COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.7.2016
COM(2016) 466 final
2016/0223(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio,
del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Contesto e motivi della proposta
L'Unione europea sta elaborando una politica migratoria integrata, sostenibile e olistica, basata sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità, che possa funzionare efficacemente sia nei periodi di calma che in tempi di crisi. Dall'adozione dell'agenda europea sulla migrazione la Commissione europea si adopera per mettere in atto misure che raccolgano le sfide immediate e a lungo termine per una gestione efficace e globale dei flussi migratori.
Il sistema europeo comune di asilo si basa su norme che determinano lo Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale (e ricomprendono una banca dati per le impronte digitali dei richiedenti asilo) e su norme comuni in materia di procedure di asilo, condizioni di accoglienza e riconoscimento e protezione dei beneficiari di protezione internazionale. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo aiuta gli Stati membri ad attuare il sistema europeo comune di asilo.
Nonostante gli importanti sviluppi del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze contribuiscono ai movimenti secondari e alla caccia all'asilo più vantaggioso, creano fattori di attrazione e in ultima analisi una ripartizione diseguale tra gli Stati membri della responsabilità di offrire protezione a chi ne ha bisogno.
I recenti arrivi di massa hanno dimostrato che l'Europa ha bisogno di un sistema di asilo efficace ed efficiente, in grado di garantire una condivisione equa e sostenibile della responsabilità tra gli Stati membri, di fornire condizioni di accoglienza sufficienti e dignitose in tutta l'UE, di trattare rapidamente ed efficacemente le domande di asilo presentate nell'UE e di garantire decisioni di qualità affinché le persone bisognose di protezione internazionale di fatto la ottengano. Nel contempo l'UE deve far fronte a movimenti irregolari e pericolosi e debellare il modello operativo dei trafficanti. A tal fine occorre, da un lato, che le domande di asilo di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale siano trattate con celerità e che questi migranti siano rimpatriati rapidamente, e, dall'altro, che siano create vie di accesso all'UE sicure e legali per le persone provenienti da paesi terzi che hanno bisogno di protezione. Ciò rientra anche in un più ampio partenariato con i paesi di origine e di transito prioritari.
Il 6 aprile 2016 la Commissione ha esposto le sue priorità per una riforma strutturale del quadro europeo in materia di asilo e migrazione nella comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa", illustrando varie iniziative per una politica di asilo europea più umana, equa ed efficace e per gestire meglio la migrazione regolare.
Il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una prima serie di proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo, conformemente alle tre priorità individuate nella citata comunicazione: istituire un sistema Dublino sostenibile ed equo per determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo; rafforzare il sistema Eurodac per monitorare meglio i movimenti secondari e agevolare la lotta contro la migrazione irregolare; istituire una vera e propria Agenzia europea per l'asilo onde garantire il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Queste proposte sono i primi elementi costitutivi della riforma della struttura del sistema europeo comune di asilo.
Con questo secondo pacchetto la Commissione completa la riforma del sistema europeo comune di asilo adottando quattro proposte aggiuntive: una proposta che sostituisce la direttiva procedure con un regolamento che armonizza i diversi regimi procedurali degli Stati membri e crea una vera e propria procedura comune; una proposta che sostituisce la direttiva qualifiche con un regolamento che fissa norme uniformi per il riconoscimento delle persone bisognose di protezione e i diritti concessi ai beneficiari di protezione internazionale; una proposta di revisione della direttiva accoglienza volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE, aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari; una proposta di quadro strutturato dell'Unione in materia di reinsediamento con cui la Commissione dà seguito all'impegno di potenziare le vie legali di accesso all'UE annunciato il 6 aprile 2016, passando a un approccio più gestito alla protezione internazionale nell'UE che garantisca canali di accesso ordinati e sicuri a quanti ne hanno bisogno, onde ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari.
Tali proposte sono parti indispensabili della riforma globale del sistema europeo comune di asilo e sono strettamente collegate tra loro. Con questa seconda fase di proposte legislative volte a riformare l'acquis in materia di asilo, sono ora sul tavolo tutti gli elementi di un sistema europeo comune di asilo solido, coerente e integrato, basato su norme comuni e armonizzate al contempo efficaci e protettive, pienamente in linea con la convenzione di Ginevra.
Il sistema europeo comune di asilo che si sta sviluppando è al tempo stesso efficace e protettivo e mira a garantire la piena convergenza dei sistemi nazionali, riducendo gli incentivi ai movimenti secondari, rafforzando la fiducia reciproca tra gli Stati membri e consentendo nel complesso il buon funzionamento del sistema Dublino.
Garantisce che, ovunque si trovino nell'UE, i richiedenti asilo siano trattati in modo equo e adeguato. Fornisce gli strumenti necessari per la rapida identificazione delle persone effettivamente bisognose di protezione internazionale e il rimpatrio di chi non ha bisogno di protezione. È generoso verso le categorie più vulnerabili e rigoroso nei confronti dei potenziali abusi, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali. È infine economicamente conveniente e sufficientemente flessibile da adattarsi alle complesse sfide che si pongono agli Stati membri in questo ambito.
La direttiva qualifiche stabilisce i criteri che devono soddisfare i richiedenti per avere diritto all'asilo e alla protezione sussidiaria, e i diritti delle persone che beneficiano di tali status. Sebbene la vigente rifusione della direttiva qualifiche abbia contribuito ad un certo livello di ravvicinamento delle norme nazionali, i tassi di riconoscimento risultano ancora divergenti tra gli Stati membri e manca altresì una convergenza per quanto riguarda le decisioni sul tipo di status di protezione concesso da ciascuno Stato membro. Le politiche degli Stati membri variano anche notevolmente per quanto riguarda la durata dei permessi di soggiorno e l'accesso ai diritti. Inoltre nella pratica le disposizioni vigenti sulla cessazione dello status non sono applicate sistematicamente, gli Stati membri quindi non assicurano sempre che la protezione internazionale sia concessa solo finché persiste il rischio di persecuzione o danno grave, contrariamente a quanto prevede il diritto dell'Unione. Infine alcune norme della rifusione della direttiva qualifiche, che fissano criteri comuni per il riconoscimento dei richiedenti (vale a dire l'obbligo per il richiedente di motivare la domanda, le norme relative alla valutazione della protezione interna, i motivi di revoca facoltativi), sono facoltative per loro natura e lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità.
Le differenze dei tassi di riconoscimento e del livello di diritti previsti dai sistemi di asilo nazionali in relazione allo status di protezione in questione mostrano chiaramente l'esigenza di un approccio più armonizzato. Tali differenze possono incentivare i richiedenti protezione internazionale a chiedere asilo negli Stati membri in cui tali diritti e livelli di riconoscimento sono considerati superiori a quelli dello Stato membro che sarebbe competente per l'esame delle loro domande ai sensi delle norme Dublino. Vi è inoltre la necessità di impedire eventuali movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, chiarendo che costoro dovranno soggiornare nello Stato membro che ha riconosciuto la protezione.
Mancando una verifica del persistere della necessità di protezione, questa assume di fatto un carattere permanente creando un ulteriore incentivo per quanti necessitano di protezione internazionale a venire nell'UE piuttosto che a cercare rifugio in altri luoghi, compresi i paesi più vicini ai loro paesi di origine.
Date la comprovata necessità di armonizzazione e la portata delle modifiche proposte, si propone di sostituire la direttiva attualmente in vigore con un regolamento. Considerata la sua applicabilità diretta, tale cambiamento di per sé contribuirà a una maggiore convergenza e garantirà la coerenza con la proposta di regolamento procedure.
