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Document 52016PC0640

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    COM/2016/0640 final - 2016/0311 (NLE)

    Bruxelles, 6.10.2016

    COM(2016) 640 final

    2016/0311(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
    del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
    le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
    la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto
    dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


    RELAZIONE

    La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo").

    L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

    Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Bosnia-Erzegovina al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

    Tra il 13 dicembre 2012 e il 28 aprile 2016 si sono svolti diversi cicli negoziali. Al termine di ulteriori consultazioni tecniche e scambi di corrispondenza, il protocollo è stato siglato dalla Commissione e dalla Bosnia-Erzegovina il 18 luglio 2016.

    La Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione relativa alla conclusione del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo sono oggetto di una proposta distinta di decisione del Consiglio. Ai fini della conclusione del protocollo a nome della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) si segue una procedura distinta, secondo la quale la Commissione raccomanda al Consiglio di dare la sua approvazione a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

    La proposta acclusa è una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. La Commissione propone che il Consiglio:

    concluda il protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

    2016/0311 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
    del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra

    le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e

    la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto

    dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

    visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)In conformità della decisione 2016/.../UE del Consiglio 1 , il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo") è stato firmato il […], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (2) 2 La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

    (3)Il protocollo dovrebbe essere approvato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



    Articolo 1

    È approvato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 3 .

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 7 del protocollo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) [Decisione 2016/.../UE del Consiglio, del [... 2016], relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L […] del […], pag. […]). ]
    (2) Il testo del protocollo è stato pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua firma (cfr. pag. [..] della presente Gazzetta Ufficiale).
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    Bruxelles, 6.10.2016

    COM(2016) 640 final

    ALLEGATO

    della

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri,
    del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra
    le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e
    la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto
    dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


    PROTOCOLLO

    dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    L'UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito "gli Stati membri", e

    L'UNIONE EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    di seguito "l'Unione europea",

    da una parte, e

    LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

    dall'altra,

    vista l'adesione della Repubblica di Croazia (di seguito "la Croazia") all'Unione europea il 1º luglio 2013,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo interinale tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è rimasto in vigore dal 1° luglio 2008 al 31 maggio 2015.

    (2)Il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione europea (di seguito "il trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

    (3)La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013.

    (4)L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito "ASA"), è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

    (5)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA deve essere approvata tramite un protocollo allegato al medesimo.

    (6)Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina sanciti in tale accordo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Sezione I

    Parti contraenti

    Articolo 1

    La Croazia è parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito "ASA"), firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008, e adotta e prende atto, rispettivamente, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'ASA, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

    Sezione II

    ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

    Prodotti agricoli

    Articolo 2

    Prodotti agricoli stricto sensu

    1. All'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA, è aggiunto il nuovo comma seguente:

    A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, il contingente tariffario annuale di cui al primo comma è di 13 210 tonnellate (peso netto).

    2. All'articolo 27 dell'ASA, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 bis seguente:

    4 bis. In aggiunta al paragrafo 4, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione, elencati nell'allegato III (f), entro i limiti del contingente tariffario indicato per i prodotti in questione.

    3. L'allegato I del presente protocollo è aggiunto come allegato III (f) dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

    Articolo 3

    Pesce e prodotti della pesca

    1. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 28 dell'ASA come paragrafo 1 bis:

    1 bis. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'Unione abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV (a). I prodotti elencati nell'allegato IV (a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

    2. Il paragrafo seguente è aggiunto all'articolo 28 dell'ASA come paragrafo 3:

    3. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina apre un contingente esente da dazio per le importazioni di carpe vive di cui al codice NC 0301 93 00 entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 75 tonnellate. Alle importazioni che non rientrano nei limiti del contingente si applicano i dati fissati nell'allegato V dell'ASA.

    3. L'allegato II del presente protocollo è aggiunto come allegato IV (a) dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

    Articolo 4

    Prodotti agricoli trasformati

    L'allegato III del presente protocollo è aggiunto come allegato III del protocollo 1 dell'ASA e forma parte integrante di detto accordo.

    Articolo 5

    Accordo sui vini

    A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria del protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'allegato I del protocollo 7 dell'ASA di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di detto accordo è modificato conformemente all'allegato IV del presente protocollo.

    Sezione III

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 6

    Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

    Articolo 7

    1. L'Unione europea e i suoi Stati membri e la Bosnia-Erzegovina procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

    2. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Articolo 8

    1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

    2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio. La data dell'applicazione provvisoria è il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma.

    Articolo 9

    Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.



    ALLEGATI



    ALLEGATO I

    "ALLEGATO III (f)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 4 bis, dell'ASA)

    1.

