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Document 52014DC0458
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the joint review of the implementation of the Agreement between the European Union and Australia on the processing and transfer of Passenger Name Record (PNR) data by air carriers to the Australian Customs and Border Protection Service
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera
/* COM/2014/0458 final - 2014/ () */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera /* COM/2014/0458 final - 2014/ () */
RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante
la verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia
sul
trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger
Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana
delle dogane e della protezione di frontiera L'accordo tra l'Unione europea e l'Australia
sul
trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger
Name Record - PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana
delle dogane e della protezione di frontiera (Australian
Customs and Border Protection Service - ACBPS) è entrato in vigore il 1° giugno
2012. L'accordo
prevede una prima verifica congiunta a un anno dall'entrata in vigore, e
successivamente verifiche periodiche come comunemente concordato. Tale verifica
congiunta si è svolta a Canberra il 29 e 30 agosto 2013: essa ha riguardato
principalmente l'applicazione dell'accordo, con particolare attenzione al meccanismo
di mascheramento dei dati e al trasferimento alle autorità di paesi terzi di
dati PNR relativi ai cittadini e residenti dell'UE come disposto
dai pertinenti articoli dell'accordo, e conformemente alla dichiarazione
congiunta dell'UE e dell'Australia sull'accordo. La verifica in
oggetto si è basata sulla metodologia applicata in precedenti verifiche
congiunte degli accordi PNR con gli Stati Uniti (2005, 2013) e il Canada (2008).
La prima fase è consistita in un questionario preliminare inviato dalla Commissione
europea all'ACBPS, che ha fornito risposte scritte. La seconda fase è
consistita in una visita all'Unità analisi passeggeri dell'ACBPS da parte dell'équipe
dell'UE, e la terza in un incontro fra i rappresentanti dell'ACBPS, il
Ministero australiano degli Affari esteri e del Commercio, l'Ufficio del
Commissario australiano per l'Informazione, il Commissario australiano per la protezione
della vita privata e l'équipe UE, in cui si è discussa dettagliatamente l'applicazione
dell'accordo. Prima
della verifica congiunta l'ACBPS ha fornito
all'équipe dell'UE una documentazione dettagliata sul trattamento dei dati PNR
da essa effettuato, compreso un quadro di controllo PNR contenente un
inventario completo dei sistemi automatizzati e dei controlli manuali per il
trattamento di tali dati, altri documenti operativi interni, una valutazione d'impatto
sulla privacy dei PNR e recenti relazioni di audit dell'Ufficio del Commissario
australiano per
la protezione della vita privata. L'equipe
UE ritiene che l'Australia applichi pienamente l'accordo in linea con le
condizioni stabilite. L'Australia osserva gli obblighi ad essa incombenti per
quanto riguarda le garanzie in materia di protezione dei dati previste dall'accordo,
e tratta i dati PNR conformemente alle condizioni in esso stabilite. L'Australia
non tratta nessun dato sensibile figurante fra i PNR ottenuti in virtù dell'accordo,
e cerca attivamente di migliorare ancora l'identificazione e la cancellazione
automatizzata dei dati sensibili. Il modo molto mirato in cui l'Australia
valuta i dati PNR in funzione degli indicatori di rischio minimizza l'accesso
ai dati personali. Il trattamento dei dati PNR in virtù dell'accordo è oggetto
di una supervisione indipendente di alto livello da parte dell'Ufficio del
Commissario australiano per l'Informazione. L'Australia va elogiata
per il modo in cui applica il metodo "push" PNRGOV. Anche se ciò non
rientra nell'accordo, è encomiabile che abbia esteso l'applicazione del metodo "push"
