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Document 52014PC0070
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore, of the other part
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra
/* COM/2014/070 final - 2014/0036 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra /* COM/2014/070 final - 2014/0036 (NLE) */
RELAZIONE Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha
autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato e
cooperazione (APC) con sei paesi dell'ASEAN, tra cui Singapore. I negoziati con
Singapore sono stati avviati nell'ottobre 2005 e si sono conclusi a fine maggio
2013. L'APC è stato siglato dalle due Parti a Singapore il 14 ottobre 2013. L'APC con Singapore è il quarto accordo di "seconda
generazione" siglato con singoli paesi dell'ASEAN, dopo quelli con l'Indonesia,
le Filippine e il Vietnam. Sostituirà l'attuale quadro giuridico costituito
dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i
paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico. Il presente accordo con Singapore, che segna
un ulteriore passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed
economico dell'Unione nel sud-est asiatico, costituirà inoltre la base di un
più efficace impegno bilaterale dell'UE e dei suoi Stati membri nei confronti
di Singapore: ciò grazie a un rafforzamento del dialogo politico e alla
promozione della cooperazione in un'ampia gamma di settori. L'APC contiene le clausole politiche standard
dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di
distruzione di massa (WMD), armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e lotta al
terrorismo. Copre inoltre settori di cooperazione quali la sanità, l'ambiente,
i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il
lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, le scienze e la tecnologia, e i
trasporti. Tra i settori dell'accordo figurano inoltre la cooperazione
giudiziaria, la cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione. L'APC è corredato di una lettera di
accompagnamento, che costituisce parte integrante dell'accordo. La lettera di
accompagnamento conferma che le Parti non erano a conoscenza, al momento della
firma dell'accordo e sulla base delle informazioni oggettivamente disponibili,
dell'esistenza o dell'applicazione di disposizioni legislative nazionali dell'altra
Parte che potessero far invocare la clausola di mancata esecuzione. L'APC contiene anche disposizioni riguardanti
la cooperazione in materia fiscale. Considerati gli sviluppi a livello
internazionale relativi a un nuovo standard globale di scambio automatico di
informazioni fiscali, si ritiene opportuno che entrambe le Parti firmino una
dichiarazione comune su questo punto, al momento della firma dell'accordo di
partenariato e cooperazione. La dichiarazione comune, pur non costituendo parte
integrante dell'APC, esprime un forte impegno politico che attesta la volontà
di entrambe le Parti di rispettare il nuovo standard nelle loro relazioni
bilaterali. L'APC è integrato dall'accordo di libero
scambio, siglato dall'UE e da Singapore il 20 settembre 2013. Questi due accordi consentono l'innalzamento del livello
delle relazioni tra UE e Singapore. La Commissione osserva che la decisione 2012/272/UE
del Consiglio relativa alla firma dell'APC con le Filippine è oggetto della
causa C-377/12: la Commissione ha chiesto alla Corte l'annullamento della
citata decisione nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto le basi giuridiche
relative a trasporto (articoli 91 e 100 del TFUE), riammissione (articolo 79,
paragrafo 3, del TFUE) e ambiente (articolo 191, paragrafo 4, del TFUE). La
causa C-377/12 risulta rilevante anche ai fini della proposta di decisione del
Consiglio relativa alla firma dell'APC con Singapore. Fatta salva la sentenza
della Corte nella causa C-377/12, la proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'APC con Singapore si fonda sugli articoli 207 e 212
e sull'articolo 218, paragrafo 5. La Commissione richiama l'attenzione del
Consiglio sul considerando dell'accordo relativo alla posizione specifica di
Regno Unito, Irlanda e Danimarca a norma dei protocolli nn. 21 e 22
dei trattati. L'aggiunta di tale considerando è dovuta unicamente alla genesi
del testo. In funzione dell'esito della causa C-377/12, attualmente pendente
dinanzi alla Corte di giustizia, detto considerando potrebbe dover essere in
seguito soppresso o riformulato. La Commissione ritiene che la procedura
relativa alla conclusione dell'accordo non possa concludersi finché tale causa
sia pendente. 2014/0036 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea[1], considerando quanto segue: (1) Il 25 novembre 2004 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato
e cooperazione (di seguito "l'accordo"), con la Repubblica di
Singapore. (2) I negoziati si sono conclusi
e l'accordo è stato siglato il 14 ottobre 2013. (3) È opportuno firmare l'accordo,
con riserva della sua conclusione in una data successiva. Correda l'accordo una
lettera di accompagnamento che ne costituisce parte integrante e che dovrebbe
essere firmata contemporaneamente all'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell'Unione,
dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, e della lettera
di accompagnamento ad esso allegata, con riserva di conclusione di tale accordo[2]. Articolo 2 Il segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva
della sua conclusione, e della lettera di accompagnamento per la persona o le
persone indicate dal negoziatore dell'accordo. Articolo
3 La presente
decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU C del , pag. . [2] Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla
decisione relativa alla sua conclusione. ALLEGATO I
ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Singapore, dall’altra
L’UNIONE EUROPEA, di seguito “l’Unione”, e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L’UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD, parti contraenti del trattato sull’Unione
europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di seguito “gli
Stati membri”, da una
parte, e LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, dall’altra, di seguito denominati congiuntamente “le Parti”, CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di
amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che
le uniscono; CONSIDERANDO la particolare importanza che le
Parti ascrivono alla natura globale delle loro relazioni reciproche; CONSIDERANDO che per le Parti il presente
Accordo rientra in una più ampia e coerente relazione governata da accordi
sottoscritti da entrambe; RIBADENDO l’adesione delle Parti al rispetto
dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali
sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri
strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le
Parti sono parti contraenti; RIBADENDO l’adesione delle Parti ai principi
dello Stato di diritto e del buon governo e il loro comune desiderio di
promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto dei
principi dello sviluppo sostenibile e dell’esigenza di tutelare l’ambiente; RIBADENDO il comune desiderio di intensificare
la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza internazionali
come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico
sostenibile, l’eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di
sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (ONU); ESPRIMENDO un impegno deciso volto a
combattere tutte le forme di terrorismo e a creare efficaci strumenti
internazionali per la sua definitiva eliminazione nel rispetto degli strumenti
pertinenti, in particolare della risoluzione n. 1373, adottati dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; CONSIDERANDO che l’Unione ha adottato nel 2001
e aggiornato nel 2004 un piano d’azione globale per la lotta contro il
terrorismo e ha conseguentemente preso una serie di misure; considerando che
all’indomani degli attentati di Madrid il Consiglio europeo ha, in data
25 marzo 2004, adottato un’importante dichiarazione sulla lotta al
terrorismo e che nel dicembre 2005 l’Unione ha anche adottato una strategia
antiterrorismo; RIBADENDO che i delitti più gravi che
riguardano l’insieme della comunità internazionale non possono rimanere
impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante
misure adottate a livello nazionale e mediante il rafforzamento della
cooperazione internazionale; CONSIDERANDO che il corretto e indipendente
funzionamento della Corte penale internazionale rappresenta un importante
sviluppo ai fini della pace e della giustizia nel mondo; CONSIDERANDO che il Consiglio europeo ha
individuato nella proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei
relativi vettori una grave minaccia per la sicurezza internazionale e ha
adottato il 12 dicembre 2003 una strategia contro la proliferazione delle armi
di distruzione di massa, dopo che il Consiglio dell’Unione europea aveva già
adottato in data 17 novembre 2003 una politica dell’Unione per l’integrazione
delle politiche di non proliferazione nelle relazioni dell’Unione con i paesi
terzi; considerando altresì che l’adozione per consenso della risoluzione n. 1540
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l’impegno dell’intera
comunità internazionale a combattere la proliferazione delle armi di
distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, come ribadito con l’adozione
delle risoluzioni nn. 1673 e 1810 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite; CONSIDERANDO che
il Consiglio europeo ha definito le armi leggere e di piccolo calibro (SALW)
una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e ha adottato,
in data 16 dicembre 2005, una strategia volta a combattere l’accumulazione
e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative
munizioni, sottolineando l’esigenza di garantire un approccio globale e
coerente tra le politiche di sicurezza e di sviluppo; RICONOSCENDO l’importanza dell’accordo di
cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l’Indonesia,
