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Document 52014DC0071
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the application of Council Regulation (EU) no 904/2010 concerning administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto
/* COM/2014/071 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto /* COM/2014/071 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO sull'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010
relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in
materia d'imposta sul valore aggiunto 1. Introduzione A norma dell'articolo 59 del regolamento n. 904/2010
del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di IVA,
entro il 1° novembre 2013, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione
del suddetto regolamento. La presente relazione è la prima dall'adozione e dall'entrata
in vigore del regolamento del Consiglio n. 904/2010. Quest'ultimo costituisce
una rifusione del precedente regolamento n. 1798/2003 del Consiglio e fornisce
agli Stati membri ulteriori strumenti per rafforzare la cooperazione
amministrativa a sostegno della lotta contro le frodi ai danni dell’IVA. Il regolamento di rifusione è stato elaborato in
modo da migliorare notevolmente il quadro giuridico che disciplina la
cooperazione amministrativa e costituire un importante strumento nella lotta
contro le frodi IVA. In particolare, il regolamento ha introdotto nuove
disposizioni in materia di: · qualità delle informazioni contenute nelle banche dati; · costituzione della rete Eurofisc per lo scambio multilaterale, rapido e
mirato di informazioni relative alle frodi IVA; · introduzione di un meccanismo di feedback; · accesso automatizzato alle banche dati di altri Stati membri. La Commissione sottolinea che la relazione
dovrebbe essere considerata un'opportunità di centralizzare l'esperienza degli
Stati membri per migliorare il funzionamento e l'utilizzo di tale dispositivo
(articolo 49, paragrafo 1). La presente relazione valuta il funzionamento
della cooperazione amministrativa nell'ambito dell'attuale quadro giuridico,
soffermandosi in particolare sull’analisi di due aspetti: in che misura si è
tenuto conto delle precedenti raccomandazioni volte a rafforzare la
cooperazione amministrativa e l’uso fatto delle disposizioni introdotte di
recente, al fine di valutare l’efficacia o meno di tali cambiamenti. La
relazione accenna anche ad alcune nuove idee nel settore della cooperazione
amministrativa in materia di IVA, quali gli audit congiunti. Va inoltre fatto rilevare che la presente
relazione non dovrebbe essere considerata soltanto come una panoramica sull'applicazione
del regolamento, bensì, soprattutto, come la base di un dialogo permanente e
strutturato fra la Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati
membri al fine di migliorare l'efficienza della cooperazione amministrativa in
materia di IVA, con l'obiettivo specifico di combattere in maniera più efficace
le frodi IVA. Va infine
sottolineato che la presente relazione rientra in un più ampio pacchetto di
documenti su questo argomento. Di recente, il 19
settembre 2013, la Commissione ha pubblicato uno studio volto a quantificare e
analizzare il divario dell’IVA. Nel 2011 tale divario è stato valutato per i 26
Stati membri pari a circa 193 miliardi, importo che corrisponde all'incirca al 18%
del gettito teorico dell’IVA, ovvero all'1,5% del PIL dei suddetti Stati
membri. Come è stato sottolineato nella relazione summenzionata, il valore del divario
IVA non dovrebbe essere associato direttamente alla frode e all'evasione, in
quanto il dato risente di semplici errori (statistici o di comunicazione) (ad
esempio nelle statistiche della contabilità nazionale) nonché di insolvenze
finanziarie e problemi relativi ai pagamenti. Tuttavia, come emerge chiaramente
anche da altri studi, le frodi IVA continuano a rappresentare un grave problema
per gli Stati membri. La presente
relazione giunge quindi al momento giusto, in quanto fornirà un quadro generale
dell’utilizzo che gli Stati membri fanno degli strumenti di cooperazione
amministrativa e di lotta contro le frodi IVA forniti loro dal regolamento in
esame. Oltre alla presente
relazione, la Commissione presenta un’ulteriore relazione sulle procedure di
riscossione e controllo dell’IVA, la cui pubblicazione da parte della
Commissione è prevista entro la fine di quest’anno a norma dell’articolo 12,
paragrafo 3, del regolamento n.1553/89 del Consiglio (la cosiddetta “relazione a
norma dell’articolo 12”). Lo studio sul
divario dell’IVA, unitamente alle due relazioni della Commissione, consente di
tracciare un quadro generale del problema tuttora rappresentato dalle frodi ai
danni dell’IVA nell’UE, prendendo anche in esame sia il modo in cui gli Stati
membri affrontano questo problema transfrontaliero con gli strumenti loro
offerti dalla normativa dell’UE sulla cooperazione amministrativa in materia di
IVA, sia le procedure di riscossione e controllo dell’IVA adottate negli Stati
membri. Ciò consentirà agli Stati stessi di valutare i rischi e individuare le
opportunità di migliorare i propri sistemi di controllo e riscossione dell’IVA. Infine, la presente relazione non può essere
disgiunta dal più ampio contesto della strategia coordinata volta a migliorare
la lotta contro le frodi IVA esposta nella precedente comunicazione della
Commissione su questo argomento[1], nonché nella comunicazione della Commissione sul futuro dell’IVA: verso
un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato
unico[2].
In quest’ultimo documento, l’azione n. 14 indica che la Commissione garantirà e
controllerà la piena attuazione delle misure di lotta alla frode e presenterà
una relazione sulla loro efficacia e sulla necessità di ulteriori azioni nel 2014.
Analogamente, l’azione n. 16 fa riferimento alla possibilità di costituire
un gruppo transfrontaliero di revisori dell’UE al fine di facilitare e
migliorare i controlli multilaterali transfrontalieri, mentre l’azione n. 19 afferma
che la Commissione continuerà a seguire l’attività di Eurofisc e a incoraggiare
gli Stati membri a sviluppare ulteriormente questo strumento per cercare di
individuare i nuovi meccanismi di frode o per impedirne l’espansione. 2. Fonti di informazione utilizzate
per la valutazione dell’applicazione del regolamento n. 904/2010 Poiché la presente relazione dovrebbe riflettere l’uso
pratico dei diversi strumenti di cooperazione amministrativa e di lotta alle
frodi IVA compiuto dalle autorità fiscali nazionali, la valutazione poteva essere
effettuata soltanto sulla base di contributi sostanziali forniti dagli Stati
membri. Prima di procedere alla stesura della presente
relazione, pertanto, la Commissione ha ritenuto che la modalità migliore per
raccogliere le informazioni necessarie per una valutazione completa della
cooperazione amministrativa nel quadro del nuovo regolamento fosse quella di
utilizzare un questionario indirizzato agli Stati membri. Il documento
di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione
fornisce una panoramica e un’analisi dettagliate delle risposte fornite dagli
Stati membri al questionario[3].
