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Document 52016PC0479

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

COM/2016/0479 final - 2016/0230 (COD)

Bruxelles, 20.7.2016

COM(2016) 479 final

2016/0230(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 246 final}
{SWD(2016) 249 final}


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

Il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero, che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale. Dal 1992 l'Unione europea si è adoperata per mettere a punto soluzioni congiunte e portare avanti un'azione globale per affrontare i cambiamenti climatici.

L'Accordo di Parigi è stato adottato nel dicembre 2015 durante la 21a Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). L'accordo prevede anche un obiettivo a lungo termine e precisa che, per il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione del clima a lungo termine, sarà fondamentale il contributo proveniente dall'uso del suolo e delle foreste. 1  

La presente proposta dà attuazione anche gli impegni dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato una proposta affinché l'Unione europea ratifichi l'accordo di Parigi 2 . Questa proposta fa seguito alla valutazione dell'accordo di Parigi ad opera della Commissione 3 .

L'orientamento del Consiglio europeo sull'inclusione dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia dell'UE si riflette anche nei contributi previsti stabiliti a livello nazionale dell'UE. L'UE ha annunciato che il suo obiettivo è "una riduzione assoluta in tutti i settori dell'economia delle emissioni rispetto all'anno di riferimento", raggiungendo "la riduzione nazionale di almeno il 40%", coprendo il 100% delle emissioni dell'UE. Per quanto riguarda le attività LULUCF, è stato aggiunto che "la politica sulle modalità di inclusione della destinazione dei suoli, del cambiamento della destinazione dei suoli e della silvicoltura nel quadro di mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra per il 2030 verrà definita non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020". 4  

L'obiettivo di questa proposta è determinare come il settore LULUCF sarà incluso nel quadro per le politiche del clima dell'UE, a partire dal 2021. Fino a questa data, il protocollo di Kyoto pone vincoli all'UE e a ciascuno dei suoi Stati membri, in quanto devono garantire che il settore LULUCF non produca emissioni in eccesso. Tuttavia il Protocollo di Kyoto scade alla fine del 2020. Di conseguenza, la governance per il settore LULUCF dovrà essere gestita in seno all'UE.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore interessato

L'attuale quadro 2020 per le politiche del clima dell'UE copre la maggior parte dei settori e dei gas a effetto serra. Si compone di due elementi principali:

(a)il sistema di scambio di quote delle emissioni dell'UE (ETS dell'UE);

(b)tutti i settori 5 che non rientrano nel sistema ETS dell'UE sono disciplinati dalla decisione sulla condivisione degli sforzi (ESD).

I progressi verso gli obiettivi del 2020 sono assicurati mediante gli obblighi di comunicazione annuali e i controlli di conformità, previsti dal regolamento (UE) n. 525/2013/CE 6 .

Le emissioni e gli assorbimenti 7 dei gas serra nel LULUCF sono attualmente disciplinati soltanto dagli obblighi internazionali ai sensi del protocollo di Kyoto, fino al 2020. L'implementazione dell'attuale decisione LULUCF (529/2013/UE) è in corso e garantirà sistemi di contabilità migliorati entro il 2020. Senza un quadro giuridico di riferimento per consolidare questa implementazione e definire le regole applicabili per il periodo post-2020, il modo in cui LULUCF sarebbe incluso nel quadro complessivo potrebbe essere eterogeneo in tutta l'UE. Le differenze di regole nella comunicazione e contabilizzazione da uno Stato membro all'altro potrebbero influenzare negativamente il funzionamento ottimale del mercato unico.

   Coerenza con le altre politiche dell'Unione

Una proposta legislativa per l'inclusione delle attività LULUCF nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia dell'UE è un elemento fondamentale della strategia della Commissione per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, su cui si fonda la sua dimensione della decarbonizzazione. La proposta è inoltre necessaria per completare il quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia approvato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014.

Secondo le regole internazionali in conformità alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al protocollo di Kyoto, le emissioni legate all'uso della biomassa vengono notificate e contabilizzate nell'ambito del LULUCF, ciò significa che l'uso della biomassa nel settore energetico è considerata pari a zero. In questo modo si evita la doppia contabilizzazione delle emissioni.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

Gli articoli da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea confermano e specificano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero, che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale. La competenza dell'Unione europea di intervenire sui cambiamenti climatici deriva dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dal momento che l'Unione affronta gli impegni sui cambiamenti climatici in modo congiunto, anche le attività LULUCF devono essere disciplinate in modo coordinato.

   Proporzionalità

L'inclusione delle attività LULUCF nel quadro 2030 fornirà un quadro comune su come il settore può essere contabilizzato in vista dell'obiettivo di riduzione congiunta dell'UE. La scelta degli interventi nel perseguimento dei vari obiettivi relativi al LULUCF spetterà agli Stati membri. Il principio di sussidiarietà è quindi pienamente rispettato.

   Scelta dell'atto giuridico

Il Consiglio europeo si è accordato su un unico obiettivo vincolante per la politica climatica ed energetica tra il 2021 e il 2030, ovvero la riduzione generale in tutti i settori dell'economia di almeno il 40% dei livelli di emissione di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Gli Stati membri e l'Agenzia europea dell'ambiente sono tenuti a contribuire al raggiungimento delle necessarie riduzioni delle emissioni. La presente proposta accompagna quella di un regolamento [] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi e che modifica il regolamento n. (UE) 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, che copre oltre la metà di queste emissioni di gas serra. L'obiettivo della proposta sarà conseguito in modo più adeguato mediante un regolamento. 

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non si dispone di valutazioni ex-post o controlli di adeguatezza relativi a questa proposta.

