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Document 52014XC1204(01)

    Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

    GU C 434 del 4.12.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 434/3


    Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

    (2014/C 434/03)

    La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.

    Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

    ESTONIA

    in sostituzione dell’elenco pubblicato sulla GU C 57 del 28.2.2014

    A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all’ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica, cioè EUR 78.

    In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.

    Elenco delle precedenti pubblicazioni

     

    GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

     

    GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

     

    GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18.

     

    GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38.

     

    GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

     

    GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

     

    GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7.

     

    GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

     

    GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

     

    GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

     

    GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

     

    GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

     

    GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

     

    GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

     

    GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

     

    GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

     

    GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

     

    GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

     

    GU C 57 del 28.2.2014, pag. 1.

     

    GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

     

    GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.


    (1)  Vedere l’elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.


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