a tutte le compagnie aeree non contemplate dall'accordo. L'Australia è inoltre
un'antesignana nello sviluppo e nella promozione del formato di messaggio
standard PNRGOV a livello mondiale, e col suo impegno presso le singole
compagnie aeree e nel quadro dell'Organizzazione mondiale delle Dogane (WCO), dell'Organizzazione
internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e dell'Associazione
Internazionale del Trasporto aereo (IATA) cerca di
realizzare una standardizzazione globale per la trasmissione dei dati PNR. Le due Parti
prevedono di combinare la prossima verifica congiunta dell'accordo con la sua valutazione
congiunta a metà del 2016. Per quanto
riguarda le altre questioni da affrontare, la cooperazione fra autorità di
contrasto basata sulla condivisione delle informazioni analitiche ottenute dai
dati PNR richiede una maggiore attenzione. L'Australia è invitata a rafforzare
l'impegno a garantire la reciprocità e a condividere in modo proattivo con gli
Stati membri dell'UE e, se del caso, con Europol e Eurojust, tali informazioni
analitiche ottenute dai dati PNR. Al tempo stesso, i destinatari UE di tali
informazioni dovrebbero fornire all'ACBPS un adeguato feedback sull'uso di tali
informazioni e sui risultati conseguiti. Si chiede inoltre all'Australia di
predisporre un meccanismo di segnalazione che le permetta di informare gli
Stati membri se i dati PNR ricevuti in virtù dell'accordo, o le informazioni
analitiche che li contengono, vengono alla fine condivisi con un paese terzo. L'Australia
dovrebbe inoltre continuare ad assicurare che le garanzie previste dall'accordo
siano anche estese ai dati PNR estratti che vengono condivisi con altri settori
dell'ACBPS o con altre autorità governative australiane. Fermo restando l'articolo
24, paragrafo 4, relativo a una valutazione congiunta dell'accordo quattro anni
dopo la sua entrata in vigore, un esame preliminare dell'utilità dei dati PNR
ai fini del sostegno alla lotta contro il terrorismo e altri reati gravi
transnazionali ha mostrato che il trattamento dei dati PNR ha dato all'ACBPS la
possibilità di effettuare efficaci valutazioni di rischio di tutti i passeggeri
fino a 72 ore prima della partenza. L'ACBPS tratta i dati PNR per valutare le
informazioni sui passeggeri secondo regole mirate che possono comportare vari
indicatori di rischio. Nel caso in cui la valutazione con tali indicatori
segnali un viaggiatore potenzialmente ad alto rischio, i dati PNR sono
ulteriormente trattati da un analista in combinazione con altre informazioni
delle autorità di contrasto per stabilire se la persona ponga effettivamente un
alto rischio, allo scopo di aiutare a identificare i viaggiatori al cui arrivo
si richiede un intervento. L'identificazione precoce dei passeggeri che possono
porre un alto rischio consente all'ACBPS di preparare le necessarie risposte
all'arrivo e di procedere a interventi minimi e più mirati, rendendo così al
tempo stesso agevoli gli spostamenti dei viaggiatori in regola. Stando all'ACBPS,
l'analisi dei dati PNR associata ad altre informazioni è determinante ai fini
della capacità di identificare, prima del loro arrivo, i viaggiatori ad alto
rischio nel contesto della lotta contro il terrorismo, il traffico di
stupefacenti, le frodi di identità, la tratta degli esseri umani e altri reati
gravi transnazionali. L'ACBPS ha fornito esempi dell'uso dei PNR. La
relazione riguardante la verifica congiunta che accompagna la presente
relazione consta di tre capitoli. Il primo presenta il contesto della verifica,
la sua finalità e gli aspetti procedurali. Il secondo ne espone i principali
risultati. Tale capitolo è integrato dall'allegato A, che contiene un
questionario e le risposte dell'ACBPS. Infine, il capitolo 3 illustra le
conclusioni generali. L'allegato B fornisce la composizione delle équipe dell'UE
e dell'Australia che hanno svolto la verifica congiunta. Gli esempi forniti
dall'ACBPS sull'uso dei dati PNR in Australia figurano all'allegato C.