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Document 52017PC0486

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

COM/2017/0486 final - 2017/0223 (NLE)

Bruxelles, 15.9.2017

COM(2017) 486 final

2017/0223(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO


relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato 1 , la Commissione ha condotto negoziati con il governo di Maurizio al fine di concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio 2 . Al termine dei negoziati, il 26 aprile 2017 è stato siglato il nuovo protocollo. Il protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 15 del protocollo stesso.

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), ove applicabili, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2014-2017) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica di Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e coadiuverà gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile, nell'interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

   40 pescherecci con reti a circuizione;

   45 pescherecci con palangari di superficie.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il nuovo protocollo fornirà un quadro per le navi dell'Unione operanti nelle acque di Maurizio e per una più intensa cooperazione tra l'Unione e Maurizio, tenendo conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna. L'obiettivo è istituire un partenariato strategico con tale paese.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio autorizzi la firma e l'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con l'azione esterna dell'Unione europea nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

2.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio. Gli esperti degli Stati membri e il settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 575 000 EUR, si basa su:

a) un quantitativo di riferimento di 4 000 tonnellate, per il quale è stato fissato un importo annuale di 220 000 EUR per i diritti di accesso;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica di Maurizio, pari a 220 000 EUR all'anno, e

c) un sostegno allo sviluppo nel settore dell'economia oceanica, pari a 135 000 EUR all'anno.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale della pesca, della politica marittima e dell'economia oceanica, e in particolare alle necessità di Maurizio in termini di ricerca scientifica, pesca artigianale, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca nonché lotta contro la pesca illegale.

2017/0223 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO


relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 3 ,

considerando quanto segue:

1)Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE 4 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (di seguito "l'accordo").

2)Il primo protocollo dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione europea. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.

3)A norma della decisione 2017/.../UE del Consiglio 5 , un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (di seguito "il protocollo") è stato firmato il [inserire la data della firma], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

4)Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

5)L'obiettivo del protocollo è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio per promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e coadiuvare Maurizio nello sviluppo di un'economia oceanica sostenibile.

6)È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.

7)L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, a norma dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, e degli articoli 7 e 8 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitata(e) a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche di cui all'articolo 16 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 6 .

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

   1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

   1.3.    Natura della proposta/iniziativa

   1.4.    Obiettivi

   1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

   1.6.    Durata e incidenza finanziaria

   1.7.    Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

   2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

   2.2.    Sistema di gestione e di controllo

   2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

   3.2.    Incidenza prevista sulle spese 

   3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

   3.2.2.    Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   3.2.3.    Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   3.2.5.    Partecipazione di terzi al finanziamento

   3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio.

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 7  

11. – Affari marittimi e pesca

11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'UE alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'UE.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee [sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario].

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico:

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate:

Affari marittimi e pesca: definire un quadro di governance per le attività di pesca praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo consente di istituire un partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque di Maurizio.

Il protocollo contribuirà inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in materia di lotta contro la pesca illegale.

Infine, il protocollo contribuirà allo sviluppo dell'economia oceanica di Maurizio, promuovendo la crescita blu e uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'UE nonché alla stabilizzazione del mercato dell'UE (a livello aggregato con altri APPS).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di non ritardare l'inizio delle operazioni di pesca.

Il nuovo protocollo fornirà un quadro per le attività di pesca della flotta europea nella zona di pesca di Maurizio e permetterà agli armatori europei di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e, in un secondo tempo, la trasmissione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà la Repubblica di Maurizio nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Con riguardo a questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell'UE impedirebbe le attività di pesca delle navi dell'UE, in quanto una clausola dell'accordo esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Il protocollo offre inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata con l'Unione, in particolare nella lotta contro la pesca illegale.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le Parti hanno fissato un quantitativo di riferimento di 4 000 tonnellate/anno per i tonnidi e le specie affini con possibilità di pesca per 40 pescherecci con reti a circuizione e 45 pescherecci con palangari di superficie sulla base dell'analisi delle catture storiche praticate nella zona di pesca di Maurizio e delle catture recenti effettuate nel quadro di protocolli simili nella regione, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Il sostegno settoriale è stato fissato a un livello relativamente elevato per tener conto delle necessità in termini di rafforzamento delle capacità delle autorità mauriziane responsabili della pesca e delle priorità della strategia nazionale nel settore della pesca, nonché dei piani intesi a promuovere, in tale Stato insulare, lo sviluppo di un'economia basata sugli oceani.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi versati nel quadro dell'APP costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale di Maurizio. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

Proposta/iniziativa in vigore dal 2017 al 2021

Incidenza finanziaria dal 2017 al 2021

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 9  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

a opera delle agenzie esecutive

 Gestione condivisa con gli Stati membri

 Gestione indiretta on compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca e dei dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Repubblica di Maurizio facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Il rischio individuato è che i fondi destinati a finanziare la politica settoriale della pesca siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 5 del protocollo rientra tra le modalità di controllo.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

[...]

[...]

