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Document 52015PC0483

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni

COM/2015/0483 final - 2015/0234 (NLE)

Bruxelles, 6.10.2015

COM(2015) 483 final

2015/0234(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è consentire all'Unione europea di associarsi al consenso in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'adozione, da parte della conferenza ministeriale dell'OMC, di due decisioni riguardanti 1) una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e 2) l'applicazione dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), del GATT 1994 sui "reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni" alla risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS"). 

L'Unione europea sostiene da sempre la proroga della "moratoria sul commercio elettronico", poiché il commercio elettronico è un servizio e non dovrebbe pertanto essere assoggettato a dazi doganali. La moratoria conferisce inoltre notevoli vantaggi economici alle aziende dell'Unione.

L'accordo TRIPS prevedeva una moratoria di cinque anni dalla sua entrata in vigore nel 1995 per l'applicazione dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), concernente i reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni, alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo TRIPS (articolo 64, paragrafo 2). Durante tale periodo non è stato raggiunto un consenso sull'ambito e sulle modalità per i reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.

Dopo la scadenza del periodo iniziale di cinque anni la conferenza ministeriale dell'OMC ha ripetutamente rinnovato la moratoria mediante una decisione consensuale, a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS, fino alla sessione successiva. L'ultima proroga, dell'11 dicembre 2013, è valida fino alla conferenza ministeriale del 2015. Le decisioni della conferenza ministeriale dell'OMC hanno chiesto al Consiglio TRIPS di proseguire l'esame dell'ambito e delle modalità per i reclami dei tipi previsti all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), del GATT 1994 e di formulare raccomandazioni per la prossima sessione. Le decisioni hanno altresì stabilito che, nel frattempo, i membri non avvieranno tali reclami a norma dell'accordo TRIPS.

Finora non è stato raggiunto un consenso sull'ambito e sulle modalità.

La proposta prevede che il Consiglio autorizzi la Commissione a prendere posizione a nome dell'Unione europea in seno all'OMC al fine di associarsi al consenso per quanto riguarda la proroga della "moratoria sul commercio elettronico" a tempo indeterminato (o a ogni conferenza ministeriale in cui è proposta l'adozione della moratoria sul commercio elettronico) e la proroga della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni nel quadro dell'accordo TRIPS fino a quando la conferenza ministeriale dell'OMC adotterà una decisione riguardante l'ambito e le modalità dei reclami relativi a casi di non violazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore e con altre politiche dell'Unione

L'iniziativa è pienamente coerente con le disposizioni vigenti. Decisioni analoghe sono state preparate per precedenti conferenze ministeriali dell'OMC, tra cui da ultimo la nona conferenza ministeriale dell'OMC nel 2013.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, qualora un organo istituito da un accordo internazionale debba adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. La proroga delle moratorie rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione, poiché la decisione è adottata da un organo istituito da un accordo internazionale (la conferenza ministeriale dell'OMC) che incide sui diritti e sugli obblighi dell'Unione.

La prevista moratoria sul commercio elettronico riguarda materie che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE), segnatamente gli obblighi che discendono dall'accordo generale sugli scambi di servizi. Analogamente, la prevista moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni riguarda materie che rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune, segnatamente gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS.

3.CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE il Parlamento europeo sarà immediatamente e pienamente informato.

2015/0234 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Nel 1998 la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") ha adottato una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") sotto forma di dichiarazione, secondo la quale i membri dell'OMC avrebbero continuato la loro pratica attuale di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche. Attualmente la moratoria si presenta sotto forma di una decisione della conferenza ministeriale dell'OMC che dal 1998 è stata rinnovata ogni due anni.

(2)La moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni è stata ripetutamente prorogata dalla conferenza ministeriale dell'OMC dopo la scadenza del periodo di cinque anni previsto per l'adozione della decisione sull'ambito e sulle modalità di tali reclami a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.

(3)Dette moratorie sono state da ultimo prorogate dalla conferenza ministeriale dell'OMC nel dicembre 2013 fino al 2015. Esse dovrebbero essere ulteriormente prorogate da una futura conferenza ministeriale dell'OMC o rese permanenti qualora fosse raggiunto un consenso al riguardo nelle discussioni in corso o in quelle future.

(4)È nell'interesse dell'Unione sostenere la proroga della moratoria sul commercio elettronico a tempo indeterminato e la proroga della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni fino al momento in cui la conferenza ministeriale approverà le raccomandazioni del Consiglio TRIPS per quanto riguarda l'ambito e le modalità dei reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione in seno alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio è sostenere la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche ("moratoria sul commercio elettronico") e della moratoria sui reclami dei tipi previsti all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), del GATT 1994 ("reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni") fino al momento in cui la conferenza ministeriale adotterà una decisione riguardante l'ambito e le modalità dei reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

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