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Document 52014PC0375

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (codificazione)

    /* COM/2014/0375 final - 2014/0191 (COD) */

    52014PC0375

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (codificazione) /* COM/2014/0375 final - 2014/0191 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

    2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

    3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4.           Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e di applicazione dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

    5.           La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 1616/2006 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

    ê 1616/2006 (adattato)

    2014/0191 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (codificazione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato Ö sul funzionamento dell’Unione europea Õ, in particolare l’articolo Ö 207, paragrafo 2 Õ ,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    ê

    (1)       Il regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio[6] ha subito sostanziali modifiche[7]. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

    ê 1616/2006 cons. 1 (adattato)

    (2)       Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito denominato «ASA»), Ö il quale è entrato in vigore il 1° aprile 2009 Õ .

    ê 1616/2006 (adattato)

    (3)       È Ö necessario Õ fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’ASA.

    (4)       L’ASA Ö prevede Õ che i prodotti della pesca originari dell’Albania possano essere importati Ö nell’Unione Õ applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto opportuno fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.

    (5)       Laddove dovesse essere necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio[8], al regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio[9], al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[10] o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio[11].

    (6)       Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa si applica la pertinente normativa Ö dell’Unione Õ , in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio[12].

    (7)       Ai fini dell’attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[13].

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13 (adattato)

    (8)       L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'Ö ASA Õ richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[14].

    (9)       La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, dell' Ö ASA Õ,

    ê 1616/2006

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa talune procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra («ASA»).

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13, 1)

    Articolo 2

    Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

    Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

    ê 1616/2006 (adattato)

    Articolo 3

    Riduzioni tariffarie

    1. Fermo restando il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

    2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione Ö in conformità Õ del paragrafo 1 è:

    a)           pari o inferiore all’1% nel caso dei dazi ad valorem, o

    b)           pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13, 2) (adattato)

    Articolo 4

    Adeguamenti tecnici

    Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e che si sono resi necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e Ö l' Õ Albania vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13, 3)

    Articolo 5

    Clausola di salvaguardia generale

    Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 38 dell'ASA.

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13, 4)

    Articolo 6

    Clausola di penuria

    Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 39 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

    ê 1616/2006

    Articolo 7

    Circostanze eccezionali e critiche

    Qualora si verificassero circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi dell’articolo 39 dell’ASA.

    Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13, 5) (adattato)

    La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 9, paragrafo 3 Ö , del presente regolamento Õ o, in casi di urgenza, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4 Ö , del presente regolamento Õ .

    ê 1616/2006 (adattato)

    Articolo 8

    Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

    1. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora Ö l’Unione Õ debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 38 dell'ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo ricorso, se applicabile, alla procedura di rinvio di cui all'articolo 38 dell'ASA.

    Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa prende una decisione in merito:

    a)           entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 38 dell'ASA; oppure

    b)           entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 38, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 38 dell'ASA.

    La Commissione notifica agli Stati membri le misure adottate.

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13, 6)

    2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3 o, in casi di urgenza, all'articolo 9, paragrafo 4.

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13, 7) (adattato)

    Articolo 9

    Procedura di comitato

    1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Ai fini degli articoli Ö da Õ 5 Ö a Õ 8, la Commissione è assistita dal comitato Ö per le misure di salvaguardia Õ istituito Ö dall'articolo 4, paragrafo 1, del Õ regolamento (CE) n. 260/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

    ê 1616/2006 (adattato)

    Articolo 10

    Dumping e sovvenzioni

    Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte Ö dell’Unione Õ delle misure previste all’articolo 37, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità con le disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.

    Articolo 11

    Concorrenza

    1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte Ö dell’Unione Õ delle misure previste all’articolo 71 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con Ö l'ASA Õ .

    Le misure previste all’articolo 71, paragrafo 9, dell’ASA, vengono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 597/2009 e, negli altri casi, in conformità con le procedure stabilite dall’articolo Ö 207 Õ del trattato.

    2. Nel caso di pratiche che possano esporre Ö l’Unione Õ a misure prese Ö dall' Õ Albania a norma dell’articolo 71 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’ASA. Se del caso, Ö la Commissione Õ prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

    Articolo 12

    Frode o mancata cooperazione amministrativa

    Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 43 dell’ASA, essa, senza indugio:

    a)           ne informa il Consiglio;

    b)           notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione, le sue constatazioni corredate di informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato di stabilizzazione e di associazione.

    Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 43, paragrafo 5, dell’ASA sono Ö effettuate Õ dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    ê 37/2014 art. 1 e allegato, pt. 13, 8)

    La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA.

    ê 1616/2006 (adattato)

    Articolo 13

    Notifica

    La Commissione procede, a nome Ö dell’Unione Õ, alle notifiche al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall’ASA.

    ê

    Articolo 14

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1616/2006 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

    ê 1616/2006 (adattato)

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo giorno Õ giorno Ö successivo alla Õ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               COM(87) 868 PV.

    [2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

    [3]               Iscritta nel programma legislativo per il 2014.

    [4]               Allegato I della presente proposta.

    [5]               GU C [...] del [...], pag [...].

    [6]               Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e di applicazione dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1).

    [7]               V. allegato I.

    [8]               Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

    [9]               Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1).

    [10]             Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

    [11]             Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

    [12]             Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

    [13]             Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    [14]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    é

    ALLEGATO I

    Regolamento abrogato e relativa modifica

    Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1) || ||

    || Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) || limitatamente al punto 13 dell’allegato

    _____________

    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 1616/2006 || Presente regolamento

    Articoli da 1 a 8 || Articoli da 1 a 8

    Articolo 8 bis || Articolo 9

    Articolo 9 || Articolo 10

    Articolo 10 || Articolo 11

    Articolo 11 || Articolo 12

    Articolo 13 || Articolo 13

    __ || Articolo 14

    Articolo 14 || Articolo 15

    __ || Allegato I

    __ || Allegato II

    _____________

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