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Document 52014DC0231
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Fifth report on the implementation of Council Regulation (EEC) No 3577/92 applying the principle of freedom to provide services to maritime cabotage (2001-2010)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Quinta relazione sull'attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo (2001-2010)
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Quinta relazione sull'attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo (2001-2010)
/* COM/2014/0231 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Quinta relazione sull'attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo (2001-2010) /* COM/2014/0231 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Quinta relazione sull’attuazione del
regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l’applicazione del
principio della libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo
(2001-2010) Il regolamento
(CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l’applicazione del principio della
libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati
membri (cabotaggio marittimo)[1],
adottato il 7 dicembre 1992, ha l’obiettivo di dare progressiva attuazione a
tale principio, creando un mercato interno per la prestazione dei servizi di
cabotaggio marittimo. L’articolo 10
del regolamento dispone che la Commissione presenti ogni due anni al Consiglio
una relazione sull’attuazione del regolamento stesso nonché le proposte
eventualmente necessarie. La presente è la
quinta relazione periodica presentata dalla Commissione. In seguito alla
consultazione degli Stati membri circa il contenuto e la frequenza delle
relazioni annunciata nella relazione precedente[2]
e alla luce delle conclusioni del Consiglio[3],
la Commissione ha deciso di prendere in considerazione come periodo di
riferimento per questa relazione gli anni 2001-2010, includendo gli anni
successivi ove fossero disponibili i relativi dati. Tale decisione ha avuto una
duplice motivazione. Innanzi tutto, la Commissione ha inteso effettuare una
valutazione completa dell’impatto della liberalizzazione del cabotaggio
marittimo in Grecia, l’ultimo Stato membro ad aprire il proprio mercato. In
secondo luogo, la Commissione ha voluto analizzare il cabotaggio negli Stati
membri che hanno aderito all’UE successivamente al 2002, anno di adozione della
relazione precedente (quindi con gli allargamenti del 1° maggio 2004[4], 1°
gennaio 2007[5] e 1°
luglio 2013[6]). La presente relazione
esamina la situazione nei paesi che hanno accesso al mare[7]. Si
basa sugli studi eseguiti da consulenti indipendenti[8], sui
risultati delle consultazioni delle parti interessate e degli Stati membri
effettuata dalla Commissione nel 2009 e sulle risposte degli Stati membri a un
questionario trasmesso dalla Commissione nel 2012. La relazione è
strutturata in quattro capitoli. Il primo offre una panoramica della
giurisprudenza recente della Corte e dell’evoluzione legislativa negli Stati
membri e nei paesi EFTA. Il secondo presenta le tendenze di mercato registrate
negli Stati membri e nei paesi EFTA. Il terzo presenta sinteticamente i dati
disponibili sull’occupazione nel settore del cabotaggio marittimo, ma in
assenza di dati attendibili e definitivi non contiene più le statistiche sui
costi di equipaggio. Il quarto capitolo presenta i risultati delle
consultazioni svolte in vista dell’elaborazione della presente relazione. L’ultimo capitolo, infine, contiene le conclusioni e
presenta la posizione della Commissione riguardo alle relazioni future. Il documento di
lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione
contiene dati statistici più dettagliati nonché l’analisi di alcuni aspetti a
cui fa riferimento la relazione. La presente
relazione viene presentata insieme alla comunicazione della Commissione sull’interpretazione
del regolamento (CEE) n. 3577/92[9]. 1. L’evoluzione legislativa Il presente
capitolo analizza la giurisprudenza della Corte di giustizia e gli sviluppi
negli Stati membri dell’UE (1.1) e negli Stati EFTA (1.2) riguardanti le
