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Document 52016AE1268

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008» [COM(2016) 39 final — 2016/023 (COD)]

    GU C 303 del 19.8.2016, p. 122–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 303/122


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008»

    [COM(2016) 39 final — 2016/023 (COD)]

    (2016/C 303/17)

    Relatore:

    Vladimír NOVOTNÝ

    Il Parlamento europeo, in data 4 febbraio 2016, e il Consiglio, in data 18 febbraio 2016, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 192, paragrafo 1, 207 e 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

    [COM(2016) 39 final — 2016/0023 (COD)].

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 11 maggio 2016.

    Alla sua 517a sessione plenaria, dei giorni 25 e 26 maggio 2016 (seduta del 25 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 153 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato raccomanda vivamente l’adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008, in quanto presupposto per la ratifica della convenzione di Minamata da parte dell’Unione europea nel suo insieme e dei singoli Stati membri.

    1.2

    Il problema globale delle emissioni di mercurio richiede una soluzione a livello mondiale, rappresentata dalla convenzione di Minamata. L’UE, insieme al Giappone, è il principale motore della riduzione dell’onere che il mercurio rappresenta per l’ambiente (e la popolazione); occorre tuttavia tenere presente che il mercurio e i suoi composti sono elementi permanenti dell’ambiente.

    1.3

    Il Comitato osserva che l’azione continuata dell’UE sulla problematica del mercurio a livello mondiale e, in particolare, a livello di Unione europea, ha determinato nell’UE, dal 1990 ad oggi, una riduzione delle emissioni di mercurio di origine antropica pari al 75 %, e che le normative in vigore garantiscono un’ulteriore riduzione progressiva di questo tipo di emissioni.

    1.4

    Il Comitato raccomanda che le prossime azioni dell’UE siano in linea con l’attuazione della convenzione di Minamata, una volta ratificata ed entrata in vigore. Il Comitato è convinto che il quadro legislativo che disciplina innanzitutto le emissioni, ma anche i processi di produzione e i prodotti, sia sufficiente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione e non pregiudichi la competitività dell’UE nel suo complesso.

    1.5

    Il Comitato ritiene necessario che alla problematica del mercurio e dei suoi sostituti nei processi di produzione e prodotti venga dedicata una quota adeguata della capacità scientifica e di ricerca dell’UE.

    1.6

    Il Comitato raccomanda inoltre che le autorità competenti dell’UE, come pure gli Stati membri dell’UE firmatari della convenzione, partecipino, dopo la sua ratifica, alla prima conferenza delle parti (COP) della Convenzione sul mercurio, attualmente in preparazione, apportando nuove conoscenze che consentano un’ulteriore riduzione delle emissioni antropiche di mercurio e del suo utilizzo nei prodotti e nei processi di produzione.

    2.   Introduzione

    2.1

    Il mercurio è un elemento naturale della crosta terrestre, la cui concentrazione media è di circa 0,05 mg/kg, con variazioni locali significative. Inoltre, è presente in concentrazioni molto basse in tutta la biosfera. Il suo assorbimento da parte dei vegetali ne spiega la presenza in combustibili come il carbone, il petrolio e il gas naturale ma anche nei biocarburanti. Per quanto riguarda le emissioni di mercurio, la combustione di biomassa è praticamente identica alla combustione di carbone. La problematica del mercurio e delle sue emissioni viene descritta in dettaglio nei documenti del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) (1).

    2.2

    Una volta rilasciato nell’ambiente, il mercurio vi rimane e circola, sotto diverse forme, tra aria, acqua, sedimenti, suolo e biota. Può trasformarsi (soprattutto per metabolismo microbico) in metilmercurio, che ha la capacità di accumularsi negli organismi, specialmente in quelli della catena alimentare acquatica (pesci e mammiferi marini). Il bioaccumulo del mercurio e di altri metalli pesanti e la loro capacità di propagazione atmosferica a lunga distanza sono la ragione per la quale vengono considerati come minacce ambientali globali.