Alla luce di quanto sopra, la proposta mira a:
1.armonizzare ulteriormente i criteri comuni per il riconoscimento dei richiedenti protezione internazionale, prevedendo norme più rigorose e sostituendo le attuali norme facoltative relative all'obbligo del richiedente di motivare la domanda, alla valutazione di alternative di protezione interna e ai motivi di revoca dello status qualora il beneficiario di protezione internazionale rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro o sia stato condannato per un reato particolarmente grave;
2.garantire una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo in tutta l'UE, obbligando le autorità accertanti degli Stati membri, nella valutazione delle domande, a prendere in considerazione l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese d'origine, elaborati a livello dell'Unione dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente alle nuove disposizioni contenute nella proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo;
3.garantire che la protezione sia concessa soltanto finché persistono i motivi di persecuzione o danno grave, senza compromettere le prospettive di integrazione della persona interessata. La proposta impone agli Stati membri di effettuare riesami sistematici e regolari dello status in caso di cambiamenti significativi della situazione nel paese di origine e quando l'interessato intende rinnovare il permesso di soggiorno, la prima volta per i rifugiati e la prima e la seconda volta per i beneficiari di protezione sussidiaria. Nel contempo, nel quadro del diritto alla protezione è essenziale che gli Stati membri promuovano l'integrazione dei beneficiari nelle loro società. A tale riguardo la proposta chiarisce la portata dei diritti e degli obblighi dei beneficiari di protezione internazionale e prevede incentivi per il loro inserimento attivo fintantoché è concessa la protezione, autorizzando gli Stati membri a subordinare la concessione di talune prestazioni di assistenza sociale all'effettiva partecipazione a misure di integrazione, in linea con il piano d'azione sull'integrazione. Da ultimo le decisioni che pongono fine allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria prendono effetto dopo tre mesi, onde concedere alle persone cui è stato revocato lo status l'effettiva possibilità di chiedere un altro status giuridico, ad esempio per finalità connesse al lavoro;
4.impedire i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, chiarendo l'obbligo del beneficiario di soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione e prevedendo ulteriori disincentivi mediante una modifica della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo volta al ricomputo del periodo di soggiorno legale richiesto in quello Stato membro, qualora il beneficiario sia individuato in un altro Stato membro privo del diritto di soggiornarvi;
5.armonizzare ulteriormente i diritti dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda la validità e il formato dei permessi di soggiorno, e chiarire la portata dei diritti e degli obblighi dei beneficiari, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale.
Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta, analogamente alla precedente rifusione della direttiva qualifiche, è parte essenziale del sistema europeo comune di asilo ed è pienamente coerente con le prime proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo presentate il 4 maggio 2016 e con le proposte di riforma delle direttive procedure e accoglienza, compresa la proposta di trasformare la direttiva procedure in regolamento e la proposta di creare un sistema strutturato dell'Unione in materia di reinsediamento.
La presente proposta si basa sulle disposizioni della proposta relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, nella misura in cui fa obbligo alle autorità accertanti degli Stati membri di prendere in considerazione, nel valutare le domande di asilo, le informazioni raccolte sui paesi di origine e l'analisi comune e gli orientamenti elaborati dall'Agenzia sulle informazioni sui paesi di origine. D'altro canto è sulla base degli eventuali cambiamenti significativi individuati in tale analisi comune e negli orientamenti scatta il riesame dello status di beneficiario di protezione internazionale.
Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei richiedenti protezione internazionale, l'obbligo esplicito di motivare la domanda con tutti gli elementi disponibili e di cooperare rispecchia le disposizioni pertinenti della proposta di revisione del regolamento Dublino.
Per quanto riguarda il regolamento procedure, le due proposte sono tra loro complementari nella misura in cui la presente definisce i criteri per l'attribuzione delle qualifiche e i motivi di revoca mentre il regolamento procedure prevede le norme procedurali relative alle domande di protezione internazionale.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione quale esposta dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione, che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri: i) ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; ii) rendere sicure le frontiere esterne dell'Unione e salvare vite umane; iii) una politica di asilo forte e iv) una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta, che dà ulteriore attuazione dell'agenda europea sulla migrazione relativamente all'obiettivo di rafforzare la politica di asilo dell'Unione, dovrebbe essere considerata parte della più ampia politica dell'UE volta a creare un sistema solido ed efficace per una gestione sostenibile della migrazione per il futuro, che sia equo per le società di accoglienza e i cittadini dell'Unione e per i cittadini di paesi terzi interessati e i paesi di origine e transito.
Le modifiche proposte agli eventuali incentivi all'integrazione possono ugualmente contribuire agli obiettivi del piano d'azione sull'integrazione.
•BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Alla luce dell'obiettivo della proposta di assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri, la base giuridica è l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali disposizioni prevedono che l'UE gode di poteri per sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
Nell'ambito di tali poteri, l'UE può adottare misure che prevedano, tra l'altro:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto l'asilo europeo ma pur necessitano di protezione internazionale;
L'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del TFUE è aggiunto come base giuridica in considerazione della proposta di modifica della direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale.
•
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'attuale mancanza di convergenza dei tassi di riconoscimento, la diversità di status di protezione concessa ai richiedenti asilo malgrado domande simili all'interno dell'UE, la diversa durata del permesso di soggiorno e il livello difforme di diritti riconosciuti a chi ha ottenuto la protezione internazionale possono incentivare la caccia all'asilo più vantaggioso e i movimenti secondari all'interno dell'UE.
L'obiettivo è sostituire la vigente direttiva con un regolamento che promuova la convergenza delle modalità con cui vengono decise domande di asilo simili e del contenuto della protezione internazionale concessa, in modo da ridurre gli incentivi ai movimenti all'interno dell'UE e garantire che i beneficiari di protezione internazionale siano trattati allo stesso modo in tutta l'UE.
Poiché il sistema europeo comune di asilo comporta norme comuni in tutta l'UE per tutti i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale, tali obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri singolarmente. L'intervento a livello dell'UE è necessario per contribuire a promuovere la convergenza sul fronte delle decisioni in materia di asilo all'interno dell'UE e attenuare le conseguenze indesiderate.
Gli Stati membri rimangono liberi di accordare altre forme di protezione previste dal diritto nazionale.
•Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la presente proposta di regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.
Nonostante l'importante livello di armonizzazione raggiunto con le direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE, rimangono ancora notevoli differenze per quanto riguarda sia i tassi di riconoscimento e il tipo di status di protezione concesso da ciascuno Stato membro sia il contenuto della protezione. Inoltre, malgrado l'obbligo di revocare lo status non appena viene meno il rischio di persecuzione o danno grave, attualmente vi sono solo poche revisioni sistematiche dello status negli Stati membri. Infine le norme facoltative dell'attuale direttiva (vale a dire l'obbligo per il richiedente di motivare la domanda, le norme relative alla valutazione della protezione interna, i motivi di revoca facoltativi) lasciano un certo margine di discrezionalità quanto alle modalità di valutazione delle domande di asilo.
Norme più armonizzate sulle qualifiche e sul contenuto della protezione contribuiranno a una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo negli Stati membri e quindi a un migliore funzionamento del sistema europeo comune di asilo con un sistema sostenibile ed equo per la determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, come previsto dalla proposta di revisione del regolamento di Dublino.
Le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti e riguardano settori in cui un'ulteriore armonizzazione avrà un impatto significativo. Inoltre le nuove disposizioni che impongono alle autorità accertanti degli Stati membri di tener conto dell'analisi comune e degli orientamenti forniti dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sulla situazione di un determinato paese di origine rispondono alla necessità di affrontare il problema di un'inadeguata convergenza delle decisioni di asilo. Rafforzando le disposizioni relative alla cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria si intende rimediare al fatto che queste figurano già nella rifusione della direttiva qualifiche pur non essendo sempre applicate dagli Stati membri. Si propone inoltre di chiarire le norme concernenti l'attribuzione dello status di protezione internazionale e il contenuto di tale status alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di precisare la portata dei diritti concessi e di prevedere un'armonizzazione ove necessario, in particolare per quanto riguarda la validità e il formato dei permessi di soggiorno, e di fornire incentivi per l'integrazione in relazione all'assistenza sociale. Si propone da ultimo di modificare la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo dell'UE al fine di scoraggiare i movimenti irregolari dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'UE, senza andare oltre quanto è necessario per ottenere un effetto deterrente.
• Geometria variabile
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla prima direttiva qualifiche (direttiva 2004/83/CE), avendo entrambi notificato che intendevano partecipare alla sua adozione e applicazione in virtù del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. Hanno invece scelto di non partecipare alla rifusione della direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE).
In conformità del suddetto protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda possono decidere di partecipare all'adozione della presente proposta. Tale opzione resta valida anche dopo l'adozione della proposta.
Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti").
La partecipazione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca alle disposizioni stabilite nella presente proposta che abroga la rifusione della direttiva 2011/95/UE sarà determinata nel corso dei negoziati conformemente a tali protocolli. Tali protocolli in particolare consentono ma non impongono al Regno Unito e all'Irlanda di aderire a iniziative in materia di libertà, sicurezza e giustizia rispettandone nel contempo l'operatività.