    A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio è abolito per i prodotti seguenti nell'ambito dei contingenti tariffari indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingente tariffario (in tonnellate)

    0102

    Animali vivi della specie bovina

    - Bovini

    0102 29

    - - altri:

    - - - altri:

    - - - - di peso superiore a 300 kg

    - - - - - Vacche:

    0102 29 61

    - - - - - - destinate alla macellazione

    1 935

    - - - - - altri:

    0102 29 91

    - - - - - - destinati alla macellazione

    190

    0103

    Animali vivi della specie suina:

    - altri:

    0103 92

    - - di peso uguale o superiore a 50 kg:

    - - - delle specie domestiche:

    0103 92 11

    - - - - Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

    575

    0103 92 19

    - - - - altri

    1 755

    0103 92 90

    - - - altri

    195

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

    - altri:

    0105 94 00

    - - Galli e galline

    1 455

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

    - di galli e di galline:

    0207 12

    - - interi, congelati:

    0207 12 90

    - - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati

    80

    0207 13

    - - Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

    - - - Pezzi:

    0207 13 10

    - - - - - disossati:

    90

    - - - - non disossati:

    0207 13 30

    - - - - - Ali intere, anche senza punta

    55

    0207 13 60

    - - - - - Cosce e loro pezzi

    320

    - - - Frattaglie:

    0207 13 99

    - - - - altri

    25

    0207 14

    - - Pezzi e frattaglie, congelati

    - - - Pezzi:

    - - - - non disossati:

    0207 14 20

    - - - - - Metà o quarti

    30

    0207 14 60

    - - - - - Cosce e loro pezzi

    130

    - - - Frattaglie:

    0207 14 99

    - - - - altri

    50

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0401 40

    - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% ed inferiore o uguale a 10%

    0401 40 10

    - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    80

    0401 50

    - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:

    - - inferiore o uguale a 21 %:

    0401 50 11

    - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    30

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    - in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%:

    0402 21

    - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

    0402 21 18

    - - - - altri

    25

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    0403 90

    - altri:

    - - non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

    - - - altri

    - - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 90 51

    - - - - - inferiore o uguale a 3 %

    500

    0403 90 53

    - - - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    290

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

    0405 10

    - Burro:

    - - avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

    - - - Burro naturale:

    0405 10 11

    - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    160

    0405 10 19

    - - - - altri

    200

    0406

    Formaggi e latticini:

    0406 10

    - Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

    - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

    0406 10 30

    - - - Mozzarella, anche in un liquido

    355

    0406 10 50

    - - - altri

    0406 10 80

    - - altri

    165

    0409 00 00

    Miele naturale

    165

    0701

    Patate, fresche o refrigerate

    0701 90

    - altre:

    - - altre

    0701 90 50

    - - - di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno

    50

    0701 90 90

    - - - altre

    1 265

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

    0704 90

    - altri:

    0704 90 10

    - - Cavoli bianchi e cavoli rossi

    280

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

    0706 10 00

    - Carote e navoni

    50

    0806

    Uve, fresche o secche:

    0806 10

    - Fresche:

    0806 10 10

    - - Uve da tavola

    45

    0809

    Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

    - Ciliegie:

    0809 21 00

    - - Ciliegie acide (Prunus cerasus)

    410

    0811

    Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0811 90

    - altri:

    - - altri

    - - - Ciliegie:

    0811 90 75

    - - - - Ciliegie acide (Prunus cerasus)

    70

    1601

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

    - altri:

    1601 00 91

    - - Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

    285

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

    1602 10 00

    - Preparazioni omogeneizzate

    75

    1602 20

    - di fegato di qualsiasi animale:

    1602 20 90

    - - altre

    140

    - di volatili della voce 0105

    1602 31

    - - di tacchino:

    - - - contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

    1602 31 19

    - - - - altre

    40

    1602 32

    - di galli e di galline:

    - della specie suina:

    - - - contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

    1602 32 11

    - - - - non cotte

    130

    1602 32 19

    - - - - altri

    30

    1602 32 30

    - - - contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili

    170

    1602 32 90

    - - - altre

    230

    1602 41

    - - Prosciutti e loro pezzi:

    1602 41 10

    - - - della specie suina domestica:

    360

    1602 49

    - - altre, compresi i miscugli:

    - - - della specie suina domestica:

    - - - - contenenti, in peso, 80% o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

    1602 49 15

    - - - - - altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

    150

    1602 49 30

    - - - - contenenti, in peso, 40% o più e meno di 80% di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    445

    1602 49 50

    - - - - contenenti, in peso, meno di 40% di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    60

    1602 50

    - della specie bovina:

    - - altre

    1602 50 31

    - - - "Corned beef" in recipienti ermeticamente chiusi

    70

    1602 50 95

    - - - altre

    295

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

    - altri:

    1701 91 00

    - - con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    55

    1701 99

    - - altri

    1701 99 10

    - - - Zuccheri bianchi

    3 470

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    2001 10 00

    - Cetrioli e cetriolini

    265

    2001 90

    - altri:

    2001 90 70

    - - Peperoni

    70

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

    - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2005 99

    - - altri

    2005 99 50

    - - - miscugli di ortaggi e di legumi

    245

    2005 99 60

    - - - Crauti

    40



    2.