   Consultazioni delle parti interessate

Tra marzo e giugno 2015, la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica sul modo migliore per affrontare la questione delle emissioni provenienti dall'agricoltura, silvicoltura o da altri ambiti dell'uso del suolo nel contesto del quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia dell'UE. In totale, sono pervenuti 138 contributi. In merito alle opzioni di architettura politica, la metà degli intervistati non aveva nessuna preferenza chiara, e circa un terzo degli intervistati, perlopiù ONG ambientaliste e organizzazioni forestali, era a favore del mantenimento del LULUCF come un pilastro distinto nell'ambito del quadro strategico per il clima. La possibilità di fondere agricoltura e LULUCF in un pilastro separato al di fuori dell'ESD è l'opzione che ha ottenuto il minor sostegno. I governi nazionali hanno mostrato più interesse per un pilastro LULUCF separato, possibilmente con meccanismi di flessibilità, o per la fusione del LULUCF nell'ESD. Data la diversità delle opinioni nessuna singola opzione considerata dalla Commissione poteva di soddisfare tutte le aspettative. La maggior parte degli intervistati considerava che la contabilizzazione fosse un elemento fondamentale per l'integrità ambientale. La razionalizzazione dei sistemi di comunicazione paralleli e il mantenimento di livelli di riferimento per le foreste hanno destato forte interesse.

   Assunzione e uso di perizie

La valutazione quantitativa degli impatti futuri nell'UE è coerente con le analisi effettuate per la proposta sul quadro 2030 e con il regolamento [] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi. La Commissione ha stipulato un contratto con l'Università tecnica nazionale di Atene, l’Istituto internazionale per l’analisi dei sistemi applicati e EuroCare per la modellizzazione di scenari europei.

   Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto è stata preparata e sviluppata sulla base delle indicazioni dell'iniziativa "Legiferare meglio" ed è stata valutata dal comitato per il controllo normativo, ricevendo un parere positivo. I miglioramenti, indicati dal comitato, sono stati integrati nella versione finale.

Nella conclusione della valutazione d’impatto, l'opzione preferita è stata quella che prevede un pilastro della politica LULUCF separato che continuerà ad essere utilizzato insieme alla regola del "non-debito". È prevista una flessibilità limitata tra LULUCF e i settori non ETS, giustificata dalla necessità derivante dal potenziale inferiore di mitigazione dell'agricoltura e la quota del settore agricolo per ciascuno Stato membro. Questa opzione sarebbe compatibile con gli obiettivi di sicurezza alimentare e biodiversità e non comporterebbe effetti negativi sull'occupazione. Questa opzione "ibrida" limiterebbe le modifiche dell'architettura complessiva e ridurrebbe al minimo gli oneri amministrativi e burocratici, massimizzando i contributi al raggiungimento complessivo degli obiettivi 2030 dell'UE. L'inclusione delle attività LULUCF sulla base di questa opzione ibrida incentiverebbe un'ulteriore azione di mitigazione nel settore dell'uso dei suolo e della silvicoltura e sarebbe quindi pienamente compatibile con la strategia a lungo termine per limitare l'aumento della temperatura, come indicato nell'accordo di Parigi.

   Adeguatezza normativa e semplificazione

In linea con l'impegno della Commissione "Legiferare meglio", la proposta è stata preparata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo delle parti interessate. Visto che la contabilizzazione LULUCF è effettuata a livello nazionale, con il sostegno tecnico di istituti o agenzie di ricerca, i relativi oneri e costi amministrativi per la gestione della conformità andranno a pesare solo sugli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente. Nell'attuale normativa non sono previsti obblighi diretti per le microimprese, le piccole e medie imprese o altre imprese. La presente proposta non modifica questa situazione.

Il cambiamento proposto di gran lunga più significativo riguarda l'integrazione dei due sistemi di comunicazione paralleli esistenti in un solo sistema. In questo modo l'onere e i costi amministrativi per gli Stati membri e la Commissione saranno ridotti. L'impatto amministrativo delle modifiche delle regole di contabilizzazione dovrebbe essere minimo, in quanto le regole di contabilizzazione in questione erano già state predisposte a seguito della decisione LULUCF (decisione 529/2013/UE). I costi amministrativi del sistema vigente sono stati analizzati nella scheda di valutazione di impatto che accompagna la proposta della decisione LULUCF vigente (SWD(2012) 41 final).

La proposta individua flessibilità e sinergie per una mitigazione efficace rispetto ai costi tra tutte le attività legate all'agricoltura e all'uso del suolo. La proposta è allineata alla direttiva INSPIRE (direttiva 2007/2/CE) relativa ai dati digitali e geografici.

Non si tratta di un'iniziativa rientrante nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).

   Diritti fondamentali

Poiché la politica proposta si rivolge in primo luogo agli Stati membri in qualità di attori istituzionali è coerente con la Carta dei diritti fondamentali.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli impatti indiretti sui bilanci degli Stati membri dipenderanno dalle scelte nazionali in termini di politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra e delle altre azioni di mitigazione nel settore dell'uso del suolo oggetto dell'iniziativa di ogni paese specifico. La proposta elimina uno (degli attuali due) quadri in materia di obblighi di comunicazione, semplificando il processo di contabilizzazione rispetto a quello previsto dal protocollo di Kyoto. Ciò consentirà di ridurre i costi amministrativi sia per gli Stati membri sia per la Commissione europea. Sul bilancio dell'UE questa proposta avrà ripercussioni molto limitate che sono illustrate nella scheda finanziaria legislativa allegata.

5.    ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'integrità ambientale deve sempre essere tenuta presente quando si considerano le opzioni che consentono un maggior ricorso alla flessibilità. Le attività di mitigazione nel settore LULUCF dovrebbero portare ad un ulteriore miglioramento misurabile e sostenibile dei pozzi di carbonio. Per garantire queste condizioni occorre un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica rigoroso.