Agli Stati membri è stata inoltre offerta
l’opportunità di elaborare ulteriormente alcune delle risposte al questionario
e, più in generale, di esprimere la loro opinione sul funzionamento della
cooperazione amministrativa in materia di IVA e su possibili ulteriori
miglioramenti. Soltanto uno Stato membro, tuttavia, si è dimostrato interessato
ad approfondire questo argomento con la Commissione. La Commissione ha raccolto informazioni anche nel
corso delle discussioni sulla cooperazione amministrativa e la lotta
contro le frodi fiscali svoltesi durante numerose riunioni del gruppo di
esperti sulla strategia di lotta contro la frode fiscale (ATFS), nelle riunioni
del comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC), nonché nelle
relazioni annuali della rete Eurofisc. Un’altra interessante fonte di informazione è
rappresentata dalle statistiche annuali trasmesse dagli Stati membri a
norma dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. In particolare,
si è tenuto conto delle informazioni relative alle statistiche per il 2011 e il
2012 per trarre alcune conclusioni. 3. Risultati principali 3.1. Scambio di informazioni su
richiesta (articoli 7 - 12) 3.1.1. Problemi individuati dalla
relazione precedente La precedente relazione sul funzionamento della
cooperazione amministrativa[4]
individuava una serie di problemi relativi agli scambi di informazioni. Si
trattava di problemi esistenti nello Stato membro interpellato, ma evidenziati
dallo Stato membro richiedente, relativi all’individuazione dell’ufficio
centrale di collegamento (CLO), alla mancanza di tempestività delle risposte e all’assenza
di una notifica dei ritardi nel rispondere alle richieste di scambio di
informazioni rispetto alle scadenze previste. Il fattore chiave per un efficace scambio
d’informazioni è l’esistenza, in ciascuno Stato membro, di un efficiente
sistema procedurale e di gestione interna, atto a garantire il trattamento
adeguato e tempestivo delle suddette richieste di informazioni. Sembra non vi sia più alcun problema per quanto
riguarda l’individuazione dei punti di contatto nell’ufficio centrale di
collegamento o la descrizione delle competenze di ciascun ufficio di
collegamento. Resta tuttavia il fatto che le informazioni pertinenti
disponibili sul sito web del CIRCABC (Communication and Information Resource
Centre for Administrations, Businesses and Citizens, Centro risorse di
comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini) devono
essere aggiornate costantemente. Per quanto concerne la tempestività delle risposte
e la procedura di notifica, sembra che molti Stati membri non siano ancora in
grado di fornire le risposte entro il termine previsto e che gli Stati membri
richiedenti vengano informati raramente delle ragioni della mancata risposta.
Dalle statistiche risulta che il numero aggregato delle risposte tardive ha
raggiunto un livello inaccettabile (43% circa). La gravità del problema varia fra
gli Stati membri, ma occorre migliorare la situazione complessivamente, tenendo
conto, in particolare, dei suggerimenti forniti dagli stessi Stati membri
(l’argomento è trattato ulteriormente al punto 3.1.3). La Commissione ritiene che spetti agli Stati
membri adottare provvedimenti in materia. In alcuni Stati membri i ritardi
nelle risposte possono provocare gravi problemi se è previsto un termine
legalmente vincolante per condurre gli audit o se le informazioni sono richieste
urgentemente, ad esempio nei casi di frode o quando è previsto un termine per
l’accertamento fiscale. Per coadiuvare gli Stati membri nel migliorare gli scambi di
informazioni sono stati elaborati nuovi formulari elettronici. I nuovi formulati
sono ormai stati introdotti e la Commissione si attende che essi aiutino le
amministrazioni tributarie a trattare le richieste con maggiore celerità. Inoltre, la possibilità introdotta di recente che
le autorità competenti degli Stati membri abbiano accesso automatizzato ad alcuni
tipi di informazioni disponibili nelle banche dati di altri Stati membri,
dovrebbe, da un lato, ridurre considerevolmente il numero di richieste di informazioni
“standard” e, dall’altro, agevolare e velocizzare la cooperazione
amministrativa, rendendo in tal modo disponibili tempo e risorse per le
indagini approfondite necessarie per le richieste più complesse. 3.1.2. Richieste di informazioni e di
indagini amministrative (articolo 7) L’articolo 7 del regolamento del Consiglio (UE) n.
904/2010 prevede la possibilità che gli Stati membri si inviino reciprocamente
richieste di informazioni e richieste di indagini amministrative. Nella maggior parte degli Stati membri, quasi
tutte le richieste di informazioni hanno dato luogo a un’indagine
amministrativa. Sembra che venga fatto un buon uso delle buone prassi[5] approvate dallo SCAC per
evitare che ciò comporti oneri amministrativi indebiti. Solo in pochissimi casi
la richiesta di avviare un’indagine amministrativa è stata respinta. Vi sono alcune specifiche e valide ragioni per cui
un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 7 del regolamento può
risultare più difficile da condurre per un’autorità tributaria rispetto a
un’indagine amministrativa interna, ad esempio in quanto mancano informazioni
pertinenti e chiare nella richiesta ai sensi dell’articolo 7 o perché la
richiesta deve essere tradotta. Questi fattori possono comportare notevoli
ritardi nel rispondere alle richieste. La Commissione, tuttavia, ritiene che almeno il
problema della traduzione verrà risolto ampiamente con l’introduzione dei nuovi
formulari elettronici applicabili a partire da luglio 2013, in cui la maggior
parte delle informazioni può essere fornita in campi fissi. 3.1.3. Termine per la comunicazione
di informazioni (articoli 10 - 12) Il termine per la comunicazione delle informazioni
è fissato dagli articoli 10 - 12 del regolamento 904/2010. Il lasso di tempo
previsto è di 3 mesi o 1 mese. Al fine di combattere in modo efficace le frodi ai
danni dell’IVA e di assicurare un’adeguata riscossione dell’IVA, è importante
che lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sia il più possibile rapido. Nella precedente relazione, tutti gli Stati membri
avevano dichiarato di disporre di un sistema di controllo tramite Intranet o
altro software specifico per dare seguito alle richieste; di solito è il CLO a
monitorare la procedura. Tuttavia, gli ultimi dati statistici pervenuti
dagli Stati membri indicano chiaramente che la maggior parte degli Stati membri
ha ancora difficoltà nel rispettare i termini per tutte le richieste e che essi
sono ben consapevoli delle carenze di tipo procedurale e amministrativo
interno. Alcuni Stati membri hanno adottato o intendono adottare misure
concrete per migliorare la puntualità delle proprie risposte. La conclusione che il mancato rispetto dei termini
previsti nel rispondere alle richieste di informazioni sia dovuto a fattori
interni (quali ad esempio la mancanza di risorse) era già emersa nella
precedente relazione sul funzionamento del dispositivo di cooperazione
amministrativa. Il regolamento di refusione ha introdotto alcuni nuovi elementi
basati sui suggerimenti formulati allora per far fronte a tali carenze, quali ad
esempio la concessione dell’accesso diretto ad alcuni dati contenuti in banche
dati nazionali, ma resta comunque il fatto che il problema deve essere
affrontato a livello di responsabili di gestione negli Stati membri. Ciò
potrebbe essere fatto, ad esempio, sensibilizzando i funzionari locali sulla
necessità di trattare con priorità le suddette richieste nella loro
programmazione, rivolgendosi direttamente ai punti di contatto in altri Stati membri
per risolvere i problemi o valorizzando gli sforzi compiuti dai funzionari
locali nelle valutazioni del lavoro da essi svolto, ecc. Una delle principali caratteristiche delle frodi
carosello è la rapidità delle transazioni e la scomparsa degli operatori dopo
che è stata effettuata un’acquisizione intracomunitaria. Di conseguenza, uno
scambio di informazioni rapido ed efficiente è essenziale per bloccare tali
frodi. La Commissione ritiene che il rispetto dei termini
imposti dal regolamento sia un punto fondamentale al quale le amministrazioni
tributarie devono conformarsi. Alcuni Stati membri sono chiaramente in ritardo.
