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Document 52016PC0039

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

COM/2016/039 final - 2016/023 (COD)

Bruxelles, 2.2.2016

COM(2016) 39 final

2016/0023(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 14 final}
{SWD(2016) 17 final}
{SWD(2016) 18 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale - Motivazioni e obiettivi della proposta

L’Unione e ventisei Stati membri hanno firmato una nuova convenzione internazionale sul mercurio 1 , negoziata sotto l’egida dell’UNEP. La convenzione è denominata “Convenzione di Minamata” (in seguito “convenzione di Minamata” o “la convenzione”), dal nome della città in cui si è verificato il peggior caso di inquinamento da mercurio tra il 1950 e il 1960. La firma ha segnato l’esito positivo di un processo negoziale che ha visto riunirsi cinque volte un comitato negoziale intergovernativo. Tutti gli Stati membri si sono impegnati a ratificare la convenzione.

La convenzione affronta l’intero ciclo di vita del mercurio, dall’estrazione primaria di mercurio alla gestione dei rifiuti di mercurio, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle emissioni antropiche di mercurio e dei suoi composti nell’aria, nell’acqua e nel suolo. In particolare, stabilisce le restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione di un’ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio, chiede di scoraggiare nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali e l’adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali, anche attraverso l’uso delle migliori tecniche disponibili, e stabilisce che lo stoccaggio del mercurio e la gestione dei rifiuti che lo contengono si svolga nel rispetto dell’ambiente.

La legislazione dell’Unione copre già gran parte delle disposizioni della convenzione di Minamata. Il regolamento (CE) n. 1102/2008 2 stabilisce il divieto di esportare mercurio e numerosi composti del mercurio, qualifica come rifiuto il mercurio proveniente da talune fonti e stabilisce le norme relative allo stoccaggio del mercurio. Altri strumenti dell’UE contengono disposizioni ad hoc sul mercurio e i suoi composti, tra cui il regolamento (UE) n. 649/2012 3  che istituisce un sistema di comunicazione applicabile anche alle importazioni di mercurio e i regolamenti (CE) n. 396/2005 4 , n. 1907/2006 5 , n. 1223/2009 6 e le direttive 2006/66/CE 7  e 2011/65/UE 8 , che trattano dell’immissione nel mercato dell’UE di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio e stabiliscono i livelli massimi del contenuto di mercurio. Inoltre le direttive 2010/75/UE 9 , 2012/18/UE 10 , 2008/98/CE 11 e 1999/31/CE 12 intendono controllare, ridurre e, se esistono alternative senza mercurio, eliminare le fonti significative e le emissioni diffuse di mercurio, i composti del mercurio e i rifiuti di mercurio nell’ambiente.

La valutazione dell’acquis dell’Unione ha individuato un numero limitato di lacune normative che devono essere colmate per garantire il pieno allineamento del diritto dell’Unione alla convenzione 13 . La presente proposta intende colmare tali lacune, che riguardano i seguenti aspetti:

importazione del mercurio;

esportazione di determinati prodotti con aggiunta di mercurio;

uso del mercurio in taluni processi di fabbricazione;

nuovi usi di mercurio in prodotti e processi di fabbricazione;

uso del mercurio nell’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e

uso del mercurio nell’amalgama dentale.

A fini di chiarezza del diritto, gli obblighi derivanti dalla convenzione che non sono ancora stati recepiti nel diritto dell’UE dovrebbero essere integrati in un unico atto giuridico.

A tal fine, il regolamento (CE) n. 1102/2008, ad oggi l’unico atto giuridico dell’Unione sul mercurio, dovrebbe costituire la base di tale atto unico. Tuttavia, data la natura e la portata delle modifiche necessarie al regolamento (CE) n. 1102/2008, e la necessità di migliorare la coerenza e la chiarezza giuridica, la presente proposta lo abroga e lo sostituisce, facendo propri i suoi obblighi sostanziali, qualora siano ancora necessari.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La presente iniziativa è coerente con il settimo programma di azione in materia di ambiente 14  che stabilisce l’obiettivo a lungo termine di un ambiente non tossico e sancisce, a tal fine, che sono necessarie azioni volte a garantire la riduzione al minimo dei significativi effetti negativi delle sostanze chimiche sulla salute umana e l’ambiente entro il 2020.

Gli obiettivi della presente iniziativa sono coerenti anche con gli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, grazie agli incentivi all’innovazione in termini di sviluppo di prodotti e processi di fabbricazione privi di mercurio. Promuovendo le ratifiche della convenzione e la sua entrata in vigore, la presente proposta contribuirà a creare condizioni paritarie per i processi industriali che impiegano o emettono involontariamente mercurio e suoi composti e la fabbricazione e il commercio di prodotti con aggiunta di mercurio. In tal modo sarà incentivata la competitività dell’industria dell’Unione, a maggior ragione dato che le sue disposizioni rispecchiano l’acquis dell’Unione.

Ove possibile, inoltre, vengono perseguiti la semplificazione e il chiarimento dell’acquis per consentire un’attuazione più adeguata.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni delle parti interessate

Le autorità degli Stati membri e i portatori di interessi sono stati consultati nell’ambito di due studi condotti dalla Commissione 15 , 16  e nel corso di un seminario svoltosi a Bruxelles il 7 luglio 2014, in seguito al quale è stata pubblicata anche una richiesta di informazioni complementari su questioni specifiche 17 . Tutti i contributi scritti pervenuti sono stati pubblicati sul sito internet della Commissione 18 . Un’ampia consultazione pubblica online si è svolta inoltre dal 14 agosto al 14 novembre 2014 e è stata pubblicizzata sulla base di un questionario 19 sulla pagina “La vostra voce in Europa” 20 . Obiettivo della consultazione pubblica era comprendere meglio i pareri dei portatori di interessi pubblici e degli Stati membri in merito alla ratifica della convenzione e alle questioni specifiche relative al suo recepimento e alla sua attuazione, in particolare rispetto agli ambiti in cui la normativa dell’Unione deve essere allineata alla convenzione. Ne erano destinatari i cittadini, le autorità pubbliche, gli enti di ricerca, il mondo accademico, le organizzazioni non governative/senza fini di lucro, le società di consulenza, le imprese private e le loro organizzazioni rappresentative. I portatori di interessi e il pubblico in generale si sono trovati d’accordo nell’affermare che l’Unione dovrebbe ratificare la convenzione di Minamata. Nell’elaborare la presente proposta, sono state prese in considerazione le questioni specifiche sollevate dai portatori di interessi.

