COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.6.2016
COM(2016) 402 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sugli alimenti destinati agli sportivi
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Document 52016DC0402
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on food intended for sportspeople
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sugli alimenti destinati agli sportivi
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sugli alimenti destinati agli sportivi
COM/2016/0402 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.6.2016
COM(2016) 402 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sugli alimenti destinati agli sportivi
Indice
1. Introduzione
2. Mercato degli alimenti per sportivi
2.1.Prodotti presenti sul mercato, dimensione del mercato, valore e prezzi
2.2.Struttura del mercato, canali di distribuzione
2.3.Commercializzazione degli alimenti per sportivi
3. Consapevolezza dei consumatori e abitudini di consumo
4. Sintesi della legislazione applicabile agli alimenti per sportivi fino al 20 luglio 2016
4.1.Alimenti per sportivi classificati come "prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare"
4.2.Classificazione degli alimenti per sportivi come prodotti alimentari di consumo corrente e loro disciplina in base alle pertinenti disposizioni orizzontali della legislazione alimentare
5. Modifiche introdotte dal regolamento FSG
6. Sintesi delle problematiche connesse agli alimenti per sportivi dopo il 20 luglio 2016
6.1.Aspetti relativi alla sicurezza alimentare
6.2.Aspetti relativi all'informazione dei consumatori
6.3.Aspetti relativi alla composizione
6.4.Aspetti connessi alla notifica richiesta dalle autorità competenti nazionali
6.5.Ulteriori aspetti
7. Sintesi delle posizioni delle autorità competenti nazionali e delle parti interessate
8. Conclusioni
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sugli alimenti destinati agli sportivi
1.Introduzione
Con la presente relazione la Commissione intende soddisfare gli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso [di seguito "il regolamento FSG" (Food for Specific Groups = alimenti destinati a gruppi specifici)] 1 . In virtù di tale articolo la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), una relazione sull'eventuale necessità di disposizioni per gli alimenti destinati agli sportivi (di seguito "gli alimenti per sportivi").
La richiesta di tale relazione è connessa all'abrogazione da parte del regolamento FSG, a decorrere dal 20 luglio 2016, del quadro normativo per i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare 2 . Tale quadro era stato istituito con una direttiva del Consiglio 3 nel 1989 e completato dalla direttiva 2009/39/CE (rifusione).
Gli alimenti per sportivi possono essere attualmente classificati o 1) come "prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare" a norma della direttiva 2009/39/CE o 2) come prodotti alimentari di consumo corrente disciplinati dalle pertinenti disposizioni orizzontali della legislazione alimentare. Gli alimenti per sportivi non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento FSG, il quale è incentrato sui prodotti alimentari destinati a determinati gruppi vulnerabili di consumatori.
A decorrere dal 20 luglio 2016, dato che per gli alimenti per sportivi non esisterà più una classificazione come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, questa categoria di alimenti sarà esclusivamente disciplinata dalle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare.
La presente relazione esamina le potenziali conseguenze di tale cambiamento per gli alimenti per sportivi.
Essa è basata su uno studio di mercato condotto dal Food Chain Evaluation Consortium (studio FCEC) 4 tra il gennaio 2015 e il giugno 2015. Tale studio contiene informazioni più dettagliate sui risultati illustrati nella presente relazione. In vista della redazione della presente relazione sono state consultate le competenti autorità nazionali e le altre parti interessate.
La Commissione europea ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha prestato assistenza scientifica e tecnica in merito agli alimenti per sportivi 5 . L'EFSA ha raccolto gli elementi scientifici esistenti nel settore delle indicazioni nutrizionali e sulla salute e dei valori dietetici di riferimento applicabili agli adulti e pertinenti per gli sportivi e ha informato la Commissione che il suo conseguente parere non si differenzia dalle raccomandazioni contenute nella relazione adottata nel 2001 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) sulla composizione e le caratteristiche degli alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi 6 .
2.Mercato degli alimenti per sportivi
Gli alimenti per sportivi non sono definiti nella legislazione dell'UE. Ai fini della presente relazione, tenuto conto anche dell'analisi condotta nel contesto dello studio FCEC, sono state utilizzate le seguenti definizioni:
alimenti per sportivi: tutti i prodotti alimentari destinati agli sportivi a prescindere dalla legislazione dell'UE in base alla quale essi sono immessi sul mercato;
sportivi: le persone che praticano uno sport una volta o più alla settimana 7 ;
utilizzatori non sportivi: le persone che praticano uno sport meno di una volta alla settimana o non lo praticano per nulla 8 .
2.1.Prodotti presenti sul mercato, dimensione del mercato, valore e prezzi
Diverse parti interessate e vari enti scientifici hanno introdotto nel corso degli anni classificazioni differenti degli alimenti per sportivi in funzione delle loro necessità 9 . Ciò considerato e tenendo conto dell'attuale mercato, lo studio FCEC 10 11 ha individuato le seguenti tre categorie di alimenti per sportivi: 1) bevande per sportivi; 2) prodotti (proteici) per il rafforzamento muscolare, per accrescere la massa muscolare e per recuperare dopo l'esercizio fisico; 3) prodotti energetici e di miglioramento della performance e prodotti per l'integrazione sportiva.
