualizzazioni relative alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE nel 2018.

    5.1.Attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

    L'attualizzazione degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.

    in milioni di EUR

    Rubrica V

    Altre rubriche (da I a IV)

    Anno
    2018

    Anno
    2019

    Anni successivi

    Anno
    2018

    Anno
    2019

    Anni successivi

    Incidenza prevista sulle spese

    54,4

    108,9

    108,9

    14,3

    28,5

    28,5

    Incidenza prevista sulle entrate

    9,5

    19,0

    19,0

    2,4

    4,8

    4,8

    5.2.Attualizzazione del 2018 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma) e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII

    L'attualizzazione con effetto al 1° luglio 2018 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni del personale dell'UE negli Stati membri, ma fuori da Bruxelles e Lussemburgo ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.

    in milioni di EUR

    Rubrica V

    Altre rubriche (da I a IV)

    Anno
    2018

    Anno
    2019

    Anni successivi

    Anno
    2018

    Anno
    2019

    Anni successivi

    Incidenza prevista sulle spese

    -0,3

    -0,7

    -0,7

    3,9

    7,8

    7,8

    5.3.Attualizzazione del 2018 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

    L'attualizzazione annuale con effetto al 1° luglio 2018 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

    in milioni di EUR

    Rubrica V

    Anno
    2018

    Anno
    2019

    Anni successivi

    Incidenza prevista sulle spese

    -1,2

    -2,4

    -2,4

    5.4.Attualizzazione intermedia del 2018 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

    5.1.1.Per il periodo agosto 2017 – gennaio 2018

    L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° agosto 2017, 1° settembre 2017, 1° ottobre 2017, 1° novembre 2017, 1° dicembre 2017 e 1° gennaio 2018 di alcuni coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

    in milioni di EUR

    Rubrica V

    Anno
    2018

    Anno
    2019

    Anni successivi

    Incidenza prevista sulle spese

    0,2

    0,4

    0,4

    5.1.2.Per il periodo febbraio 2018 – giugno 2018

    L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° febbraio 2018, 1° marzo 2018, 1° aprile 2018, 1° maggio 2018 e al 1° giugno 2018 di alcuni coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni del personale UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su diverse linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica V.

    in milioni di EUR

    Rubrica V

    Anno
    2018

    Anno
    2019

    Anni successivi

    Incidenza prevista sulle spese

    -0,5

    -1,0

    -1,0



    Allegati:

    (1)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'UE — Attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

    (2)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Attualizzazione del 2018 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi

    (3)Progetto di pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio in paesi terzi per il periodo febbraio 2018 – giugno 2018

    (1)      In particolare, viene fatto riferimento alle seguenti relazioni di Eurostat:
    (2)      Relazione Eurostat del 31 ottobre 2018 sull'attualizzazione annuale del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1º luglio 2018, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2018, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.
    (3)      Le previsioni economiche europee pubblicate dalla DG ECFIN il 3 maggio 2018 indicano che la crescita del PIL per l'UE nel suo insieme per il 2018 in termini reali sarà pari a + 2,3 %, arrivando poi nel 2019 a + 2,0 %.
    (4)      Relazione Eurostat del 31 ottobre 2018 sull'attualizzazione annuale del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE (cfr. nota a piè di pagina n. 2).
    (5)      Relazione Eurostat del 3 maggio 2018 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
    (6)      Ibidem.
    (7)      Ibidem.
    (8)      Ibidem.
    (9)      Relazione Eurostat del 24 aprile 2018 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
    (10)      GU C 203 del 13 giugno 2018, pag. 13.
    (11)      Relazione Eurostat del 10 ottobre 2018 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
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    Bruxelles, 30.11.2018

    COM(2018) 781 final

    ALLEGATI

    della

    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

    relativa ai dati corrispondenti all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad essi applicati


    ALLEGATO I

    ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL 2018 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

    1.1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto del personale, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2018:

    1.7.2018

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    16

    18 621,89

    19 404,41

    20 219,80

    15

    16 458,65

    17 150,26

    17 870,93

    18 368,13

    18 621,89

    14

    14 546,67

    15 157,95

    15 794,90

    16 234,35

    16 458,65

    13

    12 856,84

    13 397,10

    13 960,06

    14 348,46

    14 546,67

    12

    11 363,30

    11 840,79

    12 338,36

    12 681,63

    12 856,84

    11

    10 043,25

    10 465,27

    10 905,04

    11 208,44

    11 363,30

    10

    8 876,57

    9 249,56

    9 638,25

    9 906,39

    10 043,25

    9

    7 845,39

    8 175,07

    8 518,61

    8 755,60

    8 876,57

    8

    6 934,02

    7 225,39

    7 529,01

    7 738,49

    7 845,39

    7

    6 128,51

    6 386,04

    6 654,39

    6 839,53

    6 934,02

    6

    5 416,58

    5 644,20

    5 881,36

    6 045,00

    6 128,51

    5

    4 787,36

    4 988,53

    5 198,15

    5 342,77

    5 416,58

    4

    4 231,23

    4 409,02

    4 594,29

    4 722,11

    4 787,36

    3

    3 739,68

    3 896,84

    4 060,60

    4 173,55

    4 231,23

    2

    3 305,26

    3 444,15

    3 588,88

    3 688,73

    3 739,68

    1

    2 921,30

    3 044,05

    3 171,96

    3 260,23

    3 305,26

    2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2018:

    1.7.2018

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    4 749,36

    4 948,94

    5 156,90

    5 300,36

    5 373,60

    5

    4 197,65

    4 374,04

    4 558,48

    4 684,64

    4 749,36

    4

    3 710,03

    3 865,91

    4 028,37

    4 140,45

    4 197,65

    3

    3 279,03

    3 416,81

    3 560,42

    3 659,45

    3 710,03

    2

    2 898,11

    3 019,90

    3 146,81

    3 234,35

    3 279,03

    1

    2 561,45

    2 669,09

    2 781,25

    2 858,61

    2 898,11

    3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

    - i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2018 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

    - i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2019 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

    - i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2018 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

    1

    2

    3

    4

     

    Retribuzione

    Trasferimento

    Pensione

    Stato/Sede

    1.7.2018

    1.1.2019

    1.7.2018

    Bulgaria

    55,2

    53,4

     

    Repubblica ceca

    83,0

    72,2

     

    Danimarca

    131,9

    134,7

    134,7

    Germania

    99,3

    100,4

    100,4

    Bonn

    95,6

     

    Karlsruhe

    96,7

     

    Monaco

    110,0

     

    Estonia

    82,2

    84,1

     

    Irlanda

    117,7

    119,4

    119,4

    Grecia

    81,8

    79,4

     

    Spagna

    91,7

    90,6

     

    Francia

    116,7

    108,9

    108,9

    Croazia

    76,4

    68,0

     

    Italia

    96,5

    95,4

     

    Varese

    90,9

     

    Cipro

    77,9

    82,0

     

    Lettonia

    77,6

    70,4

     

    Lituania

    73,6

    66,3

     

    Ungheria

    71,9

    60,7

     

    Malta

    90,2

    92,7

     

    Paesi Bassi

    109,9

    108,7

    108,7

    Austria

    106,3

    107,7

    107,7

    Polonia

    68,6

    58,2

     

    Portogallo

    85,7

    85,5

     

    Romania

    64,0

    54,8

     

    Slovenia

    84,6

    81,9

     

    Slovacchia

    78,5

    68,3

     

    Finlandia

    118,5

    118,3

    118,3

    Svezia

    122,0

    110,9

    110,9

    Regno Unito

    134,7

    122,3

    122,3

    Culham

    102,6

     

    4.1. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2018: 1003,49 EUR.

    4.2. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2018: 1337,99 EUR.

    5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2018: 187,69 EUR.

    5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2018: 410,11 EUR.

    5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2018: 278,25 EUR.

    5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2018: 100,18 EUR.

    5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1º luglio 2018: 556,25 EUR.

    5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2018: 399,88 EUR.

    6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2018:

    0 EUR/km per una distanza compresa tra

    0 e 200 km

    0,2069 EUR/km per una distanza compresa tra

    201 e 1 000 km

    0,3449 EUR/km per una distanza compresa tra

    1 001 e 2 000 km,

    0,2069 EUR/km per una distanza compresa tra

    2 001 e 3 000 km,

    0,0689 EUR/km per una distanza compresa tra

    3 001 e 4 000 km,

    0,0333 EUR/km per una distanza compresa tra

    4 001 e 10 000 km,

    0 EUR/km per la distanza superiore a

    10 000 km.

