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Document 52014DC0355
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the European Citizens' Initiative "One of us"
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'Iniziativa dei cittadini europei "Uno di noi"
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'Iniziativa dei cittadini europei "Uno di noi"
/* COM/2014/0355 final <EMPTY> */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'Iniziativa dei cittadini europei "Uno di noi" /* COM/2014/0355 final
1. INTRODUZIONE L'Iniziativa dei
cittadini europei, introdotta dal trattato di Lisbona per promuovere un maggior
impegno democratico dei cittadini negli affari europei[1], consente a un milione
di cittadini dell'Unione europea (UE) di almeno sette Stati membri di
appellarsi alla Commissione per proporre atti legislativi in materie di
competenza dell'UE. Informazioni esaustive su questo strumento giuridico e su
tutte le iniziative varate fino ad oggi sono reperibili nel registro ufficiale
dell'iniziativa dei cittadini europei[2]. "Uno di noi"
è la seconda iniziativa dei cittadini europei a soddisfare quanto prescritto
dal regolamento del Parlamento e del Consiglio sull'iniziativa dei cittadini.
È stata presentata ufficialmente alla Commissione dai suoi organizzatori
il 28 febbraio 2014, con il sostegno di oltre 1,7 milioni di cittadini
mentre le soglie sono state raggiunte in 18 Stati membri. In linea con le
disposizioni del regolamento sull'iniziativa dei cittadini, la Commissione
dispone di tre mesi per esporre in una comunicazione le sue conclusioni
giuridiche e politiche riguardo all'iniziativa dei cittadini, l'eventuale
azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso[3]. Il 9 aprile 2014 la
Commissione ha incontrato gli organizzatori, il 10 aprile questi hanno avuto l'opportunità
di presentare la loro iniziativa in occasione di un'audizione pubblica
organizzata dalla Commissione e dal Parlamento europeo presso la sede dello
stesso. L'allegato I contiene ulteriori informazioni in merito agli aspetti
procedurali dell'iniziativa dei cittadini. L'oggetto dell'iniziativa
"Uno di noi" è la "[p]rotezione giuridica della dignità, del
diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano fin dal concepimento
nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante"[4]. Fra i principali
obiettivi, gli organizzatori dichiarano che "[l]'embrione umano merita
il rispetto della sua dignità e integrità". Ciò è affermato nella
sentenza CEG nel caso Brüstle, che definisce l'embrione umano come l'inizio
dello sviluppo dell'essere umano. Per garantire la coerenza nei settori di sua
competenza dove la vita dell'embrione umano è in gioco, l'UE deve introdurre un
divieto e porre fine al finanziamento di attività presupponenti la distruzione
di embrioni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e
sanità pubblica". L'allegato chiede tre
modifiche legislative: –
il regolamento finanziario[5], in merito al principio
di coerenza: "[n]essuno stanziamento di bilancio dovrà essere
effettuato in vista del finanziamento di attività che distruggono embrioni
umani o che ne presuppongono la distruzione"; –
Finanziamento della ricerca — Regolamento Orizzonte
2020[6], principi etici: "[n]on
sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca: […] attività
di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento
di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule
somatiche;" –
Cooperazione allo sviluppo
— strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI)[7],
ambito d'applicazione: "[l]'assistenza
da parte dell'Unione sulla base del presente regolamento non dovrà essere
utilizzata per finanziare l'aborto, direttamente o indirettamente, attraverso
il finanziamento di organizzazioni che praticano o promuovono l'aborto. Nessun
riferimento effettuato nel presente regolamento alla salute riproduttiva e
sessuale, alle cure sanitarie, ai diritti, ai servizi, alle forniture, all'educazione
ed all'informazione, alla Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo
Sviluppo, ai suoi principi ed al suo Programma d'Azione, all'Agenda del Cairo o
agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in particolare all'OSM n. 5 sulla
salute e la mortalità materna, possono essere interpretati come fornenti una
base giuridica per l'utilizzo di fondi UE per finanziare direttamente o
indirettamente l'aborto." L'iniziativa dev'essere
considerata conforme alle norme stabilite dal trattato, compresi nella
fattispecie i principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. 2. Situazione attuale 2.1. La dignità
umana nella legislazione dell'UE Il trattato sull'Unione
europea (TUE) prevede espressamente la dignità umana, il diritto alla vita e il
diritto all'integrità della persona. A norma dell'articolo 2 del TUE, "[L]'Unione
si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze". A norma
dell'articolo 21 del TUE, "[l]'azione dell'Unione sulla scena
internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo
sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del
mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi
di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle
Nazioni Unite e del diritto internazionale". La Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati
dell'UE e che è vincolante per le istituzioni europee, nei suoi primi tre
articoli tutela rispettivamente la dignità umana, il diritto alla vita e il
diritto all'integrità della persona. Tutta la legislazione e
la spesa dell'UE devono essere conformi ai trattati e alla Carta e devono
pertanto rispettare la dignità umana, il diritto alla vita e il diritto all'integrità
della persona. Questo si applica pertanto anche alla legislazione dell'UE e
alla spesa per la ricerca e la cooperazione allo sviluppo in materia di cellule
staminali embrionali umane. Va osservato che la
cosiddetta sentenza Brüstle della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa
C-34/10, Brüstle contro Greenpeace), cui fanno riferimento gli organizzatori
nei loro obiettivi, dichiara che "la direttiva [Biotech] non è intesa a
disciplinare l'utilizzazione di embrioni umani nell'ambito di ricerche
scientifiche. Essa ha ad oggetto esclusivamente la brevettabilità delle invenzioni
biotecnologiche".[8]
La sentenza non verte sulla possibilità di fare ricerca in questo ambito né sul
relativo finanziamento. 2.2. Ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane 2.2.1. Ricerca sulle cellule staminali La ricerca sulle cellule staminali embrionali
umane (hESC) può potenzialmente contribuire alla prossima generazione di
trattamenti sanitari sotto forma di cure o possibilità di cura per malattie
incurabili e/o letali, come il morbo di Parkinson, il diabete, l'ictus, le
malattie cardiache e la cecità. A titolo di esempio, si stima che oggi
1,2 milioni di cittadini europei siano colpiti dal morbo di Parkinson[9]. Le cellule staminali embrionali sono
particolari poiché sono in grado di sviluppare qualsiasi cellula del corpo e
gli scienziati sfruttano questa caratteristica per produrre nuove cellule da
trapiantare nei pazienti al fine di sostituire i tessuti compromessi o malati.
Gli studi sulle cellule staminali embrionali consentono inoltre ai biologi[10] di capire come si
sviluppino e si rinnovino i tessuti; le cellule staminali embrionali sono
inoltre usate per testare nuovi farmaci al fine di ridurne il rischio di
tossicità e far progredire la ricerca farmaceutica. Le cellule staminali
embrionali sono linee cellulari in grado di produrre un numero infinito di
cellule identiche che possono essere congelate, conservate e trasferite verso
altri laboratori per coltura e sperimentazione successive. I ricercatori usano
pertanto quasi sempre linee cellulari già esistenti piuttosto che derivarne di nuove
usando le blastocisti[11]
residue provenienti dai trattamenti per la fertilità, donate previo consenso
esplicito, scritto e informato. Sono in corso sperimentazioni cliniche di
trattamenti basati sulle cellule staminali embrionali umane per patologie come
le lesioni del midollo spinale, l'arresto cardiaco e diverse forme di cecità,
in diversi paesi negli USA, in Francia, in Corea del Sud e nel Regno Unito.[12] Sono state altresì identificate cellule
staminali specifiche per tessuto o adulte, che si trovano in alcuni tessuti del
corpo e hanno un potenziale valore terapeutico solo in alcuni casi.