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Repubblica di Maurizio al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'UE alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, il conto bancario dei paesi terzi sul quale sono versati gli importi della contropartita finanziaria è identificato in modo esaustivo L'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di Maurizio.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Rubrica………………………...……………]

Diss 10 .

di paesi EFTA 11

dai paesi candidati 12

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

11.3.2001

Definire un quadro di governance per le attività di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

[Rubrica………………………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero 2

Crescita sostenibile: risorse naturali

DG: <MARE>

Anno
2017 13

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 11.0301

Impegni

(1)

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

Pagamenti

(2)

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 14  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG MARE

Impegni

=1+1a +3

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

Pagamenti

=2+2a

+3

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

Pagamenti

5)

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti
alla RUBRICA 2
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

Pagamenti

=5+ 6

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

Pagamenti

5)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti
alle RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: MARE

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG MARE

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
alla RUBRICA 5
del
quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno
N 15

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
alle RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,798

0,798

0,798

0,848

3,242

Pagamenti

0,798

0,798

0,798

0,848

3,242

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 16

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 17

- accesso (q. rif. 4000xx55

Annuale

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,880

- settoriale

Annuale

0,355

0,355

0,355

0,355

0,355

1,420

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

0,575

0,575

0,575

0,575

2,300

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno 18

Anno

Anno

Anno

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 19
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

.

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (n sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 20

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

11 01 04 01  21

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attuazione del protocollo (pagamenti, accesso alle acque di Maurizio da parte delle navi dell'UE, trattamento delle autorizzazioni di pesca), preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, preparazione del rinnovo del protocollo: valutazione esterna, procedure legislative, negoziati.

Personale esterno

Attuazione del protocollo: contatti con le autorità di Maurizio per l'accesso delle navi dell'Unione alle acque di Maurizio, elaborazione delle autorizzazioni di pesca, preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, in particolare attuazione del sostegno settoriale.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 22

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

(1) Adottate dalla 3459a riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'11.4.2016.
(2) GU L 79 del 18.3.2014, pag. 1.
(3) GU C […] del […], pag. […].
(4) Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).
(5) GU L […] del […], pag. […].
(6) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
(7) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: bilancio basato sulle attività.
(8) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10) Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(11) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(12) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(13) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(14) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(15) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(16) I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).
(17) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(18) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(19) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(20) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(21) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(22) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 15.9.2017

COM(2017) 486 final

ALLEGATI

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio


ALLEGATO I

PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

Articolo 1
Durata

   Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria.

Articolo 2
Principi

1.    Come disposto dall’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (di seguito, le "navi dell’Unione") possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente protocollo conformemente al capo II del relativo allegato.

2.    Al fine di proseguire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le Parti convengono di cooperare per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

3.    Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti nelle acque mauriziane. Maurizio si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali operanti nelle proprie acque.

4.    A fini di trasparenza, le autorità di Maurizio si impegnano a fornire all’UE, tramite la commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca (di seguito, la "commissione mista"), informazioni pertinenti sulle attività di pesca che si svolgono nelle acque di Maurizio, in linea con i requisiti della IOTC.

5.    Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dell’articolo 9 dell’accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e gli elementi fondamentali relativi al buon governo.

6.    L’ingaggio di marittimi mauriziani a bordo delle navi dell’Unione europea è disciplinato dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

Articolo 3
Possibilità di pesca

1.    Le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca per le specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare), sono le seguenti:

a)    40 pescherecci con reti a circuizione e

b)    45 pescherecci con palangari di superficie.

2.    Maurizio autorizza un massimo di 20 navi d’appoggio incaricate di coadiuvare le operazioni dei pescherecci autorizzati dell’Unione nelle acque mauriziane, salvo disposizione diversa della IOTC.

3.    I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente protocollo.

Articolo 4
Contropartita finanziaria

1.    Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 2 300 000 EUR.

2.    Detta contropartita finanziaria totale comprende:

a)    un importo annuo di 220 000 EUR per l’accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 4 000 tonnellate annue;

b)    un importo specifico annuo di 220 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca di Maurizio, e

c)    un importo aggiuntivo di 135 000 EUR per sostenere lo sviluppo della politica e dell’economia marittima in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 9 del presente protocollo.

3.    Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5 e 9 del presente protocollo.

4.    L’Unione europea versa l’importo di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo entro 60 giorni dall’inizio dell’applicazione provvisoria per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria dell’applicazione provvisoria del presente protocollo per gli anni successivi.

5.    Se il livello annuo delle catture di tonno effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio supera il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), l’importo totale della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è aumentato di 55 EUR per tonnellata supplementare catturata.

6.    Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo. 

7.    La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva di Maurizio.

8.    La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di Maurizio aperto presso la Banca di Maurizio. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), è messa a disposizione dell’autorità mauriziana responsabile dell’attuazione della politica marittima e della pesca. Le autorità di Maurizio comunicano ogni anno il numero di conto bancario alle autorità dell’Unione europea.

9.    Le modalità dettagliate per l’utilizzo della contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), sono concordate nel corso della prima riunione della commissione mista svoltasi a norma del presente protocollo. Esse comprendono la definizione delle azioni di cui all’articolo 9, i servizi responsabili, le stime di bilancio corrispondenti, le modalità di erogazione e i meccanismi di rendicontazione.