    6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2018:

    — 103,44 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

    — 206,88 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

    7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019:

    0 EUR/km per una distanza compresa tra

    0 e 200 km

    0,4172 EUR/km per una distanza compresa tra

    201 e 1 000 km

    0,6952 EUR/km per una distanza compresa tra

    1 001 e 2 000 km,

    0,4172 EUR/km per una distanza compresa tra

    2 001 e 3 000 km,

    0,1389 EUR/km per una distanza compresa tra

    3 001 e 4 000 km,

    0,0671 EUR/km per una distanza compresa tra

    4 001 e 10 000 km,

    0 EUR/km per la distanza superiore a

    10 000 km. 

    7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2019:

    — 208,55 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

    — 417,07 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

    8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2018:

    -    43,11 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;

    -    34,76 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

    9. Con effetto dal 1° luglio 2018, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    -    1227,20 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

    -    729,69 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

    10.1. Con effetto dal 1° luglio 2018, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

    - 1 471,78 EUR (limite inferiore);

    - 2 943,56 EUR (limite superiore).

    10.2. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2018: 1 337,99 EUR.

    11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2018:

    FUNZIONI GRUPPO

    1.7.2018

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    IV

    18

    6 419,44

    6 552,93

    6 689,20

    6 828,30

    6 970,31

    7 115,26

    7 263,22

     

    17

    5 673,67

    5 791,65

    5 912,09

    6 035,04

    6 160,54

    6 288,65

    6 419,44

     

    16

    5 014,53

    5 118,79

    5 225,25

    5 333,92

    5 444,85

    5 558,09

    5 673,67

     

    15

    4 431,96

    4 524,13

    4 618,22

    4 714,25

    4 812,29

    4 912,36

    5 014,53

     

    14

    3 917,09

    3 998,55

    4 081,71

    4 166,59

    4 253,25

    4 341,67

    4 431,96

     

    13

    3 462,02

    3 534,02

    3 607,50

    3 682,54

    3 759,11

    3 837,28

    3 917,09

    III

    12

    4 431,90

    4 524,06

    4 618,15

    4 714,17

    4 812,20

    4 912,26

    5 014,42

     

    11

    3 917,06

    3 998,50

    4 081,65

    4 166,52

    4 253,17

    4 341,61

    4 431,90

     

    10

    3 462,01

    3 534,00

    3 607,48

    3 682,51

    3 759,08

    3 837,25

    3 917,06

     

    9

    3 059,83

    3 123,46

    3 188,41

    3 254,73

    3 322,41

    3 391,48

    3 462,01

     

    8

    2 704,38

    2 760,62

    2 818,03

    2 876,62

    2 936,45

    2 997,51

    3 059,83

    II

    7

    3 059,76

    3 123,41

    3 188,37

    3 254,67

    3 322,39

    3 391,48

    3 462,02

     

    6

    2 704,25

    2 760,49

    2 817,91

    2 876,52

    2 936,34

    2 997,42

    3 059,76

     

    5

    2 390,04

    2 439,74

    2 490,49

    2 542,30

    2 595,16

    2 649,15

    2 704,25

     

    4

    2 112,33

    2 156,26

    2 201,12

    2 246,91

    2 293,63

    2 341,34

    2 390,04

    I

    3

    2 602,23

    2 656,23

    2 711,37

    2 767,64

    2 825,07

    2 883,70

    2 943,56

     

    2

    2 300,47

    2 348,22

    2 396,96

    2 446,71

    2 497,49

    2 549,33

    2 602,23

     

    1

    2 033,73

    2 075,95

    2 119,02

    2 163,00

    2 207,89

    2 253,72

    2 300,47

    12. Con effetto dal 1° luglio 2018, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

    -    923,07 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;

    -    547,27 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

    13.1. Con effetto dal 1° luglio 2018, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

    - EUR 1 103,83 (limite inferiore);

    - EUR 2 207,65 (limite superiore).

    13.2 La detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 003,49 EUR.

    13.3 L'importo del limite inferiore e del limite superiore per l'indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2018, è fissato a:

    - 971,13 EUR (limite inferiore);

    - 2 285,02 EUR (limite superiore).

    14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio 1 è fissato a:

    - 420,64 EUR;

    - 634,89 EUR;

    - 694,17 EUR;

    - 946,38 EUR.

    15. Con effetto dal 1° luglio 2018, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio 2 si applica il coefficiente di 6,0720.