Risultato della valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto ha concluso che la ratifica e l’attuazione della convenzione di Minamata garantiranno all’UE significativi benefici ambientali e per la salute umana, dovuti principalmente alla prevista riduzione delle emissioni di mercurio originate in altre zone del mondo. In particolare,

una volta attuate, le importanti disposizioni della convenzione concernenti, tra l’altro, l’applicazione delle migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni dei grandi impianti industriali, l’abbandono progressivo dell’estrazione primaria combinato al divieto di nuove estrazioni primarie o l’istituzione di restrizioni all’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala dovrebbero avere un grande impatto ambientale positivo sia globalmente che a livello di Unione. Tali attività in pratica non esistono nell’UE oppure sono già regolamentate. Ciò consentirà all’Unione di conseguire i propri obiettivi in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana, come indicato nella strategia comunitaria sul mercurio del 2005 (in seguito “la strategia”) 21 .

Con l’attuazione della convenzione, i paesi terzi applicheranno a molte attività industriali norme analoghe a quelle attualmente in vigore nell’Unione, contribuendo a risolvere il problema dei potenziali vantaggi competitivi di cui beneficiano le imprese in paesi terzi che sono soggette a norme ambientali meno rigorose (o addirittura inesistenti) ed eventualmente ad aprire nuovi mercati per le imprese dell’Unione specializzate nelle tecnologie ambientali. A titolo di esempio, le disposizioni della convenzione in materia di emissioni di mercurio da determinate attività industriali obbligheranno numerosi impianti industriali che emettono mercurio su scala mondiale a utilizzare le migliori tecniche disponibili già applicate dalle industrie dell’Unione.

La valutazione d’impatto ha esaminato varie opzioni strategiche per affrontare le sei lacune normative indicate relative alla normativa dell’UE: un’opzione di base che corrisponde a “nessun intervento a livello di UE” e almeno due diverse opzioni per ciascuno dei settori politici pertinenti, vale a dire un’opzione che consiste nel recepimento degli obblighi stabiliti dalla convenzione e un’opzione che consiste nella definizione di requisiti che vanno al di là di quanto richiesto dalla convenzione.

Per quanto riguarda l’uso dell’amalgama dentale, la valutazione d’impatto ha preso in esame la necessità di adottare misure e il loro potenziale impatto:

La decisione della Commissione 2000/532/CE 22 definisce i rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici come pericolosi, di conseguenza essi sono soggetti alle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti 23 . Le emissioni di mercurio provenienti dagli studi odontoiatrici sono inoltre soggette alla normativa dell’Unione sulle acque. Il mercurio è considerato una sostanza pericolosa prioritaria ai sensi dell’allegato X della direttiva quadro sulle acque 24 e di conseguenza il rilascio di questa sostanza nell’acqua deve essere drasticamente ridotto. Dato che l’amalgama rappresenta il secondo più importante uso del mercurio nell’Unione, con un potenziale di inquinamento di circa 75 tonnellate di mercurio all’anno e un potenziale di inquinamento a lungo termine superiore a 1 000 tonnellate 25 , sono necessarie misure specifiche per tale fonte.

La valutazione d’impatto conclude che, alla luce dei dati scientifici disponibili, un divieto di utilizzo dell’amalgama dentale non sarebbe proporzionato, poiché i rischi per la salute causati dall’amalgama dentale non sono chiaramente dimostrati e il costo di un divieto sarebbe elevato. La valutazione indica inoltre che due delle misure incluse nell’elenco proposto nell’ambito della convenzione, e del quale le parti contraenti dovrebbero mantenerne almeno due, consentirebbero di ottenere benefici per l’ambiente e la salute a un costo minore, vale a dire la limitazione dell’uso dell’amalgama dentale alla forma incapsulata e la promozione dell’uso delle migliori pratiche ambientali negli studi odontoiatrici. Tali misure sono in linea con l’azione 4 della strategia sul mercurio che è stata confermata quale settore prioritario per ulteriori interventi in sede di revisione della strategia nel 2010. Le misure ridurrebbero l’esposizione di dentisti e pazienti alle emissioni di mercurio e garantirebbero una drastica riduzione delle emissioni di mercurio nei sistemi fognari e nell’ambiente tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Si prevede inoltre la creazione di nuovi posti di lavoro nelle società coinvolte nella produzione, nell’installazione e nella manutenzione di separatori di amalgama e nelle società specializzate nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti contenenti mercurio.

Sebbene siano qualificabili come microimprese, la maggior parte delle imprese coinvolte non sarebbe colpita in modo sproporzionato dalla misure proposte, poiché (1) dato il tipo di attività non risentirebbe della concorrenza con imprese più grandi, (2) i costi di attuazione della misura sono limitati e richiederebbero solo un basso livello di investimenti e (3) non è prevista la perdita di posti di lavoro nel settore odontoiatrico. Inoltre, tali misure costituiscono buone prassi promosse 26 dal Consiglio europeo dei dentisti e la maggior parte dei professionisti le ha già attuate. Tuttavia, dato che tali imprese necessiterebbero di tempo per adeguarsi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, la data proposta per conformarsi a tali misure è un anno dopo quella prevista per le altre misure coperte dal presente regolamento. Infine, l’obbligo di utilizzare l’amalgama in forma incapsulata non causerebbe oneri aggiuntivi per i dentisti che hanno scelto di non utilizzare l’amalgama dentale.

Per quanto riguarda le altre lacune, l’analisi effettuata nella valutazione dell’impatto è giunta alle seguenti conclusioni.

Restrizioni all’importazione di mercurio: restrizioni agli scambi che vadano oltre gli obblighi della convenzione, vale a dire che fissare un divieto incondizionato all’importazione di mercurio (anziché consentire l’importazione di mercurio a determinate condizioni relative al luogo di origine e la fonte del mercurio importato) non sarebbe giustificato in quanto esso sarebbe più oneroso per le imprese dell’Unione e non avrebbe alcun significativo vantaggio ambientale.

