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Document 52015PC0162
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the EU Solidarity Fund (Floods in Romania, Bulgaria and Italy)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia)
/* COM/2015/0162 final - 2015/<UNUSED> (<UNUSED>) */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE (inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia) /* COM/2015/0162 final */
RELAZIONE Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013
del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1],
in particolare l'articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà
dell'Unione europea nei limiti di un massimale annuo pari a
500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle
pertinenti rubriche del quadro finanziario. Le condizioni per beneficiare del
Fondo sono specificate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio,
modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce il Fondo di solidarietà
dell'Unione europea. Sulla base delle richieste presentate da Romania, Bulgaria
e Italia, il calcolo degli aiuti a titolo del Fondo, basato sulle stime
dell'entità complessiva dei danni, è il seguente: Catastrofe || Danni diretti (in milioni di EUR) || Soglia per catastrofe regionale applicata (in milioni di EUR) || Soglia per catastrofe grave (in milioni di EUR) || Costo totale operazioni ammissibili (in milioni di EUR) || 2,5% del danno diretto fino alla soglia (in EUR) || Limite massimo applicato || Importo totale dell'aiuto proposto (EUR) ROMANIA inondazioni in primavera || 167,927 || ~ || 783,738 || 145,527 || 4 198 175 || no || 4 198 175 ROMANIA inondazioni in estate || 171,911 || 157,200 || 783,738 || 93,955 || 4 297 775 || no || 4 297 775 BULGARIA || 79,344 || 40,980 || 232,502 || 69,108 || 1 983 600 || no || 1 983 600 ITALIA || 2 241,052 || 1 832,944 || 3 183,624 || 434,314 || 56 026 300 || no || 56 026 300 TOTALE || || || || || || || 66 505 850 Previo esame delle richieste[2] e tenuto conto
dell'importo massimo del contributo che il Fondo può concedere e del margine di
riassegnazione degli stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di
66 505 850 EUR. La Commissione presenterà un progetto di
bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2015 gli stanziamenti
di impegno e di pagamento specifici. In caso di disaccordo verrà avviata la
procedura di trilogo conformemente al punto 11 dell'accordo
interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in
materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3]. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di
solidarietà dell'UE
(inondazioni in Romania, in Bulgaria e in Italia) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002
del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà
dell'Unione europea[4]
in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, visto l'accordo interistituzionale del
2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana
gestione finanziaria[5],
in particolare il punto 11, vista la proposta della Commissione[6], considerando
quanto segue: (1)
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
("il Fondo") mira a consentire all'Unione di rispondere in maniera
rapida, efficace e flessibile a situazioni di emergenza e a dimostrare la
propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi. (2)
Il Fondo non deve superare il massimale annuo di
500 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto all'articolo 10 del
regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio[7]. (3)
La Romania ha presentato due richieste di
mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni. (4)
La Bulgaria ha presentato una richiesta di
mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni. (5)
L'Italia ha presentato una richiesta di
mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni. (6)
Occorre quindi mobilitare il Fondo per fornire un
contributo finanziario pari a 66 505 850 EUR in relazione alle
domande presentate dalla Romania, dalla Bulgaria e dall'Italia. (7)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di
mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a
decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'Unione
europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a
66 505 850 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è
mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal [data di adozione da inserire a cura del
Parlamento prima della pubblicazione nella GU]. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. [2] Comunicazione alla Commissione C(2015)2285 del 9.4.2015. [3] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. [4] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea,
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. [5] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. [6] COM(2015) 160 final del 15.4.2015. [7] Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347
del 20.12.2013, pag. 884).