Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0636

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

COM/2015/0636 final - 2015/0289 (COD)

Bruxelles, 10.12.2015

COM(2015) 636 final

2015/0289(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

{SWD(2015) 276 final}
{SWD(2015) 279 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivazione e obiettivi della proposta

La politica comune della pesca (PCP) riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse. In essa rientrano sia le attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione sia quelle praticate in acque extraunionali da pescherecci dell'Unione.

Il regolamento (CE) n. 1006/2008 1 (il "regolamento sulle autorizzazioni di pesca") disciplina le autorizzazioni concesse alle navi dell'Unione per la pesca in acque extraunionali e le autorizzazioni concesse alle navi di paesi terzi per la pesca nelle acque dell'Unione. Insieme al regolamento sul controllo 2 e ai regolamenti sulla pesca INN 3 , esso costituisce uno dei tre pilastri per l'attuazione della PCP.

La riforma della PCP, sancita dal regolamento (UE) n. 1380/2013 4 (il "regolamento di base"), mira in particolare a promuovere un approccio sostenibile, ecosistemico e precauzionale alla gestione della pesca e a garantire la coerenza tra le sue dimensioni interna e esterna. Le attività di pesca dell'Unione praticate in acque extraunionali dovrebbero basarsi sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili in virtù del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP. L'Unione dovrebbe essere in grado di sorvegliare la propria flotta ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Per affrontare adeguatamente gli obiettivi della nuova PCP e assicurare la coerenza con il regolamento sul controllo è necessario rivedere il regolamento vigente sulle autorizzazioni di pesca.

Nella sua comunicazione del 2011 sulla dimensione esterna della PCP 5 , la Commissione ha proposto una revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca come parte integrante della riforma della PCP. Il Parlamento europeo ha sostenuto tale iniziativa con una risoluzione adottata nel 2012 6 .

La revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca è un'iniziativa REFIT volta a chiarire e semplificare le disposizioni vigenti, in particolare per quanto riguarda le responsabilità a livello dell'Unione, nazionale e degli operatori, e ad allineare tale regolamento a quello sul controllo.

La necessità di una revisione è altresì confermata dagli sviluppi a livello internazionale. L'Unione ha approvato il piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU) 7 adottato nel 2001 che, insieme agli orientamenti volontari della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera 8 approvati nel 2014, sancisce la responsabilità dello Stato di bandiera di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. Negli orientamenti volontari si chiede che lo Stato di bandiera istituisca un regime di autorizzazione volto a garantire che a nessuna nave sia consentito di operare se non autorizzata. Si raccomanda inoltre che lo Stato di bandiera e lo Stato costiero concedano un'autorizzazione quando le attività di pesca sono esercitate nell'ambito di un accordo per l'accesso alle zone di pesca o anche al di fuori di un tale accordo 9 . Infine, nell'aprile 2015 il Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS) ha formulato un parere consultivo sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) all'interno delle zone economiche esclusive (ZEE) dei membri della Commissione subregionale della pesca. L'ITLOS ritiene che la responsabilità dello Stato di bandiera di prevenire e/o reprimere l'esercizio della pesca INN all'interno delle ZEE degli Stati costieri costituisca un obbligo di "debita diligenza" e sottolinea che l'Unione, e non i suoi Stati membri, è tenuta a rispondere di qualsiasi violazione degli accordi di accesso alle zone di pesca da essa stipulati con gli Stati costieri.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca è una delle componenti operative della politica esterna della PCP contemplate alla parte VI del regolamento (UE) n. 1380/2013 (il "regolamento di base"). Esso integra inoltre il regolamento sul controllo e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 10 , che si applicano a tutte le attività disciplinate dalla politica comune della pesca praticate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione. Il regolamento sulle autorizzazioni riguarda le autorizzazioni concesse ai pescherecci dell'Unione in acque extraunionali e ai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'Unione. Esso disciplina pertanto l'autorizzazione delle attività di pesca, mentre il regolamento sul controllo e il relativo regolamento di esecuzione vertono sul controllo e sul rispetto delle norme. La presente proposta mira ad allineare il regolamento sulle autorizzazioni al regolamento sul controllo, in modo che questo si applichi, mutatis mutandis, agli aspetti connessi al controllo e alla comunicazione. Infine, essendo finalizzato a consentire all'Unione di meglio controllare la propria flotta esterna, il regolamento sulle autorizzazioni di pesca offrirà un contributo concreto alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

•Coerenza con le altre politiche dell'Unione

Secondo il disposto del regolamento di base, l'Unione "migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica" 11 . Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca è pienamente conforme alle politiche ambientali e di sviluppo dell'Unione, dal momento che promuove gli obiettivi della PCP al di fuori dell'Unione e in particolare la sostenibilità delle attività della flotta esterna dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE che stabilisce le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP.

•Sussidiarietà

La proposta disciplina la gestione delle autorizzazioni concesse alla flotta dell'Unione operante in acque extraunionali e alle navi di paesi terzi che effettuano attività di pesca nelle acque dell'Unione. Essa rientra quindi nella dimensione esterna della conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della PCP, la quale costituisce una competenza esclusiva dell'Unione. In questo contesto il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

•Proporzionalità

La proposta mira a rafforzare la capacità dell'UE di controllare la propria flotta a prescindere dal contesto nel quale essa opera, puntando a un giusto equilibrio tra la necessità di garantire un maggiore controllo della flotta unionale e di limitare nel contempo il carico di lavoro per le amministrazioni nazionali e dell'UE. Come dimostra la valutazione d'impatto, essa contribuirebbe a semplificare il sistema attuale. I vantaggi previsti superano nettamente gli sforzi necessari, specialmente per quanto riguarda l'impatto positivo sulla gestione delle risorse alieutiche. A tale riguardo, le disposizioni proposte si limitano a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo e non comportano oneri sproporzionati•Scelta dello strumento

Essendo direttamente applicabile e vincolante per gli Stati membri, un regolamento deve contribuire all'applicazione uniforme delle norme proposte in tutta l'Unione e creare in tal modo condizioni di parità per tutti gli operatori dell'UE che partecipano ad attività di pesca in acque extraunionali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

Non pertinente.

