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Document 52017DC0693

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio

COM/2017/0693 final

Bruxelles, 23.11.2017

COM(2017) 693 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio


Indice

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni    

1.    PREMESSA    

2.    INFRASTRUTTURA DELL'ETS UE    

2.1.    Attività, impianti e operatori del trasporto aereo    

2.2.    Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL)    

3.    FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL CARBONIO NEL 2016    

3.1.    Offerta: quote di emissione messe in circolazione    

3.1.1.    Tetto massimo    

3.1.2.    Quote di emissione emesse    

3.1.3.    Crediti internazionali    

3.2.    Domanda: quote di emissione ritirate dalla circolazione    

3.3.    Equilibrio fra domanda e offerta    

4.    SETTORE DEL TRASPORTO AEREO    

5.    SORVEGLIANZA DEL MERCATO    

5.1.    La natura giuridica e il trattamento fiscale delle quote di emissione    

6.    MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E VERIFICA DELLE EMISSIONI    

7.    PANORAMICA DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NEGLI STATI MEMBRI    

8.    CONFORMITÀ E APPLICAZIONE    

9.    CONCLUSIONI E SCENARIO FUTURO    

ALLEGATO    

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni

AC        Autorità competente

AVR        Regolamento sull'accreditamento e la verifica

BEI        Banca europea per gli investimenti

CCS        Cattura e stoccaggio del carbonio

CDM        Meccanismo di sviluppo pulito

CER        Riduzioni certificate delle emissioni

CORSIA    Sistema di compensazione e riduzione del carbonio per il trasporto aereo internazionale

EA        Cooperazione europea per l'accreditamento

EEX        European Energy Exchange

ERU        Unità di riduzione delle emissioni

ETS UE    Sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea

EUTL        Catalogo delle operazioni dell'Unione europea (European Union Transaction Log)

GES        Gas a effetto serra

ICAO        Organizzazione per l'aviazione civile internazionale

ICE        ICE Future Europe

JI        Attuazione congiunta

MAR        Regolamento sugli abusi di mercato

MiFID2    Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari

MRR        Regolamento sul monitoraggio e la comunicazione

MRV        Monitoraggio, comunicazione e verifica

MRVA    Monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento

MSR        Riserva stabilizzatrice del mercato

NER        Riserva per i nuovi entranti

ONA        Organismo nazionale di accreditamento

PFC        Perfluorocarburi

RES        Fonti di energia rinnovabili

SEE        Spazio economico europeo

TNAC        Numero totale di quote in circolazione


1.PREMESSA

Dal 2005 il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'UE (ETS UE) costituisce l'elemento portante della strategia dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) da parte dell'industria e del settore energetico. Tale sistema contribuisce in maniera significativa al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione europea di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990. Sebbene l'UE sia sulla buona strada per superare tale obiettivo 1 , conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 40% entro il 2030 – così come previsto nel quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima dell'UE – impone la realizzazione di progressi continui 2 . L'obiettivo interno per il 2030 sarà raggiunto collettivamente nell'UE con riduzioni da realizzarsi tanto nei settori interessati dall'ETS quanto in quelli non interessati da detto sistema. Tuttavia, un sistema riformato e ben funzionante costituirà il principale meccanismo per raggiungere tale obiettivo, favorendo una diminuzione del 43% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 2005 nei settori interessati dall'ETS.

Al fine di consentire all'ETS UE di raggiungere tale traguardo, nel mese di luglio del 2015 la Commissione ha presentato una proposta legislativa 3 tesa a riformare il sistema per il suo quarto periodo di scambio (2021-2030). A inizio novembre 2017, dopo un approfondito processo di trilogo 4 , è stato raggiunto un accordo politico sulla proposta.

La presente relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio è presentata in conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE 5 (direttiva ETS UE). Come previsto da detta direttiva, l'obiettivo della presente relazione è quello di fornire con regolarità, con cadenza annuale, un'istantanea degli sviluppi rilevati nel mercato europeo del carbonio.

Tabella 1: relazioni sul mercato del carbonio pubblicate negli anni precedenti 6

Riferimento

Periodo considerato

Contesto politico

COM(2012) 652

2008-2011

Valutazione della necessità di un'azione normativa in vista di un aumento dell'eccedenza delle quote di emissione

COM(2015) 576

2013-2014

1a relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

COM(2017) 48

2015

2a relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

La presente relazione riguarda l'anno 2016, ma illustra anche talune iniziative proposte o concordate nel 2017. Rispetto alla precedente relazione, contiene un nuovo capitolo sui sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio nonché informazioni sull'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato, pubblicato per la prima volta nel maggio del 2017. Se non diversamente indicato, i dati utilizzati nella presente relazione sono quelli pubblicati e a disposizione della Commissione al 30 giugno 2017.

Le informazioni generali e di natura descrittiva in merito a vari aspetti dell'ETS UE sono incluse in riquadri inseriti nel testo della relazione.

2.INFRASTRUTTURA DELL'ETS UE

2.1.Attività, impianti e operatori del trasporto aereo

L'ETS UE è attivo nei 31 paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e limita le emissioni generate da pressoché 11 000 centrali elettriche e impianti di produzione, nonché quelle di poco più di 500 operatori del trasporto aereo che effettuano voli tra gli aeroporti del SEE. Il sistema disciplina approssimativamente il 45% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.

A partire dalla fase 3 (2013-2020)*, i settori con impianti fissi disciplinati dal sistema ETS UE sono industrie ad alta intensità energetica, comprese le centrali elettriche e altri impianti di combustione, con una potenza termica nominale >20MW (fatta eccezione per gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi o urbani), raffinerie di petrolio, cokerie, impianti siderurgici, cementifici (clinker), impianti per la produzione di vetro, calce, laterizi, materiale ceramico, pasta di carta, carta e cartone, alluminio, prodotti petrolchimici, ammoniaca, acido nitrico, adipico, gliossale e gliossilico, impianti per la cattura di CO2 nonché per il trasporto in condutture e lo stoccaggio geologico di CO2.

L'ambito di applicazione dell'ETS UE per quanto riguarda il settore del trasporto aereo era limitato - fino alla fine del 2016 - soltanto ai voli effettuati all'interno del SEE, in attesa dell'adozione di un approccio globale da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). Nell'ottobre del 2016, l'ICAO ha deciso di adottare una risoluzione sul sistema di compensazione e riduzione del carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA), affinché detto sistema diventi operativo nel 2021. In questa prospettiva, la Commissione ha proposto di mantenere l'approccio limitato al SEE anche oltre il 2016 (cfr. sezione 4).

L'ETS UE interessa le emissioni di biossido di carbonio (CO2), le emissioni di protossido di azoto (N2O) provenienti da tutta la produzione di acido nitrico, adipico, gliossale e gliossilico e le emissioni di perfluorocarburi (PFC) provenienti dalla produzione di alluminio. Sebbene la partecipazione all'ETS UE sia obbligatoria, in alcuni settori rientrano nel suo campo di applicazione soltanto gli impianti che superano determinate dimensioni. Inoltre, i paesi partecipanti possono escludere dal sistema gli impianti di piccole dimensioni qualora siano in atto misure che ne ridurranno le emissioni in misura equivalente a quanto sarebbe avvenuto se gli impianti fossero stati inclusi nell'ETS UE. I paesi partecipanti possono altresì aggiungere ulteriori settori e tipi di gas a effetto serra all'ETS UE, rispetto a quelli già previsti.

* Le informazioni relative alle fasi 1 e 2 dell'ETS UE sono disponibili qui: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013_it.

Secondo le relazioni a norma dell'articolo 21 presentate nel 2017 dai paesi partecipanti 7 , nel 2016 vi erano complessivamente 10 790 impianti autorizzati, rispetto ai circa 10 950 del 2015 e ai circa 11 200 dell'anno precedente.

Come occorso anche negli anni precedenti, nel 2016 i combustibili bruciati nell'ambito dell'ETS UE sono rimasti in stragrande misura di tipo fossile. Tuttavia, 29 paesi hanno segnalato anche l'uso di biomassa (rispetto a 27 nel 2015) in relazione a 2 079 impianti (19% del totale degli impianti). Soltanto due paesi (LI e MT) non hanno segnalato alcun uso di biomassa 8 . Le emissioni derivanti da biomassa nel 2016 sono risultate approssimativamente pari a 141 milioni di tonnellate di CO2 (ossia l'8% delle emissioni complessive comunicate nell'ambito dell'ETS UE), rispetto ad approssimativamente 125 milioni di tonnellate di CO2 registrate nel 2015 (circa il 7% delle emissioni comunicate nell'ambito dell'ETS UE). Gli stessi due paesi dello scorso anno (DE e SE) hanno segnalato un esiguo uso di biocarburanti riconducibile a tre operatori del trasporto aereo (rispetto a quattro nel 2015) 9 . 

All'interno delle categorie di impianti basate sulle emissioni annue 10 , i dati per il 2016 mostrano che, come per gli anni precedenti, approssimativamente il 72% degli impianti è di categoria A, il 21% di categoria B e poco più del 7% rientra nella categoria C. Oltre 6 202 impianti sono stati segnalati come "impianti a basse emissioni" (57,5% del totale).

Impianti del sistema ETS UE che comportano attività di combustione sono presenti in tutti i paesi partecipanti; mentre la raffinazione del petrolio, la siderurgia, la produzione di cemento, calce, vetro, prodotti ceramici, pasta di carta e carta sono attività segnalate dalla maggior parte dei paesi partecipanti. Per quanto riguarda le attività dell'ETS UE ulteriormente elencate per le emissioni diverse dal CO2, le relazioni indicano che sono state rilasciate autorizzazioni per l'alluminio primario e i perfluorocarburi (PFC) in 13 paesi (DE, ES, FR, GR, IS, IT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, UK), e per la produzione di acido nitrico e N2O in 21 paesi (fanno eccezione CY, DK, EE, IE, IS, LI, LU, LV, MT e SI). Gli altri settori di produzione di N2O – la produzione di acido adipico e la produzione di acido gliossilico e di gliossale – sono segnati rispettivamente in tre (DE, FR, IT) e due (DE, FR) paesi. Gli stessi due paesi (FR e NO) dello stesso anno hanno dichiarato di svolgere attività di cattura e stoccaggio di CO2.

Otto paesi (DE, ES, FR, HR, IS, IT, SI, UK) si sono avvalsi della possibilità di escludere emettitori di entità ridotta dal sistema, in linea con quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva ETS UE. Come occorso nel 2015, le emissioni escluse per il 2016 sono state di circa 4 milioni di tonnellate di CO2 (approssimativamente pari allo 0,22% del totale delle emissioni verificate).

Secondo le comunicazioni del 2017 a norma dell'articolo 21, fino ad ora sette paesi (BE, DK, FR, HR, HU, LI, LT) si sono avvalsi della possibilità di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (il "regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione") per consentire l'uso di piani di monitoraggio semplificati nei casi a basso rischio per impianti fissi. Soltanto la Danimarca è entrata a far parte di questo gruppo di paesi dal 2015. Nel caso di operatori del trasporto aereo a basse emissioni, quattro paesi (BE, FI, IS e PL) hanno segnalato il ricorso a tale disposizione e tra questi il Belgio ha aderito dal 2015.

Nel 2016 il numero notificato di operatori del trasporto aereo interessato dai piani di monitoraggio operatori è stato pari a 503 (rispetto ai 524 segnalati per il 2015 e ai 611 per il 2014). Questi dati suggeriscono che il numero di operatori del trasporto aereo all'interno dell'ETS UE si stia stabilizzando. Quasi il 60% (300) degli operatori segnalati erano commerciali, mentre il restante 40% (203) era costituito da operatori non commerciali 11 . Complessivamente 249 (quasi il 50%) sono stati qualificati come emettitori di entità ridotta [rispetto a 274 (52%) nel 2015 e a 329 (54%) nel 2014].



2.2.Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL)

Il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) registrano la proprietà delle quote di emissione generali e specifiche del settore del trasporto aereo, nonché le transazioni relative a dette quote, registrando i valori di proprietà presenti sui conti del registro e le transazioni tra detti conti. Tali registri sono tenuti e aggiornati dalla Commissione, mentre in tutti e 31 i paesi partecipanti gli amministratori dei registri nazionali rimangono il punto di contatto per i rappresentanti di circa 15 000 conti (società o persone fisiche).