Nell'UE il mercato degli alimenti e delle bevande per sportivi aveva un valore nel 2014 di 3,07 miliardi di EUR (valore al dettaglio) 12 13 . Il mercato degli alimenti per sportivi a livello dell'UE è cresciuto dell'11,2% tra il 2009 e il 2014, con un tasso di crescita annuo medio del 2,2%. Tale espansione è stata determinata principalmente dai prodotti proteici i quali hanno presentato una crescita del 68% nel periodo considerato. I prodotti energetici e di miglioramento della performance hanno registrato un incremento del 54%, mentre le bevande per sportivi hanno registrato una diminuzione dell'8% 14 .
Il numero di prodotti alimentari per sportivi presenti sul mercato può essere stimato, sulla base del tasso d'innovazione a livello dell'UE 15 , tra i 20 000 e i 30 000 prodotti, con il numero più elevato nella categoria degli alimenti proteici per sportivi 16 .
Nell'UE in termini di valore di mercato, il 61% di tutti gli alimenti per sportivi rientra nella categoria delle bevande per sportivi, il 26% nei prodotti proteici e il 13% nei prodotti energetici e di miglioramento della performance 17 .
Sebbene il prezzo al consumo degli alimenti per sportivi sia relativamente simile tra i diversi canali di distribuzione, il prezzo all'ingrosso al quale il fabbricante vende a tali canali può variare in maniera significativa. La categoria di prodotti più cari è chiaramente rappresentata dai prodotti (proteici) per il rafforzamento muscolare, per accrescere la massa muscolare e per recuperare dopo l'esercizio fisico, seguiti dai prodotti che migliorano la performance e i prodotti per l'integrazione sportiva. La categoria di alimenti per sportivi meno costosi è quella delle bevande per sportivi 18 .
2.2.Struttura del mercato, canali di distribuzione
Emerge dagli elementi raccolti che le grandi multinazionali dominano il mercato delle bevande per sportivi, mentre le PMI 19 si occupano prevalentemente o esclusivamente dell'alimentazione degli sportivi 20 .
Il 61,2% degli utilizzatori non sportivi e il 44,3% degli sportivi considerano i supermercati/negozi non specializzati come il canale di distribuzione più importante per gli alimenti per sportivi, seguiti dai supermercati sportivi. L'entità delle vendite online e via Internet non è ancora rilevante nel caso degli acquisti di alimenti per sportivi ma il ricorso a tali canali risulta più elevato da parte degli utilizzatori non sportivi che degli sportivi 21 . Tra gli ulteriori canali di distribuzione di alimenti per sportivi figurano i negozi specializzati, le farmacie e i centri di fitness 22 .
2.3.Commercializzazione degli alimenti per sportivi
Le informazioni sull'etichetta sono state individuate come una delle più importanti tecniche di marketing in tale settore 23 . Le informazioni sull'etichetta possono riferirsi: 1) alla denominazione di vendita, ossia alla chiara descrizione della funzione dei prodotti (ad esempio, "barrette energetiche"); 2) al marchio e all'imballaggio (ad esempio l'uso di foto di sportivi); 3) a chiare istruzioni per l'uso (ad esempio "durante o dopo l'attività fisica"); 4) alla composizione e agli ingredienti; 5) all'uso di informazioni quali "altamente energetico", "fonte di glucosio"; 6) all'uso di informazioni che lasciano supporre effetti benefici per la salute degli sportivi riguardo a determinate caratteristiche del prodotto.
Gli sportivi e gli utilizzatori non sportivi hanno classificato le informazioni dell'etichetta secondo il seguente ordine d'importanza: l'elenco degli ingredienti seguito dai risultati/effetti previsti, quindi istruzioni sul consumo, effetti collaterali, avvertenze sulla potenziale assunzione di dosi eccessive e uso di procedure/ ingredienti naturali in sede di preparazione 24 . L'importanza delle informazioni menzionate risulta tuttavia leggermente differente per i due diversi gruppi di consumatori: ad esempio per gli sportivi è più utile ricevere informazioni sui risultati previsti o sugli effetti del prodotto, mentre gli utilizzatori non sportivi sono più interessati agli effetti collaterali o all'uso di ingredienti naturali 25 .
3.Consapevolezza dei consumatori e abitudini di consumo
Gli sportivi e gli utilizzatori non sportivi hanno un grado molto differente di consapevolezza del proprio fabbisogno nutrizionale in relazione all'attività sportiva e di conoscenza dei prodotti e delle relative proprietà 26 . Quanto più generale è l'uso cui è destinato un alimento per sportivi, tanto più diffuso è il suo impiego tra i diversi gruppi di consumatori 27 .
Gli sportivi consumano maggiori quantità di alimenti per sportivi in relazione allo sport che rispetto ad altre attività 28 e sono disposti a spendere per tali prodotti di più degli utilizzatori non sportivi 29 . La tendenza si inverte nel caso dei consumi non connessi ad attività sportive o fisiche 30 . Un minor numero di sportivi rispetto agli utilizzatori non sportivi consuma alimenti per sportivi in occasione di sforzi fisici diversi dallo sport 31 . L'aumento delle energie e il recupero energetico sono i principali motivi indicati da entrambi i gruppi di consumatori per il consumo di alimenti per sportivi 32 .