Gli obblighi internazionali nell'ambito dell'UNFCCC fanno sì che l'esercizio della comunicazione rimanga annuale. Il monitoraggio e la comunicazione continueranno a basarsi sulle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 525/2013/CE, modificato dal presente regolamento. Il regolamento (UE) n. 525/2013/CE dovrebbe essere ulteriormente integrato al fine di istituire un quadro completo di monitoraggio e conformità post-2020 per tutti i settori non-ETS, compreso il settore LULUCF. Si prevede che queste disposizioni siano pienamente integrate nella governance dell'Unione dell'energia, in relazione alla quale, nel programma di lavoro della Commissione, è prevista una proposta della Commissione entro la fine del 2016. Nell'ambito di tale proposta queste disposizioni potrebbero essere ulteriormente semplificate. La contabilizzazione delle azioni LULUCF è più agevole su periodi più lunghi. Ai fini dell'l'integrazione del settore LULUCF con gli altri settori non ETS, i controlli di conformità avranno luogo ogni cinque anni.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 - Oggetto

Questo articolo precisa che il regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri in relazione all'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione per il periodo 2021-2030 e le norme per la contabilizzazione e i controlli di conformità.

Articolo 2 - Campo di applicazione

L'articolo definisce l'ambito di applicazione del regolamento. Rispecchia la copertura della legislazione UE vigente per gli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto (529/2013/UE). Il campo di applicazione obbligatorio riguarda in sostanza i terreni forestali e i terreni agricoli e quei terreni per i quali l'uso è stato modificato da o per questi usi. L'approccio proposto abbandona il quadro di comunicazione parallelo del protocollo di Kyoto e integra il sistema nel quadro dell'informazione "basata sul suolo" dell'UNFCCC. Il campo di applicazione include i gas serra CO2, CH4 e N2O.

Articolo 3 - Definizioni

L'articolo definisce la terminologia specifica.

Articolo 4 - Impegni

L'impegno per ciascuno Stato membro è assicurare che il settore LULUCF non dia origine, dopo l'applicazione delle norme di contabilizzazione previste dal regolamento e tenuto conto degli strumenti di flessibilità, ad emissioni nette sul proprio territorio. Questo principio viene definito nella valutazione d'impatto come la "regola no debiti".

Articolo 5 - Norme generali di contabilizzazione

L'articolo stabilisce le norme generali per evitare il doppio conteggio, per gestire i trasferimenti tra le categorie di uso del suolo e per tenere conto di ogni comparto di carbonio, ad eccezione di quelli che rientrano nella regola "de minimis". Si basa in ampia misura sulle norme generali di contabilizzazione di cui alla decisione 529/2013/UE, con l'aggiunta di una regola dinamica per trasferimento di categorie di uso del suolo.

Articolo 6 - Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati

Questo articolo descrive le regole specifiche di contabilizzazione applicabili, in caso di cambiamento di uso del suolo, ai (terreni disboscati) e ai (terreni imboschiti). Queste categorie sono contabilizzate utilizzando l'approccio di "lordo-netto", ovvero la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti per il periodo nella loro interezza. L'approccio è essenzialmente identico a quello della decisione 529/2013/UE, tranne che per l'introduzione della possibilità di sostituire il valore predefinito con 30 anni per la conversione delle altre categorie di uso del suolo in terreni forestali. L'utilizzo di questo valore al posto del valore predefinito dovrebbe essere debitamente giustificato nell'inventario dei gas serra degli Stati membri, trasmesso all'UNFCCC, in conformità con le linee guida del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

Articolo 7 - Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite

Questo articolo definisce le regole specifiche di contabilizzazione per le terre coltivate gestite, i pascoli gestiti e le zone umide gestite, ivi comprese le categorie di terreni che cambiano da e verso queste categorie. Questo cambiamento di uso del suolo è contabilizzato sul piano delle emissioni o degli assorbimenti rispetto ad un riferimento storico.

L'approccio è essenzialmente identico a quello della decisione 529/2013/UE, eccetto che si propone un riferimento storico più recente al fine di migliorare l'accuratezza delle stime, allinearle al resto dei settori non ETS, e semplificare la contabilizzazione riducendo la necessità di serie cronologiche storiche.

Articolo 8 - Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti

Tale articolo definisce le norme di contabilizzazione per i terreni forestali gestiti, che si basano su un livello di riferimento per le foreste per escludere le ripercussioni delle caratteristiche naturali e specifiche del paese. Queste norme calcate sulle norme corrispondenti della decisione 529/2013/UE. L'articolo stabilisce inoltre un quadro di governance europea in vista della scadenza del protocollo di Kyoto post-2020. Le disposizioni sono volte a migliorare l'accuratezza e la trasparenza dei livelli di riferimento per le foreste e il processo che li costituisce. Questa procedura dovrebbe includere la consultazione delle parti interessate dei singoli Stati membri e un esame svolto con l'aiuto di esperti degli Stati membri.

Articolo 9 - Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

Questo articolo determina l'approccio contabile a questo deposito di carbonio nei terreni imboschiti e nei terreni forestali gestiti. La metodologia è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla decisione 529/2013/UE.

Articolo 10 - Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

Questo articolo consente agli Stati membri di escludere dalla loro contabilizzazione le emissioni risultanti da disturbi naturali (incendi boschivi, invasioni di parassiti, ecc.). La metodologia è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla decisione 529/2013/UE. In assenza dell'esame previsto dal protocollo di Kyoto, l'istituzione del livello di riferimento dovrà essere trasparente. La Commissione, pertanto, verificherà che siano rispettati gli orientamenti e le norme applicabili.

Articolo 11 - Strumenti di flessibilità

Questo articolo prevede che gli Stati membri possono compensare le emissioni in una categoria di contabilizzazione del suolo con gli assorbimenti di un'altra categoria nel loro territorio. Consente inoltre ad uno Stato membro di accumulare gli assorbimenti netti identificati nella sua contabilizzazione per un periodo di 10 anni. Gli assorbimenti in eccesso possono essere trasferiti ad un altro Stato membro per garantire la conformità con la regola del non-debito. Infine, gli Stati membri sono tenuti a garantire un adeguato monitoraggio, in conformità al presente regolamento, per poter beneficiare degli strumenti di flessibilità.