categorie di servizi liberalizzati, l’accesso al cabotaggio, le disposizioni in
materia di equipaggio, gli OSP (obblighi di servizio pubblico) e i CSP
(contratti di servizio pubblico) nel periodo di riferimento. Una descrizione
più particolareggiata dell’evoluzione legislativa è presentata sinteticamente
nella tabella 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che
accompagna la presente relazione. 1.1. L’evoluzione legislativa
negli Stati membri dell’UE 1.1.1. I servizi liberalizzati Quasi tutte le
categorie dei servizi di cabotaggio marittimo sono state aperte ai beneficiari
del regolamento (CEE) n. 3577/92 a partire dal 1° gennaio 1999, data in cui ha
cessato di avere validità la maggior parte delle deroghe previste dall’articolo
6 del regolamento. L’unica deroga
rimasta in vigore fino al 1° gennaio 2004, stabilita nell’articolo 6, paragrafo
3, del regolamento, riguardava due categorie di servizi di cabotaggio con le
isole in Grecia: i servizi regolari di passeggeri e di traghetto e
quelli effettuati con navi di meno di 650 tonnellate lorde. In seguito all’adozione
della legge 2932/2001 pubblicata il 27 giugno 2001, la Grecia ha
liberalizzato tali servizi di cabotaggio, molto in anticipo rispetto alla
scadenza del periodo di deroga prevista per il 2004. Ciò nonostante, solo nel
2011 in Grecia è stato raggiunto il pieno allineamento al regolamento, per
mezzo di una serie di modifiche introdotte dalla decisione ministeriale
3323.1/02/08, dai decreti presidenziali 38/2011 e 44/2011, e dalla legge
3922/2011 del 4 marzo 2011. Questi strumenti legislativi sono stati adottati in
Grecia nel quadro di una procedura di infrazione conclusa dalla Commissione nel
2011. Inoltre, la
Grecia ha liberalizzato il proprio mercato del cabotaggio in misura anche
maggiore di quanto imposto dal regolamento aprendolo, nel 2010, alle navi da
crociera registrate in un paese terzo (legge 3872/2010). 1.1.2. L’accesso alla prestazione di
servizi di cabotaggio marittimo Il regolamento
prevede che, per potere esercitare attività di cabotaggio in un altro Stato
membro, una nave debba soddisfare tutti i requisiti fissati per l’ammissione al
cabotaggio nello Stato membro in cui è registrata. Gli Stati membri
consentono a tutte le navi iscritte nel rispettivo primo registro di
esercitare attività di cabotaggio senza restrizioni. Di conseguenza, tali navi
hanno accesso senza restrizioni al cabotaggio negli altri Stati membri. Per le navi
iscritte nei secondi registri[10],
la situazione si può riassumere come segue: ·
le navi iscritte nel Registro speciale spagnolo
delle navi e delle compagnie di navigazione delle Isole Canarie (REC), nel
Registro portoghese di Madera (MAR) e a Gibilterra hanno accesso senza
restrizioni; ·
le navi mercantili iscritte nel Registro navale
internazionale danese (DIS) hanno accesso senza restrizioni, mentre le
navi passeggeri iscritte al DIS non hanno accesso al cabotaggio; ·
le navi iscritte nel Registro internazionale
tedesco (ISR) e nell’Elenco finlandese delle navi mercantili adibite a
trasporti internazionali hanno accesso limitato, stabilito caso per
caso, ma non hanno accesso al cabotaggio regolare; ·
la Francia e l’Italia hanno autorizzato, nel
periodo di riferimento, l’accesso limitato al cabotaggio per le navi
iscritte nei rispettivi secondi registri: –
in Italia le
navi iscritte nel secondo registro, inizialmente escluse dall’accesso al
cabotaggio, sono state autorizzate a esercitare attività di cabotaggio
stabilite esclusivamente caso per caso e per un massimo di sei viaggi di
cabotaggio al mese (legge 27 dicembre 2002, n. 289); la legge 24 novembre 2003,
n. 326 ha autorizzato, in alternativa ai sei viaggi al mese, viaggi di
cabotaggio oltre le 100 miglia nautiche senza alcun limite nel numero; –
in Francia,
con legge n. 2005-412 del 3 maggio 2005 il Registro delle terre australi e
antartiche francesi (TAAF), che non consentiva l’accesso al cabotaggio, è stato
sostituito dal Registro internazionale francese (RIF); le navi iscritte nel RIF
hanno accesso limitato al cabotaggio di merci a condizione che non siano
utilizzate esclusivamente su rotte di cabotaggio. 1.1.3. Le disposizioni in materia di
equipaggio L’articolo 3 del