    2.3

    In alcune aree del mondo, soprattutto al di fuori dell’UE, una percentuale significativa della popolazione è esposta al mercurio in misura notevolmente superiore ai livelli di sicurezza. Secondo i calcoli più affidabili, le emissioni antropiche di mercurio nell’atmosfera a livello globale sarebbero di 1 960 tonnellate l’anno, e nell’UE di 87,5 tonnellate l’anno (4,5 % del totale). Le emissioni dirette nelle acque si situano, a livello globale, intorno a 900 tonnellate l’anno, e anche il contributo delle emissioni naturali (erosione delle rocce e attività vulcanica) è pari a circa 900 tonnellate l’anno. Una scheda indicante le fonti delle emissioni antropiche di mercurio è contenuta nell’allegato I al presente parere.

    2.4

    Nonostante il calo del consumo mondiale di mercurio (la domanda globale è diminuita di oltre il 50 % rispetto al 1980) e i prezzi bassi, alcuni paesi nel mondo continuano a estrarre mercurio dalle miniere. I principali produttori sono la Cina e il Kazakhstan. In Europa la produzione primaria è cessata già nel 2003, ma il mercurio viene isolato come sottoprodotto di altre attività estrattive e di trasformazione di materie prime minerali. Questo tipo di mercurio è classificato come rifiuto ed è trattato conformemente alla normativa sui rifiuti.

    2.5

    Quantità ingenti di mercurio vengono immesse sul mercato mondiale anche in seguito alla conversione o alla chiusura di impianti di produzione di cloro-alcali che utilizzavano cellule di mercurio in paesi dove, a differenza dell’UE, il commercio di mercurio non è ancora vietato.

    2.6

    Le emissioni prodotte dalla combustione del carbone e dai processi di incinerazione, compresi quelli per la produzione dell’acciaio e di metalli non ferrosi, rappresentano la fonte più importante delle emissioni antropiche e, principalmente, delle immissioni di composti di mercurio in prossimità delle fonti puntuali di emissioni di questo tipo nell’UE. Nell’individuare le diverse opzioni vengono esaminati, da un lato, la cattura combinata di mercurio nei processi di depurazione degli effluenti gassosi e, dall’altro, specifici processi di cattura selettiva laddove essi siano giustificati.

    2.7

    Un’altra importante fonte di emissioni di origine antropica, soprattutto di mercurio elementare, è costituita dall’uso di amalgami per le otturazioni dentali. Sembra che in quest’ambito le emissioni (soprattutto nell’acqua) siano gestibili in modo molto più adeguato e che le tecnologie disponibili siano ampiamente utilizzate nei paesi sviluppati.

    2.8

    La posizione della società civile sulla questione delle emissioni nocive di mercurio e dei suoi composti è stata già espressa dal Comitato in una serie di pareri, dei quali il presente parere è il naturale proseguimento (2).

    3.   Il documento della Commissione

    3.1

    L’Unione e 26 Stati membri hanno concluso una nuova convenzione internazionale sul mercurio. La convenzione, detta «di Minamata», affronta a livello globale l’intero ciclo di vita del mercurio, dall’estrazione primaria alla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle emissioni antropiche di mercurio e dei suoi composti nell’aria, nell’acqua e nel suolo. L’Unione e la maggior parte degli Stati membri hanno firmato questa nuova convenzione internazionale sul mercurio, che ha già raccolto 128 firme e ad oggi è stata ratificata da 25 parti contraenti (3).

    3.2

    La valutazione approfondita dell’acquis dell’Unione ha consentito di individuare un numero, sia pur limitato, di lacune normative che devono essere colmate per garantire il pieno allineamento del diritto dell’Unione alla convenzione (4). La proposta in esame è intesa a rimediare a tali lacune, che riguardano in particolare le seguenti questioni:

    importazione del mercurio,

    esportazione di determinati prodotti con aggiunta di mercurio,

    uso del mercurio in taluni processi di produzione,

    nuovi usi di mercurio in prodotti e processi di produzione,

    uso del mercurio nell’estrazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala, e

    uso del mercurio nell’amalgama dentale.