Articolo 5
Sostegno settoriale

1.    Entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale nonché modalità di attuazione dettagliate riguardanti in particolare:

a)    il programma annuale e pluriennale in base al quale sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

b)    gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per sviluppare col tempo una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Maurizio nel quadro della politica nazionale marittima e della pesca o di altre politiche atte a incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate; e

c)    i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2.    Qualsiasi modifica del programma settoriale annuale o pluriennale è approvata dalla commissione mista.

3.    Ogni anno Maurizio presenta una relazione sulle azioni attuate e sui risultati conseguiti con il sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. Prima della scadenza del presente protocollo Maurizio riferisce in merito all’attuazione del sostegno settoriale per tutta la durata del protocollo stesso.

4.    L’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. Durante il primo anno del protocollo la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per i successivi anni di applicazione il pagamento delle rate è effettuato sulla base di un’analisi dei risultati conseguiti nell’attuazione del sostegno settoriale e del programma annuale concordato.    
In funzione dell’esito dell’analisi, se i risultati conseguiti non sono conformi alla programmazione o se la commissione mista giudica insufficiente l’esecuzione finanziaria, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo può essere riveduto o sospeso, in tutto o in parte.

5.    Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle Parti, non appena ciò è giustificato sulla base dei risultati dell’attuazione della programmazione concordata di cui al paragrafo 1.

6.    La contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo. Se necessario, le Parti continuano a monitorare l’attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del presente protocollo.

Articolo 6
Cooperazione in ambito scientifico per una pesca responsabile

1.    Le Parti si impegnano a rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni applicabili della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), nonché le misure di gestione pertinenti da essa adottate in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca.

2.    Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della IOTC e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e, se del caso, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti possono consultarsi nell’ambito della commissione mista e, se del caso, stabilire di comune accordo misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse della pesca mauriziane oggetto del presente protocollo in relazione alle attività delle navi dell’Unione.

Articolo 7
Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca

1.    La commissione mista può considerare e approvare la possibilità di condurre campagne di pesca sperimentali nelle acque di Maurizio al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca non previste dall’articolo 3. A tal fine la commissione mista stabilisce caso per caso le specie e le condizioni, compresa la partecipazione di scienziati mauriziani a tali campagne, nonché eventuali altri parametri pertinenti. L’autorizzazione all’esercizio della pesca sperimentale non supera un periodo massimo di 6 mesi.

2.    Tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dei risultati delle campagne di pesca sperimentali, se l’Unione europea si interessa a nuove possibilità di pesca, la commissione mista, all’atto dell’approvazione, stabilisce le condizioni applicabili a tali nuove attività di pesca.

3.    Se le Parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, Maurizio può concedere alla flotta dell’Unione possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La commissione mista adegua di conseguenza la contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell’allegato, sono modificati di conseguenza.

Articolo 8

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca, del quantitativo di riferimento e delle misure tecniche

1.    La commissione mista può rivedere e adeguare le possibilità di pesca di cui all’articolo 3, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate nell’ambito della IOTC confermino che tale adeguamento garantirà la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Indiano.

2.    In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, mediante decisione della commissione mista. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). L’adeguamento delle possibilità di pesca di cui al presente articolo può anche essere basato sui risultati della pesca sperimentale condotta in conformità dell’articolo 8.

3.    Tre mesi prima della fine del secondo anno successivo all’avvio dell’applicazione provvisoria del protocollo, e a condizione che il livello effettivo dichiarato delle catture praticate dalle navi dell’UE nelle acque di Maurizio superi il quantitativo di riferimento, le Parti possono rivedere e adeguare il quantitativo di riferimento. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), può essere adeguata per il restante periodo di attuazione.

4.    Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di attuazione del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 9
Cooperazione nel settore dell’economia oceanica

1.    Le Parti si impegnano a sviluppare un quadro per rafforzare la cooperazione nel settore dell’economia oceanica. Esso può contemplare, tra l’altro, l’acquacoltura, lo sviluppo sostenibile degli oceani, la pianificazione dello spazio marittimo, l’energia marina e l’ambiente marino.

2.    Le Parti cooperano all’elaborazione di azioni comuni per il conseguimento di tali obiettivi, anche avvalendosi di programmi e strumenti di cooperazione esistenti.

3.    Le Parti convengono di avviare azioni attraverso la creazione di punti di contatto e lo scambio di informazioni e competenze in tale settore.

Articolo 10
Sospensione dell’attuazione del protocollo

1.    L’attuazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti nei casi seguenti:

a)    se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;

b)    se tra le Parti sorge una controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’attuazione del presente protocollo e del relativo allegato;

c)    se una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato, e in particolare in caso di violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

d)    se l’Unione europea non provvede a effettuare in tempo utile il pagamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

2.    Prima di decidere in merito a un’eventuale sospensione le Parti si consultano per giungere a una soluzione amichevole.

3.    Ai fini della sospensione dell’attuazione del presente protocollo la Parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.    In caso di sospensione dell’attuazione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 11
Quadro giuridico

1.    Le attività dei pescherecci dell’Unione nelle acque mauriziane sono soggette alle leggi e ai regolamenti di Maurizio, salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.

2.    Le Parti si notificano tempestivamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e normative nel settore della pesca.