•Consultazione delle parti interessate

In sede di valutazione d'impatto è stata svolta una consultazione pubblica basata su un documento di consultazione e un questionario specifico, cui ha fatto seguito una serie di riunioni tecniche con gli Stati membri maggiormente interessati, vale a dire quelli con le flotte esterne più importanti. Per discutere la revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca si è inoltre tenuta una riunione straordinaria del Consiglio consultivo regionale della flotta oceanica, che riunisce i rappresentanti del settore della pesca e le ONG.

Le consultazioni hanno permesso alla Commissione di comprendere meglio il funzionamento dell'attuale sistema di gestione della flotta esterna a livello nazionale e hanno contribuito a perfezionare l'attuale proposta. Tutti i gruppi di portatori di interesse, compresi gli Stati membri, gli armatori e le ONG, hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e hanno espresso il loro chiaro sostegno all'obiettivo della proposta.

•Ricorso al parere di esperti

Non pertinente.

•Valutazione d'impatto

Parallelamente alla proposta legislativa è stata elaborata una valutazione d'impatto per esaminare eventuali opzioni alternative, valutandone e confrontandone le ripercussioni. Sono state prese in considerazione diverse opzioni.

Opzione 1: comporta una modifica limitata del regolamento attuale per garantire l'allineamento alle disposizioni del trattato di Lisbona.

Opzione 2: in aggiunta all'opzione 1, comporta l'elaborazione di orientamenti per l'interpretazione di disposizioni che non sono sufficientemente chiare e precise. Questa opzione escluderebbe tuttavia una serie di obiettivi fissati nel regolamento di base.

Opzione 3: si limita a modificare il regolamento per ovviare a carenze, incertezze e lacune della legislazione vigente. Tuttavia questa opzione non consentirebbe di affrontare alcune questioni, come la regolamentazione delle autorizzazioni dirette e la prevenzione del cambio di bandiera abusivo.

Opzione 4: comporta l'adozione di un nuovo regolamento con un campo di applicazione più ampio, in particolare criteri di ammissibilità per la concessione di autorizzazioni dirette e disposizioni volte ad impedire il cambio di bandiera abusivo.

Opzione 5: consentirebbe di combinare certezza giuridica con un campo di applicazione più ampio, e di disporre così di un quadro esaustivo per regolamentare le attività svolte dalla flotta esterna dell'UE in acque extraunionali. Questa opzione è pertanto risultata la più efficace per raggiungere gli obiettivi politici, garantire la certezza giuridica e contribuire alla credibilità internazionale dell'Unione. Essa consentirebbe di ottimizzare i benefici ambientali connessi alla protezione delle risorse biologiche marine e di compensare eventuali costi di adattamento per gli operatori e le amministrazioni a breve termine. Infine, tutte le opzioni possono essere considerate neutre dal punto di vista sociale.

•Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

La revisione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca rientra nel programma REFIT, in quanto mira a semplificare il sistema attuale, ad armonizzare i vari requisiti in materia di dati degli Stati membri, a chiarire le responsabilità a livello dell'Unione, nazionale e degli operatori e ad accrescere la coerenza tra il regolamento sulle autorizzazioni di pesca, il regolamento sul controllo e il regolamento sulla pesca INN.

Norme più semplici e chiare consentirebbero di semplificare e migliorare il trattamento delle richieste di autorizzazione, contribuendo ad accrescere la certezza per gli operatori economici e a eliminare eventuali sovrapposizioni tra gli attori coinvolti. Questo contribuirebbe a migliorare il quadro normativo in cui opera la flotta esterna, rafforzando nel contempo il controllo delle autorità pubbliche.

La proposta dovrebbe essere supportata da adeguati strumenti informatici per semplificare il trattamento e il monitoraggio delle autorizzazioni di pesca e incoraggiare lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni nazionali e la Commissione. Essa contribuirà inoltre a una maggiore trasparenza grazie alla creazione di registro delle autorizzazioni di pesca (che comprenderà una parte pubblica e una protetta), che consentirà a tutti i soggetti interessati di accedere alle informazioni sulle attività della flotta esterna, conformemente alle norme sul trattamento dei dati personali.

La maggior parte della flotta è costituita da pescherecci industriali operanti in acque extraunionali. Gli armatori di queste navi possiedono in genere una flotta composta da diversi pescherecci e raramente rispondono ai criteri che definiscono le PMI. Per questo motivo, e tenuto conto dell'assenza di costi aggiuntivi per gli operatori privati, la proposta non contiene misure specifiche destinate alle microimprese o alle PMI. Inoltre essa non ha alcun impatto negativo sulla competitività degli operatori dell'UE o sul commercio internazionale.

•Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La Commissione intende istituire un gruppo di esperti provenienti dalle amministrazioni nazionali per monitorare l'attuazione del regolamento e procedere a una valutazione del sistema cinque anni dopo la sua entrata in vigore.•Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

•Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

Titolo I — Il regolamento riguarda tutte le attività di pesca svolte da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. Tali attività possono svolgersi in virtù di un accordo di accesso o di un'autorizzazione diretta rilasciata dal paese terzo e/o sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, oppure in alto mare. Il regolamento interessa anche i pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione. L'articolo 2 ne chiarisce il rapporto con altre norme in materia di autorizzazioni derivanti da accordi bilaterali o emanate da organizzazioni regionali di gestione della pesca. Tali norme sono da considerarsi norme speciali, mentre il presente regolamento stabilisce il quadro generale. In caso di conflitto dovrebbero prevalere le norme speciali.