I motivi di consumo non si riflettono tuttavia necessariamente nell'uso cui sono destinati gli alimenti per sportivi, il che è particolarmente vero nel caso degli utilizzatori non sportivi 33 .
Le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali particolari degli alimenti per sportivi e sui loro effetti benefici sulla salute degli sportivi possono essere fornite a norma o dell'articolo 9 della direttiva 2009/39/CE, come informazione obbligatoria se gli alimenti per sportivi sono classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, o come indicazione autorizzata a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 34 se gli alimenti per sportivi sono classificati come alimenti di consumo corrente e sono disciplinati dalle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare. Di norma i consumatori non hanno pertanto la possibilità di individuare in base a quale disposizione legislativa siano fornite tali informazioni e comprendere se un'indicazione sia stata autorizzata conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 o no 35 . Dai risultati dell'indagine sui consumatori è emerso che l'attendibilità da essi attribuita alle indicazioni non autorizzate non è inferiore alla fiducia nutrita nei confronti delle indicazioni autorizzate 36 . Sebbene in base all'indagine sui consumatori le informazioni sui risultati previsti o sugli effetti degli alimenti per sportivi siano state indicate come importanti per gli sportivi 37 , l'influenza della presenza di un'indicazione al momento dell'acquisto di tali alimenti è messa in dubbio 38 .
4.Sintesi della legislazione applicabile agli alimenti per sportivi fino al 20 luglio 2016
Gli alimenti per sportivi devono ottemperare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 39 (la cosiddetta "legislazione alimentare generale"). Tuttavia, per effetto della possibilità di classificare gli alimenti per sportivi o 1) come "prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare" a norma della direttiva 2009/39/CE fino al 20 luglio 2016, allorché tale direttiva sarà abrogata o 2) come prodotti alimentari di consumo corrente disciplinati dalle pertinenti disposizioni orizzontali della legislazione alimentare, il trattamento degli alimenti per sportivi varia da uno Stato membro all'altro. Alcuni paesi prescrivono notifica degli alimenti per sportivi classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare a norma della direttiva 2009/39/CE e hanno stabilito altre prescrizioni specifiche (ad esempio, in tema di definizione, composizione, etichettatura). Nel caso degli alimenti per sportivi non classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e disciplinati da disposizioni orizzontali, gli Stati membri potrebbero richiedere una notifica a livello nazionale a norma della legislazione sugli alimenti arricchiti e sugli integratori alimentari 40 .
4.1.Alimenti per sportivi classificati come "prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare"
Gli alimenti per sportivi possono essere classificati come "prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare" se rientrano nella definizione stabilita dalla direttiva 2009/39/CE. Tali prodotti alimentari sono definiti come i prodotti che 1) presentano una particolare composizione o sono il risultato di un particolare processo di fabbricazione, 2) si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, 3) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e 4) sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
L'articolo 3 della direttiva 2009/39/CE sancisce il principio generale che la natura e la composizione dei prodotti alimentari in questione è tale per cui detti prodotti sono adeguati all'utilizzo nutrizionale particolare al quale sono destinati. L'articolo 4 della direttiva 2009/39/CE prevede l'adozione nell'ambito del suo quadro legislativo di ulteriori direttive specifiche per determinati gruppi di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare tra i quali gli "alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi". Dal 1989, anno in cui è stato stabilito il concetto di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, non sono state adottate tuttavia norme specifiche per gli alimenti per sportivi. Di conseguenza, se classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, tali prodotti devono ottemperare unicamente alle norme più generali della direttiva 2009/39/CE.
L'articolo 9 della direttiva 2009/39/CE prevede, come norma generale, che i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare soddisfino le prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla relativa pubblicità 41 [la direttiva 2000/13/CE è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 42 ]. Per tali prodotti la direttiva 2009/39/CE ha inoltre stabilito alcune specifiche prescrizioni in materia di etichettatura e di composizione che verranno esaminate più in dettaglio nella sezione 6 della presente relazione. Il compito di verificare che i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare soddisfino le prescrizioni della direttiva 2009/39/CE incombe alle autorità competenti nazionali.
4.2.Classificazione degli alimenti per sportivi come prodotti alimentari di consumo corrente e loro disciplina in base alle pertinenti disposizioni orizzontali della legislazione alimentare
Se non sono classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, gli alimenti per sportivi potrebbero dover soddisfare le pertinenti prescrizioni di alcune delle seguenti misure orizzontali della legislazione alimentare: 1) regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; 2) regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti 43 (i cosiddetti "alimenti arricchiti"); 3) regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; 4) direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari 44 ; 5) regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari 45 [dal 1° gennaio 2018 il regolamento sarà abrogato dal regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti 46 ]. Rispetto al quadro legislativo della direttiva 2009/39/CE, vi sono differenze riguardo al tipo di informazioni che possono essere fornite ai consumatori e alle modalità di tale comunicazione nonché in merito alla composizione del prodotto in questione. Tali differenze saranno esaminate più in dettaglio nella sezione 6 della presente relazione.