Le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) sono cellule adulte
specializzate, che sono state geneticamente riprogrammate. Il ricercatore che
ha scoperto questa tecnica sulla base di conoscenze ottenute in precedenza
dalla ricerca sulle cellule staminali embrionali, ha vinto il Premio Nobel
2012. Le cellule staminali pluripotenti indotte hanno molte proprietà in comune
con le cellule staminali embrionali e la ricerca continua a fare progressi,
tuttavia queste cellule non soddisfano ancora gli standard clinici né possono
essere trattate come cellule naturali. In Giappone è iniziata una
sperimentazione clinica che si avvale delle cellule staminali pluripotenti
indotte[13]. La scoperta e l'attuale sviluppo delle iPSC
dipendono dalla ricerca sulle hESC e le cellule staminali embrionali restano
importanti per lo sviluppo della ricerca sulle iPSC, poiché le conoscenze
acquisite in entrambi i settori sono complementari. Considerato il potenziale delle terapie a base di cellule staminali per
molte malattie e il ritmo veloce della ricerca in materia, molti filoni di
ricerca possono essere perseguiti simultaneamente per reperire la migliore
fonte di cellule per una particolare applicazione terapeutica.[14] 2.2.2. Competenze e attività degli Stati
membri in questo settore La ricerca sulle cellule staminali embrionali
in Europa è disciplinata dalle regolamentazioni e legislazioni nazionali, che
variano da un paese all'altro. Si registrano posizioni molto diverse, con paesi
che consentono di stabilire linee cellulari staminali embrionali umane e paesi
che non permettono questa fase ma ammettono l'importazione di linee cellulari
staminali embrionali, mentre altri paesi vietano ogni forma di ricerca sulle
cellule staminali embrionali umane e infine alcuni altri non dispongono di una
legislazione specifica. Attualmente la ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane è consentita, subordinatamente a controlli e condizioni, in 18
Stati membri, mentre 3 la proibiscono e i rimanenti paesi non hanno legiferato
in materia.[15] 2.2.3. Competenze e attività a livello
unionale in questo settore Disposizioni del trattato sulla ricerca L'articolo 182 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
costituisce la base giuridica per i programmi di ricerca dell'UE: "Il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un
programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione." Questi programmi di ricerca dell'UE sono adottati fatte salve le
attività di ricerca degli Stati membri, in quanto secondo il diritto primario
dell'UE, il trattato di Lisbona, la ricerca è una competenza parallela. Ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del TFUE, "[n]ei settori della
ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per
condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi,
senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire
agli Stati membri di esercitare la loro.". Orizzonte 2020 — Il
programma per la ricerca e l'innovazione dell'UE Orizzonte 2020 è il
programma di ricerca e innovazione dell'UE con una dotazione di quasi
80 miliardi di EUR per i prossimi sette anni (2014-2020). Per mettere
a punto questo programma la Commissione ha varato una consultazione di ampia
portata che coinvolge tutte le parti interessate e ha tenuto conto delle
discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché delle lezioni
tratte dai precedenti programmi. La Commissione ha inoltre tenuto in
considerazione le raccomandazioni del Gruppo europeo di etica[16] nonché
degli esiti di un'indagine Eurobarometro in cui a un campione casuale di
cittadini di tutta Europa è stato chiesto di esprimere il proprio parere in
merito a una gamma di tematiche, compresa la ricerca sulle cellule staminali
embrionali. La maggioranza si è espressa a favore della ricerca sulle cellule
staminali embrionali.[17]
La Commissione ha presentato la sua proposta nel novembre 2011, tenendo conto
di tutti gli aspetti del sostegno alla ricerca, compreso il valore aggiunto del
sostegno a livello unionale, le considerazioni di ordine etico e i vantaggi
potenziali per la salute di tutti i tipi di ricerca sulle cellule staminali. Nel processo democratico che è sfociato nell'accordo
fra il Consiglio e il Parlamento su Orizzonte 2020 nel dicembre 2013, la
Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno tenuto in considerazione anche
tutti gli aspetti relativi al finanziamento della ricerca. L'esito delle
discussioni su Orizzonte 2020 tenute da parte di rappresentanti eletti è che il
sostegno dell'UE alla ricerca sulla salute è previsto e che la ricerca sulle
cellule staminali embrionali umane è possibile, circoscrivendo la ricerca alla
derivazione di nuove linee cellulari staminali. Si è convenuto che a livello unionale i
progetti di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane conferiscono un
valore aggiunto alle attività degli Stati membri in questo campo, conformemente
al principio di sussidiarietà.[18]
Nel settore della ricerca l'UE aggiunge valore alle attività degli Stati membri
grazie al sostegno alla ricerca collaborativa transfrontaliera in cui è
necessario raggiungere una massa critica di conoscenze e di risorse finanziarie
complementari per progredire in modo significativo. Questo è il caso specifico
della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane, in cui il ricorso a una
nuova terapia a base di cellule staminali in un protocollo di sperimentazione
clinica richiede l'apporto di numerose discipline scientifiche nonché molte
competenze e conoscenze diverse. I progetti di ricerca collaborativa
transfrontaliera consentono inoltre di rafforzare il coordinamento e ridurre la
produzione e l'uso superflui, e quindi non necessari, di linee cellulari
staminali. Si è inoltre convenuto che la ricerca sulle
cellule staminali embrionali umane può potenzialmente determinare preziosi
avanzamenti nella ricerca medica e che i controlli e i bilanciamenti proposti,
identici a quelli convenuti nell'ambito del 7° PQ, costituiscono
salvaguardie adeguate per garantire il rispetto della rigorosa normativa
vigente. Il quadro giuridico di Orizzonte 2020
sulla ricerca sulle cellule staminali embrionali umane Il sostegno del programma Orizzonte 2020 alla
ricerca sulle cellule staminali embrionali umane è disciplinato in modo
rigoroso sia da disposizioni generali che specifiche. Come già nel precedente
programma quadro di ricerca (7°PQ), Orizzonte 2020 contiene disposizioni
specifiche in materia di finanziamento diretto alla ricerca sulle cellule
staminali embrionali umane. Queste sono stabilite all'articolo 19 del
regolamento Orizzonte 2020 (allegato II) e nell'allegata dichiarazione della
Commissione (allegato III), richiesta in occasione dei negoziati
interistituzionali sull'accordo fra il Consiglio dell'Unione europea e il
Parlamento europeo, e che è stata trasmessa dalla Commissione all'adozione dell'atto
legislativo. La dichiarazione costituisce parte integrante del pacchetto
legislativo Orizzonte 2020 e mira a interpretare l'attuazione pratica delle
disposizioni giuridiche, considerata la disparità dei punti di vista in questo
settore della ricerca e le prassi e situazioni diverse fra gli Stati membri.
Il pacchetto Orizzonte 2020, comprese le disposizioni relative alla
ricerca sulle cellule staminali embrionali umane, è stato sottoposto al
processo legislativo ordinario e adottato in modo democratico, in piena
conformità alle disposizioni del trattato, attraverso maggioranze chiare da
entrambi i colegislatori: il Parlamento europeo ha adottato il regolamento
nella sua sessione plenaria del 21 novembre 2013[19], mentre il Consiglio
dell'Unione europea l'ha adottato in occasione della sua riunione del 3
dicembre 2013.[20] Il rigoroso quadro etico-giuridico in cui si
inserisce Orizzonte 2020 rispecchia esattamente le disposizioni accuratamente
convenute per il 7° PQ (allegati IV e V). Come menzionato nella
dichiarazione della Commissione allegata a Orizzonte 2020, la Commissione ha
proposto di mantenere tale quadro etico in quanto, "in base all'esperienza
accumulata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore
scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito
di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in
cui vigono normative alquanto diverse.". Il quadro etico-giuridico è
fondato sulle raccomandazioni del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle
nuove tecnologie[21]
e consiste nel cosiddetto sistema del "triplo lucchetto":
Innanzitutto i progetti dell'UE sono tenuti
al rispetto della legislazione nazionale del paese in cui si svolge l'attività
di ricerca.
Inoltre tutti i progetti devono essere
convalidati sotto il profilo scientifico da un esame inter pares
e sottostare a un rigoroso controllo etico.
Infine, i fondi dell'UE non possono essere
usati per derivare nuove linee cellulari staminali o a fini di attività di
ricerca che contemplino la distruzione di embrioni, anche per acquisire
cellule staminali.
L'approccio del programma di ricerca Orizzonte 2020 si fonda sulle
sfide poste alla società, in quanto affronta le principali preoccupazioni
espresse dai cittadini in Europa e altrove. Nel campo
della salute, questo comprende fra l'altro la ricerca sul cancro, sul diabete,
il morbo di Alzheimer o di Parkinson. Nell'attuare i programmi di ricerca la
Commissione non pubblica inviti a presentare proposte di ricerca specificamente
mirate alla ricerca sulle cellule staminali embrionali umane. Spetta piuttosto
agli scienziati proporre, in un approccio dal basso, i migliori metodi
possibili per un determinato studio. La ricerca dell'UE autorizza inoltre i
progetti che comprendono un confronto fra diversi tipi di cellule, comprese le
cellule staminali embrionali umane e le cellule staminali pluripotenti indotte,
mantenendo l'apertura verso tutte le possibilità della ricerca alla luce dei
progressi scientifici. Il registro europeo delle cellule staminali embrionali
umane[22],
sostenuto dalla Commissione europea, agevola il controllo delle cellule
staminali embrionali umane esistenti in Europa e al di là dei suoi confini,
migliorandone la disponibilità per gli scienziati ed evitando la l'inutile
derivazione di nuove linee cellulari staminali. L'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Orizzonte 2020, dispone che
non siano "finanziati i seguenti ambiti di ricerca: attività di ricerca
finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; attività di ricerca
volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani suscettibili di
rendere ereditabili tali modifiche; attività di ricerca volte a creare embrioni
umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule
staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.".
L'articolo stabilisce che questi ambiti di ricerca possono essere soggetti a
riesame nel contesto della valutazione intermedia di Orizzonte 2020 alla luce
dei progressi scientifici. L'articolo 19, paragrafo 4, stabilisce che "la ricerca sulle
cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere
finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del
contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso
alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.