Articolo 12

Riservatezza

1.    Le Parti provvedono affinché tutti i dati personali connessi alle navi dell’Unione europea e alle loro attività di pesca nelle acque mauriziane, ottenuti nel quadro dell’accordo e del presente protocollo, siano sempre trattati conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2.    Le Parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca della flotta dell’Unione europea nelle acque mauriziane siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni della IOTC e di altre organizzazioni internazionali della pesca competenti.

3.    I dati che possono essere considerati riservati per altri motivi sono utilizzati esclusivamente per l’attuazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 13
Scambi elettronici di dati

1.    Maurizio e l’Unione europea si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

2.    Le Parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino detti scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 14
Denuncia

1.    Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 12 dell’accordo.

2.    In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data prevista di presa d’effetto della denuncia.

3.    L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

4.    In caso di scadenza del protocollo o di denuncia dello stesso ai sensi dell’articolo 12, gli armatori di navi dell’UE continuano a rispondere di eventuali violazioni delle disposizioni dell’accordo o del presente protocollo, o di leggi vigenti di Maurizio, intervenute anteriormente alla scadenza o alla denuncia del presente protocollo, come pure dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia.

Articolo 15
Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma da parte delle Parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.



ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

Disposizioni generali

1.    Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (l’Unione) o a Maurizio in relazione a un’autorità competente designa:

per l’Unione: la Commissione europea, se del caso, tramite la delegazione dell’Unione europea a Maurizio;

per Maurizio: il Ministero della pesca.

2.    Acque mauriziane

Tutte le disposizioni del protocollo e dei relativi allegati si applicano esclusivamente alle acque mauriziane, definite come le acque situate al di là delle quindici (15) miglia nautiche dalle linee di base.

All’Unione sono comunicate informazioni relative ad altre zone vietate alla navigazione e alla pesca, e ogni successiva modifica deve essere notificata almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.

3.    Conto bancario

Prima dell’applicazione provvisoria del protocollo, Maurizio comunica all’Unione gli estremi del conto o dei conti bancari del Tesoro pubblico di Maurizio su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi dell’Unione ai sensi dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca

1.    Condizioni preliminari all’ottenimento di un’autorizzazione di pesca – navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell’Unione e nell’elenco delle navi autorizzate della IOTC, che non figuri negli elenchi INN della IOTC o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca e che siano stati rispettati tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti da attività di pesca effettuate a Maurizio nell’ambito dell’accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca vigenti a Maurizio.

2.    Domanda di autorizzazione di pesca

L’Unione presenta per via elettronica a Maurizio una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo almeno ventuno (21) giorni civili prima dell’inizio del periodo di validità richiesto, avvalendosi del formulario riportato nell’appendice 1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata dei seguenti elementi:

a.    prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca richiesta, non rimborsabile;

b.    nome, indirizzo e dati di contatto:

dell’armatore del peschereccio;

del raccomandatario dell’armatore del peschereccio, se del caso, e

dell’operatore del peschereccio;

c.    una fotografia digitale a colori recente della nave, in cui figuri chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione chiaramente visibili sullo scafo;

d.    certificato di immatricolazione della nave, e

e.    dati di contatto del peschereccio (fax, e-mail ecc.).

Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

3.    Pagamento anticipato del canone

1.    L’importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo indicato di seguito. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

2.    I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:

per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo, 65 EUR per tonnellata;

per il terzo e il quarto anno di applicazione del protocollo, 70 EUR per tonnellata.

3.    Al momento della presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione di pesca alle autorità di Maurizio, gli armatori sono tenuti al versamento degli anticipi di seguito indicati:

a. tonniere con reti a circuizione

8 500 EUR, corrispondenti a:

- 130,8 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di applicazione del protocollo;

- 121,4 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di applicazione del protocollo;

b. pescherecci con palangari (al di sopra di 100 GT)

4 125 EUR, corrispondenti a:

- 63,5 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di applicazione del protocollo;

- 58,9 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di applicazione del protocollo;

c. pescherecci con palangari (al di sotto di 100 GT)

2 050 EUR, corrispondenti a:

- 31,5 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di applicazione del protocollo;

- 29,3 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di applicazione del protocollo.

4.    Navi di appoggio

Le navi di appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell’UE e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce.

L’assistenza fornita non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

Le navi di appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile.

Il canone annuale applicabile alle navi di appoggio è di 4 000 EUR.

5.    Elenco provvisorio delle navi autorizzate

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca stabilisce sollecitamente per ogni categoria di navi, comprese le navi di appoggio, l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti di Maurizio inviano senza indugio detto elenco all’Unione.

L’Unione trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’Unione, Maurizio può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia alla delegazione dell’UE a Maurizio.

6.    Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari, anche in formato elettronico, entro ventuno (21) giorni civili dalla data di ricevimento, da parte dell’autorità competente, del fascicolo di domanda completo. Una copia di detta autorizzazione è immediatamente inviata per via elettronica alla delegazione dell’UE a Maurizio. Una versione elettronica di tale autorizzazione di pesca può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta (60) giorni civili dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa. Durante tale periodo la copia è considerata equivalente all’originale.

Dopo tale periodo di sessanta (60) giorni deve essere sempre tenuto a bordo l’originale dell’autorizzazione di pesca.