regolamento consente di applicare la normativa dello Stato ospitante per le
questioni riguardanti l’equipaggio alle navi di meno di 650 tonnellate lorde e
alle navi che effettuano il cabotaggio con le isole, ad eccezione delle navi
mercantili di oltre 650 tonnellate lorde, quando il viaggio segue o precede un
viaggio in provenienza da o diretto a un altro Stato. Nel 2004 la
Corte ha chiarito l’applicabilità dell’articolo 3 per le navi da crociera[11]. Secondo la Corte,
tutte le questioni relative all’equipaggio delle navi da crociera di oltre 650
tonnellate lorde, sia che effettuino il cabotaggio continentale, sia che
effettuino il cabotaggio con le isole, sono di competenza dello Stato di
bandiera. La normativa dello Stato ospitante si può applicare unicamente alle
navi da crociera di meno di 650 tonnellate lorde. Nel 2006 la
Corte ha anche fornito chiarimenti sulla nozione di “viaggio che segue o
precede il viaggio di cabotaggio”[12],
precisando che essa ricomprende, in linea di principio, ogni viaggio da o verso
un altro Stato, a prescindere dal fatto che la nave trasporti un carico Le disposizioni in materia di equipaggio stabilite nell’articolo 3 si
possono riassumere come segue: Stato di bandiera || Stato ospitante - navi di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano cabotaggio continentale - navi da crociera di oltre 650 tonnellate lorde - navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole, quando il viaggio di cabotaggio segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato || - navi di meno di 650 tonnellate lorde - navi che effettuano il cabotaggio con le isole (eccetto le navi di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole, quando il viaggio di cabotaggio segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato) Solo sei Stati
membri applicano le norme sullo Stato ospitante: Francia, Italia, Spagna (come
già nel periodo oggetto della relazione precedente), Portogallo[13], Grecia[14] e Bulgaria[15]. Le principali
disposizioni contenute nelle rispettive legislazioni nazionali in materia di
equipaggio sono indicate nella tabella 2 del documento di lavoro dei servizi
della Commissione che accompagna la presente relazione. 1.1.4. Obblighi di servizio pubblico
(OSP) e contratti di servizio pubblico (CSP) Il considerando
9 del regolamento indica che l’istituzione di pubblici servizi comportanti
determinati diritti ed obblighi per gli armatori interessati può essere
giustificata per garantire adeguati servizi di trasporto regolari verso, da e
tra le isole, sempreché non si effettuino discriminazioni basate sulla
cittadinanza o sulla residenza. L’articolo 4 del regolamento autorizza gli
Stati membri a “concludere contratti di servizio pubblico, o imporre
obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di
cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari
da, tra e verso le isole”, a condizione che tali obblighi siano imposti su
base non discriminatoria per tutti gli armatori dell’Unione. Una sentenza
della Corte del 2001 ha chiarito che l’articolo 4, paragrafo 1, deve essere
interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro di imporre un OSP a
talune compagnie di navigazione e contemporaneamente stipulare CSP con altre
compagnie di navigazione per la stessa linea o rotta al fine di garantire il
traffico regolare verso, da o tra le isole[16]. Ulteriori
chiarimenti sull’articolo 4 del regolamento sono stati forniti nel 2006. La
Corte ha ritenuto illegittima la legislazione spagnola che: (1) consentiva la
concessione di servizi di cabotaggio a un solo operatore per un periodo di 20
anni; (2) imponeva tra i criteri di attribuzione della concessione quello dell’esperienza
di trasporto maturata sulla rotta; e (3) consentiva di assoggettare a un OSP i
servizi di trasporto regolari tra i porti continentali[17]. Nel periodo di
riferimento gli sviluppi principali nelle legislazioni nazionali in materia di
servizio pubblico sono stati i seguenti. ·
La Grecia ha sostituito il sistema di
autorizzazione amministrativa con un regime di semplice dichiarazione (legge
3922/2011 del 4 marzo 2011 che modifica la legge 2932/2001). ·
La Spagna ha sostituito il regio decreto n.
1466/97 con il regio decreto n. 1516/2007 del 16 novembre 2007. Il nuovo
decreto fissa il quadro legislativo per le linee di cabotaggio marittimo
regolare e i servizi di interesse pubblico; tale quadro è stato completato dal
decreto 9/2009 del 27 gennaio 2009 del governo regionale delle Isole Canarie e
dalla legge 11/2010 del 2 novembre 2010 del governo regionale delle isole
Baleari. ·
La Francia ha introdotto sanzioni finanziarie
da comminare agli armatori che esercitano attività di cabotaggio con le isole
in caso di inosservanza degli obblighi di servizio pubblico (decreto del 18
settembre 2008). La situazione
riguardante gli OSP e i CSP è presentata sinteticamente nella tabella 3 del
documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente
relazione. 1.2. L’evoluzione
legislativa nei paesi dell’EFTA Il 1° gennaio
2005 la Norvegia ha introdotto una deroga all’obbligo di permesso di lavoro per
i marittimi extra SEE che prestano servizio su navi straniere adibite al
trasporto di merci o passeggeri tra i porti della Norvegia; tale obbligo è
stato però reintrodotto nel maggio 2010. L’obbligo di permesso di lavoro non si
applica ai cittadini SEE o ai cittadini extra SEE che prestano servizio a bordo
di navi registrate nel SEE. Come già
ricordato nella relazione precedente, le navi iscritte nel Registro navale
internazionale norvegese (NIS) non hanno accesso al cabotaggio. Le principali
disposizioni in materia di cabotaggio negli Stati membri UE e negli Stati EFTA
sono indicate sinteticamente nella tabella 4 del documento di lavoro dei
servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. 2. L’evoluzione
del mercato La Commissione
ha avuto difficoltà ad acquisire i dati necessari per l’elaborazione di questa
parte della relazione, perché gli strumenti statistici utilizzati per
monitorare il cabotaggio marittimo negli Stati membri diventano sempre più
scarsi e inattendibili. Come già segnalato nella relazione precedente sul
cabotaggio, gli Stati membri non raccolgono più dati statistici dettagliati
come quelli raccolti in passato. Inoltre, con la liberalizzazione del mercato è
diventato sempre più difficile per le amministrazioni nazionali registrare i
dati relativi al mercato. Di conseguenza, il monitoraggio statistico spesso
finisce per diventare un’attività interna degli operatori privati, che per
motivi legati alla tutela del segreto d’impresa sono restii a trasmettere i
dati alle autorità competenti. La Commissione
sta valutando l’elaborazione di una metodologia che consenta di raccogliere
dati statistici particolareggiati e tempestivi sul trasporto marittimo, ivi
compreso il cabotaggio. Questa parte
della relazione presenta l’evoluzione del traffico, comprese le tendenze
generali riguardanti il cabotaggio di merci (2.1.1) e passeggeri (2.1.2),
le quote di mercato dei primi e secondi registri (2.2) e la penetrazione di
navi battenti bandiera straniera (2.3). 2.1. L’evoluzione
del traffico 2.1.1. Il trasporto
di merci Sulla base dei
dati trasmessi dagli Stati membri in risposta al questionario della
Commissione, integrati dai dati Eurostat, nel periodo 2001-2007 il cabotaggio
marittimo di merci è stato generalmente stabile, con un continuo aumento dei
volumi in diversi paesi. Dal 2008, invece, gli effetti della crisi economica
hanno determinato una diminuzione del volume del traffico; questa tendenza è
risultata particolarmente evidente in Grecia e in Italia. In Spagna,
l’impatto della crisi si è avvertito soprattutto nel comparto del general
cargo, a causa della flessione dei consumi generali, e in quello delle
rinfuse solide, su cui ha pesato il rallentamento dell’edilizia. Come negli anni
precedenti, il cabotaggio di merci è dominato da Regno Unito (quota
elevata di rinfuse liquide), Spagna (proporzione elevata di general
cargo) e Italia (volume elevato di rinfuse liquide). Per quanto
riguarda i paesi EFTA, il volume di merci trasportate in Norvegia rimane
elevato, soprattutto per effetto del traffico di petrolio offshore (cfr.
