COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.2.2016
COM(2016) 91 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
ALL'UNIONE EUROPEA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito "gli Stati membri",
L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione", e
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
da una parte,
E
LA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN,
dall'altra,
di seguito denominate insieme "le Parti contraenti",
CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, di seguito "l'accordo", è stato firmato a Lussemburgo l'11 ottobre 2004;
CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;
CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo allegato al medesimo;
VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di Parte all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra. La Repubblica di Croazia adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo, nonché delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.
ARTICOLO 2
A tempo debito dopo la sigla del presente protocollo, l'Unione trasmette ai suoi Stati membri e alla Repubblica del Tagikistan la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione in lingua croata fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika.
ARTICOLO 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
ARTICOLO 4
1.
Il presente protocollo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Lo strumento di approvazione è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2.
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
ARTICOLO 5
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese, tedesca e tagika, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a …, il …
PER L'UNIONE EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E GLI STATI MEMBRI
PER LA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN