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Document 52014PC0375
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part (codification)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (codificazione)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (codificazione)
/* COM/2014/0375 final - 2014/0191 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (codificazione) /* COM/2014/0375 final - 2014/0191 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
dell'Unione sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la
Commissione ha deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di
tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si
tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di
codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di
garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2],
sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza
del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 1616/2006
del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di
applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania,
dall’altra, e di applicazione dell’accordo interinale tra la Comunità europea e
la Repubblica di Albania[3].
Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la
sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che
riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini
dell’opera di codificazione. 5. La
proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento
preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE)
n. 1616/2006 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato
dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema
di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione
agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta
in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato. ê 1616/2006
(adattato) 2014/0191 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione
dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra
(codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell’Unione europea Õ, in particolare
l’articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE)
n. 1616/2006 del Consiglio[6]
ha subito sostanziali modifiche[7].
A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua
codificazione. ê 1616/2006 cons.
1 (adattato) (2) Il 12 giugno 2006 è
stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Albania, dall’altra (di seguito denominato «ASA»), Ö il quale è
entrato in vigore il 1° aprile 2009 Õ . ê 1616/2006
(adattato) (3) È Ö necessario Õ fissare le procedure
di applicazione di determinate disposizioni dell’ASA. (4) L’ASA Ö prevede Õ che i prodotti della
pesca originari dell’Albania possano essere importati Ö nell’Unione Õ applicando
un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti
tariffari. È pertanto opportuno fissare le disposizioni che disciplinano la
gestione di tali contingenti tariffari. (5) Laddove dovesse essere
necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere
adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al
regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[8], al
regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio[9], al regolamento
(CE) n. 1225/2009 del Consiglio[10]
o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[11]. (6) Qualora uno Stato membro
informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione
amministrativa si applica la pertinente normativa Ö dell’Unione Õ , in particolare il
regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio[12]. (7) Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la
Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo
285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13 (adattato) (8) L'esecuzione delle clausole
bilaterali di salvaguardia dell'Ö ASA Õ richiede condizioni
uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure
dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio[14]. (9) La Commissione dovrebbe
adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano
imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a
circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 4, dell' Ö ASA Õ, ê 1616/2006 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa talune procedure
per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune
disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania,
dall’altra («ASA»). ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13, 1) Articolo 2 Concessioni relative al pesce e ai
prodotti della pesca Le norme dettagliate per l'applicazione
dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti
tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla
Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, del presente regolamento. ê 1616/2006
(adattato) Articolo 3 Riduzioni tariffarie 1. Fermo restando il paragrafo 2, le
aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale. 2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a
un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione Ö in conformità Õ del paragrafo 1
è: a) pari o inferiore all’1% nel caso dei
dazi ad valorem, o b) pari o inferiore a 1 EUR per
ogni singolo importo nel caso di dazi specifici. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13, 2) (adattato) Articolo 4 Adeguamenti tecnici Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle
disposizioni adottate a norma del presente regolamento e che si sono resi necessari
in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle
suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi,
accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e Ö l' Õ Albania vengono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 9,
paragrafo 3. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13, 3) Articolo 5 Clausola di salvaguardia generale Laddove l'Unione dovesse adottare una misura
di cui all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la
procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del presente
regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 38 dell'ASA. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13, 4) Articolo 6 Clausola di penuria Laddove l'Unione dovesse adottare una misura
di cui all'articolo 39 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la
procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del presente
regolamento. ê 1616/2006 Articolo 7 Circostanze eccezionali e critiche Qualora si verificassero circostanze
eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4,
dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi
dell’articolo 39 dell’ASA. Se la Commissione riceve una richiesta di uno
Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13, 5) (adattato) La Commissione adotta tali misure secondo la
procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3 Ö , del presente
regolamento Õ o, in casi di
urgenza, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4 Ö , del presente
regolamento Õ . ê 1616/2006
(adattato) Articolo 8 Clausola di salvaguardia per i
prodotti dell’agricoltura e della pesca 1. Fatte salve le procedure di cui agli
articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora Ö l’Unione Õ debba adottare una
misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 38 dell'ASA riguardo ai
prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, a richiesta di uno
Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo
ricorso, se applicabile, alla procedura di rinvio di cui all'articolo 38
dell'ASA. Qualora la Commissione riceva una richiesta da
uno Stato membro, essa prende una decisione in merito: a) entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di rinvio di cui
all'articolo 38 dell'ASA; oppure b) entro tre giorni dal termine del
periodo di trenta giorni di cui all'articolo 38, paragrafo 5,
lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di rinvio di cui
all'articolo 38 dell'ASA. La Commissione notifica agli Stati membri le
misure adottate. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13, 6) 2. La Commissione adotta tali misure secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3 o, in casi di
urgenza, all'articolo 9, paragrafo 4. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13, 7) (adattato) Articolo 9 Procedura di comitato 1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11,
la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito
dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Ai fini degli articoli Ö da Õ 5 Ö a Õ 8, la Commissione è
assistita dal comitato Ö per le misure
di salvaguardia Õ istituito Ö dall'articolo 4,
paragrafo 1, del Õ regolamento (CE)
n. 260/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. ê 1616/2006
(adattato) Articolo 10 Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano giustificare
l’applicazione da parte Ö dell’Unione Õ delle misure
previste all’articolo 37, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle
misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità con le
disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009
e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009. Articolo 11 Concorrenza 1. Nel caso di pratiche che possano
giustificare l’applicazione da parte Ö dell’Unione Õ delle misure
previste all’articolo 71 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il
caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia
sulla compatibilità di tali pratiche con Ö l'ASA Õ . Le misure previste all’articolo 71,
paragrafo 9, dell’ASA, vengono adottate, in caso di aiuti, secondo le
procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 597/2009 e, negli altri casi,
in conformità con le procedure stabilite dall’articolo Ö 207 Õ del trattato. 2. Nel caso di pratiche che possano esporre Ö l’Unione Õ a misure prese Ö dall' Õ Albania a norma
dell’articolo 71 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si
pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’ASA. Se del
caso, Ö la Commissione Õ prende le opportune
decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli
articoli 101, 102 e 107 del trattato. Articolo 12 Frode o mancata cooperazione
amministrativa Qualora la Commissione, sulla base delle
informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che
sussistono le condizioni di cui all’articolo 43 dell’ASA, essa, senza
indugio: a) ne informa il Consiglio; b) notifica al comitato di
stabilizzazione e di associazione, le sue constatazioni corredate di
informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato di
stabilizzazione e di associazione. Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 43,
paragrafo 5, dell’ASA sono Ö effettuate Õ dalla Commissione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ê 37/2014 art. 1
e allegato, pt. 13, 8) La Commissione può decidere, secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente
regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in
questione per i prodotti a norma dell'articolo 43, paragrafo 4,
dell'ASA. ê 1616/2006
(adattato) Articolo 13 Notifica La Commissione procede, a nome Ö dell’Unione Õ, alle notifiche al
consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione
e di associazione previste dall’ASA. ê Articolo 14 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1616/2006 è
abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato II. ê 1616/2006
(adattato) Articolo 15 Entrata
in vigore Il presente
regolamento entra in vigore il Ö ventesimo
giorno Õ giorno Ö successivo
alla Õ pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritta nel programma legislativo per il 2014. [4] Allegato I della presente proposta. [5] GU C [...] del [...], pag [...]. [6] Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del
23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione
dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e di
applicazione dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di
Albania (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1). [7] V. allegato I. [8] Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del
26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1). [9] Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del
19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune
applicabile alle esportazioni (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1). [10] Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30
novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343
del 22.12.2009, pag. 51). [11] Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio,
dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). [12] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati
membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la
corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82
del 22.3.1997, pag. 1). [13] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU
L 269 del 10.10.2013, pag. 1). [14] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). é ALLEGATO I Regolamento abrogato e relativa
modifica Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1) || || || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 13 dell’allegato _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 1616/2006 || Presente regolamento Articoli da 1 a 8 || Articoli da 1 a 8 Articolo 8 bis || Articolo 9 Articolo 9 || Articolo 10 Articolo 10 || Articolo 11 Articolo 11 || Articolo 12 Articolo 13 || Articolo 13 __ || Articolo 14 Articolo 14 || Articolo 15 __ || Allegato I __ || Allegato II _____________