Il successo della cooperazione amministrativa dipenderà inevitabilmente da un’inversione
di tendenza in questo ambito e dall’intensificazione degli sforzi da parte
degli Stati membri per fornire risposte accurate e puntuali alle richieste di informazioni
provenienti dai loro colleghi di altri Stati membri. Al fine di coadiuvarli nel
raggiungimento di questo obiettivo, la Commissione intende esaminare
ulteriormente la questione con gli Stati membri e, se necessario, a livello bilaterale
con le singole amministrazioni tributarie. La Commissione ritiene che gli Stati membri debbano adottare
provvedimenti urgenti per assicurare che le loro procedure interne garantiscano
risposte puntuali alle richieste di informazioni. 3.2. Scambi di informazioni senza
preventiva richiesta (articoli 13-15) L’elenco delle categorie che rientrano nello
scambio di informazioni senza preventiva richiesta è stato ridotto nel nuovo
regolamento di esecuzione n. 79/2012 della Commissione[6]. Pertanto l’articolo 2 di
tale regolamento prevede attualmente soltanto 2 categorie di informazioni che dovrebbero
essere oggetto di scambio automatico, consentendo tuttavia agli Stati membri di
astenersi dalla partecipazione a tale scambio automatico di informazioni. Il
fatto che l’elenco sia stato ridotto comporta anche che le informazioni che
rientrano nelle categorie rimaste sono considerate da tutti gli Stati membri informazioni
importanti, per le quali lo scambio automatico di informazioni è
utile/necessario al fine di garantire una riscossione e un controllo adeguati dell’IVA.
È quindi evidente che gli Stati membri dovrebbero astenersi dallo scambio di
alcune informazioni soltanto in casi eccezionali e debitamente giustificati. A norma dell’articolo 4 - notifiche ricevute da
Stati membri - una minoranza si astiene dalla partecipazione allo scambio
automatico di informazioni su soggetti passivi non stabiliti in quanto ha
difficoltà tecniche nel recuperare queste informazioni o ritiene che la
raccolta di tali informazioni comporti oneri amministrativi sproporzionati. Queste informazioni sono considerate utili perché
integrano i dati che dovrebbero essere scambiati nel quadro della direttiva sul
rimborso dell’IVA. Inoltre, le informazioni riguardanti soggetti passivi non
stabiliti sono anch’esse rilevanti ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dello stesso “articolo 4 – notifiche”, dieci
Stati membri si astengono dalla partecipazione allo scambio automatico di
informazioni sui mezzi di trasporto nuovi (in particolare le automobili),
perché ritengono che tali informazioni non siano disponibili né vengano raccolte
o che la raccolta di tali informazioni comporterebbe l’imposizione di nuovi
obblighi ai contribuenti o un aumento inaccettabile degli oneri amministrativi
o finanziari. Tuttavia, come già accennato sopra, lo scambio di
entrambi i tipi di informazioni è estremamente utile e necessario per gli Stati
membri al fine di assicurare una corretta imposizione fiscale e di combattere
le transazioni fraudolente, in particolare nel settore dei nuovi mezzi di
trasporto. Tali informazioni non possono essere ottenute a livello nazionale e
le informazioni trasmesse da altri Stati membri in cui hanno sede i fornitori sono
di fondamentale importanza. Sebbene l’articolo 14 consenta agli Stati membri di
astenersi da questo scambio automatico di informazioni in casi debitamente motivati,
alcuni Stati membri non hanno motivato la propria astensione. Poiché la maggior parte degli Stati membri ritiene
che le informazioni ricevute siano utili e proficue in pratica, sia ai fini
dell’analisi dei rischi che del controllo, la Commissione è dell’opinione che
gli Stati membri debbano attuare procedure efficienti per raccogliere i dati
relativi alle diverse categorie e non astenersi dalla partecipazione a questo
scambio automatico. La questione è stata già menzionata nella relazione della
Corte dei conti del 2008 sul funzionamento della cooperazione amministrativa.[7] Agli Stati membri che
non sono in grado di raccogliere le informazioni su mezzi di trasporto nuovi si
raccomanda di familiarizzarsi con le buone prassi adottate in altri Stati
membri attivi in questo ambito, come ad esempio il Belgio che si è offerto di
condividere con gli altri Stati membri le proprie esperienze sulla raccolta di
informazioni su queste transazioni. La Commissione deplora che alcuni Stati membri continuino ad astenersi dalla
partecipazione allo scambio di queste informazioni, considerando in particolare
che l’elenco dei dati oggetto dello scambio in questione è stato notevolmente
ridotto. 3.3. Feedback (secondo la
descrizione di cui all’articolo 16) Il feedback è una nuova misura introdotta tramite
il regolamento nel 2012 su richiesta specifica di numerosi Stati membri. Questi
ultimi ritengono che il feedback aiuterà i responsabili della gestione
nell’affrontare le carenze procedurali e nel motivare i controllori fiscali a
migliorare la qualità delle informazioni scambiate. La maggior parte degli Stati membri, tuttavia, non
si è avvalsa del meccanismo di feedback nel 2012, il primo anno di attuazione. Tutti gli Stati membri sono concordi nel ritenere
che il feedback non dovrebbe essere richiesto sistematicamente bensì soltanto caso
per caso, al fine di mantenere entro limiti accettabili il lavoro supplementare
che comporta questo strumento. La maggior parte degli Stati membri è comunque
dell’opinione che sia troppo presto per trarre qualsiasi conclusione definitiva
in merito all’efficacia e alla qualità dei feedback. Alcuni Stati membri hanno constatato
un effetto positivo sulla motivazione del personale e un aumento delle
informazioni spontanee. A questa conclusione è giunto anche il gruppo di
esperti[8]
che ha condotto un esercizio di brainstorming sui vantaggi di istituire un
meccanismo di feedback e ha ritenuto che il feedback potrebbe svolgere una
funzione utile nel motivare i funzionari preposti agli audit e nello stimolare
un maggior livello di scambio spontaneo di informazioni. Gli Stati membri che utilizzano lo strumento del
feedback riferiscono che le informazioni ricevute potrebbero avere effetti
positivi sui controlli IVA e sul gettito fiscale. Nel contesto della buona cooperazione
amministrativa e delle buone prassi il feedback andrebbe incoraggiato, poiché è
il modo migliore di informare i funzionari tributari dell’altro Stato membro
che le informazioni da essi trasmesse sono state proficue e che i loro sforzi
supplementari hanno condotto a un risultato positivo o, per lo meno, sono state
utili allo Stato membro richiedente. La Commissione si compiace inoltre nel constatare che
alcuni Stati membri forniscono un feedback spontaneamente, non soltanto su
richiesta, anche nei casi in cui le informazioni ottenute dagli altri Stati