Restrizioni all’esportazione di determinati prodotti con aggiunta di mercurio: restrizioni agli scambi che vadano oltre quelle previste dalla convenzione, vale a dire vietare l’esportazione di prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a norme più restrittive dell’Unione relativamente al loro contenuto di mercurio rispetto a quelle previste dalla convenzione (anziché vietare solo le esportazioni di prodotti con aggiunta di mercurio che non soddisfano gli obblighi della convenzione), non sarebbe giustificato, dato che il loro contenuto di mercurio e le emissioni nell’ambiente rimarrebbero sostanzialmente invariati e che le emissioni di mercurio potrebbero, per effetto di tale divieto, aumentare nei paesi terzi.

Limitare l’uso del mercurio in taluni processi di fabbricazione: l’istituzione di un divieto assoluto di utilizzare il mercurio per la produzione di etilato o metilato di sodio o potassio (anziché di obblighi che limitano l’uso e le emissioni di mercurio, come previsto dalla convenzione) non sarebbe giustificata data la necessità delle imprese di essere approvvigionate di determinate sostanze chimiche, per le quali la disponibilità di processi di produzione privi di mercurio non potrebbe essere dimostrata.

limitare l’uso del mercurio in nuovi processi di fabbricazione e prodotti: la convenzione stabilisce solo che le parti contraenti adottino misure intese a scoraggiare lo sviluppo di nuovi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio e la produzione e l’immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio. L’istituzione di un divieto condizionale applicabile a tali processi e prodotti darebbe migliori risultati ambientali ed economici, in quanto invierebbe un segnale forte, riducendo pertanto il rischio che gli operatori economici si impegnino in costose attività di sviluppo di tali prodotti o processi, che probabilmente sarebbero vietate in seguito.

Limitare l’uso del mercurio nell’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala: dato che la Francia, in quanto unico Stato membro interessato, ha già adottato misure per vietare l’uso del mercurio nell’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala, per l’Unione è quindi sufficiente recepire semplicemente l’obbligo di elaborare e rivedere un piano di azione nazionale conforme alla convenzione.

Sul piano economico il costo complessivo delle opzioni summenzionate, che nella valutazione d’impatto sono state indicate come le opzioni privilegiate, è compreso fra 13 e 135 milioni EUR/anno, soprattutto a causa dei costi delle misure relative all’uso del mercurio nei processi di fabbricazione e nell’amalgama dentale.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Sebbene il regolamento (CE) n. 1102/2008 rappresenti il punto di partenza della presente proposta, è opportuno abrogarlo e sostituirlo a fini di chiarezza giuridica. L’allegato IV contiene la tavola di concordanza.

Gli articoli 1 e 2 precisano l’oggetto della proposta e contengono le definizioni dei principali termini utilizzati nell’atto.

L’articolo 3, in combinato disposto con l’allegato I, stabilisce un divieto di esportazione dall’Unione di mercurio, di vari composti del mercurio e di miscele di mercurio con altre sostanze, salvo i composti del mercurio che possono ancora essere esportati se destinati ad attività di ricerca in laboratorio. Il divieto esiste già dal marzo 2011 in applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1102/2008 e integra quello previsto dal regolamento (UE) n. 649/2012. Questo articolo recepisce l’articolo 3, paragrafo 6, della convenzione di Minamata, letto in combinato disposto con il suo articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera a).

L’articolo 4 vieta l’importazione nell’Unione di mercurio destinato all’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e impone un divieto condizionale all’importazione nell’Unione di mercurio e di miscele destinate ad altri usi. Tale divieto non si applica alle importazioni di mercurio e di miscele ai fini del loro smaltimento definitivo in quanto rifiuti, all’importazione di mercurio da paesi firmatari della convenzione di Minamata, se il mercurio proviene da una fonte di estrazione mineraria primaria ancora autorizzata a norma dell’articolo 3, paragrafo 4 della convenzione, all’importazione di mercurio proveniente da paesi che non hanno sottoscritto la convenzione, a condizione che il mercurio importato non derivi da attività di estrazione primaria né dal settore dei cloruri alcalini e che l’importazione sia stata autorizzata per iscritto. Per semplificare l’attività amministrativa e impedire un aumento degli oneri amministrativi, l’articolo 4, paragrafo 3, specifica che le autorità nazionali competenti designate a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 sono anch’esse responsabili dell’attuazione e del controllo di tale divieto.

L’articolo 5, letto in combinato disposto con l’allegato II, recepisce l’articolo 4, paragrafo 1 e l’allegato A (parte I) della convenzione di Minamata. Esso vieta, a partire dal 1º gennaio 2021, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio. L’articolo 5 si applica come complemento e fatte salve le disposizioni dell’acquis dell’UE che stabiliscono già restrizioni in materia di immissione sul mercato e che fissano requisiti più rigorosi in termini, ad esempio, di contenuto massimo di mercurio di questi prodotti, come previsto, tra l’altro, nella direttiva 2006/66/CE.

L’articolo 6 prevede la possibilità di adottare decisioni di esecuzione della Commissione che stabiliscono i formulari commerciali che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare per attuare gli articoli 3 e 4, come seguito delle decisioni che saranno adottate dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata, a norma dell’articolo 3, paragrafo 12, della convenzione.

L’articolo 7, letto in combinato disposto con l’allegato III, recepisce l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l’allegato B della convenzione di Minamata. Vieta l’uso del mercurio e dei composti del mercurio come catalizzatori nella produzione di acetaldeide e del cloruro di vinile monomero a decorrere dal 1º gennaio 2019. Per quanto riguarda gli impianti che producono metilato o etilato di sodio o di potassio, utilizzando un processo basato sul mercurio, l’articolo stabilisce restrizioni all’uso del mercurio proveniente dall’estrazione primaria e alle emissioni di mercurio e di suoi composti nell’ambiente, vietando al contempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi aumento della capacità di produzione o qualsiasi messa in funzione di nuovi impianti. L’articolo 7, paragrafo 3, prevede la possibilità di adottare atti delegati della Commissione come mezzo per recepire le decisioni della conferenza delle parti che stabiliscano i requisiti relativi allo stoccaggio provvisorio del mercurio e dei composti del mercurio se approvato dall’Unione, il che consente di mantenere l’applicazione della procedura legislativa ordinaria in assenza di una posizione dell’Unione a favore della decisione della conferenza delle parti o nel caso in cui l’Unione vi si fosse opposta.