Titolo II — Il capo I stabilisce il principio fondamentale del regolamento, in base al quale ogni nave dovrebbe essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera prima di avviare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione e dallo Stato costiero se intende pescare nelle sue acque. In ogni caso, lo Stato di bandiera dovrebbe concedere l'autorizzazione solo se sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5. La responsabilità dello Stato di bandiera è fondamentale a tale riguardo. L'introduzione di una specifica disposizione riguardante il cambio di bandiera consente allo Stato membro di bandiera di individuare più facilmente i casi in cui l'autorizzazione dovrebbe essere negata in quanto il cambio di bandiera è effettuato al fine di eludere le norme.

Titolo II — Il capo II precisa le condizioni supplementari cui devono rispondere le navi dell'Unione per svolgere attività di pesca nelle acque di paesi terzi nell'ambito di un accordo di accesso o di un'autorizzazione diretta. Un elemento centrale è costituito dal divieto di pescare in virtù di un'autorizzazione diretta nei casi in cui vige un accordo di accesso, salvo disposizione contraria nella cosiddetta clausola di esclusività, che esprime tale principio negli accordi. Il principio alla base del titolo II è che l'Unione deve garantire che le attività della sua flotta esterna non mettano a repentaglio la sostenibilità delle risorse biologiche marine nelle acque degli Stati costieri. Per la concessione di autorizzazioni dirette alle proprie navi, lo Stato membro di bandiera dovrebbe attenersi ai migliori pareri scientifici disponibili e applicare un approccio precauzionale. La Commissione riceve tutte le informazioni pertinenti e può intervenire se nutre dubbi quanto alla conformità delle operazioni di pesca previste con il regolamento.

Titolo II — Il capo III definisce le modalità per l'esercizio della pesca sotto l'egida di un'ORGP o in alto mare. La Commissione può intervenire se ritiene che i criteri di ammissibilità non siano soddisfatti. Inoltre, poiché alcune ORGP coprono anche acque dell'Unione, è ragionevole che i pescherecci dell'Unione operanti sotto l'egida di tali ORGP rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Titolo II — Il capo V stabilisce disposizioni di base sul noleggio, che costituisce una particolare forma di autorizzazione diretta sulla quale è stato finora difficile esercitare un controllo. L'obiettivo principale è definire un quadro giuridico per questa prassi che consenta di migliorare il controllo delle navi dell'Unione operanti nell'ambito di un accordo di noleggio e di allineare la legislazione unionale alle norme adottate da alcune ORGP a questo riguardo.

Titolo II — Il capo VI riguarda l'applicazione del regolamento sul controllo alle attività della flotta esterna dell'Unione e i corrispondenti obblighi in materia di relazioni, nonché una serie di obblighi specifici connessi alla dimensione esterna di tali attività.

Il titolo III stabilisce le norme relative all'autorizzazione delle attività di pesca praticate da pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'Unione. L'obiettivo che esso persegue è garantire che le attività di pesca esercitate nelle acque dell'Unione siano soggette alle stesse regole, a prescindere dalla bandiera della nave, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi nelle acque dell'Unione.

Il titolo IV istituisce un registro delle autorizzazioni di pesca destinato a consentire un più efficace controllo della flotta esterna dell'Unione e ad accrescere la trasparenza delle sue attività, dal momento che una parte del registro è pubblicamente accessibile. I cittadini dovrebbero poter sapere quali navi sono autorizzate a pescare, quali specie e in quali zone.

2015/0289 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 12 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 13 ,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio 15 (il "regolamento sulle autorizzazioni di pesca") ha istituito un sistema concernente le autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e l'accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell'Unione.

(2)L'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS) 16 e ha ratificato l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 (accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici) 17 . Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

(3)L'Unione ha aderito all'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 (accordo FAO) 18 . In base a tale accordo, le parti contraenti non possono autorizzare l'uso di navi per la pesca in alto mare se non sono soddisfatte determinate condizioni e devono adottare sanzioni in caso di inosservanza di taluni obblighi di comunicazione.

(4)L'Unione ha approvato il piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU) adottato nel 2001 che, insieme agli orientamenti volontari della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera approvati nel 2014, sancisce la responsabilità dello Stato di bandiera di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. In base all'IPOA-IUU, lo Stato di bandiera dovrebbe rilasciare autorizzazioni alle navi battenti la sua bandiera che intendono pescare in acque non soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Gli orientamenti volontari raccomandano inoltre che lo Stato di bandiera e lo Stato costiero concedano un'autorizzazione quando le attività di pesca sono esercitate nell'ambito di un accordo per l'accesso alle zone di pesca o anche al di fuori di un tale accordo. Entrambi dovrebbero assicurarsi che tali attività non compromettano la sostenibilità degli stock nelle acque dello Stato costiero (punti 40 e 41).

(5)La questione degli obblighi e delle responsabilità concomitanti dello Stato di bandiera, ed eventualmente dell'organizzazione internazionale di bandiera, con riguardo alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare nell'ambito dell'UNCLOS ha assunto sempre maggiore risalto a livello internazionale. Ciò è avvenuto anche, nell'ambito di un obbligo di debita diligenza derivante dall'UNCLOS, per la giurisdizione concorrente dello Stato costiero e dello Stato di bandiera e, se del caso, dell'organizzazione internazionale di bandiera, di garantire la corretta conservazione delle risorse biologiche marine nelle zone marittime soggette a giurisdizione nazionale. Un obbligo di debita diligenza è l'obbligo spettante a uno Stato di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca illegale adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e di gestione. Per queste ragioni è importante che le attività esercitate da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione e il sistema di gestione di tali attività siano organizzati in modo da consentire all'Unione di assolvere i propri obblighi internazionali in modo efficiente ed efficace e da evitare situazioni in cui l'Unione potrebbe essere accusata di atti illeciti a livello internazionale.