membri si sono dimostrate utili a livello nazionale. Ciò è indice di un
atteggiamento positivo da parte di tali Stati membri su come dovrebbe
funzionare la cooperazione transfrontaliera. Poiché il feedback è importante per migliorare l’efficienza degli
scambi di informazioni, gli Stati membri devono aumentare il ricorso a questo
meccanismo e far sì che tale feedback sia fornito ogni volta che viene
richiesto nonché fornire un feedback anche nei casi in cui non viene richiesto,
ma potrebbe essere utile per gli altri Stati membri. Al fine di raggiungere tale obiettivo, i responsabili della gestione
dovrebbero migliorare la formazione dei controllori fiscali affinché diventino
consapevoli dell’importanza di fornire feedback e dello scambio spontaneo di
informazioni sugli sforzi profusi dagli altri Stati membri per la riscossione
dell'imposta. 3.4. Archiviazione e scambio di
informazioni specifiche per le transazioni CI (articoli 17-24) 3.4.1. La banca dati VIES Le disposizioni relative alla banca dati VIES sono
state modificate al fine di aumentare la quantità e qualità delle informazioni
archiviate e scambiate. È stato compilato un nuovo elenco di informazioni che
devono essere archiviate ed elaborate. Alcune delle informazioni, tuttavia,
dovranno essere rese disponibili solo a decorrere dal 2015. La maggior parte degli Stati membri è generalmente
soddisfatta degli scambi; vengono menzionati il calo del numero di correzioni
retroattive e discrepanze, gli aggiornamenti più rapidi e la maggiore
affidabilità dei dati sul volume di affari. Inoltre, la riduzione dei termini per
la presentazione e la trasmissione degli elenchi riepilogativi ha accelerato lo
scambio di informazioni, fornendo in tal modo all’amministrazione tributaria un
importante vantaggio. In passato, la non validità dei numeri di
identificazione IVA e i ritardi nella correzione dei dati venivano spesso
citati fra le cause dei problemi riguardanti la qualità delle informazioni
contenute nella banca dati. Nella relazione precedente della Commissione si
afferma che l’aggiornamento frequente, che dovrebbe effettuato quotidianamente,
migliora la qualità delle informazioni contenute nella banca dati. La grande
maggioranza degli Stati membri applica ora un sistema di aggiornamento quotidiano. Sebbene la maggior parte degli Stati membri che
valutano la qualità e l’affidabilità sia generalmente soddisfatta dei
cambiamenti attuati con il regolamento di rifusione, sembrano comunque
permanere discrepanze e continuano ad essere apportate correzioni retroattive
ai dati VIES. La Commissione fa rilevare che, in generale, le
amministrazioni tributarie non dispongono di dati pertinenti o esatti sul
numero di discordanze. Resta da stabilire se i controlli di qualità degli Stati
membri siano adeguati per migliorare l’affidabilità della banca dati VIES. Per quanto riguarda la cancellazione retroattiva
dei numeri di identificazione IVA, la Commissione ribadisce quanto è stato già
sottolineato in numerose occasioni, ossia che tali pratiche mettono a repentaglio
la certezza giuridica per gli operatori e andrebbero evitate. Il regolamento stabilisce
chiaramente che gli Stati membri devono mantenere aggiornate le proprie banche
dati; l’affidabilità delle informazioni è essenziale ai fini della credibilità
del sistema VIES. La Commissione raccomanda, pertanto, che tutti gli Stati membri
introducano misure volte a mantenere aggiornata la banca dati VIES. Ciò, unitamente
alla riduzione dei termini, consentirà di ottenere un sistema VIES affidabile e
aggiornato, in grado di fornire i dati sulle transazioni intracomunitarie nel
più breve tempo possibile. 3.4.2. Accesso automatizzato alle
banche dati Il regolamento prevede attualmente che le autorità
competenti abbiano accesso automatizzato ad alcune informazioni detenute in
banche dati di altri Stati membri. Lo scopo di tale accesso automatizzato è
ridurre il numero di richieste che devono essere trattate dallo Stato membro
interpellato e fornire accesso più rapido ai dati richiesti. Gli Stati membri hanno attuato in modi diversi
tali disposizioni: alcuni estraggono i dati richiesti da banche dati esistenti
mentre altri hanno creato una banca dati ad hoc; i due sistemi sono utilizzati
in proporzioni più o meno uguali dagli Stati membri. Non è possibile stabilire,
tuttavia, se la maggior parte degli Stati membri mostri una chiara preferenza
per l’utilizzo di banche dati esistenti o meno. Occorre inoltre tenere presente
che considerazioni economiche o altre limitazioni tecniche possono influire
sulla decisione di un particolare Stato membro di fare uso di banche dati
esistenti. E’ comunque importante rilevare che tutti gli
Stati membri sono tenuti a fornire accesso automatizzato alle autorità
competenti di tutti gli altri Stati membri ai dati di cui all’elenco dell’articolo
21, paragrafo 2 del regolamento 904/2010 alle condizioni stabilite
nell’articolo. È ancora presto per delineare un quadro attendibile dell’uso fatto
di questo strumento in quanto è stato attuato solo dal 1° gennaio 2013. La Commissione verificherà la corretta applicazione dell’accesso
automatizzato e fornirà maggiori dettagli sull’utilità ed efficacia di questo
strumento in una futura relazione. 3.5. Presenza di funzionari in
uffici amministrativi e partecipazione a indagini amministrative in un altro
Stato membro (articolo 28) La precedente relazione evidenziava una serie di
problemi nell’uso di questo strumento. Le statistiche presentate annualmente indicano che
l’uso pratico di questo strumento è limitato, sebbene continui a essere
considerato uno strumento utile, in particolare nelle regioni frontaliere. Gli
ostacoli, rappresentati per lo più da problemi che devono essere affrontati a
livello nazionale (quali lo sviluppo di competenze linguistiche, risorse umane,
procedure interne) sono gli stessi già menzionati nella relazione precedente. Le ragioni principali e ricorrenti di tale uso
limitato sono state la mancanza di una base giuridica nazionale che consenta la
partecipazione a indagini nazionali, condizioni specifiche nazionali che
ostacolano il ricorso allo strumento e problemi linguistici. La grande maggioranza degli Stati membri consente
ai funzionari di altri Stati membri di accedere agli uffici
dell’amministrazione tributaria e di partecipare alle indagini amministrative,
qualora siano rispettate le condizioni riportate dall’articolo 28. I problemi di bilancio dovuti alle risorse
finanziarie limitate saranno affrontati nell’ambito del nuovo programma
Fiscalis 2020, che prevede fondi per finanziare tali visite in altri Stati
membri. È inoltre necessaria un’azione di sensibilizzazione dei funzionari
riguardo all’uso potenziale di questo strumento. Gli Stati membri dovrebbero
promuoverne l’utilizzo a livello nazionale, pubblicizzandone i vantaggi.