tabella 1). I dati disponibili sulle categorie di merci trasportate sono
riportati nella tabella 5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione
che accompagna la presente relazione. Tabella
1: trasporto cabotiero di merci Volume totale (in milioni di tonnellate) || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 BE || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - BG || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - CY || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - DE || - || 8,4 || 8,4 || 8,4 || 7,8 || 7,2 || 7,9 || 8,1 || 6,9 || 6,3 DK* || 13,5 || 12,0 || 13,7 || 13,0 || 14,6 || 17,0 || 17,8 || 16,9 || 13,2 || 14,8 EE* || - || 0,4 || 0,5 || 0,7 || 0,5 || 0,3 || 0,7 || 0,2 || 0,1 || 0,2 EL* || 23,4 || 30,5 || 36,3 || 35,0 || 32,4 || 33,7 || 34,3 || 30,8 || 27,2 || 22,2 ES || 76,9 || 76,3 || 78,7 || 86,3 || 87,6 || 87,0 || 91,4 || 86,0 || 76,6 || 80,7 FI || 5,8 || 6,1 || 5,5 || 5,3 || 5,0 || 5,7 || 6,1 || 6,1 || 5,3 || 8,0 FR || 9,1 || 9,8 || 10,1 || 10,4 || 10 || 9,3 || 9,9 || 9 || 8,7 || 8,1 IE || - || - || - || - || 0,9 || 0,8 || 0,9 || 1,0 || 1,0 || 0,9 IT || 70,2 || 67,6 || 59,9 || 66,1 || 103,6 || 73,8 || 72,7 || 67,6 || 60,7 || 58,6 LT || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - LV || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - MT || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - NL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - PL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - PT* || 5,6 || 5,6 || 5,7 || 5,8 || 6,8 || 6,8 || 7,7 || 8,0 || 7,1 || 8,3 RO || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - SE || 12,2 || 11,6 || 11,9 || 11,3 || 13,1 || 11,4 || 12,5 || 12,1 || 9,9 || 11 SI || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - UK* || 105,8 || 102,6 || 96,4 || 95,7 || 97,0 || 88,7 || 88,0 || 84,6 || 79,6 || 71,3 IS || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - NO* || - || 46,7 || 45,0 || 46,2 || 46,7 || 49,0 || 48,2 || 46,2 || 44,0 || 42,5 * Fonte:
Eurostat. I dati Eurostat si riferiscono ai porti che movimentano più di 1
milione di tonnellate/anno. 2.1.2. Il trasporto di passeggeri Il cabotaggio
marittimo di passeggeri appare stabile, con numeri globali consolidati simili a
quelli registrati nelle relazioni precedenti. Per questo tipo di traffico non
sono stati registrati incrementi rilevanti; anche i movimenti stagionali
associati alla stagione turistica non sono significativi se esaminati nel
contesto dei dati complessivi. A causa della crisi economica, il numero di passeggeri
è diminuito negli ultimi tre anni (i dati della Spagna nel 2010 sono
tornati ai livelli registrati nel 2004- 2005, quelli della Grecia ai
livelli del 2001). Il cabotaggio
marittimo dei passeggeri presenta un grado di concentrazione elevato: i due mercati
principali sono la Grecia e l’Italia, seguite dalla Spagna.
La flessione del traffico passeggeri registrata in Danimarca in seguito
all’apertura del Grande Belt (collegamento fisso tra Copenaghen e la
terraferma) a partire dalla metà degli anni ‘90 sembra essersi ormai
stabilizzata su un numero di passeggeri più basso, che oscilla tra 8 e 9
milioni all’anno (cfr. tabella 2). Per i paesi EFTA
non sono disponibili dati statistici sul numero di passeggeri. Tabella 2:
trasporto cabotiero di passeggeri Passeggeri totali (in milioni) || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 BE || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - BG || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - CY || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 DE || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - DK* || 8,4 || 8,7 || 8,9 || 8,9 || 8,8 || 9,1 || 8,9 || 8,7 || 8,3 || 8,2 EE || - || - || - || - || - || - || 2,0 || 2,0 || 1,9 || 1,8 EL || 50 || 60 || 55 || 66 || 75 || 74 || 76 || 76 || 61 || 52 ES || 16,6 || 16,0 || 17,0 || 18,5 || 18,3 || 19,4 || 20,1 || 19,7 || 18,4 || 18,2 FI || 0,6 || 0,4 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5 FR* || 5,0 || 5,0 || 4,5 || 3,7 || 4,0 || 4,2 || 4,5 || 4,8 || - || - IE || - || - || - || - || - || - || 0,4 || 0,4 || 0,5 || 0,5 IT || 34,4 || 35,9 || 32,4 || 36,9 || 36,4 || 42,2 || 41,0 || 37,3 || 38,9 || 39,0 LT || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - LV || || - || - || - || - || - || - || - || - || - MT || 3,1 || 3,3 || 3,4 || 3,5 || 3,5 || 3,6 || 3,8 || 3,4 || 3,8 || 4,0 NL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - PL || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - PT* || 0,2 || 0,2 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,4 || 0,3 RO || - || - || - || - || - || - || -- || - || - || - SE || 1,3 || 1,4 || 1,4 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,6 || 1,5 || 1,6 || 1,7 SI || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - UK* || 4,0 || 4,2 || 4,1 || 3,7 || 3,2 || 3,1 || 3,3 || 3,1 || 3,0 || 3,1 * Fonte:
Eurostat. I dati Eurostat si riferiscono ai porti in cui transitano più di
200 000 passeggeri/anno. 2.2. Quote di mercato dei primi e dei
secondi registri Nel cabotaggio
di passeggeri, il primo registro è predominante. Solo la Spagna e il Portogallo,
che ammettono il trasporto cabotiero di passeggeri da parte di navi iscritte
nei rispettivi secondi registri, registrano una partecipazione marginale di tali
navi. Il ruolo dei
secondi registri tende ad aumentare nel cabotaggio di merci. In Italia,
in seguito alla semplificazione dei requisiti in materia di accesso al
cabotaggio fissati per le navi iscritte nel registro internazionale italiano si
potrebbe verificare un notevole incremento della partecipazione di tali navi al
cabotaggio di merci. Secondo le autorità italiane, tale tendenza probabilmente
proseguirà nel prossimo futuro. 2.3. La
penetrazione delle bandiere straniere La presenza di
navi non nazionali risulta evidente soprattutto nel cabotaggio di merci.
