COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,20.12.2017
COM(2017) 830 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che integra la decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea
ALLEGATO
Direttive supplementari per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea
1.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e alle direttive di negoziato del Consiglio del 22 maggio 2017, la prima fase dei negoziati si è concentrata sui temi dei diritti dei cittadini, liquidazione finanziaria, isola d'Irlanda, altri problemi relativi alla separazione e governance dell'accordo di recesso.
2.Constatando i progressi compiuti fino ad allora, il 20 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha esortato a portare avanti i lavori al fine di consolidare la convergenza raggiunta e proseguire i negoziati in modo da poter passare alla seconda fase dei negoziati quanto prima. Il Consiglio europeo ha invitato quindi il Consiglio e la Commissione, nella sua veste di negoziatore dell'Unione, ad avviare trattative preparatorie a livello interno, discutendo anche delle eventuali modalità transitorie.
3.Viste:
–la raccomandazione formulata dalla Commissione nella comunicazione dell'8 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea;
–la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, dell'8 dicembre 2017, in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, che ha costituito la base della raccomandazione della Commissione,
il Consiglio europeo del 15 dicembre 2017 si è rallegrato dei progressi compiuti nella prima fase dei negoziati, considerandoli sufficienti per il passaggio alla seconda fase, nella quale si discuterà di transizione e del quadro delle relazioni future.
4.Il Consiglio europeo ha sottolineato che i negoziati della seconda fase possono progredire solo nella misura in cui tutti gli impegni assunti durante la prima fase siano pienamente rispettati e tradotti fedelmente in termini giuridici nel più breve tempo possibile. Nella seconda fase negoziale si dovrebbe altresì giungere ad un'intesa globale sul quadro delle relazioni future dell'Unione con il Regno Unito: per questo saranno necessari orientamenti aggiuntivi del Consiglio europeo.
5.Le presenti direttive di negoziato riguardano la seconda fase dei negoziati; vengono quindi a integrare il primo blocco adottato il 22 maggio 2017. A questa fase negoziale continuano ad applicarsi integralmente, anche in termini di ambito d'applicazione territoriale dell'accordo di recesso, comprese le disposizioni sulle modalità transitorie, e del quadro futuro, gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e i principi generali e le modalità procedurali per la condotta dei negoziati fissati nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 22 maggio 2017. Al pari del primo blocco, le presenti direttive di negoziato dovrebbero pertanto rispettare integralmente i paragrafi 4 e 24 degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, in particolare riguardo a Gibilterra.
6.Data la peculiarità delle questioni inerenti all'isola d'Irlanda, è opportuno che, nella seconda fase negoziale, i lavori sulle modalità particolareggiate con cui concretare i principi e gli impegni enunciati nella relazione congiunta proseguano in un filone distinto e trovino riscontro, in alcuni casi, nell'accordo di recesso e, in altri, nel quadro delle relazioni future.
I.Questioni relative a un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea
7.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017 e alle direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 quali integrate dalle presenti direttive di negoziato, è necessario completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase.
8.I negoziati della seconda fase dovrebbero tradurre in termini giuridici i risultati ottenuti coi negoziati, compreso nella prima fase, adattandoli se del caso alla luce dell'esistenza delle modalità transitorie illustrate infra. Come indicato nel primo blocco di direttive di negoziato, l'accordo di recesso dovrebbe ricordare che alla data del recesso il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito e ai territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero, ai quali si applicano i trattati in forza dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
II.Modalità transitorie
9.Gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 hanno fissato i principi generali di fondo validi per qualsiasi accordo concluso con il Regno Unito e per le eventuali modalità transitorie:
–l'accordo dovrà essere basato su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità;
–la salvaguardia dell'integrità del mercato unico esclude la partecipazione ad esso su base settoriale;
–un paese che non è membro dell'Unione e non rispetta i medesimi obblighi di un membro non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di un membro;
–le quattro libertà del mercato unico sono indivisibili e non sono ammissibili scelte di comodo;
–l'Unione preserverà la propria autonomia per quanto riguarda il suo processo decisionale e il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017 hanno indicato che con questo s'intende in particolare la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
10.Oltre a questi principi di fondo gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 hanno stabilito le specifiche condizioni applicabili alle eventuali modalità transitorie. Per quanto necessario e giuridicamente possibile, i negoziati possono cercare di stabilire modalità transitorie nell'interesse dell'Unione e, se del caso, predisporre passerelle verso il quadro prevedibile delle future relazioni alla luce dei progressi compiuti. Siffatte eventuali modalità transitorie devono essere chiaramente definite, precisamente limitate nel tempo e soggette a meccanismi di esecuzione efficaci.
