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Document 52014PC0693

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    /* COM/2014/0693 final - 2014/0325 (NLE) */

    52014PC0693

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali /* COM/2014/0693 final - 2014/0325 (NLE) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria utilizzatrice. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l’opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

    Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell’Unione dei prodotti in questione.

    Occorre aprire contingenti tariffari dell’Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo “Economia tariffaria” è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire contingenti per i prodotti elencati nell’allegato della presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti. Il gruppo “Economia tariffaria” è costituito da delegazioni inviate da tutti gli Stati membri e dalla Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima di concordare le modifiche contenute nella presente proposta.

    Ogni richiesta (nuova, modificata o rinnovata) è stata valutata attentamente dal gruppo. In particolare, costituiscono parte integrante dell’esame di ogni singolo caso la prevenzione di qualsiasi pregiudizio per i produttori dell’UE, il rafforzamento e il consolidamento della competitività della produzione dell’UE e la creazione o il mantenimento di posti di lavoro. Tale valutazione è stata condotta mediante dibattiti in seno al gruppo e consultazioni, da parte degli Stati membri, dei settori, delle associazioni, delle camere di commercio e delle altre parti interessate.

    Per motivi di chiarezza si è deciso di pubblicare una versione consolidata dell’allegato del presente regolamento, che sostituirà integralmente l’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio.

    La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l’UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all’adesione e i potenziali paesi candidati).

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    È stato consultato il gruppo “Economia tariffaria”, in cui sono rappresentati esperti governativi di tutti gli Stati membri. Tutti i contingenti elencati corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti svoltisi in detto gruppo, come menzionato sopra.

    Non è stata evocata l’esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La base giuridica della presente proposta di regolamento è l’articolo 31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    In virtù dell’articolo 31 del TFUE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

    La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

    Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 15,9 milioni di EUR/anno. L’effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a -11 913 967 EUR/anno (75% x 15 885 290 EUR/anno).

    2014/0325 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)       Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi[1]. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, per altri nove prodotti.

    (2)       In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell’Unione. Nel caso di tre prodotti, è necessario modificare la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di sette altri prodotti, è opportuno modificare i codici TARIC a seguito di cambiamenti nella NC e nella classificazione. Nel caso di un altro prodotto, è necessario aumentare il volume del contingente nell’interesse degli operatori economici dell’Unione. Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare un periodo contingentale e modificare un numero d’ordine.

    (3)       Nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell’Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2015, in quanto non è nell’interesse dell’Unione continuare a concederlo a partire da tale data.

    (4)       È opportuno riesaminare periodicamente i contingenti tariffari con la possibilità di sopprimerli su richiesta di una parte interessata.

    (5)       A causa del numero di modifiche da apportare all’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, per motivi di chiarezza e razionalità è opportuno sostituire tale allegato.

    (6)       È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

    (7)       Poiché alcune modifiche dei contingenti tariffari previste dal presente regolamento devono prendere effetto il 1º gennaio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.         TITOLO DELLA PROPOSTA

    Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    2.         LINEE DI BILANCIO

    Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

    Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2015: 16 701 200 000 EUR (B 2015)

    3.         INCIDENZA FINANZIARIA

    ¨ Nessuna

    X         Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

    Mio EUR (al primo decimale)

    Linea di bilancio || Entrate[2] || [Anno: 2015]

    Articolo 120 || Incidenza sulle risorse proprie || -11,9/anno

    Le aggiunte di cui al presente regolamento comporteranno un aumento di dazi non riscossi valutato a 15,9 Mio EUR/anno.

    Sulla base di quanto precede, l’incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 11 913 967 EUR/anno dall’1.1.2015 in poi (15 885 290 EUR importo lordo x 0,75).

    4.         MISURE ANTIFRODE

    Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

    [1]               Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

    [2]               Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.