5.Modifiche introdotte dal regolamento FSG
Nel 2011 la Commissione ha adottato una proposta legislativa al fine di semplificare il quadro giuridico applicabile ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare 47 . La proposta era intesa ad abolire il concetto di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare attraverso l'abrogazione della direttiva 2009/39/CE, comprese le direttive specifiche adottate nell'ambito di tale quadro legislativo, e a sostituirlo con un nuovo quadro giuridico esteso esclusivamente ai prodotti alimentari destinati a determinati gruppi vulnerabili di consumatori per i quali sono giustificate norme specifiche in materia di composizione e d'informazione. Tale modifica era particolarmente importante per gli alimenti per sportivi dato che risultava spesso molto difficile distinguere se un determinato alimento dovesse essere considerato come prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare degli sportivi o come prodotto alimentare di consumo corrente arricchito di determinate sostanze nutritive con un'indicazione sulla salute destinata agli sportivi. Ciò ha anche determinato una situazione di cosiddetta "caccia alla legislazione più vantaggiosa" nella quale gli operatori, in base alla loro convenienza, sceglievano se conformarsi alle disposizioni della direttiva 2009/39/CE o alle altre disposizioni orizzontali della legislazione alimentare come descritto alla sezione 4, punto 4.2.
In base alla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione in preparazione della sua proposta, gli alimenti per sportivi sono stati esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento proposto 48 . La proposta prevede pertanto che dopo il 20 luglio 2016, quando sarà d'applicazione il regolamento FSG, gli alimenti per sportivi attualmente immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/39/CE ottemperino alle altre pertinenti disposizioni orizzontali della legislazione alimentare dell'UE.
6.Sintesi delle problematiche connesse agli alimenti per sportivi dopo il 20 luglio 2016
Nella presente sezione viene esaminato in dettaglio quali saranno gli effetti, per gli alimenti per sportivi attualmente classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, dell'applicazione dopo il 20 luglio 2016 (allorché sarà abrogata la direttiva 2009/39/CE) delle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare in assenza di una legislazione specifica e se per i prodotti in questione sia necessaria una legislazione specifica. Per gli alimenti per sportivi attualmente considerati come prodotti alimentari di consumo corrente disciplinati dalle pertinenti disposizioni orizzontali della legislazione alimentare non si dovrebbe verificare alcun cambiamento.
6.1.Aspetti relativi alla sicurezza alimentare
L'articolo 14 della legislazione alimentare generale sancisce che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato e stabilisce le prescrizioni per determinare se un dato alimento sia a rischio. A norma dell'articolo 17 della legislazione alimentare generale l'obbligo di assicurare l'ottemperanza a tali disposizioni incombe agli operatori del settore alimentare, mentre agli Stati membri spetta provvedere alla loro applicazione. Tali disposizioni si applicano già oggi agli alimenti per sportivi così come a tutti gli altri prodotti alimentari.
Ciò considerato, non si registrerà alcun cambiamento per gli alimenti per sportivi attualmente classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare in merito alle prescrizioni generali sulla sicurezza allorché saranno disciplinati dalle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare.
6.2.Aspetti relativi all'informazione dei consumatori
Attualmente gli alimenti per sportivi classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare devono soddisfare ulteriori prescrizioni specifiche in materia d'informazione rispetto agli alimenti per sportivi non classificati come tali. Dopo il 20 luglio 2016 l'evoluzione per gli alimenti per sportivi può essere descritta come segue.
Informazioni sulle caratteristiche nutrizionali particolari degli alimenti per sportivi e loro idoneità
A norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/39/CE è obbligatorio indicare le caratteristiche nutrizionali particolari e gli elementi della composizione o il processo speciale di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari. La direttiva 2009/39/CE prescrive inoltre che i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare siano commercializzati in modo da indicare che sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato. Tali indicazioni a norma della direttiva 2009/39/CE possono implicare benefici nutrizionali e per la salute senza tuttavia che per essi sia richiesta un'autorizzazione.
Dopo il 20 luglio 2016 le informazioni ai consumatori sugli alimenti per sportivi dovranno essere fornite conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le informazioni che rientrano nella definizione di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite per tali prodotti su base volontaria dovranno inoltre ottemperare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per gli alimenti per sportivi potranno pertanto essere utilizzate soltanto le indicazioni nutrizionali e sulla salute autorizzate a norma di tale regolamento.
Attualmente sono già sette le indicazioni sulla salute autorizzate che riguardano gli sportivi mentre altre potrebbero essere pertinenti 49 50 . Le indicazioni sulla salute riguardanti gli sportivi dovrebbero essere supportate da elementi scientifici specifici per tale gruppo e non per la popolazione in generale. Per alcune sostanze non sono state autorizzate le indicazioni 51 , talvolta nonostante la conclusione favorevole dell'EFSA 52 , circa gli effetti positivi per gli sportivi del prodotto in questione perché considerate come non positive per la popolazione in generale sotto il profilo della politica sanitaria (ad esempio "ad alto contenuto di sodio").