L’articolo 8 recepisce l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 5, paragrafi 4 e 9, della convenzione. Stabilisce un divieto di fabbricazione e immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio che non erano notoriamente utilizzati prima della data di applicazione della presente proposta, nonché il divieto di attuare processi di fabbricazione che non esistevano prima di tale data. L’articolo 8, paragrafi 3 e 4, stabilisce un meccanismo in base al quale i nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione potrebbero ancora essere autorizzati mediante un atto di esecuzione della Commissione adottato sulla base di una valutazione dei loro vantaggi per l’ambiente e la salute umana e della disponibilità di alternative senza mercurio che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.

A norma dell’articolo 7 della convenzione, l’articolo 9 letto in combinato disposto con l’allegato IV prevede che gli Stati membri in cui si verificano estrazioni dell’oro a livello artigianale e su piccola scala debbano adottare misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare l’uso e le emissioni di mercurio e dei suoi composti derivanti da tali attività e debbano elaborare e attuare un piano nazionale pertinente.

L’articolo 10, recepisce l’articolo 4, paragrafo 3 e l’allegato A (parte II) della convenzione di Minamata. Stabilisce che l’amalgama dentale possa essere utilizzato esclusivamente in forma incapsulata e che gli studi odontoiatrici siano dotati di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere residui di amalgama contenenti mercurio a decorrere dal 1º gennaio 2019. Invita gli Stati membri a rispettare le pertinenti norme EN, nella versione modificata più di recente, comprese le norme EN ISO 138987 27 , EN ISO 24234 28 ed EN 1641:2009 29 o qualsiasi altra norma nazionale o internazionale che garantisca un livello equivalente di raccolta del residuo di amalgama e di qualità delle capsule di amalgama.

L’articolo 11, che riprende l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1102/2008, stabilisce che il mercurio non più utilizzato dall’industria dei cloro-alcali o generato dalla purificazione del gas naturale o dall’estrazione e dalla fusione di metalli non ferrosi o che viene estratto dal cinabro è da considerare come un rifiuto che deve essere smaltito.

L’articolo 12 si basa sull’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1102/2008 e stabilisce che le imprese che esercitano attività di cui all’articolo 11 sono tenute a fornire ogni anno alle autorità nazionali competenti le informazioni riguardanti in particolare la quantità di mercurio immagazzinato in ciascun impianto in questione e la quantità di mercurio inviata ai siti di stoccaggio temporanei o permanenti dei rifiuti del mercurio. L’articolo 12, paragrafo 2, stabilisce che le informazioni debbano essere comunicate utilizzando la categoria di rifiuti e i codici NACE pertinenti, come stabilito dal regolamento (CE) n. 2150/2002 30 . L’articolo 12, paragrafo 3, specifica che gli impianti che producono cloro-alcali utilizzando cellule di mercurio non dovranno più trasmettere le informazioni in questione dopo l’eliminazione di tutte queste cellule in conformità alla decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione 31 e il trasferimento di tutti i rifiuti di mercurio a un impianto di stoccaggio.

L’articolo 13 stabilisce che i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente o in via permanente in impianti di stoccaggio sotterranei e immagazzinati temporaneamente in impianti di stoccaggio in superficie e precisa, a tal fine, che gli obblighi imposti dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti di mercurio sono applicabili allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio in impianti di stoccaggio sotterranei.

Gli articoli 14 e 20 stabiliscono le disposizioni concernenti le sanzioni applicabili alle violazioni della presente proposta, la data di entrata in vigore e la data di applicazione.

L’articolo 15 recepisce l’articolo 21 della convenzione di Minamata e stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di elaborare, aggiornare e pubblicare una relazione contenente tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione della presente proposta, le informazioni che devono essere comunicate per conformarsi al citato articolo 21, una sintesi delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 12 della presente proposta in materia di rifiuti di mercurio provenienti da fonti importanti e le informazioni sulle considerevoli scorte di mercurio che esistono eventualmente nel territorio di ciascuno Stato membro. Questa disposizione precisa che la Commissione deve essere informata di tale relazione e degli aggiornamenti entro un mese dalla loro pubblicazione. L’articolo 15, paragrafo 2, prevede l’adozione da parte della Commissione di un atto di esecuzione che istituisca i questionari per aiutare gli Stati membri a comunicare le informazioni pertinenti alla Commissione precisando quali informazioni dettagliate dovranno essere presentate, comprese le informazioni sugli indicatori chiave di performance, in quale forma ed entro quali termini.

L’articolo 16 prevede la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati che modificherebbero gli allegati da I a IV della presente proposta al fine di recepire le pertinenti decisioni adottate dalla conferenza delle parti se sostenute dall’Unione, il che consente di mantenere l’applicazione della procedura legislativa ordinaria in assenza di una posizione dell’Unione a favore della decisione della conferenza delle parti o nel caso in cui l’Unione vi si fosse opposta.

Gli articoli 17 e 18 sono testi standard per l’esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi degli articoli 7, paragrafo 3, e 16 e per la procedura di comitato ai fini dell’adozione di atti di esecuzione di cui agli articoli 6, 8, paragrafo 4, e 15, paragrafo 2.

L’articolo 19 stabilisce che il regolamento (CE) n. 1102/2008 sarà sostituito e abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2018, data in cui la presente proposta inizierà ad applicarsi e che i riferimenti al regolamento (CE) n. 1102/2008 devono intendersi come riferimenti alla presente proposta.

Base giuridica

Come il regolamento (CE) n. 1102/2008, la presente proposta mira a proteggere l’ambiente e la salute umana e a garantire l’uniformità dei suoi aspetti commerciali (divieto di esportazione e importazione e restrizioni in materia di mercurio, composti del mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio). Di conseguenza la presente proposta dispone di una doppia base giuridica, vale a dire gli articoli 192, paragrafo 1, e 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità e scelta dello strumento

La presente proposta intende recepire nell’acquis dell’Unione le disposizioni della convenzione di Minamata che non sono ancora coperte dalla normativa dell’UE, al fine di consentire all’Unione e agli Stati membri di ratificare e attuare tale convenzione.

