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Document 52015PC0322

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC

COM/2015/0322 final - 2015/0141 (NLE)

Bruxelles, 1.7.2015

COM(2015) 322 final

2015/0141(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Repubblica del Kazakhstan sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione della Repubblica del Kazakhstan. Questo risultato è stato raggiunto dopo 20 anni di negoziati, iniziati con la domanda di adesione all'OMC presentata dalla Repubblica del Kazakhstan nel 1996. Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta di seguito al punto 5.

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, dai quali sia la Repubblica del Kazakhstan che i suoi partner commerciali dell'OMC trarranno notevoli benefici.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Il multilateralismo è al centro della politica commerciale dell'UE e l'Unione sostiene l'adesione dei paesi terzi all'OMC a condizioni adeguate.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La proposta, che è coerente con l'azione esterna dell'Unione, consentirà di ancorare il Kazakhstan nel sistema commerciale multilaterale e aprirà la strada all'attuazione di un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione tra il Kazakhstan e l'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) esige che le condizioni di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC siano approvate con una decisione del Consiglio prima che l'UE possa sostenere ufficialmente l'ingresso di tale paese nell'OMC.

Sussidiarietà (per le competenze non esclusive)

Non pertinente. L'UE ha competenza esclusiva nel commercio.

Proporzionalità

È necessaria una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9.

Scelta dello strumento

È necessaria una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9.

3.ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

Non pertinente.

Consultazioni delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non pertinente

Valutazione d'impatto

Non è richiesta. È necessaria una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9.

Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

La proposta non è collegata al programma REFIT.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Non pertinente.

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

Sintesi delle condizioni di adesione

Elenco degli impegni

Prodotti (generale)

La tariffa doganale del Kazakhstan è costituita da 11 812 linee tariffarie nazionali (a livello di 10 cifre). Vi sono 2 441 linee tariffarie agricole e 9 371 linee tariffarie non agricole.

Il Kazakhstan completerà l'attuazione dei suoi impegni relativi alle aliquote dei dazi consolidati 5 anni dopo la sua adesione (2020). Per le linee tariffarie con un dazio ad valorem (10 602 su 11 812), il dazio consolidato finale (DCF) medio nel calendario di adesione del Kazakhstan è del 6,9%.

Le aliquote dei dazi sono in molti casi inferiori a quelle dell'Unione economica eurasiatica. Il Kazakhstan intende eliminare le esenzioni che ne sono alla base e allineare le proprie aliquote dei dazi a quelle dell'Unione. Il processo avrà inizio non prima di tre anni e sei mesi dopo la piena attuazione dei dazi consolidati finali e sarà basato su uno specifico meccanismo previsto nella relazione del gruppo di lavoro (cfr. oltre).

Tariffe sui prodotti industriali

Il DCF medio per i prodotti non agricoli ammonta al 6%.

Le medie più elevate (pari a circa 8%-10%) si osservano nei settori dei mobili, delle vetrerie e delle ceramiche.

Il Kazakhstan accorda il trattamento in esenzione dai dazi per i prodotti farmaceutici e i prodotti informatici, fissando allo 0% i dazi consolidati finali per questi prodotti.

I picchi tariffari più elevati raggiungono il 15% per alcuni metalli non ferrosi e per determinati mobili.

Per alcuni prodotti industriali vi sono impegni relativi ai dazi consolidati finali non ad valorem. Si tratta dei dazi specifici per i prodotti tessili e le calzature nonché delle aliquote composte per le autovetture usate.

Tariffe sui prodotti agricoli

Per il 71% dell'elenco dei prodotti agricoli del Kazakhstan vi è un impegno sui dazi ad valorem. L'impegno di DCF medio a favore di tali linee tariffarie è dell'8,3%.

Nel settore dell'agricoltura gli impegni sui dazi non ad valorem consistono in DCF specifici, misti e composti, applicabili principalmente a pollame, formaggio, prodotti di confetteria, vino, bevande spiritose, succhi di frutta e riso.

Dazi all'esportazione

La Repubblica del Kazakhstan ha assunto l'impegno di eliminare o ridurre e di non introdurre nuovi dazi all'esportazione per 370 prodotti di interesse per gli esportatori dell'UE. In caso di unificazione dei dazi all'esportazione nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le aliquote dei dazi del Kazakhstan saranno inoltre ridotte all'aliquota minima consolidata dal Kazakhstan o dalla Federazione russa.

Servizi

Le Repubblica del Kazakhstan intende assumere impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in una vasta gamma di settori terziari, tra cui i servizi professionali, informatici e altri servizi alle imprese, i servizi di comunicazione, i servizi nel settore delle costruzioni, della distribuzione e dell'istruzione, i servizi ambientali, i servizi finanziari (assicurativi e bancari), i servizi sanitari e sociali nonché i servizi turistici e di trasporto.

Impegni contemplati nel protocollo

Nella fase multilaterale conclusiva del processo di adesione i membri dell'OMC si sono collettivamente adoperati per assicurare la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali della Repubblica del Kazakhstan con le regole e gli accordi dell'OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del gruppo di lavoro. In questo contesto, la Repubblica del Kazakhstan ha assunto i normali impegni previsti nella relazione del gruppo di lavoro e ha rinunciato a qualsiasi periodo di transizione, tranne per quanto concerne l'accordo OMC sugli investimenti correlati al commercio.