Informazioni sulla designazione degli alimenti per sportivi e sull'uso cui sono destinati
La direttiva 2009/39/CE prescrive, in aggiunta all'indicazione delle loro caratteristiche nutrizionali particolari, che gli alimenti rientranti nel suo ambito di applicazione siano destinati a un'alimentazione particolare e si distinguano nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente. Gli operatori hanno pertanto designato i prodotti come "alimenti per sportivi" o "prodotti adatti all'attività sportiva", fornendo istruzioni per l'uso e specificando l'uso appropriato dei prodotti (ad esempio, prima, durante, dopo l'esercizio).
A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 deve essere obbligatoriamente indicata la denominazione dell'alimento, ossia la sua denominazione legale, se definita a livello nazionale o dell'UE, o in mancanza di questa la sua denominazione usuale e, ove non sia utilizzata una denominazione usuale, una denominazione descrittiva. Tale disposizione si applicherebbe alla designazione di "alimenti per sportivi". Quanto alle istruzioni per l'uso, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011 ne prescrive l'indicazione obbligatoria per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento. Le istruzioni per l'uso, come specificato all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, vanno indicate in modo da consentire un uso adeguato dell'alimento. Conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011 possono essere inoltre fornite ai consumatori informazioni volontarie sugli alimenti.
6.3.Aspetti relativi alla composizione
Come spiegato nella sezione 4, punto 4.1, della presente relazione i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare devono attualmente ottemperare alla prescrizione generale secondo la quale la loro composizione deve essere tale da rendere detti prodotti adeguati all'utilizzo nutrizionale particolare al quale sono destinati. Nel quadro della direttiva 2009/39/CE, il regolamento (CE) n. 953/2009 53 elenca nel suo allegato alcune categorie di sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici a determinati prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, compresi gli alimenti per sportivi. Non è stata tuttavia adottata alcuna specifica prescrizione in merito ai valori di tali sostanze quando vengono aggiunte.
Tenuto conto che per gli alimenti per sportivi classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare non sono state stabilite prescrizioni specifiche circa la loro composizione, si applicano al riguardo soltanto le disposizioni sopra citate.
Dopo il 20 luglio 2016 un alimento per sportivi classificato come prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare sarà disciplinato dalle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare o come integratore alimentare, se rientra nella definizione della direttiva 2002/46/CE, o come alimento arricchito ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006.
Nel caso degli alimenti arricchiti, l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabilisce che le vitamine e i minerali aggiunti all'alimento devono essere presenti almeno in "quantità significativa" secondo la definizione stabilita dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Negli alimenti per sportivi le vitamine e i minerali sono talvolta aggiunti a un livello inferiore rispetto alla "quantità significativa" in modo da garantire che la composizione del prodotto soddisfi meglio le esigenze del corpo umano quando viene svolta una particolare attività sportiva. In tale contesto va tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1925/2006 prevede la possibilità di una deroga alla prescrizione della "quantità significativa" in casi giustificati per talune categorie di alimenti. Esiste pertanto un fondamento appropriato a norma del regolamento (CE) n. 1925/2006 che consentirebbe agli alimenti per sportivi attualmente classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare di poter continuare a contenere una quantità di vitamine e minerali inferiore a quella significativa dopo il 20 luglio 2016.
Per quanto concerne l'aggiunta di sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali, non si è proceduto finora ad alcuna armonizzazione per gli alimenti arricchiti a norma del regolamento (CE) n. 1925/2006 e per gli integratori alimentari a norma della direttiva 2002/46/CE. Gli Stati membri hanno pertanto la possibilità di emanare norme nazionali a tale riguardo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 54 , come per qualsiasi altro prodotto alimentare attualmente classificato come integratore alimentare o alimento arricchito. Nel caso in cui gli Stati membri intendano adottare tali norme, si applicano gli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1925/2006. La situazione è analoga per i livelli massimi di vitamine e minerali per i quali finora non si è proceduto a un'armonizzazione. Dopo il 20 luglio 2016, allorché gli alimenti per sportivi precedentemente classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare saranno disciplinati dalle disposizioni orizzontali, tali disposizioni nazionali si applicheranno agli alimenti per sportivi.
6.4.Aspetti connessi alla notifica richiesta dalle autorità competenti nazionali
L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/39/CE impone la notifica dei prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare che non sono compresi in uno dei gruppi riportati nell'allegato I di tale direttiva. L'allegato I elenca gli specifici gruppi di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali era stata prevista l'adozione di disposizioni particolari. Sebbene in tale elenco figurassero gli alimenti per sportivi, nessuna norma specifica è stata adottata al loro riguardo. Per tale motivo gli Stati membri hanno adottato approcci differenti in merito alla notifica: alcuni di essi l'hanno richiesta per gli alimenti per sportivi classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e altri no.
Dopo il 20 luglio 2016 gli alimenti per sportivi precedentemente classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare dovranno ottemperare alle disposizioni orizzontali relative agli integratori alimentari o agli alimenti arricchiti. In merito agli integratori alimentari e agli alimenti arricchiti gli Stati membri potranno chiedere la notifica a fini di controllo. Spetterà agli Stati membri decidere se richiedere un'eventuale nuova notifica per gli alimenti per sportivi precedentemente classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare. A questo riguardo si possono prevedere differenze, ma va osservato che, già nel contesto della direttiva 2009/39/CE, la notifica non è considerata come un onere amministrativo significativo per gli operatori 55 .