(6)La politica esterna della pesca dell'Unione dovrebbe tenere conto delle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite del 2012 sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20" 19 e degli sviluppi internazionali in materia di lotta contro il commercio illegale di specie selvatiche.

(7)L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento di base") 20 , è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

(8)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi.

(9)Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio era inteso a stabilire una base comune per l'autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca INN e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell'UE in tutto il mondo.

(10)Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 21 sulla pesca INN è stato adottato parallelamente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, mentre il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (il "regolamento sul controllo") 22 è stato adottato un anno più tardi. Tali regolamenti costituiscono i tre pilastri per l'attuazione delle disposizioni in materia di controllo e di esecuzione della PCP.

(11)Tuttavia, questi tre regolamenti non sono stati attuati in modo coerente; in particolare, sussistono incongruenze tra il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo, che è stato adottato successivamente. Sono inoltre emerse diverse lacune nell'attuazione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca, che lascia irrisolti alcuni aspetti problematici inerenti al controllo, quali il noleggio, il cambiamento di bandiera e il rilascio di autorizzazioni di pesca a navi dell'Unione, da parte dell'autorità competente di un paese terzo, al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile ("autorizzazioni dirette"). Ulteriori difficoltà sono state ravvisate in ordine ad alcuni obblighi di dichiarazione e alla ripartizione delle funzioni amministrative tra gli Stati membri e la Commissione.

(12)Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell'Unione operante al di fuori delle acque dell'Unione dovrebbe essere autorizzata e sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un'autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest'ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle attività di pesca di tutte le navi dell'Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell'Unione.

(13)Le navi d'appoggio possono influire in modo significativo sulla capacità dei pescherecci di svolgere le loro attività di pesca e sui quantitativi che possono catturare. È quindi necessario tenerne conto nelle procedure previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e di dichiarazione.

(14)Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l'obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L'Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l'intera durata di vita di una nave la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L'attribuzione di un numero unico della nave da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe servire anche a questo scopo.

(15)Nelle acque di paesi terzi, i pescherecci dell'Unione possono operare in virtù di accordi di partenariato per una pesca sostenibile conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o, in assenza di tali accordi, previa concessione di autorizzazioni di pesca dirette da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi le attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Per questo motivo, agli Stati membri di bandiera dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare le navi battenti la loro bandiera, sulla base di una serie definita di criteri e esercitando l'opportuna sorveglianza, a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri. L'attività di pesca dovrebbe essere autorizzata dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avrà un impatto negativo sulla sostenibilità. Una volta ricevuta l'autorizzazione dello Stato membro di bandiera e dello Stato costiero, l'operatore dovrebbe potere avviare l'attività di pesca, tranne in caso di ulteriori obiezioni formulate dalla Commissione.

(16)Una questione specifica concernente gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile sono finanziati in ampia misura dal bilancio dell'Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e fare in modo che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare il sistema di riassegnazione, al quale si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L'applicazione di tale sistema dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. Si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca.

(17)Anche le attività di pesca che hanno luogo sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca e in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall'organizzazione regionale di gestione della pesca o dalla legislazione dell'Unione che disciplina la pesca in alto mare.

(18)Gli accordi di noleggio possono compromettere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione e avere un impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all'Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci noleggiati dell'Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca.

(19)Le procedure dovrebbero essere trasparenti e prevedibili sia per gli operatori dell'Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti.

(20)È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica tra gli Stati membri e la Commissione, secondo quanto previsto dal regolamento sul controllo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, gestire e mettere a disposizione della Commissione tutti i dati richiesti relativi alle loro flotte e alle attività di pesca da queste esercitate. Essi dovrebbero inoltre cooperare tra di loro, con la Commissione e con i paesi terzi, se del caso, al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati.

(21)Al fine di migliorare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni sulle autorizzazioni di pesca dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca comprendente una parte pubblica e una protetta. Le informazioni riportate nel registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione comprendono dati personali. Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 e alla legislazione nazionale applicabile. 

(22)Al fine di disciplinare adeguatamente l'accesso alle acque dell'Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere compatibili con le disposizioni applicabili ai pescherecci dell'Unione in conformità del regolamento sul controllo. In particolare, è opportuno che l'articolo 33 del suddetto regolamento concernente la comunicazione delle catture e dei dati ad esse connessi si applichi anche alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(23)Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi che non dispongono di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a garantire che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

(24)Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a controllare le attività di pesca svolte da navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione e a registrare eventuali infrazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.

(25)Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero utilizzare un sistema comune di scambio e conservazione dei dati per trasmettere le informazioni e gli aggiornamenti necessari con il minore onere amministrativo possibile. A tal fine dovrebbero essere pienamente utilizzati i dati contenuti nel registro della flotta peschereccia dell'UE.

(26)Al fine di tenere conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove disposizioni successive del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adozione di modifiche degli allegati del presente regolamento recanti l'elenco delle informazioni che gli operatori devono trasmettere per ottenere un'autorizzazione di pesca. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri alla Commissione e al registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione, e di definire una metodologia per la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

(28)La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi di urgenza rendano necessario procedere alla riassegnazione delle possibilità di pesca.

(29)Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:

(a)i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, all'interno o al di fuori delle acque dell'Unione, oppure in alto mare, e

(b)i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

Articolo 2
Relazione con il diritto internazionale e dell'Unione

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:

(a)contenute negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e in analoghi accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;

(b)adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca o da analoghe organizzazioni di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante;

(c)contenute nella legislazione dell'Unione che attua o recepisce disposizioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(a)"nave d'appoggio": una nave che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l'uso e che facilita, assiste o prepara le attività di pesca;

(b)"autorizzazione di pesca": un'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione o a un peschereccio di un paese terzo, a cui conferisce il diritto di esercitare specifiche attività di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;

(c)"registro delle autorizzazioni di pesca": il sistema di gestione delle autorizzazioni di pesca e la banca dati ad esso associata;

(d)"autorizzazione diretta": un'autorizzazione di pesca rilasciata dall'autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell'Unione al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile;

(e)"acque di paesi terzi": le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo;

(f)"programma di osservazione": un regime istituito nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, che prevede l'invio di osservatori a bordo dei pescherecci, a determinate condizioni, al fine di verificare la conformità della nave alle norme adottate dalla detta organizzazione.

