EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0117

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroriavio: deroghe concesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 del regolamento

/* COM/2015/0117 final */

52015DC0117

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroriavio: deroghe concesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 del regolamento /* COM/2015/0117 final */


Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario: deroghe concesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 del regolamento

Introduzione

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario[1] ("il regolamento") è entrato in vigore il 3 dicembre 2009. L’obiettivo del regolamento è tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario nell’UE, in particolare quando il viaggio subisce interruzioni, nonché migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia.

In linea di principio, il regolamento si applica a tutti i servizi ferroviari di trasporto passeggeri nell’UE, tuttavia permette agli Stati membri di concedere delle deroghe per i servizi nazionali di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza per agevolare l’introduzione graduale del regolamento. Tenuto conto della specificità dei servizi ferroviari urbani, suburbani e regionali, il regolamento consente altresì agli Stati membri di escludere tali servizi dall’ambito di applicazione del regolamento.

L’articolo 2 del regolamento consente pertanto agli Stati membri di esonerare alcuni servizi dalla piena applicazione del regolamento:

1. Articolo 2, paragrafo 4: servizi ferroviari nazionali per passeggeri per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile due volte (ad eccezione del disposto di cui all’articolo 2, paragrafo 3);

2. Articolo 2, paragrafo 5: servizi ferroviari urbani, suburbani e regionali per passeggeri (ad eccezione del disposto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento);

3. Articolo 2, paragrafo 6: servizi ferroviari o viaggi in cui una parte significativa sia operata al di fuori del territorio dell’UE per un periodo massimo di cinque anni. Tale deroga è rinnovabile.

L'articolo 2, paragrafo 7, invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle deroghe accordate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 4, 5 e 6.

I. Deroghe: situazione

A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, il 3 dicembre 2009, fino al termine del primo periodo di cinque anni, il 2 dicembre 2014

Per quanto riguarda lo stato complessivo di applicazione del regolamento, attualmente quattro Stati membri lo applicano integralmente, mentre 22 Stati membri hanno concesso deroghe, in misura diversa. La relazione esaminerà in modo dettagliato la situazione riguardante i diversi servizi di trasporto passeggeri per ferrovia prestati negli Stati membri.

1. Servizi ferroviari di trasporto passeggeri operati a livello nazionale (nazionali, urbani, suburbani e regionali)

Per quanto concerne il modo in cui le deroghe sono state concesse nel corso del primo periodo di cinque anni, vanno rilevate le seguenti distinzioni tra gli Stati membri[2]:

1) Applicazione integrale del regolamento senza deroghe

Solo quattro Stati membri hanno deciso di applicare il regolamento integralmente senza deroghe: Danimarca, Italia, Paesi Bassi e Slovenia.

2) Deroga per tutti i servizi (nazionali, urbani, suburbani e regionali)

Cinque Stati membri hanno deciso di adottare deroghe integrali, applicando quindi solo le disposizioni obbligatorie di cui all’articolo 2, paragrafo 3[3]: Bulgaria, Francia, Irlanda, Lettonia e Romania.

3) Deroga parziale

· Deroghe concesse in base al tipo di servizio (nazionale o urbano, suburbano e regionale)

o Deroga per i servizi nazionali, ma non per quelli urbani, suburbani e regionali

Tre Stati membri hanno concesso una deroga per i loro servizi nazionali a lunga distanza, ma non per quelli urbani, suburbani o regionali: Belgio, Repubblica ceca e Lituania.

o Deroga per i servizi urbani, suburbani e regionali, ma non per quelli nazionali

Cinque Stati membri non hanno applicato deroghe per i servizi nazionali (a lunga distanza), ma soltanto per i servizi urbani, extraurbani e regionali: Austria, Finlandia, Germania, Lussemburgo e Svezia.

· Deroghe concesse in base al tipo di requisito (in base all'articolo)

o Deroghe concesse per alcuni articoli su alcuni servizi

Il Belgio ha concesso deroghe per i servizi nazionali a lunga distanza solo per quanto riguarda il diritto a informazioni durante il viaggio a norma dell’allegato II, parte II, del regolamento. La Spagna ha concesso deroghe unicamente per i servizi nazionali su lunga distanza in riferimento all’articolo 27 relativo alla gestione dei reclami.

o Deroghe concesse per un certo numero di articoli su tutti i servizi nazionali

Nove Stati membri hanno concesso deroghe in relazione ad articoli specifici: Croazia[4], Estonia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia e Regno Unito.

2. Servizi transfrontalieri con paesi terzi

Dieci Stati membri hanno concesso deroghe integrali o parziali di cui all’articolo 2, paragrafo 6, per i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia o i viaggi in cui una parte significativa sia operata al di fuori del territorio dell’UE: Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. Ciò significa che tutti i paesi che dispongono di servizi transfrontalieri con paesi terzi hanno applicato per tali servizi deroghe all’applicazione del regolamento sul loro territorio.