In Finlandia, la presenza di navi battenti bandiera di paesi SEE diversi
dalla Finlandia è aumentata dal 25% nel 2001 al 36% nel 2005 e al 47% nel 2010.
In Italia, la presenza di navi battenti bandiera di paesi SEE diversi
dall’Italia è aumentata nel cabotaggio continentale di merci, passando da circa
il 43% nel 2001 a quasi il 47% nel 2009. In Germania, in media più della
metà del totale delle merci è trasportato da navi SEE non tedesche: tale quota,
pari al 52% nel 2002, ha toccato quasi il 56% nel 2010. La prevalenza
delle bandiere nazionali rimane spiccata nel cabotaggio di passeggeri;
in questo contesto, un caso particolare è costituito dalla Grecia, dove
la quasi totalità del mercato è rappresentata da unità battenti bandiera
nazionale (delle circa 300 navi che esercitano il cabotaggio di passeggeri,
solo 4 battono bandiera non greca ma sono comunque di proprietà di armatori
greci). I dati
disponibili sono presentati nella tabella 6 del documento di lavoro dei servizi
della Commissione che accompagna la presente relazione. 3. Occupazione I dati
disponibili sull’occupazione nel cabotaggio marittimo sono molto scarsi. In Finlandia
e Portogallo nel 2005 si è registrata una lieve flessione del numero di
occupati nel cabotaggio marittimo (scesi da 1 697 nel 2000 a 1 562
nel 2005 in Finlandia, e da 167 nel 2000 a 149 nel 2005 in Portogallo)[18]. In Spagna,
il numero di marittimi impiegati su navi battenti bandiera spagnola adibite al
cabotaggio è diminuito del 49,5%, passando da 5 350 nel 2001 a 2 649
nel 2010, principalmente a causa della riduzione del numero di navi (piccole
unità da cabotaggio sono state sostituite da un numero minore di navi moderne
di stazza più elevata). A Malta,
le persone impiegate nel cabotaggio marittimo sono 240 (inclusi i marittimi) e
secondo le autorità maltesi le potenzialità di crescita del livello
occupazionale sono elevate: si stima che nei prossimi anni saranno impiegate
altre 500 persone. 4. Consultazione Per valutare l’impatto
del regolamento, nel 2009 e 2012 la Commissione ha consultato le
amministrazioni marittime degli Stati membri e altre parti interessate[19]. La consultazione
ha evidenziato che il mercato del cabotaggio è molto eterogeneo nell’UE. Dalle
comunicazioni pervenute nell’ambito della consultazione è emerso che il
regolamento sembra rispettare questa eterogeneità e le peculiarità
demo-geografiche degli Stati membri. A quanto
risulta, l’abolizione delle barriere all’accesso ai mercati del cabotaggio non
ha comportato un aumento rilevante del numero di armatori interessati a fornire
servizi di cabotaggio. Ciò può essere legato alle caratteristiche proprie del
mercato del cabotaggio che, con alcune eccezioni rappresentate da rotte di
grandissimo interesse commerciale[20]
è costituito da traffici passeggeri piuttosto modesti e volumi di merci
limitati. Inoltre, la posizione geografica spesso non conferisce alcun
vantaggio ai servizi marittimi rispetto ai trasporti terrestri, ad esempio
perché le navi sono soggette a requisiti tecnici specifici (come nel caso delle
navi impiegate nell’Europa settentrionale, che spesso devono essere resistenti
al ghiaccio). Inoltre, si fa
osservare che alcune compagnie armatoriali assicurano la propria presenza sui
mercati del cabotaggio di altri Stati membri attraverso l’acquisizione di quote
di compagnie armatoriali nazionali[21]
e non attraverso l’esercizio diretto di attività di cabotaggio. Le comunicazioni
pervenute hanno evidenziato che il regolamento è riuscito nell’intento di
istituire un quadro giuridico per i contratti di servizio pubblico (CSP) e gli
obblighi di servizio pubblico (OSP) e ha contribuito a garantire una maggiore
trasparenza nella loro attribuzione. Diverse
comunicazioni hanno sottolineato che le disposizioni del regolamento in materia
di OSP e CSP permettono alle amministrazioni pubbliche di negoziare con gli
armatori da una posizione di relativa forza, e offrono alle amministrazioni un