Mentre il registro dell'Unione tiene conto di impianti fissi e operatori del trasporto aereo, l'EUTL verifica, registra e autorizza automaticamente tutte le transazioni tra i conti, garantendo così che tutti i trasferimenti siano conformi alle norme dell'ETS UE. Di conseguenza tali registri offrono agli emettitori europei, agli operatori commerciali e alle 31 autorità nazionali i mezzi per svolgere le loro attività in relazione all'ETS UE: assegnare quote di emissione gratuite ai gestori di impianti fissi e agli operatori del trasporto aereo; registrare le emissioni; consentire l'esecuzione da parte di emettitori, operatori commerciali professionali, nonché persone fisiche, di operazioni concluse tramite il trasferimento di quote di emissione tra conti; consentire agli emettitori di compensare le loro emissioni mediante la restituzione di quote.

* Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136). 

Nel 2016 il registro dell'Unione ha continuato a fornire servizi affidabili agli emettitori europei (impianti fissi e operatori del trasporto aereo), agli operatori commerciali e alle autorità nazionali.

Il registro è stato soggetto a numerosi miglioramenti tecnici e della fruibilità che hanno riguardato funzionalità relative alla gestione degli utenti, ai conti e alle transazioni, nonché al sistema di autenticazione, che è stato notevolmente migliorato ed è diventato l'EU Login.

Nell'estate del 2017 la Commissione ha avviato un'indagine sull'interfaccia utente del registro dell'Unione che ha chiesto agli utenti di fornire le loro opinioni sull'attuale funzionamento dell'interfaccia. L'obiettivo di tale indagine era la realizzazione di un ulteriore miglioramento dell'esperienza d'uso del registro da parte degli utenti.

3.FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL CARBONIO NEL 2016 

Questo capitolo fornisce informazioni sui versanti dell'offerta e della domanda nel contesto dell'ETS UE. La sezione dedicata all'offerta comprende informazioni sul tetto massimo, sull'assegnazione gratuita, sul programma NER300, sulla messa all'asta, sulla deroga alla messa all'asta integrale per il settore energetico, nonché sull'utilizzo di crediti internazionali. Una novità introdotta dalla relazione di quest'anno è data dal fatto che essa contiene anche un capitolo sui sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio.

Sul versante della domanda, questo capitolo fornisce informazioni sul numero di emissioni verificate e sui metodi per creare un equilibrio fra domanda e offerta delle quote, come ad esempio la riserva stabilizzatrice del mercato (MSR).

3.1.Offerta: quote di emissione messe in circolazione 

3.1.1.Tetto massimo

Il tetto massimo (cap) è la quantità assoluta di gas a effetto serra che può essere rilasciata nel sistema per garantire il conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni e corrisponde al numero di quote di emissione messe in circolazione in un determinato periodo di scambio. Nella fase 3 si applica un tetto massimo comune a livello di UE che sostituisce il sistema precedente che prevedeva tetti massimi nazionali.

Il tetto massimo per il 2013 per le emissioni derivanti da impianti fissi era fissato a 2 084 301 856 quote. Tale tetto massimo diminuisce di anno in anno secondo un fattore di riduzione lineare pari all'1,74% della quantità totale media di quote di emissione rilasciate ogni anno nel periodo 2008-2012, assicurando così che nel 2020 il numero di quote a disposizione per l'uso da parte degli impianti fissi sarà inferiore del 21% rispetto al numero del 2005.

Il tetto massimo per il settore del trasporto aereo è stato originariamente fissato a 210 349 264 quote di emissione del trasporto aereo l'anno, un valore inferiore del 5% rispetto al livello annuo medio di dette quote di emissione nel periodo 2004-2006. Il 1° gennaio 2014 tale dato è stato rettificato in aumento di 116 524 quote di emissione del trasporto aereo al fine di tenere conto dell'adesione della Croazia all'ETS UE. L'obiettivo di tale tetto massimo era quello di rispecchiare la legislazione del 2008* che includeva il settore del trasporto aereo nell'ETS UE e stabiliva che tutti i voli da, verso e all'interno del SEE sarebbero stati inclusi in detto sistema. Tuttavia, il campo di applicazione dell'ETS UE è stato limitato temporaneamente ai voli all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016 in maniera da sostenere lo sviluppo di una misura globale da parte dell'ICAO. Di conseguenza, il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe in circolazione nel periodo 2013-2016 è stato notevolmente inferiore al tetto massimo originariamente previsto. Alla luce dei progressi compiuti nell'ottobre del 2016 in relazione alla misura globale, la Commissione ha proposto di mantenere l'approccio esistente anche oltre il 2016 (cfr. sezione 4).

* Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

La tabella 2 illustra i dati relativi al tetto massimo per gli impianti fissi e il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe annualmente in circolazione 12 per ciascun anno durante la fase 3 dell'ETS UE.

Tabella 2: tetto massimo dell'ETS UE nel periodo 2013-2020



Anno



Tetto massimo annuo (impianti)

Quote di emissione del trasporto aereo messe annualmente in circolazione 13


2013


2 084 301 856

32 455 312


2014


2 046 037 610

41 681 025


2015


2 007 773 364

48 543 026


2016


1 969 509 118

38 034 475


2017


1 931 244 873

37 833 819 14


2018


1 892 980 627


2019


1 854 716 381


2020


1 816 452 135

3.1.2.Quote di emissione emesse

3.1.2.1.Assegnazione a titolo gratuito 

Sebbene nella fase 3 la vendita all'asta sia il metodo predefinito per procedere all'assegnazione delle quote di emissione alle imprese che partecipano all'ETS UE, una quantità significativa di quote continuerà a essere assegnata a titolo gratuito fino al 2020 e oltre. Si applicano i seguenti principi:

L'assegnazione gratuita viene concessa agli impianti industriali per affrontare il potenziale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (una situazione nella quale, per ragioni di costi correlati alle politiche in materia di clima dell'UE, le imprese trasferiscono la produzione in paesi terzi con vincoli meno stringenti sulle emissioni di gas a effetto serra, aspetto questo che può determinare un potenziale aumento delle loro emissioni totali). I settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono inclusi in un elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio* che riguarda attualmente il periodo 2015-2019.

* L'attuale elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio è disponibile qui: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014D0746.

·la produzione di energia elettrica non riceve più quote di emissione gratuite;

·le quote sono distribuite a titolo gratuito in base alle norme armonizzate a livello UE;

·l'assegnazione gratuita si basa su parametri di riferimento relativi alle prestazioni per rafforzare gli incentivi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e premiare gli impianti più efficienti;

·per la fase 3 è stabilita una riserva per i nuovi entranti (NER) a livello di UE pari al 5% del quantitativo totale delle quote di emissione.

Nel corso della fase 3, il 39% del quantitativo totale di quote di emissione disponibile sarà assegnato a titolo gratuito a impianti industriali e di generazione dell'elettricità per il calore che producono. Tale quota sarà ulteriormente aumentata a seguito delle assegnazioni a nuovi entranti fino al 2020. Non è possibile determinare la quantità di riserva per i nuovi entranti che sarà utilizzata negli anni futuri. Tuttavia la valutazione dell'impatto 15 effettuata dalla Commissione per il 2015 ha indicato che, in linea con le tendenze in atto, si prevede che non più di un 2% supplementare del tetto massimo verrà assegnato a titolo gratuito utilizzando la NER. Di conseguenza, nel corso della fase 3 si prevede che l'assegnazione gratuita sarà pari a circa il 41% dell'importo totale. Inoltre, poiché circa il 2% del tetto massimo totale è utilizzato per finanziare l'impiego di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio tramite il programma NER300 16 , la percentuale della vendita all'asta nella fase 3 ammonterà al 57%.

I nuovi impianti e quelli che stanno aumentando notevolmente la propria capacità sono ammessi a beneficiare di ulteriori quote di emissione gratuite provenienti dalla NER nella fase 3. La NER iniziale, dopo la detrazione di 300 milioni di quote di emissione da destinarsi al programma NER300, consisteva in 480,2 milioni di quote di emissione. Per tutta la durata della fase 3 sono stati accantonati 139,9 milioni di quote di emissione per 654 impianti 17 . La rimanente riserva per i nuovi entranti, che ammonta a 340,3 milioni di quote di emissione, può essere distribuita in futuro. Tuttavia, si prevede che un numero significativo di tali quote di emissione non verrà assegnato.

Fino al 2017 l'assegnazione è stata ridotta di circa 301,9 milioni di quote a causa della chiusura o della riduzione della produzione o della capacità di produzione degli impianti stessi, rispetto ai dati stimati inizialmente per il calcolo dell'assegnazione relativa alla fase 3.

Tabella 3: numero di quote di emissione (in milioni) assegnate a titolo gratuito al settore industriale negli anni dal 2013 al 2017 18

2013

2014

2015

2016

2017

Assegnazione a titolo gratuito 19  
(UE28 + Stati SEE-EFTA)

903,0

874,8

847,6

821,3

796,2

Assegnazione dalla riserva per i nuovi entranti (investimenti in nuovi settori e ampliamento della capacità produttiva)

11,2

14,6

17,3

18,3

17,6

Quote di emissione gratuite non assegnate a causa di interruzione dell'attività o riconversione della produzione o modifica della capacità produttiva

40,2

58,6

69,9

65,5

67,5

Poiché la domanda di assegnazione gratuita ha superato la quantità disponibile, l'assegnazione a tutti gli impianti rientranti nell'ETS UE è stata ridotta della stessa percentuale attraverso l'applicazione di un "fattore di correzione transettoriale" (in conformità con la direttiva ETS). Il fattore di correzione è stato calcolato come una riduzione dell'assegnazione gratuita pari a circa il 6% nel 2013, che aumenterà di anno in anno per attestarsi a circa il 18% nel 2020.

Il 28 aprile 2016, la Corte di giustizia dell'Unione europea 20 ha invalidato a decorrere dal 1° marzo 2017 i valori relativi al fattore di correzione transettoriale stabiliti nella decisione della Commissione 2013/448/UE (cfr. appendice 5 dell'allegato). Di conseguenza, il 24 gennaio 2017 la Commissione ha rivisto i valori stabiliti in detta decisione 21  in maniera da renderli conformi alla sentenza della Corte di giustizia.

3.1.2.2.Programma NER300

Il NER300 è un programma di finanziamento su vasta scala di progetti dimostrativi incentrati sulle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il programma mira alla dimostrazione, su scala commerciale a livello dell'Unione europea, di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative basate sulle energie rinnovabili (RES) rispettose dell'ambiente.

Il NER 300 è finanziato tramite la monetizzazione di 300 milioni di quote di emissione provenienti dall'istituzione della NER per la fase 3 dell'ETS UE. I fondi provenienti dalla monetizzazione sono stati stanziati a favore di progetti selezionati tramite due tornate di inviti a presentare proposte tenutesi nei mesi di dicembre 2012 e luglio 2014.

A fronte di detti due inviti, complessivamente sono stati aggiudicati 38 progetti RES e 1 progetto CCS, che hanno interessato 20 Stati membri dell'UE e sono ammontati a 2,1 miliardi di EUR. Di questi progetti, quattro sono già operativi: il progetto di bioenergia BEST in Italia, il progetto di bioenergia Verbiostraw in Germania, il parco eolico Windpark Blaiken in Svezia e, a partire dal 1° luglio 2017, il parco eolico offshore di Veja Mate nel Mare del Nord tedesco.

Complessivamente sono tredici i progetti che hanno raggiunto finora la loro decisione di investimento definitiva, mentre quattro progetti sono stati annullati. La Commissione ha proposto il reinvestimento dei fondi non spesi derivanti dai progetti cancellati, pari ad almeno 436 milioni di EUR, a favore di strumenti finanziari esistenti, ossia lo strumento InnovFin per progetti dimostrativi nel campo dell'energia (Energy Demo Project, EDP) e lo strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa, entrambi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). A tal fine, nel maggio 2017, gli Stati membri hanno approvato in seno al Comitato sui cambiamenti climatici una modifica pertinente 22 alla decisione NER 300 23 .