Elementi aggiuntivi

La maggior parte degli Stati membri che hanno applicato deroghe per i servizi nazionali a lunga distanza le hanno concesse in relazione agli articoli 8, 10, 13, 15, 17 e 18. La maggior parte degli Stati membri che hanno applicato deroghe per i servizi urbani, suburbani e regionali le hanno concesse in relazione agli articoli 8, 10, 15, 16, 17 e 18. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire una giustificazione specifica per l’adozione delle deroghe, che deve tuttavia avvenire in modo trasparente e non discriminatorio. Risulta chiaro che le deroghe sono state concesse soprattutto per gli articoli che possono essere considerati finanziariamente più onerosi, vale a dire quelli riguardanti i pagamenti anticipati in caso di incidenti (articolo 13) e la responsabilità in caso di ritardi, perdita di coincidenze e soppressioni, e quindi il rimborso, l'indennità e l’assistenza (articoli 15, 16, 17 e 18). Anche gli articoli 8 (informazioni di viaggio) e 10 (sistemi di informazione di viaggio e di prenotazione) possono essere considerati onerosi o costosi se per rispettare i requisiti definiti da tali articoli sono necessari materiale rotabile o sistemi informatici nuovi o rimodernati.

La sintesi precedente mostra che l’applicazione di deroghe, in particolare per i servizi nazionali, ha portato a un insieme eterogeneo di diritti per i passeggeri del trasporto ferroviario nell’UE, a causa delle diverse legislazioni nazionali che si applicano in assenza di un corpus uniforme di diritti dei passeggeri nell’UE. Già nelle conclusioni della relazione trasmessa il 14 agosto 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento[5], la Commissione aveva osservato che "l’uso intenso delle deroghe [è] un grave ostacolo al conseguimento degli obiettivi del regolamento", vale a dire migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Le deroghe negli Stati membri impediscono la creazione di condizioni di parità per le imprese ferroviarie in tutta l’UE. Inoltre, privano i passeggeri ferroviari della certezza del diritto e impediscono di godere appieno dei loro diritti.

Una tabella riassuntiva indicante la situazione delle deroghe a novembre 2014 è allegata alla presente relazione[6].

II. PREVISIONI DOPO IL 3 DICEMBRE 2014

La relazione prende in considerazione anche la situazione futura per quanto riguarda l’applicazione del regolamento, e in particolare la possibilità di proroga delle deroghe da parte degli Stati membri. In base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, la situazione non cambierà in modo significativo dopo il 3 dicembre 2014: solo cinque Stati membri potrebbero applicare il regolamento integralmente, mentre altri 21 continueranno a concedere deroghe in varia misura.

Gli Stati membri possono rinnovare le deroghe ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 4 e 6, del regolamento, ma sono tenuti a informare la Commissione dell’eventuale proroga dopo il 3 dicembre 2014. Lo stesso vale per i nove Stati membri che hanno scelto un periodo di cinque anni di deroghe per i servizi urbani, extraurbani e regionali di cui all’articolo 2, paragrafo 5, con la possibilità di proroga[7].

In tale contesto, gli Stati membri sono stati invitati a manifestare l'intenzione di ridurre o rinnovare le deroghe[8].

Dalle informazioni ricevute risulta che quattro Stati membri hanno l’intenzione di ridurre il numero di articoli per cui sono state concesse deroghe durante il periodo di cinque anni successivo: Belgio, Bulgaria, Estonia e Polonia. Nel caso del Belgio, questo comporterà l'applicazione integrale del regolamento a tutti i servizi ferroviari di trasporto passeggeri.

Dodici Stati membri intendono mantenere le stesse deroghe per un altro periodo di cinque anni: Austria, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Romania, Repubblica ceca e Slovacchia. Il Regno Unito ha comunicato l'intenzione di prorogare temporaneamente le deroghe esistenti ed effettuare consultazioni nonché un riesame della situazione nel corso del 2015, prima di decidere se prorogare o eliminare le deroghe, completamente o parzialmente. Danimarca, Italia, Paesi Bassi e Slovenia applicano già il regolamento nella sua integralità.

La Svezia, che in precedenza non aveva specificato le deroghe che intendeva applicare ai servizi urbani, suburbani o regionali, ha ora informato la Commissione dell'intenzione di escludere tali servizi da alcuni articoli del regolamento.

Anche se alcuni Stati membri non hanno ancora notificato ufficialmente il rinnovo o la soppressione delle deroghe ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento, si può stimare che la situazione concernente l’applicazione del regolamento ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri non cambierà in misura sostanziale dopo il primo periodo di cinque anni. Ciò significa che la protezione dei passeggeri ai sensi del regolamento potrebbe eventualmente migliorare solo in misura modesta per questi servizi. La situazione è analoga per i servizi internazionali e i viaggi in cui una parte significativa sia operata al di fuori del territorio dell’UE.

In conclusione, si può affermare che gli Stati membri hanno concesso ampie deroghe durante i primi cinque anni di applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 e nel futuro immediato si prevedono miglioramenti molto modesti. Gli obiettivi di parità di condizioni per le imprese ferroviarie e protezione elevata dei passeggeri nell’UE sono ancora lontani dall'essere realizzati.

[1]       GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

[2]       Malta e Cipro non dispongono di servizi di trasporto passeggeri per ferrovia.

[3]       Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, gli articoli 9, 11, 12, 19, 20, paragrafo 1, e 26 si applicano a tutti i servizi ferroviari di trasporto passeggeri in tutta l'UE.

[4]       La Croazia ha aderito all’Unione europea il 1º luglio 2013. La Croazia ha adottato le deroghe a partire dalla data di adesione fino al termine del primo periodo di cinque anni in relazione all’entrata in vigore del regolamento, vale a dire fino al 2.12.2014.

[5]       COM(2013) 587 definitivo del 14.8.2013.

[6]       L’elenco delle deroghe si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

[7]       Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Spagna.

[8]       Gli Stati membri che non hanno risposto all’indagine informale non sono elencati.

Top