TITOLO II
ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE DELL'UNIONE

CAPO I
Disposizioni comuni

Articolo 4
Principio generale

Fatto salvo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dall'organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dal proprio Stato membro di bandiera.

Articolo 5
Criteri di ammissibilità

1.Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione a esercitare attività di pesca al di fuori delle acque dell'Unione unicamente se:

(a)ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente agli allegati 1 e 2, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d'appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all'Unione;

(b)il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(c)il peschereccio e la relativa nave d'appoggio hanno un numero IMO;

(d)nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatore e al peschereccio non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

(e)il peschereccio non figura in un elenco di navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e/o dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;

(f)se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca in virtù dell'accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e

(g)se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 43 al fine di modificare gli allegati 1 e 2.

Articolo 6
Cambio di bandiera

1.Il presente articolo si applica alle navi che, entro cinque anni dalla data della domanda di autorizzazione di pesca:

(a)sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell'Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo e

(b)sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell'Unione entro 24 mesi dalla data di uscita dallo stesso.

2.Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca solo se ha accertato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1:

(a)non ha partecipato ad attività di pesca INN e

(b)non ha operato nelle acque di un paese terzo non cooperante ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

3.A tal fine, l'operatore fornisce tutte le informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo considerato, compresi almeno i seguenti elementi:

(a)una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato;

(b)una copia dell'autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera per il periodo considerato;

(c)una copia di qualsiasi autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi nel periodo considerato;

(d)una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all'operatore nel periodo considerato.

4.Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un'autorizzazione di pesca a una nave:

(a)che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, oppure

(b)che ha preso la bandiera di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1026/2012 del Consiglio 26 .

5.Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena il paese è stato identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile, l'operatore:

(a)ha cessato le operazioni di pesca e

(b)ha avviato le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta da pesca del paese terzo.

Articolo 7    
Controllo delle autorizzazioni di pesca

1.L'operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.

2.L'operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.

3.Lo Stato membro di bandiera verifica che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell'autorizzazione.

4.Se una delle condizioni sulla cui base è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca non è più soddisfatta, lo Stato membro di bandiera modifica o revoca l'autorizzazione e ne dà notifica all'operatore e alla Commissione.

5.Su richiesta della Commissione, lo Stato membro di bandiera rifiuta, sospende o revoca l'autorizzazione in presenza di imperativi motivi politici connessi allo sfruttamento sostenibile, alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche marine o alla prevenzione o soppressione della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure qualora l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

6.Se lo Stato membro di bandiera non provvede a rifiutare, modificare, sospendere o revocare l'autorizzazione in conformità dei paragrafi 4 e 5, la Commissione può decidere di revocare l'autorizzazione e di darne notifica allo Stato membro di bandiera e all'operatore.

Capo II
Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi

Sezione 1
Attività di pesca esercitate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile

Articolo 8
Appartenenza a un'ORGP

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un'ORGP soltanto se tale paese è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale ORGP.

Articolo 9
Campo d'applicazione

La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

Articolo 10
Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciatagli:

(a)    dal proprio Stato membro di bandiera e

(b)    dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività.

Articolo 11
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte dello Stato membro di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se:

(a)i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

(b)le condizioni stabilite nel pertinente accordo di partenariato per una pesca sostenibile sono rispettate;

(c)l'operatore ha pagato tutti i canoni e le sanzioni finanziarie richieste dall'autorità competente del paese terzo nel corso degli ultimi 12 mesi.

Articolo 12
Gestione delle autorizzazioni di pesca

1.Dopo aver rilasciato un'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di autorizzazione da inviare al paese terzo.

2.La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni elencate negli allegati 1 e 2 e tutti gli altri dati richiesti nell'ambito dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

3.Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 giorni di calendario prima del termine ultimo per la trasmissione delle domande fissato nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

4.Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, la Commissione trasmette la domanda al paese terzo.

5.Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera.

Articolo 13
Riassegnazione di possibilità di pesca non utilizzate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile

1.Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

2.Entro 10 giorni dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:

(a)comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel corso dell'anno o del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca, oppure

(b)notificare alla Commissione gli scambi di possibilità di pesca da essi effettuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 e, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca inutilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale.

4.Entro 10 giorni dal ricevimento di tale invito a manifestare interesse, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca inutilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.

5.Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati.

6.Se gli Stati membri che beneficiano di una quota dell'assegnazione iniziale non manifestano interesse per le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione può rivolgere un invito a presentare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui al paragrafo 4.

7.Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 5, la Commissione procede alla riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate su base temporanea applicando il metodo di cui all'articolo 14.

Articolo 14
Metodo di riassegnazione

1.La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un metodo per la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al tempo limitato di cui si dispone per sfruttare le possibilità di pesca non utilizzate, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a 6 mesi.

3.Nel definire il metodo di riassegnazione, la Commissione applica i seguenti criteri:

(a)possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione;

(b)numero di Stati membri richiedenti;

(c)quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell'assegnazione iniziale delle possibilità di pesca;

(d)livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente;

(e)numero, tipo e caratteristiche dei pescherecci e degli attrezzi utilizzati;

(f)coerenza del piano di pesca trasmesso dagli Stati membri richiedenti con gli elementi di cui alle lettere da a) a e).

Articolo 15
Assegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi

1.Nel caso in cui il protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni di un contingente annuale, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che definisca un metodo per assegnare le corrispondenti possibilità di pesca agli Stati membri su base mensile, trimestrale o sulla base di un altro periodo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2.L'assegnazione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri in base al pertinente regolamento del Consiglio.