•Scelta dell'atto giuridico
Si propone di sostituire l'attuale rifusione della direttiva qualifiche con un regolamento, al fine di raggiungere una maggiore convergenza nel processo decisionale in materia di asilo rendendo obbligatorie le attuali norme facoltative sui criteri comuni per il riconoscimento dei richiedenti asilo, chiarendo ulteriormente e specificando il contenuto della protezione internazionale (in particolare per quanto riguarda la durata dei permessi di soggiorno e i diritti sociali) e introducendo norme volte a prevenire i movimenti secondari.
L'originaria direttiva qualifiche 2004/83/CE è già stata oggetto di rifusione e ha dato l'attuale rifusione della direttiva qualifiche (2011/95/UE). Sebbene la direttiva abbia contribuito a un considerevole livello di ravvicinamento delle norme nazionali, i tassi di riconoscimento risultano ancora divergenti tra gli Stati membri e manca un'adeguata convergenza delle decisioni sul tipo di status di protezione concesso.
In linea con quanto annunciato nella comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016 "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa", oltre alle modifiche sostanziali dell'attuale rifusione della direttiva qualifiche, la forma dello strumento giuridico è cambiata in regolamento. Questo cambiamento di per sé contribuirà a una maggiore convergenza eliminando le differenze nel recepimento e garantendo l'applicabilità diretta delle norme, oltre ad assicurare la coerenza con la proposta di regolamento procedure che propone di trasformare la direttiva in regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post della legislazione vigente
Nel 2015 la Commissione europea ha commissionato due studi esterni, uno sull'applicazione dell'attuale direttiva qualifiche negli Stati membri, l'altro diretto ad esaminare i problemi di attuazione, individuare le lacune e valutare se l'attuale rifusione della direttiva qualifiche abbia portato a una maggiore convergenza in Europa. La Commissione ha mantenuto stretti contatti con il contraente durante lo svolgimento dello studio e ha potuto tenere conto di alcune sue prime conclusioni ai fini dell'elaborazione della presente proposta.
Il secondo studio constata che l'attuale rifusione della direttiva qualifiche ha contribuito in alcuni settori a un maggiore ravvicinamento delle norme nazionali. In altri settori però la sua applicazione pratica varia ancora notevolmente con esiti diversi tra gli Stati membri in termini di tassi di riconoscimento dell'asilo, anche quando i richiedenti provengono dallo stesso paese d'origine. Sono emerse notevoli differenze nell'applicazione della rifusione della direttiva qualifiche per quanto riguarda le modalità di valutazione dei fatti e delle circostanze delle domande, la valutazione delle domande "sur place" e delle alternative di protezione e l'applicazione delle clausole di cessazione.
Uno dei motivi principali delle differenze del tasso di riconoscimento all'interno dell'UE risiederebbe poi nell'istituzione e applicazione delle informazioni sui paesi di origine e degli elenchi dei paesi di origine sicuri, e nella valutazione della credibilità del richiedente durante l'esame del suo timore fondato di persecuzione o danno grave. Lo studio conclude inoltre che è stato raggiunto un livello maggiore di armonizzazione per quanto riguarda l'allineamento del contenuto dei diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione sussidiaria e ai rifugiati (ad esempio in materia di accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sanitaria). Tuttavia permangono differenze tra le prassi di alcuni Stati membri in merito ai diritti concessi ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria per quanto riguarda il rilascio dei permessi di soggiorno e dei documenti di viaggio, l'assistenza sociale, il tipo e la qualità dei programmi di integrazione e l'assistenza al rimpatrio. Tali differenze da un lato sono il risultato di interpretazioni divergenti delle disposizioni e, dall'altro, dipendono dalla misura in cui gli Stati membri hanno recepito nella legislazione nazionale determinate clausole facoltative: come limitazioni facoltative o possibilità di norme più favorevoli.
•Consultazioni dei portatori di interessi
A seguito della comunicazione del 6 aprile 2016 "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa", la Commissione ha lanciato un dibattito sulle possibili opzioni per la futura riforma delle norme dell'UE in materia di asilo.
In tale contesto i servizi della Commissione hanno discusso la comunicazione con gli Stati membri, le organizzazioni non governative (ONG) e l'UNHCR a maggio 2016 e in giugno con i coordinatori della commissione del Parlamento europeo per le libertà civili. Il Parlamento europeo ha inoltre tenuto un dibattito sulla comunicazione nella sessione plenaria dell'11 maggio. Sono altresì pervenuti contributi scritti.
In generale gli Stati membri si sono espressi a favore di una maggiore armonizzazione. Per quanto riguarda le modalità per aumentare la convergenza dei tassi di riconoscimento e dei tipi di protezione concessi, è stato posto l'accento sull'importanza della cooperazione pratica e degli orientamenti dell'Agenzia.
In relazione al riesame dello status di protezione una volta concesso, è stato espresso sostegno soprattutto per un riesame a seguito di un cambiamento delle informazioni a livello di UE sul paese di origine. Nel contempo alcuni Stati membri hanno sottolineato l'onere amministrativo che tale opzione potrebbe comportare qualora sia previsto un obbligo generale ed esplicito di effettuare una verifica della cessazione dei requisiti ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno.
È stato espresso sostegno anche per la maggiore armonizzazione della durata dei permessi rilasciati. Tuttavia un certo numero di Stati membri ha rilevato che non dovrebbe essere pregiudicata la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per altri motivi (motivi umanitari o di migrazione legale) una volta cessato lo status di protezione, sottolineando l'importanza di non compromettere indebitamente le prospettive di integrazione generando la percezione che la protezione possa essere solo temporanea.
Per quanto concerne il livello di diritti riconosciuti ai beneficiari, gli Stati membri in generale non condividono l'idea di un'ulteriore differenziazione fra i due status di protezione internazionale. Alcuni Stati membri hanno chiesto maggiore flessibilità in merito all'assistenza sociale e all'assistenza sanitaria, mentre altri hanno sottolineato che vi è spazio per una maggiore armonizzazione per quanto riguarda il ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione sussidiaria.
In relazione ai movimenti secondari è stato manifestato un certo sostegno per più informazione sull'obbligo di rimanere nello Stato membro che ha riconosciuto la protezione, affinché i beneficiari sappiano chiaramente quali sono le conseguenze dei movimenti secondari.
In merito alle misure di integrazione è stata menzionata la possibilità di obbligare i beneficiari a partecipare a corsi di lingua/educazione civica.
I coordinatori della commissione per le libertà civili del Parlamento europeo hanno messo in guardia contro un abbassamento delle norme. Per quanto concerne la proposta di riesame dello status, sono state espresse preoccupazioni per gli effetti sulle prospettive di integrazione dei beneficiari. È stato sottolineato che ogni eventuale misura dovrà essere proporzionata e rispettare la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali. Infine, relativamente ai diritti di libera circolazione, è stato osservato che i beneficiari dovrebbero essere ammessi allo status di soggiornante di lungo periodo UE (direttiva 2003/109) prima dell'attuale periodo di cinque anni, al fine di consentire loro di godere dei diritti di libera circolazione.
Le ONG in generale si sono dette contrarie a una maggiore armonizzazione per il timore di un abbassamento delle norme, propendendo invece per una migliore attuazione delle disposizioni vigenti e per la fissazione di orientamenti da parte dell'Agenzia. In caso di modifica delle attuali disposizioni, le ONG hanno sottolineato la necessità di rafforzare i diritti dei richiedenti.
Sulla convergenza le ONG in generale non hanno approvato l'applicazione obbligatoria della clausola di protezione interna né il riesame obbligatorio della cessazione dei requisiti, evidenziando le conseguenze negative per le prospettive di integrazione e gli inutili oneri amministrativi che si creerebbero.
Per quanto riguarda i diritti, le ONG hanno condiviso l'idea di mantenere la possibilità di un trattamento più favorevole, anche in relazione alla durata dei permessi, e si sono dette contrarie a ogni ulteriore differenziazione tra lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
In merito ai movimenti secondari, le ONG sono contrarie all'introduzione di sanzioni, ma hanno sottolineato la necessità innanzitutto di comprendere meglio i motivi dei movimenti secondari e di prendere in considerazione degli incentivi. Quanto alla proposta di precisare maggiormente gli obblighi di informazione degli Stati membri, le ONG si sono mostrate favorevoli a disposizioni più dettagliate.