Potrebbero inoltre trarre beneficio dalle esperienze positive compiute da altri
Stati membri nell’utilizzo di questo strumento. Nel caso in cui dovessero sorgere difficoltà
nell’organizzare un evento di cui all’articolo 28, gli Stati membri dovrebbero cercare
di risolverlo a livello bilaterale. L’utilizzo di questo strumento può essere
ulteriormente migliorato, visto che un numero significativo di Stati membri
continua a non usarlo frequentemente. La collaborazione nell’ambito di un
controllo multilaterale che preveda anche la presenza presso la sede del
contribuente può consentire un notevole risparmio di tempo (compreso il tempo
del contribuente), in quanto le questioni possono essere risolte attraverso la
reciproca cooperazione. La Commissione si augura che in futuro questo strumento venga
utilizzato più frequentemente. 3.6. Controlli simultanei – controlli
multilaterali (articoli 29-30) 3.6.1. Organizzazione dei controlli
multilaterali (CML) Gli Stati membri riconoscono il valore aggiunto di
questo strumento. Sono soddisfatti dell’istituzione della piattaforma CML e
della guida sui CML. Il numero di CML avviati annualmente è rimasto invariato.
Fra le ragioni addotte dagli Stati membri per motivare il numero piuttosto
basso di CML vi sono la difficoltà di inserire iniziative di CML nei piani
annuali di programmazione degli audit, la mole di lavoro supplementare per i
funzionari locali privi di esperienza e la difficoltà di convincere i
responsabili della gestione che vale la pena di investire in audit che
potrebbero presentare un vantaggio solo per l’altro Stato membro interessato. 3.6.2. La comunicazione fra i servizi
preposti ai CML e gli altri servizi Nella precedente relazione si rilevava che vi
erano ancora margini per migliorare la comunicazione fra i coordinatori dei CML
e gli altri servizi (ad esempio l’ufficio centrale di collegamento e le unità
di lotta contro la frode fiscale), eventualmente adattando le procedure
esistenti relative ai CML al fine di consentire una reazione più rapida e meno
burocratica in specifici casi di frode. In generale, gli Stati membri hanno istituito
canali di comunicazione adeguati fra le unità/persone che si occupano di
prevenzione delle frodi e le unità di coordinamento/i coordinatori dei CML. Le
modalità di organizzazione di tale comunicazione dipendono in ampia misura
dall’organizzazione amministrativa dell’amministrazione tributaria presso gli
Stati membri interessati; possono variare da contatti diretti all’interno dello
stesso servizio a contatti fra servizi separati in una struttura decentrata. Gli Stati membri sono consapevoli che un sistema prestabilito
di comunicazione diretta fra l’unità che coordina i controlli multilaterali e
l’unità che si occupa di controllo e lotta contro le frodi ha un valore
aggiunto, in quanto interviene tempestivamente nei casi di frode. Per ciò che concerne l’interazione con Eurofisc,
le informazioni mirate fornite dalla rete Eurofisc potrebbero essere utili ai
fini dell’avvio dei controlli multilaterali. L’accesso alla rete Eurofisc è di
competenza esclusiva del funzionario di collegamento Eurofisc, ma le
informazioni che il funzionario ritiene utili ai fini dei controlli
multilaterali potrebbero essere trasmesse al coordinatore dei CML. La
cooperazione fra Eurofisc e il coordinamento dei CML potrebbe essere definita
in un protocollo. Recentemente, un gruppo di progetto[9] ha formulato alcune raccomandazioni
volte a intensificare l’uso di questo strumento, anche nel settore delle accise.
In alcune di queste raccomandazioni si sottolinea altresì la necessità di una
più stretta cooperazione fra amministrazioni doganali e tributarie negli Stati
membri in cui le due imposte sono gestite da settori diversi della pubblica
amministrazione. Il Belgio ha istituito un progetto pilota per costituire un team di
analisi rapida a livello europeo al fine di rispondere ad allerte precoci e
ricostruire la catena fraudolenta globale delle transazioni. Potrebbe trattarsi
di un’utile fonte di informazioni per i controlli multilaterali. Il progetto
pilota belga, predisposto per intensificare la lotta alle frodi IVA, sarà
discusso ulteriormente nell’ambito della piattaforma Eurofisc. I controlli multilaterali e la presenza di funzionari
presso gli uffici amministrativi di altri Stati membri sono strumenti che dovrebbero
essere utilizzati più frequentemente dagli Stati membri, in particolare in
quanto i costi relativi al loro utilizzo d’ora in poi potranno (continuare a)
essere finanziati attraverso il programma Fiscalis. È difficile comprendere la
ragione per cui l’utilizzo dello strumento dei controlli multilaterali sia
ancora piuttosto limitato e si sia persino ridotto negli ultimi anni,
nonostante siano comprovati i benefici che esso può apportare a tutti gli Stati
membri interessati. Gli Stati membri dovrebbero stanziare maggiori risorse per l’utilizzo
di questo strumento e tutti gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al fine di
avviare o partecipare attivamente a tali controlli multilaterali. Per il 2014
si dovrebbe poter raggiungere un numero di controlli multilaterali pari a circa
75, tenendo conto che ciò corrisponderebbe a una media all’incirca di soli 3
controlli multilaterali per ciascuno Stato membro. 3.6.3. Un possibile approccio futuro:
gli audit congiunti L’OCSE definisce un audit congiunto quello in cui due
o più paesi si uniscono a formare un singolo gruppo di audit per esaminare una
o più questioni/ una o più operazioni di uno o più soggetti passivi (sia
persone giuridiche che persone fisiche) che svolgono attività commerciali transfrontaliere,
includendo eventualmente operazioni transfrontaliere che coinvolgono società
affiliate organizzate nei paesi partecipanti, e in cui i paesi hanno un
interesse comune o complementare; in cui il contribuente presenta congiuntamente
le spiegazioni e le informazioni richieste ai suddetti paesi; il gruppo di
audit comprenderà rappresentanti delle autorità competenti di ciascun paese[10]. Soltanto tre Stati membri hanno avuto esperienze di
audit congiunti corrispondenti alla definizione summenzionata. Uno Stato membro
ha condotto audit congiunti con un paese terzo mentre i Paesi Bassi e il Regno
Unito hanno intrapreso un progetto pilota in questo settore. Da queste
esperienze piuttosto limitate si è potuto rilevare che le responsabilità, il
coordinamento, le competenze e i limiti del team di audit congiunto sono
fissati in accordi (bilaterali) sull’assistenza amministrativa reciproca e lo
scambio di informazioni in materia fiscale. Gli Stati membri hanno fornito risposte alquanto divergenti
alla domanda in cui si chiedeva se gli audit congiunti potessero essere uno
strumento utile in confronto, ad esempio, ai controlli multilaterali in
determinate situazioni. La maggior parte degli Stati membri ritiene che restino
ancora insolute troppe questioni di tipo giuridico e organizzativo (quali, ad
esempio, la mancanza di basi giuridiche, procedure nazionali non idonee a tal
fine, giurisdizioni separate, autorizzazione da parte del soggetto passivo) per
poter stabilire se gli audit congiunti condotti da un singolo team di audit
possano essere, in taluni casi, più efficienti rispetto ai controlli
multilaterali. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno segnalato che gli
audit congiunti potrebbero essere efficaci quando è necessario uno scambio di
informazioni rapido, in particolare nei casi di imposizione diretta in cui
potrebbero essere coinvolte aziende di dimensioni molto grandi con affiliate (ad
esempio nel caso di prezzi di trasferimento). Gli Stati membri che hanno avviato un progetto
pilota devono ancora verificare se un singolo team di audit possa accelerare la
comprensione comune delle questioni all’esame (ad esempio, il chiarimento di
incertezze su questioni fiscali internazionali, una migliore valutazione dei
rischi fiscali internazionali, la gestione più efficiente dei rischi a livello transfrontaliero)
dimostrandosi meno oneroso sia per le amministrazioni che per i contribuenti, poiché
è previsto un solo audit con un solo risultato. Sebbene la grande maggioranza degli Stati membri
non abbia alcuna esperienza nell’ambito degli audit congiunti, sembra che essi non
obiettino all’idea, almeno in linea di principio (in particolare nell’ambito
dell’imposizione diretta). Le numerose questioni giuridiche e organizzative ancora irrisolte
potrebbero essere ulteriormente discusse in un gruppo di progetto Fiscalis, sulla
scorta delle esperienze esistenti e del progetto pilota attualmente organizzato
da due Stati membri. Sulla base degli esiti ottenuti, la Commissione potrebbe
presentare una proposta al fine di creare una base giuridica per l’utilizzo di
questo strumento a livello dell’UE. 3.7. Informazione dei soggetti
passivi (articoli 31-32) Al fine di aumentare la certezza giuridica per gli
operatori commerciali, questi ultimi possono ottenere conferma della validità
del numero di identificazione IVA (numero IVA) in alcuni Stati membri, a condizione
che essi forniscano il proprio numero di identificazione IVA. Il sistema di scambio di informazioni in materia
di IVA (VIES) è stato istituito molti anni fa dagli Stati membri, con l’assistenza
della Commissione, allo scopo di fornire informazioni ai soggetti passivi.
