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Document 52014AP0415

P7_TA(2014)0415 Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2012)0131 — C7-0086/2012 — 2012/0061(COD) P7_TC1-COD(2012)0061 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

GU C 443 del 22.12.2017, p. 919–920 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 443/919


P7_TA(2014)0415

Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2012)0131 — C7-0086/2012 — 2012/0061(COD)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2017/C 443/88)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0131),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0086/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2012 (1),

visto il parere del comitato delle regioni del 29 novembre 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0249/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, unitamente all’atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 61.

(2)  GU C 17 del 19.1.2013, pag. 67.


P7_TC1-COD(2012)0061

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione della direttiva 2014/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/67/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 4, paragrafo 3, lettera g)

Il fatto che il posto cui il lavoratore distaccato è temporaneamente assegnato per svolgere la propria attività lavorativa, nel quadro della fornitura di servizi, fosse occupato o meno dallo stesso lavoratore o da un altro lavoratore (distaccato) nei periodi precedenti costituisce solo uno dei possibili elementi da prendere in considerazione nel corso di una valutazione globale della situazione fattuale in caso di dubbio.

Il semplice fatto che ciò possa costituire uno degli elementi non dovrebbe in alcun modo essere interpretato nel senso di imporre un divieto sulla possibile sostituzione del lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato o di impedire la possibilità di tale sostituzione, il che può riguardare in particolare i servizi forniti su base stagionale, ciclica o ripetitiva.


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