Riguardo al ricongiungimento familiare, le ONG hanno sottolineato la necessità di assimilare i diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria a quelli dei rifugiati.
•Assunzione e uso di perizie
Oltre agli studi della Commissione sull'applicazione e sull'attuazione della rifusione della direttiva qualifiche, per l'elaborazione della presente proposta sono state utilizzate le pubblicazioni pertinenti dell'EASO, in particolare la raccolta dei dati nell'ambito della cosiddetta "matrice della qualità" in materia di ammissibilità e di esclusione, la guida pratica dell'EASO sull'articolo 15, lettera c), e l'analisi giuridica degli articoli 12 e 17 della rifusione della direttiva qualifiche.
•Diritti fondamentali
La presente proposta di regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza. La proposta rispetta il divieto di respingimento sancito dall'articolo 19 della Carta, anche nella valutazione delle domande di asilo in relazione alla protezione interna. La presente proposta rafforza le garanzie procedurali, precisando che l'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante e che la valutazione deve svolgersi una volta stabilito che, mancando tale disponibilità, si applicherebbero i criteri di qualifica.
La proposta rispetta inoltre le disposizioni sull'assistenza sociale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, della Carta e all'articolo 23 della convenzione di Ginevra, in quanto consente agli Stati membri di subordinare la concessione di talune prestazioni di assistenza sociale all'effettiva partecipazione a misure di integrazione e di imporre condizioni di soggiorno in rapporto all'ottenimento di talune prestazioni sociali, pur prevedendo che tali condizioni possano essere applicate solo per facilitare l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Si è tenuto conto in particolare dei diritti delle donne e dei nascituri/neonati durante la gravidanza, il parto e dopo il parto. La proposta tiene conto anche degli obblighi degli Stati membri ai sensi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul). Alla luce delle proposte della Commissione di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione della convenzione di Istanbul, e nella prospettiva di garantire alle donne bisognose di protezione internazionale che hanno subito violenza di genere un adeguato livello di protezione, è opportuno adottare un approccio sensibile alle specificità di genere nell'interpretare e nell'applicare il regolamento proposto, approccio che sarà in ogni caso obbligatorio dopo la conclusione della convenzione di Istanbul da parte dell'UE.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'Unione europea e pertanto non incide sul suo bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione presenterà una relazione sull'applicazione del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla sua entrata in vigore e, in seguito, ogni cinque anni. Gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere le informazioni per la redazione della relazione alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. L'Agenzia inoltre monitorerà l'osservanza del regolamento negli Stati membri tramite il meccanismo di monitoraggio che la Commissione ha proposto di istituire nella revisione del mandato dell'Agenzia.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta consiste nel sostituire l'attuale rifusione della direttiva qualifiche con un regolamento e nel modificarne il contenuto solo: a) in funzione degli obiettivi politici elencati al punto 1; b) nella misura in cui è stato necessario adeguare la formulazione in vista dell'applicabilità diretta; c) nella misura in cui le disposizioni vigenti debbano essere chiarite alla luce della giurisprudenza pertinente. Pertanto le spiegazioni fornite qui di seguito riguardano soltanto le disposizioni cui sono state apportate modifiche di fondo rispetto all'attuale rifusione della direttiva qualifiche.
1.Maggiore armonizzazione dei criteri comuni per il riconoscimento dei richiedenti protezione internazionale
Articolo 3 — Campo di applicazione materiale
Il campo di applicazione del regolamento rimane duplice: fissare norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, da un lato, e stabilire il contenuto della protezione internazionale riconosciuta, dall'altro. Poiché lo strumento scelto è un regolamento, viene a cadere la disposizione che consente agli Stati membri di concedere un trattamento più favorevole. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri sono liberi di concedere uno status di protezione umanitaria a chi non ne ha diritto ai sensi del regolamento proposto. Inoltre nel considerando corrispondente si precisa che gli Stati membri possono introdurre misure nazionali che vanno al di là di quanto disciplinato dall'attuale regolamento, ma solo con modalità che non ne compromettono l'applicazione.
Articolo 4 — Valutazione dei fatti
L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce l'obbligo del richiedente protezione internazionale di motivare la domanda; il richiedente è pertanto esplicitamente tenuto a fornire tutti gli elementi a sua disposizione, a cooperare e, in linea con le disposizioni pertinenti della proposta Dublino e della proposta di regolamento procedure, a rimanere nel territorio dello Stato membro durante l'intera procedura.
Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine ("sur place")
L'articolo 5, paragrafo 3, è stato esteso in modo da consentire agli Stati membri di non riconoscere lo status di protezione sussidiaria o di rifugiato qualora il richiedente protezione internazionale introduca una domanda successiva sulla base di circostanze che ha determinato egli stesso dopo la partenza dal paese di origine.
Articolo 8 — Protezione interna
L'articolo 8, paragrafo 1, prevede il nuovo obbligo di valutare la possibilità di protezione all'interno del paese d'origine e se sussistono le condizioni affinché l'interessato possa legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca, al fine di stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale. Oltre a introdurre l'obbligo di valutazione della protezione internazionale, l'articolo 8, paragrafo 4, aggiunge parimenti garanzie per chiarire come valutare la domanda di asilo in questo contesto.
Articolo 10 — Motivi di persecuzione
Conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 10, paragrafo 3, chiarisce che l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.
Articolo 12 — Esclusioni
L'articolo 12, paragrafo 5, introduce disposizioni più dettagliate sulla base della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per chiarire che la commissione di determinati reati (in particolare gli atti particolarmente crudeli e gli atti di terrorismo) giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato anche se tali reati sono commessi con un obiettivo politico.
Il paragrafo 6 del medesimo articolo chiarisce inoltre, sulla base della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che l'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 12 e non può essere soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità.
2.Maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo nell'UE per effetto dell'obbligo delle autorità accertanti degli Stati membri di tener conto degli orientamenti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
Articolo 7 — Soggetti che offrono protezione
Quale mezzo per conseguire una maggiore convergenza delle prassi decisionali in materia di asilo in tutta l'UE, per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio, l'articolo 7, paragrafo 3, prevede l'obbligo per le autorità accertanti di basarsi sugli orientamenti dell'Unione, in particolare l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi d'origine forniti dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine. La proposta relativa all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (articoli 8 e 10 del regolamento) prevede la competenza dell'Agenzia per sviluppare tali analisi comune e orientamenti, cui viene fatto riferimento incrociato all'articolo 7, paragrafo 3 (di seguito "orientamenti dell'Agenzia").
Articolo 8 — Protezione interna
Al fine di assicurare la convergenza delle decisioni in materia di asilo relative alla protezione interna, analogamente alla tecnica utilizzata all'articolo 7, paragrafo 3, è fatto obbligo alle autorità accertanti degli Stati membri di tenere conto, tra le altre informazioni, degli orientamenti dell'Agenzia.
Articoli 11 e 17 — Cessazione degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria
L'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), sulla cessazione dello status di rifugiato, e l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), sulla cessazione dello status di protezione sussidiaria, prevedono l'obbligo per le autorità accertanti di basarsi sugli orientamenti dell'Agenzia per valutare se i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria, rispettivamente, non hanno più i requisiti per beneficiare dello status riconosciuto loro.
3.Introduzione del riesame sistematico e periodico dello status
Articolo 14 e articolo 20 — Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria, rispettivamente
L'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 1, impongono alle autorità accertanti di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status quando il bisogno di protezione viene meno o se diventano applicabili motivi di esclusione dopo la concessione della protezione. Il riesame dello status è pertanto necessario per verificare che sussistano ancora i criteri per avere diritto allo status (timore di persecuzione, violenza indiscriminata).