Non sono finanziate attività in uno Stato membro qualora tali attività siano
proibite." La valutazione e il finanziamento delle
proposte di progetti di ricerca dell'UE che prevedono l'uso di cellule
staminali embrionali umane sono disciplinati in modo rigoroso. Il rispetto di
quanto stabilito all'articolo 19 del regolamento e nella dichiarazione è
accertato mediante diversi controlli ex ante ed ex post. Orizzonte
2020 — Controlli ex ante ed ex post della ricerca sulle cellule
staminali embrionali umane Ogni proposta riguardante le
cellule staminali embrionali umane è valutata sotto il profilo scientifico nell'ambito
di esame inter pares internazionale indipendente per valutare la
necessità di usare le cellule staminali per realizzare gli obiettivi
scientifici. Ogni proposta deve inoltre sottostare a un esame etico rigoroso[23] che tiene
conto dei principi espressi nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e
delle pertinenti convenzioni internazionali[24] ed è effettuato da esperti
indipendenti nominati dalla Commissione; gli eventuali requisiti specificati
dai valutatori diventano obblighi contrattuali per i partecipanti del progetto. Ogni proposta che abbia superato sia la
valutazione scientifica, sia le fasi di esame etico, è quindi sottoposta al
vaglio della Commissione e subordinata a una specifica procedura di
approvazione nazionale a livello di singolo progetto per garantire la
conformità alla normativa del paese in cui si svolge la ricerca. Il comitato di
programma, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e da
osservatori provenienti da paesi associati al programma quadro, agisce ai sensi
della procedura di esame per l'approvazione del finanziamento di tali progetti.
Solo a questo punto si concludono i contratti contenenti chiare disposizioni in
materia di etica e di comunicazione. Oltre al monitoraggio di questi progetti in
fase di realizzazione, la Commissione svolge un controllo etico su alcuni
progetti selezionati, con l'assistenza di esperti indipendenti esterni, al fine
di accertare che la ricerca sia svolta conformemente ai requisiti stabiliti dal
riesame etico. In occasione di un controllo etico di 6 progetti finanziati nell'ambito
del 7° PQ che comprendevano l'uso di cellule staminali embrionali umane,
il panel di esperti indipendenti esterni si è dichiarato soddisfatto del
rispetto di tutti i requisiti etici e normativi e ha aggiunto che i progetti
erano conformi ai termini contrattuali e alle disposizioni del testo
legislativo del 7° PQ. Qualora un progetto risulti inadempiente rispetto
ai principi etici convenuti e ai termini di svolgimento della ricerca con
cellule staminali embrionali umane, esistono tutte le disposizioni necessarie
per porre fine al progetto e imporre le sanzioni adeguate. Non sono stati
rilevati casi di non conformità per quanto attiene ai progetti nell'ambito del
7° PQ che prevedano l'uso di cellule staminali embrionali umane. La Commissione ha rispettato rigorosamente l'impegno
e il monitoraggio di questi principi nell'ambito dei precedenti programmi
quadro e ha informato regolarmente il comitato di programma in merito ai
progressi complessivi dell'attuazione del programma stesso. La Commissione
applicherà lo stesso processo di monitoraggio e verifica per Orizzonte 2020.
Nell'ambito del programma Salute del 7° PQ (2007-2013) l'UE ha finanziato
27 progetti di ricerca collaborativa che prevedono l'uso di cellule staminali
embrionali umane, i più recenti dei quali comprendono anche studi sull'uso di
cellule staminali pluripotenti indotte. Le sovvenzioni del Consiglio
europeo della ricerca (10) e le azioni Marie Skłodowska-Curie (24) hanno anch'esse
interessato la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane[25]. Con il
finanziamento dei fondi dei progetti di ricerca dell'UE non sono state derivate
nuove linee cellulari staminali embrionali umane. La Commissione è aperta e trasparente in
merito alla promozione di una ricerca responsabile e fornisce le informazioni
in merito ai cittadini e agli scienziati. Oltre a comunicare i dettagli sul
sito CORDIS della Commissione, i responsabili dei progetti sono invitati a
creare il proprio sito web e la Commissione sostiene il sito web EuroStemCell[26], che fornisce
informazioni indipendenti e affidabili nonché risorse educative valide sulle
cellule staminali e il loro impatto sulla società. 2.3. Cooperazione allo sviluppo 2.3.1 Salute materna e infantile nei paesi in via di sviluppo Nel 2010 nel mondo si
sono registrati ancora 287 000 decessi dovuti a complicazioni durante la
gravidanza o il parto. Quasi tutti questi decessi (99%) avvengono nei paesi in
via di sviluppo e colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni più povere e
vulnerabili. Le strategie
predisposte per proteggere la salute delle madri proteggono anche la salute dei
loro bambini. A titolo di esempio il tasso di parti prematuri, che costituisce
la principale causa di morte neonatale, può essere affrontato efficacemente
migliorando l'accesso alla pianificazione familiare e a cure di qualità per le
donne, in particolare le adolescenti. È quindi necessario disporre di cure
qualificate prima, durante e dopo la nascita per salvare le vite di madri e
bambini; a tal fine occorre un accesso a servizi sanitari di ampia respiro in
grado di integrare i servizi di salute sessuale, riproduttiva, materna,
neonatale e pediatrica in un quadro di assistenza continua. Una delle cause di mortalità infantile è il
ricorso all'aborto in condizioni non sicure, che rappresenta quasi il 13% delle
cause di mortalità materna, ossia 47 000 decessi ogni anno, quasi
esclusivamente nei paesi in via di sviluppo. Secondo l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), il modo più efficace per ridurre le gravidanze indesiderate
e il ricorso all'aborto è migliorare l'accesso ai servizi di pianificazione
familiare e l'efficacia dell'uso dei contraccettivi[27]. In questo modo sarebbe possibile ridurre il
numero di aborti. In quasi tutti i paesi del mondo[28] la legislazione
consente l'aborto per salvare la vita della donna, e nella maggioranza dei
paesi, esso è consentito per tutelare la salute fisica e/o mentale della donna.
2.3.2 Competenza e
attività degli Stati membri dell'UE La cooperazione allo
sviluppo degli Stati membri dell'UE nei campi della salute materna e infantile
si fonda sugli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e sul programma d'azione
della "Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo". "Conferenza
internazionale su popolazione e sviluppo" In occasione della
Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo
nel 1994, 179 paesi (compresi tutti i 28 Stati membri dell'UE) hanno adottato
un programma d'azione volto a definire l'uguaglianza e l'emancipazione delle
donne come una priorità mondiale, dal punto di vista dei diritti umani
universali ma anche in quanto passo fondamentale verso l'eradicazione della
povertà[29]. La capacità di una donna
di accedere alla salute riproduttiva e di vedere riconosciuti i propri diritti
riproduttivi è un elemento fondamentale per la sua emancipazione e contribuisce
allo sviluppo sostenibile. Il programma esorta ad adoperarsi per fornire un
accesso universale alla pianificazione familiare e ai servizi di salute
sessuale e riproduttiva nonché ai diritti riproduttivi. Fra l'altro il
programma identifica gli aborti in condizioni non sicure come uno dei
principali problemi di salute pubblica e chiede che la prevenzione delle
gravidanze indesiderate ottenga la massima priorità. In nessun caso l'aborto va
promosso come metodo di pianificazione familiare. Le cure relative all'aborto
devono inserirsi nel contesto giuridico di ciascun paese. L'ICPD sottolinea
che, se non è contrario alla legge vigente, l'aborto deve essere sicuro. Dal 1994 ogni cinque
anni i paesi si sono riuniti per riconfermare questi impegni e hanno esaminato
i progressi compiuti rispetto al programma d'azione. I parametri di riferimento
aggiunti in occasione della prima di questa conferenza di riesame nel 1999
hanno contribuito alla fissazione degli otto obiettivi di sviluppo del
millennio. Obiettivi di
sviluppo del millennio Nel 2000 i capi di
Stato e di governo di 189 paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'UE, in
seno all'Assemblea generale dell'ONU hanno adottato la "dichiarazione del
millennio" che comprende un insieme di otto obiettivi di sviluppo del
millennio, tra i quali obiettivi ambiziosi di riduzione della mortalità materna
e infantile entro il 2015. L'OSM 4 mira a ridurre di due terzi il tasso di
mortalità nei bambini di età inferiore a 5 anni. L'OSM 5 mira a ridurre di
tre quarti la mortalità materna fra il 1990 e il 2015, realizzando l'accesso
universale alla salute riproduttiva. Da allora gli obiettivi
di sviluppo del millennio sono diventato il parametro di riferimento per le
politiche di sviluppo globale. Essi sono incentrati come mai in precedenza sul
benessere e sullo sviluppo umano nonché sulla povertà nella comunità internazionale.