Tabella 4: progetti NER 300 aggiudicati nell'ambito del primo e del secondo invito a presentare proposte 24

1° invito a presentare proposte

2° invito a presentare proposte

Progetti in fase di pianificazione

1

17

Progetti per i quali è stata raggiunta la decisione finale di investimento

11

2

Progetti in esecuzione

4

0

Progetti ritirati

4

0

Totale

20

19

Non è prevista la pubblicazione di ulteriori inviti a presentare proposte nel contesto del NER 300. La Commissione si sta ora concentrando sull'attuazione 25 dei progetti selezionati per il finanziamento, nonché sul rapido reinvestimento dei fondi non spesi.

3.1.2.3.Compensazione dei costi indiretti del carbonio

Come spiegato nella sezione 3.1.2.1, le industrie ad alta intensità energetica considerate esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio possono beneficiare di quote di emissione gratuite per coprire i loro costi diretti del carbonio. Inoltre, gli Stati membri dell'UE possono concedere aiuti di Stato per compensare alcune industrie ad alta intensità di energia elettrica per i costi indiretti del carbonio, ossia gli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica, trasferiti dai produttori di energia elettrica a causa dell'ETS UE.

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata della compensazione dei costi indiretti del carbonio negli Stati membri e ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, la Commissione ha adottato degli orientamenti relativi ad aiuti di Stato nell'ambito dell'ETS UE* per il periodo 2013-2020. Tali orientamenti individuano, tra l'altro, i settori ammissibili e gli importi massimi per la compensazione di costi indiretti del carbonio. L'aiuto di Stato concesso a tal fine è parziale e diminuisce nel corso del tempo**; di conseguenza, vengono mantenuti gli incentivi per l'efficienza in materia di energia elettrica e per il passaggio all'energia elettrica "verde", in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di ETS UE.

* Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

** La percentuale massima di costi ammissibili diminuisce dall'85% per il periodo 2013-2015 al 75% per il periodo 2019-2020.

Ad oggi la Commissione ha approvato 10 regimi di aiuti di Stato per la compensazione di costi indiretti del carbonio. La tabella 5 riporta una sintesi dei sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio approvati dal 2013.

Tabella 5: sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio approvati nel quadro degli orientamenti ETS del 2012 26

Stato membro

Massimale approvato per i sistemi di compensazione dei costi indiretti del carbonio / (massimale annuo medio approvato) in milioni

Durata del sistema

Proventi degli Stati membri generati dalle aste per il 2016 (escluse le quote di emissione del trasporto aereo) in milioni

UK

113 27 / (13 - 50) GBP

2013 - 2020

419 EUR

DE

756 28 / (203 - 350) EUR

2013 - 2020

846 EUR

BE

113 29 / (38) EUR

2013 - 2020

107 EUR

NL

156 30 /(78) EUR

2013 - 2020

142 EUR

EL

160 31 /(40) EUR

2013 - 2020

147 EUR

LT

13,1 / (1-3) EUR

2014 - 2020

21 EUR

SK

250 / (35) EUR

2014 - 2020

65 EUR

FR

364 / (61) EUR

2015 - 2020

231 EUR

FI

149 / (30) EUR

2016 - 2020

71 EUR

ES

5 / (1-3) EUR

2013 - 2015

365 EUR

106 / (6-25) EUR

2016 - 2020

 

3.1.2.4.Vendita all'asta delle quote di emissione

A partire dalla fase 3 dell'ETS UE, la vendita all'asta sul mercato primario è la modalità standard di assegnazione delle quote di emissione. Durante questa fase devono essere messe all'asta più della metà delle quote e tale proporzione continuerà a crescere per tutto il periodo di scambio. Le aste sono disciplinate dal regolamento sulle vendite all'asta* che specifica i tempi, la gestione e altri aspetti delle modalità di svolgimento delle vendite all'asta al fine di garantire un processo aperto, trasparente, armonizzato e non discriminatorio.

* Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

Nel periodo interessato dalle relazioni le aste hanno avuto luogo sulle seguenti piattaforme d'asta:

·la European Energy Exchange AG ("EEX"), che effettua vendite all'asta nella sua veste di piattaforma d'asta comune per 25 Stati membri che partecipano a una procedura di aggiudicazione congiunta e per la Polonia che ha rinunciato alla procedura di aggiudicazione congiunta, ma non ha ancora designato la propria piattaforma d'asta. dal 5 settembre 2016 l'EEX effettua vendite all'asta in qualità di seconda piattaforma d'asta comune designata il 13 luglio 2016;

·la EEX, che svolge vendite all'asta per la Germania come piattaforma d'asta indipendente;

·la ICE Future Europe ("ICE"), che realizza vendite all'asta per il Regno Unito come piattaforma d'asta indipendente.

Islanda, Liechtenstein e Norvegia non hanno ancora avviato la vendita all'asta di quote di emissione.

Nel 2016 EEX, che vende all'asta per conto di 27 Stati membri (25 Stati membri che cooperano su una piattaforma d'asta comune, più Germania e Polonia), ha venduto l'89% dei quantitativi totali messi all'asta, mentre ICE ha venduto l'11% dei quantitativi totali messi all'asta per conto del Regno Unito.

Il 4 maggio 2017 è stato raggiunto il numero di 1 000 vendite all'asta eseguite su piattaforme nel quadro del regolamento sulle vendite all'asta. Al 30 giugno 2017 il numero delle aste era pari a 1 036.

La tabella 6 fornisce una panoramica dei volumi di quote di emissione vendute all'asta da EEX e ICE fino al 30 giugno 2017, comprensive delle aste anticipate 32 delle quote di emissione generali. I volumi delle quote di emissione generali sono stati determinati tenendo conto della decisione 1359/2013/UE che prevede il rinvio della messa all'asta di 900 milioni di quote di emissione del 2014, 2015 e 2016. I volumi delle quote di emissione del trasporto aereo sono stati determinati tenendo conto delle deroghe temporanee concesse al settore del trasporto aereo di cui dalla decisione n. 377/2013/UE e al regolamento (UE) n. 421/2014.

Tabella 6: volume totale di quote di emissione della fase 3 messe all'asta nel 2012-2017

Anno



Quote di emissione generali

Quote di emissione del trasporto aereo

2012

89 701 500

2 500 000

2013

808 146 500

0

2014

528 399 500

9 278 000

2015

632 725 500

16 390 500

2016

715 289 500

5 997 500

2017 (fino al 1° aprile) 33  

241 935 000

0

In generale, le aste si sono svolte senza problemi e i prezzi di aggiudicazione sono stati di norma in linea con i prezzi del mercato secondario, senza che si verificassero problemi o eventi significativi. A causa del passaggio dalla piattaforma d'asta transitoria alla sua evoluzione successiva, la piattaforma d'asta comune, ad agosto del 2016 per circa una settimana non è stata condotta alcuna vendita all'asta per i 25 Stati membri partecipanti.

L'asta del 25 maggio 2016 condotta da EEX per la Polonia e quella del 14 dicembre 2016 condotta da ICE per il Regno Unito sono state annullate in conformità con le disposizioni del regolamento sulle vendite all'asta. Nel caso dell'asta polacca la ragione era il mancato rispetto del prezzo di riserva, mentre per il Regno Unito il volume totale delle offerte era inferiore al volume messo all'asta. Considerando queste aste, nel complesso, dalla fine del 2012, sono state annullate complessivamente cinque aste su più di mille realizzate ai sensi del regolamento sulle vendite all'asta. Una panoramica dei prezzi di aggiudicazione, del numero di partecipanti e del coefficiente di copertura delle aste di quote di emissione generali dal 2013 al 30 giugno del 2017 figura nell'appendice 2 all'allegato.

Le piattaforme d'asta pubblicano i risultati dettagliati di ciascuna asta in siti web dedicati. Ulteriori informazioni sull'andamento delle aste, nonché sulla partecipazione, sul coefficiente di copertura e sui prezzi, si possono trovare nelle relazioni degli Stati membri pubblicate dalla Commissione 34 .

I proventi totali generati dalle aste tra il 2012 e il 30 giugno 2017 hanno superato i 18,4 miliardi di EUR (solo nel 2016, tali proventi sono stati pari a 3,79 miliardi di EUR). La direttiva ETS UE prevede che almeno il 50% dei proventi della vendita all'asta, inclusi tutti i proventi generati dalle quote di emissione distribuite per fini di solidarietà e crescita, siano usati dagli Stati membri per scopi inerenti il clima e l'energia. Nel 2016, la vendita all'asta delle quote ETS ha generato 3,79 miliardi di EUR di proventi per gli Stati membri. Secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 2016 gli Stati membri hanno speso o previsto di spendere approssimativamente l'80% di tali proventi per fini specifici legati al clima e all'energia 35 , tuttavia esistono variazioni tra i diversi Stati 36 .

3.1.2.5.Deroga dalla messa all'asta integrale per il settore dell'energia

Una deroga dalla norma generale di vendita all'asta è prevista dall'articolo 10 quater della direttiva ETS UE per sostenere gli investimenti nella modernizzazione del settore dell'elettricità in alcuni Stati membri dell'UE. Otto dei dieci Stati membri* ammessi a beneficiarne si avvalgono di tale deroga e assegnano agli impianti di produzione di elettricità un numero di quote di emissione gratuite, purché siano effettuati gli investimenti corrispondenti.

Le quote di emissione gratuite ai sensi dell'articolo 10 quater sono detratte dal quantitativo che lo Stato membro in questione dovrebbe altrimenti mettere all'asta. In funzione delle norme nazionali per l'attuazione della deroga, i produttori di energia elettrica possono vedersi assegnare quote di emissione gratuite di un valore equivalente a quello degli investimenti che stanno effettuando nell'ambito dei loro piani nazionali d'investimento, ovvero a pagamenti erogati a favore di un fondo nazionale tramite il quale tali investimenti vengono finanziati.

*Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Repubblica ceca, Romania e Ungheria possono beneficiare della deroga. Malta e Lettonia hanno deciso di non farne uso.

Il numero di quote assegnate a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica nel 2016 è indicato nella tabella 1 dell'appendice 1 all'allegato, mentre il numero massimo di quote di emissione annuali è indicato nella tabella 2 dell'appendice 1.

Il valore complessivo del sostegno notificato in relazione agli anni dal 2009 al 2016 ammonta a circa 11 miliardi di EUR. Circa l'80% di detto importo è stato destinato ad opere di miglioria e ammodernamento delle infrastrutture, mentre il resto degli investimenti alle tecnologie pulite o alla diversificazione dell'offerta. Alcuni esempi di investimenti includono la riduzione del consumo di energia per la produzione di energia elettrica in Lituania, la sostituzione dell'isolamento sulle linee di distribuzione del vapore esistenti in Repubblica ceca e la costruzione di un'unità di cogenerazione alimentata principalmente a gas naturale in Bulgaria.

Le eventuali quote di emissione non assegnate a titolo gratuito sono messe all'asta. La figura 1 mostra il numero di quote di emissione richieste dagli Stati membri ammissibili nel corso del periodo 2013-2016.

Figura 1: quote di emissione assegnate a norma dell'articolo 10 quater

La Figura 2 mostra, per le quote a norma dell'articolo 10 quater, in che misura dette quote sono state assegnate, messe all'asta o rimaste inutilizzate. Ad esempio, la Polonia dispone di 82 milioni di quote di emissione non utilizzate che sono state detratte dalla sua parte di quote messe all'asta tra il 2013 e il 2016, ma che non sono ancora state assegnate a titolo gratuito o aggiunte a quelle messe all'asta.

Figura 2: distribuzione delle quote di emissione (assegnate, messe all'asta, inutilizzate rimanenti)

Quote di emissione assegnate

Quote di emissione messe all'asta

Quote inutilizzate rimanenti

La tabella 7 mostra invece il numero di quote inutilizzate detratte per gli anni fino al 2016 che sono state messe all'asta nel periodo 2013-2016, nonché il numero delle quote di emissione inutilizzate rimanenti.

Tabella 7: trattamento delle quote di emissione inutilizzate a norma dell'articolo 10 quater per il periodo 2013-2016

Stato membro

Numero di quote di emissione inutilizzate a norma dell'articolo 10 quater 

messe all'asta (in milioni)

Numero di quote di emissione inutilizzate rimanenti 37 (in milioni)

BG

6,9

0,0

CY

0,0

0,0

CZ

0,1

0,2

EE

0,2

0,3

HU

0

0,9

LT

0,3

0,6

PL

0,0

82,8

RO

8,8

6,6

Totale

16,3

90,5



3.1.3.Crediti internazionali

I partecipanti al sistema ETS UE possono utilizzare i crediti internazionali risultanti dal meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell'attuazione congiunta (JI) del protocollo di Kyoto per soddisfare una parte dei propri obblighi in relazione all'ETS UE fino al 2020*. Tali crediti sono strumenti finanziari che rappresentano una tonnellata di CO2 eliminata o ridotta dall'atmosfera a seguito dell'attuazione di un progetto di riduzione delle emissioni. Nella fase 3 i crediti non sono più restituiti direttamente, ma possono invece essere scambiati con quote di emissione in qualsiasi momento nell'anno di calendario. 