Articolo 15 e articolo 21 — Riesame degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria, rispettivamente
La proposta introduce due circostanze che fanno scattare il riesame, una sostanziale, l'altra che garantisce la periodicità. È proposto di imporre alle autorità accertanti di effettuare il riesame dello status qualora si verifichi un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine, identificato in un documento a livello dell'UE, vale a dire negli orientamenti dell'Agenzia, (articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 21, paragrafo 1, lettera a)), e quando tali autorità devono rinnovare il permesso di soggiorno, la prima volta per i rifugiati e la prima e la seconda volta per i beneficiari di protezione sussidiaria (articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e articolo 21, paragrafo 1, lettera b)). Questo riesame non dovrebbe comportare oneri amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali, dato che è ben mirato e prescritto nelle situazioni in cui in ogni caso deve essere presa una decisione sul rinnovo del permesso di soggiorno o in situazioni che denotino un cambiamento sostanziale della situazione in un determinato paese di origine. Pertanto la presente proposta permetterà di raggiungere un maggiore il livello di armonizzazione e controllo, evitando nel contempo di imporre oneri inutili agli Stati membri.
È introdotto un periodo di tolleranza di tre mesi (articolo 14, paragrafo 5, e articolo 20, paragrafo 3) per i casi in cui lo status è revocato per un cambiamento delle circostanze, affinché l'interessato abbia modo di modificare il proprio status se lo giustificano altri motivi (famiglia, lavoro, studio, motivi umanitari ecc.).
4.Prevenire i movimenti secondari chiarendo l'obbligo del beneficiario di rimanere nel territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione e prevedendo altri disincentivi mediante la modifica della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo.
Articolo 29 — Circolazione all'interno dell'Unione
L'articolo 29 stabilisce che, in linea generale, il beneficiario di protezione internazionale ha l'obbligo di soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione e, insieme all'articolo 44, prevede i disincentivi qualora il beneficiario sia individuato in un altro Stato membro privo del diritto di soggiornarvi. Per questo l'articolo 29, paragrafo 2, rimanda alle disposizioni della proposta di regolamento Dublino (articolo 20, paragrafo 1, lettera e)). Si è voluto poi modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo affinché il periodo di cinque anni, al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo, ricominci a decorrere ogni volta che l'interessato è individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. L'intenzione è indurre i beneficiari di protezione internazionale a rispettare le norme e a desistere da movimenti secondari non autorizzati, in quanto rischierebbero di prolungare il periodo di attesa per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo e dei diritti connessi alla mobilità all'interno dell'UE.
L'articolo 29 inoltre ribadisce che le pertinenti disposizioni di Schengen consentono al beneficiario di soggiornare — quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — in un altro Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'articolo precisa altresì che il beneficiario può chiedere di soggiornare in un altro Stato membro ai sensi delle altre norme UE applicabili (come la proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati) o se le norme nazionali degli Stati membri lo consentono).
Articolo 24 — Informazioni
L'articolo 24 prevede norme più rigorose sulle informazioni date al beneficiario di protezione internazionale affinché sia consapevole dei suoi diritti e obblighi, in particolare delle disposizioni concernenti la circolazione all'interno dell'Unione. A tal fine è proposto che siano stabilite, mediante atto di esecuzione, norme uniformi sul contenuto e sulla forma delle informazioni da fornire in tutta l'UE.
5.Maggiore armonizzazione dei diritti dei beneficiari di protezione internazionale
Articolo 22 — Disposizioni generali
Il capo VII stabilisce il contenuto della protezione e indica i diritti e gli obblighi, raggruppandoli in tre sezioni a seconda che abbiano carattere generale o siano connessi al soggiorno o all'integrazione. Le modifiche prevedono una maggiore armonizzazione stabilendo norme uniformi, soprattutto per quanto riguarda i permessi di soggiorno e i documenti di viaggio, e chiariscono la portata dei diritti concessi, in particolare i diritti sociali.
Sebbene il riconoscimento dello status di rifugiato sia un atto declaratorio, è esplicitamente chiarito all'articolo 22, paragrafo 3, che determinati diritti (accesso all'occupazione e sicurezza sociale) possono essere subordinati al possesso del permesso di soggiorno.
Articolo 25 — Mantenimento dell'unità del nucleo familiare
Per quanto riguarda il mantenimento dell'unità del nucleo familiare, è stata estesa la nozione di familiare al fine di rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. Il considerando corrispondente sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare chiarisce che tali disposizioni sono lex specialis rispetto alle norme della direttiva sul ricongiungimento familiare.
Articolo 26 — Permesso di soggiorno
Per quanto concerne il permesso di soggiorno, l'articolo 26 prevede una nuova ed esplicita armonizzazione del periodo di validità e del formato del permesso, ma mantiene la differenza tra beneficiari di protezione sussidiaria e rifugiati. Per i beneficiari di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno sarà valido un anno e rinnovabile per due anni (formula 1 + 2 + 2 anni), mentre per i rifugiati sarà valido tre anni e rinnovabile per tre anni (formula 3 + 3 + 3 anni).
Articolo 27 — Documenti di viaggio
Ai sensi dell'articolo 27 è proposto di armonizzare anche il livello minimo di elementi di sicurezza e biometrici dei documenti di viaggio, obbligando gli Stati membri a rilasciare documenti di viaggio validi almeno un anno, che rientrano così nel campo di applicazione delle norme di armonizzazione tecnica del regolamento (CE) n. 2252/2004.
Articolo 28 — Libera circolazione nel territorio dello Stato membro
Per quanto riguarda la libertà di circolazione all'interno di uno Stato membro, l'articolo 28, paragrafo 2, codifica la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea introducendo la possibilità per gli Stati membri di stabilire condizioni di soggiorno qualora dette condizioni siano necessarie per facilitare l'integrazione.
Articolo 30 — Accesso all'occupazione
L'articolo chiarisce ulteriormente i diritti di parità di trattamento connessi all'occupazione, precisando i diritti collettivi di lavoro aggiunti, e formula meglio l'obbligo dello Stato membro di garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e di agevolare l'integrazione.
Articolo 32 — Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche (articolo 32, paragrafi 1 e 2), la parità di trattamento e l'obbligo di agevolazione sono formulati meglio e, per quanto riguarda la convalida delle competenze, l'obbligo della parità di trattamento è indicato separatamente per segnare la differenza tra i due regimi.
Articolo 33 — Sicurezza sociale
Per motivi di chiarezza giuridica è precisata la portata della sicurezza sociale mediante riferimento al regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale (articolo 2, punto 17).
6.Potenziare gli incentivi di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale
Articolo 34 — Assistenza sociale
L'assistenza sociale è ora definita all'articolo 2, punto 18, sulla base della giurisprudenza. È mantenuta l'attuale possibilità di limitare la concessione dell'assistenza sociale alle prestazioni essenziali per i beneficiari di protezione sussidiaria. Le prestazioni essenziali vanno intese nel senso che comprendono almeno un sostegno al reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale se tali prestazioni sono previste e concesse ai cittadini dello Stato membro in questione.
Oltre a queste limitazioni, come misura per fornire incentivi all'integrazione, è proposto di consentire agli Stati membri di subordinare la concessione di determinate prestazioni di assistenza sociale per tutti i beneficiari di protezione internazionale all'effettiva partecipazione a misure di integrazione.
Articolo 38 — Accesso alle misure di integrazione
In misura corrispondente, all'articolo 38 è stabilito l'eventuale obbligo per i beneficiari di partecipare a misure di integrazione. Tuttavia, nell'imporre ai beneficiari di protezione internazionale di partecipare effettivamente a misure di integrazione, in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle gravi difficoltà personali.
2016/0223 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio,
del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.
(2)Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.
(3)Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.
(4)Nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.
(5)Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo, compreso il sistema Dublino, si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda la disparità dei tassi di riconoscimento e dei tipi di status di protezione negli Stati membri. Inoltre è opportuno rafforzare le norme sul riesame dello status par garantire che la protezione sia concessa solo a chi ne ha bisogno e fintantoché è necessaria. Occorre altresì evitare che le prassi inerenti alla durata dei permessi di soggiorno siano divergenti, e chiarire e armonizzare ulteriormente i diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale.
(6)È pertanto necessario un regolamento onde garantire un livello più coerente di armonizzazione in tutta l'Unione e un grado più elevato di certezza del diritto e di trasparenza.
(7)L'obiettivo principale del presente regolamento è assicurare, da un lato, che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, che un insieme comune di diritti sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.
(8)L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento.
(9)Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del loro diritto nazionale a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.
(10)Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale, comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari.
