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Document 52017DP0404

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (C(2017)06218 — 2017/2854(DEA))

GU C 346 del 27.9.2018, p. 369–369 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/369


P8_TA(2017)0404

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (C(2017)06218 — 2017/2854(DEA))

(2018/C 346/51)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)06218),

vista la lettera in data 16 ottobre 2017 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 39, paragrafo 5,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 24 ottobre 2017,

A.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe applicarsi a decorrere dal 23 febbraio 2018, data di applicazione della direttiva (UE) 2016/97, e che se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di esame di tre mesi di cui dispone, il settore non avrebbe il tempo sufficiente per porre in atto le necessarie modifiche tecniche e organizzative;

B.

considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato nella Gazzetta ufficiale consentirebbe un'attuazione tempestiva delle disposizioni applicabili al governo e al controllo del prodotto, nonché la relativa certezza del diritto;

C.

considerando che il Parlamento ritiene che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2016/97 dovrebbe continuare a essere il 23 febbraio 2018, ma chiede alla Commissione di adottare una proposta legislativa che fissi la data di applicazione al 1o ottobre 2018;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.


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