A questo proposito, il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la presente proposta non ricade interamente nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione.

Gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri. Per affrontare la questione dell’inquinamento da mercurio e dell’esposizione al mercurio nell’Unione, ogni Stato membro deve, tra le altre misure, applicare un divieto di esportare il mercurio, i suoi composti e taluni prodotti con aggiunta di mercurio e un divieto condizionato all’importazione di mercurio. Queste misure di natura commerciale possono essere recepite e attuate solo sulla base di disposizioni dell’Unione, dato che le misure nel settore della politica commerciale comune rientrano nell’ambito di competenza esclusiva dell’Unione europea, conformemente all’articolo 3, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le disposizioni non commerciali della presente proposta sull’uso del mercurio in processi di fabbricazione nuovi ed esistenti e in nuovi prodotti, sul controllo delle emissioni di mercurio nell’ambiente e sullo stoccaggio del mercurio e la gestione dei rifiuti di mercurio, appartengono alla categoria delle competenze condivise tra l’Unione e gli Stati membri, vale a dire la tutela della salute umana e dell’ambiente. Considerando che, come indicato sopra, la tutela dell’ambiente e della salute umana dall’inquinamento da mercurio e dall’esposizione allo stesso è già ampiamente disciplinata a livello di Unione europea, un intervento dell’Unione è giustificato. Per quanto riguarda le disposizioni della convenzione sulle estrazioni dell’oro a livello artigianale e su piccola scala, la presente proposta prevede che lo Stato membro interessato possa scegliere la combinazione ottimale di misure da attuare per conseguire i pertinenti obiettivi.

La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Lo strumento giuridico scelto è il regolamento, in quanto la proposta stabilisce disposizioni concernenti, ad esempio, gli scambi e i prodotti con aggiunta di mercurio, che necessitano di un’attuazione uniforme in tutta l’Unione, lasciando al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di conformità alle disposizioni concernenti i processi di fabbricazione e l’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e le loro modalità di applicazione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta legislativa non incide sul bilancio.

2016/0023 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 32 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 33 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il mercurio è una sostanza altamente tossica che rappresenta una minaccia grave e globale per la salute umana, anche a causa del metilmercurio contenuto nel pesce e nei frutti di mare, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Vista la natura transfrontaliera dell’inquinamento da mercurio, tra il 40% e l’80% dei depositi complessivi di mercurio nell’Unione proviene da oltre i suoi confini e giustifica pertanto un’azione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

(2)La maggior parte delle emissioni di mercurio e dei rischi associati all’esposizione deriva da attività antropiche, compresa l’estrazione e la trasformazione primaria di mercurio, l’uso di mercurio in prodotti, processi industriali ed estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e le emissioni di mercurio provenienti in particolare dalla combustione del carbone e dalla gestione dei rifiuti di mercurio.

(3)Il settimo programma di azione in materia di ambiente adottato con la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 stabilisce l’obiettivo a lungo termine di un ambiente non tossico e, a tal fine, dichiara che è necessario agire per garantire la riduzione al minimo entro il 2020 dei significativi effetti negativi delle sostanze chimiche sulla salute umana e l’ambiente.

(4)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata “Strategia comunitaria sul mercurio” 35 (in seguito “la strategia”), riveduta nel 2010 36 , mira a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare definitivamente le emissioni globali di mercurio di origine antropica nell’aria, nell’acqua e nel suolo.

(5)Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti progressi significativi nell’Unione nell’ambito della gestione del mercurio in seguito all’adozione della strategia e di numerose misure riguardanti le emissioni, l’approvvigionamento, la domanda e l’uso del mercurio nonché la gestione delle eccedenze e delle scorte di mercurio.

(6)La strategia stabilisce che la negoziazione e la conclusione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante debba essere una priorità, dato che l’azione dell’Unione non può, da sola, garantire una protezione efficace dei cittadini dell’Unione dagli effetti negativi del mercurio sulla salute.

(7)L’11 ottobre 2013 l’Unione e 26 Stati membri hanno firmato a Kumamoto la convenzione di Minamata sul mercurio (in seguito “la convenzione”) 37 . L’Unione e tutti i suoi Stati membri si sono pertanto impegnati a concluderla, recepirla e attuarla 38 .

(8)La rapida ratifica della convenzione da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri incoraggerà i principali utilizzatori e produttori di emissioni di mercurio a livello mondiale, che sono firmatari della convenzione, a ratificarla e ad applicarla.

(9)Dato che la legislazione dell’Unione ha già recepito numerosi obblighi sanciti dalla convenzione, il presente regolamento dovrebbe solo stabilire le disposizioni che integrano l’acquis dell’Unione e che sono necessarie a garantirne il pieno allineamento con la convenzione e, di conseguenza, a consentire all’Unione e ai suoi Stati membri di ratificarla e attuarla.

(10)Il divieto di esportare mercurio stabilito dal regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 dovrebbe essere integrato da restrizioni all’importazione di mercurio a seconda della fonte, della destinazione e del luogo di origine di mercurio. Le autorità nazionali designate in conformità al regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 dovrebbero svolgere le funzioni amministrative connesse all’attuazione di tali restrizioni.

(11)È opportuno vietare l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio che rappresentano una quota significativa dell’uso del mercurio e dei suoi composti all’interno dell’Unione.

(12)Il presente regolamento dovrebbe pertanto disporre di una doppia base giuridica, gli articoli 192, paragrafo 1, e 207 del TFUE, dato che intende proteggere l’ambiente e la salute umana e a garantire l’uniformità dei suoi aspetti commerciali (divieto di esportazione e importazione e restrizioni in materia di mercurio, composti del mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio).

(13)Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni dell’acquis dell’Unione applicabile che stabilisce obblighi più rigorosi per tali prodotti, anche in termini di contenuto massimo di mercurio.

(14)In mancanza di pertinenti processi di produzione privi di mercurio dovrebbero essere definite le condizioni operative per la produzione di metilato di sodio, di potassio o di etilato che comportano l’uso di mercurio.