    ALLEGATO

    Numero d’ordine || Codice NC || TARIC || Designazione delle merci || Periodo contingentale || Volume contingentale || Dazio contingentale (%)

    09.2849 || ex 0710 80 69 || 10 || Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2) || 1.1.-31.12. || 700 tonnellate || 0%

    09.2663 || ex 1104 29 17 || 10 || Chicchi di sorgo lavorati secondo una tecnica mugnaia, almeno mondati e privati del germe, destinati alla fabbricazione di prodotti riempitivi per imballaggio (1) || 1.1.-31.12. || 1 500 tonnellate || 0%

    09.2664 || ex 2008 60 39 || 30 || Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con o senza un contenuto di zucchero del 9% in peso, di diametro non superiore a 19,9mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 10% (3)

    09.2913 || ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 || 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 || Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) || 1.1.-31.12. || 6 000 tonnellate || 0%

    09.2928 || ex 2811 22 00 || 40 || Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97% || 1.1.-31.12. || 1 700 tonnellate || 0%

    09.2703 || ex 2825 30 00 || 10 || Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) || 1.1.-31.12. || 13 000 tonnellate || 0%

    09.2806 || ex 2825 90 40 || 30 || Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) || 1.1.-31.12. || 12 000 tonnellate || 0%

    09.2929 || 2903 22 00 || || Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6) || 1.1.-31.12. || 10 000 tonnellate || 0%

    09.2837 || ex 2903 79 90 || 10 || Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) || 1.1.-31.12. || 600 tonnellate || 0%

    09.2933 || ex 2903 99 90 || 30 || 1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) || 1.1.-31.12. || 2 600 tonnellate || 0%

    09.2950 || ex 2905 59 98 || 10 || 2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1) || 1.1.-31.12. || 15 000 tonnellate || 0%

    09.2830 || ex 2906 19 00 || 40 || Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) || 1.1.-31.12. || 20 tonnellate || 0%

    09.2851 || ex 2907 12 00 || 10 || o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5% (CAS RN 95-48-7) || 1.1.-31.12. || 20 000 tonnellate || 0%

    09.2624 || 2912 42 00 || || Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4) || 1.1.-31.12. || 950 tonnellate || 0%

    09.2852 || ex 2914 29 00 || 60 || Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) || 1.1.-31.12. || 300 tonnellate || 0%

    09.2638 || ex 2915 21 00 || 10 || Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più (CAS RN 64-19-7) || 1.1.-31.12. || 1 000 000 tonnellate || 0%

    09.2972 || 2915 24 00 || || Anidride acetica (CAS RN 108-24-7) || 1.1.-31.12. || 20 000 tonnellate || 0%

    *09.2679 || 2915 32 00 || || Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4) || 1.1.-31.12. || 200 000 tonnellate || 0%

    09.2665 || ex 2916 19 95 || 30 || (E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5) || 1.1.-31.12. || 8 000 tonnellate || 0%

    09.2769 || ex 2917 13 90 || 10 || Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 0%

    *09.2680 || ex 2917 19 90 || 25 || Anidride n-dodecenilsuccinica (CAS RN 19780-11-1) con: — || un livello sulla scala colorimetrica Gardner non superiore a 1,

    — || una trasmissione a 500nm di almeno il 98% per una soluzione contenente il 10% in peso di toluene

    destinata alla fabbricazione di rivestimenti per veicoli

    (1)

    1.1.-31.12.

    80 tonnellate

    0%

    09.2634 || ex 2917 19 90 || 40 || Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5% (CAS RN 693-23-2) || 1.1.-31.12. || 4 600 tonnellate || 0%

    09.2808 || ex 2918 22 00 || 10 || Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) || 1.1.-31.12. || 120 tonnellate || 0%

    09.2975 || ex 2918 30 00 || 10 || Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 0%

    *09.2682 || ex 2921 41 00 || 10 || Anilina con purezza, in peso, pari o superiore al 99% (CAS RN 62-53-3) || 1.1.-31.12. || 50 000 tonnellate || 0%

    09.2602 || ex 2921 51 19 || 10 || o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) || 1.1.-31.12. || 1 800 tonnellate || 0%

    09.2977 || 2926 10 00 || || Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1) || 1.1.-31.12. || 75 000 tonnellate || 0%

    09.2856 || ex 2926 90 95 || 84 || 2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) || 1.1.-31.12. || 500 tonnellate || 0%

    09.2838 || ex 2927 00 00 || 85 || C,C’-Azodi(formammide) (CAS RN 123-77-3) con: — || un pH compreso tra 6,5 e 7,5, e

    — || un contenuto di semicarbazide (CAS RN 57-56-7) non superiore a 1 500 mg/kg, determinato mediante cromatografia liquida spettrometria di massa (LC‑MS),

    — || intervallo di temperature di decomposizione: da 195 °C a 205 °C,

    — || gravità specifica compresa tra 1,64 e 1,66, e

    — || calore di combustione 215 - 220 Kcal/mol

    1.1.-31.12.