la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell’Associazione
delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di
adesione; RICONOSCENDO l’importanza di rafforzare le
attuali relazioni tra le Parti al fine di intensificare la loro cooperazione, e
la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le relazioni nei
settori di reciproco interesse su basi di parità, rispetto dell’ambiente
naturale e mutuo vantaggio; CONFERMANDO il loro desiderio di
intensificare, in piena sintonia con le attività condotte in ambito regionale,
la cooperazione fra l’Unione e la Repubblica di Singapore sulla base di valori
comuni e di un mutuo vantaggio; CONFERMANDO il loro desiderio di migliorare la
comprensione tra l’Asia e l’Europa su basi di parità, di rispetto reciproco
delle rispettive norme culturali e politiche e di accettazione delle differenze
di opinione; CONFERMANDO il loro desiderio di rafforzare le
relazioni commerciali attraverso la conclusione di un accordo di libero
scambio; OSSERVANDO che le disposizioni del presente
Accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda
in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell’Unione
europea, a meno che l’Unione, il Regno Unito e/o l’Irlanda non abbiano
congiuntamente notificato alla Repubblica di Singapore che il Regno Unito e/o l’Irlanda
sono vincolati in quanto Stati membri dell’Unione, conformemente al protocollo
n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l’Irlanda
cessano di essere vincolati in quanto Stati membri dell’Unione conformemente
all’articolo 4 bis del protocollo n. 21, l’Unione insieme al Regno
Unito e/o all’Irlanda informa immediatamente la Repubblica di Singapore di ogni
cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso il Regno Unito e/o
l’Irlanda restano vincolati dalle disposizioni dell’Accordo a titolo
individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca in conformità
al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti
trattati, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I
NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Principi generali 1. Il rispetto dei principi
democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali
sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dagli altri
strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le
Parti sono parti contraenti, è alla base delle politiche interne e
internazionali delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente
Accordo. 2. Le Parti confermano i loro valori
comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell’ONU). 3. Le Parti
ribadiscono l’impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti
climatici e dalla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli
obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Le Parti ribadiscono l’adesione ai
principi del buon governo, allo Stato di diritto, compresa l’indipendenza del
potere giudiziario, e alla lotta contro la corruzione. 5. Le Parti cooperano a norma del
presente Accordo secondo modalità conformi alle loro rispettive disposizioni
legislative, normative e regolamentari interne. Articolo
2 Finalità
della cooperazione Nell’intento di rafforzare le relazioni
bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e a promuovere
una maggiore cooperazione nei settori di reciproco interesse, puntando in
particolare a: a) istituire una cooperazione in tutte
le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti; b) istituire una cooperazione per la
lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale; c) istituire una cooperazione per la
lotta contro i più gravi crimini di portata internazionale; d) istituire una cooperazione per la
lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei
relativi vettori, contro la costituzione di scorte illegali di armi leggere e
di piccolo calibro e il loro commercio illegale in tutti i suoi aspetti; e) creare le condizioni e promuovere l’espansione
e lo sviluppo degli scambi tra le Parti con reciproco vantaggio; f) istituire una cooperazione in tutti
i settori di reciproco interesse che attengono al commercio e agli
investimenti, allo scopo di facilitare i flussi commerciali e di investimento,
prevenendo ed eliminando eventuali ostacoli, secondo modalità coerenti e
complementari con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future; g) istituire una cooperazione in materia di giustizia, libertà
e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto e la cooperazione
giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di
esseri umani, la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, il
riciclaggio di denaro e gli stupefacenti; h) istituire una cooperazione in tutti
gli altri settori di reciproco interesse, in particolare le dogane, la politica
macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, le piccole e medie
imprese, la società dell’informazione, la scienza e la tecnologia, l’energia, i
trasporti, l’istruzione e la cultura, l’ambiente e le risorse naturali, la
sanità e le statistiche; i) rafforzare e promuovere la
partecipazione, presente e futura, della Repubblica di Singapore ai programmi
di cooperazione per l’Asia dell’Unione; j) promuovere il ruolo e la visibilità che ciascuna Parte ha nelle regioni dell’altra; k) istituire un dialogo regolare con l’obiettivo
di migliorare la reciproca comprensione delle rispettive società e di
sensibilizzare alle diverse visioni culturali, religiose e sociali in Asia e in
Europa. Titolo
II COOPERAZIONE
BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE Articolo
3 Cooperazione
nelle organizzazioni regionali e internazionali 1. Le Parti si impegnano a scambiarsi
opinioni e a collaborare nelle sedi e nelle organizzazioni regionali e
internazionali quali le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il Forum regionale
dell’ASEAN, il vertice Asia-Europa (ASEM) e l’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC), ove convengano in merito al reciproco vantaggio di tali scambi
e di tale cooperazione. 2. Le Parti convengono inoltre di
promuovere la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, tra
think-tank, università, organizzazioni non governative e media tramite l’organizzazione
di seminari, conferenze e altre attività correlate. Articolo
4 Cooperazione
regionale e bilaterale 1. Per ciascun settore oggetto di
dialogo e di cooperazione a norma del presente Accordo, e riservando la debita
centralità e attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione
bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello
bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello
adeguato, le Parti si adoperano per massimizzare l’impatto sull’UE e sui
partner dell’ASEAN e per promuovere la partecipazione dell’UE e dei partner dell’ASEAN
sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilità
politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attività che vedono
coinvolti l’Unione e i partner dell’ASEAN. 2. Le Parti possono, se del caso,
decidere di fornire sostegno finanziario ad attività di cooperazione nei
settori contemplati dal presente Accordo o ad esso collegati, compatibilmente
con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione può
comprendere, in particolare, l’organizzazione di programmi di formazione,
workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le
Parti. Titolo
III COOPERAZIONE
IN MATERIA DI STABILITÀ, GIUSTIZIA, SICUREZZA E SVILUPPO A LIVELLO
INTERNAZIONALE Articolo
5 Cooperazione
nella lotta al terrorismo Le Parti ribadiscono
l’importanza della lotta al terrorismo nel rispetto dello Stato di diritto e
dei rispettivi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite, delle
risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del diritto
internazionale, compresi il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati
e il diritto umanitario internazionale applicabili. In questo quadro le Parti,
tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo,
di cui alla risoluzione n. 60/288 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
dell’8 settembre 2006, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28
gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di
cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare
nelle forme seguenti: a) nel quadro della piena applicazione
della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e
di altri pertinenti risoluzioni dell’ONU, convenzioni e strumenti
internazionali; b) attraverso lo scambio di
informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno
conformemente al diritto internazionale e nazionale applicabile; c) mediante lo scambio di
pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche
sotto i profili tecnici e della formazione, e mediante lo scambio di esperienze
in materia di prevenzione del terrorismo; d) mediante la collaborazione
così da rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo e il
relativo quadro normativo e così da pervenire quanto prima a un accordo sulla
convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali
strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite; e) mediante la promozione
della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così da dare
efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia
globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo; f) mediante la condivisione
delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta
contro il terrorismo. Le Parti convengono che la cooperazione di cui
al presente articolo si svolge conformemente a quanto previsto dalle rispettive
disposizioni legislative, normative e regolamentari interne. Articolo
6 Attuazione
degli obblighi internazionali al fine di punire i gravi crimini di portata
internazionale 1. Le Parti ribadiscono che i delitti
più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale non possono
rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita
mediante misure adottate a livello nazionale e nel rispetto dei rispettivi
obblighi internazionali, cooperando nei tribunali internazionali istituiti a