(11)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano e promuovere l'applicazione degli articoli della Carta relativi alla dignità umana, al rispetto della vita privata e della vita familiare, alla libertà di espressione e d'informazione, al diritto all'istruzione, alla libertà professionale e al diritto di lavorare, alla libertà d'impresa, al diritto di asilo, al principio di non discriminazione, ai diritti del minore, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, e dovrebbe pertanto essere attuato di conseguenza.
(12)Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati agli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti, tra cui in particolare quelli che vietano le discriminazioni.
(13)È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.
(14)L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire un sostegno adeguato nell'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità degli Stati membri a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale, fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, comprese le informazioni sui paesi d'origine, e altri orientamenti e strumenti pertinenti. Nell'applicare il presente regolamento le autorità degli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli orientamenti indicativi e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia"). Nel valutare le domande di protezione internazionale, le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto le informazioni, le relazioni, l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nei paesi di origine elaborati a livello di Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento.
(15)Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore", in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l'interesse superiore del minore le autorità degli Stati membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell'unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza e il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo.
(16)È opportuno che la nozione di "familiari" tenga conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all'interesse superiore del minore. Dovrebbe inoltre rispecchiare la realtà delle attuali tendenze migratorie, ossia il fatto che i richiedenti spesso arrivano nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo in transito. La nozione dovrebbe pertanto comprendere le famiglie costituitesi fuori dal paese di origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro.
(17)Il presente regolamento si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ("TUE") e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").
(18)Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto declaratorio.
(19)Le consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati possono offrire preziose indicazioni alle autorità degli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.
(20)Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.
(21)È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.
(22)In particolare è necessario introdurre definizioni comuni per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine ("sur place"), le fonti del danno e della protezione, la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione.
(23)La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea.
(24)La protezione da persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine dovrebbe essere effettivamente accessibile al richiedente in una parte del territorio del paese d'origine in cui questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso, e in cui si può ragionevolmente supporre che si stabilisca. Valutare se sussista tale protezione interna dovrebbe essere parte integrante della valutazione della domanda di protezione internazionale e svolgersi una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, se così non fosse, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna dovrebbe incombere all'autorità accertante.
(25)Qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi subiti, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile.
(26)Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori è necessario che le autorità accertanti considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.
(27)Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti.
(28)È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'"appartenenza a un determinato gruppo sociale". Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.
(29)In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente l'omosessualità, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate sugli omosessuali e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.
(30)Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che "atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite" e che "chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite".
(31)La commissione di un reato politico non è, in linea di principio, un motivo che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato. Tuttavia, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea gli atti particolarmente crudeli, in cui l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico, e gli atti di terrorismo, che sono caratterizzati dalla loro violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico dovrebbero essere considerati reati di diritto comune e possono pertanto determinare l'esclusione dallo status di rifugiato.
(32)Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.
(33)È necessario introdurre criteri comuni per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi esistente negli Stati membri.
(34)Ai fini della valutazione del danno grave in base al quale il richiedente può avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, dovrebbe includere la violenza che potrebbe estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.
(35)In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini della valutazione del danno grave, le situazioni in cui le forze governative di un paese terzo si scontrano con uno o più gruppi armati o in cui due o più gruppi armati si scontrano tra loro dovrebbero essere considerate conflitto armato interno. Non è necessario che tale conflitto sia qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario; né è necessario che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.
(36)Per quanto riguarda la prova dell'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea le autorità accertanti non dovrebbero imporre al richiedente di fornire la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Tuttavia il grado di violenza indiscriminata richiesto per motivare la domanda è inferiore se il richiedente è in grado di dimostrare di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. Inoltre le autorità accertanti dovrebbero riconoscere eccezionalmente il sussistere di una minaccia grave e individuale per il fatto della sola presenza del richiedente nel territorio o nella parte pertinente del territorio del paese d'origine, purché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rinviato nel paese d'origine o nella parte pertinente del paese d'origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di tale paese o regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave.
(37)Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati per la prima volta ai beneficiari di protezione internazionale o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.
(38)I familiari, per la loro stretta relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di protezione internazionale. A condizione che non abbiano diritto alla protezione internazionale, al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare è opportuno che abbiano il diritto di chiedere un permesso di soggiorno e gli stessi diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale. Fatte salve le disposizioni sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare previste nel presente regolamento, se la situazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare e sussistono le condizioni ivi previste per il ricongiungimento, ai familiari del beneficiario di protezione internazionale che individualmente non hanno diritto a tale protezione dovrebbero essere concessi un permesso di soggiorno e i diritti di cui alla richiamata direttiva. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per la direttiva 2004/38/CE.
(39)Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.
(40)Nel valutare un cambiamento delle circostanze nel paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione in tale paese abbiano adottato misure ragionevoli per prevenire gli atti di persecuzione, che pertanto si avvalgano tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione e che l'interessato abbia accesso a tale protezione se verrà meno lo status di rifugiato.
(41)Quando viene meno lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, è opportuno che l'applicazione della decisione con cui l'autorità accertante di uno Stato membro revoca, fa cessare o non rinnova lo status sia differita per un periodo di tempo ragionevole dalla sua adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide in questione di chiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che hanno giustificato la concessione della protezione internazionale, quali motivi di famiglia o motivi connessi all'occupazione o all'istruzione, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
(42)I beneficiari di protezione internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato, e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.
(43)Al fine di prevenire movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, i beneficiari di protezione internazionale individuati in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione senza soddisfare le condizioni di soggiorno dovrebbero essere ripresi in carico dallo Stato membro competente in conformità della procedura prevista dal nuovo regolamento Dublino.
(44)Per scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale i beneficiari di protezione internazionale hanno titolo a beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.
(45)Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.
(46)Nel decidere se concedere i diritti previsti dal presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero tenere debito conto dell'interesse superiore del minore nonché delle situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l'interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d'origine.
(47)Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale dovrebbe essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.
(48)Le autorità competenti possono limitare l'accesso a un'attività di lavoro dipendente o autonomo quando il posto comporta l'esercizio di pubblici poteri e la responsabilità di salvaguardare l'interesse generale dello Stato o altre autorità pubbliche. In ordine all'esercizio del diritto alla parità di trattamento nella partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o professionali di categoria, è parimenti possibile che ai beneficiari di protezione internazionale sia preclusa la partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e l'esercizio di una funzione di diritto pubblico.
(49)Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale e la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.
(50)Dovrebbe essere garantita la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini dello Stato membro che concede la protezione.
(51)Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale, sia per i rifugiati che per i beneficiari di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.
(52)Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari di protezione internazionale.
(53)Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.
(54)Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di periodiche valutazioni.
(55)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da fornire. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
(56)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'elaborazione di norme per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri, per uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, e per il contenuto della protezione concessa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(57)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]
OPPURE
[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]
OPPURE
[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]
OPPURE
[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]
(58)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
(a)l'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale;
(b)uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;
(c)il contenuto della protezione internazionale riconosciuta.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1)"protezione internazionale": lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quali definiti ai punti 4 e 6;
(2)"beneficiario di protezione internazionale": la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quali definiti ai punti 4 e 6;
(3)"rifugiato": il cittadino di paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure l'apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;
(4)"status di rifugiato": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
(5)"persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria": il cittadino di paese terzo o l'apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave come definito all'articolo 16, e al quale non si applica l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
(6)"status di protezione sussidiaria": il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;
(7)"domanda di protezione internazionale": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
(8)"richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
(9)"familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
(a)il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
(b)i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
(c)il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;
(10)"minore: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni 18;
(11)"minore non accompagnato": il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
(12)"permesso di soggiorno": qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, che permetta a un cittadino di paese terzo o a un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;
(13)"paese di origine": il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale;
(14)"revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
(15)"domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda o l'autorità accertante l'abbia respinta perché il richiedente vi ha rinunciato con un ritiro implicito;
(16)"autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;
(17)"sicurezza sociale": i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le prestazioni di malattia, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate, le prestazioni d'invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni di pensionamento anticipato e le prestazioni familiari;
(18)"assistenza sociale": le prestazioni concesse in aggiunta o al di là delle prestazioni di sicurezza sociale di cui al punto 17, con l'obiettivo di garantire il soddisfacimento dei bisogni di base di chi non dispone di risorse sufficienti;
(19)"tutore": la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.
Articolo 3
Campo di applicazione materiale
1.Il presente regolamento si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta.