Sezione 2    
Attività di pesca esercitate in virtù di autorizzazioni dirette

Articolo 16
Campo d'applicazione

La presente sezione si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

Articolo 17
Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se è in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciatagli:

(a)dal proprio Stato membro di bandiera e

(b)    dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le attività.

Articolo 18
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca esercitate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile soltanto se:

(a)con il paese terzo in questione non è stato stipulato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, o l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile in vigore prevede espressamente la possibilità di autorizzazioni dirette;

(b)i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

(c)l'operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:

–una conferma scritta, rilasciata dal paese terzo in seguito alle trattative tra quest'ultimo e l'operatore, delle modalità della prevista autorizzazione diretta per l'accesso alle proprie risorse di pesca, compresa la durata, le condizioni e le possibilità di pesca espresse come limiti di sforzo o di cattura;

–la prova della sostenibilità delle attività di pesca previste, sulla base dei seguenti elementi:

una valutazione scientifica fornita dal paese terzo e/o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e

l'esame di tale valutazione da parte dello Stato membro di bandiera sulla base della valutazione del proprio istituto scientifico nazionale;

–una copia della legislazione del paese terzo in materia di pesca;

–un numero di conto bancario pubblico e ufficiale per il pagamento di tutti i canoni e

(d)nel caso in cui le previste attività di pesca vertano su specie gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca, il paese terzo è parte contraente o parte non contraente cooperante di tale organizzazione.


Articolo 19
Gestione delle autorizzazioni dirette

1.Dopo aver rilasciato un'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni enumerate negli allegati 1 e 2 e nell'articolo 18.

2.Se la Commissione non chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 15 giorni di calendario dalla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera comunica all'operatore che può avviare le attività di pesca in questione, purché sia in possesso anche dell'autorizzazione diretta del paese terzo.

3.Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che le condizioni previste all'articolo 18 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell'autorizzazione di pesca entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni o giustificazioni richieste.

4.Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera.

5.Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione.

6.L'operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell'autorizzazione diretta.

Capo III
Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione sotto l'egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 20
Campo d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione su stock gestiti da un'organizzazione regionale di gestione della pesca nelle acque dell'Unione, in alto mare e nelle acque di paesi terzi.

Articolo 21
Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca su stock gestiti da un'organizzazione regionale di gestione della pesca soltanto se:

(a)gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera;

(b)è stato inserito nel pertinente registro o elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e,

(c)se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte del paese terzo in conformità del capo II.

Articolo 22
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca soltanto se:

(a) i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5 sono soddisfatti;

(b) le norme stabilite dall'organizzazione regionale di gestione della pesca o le disposizioni della legislazione unionale di recepimento sono rispettate e,

(c)se le attività di pesca si svolgono nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli articoli 11 o 18 sono soddisfatti.

Articolo 23
Registrazione da parte di organizzazioni regionali di gestione della pesca

1.Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione l'elenco o gli elenchi delle navi da esso autorizzate a esercitare attività di pesca sotto l'egida di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

2.L'elenco o gli elenchi di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle prescrizioni dell'organizzazione regionale di gestione della pesca e recano le informazioni di cui agli allegati 1 e 2.

3.La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

4.Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 22, la Commissione trasmette l'elenco o gli elenchi delle navi autorizzate all'organizzazione regionale di gestione della pesca.

5.Se il registro o l'elenco dell'organizzazione regionale di gestione della pesca non è accessibile al pubblico, la Commissione comunica allo Stato membro di bandiera le navi ivi figuranti.

Capo IV
Attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione in alto mare

Articolo 24
Campo d'applicazione

Il presente capo si applica alle attività di pesca esercitate in alto mare da pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.

Articolo 25
Autorizzazioni di pesca

Un peschereccio dell'Unione può esercitare attività di pesca in alto mare soltanto se:

(a)gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera e

(b)l'autorizzazione di pesca è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 27.

Articolo 26
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera

Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca per attività di pesca in alto mare soltanto se sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5.

Articolo 27
Notifica alla Commissione

Lo Stato membro di bandiera notifica l'autorizzazione di pesca alla Commissione almeno 15 giorni di calendario prima dell'inizio delle previste attività di pesca in alto mare, fornendo le informazioni di cui agli allegati 1 e 2.

Capo V
Noleggio di pescherecci dell'Unione

Articolo 28
Principi

1.Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di contratti di noleggio se è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, salvo disposizione contraria del suddetto accordo.

2.Un peschereccio dell'Unione non può esercitare attività di pesca nell'ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente o praticare il subnoleggio.

3.Un peschereccio dell'Unione noleggiato non può utilizzare le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera. Le catture di una nave noleggiata devono essere imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.

Articolo 29
Gestione di autorizzazioni di pesca nell'ambito di un accordo di noleggio

Quando rilascia un'autorizzazione di pesca per una nave in conformità degli articoli 11, 18, 22 o 26 e quando le attività di pesca si svolgono nell'ambito di un accordo di noleggio, lo Stato membro di bandiera verifica:

(a)che l'autorità competente dello Stato noleggiatore abbia ufficialmente confermato che l'accordo è conforme alla legislazione nazionale e

(b)che l'accordo di noleggio sia specificato nell'autorizzazione di pesca.

Capo VI
Obblighi in materia di controllo e di comunicazione

Articolo 30
Dati relativi al programma di osservazione

Se a bordo di un peschereccio dell'Unione vengono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione, l'operatore della nave trasmette tali dati al proprio Stato membro di bandiera.

Articolo 31
Trasmissione di informazioni a paesi terzi

1.Quando svolge attività di pesca in virtù del presente titolo, e se l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il paese terzo in questione lo prevede, l'operatore di un peschereccio dell'Unione trasmette le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco al paese terzo, e invia copia di tale comunicazione al suo Stato membro di bandiera.