(15)La produzione e l’immissione sul mercato di nuovi i prodotti con aggiunta di mercurio e l’introduzione di nuovi processi di fabbricazione a base di mercurio aumenterebbero l’utilizzo del mercurio e dei suoi composti e le emissioni di mercurio nell’Unione. Queste nuove attività dovrebbero pertanto essere vietate, a meno che una valutazione dimostri che tali usi comporterebbero importanti benefici per la salute e l’ambiente e che non esistono alternative tecnicamente ed economicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici.

(16)L’uso del mercurio e dei suoi composti nell’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala rappresenta una percentuale importante degli impieghi e delle emissioni di mercurio a livello mondiale e dovrebbe quindi essere regolamentato.

(17)L’uso dell’amalgama dentale in forma incapsulata e l’utilizzo dei separatori di amalgama dovrebbero essere resi obbligatori per proteggere i dentisti e i pazienti dall’esposizione al mercurio e per garantire che gli scarti del mercurio non vengano rilasciati nell’ambiente, bensì raccolti e sottoposti a una corretta gestione dei rifiuti. Data la dimensione delle imprese del settore odontoiatrico interessato da questo cambiamento, è opportuno concedere un periodo di tempo sufficiente per l’adeguamento alle nuove disposizioni.

(18)È opportuno applicare la maggior parte dei criteri stabiliti nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio 41 per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio in impianti di stoccaggio sotterranei. L’applicabilità di alcuni di questi criteri dovrebbe dipendere dalle caratteristiche specifiche di ciascun impianto di stoccaggio sotterraneo, come stabilito dalle autorità competenti degli Stati membri responsabili dell’attuazione della direttiva 1999/31/CE.

(19)Al fine di allineare la legislazione dell’Unione alle decisioni della conferenza delle parti della convenzione sostenuta dall’Unione, il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto concerne la modifica degli allegati del presente regolamento e l’integrazione del presente regolamento con i requisiti tecnici per lo stoccaggio ecocompatibile del mercurio e dei suoi composti. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(20)Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda il divieto o l’autorizzazione di nuovi prodotti e processi che utilizzano mercurio e gli obblighi di segnalazione, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 .

(21)Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente al presente regolamento e ne dovrebbero assicurare l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(22)Data la natura e la portata delle modifiche necessarie al regolamento (CE) n. 1102/2008 e per migliorare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa, è opportuno sostituire tale regolamento.

(23)Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici interessati dal presente regolamento un tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo regime stabilito dal presente regolamento, quest’ultimo deve applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018.

(24)Dato che l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dal mercurio, per mezzo di un divieto all’esportazione e all’importazione di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, di restrizioni all’uso del mercurio nei processi di fabbricazione, nei prodotti, nell’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala e nell’amalgama dentale e di obblighi applicabili ai rifiuti di mercurio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, data la natura transfrontaliera dell’inquinamento da mercurio e la natura delle misure da adottare, può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, l’Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative agli scambi, alla fabbricazione, all’uso e allo stoccaggio temporaneo del mercurio, dei composti del mercurio, delle miscele, dei prodotti con aggiunta di mercurio e alla gestione dei rifiuti di mercurio.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.“mercurio”, il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);

2.“prodotto con aggiunta di mercurio”, un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio e/o composti del mercurio che sono stati aggiunti intenzionalmente;

3.“rifiuti di mercurio”, il mercurio che è considerato un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 43 ;

4.“esportazione”, una delle seguenti accezioni:

(a)    l’esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni specificate all’articolo 28, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

(b)la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all’articolo 28, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito unionale esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione;

5.“importazione”, l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione;

6.“estrazione primaria di mercurio”, l’attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato.

Capo II
Restrizioni agli
scambi e alla produzione di mercurio, componenti del mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio

Articolo 3
Restrizioni all’esportazione

1.L’esportazione del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di cui all’allegato I è vietata.

Il primo comma non si applica all’esportazione dei composti del mercurio di cui all’allegato I per attività di ricerca in laboratorio.

2.È vietata l’esportazione di miscele di mercurio non elencate all’allegato I ai fini del recupero del mercurio.

Articolo 4
Restrizioni all’importazione

1.È vietata l’importazione del mercurio e delle miscele di cui all’allegato I per usi diversi dallo smaltimento come rifiuti.

In deroga al primo comma, l’importazione è consentita nei seguenti casi:

il paese esportatore è parte contraente della convenzione e il mercurio esportato non proviene da estrazione primaria di mercurio, come stabilito all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione;

il paese esportatore che non è parte contraente della convenzione ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio e dall’industria dei cloro-alcali e lo Stato membro di importazione ha concesso la propria autorizzazione scritta all’importazione.

2.È vietata l’importazione di mercurio da utilizzare nell’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala.

3.L’autorità o le autorità nazionali designate a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 649/2012 svolgono le funzioni amministrative derivanti dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5
Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio

1.Fatte salve prescrizioni più rigorose stabilite in altri atti legislativi applicabili dell’Unione, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2021.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai seguenti prodotti con aggiunta di mercurio:

prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;

prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;

Articolo 6
Formulari di importazione ed esportazione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono i formulari da utilizzare per l’applicazione degli articoli 3 e 4.

Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Capo III
Restrizioni all’uso e allo stoccaggi
o del mercurio e dei componenti del mercurio

Articolo 7
Attività industriali

1.L’uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dell’allegato III è vietata a decorrere dalle date ivi indicate.

2.L’uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte II dell’allegato III è consentita solo alle condizioni ivi stabilite.

3.Lo stoccaggio temporaneo di mercurio e composti del mercurio deve essere effettuato in modo ecologicamente corretto.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17, affinché indichi i requisiti adottati dalla conferenza delle parti contraenti della convenzione per lo stoccaggio provvisorio ecocompatibile del mercurio e dei composti del mercurio, dato che l’Unione ha sostenuto la decisione in questione.

Articolo 8
Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione

1.La fabbricazione e l’immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio che non erano notoriamente utilizzati prima del 1º gennaio 2018 sono vietate.

2. I processi di fabbricazione che comportano l’uso di mercurio e/o di composti del mercurio che non esistevano prima del 1º gennaio 2018 sono vietati.