L'utilizzo dei crediti da parte dei partecipanti all'ETS UE è soggetto all'applicazione di una serie di norme qualitative: non vengono accettati crediti derivanti da progetti nucleari e attività di afforestazione o riforestazione e i nuovi progetti registrati dopo il 2012 devono aver luogo nei paesi meno avanzati. Esistono anche livelli massimi di crediti che possono essere utilizzati dagli impianti fissi e dagli operatori del trasporto aereo**.

* I progetti CDM e JI generano crediti di carbonio sulla base del protocollo di Kyoto: ossia, rispettivamente, riduzioni certificate delle emissioni (CER) e unità di riduzione delle emissioni (ERU). Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione stabilisce che le ERU rilasciate da paesi terzi che non hanno assunto obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020 stabiliti mediante modifica di Doha del protocollo di Kyoto, oppure che non hanno depositato uno strumento di ratifica relativo a tale modifica, devono essere detenute nel registro dell'Unione solo se ne è stato certificato il legame con riduzioni di emissioni verificate come avvenute prima del 2013.
** Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 32).

Anche se la quantità esatta di diritti di utilizzo di crediti internazionali per le fasi 2 e 3 (2008-2020) dipenderà in parte dal volume delle future emissioni verificate, gli analisti di mercato stimano che si potrà attestare ad approssimativamente 1,6 miliardi di crediti. Al 30 giugno 2017, il numero totale di crediti internazionali utilizzati o scambiati ammonta a 1,48 miliardi, pari a oltre il 90% della stima del massimo consentito.

La figura 3 illustra lo scambio di crediti internazionali. Per una panoramica completa si veda l'appendice 3 dell'allegato.



Figura 3: sintesi dei crediti internazionali oggetto di scambio al 30 giugno 2017

3.2.Domanda: quote di emissione ritirate dalla circolazione

Si stima che nel 2016 le emissioni di gas a effetto serra generate dagli impianti che partecipano all'ETS UE siano diminuite del 2,9% rispetto al 2015, in base alle informazioni iscritte nel registro dell'Unione. Questi dati indicano una tendenza alla riduzione delle emissioni dall'inizio della fase 3 del sistema, nel 2013.

Tabella 8: emissioni verificate (in milioni di tonnellate CO2 equivalente)



Anno



2011



2012



2013



2014



2015



2016

Emissioni totali verificate

1 904

1 867

1 908

1 814

1 803

1 750

Variazione rispetto all'anno x-1

-1,8%

-2%

2,2%

-4,9%

-0,6%

-2,9%

Emissioni verificate relative al settore energetico

1 185

1 181

1 128

1 039

1 031

982

Variazione rispetto all'anno x-1

-0,3%

-4,4%

-7,9%

-0,8%

-4,8%

Emissioni verificate relative a impianti industriali

720

686

780

775

772

768

Variazione rispetto all'anno x-1

-4,6%

13,7%

-0,7%

-0,4%

-0,5%



Tasso di crescita del PIL reale - EU28



1,7%



-0,5%



0,2%



1,7%



2,2%



1,9%

Dati sul PIL come riportati nel sito: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  

(accesso effettuato nel luglio 2017). Le emissioni del trasporto aereo verificate sono riportate separatamente nella sezione 4.

Come può essere desunto dalla tabella, le attività di combustione sono state il principale fattore trainante nelle riduzioni delle emissioni verificate.

Il numero di quote cancellate su base volontaria ammonta a 63 573 per il 2016. In totale, sono state registrate ad oggi cancellazioni volontarie per 267 933 quote di emissione.

3.3.Equilibrio fra domanda e offerta 

All'inizio della fase 3 il sistema ETS UE era caratterizzato da un forte squilibrio fra la domanda e l'offerta di quote di emissione, con un'eccedenza di circa 2,1 miliardi di quote nel 2013. Tale eccedenza è stata leggermente ridotta nel 2014 ed è poi scesa notevolmente attestandosi a 1,78 miliardi di emissioni nel 2015 e a 1,69 miliardi di emissioni nel 2016. Ciò rispecchia l'impatto derivante da un'ulteriore riduzione dell'offerta di quote di emissione nel 2016, anno finale della misura di rinvio, pari a 200 milioni di quote. Dato che le emissioni sono calate di circa il 2,9% nel 2016, la minore domanda ha parzialmente compensato l'impatto sull'eccedenza risultante dalla riduzione dell'offerta.

Per fare fronte a tale squilibrio strutturale tra offerta e domanda di quote di emissione, è stata concordata nel 2015 la creazione di una riserva stabilizzatrice del mercato in maniera da rendere più flessibile l'offerta di quote di emissione messe all'asta. In definitiva, le quote di emissione rinviate saranno trasferite a tale riserva, che sarà operativa a partire dal mese di gennaio del 2019.

Un aspetto fondamentale per il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato è il numero totale di quote in circolazione (TNAC). Qualora il TNAC superi una soglia massima predefinita (833 milioni di quote) sono aggiunte quote di emissione alla riserva, mentre se il numero delle quote scende al di sotto di una soglia minima predefinita (sotto i 400 milioni di quote)* sono svincolate quote dalla riserva. Pertanto, la riserva stabilizzatrice del mercato assorbe o svincola quote di emissione quando quelle in circolazione si situano al di fuori di una forcella predefinita. Anche le quote di emissione rinviate e le cosiddette quote non assegnate** sono assorbite dalla riserva.

* Oppure qualora siano adottate misure a norma dell'articolo 29 bis della direttiva ETS UE.

** Le quote non assegnate si definiscono tali ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva ETS UE, sono cioè le quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti e derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, vale a dire le quote previste per l'assegnazione a titolo gratuito agli impianti, ma che rimangono non assegnate a causa della (parziale) cessazione delle attività o per una riduzione significativa della capacità di produzione. Non è previsto che siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814, né le quote effettivamente "non assegnate" derivanti dall'applicazione del pertinente fattore per la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a settori non inclusi nell'elenco relativo alla rilocalizzazione, né altre quote non assegnate in applicazione dell'articolo 10 quater della direttiva ETS UE. Tali quote non sono pertanto considerate [cfr. pag. 225 della valutazione d'impatto (SWD(2015) 135 final) che accompagna la proposta di revisione della direttiva ETS].

Il numero totale di quote di emissione in circolazione (TNAC) pertinenti ai fini della determinazione delle quote che alimentano o che vengono svincolate dalla riserva stabilizzatrice del mercato è calcolato in base alla formula seguente:

TNAC = Offerta - (Domanda 38 + quote di emissione nella riserva stabilizzatrice del mercato)

L'offerta di quote di emissione è costituita da quote riportate dalla fase 2 dell'ETS UE (2008-2012), quote messe all'asta, quote assegnate a titolo gratuito e quote presenti nella riserva per i nuovi entranti (NER); la domanda, invece, è determinata dalle emissioni degli impianti e dalle quote di emissione cancellate. Per maggiori dettagli, cfr. la tabella 1 di cui nell'appendice 4 all'allegato.

Il punto di partenza per la determinazione del TNAC è il numero totale di quote restanti dopo la fase 2 che non sono state restituite o cancellate 39 . Questo "totale riportato" (banking total), pari a 1 749 540 826 quote di emissione 40 , rappresenta perciò il numero esatto di quote di emissione ETS in circolazione all'inizio del terzo periodo di scambio del sistema ETS UE.

La relazione sul mercato del carbonio consente di consolidare i dati su domanda e offerta pubblicati in base al calendario degli obblighi di comunicazione a norma della direttiva ETS UE e delle relative disposizioni di esecuzione. Tale calendario, i dati pertinenti e l'ambito di applicazione sono illustrati nella tabella 2 di cui all'appendice 4 dell'allegato. La figura 4 illustra la composizione dell'offerta e della domanda nel 2016. I dati pertinenti sono stati pubblicati anche nel contesto della comunicazione relativa al numero totale di quote in circolazione (TNAC) ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato 41 .

Figura 4: composizione di offerta e domanda cumulative fino alla fine del 2016

Offerta (cumulativa, in milioni)     Domanda (cumulativa, in milioni)

 

Assegnazione a titolo gratuito

 

 

Cancellazioni

 

Crediti internazionali scambiati

 

 

Emissioni verificate

 

Assegnazione gratuita (NER)

 

 

 

 

Assegnazione gratuita (articolo 10 quater)

 

 

 

 

Monetizzazione NER 300 da parte della BEI

 

 

 

 

Aste

 

 

 

 

Aste anticipate

 

 

 

 

Riporto

 

 

 

Poiché la riserva stabilizzatrice del mercato sarà operativa nel 2019, la Commissione pubblicherà regolarmente, ogni anno entro metà maggio, il numero totale di quote in circolazione nell'anno precedente. Il numero totale di quote in circolazione è stato pubblicato per la prima volta nel maggio del 2017 ed è risultato corrispondere a 1 693 904 897 quote 42 .

La figura 5 43 presenta l'andamento dei dati cumulativi di domanda e offerta per l'ETS UE fino alla fine 2016. Nel 2013 l'offerta era superiore a 2 miliardi di quote di emissione, mentre la domanda era inferiore - attestandosi a circa 1,9 miliardi di quote. Nel 2014 sia la domanda che l'offerta totali sono diminuite a circa 1,8 miliardi di quote. Nel 2015 l'offerta è scesa ulteriormente a 1,5 miliardi di quote di emissione, mentre la domanda si è ridotta marginalmente. Negli anni successivi, mentre le emissioni sono rimaste stabili o sono diminuite, l'offerta di quote di emissione è diminuita principalmente in conseguenza della misura di rinvio.

Di conseguenza, nel 2013 l'eccedenza è cresciuta arrivando a oltre 2 miliardi di quote, nel 2014 è rimasta stabile e, successivamente, nel 2015, è scesa a circa 1,8 miliardi di quote di emissione. Nel 2016 le emissioni sono diminuite rispetto al 2015, tuttavia la domanda è risultata ancora superiore all'offerta. Di conseguenza il numero totale di quote in circolazione pubblicato nel mese di maggio del 2017 si è attestato al suo livello più basso dall'inizio del periodo di scambio in corso.



Figura 5: andamento dell'offerta e della domanda nel periodo 2013-2016

domanda

offerta

totale riportato dalla fase 2

eccedenza

4.SETTORE DEL TRASPORTO AEREO

Il settore del trasporto aereo fa parte dell'ETS UE fin dal 2012. La legislazione originaria interessava tutti i voli all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE). Tuttavia, l'UE ha deciso di limitare gli obblighi per il periodo 2012-2016 ai soli voli effettuati all'interno del SEE in maniera da sostenere lo sviluppo di una misura globale da parte dell'ICAO con l'obiettivo di ridurre le emissioni generate dal settore del trasporto aereo.

Nell'ottobre del 2016, l'assemblea dell'ICAO ha deciso di adottare una risoluzione sul sistema di compensazione e riduzione del carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA), affinché detto sistema diventi operativo nel 2021. Il sistema CORSIA è concepito come un sistema di compensazione del carbonio che mira a stabilizzare ai livelli del 2020 le emissioni generate dal trasporto aereo internazionale.

Gli Stati membri dell'UE hanno espresso 44 la loro intenzione di aderire al sistema globale dell'ICAO 45 fin dal suo inizio, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. In attesa dell'applicazione della misura globale, la Commissione ha proposto 46 di confermare il medesimo approccio dell'ETS UE in relazione al trasporto aereo anche oltre il 2016, ossia continuare a mantenere il campo di applicazione geografico all'interno del SEE. La proposta mantiene altresì le medesime esenzioni e il medesimo approccio all'assegnazione alle compagnie aeree, alla quale dal 2021 verrà applicato il fattore di riduzione lineare, e prevede un nuovo riesame volto a valutare possibili modalità di attuazione di CORSIA nel diritto dell'Unione attraverso una revisione della direttiva ETS UE. Un accordo politico sulla proposta è stato raggiunto nell'ottobre 2017.