2.Lo Stato membro di bandiera valuta la coerenza dei dati trasmessi al paese terzo di cui al paragrafo 1 con i dati ricevuti in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura e delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 è considerata un'infrazione grave ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla politica comune della pesca. La gravità dell'infrazione è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata o la ripetizione dell'infrazione.

TITOLO III
ATTIVITÀ DI PESCA ESERCITATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 32
Principi generali

1.Un peschereccio di un paese terzo può esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione.

2.Un peschereccio di un paese terzo autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione è tenuto a rispettare le norme che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera e le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca.

3.Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell'Unione senza un'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca devono essere fissati e riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.

Articolo 33
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca

La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un'autorizzazione a esercitare attività di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se:

(a)le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio sono complete ed esatte; il peschereccio e la o le relative navi d'appoggio hanno un numero IMO;

(b)nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca, all'operatore e al peschereccio non sono state irrogate sanzioni a seguito di infrazioni gravi conformemente al diritto nazionale dello Stato membro a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

(c)il peschereccio non figura in un elenco INN e/o il paese terzo non è identificato come paese non cooperante o iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;

(d)il peschereccio è ammissibile nell'ambito dell'accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell'elenco delle navi previsto da tale accordo.

Articolo 34
Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca

1.Il paese terzo trasmette alla Commissione le domande relative ai propri pescherecci anteriormente al termine previsto nell'accordo in questione o stabilito dalla Commissione.

2.La Commissione può chiedere al paese terzo qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario.

3.Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 33, la Commissione rilascia un'autorizzazione di pesca e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.

Articolo 35    
Controllo delle autorizzazioni di pesca

1.Se una delle condizioni di cui all'articolo 33 non è più soddisfatta, la Commissione modifica o revoca l'autorizzazione e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.

2.La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l'autorizzazione qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora ciò sia giustificato da imperativi motivi politici, segnatamente in relazione a norme internazionali in materia di diritti umani o alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata, oppure qualora, per i motivi suddetti o per qualsiasi altro motivo politico imperioso, l'Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.

Articolo 36
Chiusura di attività di pesca

1.Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite, che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, il paese terzo presenta alla Commissione misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del paese terzo in questione si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.

2.Le autorizzazioni di pesca sono considerate revocate se la sospensione di attività di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

3.Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell'applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca in questione.

Articolo 37
Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione

1.Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi.

2.Se non è possibile procedere a una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto il paese terzo interessato non dispone di un contingente sufficiente per tale stock o gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione del paese terzo interessato, può operare negli anni successivi detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale paese terzo nella stessa zona geografica o dotati di valore commerciale corrispondente.

Articolo 38
Controllo ed esecuzione

1.Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione sono tenute a rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le attività di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui esse operano.

2.Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione comunicano alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell'Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

3.La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati di cui al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.

4.Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell'Unione trasmettono alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, i rapporti di osservazione elaborati nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.

5.Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci di paesi terzi, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

6.La Commissione trasmette al paese terzo le informazioni di cui al paragrafo 5 al fine di garantire che tale paese adotti idonee misure.

Il paragrafo 1 si applica fatte salve le consultazioni tra l'Unione e i paesi terzi. A tale riguardo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per attuare nel diritto dell'Unione i risultati delle consultazioni tenutesi con paesi terzi in relazione alle modalità di accesso.

TITOLO IV    
Dati e informazioni

Articolo 39
Registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione

1.La Commissione istituisce e gestisce un registro elettronico delle autorizzazioni di pesca dell'Unione comprendente una parte pubblica e una protetta. Il registro:

(a) contiene tutte le informazioni di cui agli allegati 1 e 2 e indica lo stato di ogni autorizzazione in tempo reale;

(b)è utilizzato per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e

(c)è utilizzato unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce.

2.L'elenco delle autorizzazioni di pesca compreso nel registro è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:

(a)nome e bandiera della nave;

(b)tipo di autorizzazione e

(c)periodo e zona autorizzati per l'attività di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca).

3.Gli Stati membri si avvalgono del registro per trasmettere alla Commissione le autorizzazioni di pesca e per mantenere i dati aggiornati secondo il disposto degli articoli 12, 19, 23 e 27. 

Articolo 40
Prescrizioni tecniche

Lo scambio di informazioni di cui ai titoli II, III e IV è effettuato in formato elettronico. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2007/2/CE 27 , la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità tecniche per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai detti titoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45.

Articolo 41
Accesso ai dati

Fatto salvo l'articolo 110 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, gli Stati membri o la Commissione concedono l'accesso alla parte protetta del registro delle autorizzazioni di pesca dell'Unione di cui all'articolo 39 ai servizi amministrativi competenti che partecipano alla gestione delle flotte pescherecce.

Articolo 42
Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza

I dati ottenuti ai sensi del presente regolamento sono trattati conformemente agli articoli 109, 110, 111 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE e alle relative norme nazionali di attuazione.

Articolo 43
Relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni regionali di gestione della pesca

1.Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un'organizzazione regionale di gestione della pesca informazioni rilevanti per l'efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri interessati e alla Commissione, o all'organismo da essa designato, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale organizzazione regionale di gestione della pesca.

2.La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito di accordi di pesca conclusi tra l'Unione e paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca o di analoghe organizzazioni per la pesca di cui l'Unione è parte contraente o parte non contraente cooperante, comunicare informazioni pertinenti in merito all'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

TITOLO V
Procedure, delega e misure di esecuzione

Articolo 44
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3.La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46
Abrogazione

1.Il regolamento (CE) n. 1006/2008 è abrogato.