Articolo 12 - Controllo della conformità

Questo articolo delinea le prescrizioni che gli Stati membri devono rispettare per garantire un adeguato monitoraggio ai fini contabili e stabilisce dei controlli di conformità periodici da parte della Commissione. Al fine di garantire un elevato standard di qualità, l'Agenzia europea dell'ambiente assisterà la Commissione in questo compito.

Articolo 13 - Registro

Il presente articolo riguarda l'uso del registro delle transazioni, anche per garantire che non si verifichino doppi conteggi.

Articolo 14 - Esercizio della delega

La proposta autorizza la Commissione ad adottare atti delegati secondo le apposite procedure.

Articolo 15 - Riesame

Nel 2024 e successivamente ogni 5 anni, si procederà al riesame di tutti gli elementi del regolamento per determinare se continuano a rispondere al loro scopo.

Articolo 16 - Modifiche da apportare al regolamento n. 525/2013/UE

Il regolamento n. 525/2013/UE è modificato al fine di garantire che gli obblighi di comunicazione attualmente applicabili alle attività LULUCF siano mantenuti nel quadro di tale regolamento. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente le proprie emissioni GES e dovranno continuare a comunicare ogni due anni le loro proiezioni e le politiche e le misure attuate per garantire la conformità con i loro obiettivi. Le prescrizioni in materia di monitoraggio per le attività LULUCF sono rafforzate per garantire l'integrità ambientale della contabilizzazione.

2016/0230 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, è stato sancito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030. Il Consiglio del 6 marzo 2015 ha formalmente approvato suddetto obiettivo quale contributo previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(2)In base alle conclusioni del Consiglio europeo, l’obiettivo dovrà essere raggiunto collettivamente dall’Unione nel modo più efficace possibile in termini di costi, mediante riduzioni, da realizzare entro il 2030, sia nei settori che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni (ETS dell'UE) sia negli altri settori pari rispettivamente al 43% e al 30% rispetto al 2005, ripartendo lo sforzo in base al PIL pro capite.

(3)Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell’accordo di Parigi da parte dell’Unione europea. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell’economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell’Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 2015 10 .

(4)L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

(5)Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

(6)Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

(7)La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornale e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

(8)Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC.

(9)Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

(10)Se per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

(11)In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento.

(12)L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

(13)I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

(14)In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

(15)Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016.

(16)L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento.

(17)Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

(18)Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(19)Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell’accordo di Parigi.

(20)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli impegni degli Stati membri in materia di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura ("LULUCF") che assicurano il rispetto dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, nonché le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dalle attività LULUCF e le norme per il controllo dell'adempimento dei suddetti impegni da parte degli Stati membri.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui all'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nelle seguenti categorie contabili del suolo:

(a)terreni imboschiti: uso del suolo comunicato come terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni convertiti in terreni forestali;

(b)terreni disboscati: uso del suolo comunicato come terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti e altri terreni;

(c)terre coltivate gestite: uso del suolo comunicato come terre coltivate che restano tali e come pascoli, zone umide, insediamenti, altri terreni convertiti in terre coltivate e come terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti e altri terreni;

(d)pascoli gestiti: uso del suolo comunicato come pascoli che restano tali, come terre coltivate, zone umide, insediamenti e altri terreni convertiti in pascoli e come pascoli convertiti in zone umide, insediamenti e altri terreni;

(e)terreni forestali gestiti: uso del suolo comunicato come terreni forestali che restano tali.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite, intese come uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(a)«pozzo», processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

(b)«sorgente», processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra;

(c) «riserva di carbonio», la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio;

(d)«comparto di carbonio», la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio;

(e)«prodotto legnoso», qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto;

(f)«foresta», un'area di terreno definita da valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita degli alberi. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o densità equivalente o l'altezza minima, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;

(g)«disturbi naturali», evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto degli eventi o delle circostanze sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi;

(h)«ossidazione istantanea», metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC")

Articolo 4

Impegni

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Norme generali di contabilizzazione

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

2. Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare contabilizzando in una sola categoria le emissioni o gli assorbimenti ascrivibili a più di una categoria contabile del suolo.

3. Gli Stati membri trasferiscono i terreni forestali, le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono tali per 20 anni a decorrere dalla data di conversione.

4. Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.

5. Gli Stati membri tengono un registro completo e accurato di tutti i dati utilizzati per predisporre la contabilizzazione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC.

Articolo 6

Contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni disboscati

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.

3. Per calcolare le emissioni e gli assorbimenti dei terreni imboschiti e dei terreni disboscati lo Stato membro determina la superficie coperta da foresta utilizzando la stessa unità di risoluzione spaziale di cui all'allegato II.

Articolo 7

Contabilizzazione relativa alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

2. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento 2005-2007.

3. Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020, per il periodo 2021-2025, e entro il 31 dicembre 2025, per il periodo 2026-2030.

4. Gli Stati membri che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

Articolo 8

Contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste. Il livello di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5% delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

3. Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica.

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

5. La Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Articolo 9

Contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi

Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

a)    carta;

b)    pannelli di legno;

c)    legno segato.

Articolo 10

Contabilizzazione relativa ai disturbi naturali

1. Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

2. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1 presenta alla Commissione le informazioni sul livello di fondo di cui al paragrafo 1 per ciascuna categoria contabile, nonché sui dati e sui metodi utilizzati in conformità dell'allegato VI.

3. Lo Stato membro che applica il paragrafo 1 non contabilizza fino al 2030 i successivi assorbimenti dei terreni che subiscono disturbi naturali.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa di cui all'allegato VI al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC.

Articolo 11

Strumenti di flessibilità

1. Ai fini della valutazione della conformità degli Stati membri all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4, per gli Stati membri le cui emissioni totali superano gli assorbimenti si tiene conto della quantità di assegnazioni annuali di emissioni eventualmente cancellata a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.

2. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, lo Stato membro può trasferire la quantità restante a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità dello Stato membro ricevente all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4 si tiene conto della quantità trasferita.