Per quanto riguarda gli andamenti delle emissioni del settore del trasporto aereo all'interno del sistema ETS UE, nel 2016 le emissioni verificate sono continuate a crescere e sono state pari a 61 milioni di tonnellate di CO2, facendo registrare un aumento del 7,9% rispetto al 2015.

L'assegnazione gratuita è ammontata a poco più di 32,0 milioni di quote di emissione nel 2016 47 . Il quantitativo di quote messe all'asta tra gennaio e dicembre del 2016 è stato pari ad approssimativamente 6,0 milioni.

Nel 2017, in attesa dell'adozione della proposta legislativa sull'ETS UE per il trasporto aereo, sono state rilasciate quote di emissione in linea con il campo di applicazione interno al SEE. L'assegnazione gratuita rettificata è ammontata a poco più di 32,0 milioni di quote di emissione nel 2017 48 . Inoltre, ricorrendo alla riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita sono stati assegnati quasi 1,1 milioni di quote a titolo gratuito. Questa è la prima di quattro emissioni annuali, corrispondente al periodo 2013-2020. Il quantitativo di quote di emissione da mettere all'asta durante il 2017 sarà proporzionale al numero totale di quote emesse. La tabella 9 riporta una sintesi delle emissioni verificate, dell'assegnazione gratuita e dei volumi messi all'asta per il settore del trasporto aereo dall'inizio della fase 3 dell'ETS UE.

Tabella 9: emissioni verificate e assegnazione al settore del trasporto aereo



Anno



2013



2014



2015



2016

2017



Emissioni verificate (in milioni di tonnellate CO2 equivalente)

53 495 902

54 822 754

57 085 143

61 124 583



Variazione delle emissioni verificate rispetto all'anno x-1

1 326 852

2 262 389

4 039 440



Assegnazione a titolo gratuito (UE28+ Stati SEE-EFTA)

32 455 312

32 403 025

32 152 526

32 036 975

32 018 239

Assegnazione gratuita dalla riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita

0

0

0

0

1 085 080

Volumi di quote di emissione messe all'asta

0

9 278 000

16 390 500

5 997 500

4 730 500 49

I volumi di quote di emissione del trasporto aereo messi all'asta nel corso del periodo 2013-2015 rispecchiano la decisione del colegislatore del 2013 di "fermare l'orologio" 50 e limitare gli obblighi in materia di clima soltanto ai voli all'interno del SEE in maniera da sostenere lo sviluppo di una misura globale da parte dell'ICAO. La conformità per il settore del trasporto aereo è stata prorogata e nel 2012 e nel 2013 non sono state messe all'asta quote di emissione del trasporto aereo. I volumi del 2012 sono stati pertanto messi all'asta nel 2014, mentre per le emissioni relative al 2013 e al 2014 la conformità è stata realizzata nel 2015.

5.SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Una parte significativa delle transazioni giornaliere in quote di emissione avviene sotto forma di derivati (future, forward, opzioni, swap), già soggetti alla regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE. La regolamentazione applicabile sarà sostituita dalla nuova direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (pacchetto MiFID2*), che sarà applicabile a partire dal gennaio 2018.

Ai sensi della nuova direttiva le quote di emissione saranno classificate come strumenti finanziari, il che significa che le norme applicabili ai mercati finanziari tradizionali [ovvero quelli dove i derivati relativi al carbonio sono negoziati sulle piattaforme principali o fuori borsa (OTC)] si applicheranno anche al segmento a pronti del mercato secondario del carbonio, ponendolo su una base di parità rispetto al mercato dei derivati in termini di trasparenza, tutela degli investitori e integrità*. 

Inoltre, in virtù dei riferimenti incrociati alle definizioni degli strumenti finanziari del MiFID2, si applicheranno altri atti della legislazione sui mercati finanziari, soprattutto per quanto concerne il regolamento sugli abusi di mercato (Market Abuse Regulation, MAR)**, che disciplinerà le transazioni e altre operazioni relative alle quote di emissione, tanto sui mercati primari quanto su quello secondari. Analogamente, un riferimento incrociato alla MiFID2 nella direttiva antiriciclaggio determinerà l'applicazione obbligatoria dei controlli di dovuta diligenza dei clienti da parte degli operatori del mercato del carbonio omologati ai sensi della direttiva MiFID sul mercato a pronti secondario delle quote di emissione. ****

* Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

** Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

*** Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

**** I controlli di due diligence sono già obbligatori nel mercato primario e nel mercato secondario dei derivati delle quote di emissione.

La direttiva MiFID2 e il regolamento MAR, entrambi adottati nel 2014, prevedono alcuni adattamenti del regime generale alle specificità del mercato del carbonio (cfr. la Relazione sul mercato del carbonio per il 2015).

Diverse misure che disciplinano aspetti puntuali delle disposizioni di cui alla direttiva MiFID2 51 e al regolamento MAR 52 sono state adottate nel 2016 e nel 2017.

5.1.La natura giuridica e il trattamento fiscale delle quote di emissione

Il trattamento giuridico e fiscale delle quote di emissione si differenzia tra i vari paesi, in quanto questi due aspetti non sono definiti nella direttiva ETS. Ciascun paese partecipante è invece tenuto a far pervenire annualmente, nel contesto delle relazioni che i paesi devono presentare a norma dell'articolo 21, un rendiconto sul proprio regime nazionale relativamente alla natura giuridica e al trattamento fiscale delle quote. Eppure, nonostante la mancanza di armonizzazione, nell'ultimo decennio si è sviluppato un mercato maturo e molto fluido. L'attuale quadro normativo fornisce le basi giuridiche necessarie per un mercato del carbonio trasparente e liquido, garantendo al contempo la stabilità e l'integrità del mercato.

Il trattamento a livello nazionale delle quote di emissione varia, spaziando da strumenti finanziari e beni immateriali fino a diritti di proprietà e prodotti. Secondo le relazioni presentate nel 2017 a norma dell'articolo 21, almeno quattro paesi partecipanti hanno attuato o prevedono di attuare modifiche alla legislazione nazionale, per la maggior parte in merito all'attuazione della MiDIF2.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle quote, soltanto tre paesi hanno notificato l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al rilascio di quote di emissione. L'IVA sulla transazione di quote di emissione sul mercato secondario è invece dovuta nella maggior parte dei paesi partecipanti (tutti tranne CY, EE, IS, LI). La maggior parte dei paesi ha comunicato di applicare il meccanismo di inversione contabile 53 sulle operazioni nazionali relative alle quote di emissione. Le quote di emissione per le società possono essere soggette a ulteriore tassazione (ad esempio mediante l'applicazione di un'imposta sulle società o di un'imposta sul reddito delle società). Quindici paesi hanno comunicato di non applicare tale tassazione.

Come menzionato nella precedente relazione sul mercato del carbonio, la Commissione sta attualmente conducendo uno studio sulla natura giuridica delle quote dell'ETS UE.

In una recente pronuncia pregiudiziale 54 dell'8 marzo 2017, la Corte di giustizia si è astenuta dal definire la natura delle quote di emissione (cfr. appendice 5 dell'allegato).

6.MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E VERIFICA DELLE EMISSIONI

Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica (MRV) delle emissioni GES devono essere solidi, trasparenti, coerenti e precisi affinché l'ETS UE possa operare efficacemente. Il sistema è integrato da un affidabile sistema di accreditamento in modo da assicurare un'adeguata qualità dei verificatori esterni. Le prescrizioni in materia di MRV sono armonizzate nel regolamento sul monitoraggio e la comunicazione (MRR) e nel regolamento sull'accreditamento e la verifica (AVR).

Il sistema di monitoraggio nell'ETS UE è concepito come un approccio "modulare" che garantisce ai gestori un livello elevato di flessibilità in modo da assicurare un adeguato rapporto costi-efficacia e al contempo un'elevata affidabilità dei dati sulle emissioni soggette al monitoraggio. A tal fine, sono consentite svariate metodologie di monitoraggio ("basate su calcoli" o "basate su misure" nonché, eccezionalmente, basate su "approcci alternativi"). Le metodologie possono essere combinate per singole parti di un impianto. Per gli operatori del trasporto aereo sono ammessi soltanto approcci basati su calcoli, che hanno come parametro fondamentale il consumo di combustibile, da determinarsi per i voli disciplinati dal sistema ETS UE. L'obbligo per gli impianti e gli operatori del trasporto aereo di dotarsi di un piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente sulla base dell'MRR consente di evitare una scelta arbitraria delle metodologie di monitoraggio, nonché variazioni temporali.

Con il regolamento sull'accreditamento e la verifica per la fase 3 e oltre, è stato introdotto un approccio armonizzato a livello dell'UE per l'accreditamento dei verificatori. I verificatori sono persone giuridiche o soggetti giuridici che devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento al fine di effettuare le verifiche ai sensi del regolamento sull'accreditamento e la verifica. Il nuovo sistema di accreditamento uniforme offre il vantaggio di consentire ai verificatori di operare secondo il principio del reciproco riconoscimento in tutti i paesi partecipanti, sfruttando così appieno i benefici offerti dal mercato interno e contribuendo a garantire ovunque una disponibilità sufficiente.

6.1 Andamento generale

La Commissione continua a perseguire il miglioramento degli orientamenti e dei modelli che mette a disposizione per facilitare l'attuazione uniforme delle disposizioni dei regolamenti MRR 55 e AVR 56 . A tale proposito sono stati redatti nuovi orientamenti in materia di ispezione nel contesto dell'ETS UE volti a contribuire al coordinamento della risposta dei paesi alla raccomandazione della Corte dei conti europea che li invitava ad applicare un quadro di controllo più coerente ed efficace dell'attuazione dell'ETS UE, comprensivo di ispezioni.

La Commissione continua inoltre a incoraggiare miglioramenti nell'attuazione da parte dei paesi delle attività di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento previste dall'ETS UE. Ove necessario, gli orientamenti sono stati chiariti e sono state organizzate delle formazioni per affrontare alcuni dei principali aspetti problematici individuati nei piani di azione redatti per assistere ciascun paese 57 .

Si riconosce che l'efficienza del sistema di controllo della conformità è migliorato da quando l'MRR ha consentito ai paesi di imporre l'invio delle relazioni per via elettronica. La maggior parte dei paesi partecipanti ha notificato l'uso di modelli o sistemi basati sui requisiti minimi stabiliti dalla Commissione. Nel 2017 quattordici Stati membri hanno comunicato di utilizzare sistemi informatici automatizzati per le comunicazioni relative all'ETS UE (erano 13 nel 2016 e 10 nel 2015).

Come indicato nella precedente relazione sul mercato del carbonio, nel maggio 2016 la Commissione ha lanciato DECLARE ETS MRVA, un'applicazione web sviluppata con l'obiettivo di fornire sostegno al soddisfacimento degli obblighi dei paesi partecipanti in materia di piani di monitoraggio dell'ETS UE, comunicazioni annuali delle emissioni, relazioni di verifica e relazioni di miglioramento.

6.2. Monitoraggio applicato

Sulla base delle relazioni trasmesse nel 2017 a norma dell'articolo 21, la maggior parte degli impianti utilizza la metodologia basata su calcoli 58 . Solo per 150 impianti (meno dell'1,5%) in 23 paesi è stato comunicato l'uso di sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, con una maggiore frequenza registrata in Germania e in Repubblica ceca. Rispetto all'anno scorso vi è complessivamente un paese in più ma un impianto in meno.

Solo 11 paesi hanno segnalato l'utilizzo dell'approccio alternativo da parte di 36 impianti, in relazione ad approssimativamente 5,1 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (rispetto ai 6,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente registrati nell'anno precedente). I Paesi Bassi segnalano una riduzione del numero di impianti che applicano la metodologia alternativa (9 rispetto ai 12 dell'anno precedente) e un dimezzamento delle emissioni interessate. Due impianti (uno nel Regno Unito e uno nei Paesi Bassi) sono responsabili di oltre la metà delle emissioni totali riferite in relazione alla metodologia alternativa.