2.Il presente regolamento non si applica ad altri status umanitari nazionali concessi dagli Stati membri in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. L'eventuale concessione di questi altri status non deve comportare il rischio di confusione con la protezione internazionale.
CAPO II
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 4
Produzione delle informazioni e esame dei fatti e delle circostanze
1.Il richiedente produce tutti gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale. Coopera con l'autorità accertante e rimane presente e disponibile durante l'intera procedura.
2.Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande pregresse [di protezione internazionale e esito di eventuali procedure accelerate di reinsediamento quali definite dal regolamento (UE) XXX/XX [regolamento reinsediamento]], itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3.L'autorità accertante esamina gli elementi pertinenti della domanda ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure.]
4.Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni è considerato un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.
5.Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, non è necessaria alcuna prova ulteriore al riguardo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
(b)ha prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed ha fornito una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
(c)le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
(d)il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;
(e)è accertato che il richiedente è in generale attendibile.
Articolo 5
Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine ("sur place")
1.Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.
2.Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.
3.Fatta salva la convenzione di Ginevra e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al richiedente che introduce una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure] non è di norma riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.
Articolo 6
Responsabili della persecuzione o del danno grave
I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere solo:
(a)lo Stato;
(b)i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
(c)soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione da persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.
Articolo 7
Soggetti che offrono protezione
1.La protezione da persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:
(a)dallo Stato,
(b)dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,
a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.
2.La protezione da persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione si considera fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e se il richiedente ha accesso a tale protezione.
3.Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come indicato al paragrafo 2, le autorità accertanti si basano sugli eventuali orientamenti impartiti nel quadro del diritto dell'Unione, in particolare le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione.
Articolo 8
Protezione interna
1.Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante stabilisce che il richiedente non necessita di protezione internazionale se questi può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca e se, in tale parte del paese, questi:
(a)non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure
(b)ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi.
2.Si procede a valutare la disponibilità di protezione interna una volta che l'autorità accertante abbia stabilito che, mancando tale protezione, si applicherebbero i criteri di qualifica. L'onere di dimostrare la disponibilità della protezione interna incombe all'autorità accertante. Il richiedente non è tenuto a dimostrare, prima di chiedere la protezione internazionale, di aver esaurito tutte le possibilità di ottenere protezione nel suo paese d'origine.
3.Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
4.Nel valutare le condizioni generali vigenti in quella parte del paese che è motivo della protezione di cui all'articolo 7, sono prese in considerazione l'accessibilità, l'efficacia e la durata della protezione. Nell'esaminare le circostanze personali del richiedente sono prese in considerazione in particolare la salute, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e lo status sociale, nonché l'eventuale indebito disagio che il vivere nella parte del paese d'origine considerato sicuro causerebbe al richiedente.
CAPO III
REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO
Articolo 9
Atti di persecuzione
1.Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, lettera A, della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito "convenzione di Ginevra") gli atti che:
(a)sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oppure
(b)costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2.Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
(a)atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
(b)provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
(c)azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
(d)rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
(e)azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
(f)atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.
3.In conformità dell'articolo 2, punto 3, i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione da tali atti.
Articolo 10
Motivi di persecuzione
1.Nel valutare i motivi di persecuzione va tenuto conto di quanto segue:
(a)il termine "razza" si riferisce in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;
(b)il termine "religione" include in particolare le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede e le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
(c)il termine "nazionalità" non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza o all'assenza di cittadinanza ma designa in particolare l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
(d)l'espressione "particolare gruppo sociale" si riferisce in particolare a un gruppo:
–i cui membri condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e
–che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
in funzione delle circostanze nel paese d'origine l'espressione può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (espressione questa che non può essere intesa nel senso di includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;
e)
il termine "opinione politica" si riferisce in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
2.Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.
3.Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.
Articolo 11
Cessazione
1.Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di essere rifugiato qualora si verifichino una o più delle seguenti circostanze:
(a)l'interessato si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;
(b)avendo perso la cittadinanza, l'interessato l'abbia volontariamente riacquistata;
(c)l'interessato abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
(d)l'interessato si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
(e)l'interessato non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
(f)se trattasi di apolide, l'interessato sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
Le lettere e) e f), non si applicano al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
2.Quando si applica il paragrafo 1, lettere e) e f), l'autorità accertante:
(a)esamina se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni;
(b)si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Articolo 12
Esclusione
1.Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:
(a)rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici del presente regolamento;
(b)le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.
2.Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
(a)abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
(b)abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato; gli atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati reati gravi di diritto comune;
(c)si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.
3.Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.
4.Nell'esaminare se sia cessata la protezione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità accertante verifica se l'interessato è stato obbligato a lasciare l'area di intervento dell'organo o agenzia in questione. Questo caso si verifica quando l'interessato si trova in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o agenzia in questione versi nell'impossibilità di assicurargli, in tale area, condizioni di vita conformi alla propria missione.
5.Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), i seguenti atti sono classificati reati gravi di diritto comune:
(a)gli atti particolarmente crudeli quando l'atto in questione è sproporzionato al preteso obiettivo politico,
(b)gli atti di terrorismo caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico.
6.L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e non è soggetta ad ulteriori valutazioni della proporzionalità in relazione al caso di specie.
CAPO IV
STATUS DI RIFUGIATO
Articolo 13
Riconoscimento dello status di rifugiato
L'autorità accertante riconosce lo status di rifugiato al cittadino di paese terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.
Articolo 14
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato
1.L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:
(a)l'interessato ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11;
(b)l'interessato avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
(c)il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato;
(d)vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
(e)l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova;
(f) si applica l'articolo 23, paragrafo 2.
2.Nelle situazioni di cui alle lettere da d) a f) l'autorità accertante può decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione ivi prevista non è ancora stata presa.
3.Le persone cui si applicano il paragrafo 1, lettere da d) a f), o il paragrafo 2 godono dei diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.
4.Fatto salvo l'obbligo del rifugiato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, l'autorità accertante che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5.La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
Articolo 15
Riesame dello status di rifugiato
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare:
(a)qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;
(b)al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.
CAPO V
REQUISITI PER LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Articolo 16
Danno grave
È considerato danno grave ai fini dell'articolo 2, punto 5:
(a)la condanna o l'esecuzione della pena di morte, o
(b)la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine, o
(c)la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Articolo 17
Cessazione
1.Un cittadino di paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.
2.L'autorità accertante:
(a)considera se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave;
(b)si basa su informazioni precise e aggiornate ottenute da tutte le fonti pertinenti, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello dell'Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e sulle informazioni e sugli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
3.Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
Articolo 18
Esclusione
1.Un cittadino di paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
(a)abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
(b)abbia commesso un reato grave;
(c)si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;
(d)rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova;
(e)prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, abbia commesso uno o più reati non contemplati alle lettere a), b) e c), che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato, e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.
2.Il paragrafo 1, lettere da a) a d), si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.
CAPO VI
STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
Articolo 19
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
L'autorità accertante riconosce lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.
Articolo 20
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria
1.L'autorità accertante revoca, fa cessare o rifiuta di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di paese terzo o di un apolide se:
(a)l'interessato ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 17;
(b)successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, l'interessato avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 18;
(c)il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria;
(d)si applica l'articolo 23, paragrafo 2.
2.Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che l'interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3.La decisione dell'autorità accertante di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria ai sensi del paragrafo 1, lettera a), prende effetto solo tre mesi dopo l'adozione, al fine di consentire al cittadino di paese terzo o all'apolide di chiedere un permesso di soggiorno nello Stato membro per altri motivi previsti dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.
Articolo 21
Riesame dello status di protezione sussidiaria
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di protezione sussidiaria in particolare:
(a)qualora le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] denotino un cambiamento significativo nel paese d'origine che è rilevante per il bisogno di protezione del richiedente;
(b)al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.
CAPO VII
CONTENUTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Sezione I
Disposizioni comuni
Articolo 22
Disposizioni generali
1.I rifugiati e le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente capo. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti e gli obblighi sanciti dalla convenzione di Ginevra.
2.Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.
3.Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale è subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.
4.Nell'applicare le disposizioni del presente capo si tiene conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale, purché le esigenze particolari siano state accertate da una valutazione individuale della loro situazione.
5.Nell'applicare le disposizioni del presente capo che coinvolgono minori, le autorità competenti considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.
