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Document 52014DC0458

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

    /* COM/2014/0458 final - 2014/ () */

    52014DC0458

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera /* COM/2014/0458 final - 2014/ () */


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

    L'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (Australian Customs and Border Protection Service - ACBPS) è entrato in vigore il 1° giugno 2012.

    L'accordo prevede una prima verifica congiunta a un anno dall'entrata in vigore, e successivamente verifiche periodiche come comunemente concordato. Tale verifica congiunta si è svolta a Canberra il 29 e 30 agosto 2013: essa ha riguardato principalmente l'applicazione dell'accordo, con particolare attenzione al meccanismo di mascheramento dei dati e al trasferimento alle autorità di paesi terzi di dati PNR relativi ai cittadini e residenti dell'UE come disposto dai pertinenti articoli dell'accordo, e conformemente alla dichiarazione congiunta dell'UE e dell'Australia sull'accordo.

    La verifica in oggetto si è basata sulla metodologia applicata in precedenti verifiche congiunte degli accordi PNR con gli Stati Uniti (2005, 2013) e il Canada (2008). La prima fase è consistita in un questionario preliminare inviato dalla Commissione europea all'ACBPS, che ha fornito risposte scritte. La seconda fase è consistita in una visita all'Unità analisi passeggeri dell'ACBPS da parte dell'équipe dell'UE, e la terza in un incontro fra i rappresentanti dell'ACBPS, il Ministero australiano degli Affari esteri e del Commercio, l'Ufficio del Commissario australiano per l'Informazione, il Commissario australiano per la protezione della vita privata e l'équipe UE, in cui si è discussa dettagliatamente l'applicazione dell'accordo.

    Prima della verifica congiunta l'ACBPS ha fornito all'équipe dell'UE una documentazione dettagliata sul trattamento dei dati PNR da essa effettuato, compreso un quadro di controllo PNR contenente un inventario completo dei sistemi automatizzati e dei controlli manuali per il trattamento di tali dati, altri documenti operativi interni, una valutazione d'impatto sulla privacy dei PNR e recenti relazioni di audit dell'Ufficio del Commissario australiano per la protezione della vita privata.

    L'equipe UE ritiene che l'Australia applichi pienamente l'accordo in linea con le condizioni stabilite. L'Australia osserva gli obblighi ad essa incombenti per quanto riguarda le garanzie in materia di protezione dei dati previste dall'accordo, e tratta i dati PNR conformemente alle condizioni in esso stabilite. L'Australia non tratta nessun dato sensibile figurante fra i PNR ottenuti in virtù dell'accordo, e cerca attivamente di migliorare ancora l'identificazione e la cancellazione automatizzata dei dati sensibili. Il modo molto mirato in cui l'Australia valuta i dati PNR in funzione degli indicatori di rischio minimizza l'accesso ai dati personali. Il trattamento dei dati PNR in virtù dell'accordo è oggetto di una supervisione indipendente di alto livello da parte dell'Ufficio del Commissario australiano per l'Informazione.

    L'Australia va elogiata per il modo in cui applica il metodo "push" PNRGOV. Anche se ciò non rientra nell'accordo, è encomiabile che abbia esteso l'applicazione del metodo "push" a tutte le compagnie aeree non contemplate dall'accordo. L'Australia è inoltre un'antesignana nello sviluppo e nella promozione del formato di messaggio standard PNRGOV a livello mondiale, e col suo impegno presso le singole compagnie aeree e nel quadro dell'Organizzazione mondiale delle Dogane (WCO), dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e dell'Associazione Internazionale del Trasporto aereo (IATA) cerca di realizzare una standardizzazione globale per la trasmissione dei dati PNR.

    Le due Parti prevedono di combinare la prossima verifica congiunta dell'accordo con la sua valutazione congiunta a metà del 2016.

    Per quanto riguarda le altre questioni da affrontare, la cooperazione fra autorità di contrasto basata sulla condivisione delle informazioni analitiche ottenute dai dati PNR richiede una maggiore attenzione. L'Australia è invitata a rafforzare l'impegno a garantire la reciprocità e a condividere in modo proattivo con gli Stati membri dell'UE e, se del caso, con Europol e Eurojust, tali informazioni analitiche ottenute dai dati PNR. Al tempo stesso, i destinatari UE di tali informazioni dovrebbero fornire all'ACBPS un adeguato feedback sull'uso di tali informazioni e sui risultati conseguiti. Si chiede inoltre all'Australia di predisporre un meccanismo di segnalazione che le permetta di informare gli Stati membri se i dati PNR ricevuti in virtù dell'accordo, o le informazioni analitiche che li contengono, vengono alla fine condivisi con un paese terzo. L'Australia dovrebbe inoltre continuare ad assicurare che le garanzie previste dall'accordo siano anche estese ai dati PNR estratti che vengono condivisi con altri settori dell'ACBPS o con altre autorità governative australiane.

    Fermo restando l'articolo 24, paragrafo 4, relativo a una valutazione congiunta dell'accordo quattro anni dopo la sua entrata in vigore, un esame preliminare dell'utilità dei dati PNR ai fini del sostegno alla lotta contro il terrorismo e altri reati gravi transnazionali ha mostrato che il trattamento dei dati PNR ha dato all'ACBPS la possibilità di effettuare efficaci valutazioni di rischio di tutti i passeggeri fino a 72 ore prima della partenza. L'ACBPS tratta i dati PNR per valutare le informazioni sui passeggeri secondo regole mirate che possono comportare vari indicatori di rischio. Nel caso in cui la valutazione con tali indicatori segnali un viaggiatore potenzialmente ad alto rischio, i dati PNR sono ulteriormente trattati da un analista in combinazione con altre informazioni delle autorità di contrasto per stabilire se la persona ponga effettivamente un alto rischio, allo scopo di aiutare a identificare i viaggiatori al cui arrivo si richiede un intervento. L'identificazione precoce dei passeggeri che possono porre un alto rischio consente all'ACBPS di preparare le necessarie risposte all'arrivo e di procedere a interventi minimi e più mirati, rendendo così al tempo stesso agevoli gli spostamenti dei viaggiatori in regola. Stando all'ACBPS, l'analisi dei dati PNR associata ad altre informazioni è determinante ai fini della capacità di identificare, prima del loro arrivo, i viaggiatori ad alto rischio nel contesto della lotta contro il terrorismo, il traffico di stupefacenti, le frodi di identità, la tratta degli esseri umani e altri reati gravi transnazionali. L'ACBPS ha fornito esempi dell'uso dei PNR.

    La relazione riguardante la verifica congiunta che accompagna la presente relazione consta di tre capitoli. Il primo presenta il contesto della verifica, la sua finalità e gli aspetti procedurali. Il secondo ne espone i principali risultati. Tale capitolo è integrato dall'allegato A, che contiene un questionario e le risposte dell'ACBPS. Infine, il capitolo 3 illustra le conclusioni generali. L'allegato B fornisce la composizione delle équipe dell'UE e dell'Australia che hanno svolto la verifica congiunta. Gli esempi forniti dall'ACBPS sull'uso dei dati PNR in Australia figurano all'allegato C.

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