6.5.Ulteriori aspetti
Dopo il 20 luglio 2016 la situazione giuridica sarà identica per tutti gli alimenti per sportivi. Ciò dovrebbe promuovere la concorrenza tra fabbricanti e contemporaneamente dovrebbe influenzare positivamente la competitività del settore in questione, con effetti positivi sul prezzo degli alimenti per sportivi. Qualche implicazione negativa potrebbe tuttavia registrarsi per la competitività del settore specifico dei fabbricanti di alimenti per sportivi operanti attualmente a norma della direttiva 2009/39/CE che perderebbero la loro specificità.
I costi per la rietichettatura e la nuova notifica (nel caso in cui fosse introdotto l'obbligo di una siffatta notifica) non saranno rilevanti, ma potrebbe essere necessario sopportare ulteriori costi per effetto di una riformulazione degli alimenti per sportivi considerati attualmente prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare al fine di ottemperare alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 56 57 58 . Ulteriori costi per gli alimenti per sportivi attualmente immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/39/CE potrebbero emergere nel contesto delle domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Per contro, non si prevedono modifiche rispetto alla situazione attuale nelle prassi seguite dalle autorità competenti in merito all'applicazione della legislazione 59 .
7.Sintesi delle posizioni delle autorità competenti nazionali e delle parti interessate
A parere della maggioranza delle autorità competenti nazionali le disposizioni orizzontali della legislazione alimentare in vigore sono abbastanza o molto appropriate a disciplinare gli alimenti per sportivi 60 . Sei autorità competenti nazionali hanno riconosciuto la necessità di norme specifiche per gli alimenti per sportivi 61 .
Le opinioni degli operatori sono nettamente discordi sulla questione se sia necessaria una legislazione specifica per gli alimenti per sportivi o se tali alimenti debbano essere disciplinati dalle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare 62 .
Un gruppo di operatori favorevoli a disposizioni specifiche vorrebbe garantire, tramite l'adozione di prescrizioni specifiche in tema di definizione, composizione e informazione per gli alimenti per sportivi, che siffatti prodotti siano chiaramente distinguibili dagli alimenti normali. Secondo tale gruppo, con le attuali disposizioni orizzontali della legislazione alimentare non può essere garantita la qualità del prodotto e nemmeno la sua sicurezza e la sua idoneità per il gruppo della popolazione cui è destinato, né può essere garantita la corretta comunicazione sugli alimenti per sportivi, in particolare per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Secondo quanto affermato da tale gruppo ciò scoraggerebbe l'innovazione perché l'autorizzazione di nuove indicazioni sulla salute potrebbe andare al di là dei mezzi degli operatori 63 .
Al contrario un altro gruppo di operatori ritiene che le disposizioni orizzontali della legislazione alimentare applicabili siano sufficienti per disciplinare i diversi aspetti (ad esempio sicurezza, composizione e informazioni sugli alimenti) degli alimenti per sportivi e che l'assenza di una legislazione specifica impedisca la "caccia alla legislazione più vantaggiosa". A loro parere, gli alimenti per sportivi non sono destinati a gruppi particolari di persone vulnerabili bensì alla vasta gamma della popolazione che pratica un'attività sportiva per vari motivi (ad esempio atleti per scopi professionali, utilizzatori non sportivi o ricreativi a fini salutistici e di benessere fisico). Questo gruppo di operatori ritiene che l'introduzione di norme specifiche, compresa la definizione di alimenti per sportivi, potrebbe determinare una proliferazione di disposizioni con un impatto negativo sull'innovazione 64 . Questo gruppo di operatori è dell'opinione tuttavia che alcuni aspetti specifici riguardanti in particolare le indicazioni nutrizionali e sulla salute non siano considerati in maniera adeguata dalle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare.
È opinione diffusa tra gli operatori del settore alimentare che la legislazione, sia essa orizzontale o di natura specifica, dovrebbe consentire adeguatamente la comunicazione di informazioni pertinenti per gli alimenti per sportivi, con particolare attenzione alle caratteristiche nutrizionali e all'uso cui sono destinati. È condiviso inoltre il timore che determinate misure introdotte a livello nazionale, ad esempio in relazione agli integratori alimentari e agli alimenti arricchiti, possano innalzare ostacoli nel mercato interno e influenzare negativamente gli scambi transfrontalieri nell'UE 65 .
Va menzionato infine che gli operatori del settore alimentare hanno sollevato la questione dell'uso di sostanze dopanti. Ciò non ha tuttavia pertinenza con la legislazione alimentare europea e tale aspetto dovrebbe essere affrontato sulla base di norme internazionali e volontarie 66 .
8.Conclusioni
Vi sono chiare indicazioni che lo sport è diventato una pratica corrente per la popolazione in generale. Di conseguenza, le persone che praticano attività sportive possono difficilmente essere classificate come uno specifico gruppo vulnerabile di consumatori quando si tratta al contrario di un gruppo della popolazione protetto a un livello appropriato dalla legislazione orizzontale.