tal fine. 2. Le Parti ritengono che l’istituzione
e l’efficace funzionamento di tali tribunali costituisca un passo avanti
importante ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le Parti
decidono di collaborare per condividere le esperienze e le competenze tecniche
relative agli adeguamenti giuridici richiesti per attuare e adempiere i
rispettivi obblighi internazionali. 3. Le Parti riconoscono l’importanza
della Corte penale internazionale nel contesto della lotta contro l’impunità e
convengono di impegnarsi in un dialogo sul suo funzionamento imparziale e
indipendente. Articolo 7 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le Parti ritengono che la
proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a
livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi
minacce alla stabilità e alla sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono pertanto di
cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l’attuazione
a livello nazionale degli obblighi che ad esse incombono in virtù dei trattati
e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché
delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e degli strumenti
internazionali applicabili di cui le Parti sono parti contraenti. Le Parti
convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale del
presente Accordo. 3. Le Parti convengono inoltre di
cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: a) l’adozione ad opera di
ciascuna di esse delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti
gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro la
proliferazione delle armi di distruzione di massa o per l’adesione ai medesimi,
e per la loro piena applicazione; b) l’istituzione di un efficace
sistema di controlli nazionali all’esportazione, che verifichi l’esportazione e
il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, compreso
un controllo dell’uso finale dei beni/delle tecnologie a duplice uso, con
efficaci strumenti di applicazione amministrativa o giurisdizionale, incluse sanzioni effettive e misure preventive in caso di
violazione dei controlli all’esportazione. 4. Nel quadro della cooperazione, le
Parti convengono di avere un dialogo regolare sulle questioni che attengono
alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il
dialogo può svolgersi a livello regionale. Articolo
8 Armi
leggere e di piccolo calibro 1. Le Parti riconoscono che la
fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di
piccolo calibro, munizioni comprese, il loro eccessivo accumulo e la loro
diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la
pace e la sicurezza internazionale. 2. Le Parti convengono di rispettare e
adempiere integralmente i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio
illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni,
conformemente agli accordi internazionali di cui esse sono parti contraenti e
alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
convengono inoltre di rispettare e adempiere appieno gli impegni assunti nel
quadro di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali
il programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed
eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i
suoi aspetti. 3. Le Parti si impegnano,
conformemente ai loro obblighi internazionali, a cooperare e a garantire il
coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a lottare
contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative
munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e concordano
di avviare un dialogo regolare che consenta di sostenere e consolidare tale
impegno. Titolo IV COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E DI INVESTIMENTI Articolo
9 Principi
generali 1. Le Parti avviano un dialogo
bilaterale in materia di scambi e di investimenti
al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il
commercio bilaterale tra le Parti. 2. A tal fine, le Parti attuano la
cooperazione reciproca nel settore degli scambi e degli investimenti anche
tramite l’accordo di libero scambio. Il
suddetto accordo costituisce un accordo specifico che attua le disposizioni in
materia di scambi contenute nel presente Accordo e costituisce parte integrante
del complesso delle relazioni bilaterali e del quadro istituzionale comune, di
cui all’articolo 43, paragrafo 3. 3. Le Parti possono decidere di
sviluppare le loro relazioni in materia di scambi e di investimenti,
affrontando, tra l’altro, le questioni di cui agli articoli da 10 a 16. Articolo
10 Questioni
sanitarie e fitosanitarie (SPS) Le Parti possono discutere e scambiarsi
informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di certificazione e di
controllo, segnatamente nel quadro dell’accordo sull’applicazione delle misure
sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell’allegato 1A dell’accordo che
istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15
aprile 1994. La cooperazione può riguardare: a) l’esame dei problemi sanitari e
fitosanitari bilaterali sollevati da una delle Parti; b) lo scambio di informazioni su
questioni sanitarie e fitosanitarie; c) la promozione dell’impiego delle
norme internazionali, ove esistenti; d) l’istituzione di un meccanismo di
dialogo sulle migliori pratiche in materia di norme, procedure di prova e di
certificazione, e la valutazione delle norme regionali o nazionali al fine di
stabilirne l’equivalenza. Articolo
11 Questioni
inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) Le Parti promuovono l’impiego delle norme
internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle
procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, in
particolare nel quadro dell’accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi
(TBT). Articolo
12 Dogane 1. Le Parti condividono le esperienze
ed esaminano le possibilità di: semplificare le procedure di importazione,
esportazione e le altre procedure doganali, garantire la trasparenza dei
regolamenti doganali e commerciali, sviluppare la cooperazione doganale e
meccanismi efficaci di assistenza, e promuovere
la convergenza di vedute e azioni comuni nell’ambito delle pertinenti
iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione del
commercio. 2. Le Parti prestano particolare
attenzione al miglioramento della sicurezza del commercio internazionale, assicurando
un approccio che concili la facilitazione del commercio con la lotta contro le
frodi e le irregolarità. Articolo
13 Investimenti Le Parti possono incoraggiare lo sviluppo di
un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo
regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di
investimenti, a ricercare i meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di
investimenti e a promuovere norme stabili, trasparenti, aperte e non
discriminatorie per gli investitori. Articolo
14 Politica
della concorrenza Le Parti possono
promuovere l’introduzione e l’applicazione efficaci di regole della concorrenza
e la diffusione di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la
certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell’altra Parte. Articolo
15 Servizi Le Parti possono avviare un dialogo regolare
volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti
normativi, alla promozione dell’accesso ai mercati dell’altra Parte e alle
fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all’espansione degli scambi di
servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi. Articolo
16 Protezione
della proprietà intellettuale Le Parti considerano rilevanti i diritti di
proprietà intellettuale[1],
riconoscendone l’importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e
tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a
collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attività e
progetti definiti di comune accordo, con l’obiettivo di promuovere, proteggere
e far rispettare tali diritti, anche attraverso un’applicazione efficace ed
efficiente a livello doganale. Titolo V COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA Articolo 17 Stato di diritto e cooperazione giudiziaria 1. Nella loro cooperazione in materia
di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti attribuiscono particolare
importanza alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle
istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione
della legge e l’amministrazione della giustizia. 2. La cooperazione tra le Parti
comprende anche reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla
legislazione. Articolo
18 Protezione
dei dati 1. Le Parti convengono di istituire un
dialogo per migliorare la protezione dei dati personali facendo riferimento ai
principi e alle migliori pratiche internazionali, come quelli
contenuti negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati
di dati personali (risoluzione n. 45/95 dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite del 14 dicembre 1990). 2. La cooperazione in materia di
protezione dei dati personali può riguardare, tra l’altro, lo scambio di
informazioni e di competenze. Articolo
19 Migrazione 1. Le Parti ribadiscono l’importanza
della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. 2. Le Parti istituiscono un meccanismo
di dialogo sulle questioni connesse alla migrazione, tra cui la migrazione legale e illegale, il traffico e la
tratta di esseri umani, nonché sulle questioni che attengono alla protezione
internazionale di coloro che ne hanno bisogno. Tale dialogo è instaurato sulla
base di un programma, di condizioni e di temi definiti di comune accordo. 3. Ciascuna Parte può, ove lo ritenga
opportuno, includere le problematiche migratorie nelle proprie strategie di
sviluppo economico e sociale secondo la propria prospettiva di paese di
origine, di transito e/o di destinazione dei migranti. 4. La cooperazione tra le Parti si
basa su una valutazione delle esigenze specifiche delle Parti, realizzata
attraverso una consultazione reciproca tra le medesime. Le Parti convengono che
tale cooperazione si svolge secondo quanto consentito dalle disposizioni
legislative, normative e regolamentari e dalle politiche nazionali e dell’Unione.