    16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto applicabile dal 1° luglio 2018:

    1.7.2018

    SCATTO

    GRADO

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    16

    18 621,89

    19 404,41

    20 219,80

    20 219,80

    20 219,80

    20 219,80

     

     

    15

    16 458,65

    17 150,26

    17 870,93

    18 368,13

    18 621,89

    19 404,41

     

     

    14

    14 546,67

    15 157,95

    15 794,90

    16 234,35

    16 458,65

    17 150,26

    17 870,93

    18 621,89

    13

    12 856,84

    13 397,10

    13 960,06

    14 348,46

    14 546,67

     

     

     

    12

    11 363,30

    11 840,79

    12 338,36

    12 681,63

    12 856,84

    13 397,10

    13 960,06

    14 546,67

    11

    10 043,25

    10 465,27

    10 905,04

    11 208,44

    11 363,30

    11 840,79

    12 338,36

    12 856,84

    10

    8 876,57

    9 249,56

    9 638,25

    9 906,39

    10 043,25

    10 465,27

    10 905,04

    11 363,30

    9

    7 845,39

    8 175,07

    8 518,61

    8 755,60

    8 876,57

     

     

     

    8

    6 934,02

    7 225,39

    7 529,01

    7 738,49

    7 845,39

    8 175,07

    8 518,61

    8 876,57

    7

    6 128,51

    6 386,04

    6 654,39

    6 839,53

    6 934,02

    7 225,39

    7 529,01

    7 845,39

    6

    5 416,58

    5 644,20

    5 881,36

    6 045,00

    6 128,51

    6 386,04

    6 654,39

    6 934,02

    5

    4 787,36

    4 988,53

    5 198,15

    5 342,77

    5 416,58

    5 644,20

    5 881,36

    6 128,51

    4

    4 231,23

    4 409,02

    4 594,29

    4 722,11

    4 787,36

    4 988,53

    5 198,15

    5 416,58

    3

    3 739,68

    3 896,84

    4 060,60

    4 173,55

    4 231,23

    4 409,02

    4 594,29

    4 787,36

    2

    3 305,26

    3 444,15

    3 588,88

    3 688,73

    3 739,68

    3 896,84

    4 060,60

    4 231,23

    1

    2 921,30

    3 044,05

    3 171,96

    3 260,23

    3 305,26

     

     

     

    17. Importo, applicabile dal 1° luglio 2018, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

    - 145,11 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

    - 222,49 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.



    18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2018:

    Grado

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Stipendio base a tempo pieno

    1 849,92

    2 155,16

    2 336,63

    2 533,40

    2 746,74

    2 978,06

    3 228,84

    Grado

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    Stipendio base a tempo pieno

    3 500,76

    3 795,56

    4 115,18

    4 461,71

    4 837,44

    5 244,79

    5 686,47

    Grado

    15

    16

    17

    18

    19

     

     

    Stipendio base a tempo pieno

    6 165,33

    6 684,53

    7 247,44

    7 857,74

    8 519,46

     

     



    ALLEGATO II

    ATTUALIZZAZIONE ANNUALE

    DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI, DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO IN PAESI TERZI 3

    SEDE DI SERVIZIO

    Parità economica
    Luglio 2018

    Tasso di cambio
    Luglio 2018 (*)

    Coefficiente correttore
    Luglio 2018 (**)

    Afghanistan(***)

    Albania

    78,54

    125,890

    62,4

    Algeria

    86,48

    136,783

    63,2

    Angola

    343,4

    285,198

    120,4

    Argentina

    14,93

    31,3784

    47,6

    Armenia

    427,0

    561,830

    76,0

    Australia

    1,565

    1,57780

    99,2

    Azerbaigian

    1,420

    1,96911

    72,1

    Bangladesh

    81,53

    96,9497

    84,1

    Barbados

    2,424

    2,32901

    104,1

    Bielorussia

    1,795

    2,32260

    77,3

    Belize

    1,810

    2,31521

    78,2

    Benin

    566,9

    655,957

    86,4

    Bolivia

    6,558

    8,00385

    81,9

    Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) (***)

    Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

    1,261

    1,95583

    64,5

    Botswana

    8,563

    11,9904

    71,4

    Brasile

    3,085

    4,48220

    68,8

    Burkina Faso

    623,2

    655,957

    95,0

    Burundi

    1744

    2071,08

    84,2

    Cambogia

    3548

    4780,50

    74,2

    Camerun

    515,6

    655,957

    78,6

    Canada

    1,416

    1,53980

    92,0

    Capo Verde

    77,87

    110,265

    70,6

    Repubblica centrafricana

    736,4

    655,957

    112,3

    Ciad

    575,2

    655,957

    87,7

    Cile

    652,5

    740,594

    88,1

    Cina

    6,979

    7,67280

    91,0

    Colombia

    2198

    3391,12

    64,8

    Comore

    382,6

    491,968

    77,8

    Repubblica del Congo

    769,4

    655,957

    117,3

    Costa Rica

    479,7

    656,994

    73,0

    Cuba (*)

    0,9105

    1,15830

    78,6

    Repubblica democratica del Congo (*)

    2755

    1898,97

    145,1

    Gibuti

    175,1

    205,854

    85,1

    Repubblica dominicana

    35,17

    57,7262

    60,9

    Ecuador (*)

    0,8473

    1,15830

    73,2

    Egitto

    11,09

    20,9047

    53,1

    El Salvador (*)

    0,8081

    1,15830

    69,8

    Eritrea

    18,97

    17,7961

    106,6

    Etiopia

    21,49

    32,0863

    67,0

    Figi

    1,812

    2,45158

    73,9

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

    32,60

    61,4950

    53,0

    Gabon

    734,2

    655,957

    111,9

    Gambia

    38,25

    55,6300

    68,8

    Georgia

    1,778

    2,85610

    62,3

    Ghana

    4,021

    5,23285

    76,8

    Guatemala

    7,385

    8,67709

    85,1

    Guinea (Conakry)

    8609

    10488,4

    82,1

    Guinea-Bissau

    486,1

    655,957

    74,1

    Guyana

    181,1

    244,240

    74,1

    Haiti

    70,90

    77,3402

    91,7

    Honduras

    18,88

    27,7598

    68,0

    Hong Kong

    10,16

    9,09060

    111,8

    Islanda

    179,4

    124,200

    144,4

    India

    58,04

    79,6830

    72,8

    Indonesia (Banda Aceh) (***)

    Indonesia (Giacarta)

    11882

    16598,4

    71,6

    Iran (***)

    Iraq (***)

    Israele

    4,362

    4,22710

    103,2

    Costa d’Avorio

    627,1

    655,957

    95,6

    Giamaica

    117,9

    151,437

    77,9

    Giappone

    125,2

    127,630

    98,1

    Giordania

    0,817

    0,82123

    99,5

    Kazakhstan

    255,7

    395,420

    64,7

    Kenya

    93,01

    117,864

    78,9

    Kosovo

    0,6959

    1,00000

    69,6

    Kirghizistan

    56,85

    78,9486

    72,0

    Laos

    7727

    9794,00

    78,9

    Libano

    1716

    1746,14

    98,3

    Lesotho

    9,922

    16,0621

    61,8

    Liberia (*)

    1,961

    1,15830

    169,3

    Libia (***)

    Madagascar

    3166

    3880,40

    81,6

    Malawi

    492,9

    847,355

    58,2

    Malaysia

    3,173

    4,68240

    67,8

    Mali

    577,7

    655,957

    88,1

    Mauritania

    28,71

    41,6250

    69,0

    Maurizio

    28,83

    40,5873

    71,0

    Messico

    12,82

    23,2921

    55,0

    Moldova

    13,09

    19,7423

    66,3

    Mongolia

    1919

    2854,76

    67,2

    Montenegro

    0,6388

    1,00000

    63,9

    Marocco

    7,750

    11,0871

    69,9

    Mozambico

    54,01

    69,0850

    78,2

    Myanmar

    1014

    1557,91

    65,1

    Namibia

    10,94

    16,0621

    68,1

    Nepal

    118,9

    127,320

    93,4

    Nuova Caledonia

    128,8

    119,332

    107,9

    Nuova Zelanda

    1,582

    1,71350

    92,3

    Nicaragua

    27,46

    36,5386

    75,2

    Niger

    499,7

    655,957

    76,2

    Nigeria

    282,6

    356,804

    79,2

    Norvegia

    12,38

    9,47400

    130,7

    Pakistan

    72,04

    142,329

    50,6

    Panama (*)