Finora tutti gli Stati membri, ad eccezione di uno solo, utilizzano il VIES per
confermare la validità sia del numero di identificazione IVA che del nome e dell’indirizzo
dell’operatore. Quanto all’applicazione di tali disposizioni, un
solo Stato membro continua a non fornire conferma del numero di identificazione
IVA degli operatori nazionali ai soggetti passivi UE richiedenti tramite il
sistema VIES via Internet e richiede invece ai soggetti passivi che richiedono
questa informazione di passare attraverso l’ufficio centrale di collegamento
nazionale per ottenere conferma di tali dati. Un altro Stato membro ha indicato
che, di conseguenza, questa è l’unica ragione per cui continua a mantenere un
sistema nazionale. Si può concludere che per quanto riguarda l’invio
di dati ai soggetti passivi per convalidare il numero di identificazione IVA
dei propri clienti, tutti gli Stati membri sono dotati di un sistema atto a
tale scopo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sistema VIES tramite web
sia aggiornato sistematicamente. 3.8. Eurofisc (articoli 33-37) La rete Eurofisc è un meccanismo di cooperazione
rapida recentemente introdotto, creato al fine di affrontare modelli di frode
su larga scala o nuovi. La rete ha istituito quattro ambiti di attività e ha
pubblicato le sue prime relazioni a marzo 2012 e aprile 2013. Le disposizioni in
materia di istituzione della rete sono entrate in vigore a novembre 2010. Attualmente vi sono quattro ambiti di attività
relativi a settori diversi colpiti dalle frodi IVA. Per il momento non si
evidenzia alcuna reale necessità di creare ulteriori ambiti di attività, a meno
che non emergano nuove frodi in un numero significativo di casi in un settore
specifico. Molti Stati membri ritengono che l’analisi congiunta
dei rischi a livello di Eurofisc possa essere utilizzata per effettuare analisi
incrociate dei dati in tutti gli ambiti di attività. Essi sono interessati a
istituire un progetto pilota per condurre delle analisi dei rischi congiunte. I
risultati di tale analisi fornirebbero informazioni mirate che potrebbero
essere comunicate a tutti gli Stati membri interessati e potrebbero sfociare nell’avvio
di nuovi controlli multilaterali. Tali analisi congiunte dei rischi potrebbero
costituire un ambito di attività distinto. Il dibattito su questa questione è
ancora in corso fra gli Stati membri all’interno di Eurofisc. Purtroppo da recenti
discussioni su questa idea presso il gruppo di esperti sulla strategia di lotta
contro la frode fiscale è emerso che non tutti gli Stati membri sono convinti
che in questa fase Eurofisc debba perseguire l’opzione dell’analisi congiunta
dei rischi e ritengono che le sue attività dovrebbero limitarsi a perseguire
miglioramenti nelle attuali procedure operative. Al fine di aumentare l’efficacia della rete, la
Commissione ritiene che l’analisi dei rischi e il feedback siano ambiti chiave
in cui potrebbero essere apportati alcuni miglioramenti: –
le informazioni ricevute dovrebbero essere più
mirate. Il grande volume di informazioni che viene trasmesso è talvolta difficile
da valutare. Pertanto molti Stati membri hanno suggerito che tutti gli Stati
membri si dotino di un efficace strumento nazionale di analisi dei rischi, che
consenta di filtrare meglio il volume dei dati e garantisca che vengano
trasmessi soltanto i casi sospetti. –
La banca dati VIES potrebbe essere utilizzata anche
per l’analisi dei rischi. Potrebbe essere un modo assai rapido per raccogliere
informazioni relative a una potenziale rete carosello in quanto i dati possono
essere resi disponibili prima della presentazione della dichiarazione IVA o degli
elenchi riepilogativi. Gli Stati membri che elaborano uno strumento di ricerca
per analizzare questo tipo di informazioni potrebbero scambiarsi buone prassi. –
È necessario poter disporre di un meccanismo di
feedback rapido e chiaro all’interno della rete. Il feedback dovrebbe essere
utilizzato per migliorare l’analisi dei rischi, ottenendo in tal modo dati più
mirati. Il meccanismo di feedback attualmente utilizzato all’interno di
Eurofisc aiuta gli Stati membri a verificare la qualità delle segnalazioni
emesse riguardo ad alcune società in quanto lo Stato membro allertato può
riferire sui risultati allo Stato membro che ha emesso la segnalazione. Inoltre, sulla base delle informazioni ricevute da
Eurofisc, le amministrazioni tributarie possono avviare audit che possono avere
come esito l’annullamento del numero di identificazione IVA. Il miglioramento qualitativo delle informazioni
trasmesse e il miglioramento dell’efficacia della rete possono essere ottenuti
mediante il rafforzamento del funzionamento interno, che può essere concordato
nelle riunioni Eurofisc. Un feedback rapido e accurato è essenziale ai fini
dell’efficacia della rete. Uno Stato membro ha fatto presente che creare un
team congiunto di analisi dei rischi in un ambito di attività separato sarebbe
giustificato dal fatto che si tratterebbe di un importante segnale politico a
conferma della serietà delle intenzioni degli Stati membri di compiere
progressi nella lotta contro le frodi. La Commissione rileva che numerosi Stati membri
desiderano intensificare ulteriormente la cooperazione amministrativa e
consentire ai funzionari di collegamento Eurofisc di fare un uso migliore delle
informazioni disponibili all’interno della rete. In tal modo si fornirebbe
ulteriore assistenza agli Stati membri nel cercare di contrastare le frodi IVA
ancor prima che siano effettivamente compiute. Vi sono però ancora alcuni Stati
membri che preferiscono mantenere l’analisi dei rischi a livello nazionale. La Commissione ritiene che gli Stati membri che sono disposti a farlo
dovrebbero approfondire la questione del migliore utilizzo delle informazioni
disponibili. La Commissione è dell’opinione che lo sviluppo di
analisi dei rischi congiunte all’interno di Eurofisc potrebbe essere un passo
importante in vista dello scambio di informazioni più mirate. La rete,
pertanto, dovrebbe esaminare i benefici delle suddette analisi congiunte dei
rischi. 3.9. Relazioni con la Commissione
(articolo 49) L’articolo 49 del regolamento prevede che gli
Stati membri esaminino e valutino il funzionamento del dispositivo di
cooperazione amministrativa. La precedente relazione rilevava che la grande
maggioranza degli Stati membri non sembrava effettuare sistematicamente una
valutazione interna del loro dispositivo e che essi basavano piuttosto la loro
autovalutazione solo sulle statistiche annuali che dovevano fornire alla
Commissione a questo riguardo. La situazione, nel frattempo, non è cambiata. Nel corso delle discussioni che hanno condotto
all’adozione del nuovo regolamento, il Consiglio ha ritenuto che non fosse
necessario specificare nella rifusione che gli Stati membri dovrebbero