Attualmente l'ONU sta coordinando un processo strutturato per definire un
quadro di riferimento post 2015, quando gli attuali OSM saranno scaduti. 2.3.3 Competenza e
attività svolte a livello unionale Disposizioni del
trattato sulla cooperazione allo sviluppo L'obiettivo principale
della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eradicazione
della povertà[30],
nel pieno rispetto della dignità umana. Questo emerge chiaramente nell'impegno
dell'UE nell'ambito degli OSM di ridurre la povertà estrema e la fame,
migliorare il benessere delle persone riducendo la mortalità materna e
infantile, lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie. La nuova
politica di sviluppo dell'UE, il "Programma di cambiamento"[31], riconferma l'approccio
incentrato sulla persona ponendo i diritti umani (democrazia e stato di
diritto) nonché la crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano, come
importanti obiettivi dell'aiuto allo sviluppo. L'adozione delle misure
di cooperazione allo sviluppo dell'UE non incide sulle attività di cooperazione
allo sviluppo degli Stati membri. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del
TFUE, la cooperazione allo sviluppo è una competenza parallela: "[n]ei
settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha
competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di
tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di
esercitare la loro.". Gli articoli da 208 a
211 del TFUE costituiscono la base giuridica delle misure di cooperazione allo
sviluppo dell'UE. L'articolo 208, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che "[l]'Unione
e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi
riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni
internazionali competenti.". Il valore aggiunto dell'azione
a livello unionale è legato alla presenza sulla scena mondiale dell'UE, alla
sua ampia esperienza, la sua natura sovranazionale, al suo ruolo di
facilitatore del coordinamento e alla potenziale realizzazione di economie di
scala. Il "consenso europeo"[32]
adottato dagli Stati membri, dalla Commissione europea, dal Parlamento e dal
Consiglio nel 2005 identifica i valori, i principi e gli impegni condivisi per
realizzare i programmi di sviluppo a livello nazionale e unionale: riduzione
della povertà, rispetto dei diritti umani, democrazia, libertà fondamentali e
stato di diritto, buona governance, uguaglianza di genere, solidarietà,
giustizia sociale e azione multilaterale efficace. Principali strumenti
di finanziamento della cooperazione allo sviluppo I principali strumenti
di finanziamento della cooperazione allo sviluppo a disposizione dell'UE sono
il Fondo europeo di sviluppo (FES)[33]
e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (SCS)[34].
Il FES sostiene la cooperazione con paesi dell'Africa, dei Caraibi e del
Pacifico ed è incentrato sullo sviluppo economico, sociale e umano nonché sulla
cooperazione e l'integrazione regionali. È gestito dalla Commissione e gli
Stati membri vi contribuiscono direttamente. L'SCS fornisce inoltre
un sostegno bilaterale ai paesi in via di sviluppo che non rientrano nel FES,
oltre a un sostegno tematico a tutti i paesi partner su temi prioritari, come i
diritti umani, la democrazia e la buona governance, la crescita
inclusiva e sostenibile. L'11° FES per il
periodo 2014-2020 avrà una dotazione di 30,5 miliardi di EUR. Per lo
stesso periodo l'SCS riceverà una dotazione di 19,7 miliardi di EUR
provenienti dal bilancio unionale. Prima di proporre questi nuovi strumenti di
finanziamento per il periodo 2014-2020, oltre alle valutazioni d'impatto e agli
esami interni di diverse valutazioni, relazioni intermedie di audit sui
controlli, tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 la Commissione ha
condotto una consultazione pubblica sul finanziamento futuro dell'azione
esterna dell'UE, sulla base di un questionario in linea corredato di un
documento di riferimento dal titolo "Quali strumenti finanziari per l'azione
esterna dell'UE dopo il 2013?".[35]
Nel dicembre 2011 la Commissione ha presentato una
proposta legislativa che tiene conto di tutti gli aspetti della politica di
sviluppo, compreso il valore aggiunto del sostegno a livello unionale ai paesi
in via di sviluppo, ai sensi dei principi del consenso europeo sullo sviluppo
(2005) e del Programma di cambiamento. Il regolamento SCS è
stato adottato l'11 marzo 2014 a norma dell'articolo 209 del TFUE: "[i]l Parlamento
europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione
allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con
paesi in via di sviluppo o programmi tematici.". Nell'ambito del processo
democratico è emerso che esistono chiare maggioranze sia al Parlamento europeo
che al Consiglio (il Parlamento europeo ha adottato il regolamento nella sua
sessione plenaria del 6 dicembre 2013, mentre il Consiglio dell'Unione
europea l'ha adottato in occasione della sua riunione dell'11 marzo 2014)
a sostegno delle priorità e degli obiettivi strategici della politica di
sviluppo, compresa la cooperazione sulle tematiche prioritarie proposte dalla
Commissione. Priorità dei
finanziamenti unionali a favore dello sviluppo nel settore della sanità,
compresi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi All'articolo 2 il
regolamento SCS ribadisce che la lotta contro la povertà in linea con gli OSM
resta l'obiettivo primario della cooperazione allo sviluppo ivi compresa l'attuazione
piena ed efficace del programma d'azione ICPD, come indicato agli allegati I e
II del regolamento.[36] Ai sensi del
regolamento SCS, le priorità del finanziamento unionale sono riprese dai
programmi indicativi pluriennali geografici e tematici che sono oggetto di un
dialogo strategico con il Parlamento europeo. Durante il dialogo strategico
tenutosi nel primo trimestre del 2014, il Parlamento ha chiesto una maggiore
attenzione ai diritti delle donne e all'uguaglianza di genere nei programmi
indicativi pluriennali. Queste modifiche sono inserite nei programmi a
conseguenza del dialogo strategico. Le priorità del
finanziamento unionale sono inoltre determinate di comune accordo con i governi
dei paesi partner. Nel campo della salute, il finanziamento unionale è quindi
incentrato sul rafforzamento dei sistemi sanitari dei paesi partner affinché
possano dare un accesso universale a un pacchetto globale di servizi sanitari
di qualità. L'azione dell'UE è basata sui piani sanitari nazionali definiti
dalle autorità pubbliche dei paesi beneficiari. Fintantoché questi sistemi
sanitari rispettano i diritti umani e i requisiti internazionali, è diritto
sovrano di ciascun paese partner decidere in merito alla gamma di servizi e
alle relative modalità di offerta ai cittadini. Il ruolo dell'UE è sostenere
gli sforzi di questi paesi per sviluppare sistemi efficaci di cure
medico-sanitarie nel quadro di un'assistenza continua. Il finanziamento unionale può sostenere la costruzione e l'ammodernamento
di strutture di cura, la formazione del personale sanitario, la fornitura di
attrezzature, farmaci e beni essenziali nonché l'offerta di assistenza tecnica
e di consulenza strategica ai governi a sostegno delle strategie sanitarie
nazionali. La modalità privilegiata di tale finanziamento è tramite il bilancio
ordinario dei paesi partner per migliorare la partecipazione e la sostenibilità
dei programmi da parte dei paesi. Questa modalità d'aiuto, definita "sostegno
al bilancio", è incentrata sul sostegno alle strategie e alle riforme settoriali
per migliorare la governance e l'erogazione dei servizi alle
popolazioni, con risultati concreti e misurabili attraverso un dialogo politico
con i governi e la definizione degli indicatori da realizzare. Per il periodo
2002-2010, l'UE ha impegnato 5 miliardi di EUR a sostegno dei bilanci
pubblici dei paesi partner, oltre a 1,3 miliardi di EUR
supplementari, appositamente destinati ai bilanci sanitari o ai programmi
governativi dei paesi partner.[37]
Un altro importante canale per il finanziamento unionale sono le agenzie delle
Nazioni Unite che operano nel settore della sanità e le Iniziative sanitarie
globali, come il fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la
malaria e l'alleanza GAVI. Nel periodo 2002-2010 l'UE ha impegnato 1 miliardo
di EUR a favore di questi beneficiari. Il finanziamento unionale può anche essere impiegato per finanziare le
organizzazioni della società civile, in particolare dove l'accesso ai servizi
sanitari di base va migliorato per le popolazioni marginalizzate e difficili da
raggiungere, specialmente in contesti di emergenza o di conflitto, ossia in
situazioni in cui i governi sono impossibilitati o non disposti ad agire
efficacemente di propria sponte. La maggior parte del
finanziamento delle organizzazioni della società civile tuttavia mira a
svilupparne la capacità di sensibilizzazione e rafforzarne il ruolo per
contribuire al processo decisionale, al controllo delle riforme e alla
responsabilizzazione delle amministrazioni. Per il periodo 2002-2010 l'UE ha
impegnato 1,3 miliardi di EUR a favore delle organizzazioni della
società civile che operano nel settore medico-sanitario. Dei 3,2 miliardi
di EUR di fondi di sviluppo spesi dall'UE nel quinquennio 2008-2012 per il
settore sanitario nei paesi partner, 1,5 miliardi sono stati spesi per le
cure materne, neonatali e infantili, secondo calcoli eseguiti a norma di una metodologia
approvata dal G8. Più specificatamente, 87 milioni di EUR sono
stati destinati alla salute riproduttiva, 17 milioni di EUR alla pianificazione
familiare e 95 milioni di EUR al controllo delle malattie
sessualmente trasmissibili. I contributi al fondo globale per la lotta contro l'AIDS,
la tubercolosi e la malaria ammontano a ulteriori 503 milioni di EUR. Allineamento al programma d'azione ICPD e agli OSM Il finanziamento
unionale dello sviluppo è strettamente allineato agli obiettivi e agli impegni
internazionali convenuti nel programma d'azione ICPD e agli OSM. Anche se l'UE
non era parte firmataria di questi accordi internazionali storici al momento
della loro adozione, i loro obiettivi e impegni sono stati successivamente
integrati nella normativa dell'UE che definisce la strategia unionale sulla
cooperazione allo sviluppo, con chiari riferimenti inclusi nel "consenso
europeo sullo sviluppo", le conclusioni del
Consiglio sul ruolo dell'UE nella sanità mondiale[38], le
conclusioni del Consiglio su un'agenda globale post 2015[39]
nonché i regolamenti SCS per i periodi 2007-2013 e 2014-2020. Il Parlamento europeo
ha adottato diverse risoluzioni[40]
a sostegno degli OSM e dell'ICPD in cui "chiede all'UE di difendere
strenuamente il diritto al migliore stato di salute possibile, ivi compresi i
diritti alla salute sessuale e riproduttiva e l'integrazione dell'HIV/AIDS,
nell'ambito, tra l'altro, della pianificazione familiare volontaria, dell'aborto
in condizioni di sicurezza e della fornitura di contraccettivi"[41]. Pienamente in linea con
i principi sanciti dall'IPCD, l'assistenza unionale allo sviluppo non promuove
l'aborto come metodo di pianificazione familiare bensì mira a ridurre il
ricorso a questa pratica grazie al rafforzamento e al miglioramento dei servizi
di pianificazione familiare; conferisce la priorità alla prevenzione delle
gravidanze indesiderate e elimina la necessità di ricorrere all'aborto. Il
finanziamento unionale mira a soddisfare le esigenze di donne, adolescenti,
donne sole, rifugiate e sfollate, colpite da HIV e vittime di violenza
sessuale, vulnerabili e svantaggiate. Controlli sull'uso
dei fondi di sviluppo dell'UE I termini contrattuali
unionali[42]
sono rigorosi per garantire che tutti gli interventi finanziati dall'assistenza
allo sviluppo dell'UE rispettino la legislazione dei paesi in cui tali
interventi sono attuati. Tutti i beneficiari di sovvenzioni dell'UE e il loro
personale sono tenuti al rispetto dei diritti umani. L'uso dei fondi dell'UE
per i fini previsti è garantito da diverse attività di controllo nonché da
verifiche e bilanciamenti durante tutto il ciclo di gestione del progetto. La Commissione monitora
l'efficacia dei progetti e dei programmi per mezzo di valutazioni indipendenti
effettuate da esperti esterni secondo criteri accettati a livello
internazionale. Nel 2013 questo sistema di monitoraggio orientato ai
risultati ha esaminato oltre 1 600 progetti e programmi in corso e
conclusi (comprese le operazioni di sostegno al bilancio) in tutti i settori
del finanziamento unionale.[43]
64 di questi progetti e programmi riguardavano il settore medico-sanitario e 22
il settore dei programmi/strategie per la popolazione e la salute riproduttiva.