Articolo 23
Protezione dal respingimento
1.Gli Stati membri rispettano il principio di "non refoulement" in conformità dei propri obblighi internazionali.
2.Qualora non lo vietino gli obblighi internazionali di cui al paragrafo 1, il rifugiato o il beneficiario di protezione internazionale, formalmente riconosciuto o meno, può essere respinto se:
(a)vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;
(b)l'interessato, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.
In tali casi lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria è revocato conformemente all'articolo 14 o all'articolo 20, rispettivamente.
Articolo 24
Informazioni
Le autorità competenti forniscono ai beneficiari di protezione internazionale, il più presto possibile dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi a tale status. Tali informazioni sono fornite in una lingua che il beneficiario comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e fanno esplicito riferimento alle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 sulla circolazione all'interno dell'Unione.
La forma e il contenuto di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento procedure].
Articolo 25
Mantenimento dell'unità del nucleo familiare
1.I familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, sono ammessi a beneficiare di un permesso di soggiorno in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.
2.Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del paragrafo 1 ha la stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al beneficiario di protezione internazionale ed è rinnovabile. Il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato al familiare non può in linea di principio eccedere la data di scadenza del permesso di soggiorno del beneficiario di protezione internazionale.
3.Il permesso di soggiorno non è rilasciato al familiare che è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.
4.Qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, al familiare non è rilasciato il permesso di soggiorno e i permessi di soggiorno già rilasciati sono revocati o non sono rinnovati.
5.I familiari cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi del paragrafo 1 sono ammessi a beneficiare dei diritti di cui agli articoli da 27 a 39.
6.Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine o prima dell'arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri, e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale.
Sezione II
Diritti ed obblighi connessi al soggiorno
Articolo 26
Permesso di soggiorno
1.Entro 30 giorni dal riconoscimento della protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002.
(a)Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di tre anni, rinnovabile per periodi di tre anni.
(b)Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di un anno, rinnovabile per periodi di due anni.
2.Il permesso di soggiorno non è rinnovato o è revocato nei seguenti casi:
(a)quando le autorità competenti revocano, fanno cessare o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di paese terzo a norma dell'articolo 14 e lo status di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 20;
(b)quando si applica l'articolo 23, paragrafo 2;
(c)quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
3.
Quando si applicano l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, il permesso di soggiorno può essere revocato solo allo scadere del termine di tre mesi di cui a tali disposizioni.
Articolo 27
Documenti di viaggio
1.Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista nell'allegato della convenzione di Ginevra e con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. I documenti di viaggio sono validi per almeno un anno.
2.Le autorità competenti rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti di viaggio con le caratteristiche di sicurezza e gli elementi biometrici minimi di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004. Tali documenti sono validi come minimo un anno.
3.
I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rilasciati qualora vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Articolo 28
Libera circolazione nel territorio dello Stato membro
1.I beneficiari di protezione internazionale godono della libertà di circolazione all'interno del territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, compreso il diritto di eleggere la loro dimora in tale territorio, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio che si trovano in una situazione comparabile.
2.Entro i limiti fissati dagli obblighi internazionali, al beneficiario di protezione internazionale che percepisce determinate prestazioni di sicurezza sociale o di assistenza sociale possono essere imposte condizioni di soggiorno solo se queste sono necessarie per facilitarne l'integrazione nello Stato membro che ha concesso la protezione.
Articolo 29
Circolazione all'interno dell'Unione
1.
I beneficiari di protezione internazionale non hanno il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione. Ciò non pregiudica il loro diritto di presentare domanda di soggiorno ed essere ammessi a soggiornare in altri Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e nazionale, né il loro diritto di circolare liberamente in conformità alle condizioni di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
2.
Il beneficiario che sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che gli ha concesso la protezione privo del diritto di soggiornarvi in conformità alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale è sottoposto alla procedura di ripresa in carico quale definita all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).
Sezione III
Diritti in materia di integrazione
Articolo 30
Accesso all'occupazione
1.I beneficiari di protezione internazionale hanno il diritto di esercitare un'attività di lavoro dipendente o autonomo nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stata loro riconosciuta la protezione.
2.I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda:
(a)le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;
(b)la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;
(c)le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;
(d)i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.
3.Le autorità competenti se necessario agevolano il pieno accesso alle attività di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).
Articolo 31
Accesso all'istruzione
1.I minori beneficiari di protezione internazionale hanno pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.
2.Gli adulti beneficiari di protezione internazionale hanno accesso al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in quello Stato membro e che si trovano in una situazione comparabile.
Articolo 32
Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche e convalida delle competenze
1.
I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.
2.
Le autorità competenti agevolano il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche alle procedure di cui al paragrafo 1, senza pregiudizio per l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.
I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'accesso a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento dell'apprendimento ed dell'esperienza precedenti.
Articolo 33
Sicurezza sociale
I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda la sicurezza sociale.
Articolo 34
Assistenza sociale
1.I beneficiari di protezione internazionale godono dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione per quanto riguarda l'assistenza sociale.
L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.
2.Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.
Articolo 35
Assistenza sanitaria
1.I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.
2.Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.
Articolo 36
Minori non accompagnati
1.Quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla concessione della protezione internazionale, le autorità competenti adottano, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento UE xxx/xxx [regolamento procedure], misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da parte di un'organizzazione incaricata della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.
L'organizzazione designata come tutore nomina quanto prima una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore nei confronti del minore non accompagnato, ai sensi del presente regolamento.
2.Il tutore designato ha la funzione di garantire che il minore possa accedere a tutti i diritti derivanti dal presente regolamento. Le autorità competenti valutano periodicamente le prestazioni del tutore designato.
3.I minori non accompagnati sono alloggiati:
(a)presso familiari adulti;
(b)presso una famiglia affidataria;
(c)in centri specializzati nell'ospitare i minori;
(d)secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.
Il parere del minore è tenuto in considerazione in funzione dell'età e del grado di maturità.
4.Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, dell'età e del grado di maturità. I cambi di dimora dei minori non accompagnati sono limitati al minimo.
5.Se a un minore non accompagnato è concessa la protezione internazionale e non è ancora stata avviata la ricerca dei suoi familiari, le autorità competenti procedono a rintracciarli quanto prima dopo il riconoscimento della protezione internazionale, tutelando l'interesse superiore del minore non accompagnato. Se la ricerca è già stata avviata, ove opportuno è proseguita. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.
6.Le persone e le organizzazioni che si occupano di minori non accompagnati ricevono una formazione adeguata e continua sui diritti e i bisogni dei minori e sulle norme di salvaguardia dei minori da rispettare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure].
Articolo 37
Accesso all'alloggio
1.I beneficiari di protezione internazionale hanno accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle applicabili agli altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato che si trovano in una situazione comparabile.
2.Le prassi nazionali di distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari di protezione internazionale si applicano senza discriminazione nei loro confronti e garantiscono pari opportunità in materia di accesso all'alloggio.
Articolo 38
Accesso alle misure di integrazione
1.Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, ai beneficiari di protezione internazionale è garantito l'accesso alle misure di integrazione predisposte dagli Stati membri, in particolare corsi di lingua, programmi di orientamento civico e di integrazione e formazione professionale, che tengono conto delle loro esigenze particolari.
2.Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.
Articolo 39
Rimpatrio
È prestata assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.
CAPO VIII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 40
Cooperazione
Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.
Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Articolo 41
Personale
Le autorità e le altre organizzazioni che applicano le disposizioni del presente regolamento hanno ricevuto o ricevono la formazione necessaria e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività svolta.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato [istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) xxx/xxx [regolamento procedure]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 43
Monitoraggio e valutazione
Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e se necessario propone modifiche.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi nove mesi prima di detta data.
Articolo 44
Modifica della direttiva 2003/109/UE
1. All'articolo 4 della direttiva 2003/109/UE è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Qualora il beneficiario di protezione internazionale sia individuato in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale, il periodo di soggiorno legale precedente a tale situazione non è computato nel calcolo del periodo di cui al paragrafo 1."
2. È inserito il seguente articolo 26 bis:
"Articolo 26 bis
Recepimento dell'articolo 4, paragrafo 3 bis:
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 3 bis, della presente direttiva entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione."
Articolo 45
Abrogazione
La direttiva 2011/95/UE è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 46
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
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