11.Le presenti direttive di negoziato supplementari muovono dai principi e dalle condizioni stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017, e li sviluppano.
12.Secondo detti orientamenti le modalità transitorie eventualmente previste dall'accordo di recesso dovrebbero riguardare l'insieme dell'acquis dell'Unione, comprese le questioni Euratom. Nonostante il punto 17 delle presenti direttive di negoziato, l'acquis dell'Unione dovrebbe applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno esattamente come se fosse uno Stato membro. Nel periodo di transizione qualsiasi modifica dell'acquis dovrebbe applicarsi automaticamente nei confronti del Regno Unito e al suo interno. L'articolo 4 bis del protocollo (n. 21) allegato ai trattati dovrebbe continuare ad applicarsi nel periodo di transizione agli atti adottati a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, inerenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai quali il Regno Unito si è vincolato prima del recesso. Dovrebbe tuttavia essere precluso al Regno Unito l'esercizio del diritto, conferitogli dal protocollo (n. 21), di partecipare a misure diverse da quelle contemplate all'articolo 4 bis dello stesso protocollo.
13.Nel periodo di transizione il diritto dell'Unione interessato dalle modalità transitorie dovrebbe avere nel Regno Unito la stessa forza giuridica che ha nell'Unione.
14.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, si ricorda che, a partire dalla data del recesso dall'Unione, il Regno Unito non potrà più fruire degli accordi conclusi dall’Unione oppure dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall’Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente. Laddove sia nel suo interesse, l’Unione può vagliare l'opportunità e il modo di stabilire modalità che consentano di mantenere nel periodo di transizione gli effetti degli accordi nei confronti del Regno Unito, il quale dovrebbe tuttavia cessare ogni partecipazione agli organi da essi istituiti.
15.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017, le eventuali modalità transitorie dovranno imporre al Regno Unito di continuare a partecipare all'unione doganale e al mercato interno (con tutte e quattro le libertà) durante la transizione. Il Regno Unito dovrebbe adottare tutti i provvedimenti necessari per rispettare l’integrità del mercato unico e dell’unione doganale. Il Regno Unito dovrebbe continuare a rispettare la politica commerciale dell'Unione. Dovrebbe in particolare assicurare che le autorità doganali britanniche continuino ad assolvere i compiti attribuiti alle autorità doganali dell'UE, comprese la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune e l'esecuzione di tutti i controlli alla frontiera imposti dal diritto dell'Unione con riguardo agli altri paesi terzi.
16.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e al primo blocco di direttive di negoziato del 22 maggio 2017, un eventuale prolungamento a tempo determinato dell'acquis dell'Unione richiederebbe l'applicazione degli esistenti strumenti e strutture di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione dell'Unione, compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
17.Riguardo all'applicazione dell'acquis dell'Unione al Regno Unito, nel corso del periodo di transizione l'accordo di recesso dovrebbe pertanto salvaguardare le competenze delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione (in particolare la competenza piena della Corte di giustizia dell'Unione europea) nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche del Regno Unito. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo del 15 dicembre 2017, il Regno Unito dovrebbe tuttavia cessare di partecipare alle istituzioni dell'Unione e di nominarne o eleggerne i membri, come pure di partecipare ai processi decisionali e alla gestione degli organi e organismi dell'Unione.
18.Fatto salvo il punto 17, nel periodo di transizione il Regno Unito potrebbe essere invitato ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dei comitati permanenti o dei gruppi di esperti della Commissione e altri soggetti analoghi ovvero degli organi o organismi in cui sono rappresentati gli Stati membri, nei due casi seguenti:
–quando è in discussione un singolo atto di cui è destinatario il Regno Unito ovvero una persona fisica o giuridica del Regno Unito;
–quando la presenza del Regno Unito risulta, dalla prospettiva dell'Unione, necessaria ai fini di un'attuazione efficace dell'acquis nel periodo di transizione.
19.L'accordo di recesso dovrebbe stabilire le condizioni e le modalità precise in base alle quali il Regno Unito dovrebbe essere in via eccezionale ammesso ad assistere a dette riunioni.
20.Dovrebbero essere stabilite modalità procedurali specifiche, conformi ai punti 17 e 18, per la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca (totali ammissibili di catture) nel corso del periodo di transizione.
21.Le modalità transitorie dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso e non dovrebbero protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.