I punti enunciati di seguito sono di particolare interesse per l'UE.

Accesso a gasdotti e oleodotti

Alle persone giuridiche a partecipazione estera del Kazakhstan che producono petrolio greggio e gas in conformità alla legislazione nazionale del Kazakhstan, sarà fornito un accesso non discriminatorio ai gasdotti e oleodotti che siano in tutto o in parte di proprietà e regolamentati dalla pubblica amministrazione in conformità alla legislazione nazionale nei limiti della capacità rimanente di tali gasdotti e oleodotti e in base ai diritti di accesso esistenti.

Imprese di proprietà pubblica o controllate dallo Stato e imprese che godono di privilegi speciali o esclusivi

A decorrere dalla data di adesione tali imprese, nell'esercitare un'attività commerciale, effettueranno acquisti non destinati all'uso da parte della pubblica amministrazione e vendite nell'ambito del commercio internazionale coerenti con le disposizioni applicabili dell'accordo OMC. Le imprese effettueranno tali acquisti e vendite secondo considerazioni commerciali, quali prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità e trasporto e, conformemente alle prassi commerciali abituali, offriranno alle imprese degli altri membri dell'OMC adeguate opportunità di concorrere per partecipare a tali acquisti o vendite.

Politiche in materia di prezzi

A decorrere dalla data di adesione il Kazakhstan applicherà i controlli dei prezzi dei prodotti e dei servizi in modo coerente con l'accordo OMC, tenendo conto anche degli interessi dei membri esportatori. Le misure di controllo dei prezzi non saranno utilizzate a fini protezionistici nei confronti di merci di produzione nazionale oppure per compromettere gli impegni in materia di servizi del Kazakhstan.

Futuro allineamento delle aliquote tariffarie del Kazakhstan e dell'Unione economica eurasiatica

È stato istituito un meccanismo speciale per garantire un adeguato risarcimento dei membri dell'OMC interessati prima che vengano allineate le aliquote tariffarie. Nel caso in cui l'Unione economica eurasiatica non applichi l'indennizzo concordato, continueranno ad applicarsi le aliquote dell'elenco del Kazakhstan.

Valutazione in dogana

A decorrere dalla data di adesione, il Kazakhstan applicherà le proprie disposizioni legislative, regolamentari e prassi in materia di valutazione in dogana, comprese le disposizioni volte a evitare la sottovalutazione delle merci, conformemente all'accordo dell'OMC, incluso l'articolo I dell'accordo generale dell'OMC sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e l'accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994. Il Kazakhstan non ricorrerà pertanto a nessuna forma di valore minimo, quale prezzi di riferimento o tabelle di valori fissi per la valutazione doganale delle merci.

Misure sanitarie e fitosanitarie

Il Kazakhstan si è impegnato a negoziare e a stabilire di comune accordo con un paese terzo certificati veterinari bilaterali per le merci soggette a controllo veterinario importate nel territorio del Kazakhstan fino all'entrata in vigore dei certificati veterinari stabiliti dall'Unione economica eurasiatica con il paese terzo per tali merci (detti certificati sono stati negoziati tra l'UE e il Kazakhstan e dovrebbero entrare in vigore il 15 luglio 2015). Nell'attuare le decisioni eurasiatiche, il Kazakhstan non prescriverà inoltre l'iscrizione degli stabilimenti in un registro né un audit positivo quale condizione preliminare per l'importazione nel suo territorio di prodotti a basso rischio. Nei casi in cui a livello eurasiatico o nazionale non siano state definite prescrizioni vincolanti in ambito veterinario, fitosanitario, sanitario, epidemiologico e igienico, il Kazakhstan applicherà le pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali conformemente all'accordo SPS dell'OMC. Nei casi in cui una misura sanitaria e fitosanitaria in vigore non si basi su norme internazionali, laddove esistano, in Kazakhstan saranno applicate le pertinenti norme internazionali o loro parti, a meno che venga fornita una giustificazione scientifica di tale misura conformemente all'accordo SPS dell'OMC.

Accordo sugli appalti pubblici

Il Kazakhstan intende aderire all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici. Alla data dell'adesione il Kazakhstan richiederà lo status di "osservatore" in relazione a tale accordo ed entro quattro anni dall'adesione all'OMC presenterà una domanda di adesione con la relativa offerta di copertura.

2015/0141 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 gennaio 1996 il governo della Repubblica del Kazakhstan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo.

(2)Il 6 febbraio 1996 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica del Kazakhstan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica del Kazakhstan e per tutti i membri dell'OMC.

(3)La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Kazakhstan, che soddisfa le richieste dell'Unione relative a tariffe, dazi all'esportazione e scambi di servizi.

(4)Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC.

(5)Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica del Kazakhstan.

(6)È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.

(7)L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC, dispone che negli intervalli tra una riunione e l'altra della conferenza ministeriale le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale.

(8)È pertanto necessario definire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di Consiglio generale dell'OMC in merito all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC è favorevole all'adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

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