L'81% dei progetti monitorati in questi due settori è stato ritenuto "molto
buono" o "buono" (rispetto al 75% in media dei progetti di tutti
i settori della cooperazione dell'UE). Per i progetti in cui sono state
identificate gravi difficoltà, la Commissione garantisce un seguito specifico. Questo monitoraggio indipendente in loco è
complementare ai controlli interni propri svolti dal personale della
Commissione. Oltre alla valutazione
a livello di progetto o di programma, le valutazioni strategiche effettuate da
esperti indipendenti esterni forniscono riscontri importanti circa l'impatto e
i risultati conseguiti, come è avvenuto nel 2012 con la valutazione del
sostegno della Commissione europea al settore medico-sanitario che ha dimostrato
che era coerente con la strategia unionale di sviluppo e correttamente mirato
alla riduzione della povertà[44].
È stato rilevato che il sostegno unionale ha contribuito in modo significativo
ai miglioramento della qualità dei servizi sanitari e al rafforzamento dei
sistemi istituzionali e procedurali connessi alla trasparenza e alla
responsabilità nei paesi in cui ha attuato programmi. La Corte dei conti
europea procede al controllo annuale della gestione degli aiuti unionali allo
sviluppo. Nella sua recente relazione sul FES la Corte dichiara che le
delegazioni dell'UE hanno una buona visione d'insieme dell'attuazione operativa
dei progetti, essenzialmente per mezzo delle visite di controllo.[45] Nella definizione dei
nuovi strumenti finanziari per il periodo finanziario di riferimento 2014-2020
sono stati presi in considerazione i risultati di tutti gli audit e di tutte le
valutazioni, compreso l'SCS. A complemento del
monitoraggio e delle valutazioni, gli audit finanziari e le verifiche
garantiscono la legittimità e la regolarità delle operazioni di aiuto esterno.
I beneficiari dell'aiuto unionale che hanno effettuato dichiarazioni mendaci,
commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi si vedranno sospendere le
sovvenzioni e possono essere esclusi da un ulteriore finanziamento unionale,
oltre a essere oggetto di sanzioni pecuniarie. 3. VALUTAZIONE
DELLE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 3.1. Osservazioni generali Come indicato nell'introduzione della presente
comunicazione, l'obiettivo dell'iniziativa dei cittadini europei "Uno di
noi" è che l'UE stabilisca un divieto e metta fine al finanziamento delle
attività che presuppongono la distruzione di embrioni umani, in particolare nei
settori della ricerca, dell'aiuto allo sviluppo e della sanità pubblica per
rispettare la dignità e l'integrità umane. A tal fine sarebbe necessario
modificare di conseguenza il regolamento finanziario, il regolamento relativo
al programma quadro di ricerca Orizzonte 2020 e il regolamento che istituisce
uno strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo. La Commissione ha esaminato accuratamente questa
richiesta. Per quanto riguarda la cessazione del
finanziamento unionale di queste attività e la modifica del regolamento
finanziario, va osservato che, a norma dell'articolo 87 dello stesso, tutta la
spesa dell'UE dev'essere conforme ai trattati e alla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Il regolamento finanziario garantisce
pertanto già che tutta la spesa unionale, compresa quella destinata ad attività
di ricerca, cooperazione allo sviluppo e sanità pubblica, rispetti la dignità
umana, il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona. La
finalità del regolamento finanziario è inoltre fornire regole finanziarie
generali e non relative a uno specifico settore delle strategie unionali, in
particolare per l'adozione e l'esecuzione del bilancio dell'UE. 3.2. Ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane La Commissione europea ha analizzato
attentamente la richiesta dell'iniziativa dei cittadini europei intesa a
introdurre una legislazione che vieterebbe i finanziamenti unionali di "attività di
ricerca che distruggano embrioni umani, incluse quelle volte all'ottenimento di
cellule staminali, e attività di ricerca comportanti l'utilizzo di cellule
staminali embrionali umane in passaggi successivi al loro ottenimento.". Come illustrato in precedenza, la legislazione
vigente dell'UE in materia di programmi di ricerca contiene disposizioni
dettagliate che disciplinano il sostegno dell'UE alla ricerca sulle cellule
staminali embrionali umane. Solo di recente (dicembre 2013) i colegislatori
dell'UE (il Parlamento europeo e il Consiglio) hanno convenuto queste
disposizioni per mezzo della procedura legislativa ordinaria, in piena conformità
con l'articolo 182 del TFUE. Le disposizioni in materia di
finanziamento nell'ambito di Orizzonte 2020 sono state concordate tenendo conto
di tutti gli aspetti, incluse le considerazioni di ordine etico, del valore
aggiunto unionale e dei vantaggi potenziali per la salute di tutti i tipi di
ricerca sulle cellule staminali. Le disposizioni di Orizzonte 2020 relative alla
ricerca sulle cellule staminali embrionali umane sono attentamente calibrate e
nell'insieme costituiscono un sistema di "triplo lucchetto" che
prevede quanto segue:
innanzitutto i progetti dell'UE sono tenuti
al rispetto della legislazione nazionale del paese in cui si svolge l'attività
di ricerca.
Inoltre tutti i progetti devono essere
convalidati sotto il profilo scientifico da un esame inter pares
e superare un rigoroso controllo etico.
Infine, i fondi dell'UE non possono essere
usati per derivare nuove linee cellulari staminali o a fini di attività di
ricerca che contemplino la distruzione di embrioni, anche per acquisire
cellule staminali.