Tale cooperazione può riguardare in particolare: a) le cause di fondo della migrazione; b) l’evoluzione e l’attuazione degli
obblighi di ciascuna delle Parti a norma del diritto internazionale delle
migrazioni, compresa la protezione internazionale di coloro che ne hanno
bisogno; c) le norme di ammissione, i diritti e
lo status delle persone ammesse, l’equo trattamento, l’istruzione, la
formazione e l’integrazione degli stranieri legalmente residenti, le misure
contro il razzismo e la xenofobia; d) l’istituzione di un’efficace politica di prevenzione dell’immigrazione
clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani,
comprendente le modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti
e le forme di protezione delle vittime di tale tratta; e) il rimpatrio, in condizioni di
rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente,
compresa la promozione del rientro volontario; f) le questioni ritenute di reciproco
interesse in materia di visti e di sicurezza dei documenti di viaggio; g) le questioni ritenute di reciproco
interesse in materia di controlli alle frontiere. 5. Nel
quadro della cooperazione volta a prevenire e contrastare l’immigrazione
clandestina, le Parti convengono inoltre quanto segue: a) la Repubblica di Singapore
riammette i suoi cittadini illegalmente presenti nel territorio di uno Stato
membro previa richiesta di quest’ultimo e senza ulteriori formalità una volta
accertata la cittadinanza; b) ogni Stato membro riammette i suoi
cittadini illegalmente presenti nel territorio della Repubblica di Singapore
previa richiesta di quest’ultima e senza ulteriori formalità una volta
accertata la cittadinanza. Gli Stati membri e la Repubblica di Singapore
forniscono ai propri cittadini i documenti d’identità necessari a tal fine. Se
la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento o non dispone di
altre prove della sua cittadinanza, le rappresentanze diplomatiche e consolari
competenti della Parte nella quale la persona deve essere riammessa (ossia lo
Stato membro interessato o la Repubblica di Singapore), su richiesta dell’altra
Parte (ossia la Repubblica di Singapore o lo Stato membro interessato),
interrogano la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. 6. Le Parti convengono di negoziare,
previa richiesta, la conclusione di un accordo tra l’Unione e la Repubblica di
Singapore che disciplini la riammissione dei cittadini della Repubblica di
Singapore e degli Stati membri, dei cittadini di altri paesi e degli apolidi. Articolo
20 Lotta
alla criminalità organizzata Le Parti convengono di cooperare nella lotta
alla criminalità organizzata e alla corruzione. Tale cooperazione intende in
particolare applicare e promuovere, se del caso, le norme e gli strumenti
internazionali pertinenti, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite
contro la corruzione. Articolo
21 Cooperazione
nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo 1. Le Parti convengono sulla necessità
di adoperarsi e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi
finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite, conformemente alle raccomandazioni della task force
“Azione finanziaria” (FATF). 2. Le Parti procedono a scambi di
competenze in settori quali l’elaborazione e l’applicazione di disposizioni
regolamentari e il funzionamento efficiente di norme e meccanismi idonei. 3. La cooperazione consente, in
particolare e per quanto possibile, lo scambio di informazioni e competenze
pertinenti in materia di adozione di norme adeguate per la lotta al riciclaggio
del denaro e al finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate
dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la FATF. Articolo
22 Cooperazione
in materia di droghe illecite 1. Le Parti collaborano per garantire
un approccio equilibrato basato su un coordinamento efficace tra le autorità
competenti, comprese, a seconda dei casi, quelle della sanità, della giustizia,
dell’interno e delle dogane, al fine di ridurre l’offerta, il traffico e la
domanda di droghe illecite e le conseguenze negative per gli individui e la
società nel suo insieme che derivano dall’abuso di droghe. Le Parti collaborano
inoltre per garantire una prevenzione più efficace della diversione dei
precursori delle droghe. 2. Le Parti concordano i metodi di
cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano su principi concordati, ispirati alle convenzioni internazionali
pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sui
principi guida per la riduzione della domanda di droga, adottate dalla
ventesima sessione speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
giugno 1998, e alla dichiarazione politica e al piano d’azione sulla
cooperazione internazionale verso una strategia integrata e bilanciata di lotta
per affrontare il problema mondiale della droga, adottati in occasione della 52a
sessione della commissione Stupefacenti dell’ONU nel marzo 2009. 3. Le Parti procedono a scambi di
competenze in settori quali l’elaborazione della legislazione e delle politiche
nazionali, la creazione di enti e centri di informazione nazionali, la
formazione del personale, la ricerca sugli stupefacenti e la prevenzione della
diversione dei precursori utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti
e sostanze psicotrope. Titolo
VI COOPERAZIONE
IN ALTRI SETTORI Articolo
23 Cooperazione
in materia di diritti umani 1. Le Parti decidono di cooperare, ove
reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i
diritti umani, anche attraverso l’applicazione degli strumenti internazionali
pertinenti in materia di diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti. 2. La cooperazione può comprendere fra
l’altro: a) la promozione dei diritti umani e l’educazione
ai medesimi; b) il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti
umani; c) l’instaurazione di un dialogo ampio
e costruttivo sui diritti umani; d) il rafforzamento della cooperazione in seno alle
istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani. Articolo
24 Cooperazione
in materia di servizi finanziari Le Parti si
adoperano per incentivare la cooperazione in materia di servizi
finanziari su temi di reciproco interesse nell’ambito dei rispettivi programmi
e quadri legislativi e, se del caso, conformemente alle disposizioni pertinenti
dell’accordo di libero scambio di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Tale
cooperazione avviene tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza
finanziaria dell’Unione e della Repubblica di Singapore sui temi della
regolamentazione e della vigilanza finanziaria. Le autorità di regolamentazione
e di vigilanza finanziaria si consultano per definire gli strumenti di
cooperazione più adeguati. Articolo 25 Dialogo
sulla politica economica 1. Le Parti convengono di cooperare
per promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche
economiche e la condivisione di esperienze in materia di coordinamento delle
politiche economiche nell’ambito della cooperazione e dell’integrazione
economica regionali. 2. Le Parti si adoperano per
approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche che
possono comprendere, in base a quanto concordato tra le Parti medesime, la
politica monetaria, la politica di bilancio (compresa quella fiscale), le
finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero. Articolo
26 Cooperazione
in materia fiscale 1. Le Parti riconoscono e si impegnano
ad applicare, secondo quanto enunciato ai paragrafi 2 e 3, i principi
del buon governo nel settore fiscale al fine di rafforzare e sviluppare le
attività economiche tenendo conto anche dell’esigenza di sviluppare un adeguato
quadro normativo. 2. A tal fine e nel rispetto delle
rispettive competenze, le Parti riconoscono l’importanza di combattere le
pratiche fiscali riconosciute come dannose da entrambe le Parti, migliorano la
cooperazione fiscale internazionale volta a combattere l’evasione fiscale e
applicano le norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e
lo scambio di informazioni a fini fiscali sancite dal modello di convenzione
fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’OCSE del 2008, con l’obiettivo di
consentire l’applicazione efficace delle rispettive norme fiscali. 3. Le Parti convengono che l’applicazione
di questi principi avviene, in particolare, nell’ambito degli accordi fiscali
bilaterali, vigenti o futuri, tra la Repubblica di Singapore e gli Stati
membri. Articolo
27 Cooperazione
in materia di politica industriale e di PMI 1. Le Parti, tenendo conto delle
politiche economiche e degli obiettivi economici di entrambe, convengono di
promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i
settori da esse ritenuti idonei, nell’intento di migliorare, in particolare, la
competitività delle piccole e medie imprese (PMI). 2. Tale cooperazione ha per oggetto: a) lo scambio di informazioni e di
esperienze sulla creazione di condizioni quadro atte a migliorare la
competitività delle PMI; b) la promozione della responsabilità
sociale e dell’accountability delle imprese e di pratiche commerciali
responsabili, tra cui il consumo e la produzione sostenibili. In questa
cooperazione è integrata la dimensione del consumatore, ad esempio per quanto
riguarda le informazioni sui prodotti e il ruolo dei consumatori sul mercato; c) la promozione di contatti tra gli
operatori economici e di coinvestimenti e la creazione di joint venture e di
reti di informazione, in particolare nell’ambito dei programmi orizzontali
esistenti dell’Unione, in modo da stimolare in particolare i trasferimenti di
tecnologie soft e hard tra i partner; d) la facilitazione dell’accesso ai
finanziamenti, l’informazione e la promozione dell’innovazione. 3. Le Parti incoraggiano il
rafforzamento delle relazioni tra i loro rispettivi settori privati nelle
opportune sedi esistenti o di futura istituzione, anche attraverso meccanismi
volti ad aiutare entrambe a promuovere l’internazionalizzazione delle PMI. Articolo
28 Società
dell’informazione 1. Riconoscendo che le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi essenziali della vita
moderna e rivestono una vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale,
le Parti si adoperano per coordinare le rispettive politiche in materia al fine
di promuovere lo sviluppo economico. 2. La cooperazione in questo campo
riguarda in particolare: a) la partecipazione al dialogo
regionale globale sui diversi aspetti della società dell’informazione, in
particolare sulle politiche relative alle comunicazioni elettroniche e sulle
migliori pratiche di regolamentazione in settori comprendenti tra l’altro, ma
non esclusivamente, il rilascio di licenze per i servizi di telecomunicazione,
il trattamento dei nuovi servizi di comunicazione elettronica, come i servizi
di telefonia via Internet (VoIP), l’eliminazione dello spamming, il controllo
del comportamento del vettore dominante e una maggiore trasparenza ed
efficienza dell’autorità di regolamentazione; b) l’interconnessione e l’interoperabilità
delle reti e dei servizi delle Parti; c) la standardizzazione e la
diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; d) la promozione della cooperazione di
ricerca tra le Parti nel settore delle TIC; e) la cooperazione nell’ambito di
progetti comuni di ricerca nel settore delle TIC; f) i profili di sicurezza della
società dell’informazione, secondo quanto reciprocamente concordato; g) la valutazione della conformità
delle apparecchiature di telecomunicazione, comprese le apparecchiature radio. Articolo
29 Cooperazione
nei settori degli audiovisivi e dei media Le Parti convengono di promuovere la
cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media in generale. Le attività
di cooperazione comprendono tra l’altro, ma non esclusivamente: a) lo scambio di opinioni sulla
politica in materia di audiovisivi e media; b) l’organizzazione congiunta di
manifestazioni di reciproco interesse; c) le attività di formazione in
comune; d) la facilitazione delle coproduzioni
e l’avvio di discussioni in materia di accordi di coproduzione audiovisiva. Articolo 30 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti incoraggiano, sviluppano e
facilitano la cooperazione nei settori delle scienze, della tecnologia e dell’innovazione
in settori di reciproco interesse, in conformità alle disposizioni legislative
e regolamentari di entrambe le Parti. 2. La cooperazione persegue i seguenti
obiettivi: a) incoraggiare lo scambio di
informazioni in materia di scienze, tecnologia e innovazione e per quanto
riguarda le politiche e i programmi pertinenti; b) promuovere relazioni durature tra
le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali
delle Parti; c) promuovere la formazione e la
mobilità dei ricercatori e degli studenti degli istituti di istruzione
superiore. 3. Nel rispetto della discussione tra
le Parti e previa consultazione delle agenzie che finanziano la ricerca in
ciascun paese, la cooperazione può concretizzarsi in progetti comuni di ricerca
e/o scambi, riunioni, seminari e nella formazione di scienziati e studenti
degli istituti di istruzione superiore nel quadro di programmi di mobilità
internazionale che garantiscano la massima diffusione dei risultati della
ricerca. 4. Nell’ambito della cooperazione, le
Parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione
superiore, centri di ricerca e settori produttivi, PMI comprese. 5. Le Parti convengono di impegnarsi
in un’opera di sensibilizzazione in merito alle possibilità di cooperazione
scientifica e tecnologica offerte dai rispettivi programmi. Articolo