effettuare periodicamente audit del funzionamento della cooperazione amministrativa. La Commissione, tuttavia, continua a essere del
parere che tali analisi interne sarebbero di grande utilità per gli stessi
Stati membri al fine di valutare l’importanza, l’utilità e l’efficacia degli
strumenti di cooperazione amministrativa in quanto tali. In particolare per la
rete Eurofisc, che è stata creata specificatamente per combattere le frodi in
maniera più efficace, gli Stati membri hanno grande interesse a valutare in che
misura la suddetta rete abbia contribuito a ridurre le perdite di gettito
fiscale dovute alle frodi IVA. Poiché la Commissione può svolgere soltanto un
ruolo di supporto per ciò che concerne la cooperazione amministrativa nel
settore dell’IVA, gli Stati membri stessi sono nella posizione migliore per
valutare l’efficacia dei diversi strumenti. La Commissione, pertanto, raccomanda agli Stati membri di adottare questa
procedura al fine di svolgere una reale analisi costi-benefici dei diversi
strumenti. 3.10. Relazioni con i paesi terzi (articolo
36) Gli Stati membri ritengono che le informazioni
provenienti dai paesi terzi potrebbero essere utili nel facilitare
l’accertamento fiscale o la scoperta di frodi. Non tutti gli Stati membri hanno
tuttavia concluso trattati fiscali in materia di IVA e quindi non tutti possono
ritrasmettere ad altri Stati membri le informazioni provenienti da paesi terzi. Gli Stati membri non hanno approcci omogenei allo
scambio di informazioni con i paesi terzi. Alcuni Stati membri hanno
sottoscritto/ratificato la convenzione OCSE, concepita principalmente per le
imposte dirette. Inoltre alcuni Stati membri hanno concluso una serie di
accordi in materia di scambio di informazioni fiscali mentre altri hanno
sottoscritto o ratificato convenzioni contro la doppia imposizione. Dai dati forniti dagli Stati membri si può
concludere soltanto che le esperienze nell’ambito degli scambi di informazioni
in materia di IVA con i paesi terzi nel complesso sono piuttosto scarse. La Commissione ritiene pertanto che la via da
seguire sia un approccio coordinato a livello dell’UE per attuare dispositivi
di cooperazione amministrativa con i paesi terzi nel settore dell'IVA. Un
accordo multilaterale a livello dell’UE potrebbe essere considerato un progetto
a lungo termine. Le nuove disposizioni per l’attuazione del minisportello unico,
la cui entrata in vigore è prevista per il 2015, forniranno un’ulteriore
argomentazione a sostegno di un accordo multilaterale UE. La Commissione intende presentare una proposta per ottenere
l’autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con alcuni paesi terzi in
vista di un accordo bilaterale sulla cooperazione amministrativa all’inizio del
2014. 4. Un argomento speciale: il
mini sportello unico A decorrere dal 1°
gennaio 2015 sarà introdotto un mini sportello unico opzionale (mini One
Stop Shop, MOSS) quale misura di semplificazione per alcuni operatori. Anziché
registrarsi a fini IVA in ciascuno Stato membro in cui ha dei clienti, un
fornitore potrà effettuare la registrazione IVA, la dichiarazione IVA e i
versamenti dell’IVA dovuta per la fornitura di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e servizi elettronici in altri Stati membri tramite un solo
portale web in un singolo Stato membro, ossia lo Stato membro di
identificazione. Il mini sportello
unico avrà anche effetto sulla cooperazione fra Stati membri nell’ambito della
verifica e del controllo fiscale dei contribuenti. I lavori
preparatori di tipo giuridico e pratico sono quasi ultimati. La Commissione ha
anche istituito un gruppo di progetto Fiscalis (FPG 86) per esaminare le
questioni relative alla verifica e al controllo nel contesto del mini sportello.
I membri di tale gruppo hanno compilato un elenco di raccomandazioni su come
richiedere informazioni agli operatori utilizzando un file standard di verifica
per il regime del mini sportello e sul modo migliore di contattare queste
imprese nel caso in cui si rendano necessarie indagini o informazioni
supplementari. Poiché gli Stati membri non hanno l’obbligo di accettare queste
linee guida all’unanimità, la Commissione si augura che essi accettino di
applicarle sotto forma di gentleman's agreement, alleggerendo in tal
modo gli oneri che gravano sulle imprese e facilitando il ricorso a questo
meccanismo di semplificazione. 5. Valutazione complessiva del
funzionamento della cooperazione amministrativa In generale, la valutazione complessiva della
cooperazione amministrativa sembra essere positiva. Molti Stati membri
sottolineano che è essenziale garantire la buona qualità dei formulari di
richiesta SCAC e rispettare i termini nel rispondere a tali richieste. Inoltre
alcuni Stati membri continuano a menzionare difficoltà a livello nazionale
(quali la mancanza di risorse) e il permanere di problemi di vecchia data nello
scambio di informazioni (dati di riferimento incompleti nelle richieste di
informazioni; discrepanze nei dati statistici; modifiche retroattive alle
banche dati VIES; norme diverse per quanto riguarda i termini per le risposte). Alcuni Stati membri hanno avanzato suggerimenti
per migliorare la cooperazione amministrativa in materia di IVA. Una prima serie di suggerimenti rientra
nell’ambito di competenza degli Stati membri e richiederà interventi a livello
nazionale (quali ad esempio, una maggiore sensibilizzazione dei responsabili
della gestione e il ricorso a richieste di informazioni solo dopo che sono
state esaurite tutte le possibili risorse nello Stato membro richiedente). Altri suggerimenti richiederebbero cambiamenti a
livello legislativo, ad esempio per rendere obbligatorio il feedback, imporre
sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini nell’invio delle risposte o
innalzare la soglia per le richieste. Oltre alla difficoltà di adottare tali
misure legislative, la Commissione prevede alcuni problemi pratici, fra i quali
quello di individuare chi può imporre le sanzioni e in che modo; come calcolare
l’entità della sanzione, ecc. Alcuni suggerimenti richiederebbero cambiamenti
alle modalità di trasmissione dei dati alla Commissione, ad esempio la raccolta
di dati statistici al fine di compilare una classificazione dei ritardi
accumulati rispetto ai termini (ritardi di 3-6-9 mesi). La Commissione ritiene
sia possibile raggiungere un accordo su questo punto in seno allo SCAC. Secondo un’altra proposta, la Commissione dovrebbe
prendere provvedimenti nei confronti di Stati membri che sistematicamente non
ottemperano ai propri impegni ai sensi del regolamento 904/2010. A tale
proposito la Commissione potrebbe proporre un intervento volto a fornire misure
di assistenza tecnica o attraverso il monitoraggio costante a norma
dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento 1553/89. Quali strumenti utili