Il presente paragrafo non si applica ai processi di fabbricazione e/o che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un operatore economico intende fabbricare e/o immettere sul mercato un nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o applicare un nuovo processo di fabbricazione, l’operatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro interessato e fornisce loro la documentazione seguente:

una descrizione tecnica del prodotto o processo in questione;

una valutazione dei rischi per l’ambiente e la salute;

una spiegazione dettagliata del modo in cui tale prodotto o processo devono essere fabbricati, utilizzati e applicati per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana.

4.In seguito alle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, la Commissione verifica in particolare se è stato dimostrato che il nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o processo di fabbricazione è in grado di apportare importanti benefici per la salute e l’ambiente e che non esistono alternative tecnicamente ed economicamente praticabili prive di mercurio che garantiscano gli stessi benefici.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono se i nuovi prodotti con aggiunta di mercurio o i nuovi processi di fabbricazione sono autorizzati.

Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 9
Attività di estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala

Gli Stati membri in cui si svolgono attività non irrilevanti di estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala sono tenuti a:

adottare misure per ridurre e, ove possibile, eliminare, l’uso del mercurio e dei suoi composti nonché le emissioni e il rilascio di mercurio nell’ambiente derivanti da attività quali l’estrazione e la lavorazione;

elaborare e attuare un piano d’azione nazionale ai sensi dell’allegato IV;

Articolo 10
Amalgama dentale

1.A decorrere dal 1º gennaio 2019 l’amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata.

2.A decorrere dal 1º gennaio 2019 gli studi odontoiatrici devono dotarsi di separatori di amalgama volti a trattenere e raccogliere le particelle di amalgama. I separatori devono essere soggetti alla manutenzione prevista per garantire un elevato livello di raccolta.

3.Le capsule e i separatori di amalgama che rispettano le norme armonizzate EN o altre norme nazionali o internazionali che garantiscono un livello equivalente di qualità e di raccolta sono considerati conformi alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2.

Capo IV
Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di mercurio

Articolo 11
Rifiuti di mercurio

Fatta salva la decisione n. 2000/532/CE della Commissione 44 , le seguenti sostanze devono essere considerate rifiuti e smaltite senza rischi per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente a norma della direttiva 2008/98/CE:

(a)il mercurio non più utilizzato dall’industria dei cloro-alcali;

(b)il mercurio generato dalla purificazione del gas naturale;

(c)il mercurio generato mediante operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;

(d)il mercurio estratto dal cinabro nell’Unione.

Articolo 12
Trasmissione di informazioni sui rifiuti di mercurio prodotti da fonti considerevoli

1.Ogni anno entro il 31 maggio le imprese che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11, lettere a), b) e c), trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun impianto e inviata ai singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l’ubicazione e le coordinate di tali impianti.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 .

3.L’obbligo stabilito ai paragrafi 1 e 2 cessa di essere applicabile alle imprese che gestiscono impianti di cloro-alcali l’anno successivo all’eliminazione di tutte le cellule di mercurio in conformità alla decisione di esecuzione n. 2013/732/UE della Commissione 46 e alla consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Articolo 13
Smaltimento dei rifiuti di mercurio

1.In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati in uno dei seguenti modi:

(a)temporaneamente per più di un anno o permanentemente in miniere di sale adatte allo smaltimento del mercurio o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente a quello delle miniere di sale;

(b)temporaneamente in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo del mercurio.

2.I requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti contenenti mercurio, stabiliti negli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE, si applicano alle strutture di stoccaggio permanente di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, alle seguenti condizioni di cui ai seguenti allegati di tale direttiva:

(a)si applicano l’allegato I, sezione 8 (primo, terzo e quinto trattino) e l’allegato II della direttiva 1999/31/CE;

(b)l’allegato I, sezione 8 (secondo, quarto e sesto trattino) e l’allegato III, sezione 6, della direttiva 1999/31/CE si applicano solo se ritenuti adeguati dalle autorità competenti degli Stati membri responsabili dell’attuazione di tale direttiva.

Capo V
Sanzioni e relazioni

Articolo 14
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il [xxx], le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 15
Relazione

1.Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano online una relazione contenente le seguenti informazioni:

(a)informazioni relative all’applicazione del presente regolamento;

(b)informazioni necessarie per l’adempimento da parte dell’Unione e degli Stati membri dell’obbligo di relazione stabilito dall’articolo 21 della convenzione di Minamata;

(c)una sintesi delle informazioni raccolte conformemente all’articolo 12;

(d)un elenco delle scorte di mercurio superiori a 50 tonnellate, situate nel proprio territorio e, qualora gli Stati membri ne siano a conoscenza, un elenco delle fonti di approvvigionamento del mercurio che generano scorte annue di mercurio superiori a 10 tonnellate.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la propria relazione e i propri aggiornamenti entro un mese dalla loro pubblicazione.

2.La Commissione adotta questionari adeguati per precisare il contenuto, le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione da inserire nella relazione di cui al paragrafo 1 nonché il formato di tale relazione e il calendario per la sua pubblicazione e i suoi aggiornamenti.

I questionari possono anche organizzare le relazioni in modo da consentire all’Unione di fornire al segretariato della convenzione un’unica relazione presentata a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che forniscono un modello per tali questionari e mettono a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico per la presentazione delle relazioni.

Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Capo VI
Poteri delegati e competenze di esecuzione

Articolo 16
Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 per modificare gli allegati I, II, III e IV al fine di recepire le decisioni adottate dalla conferenza delle parti contraenti della convenzione, dato che l’Unione ha sostenuto la decisione in questione.

Articolo 17
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 16 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L’atto delegato adottato in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18
Procedura di comitato

1.Per l’adozione dei formulari di importazione e di esportazione, a norma dell’articolo 6, di una decisione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, e dei questionari a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VII
Disposizioni finali

Articolo 19
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1102/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Il presidente    Il presidente

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Il Portogallo e l’Estonia non hanno firmato la convenzione di Minamata.
(2)

   Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75).