2.I riferimenti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 47
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(2) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(5) COM(2011) 424 del 13.7.2011.
(6) Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (2011/2318(INI)).
(7) http://www.fao.org/fishery/ipoa-iuu/en
(8) COFI/2014/4.2 (par. 29).
(9) Idem (parr. 40 e 41).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(11) Articolo 28.
(12) GU C del , pag. .
(13) GU C del , pag. .
(14) GU C del , pag. .
(15) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(16) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(17) Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
(18) Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).
(19) Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/Res/66/288 del 27 luglio 2012 sui risultati della conferenza Rio +20 dal titolo "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo).
(20) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,relativo alla politica comune della pesca (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(21) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(22) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(24) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(25) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26) Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).
(27) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
Top

Bruxelles, 10.12.2015

COM(2015) 636 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio

{SWD(2015) 276 final}
{SWD(2015) 279 final}


Allegato 1
Elenco delle informazioni da trasmettere per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 48 non devono necessariamente essere compilate se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR o il numero IMO)

I

RICHIEDENTE

1

Nome dell'operatore economico*

2

E-mail*

3

Indirizzo

4

Fax

5

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF...)*

6

Telefono

7

Nome dell'agente (conformemente alle disposizioni del protocollo)*

8

E-mail*

9

Indirizzo

10

Fax

11

Telefono

12

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*

13

E-mail*

14

Indirizzo

15

Fax

16

Telefono

17

Nome del o dei comandanti*

18

E-mail*

19

Nazionalità*

20

Fax

21

Telefono

II

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE, CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO

22

Nome della nave*

23

Stato di bandiera*

24

Data di acquisizione della bandiera attuale*

25

Marcatura esterna*

26

Numero IMO (UVI)*

27

Numero CFR*

28

Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)*

29

Frequenza di chiamata*

30

Numero di telefono satellitare*

31

MMSI*

32

Anno e luogo di costruzione*

33

Bandiera precedente e data di acquisizione (se pertinente)*

34

Materiale dello scafo: acciaio / legno / poliestere / altro*

35

Trasponditore VMS*

36

Modello*

37

Numero di serie*

38

Versione del software*

39

Operatore satellitare*

40

Nome del fabbricante del VMS

41

Lunghezza fuori tutto della nave*

42

Larghezza della nave*

43

Pescaggio*

44

Stazza (in GT)*

45

Potenza del motore principale (kW)*

46

Tipo di motore

47

Marca

48

Numero di serie del motore*

III

CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN'AUTORIZZAZIONE DI PESCA

49

Tipo di nave (codice FAO)*

50

Tipo di attrezzo (codice FAO)*

53

Zone di pesca (codice FAO)*

54

Divisioni di pesca – FAO o Stato costiero*

55

Porto o porti di sbarco

56

Porto o porti di trasbordo

57

Specie bersaglio - codice FAO o categoria di pesca (APPS)*

58

Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine)

59

Numero di registro dell'ORGP (se noto)*

60

Data di iscrizione nel registro dell'ORGP (se noto)*

61

Numero massimo totale di membri dell'equipaggio*:

62

Da [PAESE PARTNER]:

63

Da paesi ACP:

64

Sistema di conservazione/trasformazione del pesce a bordo*: pesce fresco / refrigerazione / congelamento / farina di pesce / olio/ filettatura

65

Elenco delle navi d'appoggio: Nome / numero IMO / numero CFR

IV

NOLEGGIO

66

Nave operante nell'ambito di un accordo di noleggio*: sì/no

67

Tipo di accordo di noleggio

68

Periodo di noleggio (date di inizio e di fine)*

69

Possibilità di pesca (tonnellate) assegnate alla nave nell'ambito del noleggio*

70

Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell'ambito del noleggio*

Allegati (elenco dei documenti):

Allegato 2    
Elenco delle informazioni da trasmettere per una nave d'appoggio che coadiuva le operazioni di un peschereccio di cui all'allegato 1

* campi obbligatori (le caselle da 22 a 25 e da 28 a 33 non devono necessariamente essere compilate per una nave d'appoggio battente bandiera dell'Unione se i dati corrispondenti possono essere estratti automaticamente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione mediante il numero CFR)

I

OPERATORE DELLA NAVE D'APPOGGIO

1

Nome dell'operatore economico*

2

E-mail*

3

Indirizzo

4

Fax

5

Codice di identificazione fiscale (Siret, CIF...)*

6

Telefono

7

Nome dell'agente (conformemente alle disposizioni del protocollo)*

8

E-mail*

9

Indirizzo

10

Fax

11

Telefono

12

Nome dell'associazione o dell'agente che rappresenta l'operatore economico*

13

E-mail*

14

Indirizzo

15

Fax

16

Telefono

17

Nome del o dei comandanti*

18

E-mail*

19

Nazionalità*

20

Fax

21

Telefono

II

IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE D'APPOGGIO, CARATTERISTICHE TECNICHE E ARMAMENTO

22

Nome della nave*

23

Stato di bandiera*

24

Data di acquisizione della bandiera attuale*

25

Marcatura esterna*

26

Numero IMO (UVI)*

27

Numero CFR (per le navi dell'Unione, se noto)*

28

Segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)*

29

Frequenza di chiamata*

30

Numero di telefono satellitare*

31

MMSI*

32

Anno e luogo di costruzione

33

Bandiera precedente e data di acquisizione (se pertinente)*

34

Materiale dello scafo: acciaio / legno / poliestere / altro

35

Trasponditore VMS

36

Modello

37

Numero di serie

38

Versione del software

39

Operatore satellitare

40

Nome del fabbricante del VMS

41

Lunghezza fuori tutto della nave

42

Larghezza della nave

43

Pescaggio

44

Stazza (in GT)

45

Potenza del motore principale (kW)

47

Tipo di motore

48

Marca

49

Numero di serie del motore

III

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PESCA COADIUVATE

50

Zone di pesca (codice FAO)

51

Divisioni di pesca - FAO

52

Specie bersaglio - codice FAO

53

Numero di registro dell'ORGP*

54

Data di iscrizione nel registro dell'ORGP*

Allegati (elenco dei documenti):

Top