31 Energia 1. Le Parti si adoperano per
intensificare la cooperazione nel settore dell’energia al fine di: a) diversificare l’approvvigionamento
energetico e sviluppare forme di energia nuove e rinnovabili su base
commerciale; b) conseguire un uso razionale dell’energia,
in particolare promuovendo la gestione della domanda di energia; c) favorire il trasferimento di
tecnologie finalizzato a un uso efficiente dell’energia; d) contrastare i cambiamenti
climatici, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio (carbon
pricing); e) migliorare lo sviluppo delle
capacità, anche attraverso la possibilità della formazione, e facilitare gli
investimenti nel settore dell’energia sulla base di norme trasparenti, non
discriminatorie e compatibili con il mercato; f) promuovere la concorrenza nel
mercato dell’energia. 2. A tal fine, le Parti si adoperano
per incoraggiare i contatti tra gli organismi competenti in materia di
pianificazione energetica e promuovere lo svolgimento di attività comuni di
ricerca tra gli istituti di ricerca e le università, in particolare nelle sedi
regionali competenti. Le due Parti esaminano le ulteriori possibilità di
intensificare la cooperazione in materia di sicurezza e protezione nucleare,
entro i limiti dei rispettivi quadri giuridici e politici. Con riferimento all’articolo
34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD)
svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti possono cercare di affrontare il
problema del rapporto fra l’accesso a servizi energetici a prezzi accessibili e
lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere promosse in
collaborazione con l’iniziativa Energia dell’Unione europea varata in occasione
del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. Articolo 32 Trasporti 1. Le Parti convengono di rafforzare
ulteriormente e di comune accordo la cooperazione in
tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti allo scopo di
migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la
sicurezza, contrastare gli atti di pirateria e di rapina a mano armata contro
le navi, promuovere la protezione dell’ambiente e standard operativi elevati,
nonché al fine di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti, nel richiamare quanto disposto dall’articolo
1, paragrafo 5, del presente Accordo, ribadiscono che la cooperazione in tutti
i settori pertinenti dei trasporti è assoggettata alle rispettive disposizioni
legislative, normative e regolamentari interne. 2. La cooperazione tra le Parti a
norma del paragrafo 1 è volta a promuovere: a) lo scambio di informazioni sulle
rispettive politiche in materia di trasporti, in particolare per quanto
concerne il trasporto urbano e l’interconnessione e l’interoperabilità delle
reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle ferrovie, dei porti e
degli aeroporti; b) l’uso dei sistemi globali di
navigazione satellitare, con particolare riferimento alle questioni di
reciproco interesse in materia industriale, di regolamentazione e di sviluppo
dei mercati; c) un dialogo nel settore del
trasporto aereo, con l’obiettivo di intensificare la cooperazione sui temi
della politica dell’aviazione e di adottare azioni congiunte nel campo dei
servizi del trasporto aereo mediante, tra l’altro, la negoziazione e l’applicazione
di accordi. Le Parti sviluppano ulteriormente le loro relazioni e, se del caso,
prendono in esame l’istituzione di un futuro accordo globale sui servizi aerei.
Inoltre, ove ciò sia reciprocamente vantaggioso, intensificano la cooperazione
tecnica e regolamentare in settori quali la sicurezza aerea intesa come safety
e security, la gestione del traffico aereo, compresa una gestione più
ecologica di quest’ultimo, l’applicazione del diritto della concorrenza e la
regolamentazione economica del settore aereo, al fine di favorire la
convergenza normativa e l’eliminazione degli ostacoli alle attività di impresa.
Le Parti intensificano anche il dialogo sulle questioni ambientali nel settore
dell’aviazione, come l’uso di strumenti di mercato nella lotta al riscaldamento
globale anche attraverso lo scambio di quote di emissioni. Su queste basi, le
Parti valutano la possibilità di una cooperazione ancora più stretta nel
settore dell’aviazione civile; d) un dialogo sui servizi di trasporto
marittimo finalizzato ai seguenti obiettivi: accesso senza restrizioni, a
condizioni commerciali e non discriminatorie, ai mercati e agli scambi
marittimi internazionali, nella prospettiva di sostenere gli impegni tesi alla
graduale eliminazione dei sistemi di riserva dei carichi; la non introduzione
di clausole di ripartizione del carico; il diritto di stabilimento alle imprese
che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi quelli ausiliari; il
trattamento nazionale per l’accesso delle navi battenti la bandiera dell’altra
Parte o gestite da cittadini o società dell’altra Parte ai servizi ausiliari e
portuali; il diritto di organizzare servizi di trasporto “porta a porta”; e) l’applicazione delle norme di
sicurezza e anti-inquinamento, in particolare per quanto concerne i trasporti
marittimi e l’aviazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali
pertinenti di cui le Parti sono firmatarie,
inclusa la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di
garantire una migliore applicazione della regolamentazione internazionale. Articolo
33 Istruzione
e cultura 1. Le Parti convengono di promuovere
la cooperazione nei settori dell’istruzione e della cultura, nel debito
rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza
delle rispettive culture. 2. Le Parti si adoperano per prendere
misure idonee alla promozione degli scambi culturali e alla realizzazione di
iniziative comuni in vari campi della cultura, compresa l’organizzazione
congiunta di manifestazioni culturali. A questo proposito le Parti convengono
inoltre di sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa. 3. Le Parti convengono di consultarsi
e di cooperare nelle sedi internazionali competenti, quali l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, al fine di
perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale. 4. Le Parti pongono inoltre l’accento
su misure volte a instaurare contatti permanenti tra le rispettive agenzie
specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti,
esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi degli
strumenti previsti dai programmi dell’Unione per il sud-est asiatico in materia
di istruzione e cultura e dell’esperienza acquisita da entrambe le Parti in
questo campo. 5. Le Parti favoriscono maggiori
scambi e maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione al fine di
promuovere la comprensione reciproca, la conoscenza e l’apprezzamento delle
rispettive culture, delle rispettive economie e dei rispettivi sistemi sociali.