Per effetto del progressivo completamento delle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare realizzatosi negli ultimi anni, è in vigore un quadro legislativo appropriato ad assicurare che gli alimenti per sportivi attualmente classificati come prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare possano restare sul mercato e assolvere la loro funzione. Le disposizioni orizzontali della legislazione alimentare assicurano per tali prodotti le opportune tutele in termini di sicurezza alimentare, composizione degli alimenti, informazione dei consumatori e certezza del diritto. Di conseguenza, non soltanto tutti gli alimenti per sportivi saranno assoggettati alle stesse prescrizioni giuridiche ma varrà per loro lo stesso livello di armonizzazione degli altri alimenti disciplinati dalle disposizioni orizzontali della legislazione alimentare. Si prevede che attraverso la semplificazione e il chiarimento del quadro giuridico applicabile agli alimenti per sportivi si otterrà un aumento della certezza del diritto e una riduzione dell'attuale frammentazione a causa di quadri giuridici differenti.
Sulla base di questa analisi si può concludere che non esiste la necessità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati agli sportivi. Tale alimenti possono tuttavia presentare alcune peculiarità e l'analisi della presente relazione dimostra che in sede di applicazione e attuazione delle disposizioni orizzontali la Commissione dovrà tenerne conto in modo che tali peculiarità possano essere adeguatamente considerate. La Commissione provvederà ad assicurare la corretta applicazione della legislazione orizzontale e a monitorare gli sviluppi della situazione dopo il 20 luglio 2016.
GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.
Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27).
"Study on food intended for Sportspeople – Final Report – Food Chain Evaluation Consortium (FCEC)" - http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/special_groups_food/sportspeople/index_en.htm .
EFSA, "Technical report on Scientific and technical assistance on food intended for sportspeople" (approvata il 24.9.2015), http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/871e .
La relazione dell'SCF concludeva che il concetto di una dieta equilibrata è il requisito nutrizionale fondamentale per gli atleti. Essa precisava inoltre che tenuto conto degli aspetti legati all'intenso esercizio muscolare (…) i singoli individui possono beneficiare di particolari alimenti e ingredienti alimentari al di là delle linee guida dietetiche raccomandate per la popolazione in generale e forniva alcune indicazioni circa la natura e la composizione fondamentale degli alimenti per sportivi (28.2.2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out64_en.pdf .
Ai fini dell'indagine sui consumatori, la definizione di sportivi comprendeva il requisito di aver consumato almeno una volta nell'anno precedente alimenti per sportivi (studio FCEC, sezione 3.3.1).
Studio FCEC, sezione 3.3.1.
Studio FCEC, sezione 3.1.1.1.
Studio FCEC, sezione 3.1.1.2, tabella 3.1.
Esistono alcuni casi limite di prodotti che possono essere utilizzati dagli sportivi o che potrebbero dare l'impressione di presentare interesse per loro. Essendo destinati alla popolazione in generale, tali prodotti non sono stati tuttavia considerati come alimenti per sportivi in sede di analisi del mercato nel contesto dello studio FCEC (studio FCEC, sezione 3.1.1.3).
Studio FCEC sulla base dei dati di Euromonitor, sezione 3.2.1.1.
Gli Stati membri con i mercati più vasti erano: 1) Regno Unito (732 milioni di EUR), 2) Spagna (491 milioni di EUR), 3) Germania (452 milioni di EUR), 4) Italia (358 milioni di EUR), 5) Svezia (185 milioni di EUR), 6) Paesi Bassi (153 milioni di EUR) e 7) Francia (128 milioni di EUR) (studio FCEC sulla base dei dati di Euromonitor, sezione 3.2.1.1).
Studio FCEC, sezione 3.2.1.1.
"Il metodo riconosciuto più idoneo per stimare il numero di alimenti per sportivi presenti sul mercato è basato sull'innovazione. Secondo gli intervistati dell'industria, l'innovazione a livello dell'UE in termini di nuovi prodotti rappresenta una quota compresa tra l'8% e il 12% di prodotti sul mercato in un dato anno." (studio FCEC, sezione 3.1.1.4).
Studio FCEC, sezione 3.1.1.4.
Studio FCEC, sezione 3.1.1.5, tabella 3.4.
Studio FCEC, sezione 3.1.3.
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Studio FCEC, sezione 3.2.1.4, tabella 3.13.
Studio FCEC, sezione 3.3.2, grafico 3-7.
Studio FCEC, sezione 3.3.2.
Altre tecniche di marketing utilizzate per gli alimenti per sportivi sono: sponsorizzazione di eventi sportivi, ricorso a sportivi famosi come testimonial, pubblicità su stampa specializzata, media convenzionali, passaparola, commercializzazione su web e comunicazione via Internet (studio FCEC, sezione 3.3.3).
28% elenco degli ingredienti, 19% risultati/effetti previsti, 18% istruzioni sul consumo, 14% effetti collaterali, 13% avvertenze sulla potenziale assunzione di dosi eccessive e 9% uso di procedure/ingredienti naturali in sede di preparazione (studio FCEC, sezione 3.3.3, grafico 3-8).