    Le importazioni in Bosnia-Erzegovina dei seguenti prodotti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingente tariffario (in tonnellate)

    All'1.1.2017

    All'1.1.2018

    All'1.1.2019

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0401 20

    - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

    - - inferiore o uguale a 3 %:

    0401 20 11

    - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    5 432

    9 506

    13 580

    - - superiore a 3 %:

    0401 20 91

    - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    720

    1 440

    1 440

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    0403 10

    - Yogurt:

    - - non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

    - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 10 11

    - - - - inferiore o uguale a 3 %

    1 515

    3 030

    3 030

    0403 10 13

    - - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    1 520

    3 040

    3 040

    0403 90

    - altri:

    - - non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

    - - - altri

    - - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 90 59

    - - - - - superiore a 6 %

    1 762,5

    3 525

    3 525

    1601

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

    - altri:

    1601 00 99

    - - altri

    1 692,5

    3 385

    3 385



    ALLEGATO II

    '"ALLEGATO IV (a)


    DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

    (di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, dell'ASA)

    1.

    A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

    Codici NC

    Designazione delle merci

    Volume del contingente tariffario (in tonnellate)

    Aliquota del dazio
    all'interno del contingente

    Aliquota del dazio
    al di fuori del contingente

    0301 91 00

    0302 11 00

    0303 14 00

    0304 42 00

    ex 0304 52 00

    0304 82 00

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    0305 43 00

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    500

    0%

    70%
    del dazio NPF

    0301 93 00

    0302 73 00

    0303 25 00

    ex 0304 39 00

    ex 0304 51 00

    ex 0304 69 00

    ex 0304 93 90

    ex 0305 10 00

    ex 0305 31 00

    ex 0305 44 90

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    140

    0%

    70%
    del dazio NPF

    ex 0301 99 85

    0302 85 10

    0303 89 50

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    30

    0%

    30 %
    del dazio NPF

    ex 0301 99 85

    0302 84 10

    0303 84 10

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    30

    0%

    30 %
    del dazio NPF

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    Preparazioni e conserve di sardine

    50

    6 %

    100 %

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

    70

    12,5 %

    100 %

    2.

    L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, è ridotta al 70% dell'aliquota del dazio NPF.



    ALLEGATO III

    "ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1




    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA



    (di cui all'articolo 25 dell'ASA)

    A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio all'importazione è abolito nell'ambito dei contingenti tariffari indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingente tariffario (in tonnellate)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    0403 10

    - Yogurt:

    - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

    - - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 10 91

    - - - - inferiore o uguale a 3 %

    480

    0403 10 93

    - - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    130

    0403 10 99

    - - - - superiore a 6 %

    25

    0403 90

    - altri:

    - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

    - - - altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 90 91

    - - - - inferiore o uguale a 3 %

    530

    0403 90 93

    - - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    55

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, carta di riso commestibile e prodotti simili:

    - Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

    1905 31

    - - Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

    - - - interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

    1905 31 19

    - - - - altri

    365

    - - - altri:

    - - - - altri:

    1905 31 99

    - - - - - altri

    600

    1905 32

    - - Cialde e cialdine:

    - - - altre:

    - - - - interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

    1905 32 19

    - - - - - altre

    300

    1905 90

    - altri:

    - - altri

    1905 90 45

    - - - Biscotti

    35

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

    2208 20

    - Acquaviti di vino o di vinacce

    - - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

    2208 20 29

    - - - altri

    ex

    2208 20 29

    - - - - Brandy d'uva e brandy di vinacce

    85

    ex

    2208 20 29

    - - - - altri

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

    2402 20

    - Sigarette contenenti tabacco:

    2402 20 90

    - - altri

    3 200



    ALLEGATO IV

    "MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 7

    1.

    La tabella di cui al punto 1 dell'allegato 1 del protocollo 7 sulle importazioni di vini nell'Unione europea è sostituita dalla tabella seguente:

    2.

    La tabella di cui al punto 3 dell'allegato 1 del protocollo 7 sulle importazioni di vini in Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla tabella seguente:

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