Le Parti si adoperano, in particolare, per agevolare la mobilità degli studenti
e dei ricercatori nel quadro del programma Erasmus Mundus o di altri analoghi
programmi. Articolo
34 Ambiente
e risorse naturali 1. Le Parti convengono sulla necessità
di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la
diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali
e future. 2. L’attuazione dei risultati della
conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, del
vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e della conferenza delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 deve essere presa in
considerazione in tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del
presente Accordo. 3. Le Parti si adoperano per
proseguire la cooperazione in materia di protezione dell’ambiente, anche
attraverso la condivisione delle migliori pratiche in settori quali: a) i cambiamenti climatici e l’efficienza
energetica; b) le tecnologie pulite e rispettose
dell’ambiente, in particolare quelle sicure e sostenibili; c) lo sviluppo di capacità di
negoziare e attuare accordi multilaterali in materia di ambiente; d) l’ambiente costiero e marino; e) il contrasto del disboscamento
illegale e del commercio del relativo legname e la promozione della gestione
sostenibile delle foreste. Articolo
35 Occupazione
e affari sociali 1. Le Parti convengono di
intensificare la cooperazione nel settore dell’occupazione e degli affari
sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale,
la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità di genere, il lavoro dignitoso e
il dialogo sociale, al fine di potenziare la dimensione sociale della
globalizzazione. 2. Le Parti ribadiscono la necessità
di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e
di promuovere l’occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali
fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della
povertà, conformemente alla risoluzione n. 60/1 dell’Assemblea generale dell’ONU
del 24 ottobre 2005 e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello della sessione
ordinaria del Consiglio economico e sociale dell’ONU del
2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell’ONU del 5 luglio 2006)
e secondo quanto sancito dalla dichiarazione sulla giustizia sociale per una
globalizzazione giusta dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del
2008. Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa
natura della loro situazione socioeconomica. 3. Le Parti, nel rispetto degli
obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e conformemente alla
dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi
seguiti, adottata dalla 86a sessione della Conferenza internazionale
del lavoro nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare
efficacemente i principi relativi ai diritti fondamentali nel lavoro, ossia: a) la libertà di associazione e il
riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) l’eliminazione di ogni forma di
lavoro forzato o obbligatorio; c) l’abolizione effettiva del lavoro
infantile; d) l’eliminazione della
discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare
effettiva applicazione alle convenzioni dell’OIL ratificate, rispettivamente,
dalla Repubblica di Singapore e dagli Stati membri dell’Unione europea. Le Parti si adoperano con costanza e continuità per
ratificare e porre effettivamente in applicazione le convenzioni fondamentali
dell’OIL e si scambiano informazioni in merito. Le Parti prendono inoltre in
considerazione la ratifica e l’effettiva applicazione di altre convenzioni dell’OIL,
tenendo conto della situazione interna. Le Parti si scambiano informazioni in
merito. 4. Le Parti possono avviare attività
di cooperazione reciprocamente vantaggiose che possono comprendere, tra l’altro,
programmi e progetti specifici, stabiliti di comune accordo, il dialogo, la
cooperazione e iniziative su temi d’interesse comune in ambiti bilaterali o
multilaterali quali l’ASEM, l’ASEAN-UE e l’OIL. Articolo
36 Sanità 1. Le Parti convengono di cooperare
nel settore sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute trattando
tra l’altro le principali malattie trasmissibili, come l’HIV/AIDS, l’influenza
aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non
trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di
informazioni e la collaborazione per l’individuazione precoce, la prevenzione e
il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria. 2. Compatibilmente con le risorse
disponibili, la cooperazione può avvenire tramite: a) progetti relativi all’epidemiologia
delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili; b) scambi, borse di studio e programmi
di formazione; c) programmi e progetti per migliorare
i servizi sanitari e le condizioni di salute; d) la condivisione di informazioni e
la collaborazione scientifica in materia di regolamentazione dei medicinali e
dei dispositivi medici; e) la promozione di una piena e
tempestiva applicazione degli accordi internazionali in materia sanitaria,
quali il regolamento sanitario internazionale e la convenzione quadro per la
lotta al tabagismo. Articolo
37 Statistiche Le Parti si adoperano per promuovere, in linea
con le attività di cooperazione statistica in corso tra l’Unione e l’ASEAN, l’armonizzazione
dei metodi e delle pratiche statistiche, comprese la raccolta e la diffusione
dei dati statistici, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i
dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi, quelli relativi agli
investimenti diretti esteri nonché, in generale, a tutti i settori contemplati
dal presente Accordo che si prestano alla raccolta, al trattamento, all’analisi
e alla diffusione di dati statistici. Articolo
38 Società
civile Le Parti riconoscono il contributo potenziale
di una società civile organizzata al processo di dialogo e di cooperazione
previsto dal presente Accordo e si adoperano per promuovere il dialogo con la società civile organizzata. Titolo
VII STRUMENTI
DI COOPERAZIONE Articolo
39 Risorse
per la cooperazione 1. Compatibilmente con le rispettive
risorse e le rispettive normative, le Parti convengono di mettere a
disposizione i mezzi necessari, risorse finanziarie comprese, per il
conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente Accordo. 2. Le Parti incoraggiano la Banca
europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi nella Repubblica di
Singapore, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le
sono propri. Articolo
40 Cooperazione
allo sviluppo dei paesi terzi 1. Le Parti convengono di scambiarsi
informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo, allo scopo di
instaurare un dialogo regolare sugli obiettivi di tali politiche e sui
rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. 2. Le Parti promuovono inoltre azioni
comuni volte a fornire assistenza tecnica e a favorire lo sviluppo delle
risorse umane nei paesi meno sviluppati del sud-est asiatico e non solo in
quelli. TITOLO
VIII
QUADRO ISTITUZIONALE Articolo
41 Comitato
misto 1. Le Parti convengono di istituire,
nell’ambito del presente Accordo, un comitato misto composto da rappresentanti
di entrambe di grado sufficientemente elevato,
incaricato di: a) garantire il buon funzionamento e
la corretta applicazione del presente Accordo; b) stabilire priorità in relazione
agli obiettivi del presente Accordo; c) formulare raccomandazioni per
promuovere gli obiettivi del presente Accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di
norma, almeno ogni due anni, alternativamente a Singapore e a Bruxelles, a una
data stabilita di comune accordo. Il comitato misto è copresieduto da un
rappresentante di ciascuna delle due Parti. Le Parti concordano l’ordine del
giorno delle riunioni del comitato misto. Le Parti possono convocare di comune
accordo riunioni straordinarie. 3. Il comitato misto può istituire
sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi
compiti. Ad ogni riunione del comitato misto i sottocomitati presentano
relazioni dettagliate sulle loro attività. 4. Il comitato misto adotta il
regolamento interno conformemente al presente articolo ed opera per consenso.