Queste disposizioni includono un insieme di
esclusioni e condizioni esplicite, un certo numero di rigorosi controlli ex ante
(esame scientifico ed etico), livelli decisionali aggiuntivi a livello di
singolo progetto che coinvolge gli Stati membri, obblighi contrattuali,
prescrizioni dettagliate in materia di comunicazione e audit ex post (cfr.
allegato II e III per i testi integrali dell'articolo 19 e della dichiarazione
della Commissione). Gli audit a livello di sistema hanno dimostrato che il sistema
predisposto è concepito correttamente ed è conforme ai più elevati standard
etici. Inoltre la Commissione non richiede esplicitamente le proposte di
ricerca sulle cellule staminali embrionali. La Commissione ritiene che le disposizioni di
Orizzonte 2020 relative alla ricerca sulle cellule staminali embrionali umane
siano pienamente conformi ai trattati e alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.[46]
La Commissione ritiene altresì che tali disposizioni rispondano già a un certo
numero di importanti richieste degli organizzatori, nella fattispecie che l'UE
non finanzi la distruzione di embrioni umani e che esistano appositi
dispositivi di controllo. La Commissione ritiene tuttavia di non poter
accogliere la richiesta degli organizzatori, ossia che l'UE non finanzi la
ricerca successiva alla derivazione di linee cellulari staminali embrionali
umane, in quanto la Commissione ha formulato la sua proposta tenendo conto
delle considerazioni etiche, dei benefici potenziali per la salute e del valore
aggiunto del sostegno a livello unionale di tutti i tipi di ricerca sulle
cellule staminali. La proposta in oggetto era stata adottata dai
colegislatori, ossia il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di un
accordo raggiunto democraticamente durante i negoziati interistituzionali. 3.3. Cooperazione allo sviluppo La Commissione europea
ha analizzato attentamente la richiesta dell'iniziativa dei cittadini europei
di introdurre una legislazione volta a vietare ogni forma di finanziamento
unionale di attività che comportano la distruzione di embrioni umani o ne
presumono la distruzione, ossia nella fattispecie qualsiasi attività di
finanziamento diretto o indiretto dell'aborto per mezzo dell'aiuto allo
sviluppo. L'obiettivo soggiacente
della richiesta è una riduzione del numero di aborti effettuati nei paesi in
via di sviluppo. Nei
paesi partner in via di sviluppo dove l'UE finanzia il settore
medico-sanitario, offre assistenza ai sistemi medico-sanitari, sia per mezzo di
un sostegno integrato che comprende i servizi di salute sessuale, riproduttiva,
materna, neonatale e pediatrica in un quadro di assistenza continua oppure per
mezzo di finanziamenti volti ad assistere i paesi per migliorare l'erogazione
dei servizi medico-sanitari nazionali. Per definizione
questo tipo di assistenza contribuisce direttamente o indirettamente all'intera
gamma di servizi sanitari offerti dai paesi partner, che possono o no includere
servizi afferenti all'aborto per salvare la vita delle madri. Questo ampio
sostegno unionale contribuisce in sostanza a ridurre il numero di aborti in
quanto incrementa l'accesso a servizi sicuri e di qualità, compresi una
pianificazione familiare di buona qualità, un'ampia gamma di metodi
contraccettivi, la contraccezione d'emergenza e un'educazione sessuale
esaustiva. Mentre
l'obiettivo della cooperazione allo sviluppo dell'UE è un accesso universale ed
equo alle cure per tutti i cittadini, l'UE rispetta pienamente le decisioni
sovrane dei paesi partner in cui saranno erogati i servizi e le relative
modalità di elaborazione, a condizione che risultino coerenti con i principi
convenuti in materia di diritti umani. La Commissione non è favorevole a
destinare l'aiuto solo a determinati servizi, in quanto ciò renderebbe più
difficile un aiuto globale ed efficace alla strategia sanitaria di un paese
partner. La
Commissione ritiene che l'UE debba onorare i propri impegni internazionali per
realizzare l'OSM 5. Nonostante i notevoli progressi compiuti nell'uso dei
contraccettivi, ogni anno muore ancora un numero ingente di donne in
conseguenza di aborti effettuati senza le dovute competenze o in un ambiente
privo dei requisiti medici minimi. Secondo l'OMS le morti e le malattie materne
possono essere drasticamente ridotte migliorando la sicurezza di questi servizi
sanitari. La
Commissione applica norme rigorose e tutti i finanziamenti sono e saranno
sempre pienamente rispettosi del quadro giuridico dell'Unione e della
pertinente legislazione nazionale. Una volta concesso il finanziamento si
attivano meccanismi di controllo globali e trasparenti. Il controllo è efficace
e la Commissione si è impegnata ad applicare continuamente le salvaguardie
contrattuali e di monitoraggio, sempre in modo assolutamente trasparente. Infine,
mentre l'ONU ha avviato il processo di definizione di un nuovo programma di
sviluppo post 2015, l'UE sta lavorando per garantire che i principi e gli
impegni principali derivati dal programma d'azione ICPD e dagli OSM siano
integrati nel quadro di riferimento post 2015. Il forte consenso internazionale
sull'ambito d'applicazione e sulla definizione della salute e dei diritti
sessuali e riproduttivi stabiliti dal programma d'azione ICPD nel 1994 è stato
appena riconfermato in occasione del riesame di aprile 2014[47], che fungerà da base
per la sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
settembre 2014 sull'ICPD. I principi concordati nell'ICPD continuano a
plasmare la cooperazione allo sviluppo nella sua globalità e beneficiano del
forte sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri. 4. Conclusioni In
risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Uno di noi", la
Commissione conclude quanto segue. 4.1
Generale La
legislazione primaria dell'UE sancisce espressamente la dignità umana, il
diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona. Il regolamento
finanziario dell'UE dispone che tutta la spesa dell'UE deve essere conforme
alla legislazione primaria unionale. La Commissione non ritiene pertanto
necessario modificare il regolamento finanziario. 4.2
Ricerca sulle cellule staminali embrionali umane Le
disposizioni di Orizzonte 2020 relative alla ricerca sulle cellule staminali
embrionali umane sono state adottate solo di recente (dicembre 2013) dai
colegislatori dell'UE. Esse contemplano un insieme di esclusioni e
condizioni attentamente calibrato, controlli ex ante rigorosi, processi
decisionali su base individuale che coinvolgono gli Stati membri, obblighi
contrattuali, prescrizioni dettagliate in materia di comunicazione e audit ex post.
Queste disposizioni escludono esplicitamente dal finanziamento unionale la
distruzione di blastocisti a fini scientifici e rispettano integralmente la
legislazione nazionale in materia di ricerca sulle cellule staminali embrionali
umane. Gli audit a livello di sistema hanno dimostrato che il sistema
predisposto è elaborato correttamente ed è conforme ai più elevati standard
etici. La Commissione sottolinea che le proposte di ricerca che coinvolgono
cellule staminali embrionali umane non sono esplicitamente sollecitate. La Commissione ritiene che le disposizioni di
Orizzonte 2020 relative alla ricerca sulle cellule staminali embrionali umane
siano pienamente conformi ai trattati e alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.[48]
La Commissione ritiene altresì che tali disposizioni rispondano già a un certo
numero di importanti richieste degli organizzatori, nella fattispecie che l'UE
non finanzi la distruzione di embrioni umani e che esistano appositi
dispositivi di controllo. La Commissione ritiene tuttavia di non poter soddisfare
la domanda degli organizzatori, ossia che l'UE non finanzi la ricerca
successiva alla creazione di linee cellulari staminali embrionali umane, in
quanto la Commissione ha formulato la sua proposta tenendo conto delle
considerazioni etiche, dei benefici potenziali per la salute e del valore
aggiunto del sostegno a livello unionale di tutti i tipi di ricerca sulle
cellule staminali. La proposta in oggetto era stata adottata dai colegislatori,
ossia il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di un accordo raggiunto
democraticamente durante i negoziati interistituzionali. La
Commissione continuerà ad applicare in modo rigoroso il sistema del "triplo
lucchetto" nel rispetto delle norme in materia di monitoraggio e verifica
già osservate nel 7° PQ e di quanto stabilito dall'articolo 19 del
regolamento "Orizzonte 2020" e dall'allegata dichiarazione della
Commissione (cfr. allegati II e III per i testi integrali dell'articolo 19 e
della dichiarazione della Commissione). Ciò avverrà in modo assolutamente
trasparente. L'articolo
19, paragrafo 5, del regolamento "Orizzonte 2020" stabilisce che gli
ambiti di ricerca di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, che non possono
essere finanziati, possono essere riesaminati nel contesto della
valutazione intermedia che sarà effettuata entro il 31 dicembre 2017. La
decisione di procedere a questa valutazione specifica dipenderà dallo sviluppo
dei settori e delle tecnologie scientifici in questione. Per
quanto attiene al finanziamento unionale della ricerca in campo sanitario, la
Commissione, seguirà attentamente i progressi scientifici della ricerca, in
particolare nel campo della ricerca sulle cellule staminali pluripotenti
indotte, che possiedono proprietà analoghe a quelle delle cellule staminali
embrionali ma tuttavia queste cellule non soddisfano ancora gli standard
clinici né possono essere trattate come cellule naturali e fornirà il sostegno
opportuno. La
Commissione concorda con il parere 22 del Gruppo europeo di etica delle scienze
e delle nuove tecnologie, ossia che, qualora in futuro siano disponibili
alternative alle cellule hESC dotate dello stesso potenziale delle cellule