I valori predefiniti per il livello minimo 59 dell'MRR sono soddisfatti dalla maggior parte degli impianti. Solo 105 impianti di categoria C (rispetto ai 113 dell'anno precedente e a 118 di due anni prima), ossia il 13% (rispetto al 14% dell'anno scorso), sono risultati inadempienti nell'applicazione del livello più elevato per i flussi importanti per almeno un parametro. Tali scostamenti sono ammessi unicamente qualora il gestore dimostri che il livello più elevato non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. Non appena tali condizioni non sono più applicabili, il gestore è tenuto ad apportare corrispondenti miglioramenti al proprio sistema di monitoraggio. Nel periodo di comunicazione relativo al 2013, è stato riferito che 137 impianti di categoria C (16% del totale) non soddisfacevano i livelli più elevati per un motivo o un altro. Di conseguenza in ciascun anno della fase 3 dell'ETS UE è possibile rilevare un miglioramento costante della conformità di livello più elevato per gli impianti di categoria C.

Analogamente, le relazioni pervenute da 22 paesi partecipanti (gli stessi dei due anni precedenti) indicano che nel complesso al 22% degli impianti di categoria B è consentita una qualche forma di scostamento rispetto ai requisiti predefiniti dell'MRR, rispetto al 26% dell'anno precedente e al 28% di due anni prima; un dato questo che dimostra ancora una volta un miglioramento continuo della conformità di livello più elevato.

6.3. Verifica accreditata

Il numero totale dei verificatori non è riportato nelle relazioni presentate a norma dell'articolo 21, tuttavia secondo una stima ragionevole in base al numero accreditato per la combustione (l'ambito principale di accreditamento) risulta che le verifiche del 2016 sono state effettuate da almeno 130 diversi verificatori accreditati. Le relazioni presentate nel 2017 a norma dell'articolo 21 indicano l'esistenza di 47 singoli verificatori accreditati per il 2016 in relazione al settore del trasporto aereo. La cooperazione europea per l'accreditamento (EA) offre un collegamento centrale agli organismi di accreditamento nazionali pertinenti e ai loro elenchi di verificatori ETS UE accreditati 60 .

Il riconoscimento reciproco dei verificatori fra i vari paesi partecipanti funziona bene: la maggior parte dei paesi (29, tutti eccetto FR e LV) ha comunicato che almeno un verificatore straniero è attivo sul proprio territorio.

Il rispetto dell'AVR da parte dei verificatori è risultato elevato. Nel 2016 soltanto la Polonia ha segnalato una sospensione e soltanto la Svezia una revoca dell'accreditamento (di un solo verificatore in ciascuno di questi casi). Rispetto a tali dati, nel 2015 non erano state registrate sospensioni o revoche, mentre nel 2014 vi era stata la segnalazione di una sospensione e di una revoca. Nel 2016 soltanto la Polonia ha comunicato una riduzione dell'ambito dell'accreditamento di un verificatore, laddove nel 2015 quattro paesi hanno segnalato tali riduzioni nei confronti di cinque verificatori, mentre nel 2014 sono stati tre i paesi a effettuare dette riduzioni nei confronti di sei verificatori.

Quest'anno un minor numero di paesi ha riferito di aver ricevuto reclami riguardanti i verificatori (otto rispetto ai nove dello scorso anno). Anche il numero complessivo di reclami è inferiore del 17% rispetto al dato dell'anno precedente. Il 96% dei reclami pervenuti risulta essere stato risolto (dato invariato rispetto all'anno precedente). Nove paesi hanno comunicato di aver accertato non conformità da parte del verificatore nell'ambito del processo di scambio di informazioni tra gli organismi di accreditamento nazionali e le autorità competenti (rispetto agli undici dell'anno precedente).

7.PANORAMICA DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE NEGLI STATI MEMBRI 

I paesi partecipanti all'ETS UE utilizzano approcci diversi per quanto riguarda le autorità competenti incaricate della sua attuazione. In taluni paesi il sistema comporta l'intervento di svariate autorità locali, mentre in altri l'approccio è molto più centralizzato. Le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 21 forniscono una panoramica di alto livello sulla struttura organizzativa di ciascun paese partecipante.

Non sono state rilevate modifiche sostanziali nelle disposizioni amministrative dei paesi partecipanti rispetto all'ultimo periodo di comunicazione. Dalle relazioni a norma dell'articolo 21 presentate nel 2017 si evince che nell'attuazione dell'ETS UE in ciascun paese intervengono in media cinque autorità competenti 61 . Per quanto concerne il coordinamento tra le autorità, i paesi partecipanti hanno segnalato di ricorrere a strumenti e metodi diversi, tra i quali si annoverano strumenti legislativi per la gestione centralizzata di piani di monitoraggio o relazioni sulle emissioni (in 12 paesi), l'erogazione a favore delle autorità locali di istruzioni e orientamenti vincolanti da parte di un'autorità competente centrale (in 10 paesi), riunioni o gruppi di lavoro regolari tra le autorità (in 15 paesi) e l'utilizzo di una piattaforma informatica comune (in 13 paesi). Sette paesi (CY, EE, HU, IT, IS, LI, LU) hanno segnalato che nessuna delle misure di cui sopra è in atto.

Per quanto concerne gli oneri amministrativi riscossi per l'autorizzazione e l'approvazione dei piani di monitoraggio, nel 2017, 14 paesi hanno indicato di non addebitare alcun costo ai gestori degli impianti (CY, DE, EE, FR, GR, IE, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK), rispetto ai 16 dell'anno precedente. Gli operatori del trasporto aereo non pagano oneri in 15 paesi (BE, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, LI, LT, LU, LV, MT, NL, SE, SK), rispetto ai 16 dell'anno precedente. Tali oneri variano in maniera significativa in funzione del paese e del particolare servizio interessato. Ad esempio, gli oneri per l'autorizzazione e l'approvazione dei piani di monitoraggio per gli impianti variano da 5 EUR a 7 621 EUR, mentre per il settore del trasporto aereo gli oneri per l'approvazione dei piani di monitoraggio variano da 5 EUR a 2 400 EUR.

Nel complesso si può affermare che i sistemi dei paesi partecipanti sono ampiamente efficaci in quanto in linea con l'organizzazione amministrativa del singolo paese. Si dovrebbe continuare a rafforzare e incoraggiare la comunicazione tra le autorità locali e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità competenti, anche attraverso le attività del Forum sul rispetto dell'ETS UE. A questo proposito, nel 2016 si è tenuta la settima conferenza del Forum 62 , oltre a due eventi di formazione distinti relativi al Forum stesso. La conferenza annuale contribuisce a dare il massimo risalto alle sue attività, in particolare quelle condotte dalle sue cinque "task force": monitoraggio e comunicazione, accreditamento e verifica, trasporto aereo, comunicazione elettronica e cattura e stoccaggio del carbonio.

8.CONFORMITÀ E APPLICAZIONE 

La direttiva ETS UE prevede una sanzione per le emissioni in eccesso, pari a 100 EUR (indicizzati) per ciascuna tonnellata di CO2 emessa per la quale non è stata restituita nessuna quota entro i termini. Altre sanzioni applicabili in caso di violazione dell'attuazione dell'ETS UE sono conformi alle disposizioni nazionali stabilite dal paese interessato.

L'ETS UE presenta un tasso di conformità altissimo: ogni anno circa il 99% delle emissioni è coperto dal numero di quote necessarie, nei tempi richiesti. Il 2016 non ha rappresentato un'eccezione. Meno dell'1% degli impianti che hanno comunicato emissioni per il 2016 non ha restituito quote a copertura di tutte le loro emissioni entro la scadenza del 30 aprile 2017. In linea di massima tali impianti erano di dimensioni ridotte e rappresentavano approssimativamente lo 0,4% delle emissioni dell'ETS UE. Anche nel settore del trasporto aereo il livello di conformità è risultato molto elevato: gli operatori del trasporto aereo responsabili di oltre il 99% delle emissioni del settore disciplinate dall'ETS UE rispettano le regole.

Le autorità competenti continuano a effettuare vari controlli di conformità sulle comunicazioni annuali delle emissioni. Stando alle relazioni presentate nel 2017 a norma dell'articolo 21, tutti i paesi partecipanti sottopongono le comunicazioni annuali delle emissioni a una verifica della completezza (100% delle comunicazioni, ad eccezione di FR 77%, SE 3% e UK 62%). Dalle relazioni si può dedurre altresì che in media i paesi verificano oltre il 75% delle comunicazioni in termini di coerenza rispetto ai piani di monitoraggio (tutti i paesi) e circa il 75% in termini di dati sull'assegnazione (tutti i paesi tranne FI, MT e NO). Venticinque paesi hanno affermato di effettuare anche controlli incrociati con altri dati. Soltanto tre paesi (LV, SI, SK) suggeriscono l'assenza di una verifica dettagliata delle comunicazioni sulle emissioni da parte delle autorità competenti.

Sulla base delle relazioni presentate nel 2017 a norma dell'articolo 21, nel 2016 le autorità competenti di 16 paesi (BE, BG, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IT, LU, NL, NO, PL, SE, SK, UK) hanno effettuato stime conservative in merito a dati mancanti per il 2016 nel caso di 125 impianti. Tuttavia, 68 di questi impianti sono stati segnalati dal Regno Unito per le emissioni in anni precedenti al 2016, sulla base di notifiche da parte dei gestori di errori storici rilevati di recente. Detraendo i dati comunicati dal Regno Unito dai totali per il 2016, 15 paesi hanno riferito stime conservative per 57 impianti (approssimativamente pari allo 0,5% degli impianti complessivi), rispetto a 45 impianti (0,4%) per il 2015 e a 37 impianti (0,3%) per il 2014. Il quantitativo segnalato di emissioni del 2016 interessate è stato di 1,9 milioni di tonnellate di CO2 (rispetto agli 8,3 milioni di tonnellate dell'anno precedente e ai 9,1 milioni di due anni prima), ossia approssimativamente lo 0,1% delle emissioni totali (rispetto a quasi lo 0,5% registrato nei due anni precedenti). I motivi più comuni addotti per l'esecuzione di stime conservative sono stati la mancata comunicazione delle emissioni entro il 31 marzo oppure comunicazioni sulle emissioni non del tutto in linea con le disposizioni della normativa MRR/AVR.

Stime conservative relative a dati mancanti per il trasporto aereo sono state segnalate da soli quattro paesi in merito a 18 operatori del trasporto aereo (approssimativamente il 3,5% del totale), tutti emettitori di entità molto ridotta (in totale inferiori allo 0,2% delle emissioni del settore del trasporto aereo). Per questo dato l'anno precedente otto paesi hanno segnalato 103 operatori del trasporto aereo (pressoché pari al 20%).

Anche i controlli effettuati dalle autorità competenti rimangono importanti per integrare il lavoro dei verificatori. Per il 2016 tutti i paesi partecipanti hanno confermato di effettuare ulteriori controlli in caso di impianti. La maggior parte dei paesi ha riferito un approccio analogo in relazione agli operatori del trasporto aereo (ad eccezione di HU, LV e SI). Tuttavia, soltanto 17 paesi hanno riferito di aver effettuato ispezioni in loco presso gli impianti nel 2016 (AT 63 , CY, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, NL, NO, UK).

Per il 2016 quattro paesi hanno segnalato di aver irrogato sanzioni per le emissioni in eccesso nei confronti di soli 14 impianti (BG 1, PL 1, RO 6 e UK 6). Per quanto concerne il settore del trasporto aereo, sanzioni per le emissioni in eccesso sono state segnalate in relazione a 48 operatori del trasporto aereo (BE 1, DE 4, ES 4 e UK 39).

Dieci paesi hanno confermato di aver irrogato sanzioni (oltre alle sanzioni per le emissioni in eccesso) nel periodo di comunicazione del 2016. Non sono state segnalate pene detentive, bensì ammende o avvisi formali riguardanti 56 impianti e 8 operatori del trasporto aereo, per un valore finanziario complessivo di 1 573 389 EUR. Approssimativamente un sesto di tale importo è stato attribuito alla scoperta da parte dell'autorità competente e delle associazioni di categoria di 19 impianti che si è riscontrato operavano senza autorizzazione nel Regno Unito. Tali gestori risultano ora autorizzati e sono responsabili di gran parte del numero, ora accresciuto, di impianti comunicati dal Regno Unito.

