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Document 52017PC0436

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA)

COM/2017/0436 final - 2017/0202 (NLE)

Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 436 final

2017/0202(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

In seguito a una proposta della Commissione relativa a un’iniziativa PRIMA ex articolo 185 del TFUE 1 , è stata adottata la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a promuovere le capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per migliorare l’efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell’approvvigionamento e della gestione integrati delle risorse idriche nell’area del Mediterraneo. PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi (“Stati partecipanti a PRIMA”) con un elevato livello di impegno ai fini dell’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.

Il Regno hascemita di Giordania (“Giordania”) ha espresso l’intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante con lettere del 7 novembre 2016 e 30 febbraio 2017, impegnandosi a corrispondere un contributo finanziario di 30 milioni di EUR a favore dell’iniziativa.

Per garantire che la Giordania partecipi a PRIMA su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020, occorre un accordo internazionale con l’Unione che estenda alla Giordania la portata del regime giuridico istituito dalla decisione (UE) 2017/1324.

Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con la Giordania su un accordo internazionale tra l’Unione e la Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA, con riserva dell’adozione della decisione (UE) 2017/1324.

I negoziati sono stati avviati il 26 giugno 2017 e portati a termine il 10 luglio 2017, quando i rappresentanti di ciascuna delle future parti hanno siglato il progetto di accordo. Il progetto di accordo accluso alla presente proposta è conforme alle direttive di negoziato formulate dal Consiglio. In particolare, stabilisce che i termini e le condizioni per la partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324, riferendosi direttamente all’atto legislativo dell’Unione.

Per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell’Unione, l’accordo si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l’assistenza necessaria per garantirne l’esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell’accordo stesso.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Come illustrato nella valutazione d’impatto relativa a PRIMA 3 , l’apertura di PRIMA alla partecipazione di paesi terzi come la Giordania è coerente con gli obiettivi della cooperazione internazionale per la ricerca e l’innovazione, quali definiti nella comunicazione della Commissione del 2012 “Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell’UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico” 4 e nel programma quadro Orizzonte 2020, che promuove la cooperazione con paesi terzi nei campi della scienza, della tecnologia e dell’innovazione per affrontare sfide globali della società e sostenere le politiche esterne dell’Unione. Il presente accordo è inoltre coerente con l’attuale accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra 5 , e con l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania 6 , che prevede la cooperazione tra l’Unione e la Giordania nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e incoraggia attività di ricerca e sviluppo nei settori di interesse comune.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’attuazione di PRIMA in stretta cooperazione con paesi terzi come la Giordania è inoltre coerente con altre politiche dell’Unione quali la politica migratoria, la politica di sviluppo e la politica di vicinato, e ad esse pertinente.

2.Elementi giuridici della proposta

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull’articolo 186 e sull’articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio

- adotti una decisione relativa alla firma dell’accordo a nome dell’Unione europea;

- autorizzi il negoziatore dell’accordo a firmare, a nome dell’Unione europea, l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA).

2017/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 prevede la partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

(2)PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a promuovere le capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per migliorare l’efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell’approvvigionamento e della gestione integrati delle risorse idriche nell’area del Mediterraneo.

(3)PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi (“Stati partecipanti a PRIMA”) con un elevato livello di impegno ai fini dell’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.

(4)Il Regno hascemita di Giordania (di seguito “Giordania”) ha espresso l’intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

(5)A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l’Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA.

(6)Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con la Giordania su un accordo internazionale volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA, con riserva dell’adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell’accordo.

(7)È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell’Unione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione dell’accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell’accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [giorno dell’adozione].

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) COM(2016) 662 final del 18.10.2016.
(2) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
(3) SWD(2016)332 final del 18.10.2016.
(4) COM(2012) 497 final.
(5) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
(6) GU L 159 del 17.6.2011, pag. 108.
(7) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
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Bruxelles, 11.8.2017

COM(2017) 436 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)


Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA)

L’Unione europea (in seguito denominata “Unione”),

da una parte,

e

il Regno hascemita di Giordania (in seguito denominato “Giordania”),

dall’altra,

(in seguito denominate “le parti”),

considerando che l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, entrato in vigore il 1° maggio 2002, prevede la cooperazione scientifica e tecnologica;

considerando che l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania, entrato in vigore il 29 marzo 2011, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

considerando che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell’UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020 che sono Stati partecipanti all’iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell’iniziativa;

considerando che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l’Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA;

 

considerando che la Giordania ha espresso l’intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell’UE e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

considerando che un accordo internazionale tra l’Unione e la Giordania è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi della Giordania in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’aera del Mediterraneo (PRIMA).

Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. Le parti adempiono agli obblighi previsti da detta decisione e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l’assistenza necessaria per garantire l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell’assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui sono applicati il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato sull’Unione europea e, dall’altra, al territorio della Giordania.

Articolo 4

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell’articolo 5.

Articolo 5

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento dandone notifica all’altra parte.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

Articolo 6

Risoluzione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all’articolo 97 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

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