per migliorare la cooperazione amministrativa sono stati segnalati la
diffusione di buone prassi e seminari Fiscalis destinati agli uffici centrali
di coordinamento. Alcuni di questi suggerimenti sono stati presi in esame in passato
senza successo. La Commissione intende comunque approfondire ulteriormente i
suggerimenti al livello adeguato al fine di migliorare il funzionamento della
cooperazione amministrativa, purché sia garantito un sostegno sufficiente da
parte degli Stati membri. 6. Conclusioni Come è stato ribadito in numerose occasioni e più
recentemente nell’ambito della strategia coordinata per migliorare la lotta
contro le frodi IVA delineata nella recente comunicazione della Commissione che
espone un piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione
fiscale (COM(2012) 722 final del 6.12.2012), gli Stati
membri riusciranno a combattere efficacemente il fenomeno della frode fiscale e
dell’evasione fiscale solo attraverso la collaborazione. Uno degli obiettivi
fondamentali della strategia della Commissione in materia è quindi migliorare
la cooperazione tra le amministrazioni tributarie degli Stati membri. La relazione ha evidenziato alcuni settori in cui
la cooperazione amministrativa può essere ulteriormente intensificata,
sfruttando maggiormente le più ampie possibilità offerte dal regolamento 904/2010. · Nel complesso, devono essere fornite risposte più tempestive alle
richieste di informazioni, in quanto i ritardi su questo versante rappresentano
un problema critico. · Alcuni Stati membri continuano ad astenersi dalla partecipazione allo
scambio automatico di informazioni sui soggetti passivi non stabiliti e sui
mezzi di trasporto nuovi, sebbene tali informazioni siano da essi considerate
molti utili. Si tratta di un aspetto molto problematico e la Commissione
intende pertanto intensificare l’assiduo monitoraggio degli sviluppo in questo
ambito. · Il feedback, fornito spontaneamente o su richiesta, è un approccio che
deve essere incoraggiato nell’ambito della buona cooperazione e delle buone
prassi, poiché costituisce il modo migliore di informare i funzionari del fisco
che il loro lavoro è stato (almeno in una certa misura) proficuo. · Gli Stati membri devono promuovere la partecipazione alle indagini
amministrative avvalendosi delle norme vigenti previste dal regolamento. Si
tratta di uno strumento molto utile, che è stato mantenuto nel nuovo
regolamento riveduto ed è pertanto deplorevole constatare che esso venga
utilizzato così poco dagli Stati membri. · I controlli multilaterali si sono dimostrati utili. Sembra tuttavia che
gli Stati membri ultimamente li utilizzino con minore frequenza. È richiesto un
rinnovato impegno in questo ambito da parte degli Stati membri e devono essere
superati gli ostacoli ai controlli multilaterali individuati nella presente
relazione. · Gli audit congiunti sono uno strumento che dovrebbe essere
ulteriormente sviluppato attraverso un gruppo di progetto Fiscalis, sulla
scorta delle esperienze compiute in un progetto pilota avviato dai Paesi Bassi
e dal Regno Unito. Se richiesto, la Commissione prenderà l’iniziativa di
fornire una base giuridica per utilizzare lo strumento a livello dell’UE. · Nell’ambito di Eurofisc, l’analisi comune dei rischi e un efficace
meccanismo di feedback rappresenterebbero la risposta adeguata all’esigenza di
disporre di informazioni più mirate e di utilizzare meglio le informazioni già
disponibili nella rete. Ciò consentirebbe alla rete di rafforzare ulteriormente
il proprio ruolo di meccanismo di risposta rapida da parte delle
amministrazioni tributarie contro le frodi IVA transfrontaliere. · Un approccio coordinato a livello dell’UE per avviare la cooperazione
amministrativa con i paesi terzi in materia di IVA costituirebbe una valida
risposta ai modi diversificati in cui gli Stati membri attualmente gestiscono i
propri rapporti con i paesi terzi. Entro breve la Commissione presenterà una
proposta per ottenere dal Consiglio l’autorizzazione ad avviare negoziati con
alcuni paesi terzi in vista di un accordo bilaterale di cooperazione
amministrativa in materia di IVA. La Commissione può fornire la propria assistenza nel
creare i presupposti per un’efficace cooperazione amministrativa fra gli Stati
membri volta ad affrontare il problema delle frodi IVA. È disponibile a
sostenere qualsiasi iniziativa atta a rafforzare la cooperazione e a
intraprendere iniziative giuridiche in tutti i casi in cui ciò risulterà
necessario. Gli Stati membri, d’altra parte, devono dimostrare
la volontà politica necessaria per procedere in questa direzione. Devono
compiere gli sforzi necessari a livello nazionale per migliorare il
funzionamento pratico del dispositivo di cooperazione amministrativa per poter
beneficiare appieno di tali strumenti. La cooperazione transfrontaliera rappresenta in
effetti l’unica risposta adeguata alle frodi IVA transfrontaliere e gli Stati
membri devono definire quali sono i settori prioritari a cui destinare le
risorse nella difficile situazione economica attuale. La Commissione ritiene
che soltanto utilizzando appieno i suddetti strumenti e mettendo a disposizione
risorse sufficienti a livello nazionale si potranno ridurre le perdite arrecate
agli erari nazionali dalle frodi IVA. La Commissione riferirà ulteriormente sui
progressi compiuti dagli Stati membri nei settori evidenziati nella presente
relazione. Data la gravità del problema delle frodi ai danni dell’IVA, la
Commissione non attenderà fino alla prossima relazione, che è tenuta a presentare
solo entro la fine del 2018, bensì intende sottoporre, entro la fine del 2015,
una valutazione della situazione attuale allo SCAC, incentrata in particolare
sugli sforzi compiuti dagli Stati membri per superare le carenze elencate nella
presente relazione e rafforzare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera
in materia di IVA. [1] Comunicazione della Commissione su una strategia
coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell’IVA nell’Unione
europea, COM(2008)807 def. dell’1.12.2008. [2] COM (2011) 851 del 6.12.2011. [3] 27 Stati membri hanno risposto al questionario, inviato
con lettera 1763918 del 19.12.2012. [4] Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull’applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 1798/2003
relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore
aggiunto, COM(2009) 428 def. del 18.8.2009. [5] Cfr. il documento di lavoro dello SCAC n. 562. [6] GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 13. [7] Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 8/2007,
GU C 20 del 25.1.2008, paragrafo 51. [8] Gruppo di progetto Fiscalis 43 "Scambio di
informazioni e necessità di feedback". [9] Gruppo di progetto Fiscalis 84 "CML nel settore
delle accise ". [10] Relazione di audit congiunto, OCSE, FTA Settembre 2010.