elemento di controllo sui livelli tariffari. A fronte di questo apprezzamento
generale, non si possono però non ricordare gli esempi di collegamenti con le
isole che risultano di scarso interesse commerciale. Secondo l’amministrazione
marittima greca, l’assenza di una concorrenza efficace su talune linee sembra
avere determinato in Grecia costi più elevati per la compensazione dell’adempimento
degli obblighi di servizio pubblico[22]. La consultazione
ha evidenziato che la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del
regolamento, che consente di applicare le disposizioni dello Stato ospitante
per le questioni relative all’equipaggio, ha un’importanza significativa per
diversi Stati membri. Le comunicazioni trasmesse hanno sottolineato che questa
deroga garantisce l’uguaglianza nelle condizioni di concorrenza. Tuttavia, la
Commissione ha constatato che le difficoltà di accesso alle disposizioni
legislative dello Stato ospitante in materia di equipaggio con cui si scontrano
gli armatori possono rappresentare un ostacolo all’ulteriore sviluppo del
cabotaggio con le isole. Infine, alcuni
dei soggetti interpellati nella consultazione hanno indicato che l’apertura del
mercato del cabotaggio sulle rotte commerciali in qualche caso ha accelerato l’ammodernamento
delle flotte e ha contribuito a migliorare la qualità dei servizi offerti. 5. Conclusioni 5.1. L’impatto della liberalizzazione Dal 1º gennaio
1999 la quasi totalità dei servizi di cabotaggio nell’Unione europea è
liberalizzata. Il mercato greco, che è stato l’ultimo a beneficiare di una
parziale protezione, è stato liberalizzato a partire dal 1º novembre 2002. Fino al 2007, il
mercato del cabotaggio marittimo è stato generalmente stabile e caratterizzato
da un aumento continuo del volume di merci e del numero di passeggeri
trasportati in diversi paesi. Dal 2008, invece, si è registrata una notevole
flessione a causa della crisi economica. Come negli anni
precedenti, il mercato in cui si registra il traffico merci più elevato è
quello britannico, seguito dal mercato spagnolo e da quello italiano. Le
rinfuse liquide continuano a occupare il primo posto fra le categorie di merci
trasportate. Per quanto
riguarda i passeggeri, la Grecia fa registrare il traffico più elevato, seguita
dall’Italia. La penetrazione
sui mercati nazionali di navi battenti bandiera non nazionale è aumentata nel
trasporto cabotiero di merci, mentre rimane limitata nel trasporto cabotiero di
passeggeri. Dalle
consultazioni effettuate dalla Commissione risulta evidente che la
liberalizzazione ha avuto un impatto complessivo modesto ma positivo, e in
alcuni Stati membri ha dato impulso all’ammodernamento delle flotte nazionali,
esposte ad un maggiore rischio di concorrenza. 5.2. Ulteriori azioni In seguito alle
consultazioni del 2009 e 2012 menzionate nella sezione 4 della presente
relazione e sulla base dell’esperienza pluriennale acquisita nell’attuazione
del regolamento, la Commissione ritiene che il regolamento risponda agli scopi
previsti e che non sia necessaria una sua revisione. Tuttavia, riconoscendo che
alcune delle questioni sollevate nelle comunicazioni pervenute testimoniano
problemi di interpretazione e attuazione, la Commissione ha emanato una nuova
comunicazione interpretativa sul cabotaggio marittimo in cui sono trattate tali
questioni[23]. Visto che i dati
statistici disponibili sul cabotaggio marittimo sono ormai carenti e che con il
completamento della liberalizzazione il mercato si è ormai stabilizzato, la
Commissione propone di presentare una nuova relazione sui progressi economici e
giuridici della liberalizzazione solo in caso di sviluppi significativi in questo
campo ma comunque entro il 2018, allo scopo di effettuare una valutazione
completa dell’impatto della liberalizzazione del cabotaggio marittimo in
Croazia, che fino al 31 dicembre 2014 beneficia di una deroga temporanea all’applicazione
di talune disposizioni del regolamento. [1] GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7. [2] Quarta relazione sull’attuazione del regolamento (CEE)