    100 tonnellate

    0%

    09.2955 || ex 2932 19 00 || 60 || Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) || 1.1.-31.12. || 300 tonnellate || 0%

    09.2812 || ex 2932 20 90 || 77 || Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) || 1.1.-31.12. || 4 000 tonnellate || 0%

    09.2858 || 2932 93 00 || || Piperonale (CAS RN 120-57-0) || 1.1.-31.12. || 220 tonnellate || 0%

    09.2831 || ex 2932 99 00 || 40 || 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2) || 1.1.-31.12. || 500 tonnellate || 0%

    *09.2673 || ex 2933 39 99 || 43 || 2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 0%

    *09.2674 || ex 2933 39 99 || 44 || Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) || 1.1.-31.12. || 9 000 tonnellate || 0%

    *09.2860 || ex 2933 69 80 || 30 || 1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) || 1.1.-31.12. || 400 tonnellate || 0%

    09.2658 || ex 2933 99 80 || 73 || 5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) || 1.1.-31.12. || 200 tonnellate || 0%

    *09.2675 || ex 2935 00 90 || 79 || 4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8) || 1.1.-31.12. || 542 tonnellate || 0%

    09.2945 || ex 2940 00 00 || 20 || D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) || 1.1.-31.12. || 400 tonnellate || 0%

    *09.2676 || ex 3204 17 00 || 14 || Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60% o più di tale colorante || 1.1.-31.12. || 50 tonnellate || 0%

    *09.2677 || ex 3204 17 00 || 45 || Colorante C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5, pigmento altamente resinato (disproporzione della resina pari a circa 35%), con una purezza del 98% o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all’1% in peso || 1.1.-31.12. || 500 tonnellate || 0%

    *09.2666 || ex 3204 17 00 || 55 || Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50% o più di colorante C.I. Pigment Red 169 || 1.1.-31.12. || 40 tonnellate || 0%

    *09.2678 || ex 3204 17 00 || 67 || Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), con una purezza del 98% o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all’1,5% in peso || 1.1.-31.12. || 150 tonnellate || 0%

    09.2659 || ex 3802 90 00 || 19 || Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda || 1.1.-31.12. || 30 000 tonnellate || 0%

    09.2908 || ex 3804 00 00 || 10 || Lignosolfonato di sodio || 1.1.-31.12. || 40 000 tonnellate || 0%

    09.2889 || 3805 10 90 || || Essenza di cellulosa al solfato || 1.1.-31.12. || 25 000 tonnellate || 0%

    09.2935 || ex 3806 10 00 || 10 || Colofonie ed acidi resinici di gemma || 1.1.-31.12. || 280 000 tonnellate || 0%

    *09.2832 || ex 3808 92 90 || 40 || Preparazione contenente tra il 38% (compreso) e il 50% in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa || 1.1.-31.12. || 500 tonnellate || 0%

    *09.2681 || ex 3812 10 00 ex 3824 90 92 || 20 85 || Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6) || 1.1.-31.12. || 9 000 tonnellate || 0%

    09.2814 || ex 3815 90 90 || 76 || Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno || 1.1.-31.12. || 3 000 tonnellate || 0%

    *09.2644 || ex 3824 90 92 || 77 || Preparazione contenente en peso: — || il 55%, ma non più del 78% di glutarato di dimetile

    — || il 10%, ma non più del 30% di adipato di dimetile e

    — || non più del 35% di succinato di dimetile

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnellate

    0%

    *09.2140 || ex 3824 90 92 || 79 || Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — || 2,0-4,0% di N,N-dimetil-1-octanamine

    — || 94% come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

    — || 2% al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

    1.1.-31.12.

    4 500 tonnellate

    0%

    *09.2829 || ex 3824 90 93 || 43 || Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — || tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30%,

    — || numero di acidità non superiore a 110,

    e

    — || punto di fusione non inferiore a 100° C

    1.1.-31.12.

    1 600 tonnellate

    0%

    *09.2907 || ex 3824 90 93 || 67 || Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — || 75% o più di steroli,

    — || non più del 25% di stanoli,

    destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli

    (1)

    1.1.-31.12.