7.    Elenco dei pescherecci autorizzati

Entro 14 giorni dal rilascio dell’autorizzazione di pesca l’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca stabilisce, per ciascuna categoria di navi, comprese le navi di appoggio, l’elenco definitivo delle navi autorizzate. Detto elenco è immediatamente inviato all’Unione e sostituisce l’elenco provvisorio summenzionato.

8.    Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l’inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

a.    per il primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

b.    in seguito, ogni anno civile completo;

c.    per l’ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1º gennaio e la data di scadenza del protocollo.

Per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del protocollo, il pagamento anticipato del canone è calcolato pro rata temporis.

9.    Documenti da detenere a bordo

Durante la permanenza nelle acque o nel porto di Maurizio, i pescherecci devono sempre tenere a bordo i seguenti documenti:

a.    autorizzazione di pesca;

b.    documenti rilasciati da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, recanti:

- certificato di immatricolazione della nave, con indicazione del numero di registrazione del peschereccio;

- disegni o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;

c.    ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto riguarda la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato, autenticato da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, che descriva la natura delle modifiche, e

d.    certificato di navigabilità della nave.

10.    Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell’Unione, l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile o di una nave sostitutiva appartenente alla stessa categoria di pesca della nave da sostituire, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo III tiene conto delle catture complessive praticate dalle due navi nelle acque mauriziane.

Ai fini del trasferimento l’armatore o il suo raccomandatario a Maurizio restituisce l’autorizzazione di pesca da sostituire e Maurizio prepara nel più breve tempo possibile l’autorizzazione sostitutiva. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriori indugi all’armatore o al suo raccomandatario al momento della restituzione dell’autorizzazione da sostituire. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto alla data in cui è restituita l’autorizzazione annullata. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell’UE a Maurizio.

Maurizio aggiorna periodicamente l’elenco delle navi autorizzate. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio all’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca e all’Unione.

CAPO III

Dichiarazione delle catture

1.    Giornale di pesca

Il comandante di un peschereccio dell’Unione operante nel quadro dell’accordo tiene un giornale di pesca conforme alle pertinenti risoluzioni della IOTC per i pescherecci con palangari e i pescherecci con reti a circuizione.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nelle acque mauriziane.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero, le catture accessorie e i rigetti.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.    Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando a Maurizio i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle acque mauriziane.

I giornali di pesca sono trasmessi secondo una delle seguenti modalità:

a.    in caso di scalo in un porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale di Maurizio, che ne conferma il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori di Maurizio;

b.    se la nave lascia le acque mauriziane senza passare preliminarmente per un porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato per via elettronica entro sette (7) giorni civili dall’arrivo in qualsiasi altro porto;

c.    per posta elettronica, all’indirizzo indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca, o

d.    per fax, al numero indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca, o

e.    per lettera inviata all’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca entro quindici (15) giorni civili dalla data in cui la nave ha lasciato le acque di Maurizio.

Le Parti si adoperano per istituire un sistema di scambio elettronico di tutti i dati, al fine di accelerarne la trasmissione.

Il comandante invia copia di tutti i giornali di pesca all’Unione e all’autorità competente del suo Stato di bandiera. Il comandante di una nave dell’Unione operante nell’ambito dell’accordo invia inoltre una copia di tutti i giornali di pesca:

a.    all’Albion Fisheries Research Centre, e

b.    a uno degli istituti scientifici seguenti:

i.    Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii.    Instituto Español de Oceanografía (IEO);

iii.    Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Se rientra nelle acque mauriziane nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, la nave è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, Maurizio può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione mancante e adottare nei confronti dell’armatore le misure a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, Maurizio può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Maurizio informa senza indugio l’Unione di ogni sanzione applicata in tale contesto.

3.    Monitoraggio periodico delle catture

Prima della fine di ogni trimestre l’Unione trasmette a Maurizio, per ogni nave UE autorizzata, i dati relativi alle catture e qualsiasi altra informazione pertinente, compreso lo sforzo di pesca (numero di giorni in mare), per il(i) trimestre(i) precedente(i).

Maurizio trasmette ogni trimestre i dati relativi alle catture delle navi autorizzate dell’Unione, ricavati dai giornali di bordo, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.

La coerenza delle serie di dati è analizzata congiuntamente dalle Parti, periodicamente e su richiesta di una di esse.

Tali dati aggregati sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell’Unione, del computo annuo definitivo di cui al paragrafo 5.

4.    Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione (ERS)

Le Parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture. Le caratteristiche tecniche pertinenti per le modalità di trasmissione operative devono essere discusse e concordate dalle Parti quanto prima possibile. Maurizio informa l’Unione non appena le condizioni di tale transizione siano soddisfatte. Tuttavia, durante il periodo di transizione, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia di dichiarazione delle catture.

5.    Computo finale dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici summenzionati, l’Unione stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.

L’Unione invia tale computo finale dei canoni contestualmente a Maurizio e all’armatore anteriormente al 31 luglio dell’anno in corso. Maurizio notifica all’Unione il ricevimento del computo e può chiedere all’Unione tutti i chiarimenti che ritiene necessari. In tal caso l’Unione consulta le amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera e gli istituti scientifici dell’Unione e si adopera per fornire a Maurizio eventuali informazioni aggiuntive necessarie. Se del caso, possono essere organizzate apposite riunioni scientifiche congiunte al fine di esaminare i dati relativi alle catture e i metodi utilizzati per il controllo incrociato delle informazioni.

