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Document 52016PC0407

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

    COM/2016/0407 final - 2016/0189 (NLE)

    Bruxelles, 22.6.2016

    COM(2016) 407 final

    2016/0189(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea,
    in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIX
    (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE
    (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE per consentire agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) di partecipare al sistema europeo di risoluzione delle controversie online.

    Tale obiettivo è conseguito integrando nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori 1 (il "regolamento ODR"), il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione 2 e la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori 3 (la "direttiva ADR").

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L’allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE la politica dell’UE già esistente.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    L’acquis dell’UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell’accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

    Ciò riguarda tutte le politiche nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché le politiche di accompagnamento e orizzontali specificate nell’accordo SEE.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La legislazione da integrare nell’accordo SEE si fonda sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio 4 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

    Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

    L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

    Il processo di integrazione dell’acquis dell'UE nell’accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l’impostazione adottata.

    Proporzionalità

    Conformemente al principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno.

    Scelta dell'atto giuridico

    In conformità dell'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Assunzione e uso di perizie

    Nell'ambito dell'elaborazione della normativa in questione, la Commissione ha realizzato diversi studi sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori affrontando questioni legate agli strumenti di risoluzione delle controversie online.

    Valutazione d'impatto

    Nell'ambito dell'elaborazione della normativa in questione, la Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto dettagliata, analizzando una serie di opzioni strategiche sia per "la copertura, l’informazione e la qualità della risoluzione alternativa delle controversie" che per "la risoluzione delle controversie online per le operazioni transfrontaliere di commercio elettronico".

    L’allegata decisione del Comitato misto SEE vuole estendere l’attuale sistema agli Stati EFTA-SEE.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    L'incidenza sul bilancio dell'integrazione della normativa in questione nell’accordo SEE è minima. In ogni caso, tali costi sono già coperti dagli stanziamenti previsti nell’ambito della programmazione finanziaria del programma per la tutela dei consumatori (linea di bilancio 33.04.01), cui partecipano l’Islanda e la Norvegia. Non sono previsti stanziamenti supplementari.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La proposta prevede che la Commissione e l’Islanda si adoperino per migliorare le funzioni di traduzione offerte dalla piattaforma per la risoluzione delle controversie online (la "piattaforma ODR") per quanto riguarda la lingua islandese al fine di garantire che la qualità di tutte le funzioni sia comparabile a quella offerta per le altre lingue e che informino regolarmente il Comitato misto SEE dei progressi compiuti.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La piattaforma ODR è accessibile in tutte le lingue di cui all’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo SEE, che comprende il norvegese e l'islandese.

    In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, lettera e), del regolamento ODR, le funzioni di traduzione della piattaforma ODR da e verso la lingua islandese sono inizialmente disponibili soltanto per quanto riguarda l’esito di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) trasmesso da un organismo ADR.

    Occorre stabilire modalità transitorie specifiche per gli altri scambi sulla piattaforma ODR fino a quando la qualità delle traduzioni ottenute mediante lo strumento di traduzione automatica utilizzato dalla piattaforma ODR non sarà paragonabile a quella di altre lingue.

    L’Islanda garantisce che gli utenti della piattaforma ODR possano ottenere la traduzione di tutte le altre informazioni da e verso la lingua islandese tramite il suo punto di contatto ODR, se tali informazioni risultano necessarie per la risoluzione della controversia e sono scambiate tramite la piattaforma ODR in un’altra lingua. Informazioni su tali modalità per quanto riguarda la lingua islandese figurano sulla homepage della piattaforma ODR.

    La Commissione e l’Islanda si adoperano per migliorare le funzioni di traduzione offerte dalla piattaforma ODR per quanto riguarda la lingua islandese al fine di garantire che la qualità di tutte le funzioni sia comparabile a quella offerta per le altre lingue e informano regolarmente il Comitato misto SEE dei progressi compiuti. Quando le funzioni di traduzione garantiranno per la lingua islandese una qualità comparabile a quella offerta per le altre lingue, il Comitato misto SEE adotterà senza indugio una decisione per porre fine alle modalità transitorie previste nell’allegata decisione del Comitato misto SEE.

    2016/0189 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea,
    in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIX

    (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE

    (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994 5 , relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

    (2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE.

    (3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

    (4)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione 7 .

    (5)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

    (6)Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE.

    (7)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
    (2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).
    (3) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
    (4) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
    (5) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
    (6) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
    (7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).
    (8) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
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    Bruxelles, 22.6.2016

    COM(2016) 407 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di

    Decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

    (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
    N.


    del



    che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE 1 .

    (2)È necessario stabilire modalità transitorie specifiche in attesa della completa attuazione delle funzioni di traduzione della piattaforma ODR di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 524/2013 per quanto riguarda la lingua islandese.

    (3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori 2 .

    (4)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE 3 .

    (5)Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato XIX dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato XIX dell’accordo SEE è così modificato:

    1.Al punto 7d (Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

    ", modificata da:

    - 32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1);

    -32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).”

    2.Al punto 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

    "-32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1);

    -32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).”

    3.Dopo il punto 7i (Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

    "7j.32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)per quanto riguarda gli Stati EFTA, la piattaforma ODR di cui all’articolo 5 del regolamento è accessibile entro 40 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione].

    b)La piattaforma ODR è accessibile in tutte le lingue di cui all’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

    c)In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, lettera e), del regolamento, le funzioni di traduzione della piattaforma ODR da e verso la lingua islandese sono inizialmente disponibili soltanto per quanto riguarda l’esito di una procedura ADR trasmesso da un organismo ADR. L’Islanda garantisce che gli utenti della piattaforma ODR possano ottenere la traduzione di tutte le altre informazioni da e verso la lingua islandese tramite il suo punto di contatto ODR, se tali informazioni risultano necessarie per la risoluzione della controversia e sono scambiate tramite la piattaforma ODR in un’altra lingua. Informazioni su tali modalità per quanto riguarda la lingua islandese figurano sulla homepage della piattaforma ODR.

    La Commissione e l’Islanda si adoperano per migliorare le funzioni di traduzione offerte dalla piattaforma ODR per quanto riguarda la lingua islandese al fine di garantire che la qualità di tutte le funzioni sia comparabile a quella offerta per le altre lingue e informano regolarmente il Comitato misto SEE dei progressi compiuti. Quando le funzioni di traduzione garantiscono per la lingua islandese una qualità comparabile a quella offerta per le altre lingue, il Comitato misto SEE adotta senza indugio una decisione per porre fine alle misure stabilite in questo punto.

    7ja.32015 R 1051: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).

    7k.32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

    Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

    a)i riferimenti ad altri atti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.

    b)Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’articolo 11, paragrafo 2, va letto come segue:

    “2.    Ai fini del presente articolo, la "residenza abituale" è determinata conformemente a quanto segue:

    a)per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova l’amministrazione centrale;

    per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale;

    b)quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia o di qualunque altra sede di attività o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l’agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale;

    c)al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto."

    c)All'articolo 18, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

    "La Commissione inserisce in tale elenco le autorità competenti e i punti di contatto unici designati dagli Stati EFTA."

    d)All’articolo 20, paragrafo 4, dopo le parole "le siano notificate modifiche.", è inserito il testo seguente:

    "La Commissione include in tale elenco gli organismi ADR stabiliti negli Stati EFTA ed elencati conformemente al paragrafo 2.""

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 524/2013, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 e della direttiva 2013/11/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

    4Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Comitato misto SEE

       Il presidente
       
       
       
       I segretari
       del Comitato misto SEE
       

    (1) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.
    (2) GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1.
    (3) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.
    (4) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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