    2 500 tonnellate

    0%

    *09.2660 || ex 3902 30 00 || 98 || Adesivo di olefina polialfa amorfa destinato alla fabbricazione di prodotti igienici (1) || 1.1.-31.12. || 500 tonnellate || 0%

    *09.2639 || 3905 30 00 || || Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato || 1.1.-31.12.2015 || 15 000 tonnellate || 0%

    09.2671 || ex 3905 99 90 || 81 || Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — || contenente in peso dal 17,5 al 20% di gruppi idrossili e

    — || con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

    1.1.-31.12.

    11 000 tonnellate

    0%

    09.2616 || ex 3910 00 00 || 30 || Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100) || 1.1.-31.12. || 1 300 tonnellate || 0%

    09.2816 || ex 3912 11 00 || 20 || Fiocchi di acetato di cellulosa || 1.1.-31.12. || 75 000 tonnellate || 0%

    09.2864 || ex 3913 10 00 || 10 || Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 0%

    09.2641 || ex 3913 90 00 || 87 || Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — || peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

    — || livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

    — || un tenore di etanolo non superiore all’1% in peso

    — || un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5% in peso

    1.1.-31.12.

    200 kg

    0%

    09.2661 || ex 3920 51 00 || 50 || Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — || EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure

    — || EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A

    1.1.-31.12.

    100 tonnellate

    0%

    09.2645 || ex 3921 14 00 || 20 || Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) || 1.1.-31.12. || 1 300 tonnellate || 0%

    09.2818 || ex 6902 90 00 || 10 || Mattoni refrattari — || che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

    — || che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1% e

    — || che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4% e

    — || che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1700° C

    1.1.-31.12.

    225 tonnellate

    0%

    09.2628 || ex 7019 52 00 || 10 || Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m²(± 10 g/m²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso || 1.1.-31.12. || 3 000 000 m² || 0%

    09.2799 || ex 7202 49 90 || 10 || Ferrocromo contenente, in peso, 1,5% o più, ma non più di 4% di carbonio e non più di 70% di cromo || 1.1.-31.12. || 50 000 tonnellate || 0%

    *09.2834 || ex 7604 29 10 || 20 || Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnellate || 0%

    *09.2835 || ex 7604 29 10 || 30 || Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm || 1.1.-31.12. || 500 tonnellate || 0%

    09.2840 || ex 8104 30 00 || 20 || Polvere di magnesio: — || di purezza, in peso, pari o superiore al 98%, ma non superiore al 99,5%;

    — || con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnellate

    0%

    *09.2629 || ex 8302 49 00 || 91 || Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) || 1.1.-31.12. || 800 000 pezzi || 0%

    09.2642 || ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 || 30 40 || Unità costituita da — || motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

    — || un ventilatore a induzione

    destinata alla fabbricazione di aspirapolveri

    (1)

    1.1.-31.12.

    120 000 pezzi

    0%

    09.2763 || ex 8501 40 80 || 30 || Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1) || 1.1.-31.12. || 2 000 000 pezzi || 0%

    09.2633 || ex 8504 40 82 || 20 || Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 (1) || 1.1.-31.12. || 4 500 000 pezzi || 0%

    09.2643 || ex 8504 40 82 || 30 || Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1) || 1.1.-31.12. || 1 038 000 pezzi || 0%

    09.2620 || ex 8526 91 20 || 20 || Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g || 1.1.-31.12. || 3 000 000 pezzi || 0%

    09.2672 || ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 || 75 70 || Circuito stampato con diodi LED: — || anche dotato di prismi/lenti e

    — || anche provvisto di connettore/connettori,

    destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528

    (1)

    1.1.-31.12.

    115 000 000 pezzi

    0%

    09.2003 || ex 8543 70 90 || 63 || Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm || 1.1.-31.12. || 1 400 000 pezzi || 0%

    09.2668 || ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 || 21 31 || Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (1) || 1.1.-31.12. || 125 000 pezzi || 0%

    09.2669 || ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 || 21 31 || Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (1) || 1.1.-31.12. || 97 000 pezzi || 0%

    09.2631 || ex 9001 90 00 || 80 || Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1) || 1.1.-31.12. || 5 000 000 pezzi || 0%

    *09.2836 || ex 9003 11 00 ex 9003 19 00 || 10 20 || Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi (1) || 1.1.-31.12. || 5 800 000 pezzi || 0%

    (1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

    (2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

    (3) È applicabile il dazio specifico.

    * || Posizione nuova o modificata.

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