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Document 52015IP0209
European Parliament resolution of 20 May 2015 on the outbreak of Xylella fastidiosa affecting olive trees (2015/2652(RSP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi (2015/2652(RSP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi (2015/2652(RSP))
GU C 353 del 27.9.2016, p. 46–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 353/46 |
P8_TA(2015)0209
Epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2015 sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi (2015/2652(RSP))
(2016/C 353/08)
Il Parlamento europeo,
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vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), |
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visti i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), pubblicati il 26 novembre 2013 e il 6 gennaio 2015, sui rischi provocati dalla Xylella fastidiosa per la salute delle piante nel territorio dell'UE, che individuano e valutano le opzioni di riduzione del rischio, |
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viste le decisioni di esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014, del 23 luglio 2014 e del 28 aprile 2015, relative alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, |
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viste le relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario sui controlli effettuati nel febbraio e nel novembre 2014, |
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vista l'interrogazione alla Commissione sull'epidemia di Xylella fastidiosa che colpisce gli ulivi (O-000038/2015 — B8-0117/2015), |
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vista la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2), |
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visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che la Xylella fastidiosa costituisce una minaccia immediata altamente pericolosa per la produzione di determinate colture nell'Europa meridionale, tra cui ulivi, mandorli, peschi e piante ornamentali; che, a seconda del tipo di batterio, è una minaccia potenziale per la vite, gli agrumi e altre coltivazioni e potrebbe causare perdite devastanti e senza precedenti, con conseguenze drammatiche sul piano economico, ambientale e sociale; che il ceppo che sta infettando gli ulivi in Puglia è diverso dagli isolati che provocano la malattia nella vite o negli agrumi in altre parti del mondo; |
B. |
considerando che il batterio sta già provocando gravi danni agli uliveti della Puglia e rischia di minacciare altre coltivazioni e regioni; |
C. |
considerando che la produzione olivicola è uno dei settori agricoli più importanti della Puglia e nel 2013 ha rappresentato l'11,6 % (ossia 522 milioni di EUR) del valore totale della produzione agricola della regione e il 30 % del valore della produzione olivicola italiana; |
D. |
considerando che la presenza della Xylella fastidiosa sta provocando gravi danni economici non solo ai produttori olivicoli, ma anche all'intera catena di produzione, compresi i frantoi cooperativi e privati, nonché al turismo e alle attività di marketing; |
E. |
considerando che il primo focolaio di Xylella fastidiosa è stato notificato dalle autorità italiane il 21 ottobre 2013 e che da quel momento il numero di alberi infettati ha raggiunto livelli allarmanti; |
F. |
considerando che le ispezioni condotte in Italia nel febbraio e nel novembre 2014 dall'Ufficio alimentare e veterinario della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione confermano il drastico peggioramento della situazione e l'impossibilità di scongiurare un'ulteriore propagazione del batterio; |
G. |
considerando che attualmente non sono disponibili trattamenti per curare le piante malate nei campi e che le piante colpite tendono a restare infette per il resto della loro vita o deperiscono rapidamente; |
H. |
considerando che nell'Unione europea la malattia può essere presente in un gran numero di piante diverse, incluse piante selvatiche asintomatiche; |
I. |
considerando che l'EFSA ha sottolineato che, vista la difficoltà di fermare la diffusione della Xylella fastidiosa una volta che ha colpito una zona di produzione, è opportuno dare priorità alle iniziative di prevenzione incentrate sulle importazioni e al contenimento dei focolai, nonché al rafforzamento della condivisione degli sforzi di ricerca; |
1. |
osserva che le decisioni di esecuzione adottate dalla Commissione prima dell'aprile 2015 si concentravano prevalentemente su azioni interne intese a combattere l'epidemia e non contemplavano misure rigorose volte a prevenire l'ingresso della malattia nell'Unione europea a partire da paesi terzi; |