Il comitato misto stabilisce nel regolamento interno le modalità applicabili
alle consultazioni quali quelle previste dall’articolo 44 e si adopera per
concordare l’uso di una lingua di lavoro comune. 5. Il comitato misto, ove
reciprocamente concordato e se del caso, discute il funzionamento e l’applicazione
degli accordi specifici di cui all’articolo 43, paragrafo 3. Titolo
IX DISPOSIZIONI
FINALI Articolo
42 Clausola
evolutiva 1. Al fine di intensificare la
cooperazione, le Parti possono, ove reciprocamente convenuto, ampliare il
presente Accordo anche integrandolo con accordi o protocolli su settori o
attività specifici. 2. In relazione all’applicazione del
presente Accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti per estendere il
campo della cooperazione, tenendo conto dell’esperienza applicativa acquisita. Articolo
43 Altri
accordi 1. Fatte salve le pertinenti
disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, né il presente Accordo né qualsiasi azione intrapresa in
applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo le attribuzioni degli Stati
membri ad avviare con la Repubblica di Singapore attività di cooperazione
bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e
cooperazione con la Repubblica di Singapore. 2. Il presente Accordo lascia
impregiudicata l’applicazione o l’esecuzione degli impegni assunti rispettivamente
dalle Parti nei confronti di terzi. 3. Nonostante l’articolo 9, paragrafo
2, le Parti possono integrare il presente Accordo anche concludendo accordi
specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di
applicazione. Tali accordi specifici formano parte integrante del complesso
delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente Accordo e rientrano in un
quadro istituzionale comune. Articolo
44 Mancata
esecuzione dell’Accordo 1. Una Parte, se ritiene che l’altra
sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo, può prendere le
misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare
urgenza, tale Parte chiede e l’altra Parte
accetta l’avvio di consultazioni al fine di pervenire a una soluzione
reciprocamente soddisfacente della questione. Le consultazioni possono
svolgersi sotto l’egida del comitato misto di cui all’articolo 41, che può risolvere la questione ad esso
sottoposta mediante una raccomandazione o in ogni altro modo reciprocamente
accettabile per le Parti. 2. In casi di particolare urgenza, la
misura idonea prevista è notificata immediatamente all’altra Parte. Su
richiesta dell’altra Parte, le consultazioni si tengono per un periodo massimo
di quindici giorni per ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente
della questione. Al termine di tale periodo è applicabile una misura idonea. 3. Nella scelta delle misure idonee,
la priorità va accordata a quelle che interferiscono meno con il funzionamento
del presente Accordo o di accordi specifici. Tali misure sono immediatamente
notificate all’altra Parte e, se quest’ultima lo richiede, sono oggetto di
consultazioni in sede di comitato misto. 4. Le Parti convengono che, ai fini della
corretta interpretazione e dell’applicazione pratica del presente Accordo, con
l’espressione “misure idonee” di cui al presente articolo si intende la
sospensione o il temporaneo mancato rispetto degli obblighi derivanti dal
presente Accordo, da qualsiasi accordo specifico di cui all’articolo 9, paragrafo
2, e all’articolo 43, paragrafo 3, o da qualsiasi altra misura raccomandata dal
comitato misto. Le misure idonee sono adottate conformemente al diritto
internazionale e sono proporzionate all’inadempimento degli obblighi derivanti
dal presente Accordo. Le Parti convengono inoltre che con l’espressione “casi
di particolare urgenza” di cui ai paragrafi 1 e 2 si intende: a) il ripudio del presente Accordo non
autorizzato dalle norme generali di diritto internazionale, oppure b) la violazione di uno degli elementi
essenziali dell’Accordo richiamati all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo
7, paragrafo 2. Articolo
45 Agevolazioni Per facilitare la cooperazione nel quadro del
presente Accordo, le Parti concedono le garanzie e le agevolazioni necessarie
per l’espletamento delle funzioni. Articolo 46 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica, da un lato, al
territorio in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro,
al territorio della Repubblica di Singapore. Articolo 47 Definizione delle Parti Ai fini del presente Accordo, per “Parti” si
intendono l’Unione o i suoi Stati membri oppure l’Unione e i suoi Stati membri,
in base alle rispettive attribuzioni, da un lato, e la Repubblica di Singapore,
dall’altro. Articolo
48 Diffusione
di informazioni Nessuna disposizione del presente Accordo può
essere interpretata come tale da imporre a una delle Parti di fornire
informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi
essenziali di sicurezza o al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali. Articolo
49 Entrata
in vigore e durata 1. Il presente Accordo entra in vigore
il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono
reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure giuridiche
necessarie a tal fine. 2. Il presente Accordo è concluso per
un periodo di cinque anni; è automaticamente prorogato per periodi successivi
di un anno, a meno che, sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti
periodi, la Repubblica di Singapore, da un lato, oppure l’Unione e i suoi Stati
membri, dall’altro, non notifichi all’altra Parte, per iscritto, l’intenzione
di non prorogarlo. 3. Le eventuali modifiche del presente
Accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Tali modifiche diventano
effettive solo dopo che la seconda e ultima Parte ha notificato all’altra l’avvenuto
espletamento di tutte le formalità necessarie. 4. Il presente Accordo può essere
denunciato mediante notifica scritta in tal senso data dalla Repubblica di
Singapore, da un lato, oppure dall’Unione e dai suoi Stati membri, dall’altro,
all’altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l’altra Parte ha
ricevuto la notifica. Articolo
50 Dichiarazioni
e lettere di accompagnamento Le dichiarazioni comuni e le lettere di
accompagnamento allegate al presente Accordo costituiscono parte integrante del
medesimo. Articolo
51 Notifiche Le notifiche a norma dell’articolo 49 sono fatte rispettivamente al segretariato
generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministero degli Affari esteri
della Repubblica di Singapore. Articolo 52 Testo
facente fede Il presente accordo è redatto nelle lingue
bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e
ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Le
Parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative all’interpretazione
del presente Accordo. Fatto a […], il […] Per l’Unione europea Per la
Repubblica di Singapore Per il Regno del Belgio Per la Repubblica di Bulgaria Per la Repubblica ceca Per il Regno di Danimarca Per la Repubblica federale di Germania Per la Repubblica di Estonia Per l’Irlanda Per la Repubblica ellenica Per il Regno di Spagna Per la Repubblica francese Per la Repubblica di Croazia Per la Repubblica italiana Per la Repubblica di Cipro Per la Repubblica di Lettonia Per la Repubblica di Lituania Per il Granducato del Lussemburgo Per l’Ungheria Per la Repubblica di Malta Per il Regno dei Paesi Bassi Per la Repubblica d’Austria Per la Repubblica di Polonia Per la Repubblica portoghese Per la Romania Per la Repubblica di Slovenia Per la Repubblica slovacca Per la Repubblica di Finlandia Per il Regno di Svezia Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord Dichiarazione
comune sull’articolo 44 (Mancata
esecuzione dell’Accordo) Le Parti convengono che l’espressione
“violazione di uno degli elementi essenziali dell’Accordo” richiamata all’articolo
44, paragrafo 4, lettera b), si riferisce a casi particolarmente eccezionali di
inadempimento sistematico, grave e sostanziale degli obblighi di cui all’articolo
1, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 2. Dichiarazione
comune sull’articolo 52 (Testo
facente fede) In caso di divergenze relative all’interpretazione
del presente Accordo, si tiene conto del fatto
che esso è stato negoziato in lingua inglese. [Lettera di accompagnamento] In relazione all’accordo di partenariato e di
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la
Repubblica di Singapore, dall’altro, entrambe le Parti confermano di non essere
a conoscenza, al momento della firma del presente Accordo e sulla base delle
informazioni oggettivamente disponibili, dell’esistenza o dell’applicazione di
disposizioni legislative nazionali dell’altra Parte che potrebbero far invocare
l’articolo 44 del presente Accordo. Per l’Unione europea e i suoi Stati membri Per
la Repubblica di Singapore [1] Ai fini del presente articolo, l’espressione “diritti di
proprietà intellettuale” comprende: a) tutte le categorie di
proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell’accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio che
figura nell’allegato 1C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale
del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare: i) diritto d’autore e
diritti connessi; ii) brevetti; iii) marchi; iv) disegni industriali; v) topografie di prodotti a
semiconduttori; vi) indicazioni geografiche; vii) protezione di informazioni
segrete; b) privative per ritrovati
vegetali. Ai fini del presente Accordo, i
“brevetti” comprendono, in relazione all’Unione, i diritti derivanti da
certificati protettivi complementari. ALLEGATO II
DICHIARAZIONE COMUNE Con riferimento all'articolo 26 dell'accordo
di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, entrambe le Parti
esprimono la loro forte determinazione a dare attuazione al nuovo standard
globale di scambio automatico di informazioni adottato dall'OCSE, mediante la
conclusione di accordi bilaterali ogniqualvolta una Parte lo richieda. PER L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI || PER LA REPUBBLICA DI SINGAPORE …….., …..
2014