Entro un termine di trenta (30) giorni civili a decorrere dalla data di trasmissione, Maurizio può contestare il computo finale sulla base di documenti giustificativi. In caso di disaccordo, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista. Se Maurizio non presenta obiezioni entro il termine di trenta (30) giorni civili, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore all’anticipo di cui al capo II, punto 3, versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo a Maurizio entro il 30 settembre dell’anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO IV

Sbarchi e trasbordi

È vietato il trasbordo in mare. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca mauriziani.

Il comandante di una nave dell’Unione che intenda effettuare operazioni di sbarco o di trasbordo deve notificare a Maurizio, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i seguenti dati:

a.    il nome e l’indicativo internazionale di chiamata (IRCS) del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro dei pescherecci della IOTC;

b.    il porto di sbarco o di trasbordo;

c.    la data e l’ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;

d.    il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3), e

e.    in caso di trasbordo, il nome e l’IRCS della nave ricevente.

Con riguardo alle navi riceventi, almeno ventiquattro (24) ore prima dell’inizio nonché al termine del trasbordo il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità mauriziane in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro ventiquattro (24) ore compila e trasmette a dette autorità la dichiarazione di trasbordo.

L’operazione di trasbordo è oggetto di un’autorizzazione preventiva rilasciata da Maurizio al comandante o al suo raccomandatario entro ventiquattro (24) ore dalla suddetta notifica. L’operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto di Maurizio autorizzato a tal fine.

Il porto di pesca designato in cui sono autorizzate a Maurizio le operazioni di trasbordo è Port Louis.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l’applicazione delle pertinenti sanzioni previste dalla legislazione di Maurizio.

Le Parti si impegnano a incoraggiare le navi autorizzate ad aumentare i loro sbarchi a Maurizio, tenendo conto degli aspetti operativi.

CAPO V

Controllo

1.    Entrata e uscita dalle acque di Maurizio

Ogni entrata o uscita dalle acque mauriziane di una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere notificata a Maurizio nelle 12 ore che precedono l’entrata o l’uscita.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

a.    la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

b.    il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3, e

c.    la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di fax comunicati da Maurizio. Maurizio ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’Unione eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico o della frequenza di trasmissione.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

2.    Dichiarazione periodica delle catture

Quando una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca opera nelle acque mauriziane, il comandante deve comunicare ogni tre (3) giorni alle autorità di Maurizio le catture effettuate in tali acque. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa tre (3) giorni dopo la data di entrata nelle acque mauriziane.

Ogni tre (3) giorni, nel trasmettere le dichiarazioni periodiche delle catture, la nave comunica in particolare:

a.    la data, l’ora e la posizione al momento della dichiarazione;

b.    il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre (3) giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;

c.    il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria durante il periodo di tre (3) giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;

d.    la presentazione dei prodotti;

e.    per le tonniere con reti a circuizione:

   i.    il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) dall’ultima dichiarazione;

   ii.    il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall’ultima dichiarazione;

iii.    il numero di cale infruttuose, e

f.    per le tonniere con palangari:

   i.    il numero di cale dall’ultima dichiarazione;

   ii.    il numero di ami calati dall’ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica, oppure via fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di telefono comunicati da Maurizio, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 5 dell’allegato. Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’Unione eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di trasmissione.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere trasmesso la dichiarazione periodica di tre (3) giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla pertinente legislazione di Maurizio.

La dichiarazione periodica delle catture deve essere tenuta a bordo per almeno un (1) anno dalla relativa data di trasmissione.

3.    Ispezione in mare o in porto

L’ispezione in porto o in mare, nelle acque mauriziane, di navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo gli ispettori mauriziani comunicano alla nave dell’Unione la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che devono fornire prove della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell’Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’attività di pesca, il carico o le attività di sbarco e trasbordo.

Maurizio può autorizzare l’Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell’Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisale ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma". Prima di lasciare la nave dell’Unione, gli ispettori autorizzati consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione è trasmessa anche all’Unione, come previsto al capo VII.

4.    Cooperazione nella lotta contro la pesca INN

Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell’Unione segnalano la presenza, nelle acque mauriziane, di qualsiasi nave impegnata in attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN, raccogliendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio a Maurizio e all’autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato l’osservazione, che li trasmette all’Unione o all’organismo da essa designato.

Maurizio trasmette all’Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci impegnati in attività che potrebbero costituire un’attività di pesca INN nelle acque mauriziane.

CAPO VI

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.    Messaggi di posizione delle navi

Le navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca operanti nelle acque mauriziane devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione deve includere le seguenti informazioni:

a.    l’identificazione della nave;

b.    l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99%;

c.    la data e l’ora di registrazione della posizione, e

d.    la velocità e la rotta della nave.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nelle acque mauriziane è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalle acque mauriziane, che è identificata con il codice "EXI". Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

Ogni messaggio di posizione è trasmesso nel formato di cui all’appendice 2 del presente allegato fino a quando Maurizio sarà in grado di ricevere i rapporti nel formato basato sulla norma di P 1000 del Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (CEFACT).

