COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.5.2016
COM(2016) 280 final
ALLEGATO
della
PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo* dall’altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno
Decisione n. 1 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE – Kosovo* del [data] recante adozione del suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall’altra, (l’“accordo”), in particolare gli articoli 126, 127, 129 e 131,
considerando che l’accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016,
DECIDE:
Articolo 1
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce ad alto livello politico una volta all’anno. D’intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle parti, tutte le riunioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione si tengono a Bruxelles. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.
Articolo 3
Delegazioni
Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può inoltre invitare altre persone a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.
Articolo 4
Segretariato
Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell’UE e da un funzionario della rappresentanza del Kosovo in Belgio.
Articolo 5
Corrispondenza
La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il Segretariato generale del Consiglio dell’UE.
I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al Segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l’azione esterna e alla rappresentanza del Kosovo in Belgio.
Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.
Articolo 6
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.
Articolo 7
Ordine del giorno delle riunioni
1.Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ai destinatari di cui all’articolo 5, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
2.Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 8
Verbale
Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all’ordine del giorno:
–la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,
–le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,
–le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.
Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell’archivio del Segretariato generale del Consiglio dell’UE, che opera in qualità di depositario dei documenti dell’associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 5.
Articolo 9
Decisioni e raccomandazioni
1.Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti, fatto salvo l’articolo 5 dell’accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
2.Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all’articolo 128 dell’accordo recano rispettivamente la denominazione “decisione” e “raccomandazione” seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 5. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
Articolo 10
Lingue
Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue facenti fede dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 11
Spese
L’Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 12
Comitato di stabilizzazione e di associazione
1.È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione (“comitato”) incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto da rappresentanti dell’UE, da un lato, e del Kosovo, dall’altro, di norma alti funzionari.
2.Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.
3.Laddove l’accordo faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti.
4.Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.
Fatto a
Per il consiglio di stabilizzazione e
di associazione
Il presidente
ALLEGATO I
della
decisione n. 1 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE – Kosovo* [data]
Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione
Articolo 1
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.
Articolo 3
Delegazioni
Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.
Articolo 4
Segretariato
Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del Kosovo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 5
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1.
Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all’articolo 4 almeno 30 giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
2.
Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 7
Verbale
Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione. Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle Parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell’articolo 128 dell’accordo, tali azioni sono eseguite conformemente all’articolo 9 del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 9
Spese
L’Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 10
Sottocomitati e gruppi speciali
Il comitato può istituire sottocomitati e gruppi speciali operanti sotto la sua autorità. Questi riferiscono al comitato dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi suddetti non hanno potere decisionale.