    0,8612

    1,15830

    74,4

    Papua Nuova Guinea

    3,362

    3,80394

    88,4

    Paraguay

    4054

    6591,92

    61,5

    Perù

    3,249

    3,79227

    85,7

    Filippine

    45,64

    61,9600

    73,7

    Russia

    69,50

    73,0951

    95,1

    Ruanda

    813,0

    1006,97

    80,7

    Samoa

    2,221

    2,98270

    74,5

    Arabia Saudita

    3,805

    4,34363

    87,6

    Senegal

    654,0

    655,957

    99,7

    Serbia

    64,13

    118,141

    54,3

    Sierra Leone

    8316

    8948,64

    92,9

    Singapore

    1,918

    1,58310

    121,2

    Isole Salomone

    9,984

    9,04922

    110,3

    Somalia (***)

    Sud Africa

    8,944

    16,0621

    55,7

    Corea del Sud

    1216

    1300,27

    93,5

    Sud Sudan

    261,0

    161,775

    161,3

    Sri Lanka

    149,6

    185,938

    80,5

    Sudan

    26,14

    33,9080

    77,1

    Suriname

    5,501

    8,65018

    63,6

    Swaziland

    10,25

    16,0621

    63,8

    Svizzera (Berna)

    1,398

    1,15560

    121,0

    Svizzera (Ginevra)

    1,398

    1,15560

    121,0

    Siria (***)

    Taiwan

    28,73

    35,3044

    81,4

    Tagikistan

    5,192

    10,5821

    49,1

    Tanzania

    2086

    2648,08

    78,8

    Thailandia

    30,48

    38,3630

    79,5

    Timor Leste (*)

    0,9682

    1,15830

    83,6

    Togo

    514,5

    655,957

    78,4

    Trinidad e Tobago

    5,994

    8,09590

    74,0

    Tunisia

    2,009

    3,12150

    64,4

    Turchia

    2,944

    5,33050

    55,2

    Turkmenistan

    3,398

    4,05405

    83,8

    Uganda

    2711

    4510,68

    60,1

    Ucraina

    24,01

    30,3169

    79,2

    Emirati arabi uniti

    4,130

    4,25920

    97,0

    Stati Uniti (New York)

    1,171

    1,15830

    101,1

    Stati Uniti (Washington)

    1,018

    1,15830

    87,9

    Uruguay

    32,81

    36,3590

    90,2

    Uzbekistan

    3548

    9117,74

    38,9

    Vanuatu

    129,6

    129,864

    99,8

    Venezuela (***)

    Vietnam

    15340

    26554,0

    57,8

    Cisgiordania - Striscia di Gaza

    4,362

    4,22710

    103,2

    Yemen (***)

    Zambia

    8,634

    11,5640

    74,7

    Zimbabwe (*)

    0,9861

    1,15830

    85,1

    (*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor Leste e Zimbabwe).

    (**) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %

    (***) Non disponibile, per problemi legati all'instabilità locale o all'inaffidabilità dei dati.



    ALLEGATO III

    ATTUALIZZAZIONE INTERMEDIA DEI COEFFICIENTI CORRETTORI APPLICABILI ALLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI,
    DEGLI AGENTI TEMPORANEI E DEGLI AGENTI CONTRATTUALI

    DELL'UNIONE EUROPEA CHE PRESTANO SERVIZIO IN PAESI TERZI 4

    FEBBRAIO 2018

    SEDE DI SERVIZIO

    Parità economica
    Febbraio 2018

    Tasso di cambio
    Febbraio 2018 (*)

    Coefficiente correttore
    Febbraio 2018 (**)

    Argentina

    14,07

    24,2955

    57,9

    Repubblica democratica del Congo

    4014

    1989,26

    201,8

    Etiopia

    20,19

    33,9224

    59,5

    Liberia

    1,893

    1,24210

    152,4

    Mauritania

    29,26

    44,0000

    66,5

    Nicaragua

    25,25

    38,4042

    65,7

    Nigeria

    285,9

    378,539

    75,5

    Arabia Saudita

    3,794

    4,65788

    81,5

    Sud Sudan

    190,6

    163,095

    116,9

    Sudan

    21,15

    22,2084

    95,2

    Tanzania

    1909

    2783,14

    68,6

    Turkmenistan

    2,897

    4,34735

    66,6

    Emirati arabi uniti

    4,208

    4,53820

    92,7

    Uzbekistan

    3314

    10155,1

    32,6

    (*)

    1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor-Leste, Zimbabwe.