2. |
invita la Commissione ad adottare misure mirate contro la Xylella fastidiosa al fine di impedire l'importazione di materiale infetto nell'UE; accoglie con favore la decisione presa dalla Commissione nell'aprile 2015 di sospendere le importazioni di piante di Coffea infette provenienti da Costa Rica e Honduras, nonché le restrizioni alle importazioni di piante provenienti da zone colpite di altri paesi terzi; chiede che si applichino, se del caso, misure più rigorose, fra cui l'autorizzazione delle sole importazioni provenienti da siti di produzione indenni da organismi nocivi; |
3. |
si rammarica del fatto che, molto spesso, la Commissione non reagisce con rapidità sufficiente a evitare l'ingresso nell'UE di fitopatie provenienti da paesi terzi; sollecita pertanto la Commissione a verificare la fonte dell'infezione e a rivedere il sistema ufficiale di controlli fitosanitari dell'UE al fine di proteggere e di salvaguardare il territorio europeo; |
4. |
sollecita la Commissione, segnatamente in vista dell'arrivo dell'estate, ad adottare misure efficaci per prevenire la diffusione della Xylella fastidiosa nell'Unione europea, concentrando in particolare la propria attenzione sulle coltivazioni maggiormente a rischio, senza per questo trascurarne altre suscettibili di essere anch'esse gravemente colpite dalla malattia, e sottolinea l'importanza in proposito del disposto dell'articolo 9 della decisione di esecuzione del 2015; |
5. |
invita la Commissione e gli Stati membri a indennizzare i produttori per le misure di sradicamento e le perdite di reddito, che comportano un pregiudizio in termini non solo di produzione agricola ma anche di patrimonio culturale, storia e attività connesse al turismo; |
6. |
chiede alla Commissione e alle autorità pertinenti che si avvalgano di tutti i fondi e gli strumenti possibili per contribuire alla ripresa economica delle aree colpite; invita la Commissione a individuare incentivi per i produttori che attuano misure di prevenzione; |
7. |
invita la Commissione a garantire la disponibilità di risorse finanziarie e umane adeguate per attuare le strategie del caso, incluso un sostegno finanziario agli agricoltori affinché adottino pratiche agricole adeguate per far fronte alla Xylella fastidiosa e ai suoi vettori; sollecita la Commissione a promuovere senza indugio l'intensificazione degli sforzi di ricerca — anche potenziando la collaborazione a livello internazionale e mettendo a disposizione degli istituti di ricerca risorse finanziarie — al fine di accrescere le conoscenze scientifiche sulla Xylella fastidiosa e individuare con esattezza la natura dell'interazione tra l'agente patogeno, i sintomi e lo sviluppo della malattia; |
8. |
sottolinea la necessità di realizzare campagne di informazione nelle zone potenzialmente infette dell'Unione allo scopo di sensibilizzare non solo il settore agricolo ma anche quello orticolo, compresi i venditori di piante ornamentali, i giardinieri professionisti e i loro clienti; |
9. |
ritiene che, soprattutto in vista dell'arrivo dell'estate, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero informare i viaggiatori sui rischi legati all'introduzione nell'Unione europea di piante infette provenienti dai paesi colpiti dalla Xylella fastidiosa; |
10. |
chiede un aumento dei mezzi a disposizione per garantire l'individuazione di organismi nocivi ai punti di ingresso nell'UE; incoraggia inoltre gli Stati membri ad accrescere il numero delle ispezioni regolari onde impedire il diffondersi della Xylella fastidiosa al di fuori delle aree delimitate; |
11. |
invita la Commissione a predisporre una banca dati aperta, con un elenco delle istituzioni e delle autorità competenti a livello di UE e di Stati membri, per lo scambio di informazioni e di esperienze, comprese le prassi di eccellenza, nonché per il tempestivo allertamento delle autorità competenti e l'adozione delle misure necessarie; |
12. |
invita la Commissione a elaborare, in modo trasparente, orientamenti esaustivi per la messa in atto di misure preventive e di controllo della malattia, contenenti indicazioni chiare riguardo alla loro portata e durata, sulla base dell'esperienza e delle migliori prassi esistenti, che possano essere utilizzati come strumento di supporto dalle autorità e dai servizi competenti degli Stati membri; |
13. |
invita la Commissione a riferire al Parlamento, con cadenza annuale o in qualsiasi momento nel caso in cui la situazione dovesse cambiare, in merito alle minacce per i produttori dell'Unione europea derivanti dalla Xylella fastidiosa e da altri organismi che costituiscono un pericolo per la produzione agricola; |
14. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.