2.    Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell’Unione con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nelle acque mauriziane. Se già operanti nelle acque mauriziane, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema al termine della bordata o lo sostituiscono entro quindici (15) giorni civili. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle acque mauriziane.

Le navi operanti nelle acque di mauriziane con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e a Maurizio, almeno ogni due ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.    Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Maurizio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Maurizio. I CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto.

In caso di interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca che non abbia notificato la propria uscita dalle acque mauriziane, il CCP di Maurizio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione.

4.    Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Maurizio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla vigente legislazione mauriziana.

5.    Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, Maurizio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi da Maurizio al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Maurizio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP di Maurizio notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al centro di controllo dello Stato di bandiera e all’Unione.

CAPO VII 

Infrazioni

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della legislazione mauriziana in materia di pesca può comportare l’imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca della nave, conformemente a quanto previsto dalla legislazione di Maurizio.

1.    Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nelle acque mauriziane da una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità dell’accordo deve formare oggetto di un rapporto di ispezione. La notifica dell’infrazione e le relative sanzioni di cui è passibile il comandante o la società di pesca sono inviate direttamente all’armatore secondo la procedura stabilita nella pertinente legislazione mauriziana. Una copia della notifica è inviata entro 24 ore allo Stato di bandiera della nave e all’Unione.

2.    Fermo di una nave

Se la legislazione mauriziana in materia di pesca lo prevede per l’infrazione di cui trattasi, le navi dell’Unione in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Maurizio.

Maurizio notifica all’Unione e alle autorità dello Stato di bandiera, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi e reca prove documentali a sostegno del fermo della nave, fatti salvi eventuali obblighi giuridici di riservatezza.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Maurizio designa un funzionario incaricato delle indagini e organizza su richiesta dell’Unione, entro un giorno civile dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3.    Sanzione dell’infrazione – Procedimento transattivo

La sanzione dell’infrazione è fissata da Maurizio in conformità della legislazione nazionale in vigore.

Prima di adire le vie legali, tra le autorità di Maurizio e la nave dell’Unione è avviato un procedimento transattivo al fine di dirimere la questione in via amichevole, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo è concluso al più tardi entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave. L’accordo raggiunto è definitivo e vincolante per tutte le Parti interessate. Se il procedimento transattivo, che può includere un procedimento di conciliazione, non consente di giungere a una soluzione, la questione può essere sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale a Maurizio.

4.    Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

L’armatore della nave in infrazione può depositare presso una banca designata da Maurizio una cauzione bancaria il cui importo, fissato da Maurizio, copra i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:

a.    integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b.    a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Maurizio comunica i risultati del procedimento giudiziario all’Unione entro 8 giorni civili dalla pronuncia della sentenza.

5.    Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto dopo che si sia provveduto al pagamento della sanzione irrogata nell’ambito del procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria in conformità della legislazione di Maurizio.

CAPO VIII

Imbarco di marittimi

1.    Numero di marittimi da imbarcare

Nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell’Unione imbarca dodici (12) marittimi mauriziani qualificati. Gli armatori delle navi dell’Unione si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi mauriziani.

In caso di mancato imbarco di marittimi mauriziani, gli armatori versano una somma forfettaria equivalente al salario dei marittimi non imbarcati per l’intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori versano il corrispettivo di un mese di stipendio.

2.    Contratti dei marittimi

Il contratto di lavoro è concluso tra l’armatore, o il suo raccomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro sindacato, di concerto con Maurizio. Esso stipula in particolare la data e il porto d’imbarco.

Detto contratto garantisce ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile a Maurizio, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Copia di tale contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi mauriziani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

3.    Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi mauriziani è pagato dall’armatore e deve essere fissato prima del rilascio dell’autorizzazione di pesca, di comune accordo tra l’armatore e il suo raccomandatario a Maurizio.

Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

4.    Obblighi dei marittimi

Il marittimo si presenta al comandante della nave a cui è stato assegnato il giorno precedente la data di imbarco indicata nel contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell’ora d’imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, il suo contratto si considera nullo e l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. In questo caso l’armatore non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di pagamento compensativo.

CAPO IX

OSSERVATORI

1.    Osservazione delle attività di pesca

Le navi titolari di un’autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell’ambito dell’accordo.

Il programma di osservazione si conforma alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano).

Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle navi dell’Unione di stazza inferiore o pari a 100 GT.

2.    Navi e osservatori designati

Le autorità di Maurizio redigono l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi all’Unione al momento dell’elaborazione e in occasione di ulteriori aggiornamenti. Le navi dell’Unione designate per ricevere a bordo un osservatore devono consentirne l’imbarco. Nel redigere tale elenco Maurizio tiene conto della presenza di un osservatore imbarcato, o da imbarcare, nell’ambito di un programma regionale di osservazione. I rapporti degli osservatori relativi alle osservazioni effettuate nelle acque mauriziane sono inviati all’Albion Fisheries Research Centre.

Le autorità di Maurizio comunicano agli armatori interessati il nome degli osservatori designati per l’imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno quindici (15) giorni civili rispetto alla data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.    Retribuzione dell’osservatore

La retribuzione dell’osservatore designato da Maurizio e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Maurizio.

4.    Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e da Maurizio.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

Il comandante adotta tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

A bordo gli osservatori godono di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Essi hanno accesso al ponte e alle apparecchiature di comunicazione e di navigazione della nave, a qualsiasi documento presente a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il giornale di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle loro mansioni.