derivate dagli embrioni, le implicazioni di tali sviluppi sia per quanto
attiene agli aspetti scientifici che etici dei progetti di ricerca basati sulle
cellule hESC, dovrebbero essere prese in considerazione senza indugi[49]. Questo significa che
non appena saranno disponibili alternative equivalenti alle cellule hESC, la
Commissione ne valuterà il potenziale e l'uso e tornerà a rivolgersi al Gruppo
europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie, al fine di ottenere un
parere alla luce dei risultati della ricerca e dei progressi scientifici
realizzati nell'ambito delle cellule hESC. Nel
frattempo la Commissione continuerà a sostenere il registro europeo delle
cellule staminali embrionali umane al fine di agevolare il monitoraggio delle
cellule hESC esistenti in Europa e di ottimizzarne l'uso evitando derivazioni
non necessarie di nuove linee cellulari hESC. 4.3 Cooperazione allo sviluppo La Commissione conclude
che attualmente l'UE dispone del quadro giuridico necessario per gestire
efficacemente il finanziamento unionale dello sviluppo in modo da minimizzare
il numero di aborti eseguiti nei paesi in via di sviluppo. L'iniziativa dei
cittadini non mette in discussione direttamente gli obiettivi e gli impegni di
base degli OSM e il programma d'azione dell'ICPD, ma la Commissione ritiene che
un divieto di finanziamento limiterebbe la capacità dell'Unione di realizzare
gli obiettivi stabiliti negli OSM, in particolare per quanto attiene alla
salute materna, e nell'ICPD, recentemente riconfermati sia livello
internazionale che unionale. L'ONU ha avviato il processo di definizione di
un nuovo programma di sviluppo post 2015 e l'UE sta lavorando per garantire che
i principi e gli impegni principali derivati dal programma d'azione ICPD e
dagli OSM siano integrati nel quadro di riferimento post 2015. Il forte
consenso internazionale sull'ambito d'applicazione e sulla definizione della
salute e dei diritti sessuali e riproduttivi stabiliti dal programma d'azione
ICPD nel 1994 è stato appena riconfermato in occasione del riesame di aprile
2014[50],
che fungerà da base per la sessione speciale dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel settembre 2014 sull'ICPD. I principi concordati nell'ICPD
continuano a plasmare la cooperazione allo sviluppo nella sua globalità e
beneficiano del forte sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri. La Commissione
intende adoperarsi per informare le parti interessate e la società civile in
occasione di un convegno internazionale che si terrà nel 2015, destinato a far
conoscere i nuovi strumenti internazionali per migliorare l'efficacia della
cooperazione e della politica di sviluppo e di aiuto umanitario. La Commissione continuerà a migliorare i
propri sistemi di monitoraggio e di supervisione, comunicando con cadenza
regolare i progressi alla Corte dei conti europea. A titolo di esempio, la
Commissione sta sviluppando strumenti e orientamenti per rafforzare i sistemi
di monitoraggio e di valutazione della qualità della relazioni di audit. La
Commissione è altresì impegnata a favore di una migliore comunicazione dei
risultati operativi dei programmi di sviluppo finanziati dall'UE. Tali sistemi
di comunicazione plasmeranno le prassi gestionali, traducendosi in una maggiore
affidabilità, trasparenza e visibilità dell'aiuto unionale e da ultimo
rafforzeranno l'impatto degli obiettivi di sviluppo dell'UE stabiliti nel
programma di cambiamento.[51]
Entro la fine del 2017 è prevista una
valutazione intermedia del nuovo regolamento SCS che analizzerà quanto emerge
dalle valutazioni sia tematiche che programmatiche e fungerà da base per il
dialogo strategico con i colegislatori. L'approccio della Commissione è
pertanto basato su un esame pienamente democratico e trasparente dal carattere
continuo e permanente. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del
regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei, la presente comunicazione è
notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa
pubblica. [1] Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, GU L 65
dell'11.3.2011, pag. 1. [2] Il registro ufficiale può essere consultato in linea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
[3] In linea con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento sull'iniziativa dei cittadini. [4] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005 [5] Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, (GU L 298 del 26.10.2012,
pag. 1). REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1268/2012 DELLA COMMISSIONE, del 29
ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del
31.12.2012, pag. 1) [6] Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca
e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n.
1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104). [7] Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della
cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014,
pag. 44). [8] Punto 40 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
(Grande sezione), dell'8 ottobre 2011, raccolta della giurisprudenza
2001 I-09821. [9] http://www.epda.eu.com/en/# [10] http://workshops.biologists.com/workshop_sept_2014.html [11] Una blastocisti è costituita da circa un centinaio di cellule
formatesi circa cinque o sei giorni dopo la fertilizzazione e non ancora
impiantata nell'utero. [12] www.clinicaltrials.gov; http://www.advancedcell.com [13] http://apps.who.int/trialsearch/ [14] A questo proposito, il vincitore del Premio Nobel 2012 Yamanaka ha
dichiarato: "Le cellule staminali embrionali sono ancora importanti per
lo sviluppo della ricerca sulle cellule iPS. I risultati della ricerca
sulle cellule staminali embrionali, come i metodi per creare diversi tipi di
cellule, sono stati applicati alla ricerca sulle cellule iPS. per questo
motivo la ricerca sulle cellule iPS ha conosciuto un'evoluzione così rapida.
Le cellule staminali embrionali sono inoltre usate come materiali di
controllo [confronto] quando i ricercatori svolgono esperimenti sulle cellule
iPS e ne analizzano la qualità" (http://articles.latimes.com/2010/nov/27/science/la-sci-yamanaka-20101127). [15] ESF Science Policy Briefing 38, http://www.esf.org/publications/science-policy-briefings.html [16] Raccomandazioni sul riesame etico dei progetti ricerca nell'ambito del
7° PQ (parere 22) del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove
tecnologie (EGE), 20 giugno 2007.
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion_22_final_follow_up_en.pdf
L'EGE è un organismo consultivo indipendente, pluralista e multidisciplinare
che fornisce consulenza alla Commissione europea in materia di etica delle
scienze e delle nuove tecnologie in relazione alla legislazione o alle
strategie unionali. [17] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf [18] A norma dell'articolo 5 del TUE, "[i]n virtù del principio di
sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione
interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a
livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della
portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a
livello di Unione". [19] 533 voti a favore, 29 contrari, 22 astensioni. [20] 2 astensioni. [21] http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion_22_final_follow_up_en.pdf [22] www.hescreg.eu Il registro delle cellule
hESC è stato creato per offrire alla comunità di ricerca scientifica, ai
legislatori, ai regolatori e al pubblico generale una panoramica approfondita
dello stato attuale della ricerca sulle cellule staminali pluripotenti indotte
(hPSC) in Europa. [23] Sulla base del parere 22 del Gruppo europeo di etica delle scienze e
delle nuove tecnologie. http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion_22_final_follow_up_en.pdf [24] Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina,
firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la
Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata
dall'UNESCO. [25] Tutti i dettagli relativi ai progetti sono pubblicati su CORDIS: http://cordis.europa.eu/. [26] http://www.eurostemcell.org/
[27] OMS (2012): Safe abortion: technical and policy guidance for
health systems; pagg.87, 90. [28] Solo sei paesi vietano l'aborto in ogni circostanza. Fonte: Nazioni
Unite World Abortion Policies 2013; www.unpopulation.org [29] UNFPA (1995): Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo —
ICPD — Programma d'azione A/CONF.171/13/Rev.1 [30] Articolo 208 del TFUE. [31] Conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012: "Potenziare
l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento" [32] Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, Parlamento europeo e
Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso
europeo" (GU 2006/C 46/01) (GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1) [33] Regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007,
relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo nell'ambito
dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1) [34] Regolamento (UE) n. 233/2014. [35] http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5240_en.htm [36] Regolamento (UE) n. 233/2014. [37] http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2012/1308_docs_en.htm,
allegato II. [38] Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'UE nella sanità mondiale del
10 maggio 2010. [39] Conclusioni del Consiglio "Un'agenda globale post 2015" del
25 giugno 2013. [40] Risoluzioni del Parlamento europeo del 23.10.2012 (2012/2002(INI));
del 12.3.2013 (2012/2222(INI); del 11.12.2013 (2013/2057(INL)). [41] Risoluzione del Parlamento europeo del 13.6.2013 sugli obiettivi di
sviluppo del millennio — Elaborazione del quadro post 2015 (2012/2289(INI)). [42] PRAG 2014: Procedure contrattuali per le azioni esterne dell’UE. Cfr.