3. Nella misura in cui nello Stato membro gli assorbimenti totali superano le emissioni nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, o trasferita a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2, lo Stato membro può riportare la quantità restante al periodo 2026-2030.

4. Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3.

5. L'amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis), del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dei paragrafi 2 e 3.

Articolo 12

Controllo della conformità

1. Nel 2027 e nel 2032 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali e di gas a effetto serra, rispettivamente per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

2. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.

3. L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nell'esecuzione del quadro di monitoraggio e conformità, in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Articolo 13

Registro

1. La Commissione iscrive nel registro dell’Unione, istituito in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, la quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro assicurandone l’accurata contabilizzazione in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11. L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

2. Al fine di attuare il paragrafo 1 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14.

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dei paragrafi precedenti entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all’obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Articolo 16

Modifica del regolamento (UE) n. 525/2013

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è così modificato:

1. L'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente d bis):

"d bis) a decorrere dal 2023, le rispettive emissioni e i rispettivi assorbimenti di cui all'articolo 2 del regolamento [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia] in conformità dei metodi di cui all'allegato III bis del presente regolamento;"

b)    è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono chiedere di derogare alla lettera d bis) per applicare metodi diversi da quelli che figurano nell'allegato III bis se non è stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, oppure se il costo del miglioramento metodologico è sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico e/o il metodo alternativo proposto, corredata della valutazione dei potenziali effetti sull'accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro un lasso di tempo ragionevole specificato. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se respinge la richiesta motiva la sua decisione.".

2.     All’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il punto seguente ix):

"(ix)     a decorrere dal 2023, informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali attuate dagli Stati membri allo scopo di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento [...] relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali supplementari programmate per limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti a norma del suddetto regolamento;".

3. All’articolo 14, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente b ter):

"b ter)    a decorrere dal 2023, le proiezioni totali dei gas a effetto serra e LE stime separate delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contemplate dal regolamento [...] relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia;".

4. È inserito l'allegato seguente III bis:

"Allegato III bis

Metodi di monitoraggio e comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d bis)

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo che permettono di identificare e MONITORARE le categorie e i cambiamenti di categoria.

Metodo di livello 1 che utilizzi fattori di emissioni standard e valori-parametro calibrati a livello mondiale in conformità con le linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra .

Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30% delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull'evoluzione o sull'incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d'uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 che utilizzi fattori di emissioni determinati a livello nazionale e valori-parametro calibrati alle circostanze nazionali in conformità con le linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra .

Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3 che utilizzi una modellizzazione non parametrica calibrata alle circostanze nazionali e che descriva l'interazione fisica del sistema biofisico, in conformità con le linee guida 2006 dell'IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra."

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'inclusione delle emissioni di gas serra e gli assorbimenti da parte dell'uso del suolo, dai cambiamenti d'uso del suolo e dalla silvicoltura nell'ambito del quadro 2030 per il clima e l'energia.

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 12  

Ambito della politica: Azione per il clima

Attività ABB: Azione per il clima a livello internazionale e dell'Unione (codice ABB 34 02 01)

1.3.Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 13  

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta fa parte della normativa di attuazione del pacchetto 2030 per il clima e l'energia approvato dal Consiglio europeo nel mese di ottobre 2014, per raggiungere l'obiettivo UE di riduzione delle emissioni dei gas serra entro il 2030 di almeno il 40% rispetto al 1990 a livello nazionale, in modo efficace rispetto ai costi, e per contribuire a limitare il riscaldamento globale.

La proposta fa parte delle dieci priorità politiche della Commissione ed è un elemento importante del quadro strategico per l'Unione dell'energia.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Determinare come il settore LULUCF contribuirà a sostenere gli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014 per il quadro strategico per il clima e l'energia 2030, per i settori non-ETS.

Attività ABM/ABB interessate

Azione per il clima

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta definisce come il settore LULUCF contribuirà a livello di UE ad una riduzione del 30% delle emissioni dei gas serra nei settori non-ETS entro il 2030 rispetto al 2005.

La proposta definisce gli impegni degli Stati membri in materia di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura ("LULUCF") che garantiscono il rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione per il periodo 2021-2030. Definisce inoltre le regole per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti da attività LULUCF e il controllo della conformità degli Stati membri con questi impegni.

Si consigliano controlli di conformità meno frequenti, cioè ogni cinque anni invece che ogni anno, ciò ridurrà l'onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione europea. Non esistono obblighi di comunicazione diretta o altre conseguenze amministrative per le imprese, le PMI e le micro-imprese.

La proposta è rivolta agli Stati membri in qualità di attori istituzionali. La politica proposta deve essere attuata a livello nazionale e riguarda quindi la maggior parte delle loro amministrazioni nazionali. A seconda della natura e della portata delle misure nazionali attuate dagli Stati membri, esse influenzeranno varie parti interessate nei settori in questione.

Ulteriori effetti dipenderanno dalle politiche nazionali e dalle misure scelte in ogni paese specifico

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Indicatore n. 1: Il livello di emissioni e assorbimenti netti nel settore LULUCF in ogni Stato membro.

Indicatore n. 2: L'utilizzo di flessibilità da parte del settore LULUCF negli Stati membri.