n. 3577/92 concernente l’applicazione del principio della libera circolazione
dei servizi al cabotaggio marittimo (1999-2000) del 24.4.2002, COM(2002) 203. [3] Conclusioni del Consiglio del 5.11.2002. [4] Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia,
Slovenia; cfr. anche nota 7. [5] Bulgaria e Romania. [6] Croazia. [7] Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e
Slovacchia non sono presi in considerazione nella relazione. [8] Consultrans (membro del consorzio guidato da ECORYS,
costituito nell’ambito di un contratto quadro), “Study in view of the
preparation of the 5th periodical report on the implementation of Regulation
No. 3577/92. Economic part 2001-2005” (“Studio in vista dell’elaborazione della
quinta relazione periodica sull’attuazione del regolamento n. 3577/92. Parte economica 2001-2005”), luglio 2007. Gomez- Acebo & Pombo
Abogados, “Study on the implementation of Council Regulation (EEC) No. 3577/92
applying the principle of freedom to provide services to maritime transport
within the Member States. Legal developments (2001-2005)”
(Studio sull’attuazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio
concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi
al cabotaggio marittimo. Sviluppi giuridici, 2001-2005), giugno 2007. [9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle
Regioni sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio
concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi
ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo)
del XX.4.2014, COM(2014) XXX. [10] Come ricordato nella relazione precedente, i registri “off-shore”
degli Stati membri non sono beneficiari del regolamento (ad esempio il registro
delle Antille olandesi, il registro dell’Isola di Man, i registri delle Bermuda
e delle Isole Cayman) perché il diritto dell’UE non si applica a tali
territori. [11] Causa C-288/02 Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica ellenica, Racc. 2004, pag. I-10071. [12] Causa C-456/04 Agip Petroli SpA contro Capitaneria di
porto di Siracusa e altri, Racc. 2006, pag. I-03395. [13] In Portogallo, a norma del decreto legge n. 7/2006 la
regola dello Stato ospitante si applica ai servizi regolari di trasporto di
merci in contenitori e di merci solide rientranti nella categoria general
cargo tra il continente e le isole di Madera e Azzorre. [14] In Grecia, tutte le questioni riguardanti l’equipaggio
delle navi che effettuano attività di cabotaggio con le isole sono soggette
alla regola dello Stato ospitante e disciplinate dalla legislazione greca. [15] In Bulgaria, a norma dell’articolo 4 dell’ordinanza n. 10
le navi di meno di 650 tonnellate lorde sono soggette alla normativa bulgara in
materia di equipaggio. [16] Causa C-205/99 Analir contro Administración General del
Estado, Racc. 2001, pag. I-1271. [17] Causa C-323/03 Commissione delle Comunità europee
contro Regno di Spagna, Racc. 2006, pag. I-2161. [18] Fonte: Consultrans. [19] Hanno contribuito alla presente relazione la Conferenza
delle regioni periferiche e marittime (CRPM), l’Associazione degli armatori
della Comunità europea (ECSA), l’Organizzazione europea dei porti marittimi
(ESPO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF). [20] Ad esempio, il trasporto cabotiero tra la Francia
continentale e la Corsica, effettuato in origine soltanto da SCNM, ha attirato
altri armatori: Corsica Ferries e nel 2010 Moby Lines. [21] Ad esempio, nel 2008 la compagnia armatoriale italiana
Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA ha accresciuto la propria quota di
partecipazione in Greek Minoan Lines S.A., divenendone così il principale
azionista. [22] In Grecia, il finanziamento pubblico per l’adempimento
degli obblighi di servizio pubblico, che aveva raggiunto 24 milioni di EUR
prima dell’attuazione del regolamento, ha superato i 100 milioni di EUR negli
anni dal 2009 al 2011, con un aumento di oltre il 400% su base annua rispetto
al 2000. [23] Cfr. nota 9.