    3.3

    Per garantire la chiarezza del diritto, gli obblighi derivanti dalla convenzione che non sono ancora stati recepiti nel diritto dell’UE dovrebbero essere incorporati in un unico atto giuridico.

    3.4

    È necessario migliorare la coerenza e la chiarezza del diritto, e a tal fine il regolamento proposto dovrebbe abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 1102/2008, ribadendo gli obblighi fondamentali che questo impone qualora siano tuttora necessari.

    3.5

    Gli obiettivi dell’iniziativa sono coerenti anche con gli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. La proposta contribuirà a creare condizioni paritarie a livello globale per i processi industriali che impiegano o emettono involontariamente mercurio e relativi composti e per la fabbricazione e il commercio di prodotti con aggiunta di mercurio. In tal modo sarà incentivata la competitività dell’industria dell’Unione.

    3.6

    Ove possibile, inoltre, vengono perseguiti la semplificazione e il chiarimento dell’acquis per consentire un’attuazione più adeguata e più efficace.

    3.7

    La valutazione d’impatto ha concluso che la ratifica e l’attuazione della convenzione di Minamata garantiranno all’UE significativi benefici ambientali e per la salute umana, dovuti principalmente alla prevista riduzione delle emissioni di mercurio originate in altre zone del mondo.

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Il Comitato approva l’adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto rappresenta il culmine di un impegno pluriennale per la creazione di un contesto giuridico responsabile, che permette di ridurre gli effetti indesiderati del mercurio e dei suoi composti a livello globale e in modo durevole e sostenibile. Il Comitato constata che la proposta di regolamento risponde appieno all’obiettivo principale, ossia la tutela della salute e dell’ambiente dagli effetti nocivi del mercurio.

    4.2

    Il Comitato apprezza vivamente il contributo dato non solo dalle istituzioni dell’UE, ma anche dai singoli Stati membri, al processo di concezione e negoziazione della convenzione di Minamata e alla sua ratifica.

    4.3

    Il Comitato si compiace anche del fatto che, durante l’intero processo, sono stati e sono ancora applicati i principi fondamentali della sussidiarietà e il principio di proporzionalità, senza che fosse compromessa l’efficacia degli atti legislativi adottati a livello dell’intera UE e sul piano globale.

    4.4

    Il Comitato è convinto che lo sforzo europeo contribuirà a una rapida ratifica della convenzione di Minamata entro la fine del 2016 e a un’adeguata riduzione dei rischi sanitari e ambientali posti dalle emissioni antropiche di mercurio e dal suo utilizzo su scala mondiale. Esprime inoltre la sua convinzione che il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio non debba andare, e non andrà, al di là della portata dei requisiti della convenzione di Minamata.

    5.   Osservazioni specifiche

    5.1

    Il CESE apprezza inoltre il fatto che il regolamento rispecchi i risultati delle consultazioni con le parti interessate dell’UE e dei dibattiti sulla convenzione di Minamata svolti all’interno dei forum di esperti sotto l’egida dell’UNEP. Il CESE si congratula con la Commissione per aver portato a termine con successo un lavoro di analisi molto vasto e ambizioso, che ha portato all’elaborazione della proposta di regolamento in esame.

    5.2

    Il Comitato condivide l’opinione della Commissione secondo cui restrizioni commerciali che andassero al di là delle disposizioni della convenzione, vale a dire il divieto incondizionato di importazione del mercurio, non sarebbero giustificate, in quanto sarebbero più onerose per le imprese dell’Unione e non determinerebbero alcun significativo vantaggio ambientale.

    5.3

    Il Comitato è altresì d’accordo con la posizione espressa dalla Commissione nella proposta di regolamento secondo cui non sarebbero giustificate neppure le restrizioni all’esportazione di taluni prodotti con aggiunta di mercurio, dato che il contenuto di mercurio e le emissioni nell’ambiente rimarrebbero sostanzialmente invariati e che le emissioni di mercurio potrebbero, per effetto di tale divieto, aumentare nei paesi terzi.

    5.4

    Il Comitato, inoltre, concorda pienamente (in base alle conclusioni delle consultazioni e ai risultati delle analisi) sul fatto che le limitazioni all’uso del mercurio in taluni processi di produzione e in nuovi processi di produzione debbano essere proporzionate ai rischi connessi e rientrino in un processo di evoluzione più a lungo termine dello sviluppo tecnologico.

    5.5

    Tuttavia, il Comitato condivide le disposizioni della convenzione di Minamata secondo cui le parti contraenti devono adottare misure intese a scoraggiare la messa a punto di nuovi processi di produzione che utilizzino mercurio e la produzione e l’immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio.

    5.6

    Il Comitato osserva che l’attuazione della direttiva 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, ha determinato una limitazione significativa delle emissioni di mercurio del settore energetico, che costituisce l’attività economica più importante in termini di contributo di emissioni antropiche e immissioni di mercurio dovute ai processi di deposito atmosferico nel suolo e nelle acque, e che questa tendenza è ancora in atto. Dal 1990 le emissioni antropiche del mercurio nell’UE sono diminuite di oltre il 75 % (5). E un importante contributo a un’ulteriore riduzione delle emissioni di mercurio verrà dalla piena attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Il CESE, in linea con il parere della Commissione, esprime la convinzione che non è attualmente necessario modificare o completare i requisiti di tale direttiva per quanto riguarda in particolare le emissioni di mercurio.

    5.7

    Il CESE approva le procedure proposte per la riduzione delle emissioni di mercurio dai processi industriali sulla base del concetto di migliori tecniche disponibili (BAT) e dei relativi documenti di riferimento (BREF).

    5.8

    Il CESE sottolinea la necessità di adottare disposizioni legislative in merito allo stoccaggio permanente e sicuro del mercurio ritirato dal circuito dei processi industriali in strutture geologiche idonee, ad esempio miniere di sale abbandonate. Il CESE invita la Commissione europea a stabilire con urgenza dei criteri per gli impianti di stoccaggio e delle disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti contaminati da mercurio.

    5.9

    Il Comitato apprezza la posizione equilibrata adottata dalla Commissione circa l’uso di amalgami dentali in base ai più recenti dati scientifici disponibili, e ritiene che l’obbligo per gli studi odontoiatrici di dotarsi di separatori di amalgama e la limitazione dell’uso dell’amalgama dentale alla forma incapsulata siano sufficienti per limitare le emissioni di mercurio nell’ambiente e proteggere la salute umana (6). Al tempo stesso, il CESE richiama l’attenzione sui possibili rischi non ancora sufficientemente riconosciuti e non descritti in dettaglio che potrebbero derivare dai nuovi materiali dentali destinati a sostituire l’amalgama.

    5.10

    Il CESE richiama altresì l’attenzione sull’aumento dei costi dei servizi rimborsati dai bilanci della sanità pubblica e sui possibili impatti medico-sociali su talune categorie di pazienti, qualora tali spese si ripercuotessero su di esse.

    Bruxelles, 25 maggio 2016.

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  UNEP, 2013. Global Mercury Assessment 2013: Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport (Valutazione globale del mercurio 2013: fonti, emissioni, rilascio e propagazione nell'ambiente). Sezione prodotti chimici dell'UNEP, Ginevra, Svizzera.

    (2)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 115, GU C 168 del 20.7.2007, pag. 44, GU C 132 del 3.5.2011, pag. 78.

    (3)  http://mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/Default.aspx

    (4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008, e la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione di Minamata sul mercurio [SWD (2016) 17 final].

    (5)  Fonte: Agenzia europea dell'ambiente, Trends in Emissions of Heavy Metals (Tendenze nelle emissioni dei metalli pesanti) http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/emission-trends-of-heavy-metals-3#tab-chart_3

    (6)  Opinion on the environmental risks and indirect health effects of mercury from dental amalgam (Parere sui rischi ambientali e gli effetti indiretti sulla salute del mercurio utilizzato nell'amalgama dentale (aggiornamento 2014) del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali).


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