    (**)

    Bruxelles e Lussemburgo = 100.

    MARZO 2018

    SEDE DI SERVIZIO

    Parità economica
    Marzo 2018

    Tasso di cambio
    Marzo 2018 (*)

    Coefficiente correttore marzo 2018 (**)

    Congo

    756,2

    655,957

    115,3

    Repubblica democratica del Congo

    3734

    1982,40

    188,4

    Haiti

    67,38

    78,9035

    85,4

    Mali

    612,9

    655,957

    93,4

    Niger

    526,6

    655,957

    80,3

    Sud Sudan

    237,5

    162,677

    146,0

    Sri Lanka

    143,4

    191,185

    75,0

    Zambia

    8,763

    12,0909

    72,5

    (*)

    1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor Leste, Zimbabwe.

    (**)

    Bruxelles e Lussemburgo = 100.

    APRILE 2018

    SEDE DI SERVIZIO

    Parità economica
    Aprile 2018

    Tasso di cambio
    Aprile 2018 (*)

    Coefficiente correttore
    Aprile 2018 (**)

    Azerbaigian

    1,396

    2,10766

    66,2

    Barbados

    2,680

    2,49288

    107,5

    Benin

    614,0

    655,957

    93,6

    Repubblica democratica del Congo

    3491

    1988,37

    175,6

    Ghana

    4,066

    5,44130

    74,7

    Guinea-Bissau

    520,4

    655,957

    79,3

    Laos

    8610

    10229,5

    84,2

    Mozambico

    54,55

    77,2650

    70,6

    Namibia

    10,66

    14,5029

    73,5

    Filippine

    46,27

    64,8730

    71,3

    Sierra Leone

    8282

    9436,51

    87,8

    Sud Sudan

    260,4

    165,143

    157,7

    Sudan

    23,01

    36,2061

    63,6

    Tunisia

    1,974

    2,95460

    66,8

    Turchia

    2,810

    4,95610

    56,7

    Turkmenistan

    3,141

    4,33930

    72,4

    (*)

    1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor Leste, Zimbabwe.

    (**)

    Bruxelles e Lussemburgo = 100.



    MAGGIO 2018

    SEDE DI SERVIZIO

    Parità economica
    Maggio 2018

    Tasso di cambio
    Maggio 2018 (*)

    Coefficiente correttore
    maggio 2018 (**)

    Argentina

    15,08

    24,4538

    61,7

    Repubblica democratica del Congo

    3259

    1975,80

    164,9

    Georgia

    1,745

    3,02820

    57,6

    Guinea

    8335

    11016,6

    75,7

    Ruanda

    806,3

    1043,88

    77,2

    Sud Sudan

    298,4

    164,087

    181,9

    Tanzania

    2036

    2760,41

    73,8

    (*)

    1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor Leste, Zimbabwe.

    (**)

    Bruxelles e Lussemburgo = 100.

    GIUGNO 2018

    SEDE DI SERVIZIO

    Parità economica
    Giugno 2018

    Tasso di cambio
    Giugno 2018 (*)

    Coefficiente correttore
    Giugno 2018 (**)

    Capo Verde

    79,55

    110,265

    72,1

    Repubblica democratica del Congo

    3053

    1900,45

    160,6

    Egitto

    10,76

    20,6955

    52,0

    Etiopia

    21,31

    32,2788

    66,0

    Mali

    580,9

    655,957

    88,6

    Nicaragua

    26,89

    36,5462

    73,6

    Sud Sudan

    268,3

    160,822

    166,8

    Sri Lanka

    154,0

    184,828

    83,3

    Sudan

    24,65

    40,3459

    61,1

    Turkmenistan

    3,384

    4,07120

    83,1

    (*)

    1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Timor Leste, Zimbabwe.

    (**)

    Bruxelles e Lussemburgo = 100.

    (1)

       Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

    (2)

       Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

    (3)

     Relazione Eurostat del 31 ottobre 2018 sull'attualizzazione annuale del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2018, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1º luglio 2018, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.

    Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat (“Statistics Database” > “Economy and finance” > “Prices” > “Correction coefficients”).

    (4)

    Relazione Eurostat del 10 ottobre 2018 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti (coefficienti correttori) applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (Ares(2018)5207620).

    Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat ("Statistics Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").

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