Indicatore n. 3: La fissazione di livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri per i periodi 2021-25 e 2026-30.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Gli Stati membri devono raggiungere i loro obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni entro il 2030. Dovranno attuare le politiche, le misure e le disposizioni di legge e amministrative necessarie a livello nazionale per conformarsi alla proposta. La Commissione dovrà mettere a punto le relative misure di attuazione per il periodo successivo al 2020. Queste includono la determinazione dei livelli di riferimento per le foreste per ciascuno Stato membro.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono individualmente, è necessario il coordinamento dell'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale e l'azione dell'UE è giustificata sulla base della sussidiarietà. L'UE e i suoi Stati membri partecipano congiuntamente nell'attuazione dell'accordo di Parigi. L'azione congiunta consente all'UE di affrontare le questioni di equità ed efficienza, raggiungendo al contempo un ambizioso obiettivo ambientale. Gli articoli da 191 a 193 del TFUE confermano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le emissioni e gli assorbimenti dei gas serra nel settore LULUCF sono attualmente contemplati soltanto dagli obblighi internazionali ai sensi del protocollo di Kyoto, vigenti fino al 2020. Fino a questa data, l'Unione è vincolata dai suoi impegni nell'ambito del protocollo di Kyoto e ciascuno dei suoi Stati membri deve garantire che il settore LULUCF non produca emissioni supplementari. Tuttavia il protocollo di Kyoto scade alla fine del 2020. Di conseguenza, la governance per il settore LULUCF dovrà essere garantita successivamente in seno all'UE; attualmente ciò è stabilito dalla decisione LULUCF (529/2013/UE). L'attuazione di tale decisione è in corso e consentirà di disporre di sistemi di contabilità migliori entro il 2020. Senza un quadro giuridico di riferimento per consolidare questa attuazione e definire le regole applicabili per il periodo post-2020, il modo in cui il settore LULUCF sarebbe incluso nel quadro complessivo potrebbe essere eterogeneo in tutta l'UE. Le differenze di regole nella comunicazione e contabilizzazione da uno Stato membro all'altro potrebbero influenzare negativamente sul funzionamento ottimale del mercato unico.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta mantiene l'attuale meccanismo UE di condivisione degli sforzi a livello europeo per i settori non ETS fino al 2030 ed è parte integrante del quadro strategico 2030 per il clima e l'energia, nonché della strategia della Commissione per un'Unione dell'energia resiliente con una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. In particolare, contribuisce all'attuazione della quarta dimensione dell'Unione dell'energia, ossia la decarbonizzazione dell'economia.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione di politiche e misure idonee a adempiere i propri obblighi, alcuni delle quale dovrebbero contribuire al rispetto degli impegni dell'UE in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica. La Commissione guiderà, agevolerà e monitorerà l'istituzione di questo quadro, in particolare le fissazione dei livelli di riferimento per le foreste.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

◻Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

◻Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

◻Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 14  

X Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione

   dalle agenzie esecutive

Gestione condivisa con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La proposta sostituisce la decisione n. 529/2013/UE (decisione LULUCF) vigente rafforzando gli obblighi di monitoraggio e comunicazione per gli Stati membri e i compiti di gestione per la Commissione. L'Agenzia europea dell'ambiente continuerà a coadiuvare la Commissione nel monitoraggio dei progressi compiuti dagli Stati membri per adempiere ai loro obblighi ai sensi della proposta.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il monitoraggio dei progressi e la valutazione della conformità si baseranno sul quadro globale di monitoraggio, comunicazione e verifica esistente definito in parte nella proposta e in parte nel regolamento sul meccanismo di controllo (MMR) e nelle relative disposizioni di applicazione. Il ciclo di comunicazione e controllo della conformità equilibrato definito nell'ESD sarà mantenuto nella presente proposta. Gli Stati membri sono sempre tenuti a rispettare i limiti di emissione annuali e una traiettoria lineare nel periodo 2021-2030 anche se il controllo di conformità effettivo sarà organizzata ogni 5 anni.

Per garantire che la valutazione di conformità si basi su dati accurati, gli inventari delle emissioni dei gas serra (GES) presentati dagli Stati membri continueranno ad essere esaminati dalla Commissione. L'Agenzia europea dell'ambiente continuerà a coordinare il controllo della trasparenza, dell'accuratezza, della coerenza, della comparabilità e della completezza delle informazioni fornite.

Sono mantenute le prescrizioni vigenti, in base alle quali gli Stati membri devono riferire ogni due anni sulle politiche e le misure adottate al fine di rispettare gli impegni previsti dalla proposta e sulle loro proiezioni delle emissioni.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Stati membri che non comunicano o non comunicano per tempo le loro emissioni annuali di gas serra.

Stati membri che attuano approcci diversi per determinare i livelli di riferimento per le foreste.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Grazie all'attuale sistema consolidato di relazioni annuali per le emissioni di gas serra degli Stati membri, previsto dal regolamento sul meccanismo di monitoraggio, esistono delle procedure per garantire che le comunicazioni delle emissioni arrivino per tempo e che ogni Stato membro che non rispetta gli obblighi di comunicazione possa beneficiare di assistenza.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Il rischio di errore non è applicabile.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Il monitoraggio dei progressi degli Stati membri rispetto ai loro impegni derivanti dalla presente proposta si basa su un sistema esistente e consolidato per il controllo qualità e la verifica delle loro relazioni annuali sulle emissioni di gas serra. Ciò garantisce che le eventuali lacune o irregolarità nei dati riportati sulle emissioni siano affrontate e corrette per tempo in vista del controllo di conformità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Contributo

 

Diff./Non diff. 15

di paesi EFTA 16

dai paesi candidati 17

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2

34.02.01

Diff.

NO

NO

NO

NO

5

34.01

Non diff.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: Non applicabile

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Contributo

Numero
[…][Rubrica………………………………………]

Diff./Non diff.

di paesi EFTA

dai paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…][XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

Numero

Crescita sostenibile: Risorse naturali

DG: CLIMA

Anno 2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

•Stanziamenti operativi

34.02.01

Impegni

(1)

1,0

0,6

1,6

Pagamenti

(2)

0,6

0,760

0,240

1,6

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 18  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti per la DG CLIMA

Impegni

=1+1a +3

1,0

0,6

1,6

Pagamenti

=2+2a

+3

0,6

0,760

0,240

1,6



 TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

1,0

0,6

1,6

Pagamenti

(5)

0,6

0,760

0,240

1,6

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

1,0

0,6

1,6

Pagamenti

=5+ 6

0,6

0,760

0,240

1,6

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

1,0

0,6

1,6

Pagamenti

=5+ 6

0,6

0,760

0,240

1,6

Le misure proposte saranno attuate nell'ambito della dotazione finanziaria di LIFE come stabilito dal QFP 2014-2020


Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

DG: CLIMA

Risorse umane

0,268

0,402

0,402

0,536

1,608

Altre spese amministrative

0,015

0,015

0,015

0,015

0,060

TOTALE DG CLIMA

Stanziamenti

0,283

0,417

0,417

0,551

1,668

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,283

0,417

0,417

0,551

1,668

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

1,283

1,017

0,417

0,551

3,268

Pagamenti

0,883

1,177

0,657

0,551

3,268

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

◻La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

RISULTATI

Tipo 19

Costo medio

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 20

Risultato

AA con JRC

0,500

1

0,500

1

0,5

Risultato

SER

Periti esperti in materia forestale

0,500

1

0,500

1

0,5

Risultato

SER IT nuovo modulo registro UE

0,600

1

0,600

1

0,6

Risultato

Trasferire a ESTAT per LUCAS

2,5

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

2

1,0

1

0,600

3

1,6

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Risultato

1

0,5

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

Costo totale

2

1,0

1

0,600

3

1,6

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

◻La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,268

0,402

0,402

0,536

1,608

Altre spese amministrative

0,015

0,015

0,015

0,015

0,060

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

0,283

0,417

0,417

0,551

1,668

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale 21  

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,283

0,417

0,417

0,551

1,668

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

◻La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2017

Anno
2018

Anno 2019

Anno 2020

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

2

3

3

4

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 22

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  23

in sede

nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

2

3

3

4

34 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

L'attuale équipe AD continuerà a gestire l'iniziativa LULUCF. Sarà necessario un AD supplementare per la gestione del progetto per lo sviluppo di un nuovo modulo nel sistema di registrazione UE dedicato alla LULUCF a partire dal 2018 e un ulteriore AD che si occuperà delle misure forestali e dei livelli di riferimento per le foreste a partire dal 2020.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N.P.

◻La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N.P.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

◻La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

◻sulle risorse proprie

◻sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 24

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

(1) Il nuovo obiettivo a lungo termine è stato definito come il raggiungimento "di un equilibrio tra emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra nella seconda metà di questo secolo." Accordo di Parigi, articolo 4, paragrafo 1.
(2) Proposta di una DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione da parte dell’Unione europea dell’accordo di Parigi secondo la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COM(2016) 395 final.
(3) Comunicazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: “The Road from Paris”: valutazione delle implicazioni dell’accordo di Parigi a corredo della proposta per una decisione del Consiglio relativamente alla sottoscrizione, da parte dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COM(2016) 110 final.
(4) Contributo previsto determinato a livello nazionale dell'UE e dei suoi Stati membri, 6 marzo 2015, http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
(5) I cosiddetti "non-ETS" con oltre il 55% delle emissioni totali dell'UE ad esempio le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti, il riscaldamento degli edifici, le emissioni diverse dal CO2 da agricoltura e rifiuti.
(6) Il regolamento 525/2013/CE relativo al meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra e di comunicazione delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE.
(7) Quando la CO2 viene assorbita dall'atmosfera, ad esempio quando gli alberi e piante crescono, questo è definito "assorbimento", in contrasto con la radiazione che si verifica quando la biomassa viene bruciata o decade.
(8) GU C del , pag. .
(9) GU C del , pag. .
(10) http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
(11) Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).
(12) ABM: gestione basata sulle attività; ABM: bilancio basato sulle attività.
(13) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(14) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(15) Diff. = Stanziamenti differenziati/Non-diff. = stanziamenti non differenziati.
(16) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(17) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(18) Assistenza tecnica /o amministrativa e spese di sostegno dell'attuazione dei programmi dell'UE, utilizzando la dotazione finanziaria per LIFE, come concordato nell'MFF 2014-2020.
(19) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(20) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".
(21) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22) AC = Agenti contrattuali; AL = personale locale; END = esperto nazionale distaccato; personale INT = agenzia; JED = Junior Esperti in delegazioni.
(23) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(24) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
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Bruxelles, 20.7.2016

COM(2016) 479 final

ALLEGATI

della

proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

{SWD(2016) 246 final}
{SWD(2016) 249 final}


Allegato I - Gas a effetto serra e comparti di carbonio

A. Gas a effetto serra a norma dell'articolo 2:

(a)biossido di carbonio (CO2);

(b)metano (CH4);

(c)protossido di azoto (N2O),

espressi in tonnellate di CO2 equivalente determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.

B. Comparti di carbonio a norma dell'articolo 5, paragrafo 4:

(d)biomassa epigea;

(e)biomassa ipogea;

(f)lettiera;

(g)legno morto;

(h)carbonio organico nel suolo;

(i)per i terreni imboschiti e i terreni forestali gestiti: prodotti legnosi.

Allegato II - Valori minimi di superficie, di copertura arborea e di altezza arborea e livelli di riferimento per le foreste

Valori minimi di superficie, copertura arborea e altezza arborea

Stato membro

Superficie (ha)

Copertura arborea (%)

Altezza arborea (m)

Belgio

0,5

20

5

Bulgaria

0,1

10

5

Croazia

0,1

10

2

Repubblica ceca

0,05

30

2

Danimarca

0,5

10

5

Germania

0,1

10

5

Estonia

0,5

30

2

Irlanda

0,1

20

5

Grecia

0,3

25

2

Spagna

1,0

20

3

Francia

0,5

10

5

Italia

0,5

10

5

Cipro

 

 

 

Lettonia

0,1

20

5

Lituania

0,1

30

5

Lussemburgo

0,5

10

5

Ungheria

0,5

30

5

Malta

 

 

 

Paesi Bassi

0,5

20

5

Austria

0,05

30

2

Polonia

0,1

10

2

Portogallo

1,0

10

5

Romania

0,25

10

5

Slovenia

0,25

30

2

Slovacchia

0,3

20

5

Finlandia

0,5

10

5

Svezia

0,5

10

5

Regno Unito

0,1

20

2



Livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri, inclusi di prodotti legnosi