capitoli 2.3.3; 2.3.4; 2.4.14; e allegato e3h2; http://ec.europa.eu/europeaid/prag. [43] Commissione europea: Relazione annuale 2014 sulle politiche
dell’Unione europea in materia di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro
attuazione nel 2013 (che sarà pubblicata sul sito: http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/index_en.htm). [44] http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2012/1308_docs_en.htm [45] Corte dei conti europea (2013): Relazione annuale della Corte dei
conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di
sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2012, corredata dalle risposte della
Commissione (2013/C 331/02). [46] Regolamento Orizzonte 2020, articolo 19, paragrafo 1: "Tutte le
attività di ricerca e innovazione condotte nell'ambito di Orizzonte 2020
rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e
internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i suoi protocolli
addizionali.". [47] http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2014/index.shtml [48] Regolamento Orizzonte 2020, articolo 19, paragrafo 1: "Tutte le
attività di ricerca e innovazione condotte nell'ambito di Orizzonte 2020
rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e
internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i suoi protocolli
addizionali." [49] Raccomandazioni sul riesame etico dei progetti di ricerca sulle
cellule hESC nell'ambito del 7° PQ, parere 22 del 20 giugno 2007, pag. 41. [50] http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/sessions/2014/index.shtml [51] Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Paving the
way for an EU Development and Cooperation Results Framework", 10.12.2013,
SWD(2013)530. ALLEGATO I: Aspetti
procedurali dell'iniziativa dei cittadini europei "Uno di noi" Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 211/2011, l'iniziativa in oggetto è stata registrata l'11.5.2012
e pubblicata sul registro in linea della Commissione. I membri del comitato dei cittadini registrati
presso la Commissione sono residenti nei seguenti Stati membri: Francia,
Italia, Regno Unito, Ungheria, Polonia, Spagna e Germania. L'iniziativa è stata registrata in lingua
italiana. Gli organizzatori hanno quindi trasmesso le traduzioni del titolo,
dell'oggetto e degli obiettivi dell'iniziativa in tutte le lingue ufficiali
dell'UE. Ai sensi del regolamento sull'iniziativa dei
cittadini, i formulari usati dai cittadini per manifestare il proprio sostegno
all'iniziativa ne indicano il titolo, l'oggetto e gli obiettivi. Il link
al registro in linea della Commissione era inoltre riportato sui formulari, per
consentire ai cittadini che lo avessero desiderato di reperire maggiori
informazioni in merito, come disposto dagli organizzatori in un progetto di
atto giuridico che costituisce parte della domanda di registrazione. Gli
organizzatori hanno trasmesso le traduzioni di tale progetto di atto giuridico
in 19 lingue ufficiali dell'UE. Questo progetto di atto giuridico potrebbe non
essere stato consultato da tutti i cittadini che hanno espresso il loro
sostegno all'iniziativa. Il periodo ufficiale di raccolta delle firme a
sostegno dell'iniziativa, della durata di 12 mesi, è terminato l'11 maggio
2013. Tuttavia la Commissione ha accettato dichiarazioni di sostegno all'iniziativa
fino al 1° novembre 2013, a causa delle difficoltà che la maggior parte
degli organizzatori ha incontrato in merito all'istituzione dei rispettivi
sistemi di raccolta per via elettronica nella fase di varo dell'iniziativa dei
cittadini europei[1].
Previa verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte dalle autorità
competenti degli Stati membri, gli organizzatori hanno trasmesso l'iniziativa
alla Commissione in data 28 febbraio 2014, congiuntamente ai certificati
rilasciati dalle autorità competenti dei 28 Stati membri nonché le informazioni
relative al sostegno e alle fonti dei finanziamenti eventualmente ricevuti a
tal fine, a norma dell'articolo 9 del regolamento. Il numero di dichiarazioni di sostegno valide
indicato nei certificati e le informazioni comunicate dalle autorità competenti
degli Stati membri sono riportati nella tabella in appresso. Questi dati
tengono conto della proroga del periodo di raccolta fino al 1° novembre 2013. Stato membro || Numero di firmatari || Numero minimo di firmatari da considerare tra il numero minimo di sette Stati membri Belgio || 5 478 || 16 500 Bulgaria || 906 || 13 500 Repubblica ceca || 11 468 || 16 500 Danimarca || 7 563 || 9 750 Germania || 137 874 || 74 250 Estonia || 2 417 || 4 500 Irlanda || 6 679 || 9 000 Grecia || 52 977 || 16 500 Spagna || 144 827 || 40 500 Francia || 83 503 || 55 500 Croazia || 12 778 || 9 000 Italia || 623 947 || 54 750 Cipro || 6 407 || 4 500 Lettonia || 9 132 || 6 750 Lituania || 11 646 || 9 000 Lussemburgo || 5 469 || 4 500 Ungheria || 45 933 || 16 500 Malta || 23 017 || 4 500 Paesi Bassi || 27 271 || 19 500 Austria || 24 973 || 14 250 Polonia || 235 964 || 38 250 Portogallo || 65 564 || 16 500 Romania || 110 405 || 24 750 Slovenia || 3 481 || 6 000 Slovacchia || 31 951 || 9 750 Finlandia || 1 230 || 9 750 Svezia || 2 468 || 15 000 Regno Unito || 26 298 || 54 750 Totale || 1 721 626 || Numero minimo di firmatari raggiunto in 18 Stati membri A norma dell'articolo 10 del regolamento, la Commissione: — il 28 febbraio 2014 ha pubblicato le informazioni
pertinenti nel registro all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000005 — il 9 aprile 2014 ha incontrato gli organizzatori. Il 10 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento, gli organizzatori hanno avuto l'opportunità di presentare l'iniziativa
in occasione di un'audizione pubblica tenutasi presso il Parlamento europeo. Durante l'incontro alla Commissione, questa era
rappresentata dalla commissaria Geoghegan-Quinn e da funzionari di alto grado
della DG DEVCO e di altri servizi interessati. Sia la commissaria Geoghegan-Quinn che il
commissario Piebalgs hanno rappresentato la Commissione in sede di
audizione. ALLEGATO
II: Regolamento "Orizzonte 2020" — Articolo 19[2] Articolo 19 Principi etici 1. Tutte le attività di ricerca e
innovazione condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 rispettano i principi etici
e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, ivi compresa
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea
sui diritti dell'uomo e i suoi protocolli addizionali. Si presta particolare attenzione
al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al
diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e
mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza
di garantire elevati livelli di protezione della salute umana. 2. Le attività di ricerca e
innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte 2020 sono esclusivamente
incentrate sulle applicazioni per uso civile. 3. Non sono finanziati i seguenti
ambiti di ricerca: a) attività di ricerca
finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; b) attività di ricerca volte a
modificare il patrimonio genetico degli esseri umani suscettibili di rendere
ereditabili tali modifiche (1); c) attività di ricerca volte a
creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di
cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule
somatiche. 4. La ricerca sulle cellule
staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata, in
funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto
giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun
finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non
sono finanziate attività in uno Stato membro qualora tali attività siano
proibite. 5.
Gli ambiti di ricerca di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono
essere soggetti a riesame nel contesto della valutazione intermedia di cui all'articolo
32, paragrafo 3, alla luce dei progressi scientifici. ALLEGATO
III: Orizzonte 2020 — Dichiarazione della Commissione[3] Dichiarazioni della Commissione (programma quadro) 2013/C 373/02 DICHIARAZIONE DELLA
COMMISSIONE Per il programma quadro
Orizzonte 2020, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro di
riferimento etico per decidere in merito al finanziamento della ricerca sulle
cellule staminali embrionali umane nell'ambito del 7° programma quadro. La Commissione europea
propone di mantenere tale quadro etico in quanto, in base all'esperienza
accumulata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore
scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito
di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in
cui vigono normative alquanto diverse. 1. || La decisione in merito al programma quadro Orizzonte 2020 esclude esplicitamente tre settori di ricerca dal finanziamento unionale: — || le attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; — || le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche; — || le attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche. 2. || Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. In uno Stato membro non saranno finanziate attività ivi vietate. 3. || La decisione concernente Orizzonte 2020 e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri. 4. || Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell'obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte 2020. 5. || Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti. 6. || Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione. 7. || In determinati casi l'esame etico può essere svolto nel corso del progetto. 8. || Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, di assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare. 9. || Ciascuna proposta che supera la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo sarà presentata per approvazione agli Stati membri, che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti. 10. || La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi. 11. || La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo a evitare derivazioni superflue di nuove linee cellulari staminali. 12. || La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane. ALLEGATO
IV: Decisione 7° PQ — Articolo 6[4] Articolo 6 Principi etici 1.
Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del settimo programma quadro
sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali. 2.
I seguenti settori di ricerca non sono finanziati a titolo del presente
programma quadro: —
le attività di ricerca volte alla clonazione umana a fini riproduttivi, —
le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri
umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche (2), —
le attività di ricerca volte a creare embrioni umani esclusivamente a fini di
ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il
trasferimento di nuclei di cellule somatiche. 3.
Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che
embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta
scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli
Stati membri interessati. Un'eventuale
richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali embrionali umane
comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia
di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati
membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno
concesse. Per
quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le
istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso
in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello
Stato membro o degli Stati membri interessati. 4.
I settori di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del
presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico. ALLEGATO V: 7° PQ — Dichiarazioni della Commissione[5] Articolo 6 Per il
7° programma quadro, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso
quadro di riferimento etico per decidere in merito al finanziamento della
ricerca sulle cellule staminali embrionali umane nell'ambito del 6° programma
quadro. La Commissione europea
propone di mantenere tale quadro etico in quanto, in base all'esperienza
accumulata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore
scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito
di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in
cui vigono normative alquanto diverse. 1) La decisione in merito al 7° programma quadro esclude esplicitamente tre settori di ricerca dal finanziamento unionale: — || le attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; — || le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche; — || le attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche. 2) Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. In uno Stato membro non saranno finanziate attività ivi vietate. 3) La decisione concernente Orizzonte 2020 e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri. 4) Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell'obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte 2020. 5) Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti. 6) Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione. 7) In determinati casi l'esame etico può essere svolto nel corso del progetto. 8) Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, di assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare. 9) Ciascuna proposta che supera la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo sarà presentata per approvazione agli Stati membri, che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti. 10) La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi. 11) La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo a evitare derivazioni superflue di nuove linee cellulari staminali. 12) La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane. [1] Comunicato stampa del 18.7.2012: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm. [2] Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca
e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE [3] Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 373, del 20.12.2013, pag.
12. [4] Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità
europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
(2007-2013). [5] Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 412, del 30.12.2006, pag.
42.