Le infrazioni più comuni segnatale per il 2016 sono state l'esercizio dell'attività senza autorizzazione (21 casi), la mancata comunicazione di variazioni di capacità (14 casi), la mancata presentazione di comunicazioni annuali delle emissioni verificate entro la scadenza prevista (9 casi), il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione (6 casi) e il mancato possesso di un piano di monitoraggio debitamente approvato (5 casi). Altri casi hanno riguardato la non conformità della comunicazione annuale delle emissioni rispetto alle prescrizioni stabilite dal regolamento sul monitoraggio e la comunicazione, la mancata restituzione di un numero sufficiente di quote entro il 30 aprile e la mancata presentazione delle relazioni di miglioramento.

9.CONCLUSIONI E SCENARIO FUTURO 

Nel 2016 l'ETS UE è rimasto lo strumento di punta dell'Unione europea per affrontare il cambiamento climatico in modo efficace sul piano dei costi. Il sistema ha consentito riduzioni delle emissioni pari al 2,9% nel contesto degli impianti partecipanti, registrando una tendenza alla riduzione delle emissioni a partire dall'inizio della fase 3, nel 2013; l'eccedenza di quote nel mercato del carbonio è invece scesa al suo livello più basso dall'inizio del periodo di scambio in corso. A questo proposito, la prima pubblicazione dell'indicatore relativo all'eccedenza della riserva stabilizzatrice del mercato avvenuta nel maggio del 2017 prepara il terreno per l'entrata in funzione nel 2019 di detta riserva, che rappresenta la soluzione strutturale dell'ETS UE per la stabilizzazione del mercato europeo del carbonio nel medio termine.

Importanti progressi sono stati compiuti anche nel settore del trasporto aereo. A seguito della risoluzione del 2016 dell'ICAO sul contenimento delle emissioni globali nel settore del trasporto aereo, la Commissione ha preso provvedimenti per mantenere le attuali misure per il settore del trasporto aereo nel contesto dell'ETS UE in vista dell'entrata in vigore del sistema globale, nonché della pianificazione della sua tempestiva attuazione.

Inoltre, nel quarto anno della fase 3 l'architettura dell'ETS UE ha dimostrato di essere rimasta solida. Il tasso di conformità è rimasto costantemente molto elevato tanto per gli impianti fissi quanto per gli operatori del trasporto aereo e l'organizzazione amministrativa dei paesi partecipanti si è dimostrata efficace.

La millesima vendita all'asta tenutasi nel maggio del 2017 ha segnato una pietra miliare simbolica nel contesto del buon funzionamento dell'infrastruttura che rende disponibili le quote di emissione sul mercato.

Dopo più di due anni di negoziati incentrati sulla proposta di riforma dell'ETS UE per il suo quarto periodo di scambio, nel novembre 2017 è stato raggiunto uno storico accordo che dimostra la volontà dell'Unione europea di trasformare l'impegno di Parigi in azioni concrete. L'ETS UE, rivisto e fortemente rafforzato, costituirà una parte importante del contributo dell'UE all'attuazione dell'accordo di Parigi per la transizione globale verso basse emissioni di carbonio.

La Commissione proseguirà l'attività di monitoraggio del mercato del carbonio europeo e presenterà la prossima relazione alla fine del 2018.



ALLEGATO 

Appendice 1

Tabella 1: numero di quote di emissione gratuite richieste per modernizzare il settore dell'energia elettrica

Numero di quote di emissione gratuite richieste dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 10 quater

SM

2013

2014

2015

2016

BG

11 009 416

9 779 243

8 259 680

6 593 238

CY

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

CZ

25 285 353

22 383 398

20 623 005

15 831 329

EE

5 135 166

4 401 568

3 667 975

2 934 380

HU

7 047 255 64

n.a.

n.a.

n.a.

LT

322 449

297 113

269 475

237 230

PL

65 992 703

52 920 889

43 594 320

31 621 148

RO

15 748 011

8 591 461

9 210 797

7 189 961

Totale

133 059 430

100 568 867

87 532 554

65 990 706

Tabella 2: numero massimo di quote di emissione gratuite all'anno in virtù della deroga alla messa all'asta integrale per il settore energetico

Numero massimo di quote di emissione annuali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

13 542 000

11 607 428

9 672 857

7 738 286

5 803 714

3 869 143

1 934 571

54 167 999

2 519 077

2 195 195

1 907 302

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

10 975 978

26 916 667

23 071 429

19 226 191

15 380 953

11 535 714

7 690 476

3 845 238

107 666 668

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

21 155 307

7 047 255

0

0

0

0

0

0

7 047 255

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

2 853 628

77 816 756

72 258 416

66 700 076

60 030 069

52 248 393

43 355 049

32 238 370

404 647 129

17 852 479

15 302 125

12 751 771

10 201 417

7 651 063

5 100 708

2 550 354

71 409 917

151 565 434

129 504 488

114 522 628

98 384 792

81 126 965

62 749 153

42 070 421

679 923 881

Appendice 2

Figura 1: panoramica delle vendite all'asta di quote di emissione generali dal 2013 al 30 giugno 2017

___ Prezzo di aggiudicazione

. Coefficiente di copertura

   

Appendice 3

Tabella 1: sintesi dei crediti internazionali oggetto di scambio al 30 giugno 2017

Crediti internazionali scambiati entro il 30 giugno 2017

Milioni

Percentuali

CER

231,08

54,61%

Cina

164,30

71,10%

India

13,13

5,68%

Uzbekistan

8,04

3,47%

Brasile

4,59

1,98%

Cile

3,11

1,34%

Corea

2,92

1,26%

Messico

2,75

1,19%

Altri

19,25

8,33%

Track 1

Track 2

ERU

192,07

45,39%

Milioni

Percentuali di ERU

Milioni

Percentuali di ERU

Ucraina

147,69

76,89%

145,95

78,32%

1,74

0,91%

Russia

32,06

16,69%

32,06

17,20%

0,00

0,00%

Polonia

2,82

1,46%

3,02

1,62%

0,00

0,00%

Germania

1,65

0,85%

1,66

0,89%

0,00

0,00%

Francia

1,24

0,64%

1,24

0,67%

0,00

0,00%

Bulgaria

0,49

0,25%

0,49

0,26%

0,00

0,00%

Altri

6,21

3,23%

1,76

0,94%

4,35

2,26%

Totale

423,16

100%

186,18

96,83%

6,09

3,17%

Appendice 4

Tabella 1: elementi della domanda e dell'offerta nell'ETS

Elemento

Domanda o offerta?

Pubblicazione

Aggiornamento e incertezze

Totale riportato fase 2

Offerta

Relazione sul mercato del carbonio

Non è previsto nessun aggiornamento, dato che la fase 2 è terminata. Dati definitivi.

Aste anticipate della fase 3

Offerta

Sito web DG Clima, siti web EEX e ICE

Non è parte del totale riportato della fase 2. Dati definitivi.

Quote per NER 300

Offerta

Sito web BEI

Nel periodo 2012-2014 sono stati monetizzati 300 milioni di quote di emissione. Dati definitivi.

Aste per il settore del trasporto aereo

Offerta

Sito web DG Clima, siti web EEX e ICE

No – le rettifiche hanno un riscontro nei volumi per l'anno successivo.

Le aste per gli anni 2013 e 2014 si sono svolte nel 2015.

Aste della fase 3

Offerta

Sito web DG Clima, siti web EEX e ICE

No – il dato non è soggetto a revisione. Tuttavia, le quote non messe all'asta (ad es., per ritardi nell'avvio della vendita all'asta in taluni Stati membri, ad es. quelli per il SEE-EFTA) possono essere vendute all'asta negli anni successivi.

Assegnazione gratuita (NIM)

Offerta

EUTL, tabelle

Questi dati sono aggiornati di continuo nel corso dell'anno.

- Uno Stato membro può fornire in ritardo la documentazione sugli anni precedenti o l'effettiva assegnazione può essere inferiore a quella inizialmente prevista.

L'EUTL fornisce uno stato accurato della situazione dell'assegnazione effettiva.

Assegnazione a titolo gratuito (NER)

Offerta

EUTL, tabelle

Assegnazione a titolo gratuito

(trasporto aereo)

Offerta

EUTL, pubblicazione delle tabelle di assegnazione da parte degli SM

Assegnazione gratuita

(articolo 10 quater)

Offerta

EUTL, tabella sullo stato

Emissioni (impianti fissi)

Domanda

EUTL, dati sulla conformità

I dati sulla conformità pubblicati il 1° maggio evidenziano emissioni e quote restituite per gli impianti che sono conformi (cioè quegli impianti che hanno presentato la comunicazione per tutti gli anni di riferimento).

Emissioni (trasporto aereo)

Domanda

L'adempimento da parte degli operatori del trasporto aereo per il 2013 e il 2014 è avvenuto nel 2015.

Quote di emissione cancellate

Domanda

Relazione sul mercato del carbonio

Tabella 2: calendario di pubblicazione dei dati

Tempistica

Dati

Durata

1° gennaio – 30 aprile anno x

Aggiornamenti dell'assegnazione gratuita al settore dell'energia (articolo 10 quater)

Anno x-1

1° aprile anno x

Emissioni verificate

Assegnazione gratuita (articolo 10 bis, paragrafo 5) – MNA

Anno x-1

1° maggio anno x

Scadenza di adempimento: emissioni verificate e quote di emissione restituite

Anno x-1

Maggio/ottobre anno x

Crediti internazionali scambiati

Ultimo trimestre dell'anno x

Relazione sul mercato del carbonio

Anno x-1

Gennaio/luglio anno x

Stato della riserva per i nuovi entranti - tabella NER

Non pubblicata a livello dell'UE

Assegnazione gratuita agli operatori del trasporto aereo pubblicata a livello di Stati membri

Appendice 5

Tabella 1: pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti al funzionamento dell'ETS UE nel periodo dal luglio 2016 al giugno 2017

Riferimento al caso

Legislazione interessata

Parti

Sintesi del caso

Data

Sintesi della sentenza

Causa C-461/15

Decisione 2011/278/UE

E. ON Kraftwerke/DE

Portata dell'obbligo di informazione per l'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, in considerazione delle modifiche apportate al funzionamento di una centrale elettrica

08.09.2016

L'autorità competente può definire "informazioni utili" che devono essere comunicate in merito a capacità, livello di attività e funzionamento di un impianto. Le informazioni possono essere considerate utili, indipendentemente dal fatto che vi possa essere una modifica dell'assegnazione del gestore.

Causa C-460/15

Regolamento (UE) 601/2012

Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/DE

Validità dell'esclusione del CO2 utilizzato nella produzione di carbonato di calcio precipitato di cui all'articolo 49, paragrafo 1 e all'allegato IV, punto 10

19.01.2017

Nel contesto del CO2 trasferito all'esterno di un impianto di produzione di calce e legato in maniera stabile nella produzione di carbonato di calcio precipitato, l'articolo 49 e l'allegato IV punto 10, B sono contrari all'articolo 3, lettera d), della direttiva ETS, in quanto presumono in maniera inconfutabile che vi sia un rilascio di CO2 nell'atmosfera.

Causa C-457/15

Direttiva 2003/87/CE

Vattenfall Europe Generation AG/ DE

Quando insorge l'obbligo di scambiare quote di emissione per l'inclusione della combustione di carburanti in impianti con potenza termica nominale totale > 20 MW di cui all'allegato I?

28.07.2016

L'inclusione di "attività per la combustione di carburanti in impianti con potenza termica nominale totale > 20 MW" di cui all'allegato I insorge a partire dalla data delle prime emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'impianto (anche prima che venga prodotta l'energia elettrica).

Causa C-456/15;

Cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14

Decisione 2013/448/UE

Borealis Polyolefine GmbH / AT - Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministro federale per l'Agricoltura, la silvicoltura, l'ambiente e la gestione delle acque)

Validità della modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme (CSCF)

14.07.2016; 28.04.2016

L'articolo 4 e l'allegato II della decisione 2013/448/UE sono invalidi. I dati sulle emissioni provenienti da nuove attività svolte in impianti esistenti non avrebbero dovuto essere presi in considerazione, bensì soltanto gli impianti interessati ex novo dall'ETS UE a partire dal 2013. Il CSCF sarà invalido a partire dal 01.03.2017.