Stato membro

Gg di biossido di carbonio (CO2) equivalente per anno

Belgio

-2 499

Bulgaria

-7 950

Croazia

-6 289

Repubblica ceca

-4 686

Danimarca

409

Germania

-22 418

Estonia

-2 741

Irlanda

-142

Grecia

-1 830

Spagna

-23 100

Francia

-67 410

Italia

-22 166

Cipro

-157

Lettonia

-16 302

Lituania

-4 552

Lussemburgo

-418

Ungheria

-1 000

Malta

-49

Paesi Bassi

-1 425

Austria

-6 516

Polonia

-27 133

Portogallo

-6 830

Romania

-15 793

Slovenia

-3 171

Slovacchia

-1 084

Finlandia

-20 466

Svezia

-41 336

Regno Unito

-8 268



Allegato III - Anni di riferimento per il calcolo

del valore-soglia di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

Stato membro

Anno di riferimento

Belgio

1990

Bulgaria

1988

Croazia

1990

Repubblica ceca

1990

Danimarca

1990

Germania

1990

Estonia

1990

Irlanda

1990

Grecia

1990

Spagna

1990

Francia

1990

Italia

1990

Cipro

 

Lettonia

1990

Lituania

1990

Lussemburgo

1990

Ungheria

1985-87

Malta

 

Paesi Bassi

1990

Austria

1990

Polonia

1988

Portogallo

1990

Romania

1989

Slovenia

1986

Slovacchia

1990

Finlandia

1990

Svezia

1990

Regno Unito

1990

Allegato IV - Piano nazionale di contabilizzazione forestale contenente il livello di riferimento aggiornato per le foreste dello Stato membro

A. Criteri per determinare i livelli di riferimento per le foreste

I livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri sono determinati secondo i seguenti criteri:

(j)i livelli di riferimento sono coerenti con l'obiettivo volto a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo;

(k)i livelli di riferimento assicurano che la contabilizzazione non tenga conto della mera presenza delle riserve di carbonio;

(l)i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

(m)i livelli di riferimento tengono conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consentono di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;

(n)i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;

(o)i livelli di riferimento sono coerenti con le proiezioni nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e degli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra comunicate a norma del regolamento (UE) n. 525/2013;

(p)i livelli di riferimento sono coerenti con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basano su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

B. Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento contiene i seguenti elementi:

(q)la descrizione generale del processo di definizione del livello di riferimento e la spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

(r)l'elenco dei comparti di carbonio e dei gas a effetto serra presi in considerazione per definire il livello di riferimento, il motivo dell'esclusione di taluni comparti e la dimostrazione della coerenza tra i comparti considerati nel livello di riferimento;

(s)la descrizione degli approcci, dei metodi e dei modelli, ivi comprese informazioni quantitative, utilizzati per definire il livello di riferimento, in conformità con la relazione nazionale d'inventario più recente e le informazioni sulle pratiche e sull'intensità di gestione forestale;

(t)la descrizione delle modalità di consultazione dei portatori d'interesse e di come si è tenuto conto dei loro punti di vista;

(u)evoluzione prevista dei tassi di utilizzazione del legno in diversi scenari strategici;

(v)la descrizione del modo in cui nella definizione del livello di riferimento si è tenuto conto di ciascuno dei seguenti elementi:

(1)superficie oggetto di gestione forestale;

(2)emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

(3)caratteristiche delle foreste, tra cui struttura delle classi di età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;

(4)tassi storici e futuri di utilizzazione del legno, disaggregati per usi energetici e non energetici.

Allegato V - Funzione di decadimento di primo grado e valori di emivita predefiniti per i prodotti legnosi

Aspetti metodologici

Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi raccolti nei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti.

I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell'ossidazione istantanea.

I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore (“metodo della produzione”).

Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all'uso dei prodotti legnosi nel paese d'importazione.

I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore.

A titolo puramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d'origine di tale legno.

Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nell'allegato III, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nell'allegato III.

Funzione di decadimento di primo grado con inizio da i = 1900 e che prosegue fino all'anno in corso:

(w)

 

con .0

(b)

dove:

= anno

= la riserva di carbonio del comparto di prodotti legnosi all'inizio dell'anno i, espressa in

= costante di decadimento di primo grado espressa in unità di anno-1 ( dove è l'emivita del comparto di prodotti legnosi, espresso in anni)

= flusso entrante nel comparto di prodotti legnosi nell'anno , espresso in Gg C anno-1

= variazione della riserva di carbonio nel comparto di prodotti legnosi nell'anno , espressa in Gg C anno-1

Valori di emivita per default:

con “valore di emivita” s'intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale. Valori di emivita predefiniti (HL):

Gli Stati membri possono integrare tali categorie con informazioni sulla corteccia, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.

Allegato VI - Calcolo del livello di fondo dei disturbi naturali

1. Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:

(x)livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;

(y)tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;

(``)stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo 2001-2020, elencati per categorie contabili del suolo;

(aa)dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti e gas.

2. Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica 2001-2020 escludendo tutti gli anni in cui sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L'individuazione dei valori statistici anomali avviene nel modo seguente

(bb)calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 2001-2020;

(cc)esclusione dalla serie storica di tutti gli anni in cui le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;

(dd)ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell'intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi in b);

(ee)ripetizione di b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.

3. Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi 2021-2025 e 2026-2030 superano il livello di fondo più un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Detto margine è pari a un livello di probabilità del 95%.

4. Le seguenti emissioni non possono essere escluse:

(ff)emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sui terreni considerati, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;

(gg)emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sui terreni considerati, in un determinato anno del periodo 2021-2025 o 2026-2030;

(hh)emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.

5. Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:

(ii)individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;

(jj)prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo 2021-2025 o 2026-2030 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

(kk)descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo 2021-2025 o 2026-2030;

(ll)ove possibile, la descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;

(mm)ove possibile, la descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.

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