(3) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(4)

   Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)

   Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)

   Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(7) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(8) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
(9) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(10) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(11) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(12) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(13) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d’impatto che accompagna i documenti Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 e Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio, SWD [2016] 17 final.
(14) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(15) ICF, COWI, BiPRO, Garrigues (2015). Study on EU Implementation of the Minamata Convention on Mercury (marzo 2015)
(16) COWI, BiPRO (2015). Ratification of the Minamata Convention by the EU - Complementary Assessment of the Mercury Export Ban (giugno 2015).
(17) http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/InfoRequest.pdf  
(18) http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/ratification_en.htm  
(19) Questionario disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/MinamataConvention.pdf  
(20) http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations  
(21) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Strategia comunitaria sul mercurio, del 28 gennaio 2005 {SEC(2005) 20 definitivo}.
(22) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(23) Cfr. supra, n. 11.
(24) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(25) Quantità di mercurio stimata nella bocca delle persone sotto forma di amalgama dentale nell’UE.
(26) Risoluzione del Consiglio europeo dei dentisti sulla pratica responsabile (2011).
(27) Norma europea EN ISO 13897, Dentistry – Amalgam capsules (ISO 1397:2003), maggio 2004.
(28) Norma europea EN ISO 24234:2015, Dentistry – Dental amalgam (ISO 24234:2015), gennaio 2015.
(29) Norma europea EN 1641:2009, Dentistry – Medical devices for dentistry – Materials, ottobre 2009.
(30) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).
(31) Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell’11.12.2013, pag. 34).
(32) GU C del , pag. .
(33) GU C del , pag. .
(34) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(35) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Strategia comunitaria sul mercurio, del 28 gennaio 2005 {SEC(2005) 20 definitivo}.
(36) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 7 dicembre 2010 - Strategia comunitaria sul mercurio, COM(2010) 723 definitivo.
(37) https://treaties.un.org
(38) Decisione xxx del Consiglio, del xx/xx/xx, relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(39) Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75).
(40) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(41) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(42) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(43) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(44) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(45) Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).
(46) Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell’11.12.2013, pag. 34).
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Bruxelles, 2.2.2016

COM(2016) 39 final

ALLEGATI

della proposta di

Regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio
sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008


ALLEGATO I

Composti e miscele del mercurio di cui agli articoli 3 e 4

Composti del mercurio:

(I) Cloruro di mercurio (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)

(II) Ossido di mercurio (HgO, CAS RN 21908-53-2)

Cinabro

Miscele:

miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95% peso/peso;



ALLEGATO II

Prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’articolo 5

Parte A — Prodotti con aggiunta di mercurio

1. Pile, ad eccezione delle pile a bottone all’ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio <2% e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2%

2. Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè).

3. Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore.

4. Le seguenti lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione:

(a)a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina;

(b)a fosfori alosfosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10mg per lampada.

5. Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione.

6. Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici con aggiunta di mercurio:

a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada

b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada;

c) lampade lunghe (> 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada

7. Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui all’allegato V, n. 17, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

8. Pesticidi, biocidi e antisettici topici.

9. I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici sono disponibili nei casi in cui non esistano adeguate alternative prive di mercurio:

a) barometri;

b) igrometri;

c) manometri;

d) termometri;

e) sfigmomanometri;

Questa voce non comprende i seguenti dispositivi di misurazione:

(a)dispositivi di misurazione non elettronici installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione;

(b)dispositivi di misurazione risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;

(c)dispositivi di misurazione esposti al pubblico a fini storici e culturali.

Parte B — Ulteriori prodotti esclusi dall’elenco di cui alla parte A del presente allegato

Interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici e dispositivi di misura, se utilizzati per sostituire un componente di un’attrezzatura più ampia e purché non esistano alternative fattibili prive di mercurio per tale componente, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 e della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .



ALLEGATO III

Obblighi relativi al mercurio applicabili ai processi di produzione

Parte I: divieto di utilizzo del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione

(a)dal 1° gennaio 2019: produzione di acetaldeide

(b)dal 1° gennaio 2019: produzione di cloruro di vinile monomero

Parte II: processi di fabbricazione soggetti a restrizioni nell’uso e nelle emissioni del mercurio e dei suoi composti

Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio

La produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio deve avvenire in conformità alle seguenti prescrizioni:

divieto dell’uso di mercurio derivante da estrazione primaria;

riduzione delle emissioni dirette e indirette di mercurio e di composti del mercurio nell’aria, nell’acqua e nel suolo in termini di tonnellate di sostanze prodotte pari al 50% entro il 2020 rispetto ai livelli del 2010; e

alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la capacità degli impianti che utilizzano mercurio e suoi composti per la produzione di metilato o etilato di sodio o di potassio e che erano in funzione prima di tale data non deve aumentare e non saranno autorizzati nuovi impianti.



ALLEGATO IV

Contenuto del piano nazionale relativo all’estrazione artigianale e su piccola scala dell’oro di cui all’articolo 9

Il piano nazionale comprende le informazioni seguenti:

(a)obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;

(b)misure per l’eliminazione di:

i)amalgami di minerale grezzo;

ii)combustione all’aria aperta di amalgami o di amalgami trattati;

iii)combustione di amalgama nelle zone residenziali; e

iv)lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto mercurio, senza prima eliminarlo;

(c)misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala;

(d)stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell’estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;

(e)strategie di promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell’esposizione a questa sostanza, dell’attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala;

(f)strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala;

(g)strategie per coinvolgere le parti interessate nell’attuazione e lo sviluppo continuo del piano d’azione nazionale;

(h)una strategia di sanità pubblica relativa all’esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d’oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità, che dovrebbe includere, tra l’altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e una campagna di sensibilizzazione attraverso delle strutture sanitarie;

(i)strategie per prevenire l’esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza) al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala;

(j)strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d’oro artigianali e su piccola scala e alle comunità interessate;

(k)un calendario per l’attuazione del piano d’azione nazionale.



ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1102/2008

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

_

Articolo 3, paragrafo 2

_

Articolo 4, paragrafo 1

_

Articolo 4, paragrafo 2

_

Articolo 4, paragrafo 3

_

Articolo 5, paragrafo 1

_

Articolo 5, paragrafo 2

_

Articolo 5, paragrafo 3

_

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4

_

Articolo 7

Articolo 14

Articolo 8, paragrafo 1

_

Articolo 8, paragrafo 2

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Articolo 8, paragrafo 3

_

Articolo 8, paragrafo 4

_

Articolo 8, paragrafo 5

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Articolo 9

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(1) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
(2) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(3) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
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