Studio FCEC, sezione 3.3.3, grafico 3-9.
Studio FCEC, sezione 3.3.1.
Studio FCEC, sezione 3.3.1.1.
Il 68% degli sportivi consuma alimenti per sportivi in relazione ad attività sportive rispetto ad appena il 15,6% degli utilizzatori non sportivi (studio FCEC, sezione 3.3.1.1, grafico 3-3).
Studio FCEC, sezione 3.3.1.2.
Il 57,7% degli utilizzatori non sportivi consuma alimenti per sportivi in un contesto diverso sia dall'attività sportiva sia dall'attività fisica mentre ciò vale soltanto per il 16,1% degli sportivi (studio FCEC, sezione 3.3.1.1, grafico 3-3).
Il 15,9% degli sportivi afferma di consumare alimenti per sportivi in occasione di sforzi fisici diversi dalle attività sportive contro il 26,7% degli utilizzatori non sportivi (studio FCEC, sezione 3.3.1.1, grafico 3-3).
Allegati dello studio FCEC, indagine sui consumatori, sezione 6.5, grafico 6-9.
Il 20% dei prodotti di miglioramento della performance e il 14,6% dei prodotti proteici sono consumati dagli utilizzatori non sportivi per motivi di benessere e salutistici. Le preferenze di gusto sono state indicate come la ragione più importante alla base del consumo di bevande per sportivi (24% degli utilizzatori non sportivi e 9,4% degli sportivi: tali percentuali confermano e giustificano gli sforzi degli operatori per innovare principalmente in termini di miglioramento del gusto e del sapore). Le preferenze di gusto sono state indicate dall'11,5% degli utilizzatori non sportivi come la ragione per la quale consumano barrette energetiche rispetto al 4,8% degli sportivi, i quali consumano tali prodotti a fini di aumento delle energie (27%) e di recupero energetico (24%) (allegati dello studio FCEC, indagine sui consumatori, sezione 6.5, grafico 6-9).
Regolamento (CE) n. 1924/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).
Studio FCEC, sezione 3.3.3.
Studio FCEC, sezione 3.3.3, allegati dello studio FCEC, indagine sui consumatori, sezione 6.10, tabella 6.3.
Studio FCEC, sezione 3.3.3, grafico 3-9.
Studio FCEC, allegati dello studio FCEC, indagine sui consumatori, sezione 6.11, tabella 6.4.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Studio FCEC, sezione 3.4.1.1.
Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).
Commissione europea, 2011, "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali" [COM (2011) 353].
"Commission Staff Working Paper, Impact Assessment Accompanying the Document 'Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on food intended for infants and young children and food intended for special medical purposes'",
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_nutrition-special_groups_food-impact_assessment_en.pdf
.
Studio FCEC, sezione 3.3.4.1.
Sono in discussione le indicazioni per gli sportivi in merito alla caffeina. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, 2011, "Scientific Opinion on a list of health claims pursuant to Article 13(1) (EC) No 1924/2006", EFSA Journal 2011;9(4):2054; EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, 2015, "Scientific Opinion on the safety of caffeine", EFSA Journal 2015:13(5):4102.
Studio FCEC, sezione 3.3.4.1.
EFSA Scientific and technical assistance on food intended for sportspeople, 29.9.2015, http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/871e .
Regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9).
GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.
Studio FCEC, sezione 4.2.1.1.
Gli operatori hanno segnalato il costo da sostenere una sola volta per la riformulazione dell'etichettatura degli alimenti per sportivi precedentemente immessi sul mercato come alimenti dietetici. È stato riferito inoltre che gli operatori procedono periodicamente alla rietichettatura dei propri prodotti (studio FCEC, sezione 4.2.1.1).
La necessità di una riformulazione potrebbe anche derivare da alcune disposizioni nazionali come ad esempio i livelli massimi di vitamine e minerali negli integratori alimentari che interesseranno gli alimenti per sportivi soltanto una volta abrogata la direttiva 2009/39/CE (studio FCEC, sezione 4.2.1.1).
Tali costi potrebbero avere un impatto proporzionalmente superiore sulle PMI che sugli altri grandi operatori (studio FCEC, sezione 4.2.2).
In base all'indagine condotta presso le autorità competenti nazionali, il 41% di esse non prevede alcun cambiamento delle prassi adottate in materia di applicazione delle norme e il 18% solo modifiche secondarie. Otto autorità competenti (il 36% dei rispondenti) si aspettano modifiche di moderata entità, mentre una sola prevede notevoli cambiamenti (studio FCEC, sezione 4.4.2.1).
Studio FCEC, sezione 4.4.1.1.
Studio FCEC, sezione 4.1.2.1.
Tale differenza di vedute si riscontra in tutto lo studio FCEC.
Studio FCEC, sezione 4.2.3.
Studio FCEC, sezione 4.2.3.
Studio FCEC, sezione 4.1.2.2.
"Study on doping prevention", Commissione europea, 12 dicembre 2014,
http://bookshop.europa.eu/en/study-on-doping-prevention-pbNC0514065/ .