Causa C-321/15

Direttiva 2003/87/CE

ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/ LU

Domanda sulla restituzione di quote di emissione assegnate in maniera errata e sulla possibile classificazione delle quote di emissione come beni

08.03.2017

Gli Stati membri hanno il diritto di chiedere la restituzione di quote di emissione assegnate in maniera errata senza indennizzo. La questione relativa allo status giuridico delle quote di emissione non è essenziale ai fini della pronuncia di una sentenza nel caso in esame.

Causa C-272/15

Decisione 377/2013/UE, direttiva 2008/101/CE

Swiss International Air Lines AG / UK - Secretary of State for Energy and Climate Change, Environment Agency (ministro dell'Energia e dei cambiamenti climatici, agenzia per l'ambiente)

La decisione 377/2013/UE viola il principio generale dell'Unione della parità di trattamento stabilendo una moratoria relativa alla restituzione di quote di emissione per i voli tra gli Stati del SEE e gli Stati non appartenenti al SEE, ma non per i voli tra gli Stati del SEE e la Svizzera?

12.12.2016

Il fatto che la moratoria relativa ai voli al di fuori del SEE non si applichi ai voli da e verso gli aeroporti svizzeri non viola il principio della parità di trattamento che non si applica nei confronti di paesi terzi.

Causa C-180/15;

Causa C-506/14

Decisione 2011/278/EU,

Decisione 2013/448/UE

Borealis AB e altri / SE Naturvårdsverket (agenzia per la protezione dell'ambiente);

Yara Suomi Oy e altri / FI - Työ- ja elinkeinoministeriö (ministero dell'occupazione e dell'economia)

Validità della modalità di calcolo del fattore di correzione transettoriale uniforme (CSCF) e della metodologia per la determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida

08.09.2016;

26.10.2016

Nullità del CSCF a partire dal mese di marzo del 2017 (cfr. cause C-191/14 e altre).

La metodologia per il calcolo del parametro di riferimento per la ghisa liquida è giudicata valida. La Corte ha sottolineato il principio di divieto di doppi conteggi delle emissioni.

Causa C-203/12

Direttiva 2003/87/CE

Billerud Karlsborg Aktiebolag / SE - Naturvårdsverket (agenzia per la protezione dell'ambiente)

Il gestore che non abbia restituito un numero sufficiente di quote di emissioni entro il 30 aprile deve pagare una sanzione a prescindere dal motivo dell'inadempimento, benché disponesse in tale data di un numero sufficiente di quote di emissioni?

17.10.2016

Le sanzioni di cui alla direttiva ETS si applicano anche se il gestore che non ha restituito le proprie quote entro il termine disponeva di quote sufficienti a coprire le sue emissioni per l'anno passato alla data del 30 aprile.

(1)

Nel 2015 le emissioni di gas a effetto serra dell'UE erano già inferiori del 22% rispetto ai livelli del 1990.

(2)

Secondo le proiezioni nazionali, le emissioni diminuiranno ulteriormente fino al 2020, tuttavia sarà necessario attuare ulteriori politiche per conseguire l'obiettivo fissato per il 2030.

(3)

COM (2015) 337, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015PC0337 .

(4)

I triloghi sono riunioni informali tripartite alle quali partecipano rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione.

(5)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6)

Le relazioni pubblicate negli anni precedenti sono disponibili a questo indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en#tab-0-1.

(7)

Con riferimento alle relazioni previste dall'articolo 21, il termine "paesi partecipanti" o semplicemente "paesi" comprende i 28 Stati membri dell'UE più i paesi del SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

(8)

Le emissioni da biomassa sono conteggiate pari a zero nel contesto dell'ETS UE, ossia le emissioni devono essere segnalate; tuttavia, a fronte delle stesse non deve essere restituita alcuna quota.

(9)

Le emissioni comunicate ai sensi dell'articolo 21 relative all'uso di biocarburanti sono state inferiori allo 0,04% delle emissioni complessive dell'operatore del trasporto aereo in questione.

(10)

Cfr. regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30), il quale stabilisce che gli impianti che emettono più di 500 000 tonnellate di CO2 equivalente l'anno rientrano nella categoria C, quelli che emettono tra le 500 000 e le 50 000 tonnellate di CO2 equivalente l'anno nella categoria B e quelli che emettono meno di 50 000 tonnellate di CO2 equivalente l'anno nella categoria A. Inoltre, gli "impianti a basse emissioni" - che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2 equivalente l'anno - costituiscono un sottoinsieme di quelli di categoria A.

(11)

Un esempio di operatore commerciale del trasporto aereo è una compagnia aerea che si occupa di trasporto di passeggeri e fornisce servizi al pubblico in generale. Un esempio di operatore non commerciale del trasporto aereo è una società che gestisce un velivolo di proprietà privata.

(12)

Il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe in circolazione dal 2013 è il risultato di un approccio dal basso verso l'alto iniziato a partire dall'assegnazione a titolo gratuito (determinata sulla base di parametri di riferimento basati sulle attività per le attività degli operatori nel contesto del SEE). Il numero di quote di emissione messe all'asta viene quindi desunto dal fatto che l'assegnazione gratuita (comprensiva di una riserva speciale per la distribuzione successiva agli operatori del trasporto aereo in rapida crescita e ai nuovi entranti) dovrebbe essere pari all'85% del totale e la messe all'asta dovrebbe corrispondere al 15%.

(13)

Il numero di quote di emissione del trasporto aereo messe in circolazione per il 2017, 2018, 2019 e 2020 dipenderà dall'esito della proposta legislativa della Commissione (cfr. sezione 4).

(14)

I dati relativi alla vendita all'asta inclusi sono quelli disponibili nel mese di agosto del 2017 (cfr. sezione 4).

(15)

SWD(2015) 135 final (in inglese), https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/revision/docs/impact_assessment_en.pdf.

(16)

Il NER300 è un programma di finanziamento per progetti dimostrativi sulle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio finanziati dalla monetizzazione di 300 milioni di quote di emissione dalla NER (cfr. sezione 3.1.2.2).

(17)

I dati presentati risalgono a luglio del 2017 (in inglese): https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/170711_status_table_ner.pdf.

(18)

I dati comprendono le notifiche ricevute al luglio 2017 e possono essere soggetti a modifiche consistenti in ragione delle ultime notifiche trasmesse dagli Stati membri.

(19)

Importo iniziale, prima dell'applicazione delle riduzioni indicate nella tabella riportata in appresso.

(20)

Sentenza della Corte del 28 aprile 2016 nelle cause riunite C191/14, C192/14, C295/14, C389/14 e da C391/14 a C393/14, Borealis Polyolefine GmbH e altri contro Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft e altri, EU:C:2016:311.

(21)

Decisione della Commissione 2017/126/UE (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 93).

(22)

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/2017_draft_amendment_post_ccc_en.pdf.

(23)

Decisione della Commissione 2010/670/UE (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

(24)

In linea con la decisione della Commissione 2010/670/UE, i progetti aggiudicati nell'ambito del primo invito a presentare proposte devono raggiungere una decisione finale di investimento entro la fine del 2016, mentre per i progetti aggiudicati nell'ambito del secondo invito tale decisione deve essere presa entro la fine del mese di giugno 2018.

(25)

Una mappa interattiva che segue l'attuazione dei progetti è disponibile a questo indirizzo: https://setis.ec.europa.eu/NER300.

(26)

 Le versioni non riservate di tutte le decisioni sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza:  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3.

(27)

Il bilancio stimato è relativo al periodo 2013-2015.

(28)

Il bilancio stimato è relativo al periodo 2013-2015.

(29)

Bilancio complessivo stimato massimo dipendente dalle stime del prezzo del carbonio.

(30)

Il bilancio stimato è relativo al periodo 2014-2015.

(31)

Il bilancio stimato è relativo al periodo 2015-2018.

(32)

 Le aste anticipate delle quote della fase 3 sono state effettuate nel 2012, tenuto conto della pratica commerciale diffusa nel settore dell'elettricità di vendere l'energia elettrica con contratti a termine e acquistare le materie prime necessarie (incluse le quote) al momento della vendita dell'energia prodotta.

(33)

Inoltre, tra il 1° aprile e il 30 giugno del 2017, sono state messe all'asta 244 388 000 quote di emissione generali. Secondo i calendari d'asta pubblicati sull'asta del 2017, si prevede che 452 064 000 ulteriori quote di emissione generali saranno messe all'asta tra luglio e dicembre del 2017.

(34)

Tali relazioni sono disponibili sul sito web dedicato della Commissione all'indirizzo https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_it#tab-0-1 .

(35)

Cfr. articolo 10, paragrafo 3, della direttiva ETS UE.

(36)

Un'analisi dell'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta da parte degli Stati membri è disponibile (in inglese) a questo indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/auction_revenues_report_2017_en.pdf.

(37)

Comprende i volumi del calendario d'asta del 2017.

(38)

Comprendente anche le quote cancellate.

(39)

Queste quote di emissione sono state sostituite dalle quote della fase 3 alla fine del secondo periodo di scambio. Nessun'altra quota di emissione risalente a prima del terzo periodo di scambio contribuisce al numero totale di quote in circolazione. Per una descrizione del riporto delle quote di emissione cfr.: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_it

(40)

Questa cifra non comprende le aste anticipate delle quote relative alla fase 3 che si sono tenute nel 2012, ma tiene conto dell'utilizzo dei crediti internazionali prima dell'avvio della fase 3. La quantità totale di crediti internazionali utilizzata fin dal 2008 è elencata nella sezione 3.1.3.

(41)

C(2017) 3228 final (in inglese), https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf.

(42)

C(2017) 3228 final (in inglese), https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2017_3228_en.pdf.

(43)

I dati relativi al periodo 2013-2016 si basano sulle informazioni più recenti per tali anni e sono ricavati dall'EUTL. Ciò significa che possono comprendere dati recenti relativi al 2013, al 2014, al 2015 e al 2016.

(44)

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2016-09-09-bratislava-declaration_it.

(45)

La risoluzione dell'assemblea dell'ICAO in merito a CORSIA è disponibile (in inglese) a questo indirizzo: https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_en.pdf.

(46)

COM(2017)054 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:0054:FIN.

(47)

Dati del giugno 2017.

(48)

Dati del giugno 2017.

(49)

Informazioni relative ad agosto 2017, https://ec.europa.eu/clima/news/2017-auction-calendars-aviation-allowances-published_it.

(50)

Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 1).

(51)

https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_it.

(52)

https://ec.europa.eu/info/law/market-abuse-regulation-eu-no-596-2014/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en.

(53)

Il meccanismo di inversione contabile sposta la responsabilità del pagamento dell'operazione soggetta a IVA dal venditore all'acquirente di un bene o di un servizio e costituisce una salvaguardia efficace contro le frodi IVA.

(54)

Sentenza della Corte, dell'8 marzo 2017, nella causa C-321/15 ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA contro État du Grand-duché de Luxembourg, EU:C:2017:179.

(55)

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(56)

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

(57)

Tali piani d'azione sono specifici per ciascuno Stato membro. Tuttavia, un esempio di un aspetto problematico comune individuato potrebbe essere la classificazione corretta di inesattezze e non conformità segnalate, nonché le non conformità presenti nelle relazioni di verifica. I modelli e i documenti di orientamento relativi al MRR e all'AVR sono disponibili a questo indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_it.

(58)

La ragione principale di questo fenomeno risiede nel fatto che la metodologia basata su misure prevede, per la misurazione continua della concentrazione di gas a effetto serra pertinenti, il ricorso a risorse e competenze notevoli, di cui spesso molti gestori di dimensioni minori non dispongono.

(59)

Il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione impone a tutti i gestori di rispettare alcuni livelli minimi, imponendo livelli più elevati (dati più affidabili e di miglior qualità) per gli emettitori più importanti, mentre per ragioni di efficienza dei costi per le fonti di minore entità vigono requisiti meno vincolanti.

(60)

Elenco EA dei punti di accesso agli organismi nazionali che accreditano i verificatori per l'ETS UE: http://www.european-accreditation.org/information/national-accreditation-bodies-having-been-successfully-peer-evaluated-by-ea  

(61)

Mentre in alcuni casi i paesi segnalano più autorità regionali/locali come un'unica autorità competente.

(62)

Gli atti della conferenza sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/events/articles/0114_it.

(63)

Nel quadro delle ispezioni previste dalla direttiva sulle emissioni industriali (IED).

(64)

L'Ungheria ha fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 10 quater soltanto nel 2013.

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