Il comandante autorizza in qualsiasi momento l’osservatore a:

a.    ricevere e trasmettere messaggi e comunicare con la terraferma e altre navi mediante i sistemi di comunicazione della nave;    

b.    prendere, misurare, rimuovere dalla nave e trattenere campioni o esemplari interi di pesce;

c.    conservare campioni ed esemplari interi sulla nave, compresi i campioni e gli esemplari interi detenuti negli impianti di congelazione della nave;

d.    fotografare o registrare le attività di pesca, compresi i pesci, gli attrezzi, le apparecchiature, i documenti, le carte e i registri, e asportare dalla nave le immagini o le registrazioni eventualmente realizzate o utilizzate a bordo della nave. Tali dati sono utilizzati unicamente a fini scientifici, tranne qualora siano espressamente richiesti da Maurizio in casi in cui potrebbero essere utilizzati nell’ambito di un’indagine giudiziaria in corso.

5.    Imbarco e sbarco degli osservatori

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

L’armatore o il suo rappresentante comunica a Maurizio, con un preavviso di dieci (10) giorni civili rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nel luogo concordato nelle dodici (12) ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. La nave è autorizzata a lasciare il porto e ad avviare le operazioni di pesca.

Se l’osservatore non viene sbarcato in un porto di Maurizio, l’armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante l’attesa del volo di rimpatrio.

6.    Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a.    adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b.    non danneggia né utilizza senza autorizzazione del comandante i beni o le attrezzature presenti a bordo, e

c.    rispetta la legislazione applicabile e le norme di riservatezza con riguardo a tutti i documenti appartenenti alla nave.

7.    Compiti dell’osservatore

L’osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

a.    raccoglie tutte le informazioni concernenti l’attività di pesca della nave, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

i.    gli attrezzi da pesca utilizzati;

ii.    la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

iii.    i quantitativi o, se del caso, il numero di esemplari catturati per ogni specie bersaglio e per ogni specie associata, compresi quelli relativi alle catture accessorie e accidentali; e

iv.     la stima delle catture conservate a bordo e dei rigetti;

b.    effettua i campionamenti biologici previsti nell’ambito dei programmi scientifici, e

c.    durante l’attività della nave nelle acque mauriziane, comunica giornalmente via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, in particolare il quantitativo di catture e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dal CCP di Maurizio.

8.    Rapporto dell’osservatore

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell’osservatore.

L’osservatore invia il suo rapporto a Maurizio, che ne trasmette copia all’Unione, unitamente alle informazioni indicate al punto 4, lettera c), del presente capo, entro quindici (15) giorni civili dallo sbarco dell’osservatore.


Appendici del presente allegato

1. Appendice 1 – Formulario di domanda di autorizzazione di pesca

2. Appendice 2 – Formato del messaggio di posizione VMS



Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente: ………………………………………………………………………….…

Indirizzo del richiedente:.…………………………………………………………………….…. …………………………….………………………………………………………………………. Nome e indirizzo del noleggiatore della nave, se diverso dal richiedente: …………………………….………………………………………………………………………. Nome e indirizzo del raccomandatario a Maurizio: ………………………………..……………………………………………………………………. Nome della nave: …………………………………………..………………………………….…. Tipo di nave: …………….……………………………………….……………………………... Paese di immatricolazione: ……..……………………………………………………………….
Porto e numero di immatricolazione: ……..……………………………………………………..…
Identificazione esterna della nave: ………………….……….………………………………..
Indicativo di chiamata e frequenza: …………………….……………..…………………………...
Numero di fax della nave: ……………………………………………………….……………..…
Numero IMO, se del caso: ………………………………………………………………………
Lunghezza della nave: ……………………………………………………………………………
Larghezza della nave: …………………………………………………………………..……..….
Tipo e potenza del motore: ………………………………………………………………..…..….
Stazza lorda della nave: …………………………………………………………..…
Stazza netta della nave: ………………………………………….………….…………....
Numero minimo dei membri d’equipaggio: ……………………………………..………………
Tipo di pesca praticata: …………………………………………………………………….…..
Specie ittiche di cui è proposta la cattura: …..................................................................
Periodo di validità richiesto: …………………………………………………………….………..

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data:    ……………………………….    Firma:



Appendice 2 – Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS
RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato

Codice

Obbligatorio/facoltativo

Contenuto

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI ]

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

O = Elemento obbligatorio    
F = Elemento facoltativo

I formati di trasmissione dei dati possono essere adeguati alle norme UN/CEFACT



ALLEGATO II

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell’Unione nella commissione mista

1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Maurizio nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti:

a) revisione delle possibilità di pesca e delle disposizioni connesse a norma degli articoli 7 e 8 del protocollo;

b) decisione sulle modalità del sostegno settoriale a norma dell’articolo 5 del protocollo;

c) misure di gestione rientranti nelle competenze della commissione mista a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo.

2) Nell’ambito della commissione mista istituita in virtù dell’accordo, l’Unione:

a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;

b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l’adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell’Unione, affinché sia esaminato e approvato.

4) Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell’Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi la posizione dell’Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell’organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti (20) giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell’Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all’attuazione di tale decisione.

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